Tabella ANIA

 

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    Tabella ANIA

     

Dal 1 febbraio, con l'introduzione per legge del risarcimento diretto, ci troveremo di fronte ad un grande cambiamento nel mondo delle assicurazioni auto. In caso di incidente tra due veicoli, se pensi di avere ragione, anche solo in parte, devi chiedere il rimborso alla tua compagnia anziché a quella del veicolo che ti ha danneggiato. E' la tua assicurazione, infatti, che ti risarcirà i danni. Inoltre, compilando il modulo blu , tutto diventerà più facile. Se siete d'accordo su come è avvenuto l'incidente, firmatelo insieme: il risarcimento sarà più veloce. Il tuo assicuratore ti darà l'assistenza necessaria e ti dirà cosa fare, guidandoti in una procedura che da oggi diventa più semplice che mai.

 

fonte: www.ania.it

 

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    Tabella ANIA

     

Tabella ANIA

 

Tabella ANIA
Invalidità Permanente

Tipologia di sinistro

Percentuale di
invalidità permanente

Destro

Sinistro

Perdita totale di un arto superiore

70%

60%

Perdita della mano o di un avambraccio

60%

50%

Perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio

60%

60%

Perdita di un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio

50%

50%

Perdita di un piede

40%

40%

Perdita del pollice

18%

16%

Perdita di una falange del pollice

9%

8%

Perdita dell’indice

14%

12%

Perdita del mignolo

12%

10%

Perdita del medio

8%

6%

Perdita dell’anulare

8%

6%

Perdita di una falange di altro dito della mano

1/3 del dito

Perdita di un alluce

5%

5%

Perdita di una falange dell’alluce

2,5%

2,5%

Perdita di un altro dito del piede

3%

3%

Perdita di una falange di altro dito del piede

1%

1%

Sordità completa di un orecchio

10%

10%

Sordità completa di ambedue gli orecchi

40%

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio

25%

25%

Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi

100%

Stenosi nasale assoluta monolaterale

4%

Stenosi nasale assoluta bilaterale

10%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra cervicale

12%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra dorsale

5%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo della 12a vertebra dorsale

10%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra lombare

10%

Esiti di frattura del sacro

3%

Esiti di frattura del coccige con callo deforme

5%

Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo

2%

Perdita anatomica di un rene

15%

Perdita anatomica della milza

10%

Nota: in caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite per l’arto destro si riferiscono all’arto sinistro, e viceversa.

Tabella INAIL

Tabella INAIL
Invalidità Permanente
Allegato 1 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Tipologia di sinistro

Percentuale di
invalidità permanente

Destro

Sinistro

Sordità completa di un orecchio

15%

Sordità completa bilaterale

60%

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio

35%

Perdita anatomica o atrofica del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi

40%

Altre menomazione della facoltà visiva (vedasi relativa tabella)

-

Stenosi nasale assoluta unilaterale

8%

Stenosi nasale assoluta bilaterale

18%

Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticaria:

a) con possibilità di applicazione di protesi efficace

11%

b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace

30%

Perdita di un rene con integrità del rene superstite

25%

Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica

15%

Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità

Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio

5%

Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola

50%

40%

Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola

40%

30%

Perdita del braccio:

a) per la disarticolazione scapolo-omerale

85%

75%

b) per amputazione al terzo superiore

80%

70%

Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell’avambraccio

75%

65%

Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano

70%

60%

Perdita di tutte le dita della mano

65%

55%

Perdita del pollice del primo metacarpo

35%

30%

Perdita totale del pollice

28%

23%

Perdita totale dell’indice

15%

13%

Perdita totale del medio

12%

Perdita totale dell’anulare

8%

Perdita del mignolo

12%

Perdita della falange ungueale del pollice

15%

12%

Perdita della falange ungueale dell’indice

7%

6%

Perdita della falange ungueale del medio

5%

Perdita della falange ungueale dell’anulare

3%

Perdita della falange ungueale del mignolo

5%

Perdita delle due ultime falangi dell’indice

11%

9%

Perdita delle due ultime falangi del medio

8%

Perdita delle due ultime falangi dell’anulare

6%

Perdita delle due ultime falangi del mignolo

8%

Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75:

a) in semipronazione

30%

25%

b) in pronazione

35%

30%

c) in supinazione

45%

40%

d) Quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione

25%

20%

Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi

55%

50%

Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi:

a) in semipronazione

40%

25%

b) in pronazione

45%

40%

c) in supinazione

55%

50%

d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione

35%

30%

Anchilosi completa dell’articolazione radio carpica in estensione rettilinea

18%

15%

Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:

a) in semipronazione

22%

18%

b) in pronazione

25%

22%

c) in supinazione

35%

30%

Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole

45%

Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi

80%

Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto

70%

Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato

65%

Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato

55%

Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede

50%

Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso

30%

Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso

16%

Perdita totale del solo alluce

7%

Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il

3%

Anchilosi completa rettilinea del ginocchio

35%

Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto

20%

Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri

11%

Nota: in caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite per l’arto destro si riferiscono all’arto sinistro, e viceversa.

Confronto tabella ANIA/tabella INAIL

Esempio di indennizzo date le seguenti ipotesi:

  • Somma assicurata Invalidità Permanente: € 500.000,00 
  • Franchigia Invalidità Permanente: nessuna

Tipologia di sinistro

Tabella
ANIA

Tabella
INAIL

Indennizzo secondo
tabella ANIA

Indennizzo secondo
tabella INAIL

Perdita del pollice destro

18%

28%

€ 90.000,00

€ 140.000,00

Perdita dell'indice destro

14%

15%

€ 70.000,00

€ 75.000,00

Perdita di un alluce

5%

7%

€ 25.000,00

€ 35.000,00

Sordità completa di un orecchio

10%

15%

€ 50.000,00

€ 75.000,00

Sordità completa bilaterale

40%

60%

€ 200.000,00

€ 300.000,00

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio

25%

35%

€ 125.000,00

€ 175.000,00

Stenosi nasale assoluta bilaterale

10%

18%

€ 50.000,00

€ 90.000,00

Perdita di un rene

15%

25%

€ 75.000,00

€ 125.000,00

Perdita della milza

10%

15%

€ 50.000,00

€ 75.000,00

 

 

  • Fine articolo Tabella ANIA

     

    Tabella ANIA

     

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GLOSSARIO ASSICURATIVO

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tabella ania

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Se non conosci qualche termine tecnico del linguaggio assicurativo o di quello legale, il nostro Glossario potrà sicuramente esserti d'aiuto.


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ABITAZIONE ABITUALE
Abitazione ove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi e 'convivente more uxorio' abbiano residenza anagrafica, ovvero ove gli stessi risiedano per la maggior parte dell'anno, purché posta in territorio italiano.


ABITAZIONE SALTUARIA
Abitazione ove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi e 'convivente more uxorio' non dimorino abitualmente, purché posta in territorio italiano. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.


ACCESSORI DI SERIE DI UN VEICOLO
Installazioni stabilmente fissate al veicolo che costituiscono la normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo di base.


ACCESSORI NON DI SERIE DI UN VEICOLO
Installazioni stabilmente fissate al veicolo con costo aggiuntivo rispetto al prezzo base di listino.


ACQUA CONDOTTA
È l'acqua potabile, piovana o di scarico che è contenuta o che scorre, cioè è 'condotta' negli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento al servizio del fabbricato. Si ha fuoriuscita di acqua condotta quando a seguito di rottura accidentale di impianti si verificano danni materiali alle cose assicurate. I danni derivanti da acqua condotta sono coperti dalla garanzia 'Danni ai locali' nella polizza Casa e Famiglia. Vedi SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DANNO D'ACQUA.


AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Modificazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, dovuta a cause sopravvenute e imprevedibili che incidono in modo stabile e durevole sulla gravità e intensità del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'assicuratore e di corrispondere il maggior premio che gli viene richiesto dal momento in cui si è verificato l'aggravamento. L'assicuratore ha però anche la facoltà di recedere dal contratto se l'aggravamento è tale che non avrebbe stipulato il contratto o avrebbe richiesto un premio maggiore (art. 1898 C.C.).


AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
È il regime cui viene sottoposta un'impresa di assicurazione a carico della quale l'Isvap abbia rilevato gravi irregolarità. Vedi COMMISSARIAMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.


A.N.I.A.
È l'Associazione fra le imprese assicuratrici operanti in Italia. L'Associazione ha il compito di tutelare gli interessi della categoria nei confronti di qualsiasi amministrazione o attività pubblica, di provvedere al regolamento collettivo dei rapporti di lavoro, di svolgere ogni opportuna azione per diffondere una più ampia e approfondita conoscenza dell'industria assicurativa, di fornire in ogni sede una assidua assistenza ai soci.


ANTIECONOMICITÀ (DELLE RIPARAZIONI)
La spesa per riparare il bene danneggiato è superiore al valore dello stesso al momento in cui si è verificato il sinistro. Non si può pagare più del valore del bene al momento del sinistro in quanto si realizzerebbe un illecito arricchimento (art. 1908 C.C.).


APPENDICE (DI POLIZZA)
Viene rilasciata posteriormente all'emissione della polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del premio ed è parte integrante del contratto.


ARBITRATO
Con la clausola di arbitrato le parti si impegnano a demandare a uno o più arbitri la soluzione di determinate controversie. Di solito si ricorre all'arbitrato per risolvere controversie sulla quantificazione del danno (es. valutazione dei postumi permanenti). Nelle condizioni contrattuali dei vari prodotti sono stabilite le regole per la nomina degli arbitri.


ASSICURATO
È il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.


ASSICURAZIONE
Vedi CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.


ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del C.C.(Art. 122 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209).


ASSISTENZA
Gli aspetti caratteristici dell'ASSICURAZIONE ASSISTENZA sono: la gestione dell'emergenza e la fornitura del servizio. La situazione di emergenza può derivare dall'avaria o inefficienza di una cosa oppure da esigenze personali.


ATTESTATO DI RISCHIO
È il documento che certifica la 'storia assicurativa' ovvero che certifica la presenza o l'assenza di sinistri Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) negli anni passati. Inoltre, sull'attestato di rischio viene riportata la classe Bonus/Malus maturata in base al numero di sinistri provocati dal veicolo assicurato. Viene riportata sia la classe interna della Compagnia che quella “ministeriale”. Questo documento deve essere rilasciato ogni anno da parte della Compagnia di Assicurazioni, almeno 3 giorni prima della scadenza del contratto.


ATTIVITÀ PROFESSIONALE
È quella dichiarata nel contratto, che viene svolta dall'assicurato a carattere continuativo, abituale e remunerativo.
Vedi INFORTUNIO PROFESSIONALE.


ATTIVITÀ NON PROFESSIONALE
È quella inerente alla vita comune o di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno, nonché allo svolgimento delle attività di hobbies anche se a carattere continuativo. Vedi INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE.


AZIONE DIRETTA
Nell'ambito dell'assicurazione R.C. auto, il danneggiato ha la facoltà di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore (deve essere comunque citato anche l'assicurato).




BENEFICIARIO
È colui a favore del quale, su designazione dell'assicurato, viene eseguita la prestazione dall'assicuratore.


BONUS-MALUS
Bonus Malus è un tipo di forma tariffaria per la garanzia di R.C.A. che prevede una scala di classi di merito alle quali è assegnato il contratto. La circolare 555/D del 17 maggio 2005 ha stabilito una scala di classi univoca per tutte le compagnie, ma è stata data facoltà ad ogni compagnia di creare una scala di classi personalizzata; infatti i contratti provenienti da altre compagnie saranno assunti osservando la classe di merito CU, mentre quelli provenienti dalla stessa compagnia saranno assunti con la classe di merito interna della compagnia stessa. La presenza di un sinistro pagato o con danni a persona durante l'annualità assicurativa, causa l'aumento della classe di merito; mentre l'assenza di sinistri ne determina la diminuzione. I veicoli di nuova immatricolazione o di prima assicurazione dopo voltura, sono generalmente assegnati ad una classe di merito dedicata.




CAPITALE ASSICURATO
È l'importo convenuto in contratto per i beni che sono soggetti a copertura e rappresenta la somma massima indennizzabile.


CARICAMENTI
Sono i costi gestionali a carico dell'impresa di assicurazione e comprendono gli oneri di acquisizione, le spese per la liquidazione sinistri e oneri di gestione.


CARROZZERIE CONVENZIONATE
Sono carrozzerie convenzionate con il gruppo RAS che permettono di riparare il tuo veicolo senza anticipare i costi di riparazione in quanto la riparazione è gestita direttamente fra il titolare della carrozzeria e la compagnia di assicurazione. Le riparazioni sono effettuate solo con pezzi di ricambio originali e il lavoro è garantito per 24 mesi. E’ possibile il ricovero e la riparazione del veicolo, presso le  carrozzerie convenzionate , solo a condizione che la dinamica dell’incidente sia chiara e sia stato compilato il modulo blu.


CARTA VERDE
Documento che attesta la validità dell'assicurazione R.C. auto per la circolazione in paesi diversi dai membri C.E.E. In mancanza di tale documento deve essere stipulata una polizza di frontiera. Vedi U.C.I.


C.I.D. (CONSORZIO PER LA CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO)
La Convenzione Indennizzo Diretto (CID) è una convenzione stipulata fra la quasi totalità delle Compagnie di assicurazione allo scopo di accelerare i tempi di liquidazione dei sinistri. La Convenzione Indennizzo Diretto (CID) consente a chi non risulti responsabile dell'incidente di essere risarcito direttamente dalla propria Compagnia (Compagnia mandataria) la quale richiederà l'importo pagato alla compagnia civilmente responsabile (Compagnia debitrice).


CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE
È la clausola che, facendo riferimento a precisi indici statistici (di solito ISTAT) consente di rivalutare le somme assicurate o i massimali e correlativamente il premio per bilanciare l'effetto dell'inflazione.


COLLEGIO MEDICO
È un organismo costituito di volta in volta per dirimere le divergenze fra le parti a seguito di disaccordo sul diritto all'indennizzo e sulla natura e conseguenze del sinistro, relative alle polizze Malattia e Infortuni. Nelle condizioni contrattuali sono stabilite le regole per la nomina e la composizione del Collegio.


COLLEZIONI
Per 'collezione' si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.


COLLISIONE
La garanzia Collisione è una copertura assicurativa che copre l'auto per tutti i danni derivanti da collisione con un altro veicolo identificato durante un incidente stradale. A differenza della garanzia Kasko, la Collisione non prevede il rimborso in caso di uscita di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o collisione con un veicolo non identificato. Trattandosi di una garanzia diretta (che assicura il tuo veicolo, non i terzi), verrai risarcito direttamente dalla tua compagnia di assicurazioni.


COMMISSARIAMENTO
Nel caso di gravi irregolarità amministrative o violazioni di norme, l'Isvap nomina uno o più commissari ed un Comitato di sorveglianza per l'amministrazione straordinaria al fine di risanare l'impresa o di porla in liquidazione coatta. Vedi AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, LIQUIDAZIONE COATTA, COMMISSARIO LIQUIDATORE.


COMMISSARIO LIQUIDATORE
Svolge le funzioni del curatore nell'ambito di un fallimento. Per l'assicurazione R.C. auto può avere il compito di liquidare i sinistri per conto del fondo di garanzia vittime della strada. Vedi AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, LIQUIDAZIONE COATTA, COMMISSARIO LIQUIDATORE.


CONTRAENTE
Persona (fisica o giuridica) che sottoscrive il Contratto (Polizza), assume l'onere di pagare il premio ed esercita i diritti derivanti dal Contratto.


CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
È il contratto mediante il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si impegna a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (nelle assicurazioni contro i danni: Infortuni, Incendio ecc.); o a pagare un capitale al verificarsi di un evento attinente la vita umana (ad esempio nella Polizza Vita) (art. 1882 C.C.). Vedi ASSICURAZIONE.


CONTRASSEGNO
Documento che insieme al certificato di assicurazione, certifica l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione. Deve essere collocato per legge in modo ben visibile, di norma sul parabrezza.


C.V.T. (Corpo Veicoli Terrestri)
È la denominazione che viene riservata alle garanzie accessorie alla R.C. auto: Incendio, Furto, Collisione, Kasko ecc.




DANNO
S'intende la diminuzione patrimoniale subita dall'assicurato in conseguenza di un sinistro. Può essere diretto o indiretto a seconda che sia o meno conseguenza diretta del sinistro stesso. In riferimento ai fatti illeciti, è il pregiudizio che deriva dalla violazione di un diritto assoluto. Può essere patrimoniale o non patrimoniale, a seconda che incida sul patrimonio del danneggiato oppure sulla sua sfera psicofisica e si concretizzi, quindi, in dolore, sofferenze, ansie ecc. Art. 1882, 2043, 2056 e 2059 C.C..


DANNO BIOLOGICO
Configurazione di danno elaborata dalla giurisprudenza, riscontrabile in qualsiasi pregiudizio arrecato alla persona umana a titolo di lesione del diritto alla salute. Questo danno può coesistere - in caso di lesioni personali - col danno patrimoniale (costituito dall'eventuale capacità lavorativa specifica) e col danno non patrimoniale (morale). Art. 2043 C.C. e 32 Cost., Sent. Corte Cost. n. 184 del 30/6/86.


DANNI MATERIALI E DIRETTI
I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prevista l'assicurazione.


DECORRENZA
La copertura inizia di norma dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto e termina alle ore 24 del giorno indicato come data di scadenza finale.


DENUNCIA (DI SINISTRO)
È la comunicazione dell'avvenuto sinistro che l'assicurato deve dare al proprio assicuratore o agente, entro tre giorni da quello del sinistro stesso o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza o possibilità. In caso di inadempimento doloso all'obbligo della denuncia di sinistro, l'assicurato perde il diritto all'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore.


DIARIA
Nella polizza Infortuni è l'indennità prevista per ciascun giorno di inabilità temporanea lavorativa dell'assicurato.


DIRITTO DI RIVALSA
In tutti i casi di esclusione della copertura assicurativa, il diritto della compagnia di assicurazione di chiedere al Contraente il rimborso dei danni comunque liquidati al terzo danneggiato.


DISABITAZIONE
L'assenza continua dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.


DISDETTA
È l'atto con il quale una della parti comunica, nei termini convenuti, la volontà di non rinnovare il contratto. Vedi RECESSO PER SINISTRO.


DURATA (DELL'ASSICURAZIONE)
Inizia, se pagato il premio di polizza, dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto e termina alle ore 24 del giorno indicato come data di scadenza finale. Nelle assicurazioni contro i Danni, se tale lasso di tempo supera il decennio, le parti possono recedere dal contratto nonostante patto contrario. Il contratto può rinnovarsi tacitamente anche più volte, per un periodo pari a quello iniziale, ma ogni volta per non più di due anni. Vedi DECORRENZA, TACITO RINNOVO.




EREDI LEGITTIMI
Sono le persone a favore delle quali deve essere eseguita la prestazione della garanzia (polizza Vita e Infortuni) in assenza di un beneficiario designato. Vedi BENEFICIARIO.


ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.




FABBRICATO
L'intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi e relative opere di fondazione od interrate, impianti ed installazioni di pertinenza, considerati immobili per natura o destinazione.


FALLIMENTO
È lo stato d'insolvenza, dichiarato con sentenza, in cui versa l'imprenditore quando non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. Per quanto concerne il contratto di assicurazione la legge fallimentare (R.D. 16/3/1942 n. 267 art. 82) prevede: 'Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario e salva l'applicazione dell'art. 1898 del C.C. se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento'.


FENOMENO ELETTRICO
Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.


FISSI ED INFISSI
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.


FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
È un fondo costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, risultanti non assicurati o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, oppure precedentemente rubati e utilizzati in modo illecito. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata un'impresa per la liquidazione dei danni. Viene finanziato con una percentuale caricata sul premio di polizza e fissata con decreto ministeriale.


FRANCHIGIA
La franchigia è una somma fissa, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato. Vedi SCOPERTO.


FULMINE
Fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.


FURTO (REATO DI)
È colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).


FURTO CON DESTREZZA
È il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.




GARANZIE ACCESSORIE
Termine di uso comune per definire estensioni di garanzia con o senza sovrappremio.


KASKO
La garanzia Kasko è una copertura assicurativa che copre l'auto per tutti i danni derivanti da collisione con un altro veicolo, da urto contro un ostacolo (per esempio un muro o un albero), da ribaltamento e uscita di strada. Trattandosi di una garanzia diretta (che assicura il tuo veicolo, non i terzi), verrai risarcito direttamente dalla tua compagnia di assicurazioni.




IMPLOSIONE
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.


INABILITÀ TEMPORANEA
È la temporanea incapacità, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato.


INAIL
È l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che gestisce l'assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


INCENDIO
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.


INCOMBUSTIBILITÀ
Si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.


INDENNIZZO (O INDENNITÀ)
È la somma dovuta all'assicurato in caso di sinistro.


INFERRIATA
Manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.


INFORTUNIO
L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.


INFORTUNIO DEL CONDUCENTE
Evento fortuito, violento ed esterno che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza un'invalidità permanente o la morte del conducente del veicolo assicurato al momento del sinistro.


INFORTUNIO EXTRA PROFESSIONALE
È l'infortunio che l'assicurato subisce in occasione della vita comune di relazione (compreso li tempo libero e gli hobbies). Vedi ATTIVITÀ NON PROFESSIONALE.


INFORTUNIO PROFESSIONALE
L'infortunio che l'assicurato subisce mentre e perché attende all'esercizio delle mansioni inerenti alla attività professionale dichiarata nel contratto. Vedi ATTIVITÀ PROFESSIONALE.


INPS
È l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che gestisce le assicurazioni sociali.


INVALIDITÀ PERMANENTE
È la perdita anatomica o funzionale dell'uso di un organo o di un arto del corpo. È quindi considerata invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata dall'assicurato. È valutabile sulla base di una tabella di riduzione parziale della capacità fisica. Vedi TABELLA ANIA e TABELLA I.N.A.I.L.


INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
Perdita o diminuzione della capacità allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa (indipendentemente dalla professione esercitata) derivante da una malattia.


ISTITUTO DI CURA
Ogni struttura sanitaria autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli Stabilimenti Termali, le Case di Convalescenza e Soggiorno, i Gerontocomi e gli Ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.


I.S.V.A.P. (Istituto Nazionale per la Vigilanza Sulle Assicurazioni Private)
È l'Istituto Superiore per la Vigilanza per le Assicurazioni Private e di interesse collettivo. Le sue funzioni più importanti sono: il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle compagnie; l'esame e la verifica dei bilanci; la vigilanza e la verifica dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione. L'ISVAP, per svolgere la sua attività, ha il potere di chiedere alle compagnie qualsiasi tipo di informazione sull'attività e il bilancio, può disporre ispezioni presso le compagnie, ha facoltà di convocare sotto la sua vigilanza assemblee e consigli di amministrazione e può avvalersi dei servizi del conto consortile e del fondo di garanzia per le vittime della strada. Ha sede a Roma in via Del Quirinale n. 21 - 00187 Roma Tel. 06/421331.




LEASING
È un contratto di locazione mediante il quale una società di leasing, dietro pagamento di un canone periodico, fornisce la disponibilità di veicoli, con la possibilità per il contraente in regola con il pagamento del canone, di acquisire la proprietà mediante il pagamento di una quota di riscatto al termine del contratto di locazione. A tutela dei propri interessi la società di leasing impone una copertura assicurativa con pagamento del premio a carico del conduttore.


LETTERA DI DISDETTA
Qualora il contraente intenda rinunciare alla prosecuzione di un contratto di assicurazione, è tenuto a manifestare la propria volontà all'impresa inviandole, nei termini e con i modi contrattualmente stabiliti (abitualmente per raccomandata), una lettera di disdetta. Questa deve essere tempestiva, ossia deve essere spedita prima che siano decorsi i termini citati, almeno 15 giorni prima della scadenza (ai sensi di Legge) e deve contenere tutti gli elementi atti a identificare la polizza cui si riferisce. La disdetta è pienamente valida anche quando inviata all'agenzia con la quale è stato stipulato il contratto. Vedi DISDETTA, TACITO RINNOVO.


LIBERALIZZAZIONE DELLE TARIFFE
In esecuzione delle norme comunitarie sulla libertà di concorrenza, dal 1995 è stato abbandonato il regime di approvazione ministeriale delle tariffe Vita e R.C. auto.


LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
È l'equivalente del fallimento. Un'impresa è posta in liquidazione coatta nel caso di gravi dissesti ed è causa di scioglimento del contratto di assicurazione. Vedi AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, COMMISSARIAMENTO, COMMISSARIO LIQUIDATORE.


LOCALI DI VILLEGGIATURA
Abitazione, comprese le pertinenze, per cui sia stato stipulato un contratto di locazione ove l'assicurato figuri come locatario. La villeggiatura prevede che l'assicurato e/o i suoi familiari stabilmente conviventi abbiano pernottato per un periodo minimo pari a 7 giorni.




MALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.


MALATTIE COESISTENTI
Le malattie o invalidità presenti nel soggetto, che riguardano sistemi organo-funzionali diversi da quelli interessati dalla malattia denunciata.


MALATTIE CONCORRENTI
Le malattie o invalidità presenti nel soggetto che determinano una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo-funzionale.


MALATTIA IMPROVVISA
Malattia di acuta insorgenza che colpisce l'Assicurato e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta precedentemente all'inizio del viaggio.


MALATTIA PREESISTENTE
Malattia che sia la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o già esistenti al momento della sottoscrizione della Polizza.


MASSIMALE
È l'importo massimo della prestazione dell'assicuratore.




NUCLEO FAMILIARE
Persone stabilmente conviventi con l'intestatario del veicolo assicurato che risultano nello stato di famiglia.




ONDA SONICA
Fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica, provocate da aeromobili od oggetti, in genere in moto a velocità sonica e supersonica, che possono provocare vibrazioni dannose.


OPTIONALS
Installazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. Vedi ACCESSORI DI SERIE.


OPZIONE AL TERMINE
È una clausola contrattuale che consente all'assicurato con polizza Vita di scegliere una prestazione alternativa a quella prevista in polizza. Quando la prestazione garantita è un capitale, quella alternativa è una rendita. Quando la prestazione garantita è una rendita, quella alternativa è un capitale o una rendita con caratteristiche diverse.




PERFEZIONAMENTO
Termine che indica la sottoscrizione della polizza da parte del contraente con contestuale pagamento della prima rata di premio.


PERDITE PATRIMONIALI
Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti di cose.


PERIODO DI OSSERVAZIONE
È un periodo di tempo nel quale si osserva se vengono denunciati, e successivamente pagati, dei sinistri. Il primo periodo inizia con la decorrenza di polizza e termina dopo 9 mesi. I periodi successivi durano 12 mesi, cosicché si mantiene lo scarto di tre mesi rispetto alla naturale scadenza della polizza.


POLIZZA
Documento che prova l'Assicurazione.


POLIZZA A LIBRO MATRICOLA
In uso soprattutto nel Ramo R.C. auto. Con un solo contratto sono assicurati tutti i veicoli di proprietà della stessa società contraente, a condizione che non siano meno di 50. Sono possibili inserimenti ed esclusioni di veicoli durante l'anno assicurativo, con successiva regolazione del premio.


PREMIO
È la somma dovuta, a date contrattualmente fissate, dal contraente all'assicuratore. Si considera riferito all'anno ed è dovuto per intero anche se è frazionato in rate.


PREMIO UNICO VITA
È l'importo versato dal contraente all'assicuratore al fine di stipulare il contratto di assicurazione. Il premio unico è comprensivo di imposte, ed è versato in via anticipata in un'unica soluzione.


PRESCRIZIONE
Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare per un periodo di tempo stabilito dalla legge. I diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono in 1 anno.


PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
È la forma assicurativa con la quale l'assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente indennizzato dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati. Non è pertanto applicabile con questa forma la regola proporzionale.


PRIMO RISCHIO RELATIVO
È la forma assicurativa prestata senza applicare la regola proporzionale purché il valore complessivo dichiarato nel contratto non sia inferiore a quello accertato al momento del sinistro, altrimenti, fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata, l'ammontare dell'indennizzo stesso verrà ridotto nella proporzione esistente tra il valore complessivo dichiarato e quello accertato al momento del sinistro.


PROPORZIONALE (REGOLA PROPORZIONALE)
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente pattuito (art. 1907 C.C.).


PROPOSTA
È il documento contenete la richiesta del contraente di stipulare il contratto di assicurazione con la compagnia.


PROVA (ONERE DELLA)
Chiunque voglia far valere il proprio diritto al risarcimento di un danno subito deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 1697 C.C.).


PROVA (INVERSIONE DELL'ONERE DELLA)
Nel caso in cui la legge stabilisca una presunzione di responsabilità a carico di un determinato soggetto questo può dare la prova contraria. Si ha in questo caso un inversione dell'onere della prova in quanto non è il soggetto che avanza una domanda giudiziale a dover provare i fatti a fondamento della sua pretesa ma il soggetto su cui grava la responsabilità a dare prova liberatoria.
È questo il caso contemplato dall'art.2054 del Codice Civile relativamente alla guida dei veicoli.




QUIETANZA
Ricevuta di pagamento del premio o dell'indennizzo.


QUOTA
Termine di uso comune per indicare la partecipazione di un'impresa a un rischio assunto in coassicurazione e l'entità della partecipazione stessa.




RAMO
Per ramo s'intende la gestione della forma assicurativa corrispondente a un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro similari (ad esempio Ramo Danni: Infortuni, Malattia, R.C. autoveicoli, e Ramo Vita).


RAMI ELEMENTARI
Termine di uso comune per indicare i Rami Danni. Vedi RAMO.


RAPINA
Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, avvenuta nell'abitazione indicata in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.


R.C. DEL CAPOFAMIGLIA
Si riferisce al complesso delle responsabilità che gravano sui componenti di un nucleo familiare nell'ambito della vita privata. Ad esempio: la responsabilità dei genitori per il fatto dei figli minori (art. 2048 C.C.), la responsabilità per la proprietà di animali domestici (art. 2049 C.C.).


R.C. PROFESSIONALE
Si riferisce alla responsabilità gravante sui professionisti (medici, avvocati, notai, commercialisti ecc.) per la cattiva esecuzione dei contratti d'opera che vengono instaurati con la clientela nello svolgimento della professione. È caratterizzata dal fatto che ha per oggetto una responsabilità contrattuale.


REGOLAZIONE (DEL PREMIO)
È una forma di conguaglio, prevista da un'apposita clausola contrattuale, applicabile quando il premio non è calcolabile a priori perché dipende da elementi variabili. Una parte del premio viene corrisposto anticipatamente (premio provvisorio) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione. Questa clausola si riscontra ad esempio nelle polizze a libro matricola, polizze cumulative infortuni ecc.


REGOLE EVOLUTIVE (TABELLA DELLE)
Nel Ramo R.C. auto l'assenza o la presenza di sinistri nel periodo di osservazione comporta l'applicazione di diversi coefficenti di determinazione del premio per l'annualità successiva, corrispondenti a diverse classi di merito che si determinano a seconda dei sinistri rientranti nel periodo di osservazione sulla base di una tabella detta 'delle regole evolutive'. Vedi BONUS/MALUS e PERIODO DI OSSERVAZIONE.


RENDIMENTO (DEL FONDO)
Il rendimento annuo di un fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza dell'anno considerato al valore medio del fondo stesso. Per risultato finanziario si intendono i proventi finanziari dell'anno tenuto conto degli utili, delle perdite e delle ritenute fiscali.


RENDITA
Somma di denaro che costituisce una prestazione alternativa all'erogazione di un capitale, dovuta periodicamente e ricorrentemente dall'assicuratore al beneficiario di una polizza Vita. Assegno di invalidità che l'assicuratore corrisponde a cadenza prestabilita all'assicurato fin tanto che è in vita.


RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti (art. 2049 C.C.).


RETRIBUZIONE
Si intende tutto quanto al lordo delle ritenute il dipendente effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali, anche transitori, le partecipazioni agli utili e le provvigioni, nonché l'equivalente in denaro di tutte le corresponsioni in natura.


RETRIBUZIONE DIPENDENTI SOGGETTI INAIL
È la retribuzione corrisposta dall'assicurato ai dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.


RICORSO TERZI
È una forma di assicurazione di R.C. prestata nell'ambito del Ramo Incendio. Sono coperti i danni materiali e diretti subiti dalle cose di terzi a seguito di un evento garantito in polizza del quale l'assicurato sia civilmente responsabile. Vedi RISCHIO LOCATIVO.


RICOVERO
La degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.


RICOVERO IN DAY HOSPITAL
Ricovero in Istituto di cura che si esaurisce in giornata.


RIDUZIONE NELLA POLIZZA VITA
Nel caso in cui l'assicurato, ricorrendone le condizioni, non chiede il riscatto della polizza Vita dopo la cessazione del pagamento dei premi. La polizza rimane in vigore, ma le relative prestazioni risulteranno ridotte. Vedi RISCATTO.


RISARCIMENTO
È la somma pagata dall'assicurazione al terzo danneggiato a seguito di un sinistro coperto da una polizza di assicurazione.


RISARCIMENTO PROPORZIONALE
In ambito R.C. auto è il risarcimento che viene effettuato riducendo proporzionalmente i diritti dei danneggiati quando la pluralità globale dei loro danni superi il massimale disponibile (art. 140 Dlgs 07/09/2005 n.209).


RISCATTO
È la facoltà dell'assicurato nella polizza Vita di ottenere, in caso di cessazione del pagamento dei premi, la corresponsione dell'importo rappresentante il 'valore attuale' della polizza calcolato sommando i premi pagati e facendo determinate detrazioni per alcune spese. Vedi RIDUZIONE.


RISCHIO
È la probabilità che l'evento dannoso si verifichi.


RISCHIO LOCATIVO
È una forma di assicurazione di R.C. prestata nell'ambito del ramo incendio. Si riferisce alla responsabilità dell'assicurato derivante da incendio o altro evento compreso in polizza per i danni subiti dai locali tenuti in locazione (art. 1588, 1611 C.C.).


RISERVE MATEMATICHE
Sono gli importi che devono essere accantonati ogni anno dalla società per far fronte agli obblighi futuri derivanti dai contratti.


RIVALSA (AZIONE DI)
Nell'ambito della R.C. auto, è l'azione dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato per recuperare importi pagati a terzi danneggiati non avendo potuto opporre a questi determinate eccezioni contrattuali. Vedi SURROGA.




SCASSO
Forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causarne l'impossibilità di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.


SCIPPO
È il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.


SCOPERTO
Percentuale dell'ammontare del danno, stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato. Vedi FRANCHIGIA.


SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare scoppio.


SECONDO RISCHIO
Qualora esistesse altra efficace copertura per la medesima garanzia, la copertura assicurativa viene prestata in eccedenza a quella di primo rischio; essa opera infatti a partire dal limite previsto per l'assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura.


SEQUESTRO
Nella polizza Vita, le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sequestrate (art. 1923 C.C.).


SIMPLO
Termine di uso comune per indicare l'esemplare della polizza.


SINISTRO
Evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.


SINISTRO RISERVATO
Sinistro non ancora pagato alla scadenza annuale del Contratto.


SOLAIO
Complesso di elementi che costituisce la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature.


SOMMA ASSICURATA CAPITALE ASSICURATO
È l'importo convenuto in contratto, che rappresenta il massimo della prestazione dell'assicuratore.


SOVRASSICURAZIONE
Se il contraente ha dolosamente sovrassicurato le cose, l'assicurazione non è valida, fermo il diritto dell'assicuratore in buona fede di ottenere il pagamento del premio. Se non c'è dolo dell'assicurato, l'assicurazione vale fino alla concorrenza del valore reale delle cose e si può ottenere la futura riduzione del premio (art. 1909 C.C.).


SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
La spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina idonea discarica i residui dei beni danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.


SPESE DI RESISTENZA
Sono le spese sostenute per resistere in giudizio alle pretese del danneggiato. Nella R.C., sono a carico dell'assicuratore nel limite di un quarto del massimale ed in proporzione ad esso. Se l'entità del danno reclamato dal danneggiato supera il massimale, le spese di resistenza si ripartiscono tra assicurato e assicuratore in proporzione dei rispettivi interessi (art. 1917 C.C.).


SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DANNO D'ACQUA
Nelle polizze a copertura dei rischi relativi ai danni all'abitazione è spesso prevista come garanzia accessoria il rimborso delle spese sostenute per la ricerca della rottura accidentale delle condutture e degli impianti fissi del fabbricato, e per il successivo ripristino delle pareti o pavimenti. Vedi ACQUA CONDOTTA.


SPESE DI RIMOZIONE, DEPOSITO E RICOLLOCAMENTO DEI BENI MOBILI ASSICURATI
Le spese di rimozione, di eventuale deposito presso terzi, di ricollocamento dei beni mobili assicurati, resesi necessarie in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.


STORNO
Operazione contabile che consiste nell'annullamento di una partita relativa ad una rata di premio o all'importo che risulta da un'appendice di polizza, per l'impossibilità di conseguire l'incasso o per altri motivi (sostituzione della polizza ecc.).


STRUTTURE PORTANTI
Elementi di un edificio destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui poggia il peso del proprio fabbricato ed i carichi dovuti al contenuto. Strutture portanti verticali: muri maestri e di sostegno, pilastri, fondazioni. Strutture portanti orizzontali: travi, capriate ed orditure di sostegno del tetto, solai, fondazioni.


STRUTTURE PORTANTI DEL TETTO
Le strutture orizzontali od inclinate che sostengono direttamente il tetto (orditure, tiranti o catene).


SURROGA (DIRITTO DI)
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici o dal coniuge dell'assicurato. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Anche l'I.N.A.I.L. beneficia della surrogazione (art. 1916 C.C.).




TABELLA ANIA
È una tabella usata per la liquidazione della indennità di invalidità permanente ed è una tabella di valutazione graduale del grado delle lesioni permanenti. Per le menomazioni non comprese nella tabella si fa riferimento ad una generica capacità lavorativa che viene ridotta a seguito delle lesioni subite. È meno favorevole per l'assicurato della Tabella INAIL. Vedi TABELLA INAIL.


TABELLA I.N.A.I.L.
Prevista dal D.P.R. 1124/65. È più favorevole all'assicurato della Tabella ANIA. L'adozione di questa Tabella spesso comporta un sovrappremio.


TACITO RINNOVO
Condizione contrattuale in forza della quale la polizza si rinnova tacitamente, in mancanza di una tempestiva comunicazione da parte dell'assicurato (disdetta), per un periodo uguale a quello iniziale ma non superiore a due anni, e così successivamente (art. 1899 C.C.).


TASSO TECNICO
È il tasso minimo di rendimento che l'assicuratore prevede di realizzare investendo i premi riscossi dagli assicurati nel corso della durata contrattuale. Nella determinazione del premio il tasso tecnico viene conteggiato a favore degli assicurati.


TERZI
Nell'ambito delle assicurazioni Responsabilità Civile, il concetto 'di terzi rispetto all'assicurato' è stato elaborato per escludere dall'assicurazione i danni subiti da persone legate all'assicurato stesso con vincoli di parentela (coniugi, conviventi more uxorio, parenti, il locatario del veicolo ceduto in leasing, affini). Il legislatore ha provveduto a formulare l'elenco di coloro che 'non sono considerati terzi' e non hanno quindi diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione. Successivamente, la Corte Costituzionale ha affermato la risarcibilità dei danni alla persona (non quelli materiali) subiti da: coniuge, convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, locatario del veicolo ceduto in leasing, affiliati ed altri parenti, conviventi del proprietario o del conducente del veicolo assicurato per la Responsabilità Civile. (art. 129 Dlgs. 07/09/2005 n.209. e Sent. Corte Cost. n. 188 del 02/05/1991).


TETTO
L'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.


TITOLI DI CREDITO
I titoli di Stato, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, assegni bancari e circolari, assegni postali, libretti di risparmio e simili.


TUTELA GIUDIZIARIA
Termine indicante quella che originariamente veniva chiamata 'assicurazione delle spese legali e peritali' perchè intesa a risarcire l'assicurato dagli oneri difensivi sia nella fase extragiudiziale che in quella giudiziale, in occasione di liti attive o passive nonché di procedimenti. In questa copertura assicurativa l'assicuratore non si limita a risarcire l'assicurato nei termini convenuti, ma gli fornisce consulenza e assistenza in tutte le fasi della vertenza.




UCI
Ufficio Centrale Italiano. Organismo che costituisce il bureau italiano nel sistema dei bureaux internazionali per l'emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano. Vedi CARTA VERDE.




VALORE A NUOVO
Per i fabbricati: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, senza tenere conto del degrado per vetustà, rendimento economico e uso, escludendo soltanto il valore dell'area. Per gli altri beni: il costo di rimpiazzo dei beni assicurati - ad eccezione delle merci, degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni - con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto montaggio e fiscali.


VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO
Valore del veicolo definito in base alla quotazione media di mercato.


VALORE INTERO
Si definisce così l'assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, sopporta una parte proporzionale dei danni (art. 1907 C.C.).


VETRO ANTISFONDAMENTO
Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, spranghe e simili. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a mm. 6, oppure da un unico strato di materiale sintetico dello stesso spessore.


VINCOLO
Le somme assicurate possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla polizza o sull'appendice. Nella polizza Vita in caso di vincolo le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del vincolatario.


VEICOLO
Si considerano facenti parte del veicolo la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonchè tutti gli accessori di normale uso, incorporati o fissi; sono esclusi i bagagli e le merci trasportate.




 

 

 

 

 

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fonte: www.aziendaitalia.org

 

  • Fine articolo Tabella ANIA

 

Tabella ANIA

 

CONSIDERAZIONI IN TEMA DI DANNO BIOLOGICO
Il concetto di danno biologico inteso come compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto è ormai comunemente recepito in sede giurisprudenziale, costituendone una autorevole pronuncia della Corte Costituzionale (26 luglio 1979, n. 88, sentenza 184/1986; in seguito Cass., 6 giugno 1981, n. 3675) il suo ufficiale atto di nascita.
In tale sentenza si accoglieva quel fermento di opinioni di dottrina e di merito, rivolto al diritto all’integrità personale (rappresentato in primis dall’art. 32 della Costituzione) che aveva soffermato l’attenzione sull’esigenza di considerare risarcibile il danno alla persona, indipendentemente da ogni conseguenza di ordine economico, sulla base del principio del danno costituito dalla menomazione in sé considerata.
La risarcibilità del danno biologico da un punto di vista civilistico origina peraltro ex art. 2043 c.c. laddove qualsiasi menomazione dell’integrità psico-fisica della persona costituisce danno ingiusto se è conseguenza di un fatto illecito indipendentemente dall’attitudine del soggetto interessato a produrre reddito.
Detta risarcibilità non autorizza peraltro a considerare lo stesso un danno di natura patrimoniale, essendo il danno patrimoniale identificabile nella deminutio patrimonii conseguita alla potenzialità lesiva della malattia, attraverso una contrazione od elisione del reddito del soggetto leso.
Ribadita la non patrimonialità del danno, recepiti i più recenti concetti di danno biologico da morte e di danno riflesso ai congiunti, offerta separata valutazione al danno morale, lo sforzo attuale dei vari operatori del settore (magistrati, consulenti, .. legislatore) appare concentrato nella ricerca, sia in ambito strettamente medico che monetario, di criteri di valutazione uniformi, che consentano di superare la diversità dei parametri usati presso i vari uffici, così eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento.
"Le varie tabelle.....sono ovviamente astratte dato che devono servire a riportare in termini uguali situazioni fisio - patologiche le più diverse e, soprattutto, devono fornire alla pratica giudiziaria l’espressione numerico-percentuale di queste situazioni." Monetti e Pellegrino, Tribunale di Genova 1974.
Da tali presupposti origina questa proposta.
Il nostro attuale sistema valutativo è incentrato sulla monetizzazione del pregiudizio del danno biologico espresso in valore percentuale negativo rispetto al valore globale dell'individuo fatto pari a 100.
Il danno percentuale è calcolato attraverso l'uso di tabelle di riferimento, nate su base convenzionale, con riferimenti per via analogica con atti legislativi (DPR 1124 del 30.6.65) o normativi privati (A.N.I.A.).
Tali tabelle calcolano la compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto misurando precipuamente il solo deficit funzionale residuato alla menomazione.
Questa modalità valutativa contraddice pesantemente il concetto di danno codificato dalla W.H.O.-O.M.S. da circa 20 anni e già giunto ad una fase di prima revisione, palesando la presenza di un baratro culturale ormai intollerabile.
Sin dal 1980 la W.H.O.-O.M.S. ha formulato un sistema classificativo ICIDH mirante alla definizione delle varie dimensioni e settori del danno alla persona, riassunto nell'attuale fase di revisione con il termine disablement.
Il danno alla persona consegue alla alterazione delle condizioni di salute dell'individuo, comunque determinatasi, ed il disablement indica l'insieme totalizzante delle negative dimensioni del danno stesso, racchiudendone tutti gli aspetti costitutivi.
Il danno alla persona nasce da questo modello teorico:


1

Qualcosa di patologico accade all'individuo

modificazioni patologiche e loro manifestazioni
(sintomi e segni)
¯
alterate condizioni di salute

2

L'individuo avverte il verificarsi di questa occorrenza

i segni sono esteriorizzati (la malattia è obiettivabile)
¯
impairment
¯
livello del corpo

3

La performance delle attività compiute dall'individuo può essere alterata

limitazione dell'attività (obiettivata)
¯
consapevolezza della malattia e
sua espressione fenomenologia
¯
disability
¯
livello della persona

4

l'individuo è messo in una situazione di svantaggio rispetto ai suoi simili

risposta della società all'esperienza dell'individuo
(es.: restrizione delle partecipazioni)
¯
handicap
¯
livello della società

Siamo quindi di fronte ad un sistema nosologico in grado di identificare le varie dimensioni e settori del danno alla salute, intendendo per dimensione il livello in cui si ha esperienza delle menomazioni (corpo, persona, società) e per settore la particolare area di funzionamento interessata (es.: memoria, prendere cura di se stessi, svolgere il proprio ruolo civico, ..).
Il significato dei termini impairment, disability, handicap verrà di seguito tradotto e dettagliato.
tabella ania
Il fenomeno risultante è stato così schematizzato nella versione 1980 dell'ICIDH:
Tale rappresentazione grafica è utile nel differenziare i separati concetti di impairments ®disabilites® handicaps ma racchiude gravi carenze, la più grave delle quali è quella di non fornire sufficiente informazione sulle relazioni i concetti stessi, che sembrano legati da un rapporto causale, con un flusso di tipo unidirezionale, con l'esclusione di qualsiasi ruolo delle circostanza sociali e fisiche nello sviluppo del processo.
tabella ania
Sulla scorta di tali osservazioni, considerato il carattere multi-dimensionale e pluri-prospettico del disablement, l'originale diagramma ICIDH del 1980 ha subito una modifica in termini dinamici originando l'attuale formulazione peraltro ancora in fase di beta trial . Il diagramma rappresentante le varie dimensioni del disablement viene quindi così modificato per esprimerne la multi-dimensionalità
Dalla osservazione del diagramma appare palese come:

  • il disablement sia visto in termini interattivi fra le condizioni di salute e i fattori contestuali (ambientali e personali)
  • l'interazione sia biunivoca a sottolineare che la presenza di conseguenze della patologia può modificare lo stato di salute stesso!

Per meglio esprimere la dinamicità del processo i termini operativi di impairment, disability e handicap sono stati parzialmente sostituiti con i quelli di impairment, activity, partecipation.
La schematizzazione delle aggiornate dimensioni dell'ICIDH-2 è contenuta nella tabella 1.
Si impone a questo punto una completa definizione terminologica:
a) impairment (danno anatomo-pato-funzionale = menomazione):
definizione: perdita o anormalità dell'organismo corporeo o di una funzione fisiologica e psicologica
significato: l'organismo corporeo è inteso nella sua piena totalità e la sua compromissione (temporanea o permanente; progressiva, statica o regressiva; intermittente o continua) viene espressa sia in termini di struttura che di funzione (anche mentale), senza relazione contingente con la sua eziopatogenesi, in modo obiettivabile
b) activity (attività):
definizione: natura ed estensione del funzionamento a livello della persona. Le attività possono essere limitate in natura, durata e qualità
significato: la dimensione attività contempla l'insieme delle attività personali integrate associate con l'espletamento delle  funzioni, semplici e complesse, della vita quotidiana valutando la performance attuale (e il suo disturbo in termini qualitativi e quantitativi) e non la attitudine o potenzialità dell'individuo; le attività includono funzioni fisiche semplici o elementari, funzioni mentali elementari e complesse, collezione di attività fisiche e mentali a vari livelli di complessità
c) partecipation (partecipazione):
definizione: natura ed estensione del coinvolgimento della persona nelle situazioni della vita quotidiana in rapporto a .... condizioni di salute e fattori contestuali. La partecipazione può essere limitate in natura, durata e qualità.
significato: la dimensione partecipazione contempla i fenomeni sociali, rappresentando la conseguenze delle alterate condizioni a livello sociale in termini di partecipazione del soggetto e di risposta sella società, riferendosi pertanto alle esperienze complesse nel contesto attuale di vita, includendo nel contesto l'insieme dei fattori ambientali (fisici, sociali e attitudinali).
Al termine di questo percorso nosologico dovrebbe sembrare ovvio come:
a.         l'impairment o menomazione costituisce il presupposto imprescindibile del danno alla persona
b.         il danno alla persona non è né può essere limitato alla sola dimensione impairment-menomazione dovendosi considerare almeno la seguente gamma di evenienze:
l'impairment-menomazione non determina alcuna limitazione dell'attività e della partecipazione
l'impairment-menomazione non determina alcuna limitazione dell'attività ma induce ad una restrizione della partecipazione
l'impairment-menomazione determina una limitazione dell'attività senza indurre alcuna significativa restrizione della partecipazione
l'impairment-menomazione determina una limitazione dell'attività e induce una restrizione (variabile) della partecipazione
La conclusione di questa disamina è semplice ed obbligata: la valutazione del danno alla persona non può essere limitata alla traduzione in termini percentuali dell'impairment-menomazione obiettivato ma implica la ricerca e la testimonianza dei riflessi personali e sociali delle menomazioni stesse.
La W.H.O.-O.M.S. offre nella versione aggiornata della ICIDH una puntuale classificazione di tutte le dimensioni del danno alla salute dell'individuo, disponibile a semplice richiesta presso la sede ginevrina della W.H.O.-O.M.S. o downloadabile dal sito Internet www.who.org.
Sembra doveroso chiedere di attenersi a tali principi nella valutazione del danno alla persona, introducendo una opportuna modifica nei quesiti medico-legali, ritenendo la traduzione monetaria del danno così documentato un esercizio secondario di indubbia rilevanza ma meramente convenzionale.
Con osservanza.
Dott. Andrea Soccetti

 


 



 

Impairments
Menomazione

Activity
Attività

Partecipation
Partecipazione

Contextual factors
Fattori contestuali

Livello di funzionamento

Corpo
(sue parti)

Persona
(nella sua globalità)

Società
(relazioni sociali)

  • Ambientali

(influenza esterna sul funzionamento)

  • Personali

(influenza interna sul funzionamento)

Caratteristiche

  • Funzione corporea
  • Struttura corporea

Attività quotidiane

Implicazione nella situazione

Aspetti del mondo fisico, sociale e attitudinale

Aspetto positivo

Integrità funzionale e strutturale

Attività

Partecipazione

Elementi facilitanti

Aspetto negativo

Menomazione

Limitazione della attività

Restrizione della partecipazione

Barriere/ostacoli

Aspetti qualificanti

  • Severità
  • Localizzazione
  • Durata
  • Grado di difficoltà
  • Assistenza
  • Durata
  • Prospettiva
  • Estensione della partecipazione
  • Elementi facilitanti o ostacoli nell'ambiente

Nessuno

Tabella 1: ICIDH-2

 

www.studiomedico.it


ICIDH: International Classification od Impairments, Disabilities and Handicaps. World Health Organization, Geneva, 1980.

ICIDH-2: International Classification od Impairments, Activities and Partecipation. A Maaanuale od Dimensions od Disablement and Functioning. Beta-1 draft for field trials. World Health Organization, Geneva, 1997.

 

 

  • Fine articolo Tabella ANIA

 

Tabella ANIA

 

PROBLEMI VALUTATIVI NELLE LESIONI DEL GINOCCHIO

N.M. Di Luca
Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni Università “La Sapienza” di Roma

 

            La valutazione medico-legale dei postumi menomativi di lesioni del ginocchio è argomento di ricorrenti difficoltà ed incertezze nei diversi ambiti di rilevanza giuridica del danno alla persona, ed eminentemente nel settore infortunistico ed in quello della responsabilità civile, ove essa è fonte di un nutrito contenzioso.
Appare opportuno accennare, sia pure rapidamente, ad alcuni dei principali fattori all'origine delle suddette difficoltà, che schematicamente possono ricondursi all'etiopatogenesi traumatica, alla diagnosi clinica delle lesioni, all'apprezzamento clinico dei postumi ed infine alla valutazione medico-legale del coefficiente di invalidità permanente.

 

            I. – L'etiopatogenesi traumatica.

            Il nesso tra evento traumatico e lesione è certamente argomento di frequenti incertezze nell'ambito del complesso procedimento di accertamento del rapporto causale propedeutico ai diversi momenti della valutazione medico-legale.
Fondamentalmente i meccanismi traumatici possono ricondursi ad un'azione distorsiva o contusiva, talvolta combinate tra loro.
Sempre schematicamente, è opportuno ricordare che per distorsione si intende una sollecitazione che tende a modificare i reciproci rapporti dei capi e delle superfici articolari, mentre l'azione contusiva è esercitata da corpi di forma ottusa che entrano a contatto con la superficie cutanea – e, attraverso questa, con quelle sottostanti - mediante meccanismi diversi (compressione, flessione, trazione, torsione, sfregamento). Nella realtà i due meccanismi non sempre sono separati e separabili in modo netto, sia perché molti eventi traumatici sono caratterizzati da una dinamica complessa, costituita dalla somma di plurimi momenti lesivi, taluni a componente essenzialmente distorsiva altri a componente esenzialmente contusiva, il cui bilancio finale è rappresentato da effetti riconducibili all'una ed all'altra azione. Occorre poi ricordare che la stessa distorsione è l'effetto di un trauma indiretto, spesso causato da un'azione contusiva, il quale imprime all'articolazione una sollecitazione abnorme nei piani fisiologici del movimento articolare o in piani diversi da quelli fisiologici.
Per conseguenza, se sotto il profilo scolastico è corretta l'affermazione secondo la quale alla base delle lesioni capsulo-legamentose e meniscali del ginocchio sta un'azione distorsiva, mentre alla base di quelle ossee (sovracondiloidee, rotulee, del piatto e delle spine tibiali) è rinvenibile un'azione contusiva diretta o indiretta, nondimeno il suddetto criterio di massima deve essere integrato da un'approfondita ricostruzione dell'evento traumatico nella sua realtà, talvolta complessa e scindibile sia in momenti di natura contusiva sia in altri di natura distorsiva, che spesso non è nemmeno latamente sfiorata dalla succinta e sbrigativa annotazione anamnestica caratteristica delle certificazioni di Pronto Soccorso e delle cartelle cliniche ospedaliere.
Pertanto, pur essendo del tutto ovvio che la documentazione sanitaria costituisce il materiale di principale riscontro ai fini della indagine retrospettiva che il medico legale deve effettuare ai fini della disamina del rapporto di causalità materiale tra evento e lesione, è altrettanto pacifico che ad essa non è giustificato attribuire un valore sempre e comunque dirimente, tenuto conto della scarsa affidabilità della documentazione medesima sul punto in esame.

 

            II. – La diagnosi clinica delle lesioni

Problemi analoghi si ripropongono a riguardo della compatibilità tra evento lesivo e natura delle lesioni diagnosticate in sede di Pronto Soccorso o di struttura ospedaliera, nell'immediatezza del fatto ovvero più tardivamente, a distanza di giorni o in alcuni casi di mesi dall'evento stesso.
A questo riguardo sono esemplificabili alcune situazioni tipiche, di frequente verificazione nell'attività medico-legale.
Spesso, infatti, nel caso di lesioni capsulo-legamentose o meniscali del ginocchio, ai fini del rapporto causale viene assegnato valore dirimente alla presenza o meno, nell'immediatezza del fatto, di una tumefazione del ginocchio e di un ballottamento rotuleo per versamento ematico endoarticolare. Ora, se il riscontro di un emartro è indice probabilistico di una lesione legamentosa, la sua carenza non può assurgere a prova di esclusione in quanto l'eventuale versamento ematico può essere rapidamente defluito nei tessuti periarticolari attraverso una contestuale lacerazione capsulare, specie se ampia.
Analogamente, la mancata obiettivazione di un'instabilità articolare nelle prime ore o nei primi giorni dall'evento non può essere indiscriminatamente invocata a posteriori come elemento di esclusione di una lesione legamentosa, sia in quanto – come noto – l'instaurazione di una precoce contrattura muscolare antalgica può ostacolare l'esecuzione dei consueti tests clinici, sia perché questi ultimi possono risultare non effettuabili a motivo di concomitanti lesioni ossee fratturative (per esempio: a carico del piatto tibiale, di tibia o di tibia e perone), che ne sconsigliano l'esecuzione o che polarizzano l'attenzione del clinico, anche in relazione alla necessità di praticare tempestivamente trattamenti terapeutici (trazioni, immobilizzazione in gesso, riduzioni ed osteosintesi cruente) ostativi ad ulteriori accertamenti semeiologici: per modo che, nonostante la circostanza che il soggetto leso sia stato ininterrottamente e magari per lungo periodo curato in ambienti clinici qualificati, una instabilità da lesione parziale e talvolta da rottura legamentosa può trascorrere del tutto ignorata fino al momento dell'accertamento medico-legale dei postumi.
Del pari, una lesione del nervo sciatico popliteo esterno, secondaria a frattura dell’emipiatto tibiale esterno, nell’immediato può trascorrere misconosciuta ed essere soltanto tardivamente diagnosticata.
Un breve cenno conviene fare, altresì, ai mezzi diagnostici strumentali oggi disponibili, da considerare alla stregua di un prezioso ausilio alla diagnosi clinica, ma che purtroppo finiscono per divenire essi stessi causa od occasione per dubbi ed incertezze, ossia per innescare contenziosi diagnostico-valutativi in sede medico-legale.
Appare appena il caso di rilevare, infatti, che nonostante il sensibilissimo progresso realizzatosi negli ultimi 10-15 anni a questo proposito, a seguito del quale si dispone oggi di strumenti eidologici in grado di evidenziare la morfologia delle parti molli e le loro alterazioni (ecografia, tomografia computerizzata, risonanza magnetica nucleare), tuttavia l’impiego di essi non garantisce sempre e in ogni caso di pervenire a diagnosi di certezza, tenuto conto della possibilità, più o meno elevata a seconda dello strumento impiegato, di errori derivanti da falsa positività o da falsa negatività dei reperti, come pure dei margini di soggettivismo nell’interpretazione delle immagini. E’ pacifico che soltanto l’esplorazione artroscopica può risolvere i dubbi e le incertezze in questione e garantire una rigorosa obiettivazione delle lesioni legamentose e meniscali. In molti casi, però, l’artroscopia non viene effettuata e l’interrogatico diagnostico permane, ripresentandosi puntualmente al momento dell’accertamento medico-legale dei postumi.
Un ulteriore problema, squisitamente infortunistico, è legato all’eventuale rilevanza di preesistenze lesive o degenerative sul determinismo delle lesioni, risultanti dall’anamnesi o dal casellario infortuni. La questione, in verità, si profila come di più ardua risoluzione in sede infortunistica privata, dove la dimostrazione delle suddette preesistenze o concause di lesione può giustificare la totale non indennizzabilità dei postumi permanenti. Nell’infortunistica lavorativa, per contro, è noto che l’esistenza di concause preesistenti di lesione non è in alcun modo d’ostacolo alla piena ed integrale indennizzabilità delle conseguenze menomative a carattere temporaneo e permanente. Ne deriva che la rottura traumatica di un menisco, laddove sia stata dimostrata la verificazione di un valido trauma distorsivo di ginocchio, comporta la piena ed integrale indennizzabilità della conseguente menomazione, anche qualora ad essa abbia contribuito la preesistenza di uno stato degenerativo a carico dello stesso menisco; ed analogamente deve farsi luogo all’indennizzo anche quando la rottura completa di un legamento sia stata preceduta da fenomeni degenerativi riconducibili a pregressi episodi traumatici.

 

            III. – La valutazione medico-legale dell’invalidità permanente.

            Nel sistema di tutela infortunistica l’irrilevanza giuridica delle concause a livello della produzione delle lesioni non si estende anche al regime valutativo delle concause di menomazione. Infatti, le norme del Testo Unico, tuttora vigenti, impongono, in alternativa, il ricorso alla formula di Gabrielli nell’ipotesi di concause preesistenti extralavorative di menomazione in rapporto di concorso con la menomazione da infortunio lavorativo, e l’adozione di una valutazione unitaria e complessiva nell’ipotesi di menomazioni plurime concorrenti policrone o monocrone, tra loro omogenee sotto il profilo giuridico.
Inutile nascondere o minimizzare il fatto che l’impiego della formula di Gabrielli sarà alquanto aleatorio, se non impossibile, qualora si abbia a che fare – come spesso si verifica – con preesistenze menomative extralavorative o eterogenee a carico dello stesso comparto articolare del ginocchio, soprattutto nei casi in cui sia ignota e quindi non valutabile l’entità disfunzionale delle stesse menomazioni preesistenti. La forzata rinuncia alla procedura valutativa dettata dal Testo Unico, in casi siffatti, non potrà in alcun caso giustificare soluzioni estreme: non, quindi, una valutazione integrale del danno complessivo da un lato, ma nemmeno dall’altro l’esclusione di qualsiasi rilevanza al danno indennizzabile. Per quanto inappagante sotto il profilo scientifico, soltanto il ricorso ad un sano empirismo potrà consentire di addivenire ad una soluzione pratica, nella sostanza meno “ingiusta” delle prime due alle quali si è accennato.
E veniamo alle nuove Tabelle, di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
In sé e per sé, le voci menomative pertinenti il ginocchio con riferimento al danno biologico, ricomprese nella recente tabellazione di legge, dimostrano una tariffazione del grado di invalidità permanente perfettamente in linea con l’evoluzione conosciuta a livello internazionale dai barèmes negli ultimi due decenni, via via che questi si sono andati rimodellando sul parametro del danno anatomo-funzionale all’integrità psico-fisica della persona in luogo di quello, sempre più desueto, della capacità lavorativa generica, sia pure intesa, come nelle due tabelle valutative annesse al Testo Unico del 1965, come attitudine al lavoro.
Il raffronto tra la tabella valutativa di Luvoni, Mangili e Bernardi (edizione 1995), quella di Bargagna, Canale, Consigliere, Palmieri ed Umani Ronchi (seconda edizione del 1998) e la recentissima in materia di tutela infortunistica (si vedano le tabelle I e II), dimostra la distanza tra il primo elaborato tabellare e gli altri due, tra i quali, laddove lo consente l’identità di previsione menomativa, il raffronto medesimo evidenzia – limitatamente al distretto del ginocchio – differenze di poco conto, essendo informate, l’una e l’altra tabella, al concetto della relativa inesauribilità dell’efficienza psico-fisica umana e, conseguentemente, all’esigenza di un correlato ridimensionamento dei coefficienti percentuali.
Quel che nessuna tabella potrà mai surrogare, e che pertanto sarebbe vano pretendere anche in quella in esame, è la specifica cultura clinica richiesta in ogni buon medico valutatore, anche ai fini dell’impiego dello strumento tabellare. Come ben puntualizzato dal Cimaglia e dal Rossi nel commento tempestivamente predisposto alle tabelle e di recentissima pubblicazione presso l’editore Giuffrè, la concreta attribuzione di un coefficiente percentualistico alla singola menomazione tra il massimo ed il minimo della previsione tabellare, ed in taluni casi al di sopra o al di sotto della previsione medesima, presuppone l’obiettivazione rigorosa ed ineludibile di alcuni elementi diagnostici, tra i quali ovviamente ed immancabilmente il tono ed il trofismo muscolare, l’eventuale aumento di volume articolare, il grado e la natura dell’instabilità articolare, la presenza ed il grado della limitazione funzionale, posto che l’invalidità permanente è in funzione non già della lesione, bensì della menomazione a carattere permanente che ne residua
Il problema dei cosiddetti danni composti, cioè delle plurime menomazioni a carattere permanente che insistono sullo stesso distretto osteoarticolare, per esempio in esito a lesioni complesse determinate da frattura del piatto tibiale, da rottura meniscale e da lesione legamentosa, va ricondotto, infine, alla metodologia di valutazione delle menomazioni plurime omogenee di natura omogenea, ossia con valutazione di sintesi non imbrigliata da aride formule aritmetiche, e tuttavia ben calibrata rispetto ai valori massimi previsti in tabella per la perdita anatomica dell’intero arto inferiore ovvero per l’anchilosi rettilinea del ginocchio.
Si potrà discutere – e certo si discuterà – tra “addetti ai lavori”, sull’effettiva rispondenza delle percentuali fissate all’entità anatomo-disfunzionale delle voci menomative nell’economia complessiva dell’organismo umano e nell’economia dell’elaborato tabellare. Rimane il fatto, di importanza storica, tenuto conto della stasi trentacinquennale seguita all’approvazione del Testo Unico del 1965, costituito dall’introduzione nella tutela infortunistica del nuovo strumento valutativo, che oltre che per la modernità di impostazione si caratterizza non meno per lo straordinario ampliamento delle ipotesi di danno, afferenti anche ad organi ed apparati del tutto ignorati dalle vecchie tabelle per gli infortuni nell’industria e nell’agricoltura, laddove soprattutto in materia di malattie professionali era da tempo matura ed avvertita l’esigenza di previsioni valutative più ampie ed articolate, in grado di commisurarsi con gli effetti menomativi di una patologia del lavoro in continuo mutamento e in continua espansione su ambiti nosologici diversi da quello osteoarticolare.
Non è chi non veda come l’arricchimento delle ipotesi menomative e la loro estensione ben al di là degli angusti spazi del danno osteo-articolare e segmentario costituiscano un formidabile segno di progresso e di adeguamento alla più complessiva crescita culturale delle scienze bio-mediche e che in quanto tali debbano essere più che positivamente apprezzati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOMAZIONI

Tabella
LUVONI
(1995)
%

Tabella
BARGAGNA
(1998)
%

Tabella

INAIL
(2000)
%

 

Perdita totale di coscia per disarticolazione
coxo-femorale, a seconda dell'applicazione di
protesi efficace

 

 

 

45 – 60

 

Artroprotesi di ginocchio, non comprensiva del
danno funzionale, a seconda dell'età

 

 

 

Fino a 4

 

Anchilosi rettilinea del ginocchio (180°)

 

25

 

25

 

23

 

Esiti di patellectomia, in assenza o con sfumata

ripercussione funzionale

 

 

 

Fino a 6

 

Deficit articolare del ginocchio con flessione
possibile da 50° a 90°

 

 

 

0 – 7

 

Deficit articolare del ginocchio con estensione
impossibile negli ultimi 15% (da 165° a 180°)

 

 

 

Fino a 12

 

Lassità articolare del ginocchio per lesioni legamen-

tose che non necessitano di intervento (a tipo di rot-

ture parziali di un legamento, oppure di rotture com-

plete ma ben compensate dal tono muscolare)

 

 

£ 5

 

Fino a 4

 

Lassità articolare del ginocchio da rottura di uno

dei due legamenti collaterali, non operata

 

15 (E)   10 (I)

 

6 – 10

 

Fino a 7

 

Lassità articolare del ginocchio da rottura, parziale
o totale, di uno dei due legamenti crociati, non ope-
rata

 

10

 

6 – 10

 

Fino a 8

 

Lassità articolare del ginocchio da rottura, parziale
o totale, di uno dei due legamenti crociati, non ope-
rata e bisognevole di tutore

 

 

10 - 15

 

Fino a 16

 

Esiti di condropatie, a seconda del grado, non com-
prensivi del danno derivante dalla limitazione
funzionale

 

 

3 - 5

 

Fino a 4

 

Esiti di meniscectomia artroscopica

 

4

 

£ 2

 

2

 

Esiti di rottura di un menisco, non operata, a secon-
da del riflesso sulla funzionalità articolare

 

 

2 – 5

 

Fino a 4

 

Esiti di borsectomia, sinoviectomia, a seconda del
comparto aggredito chirurgicamente, in assenza di
compromissione funzionale, a seconda della mono
o bilateralità

 

 

 

Fino a 5

 

 

MENOMAZIONI

Tabella

LUVONI

(1995)
%

Tabella
BARGAGNA
(1998)
%

Tabella
INAIL
(2000)
%

Perdita totale di coscia per disarticolazione coxo-femorale,

a seconda dell'applicazione di protesi efficace

 

 

 

45 – 60

Disarticolazione coxo-femorale

 

60

 

Perdita della coscia all'articolazione coxo-femorale

80

 

 

Perdita di tutta la gamba

55

 

 

Amputazione di gamba con moncone che consenta l'appli-
cazione di protesi (a seconda del tipo di protesizzazione)

 

 

35 - 40

 

Artroprotesi di ginocchio, non comprensiva del danno fun-
zionale, a seconda dell'età

 

 

 

Fino a 4

Protesi di ginocchio

 

25 – 35

 

Anchilosi rettilinea del ginocchio (180°)

25

25

23

Esiti di patellectomia, in assenza o con sfumata ripercus-
Sione funzionale

 

 

 

Fino a 6

Esiti di patellectomia totale

15

£ 10

 

Esiti di patellectomia parziale

 

2 – 5

 

Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile
da 50° a 90°

 

 

 

0 – 7

Deficit della flessione con arresto tra 180° e 135°

 

20 - 25

 

Deficit della flessione con arresto tra 135° e 90°

 

8 – 20

 

Deficit della flessione con arresto oltre 90°

 

< 8

 

Deficit articolare del ginocchio con estensione impossibile
negli ultimi 15% (da 165° a 180°)

 

 

 

Fino a 12

Deficit dell'estensione inferiori ai 25°

 

£ 8

 

Lassità articolare del ginocchio per lesioni legamentose
che non necessitano di intervento (a tipo di rotture parziali
di un legamento, oppure di rotture complete ma ben com-
pensate dal tono muscolare)

 

 

£ 5

 

Fino a 4

Lassità articolare del ginocchio da rottura di uno dei due
Legamenti collaterali, non operata

 

15 (E)   10 (I)

 

6 – 10

 

Fino a 7

Lassità articolare del ginocchio da rottura, parziale o totale,
di uno dei due legamenti crociati, non operata

 

10

 

6 – 10

 

Fino a 8

Lassità articolare del ginocchio da rottura, parziale o totale,
di uno dei due legamenti crociati, non operata e bisognevole
di tutore

 

 

10 - 15

 

Fino a 16

Esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi
del danno derivante dalla limitazione funzionale

 

 

3 - 5

 

Fino a 4

Meniscectomia totale, senza esiti disfunzionali

 

£ 3

 

Esiti di meniscectomia artroscopica

4

£ 2

2

Esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del
riflesso sulla funzionalità articolare

 

 

2 – 5

 

Fino a 4

Esiti di borsectomia, sinoviectomia, a seconda del comparto
aggredito chirurgicamente, in assenza di compromissione
funzionale, a seconda della mono o bilateralità

 

 

 

Fino a 5

Esiti di frattura di rotula senza perdite anatomiche, a secon-
da del tipo di trattamento, delle caratteristiche morfologiche
e della sintomatologia algica residuate

 

 

< 5

 

Fonte: www.inail.it

 

 

  • Fine articolo Tabella ANIA

 

  • Tabella ANIA

 

www.confconsumatori.com

Le guide de IL SALVAGENTE

Supplemento al numero 6/2002 de Il Salvagente

ASSICURARSI A MILANO

Speciale realizzato per il Programma monitoraggio Rc-auto dell’associazione Confconsumatori
in collaborazione con il Movimento di Difesa del Cittadino e con il sostegno del Cncu

Ogni mese la stessa storia. Da un anno a questa parte non c’è nessuno che si sia salvato: conducenti di ciclomotori o di autovetture, donne o uomini, giovani e meno giovani, tutti hanno dovuto subire gli effetti della vertiginosa impennata delle tariffe dell’Rc-auto. Solo lo scorso mese, tanto per fare un esempio, buona parte delle compagnie ha ritoccato i listini, penalizzando i clienti con rincari a due cifre: in media del 20 per cento.
Milano, non si è discostata dall’andamento generale con aumenti che hanno penalizzato soprattutto i diciottenni e i “centauri”, ma che riguardano praticamente tutte le categorie di conducenti.
Come salvarsi da questa corsa al rialzo che incide pesantemente sulle nostre tasche? Un modo c’è: basta non rassegnarsi e avere la costanza di cercare l’alternativa più conveniente alla compagnia che ci tartassa. Una via di uscita possibile, se solo si guarda alle differenti offerte del mercato. Basta dare un’occhiata a questo speciale de Il Salvagente, realizzato nel quadro del programma-monitoraggio tariffe Rc-auto in collaborazione con la Confconsumatori, il Movimento difesa del cittadino e con il sostegno del Cncu-Consiglio nazionale consumatori e utenti, per rendersi conto di quanto possa costare abbassare la guardia. Chi si accontenta della prima proposta o, semplicemente, accetta senza fiatare il rincaro deciso dalla propria compagnia, può arrivare a pagare fino a 1.600 euro in più di chi, a parità di condizioni, sceglie la compagnia più conveniente.
Se risparmiare qualche centinaio di euro l’anno per l’assicurazione non vi disturba, allora leggete con attenzione le tabelle di queste pagine e cercate la soluzione più economica tra quelle che vi interessano. Quella che vi offriamo, infatti, è la fotografia del mercato milanese: una panoramica che prende in considerazione le tariffe di febbraio proposte dalle 21 compagnie più importanti del mercato delle assicurazioni italiane. In queste pagine troverete sia le imprese tradizionali che operano attraverso le agenzie, sia quelle senza sportelli, le cosiddette telefoniche, che utilizzano solo Internet o il telefono per ogni rapporto con i clienti. Di tutte forniamo anche recapiti e numeri di telefono a livello locale dell’agenzia principale.
Accanto ai premi, ci sono i consigli per controllare e interpretare bene le condizioni offerte dalle polizze e scoprire gli eventuali trabocchetti che potrebbero penalizzarvi. Infine, se avete deciso di separarvi dalla compagnia che vorrebbe spennarvi come un pollo, eccovi il fac-simile per la disdetta.
Praticamente tutto quello di cui avete bisogno per andare a caccia della proposta più conveniente. Buona ricerca.

(Riccardo Quintili)

 

PROFILI, LISTINI E TRASPARENZA
La legge 57 del 5 marzo 2001,  per la prima volta, ha stabilito che le compagnie assicurative debbano pubblicizzare le proprie tariffe per permettere ai consumatori un confronto con le altre offerte di mercato. Un principio importante, per una vera competizione nel settore, che si è realizzato attraverso due obblighi.
Innanzitutto quello di comunicare al Cncu, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, i premi relativi a nove profili di riferimento specificati dalla stessa norma. Questi listini, riferiti a diverse categorie di utenti e a un’auto di 1300 cc di cilindrata, vengono poi messi in rete dal Cncu nel sito del ministero dell’Industria (www.minindustria.it).
Si tratta di un quadro parziale, che tra l’altro riguarda una categoria di vetture praticamente scomparsa dal mercato italiano (pochissimi case automobilistiche producono ancora le 1300 cc.), ma importante per farsi un’idea del mercato.
Pochi sanno, però, che alle imprese del ramo Rc-auto che possiedano un sito internet  è imposta la pubblicazione, oltre che dei profili di riferimento, anche delle tariffe reali praticate a ciascun cliente.
Un obbligo pensato per aiutare i consumatori a cercare le migliori condizioni sul mercato, ma che non tutte le aziende assolvono nello stesso modo. Accanto a quelle che scelgono la via più trasparente del preventivo on line, per esempio, ce ne sono molte che mettono sul loro sito pagine e pagine di dati e coefficienti che l’automobilista dovrebbe utilizzare per calcolare il premio.
E che, invece, diventano un fastidioso rompicapo dal quale è difficile districarsi. Ci sono poi le compagnie che ignorano totalmente questo obbligo o “dimenticano” di aggiornare i listini, probabilmente perché non troppo avvezze alla concorrenza.
Al momento di chiudere questo speciale (15 gennaio 2002) tra le imprese più importanti del mercato, Sara, Levante NordItalia, Nuova Maa e Cattolica, ancora non avevano pubblicizzato i premi di febbraio. Annullando, di fatto, la possibilità per il consumatore di confrontare facilmente le loro tariffe con quelle degli altri operatori assicurativi.

LE PRINCIPALI
NORME
DI RIFERIMENTO

            Legge 24 dicembre 1969, n. 990

            Legge 26 febbraio 1977, n. 39

            Decreto legge 28 marzo 2000,
n. 70, convertito
con modificazioni nella legge                       
26 maggio 2000 n. 137

            Legge 5 marzo 2001; n. 57

 

MASCHI E FEMMINE IN TABELLA

La polizza Rc-auto, si sa, è personalizzata, ossia ha costi che variano in base al sesso, all’età, alla residenza, alle abitudini di chi la contrae. Tra le variabili rientrano anche il tipo di macchina assicurata e le dotazioni di sicurezza di cui dispone. Per confrontare le offerte delle compagnie che Il Salvagente ha inserito in questa guida, è stato necessario dunque ipotizzare un cliente e una vettura tipo. Le cifre ottenute valgono ovviamente solo per la tipologia di conducente presa a riferimento per i preventivi, ma sono comunque un indicatore utile anche agli altri assicurati per “tarare” le varie offerte.
Vediamo dunque quali sono le condizioni comuni ipotizzate che sono alla base delle tabelle riportate in queste pagine.
Il modello di auto scelto è il più diffuso in Italia: una Fiat Punto 1.2, 3 porte, immatricolata nel 1999 con un valore di 10 milioni, con 44 kW di potenza (60 cavalli), un airbag e una percorrenza media di 20.000 chilometri l’anno.
In tutti i casi le tariffe sono state calcolate, sia  per guidatori maschi che femmine, per il costo annuale in euro della sola Rc-auto, escludendo la copertura di incendio e furto. Quando le compagnie lo consentivano, inoltre, abbiamo chiesto un preventivo per un massimale  di 774.685 euro (1,5 miliardi di lire), con esclusione della franchigia. Nel caso della Linear e della Genialloyd, però, il massimale minimo consentito è di 1,6 milioni di euro e le tariffe che pubblichiamo si riferiscono a questa condizione. Per Genialloyd, inoltre, è obbligatoria una franchigia minima di 250 euro e su questa formula abbiamo calcolato i preventivi.
Le tabelle, infine, sono state realizzate con valori rilevati al 15 gennaio tra le prime 21 compagnie per importanza nel mercato italiano che presentavano i dati aggiornati validi per febbraio 2002.

CHE COSA È LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO (RCA)
È l’assicurazione (obbligatoria) per tutti i veicoli a motore e i natanti, che garantisce il proprietario e il conducente del mezzo contro i danni causati dal veicolo o dal natante ai terzi, compresi i trasportati. Nell’assicurazione obbligatoria Rc-auto il danneggiato può richiedere direttamente il risarcimento del danno all’assicuratore del veicolo (azione diretta).

PRIMA DI STIPULARE LA POLIZZA
La polizza Rc-auto è obbligatoria e assicura il mezzo per i danni causati agli altri, compresi i trasportati, ma non il conducente che può essere assicurato con la polizza infortuni (cosiddetta “del conducente”).
Dopo la liberalizzazione delle tariffe, i premi (costo annuale dell’assicurazione) possono variare di molto (anzi, dovrebbero) da compagnia a compagnia, anche perché le imprese assicuratrici utilizzano criteri di valutazione e parametri spesso molto differenti. Alcune tengono conto solo del luogo di immatricolazione, altre dell’età del guidatore, della professione, del sesso, dell’anzianità di guida; altre ancora prevedono franchigie in determinati casi.
Occorre controllare la data di scadenza della vecchia polizza e se prevede il tacito rinnovo. In questo caso, occorre dare la disdetta e ottenere dall’assicuratore l’attestato di rischio bonus-malus che dovrà essere esibito al nuovo assicuratore per conservare la classe di assegnazione.
La classe di assegnazione viene conservata anche nel caso di demolizione o di esportazione definitiva del veicolo assicurato; di consegna in conto vendita e di furto del mezzo.

 

COME RICHIEDERE UN PREVENTIVO VINCOLANTE PER L’ASSICURAZIONE
La richiesta di preventivo può essere fatta a voce o per iscritto (anche mediante fax). L’assicuratore, dopo avere richiesto e ricevuto gli elementi necessari per stabilire il premio, è obbligato a fare un preventivo vincolante e non può condizionare la sottoscrizione della polizza Rc-auto alla stipula di altri contratti (per esempio, il furto, l’incendio del veicolo o altro ancora).

COME FARE IL CONFRONTO TRA LE VARIE ASSICURAZIONI E LE LORO TARIFFE
È opportuno che l’assicurato non si limiti a valutare il nuovo premio proposto dal proprio assicuratore, ma a ogni scadenza contrattuale:
richieda un preventivo a più assicurazioni;
confronti gli effettivi importi richiesti, le garanzie prestate e l’esistenza di eventuali franchigie.
Infatti, i premi annuali di riferimento riportati dai giornali, resi pubblici dalle assicurazioni presso le loro sedi, pubblicate sui siti web dell’Ania, dell’Isvap e ora anche dal ministero delle Attività produttive, si riferiscono ai 9 profili-tipo di assicurati indicati dalla legge, non sono generalizzabili e quindi non hanno alcun valore pratico per il cittadino.

 

COME E QUANDO DISDIRE LA POLIZZA O CHIEDERNE LA SOSPENSIONE TEMPORANEA
La disdetta del contratto di assicurazione (polizza) va fatta per raccomandata o fax, almeno 30 giorni prima della scadenza. Va indirizzata all’agenzia che ha emesso il contratto o alla direzione della compagnia. In questo caso l’assicurazione è obbligata a fornire l’attestato di rischio almeno tre giorni prima della scadenza.
Se l’aumento richiesto è superiore al tasso programmato di inflazione (1,7 per cento per il 2001), l’assicurato può dare disdetta fino al giorno della scadenza. Anche in questo caso l’assicurazione è obbligata a fornire immediatamente l’attestato di rischio.
La sospensione, che può avere la durata massima di un anno, può essere richiesta con lettera raccomandata o fax a condizione che:
•la sospensione duri almeno tre mesi;
•la polizza in corso abbia ancora  una durata di almeno tre mesi;
•vengano restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde (vedi fac-simile di lettera a pagina 6).

CHE COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE CON DANNI ALLE PERSONE
È bene chiamare le forze di polizia e i soccorsi necessari. Relativamente ai propri danni occorre conservare tutta la documentazione sanitaria, sia del Pronto soccorso che ogni altra certificazione medica, e le notule di spesa. Occorre informare il proprio assicuratore nonché l’assicuratore dell’automobilista responsabile del sinistro.

CHE COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE CON DANNI ALLE SOLE COSE
Se il danno non è particolarmente grave e non ci sono divergenze sulle modalità dell’incidente, è necessario:
1)         compilare il Modulo blu;
2)         che i conducenti sottoscrivano il Modulo blu e ne tengano una copia per inoltrare la denuncia alla propria assicurazione;
3)         in mancanza del Modulo blu occorre raccogliere comunque i seguenti dati:
• data, luogo e ora del fatto;
• targa dei veicoli
• nome e indirizzo dei proprietari;
• nome e indirizzo dei conducenti;
• nome dell’assicurazione di ciascun mezzo;
• numero della polizza e indirizzo dell’agenzia che l’ha emessa;
• descrizione delle modalità dell’incidente;
• nome e indirizzo dei testimoni;
• autorità di polizia intervenuta.
•Se il danno è grave o ci sono divergenze sulle modalità, è utile chiamare le forze di polizia o ricercare testimoni. È bene in questi casi denunciare il sinistro alla propria assicurazione (denuncia cautelativa), anche se si ritiene di avere ragione, e trasmettere eventuali richieste di risarcimento.

COME INVIARE LA DENUNCIA DI SINISTROALL’ASSICURAZIONE
La denuncia di sinistro va inviata al più presto e, comunque, entro 3 giorni dalla data dell’incidente, per raccomandata o per fax e conservando le ricevute, all’agenzia che ha emesso il contratto di assicurazione o alla direzione della propria assicurazione, allegando una copia del Modulo blu o, in mancanza, la nota contenente le informazioni necessarie.

L’ASSISTENZA
In quali casi è bene essere assistiti  da un’associazione di consumatori, da un legale o da un consulente specializzato?  Nel caso di incidenti con danni rilevanti alle cose, con danni alle persone (invalidità permanente o morte) oppure in caso di rilevanti divergenze sull’entità dei danni o sulle modalità dell’incidente e, quindi, sulle responsabilità, è bene farsi assistere da una associazione di consumatori, oppure da legali o consulenti specializzati. Le associazioni di consumatori, all’occorrenza, possono attivare la procedura di conciliazione stragiudiziale della controversia.

MINIGLOSSARIO
COME LEGGERE LA POLIZZA ASSICURATIVA

• Ania-Associazione  nazionale fra le imprese assicuratrici
È l’associazione imprenditoriale cui aderisce la quasi totalità delle compagnie di assicurazione operanti in Italia. Presso l’Ania esiste un Ufficio reclami cui i consumatori possono rivolgersi. Il suo indirizzo è: piazza San Babila 1, 20100 Milano, tel. 02/77641, fax 02/7764321, E-mail: consumatori@ania.it.
L’indirizzo web è www.ania.it.

•Attestato di rischio
Nell’assicurazione obbligatoria Rc-auto è il documento che indica il numero dei sinistri denunciati negli ultimi 5 anni. Nel caso di tariffa bonus-malus, l’attestato di rischio riporta anche la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione e la classe di assegnazione in base all’ultima tariffa Cip (uguale per tutte le compagnie) approvata prima della liberalizzazione tariffaria del 1994.

•Bonus-malus
È la clausola che prevede la variazione del costo dell’assicurazione annuale (premio). Il sistema prevede una scala di “classi di merito”, diverse da compagnia a compagnia, cui corrisponde un livello di premio. Chi si assicura per la prima volta è inserito in “classe di ingresso”, collocata a un livello di premio intermedio. Negli anni successivi, la “classe” sarà più elevata, con aumento del premio annuale, se avremo causato incidenti. Sarà meno elevata, con diminuzione di premio, in mancanza di sinistri.

•Certificato di assicurazione
È  il documento attestante che il veicolo è coperto da assicurazione nel periodo per il quale è stato pagato il premio. È obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo.

•Cid, Convenzione di indennizzo diretto
È  l’accordo cui aderiscono quasi tutte le compagnie e che consente, nell’assicurazione obbligatoria Rc-auto, di denunciare il sinistro ed essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore, anziché da quello del responsabile. La procedura Cid si applica a condizione che:
1) il sinistro coinvolga due veicoli (esclusi ciclomotori e macchine agricole);
2) dal sinistro non siano derivati danni alle persone oppure danni alle cose trasportate;
3) il modulo sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti;
4) il fatto sia avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato in Italia;
5) siano stati indicati sul modulo Cid:
a) i nomi delle parti (assicurato e/o conducente) e delle assicurazioni coinvolte nell’incidente;
b) le targhe dei veicoli;
c) la descrizione delle modalità dell’incidente.

•Contrassegno
È  il documento che riporta il nome dell’assicurazione, il numero di targa o di telaio del mezzo e la data di scadenza della polizza di assicurazione. Deve essere esposto sul parabrezza del mezzo assicurato.

•Denuncia di sinistro
È  la comunicazione dell’incidente che l’assicurato invia al proprio assicuratore. Di norma deve essere inviata entro tre giorni dalla data del sinistro o dalla data in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza.

•Disdetta
È la comunicazione che l’assicurato deve inviare all’assicuratore (o viceversa), entro il termine fissato dal contratto di assicurazione (polizza), per evitare la tacita proroga del contratto.

•Fondo di garanzia vittime della strada
È  il Fondo istituito per indennizzare le persone danneggiate da autoveicoli o natanti non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese in liquidazione coatta amministrativa. In caso di incidente provocato da un veicolo non identificato, il Fondo interviene soltanto per i danni alla persona. In caso di veicolo non assicurato, interviene anche per i danni alle cose con una franchigia di 500 euro. In caso di sinistro provocato da veicolo assicurato con impresa in liquidazione coatta, risarcisce sia i danni alla persona che i danni alle cose. È finanziato dalle compagnie con una quota dei premi pagati dagli assicurati per le polizze Rc-auto.
Il suo indirizzo è: via Yser 14, 00198 Roma, tel. 06/85796414-474, fax 06/06/8411844. Indirizzo web: www.consap.it.

•Franchigia/scoperto
Si intende la parte di danno che rimane a carico dell’assicurato. La franchigia è espressa di solito in cifra fissa; lo scoperto, in percentuale.

•Isvap-Istituto di vigilanza sulle assicurazioni
È l’istituto cui spetta il controllo sulle compagnie di assicurazione, nonché sugli agenti, i broker e i periti dei danni ai veicoli. Il suo indirizzo è: via del Quirinale 21, 00187 Roma, tel. 06/421331, fax 06/42133206. Indirizzo web: www.isvap.it.

•Modulo blu
È il modulo di constatazione amichevole di incidente stradale, previsto dalla legge e utilizzato in molti paesi. Serve a raccogliere i dati del sinistro e, se firmato dai due conducenti, ha valore per attivare la procedura Cid. È fornito gratuitamente dalle assicurazioni ed è bene tenerlo sempre in auto.

•Premio
È il costo dell’assicurazione annuale, pagato dall’assicurato alla compagnia assicuratrice. Finché il premio non è pagato, l’assicurazione è sospesa.

•Rivalsa
È  un diritto dell’assicuratore nei confronti del proprio assicurato. Riguarda il recupero degli importi pagati ai danneggiati per i danni provocati dall’assicurato che non ha rispettato alcuni vincoli espressi nella polizza (esempio: guida in stato di ubriachezza oppure senza patente).

•Sinistro
È il verificarsi del rischio per il quale è prestata l’assicurazione (esempio: in una polizza “furto”, il sinistro è rappresentato dal furto del mezzo; in una polizza Rc-auto, è rappresentato dall’incidente stradale).

•Terzo danneggiato
Nell’assicurazione obbligatoria Rc-auto si chiama così la vittima cui spetta il risarcimento dall’assicuratore, nei limiti del massimale. È considerato “terzo” il proprietario del mezzo assicurato che, al momento del sinistro, non sia alla guida dello stesso.

•Uci-Ufficio centrale italiano
È l’ufficio cui si invia la richiesta di risarcimento del danno in caso di incidente causato in Italia da un veicolo estero. Il suo indirizzo è: Corso Sempione 39, 20145 Milano, tel. 02/349681, fax 02/34968230. Indirizzo web: www.ucimi.it.

INDIRIZZI UTILI

Ania
Piazza San Babila 1,
20122 Milano
Tel. 02/77641, fax 02/780870,
E-mail: info@ania.it,
Sito web: www.ania.it

Fondo vittime della strada
Via Yser 14,
00198 Roma
Tel. 06/857961,
fax 06/8417796
Sito web: www.consap.it

Isvap
Via del Quirinale 21,
00187 Roma
Tel. 06/421331, fax 06/42133545
Sito web: www.isvap.it

Uci, Ufficio
centrale italiano
Corso Sempione 39,
20145 Milano
Tel. 02/349681,
fax 02/34968230,
E-mail: ucisrl@iol.it
Sito web: www.ucimi.it

QUALI SINISTRI POSSONO ESSERE TRATTATI CON LA PROCEDURA CID

La Convenzione indennizzo diretto (Cid) si applica quando:
1)         nell’incidente non ci sono feriti;
2)         i conducenti concordano sulle modalità;
3)         i conducenti compilano e sottoscrivono il Modulo blu (constatazione amichevole).
Entrambi gli interessati devono fare denuncia alla propria assicurazione. L’accertamento e la liquidazione del danno verranno fatti dall’assicurazione di chi ha ragione. In questo caso, l’assicuratore, ricevuta la denuncia, è tenuto a fornire al suo assicurato il numero del sinistro e il nome dell’incaricato della pratica, a eseguire la perizia entro 10 giorni da quando gli è stato messo a disposizione il mezzo e a liquidare il danno entro 15 giorni dalla perizia (oppure deve dichiarare i motivi per cui non può effettuare il pagamento).

COSA FARE QUANDO SI HA TORTO E COSA QUANDO SI HA RAGIONE
Sesi ha torto, basta aver fatto la denuncia alla propria assicurazione e fornire alla stessa le eventuali ulteriori informazioni richieste.
Se si ha ragione, bisogna distinguere tra:
i sinistri trattabili con la procedura Cid, per i quali vale quanto detto qui sopra;
i sinistri non trattabili con la procedura Cid (perché ci sono feriti, per mancanza del Modulo blu firmato da entrambi gli interessati, perché l’incidente ha interessato più di due mezzi), oltre alla denuncia al proprio assicuratore, occorre inviare richiesta di risarcimento del danno.
La richiesta va spedita per raccomandata con avviso di ricevimento all’assicurazione della controparte nonché al proprietario e al conducente del mezzo interessato. Se alla richiesta viene allegato il Modulo blu compilato e sottoscritto da un solo conducente e vengono indicati giorni e luogo per la perizia del mezzo danneggiato, l’assicuratore deve fare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni. Il termine è ridotto a 30 giorni se il modulo è firmato dai due conducenti (vedi fac-simile di lettera a pagina 7).

 

Fac simile
LETTERA DI DISDETTA
(da spedire
per raccomandata
o fax, conservando
la ricevuta)

(Generalità del mittente)
Mario Rossi
Via ................................................
Cap .............. Città ........................

RACCOMANDATA                       
Alla Compagnia ...............................
Direzione Generale ..........................
Via ....................................................
Cap .............. Città ...........................

Oggetto: disdetta polizza n. ..................................., stipulata presso l’Agenzia di ........................................, avente scadenza il ..................... Contraente: .....................................................................................................

La presente comunicazione vale come disdetta alla polizza in oggetto a far data dalla scadenza. Si rimane in attesa dell’attestazione di rischio, per la polizza Rc-auto.

Distinti saluti 

Data...........................                     (firma)...........................

 

COME RICHIEDERE
LA PROCEDURA
DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Alcune associazioni di consumatori e l’Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, hanno sottoscritto un protocollo per agevolare la soluzione delle controversie tra consumatori e assicurazioni. In caso di difficoltà, prima di rivolgersi a un legale o alla magistratura, è utile prendere contatti con un’associazione di consumatori aderente al Protocollo che aiuterà il consumatore a inoltrare il reclamo. In caso d’insoddisfacente o tardiva risposta (oltre 15 giorni), l’associazione potrà     attivare la procedura  di conciliazione.

Fac simile
LETTERA DI RICHIESTA
DI RISARCIMENTO DEL DANNO
(da spedire per raccomandata a.r., conservando le ricevute)

(Generalità del mittente)
Mario Rossi
Via ................................................
Cap .............. Città ........................

            RACCOMANDATA A.R.              
Alla Compagnia ................................
Direzione Generale ..........................
Via ....................................................
Cap .............. Città ............................
e p.c.  
Al signor (proprietario)
Via ....................................................
Cap .............. Città ............................

Al signor (conducente)
Via ....................................................
Cap .............. Città ............................

Oggetto: sinistro stradale del giorno .............................., avvenuto in ............................, tra l’auto (marca e tipo), targata .........................., di proprietà del signor ............................., assicurata con la Compagnia .........................., polizza n. .........................., Agenzia di ............................................. e l’auto (marca e tipo), targata .........................., di mia proprietà e guidata dal signor .........................., che riportava lesioni.
Con la presente si richiede il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro in oggetto.
La presente è inviata anche a sensi degli artt. 7, 18 e 22 della legge 990/69 e successive modificazioni, dell’art. 3 del d.l. 857/76 convertito in legge 39/77, nonché dell’art. 5 della legge 57/01.
In mancanza di riscontro nei termini di legge, mi riterrò libero di agire al meglio per la tutela dei miei interessi e la richiesta delle sanzioni previste per la Vostra inadempienza. Ai fini degli accertamenti di rito, l’auto è visibile per dieci giorni dalla data di ricevimento della presente presso il riparatore ........................................................., via ................................................................................................................., tel. ...........................................................

Si allega copia del Modulo blu firmato dai due conducenti.

Distinti saluti

Data .................................                    (firma) ...............................

 

CONFCONSUMATORI
CHI SIAMO, COSA FACCIAMO, DOVE CI TROVATE

La Confconsumatori, Confederazione generale dei consumatori, è nata a Parma nel giugno 1976. È nota per avere realizzato il primo sciopero dei consumatori in Italia: quello del formaggio parmigiano-reggiano e quello del caffè. Possono aderirvi soci individuali (singoli consumatori, utenti, risparmiatori) e soci collettivi (associazioni di cittadini senza fini di lucro).
La Confconsumatori ha lo scopo statutario di organizzare, rappresentare, difendere, anche giudizialmente, educare e  informare i consumatori. Realizza corsi e seminari di informazione e di formazione dei consumatori e degli insegnanti sui servizi finanziari e assicurativi, sulla sicurezza alimentare e sulle Direttive comunitarie, sull’introduzione dell’euro; promuove iniziative per l’uso consapevole e critico del mezzo radiotelevisivo e di Internet presso le famiglie per la tutela dei minori.
Edita il periodico Confconsumatori notizie e pubblicazioni informative e didattiche. Informa e assiste singoli consumatori, utenti e risparmiatori e promuove azioni inibitorie. Svolge azioni di denuncia contro le Compagnie assicuratrici, le Ferrovie, le aziende erogatrici di servizi, le banche, i professionisti per eliminare le clausole abusive, per combattere cartelli e posizioni dominanti sul mercato, per rendere più trasparente ed efficiente la Pubblica Amministrazione. Si batte per l’affermazione della cultura della conciliazione e per la realizzazione delle sedi di giustizia alternativa.

Sede nazionale:
Via A. Saffi 16, 43100 Parma
Tel. 0521/230134-233583
Fax: 0521/285217
Presidente: Mara Colla
www.confconsumatori.com
E-mail: confcons@tin.it

Federazione Regionale Lombarda:
Via De Amicis 17, 20123 Milano
Tel. 02/4882346-8375465
Fax: 02/89400398
Presidente: Francesca Arnaboldi
E-mail: francesca.arnaboldi@libero.it
confconslombardia@libero.it

 

DOVE RIVOLGERSI PER FARE
UN RECLAMO.
L’ISVAP, L’ANIA
E LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
Nel caso di difficoltà di rapporti con gli uffici di una compagnia d’assicurazione, si può segnalare il fatto alla direzione generale della compagnia stessa, che spesso interviene e risolve o chiarisce. Nel caso di mancata soluzione del problema, si può ricorrere alla propria associazione di consumatori, all’Ufficio reclami dell’Ania oppure all’Isvap.

 

30anni maschio 1a

 

COMPAGNIE

PREMIO

LE TRADIZIONALI

 

WINTERTHUR

282,68

MEIE

324,05

ZURIGO

331,21

LLOYD ITALICO

340,15

MILANO

348,58

BAYERISCHE

357,77

ASSITALIA

361,06

ALLIANZ SUBALPINA

361,71

SAI

363,60

RAS

367,78

GENERALI

406,00

TORO

414,44

AXA

445,51

LLOYD ADRIATICO

457,41

REALE MUTUA

483,46

UNIPOL

502,12

NUOVA TIRRENA

752,84

LE TELEFONICHE

 

GENIALLOYD

358,00

LINEAR

358,09

ROYAL INSURANCE

383,75

GENERTEL

437,00

30anni maschio 3a

 

COMPAGNIE

PREMIO

LE TRADIZIONALI

 

ZURIGO

371,21

LLOYD ITALICO

380,97

WINTERTHUR

381,78

MEIE

386,40

ASSITALIA

404,39

SAI

407,00

BAYERISCHE

413,33

ALLIANZ SUBALPINA

414,45

RAS

421,71

MILANO

439,54

GENERALI

452,00

TORO

462,43

AXA

499,86

LLOYD ADRIATICO

512,30

REALE MUTUA

554,04

UNIPOL

560,20

NUOVA TIRRENA

735,92

LE TELEFONICHE

 

GENIALLOYD

395,00

LINEAR

475,73

ROYAL INSURANCE

507,40

GENERTEL

525,00

30anni maschio 14 a

 

 

COMPAGNIE

PREMIO

le tradizionali

 

ZURIGO

631,92

GENERALI

731,00

MEIE

793,85

LLOYD ITALICO

816,37

ALLIANZ SUBALPINA

828,90

ASSITALIA

830,47

SAI

834,70

RAS

844,06

NUOVA TIRRENA

845,89

WINTERTHUR

860,52

MILANO

902,63

TORO

948,21

LLOYD ADRIATICO

1.006,32

AXA

1.029,13

UNIPOL

1.158,27

BAYERISCHE

1.335,40

REALE MUTUA

1.457,37

le telefoniche

 

GENIALLOYD

820,00

ROYAL INSURANCE

1.125,65

GENERTEL

1.128,00

LINEAR

1.214,83

 

 

 

30anni femmina 1a

 

COMPAGNIE

PREMIO

LE TRADIZIONALI

 

WINTERTHUR

263,28

MEIE

315,10

ZURIGO

321,42

ASSITALIA

332,17

LLOYD ITALICO

336,85

BAYERISCHE

339,78

ALLIANZ SUBALPINA

341,23

MILANO

342,62

SAI

353,50

RAS

357,16

TORO

358,73

GENERALI

406,00

REALE MUTUA

418,21

AXA

425,38

LLOYD ADRIATICO

435,40

UNIPOL

454,57

NUOVA TIRRENA

752,84

LE TELEFONICHE

 

GENIALLOYD

295,00

LINEAR

358,09

ROYAL INSURANCE

383,75

GENERTEL

387,00

 

30anni femmina 3a

 

COMPAGNIE

PREMIO

LE TRADIZIONALI

 

WINTERTHUR

355,58

ZURIGO

360,24

ASSITALIA

372,05

MEIE

375,75

LLOYD ITALICO

377,27

ALLIANZ SUBALPINA

390,99

MILANO

391,59

BAYERISCHE

392,66

SAI

395,70

TORO

400,24

RAS

409,53

GENERALI

452,00

AXA

477,28

REALE MUTUA

479,58

LLOYD ADRIATICO

487,64

UNIPOL

507,14

NUOVA TIRRENA

735,92

LE TELEFONICHE

 

GENIALLOYD

324,00

GENERTEL

436,00

LINEAR

473,73

ROYAL INSURANCE

507,40

 

30anni femmina 14a

 

COMPAGNIE

PREMIO

le tradizionali

 

GENERALI

731,00

ZURIGO

749,02

ASSITALIA

764,03

MEIE

771,90

ALLIANZ SUBALPINA

781,98

MILANO

804,16

LLOYD ITALICO

808,44

WINTERTHUR

809,89

SAI

811,60

RAS

819,68

NUOVA TIRRENA

845,89

LLOYD ADRIATICO

957,88

TORO

967,33

AXA

982,63

UNIPOL

1.048,56

REALE MUTUA

1.260,69

BAYERISCHE

1.268,63

le telefoniche

 

GENIALLOYD

667,00

GENERTEL

935,00

LINEAR

1.027,07

ROYAL INSURANCE

1.125,65

40anni maschio 1a

 

COMPAGNIE

PREMIO

LE TRADIZIONALI

 

WINTERTHUR

268,82

MEIE

308,85

LLOYD ITALICO

330,24

ZURIGO

331,21

ALLIANZ SUBALPINA

341,23

MILANO

349,61

SAI

353,50

RAS

357,16

BAYERISCHE

357,67

TORO

358,73

ASSITALIA

361,06

GENERALI

406,00

UNIPOL

432,50

REALE MUTUA

438,93

AXA

445,51

LLOYD ADRIATICO

454,97

NUOVA TIRRENA

752,84

LE TELEFONICHE

 

GENIALLOYD

318,00

GENERTEL

362,00

LINEAR

364,24

ROYAL INSURANCE

366,89

40 anni maschio 3a

 

COMPAGNIE

PREMIO

LE TRADIZIONALI

 

WINTERTHUR

365,29

MEIE

368,30

LLOYD ITALICO

369,87

ZURIGO

371,21

SAI

395,70

MILANO

399,59

TORO

400,24

ASSITALIA

404,39

RAS

409,53

BAYERISCHE

413,33

GENERALI

452,00

UNIPOL

482,53

AXA

499,86

REALE MUTUA

503,33

LLOYD ADRIATICO

509,56

NUOVA TIRRENA

735,92

ALLIANZ SUBALPINA

781,98

LE TELEFONICHE

 

GENIALLOYD

350,00

GENERTEL

422,00

LINEAR

484,14

ROYAL INSURANCE

484,42

 

40anni maschio 14a

 

COMPAGNIE

PREMIO

LE TRADIZIONALI

 

GENERALI

731,00

MEIE

756,65

ZURIGO

771,83

ALLIANZ SUBALPINA

781,98

LLOYD ITALICO

792,59

TORO

804,24

SAI

811,60

WINTERTHUR

818,33

RAS

819,68

MILANO

820,57

ASSITALIA

830,47

NUOVA TIRRENA

845,89

UNIPOL

997,67

LLOYD ADRIATICO

1.000,93

AXA

1.029,13

REALE MUTUA

1.323,01

BAYERISCHE

1.335,40

LE TELEFONICHE

 

GENIALLOYD

723,00

LINEAR

807,65

ROYAL INSURANCE

1.075,06

GENERTEL

1.339,00

40anni femmina 1a

 

COMPAGNIE

PREMIO

LE TRADIZIONALI

 

WINTERTHUR

254,96

MEIE

308,85

ZURIGO

321,42

ASSITALIA

332,17

BAYERISCHE

339,78

ALLIANZ SUBALPINA

341,23

MILANO

342,62

GENERTEL

348,00

SAI

353,50

RAS

357,16

TORO

358,73

LINEAR

364,24

GENERALI

406,00

AXA

433,04

REALE MUTUA

438,93

UNIPOL

454,57

NUOVA TIRRENA

752,84

LE TELEFONICHE

 

GENIALLOYD

283,00

LLOYD ITALICO

330,24

ROYAL INSURANCE

366,89

LLOYD ADRIATICO

454,97

 

40anni femmina 3a

 

COMPAGNIE

PREMIO

LE TRADIZIONALI

 

WINTERTHUR

344,36

ZURIGO

360,24

MEIE

368,30

LLOYD ITALICO

369,87

ASSITALIA

375,05

MILANO

391,59

BAYERISCHE

392,66

SAI

395,70

TORO

400,24

RAS

409,53

GENERALI

452,00

AXA

485,87

REALE MUTUA

503,33

UNIPOL

507,14

LLOYD ADRIATICO

509,56

NUOVA TIRRENA

735,92

ALLIANZ SUBALPINA

781,98

LE TELEFONICHE

 

GENIALLOYD

311,00

GENERTEL

391,00

LINEAR

484,14

ROYAL INSURANCE

484,42

40anni femmina 14a

 

COMPAGNIE

PREMIO

LE TRADIZIONALI

 

GENERALI

731,00

ZURIGO

749,02

MEIE

756,65

ASSITALIA

764,03

WINTERTHUR

776,14

ALLIANZ SUBALPINA

781,98

LLOYD ITALICO

792,59

MILANO

804,16

TORO

804,24

SAI

811,60

RAS

819,68

NUOVA TIRRENA

845,89

AXA

1.000,32

LLOYD ADRIATICO

1.000,93

UNIPOL

1.048,56

BAYERISCHE

1.268,63

REALE MUTUA

1.323,00

LE TELEFONICHE

 

GENIALLOYD

639,00

LINEAR

807,65

GENERTEL

837,00

ROYAL INSURANCE

1.075,06

50 anni maschio 1a

 

COMPAGNIE

PREMIO

LE TRADIZIONALI

 

WINTERTHUR

297,51

MEIE

308,85

LLOYD ITALICO

330,24

ZURIGO

331,21

TORO

334,73

MILANO

349,61

ALLIANZ SUBALPINA

351,46

SAI

353,50

BAYERISCHE

357,67

ASSITALIA

361,06

RAS

367,78

GENERALI

406,00

REALE MUTUA

438,93

AXA

445,51

UNIPOL

454,57

LLOYD ADRIATICO

454,97

NUOVA TIRRENA

752,84

LE TELEFONICHE

 

GENIALLOYD

332,00

LINEAR

364,24

ROYAL INSURANCE

366,89

GENERTEL

370,00

50anni femmina 3a

 

COMPAGNIE

PREMIO

LE TRADIZIONALI

 

ZURIGO

360,24

MEIE

368,30

LLOYD ITALICO

369,87

ASSITALIA

371,88

TORO

384,61

WINTERTHUR

393,01

SAI

395,70

MILANO

399,59

RAS

421,71

BAYERISCHE

434,00

GENERALI

452,00

REALE MUTUA

479,58

AXA

485,87

UNIPOL

507,14

LLOYD ADRIATICO

509,56

NUOVA TIRRENA

735,92

ALLIANZ SUBALPINA

805,44

LE TELEFONICHE

 

GENIALLOYD

382,00

GENERTEL

415,00

LINEAR

484,14

ROYAL INSURANCE

484,92

50anni maschio 14a

 

COMPAGNIE

PREMIO

LE TRADIZIONALI

 

GENERALI

731,00

MEIE

756,65

ZURIGO

771,83

TORO

788,35

LLOYD ITALICO

792,59

ALLIANZ SUBALPINA

805,44

SAI

811,60

MILANO

820,57

ASSITALIA

830,47

WINTERTHUR

843,64

RAS

844,06

NUOVA TIRRENA

845,89

LLOYD ADRIATICO

1.000,93

AXA

1.029,13

UNIPOL

1.048,56

REALE MUTUA

1.323,01

BAYERISCHE

1.335,40

LE TELEFONICHE

 

GENIALLOYD

757,00

LINEAR

859,70

GENERTEL

890,00

ROYAL INSURANCE

1.075,06

50anni femmina 1a

 

COMPAGNIE

PREMIO

LE TRADIZIONALI

 

MEIE

308,85

WINTERTHUR

312,39

ZURIGO

321,42

LLOYD ITALICO

330,24

TORO

334,73

MILANO

349,61

ALLIANZ SUBALPINA

351,46

ASSITALIA

353,50

SAI

353,50

RAS

367,78

BAYERISCHE

375,55

GENERALI

406,00

REALE MUTUA

418,21

AXA

433,04

UNIPOL

454,57

LLOYD ADRIATICO

454,97

NUOVA TIRRENA

752,84

LE TELEFONICHE

 

GENIALLOYD

347,00

LINEAR

364,24

ROYAL INSURANCE

366,89

GENERTEL

370,00

50anni femmina 3a

 

COMPAGNIE

PREMIO

LE TRADIZIONALI

 

ZURIGO

360,24

MEIE

368,30

LLOYD ITALICO

369,87

ASSITALIA

371,88

TORO

384,61

WINTERTHUR

393,01

SAI

395,70

MILANO

399,59

RAS

421,71

BAYERISCHE

434,00

GENERALI

452,00

REALE MUTUA

479,58

AXA

485,87

UNIPOL

507,14

LLOYD ADRIATICO

509,56

NUOVA TIRRENA

735,92

ALLIANZ SUBALPINA

805,44

le telefoniche

 

GENIALLOYD

382,00

GENERTEL

415,00

LINEAR

484,14

ROYAL INSURANCE

484,92

50anni femmina 14a

 

COMPAGNIE

PREMIO

LE TRADIZIONALI

 

GENERALI

731,00

ZURIGO

749,02

MEIE

756,65

TORO

788,35

ASSITALIA

788,95

LLOYD ITALICO

792,59

ALLIANZ SUBALPINA

805,44

SAI

811,60

MILANO

820,57

RAS

844,06

NUOVA TIRRENA

845,89

WINTERTHUR

885,82

AXA

1.000,32

LLOYD ADRIATICO

1.000,93

UNIPOL

1.048,56

REALE MUTUA

1.260,69

BAYERISCHE

1.402,17

LE TELEFONICHE

 

GENIALLOYD

792,00

LINEAR

859,70

GENERTEL

890,00

ROYAL INSURANCE

1.075,06

 

QUANTO PAGA UN DICIOTTENNE MASCHIO
IN CLASSE DI INGRESSO (XIV)

COMPAGNIA

PREMIO ANNUO in euro

LE TRADIZIONALI

 

SAI

934,30

MILANO

1.001,10

MEIE

1.073,70

ASSITALIA

1.079,60

ZURIGO

1.222,64

LLOYD ITALICO

1.347,41

TORO

1.365,15

GENERALI

1.437,00

NUOVA TIRRENA

1.492,75

LLOYD ADRIATICO

1.501,40

ALLIANZ SUBALPINA

1.563,97

RAS

1.608,85

WINTERTHUR

1.670,18

REALE MUTUA

1.725,92

AXA

1.762,72

UNIPOL

1.886,05

BAYERISCHE

2.581,77

le telefoniche

 

GENERTEL

1.710,00

GENIALLOYD

1.895,00

LINEAR

1.918,62

ROYAL INSURANCE

2.015,91

 

QUANTO PAGA UNA DICIOTTENNE FEMMINA
IN CLASSE DI INGRESSO (XIV)

COMPAGNIE

PREMIO

LE TRADIZIONALI

SAI

834,70

MILANO

861,60

MEIE

914,92

LLOYD ITALICO

990,74

ASSITALIA

995,03

ZURIGO

1.005,02

TORO

1.085,01

WINTERTHUR

1.113,60

NUOVA TIRRENA

1.144,44

AXA

1.155,73

UNIPOL

1.193,36

ALLIANZ SUBALPINA

1.251,17

GENERALI

1.258,00

LLOYD ADRIATICO

1.259,23

RAS

1.284,96

REALE MUTUA

1.592,37

BAYERISCHE

1.839,88

LE TELEFONICHE

GENIALLOYD

896,00

GENERTEL

1.339,00

LINEAR

1.730,96

ROYAL INSURANCE

2.015,91

 

CICLOMOTORI
QUANTO PAGA UN diciottenne MASCHIO
IN CLASSE D’INGRESSO

COMPAGNIA

PREMIO ANNUO in euro

LE TRADIZIONALI

SAI

187,70

ZURIGO

190,91

NUOVA MAA

219,49

LA FONDIARIA

230,60

MILANO

230,60

TORO

230,64

GENERALI

231,50

SARA

234,50

UNIPOL

237,00

CATTOLICA

254,00

ASSITALIA

264,94

NUOVA TIRRENA

288,68

LEVANTE NORDITALIA

296,92

AXA

299,62

LLOYD ADRIATICO

304,37

MEIE

323,55

ALLIANZ SUBALPINA

344,39

REALE MUTUA

415,42

WINTERTHUR

442,88

RAS

444,93

LE TELEFONICHE

ZURITEL

190,91

GENERTEL

237,00

LINEAR

300,84

GENIALLOYD

330,00

 

 

 

 

 

gli indirizzi e i telefoni delle compagnie

COMPAGNIA/Sede o agenzia centrale/indirizzo internet
LE TRADIZIONALI
ALLIANZ SUBALPINA/VIA FILIPPO TURATI 4, TEL. 0262421/www.allianzsubalpina.it
ASSITALIA/VIA SAN PAOLO 7, TEL. 02/88771/www.assitalia-assicurazioni.it
AXA/VIA LEOPARDI 15, TEL. 02/480841/www.axa-assicurazioni.it
BAYERISCHE/VIA PAMPURI 13, TEL. 02/57441/www.bbv.it
CATTOLICA/VIA PONTE SEVESO 28, TEL. 02/6697568/www.cattolica.it
GENERALI/PIAZZA CORDUSIO 2, TEL. 02/482481/www.generali.it
LA FONDIARIA/STRADA 6 PAL. A 13, ASSAGO TEL. 02/82291/ www.milass.it
LEVANTE NORDITALIA/VIALE CERTOSA 222, TEL. 02/30761/www.levantenorditalia.it
LLOYD ADRIATICO/VIALE JENNER 13, 02/6686193/www.lloydadriatico.it
LLOYD ITALICO/VIA ANDREA VERGA 3, TEL. 02/ 4816650/www.lloyditalico.it
MEIE/CORSO DI PORTA VIGENTINA 9, TEL. 02/599221/www.meie.it
MILANO/STRADA 6 PAL. A 13, ASSAGO TEL. 02/82291    /www.milass.it         
NUOVA MAA/VIA SENIGALLIA 18/2, TEL 02/64021/www.maa.it
NUOVA TIRRENA/VIA RUBENS 23, TEL. 02/48706431/www.nuovatirrena.it
RAS/CORSO ITALIA 23, TEL. 02/72161/www.ras.it
REALE MUTUA/NUMERO VERDE 800/320320/www.realemutua.it
SAI/NUMERO VERDE 800/551144/www.sai.it
SARA/CORSO VENEZIA 43, TEL. 02/798591/www.sara.it
TORO/VIA DEL POLITECNICO 7, TEL. 02/76023035/www.toroassicurazioni.it
UNIPOL/NUMERO VERDE 800/993388/www.unipol.it
WINTERTHUR/PIAZZA MISSORI 2, TEL. 02/85471/www.winterthur.it
ZURIGO/PIAZZA CARLO ERBA 6, TEL. 02/59661/www.zurigo.it
le telefoniche
GENERTEL/NUMERO VERDE 800/202020/www.genertel.it
GENIALLOYD /NUMERO VERDE 800/999999/www.genialloyd.it
LINEAR/NUMERO VERDE 800/219702/www.linear.it
ROYAL INSURANCE/NUMERO VERDE 800/335599/www.royalinsurance.it
ZURITEL/NUMERO VERDE 800/247247/www.zuritel.it

 

Supplemento al numero 6/2002 de Il Salvagente

Fonte: Sito internet: www.ilsalvagente.it

 

 

 

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