Dizionario Giuridico Latino

 

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  • Abactòres  [vedi Abigeàtus]

    Abdicàtio  Termine con cui si indicava genericamente la rinunzia volontaria, spontanea di un soggetto ad una carica oppure ad una funzione pubblica.

    La storia del diritto romano ne ricorda due forme:

    — (—) del rex [vedi]: carica vitalizia a meno che lo stesso non decidesse di abdicare;

    — (—) dei magistrati: essi restavano in carica per la durata della stessa, sempre che non vi rinunciassero.

    Abdicàtio tutèlæ [Rinuncia alla tutela] Causa di estinzione della tutela impùberum testamentaria [vedi tutela]. Si concretava nella dichiarazione, solennemente resa innanzi a testimoni, con la quale il tùtor testamentarius [vedi] rinunciava all’incarico tutelare precedentemente assunto.

    L’(—) scomparve nel corso del II sec. d.C. a seguito dell’estensione al tutor testamentarius dell’excusàtio tutelæ [vedi excusàtio tutòris], precedentemente prevista per il solo tutor dativus [vedi].

    Ab epistulis  [vedi Scrinia]

    Abigeàtus [Abigeato] Furto di bestiame. In origine, era considerato come delitto privato, affine al furto; nel periodo del Principato si manifestò la tendenza a perseguire extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem] gli autori di particolari fattispecie delittuose, prima lasciate alla reazione privata.

    L’(—) fu, pertanto, considerato come delitto pubblico ed i ladri di bestiame (abactores) furono puniti con pene corporali.

    Per l’(—), l’imperatore Adriano stabilì la damnàtio ad metalla [vedi] o la pena di morte: questo rigido regime sanzionatorio fu successivamente mitigato.

    Ab intestàto [lett. “da chi non ha fatto testamento”; cfr. artt. 565-586 c.c.] Espressione adoperata in relazione alla successione ereditaria c.d. legittima, quella, cioè, che ha luogo in mancanza di un testamento. In diritto romano [vedi successio ab intestato]. Nel diritto civile vigente la formula (—) viene usata in relazione ai casi in cui il de cùius [vedi] non abbia disposto dei suoi beni per testamento, o lo abbia fatto solo parzialmente.

    Abòrtus [Aborto; cfr. artt. 1 ss., L. 22-5-1978, n. 194] Delitto consistente nell’esplicazione di pratiche dirette a provocare un aborto (si pensi, ad esempio, alla somministrazione di filtri abortivi, c.d. pocula abortionis). L’(—) in epoca classica non fu considerato un reato, ma solo un atto immorale, che poteva autorizzare l’esercizio, nei confronti del pater familias [vedi] che avesse autorizzato la donna ad abortire, della nota censoria [vedi]. L’orientamento di gran lunga prevalente fu quello dell’irrilevanza iure civili dell’aborto in quanto praticato su un partus nondum editus e cioè su un essere non ancora divenuto soggetto giuridico. In età imperiale con un rescriptum [vedi constitutiones principum] furono gli imperatori Antonino Pio [vedi] e Settimio Severo [vedi] ad introdurre due sanzioni penali di aborto violento e la relegatio in insulam [vedi] con publicatio bonorum [vedi] nel caso di aborto provocato con filtri venefici (c.d. pocula abortionis).

    La ratio lègis o iuris [vedi] dell’illiceità era da ritrovarsi nell’offesa al pater familias che era privato della possibilità di avere un erede. In età giustinianea l’(—) fu invece punito come delitto contro il nascituro, forse a causa delle influenze cristiane.

    Abrogàtio [Abrogazione] • di leggi L’(—) di leggi espressa fu ignorata dal diritto romano che conobbe solo quella tacita, dovuta cioè al sopravvenire di una nuova legge disciplinante la medesima materia. Peraltro, i principi dettati dalla legge precedente potevano in ogni momento esser richiamati in vita (risultando la legge, pur desueta, egualmente vigente). In diritto romano vigeva, infatti, il principio secondo il quale ogni legge era destinata ad avere perpetua vigenza: una legge nuova non poteva abrogarne espressamente una vecchia, ma solo stabilire, attraverso una clausola caratteristica [vedi caput tralaticium de impunitate] che le violazioni della legge anteriore (causata dall’osservanza della legge nuova) restassero impunite. Nel vigente ordinamento la legge precedente può essere abrogata solo per espressa previsione di nuove normative, per effetto del referendum ex art. 75 Cost. e a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale ad opera della Corte costituzionale. • di magistrati Destituzione disposta in forza di leggi speciali, emanate di volta in volta per provvedere su casi concreti.

    Absolùtio Comportamento con il quale le parti di un negozio giuridico manifestavano la loro volontà di rendere operativo un documento redatto da un pubblico ufficiale (c.d. instrumèntum pùblice confèctum); trovò rilievo in diritto giustinianeo. Generalmente, l’(—) si concretizzava nella consegna del documento, da una parte all’altra

    Ab urbe còndita [lett. “dalla fondazione della città”] Espressione che fa riferimento alla data di fondazione di Roma Corrisponde al 21 aprile del 753 (o 754) a.C. [vedi Romolo].

    Da quella data i Romani contavano gli anni.

    Aburnio Valente Giurista vissuto in periodo classico (nacque verso la fine del I sec. d.C.); fu esponente della scuola sabiniana [vedi]. Svolse la sua opera durante l’impero di Traiano ed Adriano, entrando forse a far parte del Consiglio di Antonino Pio. Tra le sue opere, si ricordano particolarmente i Libri VII fideicommissòrum, che furono inseriti nelle Pandette.

    Acaia Regione settentrionale del Peloponneso, appartenente alla odierna Grecia.

    A seguito dell’occupazione romana, il termine (—) indicò la provincia creata dai Romani nel 146 a.C., dopo la distruzione di Corinto, e inizialmente congiunta alla Macedonia [vedi], da cui fu poi separata nel 27 a.C. da Augusto [vedi]. Nerone (58-68 d.C.) ne proclamò l’indipendenza, ma Vespasiano [vedi] nel 74 d.C. la riassoggettò a Roma. Al crollo dell’Impero Romano d’Occidente l’(—) passò sotto la giurisdizione definitiva di Bisanzio.

    Acca Larentia [cd. Lupa] Antica divinità romana. Secondo la leggenda essa era una procace fanciulla data in moglie da Ercole ad un ricco etrusco, Taruzio, che morendo le lasciò grandi ricchezze, poi donate da (—) al popolo romano. Quest’ultimo, in segno di gratitudine, le dedicò una festa il 23 dicembre. In seguito, questo nome fu attribuito alla moglie del pastore Faustolo che allattò Romolo e Remo e che per i suoi costumi licenziosi fu anche soprannominata la Lupa.

    Accensi velati [Soldati di riserva vestiti] Gli (—) erano i componenti della riserva militare e di solito appartenevano alle classi meno abbienti. Derivavano il soprannome di “velati” (cioè “solo vestiti”), dal fatto che andavano in guerra quasi disarmati, con l’intenzione di utilizzare, poi, le armi dei caduti.

    Accensus (nei “comitia centuriata” [vedi]) [lett. “banditore”] Il magistrato convocante, presi gli auspici favorevoli, ordinava all’(—) di convocare a raccolta il popolo a suon di tromba.

    Trascorso il “trinundinum” [vedi] il popolo si riuniva all’alba nel campo Marzio ed assisteva al sacrificio: al termine della discussione generale, si ascoltava la “rogatio” [vedi] e poi si passava ai voti.

    Acceptilàtio [Portare come ricevuta]

    Modo di estinzione dell’obbligazione in diritto classico. Essa si concretizzava in una sorta di pagamento fittizio: il creditore dichiarava di aver ricevuto dal debitore la prestazione dovuta, estinguendo con ciò l’obbligazione anche a prescindere da un effettivo pagamento. L’istituto assunse ben presto anche la funzione di remissione del debito.

    L’estinzione dell’obbligazione a seguito di (—) avveniva automaticamente, ìpso iùre [vedi]. L’(—) non poteva essere sottoposta a condizione.

    Si riteneva ammissibile generalmente, in diritto classico, un’estinzione parziale dell’obbligazione (— parziale).

    Nell’ambito dell’(—), occorre distinguere:

    — (—) verbis: era l’atto contrario della stipulàtio [vedi] e consisteva in uno scambio contestuale di dichiarazioni orali tra creditore e debitore, con il debitore che chiedeva all’altro se era soddisfatto, ed il creditore che rispondeva affermativamente;

    — (—) lìtteris: era l’atto contrario dell’expensilàtio [vedi] e consisteva nella registrazione da parte del creditore, nel libro-giornale delle entrate e delle uscite (che ogni pater familias teneva), del pagamento della somma dovuta.

    L’obbligazione verbale poteva estinguersi soltanto con l’(—) verbis; la particolare semplicità di quest’ultima (che non richiedeva forme specifiche), indusse i Romani a farne uso frequente: a tal scopo, invalse la prassi di novare [vedi novatio] le obbligazioni non verbali in obbligazioni verbali, onde poterle successivamente estinguere attraverso l’(—) verbis (c.d. stipulàtio Aquiliana [vedi]).

    Accèssio (diritti reali) [Accessione; cfr. artt. 934-938 c.c.; artt. 667, 959, 983, 2811 c.c.]

    Modo d’acquisto della proprietà a titolo originario; si verificava quando una cosa (considerata accessoria) si univa ad un’altra (considerata principale), in modo da costituire una cosa sola.

    Il principio generale che regolò questi casi fu: “accessorium sequitur principale” [vedi].

    Il proprietario della cosa principale (era considerata tale la cosa dotata di maggiore autonomia) acquistava la proprietà della cosa accessoria, o meglio conservava la proprietà della cosa principale anche dopo l’accrescimento di essa in virtù dell’unione con la cosa accessoria.

    Il carattere di accessorietà di una cosa rispetto ad un’altra veniva desunto dal suo minor valore, od anche dalla sua minor rilevanza sociale.

    La ratio lègis o iuris [vedi] dell’istituto va rinvenuta nell’esigenza di tutelare il dòminus [vedi] della res [vedi] di maggior valore economico-sociale, garantendogli l’automatico acquisto della proprietà della res di minor valore economico-sociale.

    Si distinguevano due forme di (—):

    — di cosa mobile a cosa mobile: di regola, comportava l’acquisto della cosa altrui da parte del proprietario della res di maggior valore economico, eccettuato il caso di (—) separabile [vedi àctio ad exhibèndum]. Vi rientravano la ferruminatio [vedi], la textura [vedi], la scriptura [vedi], la pictura [vedi] e la tinctura [vedi];

    — di cosa mobile a cosa immobile: era retta dal principio “superficies solo cèdit”, in virtù del quale il proprietario del suolo acquistava tutto ciò che era sopra (es. piantagioni, costruzioni) o sotto (es. gallerie, radici) il suolo. Vi rientravano la satio [vedi], l’implantatio [vedi] e l’inædificatio.

    Accessio (neg. giur.) [lett. “aggiunta”]

    Uno degli elementi accidentali del negozio giuridico [vedi accidentàlia negòtii], secondo il giurista Paolo [vedi]. Consisteva nell’aggiunta di una persona o di una cosa al rapporto obbligatorio principale: ad es.: mihi aut Titio, oppure mihi decem aut hominem Stichum (e cioè: “sia data la prestazione a me oppure a Tizio”; “mi sarà data la somma di dieci monete, oppure lo schiavo Stico”).

    Accessio possessiònis [Accessione nel possesso; cfr. art. 1146, 2° co., c.c.]

    Istituto rilevante, in diritto romano, in tema di usucàpio [vedi]: in virtù di esso l’acquirente a titolo particolare (es. il compratore, il legatario) poteva sommare, ai fini del computo del tèmpus ad usucapiònem [vedi], il tempo del possesso maturato dal primo usucapiente (suo dante causa), al tempo del suo possesso.

    L’(—) fu ammessa, come principio generale solo in diritto postclassico.

    A tal fine, era rilevante, per la mediazione degli effetti propri dell’usucapione, la buona fede anche nel momento iniziale del possesso dell’avente causa.

    Accessòrium sèquitur principale [La cosa accessoria segue la cosa principale]

    Principio fondamentale che si applica in tema di accessione [vedi accèssio], secondo il quale il proprietario della cosa principale acquista anche la proprietà della cosa accessoria.

    Nel diritto vigente, il principio trova numerose applicazioni, ad es. in tema di ipoteca (che si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni ed alle altre accessioni dell’immobile ipotecato; cfr. art. 2811 c.c.).

    Accidentàlia negòtii [Elementi accidentali del negozio giuridico]

    Elementi del negozio giuridico liberamente apponibili dalle parti nei limiti della loro facoltà di disporre.

    Gli (—), non essenziali ai fini dell’esistenza del negozio giuridico, se in esso inseriti, ne diventano elementi imprescindibili; essi trovarono grande diffusione in diritto romano.

    Venivano, in dottrina, suddivisi in due categorie, a seconda che influissero [vedi condìcio; dìes] o meno [vedi modus] sull’efficacia del negozio giuridico.

    Il giurista Paolo [vedi] faceva rientrare tra gli (—) anche la c.d. accèssio [vedi].

    Accìpere iudìcium

    Dichiarazione con la quale il soggetto convenuto in giudizio, nell’ambito del processo formulare [vedi processo per formulas], dichiarava di accettare la regola di giudizio [vedi c.d. iudicium] (normalmente corrispondente ad una formula) dettata dal magistrato

    Accìpiens [Colui che riceve; cfr. artt. 1556-1558 c.c.]

    Letteralmente, colui che riceve una o più res [vedi] determinate.

    Il termine viene adoperato, nel diritto civile vigente, per indicare il soggetto che, avendo stipulato un contratto estimatorio (artt. 1556-1558 c.c.), riceve dalla controparte (il c.d. tràdens [vedi]) una quantità determinata di beni mobili, assumendo l’obbligazione di pagarne il prezzo, salva la facoltà (che caratterizza il contratto in esame) di restituire quanto non venduto o, comunque, utilizzato (si pensi, ad es., al rapporto che intercorre tra il giornalaio ed il fornitore di giornali).

    La dottrina suole indicare come (—) il creditore in generale, anche nell’ipotesi in cui ricorre il pagamento dell’indebito ex art. 2033 c.c.

    Accordi di Lucca

    Così viene denominato il nuovo accordo raggiunto nel 56 a.C., pubblicamente e alla presenza di 200 senatori e numerosi magistrati, da Pompeo, Cesare e Crasso, in ordine alla divisione dei poteri costituzionali.

    Con gli (—) i triumviri, confermando il precedente accordo (quello che aveva dato origine al primo triumvirato) stabilirono che:

    — Pompeo avrebbe ottenuto per il 55 a.C. il consolato e in seguito il comando delle truppe romane in Spagna;

    — Crasso, come Pompeo, avrebbe ottenuto il consolato nel 55 a.C. e successivamente il comando delle truppe in Siria, per la guerra contro i Parti;

    — Cesare avrebbe mantenuto le sue legioni, il cui comando sarebbe stato in seguito prorogato, consolidando così il proprio potere militare.

    Accordi federativi (Foedera)

    Conclusi tra i capi delle gentes e delle tribus all’atto dell’originaria aggregazione cittadina, costituirono il nucleo dell’ordinamento giuridico della civitas arcaica, insieme alle leges proclamate davanti ai comitia curiata ed ai mores maiorum.

    La loro violazione era considerata dalla neonata comunità nefas [vedi], cioè proibita dagli dei. Al fine di placare l’ira di questi era consentito a qualunque cittadino di uccidere il responsabile della trasgressione.

    Accordo dell’Ebro (222 a.C.)

    Trattato col quale la Repubblica di Roma impose ad Asdrubale (rappresentante di Cartagine), che la sfera di influenza cartaginese non dovesse estendersi a nord dell’Ebro. Morto Asdrubale, Annibale [vedi] ignorò il trattato e conquistò Sagunto inducendo Roma a dichiarare una seconda guerra a Cartagine (218 a.C.).

    Accusàtio suspècti tutòris [Accusa del tutore sospetto]

    Procedimento penale di azione popolare offerto come rimedio dalle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] per la rimozione del tutore testamentario che avesse agito con dolo in danno del pupillus [vedi].

    L’esercizio dell’(—) da parte di un qualsiasi cittadino, in qualità di defénsor pupílli (difensore del pupillo), comportava la nomina, da parte del magistrato, di un nuovo tutore e l’infamia [vedi] a carico del precedente.

    In mancanza di dolo, e in presenza di sola inettitudine o negligenza del tutore, poteva essere esercitata la postulàtio suspècti tutòris [vedi], che comportava egualmente la rimozione del tutore, ma non era infamante.

    In epoca giustinianea, l’(—) non si distinse più dalla semplice rimozione, ferma restando la sanzione dell’infamia per i soli casi di dolo, e poté essere promossa contro qualsiasi tutore.

    A cognitionibus

    [vedi Scrinia]

    Acquisto a non dòmino [lett. “da chi non è proprietario”; cfr. artt. 1153, 1155 c.c.]

    Espressione adoperata, sia nel diritto romano che nel diritto civile vigente, per indicare l’acquisto del diritto di proprietà nei casi in cui il dante causa non sia in realtà proprietario (in diritto romano, dòminus ex iùre Quirìtium) della res [vedi] alienata.

    In particolare, in diritto romano, l’acquirente a non dòmino diventava dòminus [vedi] della res col decorso del tèmpus ad usucàpiònem [vedi usucàpio]; nel frattempo, la sua posizione possessoria, nei confronti di eventuali interferenze di terzi, veniva tutelata attraverso l’àctio Publiciàna [vedi].

    Acta diurna [Cose avvenute durante il giorno]

    Costituirono il primo esempio di giornale nell’antica Roma.

    Voluti da Cesare [vedi], contenevano, in origine, le registrazioni delle sedute del senato.

    Erano gratuiti, poiché non erano venduti, ma venivano affissi ai muri in modo che tutti i cittadini potessero leggerli.

    Actio civìlis [Azione civile]

    Termine con cui, in epoca preclassica, venivano designate le azioni fondate sul iùs civile [vedi], esercitabili dal titolare del diritto, senza necessità del conseguimento di un atto permissivo del magistrato, atto richiesto invece per l’actio honoraria [vedi].

    La distinzione tra azioni civili ed onorarie perse rilevanza allorquando, in epoca imperiale, venne meno la tradizionale differenziazione tra ius civile [vedi] e ius honoràrium [vedi].

    Actio directa

    Espressione che viene utilizzata da una parte della dottrina per contrapporre alle actiònes civiles [vedi actio civilis], “chiaramente identificate nei loro contenuti e nei loro limiti” (tali sarebbero appunto le actiones directæ), i molteplici adattamenti che di esse furono fatti dal iùs honoràrium “per poterle utilizzare al di fuori della sfera di applicazione loro propria” (tali sarebbero, invece, le c.d. actiones utiles [vedi actio ùtilis]).

    Actiònes adiectìciæ qualitàtis

    Categoria di azioni creata dal diritto onorario.

    Essa nacque quando il pretore ritenne equo che i sottoposti potessero creare obbligazioni ed in genere compiere atti che determinassero un decremento del patrimonium del pater o del dominus.

    Secondo il ius civile le persone alieni iuris non avevano alcuna capacità patrimoniale. Ogni vantaggio patrimoniale, che potesse loro pervenire, si riversava automaticamente nel patrimonio del pater. Al contrario questi non assumeva alcuna responsabilità per le obbligazioni contratte dai suoi sottoposti. Il diritto onorario innovò in materia, stabilendo la responsabilità del pater familias che avesse specificamente autorizzato il sottoposto all’assunzione del debito. In seguito le (—) furono concesse ai creditori di un extraneus subordinato ad un soggetto giuridico in una certa impresa commerciale.

    La struttura delle (—) era caratterizzata da una formula a trasposizione di soggetti: nell’intèntio [vedi] figurava il nome del filius o servus, nella condemnàtio, figurava il nome del pater o dominus.

    Si è osservato, in dottrina, che la ratio lègis o iuris [vedi] della previsione della responsabilità del pater o dominus era generalmente connessa al fatto che il filius o il servus fossero palesemente subordinati al pater o dominus nell’esercizio della attività commerciale, agendo apertamente per loro conto, o comunque nella sfera della loro potestà e seguendo le loro direttive.

    Il fenomeno, “pur non potendo qualificarsi rappresentanza vera e propria, implicava una forte approssimazione al concetto di rappresentanza diretta”.

    Tra le (—), si distinguevano:

    — actio exercitòria [vedi];

    — actio tributòria [vedi];

    — actio de pecùlio [vedi];

    — actio quod iussu [vedi];

    — actio de in rem verso [vedi];

    — actio institòria [vedi].

    Actiònes ædilìciæ

    Azioni accordate dagli edili curuli [vedi ædìlitas], in tema di commerci svolgentisi in pubblici mercati, onde evitare dispute.

    A tal fine, i venditori di schiavi e di animali erano obbligati a denunciare ai compratori eventuali vizi della cosa, specie se non palesi.

    In caso di violazioni di tali obblighi, erano accordate al compratore le due (—) e cioè:

    — l’actio redhibitòria [vedi];

    — l’actio quanti minòris [vedi], detta anche æstimatoria.

    Actiònes impèrio continentes

    [vedi Iudìcia legìtima]

    Actiònes vindìctam spiràntes [Azioni con funzione di vendetta]

    Azioni intrasmissibili dal lato attivo. L’intrasmissibilità attiva, originariamente regola generale, si trasformò progressivamente, a seguito di una graduale elaborazione giurisprudenziale, in carattere peculiare di poche azioni, civili e pretorie, nelle quali più spiccata si presentava la funzione di vendetta [vedi actio iniuriàrum, actio sepùlchri violàti].

    Ad adiuvàndum [lett. “per aiutare”; cfr. art. 105, 2° co. c.p.c.]

    Espressione usata per definire quella forma di intervento nel processo civile, c.d. intervento (—), fatto da un soggetto che vi abbia interesse per sostenere le ragioni di una delle parti del giudizio.

    Ad ædificàndum [Per costruire; cfr. art. 952, 1° co. c.c.]

    Espressione impiegata per indicare la facoltà, spettante al titolare del diritto di superficie, di fare e mantenere, al di sopra del suolo altrui, una costruzione (art. 952, 1° co., c.c.). Si parla, in proposito, di concessione (—), e cioè del diritto di costruire su un fondo altrui, concesso dal proprietario di quest’ultimo (che rimane proprietario del fondo, pur non potendo vantare alcun diritto sulla costruzione): si pensi, ad es., alla costruzione di stabilimenti balneari (da parte di privati) su aree demaniali.

    Adæràtio [Controvalore in denaro]

    L’(—) era la somma di denaro talvolta attribuita ai soldati (i quali erano, al contrario, generalmente pagati in natura) come paga.

    L’(—) era concretamente quantificata in relazione alle spese che il soldato doveva affrontare per il proprio sostentamento e per la cura degli animali che doveva mantenere (si pensi al cavallo, od ai muli da soma).

    Adattamento funzionale

    Espressione con cui si designa un fenomeno, “caratteristico del tradizionalismo romano”, in virtù del quale strutture negoziali nate per svolgere una certa funzione, passarono col tempo ad essere utilizzate, anche con modifiche sostanziali, per la realizzazione di una causa diversa, pur conservando il nòmen iùris originario.

    È il caso, ad esempio, del c.d. “depòsitum irregulare” [vedi], che aveva il nomen e la struttura di un depositum, ma assolveva in realtà la funzione del mutuum [vedi].

    Ad caléndas (kalendas) græcas solvere

    Adempiere alle calende greche, cioè mai, poiché nel calendario greco non erano previste calende. Espressione ironica di frequente uso forense antico, ma anche moderno, per affermare che un determinato evento non si verificherà mai.

    Addìctio [Aggiudicazione]

    [vedi Manumìssio; Lègis àctio per mànus iniectiònem]

    Addìctio in dìem

    [vedi In diem addictio]

    Addìctus [Schiavo per debiti]

    Debitore insolvente caduto in mano al proprio creditore, a seguito dell’assegnazione del magistrato, in sede di mànus inièctio [vedi]: la figura era tipica del diritto arcaico. Il creditore aveva facoltà di tenere il debitore in catene nel suo carcere privato o di venderlo come schiavo o anche di ucciderlo.

    Tale condizione scomparve in epoca classica per il prevalere dell’esecuzione patrimoniale introdotta dal pretore.

    Analoga alla situazione dell’(—), era quella del nexus, debitore consegnatosi volontariamente al creditore a garanzia del proprio debito, con la facoltà di riscattarsi prestando a suo favore servigi.

    Sia l’(—) che il nexus conservavano la libertà e la cittadinanza, ma subivano le limitazioni di capacità conseguenti al loro particolare stato di dipendenza dal creditore.

    Adempimento

    [vedi Solùtio]

    Adèmptio bonòrum

    [vedi Publicàtio bonorum]

    Ademptio civitàtis

    L’(—) dava luogo ad una càpitis deminùtio media [vedi]: si concretizzava nella revoca dello status [vedi] di cittadino romano ad un soggetto divenuto tale a seguito di naturalizzazione (ad es. un Latinus).

    La (—) diveniva operante per legge, oppure a seguito di un senatusconsùltum attuativo di una legge.

    Ademptio equi publici

    [vedi Nota censoria]

    Ad excludèndum [lett. “per escludere”; cfr. art. 105, 1° co., c.p.c.]

    Espressione usata per definire quella forma di intervento nel processo civile, c.d. intervento (—), fatto da un soggetto per far valere, nei confronti di tutte le parti di un processo, un proprio diritto relativo all’oggetto oppure dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

    Si pensi, ad esempio, al caso del terzo che, sostenendo di essere il vero creditore del debitore convenuto a tale titolo da altri in giudizio, intervenga nel processo da questi azionato chiedendo per sé il pagamento del debito e l’estromissione dell’attore.

    Adfectàtio regni [Aspirazione alla tirannide]

    Attentato all’ordine costituito compiuto da un usurpatore.

    La legislazione penale delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] punì questo crimine secondo il regime della perduèllio [vedi], cui era assimilato.

    Dalle fonti (Livio, 2, 41, II) apprendiamo che di (—) furono accusati il famoso uomo politico Spurio Cassio [vedi] e Manlio Capitolino.

    Adfìnes inter se non sunt adfines [Gli affini non sono affini tra loro]

    L’espressione, frequente nel diritto di famiglia, indica che il rapporto di affinità [vedi adfìnitas] (quello, cioè, che lega il coniuge con i parenti dell’altro coniuge), non si estende oltre i rapporti tra l’un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge: ad es., gli zii paterni e gli zii materni non sono reciprocamente affini.

    Adfìnitas [Affinità; cfr. artt. 78, 87 c.c.]

    Vincolo di parentela tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge.

    L’(—) costituiva un impedimento a contrarre matrimonio (e lo è tuttora: cfr. art. 87 c.c.) [vedi adfìnes inter se non sunt adfines; adfinitàtis iùre nulla succèssio permìttitur; adfìnitas in coniuge superstite non delètur].

    Adfinitas in coniuge supèrstite non delètur [Il rapporto di affinità non cessa per la morte del coniuge da cui deriva; cfr. art. 78, 2° co., c.c.]

    L’espressione indica che il rapporto di affinità non si estingue per la morte del coniuge da cui deriva.

    Adfinitàtis iùre nulla succèssio permìttitur [Tra affini non esistono diritti ereditari]

    L’espressione indica che tra affini non sussistono reciprocamente diritti di successione ereditaria.

    Adgnàtio [da ad-nasci: “nascere dopo”]

    Rapporto di parentela patrilineare che ha il suo fondamento nella comune sottoposizione alla potestà di un capofamiglia.

    Il vincolo si costituisce per filiazione (natura), per adrogàtio [vedi], e per adoptio.

    Il gruppo degli adgnati sottoposti ad un capofamiglia vivente era raccolto nella familia (communi iure) [vedi].

    Alla morte del capostipite comune i filii familias [vedi familia; pater familias; status (familiae); patria potestas] si distaccavano in singole familiæ, a meno che preferissero mantenere unita la struttura familiare e integro il patrimonio. In questo caso si aveva il consortium ercto non cito [vedi].

    Generalmente si riteneva che l’(—) non si estendesse oltre il sesto grado. Questo probabilmente era dovuto a motivi naturali: era, infatti, poco probabile la coesistenza e la convivenza di più di 3 generazioni sottoposte al medesimo proavus [vedi pater, avus et pròavus].

    Adgnàtus

    [vedi Adgnàtio]

    Adgnatus pròximus

    Era il collaterale più vicino al soggetto sui iùris [vedi] defunto (si pensi, ad es., al fratello del defunto, oppure, in mancanza, al primo cugino).

    All’(—) era attribuita (se mancavano herèdes sui [vedi hères]), l’eredità del defunto; l’acquisto non avveniva automaticamente (ìpso iùre [vedi]), ma previa accettazione [vedi adìtio hereditatis].

    Se l’(—) non accettava, l’eredità era devoluta a tutti i membri sui iuris appartenenti alla gens [vedi] del defunto ed, in mancanza, era ritenuta res nullìus [vedi].

    Adhuc sub iùdice lis est [La causa è ancora in attesa di giudizio] (Orazio, Ars poëtica, 78)

    In Orazio, l’espressione aveva una valenza ironica, poiché era riferita ad una questione letteraria di chi, cioè, fosse stato il primo poeta elegiaco.

    La semplice locuzione sub iùdice individuava la causa ancora in corso. Nel linguaggio moderno, l’espressione indica le questioni insolute.

    Adièctus solutiònis causa [lett. “il soggetto addetto a ricevere il pagamento”; cfr. art. 1188, 1° co., c.c.]

    Soggetto designato come esattore dell’adempimento nell’atto costitutivo di un’obbligazione (generalmente, secondo Ulpiano [vedi] e Pomponio [vedi], nella stipulàtio [vedi]).

    L’(—) era un mero preposto all’esazione e poteva essere, secondo Salvio Giuliano [vedi], anche un incapace.

    Il pagamento all’(—) è previsto e disciplinato anche nel diritto civile vigente, dall’art. 1188, 1° co., c.c.

    Ad impossibìlia nèmo tenètur [lett. “nessuno può essere obbligato a prestazioni impossibili”; cfr. artt. 673; 1218; 1221; 1288-1290; 1346-1347; 1463-1465; 1557; 1672; 1818]

    Espressione con cui si sintetizza il fondamentale principio secondo il quale il debitore può essere obbligato all’adempimento soltanto di prestazioni possibili: in presenza di una prestazione impossibile (si pensi, ad es., all’obbligazione avente ad oggetto una cosa già distrutta, oppure un comportamento in concreto inattuabile), non potrà mai ritenersi sorta una obbligazione valida e produttiva di effetti.

    Non può mai divenire impossibile l’obbligazione avente ad oggetto cose generiche, poiché genus numquam perit [vedi]: è sempre possibile, infatti, al debitore, seppur con maggior sacrificio, rinvenire le cose dedotte in obbligazione.

    Ad incertam personam [lett. “a persona indeterminata”; cfr. art. 1336 c.c.]

    Espressione adoperata per indicare la c.d. offerta al pubblico, offerta (—), rivolta, cioè, ad una collettività indeterminata di persone (a persone incerte): si pensi, ad es., all’esposizione di merci, in una vetrina di un negozio, con l’indicazione di un prezzo.

    L’offerta al pubblico deve necessariamente contenere tutti gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretta; si distingue, perciò, dall’invito ad offrire (c.d. invitàtio ad offerèndum [vedi]), che non contiene questi elementi.

    Ad ìnterim [Per ora; temporaneamente]

    Espressione, di frequente adoperata nel diritto vigente, per indicare “l’attribuzione provvisoria di un incarico ministeriale a chi già regge un dicastero” od anche al Presidente del Consiglio e, più in generale, l’attribuzione temporanea di una carica pubblica.

    Adìtio hereditàtis [Accettazione dell’eredità; cfr. artt. 459 ss., 470 ss. c.c.]

    È l’accettazione di un’eredità [vedi herèditas].

    L’acquisizione del patrimonio ereditario si realizzava, in alcune ipotesi, automaticamente (ipso iure [vedi]), come per gli heredes sui et necessari [vedi heres]), coincidendo, quindi anche nel tempo, con la delatio [vedi].

    In altri casi invece, richiedeva l’accettazione (l’aditio, appunto) da parte del successibile. In particolare, l’(—) era necessaria:

    — allorché, mancando heredes necessarii, l’hereditas venisse delata [vedi delatio] a successori extranei alla familia [vedi] del defunto [vedi ad es. adgnatus proximus];

    — allorché si trattasse di bonorum possessor [vedi bonorum possessio].

    L’acquisizione del patrimonio mediante (—) poteva avvenire in due modi:

    — mediante crètio [vedi];

    — mediante pro herede gèstio [vedi].

    In diritto giustinianeo, caduta gradualmente in disuso, e poi abolita, la cretio, sopravvisse la sola pro herede gestio, alla quale si aggiunse una forma ulteriore, l’aditio nuda voluntàte, consistente in una esplicita manifestazione di volontà, posta in essere senza necessità di forme particolari, che ricorda l’accettazione espressa del diritto civile vigente.

    Effetto della (—), in qualunque modo avvenisse, era la confusione tra il patrimonio del de cuius [vedi] e quello dell’erede.

    Per evitare che la confusione potesse danneggiare i diritti dei creditori del de cuius o quelli dell’erede, ai primi era concessa la separatio bonorum [vedi], al secondo il beneficium inventarii [vedi].

    Adiudicàtio

    Provvedimento del giudice, tipico delle azioni di divisione giudiziale [vedi àctio communi dividùndo; actio familiæ erciscùndæ; actio fìnium regundòrum], con il quale, in adesione alla parte della formula [vedi] denominata anch’essa adiudicàtio, veniva assegnata in proprietà, ad un singolo soggetto, una cosa che prima apparteneva ad un patrimonio in comunione.

    L’(—) attribuiva al soggetto aggiudicatario, sulla cosa assegnatagli: il domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] se emessa a conclusione di un iudìcium legitimum [vedi iudicia legitima]; l’in bònis habère [vedi], se emessa a conclusione di un iudicium impèrio còntinens [vedi iudicia legitima]. La distinzione cadde quando il dominium [vedi] fu unificato.

    Adlùvio [Alluvione; cfr. artt. 941-943, 947 c.c.]

    Modo d’acquisto della proprietà a titolo originario, rientrante nella categoria degli incrementi fluviali [vedi].

    In particolare, l’(—) consisteva e consiste, ancora nel diritto vigente, nell’incremento di un fondo, che ha luogo lentamente, attraverso il deposito (causato dallo scorrere di un fiume) di detriti sul fondo stesso.

    I detriti diventavano oggetto di domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] (e risultano nel diritto vigente acquisiti in proprietà) da parte del titolare del fondo nel quale si depositano.

    Adminìcula servitùtis [Facoltà connesse alla servitù; cfr. artt. 1064, 1° co., c.c.; 1639, 1865 c.c.]

    Facoltà accessorie all’esercizio di una servitù: ad esempio, la servitù di attingere acqua alla fonte racchiude il diritto del passaggio nel fondo dove la fonte è allocata.

    Ad nùtum [lett. “con un cenno”]

    Espressione adoperata per indicare la forma di risoluzione del rapporto obbligatorio collegata alla semplice manifestazione di volontà (pur non sorretta da adeguata motivazione, o da giusta causa) di una parte: si pensi, ad es., alla risoluzione del contratto di deposito precario (c.d. precàrium [vedi]).

    Adòptio [Adozione; cfr. artt. 291 ss. c.c.; L. 4-5-1983, n. 184]

    Procedimento inteso a trasferire la patria potestas [vedi] su un filius da un pater ad altro pater.

    L’(—) in senso lato si divideva in due specie: l’adoptio in senso stretto (denominata anche adoptio impèrio magistràtus) e l’adrogàtio (denominata anche adoptio pòpuli auctoritàte) [vedi].

    L’(—) in senso stretto era preordinata all’adozione di un filius familias, ossia di un soggetto già sottoposto alla potestà del suo pater familias originario.

    La procedura era la seguente:

    — l’adottando veniva sottratto alla patria potèstas del pater originario mediante tre successive vendite;

    — in un secondo momento, il soggetto, liberato, veniva posto in mancìpio [vedi mancipium] presso il pater o anche presso un terzo;

    — infine, egli veniva rivendicato dall’adottante e, a seguito della non opposizione di colui che lo aveva in mancipio, il giudice lo assegnava all’adottante, dichiarandolo figlio legittimo dello stesso.

    L’adottato usciva dalla famiglia originaria, perdendo ogni rapporto di parentela ed ogni diritto e dovere nei suoi confronti; acquistava, invece, rapporti di parentela e relativi diritti e doveri nei confronti della famiglia dell’adottante.

    In diritto giustinianeo si distinse tra:

    — (—) plena (piena), compiuta nei riguardi del filius in potestate di un proprio discendente emancipato o di un proprio discendente in linea femminile. Comportava la capitis deminutio minima [vedi capitis deminutio] dell’adottato che era del tutto equiparato, anche ai fini successori, ai filii dell’adottante;

    — (—) minus quam plena (meno che piena) non compiuta dall’ascendente e non comportante né l’acquisto della patria potestas sull’adottando, né la perdita dei diritti successori di questo nei confronti della sua famiglia d’origine; poiché non comportava l’acquisto della patria potestas.

    Adòptio impèrio magistràtus

    [vedi Adoptio]

    Adoptio naturam imitàtur [lett. “l’adozione imita la natura”]

    Espressione indicante uno dei principi fondamentali dell’ordinamento vigente, per il quale l’adozione tende ad imitare un rapporto familiare naturale: si ritiene, perciò, necessario — per legge — che tra adottante ed adottato vi sia una differenza d’età minima di 18 anni e massima di 40 anni, e che un soggetto non possa essere adottato da più famiglie.

    In diritto romano, il principio (—) fu alla base della disciplina data da Giustiniano all’istituto dell’adozione, ma si ritenne sufficiente che l’adottante avesse almeno 18 anni più dell’adottato.

    Adòptio pòpuli auctoritàte

    [vedi Adrogàtio]

    Adplumbàtio

    Termine adoperato in diritto romano per indicare la congiunzione di due parti metalliche mediante uno strato intermedio di piombo.

    L’(—), a differenza della ferruminàtio [vedi], non originava alcun acquisto per accessione [vedi accèssio]; il soggetto proprietario delle parti metalliche aveva, per la restituzione di esse, la possibilità di esercitare, contro il saldatore, una àctio ad exhibèndum [vedi] oppure la rèi vindicàtio [vedi].

    La distinzione tra (—) e ferruminatio si fa risalire al giurista Cassio [vedi].

    Ad pòmpam et ostentatiònem [lett. “per l’esibizione e l’ostentazione”]

    Espressione adoperata per indicare il comodato [vedi commodàtum] di beni consumabili col patto che questi non fossero consumati ma soltanto utilizzati dal consegnatario per farne mostra.

    Ricordiamo che si tratta di una figura eccezionale, in quanto, di regola, il comodato ha ad oggetto beni inconsumabili.

    Adprehènsio (possidère còrpore)

    [vedi Possèssio]

    Ad probatiònem [Per la prova], ad substàntiam [lett. “per l’essenza” e, quindi, come elemento costitutivo]

    Espressioni adoperate in relazione alla tematica della forma nel negozio giuridico; in particolare:

    — la legge talora richiede espressamente la forma scritta come mezzo di prova del negozio giuridico (ad probationem; cfr., ad es., art. 1967 c.c., per la transazione): in tal caso risulta inammissibile la prova per testimoni o per presunzioni semplici (non anche la confessione ed il giuramento), occorrendo un documento scritto dal quale risulti la volontà manifestata dalle parti;

    — nei c.d. negozi solenni, una forma particolare è imposta dalla legge a pena di nullità, come elemento costitutivo del negozio giuridico (ad substantiam; ad es., art. 1350 c.c., che impone la forma scritta — atto pubblico o scrittura privata — per una serie di atti; forme particolari sono richieste anche per la donazione o la costituzione di s.p.a. o s.r.l. — atto pubblico —, o per matrimonio, testamento etc.): in tal caso, la volontà manifestata dalle parti in difetto della forma prescritta per legge è come inesistente.

    Adquisìtio per procuratòrem [Acquisto a mezzo di procuratore]

    Espressione con cui si indica l’acquisto di beni a mezzo di un procuràtor [vedi]; la possibilità di un tale acquisto fu, per parte della dottrina, esclusa fino alla tarda età classica. Non mancano tuttavia i sostenitori dell’ammissibilità dell’(—) sin dal periodo preclassico.

    Col tempo, in giurisprudenza si ritenne pacifico che un soggetto potesse, a mezzo di un procuratore, esercitare il possesso od anche acquistare beni.

    Adquisitio per universitàtem [Acquisto del complesso]

    Espressione adoperata dai giuristi romani del periodo classico, in ordine alla successione per causa di morte: si intendeva con essa affermare che il successore subentrava nella posizione giuridica del defunto attraverso l’acquisto di tutto il complesso dei suoi diritti e doveri giuridici.

    Adriano (Publio Elio) (imp. 117-138 d.C.)

    Nato ad Italica, in Hispania [vedi] appartenente alla famiglia degli Antonini, nel 76 d.C., fu adottato ed educato personalmente da Traiano [vedi].

    Pertanto, quando, alla morte di quest’ultimo, assunse il potere, era ben consapevole dei numerosi problemi che il vasto impero presentava.

    Resosi conto dell’esigenza di limitare la politica espansionistica del suo predecessore, sacrificò la sua brillante carriera di generale al consolidamento ed al rafforzamento dei confini dell’impero. Rinunziò quindi alle recenti e faticose conquiste in Armenia [vedi], Assiria e Mesopotamia, facendo erigere in varie regioni grandiose opere difensive, tra le quali vale la pena citare il Vallo di (—), in Britannia [vedi].

    Intraprese, poi, una lunga serie di viaggi, che toccarono, più o meno, tutte le province dell’Impero, soprattutto quelle orientali.

    Provvide, inoltre, a riorganizzare la burocrazia, sostituendo ai liberti [vedi Claudio] un corpo di funzionari scelti tra gli appartenenti al ceto equestre [vedi ordo equester].

    Morì a Baia, presso Napoli, nel 138 d.C., non prima di aver adottato e indicato come successore Aurelio Fulvio, il futuro Antonino Pio [vedi].

    Adrogàtio (detta anche adòptio pòpuli auctoritàte)

    Istituto giuridico in forza del quale un pater familias [vedi] si assoggettava alla patria potestas [vedi] di un altro pater familias, divenendone filius familias [vedi familia; pater familias; status (familiae); patria potestas].

    In origine, tale istituto era utilizzato dai patres familiarum privi di propri discendenti per crearsi, artificialmente, un erede.

    L’(—) si compiva davanti ai comizi curiati [vedi comìtia curiàta], presieduti dal pòntifex maximus [vedi] e si articolava nelle seguenti fasi:

    — il pontifex maximus, dopo aver sentito i soggetti interessati, rivolgeva al popolo la proposta (rogàtio) che l’arrogato (adrogàtus) divenisse figlio dell’arrogante (àdrogans);

    — il popolo, ascoltata e valutata tale proposta, forniva la sua approvazione (è, peraltro, controverso se il populus avesse il potere di approvare e disapprovare la proposta o solo quello di prendere atto del parere pontificale e delle dichiarazioni dell’adottante e dell’adottato);

    — infine, l’adottato effettuava la detestàtio sacròrum, ossia la rinuncia al proprio culto familiare.

    In epoca imperiale si ammise l’(—) mediante rescrìptum prìncipis (rescritto imperiale, [vedi Constitutiònes principum]), che ben presto divenne l’unica forma di (—).

    Adsèrtio in libertàtem

    [vedi Manumìssio]

    Adsèrtor libertàtis

    [vedi Manumissio]

    Ad substàntiam

    [vedi Ad probatiònem, ad substantiam]

    Adstipulàtio; adstipulàtor [rispettivamente: Stipulazione attivamente accessoria e Creditore accessorio]

    L’adstipulatio costituì non una figura generale, bensì un istituto desumibile da singole applicazioni.

    Stìpulans e promìssor erano le parti della stipulatio [vedi]; per derivazione, si parlò, nel caso in esame, di adstipulatio e adpromissio e rispettivamente per quanto riguarda i contraenti, di adstipulàtor e adpromìssor.

    In particolare:

    — l’adstipulàtor era un concreditore che poteva esigere il pagamento dal debitore, estinguere l’obbligazione mediante acceptilàtio [vedi], stare in giudizio per il creditore, salvo a regolare separatamente i suoi rapporti con lo stipulans principale. La lex Aquilia de damno [vedi] stabilì in proposito che, se l’adstipulator avesse fraudolentemente posto in essere l’acceptilatio dell’obbligazione, per impoverire il creditore, in capo a lui nasceva l’obbligo di pagare, in favore di quello, il quanti ea res est [vedi];

    — l’adpromìssor era “un condebitore che assumeva l’obbligazione ex stipulatu unitamente al promissor, sì da poter essere chiamato in giudizio per il pagamento dell’intero in vece sua”. È bene precisare che l’adpromissio svolgeva, nella prassi, funzioni di garanzia.

    Dalle Istituzioni di Gaio [vedi] (III, 110-114), apprendiamo che l’erede dell’adstipulator non poteva esperire alcuna azione e che il servus “adstipulàndo nìhil àgit”, poneva cioè in essere, se realizzava una adstipulatio, un negozio nullo; lo stesso valeva per i soggetti in mancìpio [vedi mancipium].

    L’adstipulatio venne frequentemente adoperata, nella prassi (onde aggirare il divieto della stipulatio àlteri [vedi stipulatio]) per ottenere gli effetti di un contratto a favore di terzi (espressamente previsto e disciplinato, nel codice civile vigente, dagli artt. 1411 ss.).

    Adtemptàta pudicìtia [Oltraggio al pudore]

    Forma di illecito, affine all’iniuria [vedi], identificata in diritto pretorio [vedi iùs honoràrium], e appartenente in generale alla categoria delle contumeliæ [vedi].

    L’(—) consisteva, in particolare, nell’oltraggio, o meglio nel tentativo di corruzione dei costumi, perpetrato in danno di una mater familias oppure di un pater familias [vedi] impubere.

    Dalle fonti (Ulp. D. 47.10.15.15) apprendiamo che l’(—) si considerava meno grave, nei casi in cui:

    — la vittima fosse una donna vestita in abiti ancillari, come una serva (pure se non lo fosse), venendo in tal modo meno l’elemento soggettivo dell’illecito, cioè l’intenzione di oltraggiare una donna di nobile condizione;

    — la vittima fosse una donna vestita in abiti da meretrice, per identità di ratio [vedi].

    Adulterini et incestuosi (Figli adulterini ed incestuosi; cfr. art. 235 c.c.)

    Erano i figli frutto di relazioni adulterine e incestuose. Seguivano la condizione materna, ovverosia godevano solo di una cognatio [vedi] naturalis con la madre e i parenti di lei: tuttavia, proprio in quanto estranei, potevano ricevere legati [vedi legatum] e donazioni [vedi donatio] e potevano essere adottati attraverso l’adrogatio [vedi].

    Adulterium

    Delitto [vedi crìmen; crimen adulterii] consistente nell’unione sessuale tra un uomo ed una donna sposata, perseguito dalla lex Iulia de adulteriis coërcèndis [vedi].

    La responsabilità per il delitto di (—) era configurabile solo in ordine alla donna sposata ed al suo compagno: inconcepibile era un adulterio commesso dal marito.

    Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre distinguere:

    — il pater familias [vedi], che avesse sorpreso in flagrante adulterio la figlia, poteva uccidere sia lei che il complice;

    — il marito poteva uccidere solo il complice della moglie adultera, oppure trattenerlo (non oltre 20 ore) per procurarsi la prova del delitto;

    — negli altri casi era prevista la pena della relegàtio in ìnsulam [vedi] per la donna e il complice (in due isole diverse), oltre alla confisca [vedi publicàtio bonòrum] di una metà (per il complice) o di un terzo (per la moglie) del patrimonio: alla donna veniva confiscata anche la metà della dote.

    In diritto postclassico l’(—) fu punito con la pena capitale.

    Ad usucapiònem

    [vedi Usucàpio]

    Advèrsus hòstem ætèrna auctòritas

    Questa espressione indica l’impossibilità da parte dello straniero di acquisire il dominium e la esigenza di garantire costantemente all’acquirente straniero la “possessio rerum”, da parte del dante causa.

    Infatti soggetti attivi del “dominium ex iure Quiritium [vedi]” erano i soli cives Romani o le persone ad essi equiparati, cioè i soli soggetti del ius civile.

    Advèrsus Natiònes

    [vedi Arnobio]

    Advocatus

    Termine adoperato per designare genericamente il difensore, esperto di diritto, che interveniva in giudizio per meglio sostenere, con l’ausilio delle sue cognizioni tecniche, la posizione processuale di una delle parti di un giudizio (sia civile che penale).

    A differenza di quanto avviene nel diritto vigente, in diritto romano, sia nelle varie forme attraverso cui si svolse il processo civile, sia nel processo penale [vedi crìmen], l’intervento dell’(—) in giudizio fu meramente residuale, non essendo considerato necessario.

    Advocàtus fisci [Avvocato del fisco]

    Istituito da Adriano (II sec. d.C.), l’(—) svolgeva il compito di patrocinare gli interessi del fisco, nelle cause che lo riguardavano.

    Fu ben presto affiancato da una organizzazione periferica territoriale, nel cui comprensorio agiva un (—).

    Affèctio [lett. “affezione”]

    Letteralmente, affetto, fedeltà; l’espressione è adoperata per indicare l’intenso vincolo che caratterizza alcuni negozi giuridici; in particolare:

    — l’(—) societàtis è il vincolo che, nei contratti associativi (art. 2247 c.c.), lega i singoli soci alla società, in un rapporto caratterizzato da una intensa collaborazione e reciproca interdipendenza di interessi e fini;

    — l’(—) maritàlis, in diritto romano, era uno degli elementi essenziali del matrimonium [vedi] (insieme alla coabitazione) e che si deduceva non soltanto dalla materiale convivenza, ma dal concorso della volontà dei coniugi. Dal giurista Modestino [vedi] apprendiamo che, in presenza di una consuetudine di vita tra due persone di sesso diverso, l’affectio maritalis e, quindi, l’esistenza del matrimonium, si presumevano fino a prova contraria.

    A fortiòri [A maggior ragione]

    Espressione, estranea al linguaggio giuridico romano, molto frequente nel linguaggio giuridico corrente (che la mutua da quello filosofico) usata semplicemente per significare “a maggior ragione”.

    Africa

    Con il termine (—) si faceva riferimento ai territori conquistati da Roma nel continente africano.

    (—) era però anche il nome della prima provincia creata dai Romani all’indomani della terza guerra punica, con l’annessione diretta di parte del territorio appartenuto a Cartagine (146 a.C.).

    A questa provincia seguirono sempre in territorio africano: la Cirenaica [vedi] (74 a.C.), l’Africa Nuova (46 a.C.), l’Egitto [vedi] (31 a.C.) e la Mauretania [vedi] (40 d.C.).

    Africano (Sesto Cecilio)

    Giurista vissuto nell’epoca tra Adriano ed Antonino Pio (II sec. d.C.); fu allievo di Salvio Giuliano [vedi], di cui divulgò i principali orientamenti.

    Le sue opere principali, contraddistinte da uno stile oscuro e complesso, furono:

    — i libri IX quæstiònum, raccolta di un ingente materiale casistico, desunto probabilmente dall’opera del maestro;

    — i libri epistulàrum, almeno 20, probabilmente anch’essi consistenti in una raccolta di materiale elaborato da Salvio Giuliano.

    Agèntes in rèbus

    [vedi Magìster officiòrum]

    Ager desèrtus [Terreno incolto]

    Fondo lasciato incolto dal proprietario: se questi, a seguito di una pubblica diffida, non vi ritornava nell’arco di tempo di sei mesi, chiunque poteva immettersi nel possesso del terreno. Tale possesso si trasformava in proprietà qualora il proprietario non agisse in rivendica [vedi rèi vindicàtio] entro due anni.

    Ager occupatòrius

    Denominazione assunta dall’ager publicus [vedi] nei casi in cui questo veniva concesso dallo Stato a titolo non definitivo (la concessione era, pertanto, revocabile), con o senza il pagamento di un canone periodico come corrispettivo.

    Nella Roma dei primordi, come agri occupatorii venivano indicate le estensioni di terreno esterne all’Urbe occupate al momento della fondazione, dagli Etruschi e che ciascuno dei patrizi poteva occupare per destinarle alla pastorizia od all’agricoltura.

    Ager pùblicus

    Territorio che restava fuori della città, destinato alla pastorizia ed all’agricoltura estensiva da parte della collettività.

    In origine, l’(—), era suscettibile di occupazione ad opera dei patrizi, ma il relativo diritto era precario e revocabile dalla pubblica autorità in ogni momento.

    In un secondo momento, a seguito del passaggio all’agricoltura intensiva, le occupazioni di siffatti appezzamenti non rivestirono più carattere provvisorio e revocabile, ma diventarono permanenti e pressoché intangibili.

    Infine, l’(—) fu divisus et adsignatus (diviso ed assegnato), divenendo suscettibile di mancipàtio [vedi] [vedi ager occupatòrius; ager vectigàlis].

    L’(—) si distingueva in:

    — “ager publicus” per antonomasia: era quello sfruttato direttamente dallo Stato (ad es. il fertilissimo “ager Campanus”);

    — “ager colonicus”: era assegnato in “dominium ex iure Quiritium” [vedi] ai componenti di una “colonia civium Romanorum” [vedi colonia] sul suolo italico;

    — “ager occupatorius”: era lasciato al possesso del primo occupante, che ne poteva disporre “inter vivos” e “mortis causa”, ma di cui non era riconosciuto “dominus ex iure Quiritium”;

    — “ager quæstorius”: una “lex” [vedi] oppure il “senatus” [vedi] mettevano a disposizione dei “quæstores” [vedi] affinché questi lo concedessero per il pascolo o per l’uso civico in cambio del pagamento di un basso canone periodico;

    — “ager scriptorius”: era l’(—) eccedente il limite graccano ed era destinato a libero pascolo.

    Ager vectigàlis

    Estensione di terreno pubblico che municipia [vedi municipium] e collegia [vedi] concedevano in godimento a singoli patres familiarum, per un tempo determinato od in perpetuo, in cambio del pagamento di un canone periodico, detto vectìgal [vedi].

    In caso di mancato pagamento del canone, la concessione del fondo era revocata.

    Fino al periodo preclassico, i concessionari dell’(—) non furono considerati titolari di un diritto reale, ma di una possèssio [vedi].

    Era dubbio se il diritto del concessionario verso l’ente concedente, relativamente all’(—), fosse paragonabile a quello del conduttore (derivante da una locàtio-condùctio [vedi]: è la tesi prevalente - cfr. Gai Inst. 3.145) oppure a quello del compratore (derivante da una èmptio-vendìtio [vedi]).

    Lo scopo delle concessioni in esame era quello di favorire un più redditizio sfruttamento (rispetto a quanto sarebbe stato possibile alle comunità concedenti) del terreno pubblico da parte di privati.

    Agnatus pròximus

    [vedi Adgnatus proximus]

    Agnìtio bonòrum possessiònis [Domanda del possesso dei beni]

    Domanda con la quale chi credeva di averne diritto si rivolgeva al magistrato (nell’Italia romana al pretore, nelle province al preside) per ottenere la bonòrum possèssio [vedi].

    Il magistrato concedeva la bonorum possessio a seguito di una cognizione sommaria, se riteneva fondate le asserzioni del postulante.

    Alani

    Popolo di origine sarmatica della Russia sudorientale, che dilagò nelle terre dell’impero romano al tempo delle migrazioni germaniche e si spinse fino alla Spagna e al Portogallo.

    Gli (—) furono sconfitti da Pompeo [vedi] nel ’65 a.C. e tenuti a freno da Marco Aurelio [vedi].

    Nel 370 furono sottomessi dagli Unni [vedi]. Una parte di essi scese in Italia nel 405 e nel 464, venendo sgominata dai Visigoti [vedi].

    Alarico II

    Re dei Visigoti, visse nel IV-V sec. d.C., morendo presso Cosenza nel 410 d.C.

    Fu tra i re barbari che, rifiutata l’egemonia del diritto romano, mirarono ad un’opera di salvaguardia del proprio diritto nazionale (non imposto, peraltro, anche ai sudditi romani, in applicazione del principio dell’esclusivismo del diritto nazionale).

    L’opera di (—) fu degna di rilievo e condusse all’emanazione della lex Romana Wisigothòrum [vedi].

    A làtere [A lato]

    Espressione molto frequente nel linguaggio giuridico; essa indica i giudici che, negli organi collegiali (Tribunale, Corte d’Assise, Corte d’Appello) siedono “a lato” (c.d. giudici a latere) del Presidente.

    Alea [Gioco dei dadi]

    Uno dei delitti non capitali che, cioè, non comportavano una càpitis deminùtio [vedi], configurati in diritto romano nel periodo repubblicano, commesso da coloro che si dedicavano al gioco dei dadi.

    I giocatori erano puniti con una multa di importo imprecisato.

    Nel diritto moderno il termine (—) è passato ad indicare il rischio inerente ad ogni operazione contrattuale. Da (—) deriva la più ampia categoria dei contratti aleatori.

    Alessandria (scuola di)

    Scuola giuridica sorta, nel periodo postclassico nell’Impero romano d’Oriente: si trattò di una scuola privata, non estremamente feconda, che non godette di particolari favori imperiali.

    Alessandro Severo (imp. 222-235 d.C.)

    Imperatore romano, appartenente alla dinastia dei Severi, associato al trono da Elagabalo [vedi].

    Egli, proseguendo nell’opera intrapresa dai suoi predecessori, dedicò le sue energie al rafforzamento dell’autorità del Principato; a differenza dei suoi predecessori, peraltro, cercò, allo stesso tempo, di rinsaldare e migliorare i rapporti con il Senato, saggiamente consigliato da Ulpiano [vedi], allora præfectus prætorio [vedi].

    Tale parziale rinnovamento non poteva, tuttavia, risollevare le sorti dell’impero, “tormentato” da un’insanabile crisi economica e dalle incessanti rivolte dei popoli confinanti. (—) si trovò a fronteggiare le mire espansionistiche di Artaserse I, re dei Parti, che lo costrinsero ad intraprendere una nuova campagna militare e a reclutare nuovi soldati, sottraendone altri alle frontiere settentrionali. Conclusa vittoriosamente la guerra partica, (—) raggiunse la frontiera renana, per contrastare l’avanzata degli Alemanni: offrì loro nella speranza di evitare lo scontro una somma di danaro, ottenendone in tal modo il ritiro oltre i confini dell’impero. L’esercito romano non gradì il “compromesso” proposto dall’imperatore certamente non consono alla dignità imperiale: la reazione dei militari fu violentissima ed (—) fu assassinato da un gruppo di ribelli, a Magonza, insieme alla madre, accusata di influenzare eccessivamente le decisioni del figlio.

    Con lui si chiude la dinastia dei Severi.

    Alfeno Varo

    Giurista vissuto nel I sec. d.C., allievo di Servio Sulpicio Rufo [vedi], scrisse quaranta libri digestòrum contenenti responsi [vedi responsa prudèntium] suoi e del suo maestro.

    È da rilevare che nei Digesta seu Pandèctae [vedi] giustinianei è possibile rinvenire frammenti estrapolati dall’opera citata e da un’epitome della stessa, attribuibile al giureconsulto Paolo [vedi]; la dottrina prevalente è, peraltro, propensa ad escludere la genuinità della copia alfeniana e dell’epitome paolina adoperata dai compilatori giustinianei.

    Algido (Battaglia dell’) (431 a.c.)

    Combattuta dai Romani contro una coalizione formata da Volsci ed Equi, si risolse in una sconfitta per questi ultimi, che pure avevano creati seri pericoli a Roma, tanto da costringerla a nominare un dittatore, Aulo Postumio.

    Sempre presso il Monte Algido, alcuni decenni prima (458 a.c.), i Romani, guidati da Cincinnato, avevano respinto un’avanzata degli Equi.

    La situazione era drammatica: uno dei due consoli romani, Minucio, era accerchiato da forze preponderanti. Si rese necessaria la nomina di un dittatore, nella persona di L. Quinzio Cincinnato, modesto e probo patrizio, già console nel 460 a.C. Questi, secondo la tradizione, ricevette la notizia della sua nomina a dittatore mentre era impegnato nel lavoro dei suoi campi. Dopo la vittoria sugli Equi, rifiutò ricompense ed onori e depose, dopo appena sei giorni, la dittatura, per tornare al suo podere.

    A libèllis

    [vedi Scrinia]

    Aliènam sègetem pellìcere

    Fattispecie di delitto risalente probabilmente alla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], o comunque ad una legge coeva: consisteva nel compiere pratiche magiche dirette ad attirare i raccolti dal fondo di un vicino al proprio.

    Non è dato conoscere con certezza la pena comminata: parte della dottrina ritiene che fosse prevista la pena della sacèrtas [vedi].

    Alièni iùris [Sottoposti all’altrui potestà]

    Categoria di persone alla quale appartenevano gli individui aliènæ potestàti subiècti, ossia sottoposti alla potestas del pater familias [vedi], come il filius familias [vedi familia; status (familiae); patria potestas] ed il servus [vedi].

    Il pater era, nell’ambito della famiglia, l’unico soggetto sui iuris [vedi], ossia non sottoposto alla potestà di alcuno, e, in quanto tale, fornito di un potere assoluto sui suoi sottoposti.

    Alimènta [Alimenti; cfr. artt. 156, 279, 433-448, 660, 670 c.c.]

    Obbligazione di fornire mezzi di sostentamento incombente su una persona, legata da vincolo di parentela, adozione od affinità ad un’altra (c.d. alimentando) in base ad un ordine diversificato a seconda dell’intensità del vincolo.

    Il termine viene adoperato anche per indicare il diritto corrispondente all’anzidetta obbligazione.

    In diritto romano, l’obbligo di prestare gli (—) poteva derivare:

    — da specifica convenzione;

    — da legato;

    — da espresse disposizioni dell’ordinamento giuridico.

    L’istituto degli (—), ignoto al iùs civile [vedi], fu introdotto in diritto romano da Antonino Pio e Marco Aurelio: si stabilì, infatti, per por rimedio alla decadenza della familia [vedi], che determinate persone, legate tra loro da vincoli di parentela, affinità o riconoscenza, fossero reciprocamente tenute a fornirsi, in caso di bisogno, i mezzi di sostentamento (cibo, vesti, alloggio), in natura od in denaro.

    L’obbligo degli (—) era tutelato extra òrdinem [vedi cognìtio extra òrdinem]. Se ne poteva chiedere l’esecuzione mediante un’azione sottoposta a taxatio [vedi] e, in id quod facere potest nei limiti delle facoltà dell’obbligato e non oltre e poteva venir meno solo se l’alimentando avesse gravemente offeso il soggetto obbligato nei suoi confronti.

    In diritto postclassico, l’obbligo degli (—) ebbe generale riconoscimento, anche in virtù della diffusione del Cristianesimo.

    Allia (Battaglia di) (390 a.C.)

    Combattuta presso il piccolo affluente di sinistra del Tevere, a 11 miglia da Roma, dove 25-30 mila Galli guidati da Brenno sconfissero l’esercito romano, frettolosamente costituito dopo che era stata ordinata una leva in massa (tumultus) (18 luglio del 390 a.C.). I Galli poterono così entrare a Roma senza incontrare resistenza, mettendola a ferro e fuoco.

    L’assedio si concluse solo a seguito dell’impegno assunto dai Romani di consegnare ai barbari mille libbre d’oro, ma l’intervento di Camillo [vedi] costrinse i Galli a ritirarsi, abbandonando gran parte del bottino

    Alligàta et probàta [Fatti allegati e dimostrati; cfr. art. 115 c.p.c.]

    Espressione adoperata per indicare i fatti “allegati e dimostrati”, i soli dei quali il giudice poteva tener conto ai fini del giudizio.

    Il giudice non era, infatti, libero di giudicare tenendo conto di indagini svolte personalmente, o comunque, di sua iniziativa.

    Anche nel diritto processuale civile vigente è stabilita, in via di principio, la regola secondo cui il giudice deve giudicare tenendo conto delle prove proposte dalle parti, tranne che in casi residuali (art. 115, 1° co., c.p.c.: “salvo i casi previsti dalla legge”).

    Allùvio

    [vedi Adlùvio]

    Altercàtio (dir. pen.) [Dibattimento]

    Dibattimento pubblico, tipico del processo delle quæstiònes perpetuæ [vedi]; nel corso dell’(—), le parti producevano e discutevano gli elementi di accusa e di difesa (in ciò, avvalendosi rispettivamente di oratori qualificati, quali advocati [vedi advocatus], o patroni, cioè accusatori). Il presidente interveniva solo con funzioni direttive e per salvaguardare l’ordine, mentre i giudicanti tacevano.

    L’(—) si concludeva con le arringhe riepilogative, compiute per sostenere e perorare le tesi delle parti o dei rispettivi rappresentanti processuali

    Ambarvalia [Processione intorno ai campi]

    Celebrava a Roma la purificazione solenne dei campi dell’agroromano e aveva luogo tutti gli anni.

    Nel corso di questa cerimonia si conducevano gli animali sacrificali (un maiale, un montone e un bue) intorno alle vecchie mura di Roma. Il sacrificio era offerto in diversi luoghi.

    Questa cerimonia era simile a quella tenuta in onore della dea Dia dai frati Arvali [vedi Arvales (fratres)].

    Ambascerie politiche

    In origine le (—) spettarono al collegio dei fetiales [vedi], condotto dal pater patràtus, che fungeva da loro portavoce.

    Col passare del tempo (III sec. a.C.), le (—) furono affidate ad ambasciatori (legati) nominati, di volta in volta, dal Senato, che avevano il compito di attenersi alle disposizioni ricevute e di riferire, poi, oralmente, i risultati conseguiti (legatiònem refèrre).

    L’imperatore Claudio [vedi] (I sec. d.C.) creò un apposito ufficio di cancelleria personale, e col venir meno dell’obbligo di relazione, aumentò il potere discrezionale dei legati.

    Con la notevole espansione territoriale (II sec. d.C.) dell’impero le (—) si moltiplicarono, non solo nei rapporti esterni, ma anche tra le singole comunità cittadine. La “diplomazia” diventò, quindi, quasi una professione, tanto che le scuole di retorica divennero anche scuole per ambasciatori.

    Amœnitas fundi [lett. “amenità del fondo”]

    È il bene giuridico tutelato dalla servitù ne lumìnibus officiàtur o ne prospèctui officiàtur. Consisteva nella pura e semplice amenità del fondo.

    Amòtio rèi [lett. “asportazione”]

    Modalità della condotta del reo nel delitto di furto [vedi furtum], consistente nell’impossessamento della cosa e nella rimozione della stessa dal luogo in cui si trovava.

    La nozione di (—) si estese fino a ricomprendere anche i casi in cui mancava la sottrazione materiale in quanto si ammise che commetteva furto il depositario [vedi depositum] che usava la cosa depositata (furtum usus) o il detentore che, rifiutandosi di restituire la cosa al dòminus [vedi], incominciava a possederla per sé (furtum possessiònis).

    Ampliàtio

    Istituto processuale tipico delle quæstiones perpetuæ [vedi], in virtù del quale, se un terzo dei giurati dichiarava di non avere le idee chiare in ordine al delitto di volta in volta sottoposto alla sua cognizione (“sìbi non liquère”), il processo si celebrava nuovamente.

    L’(—) poteva aver luogo un numero indeterminato di volte, in ipotesi anche all’infinito.

    Analògia iùris [Analogia di diritto]

    Procedimento attraverso il quale l’interprete, nei casi in cui la fattispecie concreta sottoposta al suo esame non appare disciplinata da alcuna disposizione di legge (specifica, o comunque suscettibile di analogia legis [vedi]), applica i principi generali tratti dall’ordinamento giuridico vigente, pur se non dettati da espresse disposizioni di legge.

    Analògia lègis [Analogia di legge]

    Procedimento attraverso il quale l’interprete, nel caso in cui la fattispecie concreta sottoposta al suo esame non appare disciplinata da alcuna disposizione di legge specifica, desume la disciplina applicabile da disposizioni di legge dettate per fattispecie concrete affini a quella di volta in volta in esame.

    Anastasio I (imp. 491-518 d.C.)

    Imperatore romano d’Oriente, successore di Zenone Isaurico [vedi]: il suo impero si caratterizzò per una politica estera quanto mai astuta ed equivoca (in particolare nei rapporti con l’Impero d’Occidente), e per un’amministrazione fiscale particolarmente vessatoria.

    Riconobbe Teodorico [vedi] (re degli Ostrogoti) re d’Italia (497 d.C.).

    Dal punto di vista del diritto privato, il suo nome è legato all’emanazione della c.d. lex Anastasiana [vedi].

    Anastasio II (imp. 713-715 d.C.)

    Uno dei numerosi successori di Giustiniano sul trono dell’impero romano d’Oriente, del quale resse le sorti dal 713 al 715 d.C.

    Anatocìsmus [Anatocismo; cfr. art. 1283 c.c.]

    Espressione adoperata per indicare il diritto a percepire interessi su altri interessi già scaduti.

    In diritto romano, si parlava anche di usùræ usuràrum, volendosi alludere al fenomeno della produzione di interessi da parte di interessi già mensilmente maturati.

    L’(—) fu espressamente proibito da Giustiniano; il fenomeno è disciplinato, nel diritto civile vigente, dall’art. 1283 c.c.

    Anatolio

    Giurista vissuto nel VI sec. d.C. Insieme a Teofilo [vedi] di Costantinopoli ed a Doroteo [vedi] di Berito, fu uno dei professori di diritto maggiormente impegnati nella stesura della codificazione giustinianea: fu, infatti, scelto da Triboniano [vedi] come componente della commissione addetta alla realizzazione dei Digesta seu Pandèctae [vedi].

    Anco Marzio

    Il quarto dei sette re di Roma, successore di Tullo Ostilio [vedi].

    Di lui si hanno poche notizie: era di origine sabina e fu il fondatore del porto di Ostia.

    Con lui si chiuse la fase latino-sabina di Roma antica cui seguì la dominazione etrusca: il successore di (—) fu, infatti, il re etrusco Tarquinio Prisco [vedi].

    An debeàtur [lett. “se sia dovuta”]

    Espressione con cui si indica “l’esame che il giudice deve compiere al fine di accertare se sia dovuta una certa prestazione”: solo se questo esame dà esito positivo, il giudice dovrà passare alla quantificazione della prestazione dovuta [vedi quantum debeàtur].

    Nel diritto vigente, il giudice che abbia accertato l’(—), ma sia ancora controversa la determinazione della prestazione dovuta, potrà emettere una sentenza di condanna generica, salvo il prosieguo del processo per la concreta determinazione [cfr. artt. 278, 1° co., c.p.c.].

    Angarìæ [Obblighi di fornire mezzi di trasporto]

    Imposizioni tributarie, rientranti tra i munera publica [vedi], che si concretizzavano nella fornitura di mezzi di trasporto per l’esercito.

    Le (—) erano di origine ellenistica.

    Angusticlàvii [Appartenenti all’ordine equestre]

    Erano i cavalieri (èquites) che vestivano nelle assemblee una tunica listata da una striscia di porpora (clavus).

    Gli (—) si contrapponevano agli appartenenti all’ordine senatorio [vedi laticlavii], che, per distinguersi, indossavano una veste bordata da una striscia più larga.

    Animàlia quæ collo dorsòve domàntur [Animali da briglia e da soma]

    Letteralmente, si trattava degli animali addomesticabili, da dorso o da soma (cavalli, buoi, asini, muli); essi appartenevano per tradizione al patrimonio della familia e rientravano, pertanto, tra le res màncipi [vedi].

    Dalle Istituzioni di Gaio [vedi] (II, 15) apprendiamo di un contrasto di scuola tra Sabiniani [vedi] e Proculiani [vedi]: per gli uni, gli (—) rientrano tra le res màncipi sin dal momento della nascita; per gli altri, dal momento in cui sono domati, con la conseguenza che, se alla nascita manifestano una natura troppo selvaggia, iniziano ad essere considerati res màncipi quando raggiungono un’età in cui possono essere domati.

    Annàles

    [vedi Tacito]

    Annàles màximi

    Secondo la tradizione, gli (—) erano una raccolta delle annotazioni redatte, di anno in anno, dal pòntifex màximus [vedi], per tramandare i principali eventi verificatisi.

    Si ritiene che l’uso di effettuare tali annotazioni risalga più o meno all’epoca delle guerre puniche (III sec. a.C.), quando cominciò ad essere sentita l’esigenza di trasmettere ai posteri notizie circa le imprese belliche romane.

    In origine le annotazioni relative a ciascun anno venivano esposte al pubblico nelle tabulæ dealbatæ, in cui erano indicati i nomi dei consoli e degli altri magistrati in carica, gli avvenimenti più importanti e i dies fasti e nefasti [vedi fas].

    Secondo la tradizione, le originarie tavole andarono distrutte nell’incendio gallico del IV sec. a.C. e furono ricomposte in seguito dal collegio pontificale; tutto il materiale utilizzato per la redazione delle nuove tabulæ fu raccolto successivamente negli (—).

    Annibale (247-180 a.C.)

    Grande generale cartaginese, condusse una vittoriosia campagna militare in Italia nel triennio 218-216, culminata in quattro vittorie nelle battaglie del Ticino, della Trebbia, del lago Trasimeno e di Canne.

    Richiamato in patria per difendere Cartagine dall’attacco del console P. Cornelio Scipione (che in seguito verrà soprannominato l’“Africano”) fu da quest’ultimo sconfitto nella battaglia di Zama (l’odierna Naraggara) nel 202 a.C. Rifugiatosi presso il re Antioco in Siria, fu braccato dai Romani fino a quando, sentendosi vicino alla cattura, si tolse la vita nel 180 a.C. in Bitinia.

    Annòna

    Imposta fondiaria gravante non solo sui terreni, ma anche sulla popolazione rurale (schiavi, coloni) e sul bestiame ivi stanziati.

    Al fine di consentire una precisa quantificazione dell’imposta, i proprietari terrieri erano obbligati a dichiarare periodicamente l’estensione delle loro terre, il tipo di coltivazione ed il numero complessivo degli uomini e dei capi di bestiame impiegati.

    In luogo del pagamento dell’imposta, che generalmente veniva effettuato in natura, i proprietari fondiari potevano consegnare allo Stato un corrispondente numero di coloni destinati ad entrare nei ranghi dell’esercito.

    L’incetta di generi alimentari a scopo speculativo fu considerata ipotesi criminosa [vedi crìmen annònæ].

    Annullabilità del negozio giuridico

    Il concetto di (—) non trova piena corrispondenza nel diritto romano, in quanto ai Romani mancò una consapevole impostazione di problematiche riguardanti il negozio giuridico.

    Tuttavia parte della dottrina è disposta a ravvisare nei provvedimenti restitutori dello status quo ante e nelle disposizioni di esplicito annullamento, adottati dai magistrati nell’ambito della cognìtio extra òrdinem [vedi], il profilarsi di una nozione corrispondente al moderno concetto di (—).

    A non dòmino

    [vedi Acquisto a non domino]

    Anquisìtio [Inchiesta]

    Una delle due fasi del processo comiziale [vedi] insieme alla rogàtio [vedi].

    Normalmente, l’(—) si articolava in tre udienze:

    — la prima, per la pronuncia dell’accusa da parte dell’accusatore;

    — la seconda per l’istruzione probatoria, cioè per l’assunzione delle prove di accusa e di difesa;

    — la terza, per le arringhe conclusive e l’emissione del decreto del magistrato che decideva il giudizio.

    L’(—) mirava ad accertare l’effettiva sussistenza del crìmen [vedi] e poteva concludersi:

    — con l’emissione di un decreto di proscioglimento;

    — con l’emissione di un decreto di condanna e conseguente rinvio ai comizi per la rogàtio [vedi].

    Antecèssor

    Insegnante nelle scuole postclassiche di diritto.

    Antemio Procopio

    Imperatore romano d’Occidente dal 467 al 472 d.C.

    Fu nominato dall’imperatore d’Oriente Leone I [vedi] su richiesta del senato di Roma, per cercare di limitare il potere del generale Ricimero.

    Fu ucciso dal fratello dello stesso Ricimero, Gundobaldo, dopo alcuni mesi di lotta civile, a Roma nel 472 d.C.

    Antichrèsis [Anticresi; cfr. artt. 1960-1964 c.c.]

    Patto in virtù del quale, in deroga all’ordinaria disciplina applicabile per il pegno [vedi pìgnus], i frutti della cosa oggetto del pegno erano riservati al creditore a titolo di interessi.

    Dalle fonti (Marciano D. 20.1.11.1) apprendiamo che, se il valore dei frutti eccedeva l’importo degli interessi dovuti, la parte eccedente doveva essere imputata al capitale.

    Nel diritto civile vigente, il contratto di anticresi è previsto e disciplinato dagli artt. 1960-1964 c.c.

    Antiochia (scuola di)

    Scuola giuridica sorta nel periodo postclassico, nell’impero romano d’Oriente: si trattò di una scuola privata, non estremamente feconda, che non godette di particolari favori imperiali.

    Antistio Labeone

    [vedi Labeone]

    Antonino Pio (imp. 138-161 d.C.)

    Nacque a Lanuvio, nei pressi di Roma, nell’86 d.C.

    Discendente di una ricca famiglia originaria della Gallia, fu adottato da Adriano [vedi] all’indomani della scomparsa del successore designato Elio Vero, e di lì a poco salì al potere.

    Consapevole della situazione relativamente precaria dell’impero, continuò la politica del suo predecessore anche se rinunziò a muoversi da Roma.

    Influenzato dalle tendenze umanitarie prevalenti nella sua epoca, a queste si ispirò nella politica di gestione dello Stato e nelle sue numerose innovazioni legislative. Ricordiamo, ad esempio, che da (—) in poi fu considerata vietata al padrone l’uccisione dello schiavo.

    La sua indole buona, ma, soprattutto, il suo impegno in difesa della memoria di Adriano nei confronti del senato [vedi senatus] gli valsero il titolo di “Pio”.

    Adottò, fedele alle disposizioni del suo predecessore, M. Annio Vero, il futuro M. Aurelio, e Lucio Elio, il futuro Lucio Vero. Morì a Roma nel 161 d.C.

    Apòstatae [Apostati] (*)

    Cristiani convertitisi all’ebraismo o al paganesimo.

    A seguito dell’Editto di Costantino (313 d.C.), che, riconoscendo la legittimità del Cristianesimo, segnò il mutamento del precedente atteggiamento di tolleranza verso i culti (sempre che non ripugnassero alla coscienza pubblica), (—) videro limitata la propria capacità giuridica: al pari degli eretici (vedi schema sottostante) non potevano rivestire cariche pubbliche né avere schiavi cristiani, furono privati della testamenti factio attiva [vedi], subirono la limitazione della testamenti factio passiva [vedi].

    (*) Deviazioni del cristianesimo

    Scismatici: (Dal latino tardo ecclesiastico schismàticum, dal greco schizein, dividere). Setta di cristiani seguaci del vescovo di Cartagine Donato, che condannarono quei cristiani che, per salvarsi dalle persecuzioni, avevano consegnato alle autorità le Sacre Scritture.

    Furono condannati dal Concilio di Arles (314 d.C.), convocato da Costantino l’anno successivo all’Editto di Milano.

    Eretici: (Di etim. incerta, dal lat. hæresis, dal greco hairêisthai, fare la propria scelta). Seguaci del presbìtero di Alessandria Ario che negava la natura divina di Cristo, perché considerava indivisibile la sostanza del Padre.

    Tale eresia, diffusasi ben presto in Oriente e divenuta una seria minaccia per l’unità della Chiesa, fu combattuta da Costantino che convocò a Nicea, nel 325 d.C., un concilio ecumenico (formato da vescovi occidentali ed orientali), conclusosi con la condanna di Ario e dei suoi seguaci. Dopo il concilio, Costantino vietò alle sette eretiche di proporre fallaci interpretazioni dei dogmi cristiani.

    Apostati: (Dal greco apostasìa, allontamento). Cristiani che durante l’età imperiale abbandonarono totalmente e pubblicamente la propria religione per convertirsi ad altri culti (paganesimo, ebraismo).

    Manichei: (Dal latino tardo manichaèi, dal persiano Mani, fondatore della dottrina). Seguaci del manicheismo, culto orientale di origine persiana, professavano la rigida contrapposizione tra un dio del bene e un dio del male. I proseliti di questa setta religiosa furono perseguitati duramente in età imperiale, come veri e propri criminali.

    Apparitòres

    Categoria di funzionari imperiali, ai quali era affidata, nella cognìtio extra òrdinem [vedi], l’esecuzione coattiva (manu militari) delle pronunce giudiziali dei magistrati.

    Generalmente erano affrancati o figli di affrancati e ricevevano un salario dallo Stato.

    Appellàtio [Appello; cfr. artt. 339 ss. c.p.c.; 593 ss. c.p.p.]

    Tipico mezzo di impugnazione della sentenza. Solo nella cognìtio extra òrdinem [vedi] la sentenza divenne normalmente appellabile. La parte che voleva proporre (—) doveva dichiararlo subito dopo la lettura della sentenza e doveva far pervenire entro brevissimo tempo (10 giorni sotto Giustiniano) al giudice di primo grado il libèllus appellatòrius. Il giudice di primo grado trasmetteva il libellus con una relazione al giudice di appello davanti al quale si procedeva ex novo, potendosi raccogliere nuove prove, proporre nuove domande e nuove eccezioni, tanto per l’appellante quanto per la controparte.

    L’(—) aveva effetti sospensivi della sententia di primo grado.

    Se l’appellante soccombeva, poteva essere condannato ad una pena pecuniaria e la sentenza poteva essere modificata in pèius (infatti, al contrario di quanto stabilito nell’ordinamento vigente, si poteva condannare l’appellante ad una pena più grave di quella irrogata con la pronuncia appellata).

    Appia (via)

    Strada romana aperta da Appio Claudio (312 a.C.) da Roma a Capua, in seguito prolungata fino a Brindisi. Era costeggiata da monumenti sepolcrali, in parte ancora esistenti.

    Appio Claudio Crasso

    Uno dei decèmviri [vedi] vissuto nel V sec. a.C.

    Presidente di tale collegio, che redasse la Lex XII Tabularum [vedi] (—) è passato alla storia per essere stato, quale patrizio, fiero difensore dei privilegi dell’aristocrazia, austero e superbo.

    La forte avversione di (—) alle istanze della plebe cagionò, secondo la tradizione, la rivolta che avrebbe rovesciato il decemvirato.

    Appio Claudio il Cieco

    Giurista di spicco ed uomo politico, visse in periodo preclassico (IV sec. a.C.); censore nel 312, console nel 307 e nel 296, dal punto di vista dell’attività giurisprudenziale si segnalò per un’opera dedicata alla trattazione dei mezzi processuali per la tutela dei diritti di soggetti, vittime di usurpazioni da parte di terzi (De usurpatiònibus).

    Fu anche patronus [vedi] di Gneo Flavio [vedi].

    Appulèio Saturnino Lucio

    Uomo politico romano vissuto nel II sec. a.C. Partigiano di Mario [vedi], deliberò la distribuzione di terre ai veterani di quest’ultimo (103), la riduzione del prezzo del grano e la fondazione di colonie destinate ad accogliere ex soldati.

    Aquæductus [Acquedotto; cfr. artt. 1033 ss. c.c.]

    Antica figura di servitù prediale, appartenente alla categoria delle servitù rustiche [vedi sèrvitus]: attribuiva, al titolare del fondo dominante, il diritto di derivare o far passare condutture idriche, per l’irrigazione del proprio fondo, attraverso un fondo altrui (fondo servente).

    Nel diritto civile vigente, la servitù di acquedotto rientra tra le servitù coattive (artt. 1033 ss. c.c.).

    Aqua et igni interdìctio

    [vedi Interdìctio aqua et igni]

    Aquilio Gallo

    Insigne giurista vissuto nel I sec. a.C., allievo di Q. Mucio Scevola [vedi], a lui si debbono due istituti giuridici di grande importanza:

    — la stipulàtio Aquiliàna [vedi];

    — l’actio doli [vedi àctio de dolo (vel àctio doli)].

    Aquitania

    [vedi Gallia]

    Arabia

    La provincia dell’(—) fu creata dall’imperatore Traiano (105 d.C.) [vedi] con i territori compresi tra il promontorio del Sinai, l’odierno confine siriano libanese e la costa del mar Rosso fino a Egra (l’odierna Mada in Salih nell’Hejaz). Situata in un punto strategico per i traffici commerciali, conobbe grande prosperità in tutto il periodo imperiale.

    In seguito, fu divisa, da Diocleziano [vedi] (284-305 d.C.) in due province autonome, l’(—) del Nord con capitale Bosra (l’odierna Buzrà ash-sham) e l’(—) del sud con capitale Petra.

    Ara Pacis [Altare della pace]

    Costruita sul campo di Marte dal 19 al 13 a.C. su ordine del senato per commemorare il ritorno dalla Gallia dell’imperatore Augusto [vedi].

    I muri del cortile circondante l’(—) erano ricoperti da sculture vivaci, tra cui notevole è la rappresentazione della processione tenutasi il 4 luglio 13 a.C., giorno della consacrazione dell’(—).

    A rationibus

    [vedi Scrinia]

    Arbitràtor [Arbitratore; cfr. artt. 1473-1474 c.c.]

    Terzo, estraneo allo stesso rapporto contrattuale, cui le parti dello stesso conferiscono il potere di determinarne un elemento, altrimenti non determinato.

    Nel diritto civile vigente va, ad es., ricordata la possibilità di affidare ad un terzo (—) la determinazione del prezzo in un contratto di compravendita (artt. 1473-1474 c.c.).

    L’(—) interviene sul rapporto contrattuale in funzione economica, a differenza dell’arbitro, che interviene per risolvere controversie giuridiche inerenti al rapporto.

    Arbitratus [Arbitrato; cfr. 806 ss. c.p.c.]

    Istituto che prevedeva la facoltà delle parti di affidare ad un terzo, l’arbiter [vedi], la decisione di una o più controversie, sulla base di un accordo detto compromissum [vedi].

    Con tale accordo, i soggetti si obbligavano all’accettazione e all’osservanza della decisione del giudice, e, contemporaneamente, dettavano le modalità e l’oggetto del giudizio.

    La sentenza non costituiva res iudicata [vedi], ma produceva esclusivamente gli effetti obbligatori del compromesso, ai quali era quindi connessa una actio ex stipulatu [vedi].

    È interessante notare che, secondo alcuni autori, l’(—) ha costituito il modello da cui è derivata la fase apud iudicem [vedi processo per formulas] del processo formulare.

    Arbìtrium bòni vìri [cfr. art. 1349 c.c.]

    L’espressione indica l’equo apprezzamento (quale criterio di giudizio) del terzo arbitràtor [vedi].

    Se le parti hanno inteso rimettersi all’(—) dello stesso, in caso di errori manifesti o gravi iniquità del terzo stesso, od anche in presenza della mancata determinazione, da parte sua, di qualche elemento, esse potranno richiedere l’intervento del giudice: in ciò sta la differenza con l’arbitrium merum [vedi].

    Nel silenzio delle parti, si intende che esse abbiano inteso affidarsi all’(—) del terzo: il ricorso all’arbitrium merum richiede, infatti, un’espressa manifestazione di volontà.

    Arbìtrium de restituèndo

    Espressione adoperata in relazione alle actiònes arbitrariæ [vedi àctio arbitraria]. Qualora il giudice fosse convinto del buon diritto dell’attore, poteva far precedere alla condanna una esplicita dichiarazione con la quale enunciava il suo convincimento, ed offriva quindi al convenuto la possibilità di scegliere tra:

    — subire la condanna pecuniaria;

    — ripristinare spontaneamente la situazione giuridica patrimoniale alterata, eventualmente attraverso la restituzione (c.d. arbitrium de restituendo) della cosa oggetto del giudizio.

    Arbitrium mèrum

    L’espressione indica la piena ed indiscriminata discrezionalità (quale criterio di giudizio) del terzo arbitràtor [vedi].

    Se le parti hanno inteso rimettersi all’(—) del terzo, la mancata determinazione da parte di quest’ultimo di qualche elemento rende vano l’intero rapporto; se la determinazione è invece avvenuta, essa può essere impugnata davanti al giudice solo se si dimostra la malafede del terzo (e non anche in presenza di gravi iniquità). In ciò risiede la differenza con l’arbitrium bòni vìri [vedi].

    Nel silenzio delle parti, si intende che esse abbiano inteso affidarsi all’arbitrium boni viri del terzo: il ricorso all’(—) richiede, infatti, un’espressa manifestazione di volontà.

    Arbitrium tutèlæ

    Espressione adoperata in diritto romano, talvolta, per indicare l’àctio tutelæ [vedi].

    Arcadio Carisio

    Giurista vissuto a cavallo tra il II ed il III sec. d.C. (età dei Severi); si segnalò per alcuni scritti dedicati al processo civile extra òrdinem [vedi cognìtio extra òrdinem], tra i quali, in particolare, il De tèstibus lìber singulàris.

    Arcadio (Flavio) (imp. 395-405 d.C.)

    Imperatore d’Oriente investito del potere dal padre Teodosio I [vedi], che aveva nominato successori i suoi due figli, (—) ed Onorio, rispettivamente per la parte orientale e per quella occidentale.

    Alla sua morte, peraltro, la mancanza di un collegamento tra le due partes imperii provocò notevoli conflitti, in gran parte originati anche dai contrasti personali tra Rufino e Stilicone (funzionari imperiali, preposti da Teodosio all’assistenza dei due figli).

    Salito al trono all’età di 11 anni, fu manovrato nelle questioni di governo dai ministri Rufino e Eutropio e dalla moglie Eudossia.

    Argentàrius [Banchiere]

    [vedi Recèptum argentarii; compensàtio]

    Aricia (Lega di)

    Costituita nel VI sec. a.C. dalle città ostili a Roma e agli Etruschi nei Colli Albani, aveva come centro sociale il santuario di Diana nei pressi di Aricia.

    Intorno al 525 a.C. una coalizione formata da Latini e Cumani sconfisse presso questa città (battaglia di Aricia) le forze degli Etruschi.

    (I Cumani erano tradizionalmente concorrenti degli Etruschi nel Tirreno).

    Questi ultimi, a seguito della disfatta furono costretti ad abbandonare alla loro sorte le colonie della Campania, ma soprattutto a rinunciare ad ogni predominio sul Lazio.

    Pochi anni dopo i Tarquini furono cacciati da Roma in seguito al colpo di stato effettuato dai patrizi, guidati da Bruto e Collatino (509 a.C.).

    Aristone

    Giurista vissuto tra la fine dell’I sec. e l’inizio del II sec. d.C.; attese in prevalenza alla rielaborazione degli scritti di giuristi più antichi, come Labeone [vedi] e Sabino [vedi].

    Si dedicò, inoltre, ad un’intensa attività di consulente e di avvocato.

    Armenia

    Regione montuosa dell’Asia Minore (oggi Repubblica indipendente dall’ex U.R.S.S.).

    Fu oggetto di due successive spedizioni militari romane nel I sec. a.C., quella di Lucullo (69 a.C.) e quella di Pompeo (66 a.C.), con le quali Roma acquisì la sovranità sulla parte della (—) denominata minor, che si trova a ovest dell’Eufrate. La restante parte, delimitata, a nord dal Caucaso e a ovest dall’Eufrate, e denominata maior, fu teatro di numerose guerre tra i Romani e Parti che si protrassero, senza che nessuna delle due popolazioni prendesse definitivamente il sopravvento.

    Nel IV sec. d.C. definitivamente passò sotto l’influenza bizantina.

    Arminio (18 d.C. - 19 a.C.)

    Romanizzazione di Hermann valente generale del popolo germanico dei Cherusci.

    Acquisita fama dapprima come comandante delle truppe ausiliarie al servizio dei Romani, successivamente disertò e raccolse un grosso esercito che guidò contro Roma.

    Annientò tre legioni romane al comando di P. Quintilio Varo nella selva di Teutoburgo nel 9 d.C., ma non riuscì a mantenere la coalizione unita dopo la vittoria.

    Sconfitto da Tiberio, prima, e da Germanico, poi, fu avvelenato dai suoi stessi generali, perché sospettato di covare propositi dispotici.

    In seguito, la cultura romantica tedesca fece di lui un eroe e un martire.

    Arnobio

    Padre della Chiesa, vissuto nel III sec. d.C., e autore di scritti giuridici tra i quali va ricordato l’Advèrsus Natiònes.

    Arrha pœnàlis [Caparra confirmatoria; cfr. art. 1385 c.c.]

    Nel diritto vigente indica una somma di denaro (od una quantità di altre cose fungibili), data — al momento della conclusione di un contratto — da una parte all’altra, per confermare la sua intenzione di adempiere il contratto.

    Occorre distinguere:

    — in caso di adempimento, la somma data a titolo di (—) va restituita od imputata alla prestazione dovuta;

    — in caso di inadempimento della parte che ha dato l’(—), l’altra parte può recedere dal contratto, trattenendo per sé la caparra;

    — se è inadempiente la parte che ha ricevuto l’(—), l’altra parte può recedere dal contratto ed esigere per sé il doppio della caparra;

    — la parte non inadempiente può però agire per l’esecuzione o per la risoluzione del contratto: in tal caso, il risarcimento del danno contrattuale da inadempimento è regolato dall’art. 1223 c.c.

    Arrha pœnitentiàlis [Caparra penitenziale; cfr. art. 1386 c.c.]

    Nel diritto vigente, si tratta di una somma di denaro (o quantità di altre cose fungibili), che una parte dà all’altra quale corrispettivo del diritto di recesso [vedi iùs pœnitèndi].

    Occorre distinguere:

    — se recede dal contratto chi ha dato l’(—), la caparra resta nelle mani dell’altra parte;

    — se recede dal contratto chi ha ricevuto l’(—), l’altra parte ha diritto di ricevere il doppio della caparra [vedi Àrrha].

    Arrha sponsalìcia [Caparra matrimoniale]

    Istituto tipico del diritto romano postclassico, consisteva in una sorta di caparra che la futura sposa versava al futuro sposo per garantire l’impegno assunto a seguito della promessa di matrimonio.

    Se la sposa veniva meno alla promessa data, lo sposo aveva diritto di trattenere la caparra; se era lo sposo a venire meno alla promessa, la sposa aveva diritto alla restituzione del doppio della caparra.

    Era, tuttavia, sempre salva la possibilità che ricorressero gravi ragioni giustificatrici della rottura del fidanzamento.

    Ars ingenua (vel artes ingenuæ)

    Espressione indicante attività intellettuali (prestate tipicamente da uomini liberi), come quella del medico e dell’avvocato: queste professioni venivano esercitate autonomamente, con prestazioni a richiesta degli interessati, e ricompensate con un onorario quantificato a piacere del cliente.

    Queste professioni che venivano anche definite operæ liberales, esulavano dall’ambito della locàtio operàrum [vedi], ed erano oggetto di tutela extra òrdinem [vedi cognìtio extra òrdinem] del pretore prima, dell’imperatore successivamente.

    Arvales (Fratres)

    Il più antico collegio di sacerdoti a Roma, esistente in epoca repubblicana e ripristinato da Augusto [vedi].

    Deriva il suo nome dai sacrifici che gli (—) offrivano per la fertilità dei campi (arvum = campo lavorato). Secondo una leggenda i primi (—) erano figli di Acca Larentia [vedi].

    I (—) comprendevano 12 membri scelti a vita tra le famiglie senatoriali più importanti. In epoca imperiale, secondo alcuni, pare che l’imperatore stesso ne facesse parte. La loro cerimonia più importante aveva luogo a maggio, in onore della dea Dea Dia.

    Il canto degli (—), cd. carmen arvale, è stato conservato su una iscrizione del 218 d.C., la quale costituisce il più antico esemplare conosciuto di poesia latina.

    Le iscrizioni sugli (—) che ci sono pervenute offrono delle testimonianze importanti sulla scrittura latina e sulla cronologia dell’impero.

    As [Asse]

    Antica moneta bronzea romana; nel corso dei secoli subì numerose svalutazioni, attraverso progressive emissioni a peso ridotto (c.d. tosatura): in relazione a ciò, si parlò di (—) trientàlis (1/3 di libbra), (—) sextantàrius (1/6 di libbra), (—) unciàlis (1/12 di libbra), (—) semiunciàlis (1/24 di libbra).

    Una riforma del 312 a.C. stabilì che l’appartenenza alle varie classi, ai fini della composizione dei comìtia centuriàta [vedi] fosse stabilita in base al patrimonio mobiliare, valutato in assi.

    Asdrubale

    Figlio di Amilcare Barca e fratello di Annibale [vedi]. Fu a capo dei Cartaginesi in Spagna, allorquando Annibale invase l’Italia nel 218 a.C. (2a guerra punica).

    Tra il 218 e il 208 si batté in Spagna contro i generali romani P. Cornelio Scipione e suo figlio Scipione l’Africano.

    Marciò verso l’Italia in soccorso di Annibale (207), ma fu sconfitto ed ucciso nella valle del fiume Metauro (Marche) dai Romani.

    Asia

    Col termine (—) si intese la prima provincia asiatica, corrispondente alla propaggine occidentale dell’Anatolia.

    In origine il territorio dell’(—) costituiva il regno di Pergamo, e fu lasciato in eredità a Roma dal suo ultimo re Attalo III nel 133 a.C.

    As semiunciàlis

    [vedi As]

    As sextantàrius

    [vedi As]

    As trientàlis

    [vedi As]

    As unciàlis

    [vedi As]

    Assegnazione (fatti di)

    Espressione con cui parte della dottrina qualifica i casi di attribuzione (diretta o indiretta) del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] da parte del giudice. Tali furono:

    — la adiudicàtio [vedi];

    — la litis æstimàtio [vedi].

    Assessòres

    Venivano così definiti i giuristi stipendiati, adibiti all’assolvimento di mansioni di consulenza e di assistenza nell’attività giurisdizionale del præfectus prætorio [vedi] o di altri funzionari.

    Ateio Capitone

    [vedi Capitone]

    Atrio della Libertà

    Edificio dove i censores [vedi] tenevano i loro archivi su tavolette di bronzo ed esercitavano la propria attività.

    Luogo usuale di tortura degli schiavi, ove, però, successivamente si consolidò la tradizione di affrancarli.

    Attalidi

    Dopo la morte di Alessandro Magno (323), i suoi generali si spartirono l’impero. Uno di essi, Filetero che governò su Pergamo, fu fondatore della dinastia degli (—). Il suo successore, Eumene I (m. 241 a.C.) assicurò l’indipendenza di Pergamo dall’impero dei Seleucidi [vedi]. Gli successe Attalo I (241-197), il quale sconfisse i Galàti, acquistando prestigio e acquisendo il titolo di re.

    Attalo dominò quasi tutta l’Asia Minore seleucide. Nel 201 gli (—) si allearono con Roma contro Antioco III re dei Seleucidi, il quale venne sconfitto a Magnesia nel 189, durante il regno di Eumene II (197-159). In tal modo, gli (—) ricevettero parte dei possedimenti ceduti da Antioco in Asia Minore.

    Eumene II proseguì la politica filoromana di Attalo I, incitando i Romani ad attaccare la Macedonia. Gli successe il fratello Attalo II Filadelfo (159-138), quindi Attalo III (138-133). Con la morte di quest’ultimo si estinse la dinastia degli (—): i loro possedimenti formarono la provincia romana dell’Asia Minore.

    Gli (—) regnarono su una città-stato greca ma esercitarono notevoli poteri d’intervento e di governo sulle popolazioni dei Paesi circostanti.

    Essi fondarono la loro ricchezza sulle risorse naturali (argento) e soprattutto sui prodotti agricoli e sulla produzione di lana e pergamena (che deve il suo nome proprio alla città di Pergamo).

    Gli (—) promossero l’arte e la letteratura, facendo di Pergamo una delle più belle città greche, famosa per la sua biblioteca e per la sua architettura.

    Atti ad æmulatiònem [Atti emulativi; cfr. art. 833 c.c.]

    Atti posti in essere, nel pieno esercizio di un proprio diritto, al solo scopo di competere con altro soggetto recandogli danno.

    Il divieto del compimento di atti emulativi, sancito dall’art. 833 del codice civile vigente, non era riconosciuto dal diritto romano nel quale vigeva il principio “nullus vidètur dòlo fàcere qui suo iùre ùtitur” (non si ritiene che si comporti scorrettamente chi esercita il proprio diritto). Pertanto, era consentito che il dòminus [vedi] usasse della cosa all’unico scopo di recare danno ad altri.

    Tuttavia, una serie di disposizioni risalenti all’età classica e, soprattutto, all’età del dominato vietarono:

    — le demolizioni ingiustificate;

    — le turbative all’assetto urbanistico della città;

    — l’asportazione dalle case dei marmi e degli altri materiali preziosi, che contribuivano alla magnificenza della città.

    Attila (400 d.C. ca; 453 d.C.)

    Condottiero barbaro di origine unna, fu soprannominato “flagello di Dio”.

    A capo del suo popolo combatté, come milizia mercenaria, sia per l’imperatore d’Oriente che per quello d’Occidente. In seguito sconfisse lo stesso Teodosio II [vedi], nel 447, imponendogli un pesante tributo.

    Valentiniano III [vedi] si vide costretto anche a dargli in sposa la figlia Onoria.

    Nel 480, constatato il mancato versamento del succitato tributo, invase l’impero di Occidente, ma fu, poi, sconfitto dal generale Ezio ai Campi Catalaunici (451).

    L’anno seguente, però, sfondò le linee militari a protezione della frontiera e dilagò in Italia Settentrionale, distruggendo Aquileia. È ignota la motivazione che lo spinse, poi, a ritornare sui suoi passi senza infliggere il colpo decisivo al nemico ormai inerme.

    La storiografia cristiana diede grosso rilievo all’incontro avvenuto sul Mincio tra (—) e il papa Leone I, ma, nella realtà, è poco probabile che il generale, essendo pagano, potesse impressionarsi di fronte all’alto prelato.

    Più probabilmente, furono gli stenti della spedizione e il timore di vedersi la ritirata sbarrata dall’imperatore d’Oriente Marciano [vedi] a farlo desistere.

    Morì appena tornato in patria, e il suo impero si sfasciò con lui.

    Auctoramèntum

    [vedi Auctoràti]

    Auctoràti

    (—) erano detti i gladiatori che s’impegnavano mediante un giuramento (auctoramentum) verso un impresario, a partecipare ai ludi gladiatori che egli indicasse fino a subire eventualmente la morte. Gli (—) restavano di fatto subordinati al lanista, pur mantenendosi formalmente liberi. Il loro turpe mestiere li rendeva infames [vedi infamia].

    Auctòritas

    Forma di garanzia, nascente quale effetto naturale, dalla mancipàtio [vedi].

    Ad ogni mancipatio ineriva, infatti, l’obbligo dell’alienante di garantire l’acquirente per il caso eventuale in cui quest’ultimo venisse successivamente evitto, cioè, privato della cosa dall’effettivo proprietario [vedi àctio auctoritàtis].

    Auctoritas patris familiæ [Approvazione del capo-famiglia]

    L’(—) consisteva nel consenso alle nozze fornito dal pater familias [vedi] dello sposo o della sposa.

    In età arcaica, l’(—) era elemento costitutivo del vincolo matrimoniale e doveva essere manifestato espressamente.

    In seguito all’assenso paterno si ricollegò il più limitato effetto di rendere efficace l’affèctio maritàlis [vedi] tra i coniugi; tale consenso poteva essere espresso anche in via tacita, ossia con la mancata opposizione.

    Auctoritas pàtrum [Autorizzazione dei senatori]

    L’(—) costituiva la convalida, ad opera del senato [vedi Senatus] delle deliberazioni assunte dalle assemblee popolari.

    Rappresentava una delle attribuzioni di maggior rilievo del collegio senatoriale.

    Nel periodo imperiale, l’intervento del Senato nelle decisioni del prìnceps fu inteso in senso meramente simbolico.

    Auctoritas prìncipis [Autorità del principe]

    Il termine (—) indicava l’autorità, riconosciuta universalmente, agli imperatori romani. Lungi dal rappresentare un concetto giuridico, l’(—) costituiva, in realtà, un “elemento” indefinibile, di origine extra costituzionale, in quanto basato essenzialmente sul carisma personale del prìnceps. Essa si concretizzava (oltre che nell’ovvia e facilmente immaginabile ingerenza negli affari politici e giuridici), in particolare:

    — nell’attribuzione di cariche onorifiche (si pensi, ad es., al iùs publice respondèndi [vedi]);

    — nell’emanazione di pareri inerenti a questioni giuridiche, su richiesta dei privati cittadini [vedi rescrìpta principum];

    — nella cognìtio extra òrdinem [vedi] di questioni, talora già decise dalla magistratura.

    Auctoritas tutòris [Autorizzazione del tutore; cfr. 371 c.c.]

    L’(—) era l’approvazione del tutore in ordine agli atti giuridici compiuti dal pupillo pubertàti proximus, ossia prossimo alla pubertà.

    In assenza dell’(—), la quale assolveva la funzione di integrare la deficiente capacità del pupillo, i negozi compiuti da quest’ultimo e comportanti per lui uno svantaggio economico erano radicalmente nulli.

    Erano, invece, validi i negozi compiuti dal pupillo senza l’(—), laddove dagli stessi gli fosse derivato un vantaggio ovvero un acquisto.

    L’istituto è tuttora conosciuto dall’ordinamento civile vigente.

    Auctoritàtis interposìtio

    [vedi Tutela]

    Aucùpium [Caccia; cfr. artt. 842, 923 c.c.]

    Rientrava, tra i fatti di occupazione [vedi occupàtio].

    In particolare, attraverso l’(—), cioè attraverso la caccia, era possibile acquistare il domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] degli animali selvatici (feræ bestiæ), che erano considerati res nullìus [vedi].

    Se, dopo essere stato catturato, l’animale selvatico sfuggiva alla custodia del cacciatore che l’aveva catturato, ritornava ad essere considerato res nullius, pur se ne era mancata la derelìctio [vedi].

    Audiàtur et àltera pars [lett. “sia ascoltata anche l’altra parte”]

    L’espressione sintetizza il fondamentale principio del contraddittorio, posto alla base del sistema processuale italiano: la decisione del giudice deve essere emessa sempre e soltanto dopo che entrambe le parti del giudizio abbiano avuto adeguata possibilità di esporre le proprie difese.

    Solo in alcuni casi particolari, il legislatore ha consentito la pronuncia di provvedimenti giudiziali sulla base di un accertamento sommario. In tali procedimenti, la piena realizzazione del contraddittorio è semplicemente differita, essendo necessario provvedere urgentemente in via cautelativa (cfr. artt. 669bis e ss. c.p.c. dettanti la nuova disciplina uniforme per i procedimenti cautelari), ovvero eventuale, oltre che differita (in quanto rimessa all’iniziativa della parte convenuta in giudizio) quando il diritto dell’attore appare già sufficientemente provato e si vuole pervenire il più rapidamente possibile al conseguimento di un titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo, artt. 633 e ss. c.p.c.).

    Auditòres [Allievi]

    Erano così definiti gli allievi che frequentavano una scuola giuridica, diffondendo gli insegnamenti appresi dai vari maestri; per la maggior parte tali insegnamenti, infatti, ci sono pervenuti proprio attraverso le opere riepilogative degli (—).

    Particolarmente notevole fu l’opera degli (—) del giurista Servio Sulpicio Rufo [vedi].

    Il termine è etimologicamente alla base dell’espressione “uditori giudiziari” (la prima qualifica dei magistrati), da intendere come allievi giudiziari.

    Augùria

    [vedi Auspicia]

    Augustales

    Collegio di 6 sacerdoti, eletti annualmente, che a Roma a partire dal 12 a.C. erano preposti al culto dell’intera gens Julia e di Augusto. Nei municipi e nelle colonie il culto dell’imperatore era inizialmente associato a quello della dea Roma ma venne reso autonomo da Tiberio [vedi], che portò il numero degli (—) a 21.

    Augusto

    [vedi Ottaviano Augusto]

    Augustolo

    [vedi Romolo Augustolo]

    Aulo Gellio

    [vedi Gellio (Aulo)]

    Aulo Ofilio

    [vedi Ofilio]

    Aurea

    [vedi Res Cottidianæ]

    Aurelia (via)

    Antica strada consolare romana, iniziata nel II sec. a.C., che univa Roma a Genova lungo la costa tirrenica, toccando Civitavecchia, Pisa e Genova. Fu proseguita in età imperiale fino ad Arles. L’attuale via ne ricalca quasi fedelmente il tracciato fino al confine francese.

    Aureliano (imp. 270-275 d.C.)

    Fu il più importante dei c.d. imperatori illirici, ovvero degli imperatori di origine balcanica avvicendatisi al potere nell’arco temporale compreso tra il 268 ed il 285 d.C.

    La sua politica fu sostanzialmente tesa all’esaltazione del potere imperiale, alla difesa dei confini e alla ricostruzione dell’unità del territorio imperiale, minacciata da reiterati tentativi separatisti.

    Al fine di arginare la perdurante crisi economica e di garantire la continuità produttiva in settori economici particolarmente delicati, impose a talune categorie di lavoratori (panettieri, artigiani, addetti ad attività marittime) di trasmettere il mestiere di padre in figlio, vincolandoli all’esercizio di tali professioni.

    Nel 275 d.C. una congiura militare eliminò (—) e si aprì un periodo di lotte, conclusosi con l’ascesa al trono di Diocleziano [vedi].

    Aureòlo (Manlio Acilio)

    Generale romano proclamatosi imperatore nel 267. Fu sconfitto all’Adda da Gallieno [vedi] ed a Milano da Claudio II. Fu assassinato nel 268.

    Aurelio Commodo

    [vedi Commodo]

    Aureus [Aureo]

    Fondamentale moneta romana d’oro. In origine era detta nummus aureus (moneta d’oro). Equivaleva a 25 denari [vedi denarius nummus] d’argento.

    Fu rimpiazzata nel 312 d.C. dal solidus [vedi].

    Aurum tirònicum [lett. “denaro delle reclute”]

    Era la somma di denaro necessaria per reclutare nuovi soldati in luogo delle reclute che, secondo la legislazione dioclezianea [vedi Diocleziano], dovevano essere forniti all’esercito dai proprietari terrieri: se questi ultimi non volevano o non potevano fornire le reclute dovute, potevano soddisfare la pretesa imperiale attraverso il pagamento dell’(—).

    Aurunci

    Popolo appartenente alla famiglia degli Osci. Era stanziato nella parte più meridionale del Lazio, con capitale Aurunca (più tardi Sessa Aurunca). Nel 345 venne soggiogato dai Romani.

    Auspìcia [Auspici]

    Gli (—), insieme agli augùria, erano nella società romana, i segni attraverso i quali si riteneva si manifestasse la volontà degli dei; a quest’ultima veniva adeguata la vita sociale e in base ad essa si assumevano le decisioni più importanti.

    All’interpretazione di tali segni erano deputati degli esperti, gli àugures.

    Difficile è dire con esattezza la differenza fra (—) e auguria; ad ogni modo sembra che essa si concretasse nella diversità dei soggetti preposti all’interpretazione dei “segni divini”.

    Tale compito pare spettasse nel caso degli (—) al rex [vedi] e ai magistrati repubblicani, e nel caso degli auguria agli augures.

    L’espressione “auspicia ad patres redeunt” sta ad indicare che il comando politico ritornava ai “patres” del “senatus” [vedi] alla morte o all’“abdicatio” del “rex” [vedi]; i “patres” lo esercitavano a turno col titolo di “interrex” [vedi] sino alla scelta del nuovo “rex”.

    Gli “(—)” si distinguono in cinque categorie:

    — (—) ex avibus: tratti dal volo degli uccelli;

    — (—) ex tripudiis o pullaria, tratti dal gradimento o meno del cibo manifestato dai polli sacri;

    — (—) de cœlo tratti dai fenomeni celesti (tuoni, lampi);

    — (—) ex quadripedibus tratti dallo improvviso schiamazzare o correre disordinatamente dei quadrupedi;

    — (—) ex diris, sempre sfavorevoli, tratti dall’accadere inopinato di avvenimenti funesti ed inusitati (“diræ”).

    Gli “auspicia” presi dai censori, dai consoli, dal dittatore e dai pretori si dicevano “auspicia maiora”, perché prevalevano su quelli ottenuti dagli altri magistrati patrizi.

    Da qui derivò la distinzione dei “magistratus patricii” in “maiores” e “minores”.

    Authènticum

    Collezione latina di 134 novelle scoperta intorno al 1100 ad opera della scuola giuridica bolognese; essa fu denominata (—) in quanto si ritenne inizialmente che fornisse il testo originale delle novelle giustinianee.

    Successivamente, si è avuto modo di stabilire che, tra le novelle incluse nell’(—), solo quelle in lingua latina erano fedeli al testo originale, mentre quelle redatte originariamente in lingua greca erano state, nell’(—), tradotte in latino in modo libero ed approssimativo, discostandosi notevolmente dall’originale.

    Autopragia

    Particolare privilegio concesso ai maggiori esponenti della classe nobiliare; prevedeva un versamento diretto delle imposte dovute nelle casse dell’erario statale.

    Evidente espressione dell’indebolimento del potere pubblico e del consolidamento dei potentes, l’(—) sorse in Egitto, diffondendosi in diverse province durante il IV sec. d.C.

    Per volere del præfectus prætorio Anthemius, fu emanata una legge da Teodosio II nel 409 d.C., tesa ad eliminare il privilegio dell’(—) che alcuni esponenti della classe nobiliare avevano ottenuto per concessioni imperiali, quando non addirittura usurpato.

    Autotutela

    Potere attribuito al titolare di difendere il proprio diritto, a prescindere dall’intervento di un organo di giurisdizione statale.

    Il sistema dell’(—) si affermò nella prima fase dello sviluppo della civiltà romana e rappresentò la regola, almeno in teoria, sin verso la fine dell’epoca classica. La tutela statale esclusiva si impose solo nell’avanzato periodo post-classico.

    Particolare rilevanza nel passaggio dalla (—) alla tutela statale ebbe il decretum divi Marci emanato da Marco Aurelio che proibì al creditore, nel caso di inadempimento del debitore, di rifarsi direttamente sui suoi beni, pena la perdita del credito.

    Aventino

    Uno dei sette colli di Roma, passato alla storia per essere stato il luogo teatro delle secessioni della plebe: per render maggiormente vigorose le proprie richieste, sovente i plebei — durante gli ultimi secoli della fase arcaica, caratterizzati appunto dalle lotte tra patrizi e plebei — si ritiravano, in secessione, sull’(—).

    Ancora nel linguaggio contemporaneo chi si ritira da qualche attività in segno di protesta, o per avvalorare richieste contrattuali, viene definito aventiniano.

    Aventino (Lega dell’)

    Costituita durante la dominazione etrusca su Roma (VI sec. a.C.), riuniva la maggior parte delle città latine ed era presieduta da Roma.

    Il suo centro religioso era posto nel tempio di Diana sul colle dell’Aventino. Ad essa si opponeva la lega di Aricia [vedi], che aveva il suo centro sacro nel santuario di Diana presso la città di Aricia, sul lago di Nemi.

    Aversio [Miscuglio]

    L’(—) si verificava nei casi di trasporto marittimo, quando più generi si mescolavano nella stiva.

    Il pretore concedeva ai proprietari dei generi confusi un’azione per il recupero (actio oneris aversi).

    Avito (imp. 455-457 d.C.)

    Imperatore romano di origine gallica, salito al trono nel 455 d.C., dopo la morte di Valentiniano III [vedi]; fu indotto all’abdicazione dal potentissimo generale Ricimero.

    Avùlsio [Avulsione; cfr. artt. 944-945, 947 c.c.]

    Modo d’acquisto della proprietà a titolo originario, rientrante nella categoria degli incrementi fluviali [vedi].

    In particolare, l’(—) era l’incremento che aveva luogo nei casi in cui l’impeto del fiume staccava una porzione di terreno da un fondo, trascinandola su un altro fondo.

    L’acquisto della proprietà aveva luogo, in favore del titolare del fondo che aveva ricevuto l’incremento, solo nel momento in cui la parte staccata si fosse stabilmente incorporata nel fondo (ad es., quando gli alberi avessero immesso radici nel terreno). Prima di quel momento, la proprietà della parte staccata poteva esser rivendicata dal titolare del fondo che aveva subito il decremento.

    La disciplina dell’(—) trovava applicazione anche nei casi in cui, per effetto di una frana, una porzione di un fondo superiore, fosse andata ad incrementare un fondo inferiore (il fenomeno era definito crùsta làpsa) [vedi].

    Azio

    Piccolo promontorio all’imbocco del golfo di Ambracia.

    Nel 31 a.C. si svolse nello specchio d’acqua antistante (—) la battaglia decisiva tra M. Antonio [vedi] e Ottaviano [vedi], conclusasi con la vittoria di quest’ultimo, che da allora e per più di quarant’anni fu padrone incontrastato di Roma.

    Baccanali

    Celebrazioni mistiche in onore di Bacco (in greco Dioniso).

    Originarie della Grecia, furono importate a Roma dai coloni della Magna Grecia: consistevano in un rito notturno accessibile soltanto alle donne, a cui, in seguito furono ammessi anche gli uomini. I (—) degenerarono poi in feste di carattere orgiastico, perdendo quindi il connotato originario di religiosità. La loro pericolosità morale e sociale indusse il senato a vietarli nel 186 a.C. [vedi senatusconsultum de Bacchanalibus].

    Sopravvissero segretamente in Italia meridionale per lungo tempo, e furono addirittura tollerati in occasione di particolari festività.

    Balbino (Celio Calvino) (imp. 238 d.C.)

    Effimero imperatore nominato dal senato nel 238 d.C., insieme a Cupieno per far fronte a Massimino il Trace [vedi]; vennero entrambi assassinati dai Pretoriani in capo a pochi mesi.

    Basilica

    [vedi Libri Basilicòrum]

    Bávari

    Popolazione che agli inizi del VI secolo si stanziò nelle province romane del Norico [vedi] e della Raetia [vedi] che da essi presero il nome di Baiaria (da cui Bavaria e poi Baviera).

    Le origini dei (—) sono ancora incerte. Probabilmente essi trassero origine dalla fusione dei Marcomanni [vedi] provenienti dalla Boemia con genti romane e germaniche. Fra il 739 ed il 743 elaborarono una codificazione delle proprie leggi (Lex Baiuwaiorum).

    La regione, pur subendo una notevole influenza franca, conservò una discreta indipendenza fino al 788, quando Carlo Magno vi instaurò il sistema feudale.

    Belgica

    [vedi Gallia]

    Bèllum [lett. “guerra”]

    Le normali relazioni internazionali di amicitia (mantenimento, spesso in virtù di un trattato, della pace e di rapporti diplomatici con connessi obblighi reciproci di non prestare aiuti al nemico dell’altra parte) e di hospitium (comportante il diritto di ospitalità e di tutela anche giuridica) potevano essere rotte a causa di azioni di (—). Il (—) richiedeva una giusta causa ((—) iustum) e la dichiarazione di (—) richiedeva determinate formalità rituali: un Feziale veniva incaricato di contestare allo straniero l’ingiustizia compiuta e di intimare a porvi riparo entro un termine. In caso di inottemperanza, il comizio centuriato deliberava lo stato di (—) che veniva solennemente dichiarato dal Feziale. Il (—) era interrotto con la tregua (indutiæ) temporanea o definitiva (in tal caso faceva seguito un trattato di pace). In caso di resa (deditio in dicionem), Roma poteva disporre a piacimento della comunità straniera, eliminandola o riducendola in prigionia (captivitas). La resa del popolo straniero poteva aversi anche indipendentemente dallo stato di (—): in tal caso si aveva la deditio in fidem, che comportava da parte di Roma un obbligo fiduciario di riservare allo straniero un trattamento più favorevole.

    Benefìcia herèdis

    [vedi Beneficium abstinèndi; Beneficium inventàrii; Beneficium separatiònis]

    Benefìcium [Beneficio]

    Espressione adoperata dalla giurisprudenza romana (in particolare, in periodo preclassico e classico), per indicare i provvedimenti legislativi (o equiparati) relativi (non a fattispecie dotate dei caratteri della generalità ed astrattezza, bensì) a casi singoli o persone determinate.

    I beneficia risultavano favorevoli al destinatario (al contrario dei privilegia sfavorevoli: [vedi privilegium]) e riguardavano, solitamente, particolari categorie di persone (es. i militari).

    Il complesso dei beneficia attribuiti ad una categoria prendeva il nome di iùs (es. ius militare).

    Il termine (—) viene, altresì, spesso adoperato per indicare, genericamente, una posizione di favore in cui si trova un soggetto rispetto ad altri, od anche una posizione di favore applicabile a qualunque soggetto ne faccia richiesta.

    Beneficium abstinèndi [Beneficio di astenersi]

    Beneficio introdotto dal iùs honoràrium [vedi]: consentiva agli herèdes sui et necessarii [vedi hères] di rinunziare ad un’eredità svantaggiosa, evitando l’acquisizione automatica (ìpso iùre) di essa.

    I beni ereditari venivano venduti in nome del de cùius [vedi] sul quale ricadeva l’infamia conseguente alla bonòrum vendìtio [vedi].

    Gli eredi, oltre ad evitare l’infamia, venivano tutelati dal (—) anche sotto un profilo strettamente patrimoniale: ogni loro acquisto esterno alla successione era, infatti, sottratto all’azione dei creditori ereditari.

    Benefìcium cedendàrum actiònum [cfr. artt. 1949-1950 c.c.]

    Beneficio riconosciuto dalla giurisprudenza classica, al fideiussore [vedi fideiùssio]: quest’ultimo, richiesto dal creditore del pagamento, aveva diritto alla cessione dell’azione spettante al creditore contro il debitore principale, pur se l’azione stessa poteva dirsi consumata per effetto dell’avvenuta lìtis contestàtio [vedi], nel processo contro il fideiussore.

    L’istituto è tuttora presente e disciplinato dal nostro ordinamento (artt. 1949-1950 c.c.).

    Beneficium competèntiæ

    Beneficio spettante ai soggetti ai quali era riconosciuto il favore di ottenere la limitazione di una condanna entro le loro reali possibilità economiche (in id quod fàcere pòssunt) di soddisfare l’attore: si è, in dottrina, osservato che la concessione del (—) non sempre fu prestabilita da provvedimenti di governo (leggi, editto pretorio, costituzioni imperiali), ma fu, il più delle volte, rimessa alla valutazione discrezionale del magistrato giusdicente.

    Godeva di tale privilegio, ad es. il marito rispetto ai debiti della moglie, ed in diritto giustinianeo anche i militari, il socio e il donante (nei confronti del donatario).

    Il (—) riguardava solo la condanna e non l’obbligazione; per tale motivo se le condizioni patrimoniali del debitore miglioravano, questi era tenuto a pagare anche la restante parte del debito.

    Beneficium divisiònis [Beneficio di divisione; cfr. art. 1946 c.c.]

    Beneficio attribuito al fideiussore [vedi fideiussio] da un rescrìptum [vedi rescrìpta prìncipum] dell’imperatore Adriano: in virtù di esso, il fideiussore poteva opporsi a che il creditore si rivalesse a suo carico per l’intero, se vi erano altri fideiussori solvibili. Il (—) era esercitato probabilmente con l’opposizione di una excèptio doli [vedi], da parte di un fideiussore, all’azione del creditore.

    Anch’esso, come il beneficium excussiònis [vedi], è previsto dall’ordinamento vigente (può, infatti, essere oggetto di espressa pattuizione), costituisce un’importante deroga al principio della responsabilità solidale tra tutti i fideiussori: ciascun fideiussore può essere ritenuto responsabile, se si è pattuito il (—), soltanto per la sua quota.

    Beneficium excussiònis (o òrdinis) [Beneficio di escussione; cfr. art. 1944 c.c.]

    Beneficium [vedi] accordato, in epoca giustinianea, al fideiussore [vedi fideiussio]: esso attribuiva a quest’ultimo, in ossequio al principio di accessorietà, la facoltà di pretendere che il creditore dirigesse l’azione in primo luogo contro il debitore principale. Il fideiussore poteva, in concreto, paralizzare con una excèptio [vedi] l’azione del creditore che avviasse una procedura esecutiva in suo danno, prima di avere inutilmente agito, in via esecutiva, sui beni del debitore principale.

    Il (—), previsto e disciplinato nell’ordinamento civilistico vigente (art. 1944 c.c.) costituisce un’importante deroga al principio secondo il quale il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale.

    Beneficium inventàrii [Beneficio di inventario; cfr. artt. 470, 484 ss. c.c.]

    Beneficio di creazione giustinianea: per stimolare gli herèdes voluntarii [vedi hères] all’accettazione [vedi adìtio hereditatis] di una eredità prevedibilmente svantaggiosa, si consentì loro, entro trenta giorni dal momento della conoscenza della successione, di incaricare un notaio della redazione di un inventario dell’attivo ereditario onde poter accettare l’eredità soltanto se essa risultava attiva.

    I creditori ereditari venivano, così, pagati nei soli limiti dell’attivo ereditario, evitando agli eredi una responsabilità ultra vìres, cioè coinvolgente (oltre alle voci attive dell’eredità) anche il proprio patrimonio personale.

    Il (—) è previsto e disciplinato anche nel codice civile vigente (artt. 470, 484 ss. c.c.).

    Benefìcium separatiònis

    Beneficio di creazione giurisprudenziale classica: consentì che, in presenza di un’eredità svantaggiosa, qualora non fosse avvenuta confusione tra il patrimonio ereditario e quello dell’hères necessarius (cioè del servus cum libertàte institùtus [vedi heres], gli acquisti futuri dell’erede fossero sottratti all’azione dei creditori ereditari. Agli heredes necessarii, infatti, non si volle estendere la possibilità del beneficium abstinendi [vedi] riconosciuto agli heredes sui et necessarii [vedi].

    In sostanza, pur avvenendo la bonòrum vendìtio [vedi] in nome dell’heres necessarius (che risultava infamato), tuttavia i creditori del de cùius [vedi] non potevano rivalersi sul patrimonio personale dell’erede, neanche quando i loro crediti non fossero stati integralmente soddisfatti dal ricavato della vendita dei beni ereditari.

    Berito (scuola di)

    Famosa scuola giuridica, sorta nel periodo postclassico, particolarmente fiorente sotto Giustiniano [vedi], dal quale ricevette (insieme alle scuole di Roma [vedi] e di Costantinopoli [vedi]) l’autorizzazione all’insegnamento ufficiale del diritto.

    La scuola di (—), definita “madre del diritto”, produsse numerose opere (prevalentemente in lingua greca che era la lingua in cui si svolgevano le lezioni, pur se i testi di studio erano in latino) divulgative del diritto romano classico, sebbene notevolmente inquinato.

    Tra i suoi esponenti più illustri, si ricordano Teòfilo [vedi], Dorotèo [vedi] ed Anatòlio [vedi].

    Bèstiis òbici [lett. “essere gettati in pasto alle belve feroci”]

    Pena di morte inflitta mediante esposizione in combattimento, alle belve feroci.

    Fu una delle pene previste, in diritto romano, nella fase della repressione extra òrdinem [vedi cognìtio extra òrdinem, dir. pen.], per i delitti più gravi.

    Betica

    [vedi Hispania]

    Bigamia [cfr. artt. 556-557 c.p.]

    È la condizione di chi aveva contratto più matrimoni; in diritto postclassico fu punita come crìmen [vedi], in quanto si mirava a tutelare, attraverso il matrimonio, la sacralità della famiglia.

    Sui bigami ricadeva l’infamia. La (—) è tuttora prevista come reato dall’art. 556 del c.p. vigente.

    Bitinia

    [vedi Ponto e Bitinia]

    Bòna adventìcia (o pecùlium adventìcium) [Beni supplementari]

    Erano l’insieme dei beni acquistati dal filius familias [vedi familia; Status (familiae); patria potestas], ma attribuiti formalmente al pater familias [vedi].

    Il filius familias veniva ad acquistarne il godimento e la facoltà di disporne per testamento solo dopo l’emancipàtio [vedi].

    A partire da Costantino, dei (—) fecero parte: i bóna matérna, ossia i beni derivanti dall’eredità testamentaria o legittima della madre, ai quali si aggiunsero successivamente anche i beni lasciati dalla madre al figlio mediante legato; e i bona materni gèneris, ossia i beni ereditati dagli ascendenti materni.

    Su tali beni il pater aveva un mero usufrutto legale.

    Costantino stabilì che il pater che avesse emancipato il filius, avrebbe avuto diritto ad un terzo dei beni spettanti a quest’ultimo a titolo di compenso per la perdita dell’usufrutto.

    Giustiniano [vedi] concesse al pater l’usufrutto della metà.

    Bona cadùca

    [vedi Cadùca]

    Bona extra dotem [Beni parafernali]

    [vedi Paràpherna]

    Bòna fìdes [Buona fede; cfr. artt. 1153 ss. 1337, 1366, 1375 c.c.]

    La (—), nel diritto romano, assumeva il significato di:

    — comportamento leale ed onesto nell’esecuzione degli impegni ed obblighi assunti: in tale accezione, la (—) costituiva parametro per valutare la correttezza o meno di un comportamento;

    — convinzione di non ledere l’altrui diritto. In quest’ultima accezione, avente una connotazione spiccatamente etica, la (—) costituiva requisito fondamentale dell’usucàpio [vedi].

    La (—), inoltre si concretizzava, nelle actiones bonæ fidei [vedi], nel largo margine di valutazione discrezionale riconosciuto al giudice, che doveva tener conto, nella sua decisione di tutte le ragioni addottegli sia dall’attore che dal convenuto.

    Nel diritto civile vigente, la buona fede assume molteplici connotazioni, tra le quali è opportuno ricordare le seguenti:

    — in generale essa è intesa come situazione psicologica di ignoranza della lesione dell’altrui diritto (buona fede soggettiva) oppure obbligo etico di comportamento onesto (buona fede oggettiva);

    — è criterio di interpretazione del contratto;

    — è criterio di integrazione del contratto;

    — è elemento rilevante in materia possessoria ed ai fini dell’usucapione;

    — è elemento rilevante ai fini della valutazione del comportamento tenuto nel corso delle trattative che precedono la formazione del contratto, oppure in relazione all’adempimento di un’obbligazione.

    Bona matèrna [Beni materni]

    [vedi Bona adventìcia]

    Bona materni gèneris [Beni del ceppo materno]

    [vedi Bona adventìcia]

    Bona receptìcia [Beni parafernali]

    [vedi Paràpherna]

    Bona vacàntia

    Veniva così definito il patrimonio ereditario non attribuito in successione a nessuno per mancanza di eredi: la lex Iulia de maritàndis ordìnibus [vedi] (18 a.C.) stabilì che essi fossero attribuiti dapprima all’ærarium Saturni [vedi] in seguito al fiscus Caesaris [vedi].

    Se il patrimonio ereditario rimasto vacante era passivo, veniva messo, invece, a disposizione dei creditori ereditari affinché si procedesse alla bonòrum vendìtio [vedi].

    Bona vi rapta [Rapina; cfr. art. 628 c.p.]

    Per (—) s’intese un caso aggravato di furto, in quanto commesso mediante violenze sulle persone. La (—) era fonte di obbligazioni nascenti da atto illecito [vedi obligationes ex delicto]

    Successivamente il prætor peregrinus [vedi] Lucullo, nel suo editto, accordò un’apposita azione contro colui che avesse, con la minaccia di un’arma, arrecato danno o sottratto cose altrui; la pena prevista ammontava al quadruplo della pena base, se l’azione veniva esperita entro l’anno, mentre era pari a quella base, se l’azione veniva esperita dopo tale termine.

    La giurisprudenza classica estese l’ambito di tale fattispecie, ricomprendendovi anche quelle ipotesi in cui non si facesse ricorso alle armi, ma nelle quali si fosse comunque impiegata violenza.

    Alla rapina, poi, veniva equiparata l’ipotesi di impossessamento di cosa altrui profittando di una calamità (incendio, naufragio, rovina, etc.).

    Era dubbia in età classica la natura dell’actio vi bonorum raptorum, se dovesse cioè considerarsi actio pœnalis [vedi actio pœnalis, reipersecutoria, mixta].

    Giustiniano [vedi] risolse la questione, smentendo entrambe le ipotesi e ritenendola actio mixta.

    Bonæ fìdei iudìcium

    [vedi Actiònes bonæ fidei]

    Bòni mòres [Buon costume; cfr. artt. 1343, 1354, 1418, 2035 c.c.]

    Regole dettate dal buon costume.

    Soltanto a partire dal periodo classico, i negozi giuridici contrari al buon costume (negozi contra bonos mores), detti anche turpi furono considerati inutilizzabili e perciò improduttivi di effetti giuridici.

    La contrarietà al buon costume inficia la validità del negozio giuridico anche secondo il diritto civile vigente: infatti è previsto espressamente che la causa o il motivo comune del negozio giuridico contrari al buon costume sono illeciti (art. 1343, 1346 c.c.) e rendono nullo il negozio giuridico (art. 1418 c.c.).

    Bonòrum cèssio

    [vedi Cessio bonorum]

    Bonorum distràctio [Distrazione di beni]

    Forma di esecuzione forzata caratterizzata dalla vendita (diversamente da quanto si verificava nella bonorum vendìtio [vedi]), dei singoli beni facenti parte del patrimonio di un debitore irrimediabilmente insolvente, fino al conseguimento della somma necessaria al soddisfacimento delle ragioni del creditore.

    La (—), a differenza della bonòrum vendìtio, non comportava infamia a carico del soggetto escusso.

    Si faceva ricorso a tale procedura nel caso in cui il debitore insolvente fosse un senatore o un pupillus [vedi].

    Bonorum distràctio: particolare forma di esecuzione forzata cui si ricorreva in casi particolari. A differenza della bonorum venditio, tale procedimento non era infamante e consentiva al debitore di vendere alla spicciolata i propri beni, onde evitare la totale rovina economica, fino a completo soddisfacimento dei crediti.

    Bonorum sèctio: procedimento esecutivo simile alla bonorum venditio, relativo a crediti dello Stato verso i privati. I beni dell’obbligato venivano venduti in blocco ad un bonorum sèctor, che ne acquistava il domìnium ex iùre Quirìtium.

    Il bonorum sector, a sua volta, aveva l’opportunità di rivendere singolarmente ciascun bene (sectio), ricavandone un proprio guadagno.

    Bonòrum vendìtio: procedimento esecutivo avente ad oggetto il patrimonio del debitore irrimediabilmente insolvente (“fallito”). Vi erano sottoposti non solo coloro che avevano già subìto una mìssio in possessiònem cautelativa, ma anche il de cùius ed il càpitis deminùtus che non avessero lasciato eredi.

    I beni patrimoniali del debitore erano venduti in blocco all’incanto a chi, tra i creditori, avesse offerto il pagamento della più alta percentuale di crediti.

    A tale procedimento conseguiva l’infamia per il debitore.

    Bonòrum èmptor [lett. “compratore dei beni”]

    Nell’ambito della bonorum venditio [vedi], il (—) era il soggetto che acquistava l’intero complesso dei beni di un debitore irrimediabilmente insolvente (“fallito”).

    Il (—) subentrava nei diritti del debitore e si obbligava a pagare a tutti i creditori una percentuale dei crediti che essi vantavano nei confronti dello stesso.

    Egli poteva, altresì, agire nei confronti dei debitori del “fallito”, ma aveva l’obbligo di compensare i crediti per i quali agiva con eventuali debiti del “fallito” nei confronti del soggetto di volta in volta convenuto in giudizio.

    La successione del (—) nei beni del “fallito” era considerata come successione a titolo universale iùre honoràrio (per diritto pretorio): si trattava, tuttavia, di una successione a titolo universale inter vivos, e non mortis causa.

    Al (—) spettava, sui beni acquistati, l’in bònis habère [vedi]; il domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] si acquistava soltanto per effetto del decorso del tempus ad usucapiònem [vedi usucàpio].

    Il possesso dei beni acquistati dal (—) veniva tutelato dal pretore in via interdittale [vedi interdìctum]; al (—) spettava, altresì, per rendere più efficace la tutela dei suoi diritti, l’esercizio dell’àctio Serviàna [vedi] e dell’actio Rutiliàna [vedi], entrambe esperibili contro i debitori del “fallito”.

    Bonorum magìster

    [vedi Magister bonorum]

    Bonorum possèssio [Possesso dei beni]

    Istituto creato dal iùs honoràrium [vedi]: consisteva nell’attribuzione, da parte del pretore, a colui che ne avesse fatto richiesta e che avesse avuto le qualità stabilite nell’Editto, non solo del possesso dei singoli beni ereditari, ma addirittura del godimento di fatto della situazione di erede, indipendentemente dalla titolarità (alla stregua del ius civile [vedi]).

    Originariamente, la (—) era sine re (senza azione), in quanto non consentiva al bonorum possèssor (possessore dei beni ereditari) di resistere in giudizio alla hereditàtis petìtio [vedi] intentata da chi dimostrasse di essere erede secondo il ius civile.

    In epoca classica, tuttavia, la (—) divenne cum re (con azione), ossia si caratterizzò per l’effetto opposto.

    In base ai motivi che davano luogo alla concessione della (—), si distingueva tra:

    — (—) contra tabulas [(—) contro il testamento], concessa dal pretore, contro la volontà manifestata dal de cùius [vedi] nel testamento;

    — (—) secundum tabulas [(—) in conformità al testamento], accordata dal pretore in conformità alla volontà manifestata dal de cùius in un testamento non valido per il ius civile;

    — (—) sine tabulis [(—) in assenza di testamento], concessa dal pretore, in mancanza di testamento, a persona che appartenesse ad una delle categorie individuate, a tal fine, dall’Editto.

    Bonorum possessio contra tàbulas [Possesso di beni ereditari contro il testamento]

    [vedi Bonorum possessio]

    Bonorum possessio cum re

    [vedi Bonorum possessio]

    Bonorum possessio secùndum tabulas [Possesso di beni ereditari in conformità al testamento]

    [vedi Bonorum possessio]

    Bonorum possessio sine re

    [vedi Bonorum possessio]

    Bonorum possessio sine tàbulis [Possesso di beni ereditari in assenza di testamento]

    [vedi Bonorum possessio]

    Bonorum possessio ventris nomine

    Per (—) si intendeva in diritto onorario l’amministrazione della quota (affidata ad un curator ventris [vedi]), dell’eredità del pater defunto a favore del concepito, che non fosse ancora nato.

    Quando il de cuius [vedi] moriva intestatus (cioè senza lasciare un testamento) aveva luogo la vocatio ab intestato [vedi successio ab intestàto; vocatio contra testamentum].

    Secondo il ius honorarium la bonorum possessio intestati o sine tabulis veniva promessa a quattro classi di successibili: liberi, legitimi, cognati, vir et uxor.

    La successione iure honorario era sempre concessa a richiesta dell’interessato.

    Nella classe dei figli era assegnata una quota ai postumi sui (figli nati dopo la morte del padre): questa quota amministrata dal curator ventris dava luogo all’operazione chiamata (—).

    Bonòrum sèctio

    [vedi Sectio bonorum]

    Bonorum sector

    [vedi Sectio bonorum]

    Bonorum separàtio

    [vedi Separàtio bonorum]

    Bonorum vendìtio [lett. “vendita dei beni”; cfr. R.D. 16-3-1942, n. 267]

    Forma di esecuzione forzata promuovibile, ad iniziativa dei creditori, sul patrimonio di un debitore irrimediabilmente insolvente.

    La procedura si articolava in varie fasi:

    — dapprima, i creditori chiedevano al pretore di immettersi nel patrimonio del debitore (c.d. missio in bona [vedi]);

    — a seguito di tale richiesta, il pretore, ricorrendone i presupposti (irrimediabile insolvenza del debitore), immetteva nel possesso dei beni del debitore tutti i creditori (non solo quelli istanti, ma anche quelli successivamente intervenuti), nominando tra essi un curatore (c.d. curàtor bonòrum) cui veniva affidata temporaneamente la custodia e l’amministrazione dei beni;

    — trascorsi 30 giorni dalla missio in bona, i creditori procedevano all’elezione (tra essi) di un magìster bonorum [vedi], il quale, dopo aver redatto l’inventario dei beni, emetteva il bando di vendita (c.d. lex venditiònis) contenente l’elenco dei beni messi in vendita, i nomi dei creditori (con gli importi dovuti a ciascuno e l’indicazione dei crediti eventualmente assistiti da garanzie), i termini entro i quali il bonorum èmptor [vedi], cioè l’acquirente dei beni, doveva soddisfare i creditori, e l’indicazione delle garanzie che il bonorum emptor doveva prestare per l’adempimento delle obbligazioni da lui assunte con l’acquisto;

    — trascorsi 10 o 15 giorni dall’emanazione della lex venditionis, il magister bonorum provvedeva alla vendita in blocco dei beni del “fallito” [vedi bonorum distràctio] a quello tra i creditori che offriva il pagamento della più alta percentuale dei debiti.

    La (—) era infamante (a differenza della cèssio bonorum [vedi]) per il debitore. I creditori, per la parte dei loro crediti rimasta insoddisfatta, conservavano i propri diritti nei confronti del debitore fallito, ma avendo quest’ultimo esaurito, con la (—), il proprio patrimonio, essi dovevano attendere la creazione di un nuovo attivo patrimoniale.

    La (—) presenta indubbi punti di contatto con le odierne procedure concorsuali previste e disciplinate dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942).

    Bònum et æquum

    [vedi Æquitas]

    Bònus pater familias [Buon padre di famiglia; cfr. art. 1176 c.c.]

    L’espressione indica l’uomo medio, la cui diligenza costituisce parametro di riferimento per valutare quella impiegata dal debitore, nell’adempimento di un’obbligazione. Consiste in quella dose di attenzione e di perizia che l’uomo medio è solito impiegare nella cura dei propri affari.

    In diritto romano classico e postclassico la mancanza della diligenza del (—) integrò, quale criterio di imputazione della responsabilità per inadempimento, la culpa levis [vedi].

    Bosforo (Regno del)

    Regno che dal I sec. a.C. cadde sotto la “protezione” di Roma.

    In seguito oscillò tra il dominio bizantino e quello barbarico.

    Includeva i territori bagnati dal mare d’Azov e la penisola di Crimea.

    Boviano (Battaglia di) (304 a.C.)

    Episodio conclusivo della seconda guerra sannitica, che segna la sconfitta definitiva dei Sanniti, dopo la loro parziale affermazione presso le Forche Caudine (321 a.C.) [vedi].

    Dopo la sconfitta presso Caudio, i Romani riordinarono il proprio esercito, modificando l’armamento e la struttura delle legioni, per adattarlo al tipo di guerra tra i monti cui si erano dimostrati impreparati.

    Nel 315 Roma riprese le operazioni belliche nel Sannio. Gli Etruschi che si erano sollevati contro i Romani, unendosi al suo nemico, furono completamente battuti.

    Infine i Sanniti, sconfitti nella (—), furono costretti alla resa e a riconoscere i possessi romani in Campania. La Confederazione sannitica diveniva, inoltre, alleata di Roma.

    Brachylogus iuris civilis

    Manuale scolastico di epoca non romana (elaborato probabilmente nelle regioni dell’odierna Francia, nel XII secolo e pubblicato nel sec. XVI); costituisce una sorta di compendio delle Institutiones giustinianee [vedi Institutiones Iustiniani], ma qua e là vi si rinvengono tracce dell’utilizzo anche di altre opere giustinianee, soprattutto nel Digesto [vedi Digèsta seu Pandèctae].

    È suddiviso in quattro parti, dedicate rispettivamente alle persone e alla famiglia, ai diritti reali e successori, alle obbligazioni, al processo.

    Brephotrophium

    Era l’ospedale od ospizio dove venivano ricoverati i neonati esposti [vedi expositio] o di padre ignoto. Il (—) poteva avere personalità giuridica (cfr. C. 1,2,22).

    Breviàrium Alarìci vel Alariciànum

    [vedi Lex Romana Wisigothòrum]

    Britannia

    Provincia romana che comprendeva i territori centro-meridionali dell’odierna Inghilterra.

    Il primo a sbarcare sulle coste inglesi fu Cesare [vedi] nel 56 a.C. Seguì poi la fortunata spedizione militare di Claudio [vedi] (41-54 d.C.), che assoggettò, dopo lunghe e sanguinose lotte, il sud dell’isola.

    Sotto Vespasiano, fu il generale G. Giulio Agricola ad intraprendere la decisiva campagna di conquista, che porterà alla sottomissione dei territori britannici (77-84 d.C.). Adriano [vedi] nell’ambito della sua politica di rafforzamento del limes [vedi] fece poi costruire una trincea fortificata, denominata Vallo di Adriano (122-127 d.C.), all’altezza della odierna Newcastle, lunga ben 107 km stabilendo definitivamente i confini della provincia.

    Broccardo (o più comunemente e precisamente Brocardus)

    Il (—) è una massima che sintetizza una questione giuridica. Il nome è dovuto a Brocardus, vescovo di Worms, che, all’inizio dell’XI sec. d.C. fece condensare la summa del diritto allora conosciuto in forma di aforismi.

    Bruto (M. Giunio)

    Giurista e magistrato vissuto nel II sec. a.C.; la sua opera consistette, per quanto è dato evincere dalle fonti, in sette libri di diritto civile, dei quali tre redatti sotto forma di dialoghi — col proprio figlio — (secondo la maniera dei filosofici greci), e quattro contenenti responsa [vedi responsa prudentium] relativi a casi pratici.

    (—) è ricordato da Pomponio [vedi] come uno tra i fondatori della giurisprudenza romana, probabilmente a causa delle tendenze evolutive manifestate nelle sue opere.

    Bruto Lucio Giunio

    Figlio di una sorella di Tarquinio il Superbo [vedi], fu promotore, insieme a Collatino [vedi], dell’insurrezione che provocò in Roma la caduta della monarchia etrusca.

    L’occasione della rivolta gli fu offerta, secondo la tradizione, dall’oltraggio che il Superbo arrecò a Lucrezia, matrona romana. Caduta la monarchia, Bruto e Collatino furono i primi due consoli della storia della Repubblica.

    Bústum (Sepolcro)

    Era il luogo in cui venivano bruciati i cadaveri, ed in senso più ampio, il tumulo innalzato sulle ceneri di un defunto. In virtù della legge delle Dodici tavole [vedi lex XII Tabularum], il (—) non poteva essere oggetto di usucapio [vedi].

    Cadùca [Beni vacanti]

    Erano così definiti i beni, appartenenti ad un patrimonio ereditario, non attribuiti in successione all’heres [vedi] o al legatarius incapax. Tali cespiti venivano attribuiti ad altri soggetti, o, in ultima istanza, all’ærarium Saturni [vedi], secondo la lex Iulia de maritandis ordinibus [vedi] o, in seguito, al fiscus Caesaris [vedi]; se l’eredità era passiva, i beni vacanti erano messi a disposizione dei creditori ereditari perché procedessero alla bonòrum vendìtio [vedi].

    La mancata attribuzione dei (—) poteva derivare anche da incapacità a ricevere [vedi testamenti factio passiva] dei successibili.

    Caducorum vindicatio

    Áctio in rem [vedi] accordata all’ærarium Saturni [vedi] contro il possessore di beni che, in virtù dell’incapacitas, sancita dalle leges Iulia et Papia Poppæa [vedi lex Iùlia et Pàpia], spettavano allo Stato.

    L’acquisizione successoria ex testamento poteva infatti essere impedita per la presenza nell’heres o nel legatarius di alcune qualifiche soggettive considerate con sfavore dall’ordinamento (c.d. incapacitas a succedere).

    Caio Gracco Sempronio

    Uomo politico, vissuto nel II sec. a.C. (154-121), fratello di Tiberio Gracco [vedi], ne continuò l’opera riformatrice.

    Eletto tribuno della plebe nel 123 a.C., elaborò un progetto politico più ampio di quello di Tiberio. Tale progetto, teso alla risoluzione della crisi economica della società romana, si fondava su di una calibrata organizzazione delle forze sociali, garantita da una radicale riforma giuridica.

    Oltre alla sempre sentita questione agraria, (—) affrontò problemi di vario ordine:

    — l’assegnazione di terre agli Italici;

    — l’emanazione di leggi per l’amministrazione delle province;

    — l’emanazione di leggi giudiziarie.

    Di notevole rilievo fu anche la lex frumentaria, che previde la distribuzione mensile di una quantità di grano a prezzo più basso di quello di mercato a favore della popolazione proletaria di sesso maschile appartenente alla città di Roma [vedi frumentatiònes].

    A tali iniziative si oppose ripetutamente il Senato che, scatenata una violenta offensiva fondata su basi demagogiche, provocò una aperta ribellione delle masse popolari, decretando la fine politica e la condanna a morte di (—) nel 121 a.C.

    Calceus e Caliga

    Calzari romani mutuati nella forma e nella foggia dai greci.

    Il calceus era una scarpa aperta utilizzata in città, il cui colore variava a seconda del rango di chi la indossava.

    I senatori, in particolare, calzavano un calceus ornato di corno d’avvio.

    La caliga, invece, era una scarpa chiusa indossata prevalentemente dai soldati o in campagna: di essa faceva uso costante l’imperatore Caligola [vedi], successore di Tiberio (37-41 d.c.) che da essa prese il nomignolo.

    Càlculus Minèrvæ

    L’espressione indicava una particolare prerogativa imperiale, prevista da una disposizione del 30 a.C.: il prìnceps (nel processo per quæstiones [vedi quæstiònes perpetuæ]) aveva a disposizione un particolare diritto di voto, detto (—), che gli attribuiva la facoltà di votare per l’assoluzione dell’accusato, dichiarato colpevole e condannato da una maggioranza raggiunta con la differenza di un solo voto.

    Il prìnceps poteva, col suo voto, pareggiare la maggioranza ed evitare la condanna dell’imputato, determinandone l’assoluzione.

    Calendario romano

    Il (—) più antico era agricolo: comprendeva 10 mesi irregolari per un totale di 304 giorni. Esso andava da marzo a dicembre, con un’interruzione invernale (quando cioè non era possibile lavorare la terra).

    Numa Pompilio [vedi] introdusse un calendario lunare di 12 mesi; secondo un’altra tradizione i decemviri [vedi] cercarono di introdurre un calendario verso il 450 a.C. La non coincidenza del calendario lunare con l’anno solare produsse degli incovenienti, cui i pontefici cercarono di porre rimedio.

    Durante l’epoca di Cesare, l’anno romano comprendeva 355 giorni ripartiti tra 12 mesi: Januarius (29 giorni), februarius (28), martius (31), aprilis (129), maius (31), Junuis (29), quintilis (31), sextilis (29), september (29), october (31), november (29), december (29).

    Nel 46 a.C. la differenza tra l’anno solare e l’anno civile era diventata di 3 mesi, per cui Cesare decise di istituire un anno di 445 giorni (46 a.C.) e a partire dal 1° gennaio del 45 a.C. ogni anno avrebbe avuto 365 giorni.

    Istituì anche un anno bisestile, dapprima ogni 3 anni, poi ogni 4.

    Il calendario guiliano superò l’anno solare di 11 ore. Tale differenza divenne nel sec. XVI di 10 giorni, fino alla riforma di Gregorio XIII nel 1582.

    Alcuni giorni erano contrassegnati da un nome: il 1° giorno era detto kalendae, il 9° nonae e il 13° idus.

    Inoltre erano contraddistinti da una lettera: F (fasti), in cui i tribunali siedevano; C (comitiales), in cui si tenevano i comizi; N (nefasti) in cui i Tribunali non potevano essere convocati.

    Caligola (imp. 37-41 d.C.)

    Secondo esponente della dinastia Giulio-Claudia, figlio di Germanico e di Agrippina I, fu designato alla successione da Tiberio [vedi] insieme a Tiberio Gemello, figlio di Druso Minore.

    Annullato il testamento politico del predecessore, la sua successione fu dovuta all’acclamazione dell’esercito che lo riconobbe imperàtor e del senato che, invece, lo riconobbe prìnceps.

    Salito al trono nel 37 d.C., conquistò il consenso popolare e pretoriano con l’abolizione di alcuni tributi, con l’aumento del soldo militare e con un donativo doppio rispetto a quello promesso da Tiberio.

    Ebbe una concezione del potere tendente all’assolutismo — ad es. fece processare e condannare per il delitto di lesa maestà [vedi crìmen maiestàtis] i senatori meno favorevoli alla sua politica — e introdusse alcuni cerimoniali orientalizzanti quali la proscinèsi che prevedeva un saluto e un inchino dinanzi all’imperatore.

    La sua condotta instabile nei confronti del Senato e dei pretoriani finì per alienargli le loro simpatie e unirli in una congiura conclusasi con il suo assassinio il 24 gennaio del 41 d.C.

    Callistrato

    Giurista vissuto nell’età dei Severi (III d.C.), probabilmente di origine non romana.

    La sua produzione giuridica fu sostanziosa; si ricordano, in particolare:

    — i libri II quæstiònum;

    — i libri IV de iùre fisci et populi, prima pubblicazione nota al diritto romano, in materia finanziaria;

    — i libri VI de cognitiònibus;

    — i libri III institutiònum;

    — i libri VI ad edìctum monitòrium.

    Calùmnia

    [vedi Crìmen calumniæ]

    Camillo (Marco Furio)

    Generale romano (m. 365 a.C.), censore nel 403 a.C., cinque volte dittatore. Nel 396 conquistò la città etrusca di Veio e nel 390 liberò Roma dai Galli di Brenno che, dopo aver sconfitto l’esercito romano nella battaglia dell’Allia [vedi], saccheggiarono l’Urbe.

    Secondo la tradizione, mentre si stava pesando l’oro del riscatto pronunziò la famosa frase “Roma non si salva con l’oro, ma col ferro”.

    Livio, inoltre, ricorda che, dopo la distruzione di Roma da pare dei Galli, il discorso tenuto da (—) fu decisivo per convincere la plebe a non abbandonare la città per trasferirsi a Veio che era meglio fortificata. Pertanto egli fu detto il secondo fondatore di Roma.

    Vinse poi Volsci, Equi ed Etruschi (389 a.C.).

    Campo romano

    Ha fatto parte dell’organizzazione militare romana dai primi secoli della storia della città. Una descrizione accurata è stata fatta dallo storico greco Polibio. Questi descrive il campo tipico di un esercito comandato da un console e comprendente due legioni.

    Il (—) era un quadrato di cui ciascun lato misurava circa 2000 piedi (600 m.). La tenda del generale (praetorium) si trovava al centro. Quando l’esercito di acquartierava, il praetorium si trovava al centro.

    Quando l’esercito si acquartierava, il paetorium occupava una posizione protetta tra le legioni. Davanti ad esso transitava una strada (via principalis). Le legioni erano ripartite in centurie nelle vie perpendicolari a quella principale. I loro quartieri erano divisi in due da una via parallela alla via principale. I loro quartieri erano divisi in due da una via parallela alla via principale, la via Quintana.

    Sulla via principalis si trovavano le tende dei tribuni (6 per ogni legione); a lato vi era uno spazio vuoto, che serviva da forum, e il quaestorium. Dietro queste aree passava una terza via, parallela alle altre due e su cui si trovavano i quartieri degli ausiliari.

    Il (—), dotato di 4 porte, era delimitato da un fossato (fossa) e fortificato da una palizzata (vallum). Le tende erano separate dalla palizzata da uno spazio di 200 piedi (60 m.).

    I campi stanziali (castra stativa) avevano una disposizione leggermente differente ma nell’insieme presentavano le medesime caratteristiche. Vestigia di campi romani sono visibili in Spagna ed in Scozia.

    Cánnabae

    Comunità autonome formatesi intorno ai luoghi fortificati nei pressi dei confini dell’impero.

    Componevano la popolazione di questi agglomerati veterani e commercianti locali con le loro famiglie. I cittadini delle (—) non erano considerati in base alla loro orígo [vedi]. L’organizzazione di queste comunità si limita ad un ordo decuriònum, ad un curàtor e ad un ædìlis [vedi aedìlitas].

    Verso la fine del II sec. d.C. la maggior parte di questi agglomerati fu trasformata in municipia [vedi municipium].

    Canne

    Sito pianeggiante della Puglia che fu il teatro della più sanguinosa sconfitta dei Romani, inflitta da Cartaginesi di Annibale nel 216 a.C.

    L’esercito romano, guidato dai consoli L. Emilio Paolo e M. Terenzio Varrone si trovò completamente accerchiato. Perirono più di 25.000 soldati romani ed oltre 10.000 furono fatti prigionieri.

    La tattica usata da Annibale in tale battaglia, (a mezzaluna, con ali arretrate e manovra a tenaglia), fu assunta a modello di arte bellica.

    Capacità [cfr. artt. 1, 2, 12, 17 c.c.]

    Fu ignota al diritto romano una compiuta elaborazione del concetto di capacità nelle sue varie estrinsecazioni (giuridica, di agire); con connotazioni particolari, venivano, in diritto romano, adoperati i termini di persona [vedi], càput [vedi] e stàtus [vedi].

    Nel diritto vigente, si distinguono essenzialmente:

    — la capacità giuridica, che è l’attitudine del soggetto ad esser titolare di diritti e doveri e viene acquistata da tutte le persone fisiche nate vive, nonché dalle persone giuridiche per effetto del riconoscimento (art. 12 c.c.). Essa viene meno con la morte delle persone fisiche o con l’estinzione delle persone giuridiche;

    — la capacità d’agire, che è l’attitudine a compiere manifestazioni di volontà che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica e spetta, nella sua pienezza, alle persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché, sia pur con qualche limitazione (art. 17 c.c.), alle persone giuridiche riconosciute. Può essere limitata oppure esclusa in presenza di particolari condizioni di salute, psico-fisiche (interdizione, inabilitazione), o di condanne penali (interdizione legale).

    In diritto romano, l’acquisto della piena capacità giuridica si aveva con la nascita; allo scopo, occorreva esser nati vivi.

    Più in generale, l’esistenza dell’essere umano veniva collegata all’evento della nascita in condizioni di vitalità e comunque all’effettiva vita; in particolare:

    — si considerava nato il feto distaccato dall’alveo materno;

    — la vitalità era collegata ad un parto c.d. perfectus, che seguiva una gestazione regolare di almeno sette mesi;

    — la vita effettiva, superando la restrittiva tesi proculiana [vedi scuola proculiana], era desunta da qualsiasi manifestazione (con esame caso per caso).

    In particolari casi, fu riconosciuta una limitata capacità giuridica anche al nascituro [vedi concèptus].

    L’estinzione della capacità giuridica si aveva in generale con la morte, oppure con la càpitis deminùtio [vedi], nelle sue varie connotazioni.

    Ai fini dell’acquisto della piena capacità giuridica oltre ad esser nato vivo, un soggetto doveva esser libero [vedi stàtus libertàtis], cittadino romano [vedi civitas; status] e sùi iuris [vedi status famìliæ].

    La piena capacità giuridica conferiva i seguenti diritti:

    — ius commèrcii [vedi];

    — ius conùbii [vedi conubium];

    — testamènti fàctio attiva [vedi];

    — testamenti factio passiva [vedi];

    — ius suffràgii [vedi];

    — ius honòrum [vedi].

    La capacità giuridica poteva, peraltro, non coincidere con la capacità di agire; in particolare, erano privi della capacità d’agire:

    — i soggetti impuberi [vedi pubèrtas];

    — i soggetti colpiti da infamia [vedi];

    — gli addìcti [vedi addictus] ed i nèxi [vedi addìctus];

    — gli auctoràti [vedi] ed i redèmpti ab hòstibus [vedi].

    Oltre alle suddette limitazioni generali, il diritto romano previde limitazioni della capacità d’agire collegate ad infermità fisiche o mentali [vedi furiòsus, pròdigus].

    Le attività negoziali dei soggetti (giuridicamente capaci, ma) sforniti della capacità d’agire, venivano compiute da un tùtor [vedi] oppure con l’ausilio di un curàtor [vedi].

    Alcune infermità fisiche, se permanenti, davano luogo ad incapacità, qualora la natura dell’atto avesse richiesto una particolare idoneità fisica.

    A seguito dell’emanazione dell’Editto di Costantino (313 d.C.) che sancì il trionfo del Cristianesimo, furono introdotte vere e proprie limitazioni della capacità giuridica come conseguenza dell’appartenenza a determinate religioni (pagani, ebrei, apostati, eretici e manichei) e ciò in contrasto col principio dell’assoluta libertà religiosa fino ad allora rispettata.

    Sulla condizione femminile [vedi mùlier].

    Capacità di agire

    [vedi Capacità]

    Capacità di esser vocati per testamento

    [vedi Testamènti fàctio passiva]

    Capacità di fare testamento

    [vedi Testamenti factio attiva]

    Capacità giuridica

    [vedi Capacità]

    Capacità mera

    [vedi Capacità]

    Capacità naturale

    [vedi Capacità]

    Càpio mòrtis causa

    [vedi Mortis causa capio]

    Capitàtio plebèia [Capitazione plebea]

    Imposta personale pagabile in denaro, alla quale erano assoggettati coloro che non erano proprietari di fondi.

    La (—) era calcolata e riscossa nel seguente modo: lo Stato fissava in via preventiva la somma di cui aveva bisogno in considerazione delle proprie necessità (militari, amministrative, etc.); la somma così determinata veniva divisa per il numero globale delle unità fiscali e, conseguentemente, ripartita fra le varie province dell’Impero.

    Càpitis deminùtio

    Termine indicante la perdita di una delle qualità giuridiche dell’individuo: libertà, cittadinanza e posizione familiare.

    In diritto romano, si distingueva in particolare, tra:

    — (—) maxima, che comportava la riduzione in schiavitù di una persona libera;

    — (—) media, che comportava la perdita, generalmente per effetto di condanna penale, della cittadinanza, da parte di una persona che conservava, peraltro, la condizione di uomo libero;

    — (—) minima, che comportava la perdita della posizione familiare: si pensi, ad es., al caso della fuoriuscita dalla famiglia, per emancipàtio [vedi], o del passaggio da una familia all’altra per adozione [vedi adòptio, adrogàtio] o matrimonio [vedi matrimonium].

    Capitone (Caio Ateio)

    Giurista vissuto in età augustea (I a.C. - I d.C.), allievo di Aulo Ofilio [vedi], nonché uomo politico (fu console nel 5 d.C.).

    Le fonti lo rappresentano come persona di vasta cultura e grande intelligenza, ma estremamente sensibile alle sollecitazioni provenienti dal potere imperiale; Pomponio [vedi] ebbe modo di porre in evidenza le sue idee estremamente conservatrici.

    Fu fiero oppositore di Labeone [vedi]; il contrasto tra i due giuristi non mancò di produrre effetti positivi, dando vita a due opposte scuole giuridiche (sabiniani erano detti i seguaci di (—), proculiani quelli di Labeone) che si avversarono, sia pur con accesa faziosità, mantenendo sempre vivo il dibattito giuridico e feconda la produzione letteraria.

    Quest’ultima caratteristica non fu, peraltro, propria di (—), di cui si ricordano soltanto due importanti opere:

    — libri de iùre pontifìcio (almeno 7);

    — libri coniectaneòrum (almeno 9).

    Cappadocia

    Regione situata su un altopiano delimitato a sud dalla catena montuosa del Tauro in Anatolia (Turchia).

    Fu a lungo fedele alleata di Roma, fino a che Tiberio [vedi], nel 17 d.C., non ne decretò l’annessione, creando l’omonima provincia. Piuttosto povera economicamente, fu baluardo dell’impero fino alla sua caduta (476 d.C.); in seguito, passata a Bisanzio, difese l’impero d’Oriente per tutto il primo millennio.

    Captìvitas [Prigionia]

    Condizione del cittadino romano libero fatto prigioniero dal nemico in guerra. Il cittadino romano prigioniero (detto captìvus), a seguito della cattura, subiva la capitis deminutio maxima [vedi càpitis deminùtio] e versava in stato di sérvitus iniústa, ossia non conforme al iùs civile [vedi].

    Il relativo stato servile non si considerava definitivo, in quanto poteva cessare se il captivus rientrava entro i confini dello Stato romano con l’intenzione di restarvi (ius postliminii). Fu, altresì, previsto da una “fictio legis Corneliæ”, modellata sulla lex Cornelia (Sullae) de captivis [vedi] dell’81 a.C., che nell’ipotesi di morte del cittadino in stato di (—), il momento della morte dovesse essere fittiziamente retrodatato al momento della cattura da parte del nemico, quando ancora cioè il cittadino era libero e godeva quindi della testamenti factio [vedi testamenti fàctio attiva; testamenti factio passiva].

    Captìvus [Prigioniero]

    Soggetto versante in stato di captìvitas [vedi].

    Càput [Persona]

    Il termine significava, letteralmente, testa e, per traslato, individuo; in ordine alla condizione dell’individuo, si distingueva, in particolare, tra:

    — (—) servile (individuo di condizione servile);

    — (—) liberum (individuo libero).

    In senso tecnico il termine esprimeva l’appartenenza di un soggetto ad una categoria di persone (uomini liberi, cittadini, membri della familia): veniva usato solo nell’espressione càpitis deminùtio [vedi] che, in diritto romano classico, indicava il cambiamento della posizione giuridica di un soggetto.

    Solo in diritto postclassico e giustinianeo, il termine (—) assunse un significato che adombrava l’idea moderna della capacità giuridica (si ritenne, ad es., che lo schiavo nullum caput habet, ossia non ha capacità).

    Caput si iùs non èsset [Clausola di inderogabilità di principi civilistici fondamentali]

    Clausola caratteristica, ma non necessaria della sànctio [vedi lex], con la quale si sanciva espressamente l’invalidità di ogni disposizione contrastante con i principi fondamentali del iùs civile [vedi].

    Caput si quid sacri sancti [Clausola di inderogabilità di leggi sacrate]

    Clausola caratteristica, ma non necessaria, della sànctio [vedi lex], con la quale si affermava espressamente l’invalidità di ogni disposizione contrastante con leges sacràtæ [vedi].

    Caput tralatìcium de impunitàte

    Clausola caratteristica, ma non necessaria, della sànctio [vedi lex], con la quale veniva espressamente garantita l’impunità dei soggetti che, per rispettare una nuova legge, avessero dovuto violare i precetti stabiliti da una legge precedente.

    Caracalla (imp. 211-217 d.C.)

    Marco Aurelio Antonino, detto (—) dall’omonimo veste gallica, nacque nel 188 d.C.

    Figlio maggiore di Settimio Severo [vedi] e di Giulia Domina, inaugurò il suo impero con un delitto, uccidendo, nelle braccia della madre, il fratello Geta che avrebbe dovuto governare al suo fianco con eguali diritti.

    Solo al potere, continuò il progetto severiano dei suoi predecessori di consolidamento dei confini. A questo scopo condusse varie campagne tra le quali l’ultima, contro i Parti, si concluse con una ritirata, nella quale rimase ucciso lo stesso imperatore.

    Internamente il suo governo attraversò una grave crisi economica causata da alcuni dannosi provvedimenti, quali l’aumento del soldo militare. L’ingente spesa pubblica generò una forte svalutazione (ascesa dei prezzi), cui (—) fece fronte con il conio di una nuova moneta, l’antoniniano.

    Oltre al recupero di valore della moneta, (—) si vide costretto ad un nuovo incremento delle tasse che lo portò all’emanazione dell’Editto di Caracalla o Constitùtio Antoniniana [vedi Constitùtio Antoniniàna de civitàte] (212 d. C.).

    Tale editto che estese il diritto alla cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero, determinando un aumento del gettito fiscale, è senz’altro l’atto più rilevante della sua politica.

    Carcer (Carcere)

    La detenzione in (—) non aveva, in Roma antica, funzione punitiva, ma esclusivamente funzione preventiva: con essa si evitava che l’imputato si sottraesse, con la fuga, al giudizio ed alla eventuale pena.

    Queste ultime, infatti, erano, generalmente, a carattere fisico: pena di morte, fustigazione, riduzione in schiavitù.

    È interessante notare come il termine galera, che oggi indica comunemente il (—), derivi dalla pena ai lavori forzati che, in alcuni casi consisteva nell’impiego dei condannati, come rematori a bordo delle galere appunto, che erano grosse navi da carico.

    Cardi (vel cardini)

    [vedi Castra]

    Carino (imp. 283-285 d.C.)

    Figlio di Caro [vedi], (—) ottenne nel 283 d. C. il governo dell’Occidente, mentre suo fratello Numeriano [vedi] che seguì il padre Caro nella campagna contro i Persiani, vi morì nel 284 d.C., ma già dal 20 novembre del 284, le truppe avevano proclamato imperatore il generale dalmata Diocleziano [vedi].

    Càritas [lett. “Carità”]

    Benevola considerazione delle esigenze dell’uno o dell’altro soggetto, capace di suscitare l’impulso di derogare a norme giuridiche in presenza di situazioni particolarmente penose; la (—) ebbe rilievo, in prevalenza, nel diritto postclassico, per effetto della divulgazione dei precetti della religione cristiana ed ispirando, talvolta, le decisioni imperiali che si concretizzarono prevalentemente in rescrìpta ed epistulæ [vedi constitutiònes prìncipum].

    In un’accezione particolare, si parlava di (—) sànguinis per indicare il fondamento etico-giuridico dell’obbligo di prestare gli alimenti [vedi alimenta].

    Caro (imp. 282-283 d.C.)

    Prefetto del pretorio dapprima, e poi imperatore, dopo l’uccisione di Probo [vedi], per una decina di mesi. Alla sua morte, avvenuta nell’estate del 283 d.C., gli successero i figli Numeriano [vedi] e Carino [vedi].

    Cartagine

    Antica città dell’Africa settentrionale, alla periferia Nord Est di Tunisi. Fondata nell’814 a.C. dai Fenici di Tiro, secondo la leggenda (Eneide, IV) da Didone. Era governata da due suffeti con poteri militari e civili, controllati da una oligarchia aristocratica. Affermò progressivamente il suo dominio sul Mediterraneo; fondò colonie in Spagna, Sicilia e Sardegna ed entrò in conflitto con Roma contro cui combatté le guerre puniche [vedi puniche (guerre)]. Conquistata da Scipione l’Africano dopo la battaglia di Zama (202 a.C.) venne rasa al suolo da Scipione l’Emiliano nel 146 a.C., al termine della terza guerra punica.

    Ricostruita da Cesare (44 a.C.) ebbe in età imperiale un nuovo periodo di splendore (I-IV sec. d.C.); decadde definitivamente con la conquista araba (697).

    Cascellio A.

    Giurista dell’età augustea (I sec. a.C. - I sec. d.C.), viene ricordato prevalentemente per le sue qualità dialettiche.

    Sostenne l’invalidità delle donazioni, effettuate dai triumviri (Ottaviano, Antonio e Lepido) ai loro seguaci, di beni appartenenti ai cittadini romani compresi nelle liste di proscrizione [vedi proscriptio].

    Cassia

    Strada consolare romana, che da Roma giungeva a Luni nell’Etruria settentrionale, attraverso Chiusi, Arezzo, Fiesole, Pistoia.

    Cassiani

    [vedi Scuola Sabiniana]

    Cassio Longino

    Giurista vissuto in età augustea e postaugustea (I sec. d.C.), allievo di Sabino [vedi] fu insigne esponente della scuola sabiniana [vedi] (che diresse dopo la morte del maestro: i seguaci presero anche il nome di “cassiani”).

    Ricoprì alte cariche dello Stato (console nel 30 d.C., proconsole in Africa, ambasciatore in Siria): cadde in digrazia sotto Nerone, ma fu riabilitato sotto Vespasiano, durante il cui principato (69-79 d.C.) morì.

    Tra le sue opere sono particolarmente degne di menzione:

    — i Libri iùris civilis (almeno 10);

    — i Libri responsòrum.

    Castra [Accampamenti]

    Erano gli accampamenti militari dell’esercito romano.

    Erano a pianta quadrata, attraversati da strade che si intersecavano ad angolo retto e che prendevano il nome di cardi (o cardini) e decumani. Veniva così a crearsi una struttura a scacchiera, nella quale ogni singola casella prendeva il nome di insula. Molte città moderne conservano ancora oggi la struttura e il nome dell’accampamento romano da cui sono sorte (ad es. Manchester, in Inghilterra, deriva da Man-castra).

    Castra Prætoria [Alloggiamenti delle coorti pretorie]

    Furono ideati da Elio Seiano (I sec. d.C.), prefetto del pretorio, che si rese conto della maggior forza che avrebbe avuto la guardia cittadina (i pretoriani) se fosse stata riunita in una sola caserma. Nati così, i (—) accrebbero a dismisura il potere di un magistrato, il prefetto del pretorio, che influenzò non poco le vicende politiche di Roma.

    Castratus [Castrato]

    Persona priva degli organi genitali essenziali per la funzione riproduttiva.

    Il (—) era considerato incapace di unirsi sessualmente e non poteva pertanto contrarre matrimonium [vedi].

    Castrazione (di uomini liberi o schiavi)

    [vedi Lex Cornelia de sicàriis et venèficis]

    Castrènse pecùlium

    [vedi Peculium castrense]

    Casum sèntit dèbitor [Il caso fortuito grava sul debitore]

    Principio fondamentale in tema di responsabilità contrattuale, secondo il quale le conseguenze economiche di eventi imprevisti ed imprevedibili (caso fortuito), che rendono impossibile l’adempimento di prestazioni contrattuali, gravano sul soggetto tenuto all’adempimento della prestazione; il creditore della prestazione divenuta impossibile resta, a sua volta, liberato dall’obbligo della controprestazione.

    Casus fortuìtus [Caso fortuito; cfr. art. 1218 c.c.]

    Il (—) era una causa di esclusione della responsabilità per inadempimento contrattuale.

    Nell’ambito del (—), (che si riteneva ricomprendesse anche la c.d. vis màior (cui resisti non pòtest) [vedi], cioè la forza maggiore) rientravano:

    — eventi naturali (terremoto, inondazione);

    — fatti giuridici (si pensi, ad es., al sopravvenire di una normativa giuridica che dichiarasse res extra commèrcium [vedi] la cosa oggetto della prestazione del debitore, rendendo impossibile l’adempimento);

    — fatti commessi da un terzo (si pensi, ad es., alla fuga dello schiavo che il debitore doveva consegnare al creditore).

    Se l’inadempimento di un’obbligazione era stato determinato dal (—), il debitore era esonerato da responsabilità, a meno che non avesse volontariamente assunto il rischio.

    In taluni contratti, ad eccezione della regola generale dianzi illustrata, il (—) non esonerava il debitore da responsabilità: è il caso, ad es., del commodàtum [vedi] e del recèptum nautàrum [vedi].

    Catilina (Lucio Sergio)

    Patrizio romano (109-62 a.C.), già fautore di Silla, nel 67 fu nominato propretore nella provincia d’Africa, dove praticò l’arbitrio e la concussione. (—) nel 66 fu escluso dalla candidatura alle elezioni consolari, dovendo subire un processo per concussione. Ormai screditato, subì una dopo l’altra tre sconfitte nelle elezioni del 65, 63 e 62.

    Dopo l’ultima sconfitta (—) decise di praticare la strada delle violenza. Privo di ogni potere esecutivo, (—) poteva agire soltanto attraverso una cospirazione.

    In tutta Italia, in specie in Etruria, egli andava raccogliendo truppe, reclutando malcontenti e disperati d’ogni specie. I veterani di Silla che nei loro fondi si trovavano in difficoltà economiche, gli fornirono una preziosa collaborazione. Cicerone, venuto a conoscenza della cospirazione, la denunciò in Senato. Vistosi scoperto, (—) fuggì in Etruria, dove fu sconfitto e ucciso presso Pistoia dal console Antonio.

    Catone (Marco Porcio), detto il censore

    Nato nel 234 a. C. e morto nel 149 a.C., fu insigne giurista, storico, oratore e uomo politico.

    Contemporaneo di Sesto Elio Peto [vedi], fu il principale rappresentante della cultura giuridica del suo tempo.

    Le linee essenziali del suo pensiero, sostanzialmente imperniato sulla lucida enucleazione dei rapporti di reciproca correlazione tra storiografia e diritto, sono tracciate nei Commentàrii iùris civilis e nelle Origines.

    In particolare, il modulo espressivo catoniano si estrinsecò in una visione collettivistica della storia, nella quale, come si può dedurre dal rigoroso silenzio serbato sui nomi dei protagonisti, le singole gesta individuali si annullano nella dinamica delle tensioni sociali, finendo col diventare mezzo espressivo del valore della collettività. In questo quadro il populus Romanus si atteggia a impersonale protagonista di tutte le imprese, mentre il ius e la lex, la libertas e la res publica costituiscono oggetto di un commùniter uti (utilizzazione comune).

    La legge rappresenta, nell’ottica catoniana, il momento in cui il diritto giunge definitivamente all’acquisizione della consapevolezza della propria indispensabilità al fine di una civile convivenza dei consociati.

    Tuttavia la lex, pur essendo l’incarnazione finale di detta coscienza, va adeguatamente collocata nel contesto degli antichi mores [vedi mores maiorum] e di tutti gli istituti giuridici di origine strettamente legislativa.

    Catoniàna regula

    [vedi Legàtum]

    Causa

    La (—) era uno degli elementi essenziali dei negozi di attribuzione patrimoniale (si parlava di iusta causa).

    La iusta (—) veniva intesa come ragione obiettiva, sufficiente di per sé a giustificare un dato negozio, in relazione ai fini che le parti si proponevano; si poteva così avere una iusta (—):

    — traditionis (per la traditio [vedi]);

    — solvendi (per la solutio [vedi]);

    — dotis dàndæ (per la datio dotis [vedi]);

    — donationis (per la donatio [vedi]); e così via.

    Occorreva che la (—) fosse voluta: in ciò si verificava una commistione tra (—) e volontà (c.d. ànimus [vedi]): l’ànimus era diverso a seconda della diversa causa per cui l’atto era compiuto (animus donationis, novàndi) e, congiuntamente alla causa, consentiva l’individuazione giuridica del rapporto.

    La (—) di un negozio giuridico doveva sempre essere lecita; a tale riguardo, contrariamente a quanto avviene nell’ordinamento vigente, si distinguevano varie forme di illiceità:

    — l’illiceità era piena ed implicava l’invalidità del negozio, quando il negozio era iniustus, cioè contrario ai principi fondamentali del ius civile, oppure contra bonos mores, cioè contrario alla morale tradizionale, oppure contra lèges perfectas, cioè contro leggi imperative che comminavano la nullità degli atti compiuti in loro violazione;

    — l’illiceità era semipiena quando il negozio era contrario a leges minus quam perfectæ, che cioè comminavano solo una sanzione a carico del trasgressore e non anche la nullità del negozio;

    — l’illiceità era generica se il negozio era contrario a leges imperfectæ, cioè a quelli leggi che non comminavano alcun tipo di sanzione per la loro violazione.

    La contrarietà alle leggi poteva essere:

    — diretta (negozi contra legem);

    — indiretta (negozi in fràudem legis), nel qual caso un negozio, pur valido in apparenza, perseguiva in realtà, indirettamente, uno scopo vietato dalla legge, risultando, perciò, egualmente illecito.

    Causa Curiàna

    Famoso processo centumvirale, celebratosi all’epoca di Silla, nel quale si decise per la prima volta che una substitùtio pupillàris [vedi] inutile potesse valere come substitutio vulgàris [vedi].

    Causa donatiònis

    [vedi Causa]

    Causa dòtis

    [vedi Causa]

    Causa illecita

    [vedi Causa]

    Causa liberàlis

    Particolare procedimento di accertamento, molto risalente, cui si ricorreva per dirimere dubbi sulla condizione servile, o meno, di un individuo.

    Chi sosteneva che un uomo, apparentemente libero, era in realtà suo schiavo, esercitava contro quest’ultimo una vindicàtio in servitùtem; il vindicante era gravato dall’onere della prova e se non forniva adeguata prova della sua tesi, si riteneva che l’individuo, oggetto di contesa, fosse libero e non schiavo.

    Al contrario, per far valere la condizione di libertà di un uomo apparentemente schiavo, occorreva che un soggetto, detto adsèrtor libertàtis [vedi] (generalmente amico dello schiavo) agisse con una vindicatio in libertàtem.

    A partire dal principato augusteo, le delicate questioni relative alla (—) furono affidate ad un prætor liberalium causàrum; la procedura, a partire dal periodo classico, si svolse extra òrdinem [vedi cognìtio extra òrdinem].

    Causa mancìpii

    Era la posizione di asservimento in cui poteva venirsi a trovare una persona libera, rispetto ad un pater familias [vedi] diverso da quello originario, cui si era legati da vincolo di sangue.

    Tale condizione poteva derivare dall’esercizio, da parte del pater familias originario, del iùs vendèndi [vedi] o del ius nòxæ dàndi [vedi], oppure conseguire al nèxum [vedi] o alla vendita fittizia attraverso cui si compiva l’emancipàtio [vedi] in età classica.

    Non risulta che la (—) abbia mai originato una situazione di schiavitù; le personæ in (—) non perdevano, dunque, la libertà, né la cittadinanza, assumendo rispetto al nuovo pater familias, la stessa posizione di un filius familias [vedi familia; pater familias; status (familiae); patria potestas].

    Lo stato di asservimento, salvo che non fosse di per sé transitorio (es. vendita provvisoria, nella emancipatio), non si estingueva né per cause naturali (morte del pater familias), né per cause giuridiche (emancipatio). Dal lato attivo, la potèstas sui liberi in (—) si trasmetteva agli eredi del soggetto esercente in concreto la potestà: dal lato passivo la (—) si trasmetteva a figli e discendenti dell’asservito.

    L’istituto perse gran parte del suo significato già in età classica, probabilmente a seguito dell’abolizione del nexum, nonché della perdita di concreto significato del ius vendendi e del ius noxæ dandi.

    In età giustinianea, venute meno anche le formalità dell’emancipazione e dell’adozione e affermatosi il principio che il figlio eccezionalmente venduto dal pater diventava schiavo, la (—) scomparve del tutto.

    Causa stipulatiònis

    [vedi Stipulàtio]

    Causa petèndi (art. 163 c.p.c.)

    È il titolo, o ragione giustificativa, del diritto che un soggetto fa valere in giudizio; si distingue dal petìtum [vedi], con il quale costituisce elemento caratterizzante della domanda giudiziale (insieme alle parti processuali che tale domanda propongono).

    Causæ cognìtio

    Espressione adoperata in diritto romano per indicare lo studio dei fatti oggetto della controversia e le valutazioni sul merito di un giudizio, poste alla base della pronuncia del magistrato investito della decisione.

    Causæ obligatiònum [Fatti costitutivi delle obbligazioni]

    [vedi Obligàtio]

    Causam dans [Dante causa]

    Espressione che indica, in presenza di un acquisto a titolo derivativo, colui che trasmette il diritto (c.d. autore).

    Causam hàbens [Avente causa]

    Espressione che indica, in presenza di un acquisto a titolo derivativo, colui che acquista il diritto (c.d. successore).

    Càutio (vel stipulàtio prætoria) [Garanzia]

    Rimedio cautelare tipico del processo formulare [vedi processo per formulas], consistente in una stipulatio [vedi] che il pretore (su richiesta di chi aveva interesse) ordinava a taluno di contrarre, onde ottenere l’impegno a pagare una somma di denaro alla controparte se si verificava un certo evento (di volta in volta specificato).

    Tra le cautiònes, si distinguevano, da parte del destinatario dell’ordine del prætor:

    — repromissiònes, se era richiesta la sola promessa di pagamento;

    — satisdatiònes, se alla promessa dovevano accompagnarsi ulteriori garanzie (anche di terzi).

    In età classica, alle cautiones volte a garantire il buon andamento di un processo (c.d. stipulatiònes iudiciàles), si affiancarono quelle aventi funzione autonoma, svincolata dall’esistenza di un processo (c.d. stipulationes cautionàles: si pensi, ad es., alla cautio damni infecti [vedi]).

    Càutio dàmni infècti [Cauzione per danno temuto; cfr. artt. 1172 c.c.; 688 ss. c.p.c.]

    Mezzo complementare della procedura formulare, rientrava tra le stipulatiònes prætoriæ (o cautiònes) [vedi càutio], in particolare, tra le satisdationes [vedi Cautio] e consisteva nella garanzia, prestata dal proprietario ai vicini, per eventuali danni cagionati dai lavori eseguiti sull’immobile di sua proprietà o da un edificio pericolante.

    Per ottenere la promessa, il proprietario del fondo vicino si rivolgeva al pretore, il quale, riconosciuta la fondatezza della richiesta, ordinava la prestazione della cautio. Se la (—) era prestata ed il danno si verificava, il danneggiato poteva senz’altro esercitare l’àctio ex stipulàtu [vedi]. Qualora invece il proprietario del fondo da cui proveniva il pericolo si fosse rifiutato di prestare la (—), si verificava, in favore dell’interessato, una mìssio in possessiònem [vedi], con la quale egli iniziava a detenere l’immobile assieme al proprietario. Se poi, trascorso l’anno, il proprietario del fondo da cui derivava il pericolo continuava a rifiutare la prestazione della (—), il pretore concedeva al proprietario del fondo limitrofo una nuova missio in possessionem (ex secundo decreto), con la quale questi era immesso nel possesso esclusivo e ad usucapionem dell’immobile [vedi usucàpio]: si trattava di uno dei casi in cui il possesso di buona fede assurgeva a proprietà pretoria.

    Cautio de dote restituènda [Garanzia per la restituzione della dote]

    Garanzia non obbligatoria, rimessa alla volontà delle parti; poteva esser prestata dal marito, al momento della ricezione della dote [vedi dos], per garantire la restituzione della stessa in caso di scioglimento del matrimonio (si parlava, in tal caso, di dos receptìcia [vedi]).

    Cautio ex òperis novi nunciatiòne [Garanzia a seguito di denuncia di nuova opera; cfr. art. 1171, 2° co., c.c.]

    Garanzia dovuta dal soggetto che stava realizzando una nuova opera [vedi operis novi nunciàtio] e che era stato diffidato dal continuarla per poter proseguire i lavori in attesa della pronuncia giudiziale sulla controversia.

    L’istituto è tuttora previsto dall’ordinamento vigente.

    Cautio fructuària

    [vedi Cautio ususfructuaria]

    Cautio iudicàtum sòlvi [Cauzione per l’ottemperanza al giudicato]

    Mezzo complementare della procedura formulare [vedi processo per formulas], rientrante nella categorie delle stipulatiònes prætoriæ, in particolare tra le satisdationes [vedi Cautio]: con essa il convenuto che avesse nominato un cognitor [vedi] come suo sostituto, si impegnava ad ottemperare ad una sentenza che stava per essere emanata a conclusione di un giudizio intercorrente tra le parti.

    Cautio iudìcio sìsti

    Garanzia prevista nel processo extra ordinem [vedi cognìtio extra òrdinem] a carico del convenuto: serviva a garantire la sua presenza in giudizio e poteva essere avvalorata dalla presentazione di fideiussori o dalla prestazione di un giuramento.

    La (—) non era necessaria quando il convenuto appartenesse a categoria altolocata (persone di ceto nobile, proprietari terrieri).

    Càutio Muciàna [cfr. art. 639 c.c.]

    Istituto introdotto in diritto romano su impulso del giurista Q. Mucio Scevola [vedi]: consisteva nella concessione al beneficiario di un legato [vedi legatum] sotto condizione [vedi condìcio] risolutiva potestativa negativa dell’immediato godimento delle attribuzioni patrimoniali ricevute. Il soggetto beneficiato doveva, però, prestare una garanzia, detta (—), per la restituzione di quanto ricevuto nel caso si fosse verificato l’evento dedotto negativamente in condizione.

    Un esempio chiarirà il concetto: in presenza di un legato cui era apposta la condizione “se non sarai stato eletto magistrato”, non sarebbe stato possibile accertare il verificarsi o meno della condizione stessa se non dopo la morte del legatario (che non avrebbe mai, quindi, potuto trarre vantaggio dal legato). Per evitare ciò, si consentì che il legatario acquistasse subito la disponibilità della cosa legata, purché promettesse mediante stipulatio [vedi] la restitutio nel caso in cui la condizione risolutiva si fosse verificata.

    L’istituto è previsto e disciplinato nell’ordinamento vigente, all’art. 639 e ss. c.c.

    Cautio pro expènsis [Garanzia per le spese]

    Garanzia gravante — su valutazione discrezionale del giudice — a carico del soggetto che non era stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, nei casi in cui vi era fondato timore che l’eventuale condanna alle spese potesse restare ineseguita.

    La norma che prevedeva la (—) (art. 98 c.p.c.) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 29-11-1960: la (—) non è pertanto prevista dall’ordinamento processuale vigente.

    Cautio quasi ususfructuària [Garanzia per il quasi usufrutto]

    Garanzia incombente sul quasi ususfructuarius [vedi quasi ususfructus]; assicurava la restituzione di una quantità di cose consumabili dello stesso genere e qualità di quelle ricevute o del loro controvalore in denaro.

    Cautio ratam rem dòminum habitùrum

    La (—) doveva esser prestata, nel processo per formulas [vedi] dal procuràtor [vedi], per ottenere il diritto di sostituire l’attore; attraverso la prestazione della (—), il procurator si impegnava a rivalere il convenuto dell’ammontare della condanna, se il soggetto da lui rappresentato avesse intentato una nuova azione contro il convenuto, non ratificando il suo operato.

    Cautio rem pupilli sàlvam fòre

    [vedi Satisdàtio rem pupilli salvam fore]

    Cautio ususfructuària (o fructuaria) [Garanzia dell’usufruttuario; cfr. art. 1002 c.c.]

    La (—) era una sorta di stipulàtio prætoria [vedi cautio], cioè una promessa solenne, prestata per ordine del magistrato, con cui l’usufruttuario garantiva, al nudo proprietario, l’adempimento delle proprie obbligazioni (conservazione della cosa e sua restituzione), oltre ad un uso della res [vedi] tale da non mutarne la destinazione economica.

    Da Ulpiano [vedi] apprendiamo che la (—), in particolare, obbligava l’usufruttuario ad usare la res boni viri arbitràtu (e cioè assumendo le iniziative di un buon amministratore) ed a restituirla alla scadenza del termine, astenendosi da ogni comportamento doloso.

    Càveat èmptor [Il compratore stia attento; cfr. art. 1491 c.c.]

    L’espressione indica che il compratore non ha la possibilità di avvalersi della garanzia per vizi occulti della cosa oggetto di compravendita se:

    — era al corrente dell’esistenza di quei vizi;

    — i vizi erano agevolmente riconoscibili da una persona di diligenza media.

    Cavère

    Con tale termine Cicerone indicò (de orat. 1.212) una tra le attività svolte dai giuristi della sua epoca insieme all’àgere [vedi] e al respondère [vedi responsa prudèntium]. Tale termine designò l’opera di elaborazione di schemi di testamenti, mancipationes, stipulationes, contratti consensuali, patti pretori ed in genere di atti negoziali.

    Il verbo (—) indicò la cura di un interesse, il perseguimento di uno scopo utile. Questo poteva realizzarsi solo mediante determinati comportamenti e l’osservanza di certe forme, per cui vi era la necessità di ricorrere alla consulenza dei giuristi.

    Cecilio Africano

    [vedi Africano]

    Celesiria

    Regione della Siria compresa tra le catene del Libano e dell’Antilibano.

    Fu inglobata nella provincia Siria [vedi] fino a quando in età tardo-imperiale (III sec. d.C.), non costituì una provincia autonoma con capitale Antiochia.

    Celio

    Uno dei sette colli di Roma. In età repubblicana numerose case private che su di esso sorgevano furono distrutte da un grande incendio. Nel 27 d.C. Agrippina ordinò la costruzione di un imponente tempio dedicato a Claudio [vedi]. Ai parchi impiantati da Nerone [vedi] si aggiunsero palazzi e giardini di patrizi, poi devastati dai barbari.

    In età medievale furono eretti monasteri, chiese e basiliche (Palazzo Lateranense, Basilica di S. Giovanni Laterano).

    Celio Calvino Balbino

    [vedi Balbino]

    Celio Sabino

    Giurista di secondo piano appartenente alla corrente sabiniana [vedi scuola sabiniana] vissuto nel I sec. d.C.; allievo di Cassio Longino [vedi], fu anch’egli console e favorito di Vespasiano. Tra le sue opere vanno particolarmente ricordati i Libri ad edìctum ædìlium curùlium.

    Celso P. Giuvenzio (figlio)

    Giurista vissuto nel II sec. d.C. durante l’età adrianea. Ricoprì successivamente le cariche di pretore, ambasciatore imperiale e console e fece, altresì, parte del consilium [vedi consilium principis] dell’imperatore Adriano. Figlio di Celso padre [vedi] si distinse per la vigorosa incisività del suo linguaggio, sintetico ed efficace ad un tempo. In particolare, sono a lui attribuite alcune tra le più note massime del diritto romano, sempre vive anche nella cultura giuridica moderna e contemporanea; tra esse, ricordiamo:

    — la definizione del diritto come ars boni et æqui (arte del buono e del giusto);

    — la regola secondo cui scìre lèges non hoc est verba eàrum tenère, sed vim ac potestàtem (conoscere le leggi non significa comprendere le loro parole, ma la loro forza ed il loro significato);

    — la regola aurea secondo cui incivile est nisi tota lège perspècta una àliqua partìcula èius proposita iudicare vel respondere (è incivile giudicare o rispondere sulla base di una parte della legge piuttosto che in ragione dell’insieme della stessa);

    — il proverbio giuridico impossibìlium nulla obligàtio (è nulla l’obbligazione avente ad oggetto una prestazione impossibile).

    Fu inoltre ispiratore e proponente del senatusconsùltum Iuventiànum [vedi].

    Celso P. Giuvenzio (padre)

    Giurista appartenente alla corrente proculiana [vedi scuola sabiniana], visse tra il I ed il II sec. d.C.: benché frequentemente citato dai giureconsulti, non è dato sapere nulla sulla sua produzione letteraria. Fu padre di Celso figlio [vedi].

    Censo equestre

    [vedi Ordo equester]

    Censo senatorio

    [vedi Ordo senatòrius]

    Censòres [Censori]

    I (—) erano magistrati eletti (quasi esclusivamente tra gli ex consoli) ogni 5 anni dai comitia centuriata [vedi] e investiti del compito, da portare a termine nel tempo massimo di 18 mesi, di verificare ed aggiornare l’elenco dei cittadini, nonché la loro ripartizione in classi e tribù. Al termine di tali operazioni, i (—) sanzionavano ogni forma di abuso, attraverso la c.d. nota censoria [vedi], compilata, accanto al nome del cittadino sanzionato, nelle liste del censo. I compiti dei (—) si concretavano, altresì, nell’assegnazione degli appalti per i lavori pubblici, nella concessione in affitto di terre statali e nella designazione (lectio), sia pure solo formale, degli ex-magistrati in Senato.

    Secondo Livio, la carica c.d. della censura venne istituita nel 443 a.C.: in precedenza, analoghe funzioni erano espletate da consules [vedi] o dal prætor [vedi]. Anche se la censura venne ricoperta da Ottaviano nel 18 a.C. [vedi Ottaviano Augusto] e, a vita, dall’imperatore Domiziano [vedi], essa cessò di essere una magistratura già nel 50 a.C.

    Censura

    [vedi Censòres]

    Centesima rèrum venàlium

    Cespite facente parte delle entrate pubbliche nel periodo della repubblica universale (II-I sec. a.C.): in particolare, la (—) era un tributo, pari all’uno per cento, gravante sul ricavato di tutte le vendite all’asta effettuate in Roma.

    Centùmviri [Centumviri]

    Collegio di cento magistrati (istituito dopo il 241 a.C. e scomparso intorno al III secolo d.C.) competente in materia di eredità e di proprietà designato per tutto l’anno di carica dal prætor [vedi].

    I (—) giudicavano non collegialmente, ma suddivisi in sezioni, chiamate consilia.

    In materia ereditaria i (—) erano competenti a conoscere della domanda di rescissione di un testamento proposta, mediante querela inofficiòsi testamenti [vedi], dal prossimo congiunto del testatore, ingiustamente pretermesso o diseredato

    Centuria

    Manipolo di cento uomini, al cui comando era preposto un centurione, fu uno dei gangli vitali dell’ordinamento militare romano.

    Vario fu nei secoli il numero di (—) che componevano l’esercito romano (exercitus centuriàtus): la riforma del re Servio Tullio [vedi] ne aveva fissato il numero in 36 (6 di cavalieri e 30 di fanti).

    L’esercito centuriato e la ripartizione dei cittadini in centurie costituì il modulo organizzatorio, nel periodo della repubblica nazionale, dei comìtia centuriata [vedi].

    Indicò, altresì, il tipico modo di suddivisione del territorio, all’atto della fondazione di nuove colonie [vedi]: gli agrimensori tracciavano delle linee perpendicolari a distanza fissa, da nord a sud [cardines] e da est ad ovest [decumani].

    Il territorio veniva così a suddividersi in quadrati, detti, appunto, centuriæ.

    Centuriònes

    [vedi Centuria]

    Certa verba

    Espressioni orali, precise ed inderogabili, la cui pronuncia caratterizzava i negozi verbali.

    Si ricorreva ai (—) per:

    — la costituzione, modificazione, estinzione dei rapporti obbligatori;

    — le disposizioni di ultima volontà nei testamenta per æs et libram [vedi testamentum per aes et lìbram].

    Il negozio verbale più importante fu la stipulatio [vedi].

    Cèrtus an et quando

    [vedi Dìes]

    Cervidio Scevola

    Giurista del II sec. d.C., appartenente al ceto equestre; ricoprì le cariche di præfectus vìgilum [vedi praefecti; praefectus urbi] e di præfectus prætorio [vedi] e fece parte del consilium [vedi consilium prìncipis] dell’imperatore Marco Aurelio.

    Dalle tre raccolte di casi pratici analizzati e commentati che gli sono attribuite, riceviamo testimonianze della sua attività di consulente giuridico, esercitata prevalentemente nella parte orientale dell’Impero; la migliore dottrina, ritiene, peraltro, che (—) abbia redatto esclusivamente le Quæstiones, mentre risalirebbero ad epoca successiva le altre due opere, ossia i Digesta ed i Responsa.Dalle tre raccolte di casi pratici analizzati e commentati che gli sono attribuite, riceviamo testimonianze della sua attività di consulente giuridico, esercitata prevalentemente nella parte orientale dell’Impero; la migliore dottrina, ritiene, peraltro, che (—) abbia redatto esclusivamente le Quæstiones, mentre risalirebbero ad epoca successiva le altre due opere, ossia i Digesta ed i Responsa.

    Cesare (Caio Giulio)

    Uomo politico (triumviro e dittatore), giurista di grande rilievo. Nacque da nobile famiglia (era nipote di Mario) nel 100 a.C.; alla morte di Silla, si segnalò in imprese militari che già evidenziarono le sue grandi qualità personali.

    Dopo aver percorso tutto il cursus honòrum [vedi], partecipò al primo triumvirato con Pompeo e Crasso; i contrasti politici e militari presto sorti con Pompeo si risolsero col trionfo di (—) che, divenuto dittatore assoluto di Roma, esautorò del tutto il Senato dalla gestione degli affari politici.

    (—) venne ucciso proprio in una congiura senatoria nel 44 a.C. (alle idi di marzo) dal figlio adottivo Bruto.

    Dal punto di vista giuridico, (—) si segnalò per l’emanazione di numerose leggi con le quali riorganizzò con successo la pubblica amministrazione, consolidando l’autorità centrale ed incentivando al tempo stesso le autonomie locali. Fu, inoltre, promotore della deduzione di numerose colonie [vedi dedùctio coloniarum].

    Accanto ai successi militari, (—) va ricordato, altresì, anche per un’importante opera storica, il “De Bello Gallico”, che testimonia le sue buone qualità letterarie.

    Cesarea (scuola di)

    Scuola giuridica sorta, in periodo postclassico, nell’Impero romano d’Oriente: si trattò di una scuola privata, non tanto feconda, che non godette di particolari favori imperiali.

    Cèssio bonòrum [Cessione dei beni; cfr. artt. 1977 ss. c.c.]

    Cessione spontanea di tutti i propri beni, fatta dal debitore irrimediabilmente insolvente, in favore dei suoi creditori: essa consentiva al debitore di evitare le conseguenze infamanti della bonòrum vendìtio [vedi], procedimento esecutivo mediante il quale si effettuava la vendita dei beni del debitore a chi, tra i creditori, offrisse la più alta percentuale di crediti. L’istituto fu introdotto da una lex Iulia de bonis cedèndis [vedi] e mirava a favorire il debitore risultato insolvente senza sua particolare colpa.

    Qualora il debitore avesse acquistato altri beni dopo che il pretore aveva autorizzato la (—), su di essi potevano agire i creditori rimasti eventualmente insoddisfatti.

    Cessio crèditi [Cessione del credito; cfr. artt. 1260 ss. c.c.]

    La cessione del credito (dal creditore ad un terzo) fu diversamente realizzata nelle varie epoche del diritto romano:

    — fino al II sec. d.C. essa non fu espressamente ritenuta ammissibile: i risultati della (—) venivano, pertanto, raggiunti mediante la procuràtio in rem suam [vedi]. Il sistema comportava, però, il grave inconveniente che, scadendo gli effetti della procuratio con la morte di una delle parti, le conseguenze della (—) potevano in qualsiasi momento essere vanificate;

    — nel II sec. d.C., l’imperatore Antonino Pio concesse un’àctio utilis [vedi] in favore del soggetto che avesse acquistato un complesso ereditario: col tempo l’azione fu concessa in tutti i casi di (—) fino a divenire, in età giustinianea, di applicazione generale.

    La (—) non poteva mai prescindere dalla causa [vedi]: se essa era stata operata a titolo di compravendita, il cedente doveva garantire al cessionario (l’acquirente) la sola esistenza del debito ceduto, il c.d. nòmen vèrum (si parlava, in proposito, di cessio pro solùto). Non era, invece, dovuta la garanzia del buon fine del credito, e cioè del sicuro adempimento del debitore (c.d. nomen bònum; si parlava, in proposito, di cessio pro solvèndo).

    Il diritto romano postclassico, al fine di evitare speculazioni, indicò una serie di crediti ritenuti incedibili:

    — i crediti litigiosi, quelli, cioè, oggetto di controversie giudiziarie;

    — i crediti del pupillo (incedibili soltanto al tutore);

    — [vedi cessio in potentiòrem].

    Una più incisiva tutela contro eventuali abusi, derivò dalla c.d. lex Anastasiàna [vedi].

    La stessa ratio [vedi] di evitare abusi o speculazioni, è alla base dell’art. 1261 c.c. vigente, che indica, a sua volta, una serie di crediti ritenuti incedibili dall’attuale ordinamento: da una lettura combinata delle categorie di crediti ritenute incedibili in diritto romano e nel diritto vigente emerge un interessante quadro dei costumi delle due epoche (in verità, inquietantemente analoghi).

    Cessio dèbiti [Cessione del debito; cfr. artt. 1268 ss., 1272, 1273 c.c.]

    La cessione del debito non fu mai espressamente riconosciuta ed ammessa, come autonomo negozio giuridico, in diritto romano, se non in presenza del più ampio fenomeno della successione universale mortis causa [vedi succèssio].

    Il fine pratico della cessione del debito poteva, tuttavia, esser raggiunto indirettamente:

    — facendo ricorso ad una expromìssio [vedi] di un soggetto, che diventava il nuovo debitore: ciò determinava l’estinzione del debito originario (per effetto di una novàtio [vedi]), nonché di tutte le garanzie reali e personali ad esso relative;

    — facendo subentrare in giudizio, in luogo del debitore originario, un nuovo soggetto, che assumeva le vesti di procuràtor in rem suam [vedi].

    Nel diritto civile vigente, la successione a titolo particolare in una posizione debitoria può esser realizzata attraverso la delegazione passiva, l’espromissione o l’accollo.

    Cèssio in iùre

    [vedi In iure cessio]

    Cèssio in potentiòrem [Cessione a persona di elevato rango sociale; cfr. art. 1261 c.c.]

    La (—) fu una particolare fattispecie di cessione del credito [vedi cessio crèditi], fatta a persona di rango sociale più elevato rispetto al cedente.

    In diritto postclassico, la (—) era vietata per evitare che persone di pochi scrupoli, approfittando del loro elevato rango, acquistassero crediti altrui in cambio di somme eccessivamente esigue (come accadeva spesso, nella pratica degli affari commerciali, prima del divieto).

    Analoga ratio è alla base dell’art. 1261 c.c. vigente, che indica espressamente le persone che, per il proprio ruolo sociale, possono più facilmente commettere abusi o compiere speculazioni.

    Cessio pro solùto

    Nell’ambito della cessione del credito [vedi cessio crèditi], si ha (—) quando il cedente garantisce al cessionario soltanto l’esistenza del credito ceduto, e non anche il suo buon fine (cioè che il debitore adempia la propria obbligazione).

    Cessio pro solvèndo

    Nell’ambito della cessione del credito [vedi cessio crèditi], si ha (—) quando il cedente garantisce al cessionario sia l’esistenza del credito ceduto che il suo buon fine, cioè l’effettivo adempimento da parte del debitore: solo in questo caso, a differenza di quanto avviene nella cessio pro solùto [vedi], se il debitore ceduto non adempie, il cessionario potrà rivolgersi al cedente per ottenere da lui l’adempimento.

    Cicerone (Marco Tullio)

    Nato ad Arpino nel 106 a.C., (—) fu insuperabile oratore, affermato uomo politico e filosofo di primo piano.

    La sua carriera politica, nel corso della quale ricoprì la carica consolare e quella di proconsole in Sicilia, coincise con l’epilogo delle istituzioni repubblicane e si concluse tragicamente nel 43 a.C.

    Pur non potendo esser considerato un giurista in senso stretto, fu un filosofo profondamente partecipe della cultura giuridica, fino a divenirne, a sua volta, creatore. Al riguardo, merita una particolare menzione, il De lègibus (Delle leggi), dialogo che, insieme al De Republica, presenta un vasto schema di leggi religiose, incentrandosi sull’antichità delle magistrature e sui doveri incombenti sui cittadini.

    Cilicia

    Odierna regione meridionale dell’Anatolia, in Turchia.

    I Romani chiamavano (—) la provincia che era situata in quella zona. Creata sin dal 102 a.C. (anche se su un territorio molto poco esteso) allo scopo di costituire una base per la lotta ai pirati, alla fine della guerra vittoriosa contro questi ultimi, la (—) vide il proprio territorio accrescersi notevolmente grazie alle conquiste di Pompeo.

    Ebbe alterne vicende fino a quando l’imperatore d’Oriente Arcadio, nel IV sec. d.C., non la divise definitivamente, in (—) Prima, Secunda e Isauria.

    Cincinnato (Lucio Quinzio)

    Patrizio romano (V sec. a.C.) celebre per la semplicità e l’austerità dei costumi. Console nel 460 a.C., fu nominato dittatore nel 458.

    Dopo aver sconfitto gli Equi nella regione del Monte Algido ed averli costretti a una resa vergognosa, depose, dopo appena sei giorni, la dittatura per ritornare al lavoro nei suoi campi.

    Circumscrìptio adulescèntium

    [vedi Lex Lætòria de circumscriptiòne adulescentium]

    Cirenaica

    Odierna regione nord-orientale della Libia, il cui territorio comprende la penisola di Barce e la parte più orientale del Golfo della Sirte.

    Fu provincia romana a partire dal 74 a.C., e nel 67 a.C. fu unita a Creta in un’unica provincia. Coinvolta in entrambe le guerre civili del I sec. a.C. rimase a lungo una delle regioni più ricche dell’impero. A seguito del suo progressivo decadimento, fu ridivisa nelle due originarie province di (—) e Creta da Diocleziano (284-305 d.C.) [vedi].

    Civis-civès

    [vedi Cìvitas]

    Cìvitas [lett. “cittadinanza”]

    Termine indicante l’appartenenza alla città di Roma; proprio soltanto dei cittadini era lo stàtus civitàtis [vedi status]. Fatti costitutivi della (—) furono:

    — la nascita ex iusto matrimonio tra due romani (almeno al momento del concepimento);

    — la nascita ex iusto matrimonio tra un cittadino romano (almeno al momento del concepimento) ed una straniera munita di conubium [vedi];

    — la nascita non ex iusto matrimonio, da madre romana al momento del parto;

    — la civitas donatio [vedi];

    — la manumissio iusta ac legitima [vedi manumissio].

    La (—) veniva meno soltanto per effetto della capitis deminutio maxima e media [vedi càpitis deminùtio].

    In origine, si parlò di cìvitas Quirìtium, per indicare il nucleo arcaico di tribù (Ràmnes, Tìties, Lùceres) che diede origine alla città di Roma; la (—) Quiritaria era concepita come comunità di patres familiarum (Quirìtes) e trovò la sua massima espressione nell’assemblea dei patres, più tardi denominata Senatus [vedi]. Quest’ultimo eleggeva un rex vitalizio, che era il capo politico e religioso della (—).

    In questa prima fase, l’ordinamento giuridico della (—) era costituito dagli accordi federatizi (o fœdera [vedi fœdus]) intervenuti tra i capi delle gèntes [vedi gens] all’atto dell’aggregazione, dalle deliberazioni (o lèges) proclamate davanti ai comìtia [vedi], nonché dai mòres maiòrum [vedi], cioè dalle consuetudini formatesi allo scopo di regolare la pacifica convivenza tra le familiæ. La violazione dei fœdera, delle leges, dei mores maiorum era considerata nèfas [vedi]: costituiva, cioè, un illecito che comportava l’ira dei nùmina (cioè delle divinità) e permetteva ad uno qualsiasi dei membri della comunità di ristabilire l’ordine sociale, uccidendo lo stesso responsabile (in caso di dichiarazione di sacèrtas [vedi] del colpevole).

    Con la dominazione etrusca (sec. VII a.C.) la (—) Quiritària subì un forte sviluppo militare ad opera della potente gens Tarquinia [vedi Tarquinia, gens] e, poiché i Quiriti erano appena sufficienti a formare la cavalleria, per integrare la fanteria si fece leva sulle famiglie contadine stanziate nei dintorni della città.

    I fanti del nuovo exèrcitus centuriàtus [vedi centuria; comìtia centuriata] non erano, dunque, Quirites, ma una massa eterogenea, una plebs [vedi], che finì con il contrapporsi ai Quirites o patrìcii.

    La fine della (—) Quiritaria fu il frutto della rivoluzione plebea, che terminò con l’emanazione delle leges Licìniæ Sèxtiæ [vedi], le quali affidarono il comando dello Stato a due prætores-consules, uno dei quali poteva anche essere plebeo.

    Per effetto della rivoluzione plebea, la (—) Quiritaria perse il suo originario valore, rilevando unicamente quale elemento distintivo tra gentes originarie di Roma e popoli soggetti al potere politico-militare dell’Urbe.

    La (—) costituì privilegio di volta in volta concesso quale ricompensa per benemerenze o servigi particolari resi a Roma, finché, nel 212 d.C., la (—) fu concessa dalla Constitùtio Antoniniana [vedi], in blocco, a tutti gli abitanti dell’Impero che fossero organizzati in comunità cittadine.

    Le capacità più caratteristiche del civis Romanus erano il “ius honorum” [vedi] il ius suffragii [vedi] e, nel campo del diritto privato, il ius conubii [vedi] e il ius commercii [vedi].

    Civitas sine suffragio

    [vedi Civitas; Ius suffragii]

    Civitatis donatio

    La (—) era la naturalizzazione concessa dagli organi di governo della res publica a singoli stranieri.

    La (—) era uno dei fattori costitutivi della civitas [vedi].

    Clarissimatus

    [vedi Clarissimus]

    Clarissimus [lett. “eccellenza”]

    Termine adoperato per indicare ogni persona di elevato rango sociale (si pensi, ad es., ai soggetti appartenenti alla magistratura, od al Senato), in epoca imperiale.

    La classe cui appartenevano i clarissimi veniva denominata “clarissimatus”; vi rientravano, tra gli altri, oltre ai senatori:

    — il prætor [vedi];

    — il præfectus annonæ [vedi];

    — il magister census [vedi];

    — i silentiarii sacri palatii [vedi silentiarii].

    Classici

    Con riferimento ai Comitia Centuriata [vedi], venivano chiamati, anche in età avanzata, (—) i cittadini censiti nella prima classe delle centurie dei pedites (fanti) e infra classem i cittadini delle rimanenti centurie. Si può ritenere che all’origine vigesse nell’ambito dei comitia centuriata solo questa suddivisione elementare. È facile pensare che, esistendo in Roma intorno al 450 a.C. solo 20 tribù tra rustiche e urbane, ciascuna di esse fornisse all’esercito 2 centurie di fanteria pesante e 2 di fanteria leggera per un totale di 80 centurie (40 classici e 40 infra classem).

    Classicismo giustinianeo

    Il problema del (—) è stato a lungo dibattuto:

    — per taluno questo termine indica il proposito di Giustiniano di ripristinare il diritto classico come sistema normativo, sostituendolo al diritto volgare che si era formato nella prassi;

    — altri invece hanno scorto nel (—) solo una categoria stilistica adattabile a qualsiasi contenuto.

    Probabilmente l’essenza del (—) va ricercata altrove. Giustiniano appare l’interprete, l’erede di una concezione maturata in età postclassica: quella della non eliminabilità degli “iura” [vedi], quasi che essi avessero una funzione legittimante nei confronti delle “constitutiones”, degli imperatori.

    Di qui la “reverentia antiquitatis” di Giustiniano che in altri casi, tuttavia, si scaglia contro il passato, identificandolo col noto e rituale formalismo.

    Credeva l’imperatore alle sue affermazioni? Non è possibile dirlo con certezza. Certo è che gli “iura” del Digesto non furono mai utilizzati in sede giudiziale per il loro valore normativo: essi appaiono solo come un materiale particolarmente idoneo a nutrire la convinzione del giudice, data la autorità delle fonti da cui provenivano.

    Claudia (gens)

    Gens alla quale appartennero i quattro imperatori che ressero il Principato dal 14 al 68 d.C. (Tiberio [vedi], Caligola [vedi], Claudio [vedi], Nerone [vedi]).

    L’appartenenza di costoro alla (—) derivava dalla comune discendenza dal primo marito di Livia (moglie di Augusto); Tiberio divenne, inoltre, membro della gens Iulia, essendo stato adottato da Ottaviano Augusto [vedi].

    Claudio (imp. 41 - 54 d.C.)

    Successore di Caligola [vedi], terzo esponente della dinastia Giulio-Claudia, era figlio di Druso Maggiore e Antonia Minore.

    Di temperamento concreto e attento, contribuì in modo decisivo alla costituzione di un apparato governativo totalmente centralizzato e burocratizzato. Nonostante questa tendenza sostanzialmente accentratrice, (—) riprese, in contrasto con l’atteggiamento di Caligola, la politica augustea di rispetto del Senato, ampliando le funzioni del ceto equestre nell’amministrazione dell’Impero, soprattutto nelle sei nuove province da lui create (le due Mauretanie [vedi], la Britannia [vedi], la Giudea, la Tracia, la Licia [vedi]), governate le ultime tre da procuratori di nomina imperiale. Valente stratega, in soli sedici giorni completò la conquista della Britannia (44 d.C.). Assunse la carica di censore per concedere la cittadinanza romana alle aristocrazie provinciali. È noto il suo discorso programmatico per l’estensione della cittadinanza alla Gallia Comata, conosciuto come “Tavola di Lione”.

    Negli ultimi anni del suo governo, non riuscì a fronteggiare i maneggi di palazzo e fu avvelenato dalla moglie Agrippina che aveva già predisposto la successione sul soglio imperiale del figlio Nerone.

    Claudio II (imp. 268 - 270 d.C.)

    Claudio II, il Gotico, eliminato Aureolo, fu proclamato imperatore dalle truppe.

    Impegnato nelle campagne contro i barbari morì (270 d.C.) sul fronte pannonico a Sirmium. Gli successe il fratello Quintillo, eliminato dopo pochi mesi dall’imperatore Aureliano [vedi], acclamato dalle truppe di stanza in Pannonia.

    Clausula doli

    [vedi Dolus]

    Clausula nova [lett. “clausola nuova”]

    Era così denominata ogni clausola introdotta nell’edictum [vedi] di un magistrato (in riferimento, particolarmente, all’editto del pretore), per la prima volta, e che quindi non costituiva tralaticia riproduzione di una clausola preesistente.

    Attraverso tali clausole, venivano di volta in volta regolate situazioni nuove, non disciplinate in precedenza; esse furono particolarmente significative, consentendo il pieno estrinsecarsi della funzione creativa ed innovativa della giurisprudenza romana.

    Clausula stipulatiònis

    Clausola accessoria delle stipulatiònes [vedi stipulàtio] si diffuse in periodo postclassico: attraverso tale clausola, si aveva notizia che una data stipulazione era stata conclusa con contestuale redazione di un documento probatorio.

    La (—) divenne ben presto prova documentale della seria assunzione di un’obbligazione o, comunque, della conferma di tale assunzione da parte del debitore.

    Cleopatra

    Regina egiziana della famiglia dei Tolomei.

    Designata al trono dal padre Tolomeo Aulete, alla morte di quest’ultimo fu costretta a fuggire da Alessandria, per l’opposizione dei cortigiani e dei consiglieri del faraone.

    Divenuta amante di G. Cesare [vedi], fu da questi posta finalmente sul trono.

    Nel 41, ad Alessandria, ricevette M. Antonio [vedi], col quale ebbe una relazione.

    Nel 37 a.C. i due concubini si sposarono, ad Antiochia, e Antonio prese a governare sull’Egitto e su tutta la parte orientale al territorio romano come una monarca assoluto. Questa scelta politica fu osteggiata da Ottaviano [vedi] e dal senato, e determinò lo scontro tra i due triumviri [vedi triumvirato] che culminò nella battaglia di Azio [vedi] nel 31 a.C.

    Clièntes (clìens) [lett. “clienti”, clientela]

    Erano i soggetti di non condizione servile, ma nondimeno posti in condizione di sudditanza verso un patrònus [vedi] cui dovevano obbedienza: essi erano, in origine, privi di soggettività giuridica.

    Fonti della clientela potevano essere:

    — la dedìtio,spontanea sottomissione di un gruppo al potere di una gens [vedi];

    — l’applicàtio, sottoposizione di un cittadino straniero al potere protettivo di un gruppo gentilizio.

    La categoria dei (—) (che va distinta da quella dei liberti [vedi libèrtus]), ebbe rilievo giuridico solo nel periodo arcaico: secondo la legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], a carico del patrono gravava un vero e proprio obbligo di assistere e difendere il proprio cliens, finché quest’ultimo gli avesse mostrato obbedienza. In tempi meno risalenti, il rapporto di clientela perse i suoi connotati giuridici per assumere quelli, più deteriori, che ancor oggi echeggia l’aggettivo “clientelare”. Così, il cliens compiva ogni giorno la c.d. salutatio matutina (ricevendone in cambio un invito a pranzo o un po’ di denaro), scortava il patrònus nel foro e ne adulava le orazioni.

    Il fenomeno della clientela è ancora ben radicato nella società contemporanea e comporta reciproci doveri ed obblighi, in tutto identici (pur se non giuridicizzati) a quelli previsti dal diritto romano arcaico.

    Clodio

    Riconfermato il triumvirato con gli Accordi di Lucca [vedi] del 56 a.C. ed entrati in opposizione Cesare e Pompeo impegnati entrambi in campagne militari, a Roma si verificarono gravi disordini fomentati dal tribuno patrizio (—) che, interpretando le aspirazioni della plebe, si pose a capo del partito democratico.

    Animato più da un desiderio di potere, che da veri ideali democratici, (—) fece appello al consenso della plebe e degli schiavi, solo a scopi demagogici. Il movimento di (—) celava infatti un intento sovversivo (anche se non rivoluzionario), nonostante l’emanazione di una lex Clodia frumentaria per regolare una distribuzione gratuita di grano alla popolazione povera ed una legge per abolire il divieto di costituire dei collegia, introdotto da un senatusconsùltum [vedi] del 64 a.C.

    Avversato in politica da Cicerone, in accesa polemica col tribuno, (—) finiva ucciso da Milone, in uno scontro avvenuto tra le reciproche bande armate.

    Coàctus [lett. “il soggiogato”]

    Termine adoperato in diritto romano per indicare il soggetto oppresso da mètus [vedi].

    Còdex accèpti et expènsi [Libro delle entrate ed uscite]

    Libro contabile che il pater familias [vedi] teneva per annotarvi le somme ricevute e/o versate nei rapporti con altri patres, con cui era in relazione di affari.

    Il (—) costituiva il fondamento dei nòmina transscriptìcia [vedi].

    Codex Euriciànus [Codice Euriciano]

    Compilazione di origine visigota redatta, intorno al 475 d.C., sotto il re Eurico, successore di Teodorico II, il quale dominava sulla Gallia e su gran parte della Spagna.

    Il (—) si ritenne applicabile non solo ai Romani, ma anche ai Visigoti, i quali si reputavano formalmente ancora sudditi dell’impero romano d’Occidente. La raccolta, che aveva un carattere rudimentale ed era suddivisa in trenta titoli circa, ci è pervenuta direttamente solo in parte.

    Le sue fonti furono i codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano [vedi Codex Theodosiànus, Gregorianus ed Hermogenianus].

    Codex Gai Veronènsis

    Manoscritto pergamenaceo che ci ha conservato il testo quasi integrale delle Istituzioni di Gaio [vedi]: il testo del manuale gaiano fu scoperto, per caso, dal Niebuhr nel 1816 su un palinsesto rinvenuto nella Biblioteca di Verona.

    Il manuale gaiano era stato ricoperto dalla riproduzione di un’opera minore (le Epistulæ di S. Girolamo): cancellando la seconda scrittura, emersero i resti dell’opera gaiana, riconosciuta anche grazie alla collaborazione di F. K. von Savigny.

    Còdex Gregoriànus

    Opera di carattere privato, fu compilata in Oriente verso il 291-292 d.C. forse da un certo Gregorio ed era destinata alla pratica giudiziaria civile. Conseguì riconoscimento ufficiale da Teodosio II nel 438 d.C. Essa conteneva costituzioni (in specie rescripta) emanate nell’arco temporale tra il regno adrianeo e quello di Diocleziano.

    Il (—) non ci è pervenuto direttamente, ma è stato ricostruito sulla base della Lex Romana Wisigothorum [vedi] e della Lex Romana Burgundionum [vedi].

    L’opera era divisa in almeno 14 libri, i cui argomenti erano organizzati in tituli.

    Codex Hermogeniànus [Codice Ermogeniano]

    Il (—), al pari del Codex Gregorianus, è una raccolta privata di costituzioni, redatte in epoca dioclezianea [vedi Diocleziano].

    Costituì una integrazione del Codex Gregorianus e raccolse una serie di rescritti dello stesso Diocleziano emessi tra il 294 e il 295 d.C.

    Era costituito da un solo libro diviso in tituli.

    Il Codex non ci è noto per tradizione diretta, ma sulla base delle leggi barbariche Burgundionum e Wisigothorum [vedi Lex Romana Burgundionum e Wisigothorum].

    Fu riconosciuto solo nel 438 d.C. da Teodosio quale codificazione ufficiale.

    Gli autori delle due opere, Gregorio [vedi] e, con tutta probabilità, Ermogeniano [vedi] riuscirono nell’ambizioso intento di raccogliere un elevato numero di costituzioni imperiali grazie soprattutto alla consultazione degli archivi imperiali, cui avevano accesso, essendo entrambi funzionari dell’amministrazione centrale.

    Le due raccolte, di cui ci sono pervenuti solo scarni frammenti, hanno esercitato un’influenza decisiva, consolidando la tradizione delle leggi imperiali precostantiniane, poi trasfuse nel Codice di Giustiniano [vedi Codex Iustiniànus] ed in quelli dei re germanici occidentali dell’impero romano.

    Codex Iustiniànus [Codice di Giustiniano]

    Parte del Còrpus iùris civìlis [vedi] giustinianeo; consisteva in una raccolta di leges, cioè di costituzioni imperiali comprendente il materiale dei codici Gregoriano [vedi Codex Gregorianus], Ermogeniano [vedi Codex Hermogenianus] e Teodosiano [vedi Codex Theodosiànus] e le ultime costituzioni imperiali.

    Della redazione fu incaricata una commissione presieduta da Giovanni, ex quæstor sacri palatii, da altri sei eminenti funzionari tra cui Triboniano, da Teofilo, professore alla facoltà giuridica di Costantinopoli e da due avvocati.

    L’opera, commissionata da Giustiniano I [vedi] nel 528 d.C. con una costituzione (Hæc quæ necessario), venne pubblicata il 7 aprile 529 d.C. con la costituzione Summa rei publicæ che ne fissò l’entrata in vigore il 16 aprile.

    La costituzione affrontò il tema del valore da attribuirsi alle leges non comprese nel nuovo codice: di esse si vietò l’utilizzazione giudiziale.

    Il codice non ci è pervenuto nella sua primitiva edizione, perché trasfuso dopo 4 anni, nel Codex repetitæ prælectiònis [vedi].

    Còdex repetìtæ prælectiònis

    Una delle opere di compilazione facenti parte del Còrpus iùris civìlis [vedi].

    Dopo la promulgazione del Digesto [vedi Digesta seu Pandectae] e delle Institutiònes Iustiniàni [vedi], il Codex Iustinianus [vedi], compilato alcuni anni prima, apparve superato per il sopravvenire di numerose costituzioni imperiali innovative. Una commissione, composta da Triboniano [vedi], Doroteo [vedi] e tre avvocati, ebbe l’incarico di redigere una nuova edizione di esso, che entrò in vigore il 17 novembre del 534 d.C. (con la costituzione Cordi, che abrogò formalmente sia il Codex Iustinianus che le costituzioni ad esso posteriori) e fu chiamata (Novus Iustinianus) (—) destinato ad avere esclusiva vigenza. Il (—) che consta di dodici libri, a loro volta divisi in titoli, è giunto fino a noi.

    Codex Theodosiànus [Codice Teodosiano]

    Il (—) costituì l’ideale continuazione del Codex Gregoriànus [vedi] e del Codex Hermogeniànus [vedi] ed inaugurò la serie delle codificazioni tardo-romane.

    Pubblicato il 15 febbraio del 438 d.C. nella parte orientale dell’impero, il (—) fu adottato dall’imperatore d’Occidente Valentiniano III [vedi] e, a partire dal 1° gennaio del 439 d.C., entrò in vigore in tutto l’impero. In esso erano contenute solo leges generales cioè provvedimenti normativi.

    L’opera, strutturata sulla falsariga dei due codici innanzi menzionati, constava di 16 libri, ciascuno dei quali si divideva in un certo numero di tituli; ogni titolo era dedicato, a sua volta, alla trattazione di una data materia e delle relative costituzioni imperiali, enumerate secondo un ordine cronologico.

    Il libro I riguardava le fonti del diritto: i libri II - V ed VIII erano relativi al diritto privato; il libro VI trattava delle gerarchie dei funzionari; il VII di diritto militare; il libro IX atteneva al diritto criminale; il X e l’XI al finanziario; i libri XII - XV alle corporazioni; il libro XVI infine al diritto ecclesiastico.

    Il (—) non ci è giunto integro, ma attraverso manoscritti incompleti, ma una parte rilevante di esso è stata trasfusa nella Lex Romana Wisigothorum [vedi].

    Codicìlli - Codicillus [Codicilli - Codicillo]

    Figura di creazione consuetudinaria, ebbe notevole diffusione in età classica: erano atti scritti, non assoggettati all’osservanza di particolari forme, che potevano contenere qualsiasi disposizione mòrtis causa, tranne quelle riguardanti la designazione dell’erede. Proprio con i (—) erano generalmente disposti i fideicommìssa [vedi].

    Tra i (—) si distinguevano:

    — (—) testamentari, se erano destinati ad essere efficaci in caso di successione testamentaria [vedi succèssio ex testamento]; tra essi, si distinguevano ulteriormente:

    — (—) confirmàti;

    — (—) non confirmati

    a seconda che ad essi si fosse fatto riferimento, o meno, nel testamento;

    — (—) ab intestàto, se erano destinati ad essere efficaci in caso di successione non testamentaria [vedi successio ab intestato].

    Col tempo, per superare il divieto di designare l’erede nei (—), si ammise che il testatore lasciasse indeterminata la persona dell’erede nel testamento, riservandosi di indicarla nei (—).

    Il (—), al pari del fedecommesso, ebbe l’importante funzione storica di superare quei principi arcaici in materia testamentaria che ripugnavano alla nuova coscienza sociale.

    In età postclassica, il testamento e i (—) (che erano sostanzialmente testamenti senza l’istituzione di erede) furono equiparati, dovendo avere lo stesso numero di testimoni e di sottoscrizioni. Giustiniano ammise che per i codicilli fossero sufficienti cinque testimoni, dal momento che tali disposizioni erano redatte dal testatore di proprio pugno.

    Coëmptio

    La (—) era una delle forme di costituzione della mànus maritalis [vedi] (insieme alla confarreàtio [vedi] ed all’usus [vedi]).

    Si concretava in una mancipàtio [vedi], fatta dalla donna (se sui iùris [vedi]), o dal rispettivo pater (se alièni iuri subiècta), con la quale la donna stessa si assoggettava al futuro marito o a chi esercitava la potestà su quest’ultimo.

    L’istituto, tipico del periodo arcaico, sopravvisse, sia pur con applicazioni molto limitate, fino al periodo classico, ma a partire dal IV sec. d.C. scomparve, cadendo del tutto in disuso.

    Le fonti parlano, altresì, anche di una (—) alterìus rèi (Gai Inst. 1.114-115 b), fatta cioè per ragioni diverse, e non a scopo matrimoniale: si pensi, ad es., alla (—) tutèlæ evitàndæ causa, detta anche fiduciaria, con la quale una donna, per evitare di esser soggetta ad un tutore indesiderato, si assoggettava alla manus fittizia di un soggetto compiacente (generalmente, molto anziano) (c.d. senex cœmptionalis).

    Soltanto la (—) fatta a scopo matrimoniale, oppure quella fiduciaria compiuta con un soggetto che fosse marito della donna in virtù di un matrimonium sine manu [vedi matrimònium], faceva acquisire alla mùlier in manu la posizione di figlia (filiæ loco) e tutte le aspettative connesse relative alla successione (legittima); la donna che poneva in essere una (—) fiduciaria per scopi non matrimoniali (es. per evitare la tutela) non diventava filiæ loco rispetto al soggetto esercente (fittiziamente) la manus.

    Coëmptio fiduciària

    [vedi Coëmptio]

    Coëmptio tutèlæ evitàndæ causa

    [vedi Coëmptio]

    Coërcìtio [Coercizione]

    La (—) costituì, in origine, una prerogativa del rex [vedi], successivamente dei magistrati, e consisteva nell’esercizio di poteri di polizia (incarcerazione, fustigazione, irrogazione di multe) volti alla repressione di ogni forma di ribellione all’imperium [vedi].

    Per gli sviluppi della repressione criminale [vedi crìmen; quæstiònes perpetuæ; cognìtio extra òrdinem, dir. pen.].

    Cogitàtio mortalitàtis [Presentimento di morte]

    Letteralmente, era il presentimento della propria morte.

    Le donazioni [vedi donàtio, donatio mortis causa] fatte per la mera (—), svincolata da un imminente pericolo di vita, furono ritenute, in periodo classico, estranee al fenomeno della donatio mortis causa.

    Nel diritto postclassico, invece, la donazione motivata da (—) rientrò tra le donatiònes mortis causa.

    Cogitatiònis pœnam nemo patitur [lett. “Nessuno può essere punito per una mera intenzione delittuosa”; artt. 49 e 59 c.p.]

    Principio giuridico in virtù del quale un soggetto, per una mera intenzione criminosa non estrinsecata esteriormente in alcun modo (nuda cogitatio), non può essere sottoposto ad una pena (cfr. Digesto, XLVIII, 19,18).

    La mera intenzione delittuosa, o reato putativo, costituisce, in realtà, “un non-reato o un reato immaginario, esistente soltanto nella mente dell’agente”, e non merita l’applicazione di una pena.

    Accogliendo il principio (—), il codice penale vigente, nell’art. 49 1° co. c.p. stabilisce che “non è punibile chi commette un fatto non costituente reato nella supposizione erronea che esso costituisce reato”; in virtù dello stesso principio, l’art. 59 1° co. c.p. stabilisce che “le circostanze che ... escludono la pena sono valutate ... a favore dell’agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti”.

    È opportuno ricordare che, pur essendo sintomatico di una certa qual capacità a delinquere, il reato putativo non comporta (al contrario di quanto accade per il reato impossibile: art. 49 2° e 4° co.) l’applicazione di misure di sicurezza.

    Cognàtio

    [vedi Familia]

    Cognitio de plano

    Era in periodo postclassico la procedura abbreviata del summatim cognoscere (o cognoscere de plano).

    Ad essa si ricorreva quando l’urgenza imponeva la adozione di una decisione immediata senza la lungaggine delle forme ordinarie

    Cognìtio extra òrdinem

    Era uno dei tre modelli processuali del diritto romano. Nata e sviluppatasi a partire dalla fine del periodo repubblicano, essa in epoca classica sostanzialmente affiancò la procedura per formulas [vedi processo per fòrmulas] fino a sostituirla del tutto, in periodo postclassico.

    Originariamente tale procedimento veniva adottato per dirimere controversie di diritto pubblico; a partire da Augusto esso venne esteso anche a rapporti di natura privata.

    La (—) si caratterizzava per i seguenti caratteri:

    — unità del procedimento: tutta l’attività processuale si svolgeva davanti allo stesso funzionario statale;

    — ampia discrezionalità del giudicante: il funzionario-giudice aveva ampi poteri per accertare il fatto;

    — procedibilità contumaciale: era necessario e sufficiente solo che il convenuto fosse stato avvertito dell’inizio del procedimento;

    — impugnabilità della sentenza;

    — specificità della condanna: la condanna non consisteva più nel pagamento di una somma di denaro, ma poteva imporre anche un comportamento specifico, come la restituzione della cosa, un pati, un non fàcere, etc.;

    — esecutività manu militari: l’esecuzione delle sentenze veniva demandata ad appositi organi statali, gli apparitòres [vedi].

    La chiamata in giudizio del convenuto avveniva con una citazione [vedi evocàtio]. Il processo del tardo Impero conobbe, invece, la figura della lìtis denuntiàtio: l’attore redigeva un documento di citazione, lo presentava al giudice e, una volta approvato, lo notificava alla controparte. Nel diritto giustinianeo prevalse la diversa forma della citazione per libèllum: l’attore presentava al giudice lo scritto (libellus conventiònis) e chiedeva che il convenuto fosse chiamato in giudizio; il giudice, esaminata la richiesta e ritenutala non infondata, si pronunciava per l’accoglimento. Il convenuto, per costituirsi in giudizio, doveva redigere e notificare il suo libellus contradictiònis.

    Le parti erano obbligate a presentarsi in giudizio, in quanto obbedivano all’ordine del giudice. L’istruzione probatoria era di competenza del giudice stesso, in base al principio inquisitorio, egli, però, nella valutazione delle prove doveva attenersi a un rigido schema prefissato.

    Formatosi il convincimento, veniva emessa sentenza in giudizio.

    L’“appellatio” [vedi] avveniva col deposito di un atto di appello presso il giudice che aveva emesso la sentenza. Il giudice superiore, ricevuti gli atti e una relazione sommaria dal collega di primo grado, invitava le parti a formulare le richieste (che potevano anche mutare) e a presentare le prove. La seconda sententia era normalmente inappellabile, salvo un ricorso speciale (“supplicatio”) all’imperatore.

    • Diritto penale

    Il nuovo sistema processuale trovò applicazione anche in campo penale, dove soppiantò, formalmente, dal II sec. d.C., il sistema delle quæstiònes perpetuæ [vedi] (cui, peraltro, già da tempo si era sostanzialmente sostituito).

    I suoi caratteri salienti furono i seguenti:

    — l’attività di cognizione diretta dell’accusa e del giudizio era compiuta dallo stesso prìnceps, o (in sua vece) da altro magistrato o funzionario imperiale, con l’assistenza di un consìlium (dapprima nominato caso per caso, poi reso stabile da Adriano [vedi]);

    — il giudizio finale non spettava, pertanto, al popolo riunito in comizi, né tantomeno a giurie (comunque composte).

    Per effetto della diffusione della (—), il princeps (od i magistrati, in sua vece), potevano giudicare e punire ogni delitto, con pene di ogni genere.

    Il processo nasceva a seguito di una denunzia di un cittadino, ma l’accusa era sostenuta in giudizio da un pubblico accusatore: la (—) aveva, pertanto, natura di processo inquisitorio, mentre le quæstiones avevano natura accusatoria.

    Il magistrato giudicante ebbe, in origine, la possibilità di adeguare la pena da irrogare alla gravità del fatto.

    Quanto ai delitti oggetto delle quæstiones, essi si arricchirono di nuove fattispecie, particolarmente nella fase del Dominato, in cui, peraltro, si attuò anche un notevole inasprimento delle pene. Vi fu anche una progressiva limitazione degli spazi di discrezionalità lasciati al magistrato giudicante in virtù di una tendenza (evidenziata dalle constitutiònes prìncipum [vedi] del tempo) a precisare minuziosamente sia gli estremi dei singoli reati, sia le relative pene.

    Cògnitor [Patrocinatore]

    Era un soggetto designato — al cospetto del magistrato ed in presenza della controparte — quale proprio sostituto, da una delle parti di un giudizio (la quale assumeva su di sé tutte le conseguenze dell’agire processuale del (—)).

    Il (—) era nominato con formula predeterminata e, se assente al momento della nomina, veniva investito della lite soltanto dal momento in cui era venuto a conoscenza della nomina, o la aveva, comunque, accettata.

    La sentenza del giudice veniva pronunciata non in nome del (—), bensì della parte sostituita; se il (—) era nominato dal convenuto, quest’ultimo doveva versare la c.d. càutio iudicàtum sòlvi [vedi].

    In ordine alla capacità a nominare od esser nominati quali patrocinatori, occorre distinguere:

    — non potevano nominare un (—) gli infàmes [vedi] e le donne;

    — non potevano esser nominati quali cognitòres, oltre alle due categorie di cui sopra, anche i soldati.

    Cognomen [Cognome]

    Il (—) (o soprannome) era quella parte del nome che indicava l’appartenenza ad un particolare gruppo familiare: ad es. per Marco Tullio Cicerone il (—) era Cicerone [vedi Tria nòmina].

    Coire societatem

    Terminologia usata nel caso di obligationes ex societate: coire non significava solo accordarsi a seguito di una trattativa, bensì anche dare inizio ad una attività di cooperazione che richiedeva una partecipazione costante dei socii.

    Collatino Lucio Tarquinio

    Marito di Lucrezia, organizzò insieme a Bruto Lucio Giunio [vedi] la ribellione che cacciò da Roma Tarquinio il Superbo [vedi] ponendo fine alla monarchia.

    Ricoprì insieme a Bruto, per la prima volta nella storia di Roma, la carica di console.

    Collàtio [Collazione; cfr. artt. 724, 739 ss. c.c.]

    Istituto in forza del quale i coeredi, discendenti dal de cùius [vedi], erano giuridicamente obbligati a conferire alla massa ereditaria, prima della sua divisione, tutti i beni (doni, dote, etc.) ricevuti dal de cuius quando questi era in vita. Si conoscono tre applicazioni di (—):

    — la (—) emancipati [vedi];

    — la (—) dotis [vedi];

    — la (—) descendentium [vedi] di età postclassica.

    Collatio descendèntium [Collazione ad opera dei discendenti]

    Istituto in forza del quale ciascun coerede aveva l’obbligo di conferire ciò che avesse ricevuto dal de cùius ascendente [vedi collatio].

    Collatio dotis [Conferimento della dote]

    Istituto in forza del quale la figlia che avesse ricevuto dal pater una dos [vedi] era tenuta a conferire la stessa alla massa ereditaria, a favore dei coeredi rimasti assoggettati alla potestà paterna [vedi collatio].

    Collatio emancipàti [Collazione dell’emancipato]

    Istituto in forza del quale i figli emancipati [vedi emancipàtio] erano tenuti a conferire, ai coeredi rimasti assoggettati alla potestà paterna, gli acquisti fatti dopo l’emancipazione [vedi collatio], per poter essere immessi nella bonorum possessio [vedi].

    Collatio Lègum Mosaicàrum et Romanàrum [Confronto delle leggi mosaiche e romane]

    La (—), il cui vero titolo fu Lex Dei (quam præcèpit Dominus ad Moysen) (Legge di Dio insegnata dal Signore a Mosé), costituisce una raccolta di testi tratti dalle opere di Gaio [vedi], Paolo [vedi], Ulpiano [vedi], Modestino [vedi], nonché dalle leggi imperiali.

    Aspetto peculiare di tale opera è la sistematica analisi comparativa dei testi predetti con le norme della legislazione mosaica: mediante tale costante raffronto si intendeva dimostrare la sostanziale conformità dei precetti giuridici romani alle prescrizioni bibliche. Con tutta probabilità, l’intento perseguito dall’autore della compilazione era quello di realizzare un’opera di propaganda a favore della religione cristiana, divenuta fede ufficiale a partire dall’Editto di Milano di Costantino [vedi] (313 d.C.); od anche quello di operare una difficile giustificazione del diritto romano, basata su matrici prettamente pagane, alla luce dei precetti cristiani.

    Collàtio lustràlis (o Chrysargyron)

    Uno dei tributa principali unitamente alla imposta fondiaria (capitatio terrena, humana et animalium) [vedi], all’imposta personale (capitatio plebeia) [vedi] ed ai tributi senatorî.

    La (—) doveva essere pagata ogni cinque anni da chiunque esercitava un mestiere, ricavandone un reddito.

    Collègia [Collegi]

    Associazioni private rette da un proprio statuto (c.d. lex collegii) che ne determinava gli organi, le competenze e le procedure di ammissione.

    Tali enti, nati per scopi religiosi, e successivamente deputati al conseguimento di fini professionali e culturali, pur non essendo dotati di personalità giuridica, avevano una certa capacità giuridica: difatti potevano essere titolari del diritto di proprietà, acquistare diritti ed obblighi e, in età imperiale, essere istituiti eredi.

    La nozione dei (—) come enti distinti dalle persone dei soci e soggetti autonomi di rapporti giuridici si profilò solo in età classica, per effetto della lex Iulia de collegiis, fatta votare da Augusto. La legge dispose lo scioglimento delle associazioni esistenti, salvo di quelle più antiche e prestigiose e impose l’obbligo della autorizzazione del senato per la costituzione di nuove.

    I (—) si estinguevano per il venir meno di tutti i loro membri o per il raggiungimento dello scopo.

    Collegia sacerdotalia

    I (—), pur essendo estranei alla vera e propria organizzazione quiritaria, svolsero, in ausilio al rex [vedi] importanti funzioni soprattutto in materia di culto e di interpretazione del diritto [vedi interpretatio]. Tre furono i collegi sacerdotali di primaria importanza: i pontifices [vedi], gli augures [vedi Auspicia], e i duoviri sacris faciundis [vedi]. Due furono i collegi minori: i flamines [vedi] e i fetiales [vedi]. Altro collegio, assai risalente, di composizione esclusivamente femminile fu quello delle Vestales [vedi].

    Collezione greca delle Novelle

    Raccolta giuridica, originariamente comprendente tutte le Novelle giustinianee [vedi novellæ constitutiònes] nella versione originale (quelle latine in lingua latina e quelle greche in lingua greca).

    Quando la (—) giunse in Italia a seguito della caduta dell’Impero romano d’Occidente, riportava, tuttavia, esclusivamente le novelle in lingua greca in quanto quelle latine, ormai non più comprese a Bisanzio, erano state tralasciate o sostituite da estratti in lingua greca.

    Colònia [Colonia]

    Agglomerato di persone dedotte [vedi deductio coloniarum] dallo Stato romano su una parte del territorio occupato militarmente (di esso un quarto), e da esso organizzato e dipendente. Esse rappresentarono il mezzo principale per la diffusione della romanità e furono inizialmente costituite per scopi militari e poste lungo le coste a guardia di porti ed approdi (c.d. coloniæ maritimæ).

    Le più antiche furono le coloniæ civium Romanorum, costituite da un ristretto numero di cittadini romani (in origine circa 300, ma successivamente si addivenne alla fondazione di colonie romane molto più popolose) e costituirono vere e proprie parti distaccate di Roma, operanti al di fuori del territorio urbano. Dette colonie erano organizzate sulla falsariga della città madre e godevano di un’autonomia amministrativa e giurisdizionale simile a quella riconosciuta ai municìpia [vedi municìpium]. I singoli membri, inoltre, conservavano i diritti civili e politici dei cives [vedi] romani.

    In seguito si diffusero le colonie latine, dotate di ampia autonomia e volte al conseguimento di scopi militari e commerciali. I loro abitanti, non essendo muniti della cittadinanza romana, non erano titolari dei diritti e dei doveri propri dei cives, ma godevano dei diritti riconosciuti ai Latini federati [vedi Latini].

    Colonia partiària

    Particolare fattispecie di locazione [vedi locàtio-condùctio] di fondi rustici, caratterizzata dal fatto che un fondo era locato in cambio del pagamento, quale corrispettivo, di una merx [vedi] consistente in una quota dei frutti prodotti dal fondo stesso. Nella (—), pertanto, il locatore era cointeressato, insieme al locatario, alle vicende della coltivazione, in quanto maggiori erano i proventi tratti da quest’ultima, maggiore era il suo guadagno.

    Còmes et castrènsis sacri palatii

    Funzionario imperiale, addetto all’amministrazione di tutti gli affari inerenti al palazzo imperiale, nonché capo dei paggi e della servitù.

    Nell’esercizio delle sue funzioni, dipendeva dal præpòsitus sacri cubìculi [vedi].

    Comes patrimònii

    Funzionario imperiale addetto all’amministrazione del patrimonio personale del principe, in collaborazione col comes rèrum privatàrum [vedi].

    Comes rèrum privatàrum

    Esponente di primo piano dell’amministrazione centrale in periodo imperiale, svolgeva funzioni di amministratore del patrimonio imperiale (res privata prìncipis), oltre che di quello personale dell’imperatore (patrimonium principis): in quest’ultimo campo fu assistito da un comes patrimonii [vedi].

    Comes sacræ vestis

    Funzionario imperiale addetto alla cura del guardaroba imperiale; dipendeva, nello svolgimento delle sue funzioni, dal præpòsitus sacri cubìculi [vedi].

    Còmes sacràrum largitiònum

    Esponente di primo piano dell’amministrazione centrale in periodo imperiale: svolgeva funzioni di ministro delle finanze e del tesoro, sovrintendendo, altresì, alla riscossione dei tributi ed esercitando, in materia tributaria la suprema giurisdizione (vice sacra).

    Il (—) era preposto all’amministrazione del fìscus Cæsaris [vedi]; sovrintendeva, inoltre, all’attività delle zecche imperiali, delle miniere, delle manifatture di Stato, oltre che alle attività di commercio con l’estero; deteneva le casse dell’Impero, divise in sezioni corrispondenti a scrinia [vedi]. Nello svolgimento delle sue funzioni, era coadiuvato da còmites largitionum, rationàles summàrum, procuratòres monetàrum e còmites commerciòrum) [vedi].

    Còmites Augusti

    Funzionari imperiali, di creazione costantiniana [vedi Costantino], ai quali erano assegnati compiti di collegamento dei gangli periferici dell’Impero con il governo centrale.

    Comites commerciòrum

    Funzionari imperiali addetti allo svolgimento di attività inerenti al commercio estero, come collaboratori, nell’esercizio delle sue funzioni, del comes sacràrum largitiònum [vedi].

    Comites consistoriàni [Accompagnatori concistoriali]

    Funzionari imperiali ammessi da Costantino [vedi] a far parte del consistòrium [vedi].

    Comites largitiònum

    Funzionari imperiali addetti alla riscossione dei tributi, quali indispensabili ausiliari del comes sacràrum largitionum [vedi].

    Comìtia [Comizi]

    L’espressione, dal latino com-eo (radunarsi), indicava le assemblee popolari comprensive di tutti i cives [vedi cìvitas] a differenza dei concìlia [vedi concilia plebis] formate da soli plebei. I (—), durante i quali si presentavano progetti di legge e si eleggevano i magistrati, non potevano tenersi in tutti i giorni dell’anno, bensì soltanto nei giorni feriali in quelli fasti [vedi dies fasti] e nei giorni di mercato [vedi nundinæ].

    L’età repubblicana conobbe diversi tipi di (—): i comitia curiàta [vedi], i comitia centuriàta [vedi] e i comitia tribùta [vedi].

    Comitia calàta

    L’espressione era adoperata per designare la convocazione delle assemblee popolari (comitia calàre): essa avveniva, in origine, a mezzo di araldi (kalator), successivamente per mezzo di littori del rex [vedi].

    Nella fase della repubblica nazionale (II-I a.C.), la convocazione dell’assemblea era fatta, per procedere a cerimonie prevalentemente religiose, dal pòntifex màximus [vedi] o dal rex sacròrum [vedi rex].

    Comitia centuriàta

    Assemblea comiziale [vedi comitia] la cui formazione, attribuita al re etrusco Servio Tullio [vedi], si colloca fra la fine del VI e l’inizio del IV sec. a.C.

    I (—), a differenza dei comitia curiata [vedi], ebbero, sin da principio, carattere politico.

    La loro origine fu essenzialmente militare: la fanteria dell’esercito era divisa in centurie sin dall’età più antica e la stessa organizzazione fu mantenuta, successivamente, finché Roma ebbe un esercito formato da cittadini.

    Ad ogni modo verso la fine del periodo regio i (—) avevano già perso l’originario carattere militare, presentandosi come un’assemblea di cittadini con funzioni deliberative, convocata al fine di procedere a votazioni ed a ripartizioni delle imposte. I cittadini erano distribuiti, a seconda del censo in cinque classi, composta ciascuna da un numero fisso di centuriæ (divise, a seconda dell’età, in iuniores, da 18 a 45 anni, e seniores, da 45 a 60 anni) per un totale di 193 centuriæ.

    I (—) erano, inoltre, strutturati in maniera tale da dare prevalenza, nelle deliberazioni, ai ceti abbienti. Infatti il sistema di votazione adottato, quello per centuria (ogni centuria costituiva un’unità votante) assicurava un maggior peso politico alle classi più abbienti che, pur contando un minor numero di iscritti, avevano diritto ad un maggior numero di centurie (ben 98), numero che già di per sé rappresentava la maggioranza dei voti espressi dall’assemblea.

    Compiti precipui dei (—) erano: l’elezione dei magistrati maggiori (consoli, pretori, censori, gli unici che potevano convocare i (—)); la votazione delle leggi; l’approvazione, sia pure solo formale, della dichiarazione di guerra. Erano investiti, infine, della competenza in ordine ai processi politici nei quali si decideva della vita del cittadino.

    Comìtia curiàta [Comizi curiati]

    Assemblea comiziale [vedi comitia] tipica della Roma arcaica.

    I (—) assunsero contorni netti intorno al VI sec. a.C. anche se presumibilmente sono molto più antichi.

    Originariamente i (—) rappresentavano l’assemblea della comunità ripartita in curiæ per riunioni di carattere sacrale, convocate nel Campidoglio da un magistrato munito di imperium [vedi].

    Le curie in epoca arcaica fungevano da distretti di leva, dovendo ciascuna fornire alla civitas un contingente fisso di cento fanti e dieci cavalieri.

    I (—) partecipavano alla nomina del rex. La dottrina ritiene che questi non votavano effettivamente il re, ma si limitavano a svolgere un ruolo di testimonianza e di adesione.

    Tra i più importanti atti effettuati di fronte alle curie vi era l’enunciazione che il rex faceva ogni mese — con l’ausilio dei pontefici — in cui indicava i giorni fasti e nefasti.

    Rientravano, infine, nelle competenze dei (—) le scelte concernenti la guerra e la pace, la nomina dei magistrati ausiliari del re ed, ancora, il voto delle leggi regie. Anche tali poteri, tuttavia, che avessero più un carattere formale che sostanziale.

    Più tardi, in età repubblicana, videro ridimensionato il loro rilievo: mantenute in vita per rispetto della tradizione, svolsero esclusivamente funzioni di diritto sacro o relative ad atti solenni arcaici (adrogatio [vedi], lex curiata de imperio [vedi]), per lo più sotto la guida del pòntifex màximus [vedi].

    Scomparsa l’organizzazione per curie, i (—) si riunirono senza l’effettivo intervento dei cittadini e dunque solo simbolicamente, per mezzo di littori, di numero corrispondente a quello delle curie.

    Comìtia tribùta [Comizi tributi]

    Particolare assemblea comiziale affermatasi in epoca repubblicana e, quindi, successivamente agli altri organi comiziali [vedi comitia centuriàta, comitia curiàta], rispetto ai quali si caratterizzò per la sua particolare “agilità operativa”.

    I (—) erano assemblee del popolo intero, diviso in tribù (4 urbane, comprensive di coloro che non avevano proprietà terriera, e 31 rustiche, ciascuna esprimente un voto), convocati dal console o dal pretore per l’approvazione dei provvedimenti legislativi e per la nomina dei magistrati minori.

    Il criterio seguito per l’assegnazione dei cittadini alle varie unità votanti, ossia alle tribù [vedi tribus], era tale da attenuare i privilegi attribuiti alle classi più ricche nei comizi curiati e centuriati e da riconoscere una posizione di particolare forza al ceto medio dei possessori di terre. A seguito della convocazione, regolata da norme procedurali identiche a quelle vigenti per i comitia centuriata [vedi], le tribù votavano contemporaneamente sul provvedimento di volta in volta in esame.

    Mentre inizialmente le leggi potevano essere indifferentemente rogate dai magistrati dinanzi ai (—) ed ai comitia centuriata, in età classica la competenza legislativa dei (—) divenne sostanzialmente esclusiva, mentre a quelli centuriati restarono riservate solo le leggi in materia bellica e censoria.

    Dopo la lex Hortènsia de plebiscitis [vedi], emanata nel 287 a.C., a seguito di una secessione della plebe sul Gianicolo, i (—) si fusero con i concilia plebis [vedi].

    Commendàtio

    [vedi Suffragàtio]

    Commentàrii ad edìctum prætòrium

    [vedi Ofilio]

    Commentarii iùris civilis

    [vedi Catone (Marco Porcio), detto il Censore]

    Commentarii pontìficum

    [vedi Pontifices]

    Commercium

    [vedi Iùs commercii]

    Commìxtio (nummòrum) [Commistione di monete; cfr. artt. 922, 939 c.c.]

    Uno dei modi di acquisto a titolo originario della proprietà per confusio [vedi]; si aveva nel caso in cui alcune monete si fossero mescolate con monete appartenenti ad altri. In tal caso la proprietà delle monete era acquistata dal proprietario delle monete a cui le altre si erano mescolate (salvo, eventualmente, l’obbligo di restituzione del tantúndem eiùsdem gèneris [vedi res fungibili], tutelato da un’azione personale).

    Commìxtio sànguinis [Mescolanza di sangue]

    [vedi Tèmpus lugèndi]

    Commodàtum [Comodato; cfr. artt. 1803 ss. c.c.]

    Contratto reale, che si perfezionava mediante la consegna di una cosa da un soggetto (comodante) ad un altro (comodatario) affinché quest’ultimo la usasse gratuitamente, assumendo l’obbligo di restituirla.

    Il (—) ignoto al diritto romano arcaico, fu introdotto dal diritto pretorio [vedi iùs honoràrium], che riconobbe al comodante l’esperibilità di una àctio in factum [vedi], poi divenuta actio in ius [vedi] ex fide bona, per la restituzione della cosa comodata.

    Oggetto del (—) doveva essere una cosa corporale ed inconsumabile; una cosa consumabile poteva darsi in comodato solo per un uso diverso da quello normale (che non ne comportasse la consumazione), come le monete date ad pompam o ad obstentatiònem [vedi ad pompam et obstentationem].

    Il (—) era un contratto gratuito ed unilaterale, poiché nessuna obbligazione nasceva in capo al comodante.

    Il comodatario poteva usare la cosa nei limiti impostigli dal comodante o, in mancanza, nei limiti della sua normale destinazione; se usava la cosa eccedendo tali limiti, commetteva furtum usum.

    Questi aveva la facoltà, trasmissibile agli eredi, di revocare a proprio arbitrio la concessione dell’uso della res [vedi] data in comodato.

Commodo (imp. 170-192 d.C.)

Figlio di Marco Aurelio [vedi], da lui associato al potere (177 d.C.), divenne imperatore all’età di soli diciannove anni.

Salito al trono per successione dinastica, in contrasto con la prassi dell’adozione, che aveva caratterizzato il principato degli Antonini, (—) rinnovò la politica di accentramento economico nelle mani del prìnceps.

Limitò l’influenza della classe senatoria con una netta riduzione del loro potere militare, concedendo i comandi degli eserciti agli èquites di volta in volta insigniti del titolo di præfecti.

Dopo l’elezione nel 191 d.C. del nuovo prefetto del pretorio Emilio Leto, (—) rimase ucciso, nel dicembre del 192 d.C., in una congiura ordita a suo danno da Leto e da sua moglie Marcia.

Communicàtio rèrum

Espressione adoperata, in diritto romano, per indicare l’unificazione contabile ed operativa dei patrimoni dei soggetti appartenenti ad una socìetas òmnium bonòrum [vedi societas]; la (—) era, in particolare, elemento necessario ai fini della sussistenza della societas omnium bonorum.

Commùnio [Comunione; cfr. artt. 1100 ss. c.c.]

Termine indicante, in età classica, la contitolarità di diritti reali di godimento.

Tale istituto, che affondava le sue origini nell’antico consòrtium èrcto non cìto [vedi], se ne differenziava per la rilevanza del concetto di quota, elaborato dai giuristi dell’età repubblicana: essa era intesa come frazione ideale del tutto, su cui gravava, nella proporzione fissata, il diritto di ciascuno dei condomini. Tale concetto di quota rilevava, oltre che in sede di divisione, anche per la distribuzione dei frutti, per il riparto delle spese e per il pagamento degli eventuali danni, nonché per gli atti di disposizione: ciascuno dei condomini poteva trasmettere la propria quota di proprietà. Il singolo condomino poteva agire in giudizio per difendere la sua quota dagli attacchi dei terzi, con una rei vindicatio partiaria che aveva ad oggetto unicamente la quota del tutto appartenente al condomino che agiva. Viceversa, per agli atti di disposizione della cosa nella sua totalità occorreva la volontà di tutti i condomini. Ciascun condomino poteva apportare le innovazioni sulla cosa comune, salva l’opposizione degli altri, attraverso l’esercizio dello ius prohibendi. Con lo ius prohibendi questi ponevano il veto all’innovazione, per ottenere o l’interruzione dell’opera o la distruzione di quanto già fatto. Solo in diritto giustinianeo si affermò esplicitamente la regola del consenso preventivo, con la conseguente scomparsa dello ius prohibendi.

Residuo dell’antico consortium ercto non cito fu l’istituto dello ius adcrescendi in base al quale in caso di rinuncia o di derelictio [vedi] di uno dei condomini, la sua quota non diveniva res nullius ma accresceva di diritto le quote degli altri comunisti.

Quanto ai rapporti interni tra i condomini, il diritto classico accordava le seguenti azioni al consorte che avesse avuto pretese nei confronti degli altri:

— l’àctio pro socio [vedi];

— l’actio negotiòrum gestòrum [vedi];

— l’actio commùni dividùndo [vedi].

Ciascuno dei condomini poteva chiedere in qualsiasi momento la divisione della cosa comune; questa poteva aver luogo o d’accordo tra le parti (c.d. divisione volontaria) oppure giudizialmente, con la suddetta actio communi dividundo [vedi].

In diritto giustinianeo la disciplina delineatasi in età classica subì alcune modifiche:

— il principio di prevalenza della maggioranza sulla minoranza, in origine ignorato, fu affermato da alcune costituzioni imperiali in relazione ad ipotesi di grave conflitto tra i condomini;

— in attuazione del principio del favor libertatis, si stabilì che la manomissione operata da un solo condomino fosse valida, salvo l’obbligo di risarcire gli altri condomini per il danno derivante dalla perdita del loro diritto sullo schiavo.

Communio ìncidens [Comunione incidentale]

Forma di comunione [vedi communio] nascente da cause estranee alla volontà dei comunisti (si pensi, ad es., all’ipotesi di più persone istituite eredi di uno stesso de cùius [vedi]).

La forma più antica di comunione incidentale fu il consòrtium èrcto non cìto [vedi].

Compensàtio [Compensazione; cfr. artt. 1241 ss. c.c.]

Uno dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento [vedi solùtio], operante non ìpso iùre (cioè automaticamente), ma su eccezione di parte.

Essa aveva luogo qualora tra le medesime persone intercorressero rapporti reciproci di debito e di credito, i quali, ricorrendo i requisiti stabiliti dalla legge, si estinguevano nella misura in cui concorrevano: compensatio est debiti et crediti inter se contribùtio.

La definizione della compensazione, come istituto autonomo di estinzione delle obbligazioni, deriva da una celebre costituzione di Giustiniano.

Dalla giurisprudenza romana classica, la (—) era considerata, anziché quale modo di estinzione dell’obbligazione, come mera operazione contabile che si effettuava in certi casi nell’ambito della procedura formulare [vedi processo per formulas]. Nel sistema formulare la (—) era ammessa solo nei casi in cui la struttura della formula consentiva al giudice di tenere conto di un credito del convenuto e gli permettesse di condannarlo solo per la differenza (o di assolverlo in caso di pareggio). Pertanto la causa di estinzione dell’obbligazione non era la (—), ma la sentenza del giudice.

La (—) aveva luogo nelle seguenti ipotesi:

— nei iudìcia bonæ fìdei [vedi];

— nei rapporti tra banchiere (argentàrius) e cliente;

— nella bonòrum èmptio [vedi bonòrum èmptor], dove il compratore non poteva far valere i crediti del fallito in cui era succeduto senza compensarli con i debiti del fallito stesso verso il convenuto.

Notevoli innovazioni furono apportate al regime della (—) da Giustiniano: questi ammise in generale la operatività ipso iure [vedi] della compensazione, accertabile d’ufficio dal giudice in qualsiasi tipo di azione. Doveva, però, trattarsi di crediti aventi ad oggetto somme di danaro, che fossero liquidi ed esigibili, prescindendosi dalla differenza delle rispettive cause.

Caduto in disuso il sistema formulare e distintosi il diritto processuale dal diritto sostanziale, la (—) divenne un istituto generale.

Per operare ipso iure (a differenza del sistema formulare per cui la (—) poteva solo operare òpe exceptiònis) era necessario:

— che l’oggetto delle obbligazioni risultasse omogeneo;

— che il credito opposto in compensazione fosse valido;

— che lo stesso fosse esigibile (cioè scaduto) e liquido (cioè facilmente accertabile);

— l’identità dei soggetti, tra cui intercorrevano le obbligazioni che dovevano essere, appunto, gli stessi.

Poiché, secondo il diritto giustinianeo, l’estinzione avveniva per legge sin dal momento in cui venivano ad esistenza i presupposti, si ammetteva che il debitore che avesse pagato senza avvalersi della compensazione potesse ripetere, come indebito, quanto pagato.

Compensàtio lùcri cum damno [Compensazione tra un guadagno ed un danno]

Principio valido in tema di obbligazioni, secondo il quale, se un fatto illecito, posto in essere da un soggetto, arreca ad un altro soggetto sia un danno che un vantaggio, ai fini del risarcimento del danno, deve tenersi conto anche del vantaggio prodotto.

Si pensi, ad es., al caso in cui, dallo spargimento di una sostanza chimica nociva su un fondo altrui derivino danni alle colture in atto, ma anche un limitato aumento della fertilità del fondo (che possa giovare a future coltivazioni): nel calcolare il danno risarcibile per la perdita delle colture in atto, dovrà tenersi conto anche del limitato vantaggio ricevuto.

In altre parole, nella determinazione di un danno, devono valutarsi anche gli eventuali vantaggi causalmente collegati al fatto illecito: tali vantaggi andranno, cioè, detratti dall’ammontare del danno da risarcire.

Compitalia

Feste che a Roma venivano celebrate, in dicembre o gennaio, in onore dei Lari nei crocicchi (compita) di campagna, ove sorgevano cappelle ad essi dedicate.

La data delle feste veniva annunciata dal pretore urbano e segnava la fine dell’anno agricolo.

Probabilmente fu istituita da Servio Tullio, figlio di una schiava e di un lare. Vi partecipavano soprattutto schiavi e liberti, ai quali venivano accordate alcune libertà.

Cadde in desuetudine durante le guerre civili ma fu ripristinata da Augusto [vedi].

Compromìssum [Compromesso; cfr. art. 806 c.p.c.]

Era l’accordo con cui due o più soggetti in lite potevano far decidere una o più controversie ad un terzo, l’arbiter [vedi], dando inizio ad un arbitratus [vedi].

Il (—) si concretava in reciproche stipulazioni [vedi stipulatio] con cui le parti si obbligavano l’una verso l’altra al pagamento di una penale in caso di mancata accettazione o in caso di mancata osservanza della decisione arbitrale.

Il (—) conteneva le indicazioni relative alle modalità del giudizio e, ovviamente, gli elementi necessari alla ricostruzione della fattispecie da esaminare.

La sentenza dell’arbiter, emessa a seguito di un arbitrato, produceva, quindi, in capo al soccombente un obbligo, tutelabile con una actio ex stipulatu [vedi], la cui funzione, in definitiva, era assimilabile a quella che l’actio iudicati [vedi] svolge nel processo.

Concèpta verba

[vedi Concèptio verbòrum]

Concèptio verbòrum [Formula solenne]

Forma verbale solenne di negozio giuridico, diretta a creare o ad estinguere, rispettivamente nella spònsio [vedi] e nell’acceptilàtio [vedi], una responsabilità contrattuale.

Frequentemente è usata anche l’espressione concèpta vèrba.

Di (—) si parlava anche in riferimento alla formula di giudizio emessa nel processo per formulas [vedi] dal magistrato, al termine della fase in iùre.

Concèptus [lett. “il concepito non ancora venuto alla luce”, il nascituro; cfr. artt. 1, 320, 339, 462, 643, 784 c.c.]

Termine adoperato per designare il soggetto concepito ma non ancora venuto alla luce, cioè il nascituro.

Tendenzialmente, i giuristi romani ritennero che il (—), non essendo in rèrum natùra (cioè non essendo attualmente esistente), in quanto costituiva una mera pòrtio mulìeris (parte della donna), fosse privo di soggettività giuridica.

Col tempo gli fu riconosciuta una limitata tutela, sotto vari profili; infatti:

— si punì il procurato aborto, considerato come lesione cagionata alla madre od al diritto del padre (privato della spes pròlis, cioè della prole sperata);

— per il nascituro istituito erede o beneficiato di un legato, la legge prevedeva la nomina di un curatore speciale, il curàtor vèntris [vedi], col compito di conservare i beni che gli sarebbero spettati;

— per principio del fàvor libertàtis [vedi fàvor], nasceva libero e non servo il figlio di chi era libero al momento del concepimento, ma che successivamente avesse perso la libertà;

— allo stesso modo, per determinare lo status familiæ [vedi] o civitàtis [vedi civitas; status] del neonato si guardava al momento del concepimento: così nasceva libero e cittadino romano il figlio della donna ingenua e coniugata ad un cittadino romano al momento del concepimento, anche se al momento della nascita fosse stata schiava o non più cittadina romana.

Giustiniano stabilì, infine, il principio che per determinare lo status del neonato si dovesse applicare il criterio del momento del concepimento o di quello della nascita a seconda del maggiore vantaggio che ne potesse derivare all’individuo.

Concìlia plèbis [Assemblea della plebe]

Assemblea della plebe, e quindi non di tutti i cittadini, come nei comitia [vedi], convocata anche separatamente dai tribuni plebis [vedi] al fine di sottoporre al vaglio popolare determinate deliberazioni politiche o normative.

Solo in occasione dell’elezione dei nuovi tribuni (che si effettuava d’estate, anteriormente a quella dei consoli), l’assemblea era convocata non da singoli tribuni, bensì con editto collegiale emanato da tutti quelli in carica.

La funzione di detta assemblea fu storicamente quella di consentire ai tribuni, attraverso l’esercizio del ius agèndi cum plebe, l’instaurazione di un rapporto diretto con la propria gente per individuarne e recepirne le esigenze nonché gli spunti propositivi.

La natura delle decisioni adottate dall’assemblea plebea (plebiscìta [vedi plebiscitum]) era originariamente ritenuta diversa da quella attribuita alle deliberazioni comiziali [vedi comitia centuriàta, comitia curiàta, comitia tribùta]: queste ultime erano, infatti, reputate generalmente vincolanti; le prime erano, invece, considerate sprovviste di valore vincolante (scita) per l’intera collettività.

Con la lex Publilia Philonis de plebiscitis [vedi], fatta approvare nel 339 a.C. ai comitia centuriata [vedi] dal dittatore Publilio, si stabilì la parificazione costituzionale delle leggi e dei plebisciti (ut plebei scitum omnes Quirites teneret) con la conseguenza che i magistrati ebbero l’obbligo di sottoporre all’approvazione dei comitia centuriata tutte le deliberazioni dei (—). Soltanto nel 287 a.C., a seguito di una secessione della plebe sul Gianicolo venne sancito, con la lex Hortènsia de plebiscitis [vedi], che i plebisciti acquistassero valore e forza di legge.

Concubinàtus [Concubinato]

Era l’unione di un uomo e una donna caratterizzata dalla stabilità e dalla mancanza della volontà di considerarsi marito e moglie.

Il (—), diffuso in età classica, ebbe ancora maggior diffusione a seguito dell’introduzione di divieti matrimoniali ad opera della lex Iulia et Papia Poppæa [vedi lex Iùlia et Pàpia]. Costituì così una sorta di surrogato del matrimonio grazie al quale evitare seconde nozze o aggirare il principio monogamico.

Per tutta l’età classica, i figli nati dal concubinato furono considerati vulgo concèpti, ossia figli di unioni extramatrimoniali, attribuiti, pertanto, alla sola madre.

L’istituto fu legislativamente disciplinato solo in età postclassica.

In epoca giustinianea i figli dei concubini, che potevano essere riconosciuti dal pater con l’istituto della legittimazione [vedi legitimatio] (e che, anche in mancanza di questa, acquistavano limitati diritti di successione), vennero considerati liberi naturales (figli naturali).

Concùrsus causàrum

Modo di estinzione delle obbligazioni [vedi obligàtio]. In particolare, un’obbligazione si estingueva per (—) quando il creditore otteneva successivamente, in base ad altro titolo, la prestazione dovutagli: diventava in tal caso impossibile che il debitore potesse adempiere, poiché egli non poteva trasferire la proprietà della cosa (oggetto della prestazione) al creditore che già ne era divenuto proprietario.

In origine, si riteneva che, in presenza di (—), l’obbligazione si estinguesse comunque, senza che fosse rilevante il modo attraverso il quale il creditore avesse raggiunto il suo soddisfacimento. Dai tempi di Salvio Giuliano [vedi] la regola subì una limitazione: si ritenne che l’obbligazione si estinguesse solo se il creditore avesse ottenuto la cosa a titolo lucrativo e a titolo gratuito.

Se, invece, il creditore aveva acquistato la cosa a titolo oneroso, il debitore continuava ad essere obbligato nei suoi confronti all’adempimento o almeno alla satisfactio.

Concùssio

[vedi Crìmen concussiònis]

Condemnàtio

Uno degli elementi fondamentali della formula [vedi] nel processo per formulas [vedi], in mancanza del quale in iudicium non aveva rilevanza giuridica. La (—) poteva mancare solo nelle actiones præiudiciales [vedi àctio praeiudicialis].

La (—) aveva, in particolare, lo scopo di invitare il iudex a condannare (o ad assolvere) ponendo in evidenza: in primo luogo, il destinatario del provvedimento; in secondo luogo, la precisa richiesta dell’attore. Quest’ultima era sempre riferita ad una somma di denaro, cioè ad una “condemnatio pecuniaria”.

Si distinguevano in particolare:

— una (—) certa — relativa ad una somma di danaro predeterminata nella stessa formula — che si aveva solo in presenza di una intentio [vedi] certa relativa a somme di danaro;

— una (—) incerta — relativa ad una somma di danaro da determinarsi dal giudice — che seguiva, invece, ad una intentio (certa o incerta) che non fosse relativa ad una summa pecuniaria. In quest’ultimo caso, i criteri cui il giudice doveva attenersi nella determinazione dell’importo erano principalmente quattro:

— il quanti ea res est [vedi];

— il quanti actòris ìnterest [vedi];

— il quìdquid dare fàcere opòrtet [vedi];

— il quantum æquum (et bonum) vidèbitur [vedi].

Con il trionfo della cognìtio extra òrdinem [vedi] la (—) non consisté più necessariamente nella condanna al pagamento di una somma di danaro, ma venne pronunciata in ipsam rem (poteva, cioè, anche imporre un comportamento specifico).

Condemnàtio incerta

I criteri cui il giudice doveva attenersi nei casi di condemnatio incerta per la determinazione dell’importo erano principalmente quattro:

— quanti ea res est (erit, fuit), tantam pecuniam condemnàto: il giudice doveva valutare l’importo della condanna in base al valore di stima della res litigiosa;

— quanti A.A. ìnterest (intèrerit, intèrfuit) tantam pecuniam condemnato: l’importo della condanna doveva essere rapportato all’interesse della parte alla prestazione;

— quidquid dare fàcere opòrtet, eius condemnàto: il giudice doveva in primo luogo identificare la prestazione dovuta e successivamente valutare l’interesse dell’attore alla stessa, rapportando ad esso la summa condemnatiònis;

— quantum iùdici æquum (et bonum) vidèbitur, tantæ pecuniæ condemnàto: la summa condemnationis era determinata dal giudice secondo equità.

Condemnàtio certa

[vedi Condemnatio]

Condemnatio incerta

[vedi Condemnatio]

Condemnatio in id quod fàcere pòtest

La (—) era in realtà un tipo particolare di taxàtio [vedi] per cui il giudice veniva invitato a contenere la condanna del convenuto alle sue effettive possibilità di adempimento, così da evitargli il rischio del processo esecutivo per insolvenza e il rischio della bonòrum vendìtio [vedi] e della conseguente infamia [vedi].

Condemnatio in ìpsam rem

[vedi Condemnatio]

Condemnatio pecuniària

[vedi Condemnatio]

Condìcio [Condizione; cfr. artt. 1353 ss. c.c.]

La (—), condizione, è uno degli accidentàlia negotii [vedi]; più precisamente, è un evento futuro ed incerto al cui verificarsi è subordinata l’efficacia di un negozio giuridico. Si distinguono:

— la condizione sospensiva (al verificarsi della quale il negozio giuridico inizia a produrre effetti giuridici);

— la condizione risolutiva (al verificarsi della quale il negozio giuridico cessa di produrre effetti giuridici).

Il diritto romano conobbe la (—) soltanto nella forma della condizione sospensiva: almeno in origine, la condizione risolutiva fu ritenuta inammissibile. Solo in diritto giustinianeo fu elaborata una definizione unica della (—), sia sospensiva che risolutiva, intesa come evento futuro ed incerto da cui poteva dipendere l’efficacia o la risoluzione del negozio.

Si distinguevano, altresì, tra condizioni:

— positive o negative, a seconda che la condizione fosse legata al verificarsi (es.: se la mia nave verrà dall’Asia) o meno (se la mia nave non verrà dall’Asia) di un evento;

— potestative, casuali e miste: potestative se il verificarsi dell’evento dipendeva dalla sola volontà di una delle parti (es.: se compirò quell’impresa; se vorrò); casuali se il verificarsi dell’evento dipendeva dal caso o dalla volontà di un terzo (es.: se pioverà; se la mia nave giungerà dall’Asia); miste, quando il verificarsi dell’evento dipendeva in parte dal caso o dalla volontà di un terzo e in parte dalla volontà di una parte (es.: se avrò figli);

— proprie ed improprie: proprie erano le condizioni consistenti in un avvenimento futuro e incerto; improprie le condizioni che mancavano di uno di tali requisiti, e cioè non erano future o non erano incerte.

Erano condizioni improprie:

— le condizioni necessarie, dette anche “condizioni terminali”, quelle cioè consistenti in avvenimenti futuri che debbono necessariamente verificarsi (es.: se il sole tramonterà; se morirò): esse non erano che termini, e come tali venivano considerati;

— le condiciònes in præsens collatæ, quelle cioè legate al verificarsi di un evento in realtà in corso di verificazione (es.: se Tizio è già arrivato; se Caio è ancora in vita);

— le condiciones in prætèritum collatæ, quelle cioè in cui l’evento si è già verificato (es.: se ieri è giunta la nave).

Entrambe erano in realtà condiciones incertæ, non essendo le parti al corrente del verificarsi o meno dell’evento;

— le condiciones iùris, quelle che operano di diritto, “al di là di una espressa previsione delle parti” (es.: ti dono ciò, se lo accetti); in tal caso l’eventuale aggiunta era superflua e si considerava come non apposta (c.d. (—) tacita).

Principio generale era che la condizione, per avere efficacia, dovesse essere possibile e lecita.

Impossibile era la condizione che per motivi naturali (es.: se toccherai il cielo con un dito) o giuridici (es.: se sposerai tua sorella) non poteva realizzarsi.

Per le condizioni impossibili la regola era la nullità del negozio cui esse erano apposte (vitiàtur et vìtiat); tale regola però subiva deroghe per i negozi mortis causa, per i quali tali condizioni furono considerate come non apposte, per conservare in vita il negozio (vitiatur sed non vitiat).

Nel diritto giustinianeo alle condizioni impossibili erano equiparate quelle illecite (contrarie al diritto) e quelle turpi (contrarie al buon costume).

L’apposizione di una condizione, peraltro, poneva il negozio giuridico “condizionato” in uno stato di pendenza, per tutto il periodo antecedente al verificarsi dell’evento dedotto in condizione.

Con riferimento a tale periodo di pendenza il diritto classico elaborò tre regole fondamentali:

— ogni negozio giuridico, che diminuiva il valore dell’acquisto sottoposto a condizione, originava la responsabilità di chi l’aveva compiuto;

— l’alienante, pur potendo disporre della cosa, non poteva frustrare irrimediabilmente il diritto eventuale dell’acquirente, ad esempio manomettendo lo schiavo o rendendo religiosus il locus;

— la condizione, che non si fosse verificata per opera di chi aveva interesse contrario al suo verificarsi, si considerava verificata.

Verificatasi la condizione, il negozio produceva i suoi effetti. Tali effetti per il diritto classico si producevano ex nunc, e cioè dal momento in cui si era verificata la condizione; per il diritto giustinianeo, invece, essi retroagivano e si verificavano ex tunc, cioè dal momento in cui il negozio era stato stipulato.

Il diritto giustinianeo ammise, inoltre, che i diritti potessero essere costituiti ad tempus; fu riconosciuta, in conseguenza, la possibilità di prevedere con il negozio costitutivo l’estinzione ìpso iùre [vedi] del diritto all’avverarsi della condizione risolutiva. È da rilevare, in conclusione, che alcuni negozi [vedi actus legitimi], a causa della loro rilevanza sociale, non ammettevano incertezze in merito alla produzione dei loro propri effetti (in particolare la mancipatio [vedi], l’aditio hereditatis [vedi], l’expensilàtio [vedi], l’in iure cessio [vedi] per cui erano considerati nullius momenti se corredati di clausola condizionale o di termine [vedi dies].

Condìcio captatòria [Condizione di reciprocità; cfr. art. 635 c.c.]

È quel particolare tipo di condizione, apposta ad un testamento mediante la quale il testatore designava un soggetto quale erede (o successore a titolo particolare) a condizione che egli, reciprocamente, lo avvantaggiasse nel suo testamento.

Nell’ordinamento civilistico vigente, la (—) è dichiarata nulla dall’art. 635 c.c.

Condicio fàcti

[vedi Condicio]

Condicio in civitate [Condizione sociale]

La (—) distingueva la civitas [vedi] in varie categorie: patrizi e plebei, nobili e non nobili, honestiòres e humiliores. Da queste distinzioni derivavano poi limitazioni alla capacità del soggetto giuridico.

Ricordiamo, ad es., il divieto di conubium (matrimonio regolare) tra patrizi e plebei vigente fino al 445 a.C. [vedi lex Canuleia de conubio].

Condicio iùris

[vedi Condicio]

Condicio sine qua non [lett. “condizione senza la quale non”]

L’espressione indica, nel linguaggio giuridico, una “condizione indispensabile per un determinato fine, il presupposto necessario per ottenere un determinato risultato” (ad es.: la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo oggettivo o soggettivo per intimare il licenziamento).

Condìctio

Nel processo per lègis actiònes [vedi lègis àctio (o lègis actiònes)], la (—) era uno strumento processuale, introdotto, da una lex Silia, relativamente a crediti in denaro ed esteso, da una lex Calpurnia, ai crediti aventi ad oggetto cose determinate.

Se il debitore rifiutava l’adempimento, il creditore, dopo aver solennemente dichiarato la sua pretesa e dopo aver ricevuto il diniego del debitore, fissava a quest’ultimo un appuntamento (lett. condictio) in giudizio di lì a trenta giorni, onde ottenere la nomina dell’iùdex privatus destinato a tutelare il suo diritto. Generalmente, questa intimazione a comparire in giudizio persuadeva il debitore ad adempiere.

Nel processo per formulas [vedi], la (—) si inquadrava trale actiònes stricti iùris o iudìcia stricta [vedi àctio stricti iùris (vel iudicia stricta)].

In diritto postclassico, il campo di applicazione della (—) classica subì infinite generalizzazioni e trasformazioni, perdendo gran parte delle connotazioni originarie in un proliferare indiscriminato di fattispecie particolari (la dottrina ha parlato di “selva selvaggia”).

Un elemento che unificò i vari tipi di condictiònes di creazione postclassica è da taluno rinvenuto nel fatto che esse venivano frequentemente concesse per porre rimedio a casi di ingiustificato adempimento derivanti da fattispecie affini al pagamento dell’indebito.

Condictio causa data causa non secùta

Condictio [vedi] così denominata da Giustiniano e coincidente con la condictio ob causam datòrum.

Azione esperibile per ottenere la restituzione di quanto era stato dato alla controparte in esecuzione di un contratto innominato [vedi contratti innominati], se la controprestazione era venuta meno.

Per estensione, si ammise che la (—) fosse esperibile anche dal donante, nei casi di donazione modale, per recuperare ciò che egli aveva donato, qualora il modus [vedi] non fosse stato adempiuto.

Condìctio cèrtæ crèditæ pecùniæ

[vedi Àctio certæ creditæ pecuniæ]

Condictio certæ rèi [Azione a tutela di un credito relativo a cose fungibili determinate]

Azione esperibile per ottenere la restituzione del tantùndem eiùsdem gèneris [vedi] relativamente a cose fungibili date in mutuo [vedi mutuum].

Poteva inoltre essere esercitata dal nudo proprietario, nei confronti del quasi usufruttuario che si fosse reso inadempiente all’obbligo di restituire le cose consumabili, dello stesso genere e qualità, e nella stessa quantità, ricevute a titolo di quasi-usufrutto [vedi quasi usufructus].

Condictio certi

Termine giustinianeo adoperato in duplice accezione:

— per indicare l’azione posta a tutela di una stipulàtio [vedi] avente ad oggetto una somma di denaro; essa era esercitabile dal creditore contro il debitore che rifiutava di adempiere il proprio debito;

— per indicare l’azione di creazione giustinianea (detta anche condìctio generàlis) volta ad ottenere la restituzione di qualunque prestazione ingiustamente eseguita a favore di altri.

Condictio ex causa furtìva

Una delle condictiònes [vedi condictio] create in diritto giustinianeo per porre rimedio a casi di arricchimento ingiustificato. In particolare la (—) consentiva all’attore di chiedere la restituzione di una res già in sua proprietà, ma di cui era stato privato a seguito di furto.

Azione a difesa della proprietà (e non, dunque, penale), spettava soltanto al dòminus (non a qualunque derubato); era, altresì, esperibile anche nei confronti degli eredi del ladro.

Condictio ex lege

Azione di creazione giustinianea, esercitabile per ottenere l’adempimento di una qualsiasi obbligazione riconosciuta, in caso di inadempimento, allorché la legge avesse omesso di specificare l’azione destinata alla tutela del creditore.

Condictio ex mutuo

Condictio [vedi] a tutela del diritto del mutuante ad ottenere la restituzione del tantùndem eiùsdem gèneris et qualitàtis [vedi res fungibili] delle cose date in mutuo [vedi mutuum]; si distinguevano, in particolare, due forme di (—), denominate:

— àctio certæ creditæ pecuniæ [vedi], per i mutui in denaro;

— condictio certæ rèi (o triticària) [vedi], per i mutui di altre cose fungibili.

Condìctio ex pœnitèntia [Azione per il recesso]

Strumento, di origine giustinianea, attraverso il quale, in tema di contratti innominati [vedi conventiònes sine nòmine], il contraente che aveva trasmesso la proprietà di una cosa poteva chiederne la restituzione, sempre che non avesse già ricevuto la controprestazione.

Condictio generàlis

[vedi Condictio certi]

Condictio incerti

Espressione adoperata in diritto giustinianeo per indicare che le condictiònes [vedi condictio] erano esercitabili non solo per ottenere la restituzione di una cosa determinata, ma anche per rivalersi di un incertum, cioè dell’utile indeterminato che la controparte avesse ricavato da una determinata attività.

Condìctio indèbiti [Azione per la ripetizione dell’indebito; cfr. artt. 2033 s.s.]

Actio in personam [vedi] esperibile per chiedere la restituzione di quanto indebitamente prestato [vedi solùtio indèbiti].

Per poter esercitare la (—) occorreva:

— una dazione: l’acquisto della proprietà da parte dell’accipiente si verificava a seguito del trasferimento in proprietà di denaro o di altra cosa corporale. In età classica, peraltro, si ammise che l’acquisto di proprietà potesse ricollegarsi all’avvenuta usucapione da parte dell’accipiente, anziché alla datio, nel caso in cui questa risultava invalida, appartenendo la cosa ad altri;

— l’assenza di causa: per potersi esperire la (—) occorreva che mancasse una ragione ritenuta dal diritto sufficiente a giustificare da parte dell’accipiente la conservazione del suo acquisto.

L’obbligo di restituire la prestazione indebitamente ricevuta nasceva per il semplice fatto che si fosse data la cosa: peraltro, poiché l’accipiente acquistava in seguito alla datio la proprietà della cosa, il solvente non poteva esperire la rèi vindicàtio [vedi] della cosa trasmessa, bensì la (—).

In diritto giustinianeo si ritenne che per l’esperibilità della (—) occorressero:

— l’èrror solvèntis (errore di chi adempiva), in quanto altrimenti si riteneva che il solvente volesse gratificare l’accipiente;

— l’error accipièntis (errore di chi riceveva indebitamente la prestazione), in quanto, se l’accipiente riceveva scientemente una prestazione a lui non dovuta, si riteneva che si verificasse un furtum [vedi] con la possibilità dell’esperimento della condictio ex causa furtìva [vedi].

Sia il diritto classico che quello giustinianeo considerarono non esercitabile la (—) nel caso in cui il pagamento dell’indebito, pur se fatto per errore, era diretto ad estinguere una c.d. obligàtio naturalis [vedi]. In tal caso l’accipiente aveva diritto alla solùti retèntio [vedi].

Condìctio ob causam datorum

[vedi Condictio causa data causa non secuta]

Condictio ob iniùstam causam

Una delle condictiònes [vedi condictio] create in diritto giustinianeo per porre rimedio ai casi di ingiustificato arricchimento.

In particolare, la (—) mirava alla ripetizione di ciò che si era dato per una causa contraria alla legge, ad esempio ad esecuzione di una stipulàtio [vedi] estorta con la violenza.

Condictio ob tùrpem causam

Una delle condictiònes [vedi condictio] create in diritto giustinianeo per ovviare ai casi di ingiustificato arricchimento.

Era esercitabile al fine di ottenere la ripetizione di una cosa, trasferita in esecuzione di un atto contrario alla morale. L’azione era concessa solo se la volontà di compiere l’atto turpe apparteneva all’accìpiens, non anche se era comune al tràdens: si riteneva, infatti, che in pari causa turpitùdinis melior est condicio possidèntis [vedi].

La (—) poteva essere esercitata anche nel caso in cui il trasferimento fosse stato attuato per indurre l’accipiens ad adempiere ad un proprio dovere (es. non commettere un delitto o un’azione turpe). Non era ritenuta illecita tale promessa, in quanto conforme alla legge, ma si realizzava comunque un arricchimento ingiustificato, dal momento che si reputava disonesto compiere un proprio dovere dietro il pagamento di un compenso.

Condìctio pœnitentiàlis

[vedi condictio ex pœnitèntia]

Condictio sine causa

Una delle condictiònes [vedi condictio] create in diritto giustinianeo per porre rimedio ai casi di ingiustificato arricchimento.

In particolare, la (—) era accordata a chi avesse dato una cosa ad altri per uno scopo venuto meno successivamente. In tal caso si aveva una dàtio ob rem honestam, effettuata in previsione di un avvenimento futuro: ciò si verificava, ad esempio, nel caso di donàtio mortis causa, operata in imminente pericolo di vita, se la morte non si verificava.

Condictio triticària

Espressione, di origine giustinianea, adoperata, in generale, per indicare l’azione posta a tutela di una stipulàtio [vedi] avente ad oggetto una res [vedi] individuata, diversa dal denaro e specificata nella qualità e nella quantità.

Era esercitabile dal creditore contro il debitore che rifiutava di adempiere il proprio debito.

Un particolare tipo di (—) era quella concessa al mutuante a tutela del suo diritto alla restituzione del tantùndem [vedi res fungibili] delle cose mutuate (diverse dal denaro) [vedi condictio ex mutuo].

Confarreàtio [Confarreazione]

Era, insieme alla coëmptio [vedi] e all’usus [vedi], una delle forme di costituzione della mànus maritàlis [vedi] nel matrimonium cum manu [vedi matrimònium].

Si concretava in una cerimonia religiosa, compiuta alla presenza del flàmen Diàlis (sacerdote di Giove) e di dieci testimoni, e prendeva nome da una focaccia di farro (c.d. pànis fàrreus) che gli sposi spezzavano, per simboleggiare l’inizio della vita in comune, in onore di Iuppiter Farreus.

L’istituto cadde in desuetudine in epoca classica, durante la quale l’essere nato da nozze confarreatiche costituì solamente uno dei requisiti richiesti per poter accedere alla carica di sacerdote di Giove.

In caso di (—) lo scioglimento del matrimonio doveva avvenire mediante un actus contrarius dalle analoghe caratteristiche formali: la diffarreatio [vedi], che, alle origini era una vera e propria forma di divorzio. In alcuni casi, come quello dei flamines maiores, sembra che il matrimonio confarreatico fosse indissolubile.

Confèssio in iùre [Confessione in giudizio]

Nel processo per lègis actiònes [vedi], si aveva la (—) quando il convenuto, già nella fase del giudizio in iure, non contrastava le pretese dell’avversario. In tal caso il processo si arrestava, dal momento in cui l’affermazione dell’attore riceveva la conferma del magistrato, cioè la sua addìctio [vedi manumìssio; lègis àctio per mànus iniectiònem].

A seguito della (—) di una parte, l’altra parte poteva passare all’esecuzione per impossessarsi della cosa o della persona del debitore stesso [vedi nèxum].

Confùsio [Confusione; cfr. artt. 939, 1014 e 1072, 1253 ss. c.c.]

Termine adoperato in diritto romano con diversi significati.

• Modo d’acquisto della proprietà a titolo originario [art. 939 c.c.]

Come modo d’acquisto della proprietà [vedi domìnium ex iùre Quirìtium] a titolo originario, la (—) consisteva nella mescolanza di più corpi solidi o liquidi, in modo tale che non si verificasse né accessione [vedi accèssio] né specificazione [vedi specificàtio], in quanto il tutto non era cosa che poteva essere distinta dalle parti componenti: ad es., si pensi al caso in cui venivano mescolate due o più quantità di vino.

Se le singole cose erano separabili, ognuno dei proprietari conservava la proprietà sulla sua parte e, ottenuta la separazione, poteva esercitare la rèi vindicàtio [vedi].

Se le materie confuse non erano separabili, i relativi proprietari diventavano condomini pro quota del tutto, se la confusione avveniva per loro volontà; in mancanza, poteva essere esercitata la vindicatio pro parte.

• Modo di estinzione di diritti reali [art. 1014 e 1072 c.c.]

Come modo di estinzione dei diritti reali [vedi iura in re alièna], la (—) aveva luogo quando nello stesso soggetto si assommavano le qualità di dòminus [vedi] e di titolare di un diritto reale limitato: si pensi, ad es., al caso in cui il titolare del fondo servente fosse diventato proprietario anche del fondo dominante [vedi servitùtes (praediòrum)], o l’usufruttuario divenisse proprietario della cosa oggetto dell’ususfructus [vedi].

In questa accezione, più frequentemente si parla di consolidàtio [vedi].

• Modo di estinzione delle obbligazioni [artt. 1253 ss. c.c.]

Come modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento [vedi solùtio], la (—) aveva luogo automaticamente nei casi in cui le qualità di creditore e di debitore si riunivano nella stessa persona.

In questo caso, come nel precedente, la ràtio dell’istituto va identificata nell’impossibilità logico-giuridica che una stessa persona sia, ad un tempo, soggetto attivo e passivo di uno stesso rapporto giuridico (reale od obbligatorio).

La (—), quale modo di estinzione di rapporti giuridici (reali od obbligatori), si verificava di frequente in seguito a successione ereditaria.

Coniùgium [Unione coniugale]

Era l’unione coniugale, finalizzata alla procreazione: il (—) costituiva, in diritto romano, il fondamento del matrimonio [vedi matrimonium].

Consecràtio

• Diritto privato

Cerimonia attraverso la quale una cosa veniva proclamata sacra [vedi res sacræ]: si realizzava, cioè, una sorta di cessione di una cosa ad una divinità.

• Diritto penale

Attraverso la (—) si ripristinava la pax deòrum [vedi], turbata dal compimento di atti efferati: il soggetto che si era reso responsabile di gravi delitti (attirando sulla comunità cui apparteneva, l’ira degli dei) diventava automaticamente (in virtù dei precetti giuridico-religiosi che reggevano la comunità della Roma dei primordi) sacro (c.d. sacèrtas) ad una divinità, oppure agli dei; ciò comportava che egli poteva essere ucciso da chiunque in qualsiasi momento, senza che da tale uccisione derivasse alcuna conseguenza penale o civile a carico dell’uccisore.

Consènsus

[vedi Consensus in ìdem plàcitum]

Consènsus curatòris [Consenso del curatore]

Espressione adoperata per indicare l’intervento del curatore in attività negoziali compiute dal soggetto sottoposto a cura.

Il (—) divenne, per impulso della giurisprudenza pretoria, elemento praticamente indefettibile. Per iniziativa dell’imperatore Marco Aurelio, la figura del curàtor minòris fu generalizzata, cosicché il (—) divenne requisito meramente formale, essendo il curatore nominato non più per singoli affari, ma come stabile amministratore e consigliere del soggetto sottoposto a cura.

Consensus fàcit nùptias [lett. “il consenso origina le nozze”; cfr. art. 107 c.c.]

Massima risalente alla giurisprudenza romana del periodo classico; essa esprimeva la necessità di un’ininterrotta e comune volontà [vedi consensus] dei coniugi ai fini dell’esistenza delle nozze [vedi nuptiæ].

Consensus in ìdem plàcitum

Espressione frequentemente adoperata, nella prassi del diritto civile, per indicare l’elemento soggettivo volontaristico, essenziale ai fini della formazione di un contratto.

Il contratto viene, infatti, a formarsi solo in presenza di un accordo tra le parti, che sia indirizzato al contemperamento degli opposti interessi, in modo che il contenuto del contratto risulti voluto da tutte le sue parti.

In diritto romano, il (—) era elemento necessario e sufficiente per l’esistenza dei contratti tipici del iùs honoràrium [vedi] (èmptio-vendìtio, locàtio-condùctio, socìetas e mandatum):

— necessario, perché, in mancanza, il contratto non era valido;

— sufficiente, perché bastava a far nascere le reciproche obbligazioni tipiche del contratto di volta in volta concluso.

Il (—) veniva meno per effetto del contrarius consensus [vedi] o dissensus [vedi].

Consiliàrii prìncipis [Consiglieri imperiali]

Consiglieri imperiali, generalmente nominati tra i giuristi di rango equestre che, a partire dalla fine del II sec. d.C. furono deputati all’esame dei casi giuridici devoluti alla cognizione del tribunale imperiale o sottoposti a quest’ultimo sotto forma di petizione [vedi consìlium principis].

Consìlium fràudis [Intento fraudolento]

Espressione adoperata per indicare la consapevolezza del debitore di compiere atti in frode ai propri creditori, per pregiudicarne le aspettative di soddisfazione dei propri crediti.

Il (—) era indispensabile ai fini dell’esercizio, da parte dei creditori, dell’àctio Pauliàna [vedi].

Consilium prìncipis [Consiglio imperiale]

Organo consultivo dell’imperatore, così denominato a decorrere dalla fine del II sec. d.C.

L’istituzione del (—) è storicamente da ricondurre, secondo la dottrina prevalente, ad un’antica consuetudine, secondo la quale ogni magistrato romano, in sede decisoria, si circondava di consiglieri di sua fiducia, ai quali chiedeva di esprimere un’opinione sul caso esaminato.

Caratteristica essenziale del (—) era la natura informale della sua attività: difatti, l’imperatore soleva rivolgersi ai suoi consiglieri solo se lo reputava necessario per ottenere chiarimenti su particolari questioni giuridiche ed era libero di non attenersi al loro parere e di allontanare dal (—) le persone non più gradite.

Con il passare degli anni si affermò la tendenza alla istituzionalizzazione del (—), sotto un duplice profilo:

— della permanenza degli stessi consiglieri, anche dopo la successione di un imperatore all’altro;

— della stabile consultazione dei titolari di determinate cariche (ad es. il præfectus prætorio [vedi]).

La struttura del (—) subì profonde modifiche soprattutto nel corso del regno adrianeo [vedi Adriano], in quanto, da un lato, si consolidò la prassi di invitarvi i giuristi, dall’altro, si realizzò l’introduzione, in forma stabile ed a titolo permanente, dei cavalieri (èquites).

Tale processo di istituzionalizzazione del (—), accentuatosi nel corso del III sec. d.C., si concluse con la conversione dello stesso consiglio nel consistòrium [vedi].

Consistòrium [Concistorio]

Organo consultivo dell’imperatore, istituito da Diocleziano [vedi], nel quadro di un profondo riordinamento delle gerarchie centrali della burocrazia imperiale. Era detto (—) perché i suoi membri erano obbligati a rimanere in piedi davanti all’imperatore che lo presiedeva.

La sua composizione fu profondamente modificata da Costantino [vedi] che fece rientrare, tra i suoi membri, i due capi dell’amministrazione finanziaria imperiale (il còmes sacràrum largitiònum [vedi] ed il comes rèrum privatàrum [vedi]), il capo dei servizi della casa imperiale, detto magìster officiòrum [vedi], il capo del tribunale imperiale (quæstor sacri palatii [vedi]) ed una serie di funzionari imperiali, detti còmites consistoriàni, escludendone, invece, i præfecti prætorio [vedi præfècti].

Consolidàtio [Consolidamento; cfr. art. 1014 c.c.]

Uno dei modi di estinzione dell’ususfructus [vedi]: consisteva nella riunione, in capo allo stesso soggetto, delle situazioni di proprietario e di usufruttuario. Rappresenta, dunque, un esempio di confusio [vedi].

Una tale definizione della (—) risale alle fonti (Inst. Iust., 2.4.3: … si fructuàrius proprietàtem rèi adquisìerit … consolidatio appellàtur - si ha consolidatio se l’usufruttuario acquista la proprietà della cosa).

Consòrtium ad exemplum fràtrum suòrum

[vedi Consortium èrcto non cìto]

Consortium èrcto non cìto [Consorzio tra eredi]

Antichissimo istituto del diritto quiritario: rappresentava la più antica forma di contitolarità di situazioni giuridiche oggettive.

L’espressione indicava, infatti, la situazione di comproprietà in cui venivano a trovarsi più fratelli alla morte del comune pater familias [vedi]; il patrimonio familiare ereditato non veniva diviso, ma gestito in comune da filii, “attuando una sorta di società universale” (consortium fràtrum suòrum). In tal caso il diritto di ciascuno dei consòrtes non si considerava come rispondente ad una frazione ideale dei beni paterni, bensì come una contitolarità solidale sul patrimonio; tutti erano proprietari del tutto.

Il consortium, attraverso una speciale lègis àctio [vedi], poteva essere anche posto in essere convenzionalmente tra coloro che avessero voluto porre in comune un complesso patrimoniale: in tal caso si parlava di consortium ad exemplum fratrum suorum.

Decaduto in età repubblicana, il (—) fu sostituito da un nuovo istituto, detto comunione o condominio [vedi commùnio].

Consortium fratrum suorum

[vedi Consortium èrcto non cìto]

Constitùtio

[vedi Constitutiònes prìncipum]

Constitùtio Antoniniàna de civitàte

Importante costituzione [vedi constitutiònes prìncipum], emanata dall’imperatore Antonino Caracalla [vedi] nel 212 d.C.

La (—) estese, a tutti i popoli che risiedevano nell’Impero romano e che erano organizzati in comunità cittadine, la cittadinanza romana [vedi cìvitas; status]. Per effetto della (—), tutti i sudditi dell’Impero romano divennero cives, acquistando la titolarità di diritti e doveri inerenti allo status civitàtis. Ne rimasero esclusi, probabilmente, gli schiavi manomessi di condotta turpe che la lex Ælia Sentia del 4 d.C. equiparava ai peregrini dediticii (dediticii Æliani); gli schiavi manomessi ai quali la lex Iunia del 19 d.C. riconosceva la latinità (Latini Iuniani) e i barbari dediticii, abitanti al di là dell’impero, assoggettati a Roma successivamente alla costituzione di Caracalla.

Constitutio divi Marci et Veri

[vedi Substitùtio pupillàris; substitutio vulgàris]

Constitutio Nerònis de Latinis

Costituzione imperiale [vedi constitutiònes prìncipum] emanata da Nerone, che concesse il beneficio dell’acquisto della cittadinanza romana ai Latini [vedi] che avessero edificato in Roma case ad uso abitativo, impiegando non meno della metà del proprio patrimonio.

Constitutio Traiani

Costituzione imperiale [vedi constitutiònes prìncipum] emanata da Traiano, con la quale fu concesso il beneficio dell’acquisto della cittadinanza romana ai Latini [vedi] che avessero esercitato in Roma, per un periodo non inferiore a tre anni, l’attività di fornaio.

Constitutiònes prìncipum [Costituzioni imperiali]

Provvedimenti imperiali, costituenti fonti del diritto romano a partire dalla fine del II secolo d.C.

In relazione al contenuto ed alla natura, le (—) assunsero le seguenti denominazioni:

— edìcta: provvedimenti a carattere generale, emanati dal prìnceps, sulla base dell’imperium proconsulare maius attribuitogli, che contenevano le istruzioni o i criteri direttivi cui dovevano attenersi i magistrati provinciali. In un primo periodo, gli edicta non avevano vigore dopo la morte del principe che le aveva emanate, essendo stretta emanazione dell’imperium esercitato da ciascun princeps; successivamente, tale limitazione di efficacia venne meno.

Le (—) non avevano contenuto imperativo, quanto piuttosto la forma di autorevoli consigli;

— mandàta: istruzioni diramate ai funzionari dell’amministrazione pubblica, in special modo ai governatori delle province, vincolanti per l’esercizio dei loro compiti. Essi avevano, quindi, contenuto amministrativo, anche se vi furono casi in cui con questo mezzo furono introdotti nuovi istituti giuridici (ad es. il testamentum militis [vedi]);

— decrèta: sentenze emanate dal principe extra òrdinem, ossia senza l’osservanza delle formalità processuali su richiesta delle parti o di pubblici funzionari, sia in primo grado che in appello. In questa sua funzione il princeps era solito farsi assistere da un consilium principis [vedi];

— rescrìpta ed epìstulæ: responsi richiesti all’imperatore, su determinate questioni giuridiche, da privati, magistrati o funzionari.

I rescripta erano redatti dall’ufficio a libellis ed avevano efficacia limitata ai singoli casi per i quali erano emanati. Inoltre, producevano effetti vincolanti per il giudice solo se i dati di fatto esposti nella domanda (supplicàtio) corrispondevano a verità. Gradualmente i rescripta assursero al rango di principi giuridici generali, acquistando efficacia per casi analoghi.

Le epistulæ erano lettere preparate dall’ufficio ab epistulis della cancelleria imperiale in risposta a giudici o funzionari che sottoponevano all’imperatore una questione di diritto controversa relativa ad una lite pendente innanzi al tribunale o un affare riguardante l’ufficio.

Constitutiones sirmondianæ

Raccolta privata di costituzioni imperiali, che trae il suo nome dal religioso francese Sirmond che ne curò la pubblicazione nel 1631: si tratta di sedici costituzioni relative ai rapporti tra stato e chiesa, riguardanti il periodo che va dal 333 al 425 d.C.

Alcune costituzioni sirmondianæ sono contenute nel Codex Theodosiànus [vedi], in cui però si rinvengono in versione abbreviata; nella raccolta di Sirmond si presentano in forma più ampia e completa. Tale redazione si presume più vicina a quella originale.

Constitùtum dèbiti

Si distinguevano due tipi di (—):

— (—) proprii: era una garanzia personale offerta dallo stesso debitore e consisteva nella promessa di pagare un proprio debito, già esistente, ad una determinata scadenza. Aveva funzione essenzialmente dilatoria;

— (—) alièni: garanzia offerta da altro debitore, consisteva nella promessa di pagare in un determinato luogo una prestazione di denaro dovuta da un terzo.

Il (—) era tutelato con l’azione de constituta pecunia [vedi] e rientrava nei pacta prætoria [vedi pactum] insieme al pactum iurisiuràndi [vedi] e al recèptum arbìtrii [vedi].

Il (—) non importava novazione [vedi novàtio] del debito precedente e il creditore poteva agire sia in base al (—) che al rapporto sottostante. Il cumulo era escluso mediante una excèptio doli [vedi].

Originariamente costituito solo per le obbligazioni di denaro, nel diritto giustinianeo si ammise il (—) per ogni tipo di obbligazioni, finché fu assorbito nella categoria generale del contratto e della fideiussione [vedi fideiùssio].

Constitùtum dèbiti alièni

[vedi Constitutum debiti]

Constitutum debiti proprii

[vedi Constitutum debiti]

Constitutum possessòrium

Uno dei modi attraverso cui poteva aver luogo la tradìtio [vedi], era fondato sul mutamento dell’elemento psicologico di un soggetto in ordine ad una res [vedi]; in particolare, chi possedeva una res in nome proprio, come suo titolare, poteva trasferire la proprietà ad altri, continuando però a disporne come mero detentore, in nome altrui (nòmine alieno). Si pensi, ad es., al proprietario di un appartamento che lo venda, ma continui ad abitarlo quale conduttore, avendo stipulato, contemporaneamente alla vendita, un contratto di locazione (con l’acquirente) in suo favore.

Costituiva ipotesi inversa rispetto alla traditio brevi manu [vedi].

Consuetùdo [Consuetudine; cfr. artt. 1, 8 disp. prel. c.c.]

La consuetudine consiste nella uniforme ripetizione di un dato comportamento da parte della generalità dei consociati, con la convinzione della sua giuridica necessità (c.d. opìnio iùris et necessitàtis).

Anticamente tutto il diritto era consuetudinario, risiedendo l’origine degli istituti giuridici nei mòres maiòrum [vedi].

In diritto classico, la consuetudine si contrappose alle fonti legislative: la prima rientrava, con terminologia postclassica, nell’ambito del ius ex non scripto, le seconde nell’ambito del ius scriptum.

I Romani ponevano il fondamento della consuetudine nel tacito consenso del popolo (tacitus consensus populi), non ravvisando differenza tra il suo manifestarsi esplicitamente nella legge o implicitamente nella consuetudine.

Il tempo era il fattore essenziale della consuetudine, ma non era stabilito il minimo necessario per la sua formazione, essendo lasciato all’apprezzamento del magistrato verificare se, caso per caso, fosse passato un periodo di tempo congruo ad evincere l’obbligatorietà del comportamento.

Quanto al rapporto tra consuetudine e legge, si ammetteva senz’altro che la consuetudine non avesse efficacia minore di quella della legge, potendo supplire alle lacune dell’ordinamento giuridico: incerto era se la consuetudine poteva abrogare la legge. Se precedentemente ciò fu ammesso, Costantino, allo scopo di porre riparo alla confusione dilagante, ristabilì l’autorità della legge, sancendo il principio che questa non potesse essere abrogata dalla consuetudine.

Consuetudo revertèndi

[vedi Ànimus revertendi]

Cònsules [Consoli]

Erano così denominati coloro che accedevano alla somma magistratura romana, il consolato, che, in epoca repubblicana, assunse un rilievo particolare in ragione dell’estensione delle competenze ad esso inerenti.

In particolare i (—) avevano:

— l’impèrium milìtiæ, ossia il comando militare dell’esercito. Detto comando si estrinsecava nella gestione delle operazioni belliche (sotto l’egida del controllo senatoriale), nel compimento delle operazioni di leva e nella nomina degli ufficiali;

— l’imperium dòmi, ossia il potere di polizia nel territorio cittadino. Detto potere, non comprendente la sfera giurisdizionale, includeva tutte le competenze non devolute ai magistrati inferiori, ossia la esecuzione (coërcìtio) delle pene capitali e delle sanzioni minori, nonché ampi poteri amministrativi;

— il ius agèndi cum populo et cum pàtribus, ossia il potere di convocare i comìtia [vedi] e di riunire il senato.

In origine, la carica di console era riservata ai patrizi: nel 367 a.C., a seguito dei gravi tumulti verificatisi tra patrizi e plebei, vennero emanate le leges Liciniæ Sextiæ [vedi] che sancirono la riappacificazione sociale, consentendo l’accesso dei plebei ad uno dei due seggi del consolato.

I (—) erano due ed esercitavano il potere in forma collegiale; la permanenza in carica durava un anno. Nell’ipotesi che uno di essi abbandonasse l’incarico prima dell’anno, si procedeva alla nomina di un consul suffectus. Se entrambi venivano meno, si aveva l’interregnum [vedi]. I due cònsules erano eponimi, e cioè l’anno veniva indicato nei calendari ufficiali con i loro nomi.

Essi erano nominati dai comitia centuriàta [vedi] e, per tutto il periodo in cui erano in carica, erano dotati di par potèstas, ossia di identici poteri: ciascuno di essi poteva, dunque, esercitare il potere nella sua interezza, salvo il veto dell’altro.

Nella pratica, al fine di garantire un esercizio più efficiente ed equilibrato delle competenze loro spettanti, i (—), sulla scorta di accordi spontanei, ovvero caso per caso, provvedevano ad una ripartizione dei rispettivi poteri.

L’istituzione consolare, anche se formalmente conservata, fu soggetta ad un processo di involuzione in epoca imperiale, risultando di fatto ridotta al rango di carica priva di poteri sostanziali, e quindi meramente rappresentativa.

Consultatio ante sententiam (detta anche “appellatio more consultationis)

Prima di emettere la sentenza il giudice inferiore poteva inviare una richiesta al superiore affinché esprimesse un parere sul caso del decidere.

In età postclassica la risposta del giudice superiore fu ritenuta vincolante per il giudice inferiore e preclusiva dell’appellatio. Non era ammesso lo “ius novorum”.

Consultatio vèteris cuiùsdam iurisconsùlti [Parere di un antico giurisconsulto]

Opera di autore ignoto, compilata in Gallia verso la fine del V sec. e pubblicata, su un manoscritto, nel 1557 da Cuiacio, la (—) si presenta come una raccolta di pareri, dati da un giurista ad un avvocato, intorno ai più vari argomenti. Nell’esprimere tali pareri, il giurista si rifaceva al Codex Theodosiànus [vedi], al Codex Gregoriànus [vedi] e al Codex Hermogeniànus [vedi] oltre che alle Pauli Sententiæ.

Contemplàtio dòmini [Spendita del nome]

In tema di rappresentanza diretta, è la dichiarazione che il rappresentante fa, al terzo, di agire in nome e per conto del rappresentato, nel cui interesse avverrà la conclusione del negozio giuridico e nella cui sfera patrimoniale ricadranno gli effetti.

L’espressione è frequente nel linguaggio degli operatori giuridici contemporanei.

Contiònes [Adunanze]

Venivano così denominate le adunanze delle assemblee popolari (e cioè del popolo intero o della sola plebe), non finalizzate ad alcuna deliberazione, ma a mero scopo di incontro ovvero per ascoltare discorsi o dibattiti.

Le assemblee riunite per deliberare venivano invece dette:

— comìtia [vedi] se comprensive di tutti i cives;

— concìlia [vedi concilia plebis] se comprensive della sola plebe.

Contra bònos mòres [Contro il buon costume; cfr. artt. 1343, 1354 c.c.; 519-544 c.p.]

Nel linguaggio giuridico corrente, l’espressione (—) indica la contrarietà di un negozio giuridico o, comunque, di un comportamento umano, alle regole del buon costume.

La contrarierà della causa del negozio giuridico alle regole del buon costume assunse rilievo, in diritto romano, soltanto a partire dal periodo classico, in virtù di una serie di constitutiònes prìncipum [vedi] e di decisioni giurisprudenziali: i negozi (—) erano ritenuti assolutamente inutilizzabili.

Nell’ambito della contrarietà al buon costume rientravano, secondo Papiniano [vedi], quæ facta lædunt pietatem, existimatiònem, verecùndiam (i fatti che ledono la pietà, la stima, il pudore).

Nel diritto civile vigente, il concetto di buon costume è delineabile in riferimento ad un’ampia accezione di moralità, eticità e decenza e non è limitato (come avviene, invece, quasi esclusivamente per il diritto penale) alla sfera sessuale. Il negozio giuridico con causa illecita perché (—) è nullo; egualmente nullo è il negozio cui sia apposta una condizione (—).

Nel codice penale vigente, la categoria dei reati contro il buon costume è prevista e disciplinata dagli artt. 519-544.

Contra lègem [lett. “contro legge”]

L’espressione (lett. “contro legge”) è adoperata quale sinonimo di illegalità, di violazione della legge.

Contràctus [Contratto; cfr. artt. 1321 ss. c.c.]

Il contratto può esser definito, con il codice civile vigente, come l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

La figura del (—) in diritto romano è al centro oggi di discordanti opinioni. È pacifico che esso fu inquadrato tra le fonti delle obbligazioni e, a seguito della evoluzione giuridica postclassica, nella più ampia categoria delle conventiònes [vedi convèntio]. Si discute, tuttavia, se e quando il diritto romano abbia avuto consapevolezza del (—) come strumento generale produttivo di obbligazioni, svincolato dalle singole fattispecie contrattuali di volta in volta conosciute.

La dottrina più recente ha avuto modo di rilevare che l’affermazione, spesso ripetuta, secondo la quale il diritto romano non elaborò una nozione generale del contratto, conoscendo soltanto singoli contratti, si mostra insufficiente, dovendosi piuttosto stabilire quando si giunse a concepire l’efficacia vincolante del patto, a prescindere dall’appartenenza alle singole categorie tipiche conosciute. Questa consapevolezza fu senz’altro raggiunta in diritto giustinianeo. Si è anche detto che “il nuovo orientamento del pensiero classico, in opposizione alla regola del iùs civile, aveva già rinvenuto il fondamento dei contratti di commercio nella convenzione, cioè nella volontà delle parti”. Si ritiene, comunque, certo “che il (—), quale ne fosse il significato, giunse a costituire un autonomo punto di riferimento quando venne giustapposto all’atto illecito tra le fonti dell’obbligazione”; l’accezione negoziale del termine (—) sarebbe accentuata, secondo la stessa dottrina, nella tripartizione gaiana che distingue, oltre al contratto ed al delitto, altri fatti produttivi di obbligazioni.

In diritto giustinianeo, il concetto di (—) si allargò fino a ricomprendere i rapporti analoghi a quelli contrattuali, tutelati dal diritto pretorio [vedi ius honoràrium], ma respinse tutte le fonti di obbligazioni non riconducibili ad un accordo di volontà.

L’accordo (spesso svalutato, dai giuristi classici) divenne requisito essenziale di tutti i contratti:

— sia che il consenso fosse elemento di per sé sufficiente a creare un vincolo obbligatorio (contratti consènsu);

— sia che dovesse essere accompagnato da requisiti formali (contratti lìtteris);

— sia che dovesse essere accompagnato da una consegna di cose (contratti re).

Alla suddetta tripartizione corrispondeva la suddivisione tra obbligazioni verbis, litteris o re contractæ [vedi obligàtio].

Si distingueva altresì tra:

— contratti a titolo oneroso o gratuito, a seconda che ne derivasse un vantaggio per una o per tutte le parti;

— contratti unilaterali e bilaterali a seconda che da essi nascessero obbligazioni in capo ad una sola o ad entrambe le parti;

— contratti iùris civilis e iuris gentium [vedi ius civile; ius gentium), a seconda che fossero praticabili solo fra Romani o fra Romani e stranieri. Tra i secondi, introdottisi ed affermatisi in Roma attraverso la giurisprudenza del prætor peregrìnus [vedi], rientravano i contratti consensuali di èmptio-vendìtio [vedi], locàtio-condùctio [vedi], socìetas [vedi] e mandatum [vedi]).

Secondo un principio generale, valido in diritto romano, in materia contrattuale il contratto non poteva produrre effetti che tra le parti contraenti: ciò comportava il divieto (o, comunque, l’inefficacia) del contratto a favore di terzi [vedi].

Classificazione generale dei contratti

— obligationes re contractæ

(contratti reali) mutuum

fiducia

depositum

commodatum

pignus

— obligationes verbis contractæ

(contratti verbali) sponsio

fideiussio

fidepromissio

stipulatio e adstipulatio

dotis dictio

promissio iurata liberti

vadiatura, prædiatura

— obligationes litteris contractæ

(contratti letterali) nomina transscripticia et

arcaria

chirographa

syngraphæ

— obligationes consensu contractæ

(contratti consensuali) emptio-venditio

locatio-conductio

societas

mandatum

— pacta prætoria

(contratti pretori) constitutum debiti

pactum iurisiurandi

recepta

— conventiones sine nomine

(contratti innominati)

Contràctus c.d. mohatræ [dall’arabo muhâtarah che significa “scommessa”]

Era il contratto con il quale un soggetto, ricevuta da un terzo una richiesta di un prestito di denaro, consegnava a quest’ultimo una cosa infungibile (ad es., un dipinto), autorizzandolo a venderla ed a trattenere per sé, a titolo di mutuo, la somma di denaro ricavata dalla vendita.

In particolare:

— il mutuo poteva riguardare la cifra ottenuta dalla vendita;

— le parti potevano convenzionalmente dare alla cosa infungibile un valore verosimilmente più elevato rispetto a quello che sarebbe stato ricavato dalla vendita, ricadendo il rischio di una vendita sfavorevole sul mutuatario.

Contradìctio

[vedi Intervèrsio possessiònis]

Contràrius consènsus [Consenso contrario; cfr. artt. 1372-1373 c.c.]

Caratteristico modo di estinzione ìpso iùre [vedi] e a forma libera delle obligatiònes ex contractu [vedi] denominato, in materia societaria, dissènsus [vedi].

Consisteva in un atto eguale e contrario a quello con cui le parti avevano dato vita al rapporto obbligatorio con il quale esse manifestavano la volontà di estinguere il contratto.

La decisione consensuale delle parti di non eseguire le obbligazioni convenute presupponeva che la situazione iniziale fosse ancora immutata (re adhùc ìntegra).

In età classica, solo per la èmptio-vendìtio [vedi], si ritenne ammissibile il c.d. pactum ut discedàtur (oppure ut abeàtur), patto di recesso che imponeva al giudice di non accogliere la domanda, nei casi in cui una parte, in violazione di esso, agisse per ottenere l’esecuzione del contratto.

Il (—) fu inteso, in età tardo-classica e postclassica, come accordo avente ad oggetto l’estinzione del rapporto intercorrente tra i soggetti che avessero stipulato un contratto consensuale.

Attraverso esso si enucleò, pertanto, un modo di remìssio del credito a forma libera.

Contratti innominati

[vedi Conventiònes sine nòmine]

Contratto a favore di terzi [cfr. artt. 1411 ss. c.c.]

È il contratto dal quale derivano effetti favorevoli per un terzo (cioè per un soggetto estraneo al contratto stesso).

Nel diritto romano il contratto non poteva avere effetti se non tra le parti contraenti: vigeva, perciò, il divieto dei contratti a favore di un terzo.

La regola era espressa dalle parole àlteri stipulàri nèmo potest (che esprimevano il divieto della stipulatio alteri [vedi stipulàtio]: esse sancivano l’inefficacia dell’atto nei confronti dei terzi. Il terzo non acquistava l’azione relativa al credito che le parti volevano trasmettergli.

Per rendere esigibili promesse a favore di un terzo, si ricorreva, pertanto, alla stipulatio pœnæ: se il debitore non adempiva nei confronti del terzo, lo stipulante poteva agire per la riscossione della penale. Frequente era anche il ricorso alla adstipulàtio [vedi].

Nel diritto giustinianeo, in via di eccezione, si ammise che il terzo potesse acquistare autonoma azione, pur permanendo immutato il divieto generale.

Contratto preliminare [cfr. artt. 1351, 2932 c.c.]

Il diritto romano non conosceva la figura tipica del (—), cioè del contratto avente ad oggetto la prestazione del consenso alla stipula di un futuro contratto (il c.d. contratto definitivo): le espressioni pactum de contrahèndo e pactum de inèundo contràctu, non sono romane.

Se due soggetti si impegnavano a stipulare in futuro un contratto, l’accordo così concluso era ritenuto inidoneo a far sorgere obbligazioni valide per il iùs civile [vedi].

Si riteneva valida, invece, la promessa di vendita posta in essere con le forme della stipulàtio: le parti potevano tutelarsi dall’eventuale rifiuto della controparte di stipulare il contratto definitivo, soltanto apponendo alla promessa di vendita una clausola penale (c.d. stipulatio pœnæ), destinata ad aver efficacia in caso di inadempimento. Era assolutamente escluso che si potesse adire il giudice per ottenere una sentenza in luogo del consenso al contratto definitivo non prestato dalla controparte inadempiente (ciò è, invece, possibile nel diritto civile vigente: cfr. art. 2932 c.c.).

Giustiniano si occupò della promessa di vendita in una costituzione del 528 d.C., prescrivendo che in tutti i contratti di vendita, nei quali le parti, dopo aver raggiunto un accordo verbale, avessero statuito di redigere l’atto per iscritto, la forma dovesse intendersi requisito ad substantiam.

Nel Digesto, che riporta un frammento di Paolo, si ammise espressamente la possibilità di una promessa di mutuo.

Contrectàtio (alienæ rei)

Elemento oggettivo del furtum [vedi] consistente nel contatto fraudolento con una cosa altrui contro la volontà del titolare (invìto dòmino).

Inizialmente limitata alla amòtio (asportazione materiale della cosa), la (—) finì col comprendere anche casi in cui mancava la sottrazione materiale. Si ebbe pertanto:

— furtum usus, quando: il depositario [vedi depòsitum] usava della cosa depositata; il commodatarius [vedi commodàtum] usava le cose in modo diverso da quello previsto contrattualmente; il creditore pignoratizio usava le cose ricevute in pegno;

— furtum possessiònis, quando il detentore, rifiutandosi di restituire la cosa al dòminus, cominciava a possederla per sé.

Anche il proprietario poteva commettere furtum della cosa propria, se la sottraeva a chi la deteneva in virtù di uno ius in re aliena [vedi iùra in re alièna] (per es., al creditore pignoratizio).

Contubèrnium [Contubernio]

Unione stabile fra schiavi o fra un dòminus [vedi] e una schiava; consisteva nella mera coabitazione, dal momento che ai servi era preclusa la possibilità del matrimonium [vedi] e la potestà sui figli.

La (—) venne ad assumere particolare rilievo in età classica: durante questo periodo, i figli nati da (—) venivano considerati liberi naturales (figli naturali), a differenza dei figli nati da concubinàtus [vedi], ritenuti vùlgo concèpti.

A partire da Costantino (IV sec. d.C.) la tendenza legislativamente manifestata fu nel senso di evitare, in caso di divisioni di eredità o alienazioni di schiavi, lo smembramento delle famiglie servili.

Contumàcia [cfr. artt. 171, 290 ss. c.p.c.; 487-490 c.p.p.]

Situazione di colpevole assenza in giudizio di una parte, tipica della cognìtio extra òrdinem [vedi]: la (—) non costituiva ostacolo al prosieguo del giudizio, come d’altro canto avviene anche nel diritto processuale vigente (sia civile, che penale).

Contumelia [Offesa morale]

[vedi Iniuria]

Conùbium [Connubio]

Capacità matrimoniale, requisito essenziale del matrimònium [vedi] iustum sussistente:

— in età arcaica, solo fra persone appartenenti allo stesso ceto;

— in età classica, fra tutti i cives [vedi] romani e fra questi e i Latini.

La lex Canuleia de conubio [vedi] (445 a.C.) abolì il divieto di connubio tra patrizi e plebei.

La Constitùtio Antoniniàna de civitate [vedi] (212 d.C.) riconoscendo la cìvitas [vedi] romana a quasi tutti i cittadini dell’Impero, ridusse l’importanza del (—).

In diritto romano, il (—) era denominato anche iùs conubii.

Convalida del negozio giuridico [cfr. artt. 1423, 1444 c.c.]

La (—) è una delle forme di sanatoria del negozio giuridico [vedi]; era ammessa in diritto romano, in relazione a negozi annullabili nei seguenti casi:

— per decorso del tempo: l’àctio doli e l’àctio quod metus si potevano esercitare solo entro l’anno. Col decorso di tale periodo il negozio era convalidato;

— per ratifica o conferma (ratihabìtio [vedi]): se il negozio era viziato, il soggetto, che poteva far rilevare ciò, poteva rinunciare ad esercitare i mezzi concessi dal pretore per annullare l’atto. Ad esempio, il minore, divenuto maggiorenne, poteva approvare il negozio compiuto durante la minore età;

— per morte della parte, se l’invalidità poteva essere fatta valere dalla sola parte e non dai suoi eredi. Se quindi, ad es., il coniuge donante moriva senza aver fatto valere la nullità della donazione, questa non poteva essere impugnata dagli eredi;

— per rimozione della causa di nullità: questa possibilità era ristretta a casi tipici;ad esempio, il pegno [vedi pignus] di cosa altrui si convalidava se il costituente acquistava successivamente la proprietà della cosa.

Convèntio [Negozio giuridico]

Categoria generale, ricomprendente il contràctus [vedi] ed il pactum [vedi]: (—) era il negozio giuridico bi-plurilaterale.

La concezione della (—) come genus ricomprendente la species del pactum risale ad Ulpiano [vedi] e, prima ancora, a Labeone [vedi]; fu l’evoluzione giurisprudenziale del periodo classico a ricondurre alla (—) anche il contractus.

Le fonti distinguevano tra:

— conventiònes ex publica causa (armistizi, trattati di pace);

— conventiones ex privata causa, cioè i veri e propri negozi bi-plurilaterali, che potevano essere:

— legitimæ (cioè confermate da una legge e tutelate con una àctio);

— iuris gentium (non di origine romana, e tutelate in via pretoria, con la concessione di eccezioni o di azioni).

Nel periodo postclassico, vi fu una progressiva identificazione tra i concetti di (—) (ricomprendente il contractus) ed il pactum: si formò, pertanto, una categoria generale (variamente denominata: pacta, conventiones, contractus), unitaria, comprensiva dei negozi giuridici produttivi, tra le parti, di obbligazioni od anche, talvolta, di diritti assoluti.

Convèntio in mànum

La (—) consisteva nel passaggio della moglie nella potestà maritale; essa era effetto tipico del matrimonium cum manu [vedi matrimònium], il quale comportava che la mùlier sui iùris [vedi mùlier; sui iùris] (non soggetta, cioè, a potestà paterna) perdeva tutti i suoi diritti, in cui subentrava il marito (se sui iuris) o il pater familias di questi (se alieni iuris) verificandosi un fenomeno di successione a titolo universale inter vivos.

Se la moglie prima del matrimonio era, invece, alièno iuri subiècta [vedi alieni iuris], cioè soggetta a potestà, essa:

—ricadeva nella manus [vedi] maritale, se il marito era sui iuris;

— ricadeva in potestà del soggetto che esercitava potestà sul marito, se quest’ultimo era alieni iuris. La (—) della moglie alieni iuris comportava la perdita di ogni legame, anche ereditario, con la propria familia [vedi] d’origine.

Conventiònes sine nòmine [Contratti innominati]

Categoria di contratti, di creazione giurisprudenziale classica, che ricompredeva tutti i contratti privi di un proprio nomen iùris e di una regolamentazione tipica, ma diffusi nella pratica (si pensi ai contratti do ut des [vedi], do ut facias [vedi], facio ut des [vedi], facio ut facias [vedi]).

Queste le caratteristiche principali delle (—):

— l’obbligazione sorgeva indipendentemente dalla prestazione del consenso, per il solo fatto che una delle parti avesse operato una prestazione;

— la prestazione era fatta in vista di una futura controprestazione della controparte;

— le obbligazioni delle parti erano interdipendenti.

Fu solo il diritto giustinianeo ad inquadrare completamente le (—) nell’ambito del iùs civile, predisponendo mezzi di tutela adeguati ad ogni fattispecie; l’evoluzione postclassica portò, altresì, alla tipizzazione di alcuni contratti in origine innominati (permutàtio, æstimàtum, transàctio, precàrium, datio ad experiendum, inspicièndum, vendèndum).

Quanto ai mezzi di tutela, in particolare, occorre rilevare che, poiché l’obbligazione nascente dalle (—) si fondava sulla esecuzione di una prestazione dell’altra parte, l’azione a difesa dei contratti innominati era esperibile da chi aveva eseguito la prestazione, per costringere l’altra parte ad eseguire la controprestazione.

Se il creditore voleva ottenere la restituzione di quanto aveva dato (nel caso di do ut des e do ut facias), poteva essere esperita una condìctio [vedi] denominata condictio causa data causa non secùta [vedi] oppure una condictio ob causam datòrum [vedi].

Se il creditore voleva ottenere l’indennizzo per la prestazione effettuata (nel caso di facio ut facias e di facio ut des), poteva esercitare un’àctio de dolo [vedi].

In concorrenza con le dette azioni, oltre alla possibilità di esercitare la condictio per ottenere la restituzione della cosa oppure l’actio de dolo, il diritto giustianianeo, scomparso il dualismo tra diritto civile [vedi ius civile] e diritto pretorio [vedi ius honoràrium], riconobbe la possibilità di esperire una azione, intesa quale mezzo generale a tutela di ogni contratto innominato: questa azione era denominata actio praescrìptis vèrbis [vedi], tendente al risarcimento del danno subito.

Indipendentemente dall’inadempimento, la parte che aveva eseguito la prestazione poteva, inoltre, esercitare la condictio ex pœnitèntia [vedi] che comportava il recesso dal contratto.

Conversione del negozio giuridico [cfr. art. 1424 c.c.]

Una delle forme di sanatoria del negozio giuridico [vedi], riconosciuta in diritto romano, per il quale il negozio nullo si considerava non alla stregua del tipo avuto presente dalle parti al momento della sua conclusione, ma di un altro negozio (idoneo egualmente a perseguire l’intento voluto dalle parti col negozio invalido), del quale fossero presenti tutti gli elementi.

Occorreva che:

— il negozio invalido potesse essere utilizzato, avesse cioè gli elementi di un altro negozio;

— l’altro negozio, anche se non voluto espressamente dalle parti, fosse idoneo a soddisfare lo scopo pratico avuto di mira dalle parti;

— la conversione risultasse opportuna.

Così se una acceptilàtio [vedi] (remissione formale del debito) che il creditore aveva fatto al debitore, risultava nulla, poteva convertirsi in un pactum de non petèndo [vedi], mediante il quale una parte si obbligava a non chiedere l’adempimento della obbligazione: tale patto, pur non estinguendo l’obbligazione per il diritto civile, impediva al creditore di agire per l’adempimento (il debitore, infatti, avrebbe potuto bloccare la pretesa del creditore, sollevando un’eccezione [vedi excèptio]).

Affini alla (—) erano i casi della:

— (—) formale, ammissibile quando la legge consentiva che se il negozio era redatto con una forma e questa era nulla, valesse come un negozio per il quale fosse richiesta una forma diversa.

Ad esempio, il testamento che non poteva valere, per difetto di forma, come ordinario valeva, se redatto da un militare, come testamento militare, poiché, per questo, occorrevano requisiti formali meno rigorosi;

— conservazione del negozio nullo iùre civili, per il diritto pretorio [vedi iùs honoràrium]: si aveva nei casi in cui il negozio era viziato per ragioni di forma e non sostanziali. In tali casi non si aveva un negozio diverso e quindi conversione, ma lo stesso negozio con forma mutata.

Convìcium [Vociferazione oltraggiosa]

[vedi Iniuria]

Convìvii adhibìtio

[vedi Manumìssio]

Cooptàtio

Sistema di elezione a talune cariche pubbliche su designazione del predecessore secondo un criterio adottato durante il periodo regio.

Con riferimento alle magistrature, in età repubblicana, (pur essendo la funzione elettorale affidata al popolo attraverso i comìtia centuriàta [vedi]), può parlarsi di (—) perché il popolo stesso, almeno fino al IV sec. a.C., non scelse i suoi capi, ma si limitò ad accettare o respingere i nomi presentati dal magistrato. Anche con riferimento al senato può parlarsi di (—), dato che l’elezione dei suoi membri era affidata, tra l’altro, allo stesso Senato attraverso nomine di nuovi senatori per senatoconsulto.

Còrpore possidère

Espressione indicante l’elemento materiale del possesso [vedi possèssio].

Il (—) consisteva nell’esercizio di fatto, materiale, di poteri su una res [vedi].

In diritto romano non sempre era richiesto, ai fini dell’esercizio del possesso, un contatto diretto tra soggetto e cosa, infatti:

— per le cose mobili, si riteneva sufficiente la loro presenza nella sfera patrimoniale del possessore, a prescindere da una effettiva apprensione;

— per i fondi, si riteneva che il (—) non si estrinsecasse attraverso una materiale apprensione di ogni zolla del fondo, risultando sufficiente la presenza del possessore in una parte qualunque di esso.

L’evoluzione del diritto romano portò, sin dall’età classica, ad una graduale perdita di rilevanza del requisito del (—), in favore dell’ànimus possidèndi [vedi], che finì col diventare elemento preminente; in particolare, si parlò di possesso nudo animo, esercitato anche in difetto dell’elemento materiale del (—):

— per i sàltus hibèrni et æstivi [vedi];

— per il servus fugitivus (schiavo fuggiasco) [vedi].

In diritto postclassico si finì col ritenere normalmente — come regola generale — sufficiente il solo elemento psicologico (c.d. possessio animo retènta), purché all’inizio del possesso, vi fosse stato anche un possesso materiale (il c.d. còrpus possidèndi).

Còrpus iùris civìlis

L’espressione (—), coniata da Dionisio Gotofredo alla fine del XVI secolo, indica l’intera opera realizzata su impulso di Giustiniano [vedi] (527-565 d.C.) al fine di raccogliere, in un complesso organico, gli iùra [vedi ius] e le lèges [vedi lex] vigenti, operando un armonico raccordo tra tutte le fonti di produzione del diritto romano e tra tutto il relativo materiale legislativo.

Il (—) ricomprendeva il Còdex Iustinianus [vedi], i Digesta seu Pandèctæ [vedi], le Institutiònes Iustiniani [vedi] ed il (novus Iustinianus) Codex repetìtæ prælectiònis [vedi].

Il (—) rispondeva alle esigenze pratiche, fortemente sentite: di ovviare alla difficoltà di conoscere la plurisecolare produzione legislativa e giurisprudenziale delle epoche storiche precedenti; di sopperire alla mancata conoscenza del latino nelle province orientali ed alle incertezze derivanti dalle divergenze dei manoscritti: di porre rimedio agli sconvolgimenti prodotti dalla decadenza del processo formulare. L’opera fu compiuta da una commissione di esperti scelti dal curatore dell’intera opera, il quæstor sacri palatii [vedi]. Triboniano [vedi] cui Giustiniano affidò l’incarico il 15 dicembre 530 con la constitutio [vedi] “Deo auctore”.

Correctòres civitatium

Nel III sec. d.C. Caracalla [vedi] introdusse nelle province [vedi provinciae] i (—) ossia funzionari di governo con incarico di sorveglianza su gruppi di municipia.

Questa istituzione fu l’effetto dell’ingerenza dei principes, che si manifestò sin dai tempi di Nerva, nella vita dei municipia [vedi municipium].

Traiano [vedi] introdusse il sistema del curator rei publicæ, scelto per ogni municipium [vedi] tra i decuriones o gli Augustales di un municipio vicino, con l’incarico di controllare i lavori pubblici e l’amministrazione finanziaria.

In seguito curatores e (—) divennero organi permanenti con compiti anche di alta direzione delle amministrazioni municipali.

Corrector Italiæ

Nel III sec. d.C. risultò necessario preporre alla amministrazione delle “regiones” italiche un sovrintendente di nomina imperiale (corrector).

In origine, il corrector si interessò della sola amministrazione finanziaria. Successivamente, moltiplicandosi le sue funzioni, si aumentò il numero dei “correctores” allo scopo di permettere loro di seguire l’attività di un gruppo di “regiones” se non di una singola regione.

Corrùptio servi [Corruzione del servo]

Fattispecie rientrante nell’ambito delle obbligazioni di responsabilità primaria del diritto romano ed, in particolare, tra i quasi delitti [vedi obligatiònes quasi ex delicto].

La (—) consisteva nell’induzione di uno schiavo altrui alla fuga o, comunque, nel plagio dello stesso.

Contro il responsabile di (—), il dòminus [vedi] del servus poteva esercitare un’àctio servi corrùpti [vedi]; l’azione fu concessa, in diritto giustinianeo, anche all’usufruttuario dello schiavo e persino in caso di corruzione del figlio.

Cosa

[vedi Res]

Costante (imp. 337 - 350 d.C.)

Figlio di Costantino [vedi], divise coi fratelli Costantino II [vedi] e Costanzo [vedi] l’Impero. Governò l’Italia, l’Illirico e l’Africa,che il fratello Costantino II tentò di usurpare.

Costantino I (imp. 306 - 337 d.C.)

Figlio illegittimo di Costanzo Cloro [vedi], partecipò al governo tetrarchico, inaugurato da Diocleziano [vedi] nel 306 d.C.

Impegnato con altri imperatori nelle difficili lotte di successione, createsi col nuovo ordinamento, governò dal 306 secondo il sistema tetrarchico con Massenzio, figlio di Massimiano [vedi], Licinio e Massimino Daia.

Successivamente, con l’eliminazione di Massenzio, Massimino Daia e di Galerio che moriva nel 311 d.C., (—) giunse al sistema diarchico insieme a Licinio; eliminato anche quest’ultimo nel 325 d.C., rimase unico imperatore.

Ristabilita una temporanea unità, (—) operò una divisione amministrativa dell’Impero, in quattro prefetture (Italia, Gallia, Illirico, Oriente), ciascuna governata da un prefetto del pretorio sul quale vigilava l’imperatore. Trasferita nel 330 d.C., la capitale da Roma a Costantinopoli, (—) spostava il centro di gravità dell’impero da Occidente ad Oriente.

Al progetto di unificazione politica, (—) accompagnò quello di unificazione religiosa, convocando a Nicea (325 d.C.) il primo grande Concilio nella storia del mondo cristiano.

Reso totalmente inoffensivo il Senato (—) continuò l’opera dioclezianea nell’organizzazione burocratico-amministrativa dell’Impero, creando una burocrazia come forza politica capace di governare autonomamente a fronte al disorganico governo senatorio-repubblicano. In particolare introdusse nel consistorium [vedi] i due capi dell’amministrazione imperiale (il còmes sacràrum largitiònum [vedi] per l’erario e il comes rèrum privatàrum [vedi] per il patrimonio della corona), il capo dei servizi della casa imperiale (il magìster officiòrum [vedi]) e il capo del tribunale imperiale (il quæstor sacri palatii [vedi]). (—) allontanò, invece, dal consistorium i praefecti prætorio e vi accolse una serie di funzionari detti comites consistoriani.

Il collegamento tra la periferia e il governo centrale fu garantito attraverso i prefetti e una complessa rete di organismi burocratici, detti comites Augusti.

Inoltre, questa massiccia schiera di burocrati, fu definitivamente organizzata e sottoposta a trattamento retributivo.

Con la sua morte, avvenuta nel 337 d.C., l’Impero passò ai suoi tre successori: Costantino II, Costanzo e Costante.

Costantino II (imp. 337 - 340 d.C.)

Primogenito di Costantino [vedi], successe al padre nell’impero, governando insieme ai due fratelli Costante e Costanzo. Tentò di usurpare le province del fratello Costante, invadendo l’Italia, ma rimase ucciso presso Aquileia nel 340 d.C.

Costantinopoli (scuola di)

Scuola giuridica fiorente in periodo postclassico nella parte orientale dell’impero romano. Godette dei favori imperiali, tanto che Giustiniano [vedi] la abilitò all’insegnamento ufficiale del diritto (insieme alle scuole di Berito [vedi] e di Roma [vedi]).

Gli insegnamenti si svolgevano prevalentemente in lingua greca: allo stesso modo, la produzione scritta si concretizzò in numerose parafrasi in lingua greca di testi originari latini, frequentemente inquinati rispetto agli insegnamenti genuini.

Costanzo (imp. 337 - 361 d.C.)

Figlio di Costantino [vedi], rimasto unico imperatore nel 350 d.C. non sentendosi in grado di reggere da solo il vastissimo impero, vi associò, col titolo di Cæsar, il cugino Giuliano [vedi].

Alla sua morte, avvenuta nel 361 d.C., Giuliano fu proclamato Augusto dalle sue legioni sul Reno.

Costanzo I Cloro (imp. 305 - 306 d.C.)

All’abdicazione dei due Augusti (Diocleziano [vedi] e Massimiano [vedi]) subentrarono Galerio [vedi] e (—). Ma la morte di quest’ultimo, appena l’anno dopo, fu la causa di una rovinosa guerra civile in cui si trovarono coinvolti sei imperatori.

Scomparsi ben presto due contendenti, gli imperatori si ridussero a quattro: Costantino [vedi] e Massenzio [vedi] in Occidente; Licinio e Massimino Daia in Oriente, in una situazione difficile che si stabilizzò solo quando giunse al trono Costantino.

Creàtio (dei magistrati) [Nomina]

La (—), o nomina, dei magistrati veniva fatta delle assemblee popolari; in particolare:

— i concìlia plèbis [vedi] nominavano gli edili ed i tribuni della plebe;

— i comìtia tribùta [vedi] nominavano i magistrati minori;

— i comitia centuriàta [vedi] nominavano i magistrati maggiori.

Crèditor [Creditore]

Termine che designa il soggetto attivo del rapporto obbligatorio, titolare del diritto di ricevere una prestazione dalla controparte, il debitore [vedi dèbitor].

Nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascun soggetto è, al tempo stesso, creditore rispetto ad alcune prestazioni, e debitore rispetto ad altre prestazioni.

Cremàtio

[vedi Vivi crematio]

Crètio

Uno dei modi di accettazione dell’eredità [vedi adìtio hereditàtis] era, in particolare, una dichiarazione solenne effettuata personalmente dall’istituito alla presenza di sette testimoni. Tale forma di accettazione, se imposta dal testatore, aveva carattere obbligatorio e doveva essere compiuta entro il termine da lui fissato.

Si distingueva, al riguardo:

— (—) continua; in cui il termine per accettare si calcolava dal momento della morte del de cùius [vedi];

— (—) vulgàris [(—) ordinaria o volgare], in cui, invece, il termine decorreva dal momento in cui l’erede fosse venuto a conoscenza della chiamata.

Si distinguevano, inoltre:

— (—) perfecta, allorché il testatore avesse previsto una sostituzione, per l’ipotesi di mancata accettazione;

— (—) imperfecta, allorché la clausola di sostituzione mancasse.

Crìmen (crimina) [Crimine - crimini]

Era ogni azione delittuosa lesiva degli interessi della comunità.

In origine, il diritto romano non conobbe la distinzione tra delitti pubblici e delitti privati; fu solo in periodo repubblicano che i delitti divennero, dal punto di vista privatistico, fonte di obbligazioni, aventi ad oggetto una pena pecuniaria. Dal punto di vista pubblicistico, tale pena pecuniaria andava distinta (sia sotto il profilo dell’ammontare che sotto quello delle modalità di esazione) dalle multe (e dalle ulteriori pene) che conseguivano alla commissione di un delitto.

Il procedimento per l’accertamento e la punizione dei vari (—) si svolse, in origine, dinanzi all’assemblea popolare [vedi processo comiziale; provocàtio], successivamente dinanzi alle quæstiònes perpetuae [vedi].

Le pene previste andavano dalla morte (inflitta anche con modalità atroci), all’interdìctio aqua et ìgni [vedi], alla condanna ai lavori forzati [vedi damnàtio ad metàlla; damnàtio in òpus publicum], alla confisca del patrimonio [vedi publicàtio bonòrum] parziale o totale, per finire, per i casi meno gravi, a multe in denaro.

Crìmen adultèrii

Fattispecie delittuosa [vedi crimen] che fu istituita, con la relativa quæstio [vedi], dalla lex Iulia de adulteriis coërcendis (del 18 a.C.).

Ricomprendeva diverse fattispecie, alle quali si rinvia:

— adulterium [vedi];

— incestum [vedi];

— lenocìnium [vedi];

— stuprum [vedi].

Crimen àmbitus

Delitto [vedi crimen] consistente nella commissione di quasiasi atto idoneo a realizzare brogli elettorali e, cioè, ad influenzare illecitamente gli elettori, per procurare voti ad un candidato, cagionando uno “sleale ed indebito accaparramento di preferenze”.

Erano considerati come illecito non solo la compera di voti, il (famigerato) voto di scambio (cioè la promessa di ricompense future in cambio di voti), o la corruzione vera e propria, ma anche l’organizzazione di feste e banchetti allo scopo di procurare voti ad un candidato. Non può sfuggire come, al di là delle parole, il diritto penale romano mirasse a tutelare quanto più intensamente possibile la genuinità del voto popolare; al giorno d’oggi, accade, invece, sempre più di frequente che l’incitamento alla moralizzazione pubblica provenga ... proprio da feste e banchetti vari, ormai divenuti strumento principe e legale per il procacciamento di voti.

La pena comminata per il (—) mutò, di sovente, nelle varie epoche del diritto romano; in proposito si rinvia alle seguenti leggi:

— lex Cornelia Fulvia;

— lex Cornelia Sullae;

— lex Calpurnia;

— lex Tullia;

— lex Pompeia;

— lex Iulia.

La pena fu gradualmente inasprita dalle varie leggi che si susseguirono; ciò evidenzia con chiarezza che il (—) fu considerato con crescente allarme dalla società romana.

Diversamente, la legislazione imperiale, invertendo tale tendenza, quale segno di una minore rilevanza attribuita al delictum in esame, portò ad un’attenuazione delle relative pene.

Verso la fine dell’impero di Alessandro Severo la lex Iulia de ambitu già non era più applicata in Roma, come si apprende da un brano di Modestino [vedi] dal momento che “la creazione dei magistrati apparteneva oramai alla cura del prìnceps e non al favore del popolo”.

Crimen annònæ

Figura criminosa [vedi crimen], configurata nella cognìtio extra òrdinem [vedi], consisteva nell’incetta di derrate alimentari allo scopo di cagionare un rialzo dei relativi prezzi.

Il (—) era punito, secondo parte della dottrina, con la interdìctio aqua et igni [vedi] e con la confisca dei beni [vedi publicàtio bonòrum].

Crimen calùmniæ

Delitto [vedi crimen] consistente nella formulazione di accuse false ed infondate nei confronti di soggetti innocenti.

Il (—) fu disciplinato da una lex Remnia de calumniatoribus [vedi]; nell’ambito della fattispecie furono fatte rientrare (per opera del senatusconsùltum Turpilliànum [vedi]) anche la prævaricàtio [vedi] e la tergiversàtio [vedi].

La pena prevista era quella dell’incapacità a sostenere l’accusa in futuri processi.

La legislazione imperiale applicò pene più severe, delle quali, peraltro, nulla è dato sapere.

Crìmen concussiònis [Concussione; cfr. art. 317 c.p.]

Illecito [vedi crimen] previsto e punito in sede extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem, dir. pen.] fu introdotto da specifiche constitutiònes [vedi] imperiali: consisteva nell’estorsione di somme di denaro operate da magistrati e funzionari a danno di terzi, mediante minaccia di compiere o non compiere atti inerenti al proprio ufficio. Per questo illecito fu prevista la pena di morte per le persone di umile condizione, e l’esilio con confisca dei beni per quelle di nobili origini.

Successivamente, il (—) confluì, rimanendone assorbito, nel crimen repetundàrum [vedi].

Crimen effractiònis [Evasione; cfr. artt. 385 c.p.]

Delitto consistente nell’evasione dal carcere; fu configurato in sede extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem, dir. pen.] ed assimilato, a livello sanzionatorio, al crimen calùmniae [vedi].

Crimen expilàtæ hereditàtis

Tra i delitti privati che nel periodo del Principato furono considerati come delitti pubblici perseguibili extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem, dir. pen.]. Il (—) fu affine al furto [vedi furtum].

Consisteva nell’appropriazione di beni facenti parte di un complesso ereditario non ancora attribuito ad un erede (e rispetto ai quali non sarebbe stato configurabile il furtum) [vedi herèditas iàcens].

Per il (—) erano previste pene corporali come la fustigazione o la condanna ai lavori forzati, c.d. damnàtio ad metàlla [vedi; oppure damnatio in òpus publicum].

Crìmen falsi

Delitto [vedi crimen] consistente, in origine, in una condotta che offendeva la pubblica fede attraverso falsificazioni materiali di qualunque genere.

In origine, si riteneva che la falsità offendesse gli dei e che il colpevole, quindi, dovesse essere solennemente punito. La pena era, infatti, la præcipitatio e saxo [vedi].

La lex Cornelia (Sullae) de falsariis [vedi] creò un’apposita quæstio [vedi quæstiònes perpetuae] per delitti di tal specie, prevedendo ulteriori fattispecie criminose; l’ambito del (—) fu poi ulteriormente ampliato da numerosi senatusconsùlta intervenuti in epoche successive [vedi sc. Libonianum; sc. Messalianum; sc. Licinianum].

La pena prevista per il colpevole di (—) era quella dell’interdìctio aqua et igni [vedi].

Crimen homicìdii [Omicidio; cfr. artt. 575 ss. c.p.]

Crimine consistente in generale nell’uccisione di un uomo, e variamente disciplinato in diritto romano (fino al II sec. a.C. veniva ancora chiamato parricìdium).

Ai fini di una più agevole comprensione dell’evoluzione della nozione e del trattamento repressivo dell’omicidio nelle varie epoche del diritto romano, occorre di distinguere:

— nel periodo regio, una norma attribuita dalle fonti al re Numa Pompilio, distinse tra omicidio volontario ed involontario:

— per quest’ultimo, l’omicida al cospetto del popolo riunito in assemblea, offriva un ariete agli agnati [vedi adgnatio] della vittima;

— per l’omicidio volontario, si stabilì che “si qui hòminem liberum dolo scìens morti dùit, paricìdas èsto”. La disposizione, dal significato molto controverso, è dalla dottrina prevalente interpretata nel senso che all’omicidio di un pater familias [vedi] fosse equiparato l’omicidio di un qualunque membro libero della collettività.

Colui che commetteva un omicidio volontario (dolo scìens) era condannato alla pena di morte, inflitta con modalità strazianti (pœna cùllei [vedi]);

— nulla è dato conoscere in merito alla disciplina dettata, per l’omicidio, dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum]: Cicerone riferisce che le XII Tavole lasciarono immutata la disciplina dettata da Numa Pompilio;

— in periodo repubblicano, l’omicidio, ancora definito parricidium, assunse natura rigorosamente pubblica e venne perseguito in sede comiziale [vedi processo comiziale; provocàtio);

— nel periodo del Principato, l’omicidio fu ridisciplinato dalla lex Cornelia de sicàriis (da sica - pugnale) et veneficis (da veneficium - avvelenamento) istitutiva della quæstio [vedi quæstiònes perpètuae] addetta alla cognizione del (—); la legge rimase in vigore fino alla scomparsa delle quæstiones.

Erano puniti a titolo di omicidio anche gli atti preparatori o di favoreggiamento e l’organizzazione di bande criminali: la pena fissata era quella dell’interdìctio aqua et igni [vedi].

Nell’ambito del (—) un rilievo particolare ebbe il parricidium (configurato come omicidio del proprio padre o di un prossimo congiunto), punito con la terribile pœna cullei. La lex Pompeia de parricidio [vedi] sanzionò il parricidium con la stessa pena prevista per il (—), l’interdictio aqua et igni; successivamente Augusto ripristinò l’antica pœna cullei;

— in diritto postclassico, nell’ambito del (—) rientrarono numerose nuove fattispecie:

— l’uccisione intenzionale di uno schiavo;

— l’accettazione di denaro, da parte di un giudice, per la pronunzia di una condanna;

— la castrazione di uomini liberi o schiavi;

— la somministrazione di filtri d’amore (pòcula amatoria) od abortivi (pocula abortiònis).

Variarono anche le pene, comminate in sede di repressione criminale extra ordinem [vedi cognìtio extra òrdinem];

— per l’omicidio comune, vi era la pena di morte semplice per le persone di umile condizione e la pena di morte attraverso crocifissione od esposizione a belve feroci [vedi bestiis óbici] per persone di rango elevato;

— il giudice corrotto veniva deportato [vedi deportàtio in ìnsulam] e i suoi beni confiscati [vedi publicàtio bonòrum];

— la castrazione di uomini liberi o schiavi comportava la pena di morte per persone di umile condizione e la deportazione, con confisca dei beni, per quelle di rango elevato;

— per la somministrazione di filtri amorosi od abortivi, le persone di umile condizione erano condannate ai lavori forzati in miniera [vedi damnàtio ad metàlla], mentre quelle di rango elevato erano condannate alla relegàtio in insulam [vedi], con la pena accessoria della confisca parziale dei beni.

Crìmen iniùriæ

Uno dei delitti in origine privato [vedi iniùria], e successivamente, nel periodo del Principato, attratti nella sfera pubblicistica [vedi cognìtio extra òrdinem].

Nel I sec. a.C., la lex Cornelia de iniuriis istituì una quæstio [vedi quæstiònes perpètuae] per alcune particolari ipotesi di iniuriæ qualificate (percosse, frustate, violazione di domicilio), in presenza delle quali il colpevole era tenuto al pagamento di una somma, a titolo di pena, nei confronti della persona offesa; un successivo senatusconsùltum [vedi] ampliò la previsione, ricomprendendovi la redazione e la diffusione di scritti diffamatori e prevedendo, altresì, la pena accessoria dell’intestabìlitas (incapacità di testimoniare e di fare testamento).

Successivamente, nella cognitio extra ordinem [vedi], si previde che, a prescindere dal dettato della lex Cornelia, alcuni tipi di iniuriæ (offese al pudore di donne e fanciulli, offese arrecate a persone di alto lignaggio, vilipendio, lesioni personali, violazione di domicilio, getto di letame o rifiuti) fossero puniti con pene corporali, consistenti, a seconda della gravità dei casi, nella fustigazione [vedi verberàtio], nella deportàtio in ìnsulam [vedi], nella damnàtio in òpus publicum [vedi] e persino nella pena di morte.

Crìmen maiestàtis (vel minùtæ maiestatis) [Lesa maestà]

Delitto [vedi crimen] consistente nell’abuso dei poteri conferiti a magistrati del popolo romano e nella conseguente lesione della dignità di quest’ultimo. La fattispecie delittuosa in esame fu puntualizzata da una lex Varia de maiestàte [vedi], da una lex Appuleia de maiestàte [vedi], da una lex Cornelia Sullæ maiestatis [vedi] e da una lex Iulia maiestatis [vedi].

Nel (—) finì, col tempo, per confluire anche l’antica perduèllio [vedi].

La pena prevista per il (—) era quella di morte: il condannato poteva, peraltro, evitare la pena capitale, sottoponendosi volontariamente all’aqua et igni interdìctio [vedi interdictio aqua et igni].

Successivamente, durante l’epoca del Principato, nell’ambito del (—) rientrarono tutti i delitti commessi contro il prìnceps, organo supremo dello Stato: si pensi ad oltraggi alla memoria di principi defunti, alla diffusione di scritti che diffamavano un principe, oppure anche ad offese a statue od immagini imperiali. In tale quadro venne represso l’atteggiamento di coloro che professarono la religione cristiana. Costoro rifiutarono di riconoscere ed onorare l’imperatore quale divinità e tale comportamento fu considerato integrante il (—) e punibile con la pena di morte. Col tempo vi rientrarono anche l’aver mosso in armi o condotto guerra od arruolato soldati contro l’imperatore. Per queste ultime due ipotesi fu prevista la pena di morte: per le persone di rango inferiore la pena era eseguita attraverso esposizione alle bestie feroci (bestiis óbici), o la vivi cremàtio (il condannato veniva bruciato vivo).

Crimen peculàtus [Peculato ; cfr. artt. 314, 316 c.p.]

Delitto [vedi crimen] consistente nell’appropriazione, da parte di un pubblico funzionario od anche di un privato, di cose pubbliche, sacre o religiose. Nell’ambito del (—) rientrava anche l’alterazione di monete o documenti pubblici.

La pena prevista fu quella dell’esilio [vedi interdìctio aqua et igni].

Il (—) fu ridisciplinato da una lex Iulia de peculatu et de sacrilegiis [vedi].

Crimen plagii (o plàgium) [Sequestro di persona; cfr. art. 605 c.p.]

Delitto [vedi crimen] identificabile, in senso ampio, con il sequestro di persona, di condizione libera o servile.

Si trattava di uno dei crimina previsti da leges publicæ: fu introdotto in particolare da una lex Fabia de plagiariis [vedi] del 63 a.C. che punì, a titolo di plagium, qualunque soggetto avesse rapito un uomo libero, lo avesse avvinto in catene, venduto o comprato, od avesse, altresì, indotto alla fuga lo schiavo altrui, o lo avesse tenuto nascosto, venduto o comprato; responsabile di plagium era anche colui che fosse stato complice in tali azioni.

Il colpevole era condannato, in origine, al pagamento di una multa di 50.000 sesterzi; il delitto era, secondo parte della dottrina, perseguibile con un’azione popolare privata, e non dinanzi ad una quæstio [vedi quæstiònes perpètuae] (la tesi contraria è dedotta, invece, dall’esistenza di una quæstio e lege Fabia).

La pena di morte fu prevista in diritto postclassico, solo per le fattispecie ritenute di maggiore gravità, e non in via generale.

Crìmen receptatòrum [Favoreggiamento; cfr. artt. 378, 379 c.p.]

Delitto consistente nel favoreggiamento di reato; fu configurato extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem, dir. pen.] ed assimilato, a livello sanzionatorio, al crimen calùmniæ [vedi].

Crimen repetundàrum (pecùniæ repetùndæ) [Malversazione; cfr. art. 316-bis c.p.]

È uno dei crimina [vedi] previsti da leges publicæ e da queste dichiarato perseguibile mediante quæstiònes perpètuae [vedi]: consisteva nella malversazione che i magistrati delle province perpetravano in danno di comunità o singoli individui, sottraendo ad essi, illecitamente, denaro od altri beni (c.d. pecuniæ repetundæ), avvalendosi dei propri poteri. Il delitto si concretizzava negli atti con i quali il magistrato, strumentalizzando i propri poteri, estorceva, carpiva, sottraeva ai propri sudditi provinciali (o comunque li induceva in qualsiasi modo a consegnarglieli) denaro od altri beni che volgeva poi in proprio vantaggio.

Una lex Calpurnia de pecùniis repetùndis [vedi] del 149 a.C. istituì una quæstio perpetua che aveva il compito di istruire e decidere tutti i processi relativi al (—).

Considerata la particolare rilevanza sociale del (—), per esso fu stabilita, a titolo di norma, l’ampliàtio [vedi].

La lex Acilia repetundàrum [vedi] del 123 a.C. stabilì che il soggetto resosi colpevole di tale crimine dovesse esser condannato ad una pena pecuniaria di ammontare doppio rispetto al valore dei beni di cui si era impadronito.

La disciplina del delitto fu integrata dalla lex Servilia repetundàrum [vedi], dalla lex Cornelia de repetùndis [vedi], dalla lex Iulia repetundàrum [vedi], nonché da un sc. Calvisiànum [vedi] e da un sc. Claudianum [vedi].

In seguito, nel periodo del Principato, caratterizzato dalla cognìtio extra òrdinem [vedi], il (—) fu oggetto di numerosi e severi processi, in relazione al particolare rigore che ispirò la politica di Stato, a partire da Tiberio nei confronti dei governatori delle province. Nell’ambito del (—) vennero, pertanto, punite non soltanto le forme di corruzione, estorsione e captazione dei doni (che originavano la condanna del colpevole alla restituzione in simplum di quanto illecitamente percepito), ma anche di ogni forma di abuso ed atti violenti o crudeli (sævìtia), nonché ogni tipo di iniziativa volta a procurare utilità ai governatori od al loro seguito (es. indebita esazione di tributi, malversazione contabili, illegittime concessioni di congedo a militari).

Crimen sacrilègii

Categoria di delitti [vedi crimen] configurati in diritto postclassico, “taluni già all’indomani dell’Editto di Milano del 313 d.C., che riconosceva la libertà di culto ai cristiani”.

A partire da Costantino [vedi], gli imperatori romani cominciarono a reprimere come reato la professione di culti o dottrine diverse da quella cristiana.

Diverse disposizioni di legge colpirono eretici, manichei, apostati, pagani ed ebrei; quanto alle pene:

— per gli eretici (peraltro sottoposti a vere e proprie persecuzioni) era previsto il divieto di associazione, la perdita di ogni privilegio ed immunità, oltre ad incapacità civilistiche e divieto di residenza in varie città;

— i manichei furono espulsi dalle loro città e talora colpiti con la pena di morte;

— gli apostati, che abbracciavano la religione ebraica, abbandonando quella cristiana, subivano la confisca dei beni [vedi publicàtio bonòrum], mentre negli altri casi erano colpiti da intestabìlitas [vedi] e da emarginazione sociale;

— i pagani che, nonostante i divieti dell’autorità, avevano celebrato le proprie cerimonie, venivano puniti con pene corporali ed anche con la pena di morte;

— gli ebrei (ai quali era vietato entrare a far parte dell’esercito, di uffici pubblici, o di avere schiavi) erano puniti gravemente, anche con la pena di morte, se si univano a donne cristiane, o impedivano la conversione religiosa di loro compagni, ovvero operavano la circoncisione o facevano opera di proselitismo.

Con la pena di morte era punito anche chi induceva un uomo libero od uno schiavo all’abbandono della fede cristiana.

Crìmen sodaliciòrum

Delitto [vedi crimen] consistente nell’appartenenza a particolari associazioni o consorterie (sodalicia, o lobbies, con terminologia moderna), aventi lo scopo di orientare in un certo modo l’elettorato o la vita pubblica.

La pena prevista era quella dell’esilio [vedi interdìctio aqua et igni].

Crimen stellionàtus

[vedi Stellionatus]

Crimen tèrmini mòti

Delitto [vedi crimen] consistente nella rimozione di pietre di confine (c.d. termini) tra proprietà private.

Le pene previste per il (—) subirono, nelle varie epoche del diritto romano, numerose modifiche:

— nel periodo regio, era prevista la sacèrtas [vedi];

— in periodo repubblicano, e fino agli inizi del Principato, il delitto fu previsto da alcune leggi agrarie, che lo punirono con l’irrogazione di una multa di importo imprecisato;

— l’imperatore Adriano stabilì la pena della relegàtio in ìnsulam [vedi] temporanea per le persone di ceto elevato, della damnàtio in òpus publicum [vedi] per le persone di ceto non elevato, e della damnatio ad metàlla [vedi] per gli schiavi;

— in periodo postclassico fu prevista la pena della relegatio in insulam [vedi] con confisca di un terzo dei beni, oppure l’esilio [vedi interdìctio aqua et igni] per le persone di ceto elevato, la damnatio (o datio) in opus publicum [vedi] per le persone di ceto non elevato, e la damnatio ad metalla [vedi] per gli schiavi.

Crimen violàtæ religiònis

Delitto [vedi crimen] ricompreso nell’ambito del crimen sacrilègii [vedi]; consisteva, in particolare, nel seguire pratiche di culto ispirate al paganesimo, alle varie eresie od al simonismo, con inosservanza delle pratiche cultuali della religione ufficiale (il Cristianesimo).

La previsione del (—) fu successiva al riconoscimento della religione cristiana come religione dell’impero (editto di Teodosio [vedi] del 380 d.C.).

Per il regime sanzionatorio [vedi crimen sacrilegii].

Crimen vis

Delitto [vedi crimen] consistente nel compimento di atti di violenza fisica, in danno di magistrati e senatori, perpetrato allo scopo di impedire il normale e libero svolgimento delle adunanze pubbliche e, più in generale, delle funzioni dello Stato.

La lex Plautia de vi, nel configurare il (—), stabilì per esso la pena di morte, salva la possibilità di accettare, in sostituzione, l’esilio volontario (c.d. iùs exìlii [vedi]).

Nel periodo del principato, il (—) fu configurato ex novo dalla lex Iulia de vi publica et privata [vedi].

Cristianesimo

Setta religiosa diffusasi a partire dal I sec. d.C. in Palestina e nei centri urbani del Mediterraneo. Il (—) divenne la religione ufficiale dell’impero romano con Costantino e Teodosio (IV sec.). In un primo tempo i cristiani furono avversati dal potere imperiale.

La prima espulsione di Cristiani (ed Ebrei) da Roma risale all’imperatore Claudio, la prima persecuzione a Nerone che nel 64 d.C. individuò in loro un capro espiatorio per sfuggire all’accusa di aver dolosamente fatto incendiare Roma. Le persecuzioni proseguirono sia sotto imperatori moderati, sia crudeli. La politica religiosa di Roma fu sempre improntata alla più grande tolleranza: i diversi popoli dell’impero erano liberi di esercitare i più svariati culti purché non interferivano con l’ordinamento Romano. Il motivo scatenante delle persecuzioni dei cristiani si rinviene nella palese negazione del culto dell’imperatore (nato con Augusto) che i cristiani si rifiutarono di venerare; tale atteggiamento fu considerato integrare il crimen maiestatis, punibile con la pena di morte.

Il carattere dirompente della dottrina cristiana minava le strutture economico-sociali dell’impero. La proclamazione dell’uguaglianza di tutti gli uomini, in aperto contrasto con l’istituto della schiavitù e perciò destinata ad incidere sul sistema latifondistico; l’avversione per l’uso delle armi, con le quali Roma dominava il mondo; l’ostilità per gli spettacoli violenti del circo, costituivano ulteriori motivi di contrasto con il potere imperiale.

Crocifissione

[vedi Summum supplicium]

Crùsta làpsa [Terreno franato]

Espressione adoperata in diritto romano per indicare la porzione di un fondo superiore che fosse andata a riversarsi, per effetto di una frana, su di un fondo inferiore: si riteneva che il proprietario del fondo su cui era franata la porzione del fondo superiore, acquistasse automaticamente la proprietà del terreno franato, soltanto se si fosse verificato un incorporamento organico della parte franata con il fondo sottostante. Se invece la parte franata conservava la sua riconoscibilità, si riteneva che restasse nel dominium [vedi] del proprietario del fondo superiore.

La (—) era, pertanto, uno dei modi di acquisto a titolo originario della proprietà, rientrante nella più ampia categoria dell’avùlsio [vedi].

Cubiculàrii [Domestici]

Durante il principato i (—) erano i domestici privati dell’imperatore. Da Costantino I [vedi] in poi, diventano veri e propri funzionari di corte alle dirette dipendenze del præpòsitus sacri cubìculi [vedi].

Cùi pròdest? [A chi giova?]

Espressione risalente al giurista Cassio Longino [vedi], secondo il quale, per scoprire il colpevole di un reato, era necessario domandarsi (—), cioè a chi giovano le conseguenze del reato, chi, cioè, dal reato ha tratto vantaggio.

Cùlpa [Culpa; cfr. artt. 1218, 2043 c.c.; 42-43 c.p.]

In diritto romano arcaico, il termine (—) indicava un fatto in sé stesso illecito.

Nelle epoche successive, la (—) costituì, nelle sue varie gradazioni, criterio generale di imputazione della responsabilità, contrattuale o per fatto illecito, insieme al dolo [vedi dolus]. Come criterio di responsabilità, la differenza tra dolus [vedi] e (—), secondo il diritto classico, era la seguente: se l’obligatio [vedi] era sorta per esclusivo interesse del creditor [vedi], il debitor [vedi] era responsabile solo se l’inadempimento era dipeso da dolus; se, invece, l’obligatio era sorta anche nell’interesse del debitor, questi era responsabile anche se l’inadempimento fosse dipeso da (—).

La (—) consisteva, genericamente, in un comportamento volontario tenuto in spregio delle elementari norme di diligenza, prudenza e perizia.

Si distinse, in particolare, in ordine all’intensità della negligenza tra:

— culpa in abstràcto [vedi];

— culpa in concreto [vedi];

— culpa làta [vedi];

— culpa lèvis [vedi];

— culpa levìssima [vedi].

Quale criterio d’imputazione per la responsabilità da fatto illecito [vedi dàmnum iniùria dàtum], la (—) era intesa come responsabilità personale per un comportamento non doloso, ma volontario e veniva meno in presenza di forza maggiore e caso fortuito [vedi casus fortuìtus].

Nell’ordinamento vigente, la colpa è:

— in diritto civile, uno dei criteri di imputazione della responsabilità (contrattuale od extracontrattuale);

— in diritto penale, elemento psicologico del reato.

Culpa in abstràcto

[vedi Culpa levis]

Culpa in concreto [Colpa in concreto]

In diritto romano, costituì criterio eccezionale di imputazione della responsabilità secondaria (o contrattuale): particolarmente sfavorevole per il debitore ricorreva nei casi in cui questi si fosse reso responsabile di un inadempimento per non aver tenuto un comportamento ispirato alla diligèntia quam in suis [vedi].

Culpa in contrahèndo [Responsabilità precontrattuale; cfr. artt. 1337-1338 c.c.]

Espressione non classica, adoperata nel linguaggio giuridico moderno per indicare la c.d. responsabilità precontrattuale, cioè la responsablità per comportamenti scorretti, in violazione dell’obbligo di buona fede [vedi bona fides], tenuti da una delle parti (o da entrambe) nella fase delle trattative che preludono alla stipula di un contratto.

Nell’ordinamento vigente, la responsabilità precontrattuale è specificamente prevista e disciplinata dagli artt. 1337-1338 c.c.

Cùlpa in educàndo [Colpa nell’educazione; cfr. art. 2048 c.c.]

Espressione non classica, adoperata nel linguaggio degli operatori giuridici moderni per indicare il criterio di imputazione della responsabilità del padre, della madre e del tutore per danni cagionati dal fatto illecito commesso dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela (in caso di coabitazione).

Le persone sopra indicate sono esonerate dalla responsabilità se provano di non aver potuto impedire, in concreto, il fatto.

Culpa in eligèndo [Colpa nella scelta; cfr. art. 2049 c.c.]

Espressione tradizionalmente adoperata per indicare il criterio di imputazione della responsabilità di padroni e committenti, per i danni arrecati a terzi dai loro dipendenti nell’esercizio delle incombenze cui quest’ultimi sono adibiti.

La (—) ha ormai perso ogni significato concreto, in quanto la dottrina prevalente ritiene che nell’ipotesi dell’art. 2049 c.c. manchi la commissione di un illecito e, quindi, una colpa, da parte del padrone o committente: il criterio d’imputazione sarebbe non la colpa, ma la responsabilità oggettiva, indipendente, cioè, dalla (—) del soggetto responsabile.

Culpa in vigilàndo [Colpa nella vigilanza; cfr. art. 2048 c.c.]

Espressione tradizionalmente adoperata per indicare il criterio di imputazione della responsabilità dei soggetti, cui l’ordinamento affida il compito di sorvegliare l’agire di altri soggetti (a causa delle minorate condizioni fisiche o psichiche, o comunque, dell’incapacità di intendere e di volere di questi ultimi), per fatti illeciti commessi dai soggetti “sorvegliati”. Si pensi, ad es., alla posizione dei precettori o dei maestri nei confronti degli allievi.

I soggetti tenuti alla sorveglianza sono esonerati da ogni responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire la commissione del fatto, produttivo di danno, da parte del soggetto “sorvegliato”.

Culpa làta [lett. “colpa grave”]

La (—) fu, in diritto romano classico, criterio eccezionale di imputazione della responsabilità contrattuale e consisteva nella mancata prestazione anche di un minimo di diligenza (particolarmente sfavorevole per il debitor), da parte del debitore, nell’adempimento.

Si trattava del grado massimo di negligenza; Ulpiano [vedi] la definiva come “nìmia neglegentia, id est non intellègere quod òmnes intèllegunt” (esasperata negligenza, cioè non capire ciò che tutti capiscono).

La (—) era equiparata, negli effetti, al dolo (culpa lata dolo æquiparàtur).

A titolo di (—) era responsabile, ad es., il marito, nell’amministrazione dei beni costituenti la dote ed in ogni caso, il debitore, nei rapporti obbligatori costituiti nell’esclusivo interesse del creditore.

Culpa làta dolo æquiparàtur

[vedi Culpa lata]

Culpa lèvis [Colpa lieve]

In diritto romano classico, fu il criterio di imputazione normale della responsabilità contrattuale e consisteva in un comportamento negligente del debitore, cagionato dalla mancanza, in quest’ultimo, della diligenza del bonus pater familias [vedi] (dell’uomo medio).

In diritto giustinianeo, la responsabilità si estendeva fino alla (—) soltanto se il rapporto era stato posto in essere nell’interesse esclusivo del debitore, od anche nell’interesse di entrambi i contraenti.

La (—) venne anche definita, per il suo riferimento, come parametro, all’astratta figura dell’uomo medio, culpa in abstracto.

Cùlpa levìssima [Colpa lievissima]

Criterio di imputazione della responsabilità contrattuale e della responsabilità per fatto illecito [vedi dàmnum iniùria dàtum; lex Aquilia de damno], particolarmente sfavorevole per il debitor.

In relazione alla responsabilità contrattuale, costituì criterio di imputazione eccezionale e si concretò nella mancata prestazione, da parte del debitore, di una diligenza particolarmente intensa, ai fini dell’adempimento. La posizione del debitore risultava, in tal caso, particolarmente onerosa, venendogli richiesta, nell’adempimento, una diligenza ben superiore, più intensa, rispetto a quella del bonus pater familias [vedi] (normalmente richiesta).

In relazione alla commissione di un fatto illecito, la (—) era criterio di imputazione ordinario: anche una lieve negligenza era sufficiente ad integrare gli estremi della responsabilità (in lege Aquilia et levissima culpa venit: la lex Aquilia de damno si applica anche in caso di lieve negligenza, di colpa lievissima). A differenza di quanto avveniva in materia contrattuale, si ritiene che la (—) era configurabile solo in facièndo, e non anche per omissione.

Cum taxatiòne [cfr. art. 241 c.p.c.]

Espressione con la quale viene indicato il c.d. giuramento estimatorio, quello, cioè, che il giudice può, d’ufficio, deferire ad una delle parti della controversia quando risulti impossibile stabilire altrimenti il valore della cosa oggetto del giudizio.

Nel diritto romano, si adoperava l’espressione agere (—) [vedi taxàtio].

Cùra [Curatela; cfr. artt. 48, 90, 394 c.c.]

La (—) era una forma di assistenza approntata per le persone limitatamente incapaci d’agire: essa poteva concretizzarsi in una gestione generale del patrimonio dell’incapace da parte del curatore, oppure in forme di assistenza continuative meno intense.

Le curatèle più antiche, disciplinate dalle XII tavole [vedi lex XII Tabulàrum], furono quelle del furioso [vedi furiosus] e del prodigo [vedi prodigus].

La durata della (—) era strettamente collegata all’estensione ed alla durata della anormalità cui essa mirava ad ovviare.

Si distinguevano, in particolare:

— la cura furiosi, in favore di un soggetto affetto da infermità mentale, e privo di pater familias [vedi] o di tutore;

— la cura pròdigi, in favore di soggetti affetti da prodigalità: come curatore era designato l’agnato prossimo [vedi adgnàtus pròximus] e, in mancanza, la persona nominata dal magistrato;

— la cura minòrum, in favore dei minori di 25 anni sui iuris.

In virtù dell’assimilazione alla figura del tutore, nel diritto postclassico nei confronti del curatore poteva essere esercitato un procedimento di rimozione, detto àctio suspècti curatòris [vedi accusàtio suspecti tutòris]. Inoltre, al curatore si estese il regime delle excusatiònes che il diritto classico aveva creato per la tutela [vedi] e che consentivano di sottrarsi all’espletamento dell’incarico.

Cùra annònæ

[vedi Ædìlitas]

Cura (curàtor) debìlium personàrum [Cura di persone debilitate]

Fattispecie di curatela [vedi cura] minore, approntata per sordi, muti, o persone affette da altre minorazioni.

Il curator debilium personarum veniva nominato dal pretore (oppure, in seguito, da funzionari imperiali), al fine di apprestare la necessaria assistenza a soggetti minorati nel compimento di attività negoziali.

La (—) non era ritenuta necessaria per i ciechi.

Cùra furiòsi [Curatela dell’infermo di mente]

Istituto, già noto alla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], in forza del quale l’amministrazione del patrimonio appartenente ad un soggetto infermo (in quanto tale, incapace di agire) era affidata ad un curàtor [vedi].

In epoca antica, come curatore era senz’altro designato l’agnato prossimo [vedi adgnàtus pròximus]; successivamente, la curatela assunse carattere spiccatamente assistenziale e protettivo e pertanto il curatore poteva essere nominato dal magistrato, eventualmente anche confermando una precedente designazione testamentaria (c.d. cura dativa).

Nel diritto giustinianeo, scomparve la cura legitima: furono, pertanto, ammesse solo la cura dativa e quella testamentaria.

Il patrimonio del furiosus veniva amministrato dal curatore, che provvedeva anche al suo sostentamento; cessata la curatela, era tenuto al rendiconto della gestione. Egli esercitava, inoltre, le potestà familiari del furiosus.

In caso di gestione infedele, al furiosus spettava, nei confronti del curatore, l’àctio negotiòrum gestòrum contraria.

Cura impùberum

[vedi Curàtor adiunctus]

Cura ludòrum

[vedi Ædìlitas]

Cura minòrum XXV annòrum [Curatela dei minori di anni venticinque]

Istituto, rientrante nel più ampio concetto di cura [vedi], in forza del quale il soggetto minore di venticinque anni poteva, nelle relazioni giuridiche con i terzi, farsi assistere da un curàtor [vedi], ossia da un terzo, onde evitare eventuali raggiri. L’esigenza nacque allorché una Lex Lætoria “de circumscriptione adulescentium” intorno al 200 a.C. intese porre rimedio ai fin troppo vantaggiosi affari che affaristi abili e senza scrupoli concludevano con “minores XXV annorum”, profittando della loro inesperienza. Tale legge concesse ai minori una exceptio, per paralizzare l’esecuzione del contratto, ed un provvedimento di restitutio in integrum, nel caso in cui il negozio fosse stato eseguito. È allora probabile che, a fronte della concreta possibilità di veder paralizzati gli effetti dei negozi conclusi, coloro che entravano in affari con tali minori, iniziarono a pretendere che questi si facessero assistere da un maggiorenne che potesse consigliarli. Inizialmente, quindi, i minori si rivolsero al Pretore affinché nominasse un “curator ad certam causam” per ogni singolo affare. Successivamente Marco Aurelio dispose che il curatore, anziché essere nominato di volta in volta, doveva essere permanente: la relativa nomina era effettuata dal magistrato su richiesta del minore.

A differenza del tutore [vedi tutela], il curatore non aveva l’auctoritàtis interposìtio, ma era considerato alla stregua di un mero gestore: era pertanto esperibile nei suoi confronti l’àctio negotiòrum gestòrum [vedi].

[vedi lex Lætòria de circumscriptiòne adulescèntium].

Cura mulìerum

[vedi Curàtor adiùnctus]

Cura pròdigi [Curatela del prodigo]

Istituto in forza del quale coloro che avevano la tendenza a dissipare il patrimonio, venivano, a seguito della formula dell’interdìctio [vedi], sottoposti a cura [vedi]: curatore era l’agnato prossimo [vedi agnàtus pròximus] o, in mancanza, persona nominata dal magistrato.

Il curàtor prodigi era tenuto, inizialmente, soltanto a controllare e verificare l’amministrazione di quanto fosse pervenuto all’incapace per successio ab intestàto [vedi] e, solo successivamente, di tutto il suo patrimonio.

Cura ùrbis

[vedi Ædìlitas]

Cùræ tutelari

[vedi Curàtor adiùnctus]

Curàtor [Curatore]

Termine adoperato, in diritto romano, in una duplice accezione:

— prevalentemente, il (—) era il soggetto che esercitava la cura [vedi] in favore di persone affette da minorazioni o comunque in casi particolari espressamente previsti [vedi curator bonòrum; curator vèntris];

— con terminologia meno diffusa, risalente al periodo del principato, erano definiti curatòres i magistrati destinati all’assolvimento di particolari funzioni amministrative (curatores ædium publicàrum et òperum publicòrum, curatores annònæ, curatores aquarum publicarum, curatores ripàrum et àlvei Tìberis, curatores viàrum: rispettivamente, curatori addetti a templi ed opere pubbliche, all’annona, alle acque pubbliche, ai fiumi ed all’alveo del Tevere, alle strade). I curatores erano fiduciari del prìnceps e venivano scelti tra persone di alto rango (generalmente, provenivano dal ceto senatorio: la loro nomina richiedeva un formale consenso del Senato).

Curator ad certam causam

Nel II sec. a.C. si diffuse la consuetudine che coloro che entravano in rapporti di affari con i minores XXV annorum [vedi], per ridurre il rischio di una futura exceptio legis Lætoriæ [vedi] o di una in integrum restitutio ex lege Lætoria [vedi], esigessero che il minore si facesse coadiuvare da un curatore, nominato dal prætor [vedi] appositamente per quella contrattazione, denominato appunto (—).

Curàtor adiùnctus [Curatore aggiunto]

Particolare forma di curatore [vedi cura], nominato dai magistrati per collaborare con il tùtor [vedi] che fosse materialmente impedito, oppure inidoneo, all’esercizio del suo compito; si distinguevano:

— un curator impùberis;

— un curator mulìeris.

Queste forme di cura, risultando accessorie a forme di tutela, vengono comunemente denominate “curæ tutelari” [vedi tutela].

Nel diritto postclassico, si ritenne che il (—) potesse sostituire integralmente il tutor.

Curator bonòrum [Curatore dei beni]

Nella mìssio in bòna [vedi], il (—) era il soggetto, nominato dal pretore, per amministrare e conservare i beni del fallito, se i creditori erano numerosi.

Il (—) godeva di poteri più ampi rispetto a quelli accordati ai soggetti beneficiari di una missio in bona: egli poteva, ad esempio, chiedere ed ottenere la revoca degli atti che il debitore avesse compiuto in frode ai creditori.

Poteva agire, peraltro, soltanto su autorizzazione della maggioranza: è dubbio se la maggioranza si calcolasse in relazione all’entità dei crediti vantati (maggioranza dei crediti) o tenesse conto del numero dei debitori, prescindendo dall’importo dei crediti di ciascuno.

Curàtor civitàtis

Nell’età del principato il (—) era un modesto funzionario incaricato di curare le finanze locali dell’impero. Con Diocleziano [vedi] e Costantino [vedi] il (—) diventa un funzionario permanente, nominato in ogni città e responsabile dell’ordine pubblico, della formazione dell’elenco dei contribuenti e dell’approvvigionamento della città.

Curator locòrum publicòrum iudicandòrum [Curatore dei giudizi relativi ai terreni pubblici]

Membro della speciale commissione incaricata di risolvere le dispute di confine tra proprietà pubblica e proprietà privata.

Curator vèntris [lett. “curatore del ventre”]

La figura del (—) risale, in diritto romano, all’opera creativa del iùs honoràrium [vedi]: considerato che il concepimento comportava una ragionevole probabilità di nascita di un nuovo soggetto, la giurisprudenza pretoria ritenne equo riservargli una quota di partecipazione alla bonòrum possèssio [vedi] del padre defunto, nominando per il nascituro già concepito un curatore, detto appunto (—), per conservare ed amministrare i relativi cespiti.

Curia

In età arcaica, la (—) rappresentava un elemento fondamentale del sistema di organizzazione piramidale della popolazione romana. Questa originariamente era ripartita in tre tribù [vedi tribus] ed ogni tribù era, a sua volta, composta da 10 curiæ, ciascuna delle quali era presieduta da un curio; a loro volta le curiæ erano ripartite in decuriæ, ciascuna presieduta da un decurione.

A differenza delle tribù, le curiæ non rappresentavano dei distretti territoriali: la distribuzione della popolazione fra le diverse curiæ avveniva per gènera hòminum, ossia in base a vincoli gentilizi o quanto meno di stirpe.

Esse, peraltro, non avevano solo funzioni amministrative, ma fungevano anche da distretti di leva, dovendo fornire alla cìvitas un contingente fisso di fanti e cavalieri.

Un ruolo fondamentale era riservato a tali organismi nella convocazione dell’assemblea popolare: riuniti i còmitia curiàta [vedi], il popolo veniva distribuito ordinatamente nelle 30 curiæ, ciascuna delle quali costituiva una distinta unità votante.

Fra gli atti più importanti compiuti davanti alle curiæ va certamente annoverata l’enunciazione del calendario (ossia dei giorni fasti e nefasti [vedi dìes fasti] effettuata dal rex, all’inizio di ogni mese.

Nel IV sec. d.C. le curiæ erano i consigli municipali delle città. Di esse potevano far parte solo i cittadini muniti di un certo reddito proveniente da patrimonio immobiliare. Fu Costanzo [vedi] nel 342 d.C. a stabilire il reddito minimo necessario per la partecipazione alle (—). Alla fine del IV sec. d.C. furono ammessi anche i titolari di un patrimonio mobiliare non inferiore a 300 solidi. Col tempo l’inserimento nella curia fu reso obbligatorio per tutti i cittadini più ricchi e divenne ereditario. La sua principale funzione fu quella di formare i ruoli d’imposta e di attendere alla riscossione dei tributi, compito che era adempiuto per mezzo dei susceptores (esattori) [vedi]. Oltre a ciò, gli iscritti alle (—) erano tenuti, nei confronti della città a pesanti munera (doveri, oneri), quali la costruzione di opere pubbliche e l’organizzazione di giochi e servizi.

Curiàles [Curiali]

Erano così denominati, in età tardo-romana, i membri dei consigli comunali, costituenti il ceto più elevato della popolazione cittadina; in quanto tali, essi erano responsabili del gettito di tutte le imposte incombenti sul territorio cittadino.

Cùrio màximus

Era così denominato il presidente del comizio curiato [vedi comìtia curiàta].

Cùrsus honòrum [Carriera “degli onori”]

Espressione designante la carriera dei magistrati, e cioè l’ordine delle magistrature da dover ricoprire, secondo una successione rigidamente prestabilita, nel rispetto di determinati requisiti anagrafici ed intervalli temporali, per giungere fino alla somma magistratura, il consolato [vedi cònsules, honores].

Di tali magistrature solo la questura [vedi quæstor] e la pretura [vedi prætor] avevano carattere obbligatorio così come sancito dalla lex Villia annalis [vedi] del 180 a.C. che, per prima, regalò l’ordine con cui si poteva accedere alle magistrature (certo ordo magistràtum). Ad essa fece seguito, nell’82-81 a.C., la lex Cornelia de magistratibus che fissò l’età minima (trenta, trentadue, trentotto, quaranta, quarantacinque anni) per poter ricoprire la carica rispettivamente di quæstor [vedi quæstores], di ædilis [vedi ædilitas], di prætor [vedi], di consul [vedi consules], di censor [vedi censores].

Custodia

Obbligo di preservare la cosa, nello stato in cui si trovava, incombente sul soggetto tenuto a restituirla (per es.: comodato [vedi commodatum]; locàtio òperis [vedi]; recèptum nautàrum [vedi]; receptum caupònum [vedi]; receptum stabulariorum [vedi]).

È dubbio se la (—) configurasse un caso di responsabilità oggettiva, o soggettiva dilatata ai limiti del caso fortuito. Per parte della dottrina la responsabilità per custodia costitutiva, nel diritto classico, una forma di negligenza obbiettivamente valutata, a prescindere da un’indagine soggettiva di responsabilità.

Nel diritto giustinianeo si ascrisse la custodia al criterio soggettivo della exacta diligèntia custodièndæ rèi.

Dacia

Provincia romana che si estendeva nei territori centro-occidentali dell’odierna Romania.

A causa delle frequenti incursioni in Mesia [vedi] della popolazione autoctona, i Daci appunto, fu oggetto di numerose spedizioni militari romane tra l’86 d.C. e il 106 d.C., anno in cui divenne stabilmente provincia romana.

Fu abbandonata ai Goti e ai Visigoti nel III sec. d.C., quando le difficoltà dell’Impero ne resero impossibile la difesa. L’influenza latina diede, però, alla regione un’impronta talmente forte, da determinarne addirittura l’attuale denominazione (Romania).

Dalmatia

Odierna regione costiera della ex-Jugoslavia che si estende tra il mar Adriatico e le Alpi Dinariche, dalla catena del Velebit al lago di Scutari. All’epoca romana la (—) era, invece, la provincia che comprendeva all’incirca i territori più interni della odierna ex-Jugoslavia. Assoggettata definitivamente a Roma, dopo numerose guerre, da Ottaviano [vedi] nel 33 a.C. prese il nome di (—). Fu facile preda, poi, alla caduta dell’Impero d’Occidente, degli Ostrogoti.

Damnàtio ad bestias [Condanna alle bestie feroci del circo]

Era una delle pene previste dal diritto romano: il condannato per sopravvivere era tenuto a battersi nel circo con le bestie feroci.

Se ne usciva indenne, veniva liberato dal magistrato presente per premiare il suo coraggio e riconoscergli la benevolenza del fato.

In questo modo morirono soprattutto i martiri cristiani del primo e secondo sec. d.C.

Damnàtio ad metàlla (vel in metallum)

Una delle pene previste nella fase della repressione extra ordinem [vedi cognìtio extra òrdinem, dir. pen.] per numerosi delitti di minore gravità.

La (—) era una pena corporale, consistente in lavori forzati da espiare presso miniere; i condannati in metallum, erano considerati schiavi. Talora alla (—) si accompagnava la pena accessoria della confisca [vedi publicàtio bonòrum].

Damnatio in òpus publicum

Sottospecie della damnatio ad metàlla [vedi], dalla quale si distingueva perché prevedeva la condanna a lavori forzati da espiare presso opere di pubblico interesse.

Damnatio memòriæ [lett. “condanna della memoria”]

La (—) era una sanzione con la quale il Senato poteva colpire, dopo la sua morte, il prìnceps, che col suo comportamento fosse venuto meno alla fiducia in lui costituzionalmente riposta; in particolare, essa comportava il divieto di svolgere funerali solenni in onore del princeps, nonché il divieto di erigere statue o, più in generale, di tributare onori alla sua memoria.

Damnòsa herèditas [Eredità dannosa]

Viene così definito il complesso ereditario nel quale le voci passive superano il valore di quelle attive.

Dàmnum emèrgens [Danno emergente; cfr. art. 1223 c.c.]

Costituisce, insieme al lucro cessante [vedi lùcrum cèssans], uno dei due elementi del danno patrimoniale. Consiste nella effettiva diminuzione patrimoniale che un soggetto subisce per effetto di un evento dannoso (l’inadempimento del debitore) e cioè, in altre parole, nelle perdite materiali subite a causa dell’inadempimento (si pensi, ad es., al denaro occorrente al creditore per riparare i danni che il debitore ha arrecato alla cosa ricevuta in comodato).

Damnum infèctum [lett. “danno temuto”; cfr. 1171 e 1172 c.c.]

Letteralmente, era il danno temuto e costituiva il presupposto per l’esercizio della càutio damni infècti [vedi]. In particolare, si aveva (—) nei casi in cui, per effetto dell’esistenza di un edificio pericolante su un fondo o della realizzazione su di esso di una nuova costruzione edificata in modo ardito, derivasse pericolo di un danno imminente per il proprietario del fondo limitrofo. Per effetto della cautio damni infecti [vedi], a quest’ultimo spettava il risarcimento dei danni eventualmente subiti a seguito di crollo dell’edificio pericolante, o delle nuove costruzioni presenti sul fondo limitrofo.

Dàmnum iniùria dàtum [Danno ingiusto]

Figura di delictum [vedi] consistente nel danneggiamento di una cosa o di uno schiavo altrui.

Le XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] non prevedevano una figura astratta di danneggiamento, ma singole ipotesi tipiche (per es. àctio de paupèrie [vedi], per danni arrecati da un quadrupede; actio de pastu pècoris [vedi], per danni derivanti da pascolo abusivo, etc.).

Successivamente il (—) fu disciplinato, come figura astratta, dalla lex Aquilia de damno [vedi] (287 a.C.).

Ne erano requisiti:

— il damnum: inizialmente era rilevante solo se materiale (còrpore corpori illàtum), vale a dire cagionato con la forza muscolare sulla cosa considerata nella sua struttura fisica. Successivamente si disciplinò anche l’ipotesi di danno non corpore illatum (non causato direttamente dal danneggiante col proprio corpo) come, ad esempio, nel caso di chi avesse tenuto rinchiusi animali per lungo tempo senza nutrirli, provocandone così la morte;

— l’iniuria: era l’antigiuridicità del danno, cioè la sua ingiustizia;

— dolus o culpa: il titolo di responsabilità per aver causato il danno. Per aversi responsabilità, era sufficiente la culpa levissima, cioè una lieve negligenza;

— il nesso causale fra l’azione e il danno.

In età classica, il pretore concesse actiònes utiles [vedi àctio utilis] e actiònes in factum [vedi àctio in factum] contro i danni arrecati alla cosa o mediante un’inattività, o in maniera indiretta.

Nel diritto giustinianeo, l’actio legis Aquiliæ fu considerata il rimedio generale di risarcimento di ogni danno colposamente arrecato a cose.

Damnum lègis Aquiliæ

[vedi Damnum iniuria datum]

Danùbius (o Danùvius) [Danubio]

Fiume dell’Europa centro-orientale, secondo per lunghezza solo al Volga.

Costituì per il popolo romano sia una frontiera militare sia un’arteria commerciale. Sin da Ottaviano (I sec. a.C.) [vedi] il suo corso superiore divenne confine dell’Impero, ed, in seguito, venne consolidato con fortini attraverso il cosiddetto limes [vedi] Danuvianus.

Datio bonòrum possessiònis

[vedi Bonorum possèssio]

Datio dòtis [Dazione di dote]

Uno dei modi attraverso i quali poteva costituirsi la dote (insieme alla dotis dìctio [vedi] ed alla promìssio dotis [vedi]).

La (—) si realizzava attraverso uno o più negozi giuridici diretti a trasferire al marito i diritti sui beni appartenenti al complesso dotale (e, cioè, attraverso, ad es., una mancipàtio [vedi] oppure una in iùre cèssio [vedi], se si trattava di res màncipi [vedi], oppure una tradìtio [vedi], se si trattava di res nec màncipi [vedi]).

Dàtio in solùtum [cfr. artt. 1197-1198 c.c.] [Prestazione in luogo dell’adempimento]

Modo di estinzione delle obbligazioni [vedi obligàtio] con il quale il debitore soddisfa il creditore consenziente con un “aliud pro alio”, e cioè con un bene diverso da quello oggetto dell’obbligazione.

Sotto il profilo dell’efficacia, mentre i Sabiniani [vedi scuola sabiniana] (e poi Giustiniano) ammettevano che la (—) estinguesse ìpso iùre [vedi] l’obbligazione, i Proculiani [vedi scuola proculiana] ritenevano che l’obbligazione rimanesse in vita, ma che chi aveva effettuato una (—) potesse opporre, al creditore che agisse per l’adempimento, una excèptio pàcti [vedi].

Giustiniano configurò alcune ipotesi di (—) necessaria: ad es., se il debitore possedeva soltanto immobili che intendeva vendere, ma non trovava acquirenti, si stabilì che il debitore si potesse liberare dando al creditore, senza che fosse necessario il suo consenso, il fondo debitamente stimato.

Datio in solùtum necessaria

[vedi Datio in solutum]

Datio iùdicis (vel iudicis nominàtio) [Nomina del giudice]

Tipica del processo formulare [vedi processo per formulas], la (—) era il provvedimento col quale il magistrato designava il iudex privatus investito della fase apud iudicem.

La nomina poteva avvenire:

— su concorde indicazione delle parti;

— in mancanza, su iniziativa del magistrato (salva la possibilità di ricusazione).

Il nome del giudice veniva scelto tra quelli degli iscritti all’album iudicum [vedi]; talora, le parti potevano accordarsi per nominare, in luogo di un singolo, un collegio di giudici (recuperatòres) [vedi].

Dàtio magistràtus

Uno dei fatti costitutivi della tutela impùberum [vedi]: consisteva nella nomina di un tutore, il c.d. tùtor Atiliànus [vedi], in applicazione della lex Atilia de tutore dando [vedi]: la (—) aveva luogo quando mancasse un tutor testamentàrius [vedi] o un tutor legitimus [vedi].

Datio tutòris testamentària

Uno dei fatti costitutivi della tutela impùberum [vedi]: consisteva nella nomina di un tutor testamentarius [vedi], fatta nel testamento dal pater familias [vedi], per i soggetti impuberi appartenenti alla sua familia e destinata ad avere efficacia per il tempo successivo alla sua morte.

Dèbitor [Debitore]

Il (—) è il soggetto passivo del rapporto obbligatorio [vedi obligàtio], quello, cioè, tenuto a compiere una certa prestazione a favore della controparte, il creditore [vedi crèditor].

Nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascun soggetto era, al tempo stesso, creditore rispetto ad alcune prestazioni e debitore rispetto ad altre prestazioni.

Decemviràto

[vedi Decèmviri]

Decèmviri

Membri componenti, nel numero di dieci, un collegio di magistrati (decemvirato); in particolare, si distinsero nelle varie epoche storiche:

— (—) lègibus scribùndis, collegio, dotato di poteri analoghi a quelli del dictator [vedi] che governò la città-stato di Roma negli anni 451-450 a.C. e cui fu attribuito il compito di redigere per iscritto le norme formatesi consuetudinariamente attraverso l’interpretatio pontificale [vedi interpretatio]. I (—) ebbero pieni poteri militari e civili e furono sospese tutte le magistrature ordinarie. Fu sospesa pure l’elezione dei tribuni e degli edili plebei. Poiché il patriziato non avrebbe potuto imporre unilateralmente alla plebe una simila rinuncia, deve concludersi che il decemvirato fu il risultato di un accordo tra i due ordini. In sostanza si trattò di un’importante conquista della plebe raggiunta dopo aspre lotte. A tal fine, venne inviata in Grecia una delegazione che ne studiasse la legislazione: così nel 450 a.C. il primo collegio, composto interamente da patrizi, elaborò un primo gruppo di norme riunito in dieci tavole. Altre due tavole di norme furono elaborate dal secondo collegio che, composto anche di plebei, si macchiò di gravi soprusi e venne destituito.

La legislazione decemvirale non ebbe carattere innovativo, ma assicurò stabilità normativa e pubblicità, garantendo, per la prima volta, la certezza del diritto a tutto vantaggio dei più deboli: innanzitutto della plebe, ma anche della parte meno influente del patriziato;

— (—) stlìtibus iudicàndis: eletti annualmente dai comizi tributi [vedi Comitia tributa], erano magistrati minori con il compito di presiedere i giudizi centumvirali e di decidere in linea esclusiva tutte le questioni di accertamento della libertà o schiavitù di un individuo (c.d. processi di libertà);

— (—) sacris faciùndis, collegio sacerdotale i cui componenti avevano il compito di custodire i Libri Sibillini.

Decèmviri lègibus scribùndis

[vedi Decemviri]

Decemviri sacris faciùndis

[vedi Decemviri]

Decemviri stlìtibus iudicàndis

[vedi Decemviri]

Decèptor - Decèptus [Ingannatore - Ingannato]

Deceptor è il soggetto che, con raggiri e artifizi, trae in inganno un altro soggetto per indurlo, con dolo [vedi dolus], a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe concluso o avrebbe concluso a condizioni diverse.

Deceptus è il soggetto vittima di quei raggiri e artifizi.

Decio (imp. 249-251 d.C.)

(—), senatore e valente capitano durante l’impero di Filippo l’Arabo [vedi], fu proclamato imperatore dalle sue truppe dopo aver riportato la vittoria sui Goti e aver ucciso Filippo l’Arabo in battaglia nel 249 d.C.

Divenuto imperatore, decretò la costruzione di nuove strade, separò il comando militare dall’amministrazione civile e cercò di ristabilire la disciplina nell’esercito.

A (—), si attribuisce la prima grande persecuzione contro i cristiani, che minacciavano l’unità spirituale dell’impero. Le persecuzioni furono violentissime, mietendo, inoltre, illustri martiri: “mai lo Stato romano era arrivato a tanto di intolleranza”.

Moriva dopo soli due anni di regno, in una battaglia condotta per arginare l’invasione dei Goti.

Decrèta

[vedi Constitutiònes prìncipum]

Decrètum

[vedi Interdìctum]

Decretum divi Marci [Decreto di Marco Aurelio]

Decreto [vedi constitutiones prìncipum] emanato dall’imperatore Marco Aurelio in tema di crìmen vis [vedi]: ebbe notevole importanza, in quanto sancì il divieto di farsi giustizia da soli, punendo l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto in essere dal creditore in danno del debitore, come crimen vis. Il divieto fu successivamente esteso anche al proprietario, fino a sfociare nel divieto generale dell’autotutela consacrato dalla compilazione giustinianea.

De cùius

Espressione che indica il titolare (defunto) di un complesso di situazioni giuridiche attive e passive, trasmissibili a titolo di successione mortis causa. Letteralmente, il riferimento è ad “is de cuius hereditàte àgitur” (il soggetto della cui eredità si tratta).

Decumani

[vedi Castra]

Decùria

Il termine indicava ciascuna delle corti cui spettava il giudizio in ordine ai delitti, nel processo per quæstiònes [vedi quæstiones perpetuæ].

Ciascuna (—) era composta da cento giudici.

La ripartizione dei giudici, di diverse condizioni, in decuriæ fu regolata da numerose leggi e, da ultimo, dalla lex Iulia iudiciòrum publicòrum) [vedi].

Il termine indicava, inoltre, ciascuna delle ripartizioni in cui si divideva la curia [vedi].

Dedicàtio

Cerimonia attraverso la quale una cosa veniva proclamata sacra [vedi res sacræ]: si realizzava, in tal modo una sorta di cessione della cosa ad una divinità.

De dìe in diem [Di giorno in giorno]

Espressione adoperata prevalentemente in relazione all’acquisto dei frutti civili, che si realizza di giorno in giorno in relazione alla durata del diritto principale (si pensi agli interessi di un mutuo).

Deditìcii

Erano gli abitanti di città straniere che, dopo aver combattuto il popolo romano, erano state vinte e si erano arrese [vedi deditio]; rientravano, insieme ai peregrini alicùius civitàtis [vedi peregrini] nella categoria dei peregrini [vedi].

I (—) erano privi di civitas [vedi] e pertanto erano tenuti ad osservare sempre il iùs gentium [vedi]; la loro condizione era pertanto deteriore rispetto a quella dei peregrini alicùius civitàtis, i quali osservavano il ius gentium soltanto nei rapporti con i Romani, restando liberi di esser retti dai propri ordinamenti, all’interno delle proprie comunità.

Ai (—) erano equiparati i c.d. dediticii Aeliani, categoria creata dalla lex Aelia Sentia [vedi], nella quale rientravano i libertini [vedi libertinitas] esclusi dalla cìvitas [vedi] romana perché durante la schiavitù avevano subìto pene infamanti per i crimini commessi.

Dediticii Aeliàni

[vedi Dediticii]

Dedìtio

Era la sottoposizione spontanea di un popolo straniero alla sovranità del popolo romano.

Attraverso tale atto, che aveva le caratteristiche di un contratto verbale, con scambio contestuale di domande e risposte, generalmente si poneva fine alla guerra; non si esclude, tuttavia, che essa potesse aver luogo senza alcuna guerra.

A seguito di (—) il popolo straniero perdeva la propria autonomia e libertà, trasferendo “al popolo romano tutti gli elementi giuridici della sovranità e della collettività politica”: le comunità vinte venivano così incorporate nello stato romano.

La posizione dei popoli sottoposti poteva essere, peraltro, differente: lo stato romano, avendo il potere di disporre liberamente di tutti gli elementi giuridici e materiali della comunità, poteva deliberarne la totale estinzione o la sopravvivenza, consentendo in tal caso che essa conservasse la sua autonomia.

La (—) poteva essere, inoltre, sottoposta a condizione: infatti era spesso preceduta dalla consegna delle armi e dei generali da parte del popolo sottoposto.

Dedùctio coloniàrum [Colonizzazione]

La (—), cioè la decisione di fondare una nuova colonia adottata per legge (di solito un senatusconsultum [vedi]) cui faceva seguito il voto popolare, di solito un plebiscito [vedi plebiscitum], con cui veniva deciso il tipo di colonia (se romana o latina), il numero dei coloni, il luogo dove sarebbe sorta la colonia, le estensioni di terra da assegnare a ciascun colono, la commissione che doveva sovrintendere alle operazioni.

In particolare, nelle coloniæ civium Romanorum [vedi colonia] il numero di coloni era originariamente di 300. Tale numero successivamente aumentò anche per il venir meno della natura prettamente militare delle colonie stesse, per cui troviamo, ad esempio, colonie romane come Parma, fondata nel 183 a.C., con una popolazione di 2.000 coloni.

La commissione era composta di solito da 3 membri (c.d. tresviri coloniæ deducendæ agroque dividundo), ed aveva il compito di scegliere i coloni e provvedere alle assegnazioni dei terreni. Nelle colonie romane, i coloni, pur costituendo una autonoma comunità (facente capo ad un collegio di duòviri prætòres [vedi]) conservavano la cittadinanza romana, rimanendo iscritti nella trìbus e potendo, pertanto, esercitare in Roma il diritto di voto. Nelle colonie latine, non potevano essere iscritti cittadini romani se non a seguito di rinuncia, a volte imposta, alla cittadinanza.

Deductio servitùtis [Riserva di servitù; cfr. art. 1058 c.c.]

Modo di costituzione delle servitù [vedi servitùtes (praediòrum)], tipico del diritto classico e postclassico, consistente nella riserva, a vantaggio di un proprio fondo, di una servitù, fatta dall’alienante nell’atto di alienazione di un fondo (oppure in un legato): la riserva era, dunque, operata, in proprio favore, dall’alienante nell’ambito di una mancipàtio [vedi] o di una in iùre cèssio [vedi] (atti traslativi del domìnium ex iure Quirìtium [vedi]), oppure dal de cùius [vedi] in un legatum [vedi].

Dedùctio ususfrùctus [Riserva di usufrutto; cfr. artt. 796, 978 c.c.]

Modo di costituzione dell’usufrutto [vedi ususfructus], tipico del diritto classico e postclassico, consistente nella riserva, a proprio vantaggio, dell’usufrutto, fatta dall’alienante, nell’atto di alienazione di un bene: la riserva era, dunque, operata, a proprio favore, dall’alienante, nell’ambito di una mancipàtio [vedi] o di una in iùre cèssio [vedi] (atti traslativi del domìnium ex iure Quirìtium).

Deductio uxòris in domum marìti

Letteralmente, l’espressione indicava la conduzione della moglie nella casa del marito.

Si trattava di un uso sociale, non necessario ai fini della sussistenza del matrimonium [vedi], ma che, se realizzato, costituiva uno dei modi per provare l’inizio della convivenza matrimoniale. Parte della dottrina, peraltro, ha ritenuto che, in realtà, la (—) fosse, nella pratica, considerata indispensabile, argomentando “dalla terminologia uxorem dùcere (condurre la moglie), usata per indicare l’andata a nozze del marito, e nùbere marito (coprirsi il capo di un velo nell’entrare in casa del marito), usata per indicare l’andata a nozze della moglie”: entrambe le espressioni evocano l’idea dell’ingresso della moglie presso la casa maritale, e, quindi, della (—).

Defènsor

[vedi Advocatus]

Defensor civitàtis [Difensore civico]

Funzionario di nomina imperiale, introdotto nel sistema giuridico romano nel IV sec. d.C., per difendere il popolo, portando a conoscenza dell’imperatore tutti gli abusi commessi dalle magistrature locali.

La carica di (—), dapprima vitalizia, fu successivamente quinquennale.

Defensor plèbis [Difensore della plebe]

Carica istituita nel IV sec. d.C. da Valentiniano I e Valente [vedi]. Nominato in principio dal prefetto del pretorio [vedi Præfecti], il (—) aveva il compito di proteggere la plebe dai torti subiti dai potenti. A partire da Teodosio I [vedi] la nomina passò alle curiæ [vedi curia] di cui finì per curare gli interessi. Nel corso del tempo il (—) ampliò le proprie competenze acquistando poteri di polizia e sorvegliando l’esazione dei tributi.

Defensor pupilli [Difensore del pupillo]

[vedi Accusàtio suspècti tutòris]

Deièctum

[vedi Àctio de effusis et deiectis]

De iùre condèndo - De iure còndito

Espressioni molto ricorrenti nel linguaggio giuridico, adoperate per indicare rispettivamente il diritto da creare (quelle norme, cioè, “future”, oggetto di proposte) e quello già vigente.

Delàtio [Delazione ereditaria; cfr. art. 457 c.c.]

È la concreta attribuzione del diritto di accettare l’eredità e si riteneva, in diritto romano, avvenuta al momento della morte del de cùius [vedi], cioè nel momento in cui si acquistava il diritto di accettare (…quam quis pòssit adeùndo cònsequi), con definizione valida anche nei casi di acquisibilità ìpso iùre [vedi].

Il diritto romano conobbe tre forme di (—):

— (—) testamentaria, che aveva luogo in base all’istituzione di erede contenuta in un testamento valido;

— (—) ab intestàto (senza testamento, o legittima), che aveva luogo, in mancanza del testamento, secondo i principi della successione legittima [vedi succèssio mortis causa];

— (—) contra tabulas (contro il testamento, o necessaria), che aveva luogo in favore di alcuni soggetti in tutto od in parte diversi da quelli istituiti eredi in un testamento, ma legati al de cuius da particolari rapporti di parentela.

Delatio ab intestàto

[vedi Delatio]

Delatio contra tàbulas

[vedi Delatio]

Delatio testamentaria

[vedi Delatio]

Delatiònis transmìssio [Trasmissione del diritto di accettazione; cfr. art. 479 c.c.]

Letteralmente, era la trasmissione agli eredi del diritto di accettare la delazione ereditaria [vedi delàtio].

In via di principio, essa era vietata: in pratica, se il soggetto che poteva accettare un’eredità, moriva prima di aver accettato, il diritto di accettare non si trasmetteva ai suoi eredi. Vi furono, tuttavia, delle eccezioni a questo divieto, alcune di creazione pretoria, altre di derivazione postclassica:

— transmissio ex càpite in ìntegrum restitutiònis [vedi];

— transmissio Theodosiàna [vedi];

— transmissio Iustiniàna [vedi].

Nel diritto civile vigente, la trasmissione del diritto di accettazione è espressamente contemplata ed ammessa dall’art. 479 c.c.

Delegàtio [Delegazione; artt. 1268 ss. c.c.]

La (—) era una forma di novazione [vedi novàtio] con la quale si perveniva ad un risultato analogo a quello raggiungibile, nell’ordinamento vigente, con la cessione del credito [vedi cèssio crediti], istituto, quest’ultimo, ignoto al diritto romano.

In particolare, con la (—), chi voleva cedere un credito delegava, attraverso una stipulàtio [vedi] il proprio debitore a promettere ad altri la prestazione dovutagli.

In tal modo l’obbligazione preesistente si estingueva per novazione e veniva sostituita con altra obbligazione di cui era titolare il nuovo creditore.

La (—) presentava tre caratteristiche:

— non comportava un semplice mutamento soggettivo, ma creava una nuova obbligazione con un nuovo creditore;

— richiedeva, per essere attuata, la collaborazione del debitore;

— faceva venir meno ipso iure (automaticamente), quali diritti accessori, le garanzie relative al credito ceduto, ormai estinto.

Delegàtio promittèndi (od obligàndi) [Delegazione di debito; cfr. art. 1268 c.c.]

Istituto col quale si realizza la successione a titolo particolare nel debito (ossia, la sostituzione del debitore in un rapporto obbligatorio): ricorre quando il debitore delega un altro soggetto ad assumere una obbligazione verso il creditore, cioè a promettergli il pagamento ad una data scadenza futura.

Questa forma di delegazione, in diritto romano, comportava la conclusione di una stipulàtio [vedi] tra delegato (il nuovo debitore) e delegatario (il creditore); potevano in particolare verificarsi due ipotesi:

— se la stipulatio non faceva riferimento al rapporto debitore originario-delegante e creditore-delegatario, nasceva un nuovo rapporto obbligatorio. Per evitare che il creditore-delegatario chiedesse l’adempimento sia al debitore-delegante che al terzo, il soggetto cui veniva chiesto l’adempimento per secondo poteva opporgli un’excèptio dòli [vedi];

— se la stipulatio faceva riferimento al rapporto tra il debitore-delegante e creditore-delegatario, si verificava una novazione soggettiva.

Delegatio solvèndi [Delegazione di pagamento; cfr. art. 1269 c.c.]

Istituto col quale si realizza la successione a titolo particolare nel debito (ossia la sostituzione del debitore in un rapporto obbligatorio): ricorre quando il debitore originario (delegante) delega un terzo (delegato) ad eseguire il pagamento al creditore (delegatario).

Delegàtus non pòtest delegàre [Il soggetto delegato non può a sua volta delegare]

Il soggetto che sta in giudizio per un altro non può subdelegare a terzi i suoi poteri, a meno che ciò non sia previsto espressamente all’atto del conferimento dell’incarico.

De lègibus

[vedi Cicerone]

Delicta iuris gentium

Sono crimini di particolare gravità che, per la loro crudeltà ed efferatezza legittimano qualsiasi autorità o Stato a punirli (es.: pirateria, crimini di guerra). Per i (—) non è prevista alcuna forma di prescrizione. Il loro fondamento si ricava dallo ius naturale [vedi].

Delìctum [Delitto]

Atto illecito, fonte di obbligazione ex delicto [vedi obligatiònes ex delicto]. A differenza dei crìmina [vedi crimen] i delicta, detti anche maleficia [vedi] costituivano offese arrecate ad un singolo individuo e legittimavano una reazione individuale. Nel diritto classico erano considerati delicta quattro illeciti civilistici (furtum [vedi], iniuria [vedi], damnum iniuria datum [vedi], rapina [vedi]). Tali illeciti integravano altrettante obligationes ex delicto.

Il pretore, peraltro, cominciò ad accordare azioni in factum concèptæ [vedi àctio in factum] per perseguire altri fatti considerati illeciti, originariamente non previsti; questi, in epoca postclassica, furono annoverati tra le obligationes quasi ex delicto [vedi]. Quanto alla reazione privata all’illecito costituente delictum, in epoca arcaica essa era libera e incontrollata. Successivamente, si ritenne che la reazione dovesse essere proporzionata all’offesa in base alla legge del taglione, fino a quando la legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], in caso di membrum ruptum [vedi], consentì alle parti avverse di definire pattiziamente la questione mediante il risarcimento.

Al termine del relativo sviluppo storico, la sanzione per il (—) si ridusse ad una pena pecuniaria; dalla commissione di un (—), inoltre, poteva scaturire eventualmente un’actio reipersecutòria [vedi], per la riparazione del pregiudizio economico subìto (ossia una rèi vindicàtio o condìctio) [vedi].

Delitti contro la religione

[vedi Crìmen sacrilègii]

Dèmens [Demente]

Era un soggetto affetto da uno stato di follia non estremamente grave: all’assistenza del (—) nelle attività negoziali provvedeva il curàtor furiosi [vedi cura furiosi].

Deminùtio càpitis

[vedi Capitis deminutio]

Demonstràtio

Nel processo formulare [vedi processo per formulas], la (—) costituiva un elemento accidentale della formula [vedi], contenente la sommaria indicazione del fatto su cui era fondata la controversia, nelle ipotesi di “intentio incerta” [vedi Intentio].

dhmo¢sioi gewrgoi¢ (pronuncia: Demosioi gheorgoi)

Servi pubblici cui veniva concesso il territorio provinciale per periodi non superiori a 5 anni in cambio della consegna periodica di una quota dei prodotti ricavati.

A seguito della spaventosa depressione economica del III sec. d.C., la concessione di terreni destinati all’agricoltura divenne poco ambita. Di conseguenza lo Stato rese coattiva la concessione di questi terreni e costrinse i cittadini di alcuni villaggi a non abbandonare il proprio territorio ed a coltivare i terreni in essa siti. Questo sistema si definì “idia kwmh”.

Denàrius Antoniniànus

Doppio denario di argento detto “antoniano” perché introdotto da Marco Aurelio Antonino, detto Caracalla [vedi] per affrontare la grave crisi economica che ha determinato la ulteriore riduzione del denarius aureus [vedi] a gr. 6.54.

Denàrius aureus

Nella “restauratio reipublicæ” attuata da Augusto [vedi] fu riordinato anche il sistema monetario. A suo fondamento fu posto il c.d. “Cæsar Augustus aureo” che si divideva in due nominali: il (—) di gr. 7.80 ed il “quinarius aureus” di gr. 3.90. Il (—) fu successivamente “tosato” da Antonino Caracalla [vedi] a gr. 6.54 per affrontare, con una maggiore emissione di moneta, la grave crisi economica del suo tempo [vedi denarius Antoninianus].

La coniazione di queste monete fu sottratta al senato ed affidata in esclusiva al “princeps” [vedi].

Denarius nummus

Moneta romana d’argento coniata nel 286 a.C. Di essa furono coniati due nominali inferiori:

a) il quinàrius nummus (gr. 2.26);

b) il sestàrius nummus (gr. 1.13).

La zecca fu istituita nel tempio di Iuno Moneta sul Campidoglio.

In origine, il mezzo di scambio fu l’æs rude in pezzi non coniati del peso di una libra (327 grammi).

Solo dopo la conquista della Campania i Romani adoperarono le monete d’argento campane e della Magna Grecia.

Solo verso il 350 a.C. furono ufficialmente coniati i primi asses librales romani di bronzo divisi in 12 unciæ e 24 scripula.

Denegàtio actiònis [Diniego di azione]

Nel processo per formulas [vedi] si aveva (—) quando il giudice, che nella fase in iùre doveva valutare il contenuto ed il fondamento della domanda, negava l’àctio richiesta, ritenendo infondata la pretesa o improcedibile l’azione. Il magistrato, pertanto, non si limitava a controllare la regolarità formale degli atti come avveniva nelle lègis actiònes [vedi lègis àctio], ma con la (—) considerava definitivamente accertato, in senso negativo, il diritto dell’attore e non aveva luogo la seconda fase del giudizio (apud iùdicem).

Denuntiàtio [Dichiarazione]

Era una delle forme con cui, nel periodo della cognìtio extra òrdinem [vedi], era possibile convenire in giudizio la controparte: si trattava di un documento, che si faceva pervenire al convenuto a mezzo di un funzionario imperiale, contenente l’invito a presentarsi in giudizio in un giorno determinato in cui si teneva udienza pubblica.

Il sistema si diffuse particolarmente nel periodo postclassico.

Denuntiàtio lìtis

[vedi Litis denuntiatio]

Deportàtio in ìnsulam

Una delle pene previste nella fase della cognìtio extra òrdinem [vedi]: consisteva nel soggiorno coatto temporaneo o perpetuo in una località isolata e comportava, oltre alla perdita dello status civitàtis [vedi civitas e status], la confisca dei beni [vedi publicàtio bonòrum], totale o parziale. Queste ultime conseguenze distinguevano la (—) dall’affine relegàtio in insulam [vedi].

Depòsitum [Deposito; cfr. artt. 1766 ss. c.c.]

L’istituto del depositum fu preordinato a realizzare una delle finalità della fiducia cum amico, evitando il rischio derivante dal trasferimento della proprietà delle cose date in custodia.

Contratto reale, tipico, perfezionantesi con la consegna di una cosa mobile che una parte (depositante) faceva all’altra (depositario), con l’obbligo per quest’ultima di custodirla gratuitamente e di restituirla a richiesta del depositante.

La consegna (tradìtio) comportava il trasferimento al depositario della mera detenzione della cosa (possèssio naturàlis [vedi]).

Oggetto del (—) doveva essere una cosa mobile ed infungibile.

Si trattava di un contratto gratuito, poiché il depositario non riceveva alcun compenso per la custodia. Se fosse stato previsto un sia pur minimo compenso, non si aveva più (—), ma locazione [vedi locatio-conductio].

Differiva dal (—) il mandàtum ad custodièndum, vale a dire l’incarico di custodire una cosa: mentre il deposito si perfezionava con la dàtio rèi (consegna della cosa), il mandatum era un contratto consensuale, come tale perfezionantesi a seguito del mero incontro delle volontà dei contraenti.

Il depositante era tutelato da un’àctio in factum [vedi] accordata dal pretore, azione poi trasformatasi in actio [vedi àctio] ex fide bona.

Al depositario, invece, era accordata un’actio contraria, con la quale egli poteva far valere, contro il depositante, le pretese relative all’indennizzo delle spese sostenute per la manutenzione della cosa e al risarcimento dei danni arrecati dalla cosa depositata.

Le fonti romane contemplavano figure peculiari di deposito:

— depositum necessarium o miserabile [vedi];

— depositum in sequèstrem [vedi];

— depositum irregulare [vedi].

Depositum in æde publica

Era il deposito di quanto dovuto, nel caso di mora accipiendi del creditore, in un luogo pubblico (ad es. presso i sacerdoti di un tempio) previa offerta (oblatio) da parte del debitore in dando.

Si parlava di mora accipiendi [vedi] quando il creditore non accettava l’adempimento o ritardava la sua cooperazione.

Depositum in sequèstrem [Deposito in sequestro]

Figura particolare di deposito [vedi depositum], ricorrente allorquando più persone depositavano in solido la cosa, con l’obbligo per il depositario di custodirla e restituirla a colui che, in seguito, si fosse trovato in una determinata situazione legittimante (ad es.: a chi vinceva la lite relativa alla cosa stessa).

Mentre il depositario era considerato semplice detentore, il sequestratario era considerato possessore e poteva esercitare gli interdìcta [vedi interdictum] a tutela della possessio [vedi].

Depositum irregulàre [Deposito irregolare; cfr. art. 1782 c.c.]

Figura peculiare di deposito [vedi depositum] consistente nella consegna di cose fungibili (generalmente somme di danaro) effettuata dal depositante al depositario, con l’obbligo per quest’ultimo di restituire il tantùndem eiùsdem gèneris (altrettante cose dello stesso genere) ad una certa scadenza oppure a richiesta.

Secondo i giuristi dell’età classica tale figura era da considerarsi come contratto di mutuo [vedi mutuum], poiché si prevedeva per il depositario una facoltà (quella di usare la cosa) estranea al contratto di deposito.

Solo in epoca giustinianea il (—) fu considerato un tipo contrattuale autonomo rispetto al mutuo ed alla stessa figura generale di deposito.

Depòsitum miseràbile

[vedi Depositum necessarium]

Depositum necessàrium [Deposito necessario]

Figura particolare di deposito [vedi depositum], altrimenti detto depositum miserabile, ricorrente in casi di eccezionale gravità ed urgenza; la consegna del bene, infatti, veniva effettuata dal depositante in occasione di tumulto, incendio, rovina, naufragio.

In tale ipotesi si prevedeva una più grave responsabilità del depositario in caso di rifiuto di restituzione del bene, infatti l’actio in factum [vedi] concessa dal Pretore era in duplum.

Derelìctio [Abbandono; cfr. art. 923 c.c.]

Era un modo di estinzione della proprietà, consistente nell’abbandono di una res, màncipi [vedi] o nec màncipi [vedi res nec màncipi].

Gli elementi essenziali della (—) erano la perdita della cosa e la volontà di spogliarsi di essa (animus derelinquendi); non era sufficiente la presenza di uno dei due ma occorrevano entrambi.

Le cose abbandonate divenivano res nullius [vedi] ed erano suscettibili di occupatio [vedi], anche se erano dubbie le modalità dell’acquisto, che si ritiene potesse avvenire immediatamente o per usucapio [vedi].

De republica

[vedi Cicerone]

De scièntia - De veritàte [Sulla conoscenza - Sulla verità]

Espressioni che indicano i diversi tipi di giuramento:

— de scientia è il giuramento sulla conoscenza che un soggetto ha di un fatto altrui;

— de veritate è il giuramento che riguarda la verità o meno di un fatto proprio.

Desèrtio [Diserzione]

La (—) consisteva nella diserzione, intesa in senso ampio (comprensivo, pertanto, di ogni ipotesi di abbandono ingiustificato delle fila dell’esercito romano).

Si trattava di uno dei delitti militari [vedi prodìtio; transfùgium], configurati in periodo repubblicano: non previsti da alcuna legge, essi furono enucleati in via consuetudinaria, sulla base di prassi seguite nella vita militare. L’accertamento della responsabilità e l’irrogazione delle pene (a seconda della gravità, pene corporali, od anche di morte), fissate anch’esse da norme consuetudinarie, erano riservate ai comandanti militari.

Destinàtio magistràtuum

Procedimento elettorale attraverso cui, nell’età del Principato, venivano designati i magistrati (consoli e pretori) da eleggere.

Tale designazione veniva effettuata da 15 centurie di cavalieri e di senatori. Delle 15 centurie, dieci erano state create da una lex Valeria Cornelia del 5 d.C. e intitolate a Caio e Lucio Cesare, mentre le altre cinque erano state aggiunte da un senatusconsùltum del 19 d.C. riportato dalla Tabula Hebana [vedi] ed intitolate a Germanico.

Le centurie si componevano, al momento del voto, mediante sorteggio da parte delle tribù; la scelta da queste compiuta era pregiudizievole per l’assemblea, che doveva votare solo per i candidati presentati.

Il voto espresso dalle centurie “destinatrici” era ancor più rilevante, dal momento che esso veniva, inoltre, calcolato, ai fini del computo della maggioranza.

Alla luce degli avvenimenti che motivarono l’emanazione della lex Valeria Cornelia del 5 d.C., la dottrina ritiene che l’attribuzione di tale potere di scelta fu certamente “legata alle rivendicazioni dell’aristocrazia verso Augusto”. La lex Valeria Cornelia fu, dunque, frutto di un compromesso con la nobiltà, che ottenne, in tal modo, di poter partecipare con poteri più ampi all’elezione dei magistrati.

Destinàtio patris familias [Destinazione del padre di famiglia; cfr. artt. 1061 ss. c.c.]

Modo di costituzione delle servitù prediali [vedi servitùtes (praediòrum)], tipico del diritto postclassico.

Non si trattava di un negozio giuridico, ma di un atto giuridico in senso stretto che si realizzava allorché il proprietario di due fondi, dopo aver costruito opere permanenti per la loro migliore utilizzazione (tali che tra i due fondi vi fosse una “servitù di fatto”), li trasferiva, inter vivos o mortis causa, a due diversi soggetti; a seguito di tale trasferimento, sorgeva automaticamente una servitù a vantaggio e a carico, rispettivamente, dei due fondi, ormai appartenenti a diversi proprietari.

La (—) è tuttora prevista e disciplinata dagli artt. 1061-1062 del codice civile vigente.

Desuetùdo [Desuetudine]

È il fenomeno inverso rispetto alla consuetùdo [vedi].

Il diritto romano non concepì mai l’abrogazione tacita di leggi in virtù della loro desuetudine, cioè della prolungata e diffusa inosservanza di esse da parte dei membri della collettività: le leggi venivano considerate sempre vigenti ed, in caso di previsioni contrastanti contenute da leggi successive, si riteneva che la legge successiva non abrogasse la legge precedente (formalmente sempre in vita), ma autorizzasse i consociati all’inosservanza della legge più risalente.

Detentio

[vedi Possessio]

Detestàtio sacròrum

Rinuncia al proprio culto familiare, tipica dell’adrogàtio [vedi], avveniva al cospetto dei comìtia curiàta [vedi] e del pòntifex maximus [vedi]. Per effetto della (—), il culto familiare del soggetto che si avviava ad essere adrogàtus si estingueva.

De tèstibus liber singulàris

[vedi Arcadio Carisio]

Detracta rei certæ mentione

Espressione con la quale la giurisprudenza classica, ispirandosi al principio del favor testamenti, riteneva valido il testamento contenente una istituzione di erede con riferimento ad un cespite determinato o con la detrazione di un determinato cespite, ed invalidava esclusivamente il riferimento alla certa res (cespite determinato).

Tutto questo perché la qualifica di heres institutus, richiedendo l’attribuzione a lui di tutto il patrimonio ereditario di tutto l’asse (onde era definito heres ex asse) o di una quota dello stesso, non poteva avvenire con riferimento ad un cespite determinato o con la detrazione di un determinato cespite.

De usurpatiònibus

[vedi Appio Claudio Cieco]

De vìris illùstribus

[vedi Nepote; Svetonio]

De vita Cæsarum

[vedi Svetonio]

De vita et mòribus M. Catonis Censòris

[vedi Nepote]

De vita M. Tulli Ciceronis

[vedi Nepote]

Dictàtor [Dittatore]

In età repubblicana, il termine designava il magistrato con poteri illimitati, nominato dai consoli [vedi consules] per far fronte ad una situazione di emergenza eccezionale; il (—) restava in carica sei mesi. Anche tale carica fu, in origine, esclusivo monopolio dei patrizi: soltanto nel 356 a.C. venne consentito l’accesso ai plebei.

A questa magistratura si fece ricorso solo per ragioni eccezionali, ai seguenti fini:

— per salvare la “civitas” [vedi] da attacchi esterni (“dictator rei gerundæ causa”);

— per salvaguardarla da sedizioni interne (“dictator seditionis sedandæ causa”);

— per compiere la solenne funzione nel tempio di Giove capitolino (“dictator clavi figendi causa”).

Le attribuzioni del (—) variavano a seconda del tipo di “dictatura” istituita. Si distingueva:

— il c.d. “dictator optima lege creatus”: era nominato come “ultimum auxilium” in caso di guerra o sedizione interna. La nomina gli conferiva una “potestas“ suprema pari a quella dei “consules” [vedi], ma esente da “intercessio” [vedi] di qualunque magistrato. Gli era attribuito il “summum imperium” con la scorta di 24 “lictores”.

Durante la dittatura rimanevano in vita le magistrature ordinarie, ma il loro funzionamento era subordinato agli “auspicia” [vedi] ed ai comandi del dittatore. Solo i “tribuni plebis” [vedi] conservavano le loro attribuzioni e la “sacrosanctitas”, salva la mancanza del potere di “intercedere” contro il “dictator”;

— i c.d. “dictatores imminuto iure”: erano quelli nominati per il compimento di speciali atti religiosi o politici in assenza dei magistrati ordinari. Si ricordi: i “dictatores clavi figendi causa” (per la cerimonia annuale della infissione di un chiodo nelle mura del tempio di Giove capitolino alle idi di settembre), i dictatores comitiorum habendorum causa” (per l’indizione dei comizi elettorali), i “dictatores legendo senàtui” (in mancanza dei censores [vedi]), i “dictatores ludorum faciendorum gratia, feriarum constituendarum causa”.

L’“imperium” dei dittatori “imminuto iure” era “summum” con le implicazioni dei “summa auspicia”, ma limitatamente agli atti da compiere.

Silla [vedi] e Cesare [vedi] modificarono gradualmente i caratteri di questa magistratura, ricoprendola ciascuno per molti anni e servendosene per introdurre significativi mutamenti costituzionali in chiave autoritaria, ottenendo pieni poteri — anche al di là di situazioni eccezionali — sia in campo politico-militare che giuridico. In questa fase la dittatura perse le connotazioni che le erano tipiche, avvicinandosi sempre più a quello che sarebbe poi divenuto il significato contemporaneo del termine.

Dictàtor perpètuus

Carica conferita tra il 26 gennaio e il 15 febbraio del 44 a Caio Giulio Cesare che, grazie a tale designazione, ricoprì giuridicamente e definitivamente tale magistratura che, di fatto, già gli apparteneva in quanto precedentemente la stessa gli veniva rinnovata annualmente.

Didio Severo Giuliano (imp. 28 marzo-giugno 193 d.C.)

Successore di Publio Elvio Pertinace [vedi], acquistava, nel marzo del 193 d.C., il titolo di imperatore su proclamazione delle truppe pretoriane. Deposto dal Senato, che gli preferì Settimio Severo [vedi] (—) moriva ai primi di giugno dello stesso anno.

Dìes [Termine; lett. “giorno”]

Il (—), o termine, è un evento futuro e certo (certus an et quando; certus an, incertus quando) dal cui verificarsi i soggetti fanno iniziare gli effetti di un dato negozio (termine iniziale o dies a quo) o fanno cessare tali effetti (termine finale o dies ad quem). Così, ad esempio, è sottoposto a termine iniziale il contratto con cui mi impegno a darti una cosa il 1° gennaio prossimo, mentre è sottoposto a termine finale il contratto con cui prendo in locazione un appartamento fino al 31 dicembre di quest’anno.

I Romani conobbero sia il dies a quo che il dies ad quem.

Il (—) rientra tra gli accidentàlia negòtii [vedi] e si differenzia dalla condizione [vedi condìcio] in quanto, trattandosi di un evento che si verificherà con certezza (anche se non si sa quando: es. “fino al momento in cui morirai”), manca lo stato di incertezza sul verificarsi o meno dell’evento, tipico della condizione.

Gli àctus legitimi [vedi] non ammettevano termine, né iniziale né finale. Non ammettevano, invece, il solo termine finale l’atto di trasmissione della proprietà (per i Romani era inconcepibile un proprietà temporanea), la costituzione di servitù e l’istituzione di erede (semel hères, semper hères).

In tema di acquisto del legatum [vedi] si distinguevano, altresì:

— (—) cèdens (il giorno, coincidente con la morte del testatore o con l’apertura del testamento, nel quale sorgeva il diritto del legatario);

— (—) vèniens (il giorno in cui l’erede accettava l’eredità ed il legatario poteva concretamente acquistare ed esercitare il suo diritto).

Dìes ad quem [Termine finale]

[vedi Dies]

Dies a quo [Termine iniziale]

[vedi Dies]

Dies cèdens

[vedi Dies]

Dies comitiales

Si trattava dei giorni nei quali era permesso l’esercizio della giurisdizione, in Roma, sempre che non fosse stata indetta la riunione dei comizi [vedi Comitia].

Dies domìnicus non est iurìdicus [Del giorno festivo non si tiene conto a fini giuridici; cfr. art. 2963 c.c.]

L’espressione indica che il giorno festivo non è utile per il compimento di atti giuridici; in proposito, l’art. 2963, 3° co., c.c. stabilisce che se il termine scade in un giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.

Dies endotercisi

In tali giorni, si rendeva giustizia solo nella parte media della giornata, tra il sacrificio mattutino della uccisione della vittima e quello serale dell’offerta delle interiora delle vittime.

Dies fasti

In diritto romano, in ordine al tempo in cui poteva essere esercitata la giurisdizione, si distingueva tra:

— (—) nei quali l’esercizio era consentito;

— dies nefasti, nei quali l’esercizio non era consentito.

Dies interpèllat pro hòmine [Il termine si sostituisce all’uomo; cfr. art. 1219 c.c.]

L’espressione è adoperata nei casi in cui, in deroga al principio generale (per il quale, ai fini della costituzione in mora del debitore [vedi mora solvèndi] occorre un’intimazione scritta), essendo l’obbligazione sottoposta a termine (dies) non si richiede una formale intimazione: in tali casi, infatti, il debitore è costituito in mora per la semplice scadenza del termine.

Il principio (—) fu eccezionalmente ammesso in diritto romano postclassico, nel quale il fenomeno originava la c.d. mora ex re [vedi].

Dìes nefasti

[vedi Dies fasti]

Dies vèniens

[vedi Dies]

Diffarreàtio [Diffarreazione]

Era l’àctus contrarius della confarreàtio [vedi] e costituiva una delle cause di estinzione della manus maritàlis [vedi] in caso di matrimonium cum manu [vedi matrimònium].

La (—) consisteva in una cerimonia religiosa sulle cui modalità nulla è dato, dalle fonti, sapere.

Digèsta seu Pandèctæ [Digesto]

Parte del Còrpus iùris civìlis [vedi], il Digesto è una raccolta dei brani dei giureconsulti muniti di ius publice respondèndi [vedi]. Ai fini di una migliore comprensione dell’ordinamento giuridico, le fonti originarie in esso inserite furono modificate, attraverso l’eliminazione di tutto ciò che fosse ormai desueto.

Il Digesto fu pubblicato il 16 dicembre 533 d.C., con la costituzione Tànta, indirizzata al Senato e a tutto il popolo, nella quale si stabiliva, altresì, che la compilazione avrebbe avuto forza di legge, nell’Impero Romano, a partire dal 30 dello stesso mese. L’opera si articola in cinquanta libri, a loro volta suddivisi in titoli, ognuno dei quali reca una rubrica con l’indicazione dell’argomento trattato (eccezion fatta per i libri 30, 31 e 32, che avevano un titolo unico, de legàtis et fideicommìssis).

Diligèntia boni patris familias

[vedi Culpa levis]

Diligentia bonissimi patris familias

[vedi Culpa levissima]

Diligentia quam in sùis [Diligenza con la quale si curano i propri affari]

In diritto romano classico era la diligenza con la quale il debitore personalmente curava i propri affari: il suo difetto originava la culpa levissima [vedi].

Nei casi in cui al debitore, nell’adempiere le proprie obbligazioni, veniva richiesta la (—), si verificava un notevole aggravamento della sua responsabilità: tuttavia, trattandosi di un parametro riferito ad individui e quindi a situazioni concrete, era possibile che la (—) di un soggetto risultasse in concreto inferiore a quella diligenza astratta con la quale una persona media curava i suoi affari.

Diocleziano (imp. 284-305 d.C.)

Caio Valerio Diocleziano fu proclamato imperatore nel 284 d.C. dai suoi soldati, alla morte di Numeriano [vedi].

Restauratore dell’Impero, abbandonò il titolo di princeps (primo tra i cittadini), assumendo quello di dòminus (signore assoluto del mondo romano).

Nel 285 d.C., associò nella direzione dell’Impero, col titolo di Cesare, il suo compagno d’armi Massimiano, elevato l’anno successivo al titolo di Augusto.

I due imperatori che inauguravano così la prima forma d’impero diviso tra Oriente e Occidente, scelsero come collaboratori col titolo di “Cesare”, Galerio Valerio [vedi] e Costanzo Cloro [vedi]. Galerio collaborò con (—) in Oriente, mentre Costanzo Cloro affiancò Massimiano in Occidente.

(—) creava così un sistema di governo collegiale a quattro detto “tetrarchia”, del quale egli rimaneva supremo reggitore.

L’intervento riformatore di (—) diede vita ad una serie di provvedimenti atti a consolidare la stabilità militare, politica ed economica dell’Impero.

Egli attuò, in particolare:

— una riforma militare sostituendo ad una pluralità di eserciti un solo esercito mobile campale, detto “exercitus præsentialis”;

— una riforma tributaria per distribuire egualmente su tutte le regioni il carico tributario;

— una riforma economica, imponendo un prezzo di calmiere su tutti i beni [vedi edìctum Diocletiàni de pretiis rèrum venàlium];

— il riordinamento delle gerarchie centrali della burocrazia imperiale attraverso l’istituzione del consistorium, organo consultivo del principe formato da funzionari.

Riorganizzò, inoltre, territorialmente l’Impero dividendolo in circoscrizioni governate dai funzionari dell’unica gerarchia burocratica dello Stato. In particolare la funzione direttiva dell’Italia tramontò e venne abolita la distinzione tra province imperiali e province senatorie. Fu operata un’ulteriore divisione delle province in distretti minori, prefetture e diocesi: ogni prefettura, amministrata da un prefetto del pretorio conteneva più diocesi, ogni diocesi, retta da un vicario del præfectus prætorio, era una circoscrizione di province.

In tal modo furono resi governabili i territori e fu limitata l’importanza dei governatori, che furono chiamati rectores e ridotti al rango di semplici funzionari. La necessità di un controllo sulle amministrazioni condusse alla creazione di un funzionario speciale, il curàtor civitàtis, controllore governativo dello stato delle finanze locali.

L’opera riformatrice di (—), restauratrice dell’unità del vasto Impero, culminò nella grande persecuzione cristiana, che provocò un gran numero di vittime, specialmente in Oriente, dove fu ancora più cruenta per la presenza dello spietato e fanatico Galerio.

Risoluto nel collaudare il sistema tetrarchico da lui stesso instaurato, (—) nel 305 d.C. abdicò con Massimiano, lasciando i poteri ai due Cesari nominati e ritirandosi nella natia Salona (odierna Spalato), dove morì nel 313 d.C.

Dionigi di Alicarnasso

Retore e storico, vissuto nel I sec. a.C., contemporaneo di Tito Livio, fu un uomo di studio e apprezzato professore di retorica.

Autore di un’opera in greco, Romaikè ’Archaiologhia (Antichità romane), (—) ricostruì la storia di Roma partendo dalle origini dell’Urbe fino alla prima guerra punica. Di essa ci restano solo i primi 11 libri ed un’epitome dei rimanenti 9.

Laboriosa fu certamente l’attività di ricerca compiuta dallo storico: i libri a noi pervenuti si presentano come una preziosa raccolta di estratti degli Annali e di passi degli antichi autori latini, risultano utilissimi riferimenti ai fini di una ricostruzione del diritto pubblico della Roma antica.

Tuttavia l’eccessiva quantità delle fonti, costituisce, allo stesso tempo, il maggior difetto dell’opera: le notizie appaiono troppo spesso raggruppate ed esposte acriticamente e confusamente.

Diritto

[vedi Ius]

Diritto penale romano

Il (—) è costituito dal complesso di leggi destinate, nelle varie epoche del diritto romano, a reprimere la commissione di crimini.

Il (—) risulta strettamente dipendente dalla struttura costituzionale assunta da Roma nei vari periodi, in quanto il potere punitivo si estrinsecava come manifestazione del potere politico intorno al quale la comunità era, di volta in volta, organizzata.

Ai fini di un efficace panorama d’insieme, l’evoluzione del (—) va, pertanto, esaminata in relazione ai quattro grandi periodi, in cui la storia della costituzione romana viene (in relazione ai principali tipi di governo succedutisi) convenzionalmente divisa:

— periodo della monarchia (753 a.C. - 509 a.C.): in questa fase, il principio di una vera e propria giustizia criminale stentò a farsi largo, in quanto, tendenzialmente, la reazione ai comportamenti lesivi di interessi privati veniva affidata alla “privata” reazione dei singoli clan gentilizi, mentre l’intervento repressivo statale appariva come strumento meramente supplementare;

— periodo della repubblica (509 a.C. - 27 a.C.): fu caratterizzato dall’emanazione di leggi fondamentali ai fini dell’evoluzione del (—), quali la legge delle XII tavole [vedi Lex XII Tabulàrum), la lex Valeria Horatia de provocatiòne [vedi] e le leggi istitutive delle c.d. quæstiònes perpetuæ [vedi];

— periodo del principato (27 a.C. - 284 d.C.): fu caratterizzato, in una prima fase, dalla prevalenza del sistema delle quæstiònes perpetuæ [vedi] ed in una seconda fase, dall’affermarsi della repressione extra ordinem [vedi cognìtio extra òrdinem], che lasciava ampia libertà all’organo giudicante ai fini della determinazione della pena;

— periodo del dominato (284 d.C. - 565 d.C.): fu caratterizzato anch’esso dalla repressione extra ordinem, ma la discrezionalità dell’organo giudicante fu limitata da numerose disposizioni normative imperiali. A partire dal 395 d.C. circa (data in cui si realizzò la divisione tra la parte occidentale e quella orientale dell’Impero), lo sviluppo del (—) seguì diverse vicende nelle due parti, perdendo i comuni caratteri che lo avevano fino ad allora connotato.

Diritto romano (studio storico del)

La storia del diritto dei paesi di tradizione latino-germanica ha — come punto di partenza — il sistema giuridico romano.

I principali lemmi giuspubblicistici e giusprivatistici odierni (potestà, legge, giustizia, giurisprudenza, persona, beni, obbligazioni, contratti, rapporto debitorio, etc.) derivano dal diritto romano, che accanto al diritto naturale e fino alla nascita del Code Civil (1804), ha costituito il fondamentale referente di ogni ricerca giuridica.

Per la tradizione giuridica “colta” il diritto romano, soprattutto quello che ha dato origine al sistema del Corpus iuris civilis [vedi] giustinianeo, è la fonte per eccellenza, ove l’anteriorità e l’autorevolezza hanno addirittura prevalso sul “potere” costituito (Thomas).

Il fondamento della “normatività” del diritto romano sta proprio nella sacertà delle origini dello stesso, nella primordialità che ne legittimava l’intangibilità e immutabilità. Merito della Scuola storica del diritto (F.C. Von Savigny, 1814) fu quella di aver affermato l’imprescindibile necessità di governare tenendo conto della storia delle istituzioni della società civile, facendo, cioè, della tradizione giuridica romana il riferimento primordiale e legittimante di ogni forma di governo. Lo studio della tradizione romanistica, reinterpretata e adattata alle esigenze del presente, ha offerto soprattutto nei paesi latino-germanici il modello per la fondazione del diritto vigente.

Dissènsus [Atto di dissenso; cfr. artt. 1372-1373 c.c.]

Modo di estinzione tipico del contratto di società [vedi socìetas; contrarius consensus].

Divinatio [lett. “divinazione”]

Giudizio preliminare volto a determinare, nel caso in cui ci fossero più persone interessate a sostenere l’accusa in occasione di un delitto pubblico [vedi quæstiones perpetuæ; crimen] quale di esse fosse più idonea (per “terzietà” e dignità) a ricoprire il ruolo di accusatore.

Divìsio inter lìberos [Divisione tra i figli]

Ipotesi speciale di successione a titolo universale mortis causa [vedi succèssio mortis causa], consiste nella ripartizione anticipata dei propri beni tra i figli, fatta dal genitore ancora in vita.

Il fenomeno fu compiutamente disciplinato da Giustiniano.

Nel diritto civile vigente, si ritiene che la (—) possa aver luogo anche in beneficio di persone non appartenenti alla discendenza diretta del disponente.

Divòrtium [Divorzio; cfr. L. 1-12-1970, n. 898, L. 6-3-1987, n. 74]

Il (—) (o repudium) è una delle cause di scioglimento del matrimonium [vedi].

In origine solo il marito aveva la facoltà di ripudiare; successivamente tale facoltà fu riconosciuta anche alla donna. Un’unica limitazione era prevista per la liberta, la quale, se divorziava di sua iniziativa dal patrono, non poteva risposarsi.

Il (—), poiché il matrimonio si basava sulla volontà permanente dei coniugi (affèctio), non era, a differenza di questo, un vero e proprio atto giuridico, concretizzandosi nel semplice venir meno dell’affectio maritalis.

Se il matrimonio era accompagnato da convèntio in manum [vedi], il (—) scioglieva il matrimonio, ma non faceva venir meno la manus, occorrendo, a tal fine, un atto inverso, quale la diffarreàtio [vedi] o la remancipàtio. Per il matrimonio sine manu bastava che venisse meno definitivamente la vita in comune.

In origine, e fino all’epoca repubblicana, qualunque causa era valida a costituire motivo di divorzio, anche se futile.

Solo la legislazione augustea punì, con una sanzione pecuniaria, il coniuge che, col suo comportamento, avesse dato origine al (—).

Nella concezione postclassica, che ravvisò nel matrimonium un effetto del consensus iniziale, il (—) fu identificato col repudium, considerato un negozio costitutivo dello scioglimento del matrimonium.

L’avvento del Cristianesimo provocò la diffusione di tendenze antidivorzistiche, che portarono all’individuazione di giuste cause di divorzio:

— per la donna, quando il coniuge era riconosciuto omicida, violatore di sepolcri o avvelenatore;

— per il marito, quando la moglie fosse accusata di essere adultera, mezzana o avvelenatrice.

Chi divorziava unilateralmente, fuori da questi casi, era punito gravemente. Nessun limite sussisteva, invece, per il divorzio bilaterale, cioè per quello voluto di comune accordo dai coniugi.

Giustiniano ampliò le iustæ causæ di divorzio unilaterale, reputando valido il repudium: nel caso in cui la donna fosse andata a banchettare o fare bagni con estranei o avesse frequentato spettacoli senza il consenso del marito; o nel caso in cui il marito avesse tentato di far prostituire la moglie o l’avesse accusata falsamente di adulterio, oppure avesse mantenuto una concubina; era, infine, iusta causa, per entrambi i coniugi, l’aver teso insidia alla vita dell’altro o l’aver congiurato contro l’imperatore. Il coniuge colpevole veniva privato di ogni diritto sulla dote e sulle donazioni pròpter nùptias.

Accanto al divorzio ex iusta causa venne introdotto il divorzio ex bona gratia, per ragioni non imputabili a nessuno dei coniugi, come la captìvitas [vedi] del marito, durata per oltre cinque anni, il voto di castità o l’impotenza manifestatasi nei primi tre anni di matrimonio.

Per la validità del divorzio era necessario un formale libèllum repùdii: in particolare, si ritenne necessario che la manifestazione di volontà volta allo scioglimento del legame matrimoniale (producendo effetti di notevole rilevanza sociale, in ordine, soprattutto, allo status dei figli) fosse espressa in modo certo, definitivo ed inequivocabile, nonché senza l’apposizione di clausole (condizione, termine).

Dòlus [Dolo]

• Vizio della volontà [cfr. artt. 1439-1440 c.c.].

Il (—) rilevante quale vizio della volontà nella conclusione di un negozio giuridico (in conficièndo negotio) si connotava quale dòlus malus e consisteva nel comportamento inescusabilmente malizioso, fatto di raggiri e artifizi, di un soggetto (c.d. decèptor) nei riguardi di un altro soggetto (c.d. decèptus) con cui fosse in trattative o in rapporti giuridici, allo scopo e con gli effetti di indurlo ad un’azione pregiudizievole dei propri interessi.

Diverso dal (—) malus era il (—) bonus, che consisteva in una tollerabile abilità (fatta eventualmente di piccoli, innocui espedienti) nel curare i propri interessi e non costituiva vizio della volontà.

L’elaborazione del dolo (nella forma di dolus malus) quale vizio della volontà negoziale è frutto della giurisprudenza preclassica e classica, che distinse tra:

— dolo determinante (càusam dans), che comportava la nullità del negozio, in quanto determinava nel contraente una falsa rappresentazione della realtà, che, fuorviandolo, lo induceva alla conclusione di un contratto, altrimenti non voluto;

— dolo incidente (ìncidens), che induceva la controparte alla stipulazione di un contratto a condizioni diverse da quelle volute.

Questo tipo di comportamento non determinava la nullità dell’atto; la parte caduta in errore, però, aveva diritto ad un indennizzo oppure ad ottenere la giusta prestazione.

La repressione del dolo fu, in origine, un’innovazione pretoria, che Cicerone, in particolare, attribuisce ad Aquilio Gallo [vedi]. Tra i rimedi apprestati in favore del cd. decèptus (cioè la vittima del dolo) ricordiamo:

— l’àctio de dolo [vedi];

— l’excèptio doli [vedi];

— l’in ìntegrum restitùtio ob dolum [vedi].

Era usuale garantire la controparte con una “clausula doli”, cioè con una promessa assunta nella forma della “stipulatio” [vedi].

Era considerato illecito il “pactum ne dolum præstetur” cioè di esclusione della responsabilità per “dolus malus”.

• Criterio di imputazione della responsabilità [cfr. artt. 1218, 1225, 1228-1229, 2043 c.c.; 42, 43 c.p.].

Quale criterio di imputazione della responsabilità per inadempimento contrattuale, o da fatto illecito, il (—) rilevava solo nella configurazione di dolus malus (od anche dolus præsens), cioè quale accertata intenzionalità di non adempiere l’obbligazione o di commettere un fatto illecito.

In particolare, in ambito contrattuale, si ritenne che il (—) fosse normale criterio di imputazione della responsabilità per i casi in cui un’obbligazione fosse sorta nell’esclusivo interesse del creditore: in questo caso il debitore era responsabile solo dell’inadempimento derivante da (—), mentre in tutti gli altri casi, il criterio d’imputazione normale era la culpa levis [vedi].

Sempre in tema contrattuale, il diritto postclassico equiparò il (—) alla culpa lata [vedi].

Si è dunque visto che diverso dal dolo negoziale è il dolo quale elemento psicologico: la distinzione non fu avvertita con pienezza in diritto romano, nel quale i profili civilistici e quelli penalistici erano spesso oggetto di commistioni. Con mentalità giuridica contemporanea, potremmo distinguere:

— dolo vizio della volontà (fonte di annullabilità del negozio giuridico);

— dolo quale elemento psicologico rilevante in tema di responsabilità civilistica (contrattuale, extracontrattuale, precontrattuale);

— dolo quale criterio di imputazione del reato (rilevante, pertanto, ai fini della responsabilità penale).

Dolus bonus

[vedi Dolus]

Dolus càusam dans

[vedi Dolus]

Dolus ìncidens

[vedi Dolus]

Dolus malus

[vedi Dolus]

Dolus præsens

[vedi Dolus]

Dolus semper præstatur [È sempre dovuta la garanzia per il dolo; art. 1229 c.c.]

Principio giuridico in virtù del quale la responsabilità per dolo è generale; la relativa garanzia va sempre prestata, e non può essere esclusa neanche su accordo delle parti. Nel diritto civile vigente, il principio è accolto dall’art. 1229 cod. civ. che commina la sanzione di nullità dei patti che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del debitore per dolo.

Domicilium [Domicilio; cfr. artt. 43 e ss.]

Era il luogo dove il soggetto si era stabilmente fissato, usualmente tramite la Laris constitutio, e cioè la fissazione dei culti familiari [vedi sacra].

Da notare che il soldato aveva il (—) nel luogo dove prestava servizio, e che i senatori avevano domicilio onorario a Roma, conservando però anche quello effettivo.

L’istituto aveva rilevanza giuridica in materia processuale, per stabilire il giudice competente per territorio. Il principio era “actor sequitur forum rei” (lett. “l’attore segue il foro del convenuto”), in base a cui era competente l’autorità giudiziaria del luogo in cui era domiciliato il convenuto.

Diversa dal (—) era l’origo, cioè il luogo di nascita, che aveva rilevanza in ordine alla cittadinanza.

Dominàtus [Dominato]

Termine indicante il potere politico esercitato dagli imperatori nella fase assolutistica (e cioè da Diocleziano [vedi] in poi), su tutte le persone ed i beni privati non rientranti direttamente nella sfera di godimento dell’imperatore e solo indirettamente ad esso sottoposte.

Il (—) attribuiva all’imperatore una potestà indiscutibile (frutto anche del ridimensionamento di tutte le istituzioni repubblicane) ed aveva ad oggetto:

— gli uomini liberi stanziati entro i confini dell’impero;

— i beni di proprietà privata.

L’imperatore poteva porre alcuni limiti alla libertà dei soggetti o alla libera disposizione dei beni, attraverso imposte ed oneri vari, ma solo eccezionalmente poteva giungere ad annullare totalmente tali libertà e decidere quindi la messa a morte o la confisca dei beni.

Domìnica potèstas [Potestà dominicale]

Particolare manifestazione del dominium ex iure Quiritium [vedi], si concretava nella potestà del padrone (dòminus) sul servo [vedi servus]. La (—) non era dissimile dal potere esercitato sulle cose inanimate, in quanto il padrone poteva disporre del servo a suo piacimento fino addirittura ad ucciderlo (l’uccisione del servo, infatti, non era considerata omicidio).

Nelle varie epoche storiche, furono introdotti numerosi limiti volti a temperare l’assolutezza del potere dominicale:

— una lex Petronia vietò al padrone di esporre gli schiavi alle belve senza l’autorizzazione del magistrato;

— Domiziano colpì con pene pecuniarie il padrone che castrava gli schiavi;

— Adriano vietò l’uccisione degli schiavi senza l’autorizzazione del magistrato;

— Antonino Pio punì l’uccisione ingiustificata del proprio schiavo alla stessa stregua dell’uccisione di schiavo altrui;

— Giustiniano, infine, stabilì che lo schiavo abbandonato dal padrone acquistasse ìpso iùre (automaticamente) la libertà, riconoscendo così che anche lo schiavo nasceva potenzialmente libero.

Domìnium

Categoria generale enucleata in età post-classica e ricomprendente i tre tipi di rapporti assoluti reali in senso proprio (dominium ex iùre Quirìtium [vedi], possèssio vel ususfrùctus dei fondi provinciali [vedi], in bònis habère [vedi]).

I caratteri del (—) unificato furono, in prevalenza quelli del dominium ex iure Quiritium, pur se ci furono influenze anche degli altri due rapporti; in particolare, venne meno la distinzione tra dominium ex iure Quiritium e in bonis habere, essendo stata superata quella tra res màncipi [vedi] e res nec màncipi [vedi].

Il (—) unificato era connotato rispetto al dominium ex iure Quiritum, da una minore intensità, in quanto:

— era soggetto ad imposizione fondiaria;

— poteva essere oggetto di espropriazione per pubblica utilità;

— era sottoposto alle cd. servitùtes lègis [vedi] (servitù coattive).

Dominium duplex

Espressione adoperata in periodo classico (cfr. anche Gai Inst., 1.54) per significare che la categoria generale del dominium [vedi] si divideva in due sottocategorie, il dominium ex iùre Quirìtium [vedi] e l’in bònis habère [vedi].

Una res [vedi] poteva, pertanto, essere oggetto di un (—): il c.d. plenum ius, cioè la piena e completa signoria sulla res si aveva quando le due forme di proprietà (quella quiritaria e quella pretoria) si unificavano, a seguito di usucàpio [vedi], in capo alla stessa persona.

Domìnium ex iùre Quirìtium [Proprietà quiritaria]

Istituto fondamentale nell’ambito dei rapporti dominicali e paradominicali, derivante in parte dal mancìpium [vedi], per quanto riguarda le res màncipi [vedi], in parte della possessio [vedi], per quanto riguarda le res nec màncipi [vedi].

Rispetto al mancipium il dominium ex iure Quiritium aveva, da una parte un ambito meno esteso, perché aveva ad oggetto solo le res e non le persone (erano pertanto esclusi i filii, le uxores in manu, i liberi in mancipio; erano invece inclusi i servi); ma, dall’altra parte, comportava un allargamento dei confini originari del mancipium, potendo avere ad oggetto sia res mancipi che nec mancipi.

Il (—), definito in epoca imperiale anche proprìetas, era un rapporto reale assoluto in senso proprio ed attribuiva al suo titolare (il c.d. dòminus ex iure Quiritium) facoltà illimitata di godimento, della res che ne era oggetto. Il (—) non era soggetto né a limitazioni di carattere pubblicistico, né di natura privatistica, eccezion fatta per quelle scaturenti dalla communio [vedi]. Nel diritto classico i soli diritti reali che potevano limitare il (—) erano l’usufrutto e le servitù prediali. Se il fondo fosse libero da iura in re aliena, si definiva fundus optimus maximus.

Con riferimento ai beni immobili si diceva che il (—) si estendeva ùsque ad cælum et usque ad ìnferos, cioè fino al cielo ed a tutto il sottosuolo: tutto ciò che faceva parte del fondo, o che, comunque, era ad esso incorporato e ne incrementava la consistenza, diventava, per attrazione, oggetto del (—).

Poteva avere ad oggetto sia cose mobili che immobili (con la limitazione, per queste ultime, che si trattasse di fondi siti in agro Romano e dal I sec. a.C., di fondi siti in agro Italico).

La titolarità del (—) su una res poteva appartenere soltanto a cittadini romani, non anche a peregrìni [vedi].

Quanto alla limitazione costituita dal divieto di immissioni nell’altrui proprietà, fu solo la giurisprudenza classica ad ammettere lentamente che il proprietario non potesse liberarsi delle acque correnti nel suo fondo riversandole sul fondo sottostante e che non avesse il diritto di riversare il fumo della sua officina sul fondo contiguo: solo Ulpiano delineò in via generale il divieto di arrecare con le attività svolte sul proprio fondo danni al fondo del vicino.

Si trattò, comunque di intuizioni sporadiche, che non portarono alla formulazione di un generale divieto di compiere atti emulativi.

L’acquisto del (—) poteva avvenire:

— a titolo originario, attraverso incrementi fluviali [vedi], fruttificazione [vedi], accèssio [vedi], specificàtio [vedi], assegnazione [vedi], occupàtio [vedi], confusio [vedi], usucàpio [vedi];

— a titolo derivativo, attraverso mancipàtio [vedi], in iùre cèssio [vedi], tradìtio [vedi].

Dòminus negòtii [Interessato, rappresentato]

[vedi Negotiòrum gestio]

Domiziano (imp. 81 - 96 d.C.)

Terzo esponente della dinastia Flavia, Domiziano Tito Flavio, figlio di Vespasiano [vedi], succedette senza opposizioni al fratello Tito [vedi] morto prematuramente.

Nell’atto stesso dell’assunzione dei poteri imperiali (—) si presentò come nuovo imperatore davanti ai pretoriani, prima ancora che al Senato, dimostrando così il carattere assolutistico del proprio regime.

Il suo governo accentratore ebbe come effetto un maggior controllo dell’amministrazione provinciale e di quella giudiziaria. Egli limitò l’arruolamento nelle province, tentò un controllo della produzione agraria, limitò le spese nell’amministrazione finanziaria, provvedendo più al completamento o al restauro di edifici, che alla costruzione di opere monumentali.

La svolta autocratica si manifestò soprattutto in un più penetrante controllo del Senato. Grazie ai poteri ottenuti con l’assunzione del titolo di cènsor perpetuus (—) riuscì ad ingerirsi pesantemente nell’attività senatoria, essendo autorizzato a nominare i senatori, a predisporre una precisa gerarchia tra gli stessi ed ad allontanare gli indegni.

Sul piano militare, (—) svolse una politica prudente. Dopo varie campagne contro i Catti (83 e 86 d.C.), rafforzò il limes tra Reno e Danubio.

Sul confine danubiano (—) riuscì a rendere sicura la zona a sud, pur senza coartare del tutto la spinta dacica.

Nonostante la sostanziale continuità di governo rispetto ai precedenti Flavi, il regime autocratico di (—) non potendo avere l’adesione dei ceti tradizionali, si resse totalmente sul terrore.

Dal 90 d.C. si inaugurò quella spirale di paura e di delazioni che raggiunse il culmine nel 93 d.C.

L’aristocrazia ormai terrorizzata vi pose fine mediante una congiura nella quale era forse coinvolta la stessa moglie di (—): un gruppo di senatori, accordatosi sulla nomina del vecchio senatore Cocceio Nerva [vedi Nerva] per la successione, fece uccidere (—) per mano di un liberto, il 16 settembre del 96 d.C.

Dòmum iùdicis ìngredi [lett. “andare a casa del giudice”]

Fattispecie criminosa [vedi crìmen], rientrante nel campo d’applicazione del crimen àmbitus [vedi], consisteva nella condotta di parti private che si erano recate in casa del giudice alla vigilia di un processo.

La ratio [vedi] dell’incriminazione è da rinvenire nell’esigenza di prevenire, per quanto possibile, collusioni tra giudici e parti.

La pena stabilita era, tuttavia, alquanto blanda (si trattava semplicemente di una pena pecuniaria di ammontare imprecisato).

Donàtio [Donazione; cfr. artt. 769 ss. c.c.]

In età preclassica e classica era sconosciuto ai Romani un negozio di (—), che si effettuava quindi adattando altri schemi contrattuali tipici alla causa donationis.

Caratteri peculiari della (—) erano:

— l’incremento del patrimonio del donatario a detrimento di quello del donante;

— l’assenza di alcun obbligo giuridico o di alcuno scopo di lucro come fondamento dell’atto di disposizione.

Quanto al primo requisito, mentre nell’età classica esso era individuato avendo riguardo al contenuto dell’atto secondo il suo valore sociale, nell’età postclassica si attribuì rilevanza al c.d. ànimus donàndi [vedi], ossia alla volontà del donante di spogliarsi di proprie attività patrimoniali a vantaggio altrui.

Nel 204 a.C., la lex Cincia de donis et munèribus proibì le donazioni eccedenti la misura di mille assi, in analogia a quanto era stato stabilito dalla lex Furia testamentaria [vedi] per i legati; tale restrizione, tuttavia, cadde in età giustinianea.

In età augustea fu introdotto il divieto di donazione tra coniugi pena l’inesistenza dell’atto: il donante poteva, pertanto, rivendicare la cosa mancipata o tradita e ripetere la somma pagata; tuttavia la donazione tra coniugi diveniva inattaccabile dopo la morte del donante.

Costantino [vedi] stabilì che la (—), in qualunque modo fosse fatta, fosse assoggettata alla forma scritta ad substantiam [vedi] e alla insinuatio [vedi].

Giustiniano [vedi] codificò la (—) come pactum donationis, prevedendo, quindi, una autonoma figura contrattuale, e stabilendo la insinuatio solo per la (—) a carattere obbligatorio.

Si conoscevano diverse figure di donazione:

— (—) ante nùptias [vedi];

— (—) mortis causa [vedi];

— (—) pròpter nuptias [vedi];

— (—) sub modo [vedi];

— (—) testamento relicta [vedi].

Donatio ante nùptias [Donazione precedente alle nozze]

Figura peculiare di donazione [vedi donatio] attraverso la quale lo sposo, prima delle nozze, faceva dono alla sposa di determinati beni.

L’istituto era destinato a svolgere una triplice funzione:

— costituire una sorta di riserva patrimoniale a favore della sposa in caso di vedovanza;

— costituire una penalità in caso di divorzio per colpa del marito;

— costituire una contropartita della dote.

Tale figura, in età postclassica, assunse il nome di donatio pròpter nuptias [vedi], in quanto si ammise che potesse essere fatta anche in costanza di matrimonio.

Costantino ne ammise la revoca qualora le nozze non fossero state concluse per morte o colpa della sposa. Teodosio II stabilì che la (—) dovesse andare a vantaggio dei figli avuti dal donante e sancì che la donna, passata a seconde nozze, avesse il solo usufrutto delle cose donate, la cui nuda proprietà restava ai figli di primo letto. Giustiniano equiparò la (—) alla dote, giungendo, con la Novella 97 del 539 d.C., ad esigere l’assoluta uguaglianza tra l’ammontare dell’una e dell’altra.

Donàtio mòrtis càusa [Donazione mortis causa; cfr. art. 458 c.c.]

In diritto preclassico e classico, (—) era ogni negozio giuridico traslativo del domìnium [vedi] su una res [vedi] da un soggetto (donante) all’altro (donatario), nel quale risultassero fuse due distinte causæ:

— la causa donatiónis [vedi causa];

— la causa mortis, cioè l’intento di arricchire immediatamente il donatario, in vista di un imminente pericolo di vita del donante e quindi della sua premorienza rispetto al donatario.

Al fenomeno della (—) furono ritenute estranee le donazioni fatte nel mero presentimento (svincolato da un pericolo imminente) della propria morte o quelle sospensivamente condizionate alla premorienza del donante (entrambe valide come donazioni); in diritto postclassico, anche queste donazioni furono assimilate a quelle mortis causa.

È importante rilevare che il donante aveva il diritto di riacquistare il dominium sulle cose donate in due casi:

— se non si realizzava il pericolo di morte;

— se, comunque, il donatario premoriva al donante.

In diritto postclassico vi fu una totale assimilazione della (—) ai legàta [vedi legatum] tanto che entrambi furono ritenuti causa di successione mortis causa a titolo particolare.

Nel diritto civile vigente, la (—) è nulla perché in contrasto con il carattere contrattuale della donazione (art. 769 c.c.), oltre che con il divieto dei patti successori istitutivi (art. 458 c.c.).

Donàtio ob càusam

Atto di donazione effettuato dal donante, oltre che per spirito di liberalità, per uno scopo ulteriore: si pensi ad es., alle donazioni obnuziali (fatte in vista di un matrimonio) o remuneratorie (per ricompensare qualcuno di un servizio reso).

Donatio perfècta [lett. “donazione perfetta”]

Termine indicante la donazione [vedi donatio] che era stata effettuata nel pieno rispetto delle formalità previste dalla legge.

Donatio pròpter nùptias [Donazione obnuziale]

Altro nome con cui, in epoca postclassica, si designava la donatio ante nuptias [vedi].

Donatio sub mòdo [Donazione modale]

Figura particolare di donazione [vedi donatio], caratterizzata dalla circostanza che il donatario aveva l’onere [vedi modus] di eseguire una qualche prestazione in favore del donante o di terzi.

Il donante si faceva promettere dal donatario, per il caso di inadempimento dell’onere, la restituzione della cosa donata ovvero il pagamento di una penale: tale promessa poteva farsi attraverso lo strumento del pactum fiduciæ [vedi] inserito nella mancipàtio [vedi] oppure con una separata stipulàtio [vedi].

In seguito, considerandosi la (—) come dàtio ob càusam, si accordò al donante l’esperibilità di una condìctio [vedi] per ottenere la restituzione di quanto dato in caso di inadempimento del donatario.

Anche il terzo beneficiario poteva agire per il tramite di una àctio utilis [vedi].

Donatio testamènto relìcta [Donazione contenuta nel testamento]

Altra espressione con cui, nelle Istituzioni di Giustiniano [vedi Institutiones Iustiniani] e nel Digesto [vedi Digesta seu Pandectæ] si designa il legato [vedi legatum].

Donàtum [Ciò che è stato donato]

L’espressione indica il complesso di beni che il de cùius [vedi] ha donato quando era ancora in vita; insieme al relìctum [vedi] forma la massa ereditaria oggetto della successione mortis causa.

Il (—) rileva in tema di collazione (art. 737 c.c.), istituto in virtù del quale ciascun coerede deve conferire tutto ciò che ha ricevuto a titolo di liberalità dal de cùius quando questi era ancora in vita.

Doroteo (di Berito)

Giurista vissuto nel VI sec. d.C., esponente di spicco della scuola di Berito [vedi Berito, scuola di], insieme a Teofilo [vedi] di Costantinopoli ed Anatolio [vedi] di Berito, fu tra gli insigni professori che più fattivamente contribuirono alla codificazione giustiniana [vedi Giustiniano; còrpus iùris civìlis].

Dos [Dote]

Si definiva (—) ogni apporto patrimoniale (beni mobili o immobili, crediti, altri diritti), che la moglie o il suo pater familias [vedi] o un terzo faceva al marito, ad sustinènda ònera matrimònii, ossia per sostenerlo economicamente nelle spese derivanti dalla conduzione della vita matrimoniale. La dote poteva essere data o promessa.

Si distingueva così:

— dòtis dàtio, negozio con il quale si costituiva la dote mediante la trasmissione reale di beni;

— dotis promìssio o dìctio [vedi], con cui si assumeva l’obbligo, generalmente nelle forme della stipulàtio [vedi], di costituire la dote.

A seconda del soggetto che costituiva o prometteva di costituire la dote, si distinguevano:

— (—) adventìcia (dote costituita da un estraneo), ossia la dote costituita da un soggetto diverso dal pater familias;

— (—) profectìcia (dote “a patre profecta”), ossia la dote costituita dal pater familias.

Si distingueva, inoltra, tra:

— (—) æstimàta (dote stimata): erano cosiddetti i beni dotali, il cui valore fosse stato stimato al momento della costituzione della dote, al fine di rendere più agevole per il marito l’adempimento dell’obbligo di restituzione del valore, in caso di scioglimento del matrimonio qualora le res dotales fossero distrutte o deteriorate;

— (—) receptìcia (dote da restituire): era così denominata la dote che il marito, in forza di una stipulatio effettuata all’atto di costituzione della dote stessa, si impegnava a restituire in caso di scioglimento del vincolo matrimoniale

In costanza del matrimonio, l’amministrazione del patrimonio dotale spettava al marito. Nell’espletamento di tale compito, egli doveva custodire e curare i beni conferiti in dote dalla moglie, adottando la diligenza del buon padre di famiglia e rispondendo della loro perdita o del loro deterioramento, non solo per dolo [vedi dolus], ma anche per culpa gravis e culpa levis [vedi culpa]. Con diversi provvedimenti normativi si cercò di evitare che il marito potesse disporre dei beni dotali:

a) Augusto, con la lex Iulia de adulteriis vietò al marito di alienare i fondi dotali esistenti in Italia o di costituirvi iura in re aliena, senza il consenso della moglie;

b) in epoca postclassica, venuta meno la distinzione tra fundi in solo italico e fundi provinciales, la regola fu estesa anche a questi ultimi;

c) Giustiniano vietò del tutto, anche col consenso della moglie, l’alienazione dei fondi dotali, dichiarandola nulla (prima, invece l’alienazione senza il consenso della moglie era solo annullabile ad istanza di questa, una volta sciolto il matrimonio).

Allo scioglimento del matrimonio, il marito doveva restituire la dote alla moglie o al suo adgnàtus proximus [vedi] o, in caso di (—) adventicia, al terzo che avesse costituito la dote.

Mentre in epoca arcaica, l’obbligo materiale di restituzione sorgeva solo se il marito si era impegnato in tal senso, all’atto di costituzione, con apposita stipulatio (detta càutio o stipulatio rèi uxòriæ) in età repubblicana fu introdotto il principio in forza del quale tale obbligo incombeva sul marito, nel caso di scioglimento del matrimonio per divorzio, in via automatica e, a tal fine, fu accordata alla moglie l’àctio rei uxoriæ [vedi].

In età postclassica, l’azione era concessa sempre, a prescindere dalla causa di scioglimento del matrimonio e prese il nome di actio de dote.

La restituzione della dote doveva essere immediata, per le cose infungibili non stimate; andava, invece, effettuata in tre rate annuali (annua, bima, trima dìe) se si trattava di denaro o di altre cose fungibili.

In presenza di determinate cause, il marito poteva, tuttavia, tenere una porzione del patrimonio dotale [vedi retèntio dotis].

Dos adventìcia

[vedi Dos]

Dos æstimàta

[vedi Dos]

 Dos profectìcia

[vedi Dos]

Dos receptìcia

[vedi Dos]

Dòtis æstimàtio

[vedi Dos]

Dotis dàtio

[vedi Datio dotis]

Dotis dìctio [Costituzione di dote]

Atto unilaterale, verbale, attraverso il quale, mediante una stipulatio [vedi], si conseguiva l’effetto della costituzione di un credito del marito sui beni dotali; a tale fine si pronunciava la formula solenne “doti tibi tot èrunt” da parte del solo costituente.

La (—) poteva essere compiuta dal pater familias [vedi] o dal debitore della donna per ordine di questa ed aveva effetti non reali, ma obbligatori.

Accanto alla (—) vi erano, inoltre, quali mezzi di costituzione della dote, la promìssio dotis [vedi] e la dàtio dotis [vedi].

Do ut des [lett. “dò affinché tu dia”]

Uno dei contratti innominati [vedi conventiònes sine nòmine] del diritto romano, caratterizzato dal fatto che si dava una cosa per ottenerne un’altra.

L’espressione (—), nel linguaggio degli operatori giuridici moderni, è adoperata in relazione ai contratti di scambio (detti anche a prestazioni corrispettive), per indicare che ciascuna delle parti di un contratto assume l’obbligo di dare qualcosa all’altra: si dà una cosa per riceverne, in cambio, un’altra.

Do ut fàcias [lett. “dò affinché tu faccia”]

Uno dei contratti innominati [vedi conventiònes sine nòmine] del diritto romano, caratterizzato dal fatto che si dava una cosa per ottenere in cambio una prestazione di fare.

L’espressione (—), nel linguaggio degli operatori giuridici moderni, è adoperata in relazione di contratti di scambio (detti anche a prestazioni corrispettive), per indicare che una delle parti del contratto assume un obbligo di dare, l’altra un obbligo di fare: si dà una cosa per ricevere, in cambio, una prestazione di fare.

Dùctio in vìncula [Imprigionamento]

La (—), tipica del periodo repubblicano, era una sanzione corporale, consistente nell’imprigionamento. Costituiva una delle manifestazioni del potere di coercizione dei magistrati [vedi prehensio; verberàtio] che si estrinsecava in una sorta di potere di polizia, esercitato prevalentemente nei confronti di schiavi e stranieri, ma talvolta anche nei confronti dei cittadini romani di condizione sociale inferiore.

Duello giudiziario

Nel (—) si affidava la decisione di una controversia a un duello tra i due contraenti, confidando che la divinità avrebbe sostenuto colui che era nel giusto.

Pur essendo il termine “duellum” di origine latina l’istituto è di origine barbarico-germanica. Presso quei popoli infatti il (—), conosciuto anche come giudizio di Dio, aveva larga applicazione per la risoluzione di controversie civili, e, con alcune modifiche, penali.

Con la caduta dell’impero d’Occidente, e l’emanazione delle leggi romano-barbariche, l’istituto fu codificato anche per il diritto romano. Ad es. nella Lex Burgundionum (502 d.C.), al capitolo XLV, viene citato il (—).

Duòrum vel plùrium in sòlidum domìnium esse non pòtest [La proprietà non può appartenere in solido a due o più persone]

Il principio fu formulato dal giurista Ulpiano [vedi] ed esprime il carattere esclusivo del diritto di proprietà.

Non possono, pertanto, esistere due distinti diritti di proprietà sullo stesso bene, ma della proprietà di un bene possono essere contitolari più persone contemporaneamente (si pensi alla comunione ed al condominio negli edifici).

Dupondii [lett. “giovanotti da due soldi”, oggi diremmo “matricole”]

Venivano così indicati gli studenti del primo anno del corso di giurisprudenza nelle scuole giuridiche del basso impero.

Duòviri ædìles

Corpo di magistrati municipali, cui spettavano attribuzioni corrispondenti a quelle dei magistrati edili [vedi ædìlitas] in Roma; i (—) avevano anche il potere di comminare multe.

Duoviri iùre dicùndo

Corpo di magistrati aventi, nel territorio delle colonie [vedi colonia] le stesse funzioni dei quattuòrviri iure dicundo [vedi].

Duoviri navales

Istituti probabilmente dalla Lex Villia annalis del 180 a.C. [vedi], erano eletti dai comitia centuriata [vedi] e posti al comando delle navi militari in luogo del præfectus classis: essi erano comunque, tenuti, nell’esercizio del comando, ad attenersi alle direttive dei consoli [vedi consules].

Duoviri (duumviri) perduelliònis

Corpo di funzionari subordinati al rex [vedi], ai quali spettava, secondo l’orientamento prevalente, il compito di istruire i giudizi in tema di perduèllio [vedi], nonché di uccidere, a colpi di bastone (c.d. supplìcium mòre maiòrum [vedi], il colpevole.

Duoviri prætòres

Corpo di magistrati minori, preposti all’amministrazione della vita pubblica nelle colonie [vedi dedùctio colòniarum].

Duoviri quinquennàles

Venivano così anche designati i duoviri iùre dicùndo [vedi].

Duoviri sàcris faciùndis [Sacerdoti addetti ai sacrifici religiosi]

Corpo di sacerdoti istituito, secondo la tradizione, dal re etrusco Tarquinio il Superbo [vedi], col compito di conservare i Libri Sibyllini ed interpretare — se richiesti dai magistrati — le profezie in essi contenute.

Duoviri viis extra ùrbem purgàndis

Corpo di magistrati minori, facenti parte dei vigintìviri [vedi] e subordinati agli ædìles [vedi ædìlitas].

Ad essi spettava il compito di sovrintendere alla manutenzione delle strade extraurbane.

Duplex domìnium

[vedi Dominium duplex]

Duplicàtio

Era un elemento accidentale della formula [vedi] inserito dal convenuto per resistere alla replicàtio [vedi] dell’attore.

Nel processo formulare [vedi processo per formulas], il convenuto poteva inserire nella formula, tra l’intèntio [vedi] e la condemnàtio [vedi], una excèptio [vedi] con la quale affermava fatti che valevano a paralizzare la pretesa attorea.

All’exceptio l’attore poteva a sua volta opporsi con una replicatio, alla quale il convenuto poteva ancora resistere, appunto, con la (—).

La (—) era, in sostanza, una contro-controeccezione.

Ebro

[vedi Accordo dell’]

Edìcta ad populum

[vedi Lèges generales]

Edicta ad præfectos prætorio

[vedi Leges generales]

Edicta Diocletiàni de Christiànis

Vengono così denominati i quattro editti [vedi constitutiònes prìncipum] emanati da Diocleziano [vedi], a partire dal 303 d.C., per restaurare i valori della tradizione romana e perseguitare il culto cristiano.

In virtù degli (—) la religione cristiana fu vietata; fu, altresì, disposta la distruzione di chiese ed arredi sacri e la comminazione di pene gravissime (fino alla morte inflitta con modalità feroci) per i credenti.

Le persecuzioni che produssero molte vittime, non domarono la fede cristiana

 

 

 

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