Tabella ANIA
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Tabella ANIA
Dal 1 febbraio, con l'introduzione per legge del risarcimento diretto, ci troveremo di fronte ad un grande cambiamento nel mondo delle assicurazioni auto. In caso di incidente tra due veicoli, se pensi di avere ragione, anche solo in parte, devi chiedere il rimborso alla tua compagnia anziché a quella del veicolo che ti ha danneggiato. E' la tua assicurazione, infatti, che ti risarcirà i danni. Inoltre, compilando il modulo blu , tutto diventerà più facile. Se siete d'accordo su come è avvenuto l'incidente, firmatelo insieme: il risarcimento sarà più veloce. Il tuo assicuratore ti darà l'assistenza necessaria e ti dirà cosa fare, guidandoti in una procedura che da oggi diventa più semplice che mai.
fonte: www.ania.it
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Fine articolo Tabella ANIA
Tabella ANIA
Tabella ANIA
Tabella ANIA |
||
Tipologia di sinistro |
Percentuale di |
|
Destro |
Sinistro |
|
Perdita totale di un arto superiore |
70% |
60% |
Perdita della mano o di un avambraccio |
60% |
50% |
Perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio |
60% |
60% |
Perdita di un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio |
50% |
50% |
Perdita di un piede |
40% |
40% |
Perdita del pollice |
18% |
16% |
Perdita di una falange del pollice |
9% |
8% |
Perdita dell’indice |
14% |
12% |
Perdita del mignolo |
12% |
10% |
Perdita del medio |
8% |
6% |
Perdita dell’anulare |
8% |
6% |
Perdita di una falange di altro dito della mano |
1/3 del dito |
|
Perdita di un alluce |
5% |
5% |
Perdita di una falange dell’alluce |
2,5% |
2,5% |
Perdita di un altro dito del piede |
3% |
3% |
Perdita di una falange di altro dito del piede |
1% |
1% |
Sordità completa di un orecchio |
10% |
10% |
Sordità completa di ambedue gli orecchi |
40% |
|
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio |
25% |
25% |
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi |
100% |
|
Stenosi nasale assoluta monolaterale |
4% |
|
Stenosi nasale assoluta bilaterale |
10% |
|
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra cervicale |
12% |
|
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra dorsale |
5% |
|
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo della 12a vertebra dorsale |
10% |
|
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra lombare |
10% |
|
Esiti di frattura del sacro |
3% |
|
Esiti di frattura del coccige con callo deforme |
5% |
|
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo |
2% |
|
Perdita anatomica di un rene |
15% |
|
Perdita anatomica della milza |
10% |
|
Nota: in caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite per l’arto destro si riferiscono all’arto sinistro, e viceversa.
Tabella INAIL
Tabella INAIL |
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Tipologia di sinistro |
Percentuale di |
|
Destro |
Sinistro |
|
Sordità completa di un orecchio |
15% |
|
Sordità completa bilaterale |
60% |
|
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio |
35% |
|
Perdita anatomica o atrofica del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi |
40% |
|
Altre menomazione della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) |
- |
|
Stenosi nasale assoluta unilaterale |
8% |
|
Stenosi nasale assoluta bilaterale |
18% |
|
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticaria: |
||
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace |
11% |
|
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace |
30% |
|
Perdita di un rene con integrità del rene superstite |
25% |
|
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica |
15% |
|
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità |
||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio |
5% |
|
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola |
50% |
40% |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola |
40% |
30% |
Perdita del braccio: |
||
a) per la disarticolazione scapolo-omerale |
85% |
75% |
b) per amputazione al terzo superiore |
80% |
70% |
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell’avambraccio |
75% |
65% |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano |
70% |
60% |
Perdita di tutte le dita della mano |
65% |
55% |
Perdita del pollice del primo metacarpo |
35% |
30% |
Perdita totale del pollice |
28% |
23% |
Perdita totale dell’indice |
15% |
13% |
Perdita totale del medio |
12% |
|
Perdita totale dell’anulare |
8% |
|
Perdita del mignolo |
12% |
|
Perdita della falange ungueale del pollice |
15% |
12% |
Perdita della falange ungueale dell’indice |
7% |
6% |
Perdita della falange ungueale del medio |
5% |
|
Perdita della falange ungueale dell’anulare |
3% |
|
Perdita della falange ungueale del mignolo |
5% |
|
Perdita delle due ultime falangi dell’indice |
11% |
9% |
Perdita delle due ultime falangi del medio |
8% |
|
Perdita delle due ultime falangi dell’anulare |
6% |
|
Perdita delle due ultime falangi del mignolo |
8% |
|
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75: |
||
a) in semipronazione |
30% |
25% |
b) in pronazione |
35% |
30% |
c) in supinazione |
45% |
40% |
d) Quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione |
25% |
20% |
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi |
55% |
50% |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: |
||
a) in semipronazione |
40% |
25% |
b) in pronazione |
45% |
40% |
c) in supinazione |
55% |
50% |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione |
35% |
30% |
Anchilosi completa dell’articolazione radio carpica in estensione rettilinea |
18% |
15% |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: |
||
a) in semipronazione |
22% |
18% |
b) in pronazione |
25% |
22% |
c) in supinazione |
35% |
30% |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole |
45% |
|
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi |
80% |
|
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto |
70% |
|
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato |
65% |
|
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato |
55% |
|
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede |
50% |
|
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso |
30% |
|
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso |
16% |
|
Perdita totale del solo alluce |
7% |
|
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il |
3% |
|
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio |
35% |
|
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto |
20% |
|
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri |
11% |
|
Nota: in caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite per l’arto destro si riferiscono all’arto sinistro, e viceversa.
Confronto tabella ANIA/tabella INAIL
Esempio di indennizzo date le seguenti ipotesi:
- Somma assicurata Invalidità Permanente: € 500.000,00
- Franchigia Invalidità Permanente: nessuna
Tipologia di sinistro |
Tabella |
Tabella |
Indennizzo secondo |
Indennizzo secondo |
Perdita del pollice destro |
18% |
28% |
€ 90.000,00 |
€ 140.000,00 |
Perdita dell'indice destro |
14% |
15% |
€ 70.000,00 |
€ 75.000,00 |
Perdita di un alluce |
5% |
7% |
€ 25.000,00 |
€ 35.000,00 |
Sordità completa di un orecchio |
10% |
15% |
€ 50.000,00 |
€ 75.000,00 |
Sordità completa bilaterale |
40% |
60% |
€ 200.000,00 |
€ 300.000,00 |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio |
25% |
35% |
€ 125.000,00 |
€ 175.000,00 |
Stenosi nasale assoluta bilaterale |
10% |
18% |
€ 50.000,00 |
€ 90.000,00 |
Perdita di un rene |
15% |
25% |
€ 75.000,00 |
€ 125.000,00 |
Perdita della milza |
10% |
15% |
€ 50.000,00 |
€ 75.000,00 |
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Fine articolo Tabella ANIA
Tabella ANIA
fonte: www.aziendaitalia.org
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Fine articolo Tabella ANIA
Tabella ANIA
CONSIDERAZIONI IN TEMA DI DANNO BIOLOGICO
Il concetto di danno biologico inteso come compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto è ormai comunemente recepito in sede giurisprudenziale, costituendone una autorevole pronuncia della Corte Costituzionale (26 luglio 1979, n. 88, sentenza 184/1986; in seguito Cass., 6 giugno 1981, n. 3675) il suo ufficiale atto di nascita.
In tale sentenza si accoglieva quel fermento di opinioni di dottrina e di merito, rivolto al diritto all’integrità personale (rappresentato in primis dall’art. 32 della Costituzione) che aveva soffermato l’attenzione sull’esigenza di considerare risarcibile il danno alla persona, indipendentemente da ogni conseguenza di ordine economico, sulla base del principio del danno costituito dalla menomazione in sé considerata.
La risarcibilità del danno biologico da un punto di vista civilistico origina peraltro ex art. 2043 c.c. laddove qualsiasi menomazione dell’integrità psico-fisica della persona costituisce danno ingiusto se è conseguenza di un fatto illecito indipendentemente dall’attitudine del soggetto interessato a produrre reddito.
Detta risarcibilità non autorizza peraltro a considerare lo stesso un danno di natura patrimoniale, essendo il danno patrimoniale identificabile nella deminutio patrimonii conseguita alla potenzialità lesiva della malattia, attraverso una contrazione od elisione del reddito del soggetto leso.
Ribadita la non patrimonialità del danno, recepiti i più recenti concetti di danno biologico da morte e di danno riflesso ai congiunti, offerta separata valutazione al danno morale, lo sforzo attuale dei vari operatori del settore (magistrati, consulenti, .. legislatore) appare concentrato nella ricerca, sia in ambito strettamente medico che monetario, di criteri di valutazione uniformi, che consentano di superare la diversità dei parametri usati presso i vari uffici, così eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento.
"Le varie tabelle.....sono ovviamente astratte dato che devono servire a riportare in termini uguali situazioni fisio - patologiche le più diverse e, soprattutto, devono fornire alla pratica giudiziaria l’espressione numerico-percentuale di queste situazioni." Monetti e Pellegrino, Tribunale di Genova 1974.
Da tali presupposti origina questa proposta.
Il nostro attuale sistema valutativo è incentrato sulla monetizzazione del pregiudizio del danno biologico espresso in valore percentuale negativo rispetto al valore globale dell'individuo fatto pari a 100.
Il danno percentuale è calcolato attraverso l'uso di tabelle di riferimento, nate su base convenzionale, con riferimenti per via analogica con atti legislativi (DPR 1124 del 30.6.65) o normativi privati (A.N.I.A.).
Tali tabelle calcolano la compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto misurando precipuamente il solo deficit funzionale residuato alla menomazione.
Questa modalità valutativa contraddice pesantemente il concetto di danno codificato dalla W.H.O.-O.M.S. da circa 20 anni e già giunto ad una fase di prima revisione, palesando la presenza di un baratro culturale ormai intollerabile.
Sin dal 1980 la W.H.O.-O.M.S. ha formulato un sistema classificativo ICIDH mirante alla definizione delle varie dimensioni e settori del danno alla persona, riassunto nell'attuale fase di revisione con il termine disablement.
Il danno alla persona consegue alla alterazione delle condizioni di salute dell'individuo, comunque determinatasi, ed il disablement indica l'insieme totalizzante delle negative dimensioni del danno stesso, racchiudendone tutti gli aspetti costitutivi.
Il danno alla persona nasce da questo modello teorico:
1 |
Qualcosa di patologico accade all'individuo |
modificazioni patologiche e loro manifestazioni |
2 |
L'individuo avverte il verificarsi di questa occorrenza |
i segni sono esteriorizzati (la malattia è obiettivabile) |
3 |
La performance delle attività compiute dall'individuo può essere alterata |
limitazione dell'attività (obiettivata) |
4 |
l'individuo è messo in una situazione di svantaggio rispetto ai suoi simili |
risposta della società all'esperienza dell'individuo |
Siamo quindi di fronte ad un sistema nosologico in grado di identificare le varie dimensioni e settori del danno alla salute, intendendo per dimensione il livello in cui si ha esperienza delle menomazioni (corpo, persona, società) e per settore la particolare area di funzionamento interessata (es.: memoria, prendere cura di se stessi, svolgere il proprio ruolo civico, ..).
Il significato dei termini impairment, disability, handicap verrà di seguito tradotto e dettagliato.

Il fenomeno risultante è stato così schematizzato nella versione 1980 dell'ICIDH:
Tale rappresentazione grafica è utile nel differenziare i separati concetti di impairments ®disabilites® handicaps ma racchiude gravi carenze, la più grave delle quali è quella di non fornire sufficiente informazione sulle relazioni i concetti stessi, che sembrano legati da un rapporto causale, con un flusso di tipo unidirezionale, con l'esclusione di qualsiasi ruolo delle circostanza sociali e fisiche nello sviluppo del processo.

Sulla scorta di tali osservazioni, considerato il carattere multi-dimensionale e pluri-prospettico del disablement, l'originale diagramma ICIDH del 1980 ha subito una modifica in termini dinamici originando l'attuale formulazione peraltro ancora in fase di beta trial . Il diagramma rappresentante le varie dimensioni del disablement viene quindi così modificato per esprimerne la multi-dimensionalità
Dalla osservazione del diagramma appare palese come:
- il disablement sia visto in termini interattivi fra le condizioni di salute e i fattori contestuali (ambientali e personali)
- l'interazione sia biunivoca a sottolineare che la presenza di conseguenze della patologia può modificare lo stato di salute stesso!
Per meglio esprimere la dinamicità del processo i termini operativi di impairment, disability e handicap sono stati parzialmente sostituiti con i quelli di impairment, activity, partecipation.
La schematizzazione delle aggiornate dimensioni dell'ICIDH-2 è contenuta nella tabella 1.
Si impone a questo punto una completa definizione terminologica:
a) impairment (danno anatomo-pato-funzionale = menomazione):
definizione: perdita o anormalità dell'organismo corporeo o di una funzione fisiologica e psicologica
significato: l'organismo corporeo è inteso nella sua piena totalità e la sua compromissione (temporanea o permanente; progressiva, statica o regressiva; intermittente o continua) viene espressa sia in termini di struttura che di funzione (anche mentale), senza relazione contingente con la sua eziopatogenesi, in modo obiettivabile
b) activity (attività):
definizione: natura ed estensione del funzionamento a livello della persona. Le attività possono essere limitate in natura, durata e qualità
significato: la dimensione attività contempla l'insieme delle attività personali integrate associate con l'espletamento delle funzioni, semplici e complesse, della vita quotidiana valutando la performance attuale (e il suo disturbo in termini qualitativi e quantitativi) e non la attitudine o potenzialità dell'individuo; le attività includono funzioni fisiche semplici o elementari, funzioni mentali elementari e complesse, collezione di attività fisiche e mentali a vari livelli di complessità
c) partecipation (partecipazione):
definizione: natura ed estensione del coinvolgimento della persona nelle situazioni della vita quotidiana in rapporto a .... condizioni di salute e fattori contestuali. La partecipazione può essere limitate in natura, durata e qualità.
significato: la dimensione partecipazione contempla i fenomeni sociali, rappresentando la conseguenze delle alterate condizioni a livello sociale in termini di partecipazione del soggetto e di risposta sella società, riferendosi pertanto alle esperienze complesse nel contesto attuale di vita, includendo nel contesto l'insieme dei fattori ambientali (fisici, sociali e attitudinali).
Al termine di questo percorso nosologico dovrebbe sembrare ovvio come:
a. l'impairment o menomazione costituisce il presupposto imprescindibile del danno alla persona
b. il danno alla persona non è né può essere limitato alla sola dimensione impairment-menomazione dovendosi considerare almeno la seguente gamma di evenienze:
l'impairment-menomazione non determina alcuna limitazione dell'attività e della partecipazione
l'impairment-menomazione non determina alcuna limitazione dell'attività ma induce ad una restrizione della partecipazione
l'impairment-menomazione determina una limitazione dell'attività senza indurre alcuna significativa restrizione della partecipazione
l'impairment-menomazione determina una limitazione dell'attività e induce una restrizione (variabile) della partecipazione
La conclusione di questa disamina è semplice ed obbligata: la valutazione del danno alla persona non può essere limitata alla traduzione in termini percentuali dell'impairment-menomazione obiettivato ma implica la ricerca e la testimonianza dei riflessi personali e sociali delle menomazioni stesse.
La W.H.O.-O.M.S. offre nella versione aggiornata della ICIDH una puntuale classificazione di tutte le dimensioni del danno alla salute dell'individuo, disponibile a semplice richiesta presso la sede ginevrina della W.H.O.-O.M.S. o downloadabile dal sito Internet www.who.org.
Sembra doveroso chiedere di attenersi a tali principi nella valutazione del danno alla persona, introducendo una opportuna modifica nei quesiti medico-legali, ritenendo la traduzione monetaria del danno così documentato un esercizio secondario di indubbia rilevanza ma meramente convenzionale.
Con osservanza.
Dott. Andrea Soccetti
|
Impairments |
Activity |
Partecipation |
Contextual factors |
Livello di funzionamento |
Corpo |
Persona |
Società |
(influenza esterna sul funzionamento)
(influenza interna sul funzionamento) |
Caratteristiche |
|
Attività quotidiane |
Implicazione nella situazione |
Aspetti del mondo fisico, sociale e attitudinale |
Aspetto positivo |
Integrità funzionale e strutturale |
Attività |
Partecipazione |
Elementi facilitanti |
Aspetto negativo |
Menomazione |
Limitazione della attività |
Restrizione della partecipazione |
Barriere/ostacoli |
Aspetti qualificanti |
|
|
|
Nessuno |
Tabella 1: ICIDH-2
www.studiomedico.it
- Fine articolo Tabella ANIA
Tabella ANIA
PROBLEMI VALUTATIVI NELLE LESIONI DEL GINOCCHIO
N.M. Di Luca
Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni Università “La Sapienza” di Roma
La valutazione medico-legale dei postumi menomativi di lesioni del ginocchio è argomento di ricorrenti difficoltà ed incertezze nei diversi ambiti di rilevanza giuridica del danno alla persona, ed eminentemente nel settore infortunistico ed in quello della responsabilità civile, ove essa è fonte di un nutrito contenzioso.
Appare opportuno accennare, sia pure rapidamente, ad alcuni dei principali fattori all'origine delle suddette difficoltà, che schematicamente possono ricondursi all'etiopatogenesi traumatica, alla diagnosi clinica delle lesioni, all'apprezzamento clinico dei postumi ed infine alla valutazione medico-legale del coefficiente di invalidità permanente.
I. – L'etiopatogenesi traumatica.
Il nesso tra evento traumatico e lesione è certamente argomento di frequenti incertezze nell'ambito del complesso procedimento di accertamento del rapporto causale propedeutico ai diversi momenti della valutazione medico-legale.
Fondamentalmente i meccanismi traumatici possono ricondursi ad un'azione distorsiva o contusiva, talvolta combinate tra loro.
Sempre schematicamente, è opportuno ricordare che per distorsione si intende una sollecitazione che tende a modificare i reciproci rapporti dei capi e delle superfici articolari, mentre l'azione contusiva è esercitata da corpi di forma ottusa che entrano a contatto con la superficie cutanea – e, attraverso questa, con quelle sottostanti - mediante meccanismi diversi (compressione, flessione, trazione, torsione, sfregamento). Nella realtà i due meccanismi non sempre sono separati e separabili in modo netto, sia perché molti eventi traumatici sono caratterizzati da una dinamica complessa, costituita dalla somma di plurimi momenti lesivi, taluni a componente essenzialmente distorsiva altri a componente esenzialmente contusiva, il cui bilancio finale è rappresentato da effetti riconducibili all'una ed all'altra azione. Occorre poi ricordare che la stessa distorsione è l'effetto di un trauma indiretto, spesso causato da un'azione contusiva, il quale imprime all'articolazione una sollecitazione abnorme nei piani fisiologici del movimento articolare o in piani diversi da quelli fisiologici.
Per conseguenza, se sotto il profilo scolastico è corretta l'affermazione secondo la quale alla base delle lesioni capsulo-legamentose e meniscali del ginocchio sta un'azione distorsiva, mentre alla base di quelle ossee (sovracondiloidee, rotulee, del piatto e delle spine tibiali) è rinvenibile un'azione contusiva diretta o indiretta, nondimeno il suddetto criterio di massima deve essere integrato da un'approfondita ricostruzione dell'evento traumatico nella sua realtà, talvolta complessa e scindibile sia in momenti di natura contusiva sia in altri di natura distorsiva, che spesso non è nemmeno latamente sfiorata dalla succinta e sbrigativa annotazione anamnestica caratteristica delle certificazioni di Pronto Soccorso e delle cartelle cliniche ospedaliere.
Pertanto, pur essendo del tutto ovvio che la documentazione sanitaria costituisce il materiale di principale riscontro ai fini della indagine retrospettiva che il medico legale deve effettuare ai fini della disamina del rapporto di causalità materiale tra evento e lesione, è altrettanto pacifico che ad essa non è giustificato attribuire un valore sempre e comunque dirimente, tenuto conto della scarsa affidabilità della documentazione medesima sul punto in esame.
II. – La diagnosi clinica delle lesioni
Problemi analoghi si ripropongono a riguardo della compatibilità tra evento lesivo e natura delle lesioni diagnosticate in sede di Pronto Soccorso o di struttura ospedaliera, nell'immediatezza del fatto ovvero più tardivamente, a distanza di giorni o in alcuni casi di mesi dall'evento stesso.
A questo riguardo sono esemplificabili alcune situazioni tipiche, di frequente verificazione nell'attività medico-legale.
Spesso, infatti, nel caso di lesioni capsulo-legamentose o meniscali del ginocchio, ai fini del rapporto causale viene assegnato valore dirimente alla presenza o meno, nell'immediatezza del fatto, di una tumefazione del ginocchio e di un ballottamento rotuleo per versamento ematico endoarticolare. Ora, se il riscontro di un emartro è indice probabilistico di una lesione legamentosa, la sua carenza non può assurgere a prova di esclusione in quanto l'eventuale versamento ematico può essere rapidamente defluito nei tessuti periarticolari attraverso una contestuale lacerazione capsulare, specie se ampia.
Analogamente, la mancata obiettivazione di un'instabilità articolare nelle prime ore o nei primi giorni dall'evento non può essere indiscriminatamente invocata a posteriori come elemento di esclusione di una lesione legamentosa, sia in quanto – come noto – l'instaurazione di una precoce contrattura muscolare antalgica può ostacolare l'esecuzione dei consueti tests clinici, sia perché questi ultimi possono risultare non effettuabili a motivo di concomitanti lesioni ossee fratturative (per esempio: a carico del piatto tibiale, di tibia o di tibia e perone), che ne sconsigliano l'esecuzione o che polarizzano l'attenzione del clinico, anche in relazione alla necessità di praticare tempestivamente trattamenti terapeutici (trazioni, immobilizzazione in gesso, riduzioni ed osteosintesi cruente) ostativi ad ulteriori accertamenti semeiologici: per modo che, nonostante la circostanza che il soggetto leso sia stato ininterrottamente e magari per lungo periodo curato in ambienti clinici qualificati, una instabilità da lesione parziale e talvolta da rottura legamentosa può trascorrere del tutto ignorata fino al momento dell'accertamento medico-legale dei postumi.
Del pari, una lesione del nervo sciatico popliteo esterno, secondaria a frattura dell’emipiatto tibiale esterno, nell’immediato può trascorrere misconosciuta ed essere soltanto tardivamente diagnosticata.
Un breve cenno conviene fare, altresì, ai mezzi diagnostici strumentali oggi disponibili, da considerare alla stregua di un prezioso ausilio alla diagnosi clinica, ma che purtroppo finiscono per divenire essi stessi causa od occasione per dubbi ed incertezze, ossia per innescare contenziosi diagnostico-valutativi in sede medico-legale.
Appare appena il caso di rilevare, infatti, che nonostante il sensibilissimo progresso realizzatosi negli ultimi 10-15 anni a questo proposito, a seguito del quale si dispone oggi di strumenti eidologici in grado di evidenziare la morfologia delle parti molli e le loro alterazioni (ecografia, tomografia computerizzata, risonanza magnetica nucleare), tuttavia l’impiego di essi non garantisce sempre e in ogni caso di pervenire a diagnosi di certezza, tenuto conto della possibilità, più o meno elevata a seconda dello strumento impiegato, di errori derivanti da falsa positività o da falsa negatività dei reperti, come pure dei margini di soggettivismo nell’interpretazione delle immagini. E’ pacifico che soltanto l’esplorazione artroscopica può risolvere i dubbi e le incertezze in questione e garantire una rigorosa obiettivazione delle lesioni legamentose e meniscali. In molti casi, però, l’artroscopia non viene effettuata e l’interrogatico diagnostico permane, ripresentandosi puntualmente al momento dell’accertamento medico-legale dei postumi.
Un ulteriore problema, squisitamente infortunistico, è legato all’eventuale rilevanza di preesistenze lesive o degenerative sul determinismo delle lesioni, risultanti dall’anamnesi o dal casellario infortuni. La questione, in verità, si profila come di più ardua risoluzione in sede infortunistica privata, dove la dimostrazione delle suddette preesistenze o concause di lesione può giustificare la totale non indennizzabilità dei postumi permanenti. Nell’infortunistica lavorativa, per contro, è noto che l’esistenza di concause preesistenti di lesione non è in alcun modo d’ostacolo alla piena ed integrale indennizzabilità delle conseguenze menomative a carattere temporaneo e permanente. Ne deriva che la rottura traumatica di un menisco, laddove sia stata dimostrata la verificazione di un valido trauma distorsivo di ginocchio, comporta la piena ed integrale indennizzabilità della conseguente menomazione, anche qualora ad essa abbia contribuito la preesistenza di uno stato degenerativo a carico dello stesso menisco; ed analogamente deve farsi luogo all’indennizzo anche quando la rottura completa di un legamento sia stata preceduta da fenomeni degenerativi riconducibili a pregressi episodi traumatici.
III. – La valutazione medico-legale dell’invalidità permanente.
Nel sistema di tutela infortunistica l’irrilevanza giuridica delle concause a livello della produzione delle lesioni non si estende anche al regime valutativo delle concause di menomazione. Infatti, le norme del Testo Unico, tuttora vigenti, impongono, in alternativa, il ricorso alla formula di Gabrielli nell’ipotesi di concause preesistenti extralavorative di menomazione in rapporto di concorso con la menomazione da infortunio lavorativo, e l’adozione di una valutazione unitaria e complessiva nell’ipotesi di menomazioni plurime concorrenti policrone o monocrone, tra loro omogenee sotto il profilo giuridico.
Inutile nascondere o minimizzare il fatto che l’impiego della formula di Gabrielli sarà alquanto aleatorio, se non impossibile, qualora si abbia a che fare – come spesso si verifica – con preesistenze menomative extralavorative o eterogenee a carico dello stesso comparto articolare del ginocchio, soprattutto nei casi in cui sia ignota e quindi non valutabile l’entità disfunzionale delle stesse menomazioni preesistenti. La forzata rinuncia alla procedura valutativa dettata dal Testo Unico, in casi siffatti, non potrà in alcun caso giustificare soluzioni estreme: non, quindi, una valutazione integrale del danno complessivo da un lato, ma nemmeno dall’altro l’esclusione di qualsiasi rilevanza al danno indennizzabile. Per quanto inappagante sotto il profilo scientifico, soltanto il ricorso ad un sano empirismo potrà consentire di addivenire ad una soluzione pratica, nella sostanza meno “ingiusta” delle prime due alle quali si è accennato.
E veniamo alle nuove Tabelle, di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
In sé e per sé, le voci menomative pertinenti il ginocchio con riferimento al danno biologico, ricomprese nella recente tabellazione di legge, dimostrano una tariffazione del grado di invalidità permanente perfettamente in linea con l’evoluzione conosciuta a livello internazionale dai barèmes negli ultimi due decenni, via via che questi si sono andati rimodellando sul parametro del danno anatomo-funzionale all’integrità psico-fisica della persona in luogo di quello, sempre più desueto, della capacità lavorativa generica, sia pure intesa, come nelle due tabelle valutative annesse al Testo Unico del 1965, come attitudine al lavoro.
Il raffronto tra la tabella valutativa di Luvoni, Mangili e Bernardi (edizione 1995), quella di Bargagna, Canale, Consigliere, Palmieri ed Umani Ronchi (seconda edizione del 1998) e la recentissima in materia di tutela infortunistica (si vedano le tabelle I e II), dimostra la distanza tra il primo elaborato tabellare e gli altri due, tra i quali, laddove lo consente l’identità di previsione menomativa, il raffronto medesimo evidenzia – limitatamente al distretto del ginocchio – differenze di poco conto, essendo informate, l’una e l’altra tabella, al concetto della relativa inesauribilità dell’efficienza psico-fisica umana e, conseguentemente, all’esigenza di un correlato ridimensionamento dei coefficienti percentuali.
Quel che nessuna tabella potrà mai surrogare, e che pertanto sarebbe vano pretendere anche in quella in esame, è la specifica cultura clinica richiesta in ogni buon medico valutatore, anche ai fini dell’impiego dello strumento tabellare. Come ben puntualizzato dal Cimaglia e dal Rossi nel commento tempestivamente predisposto alle tabelle e di recentissima pubblicazione presso l’editore Giuffrè, la concreta attribuzione di un coefficiente percentualistico alla singola menomazione tra il massimo ed il minimo della previsione tabellare, ed in taluni casi al di sopra o al di sotto della previsione medesima, presuppone l’obiettivazione rigorosa ed ineludibile di alcuni elementi diagnostici, tra i quali ovviamente ed immancabilmente il tono ed il trofismo muscolare, l’eventuale aumento di volume articolare, il grado e la natura dell’instabilità articolare, la presenza ed il grado della limitazione funzionale, posto che l’invalidità permanente è in funzione non già della lesione, bensì della menomazione a carattere permanente che ne residua
Il problema dei cosiddetti danni composti, cioè delle plurime menomazioni a carattere permanente che insistono sullo stesso distretto osteoarticolare, per esempio in esito a lesioni complesse determinate da frattura del piatto tibiale, da rottura meniscale e da lesione legamentosa, va ricondotto, infine, alla metodologia di valutazione delle menomazioni plurime omogenee di natura omogenea, ossia con valutazione di sintesi non imbrigliata da aride formule aritmetiche, e tuttavia ben calibrata rispetto ai valori massimi previsti in tabella per la perdita anatomica dell’intero arto inferiore ovvero per l’anchilosi rettilinea del ginocchio.
Si potrà discutere – e certo si discuterà – tra “addetti ai lavori”, sull’effettiva rispondenza delle percentuali fissate all’entità anatomo-disfunzionale delle voci menomative nell’economia complessiva dell’organismo umano e nell’economia dell’elaborato tabellare. Rimane il fatto, di importanza storica, tenuto conto della stasi trentacinquennale seguita all’approvazione del Testo Unico del 1965, costituito dall’introduzione nella tutela infortunistica del nuovo strumento valutativo, che oltre che per la modernità di impostazione si caratterizza non meno per lo straordinario ampliamento delle ipotesi di danno, afferenti anche ad organi ed apparati del tutto ignorati dalle vecchie tabelle per gli infortuni nell’industria e nell’agricoltura, laddove soprattutto in materia di malattie professionali era da tempo matura ed avvertita l’esigenza di previsioni valutative più ampie ed articolate, in grado di commisurarsi con gli effetti menomativi di una patologia del lavoro in continuo mutamento e in continua espansione su ambiti nosologici diversi da quello osteoarticolare.
Non è chi non veda come l’arricchimento delle ipotesi menomative e la loro estensione ben al di là degli angusti spazi del danno osteo-articolare e segmentario costituiscano un formidabile segno di progresso e di adeguamento alla più complessiva crescita culturale delle scienze bio-mediche e che in quanto tali debbano essere più che positivamente apprezzati.
MENOMAZIONI |
Tabella |
Tabella |
TabellaINAIL |
Perdita totale di coscia per disarticolazione |
|
|
45 – 60 |
Artroprotesi di ginocchio, non comprensiva del |
|
|
Fino a 4 |
Anchilosi rettilinea del ginocchio (180°) |
25 |
25 |
23 |
Esiti di patellectomia, in assenza o con sfumataripercussione funzionale |
|
|
Fino a 6 |
Deficit articolare del ginocchio con flessione |
|
|
0 – 7 |
Deficit articolare del ginocchio con estensione |
|
|
Fino a 12 |
Lassità articolare del ginocchio per lesioni legamen-tose che non necessitano di intervento (a tipo di rot-ture parziali di un legamento, oppure di rotture com-plete ma ben compensate dal tono muscolare) |
|
£ 5 |
Fino a 4 |
Lassità articolare del ginocchio da rottura di unodei due legamenti collaterali, non operata |
15 (E) 10 (I) |
6 – 10 |
Fino a 7 |
Lassità articolare del ginocchio da rottura, parziale |
10 |
6 – 10 |
Fino a 8 |
Lassità articolare del ginocchio da rottura, parziale |
|
10 - 15 |
Fino a 16 |
Esiti di condropatie, a seconda del grado, non com- |
|
3 - 5 |
Fino a 4 |
Esiti di meniscectomia artroscopica |
4 |
£ 2 |
2 |
Esiti di rottura di un menisco, non operata, a secon- |
|
2 – 5 |
Fino a 4 |
Esiti di borsectomia, sinoviectomia, a seconda del |
|
|
Fino a 5 |
MENOMAZIONI |
Tabella LUVONI(1995) |
Tabella |
Tabella |
Perdita totale di coscia per disarticolazione coxo-femorale,a seconda dell'applicazione di protesi efficace |
|
|
45 – 60 |
Disarticolazione coxo-femorale |
|
60 |
|
Perdita della coscia all'articolazione coxo-femorale |
80 |
|
|
Perdita di tutta la gamba |
55 |
|
|
Amputazione di gamba con moncone che consenta l'appli- |
|
35 - 40 |
|
Artroprotesi di ginocchio, non comprensiva del danno fun- |
|
|
Fino a 4 |
Protesi di ginocchio |
|
25 – 35 |
|
Anchilosi rettilinea del ginocchio (180°) |
25 |
25 |
23 |
Esiti di patellectomia, in assenza o con sfumata ripercus- |
|
|
Fino a 6 |
Esiti di patellectomia totale |
15 |
£ 10 |
|
Esiti di patellectomia parziale |
|
2 – 5 |
|
Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile |
|
|
0 – 7 |
Deficit della flessione con arresto tra 180° e 135° |
|
20 - 25 |
|
Deficit della flessione con arresto tra 135° e 90° |
|
8 – 20 |
|
Deficit della flessione con arresto oltre 90° |
|
< 8 |
|
Deficit articolare del ginocchio con estensione impossibile |
|
|
Fino a 12 |
Deficit dell'estensione inferiori ai 25° |
|
£ 8 |
|
Lassità articolare del ginocchio per lesioni legamentose |
|
£ 5 |
Fino a 4 |
Lassità articolare del ginocchio da rottura di uno dei due |
15 (E) 10 (I) |
6 – 10 |
Fino a 7 |
Lassità articolare del ginocchio da rottura, parziale o totale, |
10 |
6 – 10 |
Fino a 8 |
Lassità articolare del ginocchio da rottura, parziale o totale, |
|
10 - 15 |
Fino a 16 |
Esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi |
|
3 - 5 |
Fino a 4 |
Meniscectomia totale, senza esiti disfunzionali |
|
£ 3 |
|
Esiti di meniscectomia artroscopica |
4 |
£ 2 |
2 |
Esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del |
|
2 – 5 |
Fino a 4 |
Esiti di borsectomia, sinoviectomia, a seconda del comparto |
|
|
Fino a 5 |
Esiti di frattura di rotula senza perdite anatomiche, a secon- |
|
< 5 |
|
Fonte: www.inail.it
- Fine articolo Tabella ANIA
- Tabella ANIA
www.confconsumatori.com
Le guide de IL SALVAGENTE
Supplemento al numero 6/2002 de Il Salvagente
ASSICURARSI A MILANO
Speciale realizzato per il Programma monitoraggio Rc-auto dell’associazione Confconsumatori
in collaborazione con il Movimento di Difesa del Cittadino e con il sostegno del Cncu
Ogni mese la stessa storia. Da un anno a questa parte non c’è nessuno che si sia salvato: conducenti di ciclomotori o di autovetture, donne o uomini, giovani e meno giovani, tutti hanno dovuto subire gli effetti della vertiginosa impennata delle tariffe dell’Rc-auto. Solo lo scorso mese, tanto per fare un esempio, buona parte delle compagnie ha ritoccato i listini, penalizzando i clienti con rincari a due cifre: in media del 20 per cento.
Milano, non si è discostata dall’andamento generale con aumenti che hanno penalizzato soprattutto i diciottenni e i “centauri”, ma che riguardano praticamente tutte le categorie di conducenti.
Come salvarsi da questa corsa al rialzo che incide pesantemente sulle nostre tasche? Un modo c’è: basta non rassegnarsi e avere la costanza di cercare l’alternativa più conveniente alla compagnia che ci tartassa. Una via di uscita possibile, se solo si guarda alle differenti offerte del mercato. Basta dare un’occhiata a questo speciale de Il Salvagente, realizzato nel quadro del programma-monitoraggio tariffe Rc-auto in collaborazione con la Confconsumatori, il Movimento difesa del cittadino e con il sostegno del Cncu-Consiglio nazionale consumatori e utenti, per rendersi conto di quanto possa costare abbassare la guardia. Chi si accontenta della prima proposta o, semplicemente, accetta senza fiatare il rincaro deciso dalla propria compagnia, può arrivare a pagare fino a 1.600 euro in più di chi, a parità di condizioni, sceglie la compagnia più conveniente.
Se risparmiare qualche centinaio di euro l’anno per l’assicurazione non vi disturba, allora leggete con attenzione le tabelle di queste pagine e cercate la soluzione più economica tra quelle che vi interessano. Quella che vi offriamo, infatti, è la fotografia del mercato milanese: una panoramica che prende in considerazione le tariffe di febbraio proposte dalle 21 compagnie più importanti del mercato delle assicurazioni italiane. In queste pagine troverete sia le imprese tradizionali che operano attraverso le agenzie, sia quelle senza sportelli, le cosiddette telefoniche, che utilizzano solo Internet o il telefono per ogni rapporto con i clienti. Di tutte forniamo anche recapiti e numeri di telefono a livello locale dell’agenzia principale.
Accanto ai premi, ci sono i consigli per controllare e interpretare bene le condizioni offerte dalle polizze e scoprire gli eventuali trabocchetti che potrebbero penalizzarvi. Infine, se avete deciso di separarvi dalla compagnia che vorrebbe spennarvi come un pollo, eccovi il fac-simile per la disdetta.
Praticamente tutto quello di cui avete bisogno per andare a caccia della proposta più conveniente. Buona ricerca.
(Riccardo Quintili)
PROFILI, LISTINI E TRASPARENZA
La legge 57 del 5 marzo 2001, per la prima volta, ha stabilito che le compagnie assicurative debbano pubblicizzare le proprie tariffe per permettere ai consumatori un confronto con le altre offerte di mercato. Un principio importante, per una vera competizione nel settore, che si è realizzato attraverso due obblighi.
Innanzitutto quello di comunicare al Cncu, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, i premi relativi a nove profili di riferimento specificati dalla stessa norma. Questi listini, riferiti a diverse categorie di utenti e a un’auto di 1300 cc di cilindrata, vengono poi messi in rete dal Cncu nel sito del ministero dell’Industria (www.minindustria.it).
Si tratta di un quadro parziale, che tra l’altro riguarda una categoria di vetture praticamente scomparsa dal mercato italiano (pochissimi case automobilistiche producono ancora le 1300 cc.), ma importante per farsi un’idea del mercato.
Pochi sanno, però, che alle imprese del ramo Rc-auto che possiedano un sito internet è imposta la pubblicazione, oltre che dei profili di riferimento, anche delle tariffe reali praticate a ciascun cliente.
Un obbligo pensato per aiutare i consumatori a cercare le migliori condizioni sul mercato, ma che non tutte le aziende assolvono nello stesso modo. Accanto a quelle che scelgono la via più trasparente del preventivo on line, per esempio, ce ne sono molte che mettono sul loro sito pagine e pagine di dati e coefficienti che l’automobilista dovrebbe utilizzare per calcolare il premio.
E che, invece, diventano un fastidioso rompicapo dal quale è difficile districarsi. Ci sono poi le compagnie che ignorano totalmente questo obbligo o “dimenticano” di aggiornare i listini, probabilmente perché non troppo avvezze alla concorrenza.
Al momento di chiudere questo speciale (15 gennaio 2002) tra le imprese più importanti del mercato, Sara, Levante NordItalia, Nuova Maa e Cattolica, ancora non avevano pubblicizzato i premi di febbraio. Annullando, di fatto, la possibilità per il consumatore di confrontare facilmente le loro tariffe con quelle degli altri operatori assicurativi.
LE PRINCIPALI
NORME
DI RIFERIMENTO
Legge 24 dicembre 1969, n. 990
Legge 26 febbraio 1977, n. 39
Decreto legge 28 marzo 2000,
n. 70, convertito
con modificazioni nella legge
26 maggio 2000 n. 137
Legge 5 marzo 2001; n. 57
MASCHI E FEMMINE IN TABELLA
La polizza Rc-auto, si sa, è personalizzata, ossia ha costi che variano in base al sesso, all’età, alla residenza, alle abitudini di chi la contrae. Tra le variabili rientrano anche il tipo di macchina assicurata e le dotazioni di sicurezza di cui dispone. Per confrontare le offerte delle compagnie che Il Salvagente ha inserito in questa guida, è stato necessario dunque ipotizzare un cliente e una vettura tipo. Le cifre ottenute valgono ovviamente solo per la tipologia di conducente presa a riferimento per i preventivi, ma sono comunque un indicatore utile anche agli altri assicurati per “tarare” le varie offerte.
Vediamo dunque quali sono le condizioni comuni ipotizzate che sono alla base delle tabelle riportate in queste pagine.
Il modello di auto scelto è il più diffuso in Italia: una Fiat Punto 1.2, 3 porte, immatricolata nel 1999 con un valore di 10 milioni, con 44 kW di potenza (60 cavalli), un airbag e una percorrenza media di 20.000 chilometri l’anno.
In tutti i casi le tariffe sono state calcolate, sia per guidatori maschi che femmine, per il costo annuale in euro della sola Rc-auto, escludendo la copertura di incendio e furto. Quando le compagnie lo consentivano, inoltre, abbiamo chiesto un preventivo per un massimale di 774.685 euro (1,5 miliardi di lire), con esclusione della franchigia. Nel caso della Linear e della Genialloyd, però, il massimale minimo consentito è di 1,6 milioni di euro e le tariffe che pubblichiamo si riferiscono a questa condizione. Per Genialloyd, inoltre, è obbligatoria una franchigia minima di 250 euro e su questa formula abbiamo calcolato i preventivi.
Le tabelle, infine, sono state realizzate con valori rilevati al 15 gennaio tra le prime 21 compagnie per importanza nel mercato italiano che presentavano i dati aggiornati validi per febbraio 2002.
CHE COSA È LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO (RCA)
È l’assicurazione (obbligatoria) per tutti i veicoli a motore e i natanti, che garantisce il proprietario e il conducente del mezzo contro i danni causati dal veicolo o dal natante ai terzi, compresi i trasportati. Nell’assicurazione obbligatoria Rc-auto il danneggiato può richiedere direttamente il risarcimento del danno all’assicuratore del veicolo (azione diretta).
PRIMA DI STIPULARE LA POLIZZA
La polizza Rc-auto è obbligatoria e assicura il mezzo per i danni causati agli altri, compresi i trasportati, ma non il conducente che può essere assicurato con la polizza infortuni (cosiddetta “del conducente”).
Dopo la liberalizzazione delle tariffe, i premi (costo annuale dell’assicurazione) possono variare di molto (anzi, dovrebbero) da compagnia a compagnia, anche perché le imprese assicuratrici utilizzano criteri di valutazione e parametri spesso molto differenti. Alcune tengono conto solo del luogo di immatricolazione, altre dell’età del guidatore, della professione, del sesso, dell’anzianità di guida; altre ancora prevedono franchigie in determinati casi.
Occorre controllare la data di scadenza della vecchia polizza e se prevede il tacito rinnovo. In questo caso, occorre dare la disdetta e ottenere dall’assicuratore l’attestato di rischio bonus-malus che dovrà essere esibito al nuovo assicuratore per conservare la classe di assegnazione.
La classe di assegnazione viene conservata anche nel caso di demolizione o di esportazione definitiva del veicolo assicurato; di consegna in conto vendita e di furto del mezzo.
COME RICHIEDERE UN PREVENTIVO VINCOLANTE PER L’ASSICURAZIONE
La richiesta di preventivo può essere fatta a voce o per iscritto (anche mediante fax). L’assicuratore, dopo avere richiesto e ricevuto gli elementi necessari per stabilire il premio, è obbligato a fare un preventivo vincolante e non può condizionare la sottoscrizione della polizza Rc-auto alla stipula di altri contratti (per esempio, il furto, l’incendio del veicolo o altro ancora).
COME FARE IL CONFRONTO TRA LE VARIE ASSICURAZIONI E LE LORO TARIFFE
È opportuno che l’assicurato non si limiti a valutare il nuovo premio proposto dal proprio assicuratore, ma a ogni scadenza contrattuale:
richieda un preventivo a più assicurazioni;
confronti gli effettivi importi richiesti, le garanzie prestate e l’esistenza di eventuali franchigie.
Infatti, i premi annuali di riferimento riportati dai giornali, resi pubblici dalle assicurazioni presso le loro sedi, pubblicate sui siti web dell’Ania, dell’Isvap e ora anche dal ministero delle Attività produttive, si riferiscono ai 9 profili-tipo di assicurati indicati dalla legge, non sono generalizzabili e quindi non hanno alcun valore pratico per il cittadino.
COME E QUANDO DISDIRE LA POLIZZA O CHIEDERNE LA SOSPENSIONE TEMPORANEA
La disdetta del contratto di assicurazione (polizza) va fatta per raccomandata o fax, almeno 30 giorni prima della scadenza. Va indirizzata all’agenzia che ha emesso il contratto o alla direzione della compagnia. In questo caso l’assicurazione è obbligata a fornire l’attestato di rischio almeno tre giorni prima della scadenza.
Se l’aumento richiesto è superiore al tasso programmato di inflazione (1,7 per cento per il 2001), l’assicurato può dare disdetta fino al giorno della scadenza. Anche in questo caso l’assicurazione è obbligata a fornire immediatamente l’attestato di rischio.
La sospensione, che può avere la durata massima di un anno, può essere richiesta con lettera raccomandata o fax a condizione che:
•la sospensione duri almeno tre mesi;
•la polizza in corso abbia ancora una durata di almeno tre mesi;
•vengano restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde (vedi fac-simile di lettera a pagina 6).
CHE COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE CON DANNI ALLE PERSONE
È bene chiamare le forze di polizia e i soccorsi necessari. Relativamente ai propri danni occorre conservare tutta la documentazione sanitaria, sia del Pronto soccorso che ogni altra certificazione medica, e le notule di spesa. Occorre informare il proprio assicuratore nonché l’assicuratore dell’automobilista responsabile del sinistro.
CHE COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE CON DANNI ALLE SOLE COSE
Se il danno non è particolarmente grave e non ci sono divergenze sulle modalità dell’incidente, è necessario:
1) compilare il Modulo blu;
2) che i conducenti sottoscrivano il Modulo blu e ne tengano una copia per inoltrare la denuncia alla propria assicurazione;
3) in mancanza del Modulo blu occorre raccogliere comunque i seguenti dati:
• data, luogo e ora del fatto;
• targa dei veicoli
• nome e indirizzo dei proprietari;
• nome e indirizzo dei conducenti;
• nome dell’assicurazione di ciascun mezzo;
• numero della polizza e indirizzo dell’agenzia che l’ha emessa;
• descrizione delle modalità dell’incidente;
• nome e indirizzo dei testimoni;
• autorità di polizia intervenuta.
•Se il danno è grave o ci sono divergenze sulle modalità, è utile chiamare le forze di polizia o ricercare testimoni. È bene in questi casi denunciare il sinistro alla propria assicurazione (denuncia cautelativa), anche se si ritiene di avere ragione, e trasmettere eventuali richieste di risarcimento.
COME INVIARE LA DENUNCIA DI SINISTROALL’ASSICURAZIONE
La denuncia di sinistro va inviata al più presto e, comunque, entro 3 giorni dalla data dell’incidente, per raccomandata o per fax e conservando le ricevute, all’agenzia che ha emesso il contratto di assicurazione o alla direzione della propria assicurazione, allegando una copia del Modulo blu o, in mancanza, la nota contenente le informazioni necessarie.
L’ASSISTENZA
In quali casi è bene essere assistiti da un’associazione di consumatori, da un legale o da un consulente specializzato? Nel caso di incidenti con danni rilevanti alle cose, con danni alle persone (invalidità permanente o morte) oppure in caso di rilevanti divergenze sull’entità dei danni o sulle modalità dell’incidente e, quindi, sulle responsabilità, è bene farsi assistere da una associazione di consumatori, oppure da legali o consulenti specializzati. Le associazioni di consumatori, all’occorrenza, possono attivare la procedura di conciliazione stragiudiziale della controversia.
MINIGLOSSARIO
COME LEGGERE LA POLIZZA ASSICURATIVA
• Ania-Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici
È l’associazione imprenditoriale cui aderisce la quasi totalità delle compagnie di assicurazione operanti in Italia. Presso l’Ania esiste un Ufficio reclami cui i consumatori possono rivolgersi. Il suo indirizzo è: piazza San Babila 1, 20100 Milano, tel. 02/77641, fax 02/7764321, E-mail: consumatori@ania.it.
L’indirizzo web è www.ania.it.
•Attestato di rischio
Nell’assicurazione obbligatoria Rc-auto è il documento che indica il numero dei sinistri denunciati negli ultimi 5 anni. Nel caso di tariffa bonus-malus, l’attestato di rischio riporta anche la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione e la classe di assegnazione in base all’ultima tariffa Cip (uguale per tutte le compagnie) approvata prima della liberalizzazione tariffaria del 1994.
•Bonus-malus
È la clausola che prevede la variazione del costo dell’assicurazione annuale (premio). Il sistema prevede una scala di “classi di merito”, diverse da compagnia a compagnia, cui corrisponde un livello di premio. Chi si assicura per la prima volta è inserito in “classe di ingresso”, collocata a un livello di premio intermedio. Negli anni successivi, la “classe” sarà più elevata, con aumento del premio annuale, se avremo causato incidenti. Sarà meno elevata, con diminuzione di premio, in mancanza di sinistri.
•Certificato di assicurazione
È il documento attestante che il veicolo è coperto da assicurazione nel periodo per il quale è stato pagato il premio. È obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo.
•Cid, Convenzione di indennizzo diretto
È l’accordo cui aderiscono quasi tutte le compagnie e che consente, nell’assicurazione obbligatoria Rc-auto, di denunciare il sinistro ed essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore, anziché da quello del responsabile. La procedura Cid si applica a condizione che:
1) il sinistro coinvolga due veicoli (esclusi ciclomotori e macchine agricole);
2) dal sinistro non siano derivati danni alle persone oppure danni alle cose trasportate;
3) il modulo sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti;
4) il fatto sia avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato in Italia;
5) siano stati indicati sul modulo Cid:
a) i nomi delle parti (assicurato e/o conducente) e delle assicurazioni coinvolte nell’incidente;
b) le targhe dei veicoli;
c) la descrizione delle modalità dell’incidente.
•Contrassegno
È il documento che riporta il nome dell’assicurazione, il numero di targa o di telaio del mezzo e la data di scadenza della polizza di assicurazione. Deve essere esposto sul parabrezza del mezzo assicurato.
•Denuncia di sinistro
È la comunicazione dell’incidente che l’assicurato invia al proprio assicuratore. Di norma deve essere inviata entro tre giorni dalla data del sinistro o dalla data in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza.
•Disdetta
È la comunicazione che l’assicurato deve inviare all’assicuratore (o viceversa), entro il termine fissato dal contratto di assicurazione (polizza), per evitare la tacita proroga del contratto.
•Fondo di garanzia vittime della strada
È il Fondo istituito per indennizzare le persone danneggiate da autoveicoli o natanti non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese in liquidazione coatta amministrativa. In caso di incidente provocato da un veicolo non identificato, il Fondo interviene soltanto per i danni alla persona. In caso di veicolo non assicurato, interviene anche per i danni alle cose con una franchigia di 500 euro. In caso di sinistro provocato da veicolo assicurato con impresa in liquidazione coatta, risarcisce sia i danni alla persona che i danni alle cose. È finanziato dalle compagnie con una quota dei premi pagati dagli assicurati per le polizze Rc-auto.
Il suo indirizzo è: via Yser 14, 00198 Roma, tel. 06/85796414-474, fax 06/06/8411844. Indirizzo web: www.consap.it.
•Franchigia/scoperto
Si intende la parte di danno che rimane a carico dell’assicurato. La franchigia è espressa di solito in cifra fissa; lo scoperto, in percentuale.
•Isvap-Istituto di vigilanza sulle assicurazioni
È l’istituto cui spetta il controllo sulle compagnie di assicurazione, nonché sugli agenti, i broker e i periti dei danni ai veicoli. Il suo indirizzo è: via del Quirinale 21, 00187 Roma, tel. 06/421331, fax 06/42133206. Indirizzo web: www.isvap.it.
•Modulo blu
È il modulo di constatazione amichevole di incidente stradale, previsto dalla legge e utilizzato in molti paesi. Serve a raccogliere i dati del sinistro e, se firmato dai due conducenti, ha valore per attivare la procedura Cid. È fornito gratuitamente dalle assicurazioni ed è bene tenerlo sempre in auto.
•Premio
È il costo dell’assicurazione annuale, pagato dall’assicurato alla compagnia assicuratrice. Finché il premio non è pagato, l’assicurazione è sospesa.
•Rivalsa
È un diritto dell’assicuratore nei confronti del proprio assicurato. Riguarda il recupero degli importi pagati ai danneggiati per i danni provocati dall’assicurato che non ha rispettato alcuni vincoli espressi nella polizza (esempio: guida in stato di ubriachezza oppure senza patente).
•Sinistro
È il verificarsi del rischio per il quale è prestata l’assicurazione (esempio: in una polizza “furto”, il sinistro è rappresentato dal furto del mezzo; in una polizza Rc-auto, è rappresentato dall’incidente stradale).
•Terzo danneggiato
Nell’assicurazione obbligatoria Rc-auto si chiama così la vittima cui spetta il risarcimento dall’assicuratore, nei limiti del massimale. È considerato “terzo” il proprietario del mezzo assicurato che, al momento del sinistro, non sia alla guida dello stesso.
•Uci-Ufficio centrale italiano
È l’ufficio cui si invia la richiesta di risarcimento del danno in caso di incidente causato in Italia da un veicolo estero. Il suo indirizzo è: Corso Sempione 39, 20145 Milano, tel. 02/349681, fax 02/34968230. Indirizzo web: www.ucimi.it.
INDIRIZZI UTILI
Ania
Piazza San Babila 1,
20122 Milano
Tel. 02/77641, fax 02/780870,
E-mail: info@ania.it,
Sito web: www.ania.it
Fondo vittime della strada
Via Yser 14,
00198 Roma
Tel. 06/857961,
fax 06/8417796
Sito web: www.consap.it
Isvap
Via del Quirinale 21,
00187 Roma
Tel. 06/421331, fax 06/42133545
Sito web: www.isvap.it
Uci, Ufficio
centrale italiano
Corso Sempione 39,
20145 Milano
Tel. 02/349681,
fax 02/34968230,
E-mail: ucisrl@iol.it
Sito web: www.ucimi.it
QUALI SINISTRI POSSONO ESSERE TRATTATI CON LA PROCEDURA CID
La Convenzione indennizzo diretto (Cid) si applica quando:
1) nell’incidente non ci sono feriti;
2) i conducenti concordano sulle modalità;
3) i conducenti compilano e sottoscrivono il Modulo blu (constatazione amichevole).
Entrambi gli interessati devono fare denuncia alla propria assicurazione. L’accertamento e la liquidazione del danno verranno fatti dall’assicurazione di chi ha ragione. In questo caso, l’assicuratore, ricevuta la denuncia, è tenuto a fornire al suo assicurato il numero del sinistro e il nome dell’incaricato della pratica, a eseguire la perizia entro 10 giorni da quando gli è stato messo a disposizione il mezzo e a liquidare il danno entro 15 giorni dalla perizia (oppure deve dichiarare i motivi per cui non può effettuare il pagamento).
COSA FARE QUANDO SI HA TORTO E COSA QUANDO SI HA RAGIONE
Sesi ha torto, basta aver fatto la denuncia alla propria assicurazione e fornire alla stessa le eventuali ulteriori informazioni richieste.
Se si ha ragione, bisogna distinguere tra:
i sinistri trattabili con la procedura Cid, per i quali vale quanto detto qui sopra;
i sinistri non trattabili con la procedura Cid (perché ci sono feriti, per mancanza del Modulo blu firmato da entrambi gli interessati, perché l’incidente ha interessato più di due mezzi), oltre alla denuncia al proprio assicuratore, occorre inviare richiesta di risarcimento del danno.
La richiesta va spedita per raccomandata con avviso di ricevimento all’assicurazione della controparte nonché al proprietario e al conducente del mezzo interessato. Se alla richiesta viene allegato il Modulo blu compilato e sottoscritto da un solo conducente e vengono indicati giorni e luogo per la perizia del mezzo danneggiato, l’assicuratore deve fare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni. Il termine è ridotto a 30 giorni se il modulo è firmato dai due conducenti (vedi fac-simile di lettera a pagina 7).
Fac simile
LETTERA DI DISDETTA
(da spedire
per raccomandata
o fax, conservando
la ricevuta)
(Generalità del mittente)
Mario Rossi
Via ................................................
Cap .............. Città ........................
RACCOMANDATA
Alla Compagnia ...............................
Direzione Generale ..........................
Via ....................................................
Cap .............. Città ...........................
Oggetto: disdetta polizza n. ..................................., stipulata presso l’Agenzia di ........................................, avente scadenza il ..................... Contraente: .....................................................................................................
La presente comunicazione vale come disdetta alla polizza in oggetto a far data dalla scadenza. Si rimane in attesa dell’attestazione di rischio, per la polizza Rc-auto.
Distinti saluti
Data........................... (firma)...........................
COME RICHIEDERE
LA PROCEDURA
DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
Alcune associazioni di consumatori e l’Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, hanno sottoscritto un protocollo per agevolare la soluzione delle controversie tra consumatori e assicurazioni. In caso di difficoltà, prima di rivolgersi a un legale o alla magistratura, è utile prendere contatti con un’associazione di consumatori aderente al Protocollo che aiuterà il consumatore a inoltrare il reclamo. In caso d’insoddisfacente o tardiva risposta (oltre 15 giorni), l’associazione potrà attivare la procedura di conciliazione.
Fac simile
LETTERA DI RICHIESTA
DI RISARCIMENTO DEL DANNO
(da spedire per raccomandata a.r., conservando le ricevute)
(Generalità del mittente)
Mario Rossi
Via ................................................
Cap .............. Città ........................
RACCOMANDATA A.R.
Alla Compagnia ................................
Direzione Generale ..........................
Via ....................................................
Cap .............. Città ............................
e p.c.
Al signor (proprietario)
Via ....................................................
Cap .............. Città ............................
Al signor (conducente)
Via ....................................................
Cap .............. Città ............................
Oggetto: sinistro stradale del giorno .............................., avvenuto in ............................, tra l’auto (marca e tipo), targata .........................., di proprietà del signor ............................., assicurata con la Compagnia .........................., polizza n. .........................., Agenzia di ............................................. e l’auto (marca e tipo), targata .........................., di mia proprietà e guidata dal signor .........................., che riportava lesioni.
Con la presente si richiede il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro in oggetto.
La presente è inviata anche a sensi degli artt. 7, 18 e 22 della legge 990/69 e successive modificazioni, dell’art. 3 del d.l. 857/76 convertito in legge 39/77, nonché dell’art. 5 della legge 57/01.
In mancanza di riscontro nei termini di legge, mi riterrò libero di agire al meglio per la tutela dei miei interessi e la richiesta delle sanzioni previste per la Vostra inadempienza. Ai fini degli accertamenti di rito, l’auto è visibile per dieci giorni dalla data di ricevimento della presente presso il riparatore ........................................................., via ................................................................................................................., tel. ...........................................................
Si allega copia del Modulo blu firmato dai due conducenti.
Distinti saluti
Data ................................. (firma) ...............................
CONFCONSUMATORI
CHI SIAMO, COSA FACCIAMO, DOVE CI TROVATE
La Confconsumatori, Confederazione generale dei consumatori, è nata a Parma nel giugno 1976. È nota per avere realizzato il primo sciopero dei consumatori in Italia: quello del formaggio parmigiano-reggiano e quello del caffè. Possono aderirvi soci individuali (singoli consumatori, utenti, risparmiatori) e soci collettivi (associazioni di cittadini senza fini di lucro).
La Confconsumatori ha lo scopo statutario di organizzare, rappresentare, difendere, anche giudizialmente, educare e informare i consumatori. Realizza corsi e seminari di informazione e di formazione dei consumatori e degli insegnanti sui servizi finanziari e assicurativi, sulla sicurezza alimentare e sulle Direttive comunitarie, sull’introduzione dell’euro; promuove iniziative per l’uso consapevole e critico del mezzo radiotelevisivo e di Internet presso le famiglie per la tutela dei minori.
Edita il periodico Confconsumatori notizie e pubblicazioni informative e didattiche. Informa e assiste singoli consumatori, utenti e risparmiatori e promuove azioni inibitorie. Svolge azioni di denuncia contro le Compagnie assicuratrici, le Ferrovie, le aziende erogatrici di servizi, le banche, i professionisti per eliminare le clausole abusive, per combattere cartelli e posizioni dominanti sul mercato, per rendere più trasparente ed efficiente la Pubblica Amministrazione. Si batte per l’affermazione della cultura della conciliazione e per la realizzazione delle sedi di giustizia alternativa.
Sede nazionale:
Via A. Saffi 16, 43100 Parma
Tel. 0521/230134-233583
Fax: 0521/285217
Presidente: Mara Colla
www.confconsumatori.com
E-mail: confcons@tin.it
Federazione Regionale Lombarda:
Via De Amicis 17, 20123 Milano
Tel. 02/4882346-8375465
Fax: 02/89400398
Presidente: Francesca Arnaboldi
E-mail: francesca.arnaboldi@libero.it
confconslombardia@libero.it
DOVE RIVOLGERSI PER FARE
UN RECLAMO.
L’ISVAP, L’ANIA
E LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
Nel caso di difficoltà di rapporti con gli uffici di una compagnia d’assicurazione, si può segnalare il fatto alla direzione generale della compagnia stessa, che spesso interviene e risolve o chiarisce. Nel caso di mancata soluzione del problema, si può ricorrere alla propria associazione di consumatori, all’Ufficio reclami dell’Ania oppure all’Isvap.
30anni maschio 1a |
|
COMPAGNIE |
PREMIO |
LE TRADIZIONALI |
|
WINTERTHUR |
282,68 |
MEIE |
324,05 |
ZURIGO |
331,21 |
LLOYD ITALICO |
340,15 |
MILANO |
348,58 |
BAYERISCHE |
357,77 |
ASSITALIA |
361,06 |
ALLIANZ SUBALPINA |
361,71 |
SAI |
363,60 |
RAS |
367,78 |
GENERALI |
406,00 |
TORO |
414,44 |
AXA |
445,51 |
LLOYD ADRIATICO |
457,41 |
REALE MUTUA |
483,46 |
UNIPOL |
502,12 |
NUOVA TIRRENA |
752,84 |
LE TELEFONICHE |
|
GENIALLOYD |
358,00 |
LINEAR |
358,09 |
ROYAL INSURANCE |
383,75 |
GENERTEL |
437,00 |
30anni maschio 3a |
|
COMPAGNIE |
PREMIO |
LE TRADIZIONALI |
|
ZURIGO |
371,21 |
LLOYD ITALICO |
380,97 |
WINTERTHUR |
381,78 |
MEIE |
386,40 |
ASSITALIA |
404,39 |
SAI |
407,00 |
BAYERISCHE |
413,33 |
ALLIANZ SUBALPINA |
414,45 |
RAS |
421,71 |
MILANO |
439,54 |
GENERALI |
452,00 |
TORO |
462,43 |
AXA |
499,86 |
LLOYD ADRIATICO |
512,30 |
REALE MUTUA |
554,04 |
UNIPOL |
560,20 |
NUOVA TIRRENA |
735,92 |
LE TELEFONICHE |
|
GENIALLOYD |
395,00 |
LINEAR |
475,73 |
ROYAL INSURANCE |
507,40 |
GENERTEL |
525,00 |
30anni maschio 14 a |
|
COMPAGNIE |
PREMIO |
le tradizionali |
|
ZURIGO |
631,92 |
GENERALI |
731,00 |
MEIE |
793,85 |
LLOYD ITALICO |
816,37 |
ALLIANZ SUBALPINA |
828,90 |
ASSITALIA |
830,47 |
SAI |
834,70 |
RAS |
844,06 |
NUOVA TIRRENA |
845,89 |
WINTERTHUR |
860,52 |
MILANO |
902,63 |
TORO |
948,21 |
LLOYD ADRIATICO |
1.006,32 |
AXA |
1.029,13 |
UNIPOL |
1.158,27 |
BAYERISCHE |
1.335,40 |
REALE MUTUA |
1.457,37 |
le telefoniche |
|
GENIALLOYD |
820,00 |
ROYAL INSURANCE |
1.125,65 |
GENERTEL |
1.128,00 |
LINEAR |
1.214,83 |
|
|
30anni femmina 1a |
|
COMPAGNIE |
PREMIO |
LE TRADIZIONALI |
|
WINTERTHUR |
263,28 |
MEIE |
315,10 |
ZURIGO |
321,42 |
ASSITALIA |
332,17 |
LLOYD ITALICO |
336,85 |
BAYERISCHE |
339,78 |
ALLIANZ SUBALPINA |
341,23 |
MILANO |
342,62 |
SAI |
353,50 |
RAS |
357,16 |
TORO |
358,73 |
GENERALI |
406,00 |
REALE MUTUA |
418,21 |
AXA |
425,38 |
LLOYD ADRIATICO |
435,40 |
UNIPOL |
454,57 |
NUOVA TIRRENA |
752,84 |
LE TELEFONICHE |
|
GENIALLOYD |
295,00 |
LINEAR |
358,09 |
ROYAL INSURANCE |
383,75 |
GENERTEL |
387,00 |
30anni femmina 3a |
|
COMPAGNIE |
PREMIO |
LE TRADIZIONALI |
|
WINTERTHUR |
355,58 |
ZURIGO |
360,24 |
ASSITALIA |
372,05 |
MEIE |
375,75 |
LLOYD ITALICO |
377,27 |
ALLIANZ SUBALPINA |
390,99 |
MILANO |
391,59 |
BAYERISCHE |
392,66 |
SAI |
395,70 |
TORO |
400,24 |
RAS |
409,53 |
GENERALI |
452,00 |
AXA |
477,28 |
REALE MUTUA |
479,58 |
LLOYD ADRIATICO |
487,64 |
UNIPOL |
507,14 |
NUOVA TIRRENA |
735,92 |
LE TELEFONICHE |
|
GENIALLOYD |
324,00 |
GENERTEL |
436,00 |
LINEAR |
473,73 |
ROYAL INSURANCE |
507,40 |
30anni femmina 14a |
|
COMPAGNIE |
PREMIO |
le tradizionali |
|
GENERALI |
731,00 |
ZURIGO |
749,02 |
ASSITALIA |
764,03 |
MEIE |
771,90 |
ALLIANZ SUBALPINA |
781,98 |
MILANO |
804,16 |
LLOYD ITALICO |
808,44 |
WINTERTHUR |
809,89 |
SAI |
811,60 |
RAS |
819,68 |
NUOVA TIRRENA |
845,89 |
LLOYD ADRIATICO |
957,88 |
TORO |
967,33 |
AXA |
982,63 |
UNIPOL |
1.048,56 |
REALE MUTUA |
1.260,69 |
BAYERISCHE |
1.268,63 |
le telefoniche |
|
GENIALLOYD |
667,00 |
GENERTEL |
935,00 |
LINEAR |
1.027,07 |
ROYAL INSURANCE |
1.125,65 |
40anni maschio 1a |
|
COMPAGNIE |
PREMIO |
LE TRADIZIONALI |
|
WINTERTHUR |
268,82 |
MEIE |
308,85 |
LLOYD ITALICO |
330,24 |
ZURIGO |
331,21 |
ALLIANZ SUBALPINA |
341,23 |
MILANO |
349,61 |
SAI |
353,50 |
RAS |
357,16 |
BAYERISCHE |
357,67 |
TORO |
358,73 |
ASSITALIA |
361,06 |
GENERALI |
406,00 |
UNIPOL |
432,50 |
REALE MUTUA |
438,93 |
AXA |
445,51 |
LLOYD ADRIATICO |
454,97 |
NUOVA TIRRENA |
752,84 |
LE TELEFONICHE |
|
GENIALLOYD |
318,00 |
GENERTEL |
362,00 |
LINEAR |
364,24 |
ROYAL INSURANCE |
366,89 |
40 anni maschio 3a |
|
COMPAGNIE |
PREMIO |
LE TRADIZIONALI |
|
WINTERTHUR |
365,29 |
MEIE |
368,30 |
LLOYD ITALICO |
369,87 |
ZURIGO |
371,21 |
SAI |
395,70 |
MILANO |
399,59 |
TORO |
400,24 |
ASSITALIA |
404,39 |
RAS |
409,53 |
BAYERISCHE |
413,33 |
GENERALI |
452,00 |
UNIPOL |
482,53 |
AXA |
499,86 |
REALE MUTUA |
503,33 |
LLOYD ADRIATICO |
509,56 |
NUOVA TIRRENA |
735,92 |
ALLIANZ SUBALPINA |
781,98 |
LE TELEFONICHE |
|
GENIALLOYD |
350,00 |
GENERTEL |
422,00 |
LINEAR |
484,14 |
ROYAL INSURANCE |
484,42 |
40anni maschio 14a |
|
COMPAGNIE |
PREMIO |
LE TRADIZIONALI |
|
GENERALI |
731,00 |
MEIE |
756,65 |
ZURIGO |
771,83 |
ALLIANZ SUBALPINA |
781,98 |
LLOYD ITALICO |
792,59 |
TORO |
804,24 |
SAI |
811,60 |
WINTERTHUR |
818,33 |
RAS |
819,68 |
MILANO |
820,57 |
ASSITALIA |
830,47 |
NUOVA TIRRENA |
845,89 |
UNIPOL |
997,67 |
LLOYD ADRIATICO |
1.000,93 |
AXA |
1.029,13 |
REALE MUTUA |
1.323,01 |
BAYERISCHE |
1.335,40 |
LE TELEFONICHE |
|
GENIALLOYD |
723,00 |
LINEAR |
807,65 |
ROYAL INSURANCE |
1.075,06 |
GENERTEL |
1.339,00 |
40anni femmina 1a |
|
COMPAGNIE |
PREMIO |
LE TRADIZIONALI |
|
WINTERTHUR |
254,96 |
MEIE |
308,85 |
ZURIGO |
321,42 |
ASSITALIA |
332,17 |
BAYERISCHE |
339,78 |
ALLIANZ SUBALPINA |
341,23 |
MILANO |
342,62 |
GENERTEL |
348,00 |
SAI |
353,50 |
RAS |
357,16 |
TORO |
358,73 |
LINEAR |
364,24 |
GENERALI |
406,00 |
AXA |
433,04 |
REALE MUTUA |
438,93 |
UNIPOL |
454,57 |
NUOVA TIRRENA |
752,84 |
LE TELEFONICHE |
|
GENIALLOYD |
283,00 |
LLOYD ITALICO |
330,24 |
ROYAL INSURANCE |
366,89 |
LLOYD ADRIATICO |
454,97 |
40anni femmina 3a |
|
COMPAGNIE |
PREMIO |
LE TRADIZIONALI |
|
WINTERTHUR |
344,36 |
ZURIGO |
360,24 |
MEIE |
368,30 |
LLOYD ITALICO |
369,87 |
ASSITALIA |
375,05 |
MILANO |
391,59 |
BAYERISCHE |
392,66 |
SAI |
395,70 |
TORO |
400,24 |
RAS |
409,53 |
GENERALI |
452,00 |
AXA |
485,87 |
REALE MUTUA |
503,33 |
UNIPOL |
507,14 |
LLOYD ADRIATICO |
509,56 |
NUOVA TIRRENA |
735,92 |
ALLIANZ SUBALPINA |
781,98 |
LE TELEFONICHE |
|
GENIALLOYD |
311,00 |
GENERTEL |
391,00 |
LINEAR |
484,14 |
ROYAL INSURANCE |
484,42 |
40anni femmina 14a |
|
COMPAGNIE |
PREMIO |
LE TRADIZIONALI |
|
GENERALI |
731,00 |
ZURIGO |
749,02 |
MEIE |
756,65 |
ASSITALIA |
764,03 |
WINTERTHUR |
776,14 |
ALLIANZ SUBALPINA |
781,98 |
LLOYD ITALICO |
792,59 |
MILANO |
804,16 |
TORO |
804,24 |
SAI |
811,60 |
RAS |
819,68 |
NUOVA TIRRENA |
845,89 |
AXA |
1.000,32 |
LLOYD ADRIATICO |
1.000,93 |
UNIPOL |
1.048,56 |
BAYERISCHE |
1.268,63 |
REALE MUTUA |
1.323,00 |
LE TELEFONICHE |
|
GENIALLOYD |
639,00 |
LINEAR |
807,65 |
GENERTEL |
837,00 |
ROYAL INSURANCE |
1.075,06 |
50 anni maschio 1a |
|
COMPAGNIE |
PREMIO |
LE TRADIZIONALI |
|
WINTERTHUR |
297,51 |
MEIE |
308,85 |
LLOYD ITALICO |
330,24 |
ZURIGO |
331,21 |
TORO |
334,73 |
MILANO |
349,61 |
ALLIANZ SUBALPINA |
351,46 |
SAI |
353,50 |
BAYERISCHE |
357,67 |
ASSITALIA |
361,06 |
RAS |
367,78 |
GENERALI |
406,00 |
REALE MUTUA |
438,93 |
AXA |
445,51 |
UNIPOL |
454,57 |
LLOYD ADRIATICO |
454,97 |
NUOVA TIRRENA |
752,84 |
LE TELEFONICHE |
|
GENIALLOYD |
332,00 |
LINEAR |
364,24 |
ROYAL INSURANCE |
366,89 |
GENERTEL |
370,00 |
50anni femmina 3a |
|
COMPAGNIE |
PREMIO |
LE TRADIZIONALI |
|
ZURIGO |
360,24 |
MEIE |
368,30 |
LLOYD ITALICO |
369,87 |
ASSITALIA |
371,88 |
TORO |
384,61 |
WINTERTHUR |
393,01 |
SAI |
395,70 |
MILANO |
399,59 |
RAS |
421,71 |
BAYERISCHE |
434,00 |
GENERALI |
452,00 |
REALE MUTUA |
479,58 |
AXA |
485,87 |
UNIPOL |
507,14 |
LLOYD ADRIATICO |
509,56 |
NUOVA TIRRENA |
735,92 |
ALLIANZ SUBALPINA |
805,44 |
LE TELEFONICHE |
|
GENIALLOYD |
382,00 |
GENERTEL |
415,00 |
LINEAR |
484,14 |
ROYAL INSURANCE |
484,92 |
50anni maschio 14a |
|
COMPAGNIE |
PREMIO |
LE TRADIZIONALI |
|
GENERALI |
731,00 |
MEIE |
756,65 |
ZURIGO |
771,83 |
TORO |
788,35 |
LLOYD ITALICO |
792,59 |
ALLIANZ SUBALPINA |
805,44 |
SAI |
811,60 |
MILANO |
820,57 |
ASSITALIA |
830,47 |
WINTERTHUR |
843,64 |
RAS |
844,06 |
NUOVA TIRRENA |
845,89 |
LLOYD ADRIATICO |
1.000,93 |
AXA |
1.029,13 |
UNIPOL |
1.048,56 |
REALE MUTUA |
1.323,01 |
BAYERISCHE |
1.335,40 |
LE TELEFONICHE |
|
GENIALLOYD |
757,00 |
LINEAR |
859,70 |
GENERTEL |
890,00 |
ROYAL INSURANCE |
1.075,06 |
50anni femmina 1a |
|
COMPAGNIE |
PREMIO |
LE TRADIZIONALI |
|
MEIE |
308,85 |
WINTERTHUR |
312,39 |
ZURIGO |
321,42 |
LLOYD ITALICO |
330,24 |
TORO |
334,73 |
MILANO |
349,61 |
ALLIANZ SUBALPINA |
351,46 |
ASSITALIA |
353,50 |
SAI |
353,50 |
RAS |
367,78 |
BAYERISCHE |
375,55 |
GENERALI |
406,00 |
REALE MUTUA |
418,21 |
AXA |
433,04 |
UNIPOL |
454,57 |
LLOYD ADRIATICO |
454,97 |
NUOVA TIRRENA |
752,84 |
LE TELEFONICHE |
|
GENIALLOYD |
347,00 |
LINEAR |
364,24 |
ROYAL INSURANCE |
366,89 |
GENERTEL |
370,00 |
50anni femmina 3a |
|
COMPAGNIE |
PREMIO |
LE TRADIZIONALI |
|
ZURIGO |
360,24 |
MEIE |
368,30 |
LLOYD ITALICO |
369,87 |
ASSITALIA |
371,88 |
TORO |
384,61 |
WINTERTHUR |
393,01 |
SAI |
395,70 |
MILANO |
399,59 |
RAS |
421,71 |
BAYERISCHE |
434,00 |
GENERALI |
452,00 |
REALE MUTUA |
479,58 |
AXA |
485,87 |
UNIPOL |
507,14 |
LLOYD ADRIATICO |
509,56 |
NUOVA TIRRENA |
735,92 |
ALLIANZ SUBALPINA |
805,44 |
le telefoniche |
|
GENIALLOYD |
382,00 |
GENERTEL |
415,00 |
LINEAR |
484,14 |
ROYAL INSURANCE |
484,92 |
50anni femmina 14a |
|
COMPAGNIE |
PREMIO |
LE TRADIZIONALI |
|
GENERALI |
731,00 |
ZURIGO |
749,02 |
MEIE |
756,65 |
TORO |
788,35 |
ASSITALIA |
788,95 |
LLOYD ITALICO |
792,59 |
ALLIANZ SUBALPINA |
805,44 |
SAI |
811,60 |
MILANO |
820,57 |
RAS |
844,06 |
NUOVA TIRRENA |
845,89 |
WINTERTHUR |
885,82 |
AXA |
1.000,32 |
LLOYD ADRIATICO |
1.000,93 |
UNIPOL |
1.048,56 |
REALE MUTUA |
1.260,69 |
BAYERISCHE |
1.402,17 |
LE TELEFONICHE |
|
GENIALLOYD |
792,00 |
LINEAR |
859,70 |
GENERTEL |
890,00 |
ROYAL INSURANCE |
1.075,06 |
QUANTO PAGA UN DICIOTTENNE MASCHIO
IN CLASSE DI INGRESSO (XIV)
COMPAGNIA |
PREMIO ANNUO in euro |
LE TRADIZIONALI |
|
SAI |
934,30 |
MILANO |
1.001,10 |
MEIE |
1.073,70 |
ASSITALIA |
1.079,60 |
ZURIGO |
1.222,64 |
LLOYD ITALICO |
1.347,41 |
TORO |
1.365,15 |
GENERALI |
1.437,00 |
NUOVA TIRRENA |
1.492,75 |
LLOYD ADRIATICO |
1.501,40 |
ALLIANZ SUBALPINA |
1.563,97 |
RAS |
1.608,85 |
WINTERTHUR |
1.670,18 |
REALE MUTUA |
1.725,92 |
AXA |
1.762,72 |
UNIPOL |
1.886,05 |
BAYERISCHE |
2.581,77 |
le telefoniche |
|
GENERTEL |
1.710,00 |
GENIALLOYD |
1.895,00 |
LINEAR |
1.918,62 |
ROYAL INSURANCE |
2.015,91 |
QUANTO PAGA UNA DICIOTTENNE FEMMINA
IN CLASSE DI INGRESSO (XIV)
COMPAGNIE |
PREMIO |
LE TRADIZIONALI |
|
SAI |
834,70 |
MILANO |
861,60 |
MEIE |
914,92 |
LLOYD ITALICO |
990,74 |
ASSITALIA |
995,03 |
ZURIGO |
1.005,02 |
TORO |
1.085,01 |
WINTERTHUR |
1.113,60 |
NUOVA TIRRENA |
1.144,44 |
AXA |
1.155,73 |
UNIPOL |
1.193,36 |
ALLIANZ SUBALPINA |
1.251,17 |
GENERALI |
1.258,00 |
LLOYD ADRIATICO |
1.259,23 |
RAS |
1.284,96 |
REALE MUTUA |
1.592,37 |
BAYERISCHE |
1.839,88 |
LE TELEFONICHE |
|
GENIALLOYD |
896,00 |
GENERTEL |
1.339,00 |
LINEAR |
1.730,96 |
ROYAL INSURANCE |
2.015,91 |
CICLOMOTORI
QUANTO PAGA UN diciottenne MASCHIO
IN CLASSE D’INGRESSO
COMPAGNIA |
PREMIO ANNUO in euro |
LE TRADIZIONALI |
|
SAI |
187,70 |
ZURIGO |
190,91 |
NUOVA MAA |
219,49 |
LA FONDIARIA |
230,60 |
MILANO |
230,60 |
TORO |
230,64 |
GENERALI |
231,50 |
SARA |
234,50 |
UNIPOL |
237,00 |
CATTOLICA |
254,00 |
ASSITALIA |
264,94 |
NUOVA TIRRENA |
288,68 |
LEVANTE NORDITALIA |
296,92 |
AXA |
299,62 |
LLOYD ADRIATICO |
304,37 |
MEIE |
323,55 |
ALLIANZ SUBALPINA |
344,39 |
REALE MUTUA |
415,42 |
WINTERTHUR |
442,88 |
RAS |
444,93 |
LE TELEFONICHE |
|
ZURITEL |
190,91 |
GENERTEL |
237,00 |
LINEAR |
300,84 |
GENIALLOYD |
330,00 |
gli indirizzi e i telefoni delle compagnie
COMPAGNIA/Sede o agenzia centrale/indirizzo internet
LE TRADIZIONALI
ALLIANZ SUBALPINA/VIA FILIPPO TURATI 4, TEL. 0262421/www.allianzsubalpina.it
ASSITALIA/VIA SAN PAOLO 7, TEL. 02/88771/www.assitalia-assicurazioni.it
AXA/VIA LEOPARDI 15, TEL. 02/480841/www.axa-assicurazioni.it
BAYERISCHE/VIA PAMPURI 13, TEL. 02/57441/www.bbv.it
CATTOLICA/VIA PONTE SEVESO 28, TEL. 02/6697568/www.cattolica.it
GENERALI/PIAZZA CORDUSIO 2, TEL. 02/482481/www.generali.it
LA FONDIARIA/STRADA 6 PAL. A 13, ASSAGO TEL. 02/82291/ www.milass.it
LEVANTE NORDITALIA/VIALE CERTOSA 222, TEL. 02/30761/www.levantenorditalia.it
LLOYD ADRIATICO/VIALE JENNER 13, 02/6686193/www.lloydadriatico.it
LLOYD ITALICO/VIA ANDREA VERGA 3, TEL. 02/ 4816650/www.lloyditalico.it
MEIE/CORSO DI PORTA VIGENTINA 9, TEL. 02/599221/www.meie.it
MILANO/STRADA 6 PAL. A 13, ASSAGO TEL. 02/82291 /www.milass.it
NUOVA MAA/VIA SENIGALLIA 18/2, TEL 02/64021/www.maa.it
NUOVA TIRRENA/VIA RUBENS 23, TEL. 02/48706431/www.nuovatirrena.it
RAS/CORSO ITALIA 23, TEL. 02/72161/www.ras.it
REALE MUTUA/NUMERO VERDE 800/320320/www.realemutua.it
SAI/NUMERO VERDE 800/551144/www.sai.it
SARA/CORSO VENEZIA 43, TEL. 02/798591/www.sara.it
TORO/VIA DEL POLITECNICO 7, TEL. 02/76023035/www.toroassicurazioni.it
UNIPOL/NUMERO VERDE 800/993388/www.unipol.it
WINTERTHUR/PIAZZA MISSORI 2, TEL. 02/85471/www.winterthur.it
ZURIGO/PIAZZA CARLO ERBA 6, TEL. 02/59661/www.zurigo.it
le telefoniche
GENERTEL/NUMERO VERDE 800/202020/www.genertel.it
GENIALLOYD /NUMERO VERDE 800/999999/www.genialloyd.it
LINEAR/NUMERO VERDE 800/219702/www.linear.it
ROYAL INSURANCE/NUMERO VERDE 800/335599/www.royalinsurance.it
ZURITEL/NUMERO VERDE 800/247247/www.zuritel.it
Supplemento al numero 6/2002 de Il Salvagente
Fonte: Sito internet: www.ilsalvagente.it
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