Appunti giornalismo

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Appunti giornalismo tutto di tutto

Appunti giornalismo

APPUNTI
Corso per operatori ufficio stampa

Organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Regione Lombardia
Presidente: Franco Abruzzo

Coordinatore del corso: Franz Foti

PRIMA PARTE

STORIA DEL GIORNALISMO

A cura di Laura Cianci e Barbara Reverberi
Prefazione

Colte da un raptus improvviso, abbiamo deciso di trascrivere tutti gli appunti, presi lezione dopo lezione, in formato elettronico. Per premiare la pazienza, la tenacia e la continuità abbiamo pensato di lasciare nella “storia” dei corsi per operatori uffici stampa la nostra “opera”: un insieme di commenti, leggi, esperienze, consigli e note tecniche.

Nella prima parte, la storia del giornalismo italiano tratta dal Codice dell’informazione di Franco Abruzzo, la Bibbia del futuro giornalista, integrata con notizie tratte dalla Storia del giornalismo di Paolo Murialdi.
Nella seconda, le principali leggi tratte dal Codice che abbiamo letto e commentato in aula sotto la guida esperta di Laura Caramella e Corso Bovio. Alla base la convinzione che il giornalista deve esercitare “l’insopprimibile diritto di informazione con il rispetto delle norme dettate a tutela della personalità altrui e dell’obbligo inderogabile di salvaguardia della verità sostanziale dei fatti narrati con la lealtà e la buona fede imposte dai doveri che ne qualificano ineludibilmente l’operato” (F. Abruzzo, Codice dell’Informazione, Centro di Documentazione Giornalistica, III Ed., Vol. 2, pag. 2328).
Nella terza ed ultima parte, invece, si trovano tutte le informazioni tecniche per il comunicatore e l’addetto stampa: chi è, che cosa deve e non deve fare, che cosa e come deve scrivere.

Il corso, coordinato da Franz Foti, è di 120 ore di aula con esercitazioni (comunicati stampa, simulazioni di conferenze stampa, preparazione di cartelle stampa). La frequenza è obbligatoria. Scopo del corso è preparare gli operatori degli uffici stampa e trasformarli in giornalisti, fornendo loro gli strumenti per affrontare e superare la prova d’esame, che consente l’iscrizione all’Albo dei pubblicisti.
Il corso è organizzato in moduli e prevede approfondimenti sulla comunicazione interna ed esterna, su aspetti giuridici e deontologici.

Per la realizzazione di questa raccolta di appunti, ringraziamo Franz Foti, docente coordinatore del Corso per Operatori degli Uffici Stampa, presenza costante e severa, che ci ha incoraggiato nella stesura.

Non ci resta che augurarvi buona lettura!

La stampa italiana si intreccia con la storia economica e politica italiana.

1438-1450

Germania. Magonza. Gutenberg sviluppa le sue tecniche innovative di stampa (realizzava la pagina legando i caratteri, poi la pagina subiva l’inchiostratura sul piano del torchio. Più avanti la pagina sarà completata, sistemando i caratteri in un “telaio”, che aveva il formato della pagina). Gutenberg conclude nel 1455 la prima opera che verrà stampata, una Bibbia in latino (testo di 1.286 pagine, due colonne per pagina da 42 righe), nota come “Bibbia mazzarina”, perché acquistata dalla biblioteca del cardinale italo-francese Giulio Raimondo Mazzarino.

XI sec

Compaiono un po’ ovunque i primi avvisi a stampa, fogli volanti, almanacchi, bollettini.

1563

Italia. Venezia. Nasce il nome di Gazzetta. Un avviso che veniva messo in vendita a una gazeta (moneta d’argento da due soldi) dà il titolo alla Gazzetta.

1600

Nascono le prime Gazzette, quindicinali o settimanali, che affiancano gli avvisi e i fogli di notizie manoscritte.

1605-1609

Anversa, Augusta, Strasburgo sono le prime città in cui compaiono le gazzette.

1617-1621

Compaiono le gazzette anche ad Amsterdam, Parigi, Vienna e Londra

1631

Francia. Parigi. Esce “La Gazette”per volere di Richelieu. Compilata da Théophraste Renaudot, un ex medico che scrive con uno stile pungente (di cui serve soprattutto il Mazzarino durante la Fronda) e possiede un talento versatile. Era di quattro pagine e non arrivava alle mille copie. Per renderla sempre più attraente inserì supplementi dedicati ad eventi particolari e soprattutto piccoli annunci commerciali. Questa prima forma di pubblicità servì a far diminuire il prezzo di vendita. Nel 1672 si avranno dodicimila abbonati.

1636

Italia. Firenze. Prima comparsa non documentata delle Gazzetta fiorentina.

1639

Italia. Genova. Prima comparsa documentata della gazzetta genovese.

Le prime gazzette hanno il formato dei libri – la misura più diffusa è il 15 x 23 cm – ed escono a due o a quattro pagine. Le otto pagine e la periodicità arrivano, in qualche caso, nella seconda metà del Seicento quando alle vendite effettuate alle stamperie e in qualche bottega di libraio si aggiungono i primi abbonati.

In Europa l’esercizio della stampa e l’attività giornalistica sono sottoposti al regime di esclusiva (il privilegio concesso dal principe; di qui la definizione di gazzetta privilegiata) e alla censura preventiva

In Italia invece gli eventi della Riforma e della Controriforma segnano in maniera diversa le attività di stampa. Da una parte, con la pace di Vestfalia che conclude nel 1648 la Guerra dei Trent’Anni, si è aperta l’era dei grandi Stati secolarizzati nei quali comincia a farsi strada la tolleranza religiosa; dall’altra parte ci sono la frammentazione della penisola, i roghi dell’inquisizione, l’Indice dei libri proibiti e una censura ecclesiastica severa, che si somma o si sovrappone a quella esercitata dal sovrano.

1660

Germania. Lipsia. Nasce il primo quotidiano, “Notizie fresche degli affari di guerra e del mondo“ che diventerà presto “Leipziger Zeitung”.

Anche Amsterdam e Londra sviluppano i primi quotidiani.

1664

Inghilterra. Areopagitica di John Milton. Rivendicazioni della libertà di espressione e richieste di abolire il privilegio e la censura preventiva.

1665

Francia. Parigi. Nasce il primo esempio di un periodico diretto al mondo dei dotti o, comunque, al pubblico più colto della Parigi di Luigi XIV rientrando nella politica culturale del Re Sole che ha nelle Accademie i punti di forza, si chiama “Journal des Sçavans” (poi “des Savants”). È un settimanale (lo sarà fino al 1724), diventerà poi un mensile. Basato sui libri che si pubblicano in Francia e all’estero, rimarrà in tutt’Europa un modello.

1668

Italia. Si intravede la prima esperienza del giornalismo letterario ed erudito con l’uscita trimestrale del “Giornale dei Letterati”, si avverte che la fase più rigida della Controriforma non può durare a lungo e che occorre governare in modo diverso il mondo della cultura.

1688-1689

Profugo in Olanda, John Locke sostiene che il diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà erano diritto naturali ed inalienabili degli uomini. Dalla tolleranza religiosa derivano anche la libertà di stampa, di associazione e di parola.

1695

Inghilterra. Il Parlamento abolisce il Licensing Act (abolizione della censura preventiva).

Fine Seicento inizio Settecento

Italia. Escono le gazzette di Torino, Bologna, Mantova, Messina, Parma, Modena e Rimini.
“Il Sincero” di Genova (veniva compilato da Luca Assarino, ex mercante, scrittore versatile e abile nel destreggiarsi tra il Senato genovese e le corti di Parigi e di Torino. La sua figura “professionale” è la prima che spicca nelle carte giornalistiche di quei tempi), “I successi del mondo” di Torino e il “Rimino” di Rimini. Le gazzette di Genova e Torino dureranno trent’anni.

1700

Inghilterra. Nasce la monarchia costituzionale, cioè sottomessa alle leggi.

1702

Inghilterra. Londra. Nasce il primo quotidiano moderno, il “Daily Courant”. Durerà trentatré anni. Nuovo per i contenuti e per la diffusione favorita dall’avvio del servizio postale. In Inghilterra si potevano affrontare più liberamente temi politici in una contrapposizione già netta tra conservatori e liberali.

1710

Italia. Venezia. Si sviluppa e fiorisce il giornalismo letterario italiano (seconda esperienza). Ricordiamo che Venezia fin dal Rinascimento, con il lavoro di Aldo Manuzio e i suoi discepoli, è la capitale dell’arte della stampa. Con il “Giornale dei letterati d’Italia”, una rivista trimestrale, promossa da Scipione Maffei, Antonio Vallisnieri e Apostolo Zeno, Venezia eserciterà per trent’anni (per tutta la durata della rivista) una vasta influenza nella repubblica delle lettere.

1719

Inghilterra. Londra. Defoe è il primo romanziere che apre la lunga serie dei feuilletons pubblicando Robinson Crusoe a puntate sul“Daily Post”.

Italia. Lo Stato della Chiesa continua la sua lotta contro i gazzettieri. Clemente XI manda a morte l’abate Gaetano Volpini ritenendosi calunniato da un suo scritto.

1740

Italia. Firenze. Terza esperienza di giornalismo letterario, esce “Novelle letterarie” (il contenuto abbraccia molti rami del sapere: storia, teologia, scienza e diritto).

1750

Italia. Venezia. Periodo illuminista e del furore di Goldoni, influenzato dalla massoneria e da quel genere giornalistico culturale creato a Londra da Richard Steele e Joseph Addison con il “Tatler”e lo “Spectator” (questi due periodici – di più il secondo – si rivolgono a un pubblico più ampio di quello dei dotti, appartenente alla borghesia colta, e lo coinvolgono nei dibattiti culturali attraverso l’uso dei dialoghi creati dal giornalista).

1760

Italia. Venezia. Prima traduzione del modello “Spectator” di Gaspare Gozzi. Esce la sua “Gazzetta Veneta”, due volte la settimana e dura due anni. Nella “Gazzetta Veneta” la pubblicità entra inserita in alcuni racconti del Gozzi per sostenere i bilanci. Si può parlare di una prima forma di “pubblicità redazionale”. Otto pagine compilate direttamente da lui con racconti che prendono spunto da fatti di cronaca e con una corrispondenza con i lettori basata su lettere autentiche o inventate. Con semplicità e decoro vi si trovano narrati fatti di cronaca, novelle, recensioni e “ciance”.

1763-1765

Italia. Venezia. Chiude la Gazzetta Veneta, nasce la “Frusta letteraria” di Giuseppe Baretta, quindicinale.

1764

Italia. Brescia e Milano. Pietro e Alessandro Verri con Cesare Beccaria (che nello stesso anno pubblica Dei delitti e delle pene) traducono in un giornale, “Il Caffè”, la lezione illuministica dell’Ecyclopédie di Diderot e D’Alambert, che trova adepti a Venezia – tipo Elisabetta Caminer – e a Milano. “Il Caffè”, che aveva lo scopo di sostenere le riforme e risvegliare le coscienze,resterà il miglior prodotto italiano dell’Illuminismo.

1776

Rivoluzione Americana.

1777

Il primo foglio quotidiano di Parigi, il “Journal de Paris”.

1787

Stati Uniti d’America. Nasce la Costituzione federale americana.
Inghilterra. Il liberale Edmund Burke può proclamare che la stampa è “il quarto potere”. Tra i polemisti spiccano grandi scrittori, come Daniel Defoe e Jonathan Swift.

26 agosto 1789

Francia. Rivoluzione Francese. Articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino dice: “La libera comunicazione del pensiero e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo: ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge” . Due anni dopo lo stesso diritto viene sancito dal primo emendamento alla Costituzione nordamericana. Con la nascita del giornalismo politico si forma l’opinione pubblica. Aumentano i lettori delle gazzette nei sempre più diffusi caffè o in quei “gabinetti di lettura” che, sull’esempio francese, nascono in diverse città.

Esaltazione dei principi dell’89 in Italia.

Firenze. “Gazzetta universale” dell’Abate Vicenzo Piombi. Molto aperto e accurato.

Venezia. “Notizie del mondo” di Giuseppe Compagnoni, “Gazzetta urbana veneta” di Antonio Piazza, un periodico che va ricordato perché è il primo basato sulla cronaca cittadina.

Stato della Chiesa. “Gazzetta di Bologna” – Bologna -, “Notizie politiche” – Roma.

Milano. “Corriere di gabinetto” (uscito già nel 1786) dei fratelli Pirola vanta mille associati.

1790

Restrizioni sulla stampa. Si proibisce la lettura delle gazzette e dei libri, si controlla la circolazione dei fogli stranieri e i caffè e i gabinetti vengono sorvegliati dalla polizia. Cambiano registro la“Gazzetta Ufficiale”e le “Notizie del mondo”, viene soppresso “Notizie politiche”.

Diffusione clandestina dei fogli stranieri tipo “Moniteur universal” fondato a Parigi allo scoppio della Rivoluzione che arriva fino a Milano.

“Gazzetta di Lugano”,edita dal tipografo Giambattista Agnelli e diretta dall’abate Giuseppe Vanelli, è quella più diffusa nell’Italia del Nord.

Stato della Chiesa. La voce più importante dello schieramento papale (combattono non solo le dottrine rivoluzionarie ma anche gli ideali di libertà e di uguaglianza, cercando di sradicare i principi illuministici) è il “Giornale ecclesiastico di Roma” (1785-1798) diffuso in tutta Italia. Troppo di parte viene soppresso dal governo austriaco.

1791

Stati Uniti d’America. I emendamento della Costituzione federale americana, afferma: “Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, e per proibire il libero culto, e per limitare la libertà di parola o di stampa, o il diritto che ha il popolo di riunirsi in forma pacifica e inoltrare petizioni al governo per la riparazione dei torti subiti” .
Italia. Firenze. Esce il primo periodico femminile, il Giornale delle dame, poi usciranno a Venezia La donna galante ed erudita di Venezia e a Milano il Giornale delle nuove mode di Francia e d’Inghilterra.

15 maggio 1796

Napoleone Bonaparte entra a Milano. Cadono le restrizioni sulla stampa.

1796-1799

Triennio rivoluzionario. Nascono quaranta giornali a Milano, venti a Genova e una decina a Venezia, Roma e Napoli. Nascono le prime forme di giornalismo politico. Nasce il tricolore italiano – su proposta del giornalista Compagnoni -, si comincia a parlare di unità d’Italia.

Nello Statuto della Cisalpina, art. 354, si assicura la libertà di espressione e si esclude ogni tipo di censura preventiva.

Milano diventa capitale della stampa.
In Italia i migliori giornalisti sono: Carlo Salvador e Gaetano Porro – lombardi – Ugo Foscolo e Giuseppe Valeriani – veneti – Melchiorre Gioia, Giovanni Rasori e Giuseppe Poggi – piacentini – Giuseppe Lattanti – romano – Pietro Custodi e Giovanni Ranza – piemontesi – Bartolomeo Benincasa e Giuseppe Compagnoni – emiliani – Matteo Galdi e Carlo Lauberg – napoletani.

1796

Milano. Esce il primo foglio libero compilato dal Rasori, il Giornale degli amici della libertà e dell’uguaglianza, seguono: Il termometro politico della Lombardia di Salvador, il giornale dei Patrioti di Italia degli emigrati meridionali, il Tribuno del Popolo del Custodi e L’Amico del popolo del Ranza, soppressi dopo pochi numeri.

Milano. Carlo Barelle, libraio intraprendente, con la soppressione di molte testate giudicate ostili dai governanti francesi, viene spinto dalla voglia di far uscire un foglio senza né titolo né data, molto spregiudicato nei contenuti e nei toni, un successo che vanta quattromila copie vendute e che prenderà il nome di “senza titolo”.

1798

Milano. Il giornale più famoso del Triennio è il “Monitore italiano” (poi Cisalpino, dal “Moniteur Universal” di Parigi diventato il foglio preferito di Napoleone dittatore) che apre la serie dei monitori in Italia che appariranno a Venezia, Firenze, Roma e Napoli.

Milano. Esce “Il Redattore” foglio ufficioso compilato dal Lauberg, la sua testata porta alla ribalta il termine con cui ancora oggi vengono definiti i giornalisti che compilano i mezzi dell’informazione.

Milano. Vanno in carcere: Barelle, Ranza e Custodi.

I Giornale politici del tempo sono: a Bologna (il Monitore bolognese, tra moderato e democratico), a Modena (Giornale repubblicano di pubblica istruzione), a Brescia (Il Giornale democratico, fondato, subito dopo l’insurrezione contro Venezia, da un ventenne, Giovanni Labus, ammiratore del Foscolo), a Genova (la Gazzetta nazionale genovese, come strumento di battaglia dei democratici – compilata da Contardo Solari, Giuseppe Crocco e Abate Antonio Pagano, poi Gazzetta nazionale della Liguria e Gazzetta di Genova, , settimanale che durerà fino al 1878). Concorrente della gazzetta era il settimanale moderato, Annali politico-ecclesiastici di Eustachio Degola, giansenista. A Roma (il Monitore di Roma, repubblicano poi moderato compilato da Urbano Lampredi, prolisso) , a Napoli (il Monitore napoletano è edito da una donna Eleonora Pimental, democratico-giacobino, morirà al patibolo)

1799

Le truppe francesi sono costrette dalle forse austrorusse ad abbandonare la penisola. Le Repubbliche crollano. Tutti i giornali democratici scompaiono. Rimarrà la Gazzetta di Bologna.

1800

Milano. Pietro Custodi lancia “L’Amico della libertà” bisettimanale che chiude dopo venticinque numeri. Giuseppe Lattanti lancia nel 1801 un quotidiano di impronta commerciale. Si intitola “Il colpo d’occhio giornaliero sulla città di Milano, ossia annunzio di economia, arti e commercio”. Foglio di servizio, verrà soppresso per ordine di Francesco Melzi, vicepresidente della Cisalpina.

1803

Nella repubblica Cisalpina un decreto di gennaio regola più rigorosamente la censura preventiva – affidata al Magistrato di revisione – e dà direttive fondamentali a stampatori e giornalisti: non recare offesa alla religione di Stato e alla pubblica morale; non attentare all’ordine pubblico e al rispetto dovuto al governo e alle autorità; non provocare il turbamento dell’armonia verso i governi amici; non diffamare le persone.

1806

Con l’incoronazione di Napoleone a imperatore dei francesi e re d’Italia, questo assetto subisce alcune modifiche, infatti viene abolita la censura preventiva e cambiato il nome alla Magistratura di revisione che si chiamerà “Ufficio della libertà di stampa”. In questo periodo i fogli politici assomigliano tutti al Moniteur di Parigi. Escono due volte alla settimana, quattro pagine, rari i quotidiani.

1805-1815

Milano. Il “Giornale Italiano” nasce da un progetto di Vincenzo Cuoco accolto dal Melzi. Il contratto prevede che il governo stipendi Cuoco, due redattori (di cui uno è Benincasa) e il correttore di bozze. Le altre spese sono a carico dello stampatore, Federico Agnelli. L’intento del giornale è di contribuire a “formare lo spirito pubblico di una nazione”. Buone le vendite così come quelle de “Il Corriere di Milano” compilato da Francesco Pezzi.

Il regime repressivo sulla stampa politica risveglia il giornalismo letterario.

Si sviluppa anche “Il Corriere delle Dame”, periodico diretto al pubblico femminile. Nasce nel 1804 a Milano, fondato da Carolina e Giuseppe Lattanti ed esce a otto pagine.Tutti i numeri hanno l’illustrazione di un figurino di moda e un ragguaglio sintetico dei principali fatti della settimana, intitolato Termometro politico. Per il resto si va dai raccontini agli aneddoti, dai pensieri morali alle cronache teatrali e alle poesie. Non mancano i consigli alle dame per come comportarsi in società, come allevare i figli e le sciarade.

1814-1815

Congresso di Vienna (sancisce l’alleanza tra trono e altare che crea un’organizzazione sopranazionale per il mantenimento dell’ordine e della pace)

Italia. Una vera forma di giornalismo politico non esiste, le idee nuove si esprimono attraverso i fogli letterari e culturali. Centrale è nei primi anni il dibattito tra i romantici – che si rifanno ai principi liberali – e i classicisti.

Italia. Lombardia. Continua la popolarità del Corriere delle Dame – moda, cucina, giardinaggio e mondanità –

1816

Italia. Milano. Nasce il mensile, la “Biblioteca italiana”, promosso dagli austriaci allo scopo di conquistare simpatie nel mondo intellettuale o, almeno, di ridurne l’avversione. Viene chiesto a Ugo Foscolo e a Vincenzo Monti di dirigerla, ma non accettano, e poi a Giuseppe Acerbi. Quest’ultimo invitò più di quattrocento personaggi illustri a collaborare, ma molto come il Manzoni e il giurista Gian Domenico Romagnoli declinano. Un segno importante venne dato quando Madame de Staël pubblicò un articolo che inizia la grande polemica tra romantici e classicisti. La rivista comunque dura poco e non riesce neanche Paride Zajotti, giornalista austriacante dotato di talento, a riportarla in auge.

1816

Si contrappone alla “Biblioteca” il periodico più significativo di questi anni “Il Conciliatore”, fondato a Milano nel 1818 da Luigi Porro Lambertenghi e Federico Confalonieri. Promosso da una cerchia di romantici, ammiratori di Madame de Staël e seguaci di Romagnosi. Compilato da Ludovico Di Breme, Silvio Pellico, Giovanni Berchet e Pietro Corsieri, stampato dal tipografo Vincenzo Ferrario, garantito finanziariamente dai due aristocratici illuminati (Porro Lambertenghi e Federico Confalonieri). Il giornale, settimanale, figlio del Caffè, si presenta come un foglio scientifico – letterario in 4 pagine. Fin dal primo numero si avvertono l’impronta moderatamente liberale e il respiro europeo. Il “foglio azzurro”, così chiamato dal colore della carta suscita le reazioni della “Biblioteca” paladina dei classicisti e di altri fogli filogovernativi. Nel 1819 gli austriaci ne imposero la chiusura.

1820-1821

I moti. Iniziano a muoversi le sette in vari paesi d’Europa. I carbonari delle Romane e del Napoletano riescono a far circolare clandestinamente dei fogli tipo “L’illuminatore”, che proclamava guerra ai preti e al potere temporale del Papa, chiedendo libertà e unità sotto una monarchia costituzionale (filo conduttore di tutti gli altri fogli presenti all’epoca).

1821

Italia. Firenze. Nasce il mensile “Antologia, giornale di scienza, lettere ed arti” (un esempio efficace di quel lavoro politico e culturale diretto a formare un’opinione in grado di premere sul governo e spingerli alle riforme) fondato e animato da Gian Pietro Vieusseux, ricco mercante, uomo colto ma soprattutto conoscitore di molti paesi, aveva aperto due anni prima sempre a Firenze un gabinetto di lettura. (Collaboratori: Giuseppe Montani, seguace di Romagnoli, che fa venire da Milano, e Niccolò Tommaseo. Vieusseux scoprì giovani scrittori come Carlo Cattaneo e Giuseppe Mazzini.

1824

Italia. Milano. Escono gli “Annali Universali di Statistica”. L’editore è Francesco Lampato, il quale aveva capito l’importanza della pubblicistica tecnico – economica richiesta dalla operosa borghesia lombarda. Dal 1827 gli Annali sono diretti dal Romagnoli e diventano una scuola per uomini come Cattaneo, Cesare Cantù e Cesare Correnti.

1828

Italia. Genova. “L’Indicatore genovese”vede il giovane Mazzini e i suoi amici conferire accenti appassionati e fortemente polemici verso i conservatori e i reazionari. Dopo un anno viene interdetto dalle autorità.

1829

Italia. Livorno. Mazzini collabora con “L’Indicatore livornese”, fondato da Francesco Domenico Guerrazzi.

Italia. Parma. Nasce sotto il governo moderato di Maria Luigia, “L’Eclettico” di Francesco Pastori, un liberale aperto alle teorie socialistiche di Saint – Simon.

Altre restrizioni sulla stampa in Italia.

1830

USA. Nasce la “penny press”: “Sun” – “Herald”.

1833

Viene soppresso il periodico di Vieusseux dal Granduca di Toscana. Anche nel Regno Sardo, dove è salito al trono Carlo Alberto nel 1831, aumentano le angherie censorie e gli atti repressivi. Mazzini va in esilio e a Marsiglia, nel 1832, fonda la Giovane Italia e una rivista con lo stesso titolo. Dura poca ma segna l’avvento nella lotta politica del giornalismo mazziniano. Nel sottotitolo, accanto all’invocazione virgiliana all’Italia, Mazzini colloca questa frase del Foscolo: “Scrivete. Perseguitate con la verità i vostri persecutori”.

Periodo di modernizzazione: la macchina a vapore, le ferrovie, il gas, la corrente elettrica; e per quanto riguarda i giornali, il passaggio dalle prime applicazioni pratiche del telegrafo ai progressi della fotografia.

1834

Italia. Torino. Carlo Alberto muta l’ufficiosa “Gazzetta Piemontese” da trisettimanale in quotidiano, nuovo direttore è Felice Romani.
Importante invece l’opera del tipografo Giuseppe Pomba, che è il principale artefice della trasformazione della stampa piemontese. Già nel 1829 chiede al sovrano il privilegio di esclusiva per introdurre a Torino la macchina da stampa a doppio cilindro, mossa dal vapore, che il “Times” di Londra aveva adottato già nel 1814. Pomba capisce che la nuova moda è quella dei periodici illustrati (quei “magazzini pittorici” lanciati nel 1832 dal “Penny Magazine” di Londra imitato prima in Francia e poi in Italia). Esce così il “Teatro Universale. Raccolta enciclopedica e scenografica”, ogni fascicolo è di 16 pagine di un formato che si avvicina al giornale tabloid di oggi, e contiene da 12 a 20 incisioni. Il direttore è Davide Bertolotti, giornalista noto che si proclama estraneo alla politica. Un successo.

1837

Si sviluppano i primi popolari. Il più importante è considerato “Letture popolari”, fondato da Lorenzo Valerio a Torino.

1846

Italia. Torino. “L’Antologia italiana” e “Il Mondo illustrato”del Pomba. Il primo è un mensile culturale diretto da Frnacesco Predari, al quale collaborano Cesare Balbo, Cavour, Gioberti e D’Azeglio. Con il secondo siamo in un altro campo giornalistico più commerciale. È un settimanale con immagini che contribuisce ad alimentare quell’esigenza che i patrioti propagandano con la frase “aprire il Piemonte all’Italia”.

7 febbraio 1847

Cattaneo parla “del possente, manifesto e improvviso progresso del giornalismo in tutta Italia”.

15 marzo 1847 – 26 marzo 1848

Svolta della stampa che parte con l’Editto di Pio I e si conclude con l’Editto Albertino, che nell’articolo 28 accoglie il principio francese: ““La Stampa” sarà libera, ma la legge ne reprimerà gli abusi”. Le disposizioni principali:

Affermazione della libertà di manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia mezzo meccanico atto a riprodurre segni figurativi;
Ogni cittadino maggiorenne, le società anonime o in accomandita e i “corpi morali” riconosciuti tali possono pubblicare “un giornale o scritti periodici”;
Il tipografo deve apporre sullo stampato i propri dati e l’anno di stampa
Tutti i giornali devono avere un “gerente responsabile” (“teste di legno”, in cambio di poche lire si addossavano l’onere dei reati).

16 giugno 1848

Italia. Torino. Periodo della guerra di indipendenza, compare il quotidiano che rappresenta un’autentica novità editoriale e giornalistica, la “Gazzetta del popolo” creata da Giovan Battista Bottero, che la dirige, e da Felice Govean. Prezzo basso, piccolo formato, molte notizie date con tempestività, linguaggio semplice e chiaro anche nei commenti. Liberale e anticlericale. Il suo programma: “Italia unita sotto la monarchia dei Savoia con Roma capitale”.

Genova. Di stampo filodemocratico escono: “Il Balilla” plurisettimanale e il “Diario del popolo” quotidiano diretto da Goffredo Mameli, repubblicano. Sempre di stampo repubblicano è “L’Italia del popolo” diretto da Mazzini.

1850 – 1860

Torino patria della cultura. La “Gazzetta del popolo” e “L’Opinione”sono i più diffusi (ne erano nati 13), di sostegno a Cavour e di accentuazione anticlericale, hanno un disegno giornalistico – editoriale innovativo: dare molte notizie, anche pettegole, svolgere campagne popolari. Nella “Gazzetta del Popolo” si intravede il germe del quotidiano d’informazione e di opinione a larga diffusione come lo intendiamo oggi.
“Espero” tentativo di un quotidiano della sera. Il “Pasquino”(1856-1915) settimanale umoristico.
Novità. Viene fondata la prima agenzia di notizia a somiglianza delle ormai famose agenzie Havas, in attività a Parigi dal 1835, Wolf a Berlino e Reuters a Londra. Alla fine del 1852 viene attivato il collegamento fra Torino e Parigi col telegrafo elettrico: un’innovazione che consente di ricevere rapidamente le informazioni parigine e quelle delle capitali collegate con quella francese. L’idea è di Cavour. Come direttore viene scelto il giornalista Guglielmo Stefani, che dirige il quotidiano ufficioso la Gazzetta piemontese. L’impresa a carattere familiare – e per questo prende il nome di “Agenzia Stefani – telegrafia privata” – nasce il 25 gennaio 1853.

Genova. “Il San Giorgio” (poi La Nazione) fondato dal gruppo di Nino Bixio, vicino a Garibaldi e critico verso Mazzini è quello ad avere più fortuna.

Milano. Si salva, dalle repressioni austriache, la “Gazzetta di Milano” edito e compilato da G.B. Manini, quotidiano ufficiale del governo. Le novità milanesi sono: il settimanale Nuovo Emporio (1856 – 1860) basato solo sulle notizie di cronaca, anche nera; due settimanali umoristico-letterario che durano poco “L’Uomo di pietra” redatto da Cletto Arrighi e “Il Pungolo” di Leone Fortis e “Il Crepuscolo”, settimanale letterario di Carlo Tenca.

Roma. Prima serie dell’”Osservatorio Romano” (1850), quello da cui prende il nome oggi è uscito nel 1860.

Gli analfabeti in Italia sono il 75 per cento della popolazione, all’incirca 25 milioni di anime. Il successo editoriale della “Gazzetta del Popolo” con 10.000 copie è un fatto solitario, gli altri hanno una media di 2.000 copie.

Si costruiscono le prime rotative. Dal 1848 ne impiega una veloce il Times di Londra. E dal 1851 un cavo sottomarino collega telegraficamente la Francia e l’Inghilterra. Sono già trascorsi parecchi anni da quando Hegel, il grande pensatore tedesco, ha pronunciato una frase famosa: “la lettura del quotidiano è la preghiera dell’uomo moderno”.

1859 – 1870

Periodo in cui avviene l’unificazione nazionale. L’Italia è un paese essenzialmente agricolo. L’industria prevale al nord (Piemonte e Lombardia).
Sulla piazza milanese circolano diversi giornali, quattro dominano il mercato:

“Gazzetta di Milano”(rende famosa la casa editrice della Sonzogno).
“La Lombardia”
“Il Pungolo” (fondato da Leone Fortis)

“La Perseveranza” (fondato da un gruppo di notabili della destra e diretto da Pacifico Valessi e poi da Ruggero Borghi; vive fino al 1920)

1865

Milano. Nasce “Il Sole”,il primo quotidiano economico, commerciale e finanziario, legato alla nascente industria laniera lombarda.
Torino perde potere con il trasferimento della capitale a Firenze. Anche l’Agenzia Stefani segue il Governo a Firenze, dove vengono trasferiti l’”Opinione”, “Il Diritto” e “L’Armonia”.
Firenze. “La Nazione” fondato da Bettino Ricasoli nel 1859 con la collaborazione gestionale della casa editrice Barbera.
Genova. “La Gazzetta di Genova” rimane il giornale più venduto.
Sud Italia. “Il Giornale di Sicilia”, nato come espressione del gruppo democratico crispino è divenuto in seguito filoministeriale, segna l’inizio dell’attività editoriale della famiglia Ardizzone, ancora oggi proprietaria di questa testata.
Roma. Novità: esce nel 1861 la serie dell’”OsservatoreRomano” quotidiano che continua tuttora come voce ufficiale della Santa Sede.

1867

Milano. “Il Gazzettino Rosa”fondato da Achille Bizzoni e Felice Cavallotti (di sinistra).

1868

Lodi. “La Plebe” fondato da Enrico Bignami (diventa quotidiano quando si trasferisce a Milano nel 1674).

Periodo in cui in Italia girano troppi giornali, motivo per cui quasi tutti falliscono e molti giornalisti vengono corrotti dai governi. Inoltre all’estero il telegrafo viene sfruttato per la trasmissione delle notizie, in Italia siamo ancora distanti. I grandi editori del tempo/librai/stampatori del tempo sono Sonzogno ed Emilio Treves.
Milano. Nel 1866 Edoardo Sonzogno varando “Il Secolo”apre la strada che porta alla creazione del quotidiano all’italiana. Tre le scelte fondamentali di Sonzogno:

seguire la linea politica democratica, garantita dalla lunga direzione di Ernesto Teodoro Moneta, campione del pacifismo mondiale e futuro premio Nobel;
potenziamento della cronaca cittadina finora quasi inesistente anche su “Il Pungolo” (la cronaca veniva compilata da Carlo Romussi il quale dava voce anche alla povera gente);
dare ampio spazio agli articoli e alle rubriche di varietà e al romanzo a puntate – feuilleton – (due al giorno) copiando la ricetta che i più diffusi quotidiani parigini avevano adottato durante il dominio di Napoleone III.

Altra novità viene nominato un “amministratore in capo” al posto del ragioniere. All’epoca era Enrico Reggiani e con lui nasce la figura del direttore amministrativo. L’americana Associated Press e l’inglese Reuters possono navigare con il primo cavo sottomarino che collega Terranova e l’Irlanda.

1870

Molti giornali per far quadrare i conti sfruttano la pubblicità, soprattutto di prodotti farmaceutici. Attilio Manzoni, che li commerciava, fonda la prima concessionaria di pubblicità (1870 – la Manzoni è tuttora esistente). Pensata come tramite fra i giornali e gli inserzionisti.
Altra novità, una vera astuzia del famoso commerciante, è l’invenzione delle necrologie.

5 marzo 1876

Milano. Nasce il “Corriere della Sera”. Quotidiano del pomeriggio, da cui il nome. Lo dirige un giornalista napoletano: Eugenio Torelli Viollier che ha fatto la gavetta all’”Indipendente” di Alexandre Dumas (il giornale che lo scrittore francese aveva pubblicato a Napoli dopo l’ingresso di Garibaldi) e in alcuni quotidiani di Milano tra i quali “Il Secolo” che ora vuole sfidare. Vuole creare un foglio di destra rivolto a quella borghesia milanese che si sente già arrivata. Purtroppo tredici giorni dopo, la “rivoluzione parlamentare” rovescia la Destra e al governo va la Sinistra guidata da Agostino Depretis. Vita difficile per il neo foglio, infatti nei primi cinque anni rischia più volte di dover chiudere. “Il Secolo” rimane ancora il giornale più venduto. Il riscatto del Corriere avviene nel 1882, quando Torelli Viollier decide di uscire con numeri di 6 pagine.

Giornali del tempo.
In Inghilterra abbiamo il “Times”. Qui si affermano i quotidiani a un penny e quelli della sera a mezzo penny (tipo “Evening News”) e i settimanali di diversa impronta: quelli popolari della domenica, come l’”Observer” e il “Sunday Times”, quelli illustrati come l’”Illustrated London News” e quelli satirici come il “Punch”.
In USA Gordon Bennet, con il New York Herald, impone un giornalismo fatto di réportages, di fatti diversi, di echi di cronaca e di curiosità: un giornalismo che Joseph pulitzer e più tardi W.R. Hearst sviluppano accentuandone gli aspetti più raccapriccianti. La stampa di qualità ha il proprio vessillo nel “New York Times”lanciato nel 1851.

1878

Roma. Nasce “Il Messaggero”, fondato dal giovane giornalista Luigi Cesana. È un quotidiano popolare in piccolo formato. Dovette il suo primo successo all’ampiezza della cronaca. Organo di libera democrazia, propugnatore della guerra di Libia e di quella italo-austriaca.

1883

Roma. Nasce “La Tribuna”prettamente politico di proprietà del Principe Maffeo Sciarpa.

1885

Milano. Svolta decisiva per il “Corriere della Sera”, grazie al cotoniere Benigno Crespi, convinto che un giornale possa essere anche un buon affare, entra in società con Torrelli Viollier. Le 100.000 lire sborsate dal Crespi servono a costruire una nuova serie dotata di due rotative, a fare uscire il giornale in tre edizioni (mattino, pomeriggio e sera), a servirsi del telegrafo e ad aumentare il numero dei redattori che diventano sedici.

Torino. “La Gazzetta del Popolo” si riassesta e viene incalzata dalla “Gazzetta del Piemontese”che 1895 si trasformerà ne “La Stampa” (il successo della testata arriva nel 1900 quando diventa proprietario e direttore Alfredo Frassati, uno dei padri del giornalismo italiano. Si ispira al giornalismo tedesco).

Bologna. “Il Resto del Carlino” (perché veniva dato nelle tabaccherie come resto a chi, con una moneta da 10 centesimi = “carlino”, comprava un sigaro toscano che ne costava 8)nasce in piccolo formato (prezzo 2 centesimi) come foglio locale di tendenza democratica. Aumenta subito il suo formato con il direttore Amilcare Zamorani, che lo trasforma in uno dei più moderni giornali italiani. Vi collaborano Carducci, Pascoli e D’Annunzio.

1886

Genova. “Il Secolo XIX” viene fondato da Ferruccio Macola e si impone subito per la novità e per l’ampiezza dei suoi servizi dall’America Latina. Nel 1897 viene acquistato dall’industriale Ferdinando Maria Perrone, esponente del gruppo cantieristico e siderurgico Ansaldo, e affidato a Luigi Vassallo.

1887

Venezia. “Il Gazzettino”fondato da Giampiero Salamini.

Trieste. “Il Piccolo” fondato nel 1981 da Teodoro Mayer, un giovane animato da spirito irredentista al quale le autorità di Vienna si sono decise a concedere l’autorizzazione.

1896

Roma. Nasce “L’Avanti”, direttore è Leonida Bissolati, redattore capo Ivanoe Bonomi. Riprende il nome dell’organo della socialdemocrazia tedesca, suscita molto interesse, attira parecchi intellettuali (tra i primi abbonati c’è Benedetto Croce) e diventa in breve tempo un forte emblema politico.
Nasce la stampa cattolica. Su alcuni fogli influenti come “L’Osservatore cattolico” di Milano, “L’Avvenire”di Bologna, “Il Cittadino” di Brescia e “L’Eco di Bergamo”matura il dibattito sul problema della partecipazione dei cattolici alla vita pubblica e sui temi sociali.

1896

Nasce a Milano la “Gazzetta dello Sport” come bisettimanale legata soprattutto al ciclismo. Diventerà quotidiano dopo il 1919.

1900

La grande sfida del “Corriere”avviene quando diventa gerente, dopo la morte di Torelli Viollier, del quotidiano Luigi Alberini (si ispira al giornalismo anglosassone). Infatti la “Società E. Torelli Viollier e C.” diventa la “Società L. Albertini e C. per la pubblicazione del ‘Corriere della Sera’ e altre pubblicazioni”.

1901

Il 48,7 degli italiani è analfabeta. L’Italia ha 32 milioni di abitanti. Gli abitanti di Milano sono 491.000, quelli di Roma 460.000, Napoli supera il mezzo milione.

L’impiego del telegrafo ha reso più veloce la circolazione delle informazioni alla quale il telefono darà la tempestività necessaria. Tra il 1902 e il 1903 entrano in funzione le linee telefoniche a lunga distanza Milano-Roma e Milano-Parigi.
Epoca giolittiana. Continua la corruzione.

Solo tre quotidiani tirano sulle 100.000 copie: “Il Secolo”, il “Corriere della Sera” e “La Tribuna”. Giornali in deficit. Prezzo di vendita 5 centesimi, poco remunerativo per un giornale privo di pubblicità.
Installazione lenta ancor più della rotativa della lynotipe, messa a punto a Baltimora nel 1884; in Italia nel 1906 ne sono installate solo 90, prevalentemente a Milano. Più lento ancora sarà l’impiego del cliché a retino, collaudato nel 1980 che consente una buona riproduzione delle fotografie sulla carta dei quotidiani. L’industrializzazione richiede, quindi, una maggiore diffusione, che si persegue aumentando il numero delle pagine e arricchendone i contenuti e che, a sua volta, procura maggiori introiti pubblicitari; e spinge, inoltre, a costituire aziende nelle quali si integrino un quotidiano e almeno uno o due periodici.

I primi cambiamenti fisionomici e strutturali dei giornali. La tendenza generale è del formato grande (con la pagina suddivisa in cinque colonne).

1904

La foliazione normale diventa di 6 pagine ma già nel 1906 i quotidiani più forti – “Corriere della Sera” in testa – cominciano ad uscire a 8 pagine alcune volte alla settimana. Si delineano le suddivisioni per argomenti con testatine apposite: la cronaca cittadina, quella giudiziaria alla quale viene dato molto spazio, le notizie teatrali, le “recentissime”. Una rubrica abituale in molti quotidiani è la rassegna delle riviste e dei giornali. Il romanzo d’appendice resta, ma non compare più “a fogliettone” in prima pagina. Sono, invece, occasionali e succinte le notizie sportive. I quotidiani del mattino non escono più il lunedì. La prima non diventa la pagina-vetrina che presenta le informazioni più importanti ma di ogni genere e che Dario Papa aveva tentato di importare da New York. I modelli restano il londinese “Times” e i parigini “Le Matin” e il “Temps”: giornali seri ma anche seriosi. In prima pagina c’è posto soltanto per le informazioni e gli orientamenti politici, per uno spunto culturale e, quando l’occasione è buona, per la corrispondenza di un inviato.

Si sviluppa il concetto di redazione, con un direttore, quasi monarca, un caporedattore, il suo factotum. Crescono gli inviati, noti come vedettes del giornalismo. Nascono i critici teatrali e letterari. I giornali italiani sono rivolti a tutti e non esiste la distinzione che caratterizza la stampa estera. L’uso delle fotografie prende il posto dei disegni di Ettore Ximens e Achille Beltrame.

Albori del giornalismo sportivo. Già nel 1892 si intravedono i primi settimanali dedicati al ciclismo. Nel 1896 nasce a Milano la “Gazzetta dello Sport”. Esce due volte la settimana, ma dal 1908, in seguito al successo del Giro d’Italia, per tre volte, adottando la carta di colore rosa che ancora la contraddistingue. La Casa editrice Sonzogno, che in questa fase ne è proprietaria, trasformerà la “rosea” in quotidiano soltanto nel 1919.

1908

Si arriva a riunire tutte le associazioni giornalistiche esistenti nella Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI). I direttori dei maggiori quotidiani, evidentemente interessati ad una più marcata professionalizzazione, ne sono stati i maggiori fautori insieme con vari esponenti politici tra i quali spiccano alcuni leader del socialismo riformista e del cattolicesimo liberale. Il primo contratto nazionale di lavoro tra editori e giornalisti viene stipulato nel 1911 e definisce tra l’altro:

il giornalista professionista;
la limitazione dei contratti a termine;
la disciplina dell’indennità fissa e mobile per i casi di risoluzione del rapporto di lavoro;
la posizione contrattuale dei redattori ordinari, corrispondenti e degli aiuto agli uffici corrispondenza.

Nel 1920 la FNSI porrà il problema della libertà di stampa e dell’autonomia professionale dei giornalisti. Mussolini contrappone un Sindacato fascista dei giornalisti alla FNSI.

Con Luigi Albertini in testa al “Corriere della Sera”, Alfredo Frassati alla guida de “La Stampa” di Torino, e la nascita a Roma del “Giornale d’Italia” diretto da Alberto Bergamini, prende l’avvio, fra il 1900 e il 1901, una straordinaria stagione dell’editoria e del giornalismo d’opinione e di informazione.

Albertini appartenente alla Destra storica sarà sempre avversario di Giolitti. Rimarrà incontrastato per tutti i primi 15 anni del 1900. Nel 1904 è pronta la nuova sede in via Solferino (modellata su quella del “Times”) dove si compongono e si stampano, con lynotipes e rotative modernissime, oltre al “Corriere della Sera” e alla “Domenica del Corriere” i nuovi supplementi: “La lettura”– 1901 – mensile diretto dal commediografo Giuseppe Giocosa, suocero dell’Albertini, il “Romanzo mensile” – 1903 -, il “Corriere dei Piccoli” – 1909. Nasce la disciplina all’interno della redazione, non più scompigliati, ma “corrieristi”. Il quotidiano si presenta con sei colonne e titoli di taglio (molto più vivace). Nel 1904 il Corriere è il più venduto in Italia.

Torino. Alfredo Frassati conduce “La Stampa”. Frassati imita i giornali tedeschi, come il “Frankfurter Zeitung”, di solido impianto, ricchi di prestigio e di ambito regionale o provinciale. “La Stampa” e “La Gazzetta del Popolo” sono in concorrenza: sul piano della cronaca locale e giudiziaria, sul quello dei servizi all’estero e su quello della linea politica. La prima è ispirata ai principi del riformismo liberale e sostenitrice della “democrazia industriale”, appare più in sintonia con idee nuove che maturano nel Nord, e con le novità industriali che avanzano a Torino. Il secondo è più vicino a posizioni nazionalconservatrici.

Giornalisti del tempo: Luigi Einaudi (passerà poi al Corriere), Francesco Saverio Nitti, ma anche Giuseppe Antonio Borghese, Giuseppe Bevione, Virginio Gayda e Mario Bassi. Quest’ultimo è inviato speciale che cercherà di fare concorrenza a Barzini. Nascono i primi accordi con testate estere, importante quella con il “New York Herald”, il più celebre quotidiano del mondo per la tempestività e per la spericolatezza dei suoi inviati speciali.

Periodo di concorrenza tra “La Stampa”e “Corriere della Sera”, soprattutto sulla parte culturale. È Alberto Bergamini, però, che istituzionalizza l’area culturale nella terza pagina. Inoltre introduce nel suo “Giornale d’Italia” alcuni propositi “americanizzanti” di Dario Papa: le notizie e gli articoli più interessanti in prima pagina, servizi dall’estero ma anche una ricca cronaca cittadina, molte interviste e i primi referendum tra i lettori. Ma con il “Corrieredella Sera” la “terza pagina” diventa la più famosa e ambita. Prima era in prima pagina nella posizione detta di “spalla e di risvolto” (ultima colonna della prima pagina e gira in seconda). Grandi firme del tempo: Gabriele D’Annunzio, Francesco Pastonchi e Luigi Pirandello.

Periodo di successo anche per le edizioni locali e la diffusione in provincia: “Caffaro” di Genova, “Gazzettino”, “Il Resto del Carlino”, “Secolo XIX”, “Il Messaggero”.

Periodo giolittiano
1903 – 1914
(Giolitti sfrutta la scissione fra riformisti moderati e rivoluzionari (sindacalisti) per indebolire il Partito Socialista. Offerta di Ministeri ai moderati (Turati e Bissolati) e riforme sociali: nazionalizzazione delle ferrovie e legalizzazione dei sindacati)

Inizia l’intreccio tra potenti industriali e finanziari, tra politica e giornali: il caso Tribuna. Caduta in deficit viene aiutata dalla Banca Commerciale, la Banca di Italia e da alcuni industriali siderurgici e zuccherieri. Industriali del tempo: Piaggio, Maraini, Buzzone e i fratelli Bondi.
Primi quotidiani di partito. Di sinistra: a Milano “Il Tempo”, diretto da Treves dal 1902, soccombe nel 1910. “Il Lavoro” di Genova, fondato nel 1903 a opera del movimento cooperativo degli scaricatori del porto, che è destinato a durare. Cattolici: “Il Momento”(Torino, 1903) e il “Corriere di Italia” (Roma, 1906). 1908 nasce la società editrice romana, promossa dal conte Giovanni Grosoli, che mira a organizzare un vero e proprio trust della stampa cattolica.
A favore di Giolitti e per la guerra di Libia: “Giornale di Italia”, “Il Mattino”, “Il Secolo XIX” e i due maggiori fogli vicini a lui, “La Stampa” e “La Tribuna”. Seguono “Il Messaggero”, il “Giornale di Sicilia”, il “Resto del Carlino” e la “Gazzetta di Venezia”. Contro Giolitti: Gaetano Salvemini, che nel 1911 crea il settimanale “L’Unità”; Prezzolino, esercita un ruolo equilibratore all’interno del movimento che fa a capo a “La Voce”; Gaetano Mosca, l’autorevole collaboratore del Secolo. Primo inviato estero del Corriere della Sera: Barzini (1907)

1912

Benito Mussolini (idealista – rivoluzionario) assume la direzione dell’”Avanti”.

Prima Guerra Mondiale
1914 – 1918

I giornali erano così schierati. INTERVENTISTI: “Corriere della Sera”, “Gazzetta del Popolo”, “Il Resto del Carlino”, “Il Messaggero”, Roma; DEMOCRATICI: “Il Secolo”, il “Gazzettino” e il riformista “Il Lavoro”; NEUTRALISTI: “La Stampa”, “La Tribuna”, “La Nazione”, “Il Mattino”.
Periodo di censura della stampa.

Primo dopo guerra

Tre fasi: patriottismo, crisi politica e mito della forza.
I fogli più venduti sono: il “Corriere della Sera” (mezzo milione di copie), “La Stampa” (200 mila). I Perrone si aggiudicano il Messaggero, già proprietari del Secolo XIX. Mussolini fonda nel 1914 Il Popolo d’Italia. Ma non riesce a tenerlo in vita economicamente. Subentrano quindi alcuni gruppi industriali in aiuto: Breda, Ilva ed Eridania.
Inoltre, nel 1918 Mussolini si accorda con i Perrone da cui ottiene un prestito. “Il Popolo d’Italia” diventa il quotidiano “dei combattenti e dei produttori”.
Il conte Grosoli (vice presidente del Banco di Roma) nel 1916 raggruppa tutte le testate cattoliche in una nuova società, l’Unione Editoriale Italiana. Le testate cattoliche di spicco sono L’Italia a Milano, il Corriere d’Italia a Roma, “Il Momento” a Torino e “L’Avvenire d’Italia” a Bologna. Nel 1919, infine esce a Roma “Il Popolo Nuovo”, organo settimanale del neo nato partito popolare di don Sturzo.
Partiti del periodo: comunista (nato a Livorno – 1921), partito socialista, partito popolare (Don Sturzo), fascista (Mussolini, D’Annunzio).
Giornali. Comunisti: “Avanti”, “Ordine Nuovo” (segue le attività di Gramsci), “Il Lavoratore”, “Il Comunista” (del partito); Socialisti: “La Voce Repubblicana”, “La Giustizia” di Treves e Turati; Fascisti: “Popolo D’Italia”, “Il Popolo di Trieste”, “La Voce di Mantova”, “L’Azione”.

1924

Entra in vigore un decreto legge restrittivo della libertà di stampa, predisposto da Mussolini. Questo favorì l’allineamento di tante testate al nascente movimento e poi al regime in maniera lenta ma progressiva.

1925

Inizia la dittatura di Mussolini.

Periodo fascista

Fascismo come dottrina dell’azione. Le testate sono controllate da Mussolini: Il “Corriere della Sera” con Albertini (si è “fascistizzato”); “La Stampa” (è edita da una società controllata dalla Fiat) con Frassati (Mussolini è molto attento alle richieste di Agnelli); “Il Messaggero” con i Perrone e poi con Pier Giulio Breschi. A Roma “La Tribuna” dei Perrone assorbe “l’Idea Nazionale” diretta da Roberto Forges Davanzati. A Venezia “Il Gazzettino” diretto da Talamini. “Il Resto del Carlino” diretto da Leandro Arpinati, passa poi a Missiroli, poi a Giorgio Pini (imposto da Mussolini), “Il Mattino” e il Roma vengono accollati al Banco di Roma (1930 – “fascistizzati”), la prima volte che un ente possegga due testate.
La stampa italiana viene sottoposta a un sistema di controllo ispirato al concetto che “in un regime totalitario la stampa è un elemento di questo regime, una forza al suo servizio”…

Mussolini riesce a controllare la stampa attraverso un suo Ufficio Stampa da cui partono tutti i comunicati, i volantini, le veline. Unici testi pubblicabili. Anche l’Agenzia Stefani passa al servizio di Mussolini.

1926

Il regime cerca di crearsi benemerenze provvedendo nel 1926 alla costituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti (l’attuale INPGI); il contratto di lavoro viene esteso ai giornalisti dei periodici, è possibile utilizzare i pubblicisti nelle redazioni.

1927 – 28

I giornalisti devono essere iscritti ad un albo fascista e posseggono un sindacato fascista. L’Albo viene istituito col regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384. contemporaneamente si decreta l’abolizione dei collegi dei probiviri. D’ora in avanti per esercitare la professione occorre essere iscritti in uno dei tre elenchi dell’Albo: professionisti, praticanti e pubblicisti. E l’iscrizione si ottiene se si ha un regolare contratto con un quotidiano.

1930

Nasce la radio. Alla radio passano solo le notizie diramate dalla Stefani.
Nuove norme penali: per i reati commessi a mezzo della stampa viene accentuata la responsabilità del direttore e sono largamente estesi rispetto al Codice Zanardelli del 1890 i casi di vilipendio.
Modernizzazione della stampa. Parte da Torino con “La Gazzetta del Popolo”, fascista e appartenente alla Sip, il gruppo elettrico semipubblico che ha forti interessi nella telefonia e nella radiofonia. La modernizzazione si sviluppa su tre piani: tecnico, editoriale e giornalistico. La costruzione di nuovi stabilimenti e l’ammodernamento degli impianti di produzione (rotative più veloci, che possono stampare anche a colori, e procedimenti migliori per riprodurre le fotografie) sono le iniziative più importanti sul piano tecnico.
L’aumento delle pagine (fino a 12 in alcuni casi), il rilancio dei giornali della sera, la creazione del numero del lunedì, quasi tutto sportivo, l’infittirsi delle edizioni straordinarie nelle numerose occasione che il regime offre, le campagne promozionali e una distribuzione più rapida, consentita dallo sviluppo della motorizzazione, sono le maggiori novità editoriali.
Infine, sul piano giornalistico le novità comuni ai quotidiani nazionali e ai regionali più ricchi sono una maggiore diversificazione dei contenuti, l’impiego più esteso delle fotografie, un’impaginazione di tipo orizzontale, con titoli che tagliano le colonne delle pagine, l’ampliamento dello sport e una continua ricerca di prestigio attraverso le grandi “firme” (inviati speciali e collaboratori della terza pagina). Stagione trionfale della terza pagina.
La “Gazzetta del Popolo” viene settimanalizzata facendolo diventare un giornale per tutta la famiglia.

“La Stampa” tra il 1929 e il 1932 passa sotto tre direttori: Curzio Malaparte, Augusto Turati e poi Alfredo Signoretti. Con lui “La Stampa” trova il successo, imitando il “Corriere della Sera” (famoso per la scrittura, la precisione del notiziario e le grandi firme della terza pagina). Alle grandi firme si affiancano temi cinematografici, di moda e di varietà più frequenti nell’edizione del pomeriggio. La tiratura arriva al mezzo milione.

Nascono nuovi settimanali – femminili, sportivi, di cinema o per i ragazzi – di impronta commerciale, che incontrano un crescente successo: e si delineano, prima con Angelo Rizzoli e poi con Arnoldo Mondadori. Al momento però il mercato è dominato dalla “Domenica del Corriere” che vende 600 mila copie.

1937 – 1939

Due novità nel campo dei settimanali di attualità: “Omnibus” e “Tempo”.
Omnibus, creato e diretto da Leo Longanesi ed edito da Rizzoli, esce con 16 pagine grandi formato Longanesi. È la base dell’Europeo e del Mondo.
Il Tempo esce nel 1939 a Milano, edito da Arnoldo Mondadori e diretto dal figlio Alberto. Sul modello di Life, americano, le immagini assumono una funzione informativa diretta. Nascono così anche in Italia il fototesto e la figura del fotoreporter.
Nel 1936 si hanno sei edizioni giornaliere del giornale radio (le due redazioni erano tutte concentrate a Roma) e la radio diventa il mezzo di informazione più seguito e più tempestivo.

1939

Indro Montanelli diventa un inviato di spicco del “Corriere della Sera”.

Periodo di Guerra

Pwb (Psychological Welfare Branch): creato dal Governo militare alleato sia per fare propaganda sia per pilotare il ritorno della libertà di stampa nei territori via via liberati dai tedeschi.

Napoli. “Il Mattino” e “Il Roma” gestiti dall’armatore Achille Lauro e appartenenti al Banco di Napoli sono stati soppressi dal Pwb.

Lotta al fascismo. “Gazzetta del Mezzogiorno”con Badoglio in testa; “Il Risorgimento” diretto da Floriano Del Secolo che è stato nominato su indicazione di Croce, diventa il più diffuso del Regno del Sud, con una punta record di 289.000 copie.

Nasce il nuovo partito comunista con Togliatti. Contro il fascismo si schierano da una parte i comunisti che nel nord guidano la guerra partigiana e i Comitati di liberazione nazionale e dall’altra la Chiesa di Pio XII.

26 ottobre 1944

Nasce un nuovo ente pubblico monopolistico, la Rai (Radio Audizioni Italia), sotto le dipendenze del ministero delle Poste.

Dopo la guerra

Nasce l’Ansa (Agenzia nazionale stampa associata)

Milano: capitale del rotocalco. Esce “Oggi” diretto da Edilio Rusconi (editore Rizzoli). Ha 16 pagine formato tabloid e costa 15 lire.
Esce “L’Europeo” edito da Gianni Mazzocchi (Domus) e diretto da Arrigo Benedetti, il giornalista che aveva fatto esperienza dell’”Omnibus” di Longanesi e poi aveva diretto, insieme con Mario Pannunzio, il settimanale “Oggi”. “L’Europeo”con la sua linea liberaldemocratica, lo stile cronachistico adottato per raccontare la politica, gli articoli di costume e quelli di inchiesta voluti da Benedetti diventa il settimanale modello per il giornalismo italiano.

1945/46

Viene creato “Il Tempo” il settimanale dei fototesti di attualità, la cui testata era stata regalata da Mondadori a un gruppo di socialisti. Esce diretto da Arturo Tofanelli, l’ex redattore capo dell’esordio del settimanale mondadoriano.

Maggiore diffusione della “Domenica”, i rotocalchi di fotoromanzi (tipo Grand Hotel) e quelli femminili.

1 gennaio 1946

Il passaggio dei poteri dal Governo militare alleato a quello italiano nelle regione del Nord segna la fine della tutela del Pwb anche sulla radio

Il pubblico della radio aumenta notevolmente raggiungendo i 4 milioni e 300.000 entro il 1952.

La Democrazia Cristiana si assicura il ministero delle Poste (nella persona di Mario Scelba) a cui competono i rapporti con la Rai. La DC entra in possesso della Rai.

Partito comunista (Togliatti): “L’Unità” (Roma, Milano, Torino e Genova). Sette quotidiani di cui “Milano sera” che da dicembre 1945 è diretto da Corrado De Vita e fatto da Gaetano Afeltra.

Partito socialista (Nenni): quattro quotidiani di cui “L’Avanti” (Roma e Milano), “Il Lavoro Nuovo” di Genova e il “Sempre Avanti” di Torino.

15 aprile 1947

Viene approvato l’Art. 21 della Costituzione

8 febbraio 1948

Legge sulla stampa n. 47: per pubblicare un giornale è sufficiente la procedura formale della registrazione; è confermata la figura del direttore responsabile, sul quale gravano responsabilità molto estese; il direttore e l’editore non possono essere cittadini stranieri; si stabilisce il diritto di rettifica (art. 8); le pene per il reato di diffamazione sono aggravate; si instaurano norme severe per le “pubblicazioni destinate all’infanzia” e per quelle a “contenuto raccapricciante o impressionante”; si riconoscono i giornali murali sottoponendoli alle stesse norme dei periodici.

L’Onu (nata nel 1945) approva la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che enuncia non soltanto il principio della libertà di espressione ma anche il diritto di tutti all’informazione.

Giornali liberali: “Gazzetta del popolo” di Torino, “Il Giornale” di Napoli e “La Sicilia” di Catania.

1949

Banco di Napoli (dipende da IRI quindi dalle autorità di governo): “Il Mattino” (Diretto da Giovanni Ansaldo), “Il Corriere di Napoli”
Achille Lauro: “Il Roma”.

Bologna: alcuni imprenditori (tra cui Eridania) rilevano “Il Giornale dell’Emilia”, “Il Resto del Carlino” e “La Nazione”(Firenze l’anno prima).

Milano: la Confindustra compra il vecchio “Sole” e il “24 Ore”, fondato con criteri più moderni nel 1946 da un operatore finanziario, Piero Colombi. Inoltre aveva rilevato a Roma anche il “Globo”, fondato dal giornalista Luigi Barzini jr. Così essa detiene tutti i quotidiani specializzati nell’informazione economica e finanziaria. Entra nella loro proprietà anche “Il Giornale d’Italia”.
Fonda l’AGA (Agenzia giornali associati)

Giornali in testa: “Il Corriere della Sera” supera le 300.000 copie; “La Stampa” 200.000; “La Gazzetta del Popolo” 150.000, “Il Messaggero” 140.000 e “Il Tempo” 100.000. Al Corriere spiccano le corrispondenze dagli Stati Uniti di Ugo Stille, gli articoli di Indro Montanelli e di Guido Pievene, i racconti di Moravia, le critiche letterarie di Pietro Pancrazi e di Emilio Cecchi e quelle teatrali del vecchio Renato Simoni.

Confronto tra Corriere e Stampa: a Milano i Crespi erano conservatori, a Torino il capo della Fiat (Vittorio Valletta) era aperto nei confronti della socialdemocrazia di Saragat. Al Corriere il direttore è Mario Missiroli e alla Stampa è Giulio de Benedetti.
Novità: scoop sensazionali, grossi titoli e fotografie di dive seminude.

1950

Milano. Nasce “La Notte” diretto da Nino Nutrizio. Novità: una pagina intera dedicata alla guida degli spettacoli, con un succinto riassunto della trama dei film e le pagelle con i voti del critico e le preferenze del pubblico, che si intitola “Dove andiamo stasera”.

Settimanali: nasce “Epoca” lanciata da Arnoldo Mondadori e diretta dal figlio Alberto, segue la scia dell’americano “Life”.
Situazione: “Domenica del Corriere” 600.000/900.000 copie; “Oggi” 500.000/760.000; “Epoca” 200.000/500.000; “Il Tempo”150.000/420.000; “L’Europeo”che è il settimanale di migliore qualità e non conformista 100.000/130.000.

“Oggi” vende di più anche per le storie su famiglie reali, divi del cinema e vecchi personaggi (Mussolini), ma anche per storie di miracoli o delle visioni di Pio XII.

1953

Morte di Stalin, il partito comunista perde colpi. Finisce l’era di De Gasperi. Forti migrazioni dal Sud al Nord d’Italia conseguente ad una forte espansione industriale e commerciale.

Rottura tra Arrigo Benedetti (direttore di Europeo) e Angelo Rizzoli (proprietario dello stesso da più di un anno). Benedetti e amici, tra cui Eugenio Scalfari, collaboratore economico dell’Europeo e del Mondo, fondano un nuovo settimanale, “L’Espresso”. Maggior finanziatore dell’impresa è Adriano Olivetti, uno dei più grandi industriali italiani. Partecipa anche un giovane editore Carlo Caracciolo.

1954

Nasce a Milano il TG e vi rimarrà fino al 1958. Va in onda alle 20.30.

2 ottobre 1955

Roma. Esce “L’Espresso”. Benedetti è rimasto fedele al formato grande. Sedici pagine, 50 lire. Il prezzo dei quotidiani sta passando da 20 a 25 lire. Scalfari diventa direttore amministrativo e scrive pezzi per l’economia. Particolarità: il carattere bastone.

21 aprile 1956

Milano. Spunta “Il Giorno”. Tre sono le circostanze che ne hanno determinato la nascita: l’intraprendenza di Gaetano Baldacci (inviato speciale del “Corriere della Sera”), la necessità che Enrico Mattei, presidente dell’Eni, sente da tempo di poter disporre di un proprio strumento giornalistico e il desiderio che anima l’editore Cino del Duca, re della presse du cœur francese, di ritornare in Italia con un’iniziativa di prestigio. Dalla combinazione di questi tre fattori nasce un quotidiano di battaglia politica e, nello stesso tempo, radicalmente nuovo sotto il profilo editoriale e giornalistico che sfida, nel suo terreno privilegiato, Milano, l’egemonia del “Corrierone”. Il modello è il londinese “Daily Express”. Si presenta con una prima pagina a vetrina, cioè con molti titoli e notizie anche di varietà. Al posto dell’articolo di fondo c’è una breve “Situazione” nella quale Baldacci riesce a esprimere un particolare talento. La terza pagina è abolita e gli articoli di intrattenimento culturale vanno nell’inserto in rotocalco, completato da quella che è la novità più ardita per un foglio del mattino: una pagina intera di fumetti e giochi.
Nuovo per le rubriche personalizzate, per l’attenzione dedicata al mondo del cinema, della televisione e dello sport. Infine, è il primo quotidiano d’informazione che pubblica una pagina di economia e finanza.

1952

Trasmissioni sperimentali del Telegiornale e telecronache: inaugurazione della Fiera di Milano e la benedizione Urbi et Orbi impartita da Pio XII; nel primo telegiornale si parla della prima regata storica di Venezia, i funerali del conte Sforza, ex ministro degli Esteri, gli aspetti curiosi della campagna elettorale americana, una corrida in Portogallo e il Gran Premio di Monza.

3 gennaio 1954

Inizio ufficiale delle trasmissioni televisive. Il telegiornale va in onda alle 20.30, viene letto da speakers ed è replicato tale e quale nella tarda serata. Il primo direttore è Vittorio Veltroni. Gli succedono, nel giro di un quinquennio, Massimo Rendina e Leone Piccioni, che militano nella DC.

19 novembre 1955

“Lascia o raddoppia” di Mike Buongiorno porta i telespettatori a punte di 10 milioni.

1957

Carosello (pubblicità)

1957

Milano. Nasce “Gente”settimanale di attualità e varietà fondato da Edilio Rusconi dopo il suo distacco da Rizzoli.

1960

Tribuna elettorale

1961

Tribuna politica

Novembre 1961

Nasce Rai 2 e TG2. Il telegiornale è prerogativa di Rai 1 (filo governativo) e presto verrà diretto da Enzo Biagi, chiamato da Ettore Bernabei, direttore generale Rai.

Al “Corriere della Sera”, la crisi direzionale si chiude il 14 ottobre con la formazione di una trojka: Alfio Russo, direttore della Nazione ed esponente della vecchia guardia di via Solferino, Michele Mottola e Gaetano Afeltra diventano i due vice direttori.
Russo ha come obiettivo lo svecchiamento del “Corrierone”. Rinnova la cronaca cittadina, lo sport e gli spettacoli; apre una rubrica della posta dei lettori (neppure il grande Albertini l’aveva mai fatto); valorizza inviati speciali più moderni, come Egisto Corradi, Pietro Ottone, Alberto Cavallari ed Enzo Bettiza, che fanno corona al re Montanelli. Nel 1965 Cavallari fa uno scoop intervistando il nuovo Papa, Paolo VI. Entrano al Corriere vari giovani tra cui la prima redattrice, Giulia Borghese.

1962

Il primo rotocalco

12 luglio 1962

Il primo collegamento con gli Stati Uniti (si apre l’era dei satelliti)

1963

I giornalisti e pubblicisti hanno ottenuto l’istituzione dell’Ordine professionale con la legge 3 febbraio, che fissa i principi deontologici: il diritto di cronaca ha due limiti insuperabili, il rispetto della persona umana e la verità sostanziale de fatti; i giornalisti devono lavorare per rafforzare la fiducia tra la stampa e i lettori; le sanzioni disciplinari sono quattro: avvertimento, censura, sospensione e radiazione.

1965-66

Iniziano le prime concentrazioni editoriali ad opera di Attilio Monti e dell’imprenditore chimico Nino Rovelli (in Sardegna).

1965

Spunta “Il Sole 24 Ore”, quotidiano finanziario, economico, politico. L’editore è Confindustria e primo direttore è Mauro Masone. Il boom del giornale è legato a Gianni Locatelli, direttore dal 1983, seguito da Salvatore Carruba nel 1993. È il primo giornale economico-finanziario d’Europa quanto a tiratura, avendo superato il “Financial Times”. Diviene un gruppo editoriale: stampa libri e periodici. Ha acquisito la casa editrice Pirola. Nel 2001 Guido Gentili diviene direttore, mentre Ernesto Auci diventa amministratore delegato del gruppo.

1968

Esce il TG delle 13,30

21 luglio 1969

La diretta: la discesa dell’uomo sulla Luna

1966

Attilio Monti, imprenditore (petrolio), acquista “Il Resto del Carlino”, “La Nazione”, “Lo Stadio”, “Il Giornale d’Italia” (che la Confindustria non riesce più a gestire)e il“Telegrafo” di Livorno.

1968

Nasce “Avvenire” sostenuto da Papa Paolo VI. La prima direzione è affidata a Leonardo Valente, che nell’anno successivo viene sostituito da Angelo Narducci. Entrambi volevano un giornale che informasse e documentasse in modo critico e non scandalistico. È il quotidiano cattolico ad usare per la prima volta in Italia la teletrasmissione in fac-simile.

1968/69

Giovanni Spadolini (per anni direttore del “Resto del Carlino”) prende il posto di Russo al “Corriere”.
Alberto Ronchey (corrispondente da Mosca per “La Stampa”) prende il posto di De Benedetti alla “Stampa”.
Domenico Bartoli va al “Resto del Carlino”.
Alberto Cavallari e Piero Ottone diventano direttori del “Gazzettino” e del “Secolo XIX”.

18 maggio 1967

Settimanali. Due novità: estensione dell’utilizzo del colore e nascita di “Panorama”.
Dopo “Der Spiegel” in Germania federale e “L’Express” in Francia, anche l’Italia punta sui settimanali di attualità (newsmagazine tipo “Time” e “Newsweek”). L’editore Mondadori decide così di convertire il mensile Panorama in settimanale. Diretto da Lamberto Sechi. Concorrente “L’Espresso”di Eugenio Scalfari.

Agenzie stampa. Ansa, Agi (Agenzia Italia) acquisita dall’Eni (1964), Adn Kronos, che inizia a installare (1968) una rete telescrivente e che opera nell’orbita del partito socialista, ASCA (Agenzia Stampa cattolica associata – 1969 -) è la fonte ufficiosa del partito della Democrazia cristiana. AGA (agenzia giornali associati – 1976 -) della Confindustria.

12 dicembre 1969

Ha luogo l’attentato di Piazza Fontana. Il “Corriere” esorta la magistratura ad andare a fondo e inizia a pubblicare le varie versioni della polizia, mentre gli altri grandi quotidiani insinuano forti dubbi sulle forze dell’ordine. Il “Corriere” sembra isolato e da destra e da sinistra giungono attacchi, che costringono per la prima volta a togliere le scritte sui furgoni per la distribuzione.

28 aprile 1971

Roma. Nasce “Il Manifesto”ed esce a 4 pagine, viene venduto a 50 lire anziché a 90 come gli altri, punta ad una diffusione nazionale. Direttore politico è Luigi Pintor, direttore responsabile Luciana Castellina.

11 aprile 1972

Roma. Esce “Lotta continua”, è un tabloid squillante e aggressivo, con titoli slogan, vignette e fotografie.

Crescita del settimanale “Famiglia Cristiana” si vende nelle parrocchie e nei circoli cattolici: il sacerdote che lo dirige, Giuseppe Zilli, riesce a dare ai contenuti e al linguaggio del periodico delle Edizioni Paoline un’impronta più consona ai mutamenti di mentalità della società italiana.

Cambi al vertice al “Corriere”. La Crespi decide bruscamente di licenziare Spadolini. Piero Ottone, nuovo direttore del “Corriere”predica un giornalismo liberal. Con lui nuovi inviati tra cui Gianpaolo Pansa e Giuliano Zincone; apre il giornale al dibattito sui problemi economici e finanziari (in particolare con gli interventi dell’economista Luigi Spaventa); pubblica in prima pagina gli articoli di Pier Paolo Pisolini. All’interno della redazione si alzano voci critiche (Montanelli) sull’operato di Ottone.

La famiglia Crespi (“Corriere della Sera”) è in crisi, subentra Eugenio Cefis, presidente della Montedison, legato al segretario della DC, Fanfani; ma Agnelli arriva prima di lui e anche il petroliere Angelo Moratti.

1973

Una parte della famiglia Perrone, titolare del 50% del quotidiano romano “Il Messaggero” e del “Secolo XIX”, vende le proprie quote all’editore Edilio Rusconi.

1974

Cefis (Montedison) acquista “Il Messaggero” e lo affida alla direzione di Italo Pietra, il giornale diventa filo socialista. Nel 1975 gli succede Luigi Fossati.

24 giugno 1974

Nasce “Il Giornale” fondato e diretto da Indro Montanelli. La novità è che le azioni appartengono ai redattori (nasce come una società di redattori).
Nasce per andare contro il “Corriere” comunista. Con una linea politica moderata e con una formula delle più tradizionali, “Il Giornale” si rivolge a quei cittadini “che non ne possono più”, che considerano Piero Ottone e Arrigo Levi, direttore de “La Stampa”, quasi dei sovvertitori, e che il partito comunista prenda il sopravvento attraverso il compromesso con la Democrazia Cristiana in crisi. Prima garantito economicamente dalla Montedison, poi da Giovanni Boroli della De Agostani e poi da Silvio Berlusconi, il re dei network.

1 agosto 1974

Torino. Chiude “La Gazzetta del Popolo”. Cefis lo abbandona e Alberto Caprotti, gestore, lo chiude.

Crisi trio Crespi-Agnelli-Moratti. Andrea Rizzoli acquista tutto il gruppo di via Solferino (con l’ausilio di Cefis). Ai primi di luglio con 50 miliardi si assicura la presidenza del gruppo. Ma sarà suo figlio Angelo il factotum.
Alla direzione del Corriere ci sarà Ottone. Buoni rapporti con il Pci. Il giornale è particolarmente attento alle attività della Montedison. All’interno subentrano nuovi contributi giornalistici, in particolare quelli di Enzo Biagi e Alberto Ronchey. “Il Corriere è comunista?” titola la copertina del 25 agosto di Panorama.

1976

Angelo Rizzoli decide di potenziare “Il Corriere”(parte l’edizione romana il 18 febbraio), acquista nuove testate, tenta di inserirsi nel campo televisivo e lancia il quotidiano “popolare”. Ottiene: gestione del “Mattino” (insieme con la società democristiana Affidavit), de“La Gazzetta dello Sport”, dell’”AltoAdige” di Bolzano e del “Piccolo” di Trieste. I democristiani non vedono il Corriere come un giornale cattivo, i socialisti, ora guidati da Bettino Craxi, sono scontenti e sospettosi. Il Pci è preoccupato e guardingo. “L’Unità” dell’ottobre 1976 critica l’editore quando tenta l’operazione TeleMalta che potrebbe insidiare il servizio pubblico.

1977

Ricapitolizzazione del Gruppo. Chi ha messo i soldi? Roberto Calvi del Banco Ambrosiano e il finanziere Umberto Ortolani? Oppure Licio Gelli, capo della Loggia segreta P2 e lo IOR (Istituto opere di Religione)? In realtà si scoprirà in seguito che questi sono stati i veri protagonisti dell’affare. È il momento dell’ascesa di Bruno Tassan Din nel controllo del Gruppo, che ora conta 10 mila dipendenti.

Ora direttore del “Corriere” è Franco Di Bella, direttore del “Resto del Carlino”. Di Bella rende più vivace il foglio milanese che si arricchisce con l’inserto settimanale sull’economia (coordinato da Alberto Mucci, ex direttore del Sole- 24 Ore) con l’avvio della corrispondenza da Pechino affidata a Piero Ostellino, con alcune interviste clamorose di Oriana Fallaci. Concorrenti: il nuovo quotidiano di Eugenio Scalfari “La Repubblica”e “Il Giornale nuovo”di Indro Montanelli.
Esce “L’Occhio”il tabloid popolare diretto da Maurizio Costanzo, abile animatore di spettacoli televisivo ma scarso nella carta stampata.

Rizzoli e Tassan Din tentano di scaricare sull’erario i pesanti costi delle loro operazioni premendo anche perché la legge per l’editoria – in corso di elaborazione nel 1979 – preveda un cospicuo stanziamento cancella-debiti. A favore quasi tutti i partiti, Pci compreso, i Rizzoli, altri editori e la stragrande maggioranza dei sindacalisti del settore. No i radicali, alcuni editori, tra i quali c’è il nuovo Presidente della Fieg, Giovanni Giovannini, pochi giornali e il Presidente della Fnsi, Paolo Murialdi.

13 novembre 1979

Il democristiano Forlani, Presidente del Consiglio, decide di svelare i nomi degli iscritti alla P2, elenco trovato nell’archivio del fuggiasco Gelli e sul quale circolavano molte indiscrezioni. Nell’elenco compaiono ventotto giornalisti, quattro editori (uno è Angelo Rizzoli) e sette dirigenti editoriali tutti del maxigruppo, capitanati da Tassan Din. Compare anche Di Bella.

14 gennaio 1976

Nasce “La Repubblica”. Con il successo de “L’Espresso”Scalfari può permettersi di realizzare il suo sogno, creare un quotidiano. Aspirazione condivisa anche da Carlo Caracciolo. Al progetto de “La Repubblica” si associa la Mondadori, la più grande casa editrice.

Caporedattore Gianni Rocca, giornalisti del momento sono Giorgio Bocca, Sandro Viola, Mario Pirani, Fausto De Luca, Miriam Mafai, Barbara Spinelli, Alberto Arbasino, Giuseppe Turani, Natalia Aspesi. Venti pagine. Il tabloid ha anche un paginone Cultura. Prima ci sono la politica interna, la pagina dei commenti e delle lettere al pubblico, quelle delle inchieste e la politica internazionale.
Si nota un commentatore che interviene tutti i giorni con straordinaria efficacia: Giorgio Forattini, autore della vignetta satirica che è il distintivo della pagina dei commenti e più tardi andrà in prima pagina.

1981

L’editoria è in crisi e deve passare dal “caldo” al “freddo”, dalla linotype al computer. Tra il 1981 e il 1990 lo Stato spende quasi mille miliardi per consentire la trasformazione tecnologica. Le due leggi, la n. 417/1981 e la n. 87/1987, formano un sistema normativo per disciplinare l’attività delle imprese editrici.

Crisi del “Corriere della Sera”. Offre a Scalfari un’occasione straordinaria per raccogliere nuovi lettori. E Scalfari comincia a coglierla assumendo Enzo Biagi e Alberto Ronchey che hanno deciso di abbandonare via Solferino.
La Repubblica diventa il quotidiano di prima lettura e di maggior diffusione.

1985

La Repubblica (372.940 copie) diventa una minaccia per il Corriere.

I caduti del terrorismo

1977 le Brigate Rosse cominciano a colpire anche i giornalisti. Vengono gambizzati a Genova, Milano e a Roma: Vittorio Bruno del Secolo XIX, Indro Montanelli del Giornale e Emilio Rossi del TG1. A Padova Antonio Garzotto del Gazzettino e a Torino Nino Ferrero dell’Unità. Poi sparano a Torino a Carlo Casalegno vice direttore della Stampa, muore.
7 maggio 1980 a Milano “la Brigata 28 marzo”, formata dai giovani che vogliono conquistare un posto nelle Br, ferisce Guido Passalacqua, inviato di Repubblica, e il 28 maggio uccide Walter Tobagi, giovane e valente inviato del Corriere della Sera, presidente dell’Associazione lombarda dei giornalisti e socialista.

Novità nell’etere

Nascono le tv locali via cavo impiantate con mezzi artigianali in città medie e piccole, che trasmettono anche dei notiziari, con il crescente ascolto delle tv estere in lingua italiana (Canton Ticino, Montecarlo, Capodistria).
La prima tv cavo è Telebiella in funzione nel 1971. Nel giro di due anni le emittenti di questo tipo sono già diciassette. Nel 1974 comincia a cimentarsi col cavo ub giovane imprenditore milanese, Silvio Berlusconi, che diventerà il re incontrastato delle televisioni commerciali.
Una vera sfida al monopolio Rai.
Nascita selvaggia di emittenti, è necessaria una riforma: 10 luglio 1974 due sentenze della Corte costituzionale permettono una di riconoscere il diritto dei privati di “ripetere2 programmi stranieri e indicare i criteri generali con cui va riformata la Rai; l’altra di consentire a tutti l’uso del cavo per trasmissioni in ambito locale. I criteri indicati dalla Corte riguardano soprattutto l’attività informativa della Rai, che deve essere improntata a imparzialità e aperta alla pluralità delle correnti politiche e culturali presenti nella società, anche attraverso il diritto di accesso al mezzo televisivo. La DC ormai deve cedere, accettando che all’interno del servizio pubblico si instauri la concorrenza fra le reti e fra le testate giornalistiche.

10 aprile 1975

Legge 103 all’insegna del pluralismo. Il potere di vigilanza e di indirizzo è demandato a una commissione parlamentare di 40 membri. Per l’attività informativa le novità salienti sono l’autonomia riconosciuta alle due testate televisive e alle tre radiofoniche, i cui direttori rispondono direttamente al direttore generale dell’azienda, e i criteri di imparzialità e di completezza dell’informazione cui sono tenuti i giornalisti. La legge prevede inoltre la costituzione di una terza rete televisiva e di un terzo Tg a base regionale e, nello stesso tempo, blocca l’emittenza via cavo.
Beniamino Finocchiaro, nuovo presidente della Rai, è un convinto sostenitore della riforma. Però le tre reti vanno in mano a tre diverse correnti politiche: Dc = Tg1 e Gr2 in mano di Emilio Rossi e Gustavo Selva.
Socialisti e laici = Tg2 con Andrea Barbato e Gr1 con Sergio Zavoli.

28 luglio 1976

Sopravviene una nuova sentenza della Corte costituzionale che modifica la situazione e fa invecchiare buona parte della legge di riforma. Infatti la sentenza riconosce libertà di antenna nell’ambito locale. In pratica, apre la strada a un sistema misto, pubblico e privato, che il Parlamento è invitato a regolamentare.
Le emittenti televisive e radiofoniche cominciano a spuntare come funghi mentre spariscono le Tv cavo. Alcuni editori affiancano ai proprio quotidiani una stazione televisiva, altri con affiancano accordi con le imprese più consistenti per la fornitura di notiziari.
Le iniziative più rilevanti per l’impegno finanziario e per il progetto politico e commerciale che le contraddistingue sono quelle dell’editore Rusconi (1976) e di Berlusconi e Rizzoli (1978). Il mercato pubblicitario risponde in misura sempre più ampia e da molti imprevista. Però soltanto i Tg della Svizzera italiana, di Montecarlo (curato dal “Il Giornale”di Montanelli) e di Capodistria raggiungono un’audience apprezzabile.
1974 nasce Radio Radicale

1 febbraio 1977

La Rai ha dato il via ufficiale alle trasmissioni a colori, vara nel dicembre del 1979 la Terza rete televisiva. Nuovo presidente della Rai è Paolo Grassi, socialista, e direttore generale diventa Willy De Luca, democristiano.
Tg2 = Ugo Zatterin; Tg1 = Albino Longhi; Tg3 = Biagio Agnes e poi Luca Di Schiena (democristiani), condirettore è Sandro Curzi, comunista.

1980 – Prodigi di Berlusconi

I primi network sono canale 5 di Silvio Berlusconi e Prima rete del Gruppo Rizzoli. Berlusconi ha capito le potenzialità della televisione e ha intuito che in Italia sta crescendo il bisogno di pubblicità commerciale. Nel 1979 acquistò uno stock di 300 film.
Canale 5 parte dal 1980 e attira rapidamente un buon numero di telespettatori e di inserzionisti. Subito dopo si muove l’editore Rusconi con Italia 1 e l’anno dopo debutta con Retequattro, fondata dalla Mondadori e da alcuni editori minori ed Eurotv dell’imprenditore Callisto Tanzi. Le emittenti che si raggruppano in queste reti, però, non possono usare la “diretta” e quindi devono limitarsi a telegiornali locali.
Berlusconi batte Rusconi e la Mondadori dimostrando così che il mestiere dell’editore è diverso da quello dell’imprenditore televisivo. Entro il 1984 compra Italia 1 e Retequattro.

Avvento nuove tecnologie

Due fattori specifici – il rinnovamento tecnologico e la legge dell’editoria – contribuiscono in misura notevole a far uscire la stampa quotidiana da una crisi economica grave.
Il pc razionalizza e accelera la produzione di giornali e ne abbatte i costi; ma modifica radicalmente anche i processi di raccolta, elaborazione e immagazzinamento dell’informazione.
La rivoluzione comincia negli Stati uniti e in Giappone intorno al 1960 e si propaga, in tempi e misure diverse, negli altri paesi industrializzati.
Al vecchio sistema “a caldo” per l’impiego del piombo, subentra quello della fotocomposizione, detto “a freddo”. La linotype va in soffitta.
Il nuovo procedimento viene applicato per la prima volta dal “Messaggero Veneto” di Udine nel maggio del 1968.

1972-73

Italia. Comincia l’impiego della teletrasmissione in facsimile, che assicura ai quotidiani a diffusione nazionale una distribuzione tempestiva e molto meno costosa. I pionieri sono il quotidiano cattolico “Avvenire” e “La Stampa”.

1996

Sono 13 le testate che vengono trasmesse in tipografie satelliti sparse per tutta la penisola.
La tappa più importante è l’ingresso del computer nelle redazioni con l’impiego dei vdt, i videoterminali. Ora è la macchina da scrivere che è destinata a finire in soffitta. Nasce il sistema editoriale = un sistema produttivo unico e flessibile che esegue tutte le elaborazioni necessari ai fini redazionali e di composizione.
(Questo comporta però la riduzione del personale, perché servono meno persone per compilare il giornale)
Il primo quotidiano ad applicare il sistema editoriale è “La Stampa” mentre è in grande ritardo il Corriere.
Altro passo importante per il lavoro del giornalista è l’immagazzinamento delle informazioni. I vecchi polverosi archivi diventano presto delle banchedati. Il primo esempio lo ha dato il “New York Times”la cui banca ha cominciato a funzionare, anche per utenti esterni, tra il 1972-73.
In Italia l’iniziativa di maggior portata la intraprende l’Ansa con l’istituzione di una banca di notizie (la Dea-Documentazione elettronica Ansa) nella quale sono memorizzate le sintesi dei fatti più rilevanti, biografie e altri dati dal 1975 in poi.

1981

Legge n.416 del 5 agosto. È divisa in due Titoli. Le norme contenute nel Titolo 1 – Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e di periodici – sono permanetne. Quelli del Titolo 2 – Provvidenze per l’editoria – durano un quinquennio e quindi sono decadute nel 1985. Nel primo titolo viene assicurata la trasparenza delle proprietà, dei finanziamenti e dei trasferimenti delle aziende o delle testate e stabiliti i limiti alle concentrazioni di quotidiani. Un limite nazionale viene fissato al 20 per cento della tiratura globale dei quotidiani (compresi gli sportivi); limiti di zona sono fissati al 50 per cento della tiratura globale di ciascuna area interregionale (nord-ovest, nord-est, centro e sud9 e al 50 per cento delle testate edite in una stessa regione, sempre che vi sia più di una testata. Gli interventi pubblici previsti nel secondo Titolo si articolano in finanziamenti agevolati per i piani di riconversione tecnologica, in contributi a fondo perduto sulle tirature globali per i giornali quotidiani e sui consumi di carta per i periodici, e in misure sociali dirette ad attutire, con la cassa integrazione estesa anche i giornalisti e con altri incentivi, le conseguenze occupazionali delle ristrutturazioni.

1980 – 85-Chiusure importanti

Torino: “Gazzetta del Popolo” dal 1848
Napoli: “Roma” dal 1862
Como: “L’Ordine”
Bergamo: “Il Giornale di Bergamo”
Caloria: “Il Giornale di Calabria”
“Lotta continua”
Del Gruppo Rizzoli: “L’Eco di Padova”, “Il Corriere d’Informazione” e “L’Occhio”.
Dopo la scomparsa di Carlo Pesente chiude “Il Tempo” e “La Notte”, che passa al Gruppo Rusconi.
“Il Gazzettino di Venezia” passa ad alcuni industriali capitanati dal calzaturiere Luigino Rossi.

Il Giorno invece sotto la direzione di Guglielmo Zucconi e poi di Lino Rizzi, riprende la sua vocazione popolare rafforzandosi soprattutto in Lombardia, sia perché è gestito in modo più razionale.
È in passivo “Il Giornale” di Berlusconi.
Campa “Il manifesto”.
Nasce e muore nel giro di un anno (1985-86) “il Reporter”, diretto da Enrico Deaglio (ex Lotta Continua).
Decollo de “La Repubblica”, recupero de “La Stampa” diretta dal 1978 da Giorgio Fattori, de “Il Messaggero”, guidato da Vittorio Emiliani dal gennaio 1981, e del “Mattino”, per merito del direttore Roberto Ciuni.

Si afferma un nuovo modello di testata locale attraverso la formazione di due catene impostate sui sistemi editoriali. La prima catena è promossa dall’Editoriale L’Espresso a partire dal 1977 con la regìa dell’editore Carlo Caracciolo e del giornalista Mario Lenzi. Gli anelli della catena sono: “Il Tirreno” di Livorno; “Il Mattino” di Padova e “La Tribuna” di Treviso; “La Provincia” Pavese; “La nuova Sardegna” di Sassari e “Il Centro” che esce a Pescara dal 1986.

Anni 70 –
Boom dei giornali economici

La Confindustria fin dagli anni settanta aveva deciso di dare al proprio quotidiano più mezzi e un maggior gradi di autonomia. Sotto la direzione di Alberto Mucci (e poi di Luca Cavazza, Mario Deaglio e Gianni Locatelli) “Il Sole – 24Ore” non è più uno strumento di lavoro per pochi operatori economici e di intervento per la Confindustria ma un organo di informazione (e di opinione) ricco di servizi e di collaboratori, sul modello del londinese “The Financial Times”.
I quotidiani ampliano gli spazi dedicati all’economia, “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica” escono con l’inserto speciale.
Nascono “Il Mondo” del Gruppo Rizzoli e “Mondo economico” della Editrice del Sole-24Ore e il mensile “Espansione” della Mondadori.

Anni 80 –
Boom dei giornali sportivi

“Gazzetta dello Sport” (tra i primi dieci quotidiani)
“Il Corriere dello sport-Stadio” (al terzo posto con 438.875 copie)
“Tuttosport” (con 156.698 copie)
Dal 1984 la “Gazzetta dello Sport” viene teletrasmesse in cinque centri sparsi per la penisola assicurandosi in questo modo una distribuzione tempestiva e capillare

1983-
Caso Rizzoli

Le nuove elezioni politiche del 1983 prolungano lo stato di grave incertezza sul destino del Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera al cui salvataggio stanno lavorando soprattutto il presidente del Nuovo Banco Ambrosiano, il Cattolico Giovanni Bazoli, e gli amministratori insediati dal Tribunale di Milano, che sono quasi tutti docenti dell’università Bocconi.
La campagna elettorale è caratterizzata dalle guerre di due partiti contro alcuni grandi giornali: quella mossa del Pci contro “La Repubblica”, rea di dare credito politico al leader della Dc, De Mita, e quella del Psi contro Scalfari e contro Cavallari.
Le elezioni si concludono con un netto arretramento della Dc. In agosto Craxi diventa presidente del Consiglio. Ma la bagarre con la stampa continua e acquista maggior rilievo. Ora Forattini disegna Craxi in camicia nera e stivaloni, in groppa a un cavallo fatto di carta da giornale.
Due episodi. Il 19 gennaio 1984 si conclude la causa mossa da Craxi, nella sua veste di segretario del Psi, contro Cavallari. Il direttore del Corriere è condannato per diffamazione aggravata. Seguono reazioni dure anche dalla stampa estera, Craxi si muove contro “Le Monde” per un articolo del corrispondente da Roma, Philippe Pons, intitolato, “L’Italia malata di corruzione”.

1984

Cavallari lascia il Corriere, la scelta cade su Piero Ostellino, che da anni lavora al Corriere. È di formazione liberale ma di posizione “lib-lab”, cioè aperta alla linea impressa da Craxi al Psi.
Il Corriere viene salvato economicamente da una cordata di industriali e finanzieri detta “nobile”. Ne fanno parte la Gemina (Mediobanca, Fiat e Pirelli, Orlando e Bonomi), la società Meta (Gruppo Montedison), la finanziaria Mittel (controllata da esponenti della finanza cattolica) e l’imprenditore siderurgico Giovanni Arvedi.
Il vero leader è Gianni Agnelli; ma la posizione del nuovo boss della Montedison, Schimberni, ben visto dai socialisti, è forte. La soluzione è accolta con favore da molti perché appare la migliore tra quelle possibili. Tuttavia, con questa operazione si è formata una catena di quotidiani che va da Torino (“La Stampa”) a Napoli (“Il Mattino”) passando per Milano (“Corriere della Sera” e “La Gazzetta dello Sport”) e per Roma (“Il Messaggero”) e che è nelle mani di potentati dell’industria e della finanza.

1985-
Gara Espresso-Panorma

Tra “L’Espresso” (diretto da Livio Zanetti e poi da Giovanni Valentini) e “Panorama” (diretto da Carlo Rognoni e poi da Claudio Rinaldi) è in testa il settimanale della mondatori.
“Panorama” con 358.806 copie, “Espresso” con 311.029 e “Europeo” con 124.957.

Familiari:
“Famiglia Cristiana” (1.105.912 copie) delle Edizioni Paoline, venduta nelle parrocchie, nei circoli cattolici e da qualche anno anche in edicola;
“Gente” diffonde 722.367 copie
“Oggi” 599.387 copie.
“Domenica del Corriere” ed “Epoca”.
“Sorrisi e Canzoni tv” passa dal Gruppo Rizzoli a Berlusconi (con 2 milioni di copie detiene il primato assoluto).
Nasce “Airone” della Mondadori.

1986-
La Repubblica supera il Corriere

“La Repubblica” sorpassa il “Corriere” nel novembre 1986. Scalfari annuncia che in quel mese “La Repubblica” ha venduto 515 mila copie contro le 487 mila del rivale. Al terzo posto c’è “La Stampa” con 405 mila.

Il “Corriere” cambia direttore: la scelta cade su Ugo Stille, corrispondente degli Stati Uniti dal 1946.
Buona l’idea del lancio del magazine “Sette” in vendita con il quotidiano sull’esempio del Figaro di Parigi.

Vanno bene “Il Messaggero” (che Vittorio Emiliani è costretto a lasciare perché i socialisti ne passano la tutela alla Dc prendendosi quella del Il Giorno), “Il Gazzettino”, diretto da Giorgio Lago, e Il Sole-24Ore.
Nasce “Italia Oggi” ma non decolla neanche quando lo rileva Raul Gardini, lo spregiudicato esponente del Gruppo Ferruzzi che ha conquistato il controllo della Montedison e, quindi, del “Messaggero” e di Telemontecarlo. La testata sopravvivrà, gestita dal Gruppo del Giornalista Paolo Panerai che comprende il mensile “Class” e il settimanale “Milano Finanza”.

Duello De Benedetti- Berlusconi

La Mondadori, controllata da Carlo De Benedetti, incorpora l’altro 50 per cento de La Repubblica e della catena dei quotidiani locali Finegil, e la totalità delle azioni del settimanale L’Espresso.
Fra gli azionisti Mondadori c’è anche Silvio Berlusconi (proprietario della Fininvest, de Il Giornale e del settimanale più diffuso d’Italia, Tv-Sorrisi e Canzoni) il quale ha da tempo esteso, con alterna fortuna, le sue attività di grande imprenditore televisivo in Francia, in Spagna e in Germania. L’artefice dell’operazione Grande Mondadori è De Benedetti (rivale suo e dei suoi amici politici) che è stato l’altro soccorritore della Mondadori dopo la pesante disavventura di Retequattro.
De Benedetti propone varie volte di fondere il Gruppo di Segrate con quello di Roma; dopo vari tentativi Caracciolo e Scalfari accettano. Caracciolo assume la presidenza della Grande Mondadori con Luca Formenton (figlio dell’ex presidente appena morto) come vice presidente. Scalfari entra nel Consiglio di amministrazione. Berlusconi rimane attaccato alla politica di Craxi, Andreotti e Forlani. Mentre de Benedetti segue la linea di Caracciolo e Scalfari. In gioco c’è il controllo delle testate più agguerrite nelle critiche del sistema di poter: La Repubblica, L’Espresso e Panorama. I Formenton però iniziano a dare ascolto a Berlusconi e di Giorgio Mondadori. Alla fine cedono a Berlusconi la maggior parte delle azioni. La conferma avviene il 1° dicembre 1989. Berlusconi assume la presidenza della Grande Mondadori.
Nel 30 aprile 1991 avviene la spartizione. A Berlusconi vanno le produzioni di libri e periodici, gli stabilimenti e le altre società mondadoriane. A De Benedetti restano la Repubblica, L’Espresso e la catena dei quotidiani locali raggruppati nella Finegil. Scalfari e Rinaldi (nuovo direttore del settimanale, con Pansa condirettore) possono continuare a svolgere il ruolo di critici del sistema di potere.

6 agosto 1990

Legge Mammì: Berlusconi deve trasmettere telegiornali in ciascuna rete; deve cedere il quotidiano “Il Giornale” (lo cade al fratello Paolo Berlusconi al quale ha passato le imprese edilizie). Direttore del “Il Giornale” è Indro Montanelli, che si distaccherà dal patron.

Guerre: del Golfo, di Bosnia e del Kossovo

Gli inviati di guerra diventano importanti.

Tangentopoli

Cade Craxi. Cessano le attività dell’”Avanti”, “La Voce repubblicana”, si salva “Il Popolo”

Anni 90-
Boom della televisione

Non si leggono più i giornali.
Cambi al vertice:
nel maggio del 1990 a “La Stampa” arriva Paolo Mieli con Ezio Mauro come vice. I contenuti dei pezzi provengono sempre più dai telegiornali televisivi. Viene inglobato anche l’edizione del lunedì Stampa Sera. “La Stampa” recupera notevolmente.
Il “Corriere” ruba Mieli alla Stampa e lo nomina direttore. Succede a Ugo Stille nel 1992. Anche il “Corriere della Sera” copia gli argomenti e il linguaggio televisivo che risultano più avvincenti.
Tra i telegiornali si distingue quello di Canale 5 diretto dal giovane Enrico Mentana, che proviene dalla Rai. Risale l’audience del Tg1 e Tg2 diretti, dall’autunno del 1993 alla metà del ’94, da Demetrio Volcic e Paolo Garimberti.

Cambi ai vertici

“Il Messaggero” (Giulio Anselmi che lo rilancia); “Il Mattino” (dove è fallito l’esperimento di affidarlo a Sergio Zavoli per i suoi meriti televisivi); “Gazzetta del Mezzogiorno” e “Il Tempo” di Roma, poi ceduto dal Gruppo Monti.

Caso Unità

Si distacca dal partito democratico della sinistra. Alla direzione si succedono Renzo Foa e Walter Veltroni. I cambiamenti sono notevoli: di impostazione grafica e di contenuti.
Adotta iniziative promozionali di natura editoriale che fanno risalire le vendite: dalle 118 mila copie del 1993 alle 137 mila dell’anno successivo.
Veltroni è anche l’ideatore di una super promozione – le video cassetta di film – avviata nel gennaio del 1994, imitata dal Corriere della Sera e da alcuni settimanali. Il successo è notevole ma non dura a lungo. All’inizio del 1996 “La Repubblica” e il “Corriere” presentano un supplemento al giorno (esclusa la domenica).

1993

Carta dei doveri del giornalista non ancora operativa.

Crisi tv

Rai e Mediaset non godono di buona salute. Con il governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi, nel 1993, si fa strada l’idea di smontare il duopolio mentre per la guida della Rai il Parlamento approva una soluzione di emergenza allo scopo di affrontare il pesante deficit e la piaga della lottizzazione. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato dai presidenti di Camera e Senato, è di soli 5 membri. Presidente è eletto Claudio Dematté, professore dell’Università Bocconi.

27 marzo- 21 aprile 1996

Berlusconi entra in campo politico.
Reazioni: nel 1994 Indro Montanelli, il più celebre giornalista d’Italia, lascia la direzione de “Il Giornale”, da lui fondato nel 1974. Berlusconi lo dà a Vittorio Feltri. Montanelli lancia “La Voce” che non durerà molto.
Nel 1994 Berlusconi vince le elezioni.

1995
Crisi dei giornali

Chiudono: “La Notte” (diretta da Massimo Donelli), “La Voce” e “L’Informazione”.
Sono in difficoltà “Il Manifesto”, che subisce una pesante concorrenza da “Liberazione” (Rifondazione Comunista) e “L’Indipendente”.
Sono in vendita: “Il Mattino” e la “Gazzetta del Mezzogiorno” perché il Banco di Napoli se ne deve disfare. La privatizzazione dell’Eni coinvolge “Il Giorno”, che viene ceduto all’editore del Resto del Carlino, della Nazione, Andrea Riffeser.
“La Repubblica” passa da Scalfari a Ezio Mauro il 6 maggio del 1996.
“La Stampa” passa da Carlo Rossella, che ha diretto il Tg1, all’abbinata Marcello Sorgi-Gianni Riotta. Il primo era il capo della redazione di Roma, il secondo, condirettore, ha lasciato il “Corriere della Sera”.
“L’Unità” passa da Walter Veltroni (che diventa vice presidente del Consiglio) a Giuseppe Caldarola, a Mino Fuccillo proveniente dalla Repubblica e poi a Paolo Gambescia, che lascia “Il Messaggero”.

1996

Francesco Gaetano Caltagirone acquista “Il Messaggero” dalla Montedison. In giugno Pietro Calabrese ne diventa il direttore. Caltagirone vende “Il Tempo” al costruttore romano Domenico Bonifici.

1997

Legge sulla privacy.
Nascono le lauree in Scienza della comunicazione.
Caltagirone acquista “il Mattino” per 90 miliardi.
Chiude “Epoca”.

Cambiamento editoriale

Al sensazionalismo, alla visibilità con la titolazione grande e l’impiego del colore, è stata aggiunta la ricerca di spigliatezza quotidiana: non soltanto con la vignetta satirica ma con brevi interventi destinati a vivacizzare il giornale con argomenti leggeri, frivoli e persino con pettegolezzi.

1996-1999

Cesare Romiti nel 1998, dopo aver lasciato la presidenza della FIAT, diventa azionista della Hdp tramite Gemina e presidente della RCS, che ha nel portafoglio “Il Corriere della Sera”, “La Gazzetta dello Sport” e diversi settimanali femminili e periodici.
1999 Hachette sbarca in Italia e perfeziona l’acquisto della Rusconi Editore.

1999

Il primato resta al “Corriere della Sera” con una vendita media di 685.635 copie al giorno.
“La Repubblica” (611.663)
“Gazzetta dello sport” (432.992)
“Il Sole-24 Ore” (391.067)
“La Stampa” (390.184)

Gruppi editoriali nell’era di internet

Gruppo Espresso, nato nel 1997: “La Repubblica” + “L’Espresso” +12 quotidiani locali + 3 emittenti radiofoniche + 1 portale di accesso in rete (Kataweb).
Gruppo Rcs: Corriere della Sera + Gazzetta dello Sport + 24 periodici + libri + dal 2000 un settore multimedialità che coordina anche Rcs Web.
Mondadori: senza quotidiani ma ricca di periodici e con il primato della produzione libraria. Appartiene a Silvio Berlusconi e perciò i suoi periodici sono affini alle reti televisive di Mediaset.
Gruppo Riffeser: Il Resto del Carlino + La Nazione + Il Giorno.

28 luglio 2000

Chiude “L’Unità”.

28 marzo 2001

Risorge “L’Unità” con Furio Colombo + Antonio Padellaro condirettore.
“Il Foglio” e “Il Manifesto” vivono perché sovvenzionati pubblicamente.

Nasce la free press

Nascono i giornali on-line ma moriranno presto.

Il modello francese aveva la caratteristica di porre la legge quale unico limite predeterminato e diretto a reprimere gli abusi della libertà di espressione.

Il modello americano si caratterizza quale pieno riconoscimento della libertà anche nei confronti della legge. Così è nata la visione di una stampa “guardiana” dei poteri.

Scheda articolo
Area tematica : Giornalismo | Argomento : Giornalismo | Indice argomenti

Fonte articolo : www.scicom.altervista.org/pubblica.html | Autori : Laura Cianci e Barbara Reverberi | tipo origine articolo : documento word |

Data pubblicazione : 15/1/11

Appunti giornalismo

APPUNTI
Corso per operatori ufficio stampa

Organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Regione Lombardia
Presidente: Franco Abruzzo
Coordinatore del corso: Franz Foti

SECONDA PARTE

IL CODICE DELL’INFORMAZIONE
E LE SUE APPLICAZIONI

A cura di Laura Cianci e Barbara Reverberi

Indice

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
Convenzione Europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – Art. 21
LEGGE SULLA STAMPA 47/48: Legge 8 febbraio 1948 n. 47
Il Sole 24 Ore, domenica 19 novembre 2000 – Norme e Tributi
Cambia la legge sulla stampa:la rettifica riduce il risarcimento
Legge 7 giugno 2000, n. 150:
“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni”
Il diritto d’autore nel codice civile
Oggetto del diritto
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA 69/1963
LA RIFORMA UNIVERSITARIA (Abruzzo pag. 553)
LEGGE 241/90 SULL’OBBLIGO DI TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI (Abruzzo pag. 575)
LEGGE SULLA PRIVACY 31 DICEMBRE 1996, N. 675
Carta dei doveri del giornalista
Carta di Treviso per una cultura dell’infanzia
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO, FATTA A NEW YORK IL 20 NOVEMBRE 1989
IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
NEI RAPPORTI TRA TV E MINORI (5 febbraio 1997)
PROTOCOLLO TRASPARENZA PUBBLICITARIA (aprile 1988)
LA RETTIFICA DELLE INFORMAZIONI SANITARIE (175/1992)
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA:
Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74
PRIMA LEGGE SULLA TV:
nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva 103/1975
LEGGI SULL’EDITORIA:
Legge 416/1981 (Abruzzo pag. 976)
Legge 67/1987 (Abruzzo pag. 1004)
Rinnovo della L. 416/81 che disciplina le imprese editrici e le provvidenze per l’editoria.
LEGGE MAMMI’ 223/1990
Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
LEGGE SUI GIORNALI ONLINE 338/2000 art. 153
(Abruzzo pag. 1069 – regolamentazione dell’informazione)
Laura Caramella: 150/2000 – 241/90
Corso Bovio: elementi di diritto – storia della TV – legge sulla stampa 47/48
Grasso: le authorities
Laura Caramella: il codice deontologico – terminologia
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (2004)
Codice deontologico
Legge Gasparri – 112/2004
Corso Bovio – Avv. Malaveda: diffamazione
Sergio Borsi
Contratto Nazionale di lavoro giornalistico (FIEG-FNSI)
(1° Marzo 2001 – 28 Febbraio 2005)

Laura Caramella

In questa lezione verranno citate alcune leggi importantissime, utili per la professione, che non si possono non conoscere
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

(Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948)

L’Assemblea Generale
proclama
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell’Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un’eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un’eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in condizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

Articolo 14

Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo per sottrarsi alle persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di formare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

Articolo 21

Ogni individuo ha diritto di partecipare al Governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del Governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

________________________________________________________________________________
Convenzione Europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

(Legge italiana 4 agosto 1955 n. 848
Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994, entrato in vigore il 01 novembre 1998

Articolo 1 – Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo.
Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO I
Diritti e libertà

Articolo 2 – Diritto alla vita

Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.
La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;
per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

Articolo 3 – Divieto della tortura.
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4 – Divieto di schiavitù e del lavoro forzato.

Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
Non è considerato lavoro forzato o obbligatorio” ai sensi di questo articolo:
ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionata;
ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
ogni lavoro o servizio che fa parte dei normali doveri civici.

Articolo 5 – Diritto alla libertà ed alla sicurezza.

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:
se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;
se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.
Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza.
Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6 – Diritto ad un processo equo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi della giustizia.
Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
In particolare, ogni accusato ha diritto a:
essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all’udienza.

Articolo 7 – Nessuna pena senza legge (nullum crimen sine lege).

Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10 – Libertà di espressione.

Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l’integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11 – Libertà di riunione e di associazione.

Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.

Articolo 12 – Diritto al matrimonio.
Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto.

Articolo 13 – Diritto ad un ricorso effettivo.
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14 – Divieto di discriminazione.
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Articolo 15 – Deroga in caso di stato di urgenza.

In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo per il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16 – Restrizioni all’attività politica degli stranieri.
Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come un divieto per le Alte Parti Contraenti di porre restrizioni all’attività politica degli stranieri.

Articolo 17 – Divieto dell’abuso del diritto.
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.

Articolo 18 – Restrizione dell’uso di restrizioni ai diritti.
Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – Art. 21

(sull’ATTIVITÀ GIORNALISTICA,
è una funzione pubblica ed ha rilevanza costituzionale):

21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere al sequestro soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
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LEGGE SULLA STAMPA 47/48: Legge 8 febbraio 1948 n. 47

DISPOSIZIONI SULLA STAMPA

DEFINIZIONE DI STAMPA O STAMPATO

Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

INDICAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI STAMPATI

Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d’informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
All’identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.

DIRETTORE RESPONSABILE

Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Può essere direttore responsabile anche l’italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.
Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente .

PROPRIETARIO

Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se il proprietario è cittadino italiano residente all’estero, deve possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.
I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l’impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario .

REGISTRAZIONE

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l’impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
un documento da cui risulti l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull’ordinamento professionale;
copia dell’atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro è pubblico.

DICHIARAZIONE DEI MUTAMENTI

Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall’articolo 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall’avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.
L’annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell’art. 5.
L’obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l’impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

DECADENZA DELLA REGISTRAZIONE

L’efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

RISPOSTE E RETTIFICHE

Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l’autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell’articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000 .
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata .

PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA DI SENTENZE

Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell’art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale.

GIORNALI MURALI

Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.
Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374 , che sia dato avviso della affissione all’autorità di pubblica sicurezza.
L’inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice penale.
I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale .

RESPONSABILITÀ CIVILE

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore.

RIPARAZIONE PECUNIARIA

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell’offesa ed alla diffusione dello stampato.

PENE PER LA DIFFAMAZIONE

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000 .

PUBBLICAZIONI DESTINATE ALL’INFANZIA O ALL’ADOLESCENZA

Le disposizioni dell’art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all’infanzia, nei quali la descrizione o l’illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale .

PUBBLICAZIONI A CONTENUTO IMPRESSIONANTE O RACCAPRICCIANTE

Le disposizioni dell’art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti .

STAMPA CLANDESTINA

Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall’art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000 .
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

OMISSIONE DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI STAMPATI

Salvo quanto è disposto dall’articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall’articolo 2 o la violazione dell’ultimo comma dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000 .

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI STABILITI DALL’ART. 6

Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell’art. 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l’annotazione del mutamento, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 250.000 .

FALSE DICHIARAZIONI NELLA REGISTRAZIONE DI PERIODICI

Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli artt. 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell’art. 483 del Codice penale.

ASPORTAZIONE, DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI STAMPATI

Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.
Per i reati suddetti si procede per direttissima .

COMPETENZA E FORME DEL GIUDIZIO

La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.
Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.
Al giudizio si procede col rito direttissimo.
È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.
La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all’articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore .
Al giudizio si procede con il rito direttissimo (15) .
È fatto obbligo:

al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;
al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso (15).

I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall’articolo 91 dell’ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (15).
La colpevole inosservanza dell’obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare (15).
In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d’urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni (15).

PERIODICI GIÀ AUTORIZZATI

Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti, la registrazione prescritta dall’articolo 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

ABROGAZIONI

Sono abrogati il R.D. legge 14 gennaio 1944, n. 13 e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

24. NORME DI ATTUAZIONE
Il Governo emanerà le norme per l’attuazione della presente legge .

ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nota
1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 2/1971, ha ritenuto lecita la pubblicazione di “singoli stampati o numeri unici”.
2. “Non si configura il reato di divulgazione di stampa clandestina nel caso di affissione di un manifesto che, pur mancando di indicazioni circa il luogo di stampa, consenta facilmente di evincere, dal suo contesto, anche in via indiretta, le indicazioni che permettono di risalire ai soggetti responsabili della stampa (nella specie, tali indicazioni erano ricavabili dal riferimento al settimanale “Umanità nova”, regolarmente pubblicato e, quindi, noto da tempo)”. (Pret. Sestri Ponente, 3 dicembre 1988; Riviste: Foro It., 1990, II, 154; Rif. ai codici CP art. 663B; Rif. legislativi L 8 febbraio 1948 n. 47, art. 16).

Il Sole 24 Ore, domenica 19 novembre 2000 – Norme e Tributi
Cambia la legge sulla stampa:
la rettifica riduce il risarcimento

ROMA. La legge n. 47/1948 sulla stampa, dopo 52 anni, viene radicalmente rinnovata. Questa è la portata degli emendamenti alla “proposta di legge Anedda” (7292/2000), che il ministro della Giustizia, Piero Fassino, presenterà, a partire da lunedì alla Camera. Le testate on-line dovranno essere registrate come i quotidiani, i periodici, i giornali radiofonici e televisivi); il reato di diffamazione (coordinato con il 595 Cp) prevederà alternativamente carcere (da 6 mesi a 3 anni) o multa (non inferiore a un milione), mentre attualmente, quando nell’articolo c’è l’attribuzione di un fatto determinato, abbina carcere (da 1 a 6 anni) e multa (non inferiore a 500mila lire); scomparirà l’istituto della riparazione (determinata oggi “in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato”); il danno liquidato “con valutazione equitativa” non potrà superare i 50 milioni di lire. Il pacchetto degli emendamenti è il frutto di due incontri che il ministro, – assistito dal sottosegretario Marianna Li Calzi e da Vladimiro Zagrebelsky, capo dell’Ufficio legislativo del Dicastero -, ha avuto con i rappresentanti dell’Ordine dei Giornalisti, della Fnsi, della Fieg, della presidenza del Consiglio e dell’Ufficio del Garante della privacy. In contemporanea il Senato ha imboccato la via del ripristino dell’appello per le sentenze di condanna pecuniaria connesse al reato di diffamazione a mezzo stampa.

La “proposta Anedda”. An ha chiesto e ottenuto, sfruttando un articolo del regolamento della Camera, che la proposta di legge firmata da alcuni suoi deputati (il primo è Gianfranco Anedda) in materia di diffamazione avesse la precedenza nell’esame da parte della Commissione Giustizia. Questo progetto in sostanza abolisce il reato di diffamazione a mezzo stampa. La proposta (soprattutto quando parla di non punibilità) appare suggestiva, ma gli esperti ritengono che la stessa sia in potenziale conflitto con la Costituzione.

Gli emendamenti del ministro della Giustizia. Negli emendamenti viene stabilito un principio nuovo, che recupera il contenuto dell’articolo 1227 del Cc: “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare formulando, ove possibile, la richiesta di pubblicazione della rettifica, quando la pubblicazione della risposta o della rettifica nelle forme e nei termini previsti dalla legge avrebbe concorso a ridurre le conseguenze dannose”. Si porrà per i direttori dei giornali la sfida di dare piena attuazione all’articolo 8 della legge sulla stampa che impone la pubblicazione delle rettifiche (contenute entro le 30 righe) “in testa di pagina e nella stessa pagina del giornale che ha riportate la notizia cui si riferiscono” nonché “con le medesime caratteristiche tipografiche”. Il giudice potrà valutare se la pubblicazione della rettifica abbia coperto il danno per intero o solo in parte. Dal pagamento del danno non sono esclusi gli editori.

L’interdizione temporanea. Il ministro della Giustizia precisa che, in caso di condanna (anche a una multa), al giornalista possa essere inflitta l’interdizione temporanea dell’esercizio della professione “per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a 12”. L’interdizione, comunque, è già prevista, quando emerge una violazione grave dei “doveri”, dagli articoli 30 e 31 del Cp per tutte le professioni e può abbracciare un periodo da un mese a 5 anni. Fassino, invece, ha coordinato la pena accessoria con la legge n. 69/1963 sulla professione giornalistica, che prevede, in sede disciplinare, la sospensione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a 12, “quando l’iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professione”. La misura dell’interdizione non scatta automaticamente, ma va valutata dal giudice caso per caso.

Coordinazione tra Codice penale e Codice civile. Il cittadino, che si ritiene diffamato, può agire in sede penale entro tre mesi, mentre in sede civile tale termine è di 5 anni, che può aumentare quando è “più lunga” la prescrizione del reato attribuibile al giornalista (3° comma dell’articolo 2947 Cc). Anedda suggerisce di contenere tale termine entro i 12 mesi, mentre l’Ordine dei Giornalisti chiede un termine di 6 mesi. Fassino si è riservato, su questo argomento, di aggiungere un altro emendamento alla sua proposta complessiva.

Franco Abruzzo

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Legge 7 giugno 2000, n. 150:
“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000

Capo I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione)

Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.
Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all’estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
la comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente.
Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione;
illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.

Art. 2.
(Forme, strumenti e prodotti)

Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.
Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.

Art. 3.
(Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse)

La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l’uno per cento dell’orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.
Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l’uno per cento dell’orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1.
Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale.

Fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298 edizione straordinaria ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

Vedi anche gli articoli. 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963 n. 69. L’art. 9, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, agli effetti degli artt. 3 e 4 della presente legge.

L’art. 9, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, agli effetti degli artt. 3 e 4 della presente legge.

La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L.24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così elevata dall’art. 114,primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 113, secondo comma, della stessa legge.

Così sostituito dall’art. 42, L. 5 agosto 1981, n. 416.

Vedi, anche, il D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342; art. 19 e All. B, n. 15.

La misura della multa è stata così elevata dall’art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell’art. 24 c.p. l’entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

Vedi, anche, art. 595 c.p. 1930.

Vedi la L. 17 giugno 1975, n. 355.

Vedi la L. 17 giugno 1975, n. 355V.

La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 293 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15,sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, sesto comma, e 25 della Costituzione.

La misura della multa è stata così elevata dall’art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell’art. 24 c.p. l’entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art.32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

La sanzione originaria dell’ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell’art. 26 c.p. l’entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

La sanzione originaria dell’ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell’art. 26 c.p. l’entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

Vedi, anche, l’art. 8, L. 4 aprile 1956, n. 212, riportata alla voce Elezioni.

Comma aggiunto dall’art. 43, L. 5 agosto 1981, n. 416.

Tali norme non sono state mai emanate.

I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.

Art. 4.
(Formazione professionale)

Le amministrazioni pubbliche individuano, nell’ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all’articolo 5.
Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università, con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonché da strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1.

Art. 5.
(Regolamento)

Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l’accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione.

Art. 6.
(Strutture)

In conformità alla disciplina dettata dal presente Capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.
Ciascuna amministrazione definisce, nell’ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.

Art. 7.
(Portavoce)

L’organo di vertice dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall’organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

Art. 8.
(Ufficio per le relazioni con il pubblico)

L’attività dell’ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.
Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:
garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l’informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
garantire la reciproca informazione fra l’ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell’amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
Negli uffici per le relazioni con il pubblico l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.

Art. 9.
(Uffici stampa)

Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
L’ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione.
I coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
Negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.
(Disposizione finale)
Le disposizioni del presente Capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
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Il diritto d’autore nel codice civile

Oggetto del diritto

Formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [c.c. 2424, n. 4, 2579, 2580]

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ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA 69/1963

Legge 3 febbraio 1963, n. 69 sul diritto e dovere del giornalista (cosa può fare il giornalista e quali sono i suoi limiti)

ART. 2 DIRITTI E DOVERI
È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.
Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

ART. 11 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell’esercizio abusivo della professione;
cura la tenuta dell’Albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
adotta i provvedimenti disciplinari;
provvede all’amministrazione dei beni di pertinenza dell’Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
dispone la convocazione dell’assemblea;
fissa, con l’osservanza del limite massimo previsto dall’articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per l’iscrizione nell’Albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

ART. 26 ALBO: ISTITUZIONE
Presso ogni Consiglio dell’Ordine regionale o interregionale è istituito l’Albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.
L’Albo è ripartito in due elenchi, l’uno dei professionisti l’altro dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori dal territorio della Repubblica sono iscritti nell’Albo di Roma.

ART. 27 ALBO: CONTENUTO
L’Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l’indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L’Albo è compilato secondo l’ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d’ordine di iscrizione.
L’anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell’Albo.
A ciascun iscritto nell’Albo è rilasciata la tessera.

ART. 35. MODALITÀ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PUBBLICISTI
Per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti la domanda deve essere corredata oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell’art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.
Si applica il disposto del secondo comma dell’art. 31.

ART. 44 COMUNICAZIONI
Una copia dell’Albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d’Appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell’Ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia.
Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro per la grazia e la giustizia, alla Cancelleria della Corte d’Appello, al procuratore generale della stessa Corte d’Appello ed al Consiglio nazionale.

ART. 46 DIREZIONE DEI GIORNALI
Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell’art. 34 devono essere iscritti nell’elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47 .
Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell’elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell’art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.
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LA RIFORMA UNIVERSITARIA (Abruzzo pag. 553)

Con l’anno accademico 2001/2002 entra in vigore la riforma universitaria. La riforma impone una programmazione didattica più equilibrata che si inserisce in un quadro più generale di obiettivi formativi finali. Vengono istituiti specifici percorsi di formazione universitaria anche per la professione giornalistica.
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (d.m. 4 agosto 2000)
LAUREA BIENNALE SPECIALISTICA IN GIORNALISMO (d.m. 28 novembre 2000)
È un momento storico per l’università italiana che può mettersi al passo con l’Europa e con una società che negli ultimi decenni è radicalmente cambiata.
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LEGGE 241/90 SULL’OBBLIGO DI TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI (Abruzzo pag. 575)

(è utile perché il giornalista “intelligente” dovrebbe ricercare i DOCUMENTI, cosa che l’ufficio stampa dovrebbe dare nel caso applicasse la legge!!). Vale anche per gli enti non pubblici che svolgono funzioni pubbliche (ordini, energia, trasporti, cliniche…). Il giornalista deve essere critico, trasparente e leale, al servizio del diritto d’informazione – ma come si fa ad esserlo? Nel caso dell’ufficio stampa è ancora più difficile perché si è di parte. Quindi quando si presenta il giornalista che vuole avere informazioni scomode bisogna essere leale verso l’azienda/ente per cui si lavora e verso il giornalista, al quale devono essere date informazioni vere, accertate internamente (da vero cronista interno che va alla ricerca delle informazioni proprio negli stessi uffici che le hanno prodotte e da questi stessi deve essere accreditato) e in più deve essere invogliato e coinvolto alla pubblicazione delle cose gli forniamo.

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LEGGE SULLA PRIVACY 31 DICEMBRE 1996, N. 675

SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Abruzzo pag. 599)

(in vigore dal 97 e cancellata dal CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 2004). Il dato personale = qualsiasi informazione sulla persona. Trattamento dei dati (sensibili, giuridici…). All’interno di questa legge 675/96 l’articolo 25 regolamenta il trattamento dei dati particolari nell’esercizio della professione di giornalista. Ai sensi dell’articolo 25 è stato redatto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 29 luglio 1998 (G.U. 3 agosto 1998, n. 179 – Abruzzo pag. 623): il Codice di deontologia sulla privacy nell’esercizio dell’attività giornalistica o codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. Si tratta di un codice recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili (che rivelano lo stato di salute e la vita sessuale). Detto codice è applicabile anche all’attività dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonché a CHIUNQUE tratti TEMPORANEAMENTE i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione OCCASIONALE di articoli, saggi e di altre manifestazioni del pensiero.
Anche il presidente/sindaco che tiene una conferenza stampa rientra in quel “chiunque”, per cui anche lui deve sapere cosa dire e l’ufficio stampa, informato delle norme, deve istruirlo: quando ci troviamo un dato personale/giuridico dobbiamo saperlo affrontare.
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Carta dei doveri del giornalista

(sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana l’8 luglio 1993 – Abruzzo pag. 627)

PREMESSA
Il lavoro del giornalista si ispira ai principi della libertà d’informazione e di opinione, sanciti dalla Costituzione italiana, ed è regolato dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:
«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e della buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori»
Il rapporto di fiducia tra gli organi d’informazione e i cittadini è la base del lavoro di ogni giornalista. Per promuovere e rendere più saldo tale rapporto i giornalisti italiani sottoscrivono la seguente Carta dei doveri.

PRINCIPI
Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile.
Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici.
La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell’editore, del governo o di altri organismi dello Stato.
Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche.
Il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge, e favorisce la possibilità di replica.
Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione d’innocenza.
Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti. In qualsiasi altro caso il giornalista deve dare la massima trasparenza alle fonti.
Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l’articolo 18 della Costituzione.
Il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale.
Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell’avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare, né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie.
Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale. Non deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiose.
Il commento e l’opinione appartengono al diritto di parola e di critica e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo, che non sia quello posto dalla legge per l’offesa e la diffamazione delle persone.

DOVERI
Responsabilità del giornalista
Il giornalista è responsabile del proprio lavoro verso i cittadini e deve favorire il loro dialogo con gli organi d’informazione. E si impegna a creare strumenti idonei (garanti dei lettori, pagine per i lettori, spazi per repliche, ecc.) e dando la massima diffusione alla loro attività.
Il giornalista accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali della sua testata, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla Carta dei doveri.
Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico.
Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico e rende, comunque, sempre note la propria identità e professione quando raccoglie tali notizie.
I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca non vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante interesse pubblico; non vanno comunque resi pubblici nel caso in cui ciò metta a rischio l’incolumità delle persone, né si possono pubblicare altri elementi che rendano possibile una identificazione (fotografie, immagini, ecc.).
I nomi delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati né si possono fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime per motivi di rilevante interesse generale.
Il giornalista presta sempre grande cautela nel rendere pubblici i nomi o comunque elementi che possano condurre all’identificazione dei collaboratori dell’autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza, quando ciò possa mettere a rischio l’incolumità loro e delle famiglie.

Rettifica e replica
Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive.
Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l’errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità.
Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica all’accusato. Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il diretto interessato risulta irreperibile o non intende replicare), ne informa il pubblico. In ogni caso prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia deve attivarsi per controllare se sia a conoscenza dell’interessato.

Presunzione d’innocenza
In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo.
Il giornalista non deve pubblicare immagini che presentino intenzionalmente o artificiosamente come colpevoli persone che non siano state giudicate tali in un processo.
In caso di assoluzione o proscioglimento di un imputato o di un inquisito, il giornalista deve sempre dare un appropriato rilievo giornalistico alla notizia, anche facendo riferimento alle notizie ed agli articoli pubblicati precedentemente.
Il giornalista deve osservare la massima cautela nel diffondere nome e immagini di persone incriminate per reati minori o di condannati a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale.

Le fonti
Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l’attendibilità e per controllare l’origine di quanto viene diffuso all’opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti.
Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza.
In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d’informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile. L’obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d’informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto.
In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione.

Informazione e pubblicità
I cittadini hanno il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli.
I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni.
Il giornalista è tenuto all’osservanza dei principi fissati dal Protocollo d’intesa sulla trasparenza dell’informazione e dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere riconoscibile l’informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale.

Incompatibilità
Il giornalista non può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche o finanziarie di cui sia venuto comunque a conoscenza, non può turbare inoltre l’andamento del mercato diffondendo fatti e circostanze riferibili al proprio tornaconto.
Il giornalista non può scrivere articoli o notizie relativi ad azioni sul cui andamento borsistico abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, né può vendere o acquistare azioni delle quali si stia occupando professionalmente o debba occuparsi a breve termine.
Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l’attività redazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale.
Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l’esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell’autonomia professionale.
Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

Minori e soggetti deboli
Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare:

non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all’identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca;
evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
valuta, comunque, se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all’interesse del minore stesso.

Il giornalista tutela i diritti e la dignità delle persone disabili siano esse portatrici di handicap fisico o mentale, in analogia con quanto già sancito dalla Carta di Treviso per i minori.
Il giornalista tutela i diritti dei malati, evitando nella pubblicazione di notizie su argomenti medici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate. In particolare:

non diffonde notizie sanitarie che non possano essere controllate con autorevoli fonti scientifiche;
non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto;
fornisce tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

Il giornalista si impegna comunque ad usare il massimo rispetto nei confronti dei soggetti di cronaca che per ragioni sociali, economiche o culturali hanno minori strumenti di autotutela.
La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

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Carta di Treviso per una cultura dell’infanzia

FNSI e Ordine dei giornalisti, al termine del convegno nazionale di studi organizzato a Treviso in collaborazione con Telefono Azzurro sul tema: “Da bambino a notizia: i giornalisti per una cultura dell’infanzia”, propongono la seguente carta d’intenti:

I giornalisti italiani nella convinzione che l’informazione debba ispirarsi e rispettare i principi e i valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:
il riconoscimento che valore supremo dell’esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
l’impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali e comunitarie, di proteggere l’infanzia e la gioventù per attuare il diritto all’educazione ed un’adeguata crescita umana nonché i principi ribaditi dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e in particolare:

che il bambino deve crescere in un’atmosfera di comprensione e che “per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza”;
che in tutte le azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di primaria considerazione “il maggiore interesse del bambino” e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
che nessun bambino dovrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy, né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;
che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere;
che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale, sfruttamento;

consapevoli che il fondamentale diritto all’informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con diritti fondamentali delle persone meritevoli di una tutela privilegiata e che, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti, va ricercato un bilanciamento con il diritto del minore, in qualsiasi modo protagonista della cronaca, ad una specifica tutela, richiamano le specifiche normative previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale per i minori. Quest’ultimo, all’art, 13 prescrive il «divieto di pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini idonee a identificare il minore comunque coinvolto nel reato». Il nuovo Codice di procedura penale, all’art. 114, comma 6, vieta «la pubblicazione delle generalità e dell’immagine di minori testimoni, persone offese e danneggiate…».

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell’art. 2 della legge istitutiva dell’Ordine professionale dei giornalisti, ai fini di sviluppare un’informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro Paese; la FNSI e l’Ordine nazionale dei giornalisti sottoscrivono, collaborazione con Telefono Azzurro, il seguente protocollo d’intesa:

il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell’anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione;
la tutela della personalità del minore si estende anche – tenuta in prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue componenti – a fatti che non siano specificamente reati (suicidio di minori, questioni relative ad adozioni e affidamento, figli di genitori carcerati, ecc.), in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni;
particolare attenzione andrà posta per evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica, i mezzi di informazione devono farsi carico della responsabilità di valutare se quanto vanno proponendo sia davvero nell’interesse del minore;
se, nell’interesse del minore – esempi possibili i casi di rapimento e di bambini scomparsi – si ritiene opportuno la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andrà comunque verificato il preventivo assenso dei genitori e del giudice competente.

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l’opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineando l’opportunità che, in casi di soggetti deboli, l’informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l’apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni caso in modo da assicurare un approccio al problema dell’infanzia che non si limiti all’eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca – con inchieste, speciali, dibattiti – la condizione del minore, e le sue difficoltà, nella quotidianità.
La FNSI e l’Ordine dei giornalisti si impegnano, per le rispettive competenze

ad individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
a prevedere che nei testi di preparazione all’esame professionale un apposito capitolo sia dedicato ai modi di rappresentazione dell’infanzia;
a invitare i Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa ad organizzare assieme all’Unione nazionale dei cronisti italiani seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell’adolescente;
a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
ad instaurare un rapporto di collaborazione stabile con l’ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, anche nel quadro delle verifiche sui programmi attribuite al Garante della legge sul sistema radiotelevisivo;
a prevedere, attraverso l’auspicabile collaborazione della Federazione italiana degli Editori, una normativa specifica che rifletta nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico, l’impegno comune a tutelare l’interesse dell’infanzia nel nostro Paese;
a richiamare i responsabili delle reti nazionali ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento e pubblicitarie.

FNSI e Ordine dei giornalisti stabiliscono di costituire, in collaborazione con Telefono Azzurro, insieme con le altre componenti del mondo della comunicazione che vorranno aderire, un Comitato nazionale permanente di Garanti che possa – sentiti anche costituendi gruppi di lavoro – tempestivamente fissare indirizzi su singole problematiche, organizzare opportune verifiche di ricerca e sottoporre agli organi di autodisciplina delle categorie eventuali casi di violazione della deontologia professionale; tali casi saranno esaminati su richiesta degli iscritti, su segnalazione dei lettori, di propria iniziativa.

Treviso, 5 ottobre 1990

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RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO, FATTA A NEW YORK IL 20 NOVEMBRE 1989

(Abruzzo pag. 635)

Sulla base della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
L’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad un’assistenza particolari
La famiglia, come unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere protezione e assistenza per svolgere integralmente il suo ruolo
Il fanciullo, ai fini di uno sviluppo armonioso e completo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione
È definito “fanciullo” ogni essere umano di età inferiore ai 18 anni
Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare i diritti riconosciuti

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IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
NEI RAPPORTI TRA TV E MINORI (5 febbraio 1997)

(Abruzzo pag. 649)

Stipulato a Roma il 26 novembre 1997 tra la Rai – Radiotelevisione Italiana, Mediaste, Cecchi Gori Communication, F.R.T. – Federazione Radio Televisioni, A.E.R. – Associazione Editori Radiotelevisivi e recepito nel d.p.c.m. 5 febbraio 1997.

La partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive
La televisione per tutti dalle 7.00 alle 22.30
La televisione per i bambini e i ragazzi (fascia protetta 16.00 – 19.00)
pubblicità

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PROTOCOLLO TRASPARENZA PUBBLICITARIA (aprile 1988)

(Abruzzo pag. 665)

Il diritto-dovere ad una veritiera e libera informazione è principio universale nel quale si riconoscono e al rispetto del quale si impegnano le categorie professionali firmatarie dell’accordo (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, FNSI, Associazione Italiana agenzie di pubblicità, Associazione Italiana studi di comunicazione, Associazione agenzie di Relazioni Pubbliche (Assorel), Federazione relazioni pubbliche italiana (Ferpi), Associazione Italiana delle organizzazioni professionali di tecnica pubblicitaria, Associazione Italiana di tecnici pubblicitari).
Il cittadino ha diritto ad un’informazione corretta. Dovere delle diverse categorie professionali delle comunicazioni di massa è rendere sempre riconoscibile l’emittente del messaggio, che deve essere corretto. Anche la pubblicità deve essere riconoscibile, così come il mezzo d’informazione che ospita la pubblicità. Pubblicità e informazioni non devono essere mischiate.

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LA RETTIFICA DELLE INFORMAZIONI SANITARIE (175/1992)

(Abruzzo pag. 696)
(legge 5 febbraio 1992, n. 175) (art.7 – nell’ambiente sanitario si ha l’obbligo di rettifica se le informazioni riportate dal giornalista non sono corrette). É necessario avere un lessico preciso.

Articolo 7

Il Ministro della sanità, di propria iniziativa o su richiesta degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti, può disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.
A tal fine, il Ministro della sanità, sentito, ove necessario, il parere del Consiglio superiore di sanità, invita i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.
I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al Ministero della sanità, agli ordini o ai collegi professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o d’interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.
Per l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione di cui al sesto comma dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall’art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

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PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA:
Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74

(Abruzzo pag. 707)
Attuazione della Direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.
(Ricorda. Esistono tre garanti: concorrenza o antitrust, privacy e telecomunicazioni). La pubblicità è più controllata dell’informazione.

Art. 1.
Finalità

Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. (Comma così modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67)
La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

Art. 2.
Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende:
per “pubblicità”, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;
per “pubblicità ingannevole”, qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o posso indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che esso raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;

b-bis) per “pubblicità comparativa”, qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente; (Lettera aggiunta dall’art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67)

per “operatore pubblicitario”, il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all’identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso.

Art. 3.
Elementi di valutazione

Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare di suoi riferimenti:
alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o riconoscimenti.

Art. 3-bis
Condizioni di liceità della pubblicità comparativa

Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa È lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
non È ingannevole ai sensi del presente decreto;
confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
non ingenera confusione sul mercato fra l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
Qualunque raffronto che fa riferimento a un’offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l’offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.

(Articolo inserito dall’art. 4 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67)

Art. 4.
Trasparenza della pubblicità

La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezza di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.
I termini “garanzia”, “garantito” e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall’esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.
È vietato ogni forma di pubblicità subliminale.

Art. 5.
Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori
È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

Art. 6.
Bambini e adolescenti
È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

Art. 7.
Tutela amministrativa e giurisdizionale

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all’autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
L’Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria all’operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.
L’Autorità può disporre che l’operatore pubblicitario fornisca prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell’operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova È omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
Quando il messaggio pubblicitario È stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorità Garante, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
L’Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un’apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito continuino a produrre effetti.
Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.
La procedura istruttoria È stabilita con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
L’operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso È punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire cinque milioni.
Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3 può essere irrogata dall’Autorità una sanzione amministrativa da due a cinque milioni di lire.
I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni È esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598 del codice civile nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e del marchio d’impresa protetto a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
Per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto si applica l’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281

(Articolo così sostituito dall’art. 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67)

Art. 8.
Autodisciplina

Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina. (Comma così sostituito dall’art. 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67)
Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorità garante sino alla pronuncia definitiva.
Nel caso in cui il ricorso all’Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all’Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

Art. 9.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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PRIMA LEGGE SULLA TV:
nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva 103/1975

(Abruzzo pag. 947)
La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell’articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti alla Costituzione. In servizio è pertanto riservato allo Stato.
L’indipendenza, l’obiettività e l’apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle liberà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico televisivo.
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LEGGI SULL’EDITORIA:
Legge 416/1981 (Abruzzo pag. 976)

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria.
L’articolo 42 sostituisce l’art. 8 della 47/48 per quanto riguarda il diritto di rettifica.
Legge 67/1987 (Abruzzo pag. 1004)
Rinnovo della L. 416/81 che disciplina le imprese editrici e le provvidenze per l’editoria.

Gli artt. 5 e 6 disciplinano sulla trasparenza della pubblicità nell’ente pubblico.

LEGGE MAMMI’ 223/1990
Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

(Abruzzo pag. 1044)
(pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n.185 serie generale parte prima del 9/8/1990)

TITOLO I
DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI

Art. 1.
(Principi generali)

La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale.
Il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge.

Art. 10
(Telegiornali e giornali radio – Rettifica Comunicati di organi pubblici)

Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sta trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.
La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi.

Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l’interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4.

Fatta salva competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica quest’ultima, preceduta dall’indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell’ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere ai concessionari privati o alla concessionaria pubblica la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 22, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

TITOLO IV – SANZIONI

Art. 30.
(Disposizioni penali)

Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell’articolo 528 del codice penale.
Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.
Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 .
Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente e determinato dal luogo di residenza della persona offesa.
Sono puniti con le pene stabilite dall’articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all’articolo 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell’articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell’articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l’elenco dei propri soci.
.

________________________________________________________________________________
LEGGE SUI GIORNALI ONLINE 338/2000 art. 153
(Abruzzo pag. 1069 – regolamentazione dell’informazione)

Art. 153.
(Imprese editrici di quotidiani e periodici)

Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l’anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.
La normativa di cui all’articolo 3, comma 10, della legge. 7, agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell’anno di riferimento dei contributi.
I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi del presente articolo, per tali testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo é pari al 60 per cento dei costi del bilancio d’esercizio dell’impresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata.
Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
Le imprese di cui al comma 4, per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:
aver sottoposto l’intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB;
editare testate con una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l’insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva È concentrata per almeno l’80 per cento in una sola regione;
adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.

________________________________________________________________________________

Laura Caramella: 150/2000 – 241/90

Vedi la legge 28 aprile 1976, n. 424, di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adttati a Stoccolma il 14 luglio 1967.

La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968 n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha così statuito:
«1) Dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell’art. 34 possa essere iscritto nell’elenco dei pubblicisti; 2) in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell’ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell’elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell’elenco dei professionisti».

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

La Corte Costituzionale, con sentenza 19-23 febbraio 1996, n. 42 (G.U. 28 febbraio 1996, n. 9, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 comma 4 e 5, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.

Sostituisce art. 195, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156.

Informazione = ha un emittente, una traiettoria e un destinatario (attività one way).
È un processo che non ha bisogno di feedback, il giornalista scrive senza sapere che cosa capisce chi legge.

Comunicazione = è un’attività, un processo, perché è più importante che cosa il destinatario capisce e trasmette/risponde (feedback). È un processo che segue delle regole.

Con la legge 150/2000 si crea la funzione dell’ufficio stampa, dell’urp e del portavoce.
Ufficio stampa = rappresenta l’informazione e tratta con i mass media (istituzione che nella PA non è obbligatorio avere).
Urp = rappresenta la comunicazione pubblica (obbligatoria) e ha una funzione amministrativa, risponde al cittadino e agli associati
Portavoce = figura che non deve essere professionista, può essere visto come un fiduciario (art. 7) e risponde solo nell’ambito del rapporto di fiducia col capo.

Con la legge si riconoscono queste tre figure e per l’ufficio stampa si richiede la professionalità, quindi chi opera negli stessi deve essere giornalista. Nell’ente pubblico l’ufficio stampa risponderà come funzionario al codice pubblico (contratto) e come giornalista all’albo (codice dell’informazione).

Legge 241/90 trasparenza amministrativa
Codice dell’informazione:
Che cos’è un dato personale? Qualsiasi informazione riferita a persona fisica o giuridica. Il titolare è colui che raccoglie i dati, mentre l’interessato è la persona a cui i dati si riferiscono.
giornalismo identificativi
DATI sensibili
giudiziari

Si può trattare il dato personale in ambito giornalistico.
Ruolo del giornalista = deve riconoscere e sapere come trattare i dati. In realtà con questa legge chiunque trasmetta informazioni suscettibili deve sottostare alle legge (principio dell’essenzialità, in questo caso si deve delimitare il diritto di cronaca).
Per capire il codice occorre conoscere i limiti e i criteri del diritto di cronaca.

Il diritto di cronaca segue queste regole:

L’informazione deve essere di interesse pubblico (l’informazione è un diritto della collettività, l’interesse pubblico non è mera curiosità)
La notizia deve essere vera in quanto verificata secondo la regola delle tre fonti (l’originale, l’opposta e l’indipendente). Importante! I mass media non sono FONTI. La fonte è l’interessato a quella notizia.
Rielaborazione del dato
Pubblicazione

Dovere di cronaca = interfaccia con gli organi di informazioni

Il giornalista deve seguire queste regole dell’informazione utili prima della pubblicazione:

Bisogno
Interesse
Diritto

L’espressione del giornalista segue uno stile che ha queste caratteristiche:

Interesse pubblico
Accertamento della notizia, veridicità dei fatti
Civiltà del linguaggio = continenza = intesa come moderazione e rispetto dell’esposizione (permette di dire la verità)

Quindi:
il giornalista può scrivere tutto solo se vengono rispettate queste regole:

Dignità
Continenza
Veridicità
Interesse pubblico alla conoscenza dei fatti

A queste regole si allacciano il diritto di cronaca e la tutela della privacy.

Corso Bovio: elementi di diritto – storia della TV – legge sulla stampa 47/48

Elementi di diritto

(La Costituzione Italiana fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. Straord. ed entrò in vigore il 1 gennaio 1948.)

Il cardine del mondo dell’informazione è l’articolo 21 della Costituzione. Lo si voleva cambiare negli anni ’80, ma i lavori non portarono a nulla.
1946-47 venne definito dall’Assemblea Costituente
Il quell’epoca il mondo dei media si riferiva esclusivamente alla stampa. Questo rappresenta un primo difetto, dovuto all’evoluzione dei media. L’articolo è dunque antico perché si occupa della stampa e perché lo fa in relazione ad un determinato periodo storico evidenziando problematiche adatte a quel contesto: ad esempio per metà tratta del sequestro della stampa periodica pensando al fascismo.

Art. 21
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazioni delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. …..”

LIMITI:

Norma datata in quanto viene considerata solo la carta stampata come media
Manca il pluralismo dell’informazione
La parte relativa al sequestro riempie la legge ma è praticamente inutile

Tutti hanno diritto di informazione = libertà di espressione
Si afferma la libertà di espressione. E allora quando è giustificata una limitazione?

Art. 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni pubbliche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

IMPORTANTE: L’articolo 3 dice che tutti i cittadini hanno pari diritti: questo è già un limite alla libertà di espressione. Non posso offendere il sentimento religioso, non posso vilipendere le massime cariche dello Stato. Non posso “diffondere notizie false e tendenziose” per provocare il ribasso o il rialzo delle quotazioni alla Borsa (reato di aggiotaggio, è un reato societario).
RELIGIONE = non si può criticare (vilipendere è proibito)
GIUSTO PROCESSO = deve essere condotto dalla pari difesa dell’accusa

Il Parlamento può imporre limitazioni alla libertà di espressione quando c’è da difendere un bene che trova riconoscimento nella Costituzione.
Non si possono pubblicare notizie che possano alterare la fiducia dei consumatori per un‘impresa (aggiotaggio).
Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto o ogni altro mezzo d’informazione. In alcuni casi però è necessario il permesso dello Stato (vedi settore radiotelevisivo).

Storia della televisione
giornalismo1948 monopolio dello Stato sulla Tv (RAI)

giornalismoil monopolio radio televisivo è oggetto di critica, cominciano così ad essere

privatizzati i primi mezzi radio televisivi.
Il monopolio RAI fu oggetto di pacifica tolleranza fino al ’55, quindi venne criticato e si fece strada la possibilità di liberalizzare le emittenti.

giornalismo1950 Un editore del tempo voleva dar vita ad un’emittente privata, TEMPO TV, va
dal Ministro delle Poste e Telecomunicazioni e questo gli nega il permesso. L’editore fa ricorso al Consiglio di Stato e si appella all’articolo 43 che stabilisce la possibilità di monopoli pubblici.

Art. 43
É un articolo superato, che stabilisce il diritto di monopolio pubblico (oggi obsoleto)

giornalismoanni 60 periodo della nazionalizzazione dell’energia elettrica

Anni in cui si cominciò a distribuire i canali tv e radio negli stati europei, ma erano troppo cari, quindi si privilegiava il monopolio.

giornalismo1974 fu chiesto alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sul monopolio della TV. Due furono le proposte:

La concessione di un’emittente via cavo a livello locale (nasce Tele Biella)
La concessione di posizionare dei ripetitori per emittenti straniere (nasce Monteceneri).

Si comincia a parlare di pluralismo.

La RAI all’epoca era del Governo = della maggioranza.

giornalismo1975 Entra in vigore una riforma RAI che prevede la creazione di 3 reti (nascono RAI UNO, DUE e TRE, le prime tribune politiche) per evitare che la RAI fosse monopolio de governo di maggioranza. In questo modo invece la RAI diventa pluralista per ammettere tutte le forze politiche e socialmente importanti. Viene introdotta anche la Rettifica radio televisiva, che era solo per la carta stampata. La legge 103/75 promuove la liberalizzazione delle emittenti via cavo e l’inserimento di ripetitori per emittenti straniere.

giornalismo1976 Un altro magistrato solleva una nuova questione: è riservato alla RAI il monopolio per la radio e la TV per l’etere a livello nazionale e locale? Solo a livello nazionale. Viene fuori il problema della limitazione dei ripetitori, solo pochi ricchi potevano permetterseli. Quindi si apre la porta alle emittenti locali. Cosa che andò degenerando perché tra i piccoli emittenti locali c’era qualcuno che si ingrandiva a discapito di altri: limitare il parametro “locale” era molto difficile. Da qui nasce un limite alla rete locale (alle reti di ripetitori). Si apre l’etere a TV locali. Periodo anche in cui si diffondevano sempre più le videocassette quindi più emittenti potevano trasmettere lo stesso film (definita come INTERNESSIONE DI CASSETTAZIONE), così facendo la diffusione avveniva su tutto il territorio nazionale.

giornalismo1976 – 1984 Regna il caos, mancano le leggi per chiarire il concetto di “locale”.

giornalismo1984 Nascono Rete 5, Rete 4 e Italia 1. Contrasto con la Costituzione, perché il pluralismo era permesso ma solo a livello locale, non nazionale.

giornalismo1990 Craxi legittimò le reti Mediaset con la Legge Mammì. Secondo questa normativa l’etere è un bene di tutti perché attraverso l’etere comunicano ambulanze, controllori di volo, polizia… Occorre regolamentarlo: è lo Stato che deve distribuire le diverse fasce. A differenza della carta stampata, qui non può esserci una libertà illimitata. Anche i privati possono avere uno spazio, ma è lo Stato che deve concedere il permesso e la banda. Nel 1990 viene individuato un sistema: lo Stato fa una mappatura delle bande, distingue quelle nazionali da quelle locali e tutti possono chiedere l’assegnazione della banda. Le disposizioni transitorie della Legge Mammì affermavano che chi già aveva uno spazio, delle Reti (Berlusconi), lo poteva tenere, questo ha fatto sì che mancasse una concorrenza reale nell’assegnazione degli spazi. Se qualcuno può permettersi di richiedere una connessione può riceverla. Lo Stato ha il compito di dividere l’etere tra le diverse fasce, quindi chi vuole creare un’emittente deve coprire solo delle zone e deve chiedere il permesso allo Stato (Ministro delle Poste).

giornalismo1997 Legge Meccanico: nasce l’AGCOM (autorità dell’informazione che concede le frequenze). Tiene l’anagrafe dei soggetti che operano nel campo dell’informazione e fa le piante dei sistemi di radiocomunicazione.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un’autorità indipendente, istituita dalla legge 249 del 31 luglio 1997. Indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne caratterizzano l’attività e le deliberazioni.
Al pari delle altre autorità previste dall’ordinamento italiano, l’Agcom risponde del proprio operato al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto i componenti.
Sono organi dell’Autorità: il Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti, il Consiglio.
Ciascuna Commissione è organo collegiale, costituito dal Presidente e da quattro Commissari.
Il Consiglio è costituito dal Presidente e da tutti i Commissari.
L’Agcom è innanzitutto un’autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini.
In questo senso, le garanzie riguardano:

gli operatori, attraverso:
l’attuazione della liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni, con le attività di regolamentazione e vigilanza e di risoluzione delle controversie;
la razionalizzazione delle risorse nel settore dell’audiovisivo;
l’applicazione della normativa antitrust nelle comunicazioni e la verifica di eventuali posizioni dominanti;
la gestione del Registro Unico degli Operatori di Comunicazione;
la tutela del diritto d’autore nel settore informatico ed audiovisivo.
gli utenti, attraverso:
la vigilanza sulla qualità e sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, compresa la pubblicità;
la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti;
la disciplina del servizio universale e la predisposizione di norme a salvaguardia delle categorie disagiate;
la tutela del pluralismo sociale, politico ed economico nel settore della radiotelevisione.

Pregiudiziale a ogni altro obiettivo è stata tuttavia e continua a essere l’innovazione tecnologica, destinata ad arricchire il quadro delle risorse disponibili, a innestare nuovi processi produttivi, a favorire la formazione di nuovi linguaggi e l’alfabetizzazione dei cittadini verso la società dell’informazione.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un’autorità “convergente”.
La definizione fa riferimento alla scelta del legislatore italiano di attribuire a un unico organismo funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo e dell’editoria. Si tratta di una scelta giustificata dai profondi cambiamenti determinati dall’avvento della tecnologia digitale, che attenua, fino ad annullarle, le differenze fra i diversi mezzi, diventati veicolo di contenuti – immagini, voce, dati – sempre più interattivi. Telefono, televisione e computer sono destinati a integrarsi, a convergere sulla medesima piattaforma tecnologica, ampliando in tal modo la gamma dei servizi disponibili.
Il modello adottato dall’Autorità rappresenta quasi un’eccezione nel panorama internazionale ed è guardato oggi con crescente interesse da molti paesi.

giornalismo2004 Legge Gasparri = rimane sempre presente il fatto che l’etere è di tutti ma non devono esserci sovrapposizioni.

Oggi c’è libertà nella diffusione del proprio pensiero attraverso il mezzo televisivo, ma controllato dalla Stato perché l’etere è un bene comune. La stampa al contrario non può essere soggetta ad alcun controllo preventivo: né ad autorizzazioni né a censure. Con l’autorizzazione lo Stato dà il permesso per svolgere una certa attività per un certo periodo di tempo (ad es. la patente). Nel prodotto intellettuale si ha un sistema di censura quando viene letto prima da una commissione, che dà il parere per il visto si stampi o meno. É una pratica caduta in disuso. La materia della carta stampata non può avere controllo preventivo.

La nostra Legge sulla Stampa/ n. 47 – 08.02.1948 è stata fatta dall’Assemblea Costituente (quello speciale parlamento che operò per un periodo dopo il referendum per repubblica o monarchia). Dopo provvederanno Senato della Repubblica e Consiglio.
Anch’essa obsoleta. Con questa legge si dà un nome al responsabile della testata. Si attua solo a stampati pubblicati (in quanto mandati al pubblico).
La stampa non può essere sottoposta a censura, gli editori però sono costretti a registrare le testate al tribunale. Gli editori nel colophon o tamburino devono riportare i dati sulla testata: registrata presso il Tribunale…. La carta stampata è libera, ma può contenere qualcosa che offende, quindi il colophon permette di risalire a chi ne risponde. In regime di pubblicità legale si ha l’obbligo di indicare chi pubblica la testata. Ogni stampato, anche occasionale, deve avere le indicazioni obbligatorie relative all’editore (se ha una tiratura superiore alle 500 copie). Anche riviste aziendali (house organ, bollettini, depliant, brochure). Può essere evitato quando si conoscono i destinatari e quando è saltuaria la pubblicazione. Mentre quando il numero è tale da non riuscire più a individuare il destinatario – in ogni caso quando la tiratura supera le mille unità – e quando la pubblicazione diventa periodica, è meglio iscrivere qualsiasi stampato. Per un periodico si deve registrare il Direttore Responsabile (che da ora può essere anche di nazionalità europea, vale la autocertificazione). Per registrarsi l’editore si presenta al Tribunale. Deve essere cittadino comunitario, maggiorenne, godere dei diritti civili e non aver riportato condanne infamanti. Il direttore deve essere iscritto all’Albo dei Giornalisti nell’Elenco Pubblicisti. Il tribunale non ha diritto di controllare nulla, tiene solo il registro con i nomi dei responsabili delle testate.
Le pubblicazioni periodiche devono avere la “targa” (colophon) e essere registrate, mentre i volantini debbono solo riportare chi è l’editore.
Le testate web devono registrarsi al ROC per godere delle agevolazioni e in ogni caso hanno l’obbligo della registrazione al Tribunale per evitare una sanzione penale con sequestro della testata.

Grasso: le authorities

Nel nostro ordinamento, caratterizzato da un elevato grado di tecnicismo, il nostro legislatore ha sentito l’esigenza di creare delle istituzioni autonome e indipendenti dal governo. Si tratta delle cosiddette AUTHORITIES, che assommano funzioni amministrative, giudiziali (quasi giudiziarie) e legislative.
Esistono diverse authorities:

concorrenza e del mercato
privacy
telecomunicazioni

GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (antitrust L. 281 10/10/90).
É un organo collegiale con un presidente. É bipartisan. L’attuale presidente è il prof. Tesauro ed ha sede a Roma. Nasce per attuare una direttiva europea in Italia:

Vigila sulle intese restrittive della concorrenza a danno dei consumatori
Vigila sulla pubblicità comparativa e ingannevole.

Ogni anno fa una relazione che viene inviata alla Camera per aiutare l’esecutivo e i legislatori a dare un parere sulla sua attività e suggerimenti per correttivi in questi ambiti.

Cos’è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nota anche come Autorità Antitrust, è una “Autorità indipendente” istituita dalla legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”). Con il termine Autorità indipendente si fa riferimento a un’amministrazione pubblica che prende le proprie decisioni sulla base della legge, senza possibilità di ingerenze da parte dell’Esecutivo.
Essa ha anche competenze in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, così come stabilito dal decreto legislativo n. 74 del 25 gennaio 1992, modificato dal decreto legislativo n. 67 del 25 febbraio 2000, emanati in attuazione di Direttive comunitarie.

L’Autorità è un organo collegiale, un organo, cioè, formato da più persone, che prendono le decisioni votando a maggioranza. É composta da un Presidente e da quattro Componenti nominati, di concerto, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Il Presidente Giuseppe Tesauro (nominato il 1° gennaio 1998) e i quattro componenti, Marco D’Alberti e Michele Grillo (nominati l’11 novembre 1997), Nicola Cesare Occhiocupo e Carlo Santagata de Castro (nominati il 16 febbraio 2000), durano in carica sette anni senza possibilità di un secondo mandato.Il Segretario Generale dell’Autorità (Rita Ciccone), che è nominato dal Ministro delle Attività Produttive su proposta del Presidente dell’Autorità, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici. Il personale, tra quello in organico e quello con contratto a tempo determinato, è attualmente composto da 182 dipendenti e potrà raggiungere le 220 unità.

Quali sono i compiti dell’Autorità
L’Autorità ha il compito di applicare la legge n. 287 del 1990 vigilando:

sulle intese restrittive della concorrenza,
sugli abusi di posizione dominante,
sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in modo tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza .

L’Autorità ha anche il compito di applicare le norme contenute nel decreto legislativo n. 74 del 1992, con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 67 del 2000, in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa.
A questi compiti si aggiungono l’attività di segnalazione al Parlamento e al Governo e l’esercizio dell’attività consultiva.
Introducendo una normativa antitrust nazionale il legislatore ha voluto, tra l’altro, dare attuazione all’articolo 41 della Costituzione, che riconosce espressamente la libertà di iniziativa economica privata, e adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario.

I principali obiettivi sono:

assicurare le condizioni generali per la libertà di impresa, che consentano agli operatori economici di poter accedere al mercato e di competere con pari opportunità;
tutelare i consumatori, favorendo il contenimento dei prezzi e i miglioramenti della qualità dei prodotti che derivano dal libero gioco della concorrenza.

Per ciò che concerne l’applicazione della normativa sulla pubblicità ingannevole, compito dell’Autorità è quello di “inibire” la divulgazione dei messaggi pubblicitari giudicati ingannevoli.
La pubblicità ingannevole viene vietata, oltre che per la capacità di indurre in errore e quindi di causare un danno al consumatore, anche per le distorsioni della concorrenza che indirettamente è in grado di produrre.
L’Autorità ha inoltre il compito di giudicare le controversie in materia di pubblicità comparativa, verificando se sono soddisfatte le condizioni di liceità della comparazione pubblicitaria.

Da chi è finanziata
L’Autorità è finanziata con uno stanziamento annuale in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle Attività Produttive.
Per il 2004 esso ammonta a 22,768 milioni di euro. L’Autorità provvede autonomamente, nei limiti di questo fondo, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento.
Il consuntivo della gestione finanziaria, approvato dall’Autorità entro il 30 aprile di ogni anno, è assoggettato al controllo della Corte dei Conti.
Com’è organizzata
Al funzionamento degli uffici dell’Autorità sovrintende il Segretario Generale, che ne risponde al Presidente.
Per quanto riguarda l’attività istruttoria, la struttura dell’Autorità, così come stabilito nel marzo 2000, prevede una Direzione Generale Istruttoria articolata nelle seguenti Direzioni settoriali:

Direzione A : Industria di base ed energia (industria estrattiva, minerali non metalliferi, costruzioni, industria petrolifera, energia elettrica, gas, acqua, riciclaggio e smaltimento rifiuti).
Direzione B : Agroalimentare e farmaceutico (agricoltura, industria alimentare e delle bevande, industria farmaceutica, grande distribuzione).
Direzione C : Industria manifatturiera e trasporti (chimica, gomma e materie plastiche, metallurgia, meccanica, elettronica (esclusi prodotti informatici), tessile e abbigliamento, legno e carta, vetro, manifatturiere varie, mezzi di trasporto, trasporti e infrastrutture dei trasporti, noleggio di mezzi di trasporto).
Direzione D : Comunicazioni (telecomunicazioni, radiotelevisione, diritti televisivi, informatica, editoria e stampa, servizi pubblicitari).
Direzione E : Servizi finanziari e postali (servizi finanziari, credito, assicurazioni, servizi postali, attività immobiliari).
Direzione F : Attività professionali, ricreative ed altri servizi (attività professionali, istruzione, turismo, discografico, cinema, altre attività ricreative e culturali, attività sportive, altri servizi).

La Direzione Generale Istruttoria si avvale dell’Ufficio Analisi dei Mercati, che svolge approfondimenti in relazione alle metodologie di analisi delle situazioni di mercato.
Ciascuna delle Direzioni settoriali svolge, per i settori di rispettiva competenza, attività di indagine e di analisi delle pratiche restrittive della concorrenza, delle concentrazioni tra imprese, della pubblicità ingannevole e comparativa.
Alla Direzione Generale Istruttoria si affiancano:

L’Ufficio di Coordinamento cura l’armonizzazione e il corretto adempimento delle procedure.
Il Servizio Giuridico svolge attività di analisi di temi e questioni di carattere giuridico inerenti all’attività dell’Autorità. Presta consulenza giuridica alle Direzioni e agli Uffici, esprimendo pareri su specifiche questioni relative a casi e procedimenti.
La Direzione Risorse Informative cura lo sviluppo e la gestione del patrimonio informativo dell’Autorità. È articolata in due uffici: Ufficio Statistico e per la Gestione Documentale e Ufficio Documentazione e Biblioteca.
L’Ufficio di Segreteria cura gli adempimenti necessari per le riunioni dell’Autorità e provvede alla tenuta dei verbali e delle delibere, curandone la conservazione. Svolge altresì attività di supporto alle funzioni di coordinamento del Segretario Generale.
La Direzione Amministrazione e Personale cura gli affari amministrativi, e la gestione e la formazione del personale. È articolata in Ufficio Amministrazione e Ufficio del Personale.
L’Ufficio per i Servizi Tecnologici che garantisce l’erogazione dei servizi informatici e di telecomunicazione, attraverso lo sviluppo e la gestione della infrastruttura tecnologica dell’Autorità e fornendo la necessaria assistenza agli utenti; recepisce e soddisfa le esigenze di automazione delle Direzioni e degli Uffici, anche attraverso lo sviluppo di prodotti applicativi per la gestione dei processi istituzionali e delle risorse.

Il Gabinetto del Presidente è composto dal Capo di Gabinetto, da non più di due assistenti e tre addetti di segreteria.
Rispondono direttamente al Presidente:

La Direzione Studi e Relazioni Istituzionali, che segue l’andamento della situazione concorrenziale in Italia e all’estero e cura i rapporti correnti con le istituzioni dell’Unione europea, con altri organismi internazionali, con le istituzioni nazionali e con le pubbliche amministrazioni.
L’Ufficio Stampa, che cura i rapporti con gli organi di informazione, provvedendo tra l’altro alla stesura e diffusione dei comunicati stampa, e segue l’organizzazione delle manifestazioni esterne dell’Autorità.

A ciascun Componente dell’Autorità sono assegnati due assistenti e un addetto di segreteria. Le loro funzioni sono definite dal Componente stesso.
Nel dicembre 1998 è stato istituito il Collegio dei revisori, cui è affidato il compito di effettuare il riscontro degli atti della gestione finanziaria e di esprimere un parere sul progetto di bilancio preventivo, nonché sul rendiconto annuale.

É sottoposta a particolari regole di comportamento?
L’esigenza di un comportamento particolarmente rigoroso, avvertita fin dalla sua costituzione, ha condotto l’Autorità all’approvazione, nell’agosto 1995, di un codice etico a cui devono attenersi tutti gli appartenenti ad essa.
Questo codice è parte integrante del contratto che regola il rapporto con i dipendenti e fornisce direttive in merito al corretto svolgimento dei compiti affidati e ai rapporti con il pubblico. Riguardo al primo aspetto, costituiscono requisiti indispensabili l’imparzialità, la riservatezza, la correttezza nei rapporti con soggetti interessati a qualunque titolo all’attività svolta dall’Autorità. Il codice non afferma solo principi generali, ma fornisce anche disposizioni pratiche su tutta una serie di questioni: dal conflitto di interessi (“il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività dell’Autorità che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri o di parenti entro il quarto grado o conviventi”) all’invio di regali (“il dipendente non accetta, neanche in occasione di festività, per sé o per altri, regali o altre utilità aventi valore economico da soggetti in qualsiasi modo interessati dall’attività dell’Autorità, ad eccezione di regali d’uso di modico valore”).
Le funzioni di vigilanza sull’applicazione del codice etico sono assegnate ad un magistrato, che è nominato dalla stessa Autorità per sette anni e non può essere riconfermato. Attualmente queste funzioni sono svolte dal Professor Vittorio Guccione, Presidente Onorario della Corte dei Conti.

Che rapporto c’è tra Autorità e Governo?
L’Autorità va ricompresa tra le “Autorità Indipendenti”, che svolgono la propria attività e prendono decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo.
All’indipendenza dell’Autorità contribuiscono, tra l’altro, le modalità di nomina e i requisiti del Presidente e dei Componenti, i quali sono nominati congiuntamente dai Presidenti di Camera e Senato e non possono essere confermati nella carica alla scadenza dei sette anni.
In particolare, il Presidente viene scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto alte cariche istituzionali; i quattro Componenti sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti o della Corte di Cassazione, professori universitari ordinari e personalità di alta e riconosciuta professionalità provenienti da settori economici.
Cosa sono le intese restrittive della concorrenza
Talvolta le imprese, invece di competere tra loro, si mettono d’accordo e coordinano i loro comportamenti sul mercato. La cooperazione tra imprese può avere l’obiettivo o l’effetto di restringere la concorrenza.
Ciò accade, ad esempio, quando più imprese fissano congiuntamente i prezzi o si spartiscono i mercati, attraverso la costituzione dei cosiddetti cartelli anticoncorrenziali. Intese di questo tipo, alterando il gioco della concorrenza, riducono gli incentivi a operare in modo efficiente e ad offrire prodotti con prezzi e caratteristiche tali da soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori.
Possono risultare restrittive della concorrenza anche intese realizzate tra imprese che operano in stadi successivi di un processo produttivo (ad esempio, un accordo di esclusiva tra il produttore e il distributore di un bene, oppure tra il fornitore di una materia prima e un’impresa manifatturiera), in particolare quando sono tali da ostacolare l’entrata sul mercato di nuovi concorrenti.
Quando un’intesa tra imprese comporta, anche solo potenzialmente, una consistente restrizione della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, essa è vietata (articolo 2 della legge n. 287/90).
Tenendo conto del fatto che il coordinamento anticoncorrenziale dei comportamenti delle imprese può realizzarsi in vari modi, la legge non considera intese soltanto gli accordi formali tra gli operatori economici, ma tutte le attività in cui è possibile individuare il concorso volontario di più operatori diretto a regolare i propri comportamenti sul mercato. Sono pertanto ritenute intese sia le pratiche concordate, sia le deliberazioni di associazioni e consorzi.
Se sono soddisfatte alcune particolari condizioni, l’Autorità ha il potere di autorizzare, per un periodo limitato, intese che risultano restrittive della concorrenza (articolo 4 della legge n. 287/90). Per ottenere un’autorizzazione è necessario che le imprese interessate dimostrino che tali intese comportano miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato, che le restrizioni della concorrenza sono strettamente necessarie per conseguire tali effetti positivi e che i miglioramenti delle condizioni di offerta arrecano un sostanziale beneficio per i consumatori (ad esempio, determinando una riduzione dei prezzi o rendendo disponibile un prodotto che altrimenti non sarebbe offerto).
Il 1° luglio 1996 l’Autorità ha pubblicato un formulario per le imprese al fine di favorire la comunicazione volontaria delle intese e l’eventuale richiesta di autorizzazione in deroga.

E un abuso di posizione dominante?
Il funzionamento del mercato non viene distorto, di per sé, dal fatto che un’impresa raggiunga grandi dimensioni. Talvolta, per operare in modo efficiente, è necessario essere attivi su larga scala o in più mercati.
Inoltre, un’impresa può crescere proprio grazie al suo comportamento “virtuoso” sul mercato, offrendo prodotti che meglio di altri, anche tenuto conto del prezzo, soddisfano le esigenze dei consumatori. Si dice che un’impresa detiene una posizione dominante quando essa vende gran parte dei prodotti di un determinato mercato e quando, a causa delle caratteristiche economiche di quel mercato, nonché, eventualmente, di vincoli istituzionali, le possibilità di reazione degli altri concorrenti, effettivi o potenziali, sono limitate, così che essa può comportarsi in modo significativamente indipendente dai concorrenti e dai consumatori.
La legge non vieta la posizione dominante in quanto tale, ma pone dei vincoli ai possibili comportamenti di un’impresa che si trova in questa situazione .
È vietato che una o più imprese abusino di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante (articolo 3 della legge n. 287/90).
I principali esempi di abuso consistono nel praticare prezzi o condizioni ingiustificatamente gravosi o nell’adottare comportamenti volti ad ostacolare l’accesso al mercato di altri concorrenti o a indurre questi ultimi ad abbandonare l’attività.

Parliamo ora delle operazioni di concentrazione e di quando vengono vietate
Un’impresa può crescere non soltanto aumentando le vendite dei propri prodotti nel mercato, ma anche concentrandosi con altre imprese. Un’operazione di concentrazione si realizza quando un’impresa si fonde con un’altra o ne acquisisce il controllo, cioè la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività della stessa. Si ha, inoltre, un’operazione di concentrazione quando due imprese mettono insieme le proprie attività attraverso la creazione di un’impresa comune, controllata da entrambe.
Ciò che preoccupa, dal punto di vista del funzionamento del mercato, è la possibilità che un’impresa, concentrandosi con altri operatori in precedenza indipendenti, riduca in modo sostanziale e durevole la concorrenza accrescendo così la propria capacità di aumentare i prezzi o praticare condizioni svantaggiose per gli utenti.
Pertanto, la legge n. 287/90 richiede che tutte le operazioni di concentrazione in cui il fatturato delle imprese interessate supera determinate soglie, prima di essere realizzate, siano comunicate all’Autorità. La legge stabilisce che un’operazione di concentrazione deve essere notificata se il fatturato realizzato nel territorio italiano dall’impresa acquisita o se il fatturato realizzato nel territorio italiano dall’insieme delle imprese interessate superano determinate soglie che vengono aggiornate annualmente tenendo conto dell’inflazione. L’aggiornamento di maggio 2004 ha portato queste soglie, rispettivamente, a 41 milioni di euro e 411 milioni di euro .
Il 1° luglio 1996 è entrato in vigore il formulario per la comunicazione preventiva delle concentrazioni (modificato nel 1998). In tale occasione, si è chiarito che non realizzano una concentrazione, in aggiunta alle operazioni già escluse dall’articolo 5 della legge 287/90 (acquisizione di partecipazioni a fini meramente finanziari e imprese comuni cooperative) e alle operazioni intragruppo (realizzate fra società già sottoposte al controllo di un unico soggetto), le operazioni i cui partecipanti non svolgono alcuna attività economica. Inoltre, non vi è obbligo di notifica per quelle concentrazioni i cui effetti non si esplicheranno sui mercati italiani.
L’Autorità esamina gli effetti sulla concorrenza di tutte le operazioni comunicate. Quando ritiene che una concentrazione comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, così da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, essa ne vieta la realizzazione (articolo 6 della legge n. 287/90).
La legge prevede un’ulteriore possibilità, oltre a quella di vietare le operazioni di concentrazione restrittive della concorrenza. Una concentrazione restrittiva della concorrenza può essere autorizzata dall’Autorità a condizione che vengano apportate modifiche rispetto al progetto originario, idonee a rimuovere gli aspetti distorsivi. Ad esempio, un’operazione può essere autorizzata subordinatamente alla cessione a un terzo di un impianto o di una parte dell’impresa acquisita.

Cosa si intende per pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa
Dal 1992 l’Autorità è l’organo incaricato dell’applicazione del decreto legislativo n.74 che, dando attuazione ad una direttiva della Comunità Europea, ha introdotto anche in Italia una disciplina in materia di Pubblicità Ingannevole.
Si ritiene “ingannevole” qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche e giuridiche alle quali è rivolta e che abbia la capacità di pregiudicare il comportamento economico di questi soggetti oppure possa ledere un concorrente. La nozione di pubblicità è molto ampia e si estende fino a comprendere la stessa confezione dei prodotti.
Secondo l’articolo 1 del decreto la pubblicità deve essere “palese, veritiera e corretta”. In particolare l’articolo 4 fa riferimento alla trasparenza della pubblicità che deve essere “chiaramente riconoscibile” come tale.
Una particolare attenzione viene posta ai messaggi pubblicitari che riguardano prodotti che mettano in pericolo la salute dei consumatori e che possono raggiungere bambini o adolescenti.

L’Autorità non può agire d’ufficio, ma si può attivare solo a seguito di una denuncia, che può essere effettuata da:

singoli consumatori
associazioni di consumatori
concorrenti delle imprese che divulgano i messaggi presunti ingannevoli
Ministero delle Attività Produttive e ogni pubblica amministrazione che ne ha interesse in relazione ai propri fini istituzionali, anche su denuncia del pubblico.

L’11 aprile 2000 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 67, che attribuisce all’Autorità la competenza a giudicare le controversie in materia di pubblicità comparativa. Con il nuovo decreto legislativo, alla finalità di tutela dalla pubblicità ingannevole viene affiancata quella di verificare le condizioni di liceità della comparazione pubblicitaria, riconducibili, in termini generali, a due: che la pubblicità comparativa non sia ingannevole e che non risulti “sleale”.
Le Direzioni settoriali intrattengono rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche: in particolare con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249), che esprime un parere non vincolante sull’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi attraverso stampa, radio e televisione e sull’illiceità della comparazione di beni e servizi.

Cosa sono i poteri di segnalazione e consultivi dell’Autorità
A complemento delle competenze nel controllo degli atti e dei comportamenti delle imprese, all’Autorità sono stati attribuiti alcuni poteri volti a sollecitare, anche nell’attività legislativa e regolamentare, un’adeguata considerazione delle esigenze della concorrenza e del mercato.
L’Autorità non può certo sostituirsi al Governo e al Parlamento nel decidere quali norme (leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi di carattere generale) debbano regolare il funzionamento dell’economia. Tuttavia, essa ha il potere di segnalare al Governo, al Parlamento o alle amministrazioni pubbliche competenti i casi in cui provvedimenti normativi già vigenti, o in via di formazione, siano tali da introdurre restrizioni della concorrenza che non risultano giustificate in base ad esigenze di interesse generale (articoli 21 e 22 della legge n. 287/90).
L’Autorità utilizza i propri poteri di segnalazione specie nei casi in cui provvedimenti normativi limitano la concorrenza ad esclusivo vantaggio delle imprese già operanti nel mercato, ad esempio sottomettendo l’esercizio di un’attività o l’accesso a un mercato a restrizioni quantitative, oppure stabilendo diritti esclusivi in certe aree o imponendo pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.
Inoltre, come espressamente richiesto dall’articolo 24 della legge n. 287/90 essa, nei primi anni di attività ha presentato tre rapporti al Presidente del Consiglio circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa in materia di appalti pubblici, distribuzione commerciale e concessioni di servizi di pubblica utilità.
L’Autorità, infine, per le materie di propria competenza è chiamata ad esprimere un parere obbligatorio sulla definizione delle concessioni e degli altri strumenti che regolano l’esercizio dei servizi di pubblica utilità ai sensi della legge n. 481 del 1995, che istituisce le autorità di settore.

Cosa sono le indagini conoscitive
Quando il funzionamento di un mercato o di un settore presenta delle caratteristiche che lasciano presumere l’esistenza di ostacoli all’operare della concorrenza, l’Autorità può avviare di propria iniziativa, o a seguito di sollecitazioni di organi pubblici, indagini conoscitive di natura generale sullo stesso mercato o settore.
Nel corso di questi anni sono state condotte numerose indagini conoscitive.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (privacy Legge 675/1996).
É un organo collegiale costituito da un presidente e tre membri che possono stare in carica solo quattro anni (non rinnovabili). Sono eletti due dalla Camera e due dal Senato. Anch’essa nasce per attuare una direttiva europea. L’attuale presidente è Rodotà.
Cosa fa?

Tutela la diffusione e il trattamento dei dati sensibili (dati del singolo su opinioni politiche, religiose, gusti sessuali, salute), cioè quei dati che costituiscono i diritti personali
Controlla la conformità del trattamento
Esamina segnalazioni e reclami
Dà autorizzazioni generali al trattamento.

Anch’essa informa annualmente Parlamento e Governo proponendosi come un consulente in materia.
Se si fa il giornalista non occorrono autorizzazioni.

Chi è il Garante?
Presidente Stefano Rodotà
Componenti Giuseppe Santaniello Vice presidente
Gaetano Rasi – Mauro Paissan
Segretario generale Giovanni Buttarelli

Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità indipendente istituita dalla legge sulla privacy (legge 31 dicembre 1996 n. 675) per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali ed il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.
É un organo collegiale, composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di quattro anni rinnovabile.
L’attuale collegio si è insediato il 19 marzo 2001.
L’Ufficio del Garante, al quale sovrintende il Segretario generale, è articolato, oltre che in alcune unità temporanee, in dipartimenti e servizi:

Compiti del Garante
L’attività del Garante, iniziata nel 1997, ha riguardato ogni settore della vita sociale economica e culturale del Paese in cui si sia manifestata l’esigenza della protezione dei dati personali.
Sotto tale aspetto, speciale interesse hanno rivestito i provvedimenti adottati in materia di attività delle pubbliche amministrazioni, sanità, lavoro, credito ed assicurazioni, giornalismo, telecomunicazioni, videosorveglianza, marketing.
I compiti del Garante sono attualmente specificati nell’art. 31 della legge 675/1996, dove vengono indicati, tra l’altro:

il controllo della conformità dei trattamenti di dati personali a leggi e regolamenti e la segnalazione ai titolari o ai responsabili dei trattamenti delle modifiche da adottare per conseguire tale conformità;
l’esame delle segnalazioni e dei reclami degli interessati, nonché dei ricorsi presentati ai sensi dell’art. 29 della legge;
l’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia tra cui, in particolare, le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili;
la promozione, nell’ambito delle categorie interessate, della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta;
il divieto, in tutto od in parte, ovvero il blocco del trattamento di dati personali quando per la loro natura, oppure per le modalità o gli effetti di tale trattamento, vi sia il rischio concreto di un rilevante pregiudizio per l’interessato;
la segnalazione al Governo dei provvedimenti normativi di settore, la cui adozione si manifesti opportuna, e la formulazione dei pareri richiesti dal Presidente del Consiglio o da ciascun ministro in ordine ai regolamenti ed agli atti amministrativi inerenti alla materia della protezione dei dati personali;
la predisposizione di una relazione annuale sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della legge e la sua trasmissione al Parlamento e al Governo;
la partecipazione alle attività comunitarie ed internazionali di settore, quale componente delle autorità comuni di controllo previste da convenzioni internazionali (Europol, Schengen, Sistema informativo doganale);
il controllo, anche a richiesta degli interessati, sui trattamenti dei dati personali effettuati da forze di polizia e dai servizi di informazione e di sicurezza;
l’indicazione degli accorgimenti da adottare nell’uso dei dati “semi-sensibili” (cd. prior checking, introdotto dal d.lg. n. 467/2001).

GARANTE PER LE TELECOMUNICAZIONI (AGCOM).
Il presidente è Cheli ed ha sede a Napoli. La nomina è con decreto del Presidente della Repubblica su indicazione del Presidente del Consiglio con parere delle commissioni parlamentari. La carica ha durata di sette ani non rinnovabili. Esistono due Commissioni:
Una per le infrastrutture delle reti (vigila sul mezzo)
Una per i prodotti e per il servizio offerto sul mezzo di telecomunicazioni (contenuti).
Agicom vigila, delibera e tratta del pluralismo (par condicio in tempo di elezioni e non). Si occupa della tutela dei minori. Delibera attraverso il Consiglio (delle due Commissioni), ad esempio:
Come ripartire le frequenze
Verifica dei bilanci degli operatori delle comunicazioni
Tiene il registro nazionale degli operatori della comunicazione (ROC) che contiene tutti i soggetti che fanno comunicazione, le imprese editrici e le TV locali.

Chi si deve iscrivere al ROC
I soggetti in elenco devono provvedere all’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazioni (R.O.C.) entro la data del 31/12/2001 (Legge 31 luglio 1997, n. 249):

soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
imprese concessionarie di pubblicità;
imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
agenzie di stampa di carattere nazionale;
soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale;
imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.

Laura Caramella: il codice deontologico – terminologia

Il codice deontologico del giornalista o codice dell’informazione entra in vigore nell’agosto del 1998 e nasce come costola della legge sulla Privacy 675/1996, abolita dal codice di protezione dei dati personali o della Privacy entrato in vigore il 1° gennaio 2004.
In generale il giornalista ha il dovere di essere corretto nell’esercizio del diritto di cronaca: possiamo altresì dire che il diritto di cronaca è bilanciato dal diritto di privacy de soggetti interessati
Il codice deontologico impone:

che venga accertato l’interesse pubblico della notizia
che vengano accertati i fatti, che siano veritieri, attraverso l’ascolto di fonti opposte
che l’esposizione rispetti i principi della continenza
che si rispetti la dignità della persona.

Terminologia:
TRATTAMENTO: qualsiasi forma di utilizzo dei dati (raccolta, classificazione, registrazione, diffusione, comunicazione)
DATO PERSONALE: qualsiasi informazione su un soggetto
DATO SENSIBILE: le informazioni di un soggetto che riguardano salute, vita sessuale, appartenenza religiosa, politica, sindacale, origine razziale.
TITOLARE: colui il quale conserva i dati
INTERESSATO: il soggetto

Le regole del codice deontologico si applicano anche ai non giornalisti (chiunque) che fanno attività giornalistica anche temporaneamente.
I giornalisti facendo attività civica d’informazione devono poter trattare i dati in modo particolare.

Cosa devono fare?

rispettare i limiti del diritto di cronaca e quindi il rispetto della dignità umana nella salvaguardia dell’essenzialità dell’informazione
rivelare l’identità
rivelare la finalità
evitare artifici e pressioni indebite
tutelare i minori

Cosa possono non fare (quali privilegi)?

non sono tenuti a fare l’informativa preventiva per iscritto per la raccolta dei dati
non devono chiedere il consenso all’interessato per trattare i suoi dati
non devono chiedere autorizzazioni al garante.

Cosa possono fare?

possono trattare dati, fatti e circostanze che siano stati resi noti anche attraverso propri comportamenti in pubblico
possono continuare nel trattamento e nella conservazione dei dati senza limiti di tempo (Il diritto di cronaca in questo caso si contrappone perfino al diritto all’oblio, se risponde ad un interesse pubblico e c’è l’attualità).

Il giornalista ha un diritto/dovere di privacy attenuato: deve rispettare la privacy delle sue fonti e non rivelarle, tranne nel caso in cui, durante un processo, il giudice lo costringa a farlo. Il giornalista può trasferire dati all’estero.
Nella ricerca dei dati sono naturalmente assolutamente vietate le tecniche invasive e rispettare alcune regole:

rispetto del domicilio (luogo dove il soggetto esercita funzioni personali, ad es. ospedale)
dovere di rettificare le inesattezze
tutela dei dati sensibili e dei familiari non direttamente coinvolti.

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (2004)

Entra in vigore il 1° gennaio 2004 il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il Codice, che rappresenta il primo tentativo al mondo di comporre in maniera organica le innumerevoli disposizioni relative, anche in via indiretta, alla privacy, riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche importanti innovazioni tenendo conto della “giurisprudenza” del Garante e della direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.
Il Testo unico è ispirato all’introduzione di nuove garanzie per i cittadini, alla razionalizzazione delle norme esistenti e alla semplificazione degli adempimenti e sostituirà la legge “madre” sulla protezione dei dati, la n. 675 del 1996.

Il Codice è diviso in tre parti:

la prima è dedicata alle disposizioni generali, riordinate in modo tale da trattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato;
la seconda è la parte speciale dedicata a specifici settori. Questa sezione, oltre a disciplinare aspetti in parte inediti (informazione giuridica, notificazioni di atti giudiziari, dati sui comportamenti debitori), completa anche la disciplina attesa da tempo per il settore degli organismi sanitari e quella dei controlli sui lavoratori;
la terza affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionali con il consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con le disposizioni relative all’Ufficio del Garante.

Ecco, in sintesi, alcuni dei punti rilevanti del testo, che in molte parti recepisce e codifica le numerose pronunce emanate e i pareri forniti in questi anni dal Garante.

Sanità
In ambito sanitario si semplifica l’informativa da rilasciare agli interessati e si consente di manifestare il necessario consenso al trattamento dei dati con un’unica dichiarazione resa al medico di famiglia o all’organismo sanitario (il consenso vale anche per la pluralità di trattamenti a fini di salute erogati da distinti reparti e unità dello stesso organismo, nonché da più strutture ospedaliere e territoriali).
Per il settore sanitario vengono inoltre codificate misure per il rispetto dei diritti del paziente: distanze di cortesia, modalità per appelli in sale di attesa, certezze e cautele nelle informazioni telefoniche e nelle informazioni sui ricoverati, estensione delle esigenze di riservatezza anche agli operatori sanitari non tenuti al segreto professionali.
Vengono introdotte (a partire dal 1 gennaio 2005) le cosiddette ricette impersonali, la possibilità cioè di non rendere sempre e in ogni caso immediatamente identificabili in farmacia gli intestatari di ricette attraverso un tagliando predisposto su carta copiativa che, oscurando il nome e l’indirizzo dell’assistito, consente comunque la visione di tali dati da parte del farmacista nei casi in cui sia necessario.
Per i dati genetici viene previsto il rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del Garante, sentito il Ministro della salute.
Per quanto riguarda le cartelle cliniche sono previste particolari misure per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati (comprese le informazioni relative ai nascituri), ma anche specifiche cautele per il rilascio delle cartelle cliniche a persone diverse dall’interessato.

Lavoro
Viene confermata l’elaborazione di un codice di deontologia e buona condotta che dovrà fissare regole per l’informativa ed il consenso anche degli annunci per finalità di occupazione (selezione del personale) e della ricezione dei curricula.
Il Codice affronta anche la questione dei controlli a distanza con la riaffermazione di quanto sancito dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970). Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

Trattamento dati personali in ambito giudiziario
Vengono meglio garantiti i diritti della personalità delle parti. Il Codice prevede anche che l’interessato possa chiedere, nel processo, di apporre sulla sentenza un’annotazione con la quale si avvisa che, in caso di pubblicazione del verdetto su riviste giuridiche o su supporti elettronici o di diffusione telematica, devono essere omessi i dati dell’interessato. La versione della sentenza così pubblicata va sempre “criptata” quando si tratta di minori.
Con disposizione espressa si attribuisce maggiore tutela ai minori non solo nel processo penale, ma anche nei procedimenti civili e amministrativi.

Pubblica amministrazione
Il Codice innova anche, raccogliendo indicazioni del Garante, nella materia della notificazione degli atti giudiziari e degli atti amministrativi e impone la regola della busta chiusa per i casi di notifica effettuata a persona diversa dal destinatario.
Viene sancita espressamente la necessità per gli enti pubblici di approvare regolamenti per i trattamenti dei dati sensibili, ma solo con il parere conforme del Garante.

Liste elettorali
Le liste elettorali non possono essere più usate per promozione commerciale, ma solo per scopi collegati alla disciplina elettorale e per finalità di studio ricerca statistica, scientifica o storica o a carattere socio assistenziale.

Telecomunicazioni
I cittadini potranno meglio scegliere se essere inseriti nell’elenco telefonico o le modalità con le quali comparire sull’elenco: potranno decidere, in particolare, se far usare i loro numeri telefonici e indirizzi anche per informazioni commerciali o solo per comunicazioni interpersonali.
Vengono previste misure per combattere il fenomeno delle chiamate di disturbo.
Confermato il diritto a ricevere, su richiesta, fatture dettagliate (con le ultime tre cifre “in chiaro”) in caso di contestazione.

Spamming
L’invio di messaggi attraverso sistemi automatizzati (Sms, Mms, fax, posta elettronica) richiede il consenso degli interessati. Il cliente deve essere informato della possibilità di opporsi a “messaggi indesiderati”.

Internet, video sorveglianza, direct marketing, “centrali rischi” private
Per settori così delicati il codice conferma la previsione di appositi codici deontologici che fissano regole specifiche.

Sanzioni
Sanzioni pecuniarie e penali aumentate per chi viola la privacy, in particolare per l’uso dei dati senza consenso degli interessati, per il mancato adempimento nei confronti di un provvedimento del Garante, per la mancata informativa agli interessati sull’uso che si intende fare dei dati che li riguardano.

Misure di sicurezza
Vengono rafforzate, in un quadro di evoluzione tecnologica, le misure di sicurezza contro i rischi di distruzione, intrusione o uso improprio. Alle precauzioni già previste nella normativa precedente (password, codici identificativi, antivirus etc.) che entrano in vigore il 1 gennaio 2004, se ne aggiungono altre come: password di non meno di otto caratteri, autenticazione informatica, sistemi di cifratura, procedure per il ripristino dei dati, etc).

Notificazione
Semplificata la notificazione, ovvero dell’atto con cui l’impresa, il professionista o la pubblica amministrazione segnala all’Autorità i trattamenti di dati che intende effettuare. La notifica dovrà essere effettuata solo in particolari casi di trattamento di dati sensibili (specie se sanitari) con determinate modalità d’uso, ma anche per trattamenti particolarmente a rischio, effettuati con strumenti elettronici, nel campo della profilazione dei consumatori, oppure in relazione a procedure di selezione del personale e ricerche di marketing, nonché in ipotesi di utilizzo di informazioni commerciali e relative alla solvibilità .
Diminuiscono le ipotesi di notifica obbligatoria, e vengono snellite anche le modalità della stessa: solo per via telematica, seguendo le indicazioni del Garante quanto all’utilizzo della firma digitale.

Consenso
Il codice della privacy sviluppa il principio del bilanciamento degli interessi con uno snellimento degli adempimenti a carico delle aziende. Resta sostanzialmente confermata la necessità del consenso, ma si prevedono alcune altre ipotesi di esonero con riferimento a settori specifici.

Informativa
Rimane fermo l’adempimento dell’informativa agli interessati preventiva al trattamento dei dati.
Il Garante può, comunque, individuare modalità semplificate in particolare per i servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico (call center).

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Codice deontologico

ORDINE DEI GIORNALISTI – Consiglio Nazionale
Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica ai sensi dell’art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 1. Principi generali

Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa.
In forza dell’art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l’esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall’art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.

Art. 2. Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell’informativa di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.

Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l’anno, l’esistenza dell’archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all’esercizio della professione e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 69/1963 e dell’art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.
Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

(*) L’articolo 11, comma 2, della Legge n. 57/01, modificando l’articolo 9 della legge n.192/98, attribuisce all’Autorità la facoltà di intervenire in materia di abuso di dipendenza economica.

In alcuni casi la legge ha previsto veri e propri limiti. Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n.15, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ha stabilito che nessun soggetto possa acquisire più del 60% dei diritti di trasmissione in esclusiva, in forma codificata, di partite del campionato di calcio di serie “A” (art. 2). L’Autorità è tenuta a pronunciarsi entro 60 giorni qualora tale limite venga superato e può eventualmente derogare ad esso, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Per quanto concerne la distribuzione cinematografica, devono essere comunicate preventivamente all’Autorità le concentrazioni che comportino il controllo diretto o indiretto di una quota di mercato superiore al 25% in almeno una delle 12 città capo zona (articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28).

Art. 3. Tutela del domicilio
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive.

Art .4. Rettifica
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
P.S. è un diritto che si combina con quello della Privacy. La rettifica deve essere inviata tramite fax (ha valore legale ed è il mezzo migliore anche rispetto alle lettere e alle email) a chi ha firmato il pezzo, al caporedattore e al direttore Responsabile, con una lettera di accompagnamento nella quale si spiega il motivo della rettifica e in cui si avvisa dell’invio del testo da rettificare. Il testo deve essere breve ma positivo, in definitiva si scrive tutto quello che si vuole far pubblicare (in definitiva la lettera la imposti pensata per il Direttore avvertendolo dell’errore, mentre il testo va costruito pensando al pubblico che lo legge, infatti il testo di rettifica non si modifica). Anche l’agenzia stampa deve rettificare. Di solito questo comporta una inimicizia con la testata e il giornalista, quindi prima di farla bisogna essere proprio sicuri che l’errore sia grave e nocivo all’organizzazione. Altra cosa che può succedere e che in coda alla lettera di rettifica venga inserita una risposta (nota come filo di nota) dall’autore del pezzo in questione, solitamente non è di scuse ma di motivazione. Risultato: parità se va bene, altri attacchi se va male.
Una buona lettera potrebbe essere così impostata:
“Egregio Direttore, leggiamo con disappunto nell’articolo pubblicato oggi, a pagina…, dal titolo…, a firma…., che ….Dobbiamo precisare che si tratta di informazioni errate perché…Cordiali saluti” (ottimo sarebbe accompagnare la lettera con la fotocopia del pezzo). Qui bisogna scrivere le motivazioni, le lamentele, le pressioni etc. etc. (lettera breve max 30 righe), nel testo ufficiale più che scrivere tutto ciò che non si deve dire è meglio inserire proprio quello che vogliamo venga scritto e su cui attirare l’attenzione (mai inserire lo sfogo, la rabbia!!). In fondo al testo bisogna inserire la formula: “Ai sensi dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, La invito a volere provvedere alla pubblicazione di quanto sopra con il dovuto rilievo”. Meglio avvisare telefonicamente l’autore dell’articolo di quanto sta per accadere. Nei casi di refusi si può scrivere due righe in forma più amichevole.
La rettifica può essere fatta anche se la cosa può essere vera, ad es. una foto compromettente può essere rettificata se offensiva (con il diritto di difesa si ha anche quello di mentire).

Art. 5. Diritto all’informazione e dati personali

Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Art. 6. Essenzialità dell’informazione

La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Art. 7. Tutela del minore

Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso”.

Art. 8. Tutela della dignità delle persone

Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine.
Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato.
Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9. Tutela del diritto alla non discriminazione
1. Nell’esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10. Tutela della dignità delle persone malate

Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.
La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11. Tutela della sfera sessuale della persona

Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.
La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12. Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall’art. 24 della legge n. 675/1996.
Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell’esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all’art. 5.

Art. 13. Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.
Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

Il Presidente: PETRINA
giornalismo
________________________________________________________________________________
Legge Gasparri – 112/2004

Art. 4. (Principi a garanzia degli utenti)

La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:
l’accesso dell’utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un’ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all’odio comunque motivato o che, anche in relazione all’orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l’adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;
la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;
la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l’autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all’acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell’attività dello sponsor o all’oggetto della trasmissione;
la trasmissione di apposita rettifica, quando l’interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;
la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l’adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;
la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un’apposita lista approvata con deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la società.
É favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l’adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo é effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.

Art. 10. (Tutela dei minori nella programmazione televisiva)

Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell’articolo 8, comma 1, e nell’articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, é disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Alla verifica dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell’articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità delibera l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall’azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall’Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto”.
In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell’articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all’attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
All’articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, é inserito il seguente: “É altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni”.
Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi é determinato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Corso Bovio – Avv. Malaveda: diffamazione

DIFFAMAZIONE
Il principio della libera espressione del proprio pensiero è riconosciuto come convenzione a livello della Unione Europea.
Art 21 Codice Penale è giusta causa, non punibile colui che esercita un diritto, in rapporto alla situazione ovviamente (legittima difesa): il diritto alla difesa è un diritto assoluto
Art 21 Costituzione è riconosce il diritto di manifestare il proprio pensiero

La diffamazione non è punibile se si esercita un diritto
I reati gravi sono rappresentati dai delitti (rapina, omicidio), mentre quelli meno gravi sono sanabili con contravvenzioni
La DIFFAMAZIONE è un delitto: è, come l’ingiuria, un reato contro l’onore. La differenza è che nella prima la persona è assente, mentre quando si parla di ingiuria, la persona è presente.
Nel caso della diffamazione si va a toccare la reputazione, mentre l’ingiuria può essere un insulto o un’insinuazione

Quando viene commesso il reato di diffamazione? Quando viene lesa la reputazione
Il “Decalogo” sulla questione è rappresentato da una sentenza del 1984. Da qui sono stati elaborati 3 criteri in base ai quali il giornalista può invocare il diritto di difesa:

correttezza dell’informazione (veridicità del fatto)
interesse pubblico
continenza formale

Il diritto di cronaca al parti del diritto di critica sono propri dell’informazione.
La SATIRA ha come soggetto i potenti. Ci sono poi i VIGNETTISTI, che fanno informazione attraverso il disegno.
La Legge 69/63 art. 2 impone la tutela della fonte orale, cioè di non rivelare la fonte se gli viene chiesto.
L’art. 59 del Codice Penale riconosce l’applicabilità che il 51 è stato esercitato in maniera non corretta: se sono convinta della veridicità di un fatto e sull’affidabilità della fonte e poi è dimostrato il contrario è BUONA FEDE.
Se riporto dichiarazioni altrui virgolettate e nel virgolettato è contenuta una diffamazione nei confronti di altri, il giornalista è ritento corresponsabile, quando non è ufficiale.
Le sezioni unire della Cassazione sono le più alte e sono composte da 9 giudici. Ciò che decidono è inappellabile: il giornalista che riporta fedelmente le opinioni altrui e questo altrui è persona talmente importante che parla in maniera diffamatoria di altri, il giornalista se riporta è punibile.
In definitiva occorre essere cauti (omissione cauta di qualche termine).
Posso REGISTRARE e VIDEO REGISTRARE se sono presente e gli altri mi vedono (il registratore potrebbe essere anche nascosto). Il registrato può avere copia del nastro.
La diffamazione su un mezzo di diffusione ad alta diffusione può prevedere una pena pecuniaria rafforzata.
Della salute, sessualità, credenze religiose… posso parlare solo se È LA NOTIZIA (malato di AIDS punta la siringa contro direttore di banca). L’art. 25 delle Legge sulla Privacy ammette la diffusione del dato solo se è essenziale.

(ANSA) – ROMA, 26 OTT – Niente più carcere per i giornalisti che diffamano. È questa la novità sostanziale del testo sulla diffamazione approvato a larghissima maggioranza dall’Aula della Camera. Il provvedimento passa all’esame del Senato.
NIENTE PIÙ CARCERE – La diffamazione semplice e quella a mezzo stampa restano dunque dei reati ma non potranno più essere puniti con il carcere, come adesso.
LA SANZIONE – Il giornalista che diffama potrà essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria: nel caso in cui il danno provocato non sia quantificabile non potrà superare il tetto dei 30.000 euro.
Nei casi di diffamazione semplice è prevista una multa fino a 3.000 euro, che può arrivare fino a 10.000 se, diffamando, si attribuisce un fatto determinato.
Se poi l’offesa viene fatta attraverso giornali o “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, la multa può arrivare fino a 8 mila euro. Sempre che il giornalista decida di non rettificare la sua notizia.
Nel caso di prima condanna, il magistrato, per quanto riguarda la sanzione disciplinare, dovrà rivolgersi all’ordine professionale.
L’INTERDIZIONE – In caso di recidiva invece potrà disporre lui stesso come pena accessoria l’interdizione dalla professione per un periodo da uno a sei mesi.
LA RETTIFICA – Il giornalista non potrà essere punito comunque nel caso rettifichi la sua notizia nei modi e nei tempi indicati.
L’azione civile per il risarcimento del danno si prescrive entro un anno dalla pubblicazione.
IL DIRETTORE – Per quanto riguarda la responsabilità del direttore, nel testo si legge che “fuori dai casi di concorso” il direttore o il vicedirettore responsabile rispondono del reato commesso solo “se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione”. La pena per loro, in ogni caso, è ridotta di un terzo.
I LIBRI – Nel caso in cui a diffamare non sia il cronista, ma ad esempio 1′ autore di un libro, cioè di una pubblicazione non periodica, questi per evitare la condanna dovrà1 pubblicare a proprie spese, ed entro due giorni dalla richiesta, la rettifica o la replica dell’offeso “su almeno due quotidiani a tiratura nazionale”.
LA NORMA SALVA JANNUZZI – Le condanne detentive già decise prima dell’entrata in vigore della legge si possono trasformare in pena pecuniaria qualora la condanna non sia ancora stata eseguita o sia in corso di esecuzione. È quella che e1 stata definita ” salva-Jannuzzi” perchè eviterebbe il carcere al senatore-giornalista. (ANSA).

(ANSA) – ROMA, 26 OTT – “La legge rappresenta un compromesso. Restano dubbi sull’applicazione della pena accessoria della sospensione dalla professione, norma che potrà essere modificata dal Senato ma occorre riconoscere che la Camera ha fatto uno sforzo complessivo che va certamente apprezzato”: così l’Ordine nazionale dei giornalisti commenta l’approvazione alla Camera della nuova normativa in materia di diffamazione a mezzo stampa, che ora passerà al Senato.
Per l’Ordine, si tratta di una riforma che da una parte allarga la sfera delle libertà individuali, dall’altra offre garanzie concrete al cittadino che sì ritiene offeso. È importante – sottolinea l’Ordine dei giornalisti – che per il reato di diffamazione a mezzo stampa sia stato abolito il carcere, ma lo è ancora di più che sia stato dato valore concreto alla rettifica, troppo spesso inattuata e inapplicata”. (ANSA).

(ANSA) – ROMA, 26 OTT – L’approvazione alla Camera della legge sulla diffamazione rappresenta, per il segretario della Fnsi Paolo Serventi Longhi, “un passo in avanti”’, anche se occorrono alcune modifiche quando il testo passerà al Senato.
In particolare, il sindacato esprime preoccupazione per il fatto che “sia affidata al giudice la responsabilità di comminare la pena accessoria dell’interdizione temporanea dalla professione giornalistiche in alcuni casi particolarmente gravi. Occorre – sottolinea Serventi – difendere il ruolo di autogoverno deontologico della categoria affidato all’Ordine dei giornalisti che, solo, ha il potere dì sanzionare le violazioni alla correttezza professionale”.
Per la Fnsi bisogna anche rivedere “alcuni dei tetti ai risarcimenti danni in seguito agli emendamenti peggiorativi introdotti durante la discussione alla Camera. Per queste ragioni, d’intesa con l’Ordine e con l’unione Nazionale Cronisti, ci riserviamo di proporre emendamenti migliorativi n sede di discussione al Senato”.
Comunque per il sindacato, la legge approvata alla Camera, che cancella le pene detentive per i giornalisti e fissa tetti ai risarcimenti danni, “elimina due grossi ostacoli alla libertà di espressione”. (ANSA).

RETTIFICA (Art. 8 legge 47 del ’48), si chiede quando sono apparse sul giornale immagini, atti o dichiarazioni negative, che possono ledere l’immagine.
Si scrive al direttore responsabile, che ha l’obbligo di pubblicarla.
Il CODICE DI PROCEDURA PENALE in vigore dal 1989 parla anche del testimone. Prevede alcuni casi in cui il testimone possa non rispondere, come ad esempio la testimonianza nei confronti di un familiare. Alcune categorie di persone sanno di non poter testimoniare (sacerdoti, medici, avvocati…) perché coperti dal segreto professionale.
Art. 200 del codice di procedura penale: rientra al comma 2 solo il giornalista professionista. Se la fonte è necessaria per proseguire nelle indagini, il codice permette la deroga per il giornalista che può essere sollevato dal tenere segreta la fonte.
Tale particolare però è smentito dall’art. 10 della Costituzione Europea, che sancisce il diritto assoluto all’informazione: in questo caso viene condannata la nazione che lo consente.
La RETTIFICA TV va indirizzata al Concessionario per iscritto.

Sergio Borsi
Contratto Nazionale di lavoro giornalistico (FIEG-FNSI)
(1° Marzo 2001 – 28 Febbraio 2005)

MATERIA DEL CONTRATTO

Art. 1
Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, l’emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all’estero la loro attività.
La regolamentazione dei rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende di giornali elettronici ed i redattori addetti è disciplinata dall’Allegato N.
La legge su «Ordinamento della professione giornalistica» del 3 febbraio 1963, n. 69 garantisce l’autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».

Dichiarazione a verbale
La Federazione Nazionale della Stampa per quanto la concerne ed in base ai mandati ricevuti dichiara che le norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, si applicano ai giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di qualsiasi azienda.

Nota a verbale
Le parti convengono che ai giornalisti assunti successivamente alla data di stipula del presente contratto dalle emittenti radiotelevisive private di ambito locale collegate con aziende editoriali troverà applicazione la regolamentazione prevista dal contratto collettivo 3 ottobre 2000 per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.
Resta confermata l’applicazione del contratto nazionale stipulato tra FIEG e FNSI per i giornalisti della emittenza di cui sopra assunti anteriormente alla stipula del presente contratto.

Art. 2
Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.
Agli effetti di cui al comma precedente sussiste:

continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;
vincolo di dipendenza allorquando l’impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l’altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;
responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l’impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.

Le norme del presente contratto si applicano altresì ai giornalisti che prestano soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l’editore abbia esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto.
Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all’impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto (pag. ) rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al presente contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni al mese.

POTERI DEL DIRETTORE

Art. 6
La nomina del direttore di un quotidiano, periodico o agenzia di informazioni per la stampa è comunicata dall’editore al comitato o fiduciario di redazione con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno 48 ore prima che il nuovo direttore assuma la carica.
Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra editore e direttore, tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme sull’ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto. Questi accordi, con particolare riguardo alla linea politica, all’organizzazione ed allo sviluppo del giornale, del periodico o dell’agenzia di informazioni per la stampa sono integralmente comunicati dall’editore al corpo redazionale tramite il comitato o fiduciario di redazione, contemporaneamente alla comunicazione della nomina del direttore.
Quale primo atto dal suo insediamento il direttore illustra all’assemblea dei redattori gli accordi di cui al comma precedente ed il programma politico-editoriale concordato con l’editore.
È il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti.
Tenute presenti le norme dell’art. 34, è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l’autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art. 7.

COMITATO DI REDAZIONE

Art. 34
Nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, viene istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).
È compito del comitato di redazione:

mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i giornalisti professionisti e pubblicisti e i praticanti dipendenti dall’azienda;
controllare l’applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per l’osservanza delle norme di legislazione sociale;
tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti;
esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione – con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 4 (situazione occupazionale) – anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l’utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l’assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l’organizzazione dei servizi anche con riferimento all’autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore.

Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista;

esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell’azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti.

Affinché il comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l’editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare.
Il comitato di redazione ha 72 ore dal ricevimento dell’informativa per esprimere i propri pareri.
In ogni caso per l’applicazione del comma d) avranno luogo incontri con periodicità quindicinale tra direttore e comitato di redazione.
In relazione al disposto del comma e) il direttore, un rappresentante dell’editore e il comitato di redazione, integrato da un rappresentante dei giornalisti di ogni servizio e delle redazioni decentrate che non fossero già rappresentate nel comitato di redazione, si riuniranno, almeno bimestralmente, per l’esame dei sopra specificati problemi e anche al fine di favorire una più intensa collaborazione dei giornalisti allo sviluppo delle imprese.
In coincidenza con il deposito del bilancio consuntivo annuale presso la Camera di Commercio, l’editore procede ad illustrarne i contenuti al comitato di redazione consegnandone la copia.
L’azienda comunicherà al comitato di redazione la richiesta di dichiarazione di stato di crisi ai sensi dell’art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 relativa al settore poligrafico.
Per la consultazione sindacale nei casi di crisi aziendale per i quali l’editore intende richiedere l’applicazione delle norme di cui agli artt. 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Cassa Integrazione Guadagni) si applica la procedura di cui all’allegato protocollo D).
Il comitato di redazione, a richiesta del singolo giornalista dipendente che ravvisi un pregiudizio alla propria funzione professionale, potrà, con carattere non vincolante, esprimere pareri e formulare proposte integrative al direttore in tema di completezza dell’informazione anche in riferimento ai servizi di cronaca.
Nei gruppi editoriali che pubblicano più testate (quotidiani, periodici, agenzie di informazione) può essere istituito un coordinamento sindacale dei comitati di redazione con il compito di tutelare la corretta applicazione delle norme contrattuali sull’autonomia delle singole testate, anche in relazione agli investimenti, ai piani editoriali, alle innovazioni tecnologiche. A tale fine sono previsti tra il coordinamento e l’editore incontri con periodicità almeno trimestrale; per questi incontri, oltre che per ogni trattativa sindacale di gruppo, i coordinamenti fruiranno dei permessi sindacali previsti dall’art. 23.
Il comitato di redazione è costituito da tre membri, eletti dall’assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto i giornalisti professionisti e i praticanti.
Se il numero dei giornalisti professionisti e praticanti è inferiore a 10, in luogo del comitato di redazione sarà eletto un fiduciario con compiti identici a quelli del comitato di redazione.
Il comitato di redazione sarà integrato a tutti gli effetti:

da un fiduciario professionista della redazione o dell’ufficio di corrispondenza dalla Capitale composto da almeno 5 professionisti;
da un fiduciario professionista delle redazioni decentrate o degli uffici di corrispondenza composti da almeno 10 giornalisti con diritto di voto;
da un fiduciario professionista eletto congiuntamente dalle redazioni decentrate e dagli uffici di corrispondenza composti ciascuno da meno di 10 giornalisti con diritto di voto;
da un fiduciario pubblicista eletto dai corrispondenti, dai collaboratori fissi e dai pubblicisti part-time delle redazioni centrali, decentrate e degli uffici di corrispondenza.

Nelle aziende editrici di periodici i giornalisti pubblicisti godono dell’elettorato attivo e passivo. In quelle aziende le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicisti, la maggioranza del comitato di redazione potrà essere costituita da giornalisti pubblicisti. Nei periodici le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicisti e che non abbiano il numero di redattori sufficiente per costituire un comitato di redazione, il fiduciario potrà essere un giornalista pubblicista.
Nel caso in cui un’azienda editrice di periodici pubblichi più testate, i rappresentanti sindacali per l’esercizio dei compiti specificatamente inerenti le singole testate saranno eletti, per ognuna di esse, con i seguenti criteri: uno per le testate da 6 a 30 giornalisti; due per le testate da 31 a 60; tre per le testate con oltre 60 professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti.
Per l’esercizio dei compiti del presente articolo che abbiano riflessi di carattere generale sui giornalisti dipendenti dell’azienda, sarà costituito tra i rappresentanti sindacali delle singole testate un organismo unico aziendale.
Il predetto organismo sarà composto di tre membri nelle aziende con meno di 200 giornalisti dipendenti.
Nel caso in cui una azienda pubblichi, oltre ad un quotidiano, altro giornale, in aggiunta al comitato di redazione o fiduciario per la testata principale sarà eletto un altro comitato di redazione per ogni altra testata avente più di 25 giornalisti professionisti e praticanti. In questi casi il comitato di redazione potrà essere unitario. Per le testate con un numero di giornalisti professionisti e praticanti compreso fra 6 e 25 saranno invece eletti altrettanti fiduciari che entrano a far parte del comitato di redazione della testata principale.
La nomina del comitato di redazione, del fiduciario, dei rappresentanti dei servizi, deve essere notificata all’editore dall’Associazione regionale di stampa. Il comitato di redazione, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi durano in carica due anni. I componenti del comitato, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi uscenti possono essere rieletti.

Note a verbale

La FNSI si riserva di dare informazione alla FIEG del regolamento di elezione degli organismi sindacali aziendali che si propone di elaborare, d’intesa con le Associazioni regionali di stampa, durante la validità del presente contratto.
La FIEG e la FNSI, ferme restando le previsioni normative dell’articolo, si impegnano – nel corso di vigenza contrattuale – ad operare una più razionale collocazione sistematica dei relativi contenuti.
Qualora in sede aziendale dovessero insorgere particolari problematiche relative alla composizione della rappresentanza sindacale nelle aziende editrici di periodici che editano più testate con un organico complessivo di giornalisti dipendenti inferiore a 30 unità le parti si incontreranno per esaminare i relativi aspetti.

Comunicati sindacali
Nell’ambito della funzione informativa dei giornali quotidiani, dei periodici, delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa e delle emittenti radiotelevisive private comunque collegate ad aziende editoriali, si consente all’impegno di pubblicare i comunicati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, delle Associazioni regionali di stampa e dei comitati di redazione secondo i seguenti criteri territoriali:

i comunicati della Federazione Nazionale della Stampa Italiana sui mezzi di informazione di tutto il territorio nazionale;
i comunicati delle Associazioni regionali di stampa sui mezzi di informazione delle rispettive giurisdizioni territoriali.

Il comitato di redazione e il coordinamento dei comitati possono chiedere almeno tre ore avanti la chiusura della prima edizione al direttore, o a chi lo sostituisce, l’inserimento dei loro comunicati sulle pubblicazioni dell’azienda. L’eventuale dissenso sulla opportunità della pubblicazione sarà risolto dal rappresentante statutario dell’Associazione regionale della stampa o, per quanto concerne le agenzie di stampa, della FNSI.
Tali comunicati dovranno contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi ai problemi sindacali dei giornalisti. Il sindacato del direttore del giornale, sul contenuto di tali comunicati, dovrà limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità di fronte alla legge.
Per quanto riguarda i giornali periodici a contenuto politico-informativo e a diffusione nazionale la pubblicazione dei comunicati sindacali, nell’ambito di quanto previsto dai precedenti commi, dovrà essere richiesta nei tempi tecnici consentiti dalla chiusura del giornale.

Tutela sindacale
I componenti del comitato di redazione, i fiduciari e i rappresentanti dei servizi nonché delle redazioni decentrate e degli uffici di corrispondenza non possono essere licenziati o trasferiti, in difetto di loro consenso, senza il nulla osta dell’Associazione regionale di stampa.
Tale nulla osta verrà rilasciato entro il termine perentorio di 8 giorni dalla notifica della richiesta quando il provvedimento non dipenda dall’attività sindacale svolta.
In caso di dissenso la Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 47 dovrà pronunciarsi entro quaranta giorni dalla denuncia del dissenso.
La tutela prevista dai commi precedenti è estesa ai dirigenti delle Associazioni regionali e interregionali di stampa, nonché ai componenti del consiglio nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in quanto delle suddette cariche o funzioni sia stata data preventiva formale notifica alla Federazione Italiana Editori Giornali.
Analoga tutela spetterà ai membri della Commissione di cui all’art. 47, sempre che i nomi dei membri che rappresentano i giornalisti siano stati notificati preventivamente alla Federazione Italiana Editori Giornali.
La tutela prevista dal presente articolo dura fino ad un anno dopo la cessazione dell’incarico.

Rappresentanti per la sicurezza
La relativa materia è di disciplina dell’allegato Q.

PUBBLICISTI

Art. 36
Ai pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali si applica il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell’art. 1 del presente contratto con esclusione degli aspetti infortunistici gestiti dall’INPGI e del trattamento previdenziale integrativo di cui all’allegato G salvo quanto previsto dall’art. 11 dello stesso allegato.
L’editore è tenuto a notificare alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 4 i nominativi dei pubblicisti dipendenti che prestano attività giornalistica secondo quanto previsto dal comma precedente e a rilasciare agli interessati l’attestazione – necessaria ai fini professionali – che gli stessi svolgono attività giornalistica quotidiana alle sue dipendenze, con orario pieno e con il trattamento contrattuale stabilito per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell’art. 1 del presente contratto. Il giornalista pubblicista, superato l’esame professionale, mantiene la qualifica e le mansioni già precedentemente riconosciutegli.

Nota a verbale
I regimi dei minimi tabellari per i pubblicisti a tempo pieno e con esercizio esclusivo dell’attività giornalistica trovano applicazione secondo gli importi definiti per i giornalisti professionisti di cui al 1° comma dell’art. 1 del contratto (in servizio al 30 novembre 1995 ovvero assunti dal 1° dicembre 1995). A tal fine i mesi di anzianità professionale per l’individuazione del minimo tabellare sono computati con riferimento ai mesi di iscrizione all’elenco dei pubblicisti dell’albo dei giornalisti.

Pubblicisti nelle redazioni decentrate
o negli uffici di corrispondenza
L’instaurazione di rapporti di lavoro giornalistico, con le modalità e i limiti di cui al presente paragrafo, è consentita soltanto con giornalisti pubblicisti che – esercitando ai sensi dell’art. 1 della legge professionale 3.2.1963, n. 69, altre professioni o impieghi – prestano quella giornalistica, anche non quotidiana, nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza – esclusi quelli di cui al punto b) dell’art. 5 – di quotidiani, agenzie quotidiane per la stampa e di periodici in ragione di:

due pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi un redattore professionista, ovvero tre pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi due o più redattori professionisti;
quattro pubblicisti per ogni ufficio di corrispondenza di cui al punto d) dell’art. 5;
due pubblicisti per gli altri uffici di corrispondenza.

Ai pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza il presente contratto si applica con le seguenti modalità e limiti:

si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 (1° paragrafo), 6, 8, 9, 10 (limitatamente al 1° e 2° comma), 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 28 (per quanto di ragione), 29 (per quanto di ragione), 30, 31, 32, 33 (per quanto di ragione), 34, 42, 47, 50 e 52;
a decorrere dal 1° gennaio 1996 i pubblicisti hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuite pari a:
ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale fino a cinque anni;
trenta giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre cinque anni.

Per quanto riguarda l’aspettativa ed i permessi sindacali, le festività cadenti nel periodo delle ferie ed il compenso sostitutivo per le ferie non godute, valgono le corrispondenti norme di cui all’art. 23.
Al pubblicista che occasionalmente sia chiamato a dare nella stessa giornata, oltre alla normale prestazione, altra prestazione piena per una differente testata dello stesso editore, è dovuto un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 20%;

la risoluzione del rapporto, quando non avvenga per fatto o per colpa del pubblicista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto stesso, dà diritto ad un preavviso da parte dell’editore di tre mesi se il pubblicista non ha superato i cinque anni di anzianità aziendale e di quattro mesi se egli ha superato i cinque anni di anzianità aziendale nonché alla corresponsione del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297. Il pubblicista, tranne i casi previsti dall’art. 32, non potrà abbandonare l’azienda senza dare un preavviso di tre mesi. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere una indennità equivalente all’importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione. In caso di dimissioni del pubblicista dovrà essere corrisposto dall’editore soltanto il trattamento di fine rapporto;
l’orario settimanale di lavoro dei pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza non deve risultare inferiore alle 18 ore e superiore alle 24 ore ripartite secondo gli obblighi specificatamente concordati per l’attività impegnata;
il pubblicista operante nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza ha diritto ad una retribuzione mensile – ivi comprese, in quanto di ragione, le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima – non inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto (pag. ) e con riferimento all’orario settimanale massimo di 24 ore ed in proporzione agli orari settimanali inferiori. Il pubblicista ha diritto per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda ad una maggiorazione del 6% calcolata sulla retribuzione minima di cui al comma precedente riferita all’orario settimanale di 18 ore. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all’art. 13.

Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto sono regolati dalle norme di legge.

Nota a verbale
Per i rapporti di lavoro instaurati anteriormente all’1.1.1981 l’anzianità di servizio utile per gli aumenti periodici è quella maturata a partire dalla suddetta data.

Pubblicisti collaboratori fissi
Ai pubblicisti che prestano la loro opera di collaboratori fissi ai sensi dell’art. 2 del presente contratto, spetta il trattamento retributivo previsto dall’art. 2 e quello normativo previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente.

INVESTIMENTI ED INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE

Art. 42
L’utilizzazione dei sistemi elettronici editoriali e di ogni altro supporto tecnologico da parte delle redazioni deve favorire lo sviluppo del pluralismo, il miglioramento della qualità dell’informazione e l’economicità di gestione delle imprese. Questi obiettivi devono essere realizzati, oltre che con l’ammodernamento degli impianti, anche attraverso l’adozione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro redazionale che favoriscano incrementi di produttività dell’impresa. Il processo di ammodernamento deve inoltre favorire la nascita di nuove iniziative, lo sviluppo della diffusione e l’ampliamento delle aree di mercato.

Investimenti
La FIEG e la FNSI procederanno annualmente all’esame dei programmi globali degli investimenti previsti nel settore a breve e medio termine.
Gli editori, anche tramite la FIEG, informeranno a livello nazionale, territoriale, aziendale e di gruppo gli organismi sindacali dei giornalisti su programmi che comportino iniziative editoriali – sia da parte di aziende esistenti che da parte di nuovi operatori del settore – la creazione di insediamenti produttivi, ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, utilizzazione del colore nei quotidiani, illustrando i criteri generali che li ispirano per quanto concerne la localizzazione, l’occupazione e la qualificazione professionale dei giornalisti.
L’utilizzazione dei sistemi editoriali, compreso il processo di video impaginazione, deve essere realizzata garantendo la professionalità del singolo giornalista, senza determinare impropria redistribuzione di mansioni con altre categorie e con il fine di valorizzare la qualità del prodotto redazionale inteso come opera intellettuale collettiva.
In particolare, deve essere garantito al corpo redazionale e – nell’ambito delle rispettive competenze – a ciascun giornalista e ai singoli settori l’accesso a tutta l’informazione che affluisce al sistema anche attraverso l’utilizzazione dei VDT nell’ambito dell’attività lavorativa.

Piani di trasformazione tecnologica
I piani di trasformazione tecnologica devono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere e contenere le necessarie indicazioni sull’organizzazione del lavoro redazionale. Programmi parziali di intervento per singoli settori redazionali devono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensione successiva ad altri settori.
I piani presentati dall’azienda dovranno contenere precise indicazioni sulle scelte editoriali che sono a base del progetto, sull’impostazione tecnico-produttiva (anche in caso di utilizzo di servizi telematici e di banche dati) e sui criteri di organizzazione del lavoro ritenuti più rispondenti per la realizzazione del prodotto e per il miglioramento del suo livello qualitativo. In tal senso i piani debbono evidenziare le caratteristiche del sistema editoriale e i criteri della sua utilizzazione da parte della redazione centrale e delle redazioni decentrate, nonché le misure per garantire adeguate condizioni ambientali e la tutela della salute del giornalista.

Procedure e modalità di realizzazione dei piani.
Per l’introduzione e l’utilizzo dei sistemi editoriali o per la sostanziale trasformazione di quelli esistenti che non costituisca modifica od aggiornamento degli stessi si devono seguire le seguenti procedure:

L’azienda – con il necessario anticipo rispetto ai tempi della sua realizzazione – elabora il piano che consegnerà al comitato di redazione e alle organizzazioni sindacali territoriali. Copia del piano sarà trasmessa contestualmente alla FIEG che ne curerà l’inoltro alla FNSI. Nella preparazione del piano l’azienda potrà anche acquisire le indicazioni fornite da un gruppo di lavoro misto all’uopo costituito.

In presenza di nuove iniziative editoriali, e qualora non risulti istituito il comitato di redazione, l’esame del piano e la trattativa di cui ai successivi punti verrà effettuata con l’intervento dell’associazione territoriale di stampa.

Entro 15 giorni dalla presentazione del piano verrà avviata in sede aziendale con l’assistenza delle Organizzazioni nazionali su richiesta di una delle parti la trattativa fra editori, direttore e comitato di redazione per la definizione delle fasi di attuazione dello stesso con particolare riferimento alle nuove linee organizzative del lavoro giornalistico, anche per quanto riguarda il più efficace collegamento con le redazioni decentrate. In tale sede saranno altresì individuate le soluzioni ritenute più corrispondenti per quanto riguarda la dislocazione nei vari servizi dei terminali del sistema editoriale, di stampanti e/o di altre apparecchiature, avendo come riferimento l’efficienza organizzativa della redazione e la tutela della professionalità.

In particolare – e in relazione alle caratteristiche del sistema – saranno precisati gli strumenti attraverso i quali assicurare:

la segretezza dei testi attraverso l’adozione di “chiavi di accesso” o la predisposizione di particolari zone di “memoria” o altri tipi di accorgimenti tecnici;
la permanenza, in memoria, per almeno 72 ore di ogni testo con l’identificazione dell’autore e delle correzioni introdotte, fatto salvo quanto disposto dall’art. 9;
accessi di diverso livello agli archivi di servizio a seconda dei gradi di competenza;
l’informazione preventiva sui programmi tipografici, in grado di interagire sul sistema editoriale;
misure di salvaguardia per il mantenimento dei testi in memoria nei casi di guasti del sistema.
Qualora al livello aziendale insorgano contrasti sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo, le questioni, su iniziativa di una delle parti, potranno essere rimesse alla cognizione delle organizzazioni stipulanti per l’esame degli aspetti controversi.

Le organizzazioni nazionali dovranno esprimere il proprio parere sull’applicazione delle disposizioni contrattuali entro trenta giorni dall’inoltro della richiesta, decorsi i quali la procedura si intenderà conclusa e le parti aziendali riacquisiranno la propria iniziativa.

La fase di introduzione del sistema sarà obbligatoriamente preceduta da un periodo di addestramento professionale da realizzarsi, settore per settore o secondo le altre modalità concordate, nell’arco di tre mesi. Al termine di questo periodo inizierà la sperimentazione produttiva durante la quale si procederà agli eventuali adeguamenti o modifiche che si fossero dimostrati necessari sulla base delle esperienze maturate.

Sono a carico dell’editore le spese per i corsi di formazione ed addestramento dei redattori sull’utilizzo dei nuovi sistemi elettronici editoriali.
Qualora l’addestramento si svolga al di fuori del normale orario di lavoro il giornalista percepirà il trattamento straordinario contrattuale (art. 7). Sono altresì a carico dell’editore le spese per le visite, seminari e pubblicazioni specializzate per consultazione redazionale, utili all’ulteriore aggiornamento dei redattori sui nuovi sistemi di produzione.
L’editore, il direttore e i comitati di redazione concorderanno la nuova organizzazione del lavoro con l’obiettivo di determinare le scelte più opportune e gli organici adeguati per la realizzazione del programma indicato nel piano. Eventuali esuberanze di organico redazionale verranno risolte:
a) mediante l’eliminazione delle prestazioni straordinarie;
b) mediante l’utilizzo dell’avvicendamento normale dei giornalisti.
Nei casi in cui l’azienda intenda far ricorso agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, si applicheranno le procedure del protocollo di “consultazione sindacale” allegato al presente contratto.

Utilizzo dei sistemi editoriali
Fermo il riferimento alle norme degli artt. 6, 22 e 34 – commi d) ed e) – il giornalista utilizzerà le nuove tecniche per svolgere la propria professione anche con la mobilità, nell’ambito delle redazioni centrali e decentrate.
Nella organizzazione del lavoro il singolo giornalista è pertanto impegnato ad utilizzare con le caratteristiche proprie della professione giornalistica, i nuovi mezzi tecnici per elaborare i testi redazionali, anche intervenendo sul materiale fornito dalle fonti di informazioni interne ed esterne all’azienda collegate in linea con il sistema editoriale e per concorrere, sulla base delle proprie prerogative professionali, alla fase di video impaginazione in modo che siano utilizzate con criteri adeguati le distinte mansioni dei giornalisti e dei poligrafici.
Nei casi in cui l’utilizzo del sistema editoriale preveda forme dirette di integrazione tra attività giornalistica e poligrafica, saranno istituite in sede aziendale, su richiesta delle parti, commissioni consultive paritetiche composte da rappresentanti della direzione aziendale e del C.d.R. alle quali saranno invitati a partecipare rappresentanti della componente poligrafica. Tali commissioni possono esprimere pareri sulle forme di sviluppo e di integrazione delle professionalità e procedere ad analisi sulle fasi di realizzazione dei piani.
Non è di competenza del giornalista digitare il materiale proveniente dall’esterno della redazione quali collaborazioni, corrispondenze, rubriche di servizio, o testi elaborati da altri redattori.
Non saranno inviati in produzione testi giornalistici che non siano stati preliminarmente esaminati dalla redazione secondo le specifiche competenze, qualifiche, mansioni e responsabilità.
Gli interventi sui testi – salvo quanto previsto dal primo comma dell’art. 9 – sono riservati alla sola redazione.
L’accesso alle memorie del sistema è riservato al corpo redazionale. Fanno eccezione a tale riserva i notiziari trasmessi dalle agenzie ed il materiale già pubblicato. Avranno inoltre accesso i tecnici addetti alla manutenzione del sistema.
Eventuali interventi, modifiche o integrazioni dei testi – nel rispetto delle vigenti norme contrattuali – possono essere effettuate esclusivamente dalla direzione responsabile del giornale, dai capi redattori, dai capi servizio e/o dai redattori, ciascuno per il settore di sua competenza.
L’utilizzazione delle tecnologie non deve essere un mezzo per valutare il rendimento del redattore, la sua produttività ed i tassi di errore. Sono, pertanto, esclusi programmi diretti ad individuare tali parametri.
La partecipazione del giornalista al processo di video impaginazione, anche al terminale del sistema dotato di caratteristiche adeguate, deve riguardare l’ideazione delle pagine e gli eventuali successivi interventi di verifica e/o modifica sulle pagine stesse connessi all’esercizio della sua professionalità. Restano invece di competenza dei lavoratori poligrafici gli interventi tecnico-produttivi resi necessari dalle caratteristiche del sistema.
Nelle aziende che editano periodici la video impaginazione è opera del redattore grafico. Le funzioni del redattore grafico sono quelle inerenti sia l’ideazione sia la progettazione e realizzazione delle pagine secondo i criteri tipici della sua professionalità. Restano invece di competenza dei lavoratori grafici gli interventi di carattere tecnico-produttivo. In ogni caso devono essere evitate duplicazioni di interventi operativi.
Per gli interventi al VDT su notizie di agenzia o per la stesura allo stesso VDT di articoli frutto di rielaborazione di agenzie, il redattore potrà avvalersi anche dei testi di agenzia riprodotti su carta.

Ambiente di lavoro e tutela della salute
La riconversione tecnica degli impianti e i nuovi sistemi di produzione devono essere realizzati in condizioni ambientali e di lavoro idonee allo svolgimento dell’attività redazionale.
È costituito su base paritetica un Osservatorio per lo studio dei problemi connessi alla prevenzione e alla tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all’uso dei sistemi elettronici editoriali. L’Osservatorio, organismo autonomo delle due Federazioni stipulanti, avrà sede presso la CASAGIT e potrà avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti dell’apparato tecnico della CASAGIT medesima e di altre strutture medico scientifiche esterne.
All’Osservatorio potrà essere demandato, su richiesta dell’azienda o del C.d.R., lo svolgimento di indagini sugli ambienti di lavoro e ricerche di carattere medico ed ergonomico onde acquisire indicazioni sugli interventi e le misure da adottare con particolare riferimento a coloro che in maniera prevalente operano stabilmente ai VDT e tenuto conto anche delle pause di fatto connesse alle caratteristiche proprie dell’espletamento dell’attività giornalistica.
All’Osservatorio verranno trasferite le intese aziendali relative alla materia di cui al presente paragrafo.
Per la prevenzione e la tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all’uso dei sistemi elettronici editoriali, editore e Comitato di redazione definiranno aziendalmente le modalità per la realizzazione – tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall’Osservatorio permanente – delle visite mediche preventive all’installazione e all’utilizzazione dei nuovi impianti per tutti coloro che ne facciano uso, e di quelle successive.
L’azienda assumerà a proprio carico l’onere delle indagini preventive e di controllo concordate con le rappresentanze sindacali.
L’installazione di nuovi impianti sarà preceduta, dove necessario, dalla trasformazione degli ambienti di lavoro in modo da realizzare condizioni adeguate alle specifiche concordate.
I VDT in uso nelle redazioni saranno sottoposti annualmente a controllo antiradiazioni.
In caso di inidoneità comprovata da attestazione medica rilasciata da pubbliche strutture ospedaliere specializzate il redattore sarà esentato dall’uso dei VDT con salvaguardia della sua professionalità.
Le pause di fatto e i cambiamenti di attività connessi alle caratteristiche proprie dell’attività redazionale e che comportano nel corso di svolgimento dell’attività lavorativa interruzioni periodiche e ricorrenti della medesima, realizzano ed assolvono le prescrizioni di cui al titolo VI, art. 54 del Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e ciò al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema.

Nota a verbale
Le parti renderanno operativo l’Osservatorio per gli adempimenti previsti dall’articolo entro 90 giorni dalla data di stesura del presente contratto.

Teletrasmissioni in fac-simile
La teletrasmissione a distanza in fac-simile dei giornali quotidiani, o la teletrasmissione di parte di essi integrata nella sede in cui tale teletrasmissione arriva con l’inserimento di altre pagine di testo e pubblicità qui composte e che aggiunte alle pagine teletrasmesse formano un’edizione locale del medesimo quotidiano, possono essere attuate dalle aziende con la salvaguardia dei livelli occupazionali alle seguenti condizioni:

nelle aziende in cui la teletrasmissione ha luogo, sarà mantenuto il livello occupazionale precedente all’impiego della stessa (numero dei posti di lavoro);
nel caso che la trasmissione in fac-simile riguardi testate plurime o varie testate facenti capo ad uno stesso gruppo editoriale, il mantenimento dei livelli occupazionali dovrà essere salvaguardato sia dall’unità aziendale che trasmette, come da quella che riceve in fac-simile;
ogni qualvolta si intenda introdurre l’utilizzazione o una nuova o diversa utilizzazione della trasmissione in fac-simile le Federazioni stipulanti si incontreranno un mese prima della prevista entrata in funzione del nuovo sistema per esaminare i riflessi di tali innovazioni;
le parti contraenti si impegnano a incontrarsi almeno ogni sei mesi per verificare, attraverso i dati previdenziali di categoria, il movimento delle forze occupazionali del settore – a monte e a valle del processo produttivo – conseguente all’introduzione della trasmissione in fac-simile nell’intento che la teletrasmissione non danneggi i livelli occupazionali. Le Federazioni stipulanti si impegnano, nel caso in cui dall’esame di questi elementi risultassero sostanziali modificazioni di livelli occupazionali riferibili all’entrata in funzione del nuovo sistema, a proporre e realizzare congiuntamente iniziative capaci di sanare tali situazioni.

Nota a verbale
Si conferma che i riferimenti ai VDT previsti dai paragrafi «Utilizzo dei sistemi editoriali» e «Ambiente di lavoro e tutela della salute» comprendono anche i p.c. redazionali collegati o meno al sistema.

DIFFERENZE CON IL VECCHIO CONTRATTO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
È francamente incomprensibile l’insistenza con la quale gli editori hanno voluto che nel contratto collettivo fossero definite le linee applicative dei regolamenti disciplinari. Si tratta, infatti, di una disposizione che lo Statuto dei lavoratori pone a garanzia dei lavoratori e non delle aziende.

Gli obblighi di ogni lavoratore scaturenti dal rapporto di lavoro sono sia quelli derivanti dall’osservanza degli obblighi contrattuali sia quelli derivanti dall’osservanza degli obblighi di legge, in particolare degli articoli 2104 e 2105 del C.C. che si riferiscono alla diligenza del prestatore di lavoro e all’obbligo di fedeltà.

A sua volta l’art. 2106 del C.C. stabilisce che l’inosservanza di tali obblighi “può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari” da parte del datore di lavoro.

Questo potere di ogni imprenditore nei confronti dei suoi dipendenti e quindi di ogni editore nei confronti dei giornalisti ha trovato una limitazione nell’art. 7 della L. 20.5.1970 n. 300 il quale ha previsto che le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata, “devono essere portate a conoscenza del lavoratore mediante affissione in luogo accessibile a tutti”. La stessa norma aggiunge che “essi devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano”. Ciò significa che in assenza di regolamentazione della materia a livello di contrattazione collettiva il datore di lavoro può autonomamente redigere un disciplinare che trova immediata applicazione nella propria azienda. È di tutta evidenza che, nell’ambito di questa cornice normativa, e non avendo mai le parti previsto alcunché nella contrattazione collettiva, ogni editore era, di fatto, libero di imporre a suo piacimento norme disciplinari valide per i propri dipendenti, anche giornalisti. Così è avvenuto in molte aziende.

Oggi, questo scenario è completamente mutato. Il regolamento di disciplina introdotto nel contratto definisce garanzie ineludibili per tutti i giornalisti, vincola e limita il potere disciplinare degli editori, sostituisce automaticamente tutte le norme disciplinari che, a livello aziendale, sono state assunte dagli editori e che dovessero risultare difformi e peggiorative della normativa concordata a livello nazionale.

Tutto ciò premesso, ed entrando nel merito del regolamento concordato, si deve sottolineare come il potere disciplinare dell’editore sia stato limitato alle violazioni di norme di comportamento senza alcuna possibilità di interferenza sulla prestazione del lavoro e sui suoi contenuti professionali. In premessa, infatti, il regolamento esclude la possibilità di intervento dell’editore nel campo dei diritti e dei doveri fissati dalla legge istitutiva dell’Ordine e che rientrano nelle competenze disciplinari dei consigli regionali e nazionali dell’Ordine.

Inoltre, si prevede che l’azienda possa assumere un provvedimento disciplinare soltanto dopo aver sentito il direttore.

I provvedimenti disciplinari vanno dal rimprovero verbale, in presenza di lievi infrazioni, o quando il giornalista sia venuto meno agli obblighi derivanti dall’applicazione dell’art.7 (orario di lavoro), al rimprovero scritto in caso di recidiva o quando non abbia comunicato la sua assenza dal lavoro senza giustificato motivo, alla multa in presenza di gravi recidive per le violazioni precedenti, alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni quando si usino gli strumenti aziendali per lavori estranei all’attività dell’azienda o quando, per colpa grave, si procuri un danno di notevole entità al materiale aziendale, per finire al licenziamento, misura estrema, che può essere assunta in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, così come prevede la L. 604 del ’66, ovvero in presenza di una violazione del diritto di esclusiva sancito dall’art. 8 del contratto.

VIDEO IMPAGINAZIONE NEI PERIODICI
La norma del vecchio contratto relativa alla partecipazione del giornalista nel processo di video impaginazione dei periodici prevedeva testualmente che “nelle aziende che editano periodici la video impaginazione è opera esclusiva del redattore grafico anche se si richiamano “dal magazzino” soluzioni o schemi già catalogati. Le funzioni del redattore grafico sono quelle inerenti la progettazione e realizzazione delle pagine secondo i criteri tipici della sua professionalità. Le video stazioni devono essere collocate all’interno delle redazioni e ad esse devono essere adibiti solo redattori”.

La nuova dizione di questo comma è così formulata “nelle aziende che editano periodici la video impaginazione è opera del redattore grafico. Le funzioni del redattore grafico sono quelle inerenti sia alla ideazione sia alla progettazione e realizzazione delle pagine secondo i criteri tipici della sua professionalità. Restano invece di competenza dei lavoratori grafici gli interventi di carattere tecnico-produttivo. In ogni caso devono essere evitate duplicazioni di interventi operativi”.

La differenza tra la vecchia disposizione contrattuale e la nuova appare di tutta evidenza. Mentre prima l’intero processo di video impaginazione era affidato nei periodici ai giornalisti grafici, comprese le competenze e le mansioni proprie del personale grafico, con la nuova norma si tende a distinguere tra gli interventi di carattere tecnico-produttivo, di competenza dei grafici e la fase di ideazione progettazione e realizzazione delle pagine di competenza esclusiva del giornalista grafico. Si tratta, a nostro avviso, di una chiarificazione della normativa per renderla più rispondente alle mutate realtà tecnologiche che salvaguarda, comunque, il ruolo la competenza e la professionalità del giornalista grafico.

PROCEDURE SULL’INTRODUZIONE DELLE TECNOLOGIE E DELLE SINERGIE
Sia l’art. 42 relativo agli investimenti e alle innovazioni tecnologiche, sia l’art. 43, che regolamenta le economie di gruppo ed interaziendali, hanno subito una modifica limitata agli aspetti procedurali.

In particolare, l’art. 42 prevedeva una prima fase caratterizzata dall’esame di conformità dei singoli piani aziendali a livello nazionale. La norma recitava “l’esame di conformità del piano alle normative contrattuali avverrà di norma a livello nazionale tra la Fieg e la Fnsi, presenti l’azienda e le organizzazioni territoriali e aziendali, ovvero a livello territoriale qualora le parti firmatarie lo ritengano possibile”. A questa fase seguiva quella della trattativa in sede aziendale.

La modifica introdotta prevede che ” entro 15 giorni dalla presentazione del piano verrà avviato in sede aziendale con l’assistenza delle Organizzazioni nazionali su richiesta di una delle parti la trattativa fra editore, direttore e comitato di redazione per la definizione delle fasi di attuazione dello stesso…”. In pratica, con questa modifica si unifica, come peraltro nella prassi è sempre avvenuto nel passato, la fase di confronto nazionale con quella di confronto aziendale. Ad evitare, in ogni modo, che l’accorpamento delle procedure possa attenuare le garanzie di controllo sindacale è stata introdotta una nuova disposizione che prevede che “qualora al livello aziendale insorgano contrasti sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo, le questioni, su iniziativa di una delle parti, potranno essere rimesse alla cognizione delle organizzazioni stipulanti per l’esame degli aspetti controversi. Le organizzazioni nazionali dovranno esprimere il proprio parere sull’applicazione delle disposizioni contrattuali entro trenta giorni dall’inoltro delle richiesta, decorsi i quali la procedura si intenderà conclusa e le parti aziendali riacquisiranno la propria iniziativa”. Di fatto, come si vede, si è snellita la procedura, mantenendosi inalterato il potere di intervento, sia del comitato di redazione, sia del sindacato nazionale.

Identico percorso è stato definito in relazione alle sinergie. Fermi restando gli obblighi, i limiti e le garanzie che devono accompagnare ogni progetto sinergico, ci si è limitati ad accelerare le procedure. La norma precedente prevedeva che i singoli piani sinergici dovessero essere “trasmessi alla commissione paritetica nazionale di cui all’art. 47 che esprimerà pareri sulla conformità degli stessi alle norme contrattuali. La commissione paritetica nazionale si pronuncerà nei 20 giorni successivi alla trasmissione dei piani” e proseguiva “acquisito il parere della commissione, i piani relativi ai programmi di integrazione e di supporto formeranno oggetto di confronto in sede aziendale ai fini della loro applicazione, confronto che dovrà esaurirsi nei trenta giorni successivi”.

Oggi la norma prevede che i piani devono essere preventivamente “consegnati ai Comitati di redazione e contestualmente trasmessi alla Fieg, alla Fnsi ed alle organizzazioni regionali” ed aggiunge “qualora a livello aziendale insorgano contrasti sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo, le questioni, su iniziativa di una delle parti, potranno essere rimesse alla cognizione delle organizzazioni stipulanti per gli esami degli aspetti controversi.
Le organizzazioni nazionali dovranno esprimere il proprio parere sull’applicazione delle disposizioni contrattuali entro trenta giorni dall’inoltro della richiesta, decorsi i quali la procedura si intenderà conclusa e le parti aziendali riacquisiranno la propria iniziativa”.
Anche in questo caso, quindi, resta integro il potere di intervento degli organismi sindacali, aziendale e nazionale.

EMITTENZA RADIOTELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
Con le modifiche apportate all’art.1 si conferma l’applicazione del contratto collettivo a tutta l’emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale. Quindi, non solo ai network televisivi come Mediaset e TMC ma anche a quelli radiofonici che operano a livello nazionale.

Sono state eliminate dall’ambito di applicazione del contratto le emittenti radiotelevisive di ambito locale, alle quali verrà applicato il contratto collettivo a suo tempo firmato dalla Fnsi con il coordinamento di Aer, Anti e Corallo, riconoscendone la validità come contratto collettivo di settore.

Ovviamente, e non è questa una norma di secondaria importanza, in tutte le emittenti radiotelevisive locali collegate con aziende Fieg e nelle quali era obbligatoria l’applicazione del contratto Fieg-Fnsi, lo stesso continuerà a trovare integrale applicazione nei confronti di tutti i giornalisti già dipendenti alla data di sottoscrizione del nuovo contratto nazionale.

Scheda articolo
Area tematica : Giornalismo | Argomento : Giornalismo | Indice argomenti

Fonte articolo : www.scicom.altervista.org/pubblica.html | Autori : Laura Cianci e Barbara Reverberi | tipo origine articolo : documento word |

Data pubblicazione : 15/1/11

Appunti giornalismo

APPUNTI
Corso per operatori ufficio stampa

Organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Regione Lombardia
Presidente: Franco Abruzzo
Coordinatore del corso: Franz Foti

SECONDA PARTE

IL CODICE DELL’INFORMAZIONE
E LE SUE APPLICAZIONI

A cura di Laura Cianci e Barbara Reverberi

Indice

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
Convenzione Europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – Art. 21
LEGGE SULLA STAMPA 47/48: Legge 8 febbraio 1948 n. 47
Il Sole 24 Ore, domenica 19 novembre 2000 – Norme e Tributi
Cambia la legge sulla stampa:la rettifica riduce il risarcimento
Legge 7 giugno 2000, n. 150:
“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni”
Il diritto d’autore nel codice civile
Oggetto del diritto
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA 69/1963
LA RIFORMA UNIVERSITARIA (Abruzzo pag. 553)
LEGGE 241/90 SULL’OBBLIGO DI TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI (Abruzzo pag. 575)
LEGGE SULLA PRIVACY 31 DICEMBRE 1996, N. 675
Carta dei doveri del giornalista
Carta di Treviso per una cultura dell’infanzia
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO, FATTA A NEW YORK IL 20 NOVEMBRE 1989
IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
NEI RAPPORTI TRA TV E MINORI (5 febbraio 1997)
PROTOCOLLO TRASPARENZA PUBBLICITARIA (aprile 1988)
LA RETTIFICA DELLE INFORMAZIONI SANITARIE (175/1992)
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA:
Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74
PRIMA LEGGE SULLA TV:
nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva 103/1975
LEGGI SULL’EDITORIA:
Legge 416/1981 (Abruzzo pag. 976)
Legge 67/1987 (Abruzzo pag. 1004)
Rinnovo della L. 416/81 che disciplina le imprese editrici e le provvidenze per l’editoria.
LEGGE MAMMI’ 223/1990
Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
LEGGE SUI GIORNALI ONLINE 338/2000 art. 153
(Abruzzo pag. 1069 – regolamentazione dell’informazione)
Laura Caramella: 150/2000 – 241/90
Corso Bovio: elementi di diritto – storia della TV – legge sulla stampa 47/48
Grasso: le authorities
Laura Caramella: il codice deontologico – terminologia
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (2004)
Codice deontologico
Legge Gasparri – 112/2004
Corso Bovio – Avv. Malaveda: diffamazione
Sergio Borsi
Contratto Nazionale di lavoro giornalistico (FIEG-FNSI)
(1° Marzo 2001 – 28 Febbraio 2005)

Laura Caramella

In questa lezione verranno citate alcune leggi importantissime, utili per la professione, che non si possono non conoscere
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

(Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948)

L’Assemblea Generale
proclama
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell’Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un’eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un’eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in condizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

Articolo 14

Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo per sottrarsi alle persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di formare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

Articolo 21

Ogni individuo ha diritto di partecipare al Governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del Governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

________________________________________________________________________________
Convenzione Europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

(Legge italiana 4 agosto 1955 n. 848
Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994, entrato in vigore il 01 novembre 1998

Articolo 1 – Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo.
Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO I
Diritti e libertà

Articolo 2 – Diritto alla vita

Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.
La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;
per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

Articolo 3 – Divieto della tortura.
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4 – Divieto di schiavitù e del lavoro forzato.

Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
Non è considerato lavoro forzato o obbligatorio” ai sensi di questo articolo:
ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionata;
ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
ogni lavoro o servizio che fa parte dei normali doveri civici.

Articolo 5 – Diritto alla libertà ed alla sicurezza.

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:
se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;
se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.
Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza.
Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6 – Diritto ad un processo equo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi della giustizia.
Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
In particolare, ogni accusato ha diritto a:
essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all’udienza.

Articolo 7 – Nessuna pena senza legge (nullum crimen sine lege).

Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10 – Libertà di espressione.

Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l’integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11 – Libertà di riunione e di associazione.

Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.

Articolo 12 – Diritto al matrimonio.
Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto.

Articolo 13 – Diritto ad un ricorso effettivo.
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14 – Divieto di discriminazione.
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Articolo 15 – Deroga in caso di stato di urgenza.

In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo per il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16 – Restrizioni all’attività politica degli stranieri.
Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come un divieto per le Alte Parti Contraenti di porre restrizioni all’attività politica degli stranieri.

Articolo 17 – Divieto dell’abuso del diritto.
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.

Articolo 18 – Restrizione dell’uso di restrizioni ai diritti.
Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

________________________________________________________________________________
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – Art. 21

(sull’ATTIVITÀ GIORNALISTICA,
è una funzione pubblica ed ha rilevanza costituzionale):

21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere al sequestro soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
________________________________________________________________________________
LEGGE SULLA STAMPA 47/48: Legge 8 febbraio 1948 n. 47

DISPOSIZIONI SULLA STAMPA

DEFINIZIONE DI STAMPA O STAMPATO

Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

INDICAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI STAMPATI

Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d’informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
All’identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.

DIRETTORE RESPONSABILE

Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Può essere direttore responsabile anche l’italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.
Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente .

PROPRIETARIO

Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se il proprietario è cittadino italiano residente all’estero, deve possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.
I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l’impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario .

REGISTRAZIONE

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l’impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
un documento da cui risulti l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull’ordinamento professionale;
copia dell’atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro è pubblico.

DICHIARAZIONE DEI MUTAMENTI

Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall’articolo 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall’avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.
L’annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell’art. 5.
L’obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l’impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

DECADENZA DELLA REGISTRAZIONE

L’efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

RISPOSTE E RETTIFICHE

Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l’autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell’articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000 .
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata .

PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA DI SENTENZE

Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell’art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale.

GIORNALI MURALI

Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.
Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374 , che sia dato avviso della affissione all’autorità di pubblica sicurezza.
L’inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice penale.
I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale .

RESPONSABILITÀ CIVILE

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore.

RIPARAZIONE PECUNIARIA

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell’offesa ed alla diffusione dello stampato.

PENE PER LA DIFFAMAZIONE

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000 .

PUBBLICAZIONI DESTINATE ALL’INFANZIA O ALL’ADOLESCENZA

Le disposizioni dell’art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all’infanzia, nei quali la descrizione o l’illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale .

PUBBLICAZIONI A CONTENUTO IMPRESSIONANTE O RACCAPRICCIANTE

Le disposizioni dell’art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti .

STAMPA CLANDESTINA

Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall’art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000 .
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

OMISSIONE DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI STAMPATI

Salvo quanto è disposto dall’articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall’articolo 2 o la violazione dell’ultimo comma dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000 .

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI STABILITI DALL’ART. 6

Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell’art. 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l’annotazione del mutamento, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 250.000 .

FALSE DICHIARAZIONI NELLA REGISTRAZIONE DI PERIODICI

Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli artt. 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell’art. 483 del Codice penale.

ASPORTAZIONE, DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI STAMPATI

Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.
Per i reati suddetti si procede per direttissima .

COMPETENZA E FORME DEL GIUDIZIO

La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.
Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.
Al giudizio si procede col rito direttissimo.
È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.
La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all’articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore .
Al giudizio si procede con il rito direttissimo (15) .
È fatto obbligo:

al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;
al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso (15).

I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall’articolo 91 dell’ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (15).
La colpevole inosservanza dell’obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare (15).
In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d’urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni (15).

PERIODICI GIÀ AUTORIZZATI

Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti, la registrazione prescritta dall’articolo 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

ABROGAZIONI

Sono abrogati il R.D. legge 14 gennaio 1944, n. 13 e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

24. NORME DI ATTUAZIONE
Il Governo emanerà le norme per l’attuazione della presente legge .

ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nota
1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 2/1971, ha ritenuto lecita la pubblicazione di “singoli stampati o numeri unici”.
2. “Non si configura il reato di divulgazione di stampa clandestina nel caso di affissione di un manifesto che, pur mancando di indicazioni circa il luogo di stampa, consenta facilmente di evincere, dal suo contesto, anche in via indiretta, le indicazioni che permettono di risalire ai soggetti responsabili della stampa (nella specie, tali indicazioni erano ricavabili dal riferimento al settimanale “Umanità nova”, regolarmente pubblicato e, quindi, noto da tempo)”. (Pret. Sestri Ponente, 3 dicembre 1988; Riviste: Foro It., 1990, II, 154; Rif. ai codici CP art. 663B; Rif. legislativi L 8 febbraio 1948 n. 47, art. 16).

Il Sole 24 Ore, domenica 19 novembre 2000 – Norme e Tributi
Cambia la legge sulla stampa:
la rettifica riduce il risarcimento

ROMA. La legge n. 47/1948 sulla stampa, dopo 52 anni, viene radicalmente rinnovata. Questa è la portata degli emendamenti alla “proposta di legge Anedda” (7292/2000), che il ministro della Giustizia, Piero Fassino, presenterà, a partire da lunedì alla Camera. Le testate on-line dovranno essere registrate come i quotidiani, i periodici, i giornali radiofonici e televisivi); il reato di diffamazione (coordinato con il 595 Cp) prevederà alternativamente carcere (da 6 mesi a 3 anni) o multa (non inferiore a un milione), mentre attualmente, quando nell’articolo c’è l’attribuzione di un fatto determinato, abbina carcere (da 1 a 6 anni) e multa (non inferiore a 500mila lire); scomparirà l’istituto della riparazione (determinata oggi “in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato”); il danno liquidato “con valutazione equitativa” non potrà superare i 50 milioni di lire. Il pacchetto degli emendamenti è il frutto di due incontri che il ministro, – assistito dal sottosegretario Marianna Li Calzi e da Vladimiro Zagrebelsky, capo dell’Ufficio legislativo del Dicastero -, ha avuto con i rappresentanti dell’Ordine dei Giornalisti, della Fnsi, della Fieg, della presidenza del Consiglio e dell’Ufficio del Garante della privacy. In contemporanea il Senato ha imboccato la via del ripristino dell’appello per le sentenze di condanna pecuniaria connesse al reato di diffamazione a mezzo stampa.

La “proposta Anedda”. An ha chiesto e ottenuto, sfruttando un articolo del regolamento della Camera, che la proposta di legge firmata da alcuni suoi deputati (il primo è Gianfranco Anedda) in materia di diffamazione avesse la precedenza nell’esame da parte della Commissione Giustizia. Questo progetto in sostanza abolisce il reato di diffamazione a mezzo stampa. La proposta (soprattutto quando parla di non punibilità) appare suggestiva, ma gli esperti ritengono che la stessa sia in potenziale conflitto con la Costituzione.

Gli emendamenti del ministro della Giustizia. Negli emendamenti viene stabilito un principio nuovo, che recupera il contenuto dell’articolo 1227 del Cc: “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare formulando, ove possibile, la richiesta di pubblicazione della rettifica, quando la pubblicazione della risposta o della rettifica nelle forme e nei termini previsti dalla legge avrebbe concorso a ridurre le conseguenze dannose”. Si porrà per i direttori dei giornali la sfida di dare piena attuazione all’articolo 8 della legge sulla stampa che impone la pubblicazione delle rettifiche (contenute entro le 30 righe) “in testa di pagina e nella stessa pagina del giornale che ha riportate la notizia cui si riferiscono” nonché “con le medesime caratteristiche tipografiche”. Il giudice potrà valutare se la pubblicazione della rettifica abbia coperto il danno per intero o solo in parte. Dal pagamento del danno non sono esclusi gli editori.

L’interdizione temporanea. Il ministro della Giustizia precisa che, in caso di condanna (anche a una multa), al giornalista possa essere inflitta l’interdizione temporanea dell’esercizio della professione “per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a 12”. L’interdizione, comunque, è già prevista, quando emerge una violazione grave dei “doveri”, dagli articoli 30 e 31 del Cp per tutte le professioni e può abbracciare un periodo da un mese a 5 anni. Fassino, invece, ha coordinato la pena accessoria con la legge n. 69/1963 sulla professione giornalistica, che prevede, in sede disciplinare, la sospensione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a 12, “quando l’iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professione”. La misura dell’interdizione non scatta automaticamente, ma va valutata dal giudice caso per caso.

Coordinazione tra Codice penale e Codice civile. Il cittadino, che si ritiene diffamato, può agire in sede penale entro tre mesi, mentre in sede civile tale termine è di 5 anni, che può aumentare quando è “più lunga” la prescrizione del reato attribuibile al giornalista (3° comma dell’articolo 2947 Cc). Anedda suggerisce di contenere tale termine entro i 12 mesi, mentre l’Ordine dei Giornalisti chiede un termine di 6 mesi. Fassino si è riservato, su questo argomento, di aggiungere un altro emendamento alla sua proposta complessiva.

Franco Abruzzo

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Legge 7 giugno 2000, n. 150:
“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000

Capo I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione)

Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.
Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all’estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
la comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente.
Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione;
illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.

Art. 2.
(Forme, strumenti e prodotti)

Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.
Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.

Art. 3.
(Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse)

La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l’uno per cento dell’orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.
Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l’uno per cento dell’orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1.
Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale.
I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.

Art. 4.
(Formazione professionale)

Le amministrazioni pubbliche individuano, nell’ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all’articolo 5.
Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università, con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonché da strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1.

Art. 5.
(Regolamento)

Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l’accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione.

Art. 6.
(Strutture)

In conformità alla disciplina dettata dal presente Capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.
Ciascuna amministrazione definisce, nell’ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.

Art. 7.
(Portavoce)

L’organo di vertice dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall’organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

Art. 8.
(Ufficio per le relazioni con il pubblico)

L’attività dell’ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.
Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:
garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l’informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
garantire la reciproca informazione fra l’ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell’amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
Negli uffici per le relazioni con il pubblico l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.

Art. 9.
(Uffici stampa)

Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
L’ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione.
I coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
Negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.
(Disposizione finale)
Le disposizioni del presente Capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
____________________________________________________________________

Il diritto d’autore nel codice civile

Oggetto del diritto

Formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [c.c. 2424, n. 4, 2579, 2580]

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ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA 69/1963

Legge 3 febbraio 1963, n. 69 sul diritto e dovere del giornalista (cosa può fare il giornalista e quali sono i suoi limiti)

ART. 2 DIRITTI E DOVERI
È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.
Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

ART. 11 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell’esercizio abusivo della professione;
cura la tenuta dell’Albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
adotta i provvedimenti disciplinari;
provvede all’amministrazione dei beni di pertinenza dell’Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
dispone la convocazione dell’assemblea;
fissa, con l’osservanza del limite massimo previsto dall’articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per l’iscrizione nell’Albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

ART. 26 ALBO: ISTITUZIONE
Presso ogni Consiglio dell’Ordine regionale o interregionale è istituito l’Albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.
L’Albo è ripartito in due elenchi, l’uno dei professionisti l’altro dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori dal territorio della Repubblica sono iscritti nell’Albo di Roma.

ART. 27 ALBO: CONTENUTO
L’Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l’indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L’Albo è compilato secondo l’ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d’ordine di iscrizione.
L’anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell’Albo.
A ciascun iscritto nell’Albo è rilasciata la tessera.

ART. 35. MODALITÀ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PUBBLICISTI
Per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti la domanda deve essere corredata oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell’art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.
Si applica il disposto del secondo comma dell’art. 31.

ART. 44 COMUNICAZIONI
Una copia dell’Albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d’Appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell’Ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia.
Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro per la grazia e la giustizia, alla Cancelleria della Corte d’Appello, al procuratore generale della stessa Corte d’Appello ed al Consiglio nazionale.

ART. 46 DIREZIONE DEI GIORNALI
Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell’art. 34 devono essere iscritti nell’elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47 .
Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell’elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell’art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.
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LA RIFORMA UNIVERSITARIA (Abruzzo pag. 553)

Con l’anno accademico 2001/2002 entra in vigore la riforma universitaria. La riforma impone una programmazione didattica più equilibrata che si inserisce in un quadro più generale di obiettivi formativi finali. Vengono istituiti specifici percorsi di formazione universitaria anche per la professione giornalistica.
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (d.m. 4 agosto 2000)
LAUREA BIENNALE SPECIALISTICA IN GIORNALISMO (d.m. 28 novembre 2000)
È un momento storico per l’università italiana che può mettersi al passo con l’Europa e con una società che negli ultimi decenni è radicalmente cambiata.
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LEGGE 241/90 SULL’OBBLIGO DI TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI (Abruzzo pag. 575)

(è utile perché il giornalista “intelligente” dovrebbe ricercare i DOCUMENTI, cosa che l’ufficio stampa dovrebbe dare nel caso applicasse la legge!!). Vale anche per gli enti non pubblici che svolgono funzioni pubbliche (ordini, energia, trasporti, cliniche…). Il giornalista deve essere critico, trasparente e leale, al servizio del diritto d’informazione – ma come si fa ad esserlo? Nel caso dell’ufficio stampa è ancora più difficile perché si è di parte. Quindi quando si presenta il giornalista che vuole avere informazioni scomode bisogna essere leale verso l’azienda/ente per cui si lavora e verso il giornalista, al quale devono essere date informazioni vere, accertate internamente (da vero cronista interno che va alla ricerca delle informazioni proprio negli stessi uffici che le hanno prodotte e da questi stessi deve essere accreditato) e in più deve essere invogliato e coinvolto alla pubblicazione delle cose gli forniamo.

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LEGGE SULLA PRIVACY 31 DICEMBRE 1996, N. 675

SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Abruzzo pag. 599)

(in vigore dal 97 e cancellata dal CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 2004). Il dato personale = qualsiasi informazione sulla persona. Trattamento dei dati (sensibili, giuridici…). All’interno di questa legge 675/96 l’articolo 25 regolamenta il trattamento dei dati particolari nell’esercizio della professione di giornalista. Ai sensi dell’articolo 25 è stato redatto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 29 luglio 1998 (G.U. 3 agosto 1998, n. 179 – Abruzzo pag. 623): il Codice di deontologia sulla privacy nell’esercizio dell’attività giornalistica o codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. Si tratta di un codice recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili (che rivelano lo stato di salute e la vita sessuale). Detto codice è applicabile anche all’attività dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonché a CHIUNQUE tratti TEMPORANEAMENTE i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione OCCASIONALE di articoli, saggi e di altre manifestazioni del pensiero.
Anche il presidente/sindaco che tiene una conferenza stampa rientra in quel “chiunque”, per cui anche lui deve sapere cosa dire e l’ufficio stampa, informato delle norme, deve istruirlo: quando ci troviamo un dato personale/giuridico dobbiamo saperlo affrontare.
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Carta dei doveri del giornalista

(sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana l’8 luglio 1993 – Abruzzo pag. 627)

PREMESSA
Il lavoro del giornalista si ispira ai principi della libertà d’informazione e di opinione, sanciti dalla Costituzione italiana, ed è regolato dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:
«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e della buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori»
Il rapporto di fiducia tra gli organi d’informazione e i cittadini è la base del lavoro di ogni giornalista. Per promuovere e rendere più saldo tale rapporto i giornalisti italiani sottoscrivono la seguente Carta dei doveri.

PRINCIPI
Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile.
Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici.
La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell’editore, del governo o di altri organismi dello Stato.
Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche.
Il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge, e favorisce la possibilità di replica.
Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione d’innocenza.
Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti. In qualsiasi altro caso il giornalista deve dare la massima trasparenza alle fonti.
Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l’articolo 18 della Costituzione.
Il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale.
Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell’avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare, né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie.
Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale. Non deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiose.
Il commento e l’opinione appartengono al diritto di parola e di critica e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo, che non sia quello posto dalla legge per l’offesa e la diffamazione delle persone.

DOVERI
Responsabilità del giornalista
Il giornalista è responsabile del proprio lavoro verso i cittadini e deve favorire il loro dialogo con gli organi d’informazione. E si impegna a creare strumenti idonei (garanti dei lettori, pagine per i lettori, spazi per repliche, ecc.) e dando la massima diffusione alla loro attività.
Il giornalista accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali della sua testata, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla Carta dei doveri.
Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico.
Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico e rende, comunque, sempre note la propria identità e professione quando raccoglie tali notizie.
I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca non vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante interesse pubblico; non vanno comunque resi pubblici nel caso in cui ciò metta a rischio l’incolumità delle persone, né si possono pubblicare altri elementi che rendano possibile una identificazione (fotografie, immagini, ecc.).
I nomi delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati né si possono fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime per motivi di rilevante interesse generale.
Il giornalista presta sempre grande cautela nel rendere pubblici i nomi o comunque elementi che possano condurre all’identificazione dei collaboratori dell’autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza, quando ciò possa mettere a rischio l’incolumità loro e delle famiglie.

Rettifica e replica
Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive.
Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l’errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità.
Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica all’accusato. Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il diretto interessato risulta irreperibile o non intende replicare), ne informa il pubblico. In ogni caso prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia deve attivarsi per controllare se sia a conoscenza dell’interessato.

Presunzione d’innocenza
In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo.
Il giornalista non deve pubblicare immagini che presentino intenzionalmente o artificiosamente come colpevoli persone che non siano state giudicate tali in un processo.
In caso di assoluzione o proscioglimento di un imputato o di un inquisito, il giornalista deve sempre dare un appropriato rilievo giornalistico alla notizia, anche facendo riferimento alle notizie ed agli articoli pubblicati precedentemente.
Il giornalista deve osservare la massima cautela nel diffondere nome e immagini di persone incriminate per reati minori o di condannati a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale.

Le fonti
Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l’attendibilità e per controllare l’origine di quanto viene diffuso all’opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti.
Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza.
In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d’informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile. L’obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d’informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto.
In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione.

Informazione e pubblicità
I cittadini hanno il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli.
I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni.
Il giornalista è tenuto all’osservanza dei principi fissati dal Protocollo d’intesa sulla trasparenza dell’informazione e dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere riconoscibile l’informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale.

Incompatibilità
Il giornalista non può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche o finanziarie di cui sia venuto comunque a conoscenza, non può turbare inoltre l’andamento del mercato diffondendo fatti e circostanze riferibili al proprio tornaconto.
Il giornalista non può scrivere articoli o notizie relativi ad azioni sul cui andamento borsistico abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, né può vendere o acquistare azioni delle quali si stia occupando professionalmente o debba occuparsi a breve termine.
Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l’attività redazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale.
Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l’esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell’autonomia professionale.
Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

Minori e soggetti deboli
Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare:

non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all’identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca;
evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
valuta, comunque, se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all’interesse del minore stesso.

Il giornalista tutela i diritti e la dignità delle persone disabili siano esse portatrici di handicap fisico o mentale, in analogia con quanto già sancito dalla Carta di Treviso per i minori.
Il giornalista tutela i diritti dei malati, evitando nella pubblicazione di notizie su argomenti medici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate. In particolare:

non diffonde notizie sanitarie che non possano essere controllate con autorevoli fonti scientifiche;
non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto;
fornisce tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

Il giornalista si impegna comunque ad usare il massimo rispetto nei confronti dei soggetti di cronaca che per ragioni sociali, economiche o culturali hanno minori strumenti di autotutela.
La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

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Carta di Treviso per una cultura dell’infanzia

FNSI e Ordine dei giornalisti, al termine del convegno nazionale di studi organizzato a Treviso in collaborazione con Telefono Azzurro sul tema: “Da bambino a notizia: i giornalisti per una cultura dell’infanzia”, propongono la seguente carta d’intenti:

I giornalisti italiani nella convinzione che l’informazione debba ispirarsi e rispettare i principi e i valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:
il riconoscimento che valore supremo dell’esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
l’impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali e comunitarie, di proteggere l’infanzia e la gioventù per attuare il diritto all’educazione ed un’adeguata crescita umana nonché i principi ribaditi dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e in particolare:

che il bambino deve crescere in un’atmosfera di comprensione e che “per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza”;
che in tutte le azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di primaria considerazione “il maggiore interesse del bambino” e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
che nessun bambino dovrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy, né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;
che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere;
che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale, sfruttamento;

consapevoli che il fondamentale diritto all’informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con diritti fondamentali delle persone meritevoli di una tutela privilegiata e che, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti, va ricercato un bilanciamento con il diritto del minore, in qualsiasi modo protagonista della cronaca, ad una specifica tutela, richiamano le specifiche normative previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale per i minori. Quest’ultimo, all’art, 13 prescrive il «divieto di pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini idonee a identificare il minore comunque coinvolto nel reato». Il nuovo Codice di procedura penale, all’art. 114, comma 6, vieta «la pubblicazione delle generalità e dell’immagine di minori testimoni, persone offese e danneggiate…».

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell’art. 2 della legge istitutiva dell’Ordine professionale dei giornalisti, ai fini di sviluppare un’informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro Paese; la FNSI e l’Ordine nazionale dei giornalisti sottoscrivono, collaborazione con Telefono Azzurro, il seguente protocollo d’intesa:

il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell’anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione;
la tutela della personalità del minore si estende anche – tenuta in prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue componenti – a fatti che non siano specificamente reati (suicidio di minori, questioni relative ad adozioni e affidamento, figli di genitori carcerati, ecc.), in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni;
particolare attenzione andrà posta per evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica, i mezzi di informazione devono farsi carico della responsabilità di valutare se quanto vanno proponendo sia davvero nell’interesse del minore;
se, nell’interesse del minore – esempi possibili i casi di rapimento e di bambini scomparsi – si ritiene opportuno la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andrà comunque verificato il preventivo assenso dei genitori e del giudice competente.

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l’opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineando l’opportunità che, in casi di soggetti deboli, l’informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l’apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni caso in modo da assicurare un approccio al problema dell’infanzia che non si limiti all’eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca – con inchieste, speciali, dibattiti – la condizione del minore, e le sue difficoltà, nella quotidianità.
La FNSI e l’Ordine dei giornalisti si impegnano, per le rispettive competenze

ad individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
a prevedere che nei testi di preparazione all’esame professionale un apposito capitolo sia dedicato ai modi di rappresentazione dell’infanzia;
a invitare i Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa ad organizzare assieme all’Unione nazionale dei cronisti italiani seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell’adolescente;
a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
ad instaurare un rapporto di collaborazione stabile con l’ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, anche nel quadro delle verifiche sui programmi attribuite al Garante della legge sul sistema radiotelevisivo;
a prevedere, attraverso l’auspicabile collaborazione della Federazione italiana degli Editori, una normativa specifica che rifletta nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico, l’impegno comune a tutelare l’interesse dell’infanzia nel nostro Paese;
a richiamare i responsabili delle reti nazionali ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento e pubblicitarie.

FNSI e Ordine dei giornalisti stabiliscono di costituire, in collaborazione con Telefono Azzurro, insieme con le altre componenti del mondo della comunicazione che vorranno aderire, un Comitato nazionale permanente di Garanti che possa – sentiti anche costituendi gruppi di lavoro – tempestivamente fissare indirizzi su singole problematiche, organizzare opportune verifiche di ricerca e sottoporre agli organi di autodisciplina delle categorie eventuali casi di violazione della deontologia professionale; tali casi saranno esaminati su richiesta degli iscritti, su segnalazione dei lettori, di propria iniziativa.

Treviso, 5 ottobre 1990

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RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO, FATTA A NEW YORK IL 20 NOVEMBRE 1989

(Abruzzo pag. 635)

Sulla base della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
L’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad un’assistenza particolari
La famiglia, come unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere protezione e assistenza per svolgere integralmente il suo ruolo
Il fanciullo, ai fini di uno sviluppo armonioso e completo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione
È definito “fanciullo” ogni essere umano di età inferiore ai 18 anni
Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare i diritti riconosciuti

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IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
NEI RAPPORTI TRA TV E MINORI (5 febbraio 1997)

(Abruzzo pag. 649)

Stipulato a Roma il 26 novembre 1997 tra la Rai – Radiotelevisione Italiana, Mediaste, Cecchi Gori Communication, F.R.T. – Federazione Radio Televisioni, A.E.R. – Associazione Editori Radiotelevisivi e recepito nel d.p.c.m. 5 febbraio 1997.

La partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive
La televisione per tutti dalle 7.00 alle 22.30
La televisione per i bambini e i ragazzi (fascia protetta 16.00 – 19.00)
pubblicità

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PROTOCOLLO TRASPARENZA PUBBLICITARIA (aprile 1988)

(Abruzzo pag. 665)

Fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298 edizione straordinaria ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

Vedi anche gli articoli. 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963 n. 69. L’art. 9, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, agli effetti degli artt. 3 e 4 della presente legge.

L’art. 9, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, agli effetti degli artt. 3 e 4 della presente legge.

La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L.24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così elevata dall’art. 114,primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 113, secondo comma, della stessa legge.

Così sostituito dall’art. 42, L. 5 agosto 1981, n. 416.

Vedi, anche, il D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342; art. 19 e All. B, n. 15.

La misura della multa è stata così elevata dall’art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell’art. 24 c.p. l’entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

Vedi, anche, art. 595 c.p. 1930.

Vedi la L. 17 giugno 1975, n. 355.

Vedi la L. 17 giugno 1975, n. 355V.

La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 293 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15,sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, sesto comma, e 25 della Costituzione.

La misura della multa è stata così elevata dall’art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell’art. 24 c.p. l’entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art.32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

La sanzione originaria dell’ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell’art. 26 c.p. l’entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

La sanzione originaria dell’ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell’art. 26 c.p. l’entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

Vedi, anche, l’art. 8, L. 4 aprile 1956, n. 212, riportata alla voce Elezioni.

Comma aggiunto dall’art. 43, L. 5 agosto 1981, n. 416.

Tali norme non sono state mai emanate.

Vedi la legge 28 aprile 1976, n. 424, di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adttati a Stoccolma il 14 luglio 1967.

La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968 n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha così statuito:
«1) Dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell’art. 34 possa essere iscritto nell’elenco dei pubblicisti; 2) in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell’ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell’elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell’elenco dei professionisti».

Il diritto-dovere ad una veritiera e libera informazione è principio universale nel quale si riconoscono e al rispetto del quale si impegnano le categorie professionali firmatarie dell’accordo (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, FNSI, Associazione Italiana agenzie di pubblicità, Associazione Italiana studi di comunicazione, Associazione agenzie di Relazioni Pubbliche (Assorel), Federazione relazioni pubbliche italiana (Ferpi), Associazione Italiana delle organizzazioni professionali di tecnica pubblicitaria, Associazione Italiana di tecnici pubblicitari).
Il cittadino ha diritto ad un’informazione corretta. Dovere delle diverse categorie professionali delle comunicazioni di massa è rendere sempre riconoscibile l’emittente del messaggio, che deve essere corretto. Anche la pubblicità deve essere riconoscibile, così come il mezzo d’informazione che ospita la pubblicità. Pubblicità e informazioni non devono essere mischiate.

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LA RETTIFICA DELLE INFORMAZIONI SANITARIE (175/1992)

(Abruzzo pag. 696)
(legge 5 febbraio 1992, n. 175) (art.7 – nell’ambiente sanitario si ha l’obbligo di rettifica se le informazioni riportate dal giornalista non sono corrette). É necessario avere un lessico preciso.

Articolo 7

Il Ministro della sanità, di propria iniziativa o su richiesta degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti, può disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.
A tal fine, il Ministro della sanità, sentito, ove necessario, il parere del Consiglio superiore di sanità, invita i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.
I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al Ministero della sanità, agli ordini o ai collegi professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o d’interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.
Per l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione di cui al sesto comma dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall’art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

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PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA:
Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74

(Abruzzo pag. 707)
Attuazione della Direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.
(Ricorda. Esistono tre garanti: concorrenza o antitrust, privacy e telecomunicazioni). La pubblicità è più controllata dell’informazione.

Art. 1.
Finalità

Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. (Comma così modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67)
La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

Art. 2.
Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende:
per “pubblicità”, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;
per “pubblicità ingannevole”, qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o posso indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che esso raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;

b-bis) per “pubblicità comparativa”, qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente; (Lettera aggiunta dall’art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67)

per “operatore pubblicitario”, il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all’identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso.

Art. 3.
Elementi di valutazione

Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare di suoi riferimenti:
alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o riconoscimenti.

Art. 3-bis
Condizioni di liceità della pubblicità comparativa

Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa È lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
non È ingannevole ai sensi del presente decreto;
confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
non ingenera confusione sul mercato fra l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
Qualunque raffronto che fa riferimento a un’offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l’offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.

(Articolo inserito dall’art. 4 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67)

Art. 4.
Trasparenza della pubblicità

La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezza di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.
I termini “garanzia”, “garantito” e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall’esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.
È vietato ogni forma di pubblicità subliminale.

Art. 5.
Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori
È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

Art. 6.
Bambini e adolescenti
È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

Art. 7.
Tutela amministrativa e giurisdizionale

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all’autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
L’Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria all’operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.
L’Autorità può disporre che l’operatore pubblicitario fornisca prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell’operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova È omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
Quando il messaggio pubblicitario È stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorità Garante, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
L’Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un’apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito continuino a produrre effetti.
Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.
La procedura istruttoria È stabilita con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
L’operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso È punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire cinque milioni.
Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3 può essere irrogata dall’Autorità una sanzione amministrativa da due a cinque milioni di lire.
I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni È esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598 del codice civile nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e del marchio d’impresa protetto a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
Per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto si applica l’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281

(Articolo così sostituito dall’art. 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67)

Art. 8.
Autodisciplina

Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina. (Comma così sostituito dall’art. 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67)
Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorità garante sino alla pronuncia definitiva.
Nel caso in cui il ricorso all’Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all’Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

Art. 9.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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PRIMA LEGGE SULLA TV:
nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva 103/1975

(Abruzzo pag. 947)
La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell’articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti alla Costituzione. In servizio è pertanto riservato allo Stato.
L’indipendenza, l’obiettività e l’apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle liberà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico televisivo.
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LEGGI SULL’EDITORIA:
Legge 416/1981 (Abruzzo pag. 976)

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria.
L’articolo 42 sostituisce l’art. 8 della 47/48 per quanto riguarda il diritto di rettifica.
Legge 67/1987 (Abruzzo pag. 1004)
Rinnovo della L. 416/81 che disciplina le imprese editrici e le provvidenze per l’editoria.

Gli artt. 5 e 6 disciplinano sulla trasparenza della pubblicità nell’ente pubblico.

LEGGE MAMMI’ 223/1990
Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

(Abruzzo pag. 1044)
(pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n.185 serie generale parte prima del 9/8/1990)

TITOLO I
DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI

Art. 1.
(Principi generali)

La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale.
Il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge.

Art. 10
(Telegiornali e giornali radio – Rettifica Comunicati di organi pubblici)

Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sta trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.
La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi.

Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l’interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4.

Fatta salva competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica quest’ultima, preceduta dall’indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell’ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere ai concessionari privati o alla concessionaria pubblica la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 22, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

TITOLO IV – SANZIONI

Art. 30.
(Disposizioni penali)

Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell’articolo 528 del codice penale.
Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.
Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 .
Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente e determinato dal luogo di residenza della persona offesa.
Sono puniti con le pene stabilite dall’articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all’articolo 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell’articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell’articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l’elenco dei propri soci.
.

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LEGGE SUI GIORNALI ONLINE 338/2000 art. 153
(Abruzzo pag. 1069 – regolamentazione dell’informazione)

Art. 153.
(Imprese editrici di quotidiani e periodici)

Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l’anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.
La normativa di cui all’articolo 3, comma 10, della legge. 7, agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell’anno di riferimento dei contributi.
I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi del presente articolo, per tali testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo é pari al 60 per cento dei costi del bilancio d’esercizio dell’impresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata.
Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
Le imprese di cui al comma 4, per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:
aver sottoposto l’intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB;
editare testate con una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l’insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva È concentrata per almeno l’80 per cento in una sola regione;
adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.

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Laura Caramella: 150/2000 – 241/90

Informazione = ha un emittente, una traiettoria e un destinatario (attività one way).
È un processo che non ha bisogno di feedback, il giornalista scrive senza sapere che cosa capisce chi legge.

Comunicazione = è un’attività, un processo, perché è più importante che cosa il destinatario capisce e trasmette/risponde (feedback). È un processo che segue delle regole.

Con la legge 150/2000 si crea la funzione dell’ufficio stampa, dell’urp e del portavoce.
Ufficio stampa = rappresenta l’informazione e tratta con i mass media (istituzione che nella PA non è obbligatorio avere).
Urp = rappresenta la comunicazione pubblica (obbligatoria) e ha una funzione amministrativa, risponde al cittadino e agli associati
Portavoce = figura che non deve essere professionista, può essere visto come un fiduciario (art. 7) e risponde solo nell’ambito del rapporto di fiducia col capo.

Con la legge si riconoscono queste tre figure e per l’ufficio stampa si richiede la professionalità, quindi chi opera negli stessi deve essere giornalista. Nell’ente pubblico l’ufficio stampa risponderà come funzionario al codice pubblico (contratto) e come giornalista all’albo (codice dell’informazione).

Legge 241/90 trasparenza amministrativa
Codice dell’informazione:
Che cos’è un dato personale? Qualsiasi informazione riferita a persona fisica o giuridica. Il titolare è colui che raccoglie i dati, mentre l’interessato è la persona a cui i dati si riferiscono.
giornalismo identificativi
DATI sensibili
giudiziari

Si può trattare il dato personale in ambito giornalistico.
Ruolo del giornalista = deve riconoscere e sapere come trattare i dati. In realtà con questa legge chiunque trasmetta informazioni suscettibili deve sottostare alle legge (principio dell’essenzialità, in questo caso si deve delimitare il diritto di cronaca).
Per capire il codice occorre conoscere i limiti e i criteri del diritto di cronaca.

Il diritto di cronaca segue queste regole:

L’informazione deve essere di interesse pubblico (l’informazione è un diritto della collettività, l’interesse pubblico non è mera curiosità)
La notizia deve essere vera in quanto verificata secondo la regola delle tre fonti (l’originale, l’opposta e l’indipendente). Importante! I mass media non sono FONTI. La fonte è l’interessato a quella notizia.
Rielaborazione del dato
Pubblicazione

Dovere di cronaca = interfaccia con gli organi di informazioni

Il giornalista deve seguire queste regole dell’informazione utili prima della pubblicazione:

Bisogno
Interesse
Diritto

L’espressione del giornalista segue uno stile che ha queste caratteristiche:

Interesse pubblico
Accertamento della notizia, veridicità dei fatti
Civiltà del linguaggio = continenza = intesa come moderazione e rispetto dell’esposizione (permette di dire la verità)

Quindi:
il giornalista può scrivere tutto solo se vengono rispettate queste regole:

Dignità
Continenza
Veridicità
Interesse pubblico alla conoscenza dei fatti

A queste regole si allacciano il diritto di cronaca e la tutela della privacy.

Corso Bovio: elementi di diritto – storia della TV – legge sulla stampa 47/48

Elementi di diritto

(La Costituzione Italiana fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. Straord. ed entrò in vigore il 1 gennaio 1948.)

Il cardine del mondo dell’informazione è l’articolo 21 della Costituzione. Lo si voleva cambiare negli anni ’80, ma i lavori non portarono a nulla.
1946-47 venne definito dall’Assemblea Costituente
Il quell’epoca il mondo dei media si riferiva esclusivamente alla stampa. Questo rappresenta un primo difetto, dovuto all’evoluzione dei media. L’articolo è dunque antico perché si occupa della stampa e perché lo fa in relazione ad un determinato periodo storico evidenziando problematiche adatte a quel contesto: ad esempio per metà tratta del sequestro della stampa periodica pensando al fascismo.

Art. 21
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazioni delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. …..”

LIMITI:

Norma datata in quanto viene considerata solo la carta stampata come media
Manca il pluralismo dell’informazione
La parte relativa al sequestro riempie la legge ma è praticamente inutile

Tutti hanno diritto di informazione = libertà di espressione
Si afferma la libertà di espressione. E allora quando è giustificata una limitazione?

Art. 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni pubbliche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

IMPORTANTE: L’articolo 3 dice che tutti i cittadini hanno pari diritti: questo è già un limite alla libertà di espressione. Non posso offendere il sentimento religioso, non posso vilipendere le massime cariche dello Stato. Non posso “diffondere notizie false e tendenziose” per provocare il ribasso o il rialzo delle quotazioni alla Borsa (reato di aggiotaggio, è un reato societario).
RELIGIONE = non si può criticare (vilipendere è proibito)
GIUSTO PROCESSO = deve essere condotto dalla pari difesa dell’accusa

Il Parlamento può imporre limitazioni alla libertà di espressione quando c’è da difendere un bene che trova riconoscimento nella Costituzione.
Non si possono pubblicare notizie che possano alterare la fiducia dei consumatori per un‘impresa (aggiotaggio).
Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto o ogni altro mezzo d’informazione. In alcuni casi però è necessario il permesso dello Stato (vedi settore radiotelevisivo).

Storia della televisione
giornalismo1948 monopolio dello Stato sulla Tv (RAI)

giornalismoil monopolio radio televisivo è oggetto di critica, cominciano così ad essere

privatizzati i primi mezzi radio televisivi.
Il monopolio RAI fu oggetto di pacifica tolleranza fino al ’55, quindi venne criticato e si fece strada la possibilità di liberalizzare le emittenti.

giornalismo1950 Un editore del tempo voleva dar vita ad un’emittente privata, TEMPO TV, va
dal Ministro delle Poste e Telecomunicazioni e questo gli nega il permesso. L’editore fa ricorso al Consiglio di Stato e si appella all’articolo 43 che stabilisce la possibilità di monopoli pubblici.

Art. 43
É un articolo superato, che stabilisce il diritto di monopolio pubblico (oggi obsoleto)

giornalismoanni 60 periodo della nazionalizzazione dell’energia elettrica

Anni in cui si cominciò a distribuire i canali tv e radio negli stati europei, ma erano troppo cari, quindi si privilegiava il monopolio.

giornalismo1974 fu chiesto alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sul monopolio della TV. Due furono le proposte:

La concessione di un’emittente via cavo a livello locale (nasce Tele Biella)
La concessione di posizionare dei ripetitori per emittenti straniere (nasce Monteceneri).

Si comincia a parlare di pluralismo.

La RAI all’epoca era del Governo = della maggioranza.

giornalismo1975 Entra in vigore una riforma RAI che prevede la creazione di 3 reti (nascono RAI UNO, DUE e TRE, le prime tribune politiche) per evitare che la RAI fosse monopolio de governo di maggioranza. In questo modo invece la RAI diventa pluralista per ammettere tutte le forze politiche e socialmente importanti. Viene introdotta anche la Rettifica radio televisiva, che era solo per la carta stampata. La legge 103/75 promuove la liberalizzazione delle emittenti via cavo e l’inserimento di ripetitori per emittenti straniere.

giornalismo1976 Un altro magistrato solleva una nuova questione: è riservato alla RAI il monopolio per la radio e la TV per l’etere a livello nazionale e locale? Solo a livello nazionale. Viene fuori il problema della limitazione dei ripetitori, solo pochi ricchi potevano permetterseli. Quindi si apre la porta alle emittenti locali. Cosa che andò degenerando perché tra i piccoli emittenti locali c’era qualcuno che si ingrandiva a discapito di altri: limitare il parametro “locale” era molto difficile. Da qui nasce un limite alla rete locale (alle reti di ripetitori). Si apre l’etere a TV locali. Periodo anche in cui si diffondevano sempre più le videocassette quindi più emittenti potevano trasmettere lo stesso film (definita come INTERNESSIONE DI CASSETTAZIONE), così facendo la diffusione avveniva su tutto il territorio nazionale.

giornalismo1976 – 1984 Regna il caos, mancano le leggi per chiarire il concetto di “locale”.

giornalismo1984 Nascono Rete 5, Rete 4 e Italia 1. Contrasto con la Costituzione, perché il pluralismo era permesso ma solo a livello locale, non nazionale.

giornalismo1990 Craxi legittimò le reti Mediaset con la Legge Mammì. Secondo questa normativa l’etere è un bene di tutti perché attraverso l’etere comunicano ambulanze, controllori di volo, polizia… Occorre regolamentarlo: è lo Stato che deve distribuire le diverse fasce. A differenza della carta stampata, qui non può esserci una libertà illimitata. Anche i privati possono avere uno spazio, ma è lo Stato che deve concedere il permesso e la banda. Nel 1990 viene individuato un sistema: lo Stato fa una mappatura delle bande, distingue quelle nazionali da quelle locali e tutti possono chiedere l’assegnazione della banda. Le disposizioni transitorie della Legge Mammì affermavano che chi già aveva uno spazio, delle Reti (Berlusconi), lo poteva tenere, questo ha fatto sì che mancasse una concorrenza reale nell’assegnazione degli spazi. Se qualcuno può permettersi di richiedere una connessione può riceverla. Lo Stato ha il compito di dividere l’etere tra le diverse fasce, quindi chi vuole creare un’emittente deve coprire solo delle zone e deve chiedere il permesso allo Stato (Ministro delle Poste).

giornalismo1997 Legge Meccanico: nasce l’AGCOM (autorità dell’informazione che concede le frequenze). Tiene l’anagrafe dei soggetti che operano nel campo dell’informazione e fa le piante dei sistemi di radiocomunicazione.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un’autorità indipendente, istituita dalla legge 249 del 31 luglio 1997. Indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne caratterizzano l’attività e le deliberazioni.
Al pari delle altre autorità previste dall’ordinamento italiano, l’Agcom risponde del proprio operato al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto i componenti.
Sono organi dell’Autorità: il Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti, il Consiglio.
Ciascuna Commissione è organo collegiale, costituito dal Presidente e da quattro Commissari.
Il Consiglio è costituito dal Presidente e da tutti i Commissari.
L’Agcom è innanzitutto un’autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini.
In questo senso, le garanzie riguardano:

gli operatori, attraverso:
l’attuazione della liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni, con le attività di regolamentazione e vigilanza e di risoluzione delle controversie;
la razionalizzazione delle risorse nel settore dell’audiovisivo;
l’applicazione della normativa antitrust nelle comunicazioni e la verifica di eventuali posizioni dominanti;
la gestione del Registro Unico degli Operatori di Comunicazione;
la tutela del diritto d’autore nel settore informatico ed audiovisivo.
gli utenti, attraverso:
la vigilanza sulla qualità e sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, compresa la pubblicità;
la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti;
la disciplina del servizio universale e la predisposizione di norme a salvaguardia delle categorie disagiate;
la tutela del pluralismo sociale, politico ed economico nel settore della radiotelevisione.

Pregiudiziale a ogni altro obiettivo è stata tuttavia e continua a essere l’innovazione tecnologica, destinata ad arricchire il quadro delle risorse disponibili, a innestare nuovi processi produttivi, a favorire la formazione di nuovi linguaggi e l’alfabetizzazione dei cittadini verso la società dell’informazione.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un’autorità “convergente”.
La definizione fa riferimento alla scelta del legislatore italiano di attribuire a un unico organismo funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo e dell’editoria. Si tratta di una scelta giustificata dai profondi cambiamenti determinati dall’avvento della tecnologia digitale, che attenua, fino ad annullarle, le differenze fra i diversi mezzi, diventati veicolo di contenuti – immagini, voce, dati – sempre più interattivi. Telefono, televisione e computer sono destinati a integrarsi, a convergere sulla medesima piattaforma tecnologica, ampliando in tal modo la gamma dei servizi disponibili.
Il modello adottato dall’Autorità rappresenta quasi un’eccezione nel panorama internazionale ed è guardato oggi con crescente interesse da molti paesi.

giornalismo2004 Legge Gasparri = rimane sempre presente il fatto che l’etere è di tutti ma non devono esserci sovrapposizioni.

Oggi c’è libertà nella diffusione del proprio pensiero attraverso il mezzo televisivo, ma controllato dalla Stato perché l’etere è un bene comune. La stampa al contrario non può essere soggetta ad alcun controllo preventivo: né ad autorizzazioni né a censure. Con l’autorizzazione lo Stato dà il permesso per svolgere una certa attività per un certo periodo di tempo (ad es. la patente). Nel prodotto intellettuale si ha un sistema di censura quando viene letto prima da una commissione, che dà il parere per il visto si stampi o meno. É una pratica caduta in disuso. La materia della carta stampata non può avere controllo preventivo.

La nostra Legge sulla Stampa/ n. 47 – 08.02.1948 è stata fatta dall’Assemblea Costituente (quello speciale parlamento che operò per un periodo dopo il referendum per repubblica o monarchia). Dopo provvederanno Senato della Repubblica e Consiglio.
Anch’essa obsoleta. Con questa legge si dà un nome al responsabile della testata. Si attua solo a stampati pubblicati (in quanto mandati al pubblico).
La stampa non può essere sottoposta a censura, gli editori però sono costretti a registrare le testate al tribunale. Gli editori nel colophon o tamburino devono riportare i dati sulla testata: registrata presso il Tribunale…. La carta stampata è libera, ma può contenere qualcosa che offende, quindi il colophon permette di risalire a chi ne risponde. In regime di pubblicità legale si ha l’obbligo di indicare chi pubblica la testata. Ogni stampato, anche occasionale, deve avere le indicazioni obbligatorie relative all’editore (se ha una tiratura superiore alle 500 copie). Anche riviste aziendali (house organ, bollettini, depliant, brochure). Può essere evitato quando si conoscono i destinatari e quando è saltuaria la pubblicazione. Mentre quando il numero è tale da non riuscire più a individuare il destinatario – in ogni caso quando la tiratura supera le mille unità – e quando la pubblicazione diventa periodica, è meglio iscrivere qualsiasi stampato. Per un periodico si deve registrare il Direttore Responsabile (che da ora può essere anche di nazionalità europea, vale la autocertificazione). Per registrarsi l’editore si presenta al Tribunale. Deve essere cittadino comunitario, maggiorenne, godere dei diritti civili e non aver riportato condanne infamanti. Il direttore deve essere iscritto all’Albo dei Giornalisti nell’Elenco Pubblicisti. Il tribunale non ha diritto di controllare nulla, tiene solo il registro con i nomi dei responsabili delle testate.
Le pubblicazioni periodiche devono avere la “targa” (colophon) e essere registrate, mentre i volantini debbono solo riportare chi è l’editore.
Le testate web devono registrarsi al ROC per godere delle agevolazioni e in ogni caso hanno l’obbligo della registrazione al Tribunale per evitare una sanzione penale con sequestro della testata.

Grasso: le authorities

Nel nostro ordinamento, caratterizzato da un elevato grado di tecnicismo, il nostro legislatore ha sentito l’esigenza di creare delle istituzioni autonome e indipendenti dal governo. Si tratta delle cosiddette AUTHORITIES, che assommano funzioni amministrative, giudiziali (quasi giudiziarie) e legislative.
Esistono diverse authorities:

concorrenza e del mercato
privacy
telecomunicazioni

GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (antitrust L. 281 10/10/90).
É un organo collegiale con un presidente. É bipartisan. L’attuale presidente è il prof. Tesauro ed ha sede a Roma. Nasce per attuare una direttiva europea in Italia:

Vigila sulle intese restrittive della concorrenza a danno dei consumatori
Vigila sulla pubblicità comparativa e ingannevole.

Ogni anno fa una relazione che viene inviata alla Camera per aiutare l’esecutivo e i legislatori a dare un parere sulla sua attività e suggerimenti per correttivi in questi ambiti.

Cos’è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nota anche come Autorità Antitrust, è una “Autorità indipendente” istituita dalla legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”). Con il termine Autorità indipendente si fa riferimento a un’amministrazione pubblica che prende le proprie decisioni sulla base della legge, senza possibilità di ingerenze da parte dell’Esecutivo.
Essa ha anche competenze in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, così come stabilito dal decreto legislativo n. 74 del 25 gennaio 1992, modificato dal decreto legislativo n. 67 del 25 febbraio 2000, emanati in attuazione di Direttive comunitarie.

L’Autorità è un organo collegiale, un organo, cioè, formato da più persone, che prendono le decisioni votando a maggioranza. É composta da un Presidente e da quattro Componenti nominati, di concerto, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Il Presidente Giuseppe Tesauro (nominato il 1° gennaio 1998) e i quattro componenti, Marco D’Alberti e Michele Grillo (nominati l’11 novembre 1997), Nicola Cesare Occhiocupo e Carlo Santagata de Castro (nominati il 16 febbraio 2000), durano in carica sette anni senza possibilità di un secondo mandato.Il Segretario Generale dell’Autorità (Rita Ciccone), che è nominato dal Ministro delle Attività Produttive su proposta del Presidente dell’Autorità, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici. Il personale, tra quello in organico e quello con contratto a tempo determinato, è attualmente composto da 182 dipendenti e potrà raggiungere le 220 unità.

Quali sono i compiti dell’Autorità
L’Autorità ha il compito di applicare la legge n. 287 del 1990 vigilando:

sulle intese restrittive della concorrenza,
sugli abusi di posizione dominante,
sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in modo tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza .

L’Autorità ha anche il compito di applicare le norme contenute nel decreto legislativo n. 74 del 1992, con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 67 del 2000, in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa.
A questi compiti si aggiungono l’attività di segnalazione al Parlamento e al Governo e l’esercizio dell’attività consultiva.
Introducendo una normativa antitrust nazionale il legislatore ha voluto, tra l’altro, dare attuazione all’articolo 41 della Costituzione, che riconosce espressamente la libertà di iniziativa economica privata, e adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario.

I principali obiettivi sono:

assicurare le condizioni generali per la libertà di impresa, che consentano agli operatori economici di poter accedere al mercato e di competere con pari opportunità;
tutelare i consumatori, favorendo il contenimento dei prezzi e i miglioramenti della qualità dei prodotti che derivano dal libero gioco della concorrenza.

Per ciò che concerne l’applicazione della normativa sulla pubblicità ingannevole, compito dell’Autorità è quello di “inibire” la divulgazione dei messaggi pubblicitari giudicati ingannevoli.
La pubblicità ingannevole viene vietata, oltre che per la capacità di indurre in errore e quindi di causare un danno al consumatore, anche per le distorsioni della concorrenza che indirettamente è in grado di produrre.
L’Autorità ha inoltre il compito di giudicare le controversie in materia di pubblicità comparativa, verificando se sono soddisfatte le condizioni di liceità della comparazione pubblicitaria.

Da chi è finanziata
L’Autorità è finanziata con uno stanziamento annuale in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle Attività Produttive.
Per il 2004 esso ammonta a 22,768 milioni di euro. L’Autorità provvede autonomamente, nei limiti di questo fondo, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento.
Il consuntivo della gestione finanziaria, approvato dall’Autorità entro il 30 aprile di ogni anno, è assoggettato al controllo della Corte dei Conti.
Com’è organizzata
Al funzionamento degli uffici dell’Autorità sovrintende il Segretario Generale, che ne risponde al Presidente.
Per quanto riguarda l’attività istruttoria, la struttura dell’Autorità, così come stabilito nel marzo 2000, prevede una Direzione Generale Istruttoria articolata nelle seguenti Direzioni settoriali:

Direzione A : Industria di base ed energia (industria estrattiva, minerali non metalliferi, costruzioni, industria petrolifera, energia elettrica, gas, acqua, riciclaggio e smaltimento rifiuti).
Direzione B : Agroalimentare e farmaceutico (agricoltura, industria alimentare e delle bevande, industria farmaceutica, grande distribuzione).
Direzione C : Industria manifatturiera e trasporti (chimica, gomma e materie plastiche, metallurgia, meccanica, elettronica (esclusi prodotti informatici), tessile e abbigliamento, legno e carta, vetro, manifatturiere varie, mezzi di trasporto, trasporti e infrastrutture dei trasporti, noleggio di mezzi di trasporto).
Direzione D : Comunicazioni (telecomunicazioni, radiotelevisione, diritti televisivi, informatica, editoria e stampa, servizi pubblicitari).
Direzione E : Servizi finanziari e postali (servizi finanziari, credito, assicurazioni, servizi postali, attività immobiliari).
Direzione F : Attività professionali, ricreative ed altri servizi (attività professionali, istruzione, turismo, discografico, cinema, altre attività ricreative e culturali, attività sportive, altri servizi).

La Direzione Generale Istruttoria si avvale dell’Ufficio Analisi dei Mercati, che svolge approfondimenti in relazione alle metodologie di analisi delle situazioni di mercato.
Ciascuna delle Direzioni settoriali svolge, per i settori di rispettiva competenza, attività di indagine e di analisi delle pratiche restrittive della concorrenza, delle concentrazioni tra imprese, della pubblicità ingannevole e comparativa.
Alla Direzione Generale Istruttoria si affiancano:

L’Ufficio di Coordinamento cura l’armonizzazione e il corretto adempimento delle procedure.
Il Servizio Giuridico svolge attività di analisi di temi e questioni di carattere giuridico inerenti all’attività dell’Autorità. Presta consulenza giuridica alle Direzioni e agli Uffici, esprimendo pareri su specifiche questioni relative a casi e procedimenti.
La Direzione Risorse Informative cura lo sviluppo e la gestione del patrimonio informativo dell’Autorità. È articolata in due uffici: Ufficio Statistico e per la Gestione Documentale e Ufficio Documentazione e Biblioteca.
L’Ufficio di Segreteria cura gli adempimenti necessari per le riunioni dell’Autorità e provvede alla tenuta dei verbali e delle delibere, curandone la conservazione. Svolge altresì attività di supporto alle funzioni di coordinamento del Segretario Generale.
La Direzione Amministrazione e Personale cura gli affari amministrativi, e la gestione e la formazione del personale. È articolata in Ufficio Amministrazione e Ufficio del Personale.
L’Ufficio per i Servizi Tecnologici che garantisce l’erogazione dei servizi informatici e di telecomunicazione, attraverso lo sviluppo e la gestione della infrastruttura tecnologica dell’Autorità e fornendo la necessaria assistenza agli utenti; recepisce e soddisfa le esigenze di automazione delle Direzioni e degli Uffici, anche attraverso lo sviluppo di prodotti applicativi per la gestione dei processi istituzionali e delle risorse.

Il Gabinetto del Presidente è composto dal Capo di Gabinetto, da non più di due assistenti e tre addetti di segreteria.
Rispondono direttamente al Presidente:

La Direzione Studi e Relazioni Istituzionali, che segue l’andamento della situazione concorrenziale in Italia e all’estero e cura i rapporti correnti con le istituzioni dell’Unione europea, con altri organismi internazionali, con le istituzioni nazionali e con le pubbliche amministrazioni.
L’Ufficio Stampa, che cura i rapporti con gli organi di informazione, provvedendo tra l’altro alla stesura e diffusione dei comunicati stampa, e segue l’organizzazione delle manifestazioni esterne dell’Autorità.

A ciascun Componente dell’Autorità sono assegnati due assistenti e un addetto di segreteria. Le loro funzioni sono definite dal Componente stesso.
Nel dicembre 1998 è stato istituito il Collegio dei revisori, cui è affidato il compito di effettuare il riscontro degli atti della gestione finanziaria e di esprimere un parere sul progetto di bilancio preventivo, nonché sul rendiconto annuale.

É sottoposta a particolari regole di comportamento?
L’esigenza di un comportamento particolarmente rigoroso, avvertita fin dalla sua costituzione, ha condotto l’Autorità all’approvazione, nell’agosto 1995, di un codice etico a cui devono attenersi tutti gli appartenenti ad essa.
Questo codice è parte integrante del contratto che regola il rapporto con i dipendenti e fornisce direttive in merito al corretto svolgimento dei compiti affidati e ai rapporti con il pubblico. Riguardo al primo aspetto, costituiscono requisiti indispensabili l’imparzialità, la riservatezza, la correttezza nei rapporti con soggetti interessati a qualunque titolo all’attività svolta dall’Autorità. Il codice non afferma solo principi generali, ma fornisce anche disposizioni pratiche su tutta una serie di questioni: dal conflitto di interessi (“il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività dell’Autorità che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri o di parenti entro il quarto grado o conviventi”) all’invio di regali (“il dipendente non accetta, neanche in occasione di festività, per sé o per altri, regali o altre utilità aventi valore economico da soggetti in qualsiasi modo interessati dall’attività dell’Autorità, ad eccezione di regali d’uso di modico valore”).
Le funzioni di vigilanza sull’applicazione del codice etico sono assegnate ad un magistrato, che è nominato dalla stessa Autorità per sette anni e non può essere riconfermato. Attualmente queste funzioni sono svolte dal Professor Vittorio Guccione, Presidente Onorario della Corte dei Conti.

Che rapporto c’è tra Autorità e Governo?
L’Autorità va ricompresa tra le “Autorità Indipendenti”, che svolgono la propria attività e prendono decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo.
All’indipendenza dell’Autorità contribuiscono, tra l’altro, le modalità di nomina e i requisiti del Presidente e dei Componenti, i quali sono nominati congiuntamente dai Presidenti di Camera e Senato e non possono essere confermati nella carica alla scadenza dei sette anni.
In particolare, il Presidente viene scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto alte cariche istituzionali; i quattro Componenti sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti o della Corte di Cassazione, professori universitari ordinari e personalità di alta e riconosciuta professionalità provenienti da settori economici.
Cosa sono le intese restrittive della concorrenza
Talvolta le imprese, invece di competere tra loro, si mettono d’accordo e coordinano i loro comportamenti sul mercato. La cooperazione tra imprese può avere l’obiettivo o l’effetto di restringere la concorrenza.
Ciò accade, ad esempio, quando più imprese fissano congiuntamente i prezzi o si spartiscono i mercati, attraverso la costituzione dei cosiddetti cartelli anticoncorrenziali. Intese di questo tipo, alterando il gioco della concorrenza, riducono gli incentivi a operare in modo efficiente e ad offrire prodotti con prezzi e caratteristiche tali da soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori.
Possono risultare restrittive della concorrenza anche intese realizzate tra imprese che operano in stadi successivi di un processo produttivo (ad esempio, un accordo di esclusiva tra il produttore e il distributore di un bene, oppure tra il fornitore di una materia prima e un’impresa manifatturiera), in particolare quando sono tali da ostacolare l’entrata sul mercato di nuovi concorrenti.
Quando un’intesa tra imprese comporta, anche solo potenzialmente, una consistente restrizione della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, essa è vietata (articolo 2 della legge n. 287/90).
Tenendo conto del fatto che il coordinamento anticoncorrenziale dei comportamenti delle imprese può realizzarsi in vari modi, la legge non considera intese soltanto gli accordi formali tra gli operatori economici, ma tutte le attività in cui è possibile individuare il concorso volontario di più operatori diretto a regolare i propri comportamenti sul mercato. Sono pertanto ritenute intese sia le pratiche concordate, sia le deliberazioni di associazioni e consorzi.
Se sono soddisfatte alcune particolari condizioni, l’Autorità ha il potere di autorizzare, per un periodo limitato, intese che risultano restrittive della concorrenza (articolo 4 della legge n. 287/90). Per ottenere un’autorizzazione è necessario che le imprese interessate dimostrino che tali intese comportano miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato, che le restrizioni della concorrenza sono strettamente necessarie per conseguire tali effetti positivi e che i miglioramenti delle condizioni di offerta arrecano un sostanziale beneficio per i consumatori (ad esempio, determinando una riduzione dei prezzi o rendendo disponibile un prodotto che altrimenti non sarebbe offerto).
Il 1° luglio 1996 l’Autorità ha pubblicato un formulario per le imprese al fine di favorire la comunicazione volontaria delle intese e l’eventuale richiesta di autorizzazione in deroga.

E un abuso di posizione dominante?
Il funzionamento del mercato non viene distorto, di per sé, dal fatto che un’impresa raggiunga grandi dimensioni. Talvolta, per operare in modo efficiente, è necessario essere attivi su larga scala o in più mercati.
Inoltre, un’impresa può crescere proprio grazie al suo comportamento “virtuoso” sul mercato, offrendo prodotti che meglio di altri, anche tenuto conto del prezzo, soddisfano le esigenze dei consumatori. Si dice che un’impresa detiene una posizione dominante quando essa vende gran parte dei prodotti di un determinato mercato e quando, a causa delle caratteristiche economiche di quel mercato, nonché, eventualmente, di vincoli istituzionali, le possibilità di reazione degli altri concorrenti, effettivi o potenziali, sono limitate, così che essa può comportarsi in modo significativamente indipendente dai concorrenti e dai consumatori.
La legge non vieta la posizione dominante in quanto tale, ma pone dei vincoli ai possibili comportamenti di un’impresa che si trova in questa situazione .
È vietato che una o più imprese abusino di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante (articolo 3 della legge n. 287/90).
I principali esempi di abuso consistono nel praticare prezzi o condizioni ingiustificatamente gravosi o nell’adottare comportamenti volti ad ostacolare l’accesso al mercato di altri concorrenti o a indurre questi ultimi ad abbandonare l’attività.

Parliamo ora delle operazioni di concentrazione e di quando vengono vietate
Un’impresa può crescere non soltanto aumentando le vendite dei propri prodotti nel mercato, ma anche concentrandosi con altre imprese. Un’operazione di concentrazione si realizza quando un’impresa si fonde con un’altra o ne acquisisce il controllo, cioè la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività della stessa. Si ha, inoltre, un’operazione di concentrazione quando due imprese mettono insieme le proprie attività attraverso la creazione di un’impresa comune, controllata da entrambe.
Ciò che preoccupa, dal punto di vista del funzionamento del mercato, è la possibilità che un’impresa, concentrandosi con altri operatori in precedenza indipendenti, riduca in modo sostanziale e durevole la concorrenza accrescendo così la propria capacità di aumentare i prezzi o praticare condizioni svantaggiose per gli utenti.
Pertanto, la legge n. 287/90 richiede che tutte le operazioni di concentrazione in cui il fatturato delle imprese interessate supera determinate soglie, prima di essere realizzate, siano comunicate all’Autorità. La legge stabilisce che un’operazione di concentrazione deve essere notificata se il fatturato realizzato nel territorio italiano dall’impresa acquisita o se il fatturato realizzato nel territorio italiano dall’insieme delle imprese interessate superano determinate soglie che vengono aggiornate annualmente tenendo conto dell’inflazione. L’aggiornamento di maggio 2004 ha portato queste soglie, rispettivamente, a 41 milioni di euro e 411 milioni di euro .
Il 1° luglio 1996 è entrato in vigore il formulario per la comunicazione preventiva delle concentrazioni (modificato nel 1998). In tale occasione, si è chiarito che non realizzano una concentrazione, in aggiunta alle operazioni già escluse dall’articolo 5 della legge 287/90 (acquisizione di partecipazioni a fini meramente finanziari e imprese comuni cooperative) e alle operazioni intragruppo (realizzate fra società già sottoposte al controllo di un unico soggetto), le operazioni i cui partecipanti non svolgono alcuna attività economica. Inoltre, non vi è obbligo di notifica per quelle concentrazioni i cui effetti non si esplicheranno sui mercati italiani.
L’Autorità esamina gli effetti sulla concorrenza di tutte le operazioni comunicate. Quando ritiene che una concentrazione comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, così da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, essa ne vieta la realizzazione (articolo 6 della legge n. 287/90).
La legge prevede un’ulteriore possibilità, oltre a quella di vietare le operazioni di concentrazione restrittive della concorrenza. Una concentrazione restrittiva della concorrenza può essere autorizzata dall’Autorità a condizione che vengano apportate modifiche rispetto al progetto originario, idonee a rimuovere gli aspetti distorsivi. Ad esempio, un’operazione può essere autorizzata subordinatamente alla cessione a un terzo di un impianto o di una parte dell’impresa acquisita.

Cosa si intende per pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa
Dal 1992 l’Autorità è l’organo incaricato dell’applicazione del decreto legislativo n.74 che, dando attuazione ad una direttiva della Comunità Europea, ha introdotto anche in Italia una disciplina in materia di Pubblicità Ingannevole.
Si ritiene “ingannevole” qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche e giuridiche alle quali è rivolta e che abbia la capacità di pregiudicare il comportamento economico di questi soggetti oppure possa ledere un concorrente. La nozione di pubblicità è molto ampia e si estende fino a comprendere la stessa confezione dei prodotti.
Secondo l’articolo 1 del decreto la pubblicità deve essere “palese, veritiera e corretta”. In particolare l’articolo 4 fa riferimento alla trasparenza della pubblicità che deve essere “chiaramente riconoscibile” come tale.
Una particolare attenzione viene posta ai messaggi pubblicitari che riguardano prodotti che mettano in pericolo la salute dei consumatori e che possono raggiungere bambini o adolescenti.

L’Autorità non può agire d’ufficio, ma si può attivare solo a seguito di una denuncia, che può essere effettuata da:

singoli consumatori
associazioni di consumatori
concorrenti delle imprese che divulgano i messaggi presunti ingannevoli
Ministero delle Attività Produttive e ogni pubblica amministrazione che ne ha interesse in relazione ai propri fini istituzionali, anche su denuncia del pubblico.

L’11 aprile 2000 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 67, che attribuisce all’Autorità la competenza a giudicare le controversie in materia di pubblicità comparativa. Con il nuovo decreto legislativo, alla finalità di tutela dalla pubblicità ingannevole viene affiancata quella di verificare le condizioni di liceità della comparazione pubblicitaria, riconducibili, in termini generali, a due: che la pubblicità comparativa non sia ingannevole e che non risulti “sleale”.
Le Direzioni settoriali intrattengono rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche: in particolare con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249), che esprime un parere non vincolante sull’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi attraverso stampa, radio e televisione e sull’illiceità della comparazione di beni e servizi.

Cosa sono i poteri di segnalazione e consultivi dell’Autorità
A complemento delle competenze nel controllo degli atti e dei comportamenti delle imprese, all’Autorità sono stati attribuiti alcuni poteri volti a sollecitare, anche nell’attività legislativa e regolamentare, un’adeguata considerazione delle esigenze della concorrenza e del mercato.
L’Autorità non può certo sostituirsi al Governo e al Parlamento nel decidere quali norme (leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi di carattere generale) debbano regolare il funzionamento dell’economia. Tuttavia, essa ha il potere di segnalare al Governo, al Parlamento o alle amministrazioni pubbliche competenti i casi in cui provvedimenti normativi già vigenti, o in via di formazione, siano tali da introdurre restrizioni della concorrenza che non risultano giustificate in base ad esigenze di interesse generale (articoli 21 e 22 della legge n. 287/90).
L’Autorità utilizza i propri poteri di segnalazione specie nei casi in cui provvedimenti normativi limitano la concorrenza ad esclusivo vantaggio delle imprese già operanti nel mercato, ad esempio sottomettendo l’esercizio di un’attività o l’accesso a un mercato a restrizioni quantitative, oppure stabilendo diritti esclusivi in certe aree o imponendo pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.
Inoltre, come espressamente richiesto dall’articolo 24 della legge n. 287/90 essa, nei primi anni di attività ha presentato tre rapporti al Presidente del Consiglio circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa in materia di appalti pubblici, distribuzione commerciale e concessioni di servizi di pubblica utilità.
L’Autorità, infine, per le materie di propria competenza è chiamata ad esprimere un parere obbligatorio sulla definizione delle concessioni e degli altri strumenti che regolano l’esercizio dei servizi di pubblica utilità ai sensi della legge n. 481 del 1995, che istituisce le autorità di settore.

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

La Corte Costituzionale, con sentenza 19-23 febbraio 1996, n. 42 (G.U. 28 febbraio 1996, n. 9, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 comma 4 e 5, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.

Sostituisce art. 195, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156.

(*) L’articolo 11, comma 2, della Legge n. 57/01, modificando l’articolo 9 della legge n.192/98, attribuisce all’Autorità la facoltà di intervenire in materia di abuso di dipendenza economica.

In alcuni casi la legge ha previsto veri e propri limiti. Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n.15, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ha stabilito che nessun soggetto possa acquisire più del 60% dei diritti di trasmissione in esclusiva, in forma codificata, di partite del campionato di calcio di serie “A” (art. 2). L’Autorità è tenuta a pronunciarsi entro 60 giorni qualora tale limite venga superato e può eventualmente derogare ad esso, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Per quanto concerne la distribuzione cinematografica, devono essere comunicate preventivamente all’Autorità le concentrazioni che comportino il controllo diretto o indiretto di una quota di mercato superiore al 25% in almeno una delle 12 città capo zona (articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28).

Cosa sono le indagini conoscitive
Quando il funzionamento di un mercato o di un settore presenta delle caratteristiche che lasciano presumere l’esistenza di ostacoli all’operare della concorrenza, l’Autorità può avviare di propria iniziativa, o a seguito di sollecitazioni di organi pubblici, indagini conoscitive di natura generale sullo stesso mercato o settore.
Nel corso di questi anni sono state condotte numerose indagini conoscitive.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (privacy Legge 675/1996).
É un organo collegiale costituito da un presidente e tre membri che possono stare in carica solo quattro anni (non rinnovabili). Sono eletti due dalla Camera e due dal Senato. Anch’essa nasce per attuare una direttiva europea. L’attuale presidente è Rodotà.
Cosa fa?

Tutela la diffusione e il trattamento dei dati sensibili (dati del singolo su opinioni politiche, religiose, gusti sessuali, salute), cioè quei dati che costituiscono i diritti personali
Controlla la conformità del trattamento
Esamina segnalazioni e reclami
Dà autorizzazioni generali al trattamento.

Anch’essa informa annualmente Parlamento e Governo proponendosi come un consulente in materia.
Se si fa il giornalista non occorrono autorizzazioni.

Chi è il Garante?
Presidente Stefano Rodotà
Componenti Giuseppe Santaniello Vice presidente
Gaetano Rasi – Mauro Paissan
Segretario generale Giovanni Buttarelli

Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità indipendente istituita dalla legge sulla privacy (legge 31 dicembre 1996 n. 675) per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali ed il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.
É un organo collegiale, composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di quattro anni rinnovabile.
L’attuale collegio si è insediato il 19 marzo 2001.
L’Ufficio del Garante, al quale sovrintende il Segretario generale, è articolato, oltre che in alcune unità temporanee, in dipartimenti e servizi:

Compiti del Garante
L’attività del Garante, iniziata nel 1997, ha riguardato ogni settore della vita sociale economica e culturale del Paese in cui si sia manifestata l’esigenza della protezione dei dati personali.
Sotto tale aspetto, speciale interesse hanno rivestito i provvedimenti adottati in materia di attività delle pubbliche amministrazioni, sanità, lavoro, credito ed assicurazioni, giornalismo, telecomunicazioni, videosorveglianza, marketing.
I compiti del Garante sono attualmente specificati nell’art. 31 della legge 675/1996, dove vengono indicati, tra l’altro:

il controllo della conformità dei trattamenti di dati personali a leggi e regolamenti e la segnalazione ai titolari o ai responsabili dei trattamenti delle modifiche da adottare per conseguire tale conformità;
l’esame delle segnalazioni e dei reclami degli interessati, nonché dei ricorsi presentati ai sensi dell’art. 29 della legge;
l’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia tra cui, in particolare, le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili;
la promozione, nell’ambito delle categorie interessate, della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta;
il divieto, in tutto od in parte, ovvero il blocco del trattamento di dati personali quando per la loro natura, oppure per le modalità o gli effetti di tale trattamento, vi sia il rischio concreto di un rilevante pregiudizio per l’interessato;
la segnalazione al Governo dei provvedimenti normativi di settore, la cui adozione si manifesti opportuna, e la formulazione dei pareri richiesti dal Presidente del Consiglio o da ciascun ministro in ordine ai regolamenti ed agli atti amministrativi inerenti alla materia della protezione dei dati personali;
la predisposizione di una relazione annuale sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della legge e la sua trasmissione al Parlamento e al Governo;
la partecipazione alle attività comunitarie ed internazionali di settore, quale componente delle autorità comuni di controllo previste da convenzioni internazionali (Europol, Schengen, Sistema informativo doganale);
il controllo, anche a richiesta degli interessati, sui trattamenti dei dati personali effettuati da forze di polizia e dai servizi di informazione e di sicurezza;
l’indicazione degli accorgimenti da adottare nell’uso dei dati “semi-sensibili” (cd. prior checking, introdotto dal d.lg. n. 467/2001).

GARANTE PER LE TELECOMUNICAZIONI (AGCOM).
Il presidente è Cheli ed ha sede a Napoli. La nomina è con decreto del Presidente della Repubblica su indicazione del Presidente del Consiglio con parere delle commissioni parlamentari. La carica ha durata di sette ani non rinnovabili. Esistono due Commissioni:
Una per le infrastrutture delle reti (vigila sul mezzo)
Una per i prodotti e per il servizio offerto sul mezzo di telecomunicazioni (contenuti).
Agicom vigila, delibera e tratta del pluralismo (par condicio in tempo di elezioni e non). Si occupa della tutela dei minori. Delibera attraverso il Consiglio (delle due Commissioni), ad esempio:
Come ripartire le frequenze
Verifica dei bilanci degli operatori delle comunicazioni
Tiene il registro nazionale degli operatori della comunicazione (ROC) che contiene tutti i soggetti che fanno comunicazione, le imprese editrici e le TV locali.

Chi si deve iscrivere al ROC
I soggetti in elenco devono provvedere all’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazioni (R.O.C.) entro la data del 31/12/2001 (Legge 31 luglio 1997, n. 249):

soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
imprese concessionarie di pubblicità;
imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
agenzie di stampa di carattere nazionale;
soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale;
imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.

Laura Caramella: il codice deontologico – terminologia

Il codice deontologico del giornalista o codice dell’informazione entra in vigore nell’agosto del 1998 e nasce come costola della legge sulla Privacy 675/1996, abolita dal codice di protezione dei dati personali o della Privacy entrato in vigore il 1° gennaio 2004.
In generale il giornalista ha il dovere di essere corretto nell’esercizio del diritto di cronaca: possiamo altresì dire che il diritto di cronaca è bilanciato dal diritto di privacy de soggetti interessati
Il codice deontologico impone:

che venga accertato l’interesse pubblico della notizia
che vengano accertati i fatti, che siano veritieri, attraverso l’ascolto di fonti opposte
che l’esposizione rispetti i principi della continenza
che si rispetti la dignità della persona.

Terminologia:
TRATTAMENTO: qualsiasi forma di utilizzo dei dati (raccolta, classificazione, registrazione, diffusione, comunicazione)
DATO PERSONALE: qualsiasi informazione su un soggetto
DATO SENSIBILE: le informazioni di un soggetto che riguardano salute, vita sessuale, appartenenza religiosa, politica, sindacale, origine razziale.
TITOLARE: colui il quale conserva i dati
INTERESSATO: il soggetto

Le regole del codice deontologico si applicano anche ai non giornalisti (chiunque) che fanno attività giornalistica anche temporaneamente.
I giornalisti facendo attività civica d’informazione devono poter trattare i dati in modo particolare.

Cosa devono fare?

rispettare i limiti del diritto di cronaca e quindi il rispetto della dignità umana nella salvaguardia dell’essenzialità dell’informazione
rivelare l’identità
rivelare la finalità
evitare artifici e pressioni indebite
tutelare i minori

Cosa possono non fare (quali privilegi)?

non sono tenuti a fare l’informativa preventiva per iscritto per la raccolta dei dati
non devono chiedere il consenso all’interessato per trattare i suoi dati
non devono chiedere autorizzazioni al garante.

Cosa possono fare?

possono trattare dati, fatti e circostanze che siano stati resi noti anche attraverso propri comportamenti in pubblico
possono continuare nel trattamento e nella conservazione dei dati senza limiti di tempo (Il diritto di cronaca in questo caso si contrappone perfino al diritto all’oblio, se risponde ad un interesse pubblico e c’è l’attualità).

Il giornalista ha un diritto/dovere di privacy attenuato: deve rispettare la privacy delle sue fonti e non rivelarle, tranne nel caso in cui, durante un processo, il giudice lo costringa a farlo. Il giornalista può trasferire dati all’estero.
Nella ricerca dei dati sono naturalmente assolutamente vietate le tecniche invasive e rispettare alcune regole:

rispetto del domicilio (luogo dove il soggetto esercita funzioni personali, ad es. ospedale)
dovere di rettificare le inesattezze
tutela dei dati sensibili e dei familiari non direttamente coinvolti.

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (2004)

Entra in vigore il 1° gennaio 2004 il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il Codice, che rappresenta il primo tentativo al mondo di comporre in maniera organica le innumerevoli disposizioni relative, anche in via indiretta, alla privacy, riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche importanti innovazioni tenendo conto della “giurisprudenza” del Garante e della direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.
Il Testo unico è ispirato all’introduzione di nuove garanzie per i cittadini, alla razionalizzazione delle norme esistenti e alla semplificazione degli adempimenti e sostituirà la legge “madre” sulla protezione dei dati, la n. 675 del 1996.

Il Codice è diviso in tre parti:

la prima è dedicata alle disposizioni generali, riordinate in modo tale da trattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato;
la seconda è la parte speciale dedicata a specifici settori. Questa sezione, oltre a disciplinare aspetti in parte inediti (informazione giuridica, notificazioni di atti giudiziari, dati sui comportamenti debitori), completa anche la disciplina attesa da tempo per il settore degli organismi sanitari e quella dei controlli sui lavoratori;
la terza affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionali con il consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con le disposizioni relative all’Ufficio del Garante.

Ecco, in sintesi, alcuni dei punti rilevanti del testo, che in molte parti recepisce e codifica le numerose pronunce emanate e i pareri forniti in questi anni dal Garante.

Sanità
In ambito sanitario si semplifica l’informativa da rilasciare agli interessati e si consente di manifestare il necessario consenso al trattamento dei dati con un’unica dichiarazione resa al medico di famiglia o all’organismo sanitario (il consenso vale anche per la pluralità di trattamenti a fini di salute erogati da distinti reparti e unità dello stesso organismo, nonché da più strutture ospedaliere e territoriali).
Per il settore sanitario vengono inoltre codificate misure per il rispetto dei diritti del paziente: distanze di cortesia, modalità per appelli in sale di attesa, certezze e cautele nelle informazioni telefoniche e nelle informazioni sui ricoverati, estensione delle esigenze di riservatezza anche agli operatori sanitari non tenuti al segreto professionali.
Vengono introdotte (a partire dal 1 gennaio 2005) le cosiddette ricette impersonali, la possibilità cioè di non rendere sempre e in ogni caso immediatamente identificabili in farmacia gli intestatari di ricette attraverso un tagliando predisposto su carta copiativa che, oscurando il nome e l’indirizzo dell’assistito, consente comunque la visione di tali dati da parte del farmacista nei casi in cui sia necessario.
Per i dati genetici viene previsto il rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del Garante, sentito il Ministro della salute.
Per quanto riguarda le cartelle cliniche sono previste particolari misure per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati (comprese le informazioni relative ai nascituri), ma anche specifiche cautele per il rilascio delle cartelle cliniche a persone diverse dall’interessato.

Lavoro
Viene confermata l’elaborazione di un codice di deontologia e buona condotta che dovrà fissare regole per l’informativa ed il consenso anche degli annunci per finalità di occupazione (selezione del personale) e della ricezione dei curricula.
Il Codice affronta anche la questione dei controlli a distanza con la riaffermazione di quanto sancito dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970). Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

Trattamento dati personali in ambito giudiziario
Vengono meglio garantiti i diritti della personalità delle parti. Il Codice prevede anche che l’interessato possa chiedere, nel processo, di apporre sulla sentenza un’annotazione con la quale si avvisa che, in caso di pubblicazione del verdetto su riviste giuridiche o su supporti elettronici o di diffusione telematica, devono essere omessi i dati dell’interessato. La versione della sentenza così pubblicata va sempre “criptata” quando si tratta di minori.
Con disposizione espressa si attribuisce maggiore tutela ai minori non solo nel processo penale, ma anche nei procedimenti civili e amministrativi.

Pubblica amministrazione
Il Codice innova anche, raccogliendo indicazioni del Garante, nella materia della notificazione degli atti giudiziari e degli atti amministrativi e impone la regola della busta chiusa per i casi di notifica effettuata a persona diversa dal destinatario.
Viene sancita espressamente la necessità per gli enti pubblici di approvare regolamenti per i trattamenti dei dati sensibili, ma solo con il parere conforme del Garante.

Liste elettorali
Le liste elettorali non possono essere più usate per promozione commerciale, ma solo per scopi collegati alla disciplina elettorale e per finalità di studio ricerca statistica, scientifica o storica o a carattere socio assistenziale.

Telecomunicazioni
I cittadini potranno meglio scegliere se essere inseriti nell’elenco telefonico o le modalità con le quali comparire sull’elenco: potranno decidere, in particolare, se far usare i loro numeri telefonici e indirizzi anche per informazioni commerciali o solo per comunicazioni interpersonali.
Vengono previste misure per combattere il fenomeno delle chiamate di disturbo.
Confermato il diritto a ricevere, su richiesta, fatture dettagliate (con le ultime tre cifre “in chiaro”) in caso di contestazione.

Spamming
L’invio di messaggi attraverso sistemi automatizzati (Sms, Mms, fax, posta elettronica) richiede il consenso degli interessati. Il cliente deve essere informato della possibilità di opporsi a “messaggi indesiderati”.

Internet, video sorveglianza, direct marketing, “centrali rischi” private
Per settori così delicati il codice conferma la previsione di appositi codici deontologici che fissano regole specifiche.

Sanzioni
Sanzioni pecuniarie e penali aumentate per chi viola la privacy, in particolare per l’uso dei dati senza consenso degli interessati, per il mancato adempimento nei confronti di un provvedimento del Garante, per la mancata informativa agli interessati sull’uso che si intende fare dei dati che li riguardano.

Misure di sicurezza
Vengono rafforzate, in un quadro di evoluzione tecnologica, le misure di sicurezza contro i rischi di distruzione, intrusione o uso improprio. Alle precauzioni già previste nella normativa precedente (password, codici identificativi, antivirus etc.) che entrano in vigore il 1 gennaio 2004, se ne aggiungono altre come: password di non meno di otto caratteri, autenticazione informatica, sistemi di cifratura, procedure per il ripristino dei dati, etc).

Notificazione
Semplificata la notificazione, ovvero dell’atto con cui l’impresa, il professionista o la pubblica amministrazione segnala all’Autorità i trattamenti di dati che intende effettuare. La notifica dovrà essere effettuata solo in particolari casi di trattamento di dati sensibili (specie se sanitari) con determinate modalità d’uso, ma anche per trattamenti particolarmente a rischio, effettuati con strumenti elettronici, nel campo della profilazione dei consumatori, oppure in relazione a procedure di selezione del personale e ricerche di marketing, nonché in ipotesi di utilizzo di informazioni commerciali e relative alla solvibilità .
Diminuiscono le ipotesi di notifica obbligatoria, e vengono snellite anche le modalità della stessa: solo per via telematica, seguendo le indicazioni del Garante quanto all’utilizzo della firma digitale.

Consenso
Il codice della privacy sviluppa il principio del bilanciamento degli interessi con uno snellimento degli adempimenti a carico delle aziende. Resta sostanzialmente confermata la necessità del consenso, ma si prevedono alcune altre ipotesi di esonero con riferimento a settori specifici.

Informativa
Rimane fermo l’adempimento dell’informativa agli interessati preventiva al trattamento dei dati.
Il Garante può, comunque, individuare modalità semplificate in particolare per i servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico (call center).

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Codice deontologico

ORDINE DEI GIORNALISTI – Consiglio Nazionale
Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica ai sensi dell’art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 1. Principi generali

Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa.
In forza dell’art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l’esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall’art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.

Art. 2. Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell’informativa di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.

Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l’anno, l’esistenza dell’archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all’esercizio della professione e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 69/1963 e dell’art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.
Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Art. 3. Tutela del domicilio
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive.

Art .4. Rettifica
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
P.S. è un diritto che si combina con quello della Privacy. La rettifica deve essere inviata tramite fax (ha valore legale ed è il mezzo migliore anche rispetto alle lettere e alle email) a chi ha firmato il pezzo, al caporedattore e al direttore Responsabile, con una lettera di accompagnamento nella quale si spiega il motivo della rettifica e in cui si avvisa dell’invio del testo da rettificare. Il testo deve essere breve ma positivo, in definitiva si scrive tutto quello che si vuole far pubblicare (in definitiva la lettera la imposti pensata per il Direttore avvertendolo dell’errore, mentre il testo va costruito pensando al pubblico che lo legge, infatti il testo di rettifica non si modifica). Anche l’agenzia stampa deve rettificare. Di solito questo comporta una inimicizia con la testata e il giornalista, quindi prima di farla bisogna essere proprio sicuri che l’errore sia grave e nocivo all’organizzazione. Altra cosa che può succedere e che in coda alla lettera di rettifica venga inserita una risposta (nota come filo di nota) dall’autore del pezzo in questione, solitamente non è di scuse ma di motivazione. Risultato: parità se va bene, altri attacchi se va male.
Una buona lettera potrebbe essere così impostata:
“Egregio Direttore, leggiamo con disappunto nell’articolo pubblicato oggi, a pagina…, dal titolo…, a firma…., che ….Dobbiamo precisare che si tratta di informazioni errate perché…Cordiali saluti” (ottimo sarebbe accompagnare la lettera con la fotocopia del pezzo). Qui bisogna scrivere le motivazioni, le lamentele, le pressioni etc. etc. (lettera breve max 30 righe), nel testo ufficiale più che scrivere tutto ciò che non si deve dire è meglio inserire proprio quello che vogliamo venga scritto e su cui attirare l’attenzione (mai inserire lo sfogo, la rabbia!!). In fondo al testo bisogna inserire la formula: “Ai sensi dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, La invito a volere provvedere alla pubblicazione di quanto sopra con il dovuto rilievo”. Meglio avvisare telefonicamente l’autore dell’articolo di quanto sta per accadere. Nei casi di refusi si può scrivere due righe in forma più amichevole.
La rettifica può essere fatta anche se la cosa può essere vera, ad es. una foto compromettente può essere rettificata se offensiva (con il diritto di difesa si ha anche quello di mentire).

Art. 5. Diritto all’informazione e dati personali

Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Art. 6. Essenzialità dell’informazione

La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Art. 7. Tutela del minore

Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso”.

Art. 8. Tutela della dignità delle persone

Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine.
Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato.
Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9. Tutela del diritto alla non discriminazione
1. Nell’esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10. Tutela della dignità delle persone malate

Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.
La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11. Tutela della sfera sessuale della persona

Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.
La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12. Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall’art. 24 della legge n. 675/1996.
Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell’esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all’art. 5.

Art. 13. Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.
Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

Il Presidente: PETRINA
giornalismo
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Legge Gasparri – 112/2004

Art. 4. (Principi a garanzia degli utenti)

La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:
l’accesso dell’utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un’ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all’odio comunque motivato o che, anche in relazione all’orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l’adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;
la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;
la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l’autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all’acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell’attività dello sponsor o all’oggetto della trasmissione;
la trasmissione di apposita rettifica, quando l’interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;
la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l’adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;
la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un’apposita lista approvata con deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la società.
É favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l’adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo é effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.

Art. 10. (Tutela dei minori nella programmazione televisiva)

Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell’articolo 8, comma 1, e nell’articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, é disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Alla verifica dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell’articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità delibera l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall’azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall’Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto”.
In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell’articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all’attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
All’articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, é inserito il seguente: “É altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni”.
Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi é determinato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Corso Bovio – Avv. Malaveda: diffamazione

DIFFAMAZIONE
Il principio della libera espressione del proprio pensiero è riconosciuto come convenzione a livello della Unione Europea.
Art 21 Codice Penale è giusta causa, non punibile colui che esercita un diritto, in rapporto alla situazione ovviamente (legittima difesa): il diritto alla difesa è un diritto assoluto
Art 21 Costituzione è riconosce il diritto di manifestare il proprio pensiero

La diffamazione non è punibile se si esercita un diritto
I reati gravi sono rappresentati dai delitti (rapina, omicidio), mentre quelli meno gravi sono sanabili con contravvenzioni
La DIFFAMAZIONE è un delitto: è, come l’ingiuria, un reato contro l’onore. La differenza è che nella prima la persona è assente, mentre quando si parla di ingiuria, la persona è presente.
Nel caso della diffamazione si va a toccare la reputazione, mentre l’ingiuria può essere un insulto o un’insinuazione

Quando viene commesso il reato di diffamazione? Quando viene lesa la reputazione
Il “Decalogo” sulla questione è rappresentato da una sentenza del 1984. Da qui sono stati elaborati 3 criteri in base ai quali il giornalista può invocare il diritto di difesa:

correttezza dell’informazione (veridicità del fatto)
interesse pubblico
continenza formale

Il diritto di cronaca al parti del diritto di critica sono propri dell’informazione.
La SATIRA ha come soggetto i potenti. Ci sono poi i VIGNETTISTI, che fanno informazione attraverso il disegno.
La Legge 69/63 art. 2 impone la tutela della fonte orale, cioè di non rivelare la fonte se gli viene chiesto.
L’art. 59 del Codice Penale riconosce l’applicabilità che il 51 è stato esercitato in maniera non corretta: se sono convinta della veridicità di un fatto e sull’affidabilità della fonte e poi è dimostrato il contrario è BUONA FEDE.
Se riporto dichiarazioni altrui virgolettate e nel virgolettato è contenuta una diffamazione nei confronti di altri, il giornalista è ritento corresponsabile, quando non è ufficiale.
Le sezioni unire della Cassazione sono le più alte e sono composte da 9 giudici. Ciò che decidono è inappellabile: il giornalista che riporta fedelmente le opinioni altrui e questo altrui è persona talmente importante che parla in maniera diffamatoria di altri, il giornalista se riporta è punibile.
In definitiva occorre essere cauti (omissione cauta di qualche termine).
Posso REGISTRARE e VIDEO REGISTRARE se sono presente e gli altri mi vedono (il registratore potrebbe essere anche nascosto). Il registrato può avere copia del nastro.
La diffamazione su un mezzo di diffusione ad alta diffusione può prevedere una pena pecuniaria rafforzata.
Della salute, sessualità, credenze religiose… posso parlare solo se È LA NOTIZIA (malato di AIDS punta la siringa contro direttore di banca). L’art. 25 delle Legge sulla Privacy ammette la diffusione del dato solo se è essenziale.

(ANSA) – ROMA, 26 OTT – Niente più carcere per i giornalisti che diffamano. È questa la novità sostanziale del testo sulla diffamazione approvato a larghissima maggioranza dall’Aula della Camera. Il provvedimento passa all’esame del Senato.
NIENTE PIÙ CARCERE – La diffamazione semplice e quella a mezzo stampa restano dunque dei reati ma non potranno più essere puniti con il carcere, come adesso.
LA SANZIONE – Il giornalista che diffama potrà essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria: nel caso in cui il danno provocato non sia quantificabile non potrà superare il tetto dei 30.000 euro.
Nei casi di diffamazione semplice è prevista una multa fino a 3.000 euro, che può arrivare fino a 10.000 se, diffamando, si attribuisce un fatto determinato.
Se poi l’offesa viene fatta attraverso giornali o “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, la multa può arrivare fino a 8 mila euro. Sempre che il giornalista decida di non rettificare la sua notizia.
Nel caso di prima condanna, il magistrato, per quanto riguarda la sanzione disciplinare, dovrà rivolgersi all’ordine professionale.
L’INTERDIZIONE – In caso di recidiva invece potrà disporre lui stesso come pena accessoria l’interdizione dalla professione per un periodo da uno a sei mesi.
LA RETTIFICA – Il giornalista non potrà essere punito comunque nel caso rettifichi la sua notizia nei modi e nei tempi indicati.
L’azione civile per il risarcimento del danno si prescrive entro un anno dalla pubblicazione.
IL DIRETTORE – Per quanto riguarda la responsabilità del direttore, nel testo si legge che “fuori dai casi di concorso” il direttore o il vicedirettore responsabile rispondono del reato commesso solo “se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione”. La pena per loro, in ogni caso, è ridotta di un terzo.
I LIBRI – Nel caso in cui a diffamare non sia il cronista, ma ad esempio 1′ autore di un libro, cioè di una pubblicazione non periodica, questi per evitare la condanna dovrà1 pubblicare a proprie spese, ed entro due giorni dalla richiesta, la rettifica o la replica dell’offeso “su almeno due quotidiani a tiratura nazionale”.
LA NORMA SALVA JANNUZZI – Le condanne detentive già decise prima dell’entrata in vigore della legge si possono trasformare in pena pecuniaria qualora la condanna non sia ancora stata eseguita o sia in corso di esecuzione. È quella che e1 stata definita ” salva-Jannuzzi” perchè eviterebbe il carcere al senatore-giornalista. (ANSA).

(ANSA) – ROMA, 26 OTT – “La legge rappresenta un compromesso. Restano dubbi sull’applicazione della pena accessoria della sospensione dalla professione, norma che potrà essere modificata dal Senato ma occorre riconoscere che la Camera ha fatto uno sforzo complessivo che va certamente apprezzato”: così l’Ordine nazionale dei giornalisti commenta l’approvazione alla Camera della nuova normativa in materia di diffamazione a mezzo stampa, che ora passerà al Senato.
Per l’Ordine, si tratta di una riforma che da una parte allarga la sfera delle libertà individuali, dall’altra offre garanzie concrete al cittadino che sì ritiene offeso. È importante – sottolinea l’Ordine dei giornalisti – che per il reato di diffamazione a mezzo stampa sia stato abolito il carcere, ma lo è ancora di più che sia stato dato valore concreto alla rettifica, troppo spesso inattuata e inapplicata”. (ANSA).

(ANSA) – ROMA, 26 OTT – L’approvazione alla Camera della legge sulla diffamazione rappresenta, per il segretario della Fnsi Paolo Serventi Longhi, “un passo in avanti”’, anche se occorrono alcune modifiche quando il testo passerà al Senato.
In particolare, il sindacato esprime preoccupazione per il fatto che “sia affidata al giudice la responsabilità di comminare la pena accessoria dell’interdizione temporanea dalla professione giornalistiche in alcuni casi particolarmente gravi. Occorre – sottolinea Serventi – difendere il ruolo di autogoverno deontologico della categoria affidato all’Ordine dei giornalisti che, solo, ha il potere dì sanzionare le violazioni alla correttezza professionale”.
Per la Fnsi bisogna anche rivedere “alcuni dei tetti ai risarcimenti danni in seguito agli emendamenti peggiorativi introdotti durante la discussione alla Camera. Per queste ragioni, d’intesa con l’Ordine e con l’unione Nazionale Cronisti, ci riserviamo di proporre emendamenti migliorativi n sede di discussione al Senato”.
Comunque per il sindacato, la legge approvata alla Camera, che cancella le pene detentive per i giornalisti e fissa tetti ai risarcimenti danni, “elimina due grossi ostacoli alla libertà di espressione”. (ANSA).

RETTIFICA (Art. 8 legge 47 del ’48), si chiede quando sono apparse sul giornale immagini, atti o dichiarazioni negative, che possono ledere l’immagine.
Si scrive al direttore responsabile, che ha l’obbligo di pubblicarla.
Il CODICE DI PROCEDURA PENALE in vigore dal 1989 parla anche del testimone. Prevede alcuni casi in cui il testimone possa non rispondere, come ad esempio la testimonianza nei confronti di un familiare. Alcune categorie di persone sanno di non poter testimoniare (sacerdoti, medici, avvocati…) perché coperti dal segreto professionale.
Art. 200 del codice di procedura penale: rientra al comma 2 solo il giornalista professionista. Se la fonte è necessaria per proseguire nelle indagini, il codice permette la deroga per il giornalista che può essere sollevato dal tenere segreta la fonte.
Tale particolare però è smentito dall’art. 10 della Costituzione Europea, che sancisce il diritto assoluto all’informazione: in questo caso viene condannata la nazione che lo consente.
La RETTIFICA TV va indirizzata al Concessionario per iscritto.

Sergio Borsi
Contratto Nazionale di lavoro giornalistico (FIEG-FNSI)
(1° Marzo 2001 – 28 Febbraio 2005)

MATERIA DEL CONTRATTO

Art. 1
Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, l’emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all’estero la loro attività.
La regolamentazione dei rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende di giornali elettronici ed i redattori addetti è disciplinata dall’Allegato N.
La legge su «Ordinamento della professione giornalistica» del 3 febbraio 1963, n. 69 garantisce l’autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».

Dichiarazione a verbale
La Federazione Nazionale della Stampa per quanto la concerne ed in base ai mandati ricevuti dichiara che le norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, si applicano ai giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di qualsiasi azienda.

Nota a verbale
Le parti convengono che ai giornalisti assunti successivamente alla data di stipula del presente contratto dalle emittenti radiotelevisive private di ambito locale collegate con aziende editoriali troverà applicazione la regolamentazione prevista dal contratto collettivo 3 ottobre 2000 per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.
Resta confermata l’applicazione del contratto nazionale stipulato tra FIEG e FNSI per i giornalisti della emittenza di cui sopra assunti anteriormente alla stipula del presente contratto.

Art. 2
Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.
Agli effetti di cui al comma precedente sussiste:

continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;
vincolo di dipendenza allorquando l’impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l’altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;
responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l’impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.

Le norme del presente contratto si applicano altresì ai giornalisti che prestano soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l’editore abbia esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto.
Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all’impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto (pag. ) rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al presente contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni al mese.

POTERI DEL DIRETTORE

Art. 6
La nomina del direttore di un quotidiano, periodico o agenzia di informazioni per la stampa è comunicata dall’editore al comitato o fiduciario di redazione con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno 48 ore prima che il nuovo direttore assuma la carica.
Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra editore e direttore, tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme sull’ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto. Questi accordi, con particolare riguardo alla linea politica, all’organizzazione ed allo sviluppo del giornale, del periodico o dell’agenzia di informazioni per la stampa sono integralmente comunicati dall’editore al corpo redazionale tramite il comitato o fiduciario di redazione, contemporaneamente alla comunicazione della nomina del direttore.
Quale primo atto dal suo insediamento il direttore illustra all’assemblea dei redattori gli accordi di cui al comma precedente ed il programma politico-editoriale concordato con l’editore.
È il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti.
Tenute presenti le norme dell’art. 34, è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l’autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art. 7.

COMITATO DI REDAZIONE

Art. 34
Nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, viene istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).
È compito del comitato di redazione:

mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i giornalisti professionisti e pubblicisti e i praticanti dipendenti dall’azienda;
controllare l’applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per l’osservanza delle norme di legislazione sociale;
tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti;
esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione – con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 4 (situazione occupazionale) – anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l’utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l’assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l’organizzazione dei servizi anche con riferimento all’autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore.

Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista;

esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell’azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti.

Affinché il comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l’editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare.
Il comitato di redazione ha 72 ore dal ricevimento dell’informativa per esprimere i propri pareri.
In ogni caso per l’applicazione del comma d) avranno luogo incontri con periodicità quindicinale tra direttore e comitato di redazione.
In relazione al disposto del comma e) il direttore, un rappresentante dell’editore e il comitato di redazione, integrato da un rappresentante dei giornalisti di ogni servizio e delle redazioni decentrate che non fossero già rappresentate nel comitato di redazione, si riuniranno, almeno bimestralmente, per l’esame dei sopra specificati problemi e anche al fine di favorire una più intensa collaborazione dei giornalisti allo sviluppo delle imprese.
In coincidenza con il deposito del bilancio consuntivo annuale presso la Camera di Commercio, l’editore procede ad illustrarne i contenuti al comitato di redazione consegnandone la copia.
L’azienda comunicherà al comitato di redazione la richiesta di dichiarazione di stato di crisi ai sensi dell’art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 relativa al settore poligrafico.
Per la consultazione sindacale nei casi di crisi aziendale per i quali l’editore intende richiedere l’applicazione delle norme di cui agli artt. 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Cassa Integrazione Guadagni) si applica la procedura di cui all’allegato protocollo D).
Il comitato di redazione, a richiesta del singolo giornalista dipendente che ravvisi un pregiudizio alla propria funzione professionale, potrà, con carattere non vincolante, esprimere pareri e formulare proposte integrative al direttore in tema di completezza dell’informazione anche in riferimento ai servizi di cronaca.
Nei gruppi editoriali che pubblicano più testate (quotidiani, periodici, agenzie di informazione) può essere istituito un coordinamento sindacale dei comitati di redazione con il compito di tutelare la corretta applicazione delle norme contrattuali sull’autonomia delle singole testate, anche in relazione agli investimenti, ai piani editoriali, alle innovazioni tecnologiche. A tale fine sono previsti tra il coordinamento e l’editore incontri con periodicità almeno trimestrale; per questi incontri, oltre che per ogni trattativa sindacale di gruppo, i coordinamenti fruiranno dei permessi sindacali previsti dall’art. 23.
Il comitato di redazione è costituito da tre membri, eletti dall’assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto i giornalisti professionisti e i praticanti.
Se il numero dei giornalisti professionisti e praticanti è inferiore a 10, in luogo del comitato di redazione sarà eletto un fiduciario con compiti identici a quelli del comitato di redazione.
Il comitato di redazione sarà integrato a tutti gli effetti:

da un fiduciario professionista della redazione o dell’ufficio di corrispondenza dalla Capitale composto da almeno 5 professionisti;
da un fiduciario professionista delle redazioni decentrate o degli uffici di corrispondenza composti da almeno 10 giornalisti con diritto di voto;
da un fiduciario professionista eletto congiuntamente dalle redazioni decentrate e dagli uffici di corrispondenza composti ciascuno da meno di 10 giornalisti con diritto di voto;
da un fiduciario pubblicista eletto dai corrispondenti, dai collaboratori fissi e dai pubblicisti part-time delle redazioni centrali, decentrate e degli uffici di corrispondenza.

Nelle aziende editrici di periodici i giornalisti pubblicisti godono dell’elettorato attivo e passivo. In quelle aziende le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicisti, la maggioranza del comitato di redazione potrà essere costituita da giornalisti pubblicisti. Nei periodici le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicisti e che non abbiano il numero di redattori sufficiente per costituire un comitato di redazione, il fiduciario potrà essere un giornalista pubblicista.
Nel caso in cui un’azienda editrice di periodici pubblichi più testate, i rappresentanti sindacali per l’esercizio dei compiti specificatamente inerenti le singole testate saranno eletti, per ognuna di esse, con i seguenti criteri: uno per le testate da 6 a 30 giornalisti; due per le testate da 31 a 60; tre per le testate con oltre 60 professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti.
Per l’esercizio dei compiti del presente articolo che abbiano riflessi di carattere generale sui giornalisti dipendenti dell’azienda, sarà costituito tra i rappresentanti sindacali delle singole testate un organismo unico aziendale.
Il predetto organismo sarà composto di tre membri nelle aziende con meno di 200 giornalisti dipendenti.
Nel caso in cui una azienda pubblichi, oltre ad un quotidiano, altro giornale, in aggiunta al comitato di redazione o fiduciario per la testata principale sarà eletto un altro comitato di redazione per ogni altra testata avente più di 25 giornalisti professionisti e praticanti. In questi casi il comitato di redazione potrà essere unitario. Per le testate con un numero di giornalisti professionisti e praticanti compreso fra 6 e 25 saranno invece eletti altrettanti fiduciari che entrano a far parte del comitato di redazione della testata principale.
La nomina del comitato di redazione, del fiduciario, dei rappresentanti dei servizi, deve essere notificata all’editore dall’Associazione regionale di stampa. Il comitato di redazione, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi durano in carica due anni. I componenti del comitato, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi uscenti possono essere rieletti.

Note a verbale

La FNSI si riserva di dare informazione alla FIEG del regolamento di elezione degli organismi sindacali aziendali che si propone di elaborare, d’intesa con le Associazioni regionali di stampa, durante la validità del presente contratto.
La FIEG e la FNSI, ferme restando le previsioni normative dell’articolo, si impegnano – nel corso di vigenza contrattuale – ad operare una più razionale collocazione sistematica dei relativi contenuti.
Qualora in sede aziendale dovessero insorgere particolari problematiche relative alla composizione della rappresentanza sindacale nelle aziende editrici di periodici che editano più testate con un organico complessivo di giornalisti dipendenti inferiore a 30 unità le parti si incontreranno per esaminare i relativi aspetti.

Comunicati sindacali
Nell’ambito della funzione informativa dei giornali quotidiani, dei periodici, delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa e delle emittenti radiotelevisive private comunque collegate ad aziende editoriali, si consente all’impegno di pubblicare i comunicati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, delle Associazioni regionali di stampa e dei comitati di redazione secondo i seguenti criteri territoriali:

i comunicati della Federazione Nazionale della Stampa Italiana sui mezzi di informazione di tutto il territorio nazionale;
i comunicati delle Associazioni regionali di stampa sui mezzi di informazione delle rispettive giurisdizioni territoriali.

Il comitato di redazione e il coordinamento dei comitati possono chiedere almeno tre ore avanti la chiusura della prima edizione al direttore, o a chi lo sostituisce, l’inserimento dei loro comunicati sulle pubblicazioni dell’azienda. L’eventuale dissenso sulla opportunità della pubblicazione sarà risolto dal rappresentante statutario dell’Associazione regionale della stampa o, per quanto concerne le agenzie di stampa, della FNSI.
Tali comunicati dovranno contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi ai problemi sindacali dei giornalisti. Il sindacato del direttore del giornale, sul contenuto di tali comunicati, dovrà limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità di fronte alla legge.
Per quanto riguarda i giornali periodici a contenuto politico-informativo e a diffusione nazionale la pubblicazione dei comunicati sindacali, nell’ambito di quanto previsto dai precedenti commi, dovrà essere richiesta nei tempi tecnici consentiti dalla chiusura del giornale.

Tutela sindacale
I componenti del comitato di redazione, i fiduciari e i rappresentanti dei servizi nonché delle redazioni decentrate e degli uffici di corrispondenza non possono essere licenziati o trasferiti, in difetto di loro consenso, senza il nulla osta dell’Associazione regionale di stampa.
Tale nulla osta verrà rilasciato entro il termine perentorio di 8 giorni dalla notifica della richiesta quando il provvedimento non dipenda dall’attività sindacale svolta.
In caso di dissenso la Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 47 dovrà pronunciarsi entro quaranta giorni dalla denuncia del dissenso.
La tutela prevista dai commi precedenti è estesa ai dirigenti delle Associazioni regionali e interregionali di stampa, nonché ai componenti del consiglio nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in quanto delle suddette cariche o funzioni sia stata data preventiva formale notifica alla Federazione Italiana Editori Giornali.
Analoga tutela spetterà ai membri della Commissione di cui all’art. 47, sempre che i nomi dei membri che rappresentano i giornalisti siano stati notificati preventivamente alla Federazione Italiana Editori Giornali.
La tutela prevista dal presente articolo dura fino ad un anno dopo la cessazione dell’incarico.

Rappresentanti per la sicurezza
La relativa materia è di disciplina dell’allegato Q.

PUBBLICISTI

Art. 36
Ai pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali si applica il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell’art. 1 del presente contratto con esclusione degli aspetti infortunistici gestiti dall’INPGI e del trattamento previdenziale integrativo di cui all’allegato G salvo quanto previsto dall’art. 11 dello stesso allegato.
L’editore è tenuto a notificare alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 4 i nominativi dei pubblicisti dipendenti che prestano attività giornalistica secondo quanto previsto dal comma precedente e a rilasciare agli interessati l’attestazione – necessaria ai fini professionali – che gli stessi svolgono attività giornalistica quotidiana alle sue dipendenze, con orario pieno e con il trattamento contrattuale stabilito per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell’art. 1 del presente contratto. Il giornalista pubblicista, superato l’esame professionale, mantiene la qualifica e le mansioni già precedentemente riconosciutegli.

Nota a verbale
I regimi dei minimi tabellari per i pubblicisti a tempo pieno e con esercizio esclusivo dell’attività giornalistica trovano applicazione secondo gli importi definiti per i giornalisti professionisti di cui al 1° comma dell’art. 1 del contratto (in servizio al 30 novembre 1995 ovvero assunti dal 1° dicembre 1995). A tal fine i mesi di anzianità professionale per l’individuazione del minimo tabellare sono computati con riferimento ai mesi di iscrizione all’elenco dei pubblicisti dell’albo dei giornalisti.

Pubblicisti nelle redazioni decentrate
o negli uffici di corrispondenza
L’instaurazione di rapporti di lavoro giornalistico, con le modalità e i limiti di cui al presente paragrafo, è consentita soltanto con giornalisti pubblicisti che – esercitando ai sensi dell’art. 1 della legge professionale 3.2.1963, n. 69, altre professioni o impieghi – prestano quella giornalistica, anche non quotidiana, nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza – esclusi quelli di cui al punto b) dell’art. 5 – di quotidiani, agenzie quotidiane per la stampa e di periodici in ragione di:

due pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi un redattore professionista, ovvero tre pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi due o più redattori professionisti;
quattro pubblicisti per ogni ufficio di corrispondenza di cui al punto d) dell’art. 5;
due pubblicisti per gli altri uffici di corrispondenza.

Ai pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza il presente contratto si applica con le seguenti modalità e limiti:

si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 (1° paragrafo), 6, 8, 9, 10 (limitatamente al 1° e 2° comma), 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 28 (per quanto di ragione), 29 (per quanto di ragione), 30, 31, 32, 33 (per quanto di ragione), 34, 42, 47, 50 e 52;
a decorrere dal 1° gennaio 1996 i pubblicisti hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuite pari a:
ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale fino a cinque anni;
trenta giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre cinque anni.

Per quanto riguarda l’aspettativa ed i permessi sindacali, le festività cadenti nel periodo delle ferie ed il compenso sostitutivo per le ferie non godute, valgono le corrispondenti norme di cui all’art. 23.
Al pubblicista che occasionalmente sia chiamato a dare nella stessa giornata, oltre alla normale prestazione, altra prestazione piena per una differente testata dello stesso editore, è dovuto un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 20%;

la risoluzione del rapporto, quando non avvenga per fatto o per colpa del pubblicista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto stesso, dà diritto ad un preavviso da parte dell’editore di tre mesi se il pubblicista non ha superato i cinque anni di anzianità aziendale e di quattro mesi se egli ha superato i cinque anni di anzianità aziendale nonché alla corresponsione del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297. Il pubblicista, tranne i casi previsti dall’art. 32, non potrà abbandonare l’azienda senza dare un preavviso di tre mesi. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere una indennità equivalente all’importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione. In caso di dimissioni del pubblicista dovrà essere corrisposto dall’editore soltanto il trattamento di fine rapporto;
l’orario settimanale di lavoro dei pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza non deve risultare inferiore alle 18 ore e superiore alle 24 ore ripartite secondo gli obblighi specificatamente concordati per l’attività impegnata;
il pubblicista operante nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza ha diritto ad una retribuzione mensile – ivi comprese, in quanto di ragione, le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima – non inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto (pag. ) e con riferimento all’orario settimanale massimo di 24 ore ed in proporzione agli orari settimanali inferiori. Il pubblicista ha diritto per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda ad una maggiorazione del 6% calcolata sulla retribuzione minima di cui al comma precedente riferita all’orario settimanale di 18 ore. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all’art. 13.

Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto sono regolati dalle norme di legge.

Nota a verbale
Per i rapporti di lavoro instaurati anteriormente all’1.1.1981 l’anzianità di servizio utile per gli aumenti periodici è quella maturata a partire dalla suddetta data.

Pubblicisti collaboratori fissi
Ai pubblicisti che prestano la loro opera di collaboratori fissi ai sensi dell’art. 2 del presente contratto, spetta il trattamento retributivo previsto dall’art. 2 e quello normativo previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente.

INVESTIMENTI ED INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE

Art. 42
L’utilizzazione dei sistemi elettronici editoriali e di ogni altro supporto tecnologico da parte delle redazioni deve favorire lo sviluppo del pluralismo, il miglioramento della qualità dell’informazione e l’economicità di gestione delle imprese. Questi obiettivi devono essere realizzati, oltre che con l’ammodernamento degli impianti, anche attraverso l’adozione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro redazionale che favoriscano incrementi di produttività dell’impresa. Il processo di ammodernamento deve inoltre favorire la nascita di nuove iniziative, lo sviluppo della diffusione e l’ampliamento delle aree di mercato.

Investimenti
La FIEG e la FNSI procederanno annualmente all’esame dei programmi globali degli investimenti previsti nel settore a breve e medio termine.
Gli editori, anche tramite la FIEG, informeranno a livello nazionale, territoriale, aziendale e di gruppo gli organismi sindacali dei giornalisti su programmi che comportino iniziative editoriali – sia da parte di aziende esistenti che da parte di nuovi operatori del settore – la creazione di insediamenti produttivi, ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, utilizzazione del colore nei quotidiani, illustrando i criteri generali che li ispirano per quanto concerne la localizzazione, l’occupazione e la qualificazione professionale dei giornalisti.
L’utilizzazione dei sistemi editoriali, compreso il processo di video impaginazione, deve essere realizzata garantendo la professionalità del singolo giornalista, senza determinare impropria redistribuzione di mansioni con altre categorie e con il fine di valorizzare la qualità del prodotto redazionale inteso come opera intellettuale collettiva.
In particolare, deve essere garantito al corpo redazionale e – nell’ambito delle rispettive competenze – a ciascun giornalista e ai singoli settori l’accesso a tutta l’informazione che affluisce al sistema anche attraverso l’utilizzazione dei VDT nell’ambito dell’attività lavorativa.

Piani di trasformazione tecnologica
I piani di trasformazione tecnologica devono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere e contenere le necessarie indicazioni sull’organizzazione del lavoro redazionale. Programmi parziali di intervento per singoli settori redazionali devono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensione successiva ad altri settori.
I piani presentati dall’azienda dovranno contenere precise indicazioni sulle scelte editoriali che sono a base del progetto, sull’impostazione tecnico-produttiva (anche in caso di utilizzo di servizi telematici e di banche dati) e sui criteri di organizzazione del lavoro ritenuti più rispondenti per la realizzazione del prodotto e per il miglioramento del suo livello qualitativo. In tal senso i piani debbono evidenziare le caratteristiche del sistema editoriale e i criteri della sua utilizzazione da parte della redazione centrale e delle redazioni decentrate, nonché le misure per garantire adeguate condizioni ambientali e la tutela della salute del giornalista.

Procedure e modalità di realizzazione dei piani.
Per l’introduzione e l’utilizzo dei sistemi editoriali o per la sostanziale trasformazione di quelli esistenti che non costituisca modifica od aggiornamento degli stessi si devono seguire le seguenti procedure:

L’azienda – con il necessario anticipo rispetto ai tempi della sua realizzazione – elabora il piano che consegnerà al comitato di redazione e alle organizzazioni sindacali territoriali. Copia del piano sarà trasmessa contestualmente alla FIEG che ne curerà l’inoltro alla FNSI. Nella preparazione del piano l’azienda potrà anche acquisire le indicazioni fornite da un gruppo di lavoro misto all’uopo costituito.

In presenza di nuove iniziative editoriali, e qualora non risulti istituito il comitato di redazione, l’esame del piano e la trattativa di cui ai successivi punti verrà effettuata con l’intervento dell’associazione territoriale di stampa.

Entro 15 giorni dalla presentazione del piano verrà avviata in sede aziendale con l’assistenza delle Organizzazioni nazionali su richiesta di una delle parti la trattativa fra editori, direttore e comitato di redazione per la definizione delle fasi di attuazione dello stesso con particolare riferimento alle nuove linee organizzative del lavoro giornalistico, anche per quanto riguarda il più efficace collegamento con le redazioni decentrate. In tale sede saranno altresì individuate le soluzioni ritenute più corrispondenti per quanto riguarda la dislocazione nei vari servizi dei terminali del sistema editoriale, di stampanti e/o di altre apparecchiature, avendo come riferimento l’efficienza organizzativa della redazione e la tutela della professionalità.

In particolare – e in relazione alle caratteristiche del sistema – saranno precisati gli strumenti attraverso i quali assicurare:

la segretezza dei testi attraverso l’adozione di “chiavi di accesso” o la predisposizione di particolari zone di “memoria” o altri tipi di accorgimenti tecnici;
la permanenza, in memoria, per almeno 72 ore di ogni testo con l’identificazione dell’autore e delle correzioni introdotte, fatto salvo quanto disposto dall’art. 9;
accessi di diverso livello agli archivi di servizio a seconda dei gradi di competenza;
l’informazione preventiva sui programmi tipografici, in grado di interagire sul sistema editoriale;
misure di salvaguardia per il mantenimento dei testi in memoria nei casi di guasti del sistema.
Qualora al livello aziendale insorgano contrasti sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo, le questioni, su iniziativa di una delle parti, potranno essere rimesse alla cognizione delle organizzazioni stipulanti per l’esame degli aspetti controversi.

Le organizzazioni nazionali dovranno esprimere il proprio parere sull’applicazione delle disposizioni contrattuali entro trenta giorni dall’inoltro della richiesta, decorsi i quali la procedura si intenderà conclusa e le parti aziendali riacquisiranno la propria iniziativa.

La fase di introduzione del sistema sarà obbligatoriamente preceduta da un periodo di addestramento professionale da realizzarsi, settore per settore o secondo le altre modalità concordate, nell’arco di tre mesi. Al termine di questo periodo inizierà la sperimentazione produttiva durante la quale si procederà agli eventuali adeguamenti o modifiche che si fossero dimostrati necessari sulla base delle esperienze maturate.

Sono a carico dell’editore le spese per i corsi di formazione ed addestramento dei redattori sull’utilizzo dei nuovi sistemi elettronici editoriali.
Qualora l’addestramento si svolga al di fuori del normale orario di lavoro il giornalista percepirà il trattamento straordinario contrattuale (art. 7). Sono altresì a carico dell’editore le spese per le visite, seminari e pubblicazioni specializzate per consultazione redazionale, utili all’ulteriore aggiornamento dei redattori sui nuovi sistemi di produzione.
L’editore, il direttore e i comitati di redazione concorderanno la nuova organizzazione del lavoro con l’obiettivo di determinare le scelte più opportune e gli organici adeguati per la realizzazione del programma indicato nel piano. Eventuali esuberanze di organico redazionale verranno risolte:
a) mediante l’eliminazione delle prestazioni straordinarie;
b) mediante l’utilizzo dell’avvicendamento normale dei giornalisti.
Nei casi in cui l’azienda intenda far ricorso agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, si applicheranno le procedure del protocollo di “consultazione sindacale” allegato al presente contratto.

Utilizzo dei sistemi editoriali
Fermo il riferimento alle norme degli artt. 6, 22 e 34 – commi d) ed e) – il giornalista utilizzerà le nuove tecniche per svolgere la propria professione anche con la mobilità, nell’ambito delle redazioni centrali e decentrate.
Nella organizzazione del lavoro il singolo giornalista è pertanto impegnato ad utilizzare con le caratteristiche proprie della professione giornalistica, i nuovi mezzi tecnici per elaborare i testi redazionali, anche intervenendo sul materiale fornito dalle fonti di informazioni interne ed esterne all’azienda collegate in linea con il sistema editoriale e per concorrere, sulla base delle proprie prerogative professionali, alla fase di video impaginazione in modo che siano utilizzate con criteri adeguati le distinte mansioni dei giornalisti e dei poligrafici.
Nei casi in cui l’utilizzo del sistema editoriale preveda forme dirette di integrazione tra attività giornalistica e poligrafica, saranno istituite in sede aziendale, su richiesta delle parti, commissioni consultive paritetiche composte da rappresentanti della direzione aziendale e del C.d.R. alle quali saranno invitati a partecipare rappresentanti della componente poligrafica. Tali commissioni possono esprimere pareri sulle forme di sviluppo e di integrazione delle professionalità e procedere ad analisi sulle fasi di realizzazione dei piani.
Non è di competenza del giornalista digitare il materiale proveniente dall’esterno della redazione quali collaborazioni, corrispondenze, rubriche di servizio, o testi elaborati da altri redattori.
Non saranno inviati in produzione testi giornalistici che non siano stati preliminarmente esaminati dalla redazione secondo le specifiche competenze, qualifiche, mansioni e responsabilità.
Gli interventi sui testi – salvo quanto previsto dal primo comma dell’art. 9 – sono riservati alla sola redazione.
L’accesso alle memorie del sistema è riservato al corpo redazionale. Fanno eccezione a tale riserva i notiziari trasmessi dalle agenzie ed il materiale già pubblicato. Avranno inoltre accesso i tecnici addetti alla manutenzione del sistema.
Eventuali interventi, modifiche o integrazioni dei testi – nel rispetto delle vigenti norme contrattuali – possono essere effettuate esclusivamente dalla direzione responsabile del giornale, dai capi redattori, dai capi servizio e/o dai redattori, ciascuno per il settore di sua competenza.
L’utilizzazione delle tecnologie non deve essere un mezzo per valutare il rendimento del redattore, la sua produttività ed i tassi di errore. Sono, pertanto, esclusi programmi diretti ad individuare tali parametri.
La partecipazione del giornalista al processo di video impaginazione, anche al terminale del sistema dotato di caratteristiche adeguate, deve riguardare l’ideazione delle pagine e gli eventuali successivi interventi di verifica e/o modifica sulle pagine stesse connessi all’esercizio della sua professionalità. Restano invece di competenza dei lavoratori poligrafici gli interventi tecnico-produttivi resi necessari dalle caratteristiche del sistema.
Nelle aziende che editano periodici la video impaginazione è opera del redattore grafico. Le funzioni del redattore grafico sono quelle inerenti sia l’ideazione sia la progettazione e realizzazione delle pagine secondo i criteri tipici della sua professionalità. Restano invece di competenza dei lavoratori grafici gli interventi di carattere tecnico-produttivo. In ogni caso devono essere evitate duplicazioni di interventi operativi.
Per gli interventi al VDT su notizie di agenzia o per la stesura allo stesso VDT di articoli frutto di rielaborazione di agenzie, il redattore potrà avvalersi anche dei testi di agenzia riprodotti su carta.

Ambiente di lavoro e tutela della salute
La riconversione tecnica degli impianti e i nuovi sistemi di produzione devono essere realizzati in condizioni ambientali e di lavoro idonee allo svolgimento dell’attività redazionale.
È costituito su base paritetica un Osservatorio per lo studio dei problemi connessi alla prevenzione e alla tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all’uso dei sistemi elettronici editoriali. L’Osservatorio, organismo autonomo delle due Federazioni stipulanti, avrà sede presso la CASAGIT e potrà avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti dell’apparato tecnico della CASAGIT medesima e di altre strutture medico scientifiche esterne.
All’Osservatorio potrà essere demandato, su richiesta dell’azienda o del C.d.R., lo svolgimento di indagini sugli ambienti di lavoro e ricerche di carattere medico ed ergonomico onde acquisire indicazioni sugli interventi e le misure da adottare con particolare riferimento a coloro che in maniera prevalente operano stabilmente ai VDT e tenuto conto anche delle pause di fatto connesse alle caratteristiche proprie dell’espletamento dell’attività giornalistica.
All’Osservatorio verranno trasferite le intese aziendali relative alla materia di cui al presente paragrafo.
Per la prevenzione e la tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all’uso dei sistemi elettronici editoriali, editore e Comitato di redazione definiranno aziendalmente le modalità per la realizzazione – tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall’Osservatorio permanente – delle visite mediche preventive all’installazione e all’utilizzazione dei nuovi impianti per tutti coloro che ne facciano uso, e di quelle successive.
L’azienda assumerà a proprio carico l’onere delle indagini preventive e di controllo concordate con le rappresentanze sindacali.
L’installazione di nuovi impianti sarà preceduta, dove necessario, dalla trasformazione degli ambienti di lavoro in modo da realizzare condizioni adeguate alle specifiche concordate.
I VDT in uso nelle redazioni saranno sottoposti annualmente a controllo antiradiazioni.
In caso di inidoneità comprovata da attestazione medica rilasciata da pubbliche strutture ospedaliere specializzate il redattore sarà esentato dall’uso dei VDT con salvaguardia della sua professionalità.
Le pause di fatto e i cambiamenti di attività connessi alle caratteristiche proprie dell’attività redazionale e che comportano nel corso di svolgimento dell’attività lavorativa interruzioni periodiche e ricorrenti della medesima, realizzano ed assolvono le prescrizioni di cui al titolo VI, art. 54 del Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e ciò al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema.

Nota a verbale
Le parti renderanno operativo l’Osservatorio per gli adempimenti previsti dall’articolo entro 90 giorni dalla data di stesura del presente contratto.

Teletrasmissioni in fac-simile
La teletrasmissione a distanza in fac-simile dei giornali quotidiani, o la teletrasmissione di parte di essi integrata nella sede in cui tale teletrasmissione arriva con l’inserimento di altre pagine di testo e pubblicità qui composte e che aggiunte alle pagine teletrasmesse formano un’edizione locale del medesimo quotidiano, possono essere attuate dalle aziende con la salvaguardia dei livelli occupazionali alle seguenti condizioni:

nelle aziende in cui la teletrasmissione ha luogo, sarà mantenuto il livello occupazionale precedente all’impiego della stessa (numero dei posti di lavoro);
nel caso che la trasmissione in fac-simile riguardi testate plurime o varie testate facenti capo ad uno stesso gruppo editoriale, il mantenimento dei livelli occupazionali dovrà essere salvaguardato sia dall’unità aziendale che trasmette, come da quella che riceve in fac-simile;
ogni qualvolta si intenda introdurre l’utilizzazione o una nuova o diversa utilizzazione della trasmissione in fac-simile le Federazioni stipulanti si incontreranno un mese prima della prevista entrata in funzione del nuovo sistema per esaminare i riflessi di tali innovazioni;
le parti contraenti si impegnano a incontrarsi almeno ogni sei mesi per verificare, attraverso i dati previdenziali di categoria, il movimento delle forze occupazionali del settore – a monte e a valle del processo produttivo – conseguente all’introduzione della trasmissione in fac-simile nell’intento che la teletrasmissione non danneggi i livelli occupazionali. Le Federazioni stipulanti si impegnano, nel caso in cui dall’esame di questi elementi risultassero sostanziali modificazioni di livelli occupazionali riferibili all’entrata in funzione del nuovo sistema, a proporre e realizzare congiuntamente iniziative capaci di sanare tali situazioni.

Nota a verbale
Si conferma che i riferimenti ai VDT previsti dai paragrafi «Utilizzo dei sistemi editoriali» e «Ambiente di lavoro e tutela della salute» comprendono anche i p.c. redazionali collegati o meno al sistema.

DIFFERENZE CON IL VECCHIO CONTRATTO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
È francamente incomprensibile l’insistenza con la quale gli editori hanno voluto che nel contratto collettivo fossero definite le linee applicative dei regolamenti disciplinari. Si tratta, infatti, di una disposizione che lo Statuto dei lavoratori pone a garanzia dei lavoratori e non delle aziende.

Gli obblighi di ogni lavoratore scaturenti dal rapporto di lavoro sono sia quelli derivanti dall’osservanza degli obblighi contrattuali sia quelli derivanti dall’osservanza degli obblighi di legge, in particolare degli articoli 2104 e 2105 del C.C. che si riferiscono alla diligenza del prestatore di lavoro e all’obbligo di fedeltà.

A sua volta l’art. 2106 del C.C. stabilisce che l’inosservanza di tali obblighi “può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari” da parte del datore di lavoro.

Questo potere di ogni imprenditore nei confronti dei suoi dipendenti e quindi di ogni editore nei confronti dei giornalisti ha trovato una limitazione nell’art. 7 della L. 20.5.1970 n. 300 il quale ha previsto che le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata, “devono essere portate a conoscenza del lavoratore mediante affissione in luogo accessibile a tutti”. La stessa norma aggiunge che “essi devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano”. Ciò significa che in assenza di regolamentazione della materia a livello di contrattazione collettiva il datore di lavoro può autonomamente redigere un disciplinare che trova immediata applicazione nella propria azienda. È di tutta evidenza che, nell’ambito di questa cornice normativa, e non avendo mai le parti previsto alcunché nella contrattazione collettiva, ogni editore era, di fatto, libero di imporre a suo piacimento norme disciplinari valide per i propri dipendenti, anche giornalisti. Così è avvenuto in molte aziende.

Oggi, questo scenario è completamente mutato. Il regolamento di disciplina introdotto nel contratto definisce garanzie ineludibili per tutti i giornalisti, vincola e limita il potere disciplinare degli editori, sostituisce automaticamente tutte le norme disciplinari che, a livello aziendale, sono state assunte dagli editori e che dovessero risultare difformi e peggiorative della normativa concordata a livello nazionale.

Tutto ciò premesso, ed entrando nel merito del regolamento concordato, si deve sottolineare come il potere disciplinare dell’editore sia stato limitato alle violazioni di norme di comportamento senza alcuna possibilità di interferenza sulla prestazione del lavoro e sui suoi contenuti professionali. In premessa, infatti, il regolamento esclude la possibilità di intervento dell’editore nel campo dei diritti e dei doveri fissati dalla legge istitutiva dell’Ordine e che rientrano nelle competenze disciplinari dei consigli regionali e nazionali dell’Ordine.

Inoltre, si prevede che l’azienda possa assumere un provvedimento disciplinare soltanto dopo aver sentito il direttore.

I provvedimenti disciplinari vanno dal rimprovero verbale, in presenza di lievi infrazioni, o quando il giornalista sia venuto meno agli obblighi derivanti dall’applicazione dell’art.7 (orario di lavoro), al rimprovero scritto in caso di recidiva o quando non abbia comunicato la sua assenza dal lavoro senza giustificato motivo, alla multa in presenza di gravi recidive per le violazioni precedenti, alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni quando si usino gli strumenti aziendali per lavori estranei all’attività dell’azienda o quando, per colpa grave, si procuri un danno di notevole entità al materiale aziendale, per finire al licenziamento, misura estrema, che può essere assunta in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, così come prevede la L. 604 del ’66, ovvero in presenza di una violazione del diritto di esclusiva sancito dall’art. 8 del contratto.

VIDEO IMPAGINAZIONE NEI PERIODICI
La norma del vecchio contratto relativa alla partecipazione del giornalista nel processo di video impaginazione dei periodici prevedeva testualmente che “nelle aziende che editano periodici la video impaginazione è opera esclusiva del redattore grafico anche se si richiamano “dal magazzino” soluzioni o schemi già catalogati. Le funzioni del redattore grafico sono quelle inerenti la progettazione e realizzazione delle pagine secondo i criteri tipici della sua professionalità. Le video stazioni devono essere collocate all’interno delle redazioni e ad esse devono essere adibiti solo redattori”.

La nuova dizione di questo comma è così formulata “nelle aziende che editano periodici la video impaginazione è opera del redattore grafico. Le funzioni del redattore grafico sono quelle inerenti sia alla ideazione sia alla progettazione e realizzazione delle pagine secondo i criteri tipici della sua professionalità. Restano invece di competenza dei lavoratori grafici gli interventi di carattere tecnico-produttivo. In ogni caso devono essere evitate duplicazioni di interventi operativi”.

La differenza tra la vecchia disposizione contrattuale e la nuova appare di tutta evidenza. Mentre prima l’intero processo di video impaginazione era affidato nei periodici ai giornalisti grafici, comprese le competenze e le mansioni proprie del personale grafico, con la nuova norma si tende a distinguere tra gli interventi di carattere tecnico-produttivo, di competenza dei grafici e la fase di ideazione progettazione e realizzazione delle pagine di competenza esclusiva del giornalista grafico. Si tratta, a nostro avviso, di una chiarificazione della normativa per renderla più rispondente alle mutate realtà tecnologiche che salvaguarda, comunque, il ruolo la competenza e la professionalità del giornalista grafico.

PROCEDURE SULL’INTRODUZIONE DELLE TECNOLOGIE E DELLE SINERGIE
Sia l’art. 42 relativo agli investimenti e alle innovazioni tecnologiche, sia l’art. 43, che regolamenta le economie di gruppo ed interaziendali, hanno subito una modifica limitata agli aspetti procedurali.

In particolare, l’art. 42 prevedeva una prima fase caratterizzata dall’esame di conformità dei singoli piani aziendali a livello nazionale. La norma recitava “l’esame di conformità del piano alle normative contrattuali avverrà di norma a livello nazionale tra la Fieg e la Fnsi, presenti l’azienda e le organizzazioni territoriali e aziendali, ovvero a livello territoriale qualora le parti firmatarie lo ritengano possibile”. A questa fase seguiva quella della trattativa in sede aziendale.

La modifica introdotta prevede che ” entro 15 giorni dalla presentazione del piano verrà avviato in sede aziendale con l’assistenza delle Organizzazioni nazionali su richiesta di una delle parti la trattativa fra editore, direttore e comitato di redazione per la definizione delle fasi di attuazione dello stesso…”. In pratica, con questa modifica si unifica, come peraltro nella prassi è sempre avvenuto nel passato, la fase di confronto nazionale con quella di confronto aziendale. Ad evitare, in ogni modo, che l’accorpamento delle procedure possa attenuare le garanzie di controllo sindacale è stata introdotta una nuova disposizione che prevede che “qualora al livello aziendale insorgano contrasti sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo, le questioni, su iniziativa di una delle parti, potranno essere rimesse alla cognizione delle organizzazioni stipulanti per l’esame degli aspetti controversi. Le organizzazioni nazionali dovranno esprimere il proprio parere sull’applicazione delle disposizioni contrattuali entro trenta giorni dall’inoltro delle richiesta, decorsi i quali la procedura si intenderà conclusa e le parti aziendali riacquisiranno la propria iniziativa”. Di fatto, come si vede, si è snellita la procedura, mantenendosi inalterato il potere di intervento, sia del comitato di redazione, sia del sindacato nazionale.

Identico percorso è stato definito in relazione alle sinergie. Fermi restando gli obblighi, i limiti e le garanzie che devono accompagnare ogni progetto sinergico, ci si è limitati ad accelerare le procedure. La norma precedente prevedeva che i singoli piani sinergici dovessero essere “trasmessi alla commissione paritetica nazionale di cui all’art. 47 che esprimerà pareri sulla conformità degli stessi alle norme contrattuali. La commissione paritetica nazionale si pronuncerà nei 20 giorni successivi alla trasmissione dei piani” e proseguiva “acquisito il parere della commissione, i piani relativi ai programmi di integrazione e di supporto formeranno oggetto di confronto in sede aziendale ai fini della loro applicazione, confronto che dovrà esaurirsi nei trenta giorni successivi”.

Oggi la norma prevede che i piani devono essere preventivamente “consegnati ai Comitati di redazione e contestualmente trasmessi alla Fieg, alla Fnsi ed alle organizzazioni regionali” ed aggiunge “qualora a livello aziendale insorgano contrasti sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo, le questioni, su iniziativa di una delle parti, potranno essere rimesse alla cognizione delle organizzazioni stipulanti per gli esami degli aspetti controversi.
Le organizzazioni nazionali dovranno esprimere il proprio parere sull’applicazione delle disposizioni contrattuali entro trenta giorni dall’inoltro della richiesta, decorsi i quali la procedura si intenderà conclusa e le parti aziendali riacquisiranno la propria iniziativa”.
Anche in questo caso, quindi, resta integro il potere di intervento degli organismi sindacali, aziendale e nazionale.

EMITTENZA RADIOTELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
Con le modifiche apportate all’art.1 si conferma l’applicazione del contratto collettivo a tutta l’emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale. Quindi, non solo ai network televisivi come Mediaset e TMC ma anche a quelli radiofonici che operano a livello nazionale.

Sono state eliminate dall’ambito di applicazione del contratto le emittenti radiotelevisive di ambito locale, alle quali verrà applicato il contratto collettivo a suo tempo firmato dalla Fnsi con il coordinamento di Aer, Anti e Corallo, riconoscendone la validità come contratto collettivo di settore.

Ovviamente, e non è questa una norma di secondaria importanza, in tutte le emittenti radiotelevisive locali collegate con aziende Fieg e nelle quali era obbligatoria l’applicazione del contratto Fieg-Fnsi, lo stesso continuerà a trovare integrale applicazione nei confronti di tutti i giornalisti già dipendenti alla data di sottoscrizione del nuovo contratto nazionale.

Scheda articolo
Area tematica : Giornalismo | Argomento : Giornalismo | Indice argomenti

Fonte articolo : www.scicom.altervista.org/pubblica.html | Autori : Laura Cianci e Barbara Reverberi | tipo origine articolo : documento word |

Data pubblicazione : 15/1/11