Sistemi elettorali in Italia

 

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Il sistema elettorale per la Camera dei Deputati

 

 

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”, la legge 4 agosto 1993,n. 277, recante “Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati”, ed il relativo regolamento di attuazione (d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14), il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, che modifica il predetto d.P.R. n. 361 del 1957, contengono la normativa relativa alle elezioni della Camera dei deputati applicata in occasione delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001.

L’elezione dei deputati avviene in un unico turno di votazione, con l’adozione di un sistema misto.

Il territorio nazionale è ripartito in 26 circoscrizioni elettorali più la Valle d’Aosta. I seggi vengono assegnati alle circoscrizioni sulla base della popolazione residente, risultante dall’ultimo censimento generale. Sul piano territoriale le circoscrizioni corrispondono normalmente alle regioni, anche se alcune regioni di maggiori dimensioni demografiche sono divise in tre circoscrizioni (Lombardia) o in due (Piemonte, Veneto, Lazio, Campania, Sicilia).

All’interno di ciascuna circoscrizione i seggi sono attribuiti per il 75% (475 seggi) con il sistema maggioritario, nell’ambito dei 475 collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Per il rimanente 25% (155 seggi) si procede invece ad un riparto proporzionale, su base nazionale, tra le sole liste che abbiano ottenuto almeno il 4% del totale nazionale dei voti validi. Fa eccezione la Valle d’Aosta, dove l’unico deputato è eletto con il sistema maggioritario e non si effettua alcun riparto proporzionale.

Pertanto, 475 deputati sono eletti in altrettanti collegi uninominali e 155 sono eletti con il riparto proporzionale.

Al momento delle votazioni ogni elettore riceve due schede: una per l’elezione del candidato nel collegio uninominale e l’altra per la scelta della lista che, nella circoscrizione, è in competizione con le altre per l’assegnazione dei seggi proporzionali. Sulla scheda relativa al riparto proporzionale l’elettore non può esprimere alcuna preferenza per i candidati presenti nella lista, i quali sono proclamati eletti secondo l’ordine di presentazione nella lista stessa. Per questo motivo la lista si definisce “bloccata”. Ogni lista proporzionale non può contenere un numero di candidati superiore ad un terzo dei seggi proporzionali assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all’unità superiore (da un minimo di uno ad un massimo di quattro candidati a seconda dell’ampiezza delle circoscrizioni).

I candidati nei collegi uninominali possono far parte anche delle liste proporzionali, fino ad un massimo di tre circoscrizioni.

Ogni candidato nei collegi uninominali ha l’obbligo di collegarsi con una o più liste proporzionali presenti nella circoscrizione, ma non può candidarsi in più di un collegio uninominale, né presentarsi contemporaneamente come candidato per la Camera e per il Senato.

Per determinare quanti dei 155 seggi della parte proporzionale spettano, complessivamente, a ciascuna lista, viene effettuato un primo riparto nazionale tra le sole liste che hanno superato la soglia di sbarramento del 4% dei voti validi. Ai voti riportati dalle liste ammesse viene poi sottratta una quota corrispondente a una parte dei voti ottenuti dai candidati collegati che siano risultati eletti nei collegi uninominali (il cosiddetto “scorporo parziale”): la quota che viene “scorporata” corrisponde ad un numero di voti pari a quelli conseguiti dal candidato secondo classificato nel collegio, aumentato di una unità. Lo scorporo non può comunque essere inferiore al numero corrispondente al 25% dei voti validi del collegio, tranne che lo stesso candidato eletto abbia ottenuto un numero di voti minore, in tal caso sarà sottratto un numero pari alla totalità dei voti dell’eletto.

Qualora poi un candidato eletto nel collegio uninominale sia collegato a più liste lo scorporo avverrà “pro quota”, cioè sarà suddiviso tra ciascuna lista proporzionalmente ai voti ottenuti con la scheda relativa alla parte proporzionale nell’ambito del medesimo collegio uninominale. Con tale procedimento si determinano le cifre elettorali circoscrizionali di lista.

Ai fini dell’assegnazione dei 155 seggi della parte proporzionale viene utilizzato il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

Dopo aver stabilito il numero complessivo dei seggi conseguiti da ciascuna lista ammessa al riparto nazionale, occorre determinare in quale circoscrizione ognuna di esse abbiano ottenuto i propri eletti. Per fare ciò, all’interno di ciascuna circoscrizione, vengono calcolati i quozienti circoscrizionali, che si ottengono dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero dei seggi proporzionali spettanti alla circoscrizione. Ad ogni lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti circoscrizionali interi ottenuti.

Gli eventuali seggi residui sono attribuiti, a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica, alle diverse liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente di ogni lista, fino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione.

Qualora al termine di tali operazioni vi siano ancora dei seggi da assegnare ad una lista, si procede attribuendoli nelle circoscrizioni dove la medesima lista abbia ottenuti i maggiori resti, partendo da quelle i cui resti non siano stati già utilizzati per l’attribuzione di seggi.

Stabilito il numero seggi assegnati ad ogni lista in ciascuna circoscrizione, si procede quindi alla proclamazione degli eletti seguendo l’ordine progressivo di presentazione dei candidati.

Il candidato eventualmente risultato eletto sia nel collegio uninominale che nella lista proporzionale non può optare, ma è proclamato eletto per la parte maggioritaria, mentre, per la parte proporzionale, risulterà eletto il candidato che lo segue nell’ordine di lista. Il candidato che invece risulta eletto in più circoscrizioni deve optare per una di esse.

Qualora il numero di seggi spettanti ad una lista sia superiore, nella circoscrizione, al numero dei candidati della lista stessa, sono proclamati eletti i candidati collegati non risultati già eletti nei collegi uninominali, sulla base di una graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali, le quali si ottengono moltiplicando per 100 il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato e dividendo il risultato per i votanti del collegio. Infine, se i candidati sono collegati con più di una lista, essi entrano a far parte della graduatoria di ognuna delle liste collegate e si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con il maggior numero di voti.


Il sistema elettorale del Senato
a cura del Servizio studi del Senato

La legge elettorale del Senato

Prima della riforma: l'elezione del Senato 1948 - 1992

La prima legge elettorale del Senato della Repubblica è stata la legge 6 febbraio 1948, n. 29. Tuttavia la composizione del primo Senato eletto il 18 aprile 1948 era stabilita in parte dalla stessa Costituzione repubblicana del 1948, alla III disposizione transitoria, in base alla quale il Senato comprendeva, oltre ai membri elettivi, anche 106 senatori non elettivi, ex-parlamentari perseguitati dal fascismo, nominati dal Presidente della Repubblica.

Nelle elezioni successive tutti i Senatori - a parte quelli a vita e di diritto - furono eletti direttamente con il sistema previsto dalla legge del 1948, in base alla quale l'attribuzione dei seggi avveniva mediante un procedimento in cui il sistema proporzionale prevaleva di fatto su quello uninominale.

La legge prevedeva infatti che risultassero eletti quei candidati che, nel rispettivo collegio, avessero ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti. Tale quoziente, però, era assai difficile da raggiungere (i senatori eletti con tale maggioranza sono stati soltanto 15 nel 1948, 6 nel 1953, 5 nel 1958, 3 nel 1963, 2 nel 1968, 2 nel 1972, 2 nel 1976, 1 nel 1979, 1 nel 1983, 1 nel 1987, 2 nel 1992).

Avveniva dunque nella quasi totalità dei collegi che, non avendo alcun candidato raggiunto il 65 per cento dei voti, i voti riportati da ciascun candidato - precedentemente collegati fra di loro nel collegio unico regionale - venissero sommati insieme in modo da determinare la "cifra elettorale" di ogni gruppo di candidati in quella Regione. I seggi disponibili nell'ambito regionale venivano quindi ripartiti fra i diversi gruppi di candidati in proporzione ai voti conseguiti da ciascun gruppo. Stabilito così quanti seggi spettassero ad ogni gruppo, si stabiliva l'ordine di precedenza dei singoli candidati all'interno del gruppo cui essi appartenevano, cioè la "cifra individuale", espressa, per ovviare alla diversa ampiezza dei vari collegi, come percentuale dei voti validi; le "cifre individuali" venivano poste in ordine decrescente e, in seno ad ogni gruppo, risultavano eletti i candidati che avevano ottenuto le più alte percentuali di voti.

La quasi totalità dei seggi veniva dunque assegnata con questo sistema di tipo proporzionale, nel quale la percentuale di voti di ciascun partito rispetto al totale rispecchia - più o meno - la percentuale dei seggi di ciascun partito rispetto al totale. Nelle tabelle 1948 - 1992 si possono consultare le composizioni dei gruppi parlamentari al Senato per quegli anni.

La riforma elettorale del 1993

La riforma elettorale del Senato - così come quella della Camera - ha avuto impulso dal referendum del 18 aprile 1993: in quella data il corpo elettorale - a larghissima maggioranza - ha deliberato l'abrogazione di alcune parti del sistema elettorale del Senato scegliendo così un sistema caratterizzato in senso fortemente maggioritario che conservava una ridotta quota proporzionale. In sostanza il corpo elettorale ha abrogato l'altissima percentuale (il 65% dei voti) necessaria prima della riforma per conseguire direttamente il seggio nel collegio. Vincere il seggio per aver semplicemente preso più voti degli altri - in assenza del limite percentuale - è diventata così non più l'ipotesi residuale, ma quella normale.

Attraverso un dibattito parlamentare inizialmente avviato dalla Commissione per le riforme istituzionali, presieduta prima dall'on. le De Mita e poi dall'on. Iotti, venivano approvate le leggi n. 276 e n. 277 del 4 agosto 1993, di riforma elettorale del Senato (la n. 276) e della Camera (la n. 277). Queste leggi hanno esteso anche alla Camera il medesimo sistema che il referendum aveva determinato per il Senato. Contestualmente il Governo veniva delegato ad adottare un nuovo Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato e modificazioni al Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati.

Il Testo unico è stato adottato con Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 che, pertanto, disciplina attualmente l'elezione del Senato della Repubblica ed assorbe il precedente Testo unico del 1948, n. 29. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal Testo unico n. 533 si osserva il Testo unico n. 361 per l'elezione della Camera dei Deputati.

Successivamente alla pubblicazione del Testo unico e delle modificazioni sopra ricordate, veniva approvato il Regolamento 5 gennaio 1994 n.14 di attuazione della legge 4 agosto 1993 n. 277 per l'elezione della Camera dei Deputati, poi modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1994 n.37 (relativamente ai collegamenti di ufficio ed alle pari opportunità sulle candidature).

Le prime elezioni che si sono svolte con il nuovo sistema sono state le elezioni del 27 - 28 marzo 1994 (Tabella composizione del Senato nel 1994). Per la composizione del Senato all'inizio della legislatura corrente si veda la Tabella composizione del Senato nel 1996. E' disponibile anche la composizione attuale

E' da ricordare che - successivamente alle norme ricordate - diverse leggi hanno apportato modifiche minori, alcune riferibili alle sole elezioni della primavera del 1994 - altre di carattere generale come - tra le più recenti - la legge 368/96 che ha convertito il decreto legge di semplificazione delle modalità di espressione del voto.

 

La ripartizione dei seggi

La distribuzione dei 315 seggi tra le Regioni

La ripartizione dei seggi tra le Regioni è regolata dall'articolo 57 della Costituzione che prevede che :

il Senato sia eletto su base regionale;

i Senatori elettivi siano 315;

i 315 seggi siano ripartiti tra le 20 Regioni in proporzione alla loro popolazione (con il sistema dei quozienti interi e dei più alti resti), ma dopo avere assegnato un senatore alla Valle d'Aosta, due al Molise e almeno sette ad ogni Regione. Il calcolo della distribuzione dei seggi tra le Regioni è dunque complesso e si svolge in più fasi.

La distribuzione dei 315 seggi tra maggioritari e proporzionali

Successivamente alla distribuzione dei 315 seggi tra le Regioni, effettuata a norma delle disposizioni costituzionali, si procede alla divisione dei seggi nelle quote maggioritaria e proporzionale, come previsto dalle leggi di riforma elettorale. Infatti, secondo l'art. 1 del Testo Unico elettorale per il Senato, il territorio di ogni Regione è ripartito in un numero di collegi uninominali pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla Regione con arrotondamento per difetto. Questi seggi "maggioritari" sono assegnati in ciascun collegio al candidato che riporta più voti. Regione per regione, dunque, si calcolano i 3/4 dei seggi che vanno assegnati con il sistema maggioritario. Così, per esempio, il Veneto - cui spettano 23 Senatori - ne eleggerà 17 (3/4 di 23 arrotondati per difetto) con il sistema maggioritario, la Toscana - cui spettano 19 Senatori - ne eleggerà con il sistema maggioritario 14 (3/4 di 19 arrotondati per difetto). I seggi del Trentino-Alto Adige hanno una ripartizione a parte: i collegi uninominali senatoriali di questa Regione sono quelli definiti dalla legge n. 422/1991, che prevede 6 senatori eletti con il sistema maggioritario. La somma su base nazionale dei risultati della ripartizione regione per regione fa risultare che i seggi "maggioritari" al Senato siano leggermente meno di 3/4 : infatti sono 232 invece di 237 (i 3/4 di 315).

La restante parte di seggi (83) è attribuita con il sistema proporzionale tra gruppi che comprendono gli stessi candidati concorrenti per i seggi uninominali, a livello di ogni singola Regione (che è a tal fine costituita in circoscrizione). A tale distribuzione non partecipano la Valle d'Aosta, che è costituita in un unico collegio uninominale, e il Molise il cui territorio è ripartito in due collegi uninominali.

Si ricorda che al Senato, a differenza che alla Camera, il voto avviene su una sola scheda: un unico voto da parte di ciascun elettore serve quindi sia ad attribuire il seggio uninominale nel collegio, sia i seggi proporzionali nella Regione.

La Tabella ripartizione dei 315 seggi per Regione tra maggioritario e proporzionale che sintetizza questi calcoli può leggersi nella Gazzetta Ufficiale (da ultimo in quella del 17 febbraio 1996, relativa alle elezioni di quell'anno).

 

L'assegnazione dei seggi

Le candidature

Il primo passaggio è quello del deposito dei contrassegni, vale a dire dei simboli con i quali i partiti o i movimenti si presentano. La disciplina del deposito dei contrassegni è prevista nell'art. 14 del Testo unico delle leggi elettorali della Camera cui quello del Senato rinvia. Per avanzare candidature, ciascun partito, gruppo politico o singolo candidato deve depositare al Ministero dell'Interno il contrassegno o i contrassegni (e le relative denominazioni) che distinguono i candidati (e le liste alla Camera). Il deposito dei contrassegni deve avvenire nel rispetto di analitiche disposizioni, molte delle quali introdotte con la recente riforma elettorale, tese a tutelare esigenze di identificabilità, riconoscibilità, individualità dei gruppi e dei candidati. Mentre alla Camera ci si può candidare per i collegi uninominali con un contrassegno diverso da quello della o delle liste collegate, al Senato il problema non si pone per l'inesistenza di liste.

La fase della presentazione delle candidature segue quella del deposito dei contrassegni. La differenza fondamentale tra candidature al Senato e candidature alla Camera consiste nel fatto che solo in quest'ultima alle candidature uninominali si aggiungono anche le candidature di lista. Al Senato esistono solo candidature uninominali, singoli candidati che competono per l'assegnazione di un seggio in un collegio uninominale e che si collegano tra loro per competere in gruppo anche per l'assegnazione dei seggi proporzionali.

La legge prevede anche:

che al Senato si possano presentare singoli candidati che non si collegano e quindi non partecipano al riparto proporzionale;

che sia favorito l'equilibrio della rappresentanza tra donne ed uomini.

Il voto e i conteggi elettorali

Le operazioni di voto si svolgono in una sola giornata, anche se, per le elezioni politiche del 1994, il d.l. 19 gennaio 1994 n. 42 (convertito in l. 28 gennaio 1994, n. 68) ha disposto, per contingenti ragioni di opportunità, il proseguimento delle operazioni elettorali in una seconda giornata di voto.

Ogni elettore dispone di un unico voto al Senato, per il candidato, (mentre alla Camera si vota per il candidato e per la lista). A partire dalle elezioni del 1996 il voto si esprime tracciando un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo che contiene il contrassegno ed il nome del candidato (art. 14 del d.l. 533 del 1993 nel testo modificato nel 1996).

Lo stesso voto determina, pertanto, al Senato, sia l' assegnazione dei 232 seggi uninominali (al senatore che nel collegio ha il maggior numero di consensi), sia l'assegnazione degli 83 seggi con il sistema proporzionale

Le elezioni suppletive

Il nuovo sistema maggioritario comporta che, qualora resti vacante uno 232 dei seggi assegnati con la competizione maggioritaria, si proceda ad elezioni suppletive (nuove elezioni). Infatti la logica del sistema maggioritario comporta che "il vincitore prende tutto": la posizione di "secondo classificato" non assicura un'eventuale "supplenza".

L'art.19 del Testo Unico elettorale per il Senato richiede però - per evitare di chiamare nuovamente il corpo elettorale ad eleggere neo-senatori per poco tempo - che manchi più di un anno alla scadenza normale della legislatura.

In caso di vacanza di uno dei seggi attribuiti in ragione proporzionale, non vengono ripetute le lezioni, ma viene proclamato eletto il candidato - dello stesso gruppo - che ha ottenuto la più alta cifra elettorale individuale.


Glossario

Assegnazione con il sistema maggioritario

I 232 seggi nei collegi uninominali sono attribuiti col sistema maggioritario: vince chi prende più voti. Più precisamente è proclamato eletto in ciascun collegio, dal presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale in conformità dei risultati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (o il più anziano in caso di parità).

Nell'esempio, nel collegio 1 (dove sono stati espressi 210.000 voti validi), Angelo 1 ha conseguito voti 60.000, Bertoldo 1: voti 50.000 Caio 1: voti 40.000 Dario 1: voti 30.000 Elio 1: voti 30.000. Il seggio è attribuito a Angelo 1, che ha conseguito più voti degli altri.

Assegnazione con il sistema proporzionale

Per l'assegnazione degli 83 seggi da attribuire con metodo proporzionale tra gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali ciascuna Regione è costituita in un'unica circoscrizione regionale. Il calcolo si effettua dunque su base regionale e ciò comporta l'impossibilità di sommare voti ricevuti in regioni diverse: questo determina per lo più, e in particolare nelle regioni non grandi, uno sbarramento di fatto per il recupero proporzionale al Senato, ben superiore a quello esplicito del 4% alla Camera.

Si ricorda che si possono presentare singoli candidati, i quali non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale: se tali candidati non dovessero dunque conseguire il seggio, i loro voti non sarebbero in alcun modo recuperati nel conteggio per l'assegnazione a livello regionale dei seggi proporzionali.

Per l'assegnazione dei seggi da assegnare con il sistema proporzionale l'Ufficio elettorale regionale determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e la cifra individuale di ciascun candidato non eletto.

I seggi sono assegnati ai gruppi che hanno le maggiori cifre elettorali, secondo il metodo d'Hondt. Sono poi proclamati eletti, dall'ufficio elettorale regionale, nell'ambito dei seggi assegnati a ciascun gruppo, i candidati di quello stesso gruppo non eletti con il sistema uninominale, che hanno le maggiori cifre elettorali individuali.

Il metodo del calcolo con il sistema proporzionale è tale che - in un collegio uninominale - può capitare che risulti eletto un terzo classificato e non un secondo che ha avuto più voti (il primo è naturalmente sempre eletto per il meccanismo maggioritario). Ciò accade perchè il "seggio proporzionale" viene dato al "miglior" gruppo nella regione e quindi al "miglior" candidato di quel gruppo, che può essersi classificato anche peggio di altri concorrenti che non saranno eletti. Una volta assegnato il seggio al gruppo, il concorso infatti non è più tra candidati di più gruppi nello stesso collegio, ma tra candidati dello stesso gruppo in collegi diversi.

Calcolo della distribuzione dei seggi tra le Regioni

Il calcolo della distribuzione dei 315 seggi tra le 20 Regioni è complesso e si svolge in più fasi.
In una prima fase si assegnano innanzitutto un senatore alla Valle d'Aosta e due senatori al Molise. Così prescrive infatti l'art. 57, terzo comma della Costituzione. Ripartiti così i primi tre seggi, ne restano da assegnare 312 (315 -3) a 18 Regioni. L'art . 57, quarto comma, ripartisce i seggi con il criterio dei quozienti interi e dei più alti resti. Ma, nel fare ciò, va attuata l'altra previsione dell'art. 57, terzo comma, quella che assegna almeno sette senatori anche alle Regioni cui i conteggi ne attribuirebbero meno di sette. Occorre allora determinare quali siano tale Regioni.

A tal fine si prende il totale della popolazione italiana (56.778.031, nell'ultimo censimento) delle 18 Regioni restanti, al netto della popolazione di Valle d'Aosta e Molise, cui i seggi sono stati già ripartiti. Tale ammontare si divide per i 312 seggi che restano da assegnare. Si ottiene così il quoziente di 180.548 (= 56.331.193 diviso 312). Il quoziente serve da divisore per la popolazione di ciascuna delle 18 Regioni e determina 18 quozienti (parte intera) e 18 resti. La parte intera dei quozienti consente di assegnare 303 senatori. Per distribuire gli altri 9 seggi restanti si ricorre alla considerazione dei più alti resti. Così, ad esempio, la Puglia, che ha 4.031.855 abitanti, si vedrebbe assegnati 22 senatori. Infatti 4.031.855/180.548 è pari a 22. Il resto di 59.799 non è abbastanza alto (non è tra i primi nove) per ottenere un altro seggio. Dopo questo conteggio, tuttavia, le Regioni Trentino Alto-adige, Umbria e Basilicata si vedrebbero assegnare rispettivamente solo 5, 5 e 3 senatori. Se ne vedranno perciò assegnati sette ciascuna (7 x 3 = 21) in virtù dell'art. 57, terzo comma della Costituzione. Sono dunque 24 (21 + 3 della fase precedente) i seggi fin qui attribuiti in applicazione della norma citata. Per assegnare gli altri 291 seggi (315 - 24) alle rimanenti 15 Regioni occorre ripetere nuovamente il procedimento qui illustrato dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il procedimento della fase precedente si ripete perciò identico nel metodo. Si prende il nuovo totale della popolazione italiana delle 15 Regioni cui devono ancora distribuirsi i seggi (sottraendo dalla popolazione globale non solo la popolazione di Valle d'Aosta e Molise, ma anche quella di Trentino Alto-adige, Umbria e Basilicata, che hanno già avuto i seggi assegnati) dividendolo per i 291 seggi che restano da assegnare: il nuovo quoziente è di 185.630 (=54.018.474 / 291). Il procedimento della fase precedente si ripete anche per la fase dei quozienti interi e dei più alti resti. In base a questo nuovo conteggio, tuttavia, il Friuli Venezia-Giulia si vedrebbe assegnati solo 6 senatori. Anche in questo la Regione ha diritto a sette senatori ex art. 57, terzo comma della Costituzione. Risultano così assegnati 31 seggi, vale a dire i 24 delle fasi precedenti più i 7 assegnati in questa fase. Ne restano da assegnare 284 (315 - 31) a 14 Regioni.

Si procede quindi ad un'ulteriore fase. La popolazione italiana al netto delle sei Regioni per le quali è scattata la clausola dell'art. 57, terzo comma (Valle d'Aosta, Molise, Trentino Alto-adige, Umbria, Basilicata e Friuli Venezia-Giulia) viene divisa per i 284 seggi che restano da assegnare: si ottiene così il quoziente di 185.988 (= 52.820.808 diviso 284). Per tornare all'esempio precedente, la Puglia, che ha 4.031.855 abitanti, si vede ora assegnati 21 senatori. Infatti 4.031.855/185.988 è pari a 21, con il resto di 126.137. Tuttavia il resto è, questa volta, sufficiente ad attribuire ad essa un ventiduesimo seggio. Poiché tutte le Regioni, dopo il calcolo dei quozienti interi e la considerazione dei resti, hanno almeno sette senatori, non si fa più uso della clausola dell'art. 57, terzo comma, e la ripartizione resta definitivamente quella che si può leggere nella Tabella che sintetizza questi calcoli, la cui versione ufficiale compare nella Gazzetta Ufficiale (da ultimo in quella del 17 febbraio 1996, relativa alle elezioni svolte quell'anno).

Candidati collegati in gruppi

La presentazione delle candidature nei singoli collegi è fatta al Senato per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Il numero dei candidati deve essere non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. La dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidati deve essere (art. 9 del Testo Unico elettorale per il Senato) sottoscritta da un numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio, che varia a seconda della diversa ampiezza demografica delle Regioni in cui sono compresi i collegi (si va da 1.000/1.500 firme necessarie nelle Regioni più piccole a 3.500/5.000 nelle Regioni più grandi) e che si riduce alla metà - per la necessità di sopperire all'improvviso le firme necessarie - in caso di elezioni anticipate di oltre 120 giorni rispetto all'ordinario termine della legislatura.

E' stata abrogata la disposizione vigente prima della riforma che esonerava dall'onere della raccolta delle firme i partiti ed i gruppi politici già rappresentati in Parlamento, contenuta nel vecchio Testo unico n. 361 per le elezioni della Camera.

Non ci si può candidare in più collegi al Senato, né alla Camera ed al Senato congiuntamente, a pena della nullità dell'elezione. Prima della riforma era possibile la presentazione in tre collegi della stessa Regione e non sussisteva divieto di candidatura contestuale al Senato ed alla Camera. La nuova norma limita naturalmente la possibilità di conseguire un seggio in più di un collegio, probabilmente al fine di evitare il meccanismo delle opzioni e la conseguente necessità dell'utilizzo di meccanismi suppletivi per i seggi che rimarrebbero così scoperti: da una parte infatti l'utilizzo normale di elezioni suppletive immediatamente successive a quelle generali non appare evidentemente praticabile, dall'altra parte il ricorso in via sussidiaria ad altre graduatorie contrasterebbe con la natura "maggioritaria" dell'assegnazione del seggio.

Candidati non collegati in gruppi

Le candidature individuali sono candidature di persone che non si ricollegano ad alcun gruppo politico e devono essere (art. 9 del Testo Unico elettorale per il Senato) sottoscritte da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La norma tende a consentire la presentazione alle elezioni anche di candidati che - pur non intendendo collegarsi ad un più ampio gruppo politico organizzato - ritengano opportuno sottoporsi al giudizio del corpo elettorale.

Cifra elettorale

La cifra elettorale è pari alla somma dei voti ottenuti dai candidati della Regione presentatisi con il medesimo contrassegno, meno (c.d. "scorporo", ma la parola non esiste nel dettato normativo) i voti ottenuti dai candidati già proclamati eletti. In concreto è la somma dei voti dei candidati non eletti. Nell'esempio la cifra elettorale del gruppo degli "A" è pari a 155.000 voti: i 215.000 voti ottenuti nei collegi, meno i 60.000 voti ottenuti dal candidato del gruppo risultato eletto in uno dei collegi.

In sintesi la cifra elettorale è un numero (la somma di tutti i voti "inutili" ai fini della vittoria nel collegio) che determina l'assegnazione del seggio ad un gruppo. La cifra individuale è una percentuale che determina a quale dei candidati di quel gruppo andrà quel seggio.

Cifra individuale

La percentuale dei voti validi di ciascun candidato non eletto rispetto al totale dei voti validi del collegio è la cifra individuale. Nell'esempio la cifra individuale del candidato Angelo 4, appartenente al gruppo Angelo, è pari al 35%: vale a dire la percentuale dei voti da lui ottenuti (70.000) sul totale dei voti ottenuti da tutti i candidati nel collegio (200.000). La cifra individuale serve a stabilire a quale dei candidati del gruppo andrà il seggio a quel gruppo attribuito.

In sintesi, mentre la cifra elettorale è un numero che determina il gruppo più votato al quale va il seggio proporzionale, la cifra individuale è una percentuale che determina - nel gruppo cui va il seggio - il candidato percentualmente più votato: il calcolo su base percentuale si rende necessario per raffrontare risultati in più collegi che hanno ciascuno un numero di voti validi diverso.

Metodo d'Hondt

Il metodo d'Hondt è uno delle molte formule elettorali (metodi matematici per trasformare i voti in seggi): si divide per 1, 2, 3, 4... la cifra elettorale di ciascun gruppo fino al numero di senatori da eleggere e si seleziona un pari numero di quozienti secondo l'ordine dal maggiore al minor quoziente. A parità di quoziente prevale la minore cifra elettorale.

Nell'esempio, la cifra elettorale di ciascun gruppo viene divisa per 1 e 2 (due erano i seggi da assegnare) e i quozienti vengono graduati per ogni gruppo: i seggi vengono poi assegnati ai gruppi con i quozienti maggiori (gruppo A e gruppo C). E' da notare che se i seggi da assegnare fossero stati cinque, il quinto seggio - dopo l'assegnazione del terzo e quarto seggio ai gruppi Bertoldo e Dario - sarebbe stato assegnato ancora al gruppo Angelo, perché 77.500 sarebbe risultato quoziente maggiore di 70.000, del gruppo Elio.

 

Gruppo Angelo

Gruppo Bertoldo

Gruppo Caio

Gruppo Dario

Gruppo Elio

cifra elettorale

155.000

120.000

150.000

115.000

70.000

cifra elettorale/1

155.000

120.000

150.000

115.000

70.000

cifra elettorale/2

77.500

60.000

75.000

57.500

35.000

Sbarramento

Lo sbarramento è quella percentuale di voti sul totale al di sotto della quale un gruppo non partecipa all'assegnazione dei seggi . Mentre alla Camera lo sbarramento è fissato esplicitamemente dalla legge (art. 83 del T.U. elettorale della Camera) al 4%, lo sbarramento è detto "implicito" al Senato (per il recupero proporzionale), perchè è una conseguenza del conteggio che viene effettuato su base regionale e non nazionale. Esso risulta di fatto superiore a quello della Camera.

Le differenze sono molte: alla Camera la soglia è stabilita dalla legge nel 4% e tale percentuale viene calcolata al lordo dello "scorporo"; inoltre avviene a livello nazionale, sui voti di lista (e non su quelli dei collegi uninominali) ed è la condizione a priori determinata dalla legge per partecipare all’assegnazione dei seggi con il metodo proporzionale. Al Senato, invece, non esiste un calcolo dello sbarramento se non come analisi a posteriori dei risultati, non essendo la soglia implicita di sbarramento una condizione per l’accesso alla ripartizione dei seggi proporzionali; la soglia può essere individuata solo a livello regionale e sui voti espressi per i seggi uninominali (per il Senato non è previsto un voto distinto per liste); il calcolo è infine al netto dello scorporo, poichè la cifra elettorale di ciascun gruppo è determinata sottraendo i voti degli eletti con il sistema maggioritario e per calcolare la soglia di sbarramento implicita si deve far riferimento appunto a tali cifre elettorali.

Per le elezioni del Senato della Repubblica del 21 aprile 1996 la "soglia implicita di sbarramento" può essere visualizzata - Regione per Regione - in una tabella, calcolata a semplici fini conoscitivi.

Scorporo

Nell'assegnazione dei seggi su base proporzionale, lo scorporo è la sottrazione dei voti con i quali un gruppo ha conseguito seggi uninominali in uno o più collegi, dai voti complessivi ottenuti da quel gruppo in tutti i collegi. Nell'esempio lo scorporo subito dal gruppo Angelo, che ha ottenuto 215.000 voti ottenuti nei collegi, è pari a 60.000 voti (quelli ottenuti dal candidato del gruppo risultato eletto con il sistema maggioritario in uno dei collegi). Il gruppo realizza così una cifra elettorale pari a 155.000 voti .

Lo "scorporo" serve in pratica ad evitare che i voti con i quali si è ottenuto un seggio uninominale "contino" - per così dire - due volte: una per il seggio, un'altra per l'assegnazione con il sistema proporzionale: a questi ultimi fini vengono così sottratti.

Lo "scorporo" previsto alla Camera è diverso da quello del Senato: diverso per effetti e per quantità:

- per effetti perché incide sulla somma dei voti di lista (e non sugli stessi voti uninominali come al Senato);

- per quantità perché si detraggono per ogni collegio, alla lista o alle liste collegate al candidato vincente, non tutti i voti ottenuti dal candidato vincente medesimo, ma quelli minimi necessari per battere il secondo classificato: vale a dire i voti del secondo classificato più un voto.

Tabella "sbarramento implicito"

Regioni

Totale voti validi nella Regione

Ultimo quoziente utilizzato

Sbarramento implicito

Piemonte

2.640.909

204.341

7,73%

Valle d’Aosta

66.858

-

-

Lombardia

5.649.118

234.478

4,15%

Trentino-Alto Adige

534.045

75.882

14,21%

Veneto

2.768.595

206.190

7,44%

Friuli-Venezia Giulia

748.167

135.266

18,07%

Liguria

1.040.179

124.124

11,93%

Emilia Romagna

2.652.070

165.981

6,25%

Toscana

2.227.558

145.444

6,52%

Umbria

508.909

103.299

20,29%

Marche

870.926

176.654

20,28%

Lazio

3.116.364

169.925

5,45%

Abruzzi

705.977

127.711

18,08%

Molise

163.984

-

-

Campania

2.688.300

131.026

4,87%

Puglia

1.974.364

111.954

5,67%

Basilicata

289.389

54.495

18,83%

Calabria

877.218

89.392

10,19%

Sicilia

2.273.920

120.895

5,31%

Sardegna

842.251

98.078

11,64%

Un esempio
Risultati di una Regione divisa in Collegi da 1 a 5

Voti validi 1.000.000

Seggi da attribuire: 7, di cui 5 uninominali e 2 proporzionali

Gruppi e candidati:

gruppo Angelo. Candidati: Angelo 1, Angelo 2, Angelo 3, Angelo 4, Angelo 5;

gruppo Bertoldo. Candidati: Bertoldo 1, Bertoldo 2, Bertoldo 3, Bertoldo 4, Bertoldo 5;

gruppo Caio. Candidati : Caio 1, Caio 2, Caio 3, Caio 4, Caio 5;

gruppo Dario. Candidati: Dario 1, Dario 2, Dario 3, Dario 4, Dario 5;

gruppo Elio. Candidati: Elio 1, Elio 2, Elio 3, Elio 4, Elio 5;

Collegio 1 (210.000 voti validi)

 

Collegio 2 (220.000 voti validi)

 

Collegio 3 (180.000 voti validi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelo 1:

voti 60.000

 

Bertoldo 2:

voti 100.000

 

Bertoldo 3:

voti 60.000

Bertoldo 1:

voti 50.000

 

Caio 2:

voti 60.000

 

Dario 3:

voti 50.000

Caio 1:

voti 40.000

 

Angelo 2:

voti 40.000

 

Caio 3:

voti 30.000

Dario 1:

voti 30.000

 

Dario 2:

voti 10.000

 

Angelo 3:

voti 25.000

Elio 1:

voti 30.000

 

Elio 2:

voti 10.000

 

Elio 3:

voti 15.000

Collegio 4 (200.000 voti validi)

 

Collegio 5 (190.000 voti validi)

 

 

 

 

 

Bertoldo 4:

voti 80.000

 

Caio 5:

voti 90.000

Alberto 4:

voti 70.000

 

Bertoldo 5:

voti 70.000

Caio 4:

voti 20.000

 

Angelo 5:

voti 20.000

Dario 4:

voti 20.000

 

Dario 5:

voti 5.000

Elio 4:

voti 10.000

 

Elio 5:

voti 5.000

eletto in Collegio 1: Angelo 1 (60.000 voti). Gruppo Angelo: 215.000 voti; da scorporare: 60.000)

eletto in Collegio 2: Bertoldo 2 (100.000 voti). Gruppo Bertoldo: 360.000 voti; da scorporare: 100.000)

eletto in Collegio 3: Bertoldo 3 (60.000 voti) .Gruppo Bertoldo: 360.000 voti; da scorporare: 60.000)

eletto in Collegio 4: Bertoldo 4 (80.000 voti). Gruppo Bertoldo: 360.000 voti; da scorporare: 80.000)

eletto in Collegio 5: Caio 5 (90.000 voti). Gruppo Caio: 240.000 voti; da scorporare 90.000)

La cifra elettorale (totale voti - voti da scorporare) viene divisa per 1 e 2 (fino al totale dei seggi da assegnare) e i quozienti vengono graduati per ogni gruppo: i seggi vengono poi assegnati ai gruppi con i quozienti maggiori ( gruppo Angelo e gruppo Caio).

 

Gruppo Angelo

Gruppo Bertoldo

Gruppo Caio

Gruppo Dario

Gruppo Elio

cifra elettorale

155.000

120.000

150.000

115.000

70.000

cifra elettorale/1

155.000

120.000

150.000

115.000

70.000

cifra elettorale/2

77.500

60.000

75.000

57.500

35.000

Tali seggi saranno attribuiti ai primi candidati dei gruppi assegnatari (Angelo e Caio) non eletti negli uninominali, secondo l'ordine percentuale delle cifre individuali :

Candidato

Gruppo

Collegio

Voti individuali

Voti nel collegio

Cifra ind.

Angelo 4

Angelo

4

70.000

200.000

35%

Bertoldo 5

Bertoldo

5

70.000

190.000

33.33%

Dario3

Dario

3

50.000

180.000

27.77%

Caio 2

Caio

2

60.000

220.000

27.27%

Bertoldo 1

Bertoldo

1

50.000

210.000

23.80%

Caio1

Caio

1

40.000

210.000

19.04%

(....)

(....)

(....)

(....)

(....)

(....)

RIEPILOGO RISULTATI:

 

Gruppo Angelo

Gruppo Bertoldo

Gruppo Caio

Gruppo Dario

Gruppo Elio

Voti al riparto

155.000

120.000

150.000

115.000

70.000

Voti scorporati

60.000

240.000

90.000

--

--

Voti totali

215.000

360.000

240.000

115.000

70.000

% sul totale

21.5%

36%

24%

11.5%

7.0%

Seggi

2 (1 un. + 1 pr.)

3 un.

2 (1 un. + 1 pr.)

--

--

% sul totale

28.5%

42.8%

28.5%

-

-


 


Camera e Senato - Uno sguardo alla nuova legge elettorale (2005)

E’ stata pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2005 la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”.

La nuova elegge prevede, essenzialmente, il passaggio dal sistema elettorale (quasi) maggioritario a quello proporzionale, con soglia di sbarramento e premio di maggioranza.

Più in particolare, sono indicate qui di seguito le principali novità della riforma.

Le coalizioni Viene disciplinato l’istituto della “coalizione”: si prevede infatti che i partiti possano effettuare, prima delle elezioni (e precisamente all’atto del deposito del proprio contrassegno al Ministero dell’interno), le cosiddette “dichiarazioni di collegamento” in una coalizione delle rispettive liste. Tali dichiarazioni dovranno essere reciproche. Di conseguenza, dovranno presentare a tal fine un unico programma elettorale, nel quale indicano il capo unico della coalizione medesima.

Il deposito del programma e l’indicazione del capo della forza politica dovrà essere effettuato anche dai singoli partiti che non si collegano in una coalizione. Le liste delle singole coalizioni saranno inserite su un’unica colonna della scheda elettorale.

 

Il nuovo sistema per la Camera dei deputati

 

- Si prevede che possano accedere al riparto dei seggi quelle coalizioni che a livello nazionale abbiano complessivamente ottenuto almeno il 10% dei voti ed in cui vi sia almeno una lista che abbia conseguito non meno del 2%. Qualora un partito abbia deciso di correre da solo, per partecipare al riparto dei seggi dovrà avere ottenuto almeno il 4% dei voti su scala nazionale.

- Il criterio che viene adottato per l’assegnazione dei seggi è, in generale, quello dei quozienti interi e dei più alti resti. A tal fine si procede, sul piano nazionale, alla somma di tutti i voti ottenuti dalle coalizioni di liste o dalle singole liste che abbiano superato la soglia di sbarramento. La cifra così ottenuta viene divisa per il numero complessivo dei seggi da attribuire, ottenendosi così il quoziente elettorale nazionale. Successivamente, la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione o lista “solitaria” (data dalla somma di tutti i voti che quella stessa forza ha complessivamente ottenuto a livello nazionale) viene divisa per il quoziente elettorale nazionale: la parte intera di tale quoziente corrisponde al numero di seggi da attribuire, in prima battuta, a quella forza politica (coalizione o singolo partito). Una volta effettuata questa operazione per tutte le forze politiche ammesse al riparto, si procede alla assegnazione dei restanti seggi (ossia, quelli non attribuiti mediante il criterio dei quozienti interi) in base alle parti decimali più alte.

- Successivamente, si ripartiscono i voti tra i singoli partiti che compongono la coalizione e che abbiano ottenuto almeno il 2% su base nazionale (partecipa al riparto anche la forza politica che abbia ottenuto il risultato migliore tra quelle “sotto-soglia”). Infine, si procede alla assegnazione dei seggi a livello circoscrizionale.

- Per l’individuazione dei singoli candidati cui assegnare i seggi si procede, sulla base dei seggi spettanti a ciascuna lista, seguendo l’ordine di collocazione dei candidati all’interno delle liste presentate dalle singole forze politiche.

- Si prevede inoltre la possibile applicazione di un premio di maggioranza, da attribuire alla forza politica o alla coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ma abbia conseguito meno di 340 seggi: in tale evenienza, alla forza politica o alla coalizione che ha ottenuto la maggioranza dei voti viene assegnato un numero di seggi pari a 340.

- Sono previste specifiche norme per i partiti che sono in rappresentanza di minoranze linguistiche, espressamente tutelate dagli Statuti speciali.

 

Il nuovo sistema per il Senato della Repubblica.

 

- Per l’attribuzione dei seggi si procede su base regionale, come previsto dalla Costituzione: saranno dunque ammesse al riparto le coalizioni che avranno ottenuto almeno il 20% dei voti su scala regionale, con almeno una lista che abbia raggiunto il 3% di voti. Prendono altresì parte alla attribuzione di seggi le liste non in coalizione con almeno l’8% dei voti.

- Si applica su base regionale il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, nonché il metodo di attribuzione dei seggi secondo l’ordine di collocazione dei candidati all’interno di ciascuna lista.

- Il premio di maggioranza scatta qualora la lista o la coalizione che abbia ottenuto il maggior numero dei voti abbia in ogni caso una consistenza inferiore al 55% del totale dei seggi, su scala regionale. In tale evenienza, alla forza politica o alla coalizione con il maggior numero di voti è attribuito il 55% dei seggi, con arrotondamento all’unità superiore.

- Si conferma l’attuale articolazione in collegi uninominali del Trentino Alto Adige e della Valle d’Aosta.

Ulteriori disposizioni

1) sono previste alcune disposizioni sulla validità del voto e sull’eventuale annullamento delle schede;

2) le schede stesse sono predisposte in modo da rendere meglio visibili i simboli delle singole forze politiche;

3) si elimina, in alcune ipotesi, l’obbligo della sottoscrizione per la presentazione delle liste dei candidati. In particolare, non è richiesta la sottoscrizione per i partiti costituiti in gruppo parlamentare all’interno di entrambe le Camere, nonché per quelli che, sebbene non rappresentati nel Parlamento nazionale, abbiano almeno un eletto con il medesimo contrassegno all’interno del Parlamento europeo e, allo stesso tempo, abbiano effettuato la dichiarazione di collegamento con almeno due partiti rappresentati nel Parlamento nazionale.

L’esenzione interessa anche le liste presenti nella circoscrizione Estero;

4) è modificata la disciplina dei termini entro cui un candidato alle elezioni può fare venire meno la causa di ineleggibilità, cessando dalla carica che determina l’ineleggibilità stessa;

5) si prevede che gli scrutatori di liste non siano più estratti a sorte, bensì “nominati”, con voto limitato, dalla Commissione elettorale; viene poi prevista l’istituzione della Commissione elettorale, per la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali, anche nei comuni con

popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

 

 

 


L’elezione dei membri del Parlamento europeo

 

 

1. Le origini della Comunità europea

 

A seguito delle grandi distruzioni e del conseguente dissesto economico determinati dalla seconda guerra mondiale si impose una riflessione sulla necessità di trovare idonee forme di collaborazione tra i vari Paesi, superando la divisione tra vinti e vincitori e cercando di assicurare un adeguato sviluppo economico e sociale, al fine di salvaguardare la pace mondiale. La soluzione che prevalse, definita “funzionalista” perché puntava all’integrazione in settori delimitati e con obiettivi precisi, portò nell’Europa occidentale all’istituzione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) tra Francia, Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. In tal modo vennero messe in comune quelle che allora erano considerate le materie prime strategiche nello sviluppo economico: il carbone e l’acciaio.

Il trattato istitutivo, con durata limitata a cinquant’anni, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 ed entrato in vigore il 25 aprile 1952, istituì una Assemblea Comune composta da 78 rappresentanti dei popoli dei sei Stati membri. Seguendo la linea “funzionalista”, i Governi dei Paesi membri della CECA promossero un’integrazione economica in vari settori, con la creazione di una Comunità europea dell’energia atomica (CEEA), più conosciuta come Euratom, e di un mercato comune generale per la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, denominato dapprima Comunità economica europea (CEE) e, a seguito del trattato di Maastricht del 1992 (art. G del testo originario), Comunità europea (CE). I trattati istitutivi delle due nuove Comunità furono firmati a Roma il 25 marzo 1957 ed entrarono in vigore il 1° gennaio 1958. Per l’esecuzione dei compiti affidati alle Comunità furono create cinque istituzioni fondamentali: un Parlamento europeo, un Consiglio, una Commissione, una Corte di Giustizia e una Corte dei Conti. Infine, in occasione della firma del trattato di Maascricht (7 febbraio 1992), è stata istituita l’Unione europea (UE), fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e dalle forme di cooperazione previste dal trattato stesso (art. 1, ex art. A).

 

2. Il Parlamento europeo

 

L’Assemblea Comune della CECA costituì il primo “nucleo” del Parlamento europeo, che, dopo l’entrata in vigore dei trattati istitutivi della CEE e dell’Euratom, assunse la denominazione di Assemblea Parlamentare Europea (APE), composta inizialmente da 142 rappresentanti. Il 30 marzo 1962 l’APE votò una risoluzione con la quale si attribuì l’attuale denominazione di Parlamento europeo, divenuta ufficiale con l’Atto Unico Europeo del 1986.

 

3. Designazione indiretta dei membri del Parlamento europeo

 

Il Parlamento europeo è composto di “rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità” (art. 189 del trattato CE). Anche se la disposizione richiama l’idea di un Parlamento eletto direttamente dal corpo elettorale degli Stati membri, va precisato che fino al giugno 1979 il Parlamento europeo è stato costituito dai delegati che i Parlamenti nazionali erano chiamati a designare nel loro ambito. Pertanto, fino a quella data, la rappresentatività dei popoli riuniti nella Comunità è stata indiretta, poiché i parlamentari europei non erano eletti direttamente dai cittadini europei, ma designati dai membri dei rispettivi Parlamenti, ed imperfetta, in quanto tale rappresentanza non rifletteva, in alcuni casi, la presenza di tutte le componenti politiche in seno ai Parlamenti nazionali in modo esatto e proporzionale. Infatti, nei trattati istitutivi delle tre Comunità (CE, CECA, Euratom) è stabilito che l’Assemblea è formata di “delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro” (art. 138 del testo originario del trattato CE, art. 21 trattato CECA, art. 108 trattato Euratom). Gli stessi trattati, ritenendo inadeguate le descritte modalità di designazione dei rappresentanti in seno al Parlamento europeo, già qualificavano il sistema come provvisorio e prevedevano che “l’Assemblea elaborerà progetti intesi a permettere l’elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri” (art. 138 del testo originario del trattato CE) e che il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

 

 

4. Elezione diretta dei membri del Parlamento europeo

 

La prima proposta di elezione a suffragio universale diretto, elaborata da un gruppo di lavoro presieduto dal parlamentare belga Dehousse ed approvata dal Parlamento europeo il 17 maggio 1960, non fu neppure discussa dal Consiglio. Dopo circa quindici anni, durante il Vertice di Parigi del 1974, i Capi di Governo degli Stati membri affermarono di voler realizzare al più presto l’obiettivo dell’elezione a suffragio universale diretto. Accogliendo l’invito, il Parlamento europeo, nella seduta del 14 gennaio 1975, elaborò un nuovo progetto, che costituisce la base della decisione 76/787/ CECA, CEE, Euratom emanata dal Consiglio il 20 settembre 1976, che contiene in allegato l’ “Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto”.

Nella decisione il Consiglio raccomanda agli Stati membri l’adozione delle disposizioni contenute nell’atto allegato, conformemente alle rispettive norme costituzionali. In tale atto sono stabilite, tra l’altro, norme di carattere generale riguardanti la durata quinquennale del mandato (art. 5), il periodo entro il quale devono aver luogo le votazioni nei vari Stati (tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva) nonché l’obbligo per ogni Stato membro di rendere noti ufficialmente i risultati della votazione soltanto dopo la chiusura dei seggi nello Stato che vota per ultimo, al fine di evitare che la conoscenza dei risultati di un Paese influenzi gli elettori di un altro Paese (art. 10).

Dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri (in Italia è stato recepito con la legge 6 aprile 1977, n. 150), il testo dell’atto entrò in vigore il 1° luglio 1978 e le prime elezioni si tennero il 10 giugno 1979. Il Consiglio dell’Unione europea con la decisione 2002/772/CE, Euratom del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, attuata in Italia dalla legge 27 marzo 2004, n. 78, ha modificato l’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto ed ha introdotto alcune novità. Innanzitutto, i parlamentari europei non sono più definiti come rappresentanti degli Stati, ma come membri del Parlamento europeo, intendendo così evidenziare che gli stessi, pur essendo espressione delle popolazioni dei diversi Stati membri, non hanno una funzione di mera rappresentanza dei singoli ordinamenti, ma si collocano all’interno di un organo collegiale unitario, con la funzione di rappresentanza generale.

Viene, inoltre, prevista l’adozione del sistema proporzionale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo. In particolare, la procedura elettorale è rimessa, in ciascuno Stato membro alle disposizioni nazionali le quali, pur potendo tenere conto delle particolarità di ogni Stato, non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto (art. 8 dell’Atto).

A partire dalle elezioni del 2004 vengono stabilite ulteriori incompatibilità, tra cui quella tra la carica di deputato europeo e quella di parlamentare nazionale, fatta eccezione per i membri del Parlamento nazionale irlandese e del Regno Unito, per i quali l’entrata in vigore della norma è differita (art. 7 dell’Atto).

 

 

5. Attuale composizione del Parlamento europeo

 

Il 1° maggio 2004 dieci nuovi Stati hanno aderito ufficialmente all’Unione europea (UE), che risulta attualmente costituita da venticinque Paesi.

A seguito di tale allargamento il numero di parlamentari europei è passato dai 626, eletti nel 1999, a 732. In particolare, il numero dei rappresentanti da eleggere in ogni Stato membro è stabilito dall’art. 190, paragrafo 2, del trattato CE, così come modificato dall’art. 11 dell’ ”Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea”, allegato al trattato di adesione dei predetti Stati all’Unione europea ratificato e reso esecutivo con legge 24 dicembre 2003, n. 380.

A ciascuno Stato membro sono assegnati i seguenti rappresentanti:

 

Belgio 24

Italia 78

Polonia 54

Repubblica Ceca 24

Cipro 6

Portogallo 24

Danimarca 14

Lettonia 9

Slovenia 7

Germania 99

Lituania 13

Slovacchia 14

Estonia 6

Lussemburgo 6

Finlandia 14

Grecia 24

Ungheria 24

Svezia 19

Spagna 54

Malta 5

Regno Unito 78

Francia 78

Paesi Bassi 27

 

Irlanda 13

Austria 18

Totale seggi 732

 

 

6. Legge elettorale italiana

 

Per quanto riguarda l’Italia, la procedura elettorale è disciplinata dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante “Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”, modificata dalla legge 9 aprile 1984, n. 61, dalla legge 18 gennaio 1989, n. 9, dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 e, più recentemente, dalle leggi n. 78 del 27 marzo 2004 e n. 90 dell’ 8 aprile 2004.

Per quanto non previsto dalle predette disposizioni, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (art. 51 legge n. 18/79). Sono elettori i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea residenti in Italia che abbiano presentato, entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, richiesta di iscrizione nelle apposite liste elettorali del loro comune di residenza (così come previsto dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 408/94, in attuazione della direttiva 93/109 del Consiglio dell’Unione europea del 6 dicembre 1993). Essi votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono (art. 2, comma 5, D.L. n. 408/94). I cittadini italiani, che risiedono negli altri Stati membri dell’Unione europea e che non intendono votare per i membri dello Stato ove risiedono, possono votare per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi presso i consolati d’Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e gli altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell’Unione. Analoga possibilità è concessa ai cittadini italiani che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell’Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché agli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine i predetti elettori devono far pervenire al Consolato competente, entro l’80° giorno antecedente l’ultimo giorno fissato per l’elezione, apposita domanda diretta al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 3, commi 1, 2 e 3, D.L. n. 408/94). Tali elettori votano per le liste presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Nel caso in cui la richiesta pervenga oltre il termine stabilito, il consolato provvede ad avvisare l’elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del Comune nelle cui liste è iscritto (art. 3, comma 6, D.L. n. 408/94). Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia non solo i cittadini italiani, ma anche quelli degli altri Paesi membri dell’Unione europea che, oltre ad aver compiuto il venticinquesimo anno d’età, risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall’ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d’origine (art. 4 legge n. 18/79).

La disciplina riguardante i casi di incompatibilità con la carica di membro del Parlamento europeo ha subìto sostanziali modifiche con l’entrata in vigore della legge 27 marzo 2004, n. 78, recante “Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio”, e della legge 8 aprile 2004, n. 90, recante “Norme in materia di elezioni del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004”. In particolare, la legge n. 78, dopo aver previsto l’ incompatibilità tra rilevanti incarichi all’interno delle istituzioni comunitarie, ha introdotto l’incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e l’ufficio di deputato o di senatore, riaffermando l’incompatibilità con lo status di componente del governo di uno Stato membro, peraltro già prevista dalla legge 6 aprile 1977, n. 150.

Inoltre la legge n. 90 ha introdotto tre nuovi casi di incompatibilità per cariche elettive regionali e locali: pertanto, sono attualmente incompatibili con la carica di parlamentare europeo quelle di consigliere regionale, di presidente di provincia e di sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, oltre ai due casi già previsti dalla preesistente normativa riguardanti la carica di presidente di giunta regionale e di assessore regionale.

Per quanto riguarda i comizi elettorali, la loro convocazione è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 50° giorno antecedente il giorno della votazione (art. 7 legge n. 18/79).

Relativamente alle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004, l’art. 6 della legge n. 90, in considerazione del loro contemporaneo svolgimento in larga parte del territorio nazionale, ha fissato una apposita disciplina transitoria, che prevede che le operazioni di votazione si svolgano dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica e, in considerazione dell’anticipazione al sabato delle operazioni di voto, ha operato una serie di correzioni temporali, anch’esse di natura transitoria, su alcune fasi relative al procedimento elettorale ed alla costituzione degli uffici elettorali di sezione. Sempre in tema di novità, la legge n. 90, al fine di contrastare una situazione di sottorappresentanza delle donne al Parlamento europeo, ha previsto, all’art. 3, una misura, seppure temporanea, in quanto riferita alle sole elezioni del 2004 e 2009, per garantire le pari opportunità nella formazione delle liste. Si tratta della c.d. “quota rosa”: nell’insieme delle liste circoscrizionali aventi lo stesso contrassegno, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

Per i partiti e i movimenti politici che non rispettano la suddetta proporzione nella formazione delle liste è prevista una decurtazione dei rimborsi per le spese elettorali, che può giungere fino alla metà dell’importo, in ragione direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. E’ inoltre prevista l’inammissibilità, in ogni caso, di liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedano la presenza di candidati di entrambi i sessi.

La stessa legge n. 90 ha anche fissato, all’art. 8, alcune norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto riferite alle sole consultazioni europee. In non più di 2.500 uffici elettorali sezione, concretamente individuati in 1.502 con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, è prevista una rilevazione in via sperimentale mediante apposito strumento informatico dell’esito degli scrutini da parte di un operatore informatico. La rilevazione informatica non avrà alcun rilievo ufficiale ai fini dell’incidenza sui risultati dell’elezione e, nel caso in cui si verificassero difficoltà tecniche nell’attuazione della sperimentazione, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, dovrà proseguire, senza indugio, nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente. La valutazione dei risultati della sperimentazione sarà affidata ad una Commissione nazionale individuata dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie.

 

 

7. Il sistema elettorale e la ripartizione dei seggi

 

Per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia è utilizzato un sistema elettorale proporzionale puro.

I 78 seggi assegnati all’Italia sono distribuiti nelle cinque circoscrizioni territoriali (Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale e Italia insulare) in cui è suddiviso il territorio nazionale, in proporzione alla popolazione legale di ogni circoscrizione, così come risulta dall’ultimo censimento generale (art. 2 legge n. 18/79).

Gli elettori possono votare per una delle liste presenti nella circoscrizione ove sono residenti e manifestare, qualunque sia la circoscrizione di appartenenza, non più di tre preferenze (art. 14 legge n. 18/79 come modificato dall’art. 5 della legge n. 90/2004).

Le schede di votazione sono di colore diverso per ciascuna circoscrizione (art. 15 legge n. 18/79); in particolare per l’elezione dei membri del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004 la scheda è di colore grigio (pantone 422 U) per l’Italia nord-occidentale, marrone (pantone 470 U) per l’Italia nord-orientale, rosso (pantone rubine red U) per l’Italia centrale, arancione (pantone orange 021 U) per l’Italia meridionale e rosa (pantone 230 U) per l’Italia insulare.

Ogni candidato può presentarsi in più circoscrizioni, ma non può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi (art. 12, commi 6 e 7, legge n. 18/79). Il numero di candidati presenti in ogni lista non può essere minore di tre né maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione (art. 12, comma 8, legge n. 18/79). I 78 seggi assegnati all’Italia sono ripartiti su base nazionale tra le liste concorrenti, proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna di esse, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

In particolare, per assegnare i 78 seggi alle liste che si sono presentate alle elezioni, occorre effettuare il riparto nazionale dei seggi.

A tal fine si determina, in primo luogo, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista: si sommano, cioè, i voti ottenuti, nelle cinque circoscrizioni, dalle liste aventi lo stesso contrassegno o dal gruppo di liste collegate. Infatti, per salvaguardare la rappresentanza delle minoranze, le liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressione della minoranza di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia possono collegarsi con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno (art.12, comma 9, legge n. 18/79).

Successivamente, per ottenere il quoziente elettorale nazionale, si divide il totale nazionale dei voti validi, cioè la somma dei voti ottenuti da tutte le liste nelle cinque circoscrizioni elettorali, per i 78 seggi di parlamentare europeo spettanti all’Italia, tralasciando l’eventuale parte frazionaria. Tale quoziente indica, in sostanza, il numero dei voti necessari per ottenere un seggio.

Per conoscere il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista si divide la somma dei voti ottenuti da ogni lista, cioè la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, per il quoziente elettorale nazionale. I seggi che restano da distribuire, perchè non assegnati a causa del mancato conseguimento di quozienti interi, sono attribuiti alle liste con i più alti resti. Nel caso di parità di resti, i seggi che restano da assegnare vanno a quella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Con questo primo riparto si determinano quanti dei 78 seggi spettano a ciascuna lista sul piano nazionale.

Per distribuire nelle singole circoscrizioni i seggi assegnati alle varie liste occorre determinare, per ciascuna di esse, il quoziente elettorale di lista: si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, cioè il numero dei voti ottenuti dalla lista sul piano nazionale, per il totale dei seggi ad essa già attribuiti. Successivamente, si dividono i voti ottenuti da ogni lista nella singola circoscrizione (cifra elettorale circoscrizionale) per il quoziente elettorale di lista.

In tal modo si assegnano i seggi a quoziente intero. I seggi che, eventualmente, rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle circoscrizioni per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti e, nel caso di parità di questi ultimi, si prende in considerazione la circoscrizione con il più alto numero di voti; si ricorre al sorteggio nell’ipotesi di ulteriore parità.

Conseguentemente può verificarsi che il numero complessivo di eletti nelle singole circoscrizioni non coincida con il numero di seggi teoricamente spettante in base alla popolazione residente (fenomeno dello “slittamento dei seggi”), tenuto conto che i seggi residui vengono attribuiti sulla base dei resti, espressi in valore assoluto, e che le circoscrizioni con i resti più alti si aggiudicano i seggi non assegnati a quoziente intero.

Se in una circoscrizione ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi componenti, risultano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi per tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente di lista ottenuto dividendo i voti della lista nelle circoscrizioni per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare (art. 21 legge n. 18/79).

Sono proclamati eletti, all’interno di ciascuna lista ed entro i limiti dei seggi ad essa spettanti, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso di liste collegate, la graduatoria dei relativi candidati è unica e, qualora non risulti eletto nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica, a tale lista spetta comunque l’ultimo posto, purché il candidato abbia ottenuto più di 50.000 preferenze (art. 22 legge n. 18/79).

I candidati che risultano eletti in più circoscrizioni devono dichiarare, entro otto giorni dall’ultima proclamazione, quale circoscrizione scelgono; in mancanza dell’opzione si procede a sorteggio. Verrà proclamato eletto, in surrogazione, il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella lista della circoscrizione non scelta o sorteggiata (art. 41 legge n. 18/79).

I nominativi dei candidati eletti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale (art. 24 legge n. 18/79).

Nell’eventualità che, durante lo svolgimento del mandato quinquennale un seggio rimanga vacante, per qualsiasi causa, esso è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto (art. 41, comma 2, legge n. 18/79).

 


Il sistema elettorale per i comuni e province

 

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti.

 

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'art. 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

 


Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

 

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.

 

 

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

 

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

 


Elezione del presidente della provincia.

 

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

6. E' proclamato eletto presidente della provincia, il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

 

 

Elezione del consiglio provinciale.

 

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'art. 74 e al presente articolo.

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della Provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.


Il sistema elettorale regionale

 

1. Il sistema elettorale vigente: la legge costituzionale 1/99, la legge 108/68 e la legge 43/95

La legge costituzionale 1/99 ha previsto l’ elezione diretta del Presidente della Regione. L’articolo 5 della citata legge costituzionale detta disposizioni transitorie che attengono alle modalità di elezione del Presidente della Regione e dei componenti del Consiglio regionale che troveranno applicazione anche per le prossime elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005. Viene infatti stabilito che fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali regionali, l’elezione del Presidente della Giunta contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali. Si specifica inoltre che l’elezione si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezioni dei Consigli regionali (L.108/68, e L. 43/95). Con riferimento alle modalità di elezione del Presidente si prevede che "sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali"; è proclamato "eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale". Il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale che consegue un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto presidente, è eletto alla carica di consigliere regionale.

2. Come si vota

C'è un' unica scheda sulla quale possono essere espressi un voto per una delle liste provinciali concorrenti ed un voto per una delle liste regionali concorrenti. Se si esprime solo il voto a una lista provinciale, questo si estende automaticamente anche alla lista regionale collegata; Se si esprime solo il voto alla lista regionale questo sarà assegnato solo alla lista regionale
Si può esprimere il voto per la lista regionale e per una lista provinciale collegata. Si può anche votare per una lista provinciale e per una lista regionale non collegate fra loro . Può essere dato un solo voto di preferenza a un candidato nella lista provinciale.

 

3. sistema di attribuzione dei seggi in base alle leggi 108/68 e 43/95

Finito di votare cominciano le operazioni per lo spoglio e lo scrutinio delle schede, si registrano i voti e tutte le operazioni su verbali e modelli predisposti, si invia il tutto all’ ufficio centrale circoscrizionale c/o il tribunale di ogni provincia.

3.1. L’attribuzione dei seggi a quoziente intero

Entro 24 ore dal ricevimento degli atti e fatte le necessarie ed eventuali verifiche e decisioni su voti contestati e provvisoriamente non assegnati, l’ufficio procede alle operazioni per l’attribuzione dei 40 seggi a sistema proporzionale. Come? C’è una norma fondamentale da tenere presente. L’articolo 7 della legge 43/95 dispone che non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell’intera regione, meno del 3% dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5% dei voti validi.

L'Ufficio centrale circoscrizionale:

• Determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale (e di ciascuna lista regionale) e comunica questi dati all’Ufficio centrale regionale (per la verifica se vi siano liste che vanno escluse dall’attribuzione dei seggi). Si determina cioè quanti voti ha complessivamente ottenuto in tutta la provincia ogni singola lista;

• determina il quoziente elettorale della circoscrizione: totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste (esclusi i voti delle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi): i seggi assegnati alla circoscrizione + 1 (c.d. quoziente corretto)

Attribuisce ad ogni singola lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nella cifra di ciascuna lista: L’esperienza ha dimostrato che con questo procedimento non tutti i seggi teoricamente spettanti alla circoscrizione vengono attribuiti col quoziente intero anzi diversi seggi vengono attribuiti in sede di collegio unico regionale.

Come?

• L’ufficio circoscrizionale determina la somma dei resti di ogni lista, determina quanti sono i seggi non assegnati, e trasmette il tutto all’ufficio centrale regionale.

 

3.2. L’attribuzione dei seggi nel collegio unico dei resti

Per l’attribuzione dei seggi l’ufficio centrale regionale compie un’operazione analoga alla prima fase : Accerta quanti sono i seggi che devono essere assegnati in sede di collegio unico. Fa la somma di tutti i voti residuali (resti) riportati da ciascun gruppo di liste. Divide il totale dei voti residuati per il numero dei seggi ancora da assegnare e ottiene così il quoziente elettorale regionale. Divide il totale dei resti di ogni singolo gruppo di liste aventi lo stesso contrassegno per il quoziente, assegna i relativi seggi e recupera poi con i maggiori resti, per attribuire, fino ad esaurimento tutti i seggi, ai vari raggruppamenti. Dopo di che si compie un’ulteriore operazione, perché si sa a questo punto a quale raggruppamenti di liste vanno attribuiti, ma non si sa dove, cioè quale lista di quale circoscrizione provinciale. Allora si procede ad una ulteriore verifica per stabilire, per ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno, la percentuale dei voti residuati ottenuta in ogni singola circoscrizione (voti residuati X cento: quoziente circoscrizionale); si stila una graduatoria e il seggio (o i seggi vengono assegnati) ai primi classificati.

 

3.3. Assegnazione seggi della quota maggioritaria

E vero che la L. 43/95 dispone (art.1, comma 3) che l’80% dei seggi assegnati (40 seggi per l’Emilia-Romagna) sia attribuito con sistema proporzionale in circoscrizioni provinciali e che il restante 20% (10 seggi per l’Emilia-Romagna) sia attribuito in collegio unico regionale con sistema maggioritario. Ma è altrettanto vero che questa resta una ipotesi che, così come altre ipotesi, può avverarsi e va verificata al momento del risultato della votazione e del conseguente riparto dei seggi che avviene secondo le complesse regole stabilite dal vigente articolo 15 della legge 108/68. Infatti, l’attribuzione dei seggi avviene in questo modo:

A) Si individua la lista regionale che ha conseguito il maggior numero dei voti (si tiene altresì presente se con percentuale inferiore al 40% dei voti, oppure con percentuale pari o superiore al 40% dei voti);

B) si individua il totale dei seggi (della quota proporzionale) assegnati alle liste provinciali collegate con la lista regionale vincitrice:

 - se tali liste provinciali (nel loro insieme) ottengono una percentuale pari o superiore al 50% dei seggi assegnati alla regione ( cioè 25 o più consiglieri) verranno eletti solo 5 candidati della lista regionale vincitrice, gli altri 5 seggi saranno assegnati alla coalizione non vincitrice;
- se invece tali liste ottengono una percentuale inferiore al 50% dei seggi assegnati al consiglio (cioè meno o non oltre 24 consiglieri) verranno eletti tutti i dieci candidati della lista regionale vincitrice.

Ma ciò non basta. Infatti è stabilito che comunque (ed è per questo che si parla di premio di maggioranza) devono essere assicurati alla coalizione vincente un numero di seggi pari:

  • al 55% del totale dei seggi del Consiglio se la lista regionale vincitrice ha conseguito meno del 40% dei voti;

- al 60 % del totale dei seggi se la lista regionale vincitrice ha conseguito un numero di voti pari o superiore al 40% dei voti. In tali casi si assegnerà una quota aggiuntiva di seggi: cioè tanti seggi quanti sono necessari per raggiungere tali percentuali calcolate nel totale dei seggi del Consiglio nella composizione integrata

 

 

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