Dizionario Giuridico Latino parte terza

 

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  • Locàtio in perpètuum

    [vedi Locatio-condùctio]

    Locatio operàrum [cfr. artt. 2094 ss. c.c.]

    Era quel particolare tipo di locatio-conductio [vedi], nel quale il locatore metteva a disposizione del conduttore i propri servizi dietro il pagamento di un corrispettivo (mèrces).

    La (—), derivando dalla locazione dello schiavo, poteva avere come oggetto non qualsiasi lavoro umano, ma soltanto quello prevalentemente manuale, che di solito era prestato da schiavi.

    Caratteristica dell’obbligazione del locàtor operarum era la sua subordinazione totale alle direttive del condùctor (datore di lavoro). Nel diritto postclassico, per l’influenza del Cristianesimo, si attenuò la concezione della piena subordinazione del locator al conductor. Peraltro, il fenomeno della scarsezza di mano d’opera, sia servile che libera, importò l’introduzione di norme sulla sèrvitus glebæ e sulla ereditarietà dei mestieri.

    La (—) cessava per morte del locator, essendo impossibile che le operæ fossero prestate da persone diverse. Viceversa, se era il condùctor a morire, i suoi diritti ed i suoi obblighi si trasmettevano agli eredi.

    Al di fuori della (—) rimanevano le artes ingènuæ [vedi] (o operæ liberàles), cioè le attività prevalentemente intellettuali, quali quelle dell’avvocato, del medico etc.

    Di solito le professioni intellettuali erano esercitate su richiesta dagli interessati ed a titolo gratuito: il cliente, peraltro, poteva corrispondere un honoràrium. Le operæ liberales ebbero tutela giudiziaria, se non quella extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem]. Qualora fosse stato riscontrato un cattivo esercizio dell’arte professionale, secondo i Proculiani [vedi], al cliente spettava l’actio ex lege Aquilia [vedi] per il risarcimento del danno.

    Locàtio òperis [cfr. artt. 1655, 2222 c.c.]

    Era quel particolare tipo di locatio-conductio [vedi], nel quale il locatore metteva materiali di sua proprietà a disposizione di un àrtifex (che assumeva le vesti del conduttore) che si impegnava, con lavoro proprio (o di propri dipendenti) a lavorarli e trasformarli in oggetti, per utilità del locatore, ricevendo da quest’ultimo, in cambio dell’opera conclusa, un corrispettivo (mèrces).

    Nella (—) il locatore doveva prestare al conduttore la materia prima da lavorare o la cosa in ordine alla quale doveva essere effettuata la trasformazione: il conductor aveva il compito di trasformarla, lavorandola, e di riconsegnarla al condùctor, contro il pagamento della merces. In tale contratto la cosa non era locata a vantaggio del conduttore, ma a vantaggio del locatore: ne conseguiva che l’obbligo di pagare la mercede incombeva sul locatore.

    Nel diritto classico si discuteva se potesse esser qualificato come (—) un contratto con cui un soggetto si impegnava a lavorare per altri una materia propria. Alcuni ritenevano che tale fattispecie fosse caratterizzata da una compravendita del materiale congiunta ad una locazione dell’opera (tale tesi fu sostenuta da Cassio [vedi]), ma finì col prevalere, peraltro, l’opposta opinione che ravvisava un’ipotesi di vendita del prodotto finito.

    Il conduttore era obbligato ad eseguire il lavoro o il servizio affidatogli sia personalmente (anche, eventualmente, attraverso l’opera dei propri schiavi), sia sublocando l’opus ad un altro conductor.

    L’opera doveva essere eseguita nel tempo stabilito ed in mancanza entro il periodo di tempo considerato normalmente necessario per condurlo a termine.

    Al termine del lavoro il locàtor operis aveva diritto alla adprobàtio operis (cioè al collaudo) al momento della consegna: il collaudo doveva essere effettuato secondo l’arbìtrium bòni vìri [vedi].

    Le obbligazioni derivanti da (—) si trasmettevano agli eredi nel caso di morte del locator o del conductor, a meno che l’attività che quest’ultimo doveva prestare non fosse un’attività infungibile.

    Una sottospecie della (—) era costituita dalla c.d. locatio operis irregularis, che ricorreva nei casi in cui la materia prima consegnata dal locatore fosse passata in proprietà del conduttore: quest’ultimo risultava obbligato a consegnare il prodotto finito, lavorato con una qualsiasi materia appartenente allo stesso genere [vedi genus].

    Locatio rèi

    Era quel particolare tipo di locatio-conductio [vedi], nel quale il locatore si impegnava ad assicurare al conduttore il godimento di una cosa mobile od immobile, per un certo periodo di tempo, dietro il pagamento di un corrispettivo (mèrces).

    Qualunque cosa poteva essere oggetto di (—), sia mobile che immobile, purché inconsumabile. La (—) poteva avere come oggetto anche uno schiavo e poteva importare la facoltà di avvalersi della operæ di questo. Oggetto di (—) poteva essere inoltre l’esercizio di iùra in re alièna [vedi].

    La merces era il corrispettivo per il godimento della cosa ed era costituita generalmente da danaro. Poteva, tuttavia, essere costituita anche dai frutti della cosa locata; infatti:

    — nella colonia partiaria la merces era costituita da una quota determinata dei frutti;

    — se la merces era composta da un tot prestabilito o invariabile di derrate (pars quanta), questa non variava quantitativamente qualunque fosse stato l’ammontare del raccolto.

    La durata della (—) era, di regola, fissata dalle parti o, in mancanza, dalle consuetudini locali, ma poteva aversi, anche, una locazione a tempo indeterminato (locatio in perpetuum), che durava finché una delle due parti non decideva di recedere dal contratto.

    Obblighi del locatore erano:

    — lasciare il conduttore nel godimento della cosa per tutta la durata del contratto;

    — consegnare la cosa in buono stato e mantenerla in tale stato per la durata del contratto, onde garantirne il godimento al locatario.

    Obblighi del locatario erano:

    — pagare la mercede alle scadenze pattuite;

    — custodire la cosa;

    — restituire la cosa al termine della locazione. Se la cosa da restituire risultava deteriorata o distrutta, l’obbligazione si trasformava in quella di pagamento del valore.

    Il conduttore aveva solo un diritto personale, esercitabile contro il locatore: avendo la possèssio naturàlis [vedi possessio], era un mero detentore. Eccezionalmente era al conduttore accordato l’interdìctum de vi armàta [vedi] se era stato cacciato con l’uso delle armi dal fondo locato.

    Poiché vigeva il principio èmptio tòllit locàtum [vedi], nel caso di vendita della cosa, il locatore era responsabile se l’acquirente pretendeva la restituzione della cosa dal conduttore.

    A tal proposito il locatore poteva pattuire che il compratore della cosa locata rispettasse la locazione: tale patto, però, aveva valore solo tra le parti della vendita, pertanto il conduttore poteva agire solo contro il locatore con l’àctio condùcti (il quale a sua volta poteva agire con l’actio vènditi contro l’acquirente).

    Particolare disciplina era dettata per il caso in cui l’oggetto della locazione fosse stato un immobile urbano (nel qual caso il conduttore si chiamava inquilìnus) o un fondo rustico (nel qual caso il conduttore si chiamava colònus). Il conduttore, in queste ipotesi, era tenuto anche ad evitare di deteriorare l’immobile e doveva eseguire tutte le opere necessarie alla sua ordinaria manutenzione, mentre le spese di straordinaria manutenzione erano a carico del locatore.

    In diritto giustinianeo era ammessa la tacita ricondùctio (ossia la proroga tacita), che si verificava se al termine del rapporto l’inquilinus o il colonus rimaneva nell’immobile ed il locatore non vi si opponeva.

    Locàtio ususfrùctus

    [vedi Ususfructus]

    Lòngi tèmporis præscrìptio [cfr. artt. 954, 970, 1014, 1073, 2934 ss. c.c.]

    Istituto di origine classica: al fine di tutelare la certezza delle relazioni commerciali, nell’età dei Severi, mediante alcune constitutiònes prìncipum [vedi], si cominciò a concedere una limitata tutela processuale ai soggetti che avessero posseduto, per un lungo periodo di tempo, un fundus stipendiàrius vel tributàrius [vedi]. La sua origine va rinvenuta in un istituto processuale greco analogo alla excèptio [vedi] romana, detto paragraphè: in virtù di quest’ultimo, era possibile paralizzare un’azione se il diritto vantato non fosse stato esercitato per lungo tempo.

    Il nome di paragraphè si tradusse nella romana præscriptio (e nella odierna prescrizione: cfr. artt. 2934 ss. c.c.).

    Ai fondi provinciali (c.d. fundi stipendiarii vel tributarii), che non potevano essere oggetto di domìnium ex iùre Quirìtium [vedi], non era applicabile l’usucàpio [vedi].

    Per porre rimedio a ciò i magistrati provinciali riconobbero, sul modello del diritto greco, in favore di chi avesse posseduto per lungo tempo uno di tali fondi, una sorta di eccezione processuale con la quale era possibile respingere la pretesa dell’attore che agisse con la rèi vindicàtio [vedi] o con un’azione personale.

    L’istituto ebbe larga applicazione e fu caratterizzato da effetti diversi da quelli propri dell’usucapio: la (—) non faceva acquistare il dominium sul fondo provinciale, né legittimava l’esercizio di un’àctio in rem [vedi], ma difendeva il possessore contro l’azione del proprietario.

    Il tempo necessario per l’applicazione della (—) era di 10 anni se proposta contro un proprietario residente nella stessa città (inter præsèntes) e di 20 se proposta contro il proprietario residente in altra città (inter absèntes).

    Longino

    [vedi Cassio Longino]

    Longìssimi tèmporis præscrìptio

    Istituto di origine postclassica: fu un modo di acquisto a titolo originario del domìnium unificato [vedi].

    L’acquisto poteva avere ad oggetto qualsiasi res [vedi] (tranne quelle extra commèrcium, incommerciabili, o quelle vi possèssæ, il cui possesso era stato ottenuto con violenza) e richiedeva:

    — la bòna fìdes [vedi] iniziale (non anche una giusta causa, necessaria, invece, per l’usucàpio [vedi]);

    — un possesso ininterrotto della cosa per la durata di 30 anni (40 anni per i beni dello Stato, della Chiesa, o di comunità minori od opere pie).

    [vedi Longi temporis præscriptio].

    Lúceres

    Insieme con i Tities e i Ramnes una delle originarie tribù romane. Secondo alcuni studiosi i (—) si associarono successivamente alle prime due, governate rispettivamente da Tito Tazio e da Romolo. L’origine dei (—) è probabilmente etrusca (c.d. Lucumoni).

    Lucio Vero (imp. 161-169 d.C.)

    Figlio di Lucio Elio, (—) fu adottato insieme con Marco Aurelio [vedi] da Antonino Pio [vedi].

    Alla morte di Antonino (162 d.C.), Marco Aurelio lo associò come Augusto e collega all’Impero con uguali poteri (col nome di Lucio Aurelio Vero), pur mantenendo una superiore posizione.

    Con questo atto senza precedenti, per la prima volta l’Impero fu retto collegialmente.

    Nel 162 d.C. a (—) fu affidato il fronte orientale ed il comando della guerra contro i Parti. Servendosi dell’abile generale Avidio Cassio, in pochi anni conquistò la capitale dell’Armenia, proseguendo oltre l’Eufrate e il Tigri.

    Nel 168 d.C. accompagnò il fratello adottivo nella guerra scoppiata sul Danubio contro i Marcomanni che minacciavano l’Italia. Di ritorno a Roma, nel 169, fu colto da un attacco apoplettico che ne causò la morte; Marco Aurelio, rinunciando all’esperienza della correggenza, rimase unico prìnceps.

    Lùcrum cèssans [Lucro cessante; cfr. artt. 1223, 2056 c.c.]

    Si tratta di uno degli elementi del danno patrimoniale, insieme al damnum emèrgens [vedi].

    In particolare, il (—) consiste nel mancato guadagno che il soggetto danneggiato soffre per effetto del danno; il danno emergente è, invece, la diminuzione patrimoniale subìta dal danneggiato.

    In sintesi, può dirsi che:

    — il (—) corrisponde ad un mancato acquisto;

    — il danno emergente corrisponde ad una perdita patrimoniale.

    Lucumoni

    [vedi Lúceres]

    Ludi [Giochi]

    Roma importò dalla Grecia questo tipo di celebrazioni, che, da principio, non ebbero data fissa, ma si tennero in occasioni di particolari vittorie. In seguito divennero stabili e si trasformarono in solennità a carattere religioso.

    Si celebravano: circenses (gare atletiche e corse di cavalli); munera (scontri tra gladiatori o tra gladiatori e belve feroci); scenici (rappresentazioni teatrali).

    Tra i giochi più importanti vanno ricordati i Ludi Magni, in onore di Giove, e i Ludi Augustales, istituiti da Tiberio, in onore di Augusto deificato.

    Ludi curiàles

    [vedi Ædìlitas]

    Lugdunense

    [vedi Gallia]

    Lupercalia

    Antichissima festa romana. In origne era una festa di pastori celebrata il 15 febbraio. Aveva luogo in onore di Fauno Luperco, da cui il nome. Il suo scopo era di assicurare la fertilità dei campi, delle greggi e del popolo.

    I celebranti si radunavano al Lupercale, una grotta sul monte Palatino dove, secondo la leggenda, Romolo e Remo erano stati nutriti da una lupa (identificata con Acca Laurentia).

    I sacerdoti (Luperci) sacrificavano alcuni animali; due giovani di famiglia nobile erano cosparsi del sangue di tale sacrificio a scopo di purificazione. I Luperci coprivano i propri corpi nudi con una parte delle pelli degli immolati e con il resto (tagliato in strisce dette februa), correvano attraverso le vie di Roma, colpendo tutti quelli che incontravano. In particolar modo, le donne si offrivano ai colpi al fine d’essere rese fertili.

    La cerimonia, sopravvissuta in epoca cristiana, fu soppressa nel 494.

    Lusitania

    [vedi Hispania]

    Lustratio [Purificazione]

    Cerimonia religiosa destinata a purificare, a proteggere dalle cattive influenze e convogliare la buona sorte verso il luogo purificato.

    Comportava la processione solenne di un oggetto benefico (es. un animale da sacrificare) intorno al luogo destinato alla (—). Ad essa si accompagnavano delle preghiere durante il percorso.

    Macedonia

    Provincia romana costituita nel 146 d.C. che si estendeva nella parte meridionale della penisola balcanica, a nord della Acaia [vedi].

    Sfuggì al controllo romano per l’invasione di Mitridate VI re del Ponto [vedi], ma Silla [vedi] la riconquistò nell’85 a.C. In seguito, a partire dal III sec. d.C., subì numerose incursioni barbariche, passando, infine, sotto la giurisdizione dell’imperatore d’Oriente (IV sec. d.C.).

    Macrino (imp. 217-218 d.C.)

    Marco Opellio Macrino, primo imperatore romano di estrazione non senatoria, fu acclamato dalle truppe a Edessa, prefetto pretorio, e confermato dal Senato, dopo l’omicidio di Caracalla [vedi].

    Rimasta sospesa, a causa della morte del predecessore, la guerra contro i Parti (—) si affrettò a concludere una pace disonorevole con quella popolazione.

    Ereditato un governo in forte crisi economica, con l’appoggio dei ceti provinciali più elevati, intraprese una politica di deflazione, riducendo le tasse, le spese e il soldo dell’esercito. Tale intervento subito suscitò il malcontento dei soldati che, con l’aiuto di una potente principessa siriaca (Giulia Mesa), lo destituirono e lo trucidarono, proclamando nuovo imperatore il quattordicenne Avito Bassiano, detto Elagabalo [vedi].

    Magia

    La (—) era conosciuta e praticata nella Roma arcaica, anche se si mantenne nei limiti della superstizione popolare e del folclore.

    Solo in epoca imperiale, l’avvento delle religioni orientali, portò alla proliferazione delle pratiche magiche, e, conseguentemente, all’incremento delle normative in materia. Augusto [vedi], infatti, proibirà i libri divinatori, e ribadirà il divieto della magia nera, cioè quella indirizzata a cagionare un male ad una persona o ai suoi beni.

    Tiberio [vedi] accentuerà la tendenza repressiva dell’ordinamento romano, tendenza che si rafforzerà ulteriormente, anche sotto la spinta del cristianesimo.

    Maggiorano (imp. 457-461 d.C.)

    (—), successore di Avito [vedi], fu fatto eleggere imperatore con poteri soltanto nominali dallo svevo Ricimero, patricius ed effettivo responsabile della politica occidentale come magìster mìlitum [vedi].

    Magis imperii quam iurisdictionis

    Con questa locuzione vennero indicati i mezzi complementari della procedura formulare intesi ad attuare procedure più rapide o a garantire l’adesione delle parti al processo ordinario e l’esecuzione delle pretese giudizialmente accertate.

    Tali mezzi furono definiti (—) in quanto basati sull’imperium magistratuale. Tali erano:

    — interdicta [vedi];

    — “in integrum restitutiònes” [vedi];

    — “stipulationes prætoriæ” [vedi];

    — “missio in possessionem” [vedi];

    — “bonorum venditio” [vedi];

    — “bonorum distractio” [vedi];

    — “datio bonorum possessionis”[vedi].

    Questi mezzi presupponevano una “causæ cognitio”, cioè una valutazione di merito da parte del magistrato.

    Magìster bonòrum

    Nella bonorum venditio [vedi] era uno dei creditori iscritti o cessionari, che veniva nominato dai creditori stessi, dopo l’immissione dei creditori nel patrimonio del debitore, per amministrare e disporre, entro certi limiti, dei beni oggetto di esecuzione, fino all’intervento della vendita coattiva [vedi bonorum vendìtio]. Suoi compiti principali erano:

    — fare l’inventario dei beni e delle attività;

    — redigere un bando di vendita all’incanto degli stessi.

    Magister census

    Magistrato incaricato, in epoca imperiale, di preparare le liste censurarie; era gerarchicamente subordinato al præfectus prætorio [vedi].

    Magister èquitum

    Era, in età arcaica e repubblicana, il comandante della cavalleria nominato dal dictàtor [vedi] in qualità di suo collèga minor.

    Non occorrevano particolari requisiti per la nomina, potendo tale carica essere ricoperta anche da un plebeo; trattandosi di una magistratura cum impèrio [vedi magistratus], la nomina, però, doveva essere seguita dall’investitura della lex curiata de imperio [vedi].

    Il (—) durava in carica quanto il dictator (non oltre sei mesi ovvero non oltre il giorno di scadenza del consolato, durante il quale era stato nominato il dittatore) e poteva essere sostituito da questi in qualsiasi momento.

    Dotato di imperium (che non gli derivava da una delega da parte del dictator, ma dalla sua stessa posizione costituzionale), poteva non solo convocare i comìtia [vedi], ma anche il Senato, massimo organo consultivo.

    Magister mìlitum (vel magister milìtiae)

    Veniva così definito il funzionario imperiale posto a capo dell’amministrazione militare nel quadro del riassetto delle cariche dell’impero e del sistema amministrativo, voluto da Diocleziano [vedi].

    Magister nàvis

    [vedi Àctio exercitòria]

    Magìster officiòrum [Capo degli uffici]

    Veniva così definito il più importante e potente ministro dell’imperatore. Istituito da Costantino [vedi] nell’organizzazione amministrativa dell’Impero tardo-classico, il (—) era chiamato a dirigere i più importanti offìcia (segreterie) imperiali:

    — l’officium memoriæ, incaricato della redazione delle adnotatiònes (provvedimenti affini ai rescritti [vedi constitutiònes prìncipum]);

    — l’officium epistulàrum, designato alla corrispondenza imperiale e ai contatti con le ambasciate straniere;

    — l’officium libellòrum, adibito all’istruzione delle cause giudiziali sottoposte alla cognizione dell’imperatore;

    — l’officium admissiònum, deputato alla regolazione delle udienze concesse dall’imperatore.

    Il (—) curava anche la direzione della Schola palatina (corpo speciale posto a difesa della corte) e della Schola degli agèntes in rèbus (ispettori di polizia incaricati della sorveglianza del servizio di posta imperiale, nonché di un controllo complessivo su tutta l’amministrazione centrale e periferica).

    Magistràtus

    Il termine (—) designava, nel mondo romano, il titolare di una carica pubblica (e non, come nel linguaggio contemporaneo, il giudice investito della decisione di una controversia penale o civile).

    In età repubblicana i (—) si distinguevano in maiòres e minòres, a seconda che fossero forniti di potèstas [vedi] e impèrium [vedi] o di sola potestas.

    Dalle magistrature ordinarie (cioè essenziali al normale svolgimento della vita della cìvitas [vedi] romana), si distinguevano quelle straordinarie (create per fronteggiare speciali accadimenti).

    Tra i magistrati ordinari rientravano i consoli [vedi cònsules], il pretore [vedi prætor], gli edili [vedi ædìlitas], i questori [vedi quæstòres], i censori [vedi censòres]; tra i magistrati straordinari rientravano, invece, il dittatore [vedi dictàtor], i tribùni mìlitum [vedi], i triùmviri àgris dàndis [vedi].

    Mentre in età arcaica la designazione del (—) era effettuata dal predecessore, secondo la regola “magistrato crea magistrato” (cooptàtio [vedi]), in epoca repubblicana, nel rispetto del nuovo spirito democratico, si attribuì l’elezione del (—) alle assemblee popolari [vedi comìtia; concìlia].

    Per presentarsi come candidato ad una magistratura, il cittadino romano doveva possedere una serie di requisiti, positivi e negativi. Erano ritenuti indispensabili il iùs suffragii [vedi], l’ingenuità [vedi ingenuus], il patriziato o l’appartenenza a famiglie plebee (a seconda che si trattasse di cariche tipicamente patrizie o plebee), nonché il raggiungimento di un’età minima (determinata dalla legge per le singole cariche); non poteva essere eletto, inoltre, colui che fosse stato colpito da infamia [vedi].

    In età repubblicana fu fortemente sentita l’esigenza di imporre precise limitazioni al potere di volta in volta attribuito ai singoli individui chiamati a ricoprire le varie cariche.

    Allo scopo di evitare probabili degenerazioni tiranniche fu, infatti, predisposto un complesso di regole, atte ad instaurare un sistema di garanzie e di controllo. In particolare:

    — fu stabilito che il (—) dovesse render conto del proprio operato, così da essere eventualmente perseguito per infrazioni ed omissioni (il (—) cum imperio poteva essere sottoposto a giudizio solo al termine dell’anno in carica);

    — fu pienamente attuato il principio della collegialità e della par potestas tra colleghi (per le magistrature “gemelle” come il consolato);

    — fu vietato, inoltre, il cumulo e l’iterazione delle cariche: non era concesso al cittadino di ricoprire più magistrature contemporaneamente, né di esercitare nuovamente una carica da lui già ricoperta.

    Il potere magistratuale era limitato ulteriormente per la compresenza di altre magistrature e per l’esistenza di un reciproco controllo tra gli organi della costituzione repubblicana (si pensi, ad es., al Senato).

    Magno di Narbona

    [vedi Edìctum Theodorìci]

    Magno Massimo (imp. 383-388 d.C.)

    Imperatore romano, riconosciuto Augustus nel 383 d.C. da Teodosio [vedi], governò con lui la Gallia, la Britannia e la Spagna, insieme a Valentiniano II [vedi].

    Avendo tentato di impadronirsi delle prefetture d’Italia, Africa ed Illiria appartenenti a Valentiniano, (—) fu sconfitto e poi ucciso da Teodosio ad Aquileia nel 388 d.C.

    Maièstas

    [vedi Crìmen maiestàtis]

    Mala fìdes supervèniens non nòcet [La mala fede sopravvenuta non nuoce - ai fini del possesso; cfr. art. 1147 c.c.]

    Principio applicato, nel diritto civile vigente, in materia di possesso. Esso stabilisce che, ai fini della sussistenza del requisito della buona fede (richiesto da diverse norme, artt. 1147 ss., 1152 ss. c.c., per l’acquisto del possesso e per l’usucapione) è sufficiente che il possessore sia in buona fede (ignori, cioè, l’esistenza di diritti altrui sulla cosa posseduta) all’inizio del possesso, a nulla rilevando che in un momento successivo il possessore abbia avuto consapevolezza dell’esistenza di un diritto altrui sulla cosa posseduta.

    Malefìcium

    [vedi Obligatiònes ex maleficio]

    Maleventum (Battaglia di) (275 a.C.)

    Ultimo atto della lotta che oppose Romani ed Epiroti, si concluse con la disfatta dell’esercito di Pirro.

    Questi era stato assente per due anni dall’Italia, nel tentativo di conquistare la Sicilia, sottraendola ai Cartaginesi. Nel frattempo Roma aveva avuto modo di riorganizzarsi e nella decisiva (—), l’esercito romano, comandato da M. Curio Dentato inflisse agli Epiroti una disastrosa sconfitta, in seguito alla quale Pirro rientrò in Epiro.

    Per celebrare il vittorioso evento la città fu ribattezzata dai romani in Beneventum.

    Malìtia sùpplet ætàtem [lett. “la malizia supplisce all’età”; cfr. art. 1426 c.c.]

    Principio espresso dall’art. 1426 c.c. vigente, in deroga al disposto dell’art. 1425 c.c., che sancisce l’annullabilità dei negozi giuridici posti in essere dai minori, in quanto soggetti privi della capacità di agire [vedi capacità].

    A tale regola fa eccezione il principio in esame, che prevede la non annullabilità del negozio giuridico concluso dal minore nei casi in cui quest’ultimo abbia posto in essere raggiri ed artifici per trarre in inganno la controparte sulla sua minore età.

    Màlum càrmen incantàre

    Delitto consistente nella pratica di arti magiche o incantesimi finalizzati a procurare la morte di qualcuno.

    La sua esistenza è attestata da Plinio il Vecchio; probabilmente il delitto di (—) fu previsto dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] e punito con la sacèrtas [vedi].

    Malversazione

    [vedi Crìmen repetundàrum]

    Mamertini

    Mercenari italici di stirpe osca, derivarono il loro nome dal dio campano della guerra Mamers, cioè Marte. Assoldati da Agatocle, tiranno di Siracusa, alla sua morte (289 a.C.) si impadronirono di Messina.

    La stessa Siracusa era costantemente assillata dalle scorrerie dei (—).

    Sconfitti da Gerone II, nuovo signore della città (269 a.C.), chiesero aiuto prima a Cartagine, che dominava la Sicilia occidentale, e poi ai Romani che sbarcando sull’isola diedero inizio alla I guerra punica [vedi guerre puniche].

    Mamurra

    Ingegnere e fido consigliere di Cesare, lo seguì nelle campagne in Spagna e in Gallia accumulando enormi fortune. Importò a Roma la moda di rivestire di marmo le facciate dei palazzi, rientrando nel novero degli “intimi” di Cesare. Tale relazione fu avversata con roventi invettive da Catullo.

    Mancipàtio [Alienazione]

    Negozio solenne tipico del iùs civile [vedi], di origini risalenti, traslativo del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] sulle res màncipi [vedi]. La capacità di porre in essere una (—) apparteneva ai soli cittadini romani, patres familiàrum.

    Definita dalle fonti postclassiche come imaginaria quædam vendìtio (alienazione immaginaria, fittizia: cfr. Gai Inst., 1. 119), la (—) si svolgeva nel modo seguente: alla presenza di cinque testimoni (scelti tra cittadini romani puberi) e di un pesatore pubblico detto lìbripens (di eguale condizione), l’acquirente (mancìpio accìpiens), tenendo tra le mani alcuni pezzi di bronzo, dichiarava solennemente che la cosa oggetto della (—) gli apparteneva. Successivamente colpiva la bilancia del pesatore con il bronzo che poi veniva consegnato, quale prezzo, all’alienante (mancipio dans).

    La (—) era un actus legitimus, ossia non poteva essere sottoposto né a condizione né a termine: essa comportava, inoltre, l’obbligo di prestare la c.d. obligàtio auctoritàtis [vedi àctio auctoritatis; auctòritas], una sorta di garanzia per l’evizione.

    Col tempo, le formalità richieste divennero meramente simboliche (si parlò, ad es., di (—) nùmmo uno [vedi], cioè in cambio di una sola moneta): la (—) divenne un negozio astratto di trasferimento del dominium ex iure Quiritium sulle res mancipi, che poteva essere caratterizzata anche da una causa diversa dalla vendita, grazie all’inserimento di apposite clausole (leges mancìpii) o all’aggiunta di dichiarazioni solenni (nuncupationes [vedi nuncupatio] che precisavano quelli che erano gli effetti realmente perseguiti dalle parti.

    In età repubblicana, peraltro, era invalso l’uso di redigere, per provare l’effettivo espletamento delle formalità, un documento scritto cui venivano apposti i sigilli delle parti (il mancipio dans, alienante, ed il mancipio accipiens, acquirente), dei testimoni e del libripens; questa attestazione documentale finì col prendere il posto dell’effettivo espletamento delle formalità della (—), tanto che in diritto postclassico e giustinianeo la (—) divenne oggetto di una mera clausola apposta dalle parti.

    Mancipàtio a non dòmino

    Atto librale, posto in essere nelle forme della mancipatio [vedi]: si differenziava da questa in quanto determinava l’acquisto, da parte del mancìpio accìpiens, di una res màncipi [vedi] che non era di proprietà del mancipio dans (alienante). All’acquirente in buona fede il pretore accordava tutela sia contro le pretese del terzo possessore, sia contro quelle del suo dante causa, attraverso la concessione dell’àctio Publiciàna [vedi] e dell’excèptio rei vènditæ et tràditæ [vedi]. Tuttavia, l’acquirente soccombeva dinanzi al vero dòminus [vedi] della res.

    Mancipatio famìliæ

    La (—) era una forma particolare di mancipatio [vedi] cui si fece ricorso, sembra, fin dai primi anni della repubblica, allo scopo di consentire il trasferimento dei beni del defunto dopo la sua morte. Essa si concretava nella vendita in blocco dei beni, effettuata dal disponente ad una persona di fiducia (c.d. familiæ èmptor) [vedi] con l’intesa che gli effetti dell’atto si producessero solo dopo la sua morte.

    La (—) era accompagnata dall’indicazione dei destinatari di ciascun bene ed era un atto essenzialmente orale.

    Solo più tardi si consentì al testatore di redigere in forma scritta le disposizioni e presentare lo scritto ai testimoni, dichiarando oralmente che in esso era contenuto il proprio testamento.

    Mancipatio fidùciæ causa [Alienazione fiduciaria]

    Applicazione particolare dell’istituto della mancipatio [vedi] in materia di garanzia delle obbligazioni.

    La (—) costituiva in particolare una forma di garanzia per effetto della quale il debitore trasferiva al creditore la proprietà di una sua cosa, con l’impegno, fondato semplicemente sulla lealtà (fides) del creditore, che questi avrebbe restituito la cosa, quando fosse stato soddisfatto del suo credito.

    Mancipatio nùmmo uno

    Vendita fittizia risultato della trasformazione (avvenuta nell’età postclassica) della mancipatio [vedi] da strumento di trasferimento in negozio astratto. La (—), in particolare, era utilizzata per realizzare l’attribuzione sostanzialmente gratuita di una res màncipi [vedi], dal momento che l’alienante richiedeva il pagamento simbolico di una sola moneta (nummo uno) come, ad esempio, nella noxæ datio [vedi nòxa] e nella cœmptio [vedi].

    Mancipàtio servitùtis

    Uno dei modi di costituzione di una servitù [vedi servitùtes prædiòrum], ammissibile, in periodo classico, alternativamente alla in iùre cèssio servitùtis [vedi], per le c.d. servitutes màncipi [vedi res mancipi].

    Si è ritenuto che, secondo il rituale della mancipatio [vedi] toccasse al mancìpio accìpiens [vedi] dichiarare formalmente che su un dato fondo veniva imposta una servitù; un diverso orientamento afferma che al momento di porre in essere le formalità della mancipatio, l’alienante avesse la possibilità di pronunciare parole solenni volte allo scopo di limitare la propria responsabilità “auctoritàtis nòmine”.

    Mancìpio accìpiens [Accipiente nella mancipatio]

    [vedi Mancipàtio]

    Mancìpio dàns [Datore nella mancipatio]

    [vedi Mancipatio]

    Mancìpium

    Originario rapporto giuridico assoluto (detto anche mànus o potèstas), di contenuto amplissimo, riconosciuto dall’antichissimo sistema del iùs Quirìtium dai cui mores fu regolato [vedi].

    Il termine (—), derivava etimologicamente da “manu càpere” (prendere con mano).

    Soggetto attivo del (—) era il pater familias [vedi] (il rapporto si estrinsecava tra i diversi patres familiàrum); oggetto erano tutti i diversi elementi (persone e beni) che componevano la familia [vedi] arcaica.

    A partire dalla fine del VI sec. a.C. il (—) unitario si scisse in diverse situazioni attive:

    — si identificarono, da un lato, potestà familiari in senso stretto:

    — patria potestas [vedi];

    — mànus maritàlis [vedi];

    — potestas sui lìberi in mancipio [vedi];

    — dall’altro si identificarono potestà reali, aventi ad oggetto la facoltà di godere e disporre di cose e schiavi: quest’ultimo tipo di situazione attiva prese il nome di domìnium ex iùre Quiritium [vedi].

    Mandàta prìncipum

    I (—) erano provvedimenti [vedi constitutiònes principum] mediante i quali il principe rivolgeva comunicazioni e impartiva istruzioni ai propri funzionari in forza del suo imperium proconsulare maius et infinitum. Ben presto furono indirizzati anche a magistrati repubblicani che esercitavano attività giurisdizionale extra ordinem o che erano impegnati nel governo delle province senatorie.

    Si differenziarono dagli edìcta [vedi] perché destinati ad essere utilizzati solo con riferimento ai rapporti interni.

    Originariamente i (—) furono redatti di volta in volta e inviati ad personam (cioè ai singoli destinatari di essi); successivamente, invalse l’uso di preparare testi sostanzialmente identici per le diverse categorie di destinatari

    Mandàtum [Mandato; cfr. artt. 1703 ss. c.c.]

    Contratto consensuale che obbligava un soggetto (mandatàrius) ad eseguire uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto (mandàtor).

    In diritto romano il (—) fu riconosciuto come contratto consensuale solo in epoca preclassica (nel II-I sec. a.C.), quando le esigenze commerciali imposero agli operatori economici di ricorrere ad intermediari lontani per curare affari cui non potevano attendere personalmente. L’individuazione del (—) fu dovuta, in particolare, alla giurisprudenza evolutiva del prætor peregrìnus [vedi].

    Il (—) era gratuito. Qualora fosse stato pattuito un compenso, si aveva una locatio operis [vedi], non un (—). In casi eccezionali, poteva essere pattuita una remunerazione, ma solo a titolo di gratitudine (honorarium) e che poteva essere fatta valere con un’actio in factum e non con l’actio mandati contraria.

    Il mandatario poteva essere richiesto di compiere non soltanto atti giuridici, ma ancheun’attività di fatto (es. curare una piantagione); era inammissibile il (—) rei turpis (Gai Inst. 3.157), quello, cioè, nel quale il mandatario era obbligato a compiere un’attività turpe.

    Si distinguevano, in particolare:

    — il (—) mea gràtia (mandato conferito nell’interesse del mandante);

    — il (—) alièna gratia (mandato conferito nell’interesse di un terzo);

    — il (—) mea et tua gratia (mandato conferito in parte nell’interesse del mandante, in parte nell’interesse del mandatario);

    — (—) tua gratia tantum, ossia nell’esclusivo interesse del mandatario; esso si considerava come semplice consiglio non produttivo di effetti giuridici.

    Il mandatario aveva l’obbligo di:

    — eseguire esattamente l’incarico; se egli agiva discostandosi dalle istruzioni ricevute, il mandante poteva agire per ottenere l’esatto adempimento dell’incarico affidato;

    — riversare gli effetti dell’attività svolta nella sfera giuridica del mandante (es. trasferire la proprietà delle res acquistate, versare quanto riscosso).

    Il mandante aveva l’obbligo di:

    — rivalere il mandatario delle spese affrontate nell’esecuzione del (—) e dei danni eventualmente subiti.

    A tutela delle reciproche obbligazioni, le parti potevano esperire l’àctio mandati (directa a tutela dei diritti del mandante; contraria a tutela dei diritti del mandatario) azione di buona fede [vedi actio bonæ fìdei] attribuita dal prætor.

    Il mandato si estingueva per esecuzione dell’incarico o sopravvenuta impossibilità di eseguirlo, per il sopraggiungere del termine stabilito e per il venir meno del consènsus persèverans: oltre al verificarsi del contrarius consensus, l’estinzione si verificava per il recesso di una delle parti (revocàtio del mandante e renuntiàtio del mandatario).

    Il mandato cessava, inoltre, per morte di una delle parti (c.d. resolùtio mandati: mandatum morte resòlvitur), ma se le obbligazioni erano già sorte in conseguenza dell’esecuzione dell’incarico, esso vincolava gli eredi.

    Si riteneva inammissibile il c.d. (—) post mòrtem, quello che aveva, cioè, per oggetto attività da compiere dopo la morte del mandante o del mandatario: in questo caso, si riteneva che il contratto fosse nullo. Solo in età postclassica, si cominciò ad ammettere la possibilità di contrarre un (—) post mortem mandatòris. Si ritenne, inoltre, inammissibile una renuntiatio del mandatarius che risultasse pregiudizievole per il mandante.

    Mandatum ad agèndum

    [vedi Procuràtio in rem suam]

    Mandatum ad custodièndum [Incarico a custodire]

    [vedi Depòsitum]

    Mandàtum adeùndæ hereditàtis

    [vedi Mandatum pecùniæ credèndæ]

    Mandàtum pecùniæ credèndæ [Mandato di credito; cfr. artt. 1958-1959 c.c.]

    Il (—) (mandato di credito) consisteva nell’incarico che taluno dava ad un altro di prestare danaro ad un terzo: l’istituto veniva usato a scopo di garanzia personale delle obbligazioni [vedi obligàtio].

    Nella compilazione giustinianea il (—) si presentava come un contratto che con l’apparenza esteriore del mandato, esplicava la funzione obiettiva della fideiussione.

    La validità del mandato di credito fu riconosciuta, secondo parte della dottrina, dai tempi di Sabino [vedi] in poi: precedentemente nessuna rilevanza giuridica aveva l’incarico rivolto ad altri di concedere un mutuo, in nulla differenziandosi tale “invito” dal mandatum tua gràtia [vedi mandatum] che costituiva un’esortazione o un consiglio nel solo interesse del consigliato.

    Il (—) era un contratto a forma libera, da cui nasceva un’obligatio vèrbis contràcta [vedi].

    Eseguito il mandato, cioè il mutuo, se il mutuatario non pagava, il mandatario poteva agire col contràrium iudìcium mandati contro il mandante per far valere la garanzia: il mandante, sostanzialmente, acquistava una situazione giuridica analoga a quella del fideiussore, garantendo l’adempimento del mutuatario.

    A differenza della fideiùssio [vedi], il mandatum non era un contratto accessorio del rapporto di credito garantito, anzi era un contratto collegato rispetto al contratto di mutuo: l’obbligazione del mandante era valida anche se era invalida quella del debitore principale.

    In età classica non furono mai espressamente riconosciuti al mandante di credito i benefici (divisiònis, òrdinis [vedi benefìcium divisiònis; beneficium òrdinis]) concessi ai fideiussori.

    Solo nel diritto postclassico fu concesso il beneficium excussiònis [vedi], anche al mandante di credito e si arrivò alla totale equiparazione tra il (—) e la fideiussio [vedi].

    Il mandato doveva essere tale da non ledere il buon costume (era nullo, pertanto, il mandatum rei turpis): Ulpiano [vedi] ritenne nullo il mandato dell’adulèscens luxuriòsus che aveva dato ad un altro l’incarico di far da fideiussore ad una meretrice.

    Per Papiniano [vedi] era nullo il mandato avente ad oggetto un credito già sorto, perché ciò era incompatibile con la figura del mandato.

    Figura particolare era il mandatum adeùndæ hereditàtis per il quale, secondo Salvio Giuliano [vedi], rispondevano delle passività dell’erede anche coloro che avessero dato mandato di accettare, convincendo l’erede.

    Il creditore-mandatario poteva usufruire di due mezzi di tutela:

    — nei confronti del debitore, poteva agire con l’àctio certæ crèditæ pecuniæ;

    — nei confronti del terzo-mandante, poteva agire con l’actio mandati contraria.

    Mandàtum post mòrtem [Mandato posteriore alla morte]

    [vedi Mandatum]

    Manìlii venàlium vendendòrum lèges

    [vedi Manilio]

    Manilio (Manio)

    Giurista di secondo piano, console nel 149 a.C., visse nel II sec. a.C.

    Ricordato per i suoi respònsa [vedi] in materia cautelare, tra le sue opere si ascrivono:

    — i formulari in tema di compravendita (Maniliànæ venàlium vendendòrum lèges);

    — tre libri di diritto civile (libri tres iùris civilis).

    Pomponio [vedi] attribuisce a (—) anche i Monumènta Manilii, ma la dottrina più recente sostiene che quest’ultima espressione definirebbe, in realtà, l’eccellenza di tutta la sua produzione giuridico-letteraria.

    Manumìssio [Affrancazione]

    La (—) era uno degli atti con cui lo schiavo acquistava lo status libertàtis [vedi status]: si trattava di un atto irrevocabile, che tollerava, però, l’apposizione di condizioni; lo schiavo affrancato era detto libèrtus [vedi libertìnitas].

    I modi di manumissio, secondo il ius civile (c.d. manumissiones iustæ ac legitimæ), che producevano l’effetto di rendere il servo libero e cittadino romano, furono:

    — la (—) vindìcta: consisteva in un finto processo nel quale un cittadino, il cd. adsèrtor in libertàtem o libertatis, in forma solenne, dichiarava nei confronti del padrone, lo stato di libertà dello schiavo (vindicàtio ex servitùte in libertàtem); non opponendosi il dòminus [vedi] a tale dichiarazione, il magistrato pronunciava l’addìctio libertatis, confermava, cioè, la dichiarazione dell’adsertor. In seguito si diede meno rilievo ad elementi formali (simboli e cerimoniali), ritenendosi sufficiente che il padrone dichiarasse dinanzi al magistrato la sua volontà di affrancazione.

    La (—) poteva anche essere fatta dinanzi ad un magistrato in trànsitu, cioè senza alcuna solennità, “durante il suo passaggio”;

    — la (—) cènsu: veniva compiuta dal padrone e consisteva nell’iscrivere lo schiavo che si voleva affrancare nelle liste dei cittadini;

    — la (—) testamento: consisteva nella dichiarazione, fatta dal dominus nel proprio testamento, di voler affrancare il proprio schiavo. Essa poteva aver luogo in due modi:

    — dirèctis vèrbis, cioè quando era ordinata direttamente dal testatore, con la conseguenza che lo schiavo diventava libero al momento dell’accettazione dell’eredità da parte dell’erede: lo schiavo diventava libertus orcìnus;

    — per fideicommìssum, quando il testatore imponeva all’erede, al legatario o al fedecommissario l’obbligo di liberare un servo determinato: il manomesso diventava libertus del manomittente.

    Nel periodo repubblicano prevalsero forme meno solenni, (c.d. manumissio iure prætorio) che producevano effetti giuridici limitati. Si diffuse la (—) inter amìcos, che avveniva in forma orale davanti a testimoni; tale dichiarazione, tuttavia, proprio perché priva di forme solenni, non aveva effetti civili, per cui non era raro il caso in cui il padrone, pentitosi, rivendicasse il suo dominio sul servo. Per ovviare a questo inconveniente, il pretore col tempo finì col precludere al padrone la rèi vindicàtio (c.d. petìtio ex libertate in servitutem), creando così una forma di libertà di fatto.

    In epoca classica e postclassica dalla (—) inter amicos derivarono due autonome forme di manumissiònes: la (—) per epìstulam, consistente in uno scritto indirizzato ad una persona, in cui era espressa la volontà di liberare lo schiavo, e la (—) per mènsam, cioè quella fatta durante un banchetto alla presenza dei commensali. Gli affrancati iure prætorio, subivano delle limitazioni in campo pubblicistico, essendo privi del ius suffragii [vedi] e del ius honorum [vedi].

    Comune all’epoca repubblicana e classica è anche la (—) fideicommissària, rimessa per fedecommesso all’erede e che attribuiva al servo, in caso di inottemperanza dell’erede, il diritto di adire il magistrato per ottenerla.

    Alla fine dell’epoca repubblicana, per impedire che il proliferare indiscriminato di affrancazioni permettesse l’acquisto della cittadinanza romana ad un numero eccessivo di schiavi, intervennero due leggi, la lex Fufia Canìnia [vedi] del 2 a.C. e la lex Ælia Sentia [vedi] del 4 d.C.:

    — la lex Fufia Caninia stabilì che per testamento poteva essere manomesso solo un numero di schiavi proporzionale a quelli posseduti dal testatore;

    — la lex Ælia Sentia, a sua volta, stabilì tre principi:

    — erano vietate le affrancazioni in frode ai creditori;

    — non divenivano cittadini romani, ma soltanto Latini [vedi] (detti, appunto, Latini Æliàni dal nome della legge) gli schiavi minori di 30 anni o affrancati da padroni minori di 20 anni, salvo l’esistenza di una iùsta causa dimostrata al cospetto del c.d. consìlium (consesso di cittadini);

    — gli schiavi già puniti per aver commesso qualche delitto, se affrancati, si ritrovavano nella condizione di peregrìni deditìcii, che non potevano risiedere entro cento miglia dalla città di Roma, non avevano capacità né di disporre né di ricevere per testamento e non potevano mai diventare cittadini romani.

    In epoca imperiale, sotto l’influsso del Cristianesimo, venne introdotta una nuova forma di affrancazione, la (—) in sacrosànctis ecclèsiis, consistente in una solenne dichiarazione di voler liberare il servo fatta dal dòminus davanti all’autorità ecclesiastica.

    Con Giustiniano, infine, si affermò definitivamente il principio del fàvor libertàtis [vedi] con la conseguenza che ebbe effetto di affrancazione qualsiasi manifestazione di volontà in tal senso espressa dal padrone, con piena libertà di forma: fu abrogata del tutto la lex Fufia Caninia e quasi del tutto la lex Ælia Sentia, riconoscendosi ai Latini Iuniàni [vedi] e ai deditìcii Æliani [vedi] la libertà e la cittadinanza romana.

    Mànus

    Fondamentale rapporto assoluto intercorrente tra il pater familias [vedi] e tutti gli altri cittadini; fu denominato anche mancìpium [vedi] o potèstas.

    [vedi mancipium; patria potestas]

    Manus inièctio

    [vedi Lègis àctio per manus iniectiònem]

    Manus maritàlis

    Era la potestà particolare riconosciuta al pater familias [vedi] su di una mùlier [vedi] di provenienza estranea alla famiglia che veniva a trovarsi nella posizione di filia, o di nèptis qualora il marito fosse ancora alièni iùri subièctus.

    La (—) caratterizzava il c.d. matrimonium cum manu [vedi matrimonium]; i suoi fatti costitutivi erano:

    — la confarreàtio [vedi];

    — la coëmptio [vedi];

    — l’usus [vedi].

    Tra le cause di estinzione della (—), vanno ricordate:

    — la morte della donna o del marito che fosse pater familias, cioè capostipite;

    — la mancipàtio [vedi] della moglie ad un terzo;

    — la diffarreàtio [vedi].

    Marcello (Ulpio)

    Giurista vissuto nel II sec. d.C., fu governatore della Pannonia inferiore e fece parte del consìlium [vedi consilium prìncipis] di Antonino Pio e successivamente di quello di Marco Aurelio.

    Le sue principali opere furono:

    — i Libri XXXI digestòrum ;

    — i Libri VI ad lègem Iuliam et Papiam;

    — un Liber singulàris responsòrum;

    — i Libri de offìcio cònsulis;

    — le Notæ ai Digesta di Giustiniano I [vedi] ed alle Regulæ di Pomponio [vedi].

    Marcha [Marchio] [cfr. artt. 2569 e ss. c.c.]

    Simbolo o nome identificativo di un’opera o di un prodotto dell’ingegno umano. I Romani utilizzavano la (—) non solo per le opere d’arte, ma anche per prodotti di uso corrente come condutture idriche, pentole, mattoni e addirittura per formaggi, vini o colliri per gli occhi.

    È evidente quindi l’utilizzo commerciale del marchio.

    È dubbia invece la natura della sua tutela giuridica. Penalmente, infatti, l’utilizzo di un nome (e quindi una (—)) falso era di certo sanzionato [vedi Crimen falsi]. Dubbio è se esistesse una tutela privata, cioè un diritto di utilizzo del marchio.

    Marciano (imp. 450-457 d.C.)

    Imperatore d’Oriente di origine trace, successe nel 450 d.C. a Teodosio II [vedi].

    Convocò il IV Concilio ecumenico di Calcedonia (451), che formulò il dogma delle due nature di Cristo e condannò sia il nestorianesimo sia il monofisismo, riconciliando le Chiese di Roma e di Costantinopoli e riconoscendo il primato del pontefice romano (allora Leone Magno).

    Alla sua morte nel 457 d.C. gli successe Leone I [vedi].

    Marciano (Elio)

    Giurista dell’età dei Severi (III sec. d.C.), ricoprì l’incarico di alto funzionario della cancelleria di Settimio Severo e di Caracalla.

    Tra le sue opere meritano menzione particolare:

    — i Libri XVI institutiònum costituenti un’opera intermedia tra il testo elementare ed il commentario;

    — i Libri V regulàrum;

    — i Libri singulàres ad formùlam hypothecariam;

    — i Libri II de appellatiònibus;

    — i Libri II de pùblicis iudìciis.

    Marco Antonio

    [vedi Ottaviano Augusto]

    Marco Aurelio (imp. 161-180 d.C.)

    Fu uno dei più importanti imperatori romani. Salito al trono nel 161 d.C., (—) fece nominare coreggente il fratello Lucio Vero [vedi], instaurando, in tal modo, fino alla morte di quest’ultimo (169 d.C.) un principato a due, basato sul principio della collegialità di marca consolare.

    Durante il suo principato, (—) al fine di rimpinguare le casse statali depauperate dalle spese sostenute per le guerre contro i Parti e le popolazioni germaniche dei Quadi e dei Marcomanni, dovette operare un inasprimento della pressione fiscale.

    Con (—) si registrò la fine del periodo del c.d. principato adottivo, nel corso del quale la successione era stata regolata dal criterio meritocratico del migliore fra i collaboratori del prìnceps a scapito di quello dinastico: difatti, alla sua morte, ascese al trono il figlio Commodo [vedi], precedentemente già associato al suo governo.

    (—) fu detto anche l’imperatore filosofo. Fu autore infatti di un’opera dal titolo Pensieri (Colloqui con se stesso), sotto forma di diario.

    Il lavoro, che in origine non era destinato alla pubblicazione, è pervaso dalla morale velatamente pessimista dello stoicismo, a cui l’imperatore aderì sin da giovane.

    Marcomanni

    Popolo germanico di stirpe sveva che nel 9 a.C. si mosse dalle terre del Reno (attuale Renania) per stabilirsi nell’odierna Boemia e fondarvi uno Stato autonomo con a capo il re Maroboduro.

    Nel 166 si spinsero al di qua delle Alpi, infiltrandosi oltre i confini dell’impero romano e giungendo fino ad Aquileia (oggi Udine) ma furono sconfitti da MarcoAurelio (172) e conclusero una pace con Commodo (180-192).

    A partire dal VI sec. la loro identità etnica subì notevoli contaminazioni: in parte si fusero con i Bavari ed in parte migrarono nei territori limitrofi alle Alpi orientali.

    Marco Porcio Catone

    [vedi Catone (il censore)]

    Marco Tullio Cicerone

    [vedi Cicerone]

    Mario (Caio)

    Esponente del ceto equestre e valente generale, divenne tribuno nel 119 a.C. e pretore nel 115 a.C.

    Si distinse nella guerra giugurtina nel 106 a.C. e l’anno dopo ottenne il consolato grazie all’appoggio dei populàres (classe cui facevano capo i soldati e i cavalieri che ne condividevano la politica antinobiliare).

    Dopo aver scongiurato la minaccia africana, (—) fu chiamato a difendere Roma dalle popolazioni germaniche (Cimbri e Tèutoni), cui fece fronte con un ingente numero di uomini, disponibili dopo la sua riforma del reclutamento.

    Tale riforma apriva le fila delle legioni ai nullatenenti, i quali, in cambio del servizio prestato come volontari per una lunga ferma, ottenevano, all’atto del congedo, terre da coltivare.

    All’esercito costituito da una milizia cittadina si sostituì così un esercito professionale, tecnicamente addestrato e organizzato.

    Valendosi dell’esercito, così rinnovato, (—) sconfisse i Teutoni ad Aquæ Sextiæ (102 a.C.) e i Cimbri ai Campi Raudii (101 a.C.) inaugurando con queste vittorie un periodo di pace per Roma.

    Acerrimo oppositore di (—) fu Silla [vedi] sostenuto, invece, dalla classe nobiliare senatoria; così già agli inizi del I sec. a.C. si profilò lo scontro tra i due esponenti delle fazioni opposte, nòbiles e populares.

    Dopo alterne vicende, che culminarono con la morte di Mario (86 a.C.), Silla, sconfitti i sostenitori di lui, prevaleva sui populares, rimanendo padrone indiscusso di Roma.

    Masada

    Fortezza situata nel deserto del Negev (attuale territorio israeliano) nella quale trovarono rifugio, dopo la distruzione da parte di Tito di Gerusalemme 70 d.C., gli ultimi mille zeloti che la difesero valorosamente per ben tre anni dall’assedio del generale romano Silva.

    La roccaforte costituisce un fulgido esempio di resistenza all’imperialismo romano in quanto la stessa non fu militarmente espugnata, ma occupata dalle truppe romane solo quando gli abitanti preferirono il suicidio collettivo pur di non piegarsi alla cattura e alla deportazione.

    Massa edictàlis

    [vedi Masse bluhmiane]

    Massa papinianea

    [vedi Masse bluhmiane]

    Massa sabiniana

    [vedi Masse bluhmiane]

    Masse bluhmiane

    Vengono così definiti i gruppi di brani di giuristi classici che compongono i Digesta [vedi] giustinianei.

    Il nome deriva dallo studioso tedesco Bluhme (vissuto nell’Ottocento), che per primo rilevò la non casualità del lavoro dei compilatori giustinianei: ciascuna delle tre sottocommissioni istituite da Giustiniano [vedi] lavorò, infatti, su una massa di brani ben individuata; tutto il materiale raccolto venne, poi, ricondotto ad unità in un secondo momento, dalla commissione plenaria, che avrebbe riordinato i singoli gruppi di frammenti già individuati dalle sottocommissioni, per tituli, cioè argomento per argomento.

    Le (—) fondamentali sono tre:

    — massa sabiniana, formata da 576 e 1/2 libri, tra i quali spiccano commentarii ad opere sabiniane [vedi Sabino], più qualcuno tra i commentarii all’editto pretorio di Ulpiano [vedi], Paolo [vedi] e Gaio [vedi];

    — massa edictalis, formata da 579 e 1/2 libri, tra i quali rientrano tutti i commentarii all’editto pretorio, di Ulpiano, Paolo e Gaio non inseriti nella massa sabiniana;

    — massa papinianea, formata da 292 libri, tra i quali spiccano respònsa e quæstiònes di Papiniano [vedi].

    I tituli dei Digesta [vedi] nel riportare i frammenti delle masse, utilizzarono per lo più brani tratti indifferentemente da tutte e tre i gruppi; brevi sono i tituli dove si riscontrano brani espunti da una o due di esse, o addirittura appartenenti ad una quarta massa (appèndix) più esigua e composta da opere residue.

    Dal punto di vista sistematico, i frammenti sono ordinati per gruppi, anche se in maniera variabile; rara è la commistione tra passi estratti da masse diverse.

    Massenzio (imp. 306-312 d.C.)

    Imperatore, nel sistema tetrarchico, insieme a Costantino [vedi] in Occidente e Licinio e Massimino Daia [vedi] in Oriente, fu vinto da Costantino il 28 ottobre del 312 d.C. nella battaglia di Ponte Milvio.

    Massimiano (imp. 286-305 d.C.)

    Associato al trono da Diocleziano [vedi] nel 285 d.C., prima col titolo di Cæsar e poi con quello di Augustus, governò l’Occidente insieme a Costanzo Cloro [vedi].

    Insieme a Diocleziano abbandonò il potere nel 305, lasciando il governo ai due Cesari, Galerio e Costanzo Cloro, che governarono dal 305 d.C. con il titolo di Augusti.

    Massimino (imp. 235-238 d.C.)

    Gaio Giulio Vero Massimino, detto il Trace, primo imperatore di origine barbarica, fu proclamato dai soldati a Magonza dopo l’uccisione di Severo Alessandro nel marzo del 235 d.C. [vedi].

    Ottenuta la consueta ratifica dal Senato, intraprese la guerra contro i Germani, invadendo i loro territori e giungendo fino in Pannonia.

    Per esigenze belliche e per compensare l’esercito, egli intensificò la pressione tributaria, provocando la reazione dei proprietari terrieri e dei ceti medi italici inurbati. Pertanto mentre in Italia il Senato lo denunciava come pericolo pubblico (238 d.C.) in Africa venivano proclamati imperatori Gordiano I [vedi] e Gordiano II [vedi].

    I due imperatori africani ebbero, peraltro, vita breve, uccisi entrambi dal legato di Numidia.

    Il Senato, che aveva già confermato la nomina dei due Gordiani, proclamò allora imperatori Pupieno [vedi] e Balbino [vedi], affiancando loro il quattordicenne Gordiano III [vedi], allo scopo di contrapporli a (—), che intanto aveva mosso le sue truppe contro Roma, assediando Aquileia.

    Proprio durante tale assedio (—) trovò la morte nel 238 d.C., ucciso dai suoi stessi soldati.

    Massimino Daia (imp. 306-313 d.C.)

    Imperatore in Oriente nel sistema tetrarchico dioclezianeo insieme a Licinio [vedi], fu da questi eliminato nel 313 d.C.

    Masurio Sabino

    [vedi Sabino]

    Mater famìlias

    Tecnicamente (—) era la moglie in manu mariti [vedi manus maritàlis]. Tuttavia il termine nell’uso comune indicava anche la madre di famiglia conformemente al significato odierno.

    Solo in età classica (—) venne utilizzato con riferimento alla donna sui iùris.

    Matrimònium [Matrimonio; artt. 79-219 c.c.]

    In diritto romano, il (—) costituiva il fondamento della familia [vedi] propria; fu definito da Modestino [vedi] come “… coniùnctio màris et féminæ et consòrtium omnis vitæ, divìni et humàni iùris communicàtio” (unione tra un uomo ed una donna che originava una comunione di tutta la vita, retta insieme da regole giuridiche e religiose).

    La dottrina ha definito il (—) (c.d. nùptiæ) come seria, manifesta e continuata unione tra un uomo ed una donna.

    Nonostante le notevoli evoluzioni e modifiche subìte nel corso delle varie epoche storiche, il (—) fu sempre retto da tre principi fondamentali:

    — il principio della monogamia: in nessuna epoca del diritto romano, nemmeno in quella più antica o nell’ultimo periodo (pure contaminato da influssi orientali), fu consentito ad un uomo di avere due o più mogli legittime;

    — il principio della consensualità: nel diritto romano, non fu mai l’atto formale a far sorgere il vincolo coniugale, ma sempre e soltanto il consenso (affèctio maritàlis [vedi]) dei coniugi. L’affectio fu elemento essenziale dell’istituto al punto che, come vedremo, il suo venir meno faceva cessare anche il vincolo; Ulpiano [vedi] diceva nuptias … non concubitus, sed consensus facit (il matrimonio non si costituisce in base alla consumazione, ma per effetto del consenso);

    — il principio esogamico, per il quale il matrimonio era consentito solo tra soggetti appartenenti a gruppi familiari diversi, sia dal punto di vista agnatizio che da quello gentilizio, e, in seguito, da quello cognatizio.

    In diritto romano si distingueva tra:

    — (—) cum manu;

    — (—) sine manu.

    • Il (—) cum manu

    È la più antica forma di (—): la donna che lo contraeva usciva dalla famiglia d’origine ed entrava in una famiglia nuova, in condizione di sottoposta, loco filiæ (rispetto al marito) o loco nèptis (rispetto al pater di lui).

    Il maritus (o il pater di lui) acquistava una particolare potestà sulla moglie, che prendeva il nome di manus maritàlis [vedi]: la donna, uscendo definitivamente dalla sua famiglia d’origine, perdeva ogni rapporto di agnazione con i suoi familiari di origine e quindi ogni aspettativa sulla loro eredità.

    La perdita di ogni relazione con la famiglia d’origine era determinata dalla convèntio in manum: se la donna era sui iuris, ella apportava al maritus sui iuris tutto il suo patrimonio.

    Fatti costitutivi della manus maritalis erano:

    — la confarreàtio [vedi];

    — la coëmptio [vedi];

    — l’usus [vedi].

    • Il (—) sine manu

    Agli inizi dell’età preclassica, si avvertì l’esigenza di evitare che la donna perdesse i suoi legami e le aspettative successorie con la sua famiglia d’origine, o che perdesse, se sui iuris, la sua autonomia giuridica; a tale scopo i coniugi evitarono la cœmptio e la confarreatio, scegliendo di unirsi in matrimonio mediante l’usus. In tal modo fu sfruttata una disposizione della lex XII Tabularum [vedi] in base alla quale se la moglie si fosse allontanata per tre giorni di seguito di casa in un anno, si riteneva interrotto l’usus maritalis (c.d. trinoctii usurpatio). Praticando questo sistema annualmente, quindi, la manus non si sarebbe realizzata; purtuttavia i figli che nascevano sarebbero spettati ugualmente al marito (o al suo pater familias) in virtù di un’altra antica disposizione in base alla quale i frutti naturali di un oggetto giuridico spettavano a chi aveva operato la semina.

    Nel costume sociale la libera unione che si veniva in tal modo a creare era ugualmente considerata (—): il (—) che così si poneva in essere era sine manu.

    • Gli sviluppi classici e postclassici

    In diritto classico le forme del (—) cum manu caddero in desuetudine, divenendo nettamente prevalente il (—) sine manu.

    In epoca postclassica, in base all’influsso del Cristianesimo, il matrimonio si andò configurando come negozio giuridico: per il sorgere del vincolo non occorreva più l’usus o il permanere dell’affectio, bastando il consenso iniziale dei nubendi.

    Giustiniano, parallelamente all’affermarsi della nuova concezione del matrimonio come sacramento, stabilì, inoltre, che la prova dell’esistenza o della mancanza di affectio maritalis poteva essere tratta dall’essersi o meno presentate le parti alla benedizione religiosa del sacerdote.

    In epoca tardo postclassica la benedizione religiosa divenne forma legale del (—), laddove, in precedenza, non era richiesta nessuna forma solenne.

    • I requisiti del (—)

    Per aversi (—) iùstum, cioè valido, occorrevano i seguenti requisiti:

    — i futuri coniugi dovevano entrambi essere forniti di iùs conùbii [vedi];

    — essi dovevano inoltre avere l’età pubere [vedi pubèrtas] ed essere capaci di unirsi sessualmente. Tale capacità era determinata dalla differenza di sesso, dall’età pubere e dall’attitudine al congiungimento;

    — il (—) doveva avere causa lecita: scopo essenziale era quello di stabilire tra i coniugi una adfìnitas [vedi], cioè un’affinità così stretta da potersi ritenere formata una nuova familia, di cui fosse capo il marito;

    — il consenso del pater familias a cui i nubendi erano soggetti.

    • Il (—) iniùstum

    Vari provvedimenti vietarono talune unioni matrimoniali considerate contrarie ad esigenze ritenute di particolare importanza.

    I matrimoni posti in essere contro i divieti erano nulli, in quanto matrimonia iniusta.

    Era iniustum in particolare il matrimonio tra la moglie colpevole di adulterio e il suo complice (per la lex Iulia et Papia [vedi] di Augusto); quello tra il tutore e la pupilla fino alla resa del conto; quello tra il funzionario di governo in provincia e una donna ivi domiciliata, fino alla cessazione della carica; quello tra senatores (e loro discendenti) e donne di condizione libertina o umile; quello tra rapitore e rapita, tra padrino e figlioccia e, in base a costituzioni postclassiche, quello con persone che avessero pronunciato il voto di castità o preso gli ordini ecclesiastici maggiori nonché quello tra cristiani ed ebrei.

    In epoca imperiale, neppure i militari potevano contrarre matrimonio (ma potevano vivere con concubine, che venivano chiamate focatarie o hospitæ). Settimo Severo abolì tale divieto all’inizio del III secolo d.C.

    Le secundæ nuptiæ erano, invece, ammesse, purché non fosse violato il tèmpus lugèndi, cioè il periodo di dieci mesi di lutto imposto dal costume sociale alla vedova.

    Nel diritto postclassico furono contrastate le nozze del pàrens bínubo, cioè del coniuge che aveva avuto figli dal primo matrimonio.

    Il matrimonio tra persone non aventi il conubium per ragioni di nazionalità era considerato comunque matrimonium, sia pure iniùstum: in tal caso il matrimonium, pur essendo nullo, produceva ugualmente alcuni effetti. Infatti contro la iniusta uxor valevano le pene comminate in caso di adulterio; inoltre, il matrimonium iniustum era di impedimento ad un matrimonio ulteriore.

    Negli altri casi in cui il divieto era formulato da leggi o da fonti giuridiche imperiali, il matrimonio non era nullo, bensì produceva a carico del trasgressore varie sanzioni.

    • Gli effetti del (—)

    Dalle iustæ nuptiæ derivavano i seguenti effetti:

    — i figli nati da tale unione erano legittimi ed erano cittadini romani, anche se la madre era straniera (purché avesse il conubium);

    — i figli erano sottoposti alla patria potèstas del genitore o, se questi era a sua volta filius familias, del di lui pater familias.

    Il riconoscimento dei figli derivava implicitamente dalla convivenza matrimoniale: pater is est quem nuptiæ demònstrant.

    Non erano attribuite azioni di disconoscimento al pater, né erano previste azioni per l’accertamento della legittimità a favore del filius. Nella pratica il pater riconosceva il proprio figlio, sollevando il neonato (tòllere lìberum) posto ai suoi piedi; il non farlo già implicava disconoscimento;

    — tra i coniugi, nonché tra ciascuno di essi ed i parenti dell’altro, si creava il vincolo di adfinitas;

    — trovavano applicazione quelle norme particolari, che presupponevano il rapporto di coniugio: es.: divieto di donazioni tra coniugi; divieto, almeno in epoca giustinianea, di azioni infamanti da parte di un coniuge contro l’altro; applicabilità delle norme sull’adultèrium, etc.;

    — ammissione della præsùmptio Muciàna [vedi], la quale, allo scopo di evitare spiacevoli indagini, comportava che tutti gli acquisti patrimoniali fatti dalla moglie si presumevano fatti in favore e per conto del marito, salva la possibilità di offrire prova contraria.

    • La disciplina imperiale del (—)

    In epoca imperiale, e particolarmente da Augusto in poi, gli imperatori intervennero con varie norme tese o a favorire o a limitare i matrimoni ovvero determinati tipi di matrimonio.

    In particolare deve essere ricordata la lex Iulia et Papia (fusione della lex Iulia de maritàndis ordìnibus [vedi] del 18 a.C. e della lex Papia Poppæa nuptiàlis [vedi] del 9 d.C.), che fece obbligo agli uomini tra i 25 ed i 60 anni ed alle donne tra i 20 ed i 50 anni di contrarre matrimonio con persone rientranti nelle categorie medesime, comminando limitazioni di incapacità per coloro che non vi ottemperassero.

    L’obbligo valeva anche per le persone vedove o divorziate, col solo limite per le donne del c.d. tempus lugendi, che la lex Papia fissò in dieci mesi dalla morte del marito.

    Tali leggi, inoltre, favorivano anche la procreazione, colpendo i celibi e gli orbi (coniugati senza prole) con imposte e con limitazioni della capacità di succedere per testamento.

    Per converso, alle donne che avevano partorito tre volte (quattro se liberte) veniva concesso il ius liberòrum, che comportava l’esenzione dalla tutela dell’agnatus e la piena capacità di disporre dei propri beni per testamento.

    Le disposizioni della lex Iulia et Papia furono notevolmente attenuate da Costantino, che eliminò le incapacità successorie, e furono definitivamente abrogate da Giustiniano.

    • Cessazione e scioglimento del (—)

    Il (—) si scioglieva:

    — per morte di uno dei coniugi;

    — per venir meno di uno dei requisiti necessari (es. per càpitis deminùtio maxima [vedi] di uno dei coniugi, per capitis deminutio media [vedi], per legami di parentela sopravvenuti tra i coniugi);

    — per divortium [vedi].

    Mauretania

    Antica regione comprendente l’odierno Marocco e buona parte della Algeria settentrionale.

    Nel II sec. la (—) era composta da due regni vassalli di Roma. In seguito alle rivolte scoppiate nel 40 d.C. per le continue ingerenze degli imperatori romani, si rese necessario un intervento militare. Nel 42 d.C., per meglio controllarne il territorio, Claudio [vedi] la divise in due province: Mauretania Tingitania e Mauretania Cæsariensis.

    Meciano L. Volusio

    Giurista discepolo di Giuliano [vedi] vissuto nel II sec. d.C., fu anche maestro di diritto di Marco Aurelio. Percorse una brillantissima carriera politica rivestendo tra l’altro le cariche di adiùtor òperum publicòrum (assistente nell’amministrazione delle opere pubbliche), di capo della cancelleria di Antonino Pio, di direttore delle biblioteche imperiali, di præfectus annonæ (sovrintendente all’approvvigionamento del grano) ed infine di governatore dell’Egitto.

    Tra i suoi scritti va ricordata un’opera in tema di fedecommessi.

    Medium litis

    Parte centrale della procedura extra ordinem: comprendeva lo scontro tra la narratio dell’attore e la contradictio del convenuto.

    Mèmbrum rùptum [Mutilazione]

    Uno dei tipi di iniuria [vedi] disciplinati dalle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum]. Consisteva nella gravissima diminuzione dell’integrità fisica di un soggetto, a seguito dell’asportazione o della causata perpetua inabilità di un arto. Per tale tipo di reato era prevista la legge del taglione, ma le parti potevano anche addivenire ad un accordo risarcitorio (“si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto”).

    Mentecàptus

    Era il soggetto affetto da minorazione mentale non grave; nell’agire negoziale, era assistito da un curatore [vedi cura; curàtor].

    Merx [Merce]

    La (—) era l’oggetto, ossia uno degli elementi costitutivi, della compravendita [vedi èmptio-vendìtio].

    Mesia (o Mœsia)

    Provincia romana situata nella regione delimitata a nord dal Danubio [vedi], a est dal Mar Nero, a sud dai Balcani ed ad ovest della Drina.

    Fu conquistata nel 29 a.C. da Licino Crasso, e provvisoriamente unita all’Illiria [vedi].

    In seguito (44 d.C.) fu organizzata autonomamente e divisa in Mesia Superiore e Mesia Inferiore, col fiume Clabro a far da confine.

    Nel IV sec. d.C. fu oggetto di numerose invasioni barbariche che ne causarono il declino.

    Metàlla (vel metallum)

    [vedi Damnàtio ad metalla (vel in metallum)]

    Metrocómiæ

    Villaggi rurali di piccoli proprietari (vicani propria possidentes) tra i quali vigeva il patto, spesso sanzionato da leges imperiali, di non trasferire la terra ad altri piccoli proprietari.

    Mètus [Violenza morale; cfr. artt. 1434 ss. c.c.]

    Uno dei vizi della volontà del negozio giuridico: consiste in uno stato di oppressione psichica, originata da minacce proferite da un’altra persona e che inducono un soggetto a concludere un negozio giuridico. In particolare, si distingue in dottrina tra:

    — vis, che è la violenza morale in se stessa, la coartazione della altrui volontà attraverso minacce;

    — (—) che è il timore, il senso passivo di spavento prodotto dalla vis.

    In diritto romano il (—) trovò da principio scarso, se non insignificante, rilievo; in diritto classico si finì col ritenere rilevante, per inficiare la volontà negoziale, la minaccia attuale di un male ingiusto e notevole, alla persona stessa del contraente o alle persone dei suoi stretti congiunti, posta in essere al fine di costringerlo a concludere un negozio.

    È opportuno precisare che la violenza morale (nella quale il soggetto, ètsi coactus, tàmen vòluit, cioè, seppure minacciato, manifestò una volontà negoziale) era diversa dalla violenza fisica (nella quale la vittima non manifestava alcuna volontà negoziale: la manifestazione di volontà è frutto della forza bruta dell’aggressore che, ad es., guidi la mano della vittima per apporre una firma in calce ad un atto).

    Tra i rimedi apprestati in favore della vittima della violenza, ricordiamo:

    — l’in ìntegrum restitùtio ob metum [vedi];

    — l’àctio quod metus causa [vedi];

    — l’excèptio metus [vedi].

    Vizi della volontà

    Nel ius civile non era riconosciuta alla volontà alcuna rilevanza: per il formalismo che lo caratterizzava, si riteneva non solo necessario, ma anche sufficiente il compimento di determinati atti solenni, affinché il negozio giuridico potesse produrre i suoi effetti (uti lingua nuncupàssit, ita ius esto).

    Solo con il ius gentium ed il ius honorarium, grazie anche al successivo intervento della giurisprudenza classica, si accordò una certa rilevanza alla volontà: accertata in concreto la presenza di un elemento perturbatore che avesse deviato il processo formativo della volontà manifestata (vizio della volontà), il magistrato concedeva l’excèptio o l’in ìntegrum restitùtio.

    La giurisprudenza romana, aliena ad astrazioni, non costruì una teoria generale dei vizi della volontà, analizzando solo fattispecie concrete.

    Tre furono i vizi cui fu dato rilievo: il dolus malus, il metus e l’error facti.

    Mètus ab extrìnseco [cfr. art. 1434 c.c.]

    Viene così definita quella situazione di turbamento psichico soggettivo [vedi metus] in virtù della quale un soggetto si induce a concludere un negozio giuridico sotto una minaccia altrui.

    Si tratta dell’elemento che caratterizza la c.d. violenza morale e si distingue dal metus ab intrinseco [vedi]: è causa di annullamento del negozio giuridico.

    Metus ab intrìnseco [cfr. art. 1447 c.c.]

    Viene così definita quella situazione di turbamento psichico soggettivo cagionato da un oggettivo stato di pericolo del tutto svincolato dal fine di ottenere una dichiarazione negoziale. Il (—) non ha alcun rilievo, nel diritto civile vigente, ai fini dell’annullamento di un negozio giuridico, ma può rilevare per la proposizione dell’azione di rescissione ex art. 1447 c.c.

    Metus reverentiàlis [Timore reverenziale; cfr. 1437 c.c.]

    Il (—) è, letteralmente, il timore reverenziale, cioè quel senso di soggezione che una persona incute ad un’altra in virtù della sua età, del suo prestigio o di particolari rapporti interpersonali. Nel diritto civile vigente (art. 1437 c.c.) il solo (—) non costituisce causa di annullamento del contratto.

    Militia armata e palatina

    Erano entrambe alle dipendenze dell’imperator [vedi].

    La militia armata era costituita dall’esercito.

    La militia palatina dalla burocrazia civile, a capo della quale v’era il magister officiorum [vedi].

    Minòres XXV annòrum [Minori di 25 anni]

    I soggetti minori di 25 anni versavano in uno stato più o meno intenso di incapacità di agire; in particolare:

    — in diritto classico, essi non erano tutelati dal iùs honoràrium [vedi] se ponevano in essere negozi giuridici senza essere assistiti da un curatore [vedi cura minorum XXV annorum]. Tale tutela venne loro concessa da una lex Lætoria de circumscriptione adulesciuntium [vedi] intorno al 200 a.C.;

    — in diritto postclassico essi furono considerati del tutto incapaci di agire; a tale deteriore trattamento, si collegò, peraltro, il progressivo abbassamento del limite di 25 anni: con successivi provvedimenti imperiali si abbassò la soglia dell’età minore a 20 anni per gli uomini e 18 per le donne.

    Minòris petìtio

    [vedi Minus pètere]

    Mìnus dìxit quam vòluit [lett. “disse meno di ciò che volle”]

    Espressione adoperata per indicare il fenomeno dell’interpretazione estensiva, per il quale l’interprete estende il significato di una norma oltre il senso letterale di essa, ricavabile da una mera lettura (si pensi al caso in cui, ad es., il legislatore adopera la parola “figli”, ma vuole in realtà intendere tutti i discendenti).

    [vedi Plus dixit quam voluit].

    Minus pètere [lett. “chiedere di meno”]

    Espressione adoperata per indicare i casi in cui l’attore agiva in giudizio chiedendo una cifra inferiore rispetto al reale importo del credito vantato: in questo caso, il diritto dell’attore al residuo restava impregiudicato, ma l’azione per ottenerlo poteva essere esercitata soltanto allo scadere dell’anno giudiziario nel quale era stata proposta l’azione caratterizzata dalla minòris petìtio. Se la seconda azione era promossa nello stesso anno in cui era stata proposta la prima, il convenuto poteva paralizzarla, sollevando una excèptio lìtis divìduæ.

    Minus quam perfèctæ

    Espressione adoperata per indicare quella particolare categoria di norme giuridiche che sanciscono un divieto, prevedendo solo una sanzione per la relativa violazione: si pensi, ad es., all’art. 140 c.c. vigente.

    Da esse si distinguono:

    — le norme perfectæ, che sanciscono, invece, l’inutilizzabilità degli atti contrari alle stesse;

    — le norme imperfectæ, del tutto sfornite di sanzione da imporre ai trasgressori del divieto da esse posto.

    Mìssio in bòna [lett. “immissione nel possesso di un patrimonio”]

    Mezzo complementare della procedura formulare [vedi processo per formulas].

    Con la (—) [vedi bonòrum possèssio] il pretore autorizzava un soggetto ad entrare in possesso non già di singoli beni, come nell’ipotesi di missio in possessiònem [vedi], bensì di tutto il patrimonio di un terzo. Con tale azione, i creditori venivano immessi nel possesso del patrimonio del debitore inadempiente.

    Missio in bona rei servandæ causa

    “Missio” di tutti i creditori nei “bona”, nel patrimonio, cioè, di un debitore insolvente. La “missio” era concessa sulla base di una semplice richiesta di un creditore insoddisfatto nell’interesse di tutti i creditori. Il “missus in bona” acquistava la detenzione di tutti i beni del debitore e doveva darne avviso pubblico affinché tutti i creditori potessero presentarsi ed i debitori dell’esecutato fossero avvertiti del blocco posto al patrimonio di quest’ultimo.

    La durata della “missio” era limitata:

    — 15 giorni per l’immissione nei “bona” di un debitore morto;

    — 30 giorni per l’immissione nei “bona” di un debitore vivente.

    Se al termine di questo periodo i debiti non erano stati pagati, l’insolvenza diventava irreversibile: sul capo del debitore ricadeva l’“infamia” [vedi] ed i creditori potevano passare alla “bonorum venditio” [vedi].

    Missio in possessiònem [lett. “immissione nel possesso di singoli beni”]

    Mezzo complementare della procedura formulare [vedi processo per formulas].

    Con la (—) il pretore immetteva un determinato soggetto nella detenzione o anche nel possesso, di un complesso di beni, con poteri di controllo, di amministrazione e di disposizione al fine di costringere il proprietario dei beni stessi a tenere un certo comportamento oppure a scopo meramente cautelare.

    La concessione della (—) si realizzava in due fasi: con la prima (ex primo decrèto) si attribuiva al titolare della posizione attiva la sola detenzione; se il proprietario non ottemperava all’ordine emesso dal pretore, si passava alla (—) ex secundo decreto, che attribuiva al richiedente già detentore la possessio ad interdìcta [vedi].

    Nel caso di (—) relativa a singoli beni si parlava di missio in rem.

    Nel caso di (—) relativa all’intero patrimonio di un soggetto si parlava di missio in bona.

    Misteri

    Erano culti segreti, che si diffusero in età repubblicana, e si praticarono parallelamente alla religione “di Stato”.

    Derivano il loro nome dalla segretezza che caratterizzava le celebrazioni, e dal ristretto ambito degli adepti, che solo dopo lunghe e pericolose prove acquisivano il diritto di partecipare alla cerimonia, divenendo iniziati.

    La maggior parte dei riti erano celebrati da speciali sacerdoti, con formule rituali magiche e, talvolta, cruente.

    I magistrati cercarono di controllare il fenomeno, intervenendo quando questi culti divenivano socialmente pericolosi.

    Tra i (—) principali ricordiamo quelli Dionisiaci [vedi Baccanali] in onore di Dioniso, i (—) di Mitra, identificato col dio Sole, i (—) di Osiride e Iside, di origine egiziana, ed i (—) Eleusini in onore di Demetra e Persefone.

    misqoprasi¢a (pronuncia: Misthoprasia)

    Locazione mista a vendita. Espressione usata dall’imperatore Zenone nel 680 d.C. riguardo alla soluzione del problema del “periculum” afferente il fondo dato in concessione dello Stato: salvo patto contrario, se il fondo era sconvolto per effetto di forza maggiore, pregiudicato era il concedente, per cui il concessionario non doveva pagare il canone; se il fondo era danneggiato solo temporaneamente e i danni erano riparabili, allora gli effetti del danneggiamento venivano ad essere subiti dal concessionario, il quale doveva pagare il canone.

    Modestino (Erennio)

    Giurista di origine ellenica, vissuto nel III sec. d.C., fu allievo di Ulpiano [vedi] (di cui fu un epigono), nonché funzionario dell’amministrazione imperiale: ricoprì, infatti, la carica di præfèctus vìgilum [vedi Praefecti; praefectus urbi].

    Per la sua approfondita conoscenza della lingua latina e greca può essere considerato senz’altro l’ultimo grande giurista classico: la sua fama fu sottolineata dal suo inserimento tra i giuristi della legge delle citazioni [vedi]. Elaborò brevi manuali per uso pratico, ma anche autore molto fecondo, scrivendo sia in latino che in greco; tra le sue opere, vanno ricordati:

    — i libri IX differentiàrum;

    — i libri VII pandectàrum;

    — i libri X regulàrum;

    — i libri X responsòrum;

    — i libri VI de excusatiònibus;

    — i libri IV de pœnis;

    — i libri de præscriptiònibus;

    — i numerosi libri singulàres in materia successoria e matrimoniale.

    Mòdus [Modo od onere; cfr. artt. 647-648, 793-794 c.c.]

    Era quella clausola accidentale che si apponeva ad un negozio a titolo gratuito al fine di imporre al destinatario della liberalità un certo comportamento; il (—), dunque, si poneva come un limite (modus in latino significa appunto limite) alla liberalità. Tale onere doveva essere modesto in rapporto alla liberalità concessa, in modo da non trasformare l’atto di gratificazione in atto di corresponsione.

    Per garantire l’adempimento dell’onere imposto al destinatario della liberalità (di regola, infatti, il negozio modale, a differenza di quello condizionato o a termine, era e restava efficace anche se l’onerato non ottemperava al (—)), la giurisprudenza, specie in età classica, adottò vari sistemi:

    — l’erede convenuto dal legatario per ottenere le cose legategli sub modo poteva chiedere al magistrato di imporre al legatario una cauzione per il soddisfacimento dell’onere;

    — nel caso in cui il (—) fosse stato a vantaggio di persone determinate, gli si attribuiva fittiziamente (c.d. fictio iùris [vedi]) natura di fedecommesso e si accordava ai destinatari la relativa azione;

    — se il (—) aveva ad oggetto un pubblico interesse, si riconosceva al magistrato la facoltà di intervenire con multe a carico dell’onerato inadempiente;

    — per le donazioni modali fu concepito un duplice rimedio:

    — il bene poteva essere trasferito fiduciariamente in modo che, contro il beneficiario che non adempiva all’onere, si potesse agire con l’àctio fiduciæ [vedi];

    — il beneficiario sub modo poteva essere vincolato all’adempimento attraverso una stipulàtio [vedi].

    Il diritto giustinianeo accordò al donante sub modo le azioni attribuite per i contratti innominati [vedi conventiònes sine nòmine]: la condìctio causa data causa non secùta [vedi] (per recuperare ciò che fu donato), e l’actio præscrìptis vèrbis [vedi] per pretendere l’adempimento dell’onere.

    Mòdus [Misura]

    Il termine (—) in diritto romano era adoperato anche per indicare la “misura”, cioè il limite all’esercizio di un diritto: ad es., il godimento di una servitù di passaggio poteva essere limitato ad alcune ore della giornata.

    Modus legis Cinciæ

    La lex Cincia de donis et muneribus [vedi] del 204 a.C. vietò le donationes tra estranei (non parenti) al di sopra di una certa ridotta misura.

    La proponibilità della exceptio legis Cinciæ era limitata alla vita del donante (morte Cincia removetur).

    Mohàtra

    [vedi Contractus mohatræ]

    Mommsen Theodor (1817-1903)

    Giurista del secolo scorso, autore di opere fondamentali dirette alla rielaborazione organica-sistematica del diritto pubblico e del diritto penale romano (Römisches Staatsrecht).

    È da considerarsi, a tutti gli effetti, il padre del pensiero giuridico moderno.

    Alla sua opera di speculazione giuridica è da ricondurre la maturazione della consapevolezza dell’impossibilità di racchiudere il mondo giuridico romano all’interno di un sistema logico unitario, nonché della imprescindibilità di un approccio storico allo stesso, ossia di un suo inquadramento ermeneutico alla luce della situazione sociale, politica, culturale ed economica del tempo.

    Monete

    Oro (percentuale ca 98%) Argento (percentuale

    ca 97%)

    Aureo 7,85 g Denario 3,76 g

    1/2 Aureo 3,93 g Quinario 1,88 g

    Ottone Rame

    Sesterzio 25,00 g Asse 10,50 g

    Dupondio 12,00 g Quadrante 3,15 g

    Rapporti teorici (I sec. d.C.)

    Aureo 1

    1/2 Aureo 2 1

    Denario 25 12 1/2 1

    Quinario 50 25 2 1

    Sesterzio 100 50 4 2 1

    Dupondio 200 100 8 4 2 1

    Asse 400 200 16 8 4 2 1

    Semiasse 800 400 32 16 8 4 2 1

    Quadrante 1600 800 64 32 16 8 4 2 1

    Mònstrum vel prodìgium [Mostro o prodigio]

    Era considerato (—) ogni essere che, a causa di disfunzioni verificatesi nella crescita intrauterina, non aveva forma umana o presentava, comunque, gravi deformazioni: tali esseri furono ritenuti, dai giuristi classici, privi di soggettività giuridica. Tuttavia in età postclassica si affermò la tendenza a computarli nel numero dei figli ai fini del riconoscimento del iùs (trium vel quattuor) liberòrum [vedi] in favore della madre, mentre fu loro negata personalità giuridica a tutti gli altri fini, ed in particolare, ai fini dell’acquisto di diritti.

    Non si considerava nato a nessun titolo il frutto dell’aborto.

    Monumenta Manìlii

    [vedi Manìlio]

    Mòra accipìendi (o credèndi) [Mora del creditore; cfr. artt 1206 ss. c.c.]

    La (—) si verificava quando il creditore rifiutava di accettare l’adempimento del debitore o ritardava la sua cooperazione con il debitore. Essa presupponeva, dunque, l’offerta della prestazione da parte del debitore che, in relazione alle circostanze, poteva essere verbale o reale. La (—) cessava qualora il creditore si mostrasse disposto ad accettare la prestazione.

    Effetti della (—) erano:

    — il trasferimento del rischio di perimento o deterioramento della cosa dovuta in capo al creditore;

    — l’interruzione della decorrenza di eventuali interessi;

    — il diritto del debitore al risarcimento dei danni e delle spese sopportate dallo stesso per il ritardo nell’accettazione.

    Nel diritto giustinianeo, si stabilì che il debitore potesse liberarsi con l’offerta solenne e il deposito pubblico della cosa dovuta.

    Mora ex persòna [cfr. art. 1219 c.c.]

    Uno dei modi in cui si realizza la mora del debitore [vedi mora solvèndi].

    In particolare, il debitore è costituito in (—) mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, da parte del creditore, che così gli manifesta il proposito di ottenere l’adempimento del credito alla sua scadenza.

    Mora ex re

    Uno dei modi in cui si realizza la mora del debitore [vedi mora solvèndi].

    Si ha, in particolare, (—) nei casi in cui, ai fini della costituzione in mora del debitore, non è necessaria una formale intimazione o richiesta del creditore; la (—) ricorre per le seguenti fattispecie:

    — quando il debito deriva da fatto illecito;

    — quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;

    — quando è scaduto il termine, nei casi in cui la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.

    Mora solvèndi [Mora del debitore; cfr. artt. 1219 ss. c.c.]

    La (—) si verificava in presenza di colpevole ritardo nell’adempimento di una obbligazione, quando il credito fosse valido ed esigibile. La (—) era il colpevole ritardo del debitore, a lui imputabile, nell’adempimento di una obbligazione, quando il credito fosse liquido, certo ed esigibile.

    Effetti della (—) erano:

    — la perpetuàtio obligatiònis: dopo la mora, il debitore rispondeva anche del perimento della cosa dovuto a caso fortuito. L’obbligazione pertanto non si estingueva per impossibilità sopravvenuta della prestazione;

    — l’obbligo al risarcimento del danno derivante da ritardo;

    — la decorrenza di interessi (usuræ moratòriæ) dal giorno della mora.

    Nel diritto giustinianeo il debitore era costituito in mora mediante interpellàtio (inutile intimazione a pagare) [vedi dìes interpèllat pro hòmine]. Si aveva la c.d. purgazione della mora quando il debitore ritardatario offriva al creditore l’adempimento, sia pure tardivo, della prestazione dovuta e gli eventuali interessi, senza che il creditore avesse giustificati motivi per opporsi a riceverli.

    Mòres maiòrum [Costumi degli antenati]

    I (—) erano le consuetudini [vedi consuetùdo] formatesi, ai primordi della storia di Roma, all’interno della comunità originaria, al fine di regolare la pacifica convivenza tra le familiæ.

    La violazione dei (—) costituiva un illecito [vedi nefas] che provocava l’ira della divinità; al fine di ristabilire la pax deòrum [vedi], era consentito ad uno qualsiasi dei membri della comunità di ripristinare l’ordine sociale, uccidendo il responsabile della stessa [vedi consecràtio].

    Mòrs lìtis [lett. “ fine della controversia”]

    La (—) (intesa appunto come estinzione della controversia) si verificava nel sistema processuale formulare [vedi processo per fòrmulas], nell’ipotesi in cui, non essendosi presentate le parti davanti al iùdex privatus ovvero non avendo il iudex emesso sententia, decorreva il termine finale del giudizio, connesso alla scadenza del mandato annuale del magistrato che aveva emesso il iùssum iudicàndi [vedi]. In tali casi, sembra probabile, però, che fosse concesso all’attore invocare davanti al nuovo magistrato la conferma della precedente litis contestàtio [vedi] al fine di instaurare una nuova fase apud iùdicem mediante un altro iussum iudicandi.

    Mòrtis causa [lett. “a causa di morte”]

    Espressione adoperata per indicare sia la categoria di atti giuridici destinati a produrre effetti solo dal momento della morte del loro autore (si pensi, ad es., al testamento), sia, più in generale, in generale il fenomeno successorio per causa di morte.

    Mortis causa càpio [Lett. “presa di possesso a causa di morte”]

    Ogni acquisto mortis causa, che non avvenisse a titolo di successione e non avesse carattere di donàtio mortis causa [vedi]: si pensi, ad es., alla somma di denaro versata ad un terzo dal soggetto istituito erede dal de cùius [vedi] sotto condizione di beneficiare il terzo stesso.

    Le mortis causa capiònes, al contrario di quanto avvenne per le donatiònes mortis causa, non furono mai assimilate ai legati, conservando sempre alcune proprie peculiarità: fu ritenuta, peraltro, applicabile anche ad esse una regola tipica del diritto successorio, e cioè quella relativa al computo della c.d. quarta Trebelliana [vedi senatusconsùltum Trebelliànum].

    Nel tardo diritto postclassico, la (—) fu considerata come categoria generale nella quale si faceva rientrare anche la donatio mortis causa.

    Motivo

    Il (—) era lo scopo individuale che spingeva le parti a concludere un accordo negoziale. Solitamente non rilevava, a meno che non fosse illecito, e che non fosse stato dichiarato espressamente, o comunque reso facilmente individuabile.

    Mucio Scevola (Publio)

    Giureconsulto ed uomo politico vissuto nel II sec. a.C.: fu console nel 133 a.C. e pòntifex màximus dal 133 al 115 a.C.

    Della sua produzione giuridica, si ricordano in particolare:

    — i libri dedicati a tematiche di diritto civile;

    — molti respònsa [vedi] su casi pratici.

    Da pontefice massimo, favorì la pubblicazione degli Annales maximi [vedi], riordinati e sintetizzati.

    Mucio Scevola (Quinto)

    Giurista vissuto nel I sec. a.C. e ricordato, non solo per il suo valore, ma altresì come affermato uomo politico.

    (—) destò ammirazione in tutto il mondo antico per la sua opera principale, i libri XVIII iùris civilis, caratterizzata dalla inedita applicazione alla casistica del diritto della classificazione per genera (tipi di questioni giuridiche).

    A (—) è generalmente attribuito, sia pure con qualche riserva, un liber singulàris definitiònum , di cui è rinvenibile qualche frammento nei Digesta [vedi] giustinianei.

    Mùlier [Donna]

    (—) letteralmente significava donna (maritata o meno).

    Nell’ordinamento patriarcale romano, in cui aveva un’importanza assorbente la potèstas [vedi] del pater familias [vedi], le donne si trovavano in stato di netta inferiorità. La donna non solo era esclusa da ogni forma di partecipazione alla vita pubblica e dalle funzioni di carattere pubblico, non potendo esercitare la tutela. Inoltre, nell’ambito del diritto privato, non potendo essere mai a capo di una famiglia, si trovava sempre o soggetta alla patria potestas [vedi] se filia, o in manu [vedi mànus] se sposa, o sotto tutela [vedi ] se sui iùris [vedi]. Alle donne era, altresì, negata la capacità di proporre accuse pubbliche e di postulàre pro àliis, cioè di stare in giudizio per conto di terzi, né potevano fare da testimonio ad un testamento. Inoltre, per una lex Vocònia [vedi] del 169 a.C., erano incapaci di testare: solo eccezionalmente in diritto giustinianeo potevano adottar figli o essere tutrici di impuberi.

    All’inizio dell’età imperiale, col tramonto dell’antica struttura familiare, si verificò un processo di demolizione delle antiche incapacità non più rispondenti ai tempi: si ammise che le donne potessero ricevere o disporre per testamento; decadde l’istituto della tutela; gradualmente si permise alle donne di sollevare accuse private, iniuria propria.

    Peraltro, a causa della sua presunta inesperienza, si escluse, in base ad un senatoconsulto Velleiano del 46 d.C., che la donna potesse intercèdere pro àliis, cioè garantire un debito altrui.

    Mùlta pœnitentiàlis

     [cfr. art. 1373 c.c.] È la somma convenzionalmente stabilita dalle parti quale corrispettivo del diritto di recesso (si pensi ad es. al caso in cui una parte si sia riservata il diritto di recedere da un contratto, pagando dieci milioni).

    Multæ (vel mulctæ) dìctio [Multa]

    Una delle sanzioni che, dal periodo della respublica, i magistrati, nell’esercizio della coërcìtio [vedi], potevano irrogare al soggetto resosi responsabile della commissione di un crìmen [vedi]: il condannato cui veniva irrogata la multa (che era una pena pecuniaria) doveva versare una somma in denaro, il cui ammontare era rimesso di volta in volta alla discrezionalità del giudice, oppure prestabilito per legge.

    Mùndus mulìebris

    [vedi Legàtum mundi muliebris]

    Mùnera mixta

    [vedi Munera publica]

    Munera patrimoniàlia

    [vedi Munera publica]

    Munera personàlia

    [vedi Munera publica]

    Munera publica [Oneri pubblici]

    Venivano così definiti “gli oneri posti a carico di singoli o di collettività ed a favore dello Stato o di civitàtes per fini di pubblico interesse”.

    Tra di essi, si distinguevano:

    — munera personalia, consistenti in prestazioni di carattere intellettuale (ad es., gestione di incarichi municipali) o fisico (ad es., manutenzione di opere pubbliche);

    — munera patrimonialia, consistenti in prestazioni a carattere patrimoniale (ad es., prelievi di somme di denaro);

    — munera mixta, consistenti in prestazioni aventi entrambi i precedenti caratteri (come ad es., l’accollo delle imposte statali a particolari categorie di cittadini, di solito i più facoltosi di una zona — decemprìmi, vigintiprìmi — che potevano poi rivalersi sul resto della collettività).

    Numerose furono le cause di esenzione dai munera personalia:

    — il sesso femminile;

    — l’età (non erano obbligati i soggetti che avevano meno di 25 anni, o più di 70 anni);

    — la professione o condizioni personali (non erano obbligati maestri, medici, veterani dell’esercito, senatori, decurioni);

    — il numero di figli (non erano obbligati coloro che avevano tre figli in Roma, coloro che ne avevano quattro, in Italia; coloro che ne avevano cinque, nelle province).

    Municìpium

    (—) era un genere definito una città-stato conquistata da Roma e ad essa annessa.

    Il (—) era una comunità o comunque era una collettività cui era stata concessa la cìvitas Romana [vedi] sine suffragio (senza diritto di voto).

    La sovranità riconosciutagli poteva venir meno nei rapporti con i privati; in origine, esse erano prive dalla testamenti factio passiva [vedi] (cioè della capacità di ricevere per testamento), ciò in quanto la difficoltà di configurare il (—) come persona giuridica autonoma impediva di individuare un soggetto che potesse porre in essere l’accettazione, atteso che essa non poteva essere operata da tutti gli individui che la componevano contemporaneamente. Col tempo si ammise che potessero essere destinatarie di legati e fedecommessi (secondo parte della dottrina, furono anche capaci di accettare eredità).

    Munus

    [vedi Honòres]

    Mutàtio iùdicis [Mutamento del giudice]

    Nel processo per formulas [vedi], la (—) poteva avere luogo nella fase apud iudicem qualora il giudice, avendo acclarato che i fatti a lui sottoposti non erano idonei a determinare la soluzione della controversia, dichiarasse che la ricostruzione della situazione di fatto, oggetto della controversia, non gli era chiara (rem sibi non liquère), prestando giuramento di conferma di tale dichiarazione. In siffatta evenienza, il magistrato era legittimato a nominare un altro iùdex.

    Mutatio libèlli [lett. “cambiamento della domanda”; cfr. art. 183]

    Con l’espressione (—) si indica, nel linguaggio giuridico moderno, l’introduzione in giudizio di domande, eccezioni e conclusioni nuove rispetto a quelle proposte con l’atto di citazione; la (—) si distingue dall’emendatio libèlli [vedi] che consiste nella mera rettifica o precisazione della domanda giudiziale.

    La (—) è vietata in ogni grado del giudizio: il mutamento della domanda è rilevabile dal giudice solo su eccezione della controparte; se quest’ultima nulla eccepisce, dovrà ritenersi accettato il contraddittorio anche sulla nuova domanda.

    Per effetto della legge di riforma (L. n. 353/90), la proponibilità di domande diverse da quella contenute negli atti introduttivi è radicalmente preclusa, con conseguente rilevabilità d’ufficio, da parte del giudice, della relativa inammissibilità.

    Mutatio rèi [Mutamento dell’oggetto]

    Causa di estinzione delle servitù prediali [vedi servitùtes (prædiòrum)], consistente in un mutamento dello stato dei luoghi, tale da rendere impossibile e inutile l’esercizio della servitù. La (—) operava, altresì, quale causa di estinzione dell’usufrutto [vedi ususfrùctus], qualora il mutamento producesse un’alterazione della destinazione economica del bene che ne costituiva l’oggetto.

    Mutua petitio

    Azione riconvenzionale riconosciuta al debitore per la compensazione di un credito che il suo creditore avesse fatto valere (—).

    In età classica la (—) era riconosciuta solo in casi specifici, tra cui:

    — il caso di crediti fatti valere mediante iudicia bonæ fidei [vedi], che dovevano essere compensati con i debiti dell’attore verso il convenuto in base allo stesso rapporto fatto valere in giudizio;

    — il caso dell’argentarius (banchiere) che agisse contro il cliente;

    — il caso del bonòrum èmptor [vedi] che avesse acquistato in blocco i beni del fallito;

    — il caso di chi esercitava l’actio de peculio [vedi] nei riguardi del pater familias;

    — il caso di chi agiva con una condictio [vedi] o con un’actio ex stipulatu [vedi], sulla base di un rescriptum di Marco Aurelio, relativamente ai debiti contratti per la stessa causa nei riguardi del convenuto (in pratica il rescriptum di Marco Aurelio estese a tutti i giudizi l’exceptio doli [vedi] inizialmente prevista solo per i iudicia bonæ fidei).

    In diritto postclassico il principio della compensazione acquistò carattere generale in ordine ai crediti liquidi ed esigibili con il riconoscimento della (—).

    Mùtuum [Mutuo; cfr. artt. 1813 ss. c.c.]

    Contratto reale che si concludeva mediante il trasferimento della proprietà di una somma di danaro o di una quantità di altre cose fungibili da un soggetto (mutuante) ad un altro (mutuatario); quest’ultimo assumeva l’obbligo di restituire al primo una quantità uguale di cose dello stesso genere e qualità (c.d. tantùndem eiùsdem gèneris).

    Il mutuo si perfezionava con la dàtio rèi, ossia con la consegna della cosa oggetto del contratto.

    Il mutuante poteva tutelarsi, esercitando:

    — l’àctio certæ crèditæ pecùniæ [vedi], se il mutuo aveva per oggetto una somma di danaro;

    — la condìctio certæ rei [vedi] (anche detta condictio triticària), se l’oggetto era una qualsiasi altra cosa fungibile.

    Il (—) era un contratto essenzialmente gratuito, tuttavia, il mutuatario poteva essere tenuto a pagare gli interessi: ciò si verificava se le parti ponevano in essere un’apposita stipulàtio [vedi], formalmente autonoma e separata dal mutuo.

    Inoltre, il rapporto si poteva novare [vedi novàtio] per il tramite di una stipulatio [vedi] comprensiva sia del capitale che degli interessi (stipulatio sòrtis et usuràrum) [vedi fènus nàuticum].

    Fra il III ed il II sec. a.C. il (—) ottenne una particolare tutela nel processo per legis actiones, attraverso una lex actio per condictionem creata da una Lex Silia ed ampliata da una Lex Calpurnia.

    Durante il principato di Vespasiano, nel I sec. d.C., un senatusconsultum Macedonianum introdusse il divieto di dare danaro a titolo di mutuo ai filii familias. Il pretore rese operante il divieto con la concessione di una exceptio senatusconsulti Macedoniani, da opporsi all’azione intentata dal terzo mutuante contro il filius, e con la denegatio dell’actio de peculio che il mutuante intendeva esercitare contro il pater.

    Se, nonostante il divieto, il filius effettuava il pagamento, si applicava la soluti retentio.

    In diritto giustinianeo, la fattispecie fu classificata come obligatio naturalis [vedi].

    Namusa Aufidio

    Secondo le testimonianze di Pomponio [vedi], fu autore di 140 libri digestorum, in cui ordinò e raccolse gli scritti degli auditores Servii (discepoli di Servio Sulpicio Rufo [vedi]).

    Di tale opera non si sa nulla di preciso: si è supposto che abbia costituito un modello per le successive raccolte classiche di responsa e quæstiones.

    Narbonese

    [vedi Gallia]

    Nascitùrus

    [vedi Curàtor vèntris; Pòstumus]

    Naturàlia negòtii [Elementi naturali del negozio giuridico]

    Sono gli elementi che l’ordinamento considera come normalmente presenti nel negozio giuridico, salva la facoltà delle parti di disporre diversamente: si pensi, ad es., alla ipotesi in cui le parti stabiliscono, di comune accordo particolari modalità per il pagamento del pretium (es. rateizzazioni), per il quale la legge prevede, invece, il pagamento immediato ed in unica soluzione (salvo diversa pattuizione).

    La distinzione tra la categoria dei (—) e quella degli essentiàlia negòtii [vedi] costituisce, per la dottrina più autorevole, rispettivamente, il riflesso di quella tra norme dispositive (derogabili dalle parti) e norme cogenti (inderogabili dalle parti).

    Naturalis Historia

    [vedi Plinio il vecchio]

    Naturàlis ratio

    [vedi Iùs naturale]

    Naufragium

    In diritto arcaico, probabilmente, si riteneva che il relitto della nave o le cose trovate sul lido del mare fossero di proprietà di chi le rinveniva, poiché si considerava il (—) e il conseguente spossessamento subito dal proprietario volontà di Nettuno, dio del mare.

    In seguito, invece, non si ritennero i resti res derelictæ [vedi] mancando l’animus derelinquendi [vedi] e fu concessa l’actio furti [vedi] al proprietario.

    La stessa actio fu concessa nel caso in cui fossero stati gettati dalla nave delle cose per alleggerire il carico: anche in questo caso mancava l’animus derelinquendi poiché l’abbandono era imposto dalle circostanze.

    Nàuta

    [vedi Recèptum caupònum, nautàrum, stabulariorùmque]

    Ne bis in idem [Non si giudichi due volte dello stesso argomento, cfr. c.c. 2909; c.p.c. 324]

    Principio processuale e sostanziale che impedisce che si giudichi contemporaneamente la stessa vicenda in più processi.

    Nel caso di sentenza definitiva, la questione oggetto del giudizio diviene immutabile ed è impossibile in seguito riproporre la stessa domanda dinanzi ad un giudice di qualunque grado.

    Nec vi nec clam nec precàrio [Né in modo violento, né di nascosto, né a titolo precario]

    L’espressione indica uno dei requisiti richiesti ai fini dell’usucapione [vedi usucàpio]: il possesso deve essere stato acquistato in modo non violento, non clandestino, né a titolo precario.

    Nefas

    In età arcaica, il concetto di (—) evocava tutto ciò che non era lecito compiere, in quanto vietato dai Numi.

    Il termine si ricollegava al complementare concetto di fatum (da fari: parlare, rilevare), indicante appunto il volere divino, rivelato agli uomini attraverso segni della natura.

    Al pater familias, nell’ambito del nucleo familiare, ed ai sacerdoti era affidata la funzione di interpretare il volere divino.

    La violazione di ciò che era reputato nefas provocava l’ira divina; per ristabilire la pax deòrum [vedi] era consentito ad ogni consociato di uccidere il colpevole [vedi sàcertas].

    [vedi fas].

    Negotiòrum gèstio [Gestione di affari; cfr. artt. 2028-2032 c.c.]

    Era una delle obbligazioni non contrattuali da atto lecito (categoria di obbligazioni definita, dai compilatori giustinianei, quasi ex contractu).

    Per (—) s’intendeva la gestione di affari altrui, intrapresa spontaneamente e non sollecitata dall’interessato (dòminus).

    Dal fatto della gestione nasceva per il gestore l’obbligo di condurre a termine l’attività intrapresa fino al compimento dell’affare o degli affari.

    Contestualmente nasceva in capo all’interessato l’obbligo di accettare la gestione e quello di assumersi gli effetti di questa e, cioè, di rivalere il gestore di tutte le spese sostenute.

    Requisiti dell’istituto erano:

    — il compimento di un atto che importasse gestione di affare altrui, atto che poteva essere sia materiale (per es. riparazione) sia giuridico (per es. vendita);

    — la volontà di gestire un negozio altrui (ànimus alièna negòtia gerèndi [vedi]);

    — l’assenza di un contratto di mandato [vedi mandatum];

    — l’utilità della gestione (utìliter cœptum). Tale requisito doveva valutarsi con riguardo al momento iniziale della gestione, a nulla rilevando il risultato finale di essa;

    — l’assenza della c.d. prohibìtio dòmini [vedi].

    A tutela del dominus era accordata un’àctio negotiorum gestòrum [vedi] diretta, mentre a tutela del gestore era prevista un’actio contrària; quest’ultima, riconosciuta in origine nel solo caso di gestione in favore di persona assente, fu poi considerata di carattere generale.

    Caso particolare di (—) fu quello tutelato dall’actio funeraria [vedi].

    Negòtium aliènum [Negozio altrui]

    Espressione adoperata per indicare, nella gestione di affari altrui [vedi negotiòrum gèstio] il negozio giuridico concluso dal gestore nell’interesse obiettivo ed inequivocabile di un altro soggetto (il dòminus negotii), nella cui sfera giuridico-patrimoniale sono destinati a prodursi gli effetti dell’attività gestita.

    Negotium contra bònos mòres [Negozio contro il buon costume; cfr. art. 1343 c.c.]

    Era, in diritto romano, il negozio giuridico [vedi] con causa [vedi] contraria al buon costume (boni mores), cioè a quell’insieme di regole del vivere comune formatesi nel tempo e non riguardanti unicamente la sfera sessuale, bensì, più in generale, la sfera del comune sentire circa la morale.

    In particolare, secondo Papiniano [vedi], rientravano nell’ambito della contrarietà al buon costume “… quæ facta lædunt pietàtem existimatiònem verecùndiam” (cioè tutti i fatti lesivi per la pietà, la reputazione o la verecondia).

    Tale forma di vizio fu reputata rilevante solo a partire dal diritto classico (su impulso della giurisprudenza e, successivamente, di alcune costituzioni imperiali); comportava, per il negozio, l’assoluta inutilizzabilità e, quindi, l’improduttività di ogni effetto giuridico.

    Negotium contra lègem [Negozio contrario alla legge; cfr. art. 1343 c.c.]

    Era, in diritto romano, quel negozio giuridico [vedi] viziato da una causa [vedi] direttamente contraria a provvedimenti di legge; si distingueva dal negotium in fràudem legis [vedi] dove la contrarietà era solo indiretta.

    La contrarietà alla legge era definita da Paolo [vedi] come il comportamento di chi “… id facit, quod lex pròhibet” (cioè di chi fa ciò che la legge proibisce).

    Il (—) era inutilizzabile e, quindi, assolutamente improduttivo di effetti, se ciò era espressamente previsto dalla legge violata; se la legge violata non prevedeva alcuna sanzione per la sua inosservanza, l’inutilizzabilità del negozio giuridico, compiuto in violazione del divieto da essa posto, poteva derivare da un provvedimento del pretore (che generalmente concedeva un’excèptio [vedi] alla parte convenuta in giudizio al fine di paralizzare l’azione di chi chiedeva l’attuazione del (—)).

    Negòtium imaginàrium [Negozio immaginario]

    Veniva così definito, in diritto romano, il negozio giuridico caratterizzato da una manifestazione di volontà chiaramente ed inequivocabilmente discorde dalla reale volontà delle parti (che poteva mancare del tutto od essere diversa): in questi casi il negozio apparente, il c.d. (—), era ritenuto privo di ogni valore, perché inesistente. Si pensi, ad esempio alle manifestazioni di volontà fatte per gioco (ioci causa) oppure a titolo di esempio scolastico (docendi causa), che non producevano alcun effetto giuridico.

    Negotium in fràudem lègis [Negozio in frode alla legge; cfr. art. 1344 c.c.]

    Era in diritto romano il negozio giuridico viziato da una causa [vedi] solo indirettamente contraria a provvedimenti di legge; si distingueva, pertanto, dal negotium contra legem [vedi], nel quale la contrarietà era diretta.

    La frode alla legge [vedi fraus legi facta] era definita da Paolo [vedi] come il comportamento di chi “… salvis verbis legis sententiam èius circumvènit” (cioè di chi, pur rispettando in apparenza la disciplina di legge, in pratica la aggirava, perseguendo il risultato da essa vietato): si pensi, ad es., alla vendita di un oggetto per un corrispettivo irrisorio, fatta dal marito alla moglie in violazione del divieto di donazione tra coniugi.

    Il (—) era inutilizzabile: l’inutilità era spesso sancita da specifici provvedimenti di legge.

    Negotium iniùstum [lett. “negozio ingiusto”]

    Era definito, in diritto romano, il negozio giuridico viziato da una causa contraria ai principi del iùs privatum [vedi]. Si è detto in dottrina che nel (—) era ravvisabile una contraddittorietà tra la “funzione obiettiva del negozio” e “le limitazioni poste dai principi tradizionali del ius civile vetus [vedi] e del fas [vedi] all’agire negoziale privato”.

    Si trattava di una categoria generale, alla quale possono essere ricondotti:

    — i negozi illeciti [vedi negotium contra lègem];

    — i negozi in frode alla legge [vedi negotium in fràudem legis];

    — i negozi contrari al buon costume [vedi negotium contra bonos mores], equiparati, quanto alle conseguenze, a quelli iniusta.

    Il (—) era assolutamente inutilizzabile e, quindi, del tutto improduttivo di effetti giuridici.

    Negotium iùris honoràrii

    Contrapposto al negozio iuris civilis (di diritto civile), il (—) consisteva in una manifestazione di volontà che, pur non essendo produttiva di effetti giuridici per il ius civile [vedi], creava, tuttavia, situazioni tutelabili dal pretore nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale. Esempio tipico di (—) era il pactum de non petèndo [vedi].

    Negòtium mìxtum cum donatiòne [Negozio misto con donazione]

    È quel particolare negozio giuridico che contiene in sé elementi sia della donazione che di un negozio giuridico a titolo corrispettivo (si pensi, ad es., all’alienazione di un bene immobile per un corrispettivo ben inferiore al suo reale valore).

    Negotium pure fàctum [Negozio giuridico puro]

    Veniva così definito in diritto romano ogni negozio giuridico al quale non erano apposti né condizione [vedi condìcio], né termine [vedi dìes]. A tal riguardo si parlò, pure, di actus legitimus.

    Negozio giuridico

    Il (—) può essere definito come quell’atto giuridico lecito i cui effetti non sono predeterminati dalla legge, ma sono liberamente determinabili dalle parti, in conformità alla volontà espressa ed alla causa, cioè al fine economico-sociale che l’atto è obiettivamente capace di raggiungere.

    Il diritto romano non ebbe consapevolezza del concetto di negozio giuridico e non ne elaborò una teoria generale che è, invece, frutto della dottrina tedesca del secolo scorso; mancò del tutto l’elaborazione di una figura generale a cui fossero riconducibili tutti gli atti giuridici volontari. I giuristi romani si limitarono ad approfondire le tematiche relative a singoli tipi di negozio giuridico, senza percepire l’appartenenza di ciascuno al gènus [vedi]). Purtuttavia, l’approfondimento dogmatico anzidetto portò all’individuazione di elementi suscettibili di generale applicazione per tutti i negozi giuridici: si pensi alla condizione (condìcio), al termine (dìes) od ai vizi della volontà come dolo, violenza ed errore, suscettibili di inficiare ogni atto giuridico.

    Secondo parte della dottrina, furono anche individuati i requisiti fondamentali di validità, tendenzialmente propri di ogni (—):

    — possibilità dell’oggetto, che doveva essere in rerum natura (non era, ad es., valida una stipulàtio [vedi] avente ad oggetto una cosa già distrutta da un incendio);

    — liceità: lo scopo perseguito doveva essere lecito ossia consentito dall’ordinamento giuridico (non era, ad es. valida una stipulatio da cui derivassero limiti alla libertà testamentaria);

    — legittimazione: ciascun soggetto poteva compiere soltanto negozi giuridici riguardanti la propria sfera giuridica;

    — alternatività degli effetti: i negozi giuridici potevano produrre soltanto effetti reali od obbligatori.

    Caratteristica del diritto romano fu la distinzione tra negozi iùre civili e negozi iure honorario (o prætorio), a seconda che fossero previsti dal ius civile [vedi] o, invece, manifestazioni di volontà che, pur se non produttive di effetti giuridici per il ius civile, creavano situazioni protette dal ius honorarium [vedi], cioè dal pretore nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale (esempio tipico di negozio iure honorario era il pactum de non petèndo [vedi]).

    Ai negozi iure civili i Romani contrapponevano anche i negotia iuris gèntium [vedi ius gentium]: i primi, tutti atti solenni, potevano essere stipulati solo da e fra cittadini romani; i secondi anche dai peregrini [vedi].

    Anche in diritto romano, come nel diritto vigente, si distingueva tra:

    — negozi unilaterali e bilaterali;

    — negozi solenni e non solenni;

    — negozi causali ed astratti;

    — negozi inter vivos e mortis causa [vedi].

    Nèmini res sua sèrvit [Nessuno può vantare una servitù nei confronti di una cosa propria]

    Uno dei principi fondamentali in tema di servitù [vedi servitùtes prædiòrum]: indica che il fondo dominante ed il fondo servente devono appartenere a proprietari diversi.

    Se il fondo dominante e quello servente, da principio appartenenti a proprietari diversi, diventano di proprietà della stessa persona, la servitù si estingue (art. 1072 c.c. [vedi consolidàtio]).

    Nèmo plus iùris in àlium transfèrre pòtest quam ìpse hàbet [Nessuno può trasferire ad altri un diritto maggiore di quello che ha]

    Fondamentale principio giuridico, applicabile in tema di successione (sia a titolo universale che a titolo particolare, sia tra vivi che mortis causa [vedi]) secondo il quale in nessun caso il dante causa può trasferire all’avente causa un diritto maggiore di quello che ha, oppure un diritto che non ha più (ad es. il conduttore, titolare di un diritto relativo sul bene locato, non potrebbe trasferire ad un terzo la proprietà del bene). Da questo principio deriva logicamente l’altro principio giuridico fondamentale per cui “Resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis” [vedi].

    Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decèdere potest [lett. “Nessuno può morire, avendo fatto per una parte del patrimonio testamento, e per una altra no”]

    Principio successorio che, nella sua “colorita” formulazione, afferma la impossibilità di disporre per testamento solo di una parte del proprio patrimonio, e quindi, estendendo fittiziamente la volontà del de cuius [vedi] in base al favor testamenti [vedi], implicitamente stabilisce che agli eredi testamentari vada tutto il patrimonio.

    Nemo res suas iactàre præsùmitur [lett. “si presume che nessuno abbandoni le proprie cose”]

    Principio giuridico in virtù del quale la rinunzia [vedi derelictio] (alla proprietà all’eredità, al credito), non può essere presunta; in taluni casi, tuttavia, essa può essere collegata a manifestazioni tacite di volontà [vedi facta concludentia], purché assolutamente univoche.

    Nerazio Prisco

    Giurista vissuto nel II sec. d.C. contemporaneo di Celso [vedi]; rivestì le cariche di console, di præfectus ærarii Saturni [vedi præfècti] e di governatore della Pannonia; fece, altresì, parte del consìlium [vedi consilium prìncipis] di Adriano e di Traiano. Tra le sue opere meritano una particolare menzione: i tre libri di respònsa; i quindici libri di regole; i quattro libri di epistole ed il libro dedicato all’approfondimento del tema del matrimonio [vedi matrimonium].

    Nerone (imp. 54-68 d.C.)

    Fu uno tra i più importanti e discussi imperatori romani. Figlio adottivo di Claudio, quarto esponente della Casa Giulio-Claudia, assunse il principato nel 54 d.C. all’età di soli 17 anni; a gestire di fatto il governo durante i suoi primi anni di regno, furono la madre Agrippina, il precettore Seneca e il prefetto del pretorio Afranio Burro.

    Durante il suo principato, (—) più dei suoi predecessori tentò una mediazione tra gli interessi dei ceti più abbienti e quelli delle masse proletarie civili e militari e delle popolazioni provinciali.

    Tale tentativo, unito all’accentuazione graduale dei tratti orientalizzanti e dispotici del suo principato — divinizzazione della figura imperiale —, diede origine a una forte opposizione del Senato. I ceti abbienti, interessati a difendere i loro privilegi e a non subire il dispotismo di (—), gli mossero l’accusa di aver distrutto Roma con l’incendio del 64 d.C. per appagare la sua ambizione di fondare una nuova città.

    Nerva (imp. 96-98 d.C.)

    Proclamato imperatore dal Senato dopo la morte di Domiziano [vedi], (—), durante il suo breve regno, perseguì una politica estremamente conciliante nei confronti del Senato, allentando anche la notevole pressione fiscale sui cittadini e tentando di ovviare alla perdurante crisi agricola con la concessione ai contadini di prestiti a basso interesse.

    Nella fase terminale del suo principato, (—) associò al potere il futuro imperatore M. Ulpio Traiano [vedi], governatore della Germania, dopo averlo adottato come figlio, inaugurando il periodo del principato adottivo, nel corso del quale l’imperatore in carica scelse il suo successore al di fuori del proprio ambito familiare.

    L’introduzione di detto criterio di regolamentazione della successione imperiale, elaborato dalla filosofia stoica, derivò dalla necessità di evitare l’ascesa al trono di principi inetti o indegni e di scongiurare il rischio di vuoti di potere e di anarchie militari.

    Nerva Cocceio (figlio)

    Giurista vissuto, nel I sec. d.C., fu figlio dell’omonimo giurista e presumibilmente padre dell’omonimo imperatore [vedi Nerva].

    Scrisse alcuni libri de usucapiònibus ed emanò numerosi respònsa [vedi respònsa prudèntium]

    Nerva Cocceio (padre)

    Giurista vissuto nel I sec. d.C., sotto Tiberio, fu padre dell’omonimo giurista [vedi Nerva, figlio].

    Secondo lo storico Tacito (—) fu esperto di ogni ramo del diritto, al punto da meritare l’appellativo di òmnis humani divinìque iùris scìens (esperto di tutto il diritto umano e divino).

    Nonostante le frequenti citazioni delle sue opinioni effettuate dai giureconsulti di età successive, non ci sono pervenuti i titoli delle sue opere.

    Nexi

    [vedi Addìctus]

    Nexi liberàtio

    [vedi Nexum]

    Nèxum

    Antichissimo istituto di origine quiritaria: in virtù di esso, il debitore, per garantire un debito, sottoponeva sé stesso al potere del creditore, fino a che il debito non fosse stato adempiuto; eseguita la prestazione il debitore riacquistava la propria libertà (nexi liberàtio).

    Il (—) vincolava il debitore materialmente al creditore il quale aveva, peraltro, anche un diritto sul cadavere del debitore: era possibile, di conseguenza, effettuare la noxæ dedìtio [vedi noxa] del cadavere dello schiavo colpevole di crimini.

    Il (—) (che rientrava tra i gesta per æs et lìbram [vedi]) rispecchiava concezioni arcaiche primordiali.

    La sua pratica è da collocarsi intorno al V sec. a.C., quando la caduta della monarchia etrusca segnò l’inizio di un forte indebitamento fra i ceti plebei in Roma: il (—) doveva offrire maggiori garanzie di adempimento alle poche famiglie più ricche. Si è parlato di “autopignoramento a garanzia di un debito”.

    Con il successivo sviluppo delle attività commerciali, connesso alla progressiva espansione territoriale di Roma, il (—) finì col diventare ripugnante per la coscienza sociale, tanto da essere abolito dalla lex Pœtelia Papiria de nexis del 326 a.C. [vedi].

    Nexus

    [vedi Addictus]

    Nobìlitas equèstris

    [vedi Ordo equester]

    Nobilitas senatoria

    [vedi Ordo senatòrius]

    Nolènti non fit donàtio [Non può esser fatta una donazione, se l’altra parte non accetta]

    Fondamentale principio giuridico che sottolinea la natura contrattuale della donazione (art. 769 c.c.), che può perfezionarsi solo con l’accettazione del soggetto beneficiario e non contro la sua volontà.

    Nòmen arcàrium (vel nomina arcaria)

    Uno dei negozi rientranti nella categoria dei contratti letterali [vedi obligatiònes lìtteris contractæ].

    In particolare, il (—) consisteva in una registrazione di esborsi realmente effettuata dalla cassaforte (arca) del creditore. Secondo la dottrina il negozio obbligatorio si identificava più con un mutuum [vedi]: la registrazione, in realtà, aveva solo funzione di prova. In questo caso, l’obbligazione nasceva dalla numeràtio pecùniæ: si trattava di un’obbligazione iùris gèntium [vedi ius gentium].

    Nòmen bonum

    [vedi Cèssio crèditi]

    Nomen gentilìcium

    La parte del nome che indicava l’appartenenza ad una data gens [vedi]: ad es. per Marco Tullio Cicerone il (—) era Tullio ed indicava l’appartenenza alla gens Tullia [vedi trìa nomina].

    Nomen iùris [Qualificazione giuridica]

    Il (—) è la qualificazione giuridica di un negozio giuridico; l’eventuale qualificazione data dalle parti non vincola il giudice [vedi iura novit curia], che è libero di inquadrare la fattispecie sottoposta al suo esame nello schema giuridico che ritiene di volta in volta più rispondente alla volontà delle parti.

    Nòmen latinum [Nome latino]

    Termine utilizzato nell’età repubblicana per designare lo status e i diritti, nei confronti di Roma, delle comunità del Lazio [vedi Latium] e delle colonie latine.

    Nomen transscriptìcium (vel nomina transscripticia)

    Negozio rientrante nella categoria dei contratti letterali [vedi obligatiònes lìtteris contractæ].

    I nomina transscripticia avevano sempre ad oggetto una somma di danaro già dovuta in base ad una obbligazione preesistente e si fondavano sulle risultanze del còdex accèpti et expènsi [vedi], cioè dal libro contabile che il pater familias [vedi] teneva per annotarvi le somme ricevute o versate a seguito di rapporti di credito.

    Le somme ricevute erano riportate nella rubrica dell’acceptum e quelle versate in quella dell’expensum.

    L’obligàtio nasceva in base alla transscrìptio, che poteva essere di due specie:

    — transscriptio a re in personam utilizzata a fini di novazione oggettiva [vedi novàtio], se il creditore scriveva nella rubrica dell’acceptum (operando una acceptilàtio) la somma dovuta, come se fosse stata realmente ricevuta, e scriveva nella rubrica dell’expensum (operando la expensilàtio [vedi]) la stessa somma in riferimento alla stessa persona, come se fosse stato costituito un mutuo: in tal caso il precedente debito si estingueva e ne sorgeva uno nuovo litteris: il che valeva non solo a darne prova sicura, ma soprattutto ne rendeva più facile l’estinzione mediante acceptilatio [vedi] quando il debito sarebbe stato saldato. In origine, si riteneva che essa fosse accessibile ai soli cittadini romani, ma in seguito fu ammessa anche ai peregrini [vedi];

    — transscriptio a persona in personam utilizzata ai fini di novazione soggettiva [vedi], se il creditore scriveva nella rubrica dell’acceptum la somma dovuta dal debitore e scriveva nell’expensum la stessa somma in riferimento ad un’altra persona, come se questa avesse contratto un mutuo: in tal caso si estingueva l’obbligazione del precedente debitore e sorgeva una obligatio litteris in capo al nuovo debitore. Presupponendo la preesistenza di una obligatio litteris, essa non era applicabile, di norma, ai peregrini.

    Il debitore poteva opporre al creditore che lo avesse chiamato in giudizio, in caso di registrazioni false, una excèptio doli [vedi], concessagli dal pretore: occorreva però la prova che l’iscrizione fosse falsa o comunque non rispondente al vero.

    I (—), spesso mezzo di fraudolente speculazioni, caddero in disuso in età postclassica.

    Già in epoca classica, essi trovarono una residua, limitata applicazione a fini di novazione dell’obbligazione.

    Nòmen vèrum

    [vedi Cèssio crèditi]

    Nòmina chirographària [Crediti chirografari]

    Erano così definiti, in diritto postclassico, i crediti non assistiti da alcuna garanzia reale, avendo origine dal mero chirògraphum [vedi].

    Nomina privilegiata [Crediti previlegiati]

    Particolare ipotesi di pìgnus convèntum [vedi hypothèca]: si trattava di crediti che, per la loro natura o in considerazione della persona del creditore, derogando al principio della contitolarità del pignus conventum, dovevano essere soddisfatti sui beni del debitore con precedenza rispetto agli altri crediti ipotecari: si pensi, ad es., ai crediti del fisco per le imposte, oppure al credito della moglie per la restituzione della dote.

    Per un’altra accezione dell’espressione [vedi Pignus publicum vel quasi publicum]

    Nomina transscriptìcia

    [vedi Nomen transscripticium]

    Nominàtio potiòris

    [vedi Potioris nominatio]

    Non lìquet [lett. “non è chiaro”]

    Espressione adoperata in diritto romano nei casi in cui ad un giudice non fossero chiari i fatti oggetto della controversia sottoposta al suo esame.

    Nel processo formulare [vedi processo per formulas] se il giudice privato (iùdex privatus) pronunciava il (—), rinunziava all’emissione della sentenza (giurando precedentemente che la questione non gli era chiara): in tal caso, la soluzione della questione veniva affidata ad altro giudice.

    Nell’ordinamento giuridico vigente, al giudice non è concesso definire la questione con un (—): se l’attore, su cui grava l’onere della prova (“onus probandi incubit ei qui dicit, non ei qui negat” [vedi]) non prova sufficientemente la fondatezza della sua pretesa, la sua domanda dovrà essere rigettata dal giudice.

    [vedi Ampliàtio; mutàtio iùdicis].

    Non usus [Non uso; cfr. art. 1014 c.c.]

    Uno dei modi di estinzione dell’ususfrùctus [vedi]; un’interessante definizione dell’istituto è contenuta nelle Pauli sententiæ [vedi]: “Non utèndo amìttitur ususfructus, si possessiòne fundi biennio fructuàrius non utàtur, vel rèi mobilis anno” (si perde l’usufrutto per non uso se l’usufruttuario non esercita il suo diritto per due anni, se ha ad oggetto fondi, per un anno se ha ad oggetto cose mobili).

    Non usus servitùtis [Non uso di una servitù; cfr. art. 1073 c.c.]

    Uno dei modi di estinzione delle servitù [vedi servitùtes prædiòrum] che si verificava se la servitù non era esercitata per due anni. Il termine fu portato in diritto postclassico a 10 anni (tra presenti) ed a 20 anni (tra assenti), secondo quanto richiesto dalla longi tèmporis præscrìptio [vedi].

    In caso di (—), il fondo servente diventava libero da pesi.

    Norico

    Antica regione situata tra la Raetia [vedi] e la Pannonia [vedi], che corrisponde attualmente alla parte del territorio austriaco compresa tra il Danubio [vedi] e la Drava.

    Passò sotto il dominio romano nel 15 a.C., e divenne provincia sotto Claudio [vedi], conoscendo un notevole sviluppo urbanistico (ad es. Iuvanum, oggi Salisburgo).

    A partire dal V sec. il (—) subì ripetute invasioni da parte dei Goti, Franchi e Longobardi, che ne determinarono il rapido declino.

    Norma agèndi

    Espressione adoperata per indicare il complesso delle norme imposte dallo Stato per disciplinare i rapporti tra i consociati (si tratta del c.d. diritto oggettivo); si distingue dalla facùltas agèndi [vedi].

    Nota censòria

    Veniva così definita la sanzione comminata dai censori [vedi censores].

    La (—) poteva consistere nella destituzione dei membri del Senato, nella esclusione dalla classe dei cavalieri (ademptio equi publici) ovvero nel trasferimento da una tribù all’altra (mutatio tribus) od ancora nell’esclusione dai comìtia tribùta [vedi]; comportava, altresì, la disistima sociale (ignominia), per chi ne era colpito.

    Essa colpì coloro che si erano resi responsabili di una condotta immorale o, comunque, sconveniente (si pensi a chi viveva in ozio, nel lusso sfrenato, od in modo sregolato).

    Notìtia dignitàtum

    Documento ufficiale del V sec. d.C., costituiva una sorta di annuario, contenente notizie relative alla burocrazia imperiale. Essa ci offre un quadro particolareggiato del complesso sistema amministrativo dell’Impero d’Oriente e d’Occidente, fornendo preziose informazioni non solo sugli officia civili, ma anche su quelli militari.

    Nòva negòtia

    Col termine di nova negotia si designano i quattro fondamentali contractus del ius civile novum: locàtio-condùctio, èmptio-vendìtio, socìetas, mandàtum [vedi], riconducibili alla categoria delle obligatiònes consensu contractæ [vedi].

    Il processo di emersione dei (—) si compì nell’arco di tempo che va dal III sec. a.C. al I sec. a.C., nel corso del progressivo intensificarsi dei rapporti commerciali tra Romani e stranieri.

    Ad uno stadio iniziale del periodo considerato, appartengono tutta una serie di conventiònes [vedi conventio], tese a soddisfare le varie esigenze pratiche nascenti dai rapporti economici con gli altri popoli del Mediterraneo. In ordine al riconoscimento dei (—), l’avvenimento più significativo fu rappresentato dall’attività giusdicente del praetor peregrìnus [vedi], il quale attribuì veste giuridica ai nuovi tipi di rapporti.

    Nati per soddisfare necessità di scambio tra cittadini e stranieri, i (—) si diffusero ben presto tra gli stessi romani, ottenendo un’adeguata protezione anche da parte del praetor urbanus [vedi] che ne favorì il travaso nel ius civile novum, quale diritto tipico di Roma.

    I (—) divennero oggetto di una lunga e complessa elaborazione da parte dei giuristi, fino a divenire il paradigma della contrattualità romana.

    Caratteri essenziali della categoria furono rappresentati dalla:

    — consensualità: i contratti scaturivano dal consensus tra le parti contraenti;

    — libertà delle forme: il consensus delle parti non aveva bisogno di una particolare veste formale;

    — obbligatorietà: in quanto produttivi di sole obbligazioni reciproche tra le parti;

    — azionabilità ex fide bona: in quanto sul piano della tutela erano assistiti dai iudicia bonae fidèi [vedi àctio bonae fidei].

    Nova spècies

    [vedi Specificàtio]

    Novàtio [Novazione; cfr. artt. 1230 ss. c.c.]

    Modo di estinzione ìpso iùre [vedi] e di modificazione delle obbligazioni [vedi obligàtio], consistente nella sostituzione di una nuova obbligazione ad una precedente, con la conseguente estinzione di quest’ultima.

    Essa produceva un duplice effetto: estintivo della prìor obligàtio (obbligazione precedente), costitutivo della nova obligatio (nuova obbligazione).

    I Romani utilizzarono a tal fine l’istituto della c.d. stipulàtio novatoria [vedi stipulatiònes novatoriae].

    Per la realizzazione della (—) era necessario che la nuova obbligazione avesse ad oggetto la medesima prestazione di quella precedente e, nello stesso tempo, presentasse anche qualche elemento di novità (àliquid novi). Difatti se mancava il requisito della identità del debito non si aveva (—), bensì cumulo delle due prestazioni, mentre se mancava l’aliquid novi, la stipulatio era nulla, perché inutile.

    A seguito della (—) si estinguevano anche i rapporti accessori e gli eventuali interessi connessi all’obbligazione precedente.

    Gaio [vedi] distingueva, inoltre, la (—) a re in personam, ricorrente quando un debito si trasformava in uno dei due contratti formali tipici della expensilàtio [vedi] e della stipulatio [vedi], dalla (—) a persona in personam, ricorrente, invece, quando si sostituiva o il debitore per mezzo della expromìssio [vedi] o il creditore attraverso la delegàtio [vedi].

    In epoca giustinianea, la (—) si svincolò dalla necessità del requisito della identità del debito e da qualunque altro requisito formale, ritenendosi necessario e sufficiente il consenso delle parti, cioè la volontà, espressamente manifestata dalle stesse, di estinguere l’obbligazione originaria, c.d. animus novàndi [vedi]. Si distingueva, altresì, la (—) soggettiva da quella oggettiva, a seconda dell’elemento cui si riferiva l’innovazione:

    — la (—) oggettiva era caratterizzata dalla modificazione del titolo o di un elemento accidentale [vedi accidentàlia negòtii] del rapporto ovvero dall’inserzione di una condizione [vedi condìcio] o di un termine [vedi dìes] ad una precedente obbligazione;

    — la (—) soggettiva consisteva nel mutamento di uno dei soggetti del rapporto obbligatorio e consentiva di raggiungere il medesimo risultato che oggi si ottiene facendo ricorso alla cessione del credito [cfr. art. 1260 c.c.] istituto, invece, ignoto al diritto romano.

    Novèllæ Constitutiònes [Nuove costituzioni]

    Erano così definite le nuove costituzioni [vedi constitutiones prìncipum] emanate da Giustiniano al di fuori del Còrpus iùris civìlis [vedi]. Particolarmente rilevanti furono le (—) in materia successoria e matrimoniale. Non esisteva una raccolta ufficiale delle novelle, ma solo diverse raccolte private, tra le quali particolare importanza rivestono:

    — l’Epìtome Iuliàni del 555 d.C., che riassumeva in latino 122 Novellæ;

    — l’Authènticum del 556 d.C., che conteneva 134 Novellæ non riassunte, tutte in latino.

    Novellæ postheodosiànæ

    Viene così definita la raccolta di costituzioni [vedi constitutiònes prìncipum] emanate nella parte occidentale dell’impero, nel periodo che va dal 438 al 468 d.C.

    Novus Iustiniànus Còdex repetìtæ prælectiònis

    Parte del Corpus iuris civilis [vedi] giustinianeo, il (—), emanato il 17 novembre del 534 d.C., costituisce una rielaborazione aggiornata dell’originario Codex [vedi], apparso superato a seguito della promulgazione del Digesto [vedi digèsta seu Pandèctæ] e delle Institutiònes [vedi].

    Il (—), giunto in modo pressoché integrale fino a noi, è suddiviso in dodici libri, a loro volta articolati in rubriche.

    Nòxa [Nossalità]

    Termine arcaico, utilizzato come sinonimo di delìctum, ma anche, prevalentemente, per indicare uno dei caratteri più rilevanti delle obligatiònes ex delicto [vedi], la nossalità.

    Data l’incapacità giuridica delle persone alièno iùri subièctæ, in età arcaica si riteneva che il pater familias [vedi] o il dòminus [vedi] fossero responsabili per i delitti commessi dal filius o dal servus. La relativa azione giudiziale, volta ad ottenere il risarcimento del danno, andava proposta, pertanto, contro il titolare della potestas.

    La nossalità si concretizzava nella possibilità offerta al pater e al dominus di sottrarsi al risarcimento del danno, abbandonando il sottoposto, colpevole del delitto, alla reazione vendicativa della vittima o della sua familia (noxæ dedìtio); in tal modo il titolare della potestas poteva evitare un danno più grave, superiore per entità al valore della stessa persona sottoposta.

    In diritto giustinianeo, fu abolita la noxæ deditio dei figli e si stabilì che le azioni penali dovessero essere esercitate soltanto ed esclusivamente nei confronti del filius responsabile. L’istituto rimase in vita per i delitti commessi dagli schiavi, ed assunse funzione risarcitoria in favore del danneggiato, finendo con l’essere ammesso anche in ordine ad azioni non originate da un delitto.

    Noxa càput sèquitur

    Principio fondamentale del diritto romano, secondo il quale letteralmente “le azioni nossali seguono la persona”.

    Esso stava ad intendere che, finché il filius familias o servus responsabile di un delitto fossero in potestà del pater familias [vedi] o dòminus [vedi], l’azione doveva essere proposta contro questi ultimi; se essi entravano in potestà di un altro soggetto, l’azione doveva essere proposta nei confronti di quest’ultimo; se essi diventavano liberi, l’azione poteva essere proposta direttamente contro di loro. Allo stesso modo, se un pater si rendeva responsabile di un delitto, e poi passava in potestà di un diverso soggetto, l’azione nossale andava proposta contro il suo avente potestà.

    Nòxæ dedìtio

    [vedi Noxa]

    Nudum pactum

    [vedi Pactum]

    Nullità del negozio giuridico

    Il concetto di (—) non trova piena corrispondenza nel diritto romano, in quanto i Romani mancarono di una concezione esplicita del negozio giuridico [vedi]. Tuttavia parte della dottrina ha scorto i prodromi del moderno concetto di (—) nei provvedimenti giudiziari che accertavano la mancanza (iniziale o sopravvenuta, parziale o totale, temporanea o perpetua) degli estremi indispensabili a che l’atto negoziale potesse essere utilizzato ai fini della produzione di effetti giuridici.

    Numa Pompilio

    Di origine sabina, fu il secondo re di Roma.

    Saggio legislatore e ordinatore della religione, istituì feste religiose, vari collegi sacerdotali (Àuguri e Flàmini e Vestali) e ordinò la costruzione del tempio di Giano, aperto al culto in tempo di guerra e chiuso in tempo di pace. Si ritiene, peraltro, che molte delle istituzioni attribuite a (—) siano di epoca posteriore.

    La sua storicità è stata, però, messa in dubbio da parte della dottrina, che fa derivare il suo nome da “nòmos” (legge) e “pompè” (termine che indicava le processioni sacre), e quindi la considera una figura mitologica creata per giustificare la risistemazione normativa e religiosa di quel periodo.

    Numeriano (imp. 283-284 d.C.)

    Imperatore romano di rilievo minore; (—), collaborò già col padre Caro [vedi] nella battaglia contro i Persiani che avevano invaso la Mesopotamia (282 d.C.). Morto Caro nel 283 d.C., (—), divenuto imperatore, fu costretto, tuttavia, a ritirarsi gradatamente fino ai primi dell’autunno 284 d.C., anno della sua morte.

    Numerus clàusus [Numero chiuso]

    Espressione adoperata di frequente per indicare il fondamentale carattere dei diritti reali, la tipicità: si dice, infatti, che i diritti reali costituiscono un (—) al fine di indicare che non è ammessa la creazione per volontà delle parti di diritti reali diversi da quelli specificatamente previsti e disciplinati dalla legge.

    Numidia

    Antica regione corrispondente alla odierna Algeria settentrionale.

    La provincia della (—) fu costituita nel 46 a.C. all’indomani della vittoria di Cesare [vedi] sulle truppe pompeiane dell’Africa.

    Fu unita da Augusto [vedi] alla provincia d’Africa, ma, dopo poco, Caligola [vedi] la rese di nuovo provincia autonoma.

    In seguito l’invasione dei Vandali [vedi] ne determinò il rapido declino.

    Nùncius

    [vedi Nuntius]

    Nuncupàtio

    Dichiarazione solenne con la quale si precisavano gli effetti che si volevano perseguire con un determinato negozio giuridico. Un’ipotesi tipica di utilizzazione della (—) fu quella della designazione dell’erede, attuata dal testatore attraverso la pronuncia orale di una formula solenne. Se ne distinguevano due tipi:

    — la (—) testamènti, in cui la dichiarazione del testatore aveva ad oggetto il testamento nel suo complesso, così come contenuto nella tabulæ ceratæ (tavolette) dallo stesso precedentemente disposte;

    — (—) herèdis, attraverso la quale il testatore esprimeva la sua volontà esclusivamente in forma orale, e che era seguita dalla pronuncia di una formula solenne avente struttura analoga alla (—) testamenti, ma contenente il riferimento, non alle tabulæ ceratæ, bensì alle dichiarazioni verbali previamente espresse.

    Nuncupàtio herèdis

    [vedi Nuncupatio]

    Nuncupatio testamènti

    [vedi Nuncupatio]

    Nùndinæ

    Termine con cui veniva indicato il giorno di mercato, che si teneva ogni 9 giorni nel Foro.

    In tale giorno doveva essere proclamato l’editto emesso dal magistrato per la convocazione dei comìtia [vedi] e dei concìlia plebis [vedi].

    Nùntius (o nuncius) [Nunzio]

    Era, in diritto romano, il soggetto che comunicava l’altrui volontà, come tramite per la conclusione di un negozio giuridico: il negozio giuridico veniva concluso dal soggetto che aveva affidato l’incarico al (—), e non da quest’ultimo, che fungeva da mero strumento materiale di trasmissione dell’altrui volontà (per nuntium, quasi per lìtteras, si diceva, ad indicare che il (—) non partecipava in alcun modo all’attività negoziale , che egli poneva in essere riproducendo, quasi come un documento, l’altrui pensiero, senza l’intervento di proprie determinazioni volitive).

    In virtù di ciò, si riteneva che come (—) potesse essere incaricato anche un soggetto incapace.

    Il ricorso ad un (—) era consentito per i soli negozi non formali.

    Nùptiæ

    [vedi Matrimònium]

    Obligàtio [Obbligazione; cfr. artt. 1173 ss. c.c.]

    L’(—) era, nel diritto romano, il vincolo giuridico che una persona libera (obligatus) contraeva obbligandosi ad eseguire una determinata prestazione nei confronti di un’altra persona (crèditor).

    Il vincolo era finalizzato all’adempimento ed originariamente ebbe natura personale (vinculum personæ): pertanto se il debitore si rendeva inadempiente, egli era asservito al creditore tramite la manus inièctio [vedi].

    L’(—) pertanto non si traduceva nel dovere di eseguire, concretizzandosi, invece, nel vincolo che legava le parti, con contenuto e valenza personali: la persona del debitore, nella sua entità fisica, era vincolata (reus obligatus).

    Solo successivamente oggetto della (—) divenne la prestazione, ossia il comportamento che il debitore doveva tenere per soddisfare la pretesa del creditore e poteva consistere in un fàcere, dare o præstare.

    Sotto il profilo soggettivo, il rapporto obbligatorio richiedeva la presenza di almeno due soggetti, il debitore ed il creditore. Erano, altresì, configurabili rapporti plurisoggettivi, onde la possibilità di obbligazioni parziarie, cumulative e solidali.

    Fonti delle obbligazioni erano tutti quei fatti giuridici da cui, per legge, poteva sorgere l’(—).

    Sulla scia del ius vetus [vedi], il giurista Gaio [vedi] distinse tre categorie di obbligazioni:

    — (—) ex contractu [vedi];

    — (—) ex delicto [vedi];

    — (—) ex variis causàrum figùris.

    Successivamente, in epoca giustinianea, si distinsero le obbligazioni ex variis causarum figuris in obbligazioni ex quasi contractu [vedi] e obbligazioni ex quasi delicto [vedi] a seconda che derivassero da un atto lecito o illecito.

    In ordine alla prestazione dedotta in obbligazione, si distinse tra:

    — obbligazione alternativa [vedi];

    — obbligazione facoltativa [vedi];

    — obbligazione generica [vedi obligatio ad genus pèrtinens];

    — obbligazioni divisibili e indivisibili [vedi].

    Si distinguevano, a seconda dell’oggetto, obbligazioni di:

    — dare;

    — fàcere (fare);

    — præstare (dare garanzia);

    — non facere (negative).

    Tra i fatti modificativi delle obbligazioni, ricordiamo:

    — cèssio crèditi [vedi];

    — cèssio dèbiti [vedi].

    Tra i modi di estinzione dell’obbligazione, occorre ricordare:

    — modi di estinzione ìpso iùre [vedi]:

    — solùtio per æs et libram [vedi];

    — acceptilàtio [vedi];

    — pagamento (solutio in senso stretto);

    — dàtio in solutum [vedi];

    — concursus causàrum [vedi];

    — confùsio [vedi];

    — morte o càpitis deminùtio [vedi];

    — contrarius consensus [vedi];

    — lìtis contestàtio [vedi];

    — modi di estinzione in via di eccezione (òpe exceptiònis):

    — compensàtio [vedi];

    — pactum de non petèndo [vedi];

    — transàctio [vedi];

    — præscrìptio longi tèmporis [vedi].

    Fatti estintivo-modificativi delle obbligazioni, erano:

    — novàtio [vedi];

    — delegàtio [vedi].

    Obligàtio ad genus pèrtinens [Obbligazione generica] [cfr. art. 1178 c.c.]

    Si trattava di una obbligazione [vedi obligatio] avente ad oggetto una categoria più o meno vasta di cose [vedi genus] o di cose considerate fungibili, entro cui individuare la cosa oggetto della prestazione.

    La figura dell’obbligazione generica fu individuata inizialmente con riferimento al genus composto dagli schiavi: il genus poteva essere più o meno ampio, potendo essere oggetto dell’obbligazione ad esempio uno schiavo, o uno schiavo greco, uno schiavo biondo, uno schiavo greco biondo pedagogo, etc.

    La scelta della cosa da prestare spettava, in via generale, al debitore.

    Nel diritto classico il debitore, poiché formalmente tutte le cose comprese nel genus erano considerate uguali, poteva consegnare qualsiasi cosa appartenente al genus, purché non fosse la peggiore (nec optimum nec pessimum). Nel diritto giustinianeo il debitore doveva prestare una res mediæ æstimatiònis, cioè di media qualità.

    Le obbligazioni generiche erano sottoposte ad una particolare disciplina per quanto riguarda l’impossibilità sopravvenuta: poiché genus nùmquam pèrit [vedi], il debitore non poteva liberarsi per impossibilità sopravvenuta [vedi ad impossibìlia nèmo tènetur] della prestazione: tanto meno si poteva verificare l’impossibilità sopravvenuta, quanto più ampio era il genus: eccezionalmente si poteva verificare l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta, quando il genus per la sua limitazione, ammetteva la possibilità di un perimento totale.

    Obligatio alimentòrum

    [vedi Alimenta]

    Obligatio alternativa [cfr. artt. 1285 ss. c.c.]

    Si aveva obbligazione alternativa nel caso in cui fossero dedotte come oggetto dell’obbligazione due o più prestazioni, ma il debitore fosse tenuto ad eseguirne una sola: duæ res vel plures sunt in obligatiòne, una autem in solutiòne.

    Il diritto di scelta (ius eligendi) spettava al debitore, a meno che non fosse attribuito al creditore in base al titolo costitutivo.

    Il diritto di scelta non si esauriva, in linea di principio, con la semplice dichiarazione di volere eseguire o pretendere una delle prestazioni, bensì con l’adempimento effettivo di una di esse. Secondo il ius civile, pertanto, prima dell’esecuzione era sempre possibile mutare la scelta (ius variandi): peraltro, il pretore concesse una excèptio [vedi] contro l’azione del creditore che agisse alternativamente, ritenendo che l’esercizio del ius variandi configurasse un pactum de non petèndo in ordine alla prestazione “abbandonata”.

    L’unità dell’obbligazione alternativa comportava che il pagamento o la lìtis contestàtio relativamente ad una delle prestazioni producesse estinzione dell’intera obbligazione. Se invece una delle due prestazioni diveniva impossibile [vedi ad impossibìlia nèmo tenètur], l’obbligazione si limitava, concentrandosi sull’altra; pertanto:

    — se la scelta spettava al debitore, ove la cosa fosse perita per fatto del debitore, questi con ciò ha operato la scelta, per cui l’obbligazione si concentrava sull’altra prestazione. Se, invece, si riscontrava una negligenza o imprudenza del creditore, ugualmente si operava la concentrazione, salvo il diritto del debitore al risarcimento del danno per l’estinzione del suo ius variandi; in diritto giustinianeo si ammise inoltre che il debitore potesse liberarsi del vincolo obbligatorio anche pagando il prezzo delle cose andate perdute per caso fortuito;

    — se la scelta spettava al creditore, la concentrazione operava solo se non si era in presenza di un comportamento colposo del debitore. Se tale comportamento aveva prodotto l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, si riteneva ancora esercitabile la facoltà di scelta ed il giudice poteva riconoscere al creditore il diritto di ottenere l’æstimàtio [vedi] della res andata distrutta.

    Peraltro, in diritto postclassico se una prestazione diventava impossibile per colpa del debitore e successivamente l’altra lo diveniva per caso fortuito, il creditore mediante l’esercizio dell’àctio doli [vedi] poteva ottenere il risarcimento per il danno subìto a seguito dell’estinzione dell’obbligazione.

    Obligàtio auctoritàtis [Obbligazione di garanzia]

    Era così denominato, in riferimento alla mancipàtio [vedi] l’obbligo, incombente sul venditore, di prestare la garanzia per l’evizione, e cioè di presentarsi, previa chiamata dell’acquirente in giudizio, nel caso di rèi vindicàtio [vedi] intentata nei confronti di quest’ultimo da parte del terzo che si dichiarasse proprietario della cosa venduta. Se il venditore si rifiutava di dare assistenza all’acquirente, o se quest’ultimo rimaneva, comunque, soccombente, subendo l’evictio [vedi], a lui spettava un’actio in duplum, contro il venditore, per il doppio del prezzo pagato o del valore della res.

    Obligatio civìlis

    [vedi Obligatiònes civiles]

    Obligatio consènsu contràcta

    [vedi Obligatiònes consensu contractæ]

    Obligatio divisibilis e indivisibilis [cfr. artt. 1314 ss. c.c.]

    Si parla di obbligazioni divisibili ed obbligazioni indivisibili, a seconda che la prestazione sia divisibile o meno. Tale distinzione, naturalmente, acquista rilievo sia in presenza di una pluralità di creditori o debitori (ponendosi il problema dell’ammissibilità di un adempimento frazionato) sia con riguardo alla possibilità di un adempimento rateale, in fasi successive.

    In diritto romano, l’obbligazione era indivisibile se la prestazione era indivisibile, cioè insuscettibile di un adempimento parziale: in tal caso si riteneva che singoli adempimenti parziali non garantissero comunque al creditore il vantaggio che gli poteva derivare dalla prestazione complessiva.

    In presenza di più debitori o creditori, pertanto, se l’obbligazione era divisibile, ciascuno dei creditori poteva chiedere la prestazione solo per la sua quota e ciascuno dei debitori doveva adempiere la prestazione solo per la sua quota; viceversa se l’obbligazione era indivisibile ciascuno dei debitori doveva eseguirla e ciascun creditore poteva esigerla per intero.

    Obligatio cum facultàte solutiònis [Obbligazione facoltativa o con facoltà alternativa; cfr. art. 1285 c.c.]

    Categoria di obbligazioni [vedi obligatio] nella quale, pur essendo una sola la res oggetto dell’obbligazione, era consentito al debitore di liberarsi eseguendo un’altra prestazione, prevista dalle parti oppure per legge.

    Si distingueva dall’obligatio alternativa [vedi] in quanto era una obbligazione semplice, per cui se la prestazione dedotta in obbligazione diventava impossibile, non vi era concentrazione nella seconda prestazione, ma estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta.

    Obligàtio ex contràctu

    [vedi Obligatiònes ex contractu]

    Obligatio ex variis causàrum figùris

    [vedi Obligatio]

    Obligatio facoltativa

    [vedi Obligatio cum facultàte solutiònis]

    Obligatio honorària

    [vedi Obligatiònes civiles vel honorariæ]

    Obligatio in solidum [Obbligazione solidale; cfr. artt. 1292 ss. c.c.]

    È solidale l’obbligazione con più soggetti, dal lato attivo o passivo, derivante da un unico fatto giuridico, nella quale ogni creditore ha diritto di pretendere la prestazione per intero (solidarietà attiva), oppure ogni debitore ha l’obbligo di eseguire l’intera prestazione (solidarietà passiva).

    In diritto romano, la solidarietà costituiva un’eccezione al principio della normale parziarietà delle obbligazioni [vedi obligatio pro parte].

    Potevano aversi obbligazioni solidali:

    — nel caso in cui più debitori in una stipulàtio [vedi] rispondevano all’interrogazione del creditore (centum mihi dari spòndes?);

    — nel caso in cui più creditori rivolgevano l’identica domanda ad un unico debitore;

    — nel caso in cui le parti esplicitamente pattuivano il vincolo solidale.

    Il diritto romano classico conobbe pure le obbligazioni cumulative, nelle quali il creditore poteva pretendere tante prestazioni per quanti erano i debitori: così nei casi di delictum privato commesso da più persone, tutti i partecipi dovevano pagare la pœna stabilita dalla legge e chiesta dal danneggiato con l’actio pœnalis [vedi]. Inoltre tutti i danneggiati potevano pretendere da ciascun responsabile, anche in tempi successivi, il pagamento dell’intera somma: in sostanza si aveva un cumulo di obligatiònes, potendo l’àctio pœnalis essere esercitata contro tutti i colpevoli e da tutti i danneggiati creditori.

    Nelle obbligazioni solidali da atto lecito il pagamento eseguito da uno dei debitori, ovvero dall’unico debitore, in favore di uno qualsiasi dei creditori estingueva l’intera obbligazione, dal momento che scopo della solidarietà era proprio quello di garantire l’adempimento dell’obbligazione.

    Pertanto nelle obbligazioni solidali il vincolo riguardava tutti i soggetti, anche se la concreta realizzazione della pretesa creditoria si verificava a seguito dell’iniziativa di un creditore o della scelta di un debitore, a seconda che si trattasse di solidarietà attiva o passiva.

    Essendo l’obbligazione solidale composta da una sola obligatio, era inconcepibile il regresso o la rivalsa da parte di chi aveva pagato: il debitore in sòlidum non poteva rivolgersi contro gli altri condebitori per ottenere una parte di quanto pagato, così come il creditore solidale non doveva versare agli altri creditori una quota della prestazione ricevuta, in quanto la solidarietà non comportava reciproca garanzia. Il regresso era possibile solo in base ai rapporti intercorrenti tra i vari debitori o creditori solidali (società, mandato, comunione).

    Peraltro alcune leggi dell’epoca repubblicana iniziarono a regolare il frazionamento del rapporto obbligatorio solidale: l’evoluzione si concluse solo nell’epoca giustinianea. In particolare:

    — si ammise che il debitore solidale prescelto per il pagamento, prima di pagare, potesse farsi cedere le azioni che il creditore vantava verso gli altri debitori: il debitore pagante diventava creditore degli altri debitori solidali, potendo, così, rivalersi contro di essi (benefìcium cedendàrum actiònum [vedi]);

    — la lex Furia de spònsu impose di dividere l’azione tra più sponsòres [vedi spònsio];

    — l’imperatore Adriano introdusse a favore dei fideiussòres, il beneficium divisiònis, obbligando il creditore a richiedere a ciascun garante soltanto la sua quota di debito.

    Nel diritto giustinianeo infine si stabilì il principio che tra più debitori solidali solvibili, l’azione fosse frazionata in parti uguali, rispondendo ciascuno solo per la sua quota. Inoltre, il regresso fu concesso, indipendentemente dalla cessione delle azioni, al debitore che aveva pagato l’intero debito: a questo era accordata un’actio utilis [vedi] per ottenere dagli altri debitori il pagamento della loro quota debito.

    Tipico modo di estinzione dell’(—) era la litis contestàtio [vedi], che importava novazione dell’obligatio: dopo la lìtis contestatio né il creditore poteva agire contro gli altri debitori né gli altri creditori contro il debitore.

    Nel diritto giustinianeo (avendo perso la litis contestatio gli effetti che produceva nel processo classico ed essendo divenuta solo un momento dell’azione), si stabilì che in presenza di un’obbligazione solidale passiva non la litis contestatio, ma l’effettivo adempimento avesse effetto liberatorio: si ammise così che fino al pagamento il creditore potesse agire verso gli altri debitori.

    Obligàtio lìtteris contràcta

    [vedi Obligatiònes litteris contractæ]

    Obligatio naturàlis [Obbligazione naturale; cfr. art. 2034 c.c.]

    La nozione di (—), enucleata dalla giurisprudenza classica e postclassica, ricomprendeva rapporti obbligatori ritenuti vincolanti solo nella comune coscienza sociale e pertanto privi di rilevanza giuridica.

    L’(—), pur avendo la struttura dell’obbligazione e carattere patrimoniale, era sfornita di azione e in genere di mezzi per costringere il debitore all’adempimento: essa produceva soltanto effetti giuridici limitati.

    Se il debitore, pur non essendo giuridicamente vincolato, adempiva ugualmente, il crèditor naturalis aveva la c.d. solùti retèntio [vedi], cioè il diritto di trattenere il pagamento spontaneamente fatto dal dèbitor, e respingere la condìctio indèbiti [vedi] eventualmente proposta per ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato.

    L’ipotesi più rilevante di obbligazione naturale era costituita dalle obbligazioni contratte da schiavi: i Romani negavano che potesse esistere una obligatio a carico di uno schiavo, a causa della sua incapacità giuridica patrimoniale e processuale. Successivamente si ammise che lo schiavo potesse contrarre debiti, sia verso il dòminus [vedi] che verso i terzi: se lo schiavo pagava, il pecùlium [vedi] diminuiva e il dominus non poteva ripetere quanto lo schiavo aveva pagato.

    Gli stessi principi si affermarono per le obbligazioni contratte dal filius familias, nei limiti del peculio, verso i terzi oppure, indipendentemente dal peculio, verso il rispettivo pater familias [vedi] o verso un altro filius sottoposto alla medesima potestas. Se il filius pagava il terzo, il pater non poteva ripetere quanto pagato.

    Altri casi in cui i giuristi romani ravvisarono una obligatio naturalis furono i seguenti:

    — un senatusconsùltum Macedoniànum [vedi] negò l’azione per i mutui contratti dal filius familias, anche dopo che questo fosse diventato sui iùris: si stabilì che il filius che avesse pagato non potesse agire per la ripetizione, appunto perché il debito non si riteneva esistente;

    — era naturalis l’obbligazione dal pupillo contratta senza l’auctòritas del tutore;

    — era naturalis l’obbligazione eseguita dal debitore ingiustamente assolto in giudizio;

    — era naturalis il pagamento di interessi convenuti mediante nudum pactum;

    — era naturalis l’esecuzione di prestazioni in cambio di donativi ricevuti.

    Nel diritto giustinianeo l’obbligazione naturale fu identificata con quella nascente da doveri morali o di coscienza: la qualifica di naturalis fu vista in relazione al iùs naturale che si considerava operante nella coscienza.

    Infine, si ammise che l’obbligazione naturale potesse essere novata.

    Di (—) nel diritto romano si parlò anche con riferimento alle obligatiònes riconosciute dal ius gèntium [vedi], in quanto fondate sulla naturalis ràtio, come, ad esempio, quelle derivanti da mutuo [vedi mutuum], locazione [vedi locàtio-condùctio] o solùtio indèbiti [vedi]. La qualifica di naturalis riguardava peraltro solo il fondamento dell’obbligazione.

    Obligàtio non contràcta

    [vedi Obligatiònes non contractæ]

    Obligatio pro parte [Obbligazione parziaria]

    È parziaria l’obbligazione con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto od obbligo, proporzionato alla sua partecipazione al vincolo ed indipendente da quello degli altri.

    In particolare:

    — se vi sono più creditori, ognuno di essi ha il diritto di esigere dal debitore soltanto la sua parte;

    — se vi sono più debitori, ciascuno di essi è obbligato solo per la sua parte.

    Di solito, si ha un’obbligazione parziaria quando la prestazione è divisibile.

    In diritto romano, in presenza di una obbligazione con più soggetti passivi o con più soggetti attivi, la regola era che l’obligatio fosse pro parte, cioè parziaria. In linea di principio, il ius privatum guardò con sfavore i rapporti obbligatori plurisoggettivi e considerò di regola, l’obbligazione da essi derivante parziaria, contrariamente a quanto accade nel nostro ordinamento. Furono tuttavia previste tre eccezioni alla regola della parziarietà:

    — che la prestazione fosse, per natura o per determinazione delle parti, indivisibile [vedi obligàtio divisibilis e indivisibilis];

    — che la obbligazione nascesse da responsabilità primaria da atto illecito [vedi obligatiònes ex delicto];

    — che le parti avessero stabilito che la prestazione dovesse essere effettuata per intero da uno qualunque di essi o a favore di uno qualunque di essi [vedi obligatio in sòlidum].

    Al di là di tali casi l’obligatio si divideva ìpso iùre [vedi] in tante obbligazioni quanti erano i soggetti attivi o passivi.

    Obligatio pròpter rem [Obbligazione reale]

    Si tratta di quella particolare categoria di obbligazioni nelle quali il debitore viene individuato in virtù del suo collegamento con un bene (si parla, in proposito, di ambulatorietà passiva del rapporto obbligatorio).

    Si tratta di vere e proprie obbligazioni, perché il rapporto con la cosa che le caratterizza, rileva soltanto come modo di individuazione del debitore che muta con l’avvicendarsi dei titolari della proprietà o del diritto.

    Come esempio di (—) si fa riferimento di solito agli obblighi di fare o di non fare gravanti sul proprietario del fondo servente al fine di rendere possibile l’esercizio della servitù ([vedi servitùtes prædiòrum] art. 1030 c.c.) al proprietario del fondo dominante (es.: si pensi al dovere di manutenzione di una strada adibita a servitù di passaggio).

    Si ritiene che, per il suo inscindibile collegamento con un diritto reale, anche l’(—) abbia il carattere della tipicità (parte della dottrina è, peraltro, di contrario avviso, ritenendo prevalente la natura di rapporto obbligatorio relativo, come tale non assoggettato al principio del numerus clàusus [vedi]).

    Obligàtio quasi ex contràctu

    [vedi Obligatiònes quasi ex contractu]

    Obligatio quasi ex delicto

    [vedi Obligatiònes quasi ex delicto]

    Obligatio re contracta

    [vedi Obligatiònes re contractæ]

    Obligatio verbis contracta

    [vedi Obligatiònes verbis contractæ]

    Obligatiònes civiles / honorariæ [Obbligazioni civili / pretorie]

    La distinzione, di elaborazione giustinianea, aveva riguardo al diverso sistema giuridico che aveva riconosciuto le singole obbligazioni:

    — obligationes civiles erano quelle riconosciute dal iùs civile [vedi] e quelle introdotte da leggi o constitutiònes prìncipum [vedi];

    — obligationes honorariæ erano quelle introdotte nell’ordinamento dai magistrati repubblicani, nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ed in particolare dal prætor [vedi].

    Obligationes consènsu contractæ [Obbligazioni consensuali]

    Particolare sottocategoria di obligationes ex contractu [vedi], nelle quali, ai fini della creazione del rapporto obbligatorio, era necessario e sufficiente l’accordo (consensus) tra le parti.

    Tali obbligazioni erano originate da:

    — èmptio-vendìtio [vedi];

    — locàtio-condùctio [vedi];

    — socìetas [vedi];

    — mandàtum [vedi].

    Obligationes contractæ

    Terminologia che non trova riscontro nelle fonti, ma che è adottata a puri fini classificatori dalla dottrina, per indicare complessivamente le categorie di obbligazioni definite re [vedi obligationes re], verbis [vedi obligationes verbis], lìtteris [vedi obligationes litteris] contractæ.

    Obligationes ex contractu

    Categoria [vedi obligàtio], ricomprendente tutte le obbligazioni che si fondavano su di un accordo.

    Tra di esse, si distinguevano le obligationes:

    — re (contractæ) [vedi];

    — verbis (contractæ) [vedi];

    — lìtteris (contractæ) [vedi];

    — consènsu (contractæ) [vedi].

    Alla base delle (—) si poneva il consenso [vedi consensus in idem plàcitum] delle parti, elemento necessario ai fini della creazione del vincolo obbligatorio.

    Solo nelle obbligazioni consensuali, il consensus era anche elemento sufficiente per la nascita del vincolo; nelle altre tre categorie sopra elencate, il consenso doveva essere supportato da ulteriori elementi (la consegna della cosa, la pronuncia di parole solenni, l’impiego di particolari forme).

    La terminologia (—) è, nel senso qui accolto, di derivazione gaiana [vedi Gaio]; in una accezione diversa (che non trova riscontro nelle fonti, ma è adottata a puri fini classificatori), essa è adoperata da parte della dottrina per indicare quella particolare categoria di obbligazioni prevalentemente definite consensu contractæ [vedi obligationes consensu contractæ].

    Obligationes ex delìcto

    Categoria comprendente le obbligazioni [vedi obligàtio] originate dalla commissione di uno dei quattro illeciti civilistici:

    — furtum [vedi];

    — iniùria [vedi];

    — damnum iniuria dàtum [vedi];

    — bona vi rapta [vedi].

    Le (—) avevano caratteri particolari che le distinguevano da tutte le altre obbligazioni; in particolare:

    — l’intrasmissibilità, od individualità: gli eredi del soggetto responsabile e quelli dell’offeso non subentravano nel rapporto obbligatorio originato dalla commissione dell’illecito. La morte del responsabile o della parte lesa estingueva le actiònes ex delicto, intrasmissibili iùre hereditàrio.

    Tale principio subì nel corso dell’evoluzione del sistema giuridico romano diverse modifiche; in particolare:

    — si finì col ritenere che l’intrasmissibilità attiva riguardasse soltanto i delicta di natura personale e non patrimoniale (erano, pertanto, intrasmissibili solo l’àctio iniuriàrum e l’actio sepùlchri violati);

    — per quanto riguarda l’intrasmissibilità passiva, si ritenne proseguibile, nei confronti degli eredi del responsabile, l’azione penale intentata quando quest’ultimo era ancora in vita; nei casi in cui, oltre all’actio pœnalis (quella, cioè, nascente dalla commissione di un delictum) non fosse prevista l’actio reipersecutòria contro il responsabile civile, si ammise che l’actio pœnalis fosse esercitabile contro l’erede dell’autore dell’illecito penale, ma nei limiti dell’arricchimento che egli stesso ne avesse ricevuto (in id quod ad eos pervènit);

    — la nossalità [vedi nòxa; noxa càput sèquitur];

    — la cumulatività: se il delictum era commesso da più soggetti, ciascuno era tenuto a subire l’intera pena.

    Se invece il delictum era commesso in pregiudizio di più persone, il colpevole doveva pagare la pœna per intero ad ogni singolo attore.

    Se vi erano più offensori e più offesi, ogni soccombente doveva pagare la pœna ad ogni singolo attore.

    In dottrina si è sostenuto che la cumulatività esprimeva anche la possibilità di sommare l’azione penale con altre azioni (es. per il recupero della cosa o il risarcimento del danno);

    — la perpetuità delle azioni: le azioni penali riconosciute dal iùs civile [vedi] e quelle pretorie [vedi actio honoraria] (concesse per il completamento o il perfezionamento della repressione dei delicta previsti dal ius civile) erano perpetue, cioè non soggette a termini di decadenza. Le actiònes pœnales concesse dal pretore per reprimere illeciti non civilistici dovevano, invece, essere esercitate entro un anno dal compimento dell’illecito: post annum l’azione era concessa nei limiti dell’id quod ad eum pervenit.

    Per le actiones pœnales perpetue esercitate post annum era prevista in taluni casi una diminuzione della pœna: la condanna non poteva essere chiesta in un multiplo della stima del danno arrecato, bensì solo in simplum (ad es. nel caso di rapina).

    Il termine adoperato per designare le quattro figure sopra dette fu anche quello di delicta. I delicta si distinguevano dai crimina [vedi] che erano le offese arrecate alla comunità nel suo insieme.

    Obligatiònes ex malefìcio

    Definizione giustinianea delle obligationes ex delìcto [vedi].

    Obligationes honoràriæ

    [vedi Obligationes civiles vel honorariæ]

    Obligatiònes lìtteris contràctæ [Obbligazioni letterali]

    Le (—) appartenevano alla categoria delle obligationes ex contractu [vedi]; ai fini della creazione del vincolo obbligatorio, oltre all’accordo (consensus) tra le parti, erano richieste anche particolari, scritturazioni fatte da entrambi i soggetti del rapporto obbligatorio o da uno solo di essi. Caratteristica comune delle (—) fu che per la loro costituzione era necessario il solo compimento delle formalità della scritturazione, non essendo richiesta l’indicazione della causa dell’operazione.

    Vi rientravano:

    — nòmina transscriptìcia e arcària [vedi];

    — chirògrapha [vedi];

    — syngraphæ [vedi].

    Obligationes non contractæ [Obbligazioni non fondate su accordo]

    Obbligazioni nascenti da conventiònes sine nòmine [vedi], ossia da accordi non rientranti tra le figure riconosciute dal ius civile [vedi]. Tali convenzioni erano bilaterali, cioè dirette allo scambio di prestazioni: la parte che aveva eseguito la prestazione poteva agire in giudizio al fine di conseguire la prestazione della controparte. Le infinite ipotesi di contratti innominati furono inquadrate dai compilatori giustinianei in quattro categorie:

    — do ut des, se entrambe le prestazioni avevano come contenuto la “dàtio” di una o più cose;

    — do ut fàcias, se una prestazione consisteva nella dazione di una cosa e l’altra in un comportamento positivo;

    — fàcio ut des, se una parte effettuava una prestazione di fàcere per avere una cosa;

    — fàcio ut fàcias, se entrambe le prestazioni avevano ad oggetto un facere.

    Per la giurisprudenza classica, la parte che aveva eseguito la sua prestazione, in caso di inadempimento della controparte, aveva diritto alla restituzione di quanto dato o fatto. Se la prestazione del creditore era consistita in un dare, le si riconosceva una condìctio [vedi], per la restituzione (condictio ob causam datòrum). Se invece oggetto della prestazione era stato un facere, non essendo possibile la restituzione, si accordava l’actio de dolo [vedi].

  • Obligationes quasi ex contractu

    Categoria di obbligazioni [vedi obligàtio], di creazione giustinianea, ricomprendente tutte quelle obbligazioni derivanti da un rapporto lecito che presentava affinità con un determinato tipo di contratto, ma fondate su un accordo.

    Rientravano in tale categoria:

    — legatum per damnatiònem [vedi];

    — legatum sinèndi modo [vedi];

    — negotiòrum gèstio [vedi];

    — solùtio indèbiti [vedi];

    — pollicitàtio [vedi];

    — votum [vedi];

    — commùnio ìncidens [vedi].

    Obligationes quasi ex delìcto

    Categoria residuale di obbligazioni [vedi obligàtio], di derivazione giustinianea, nella quale furono fatti rientrare illeciti minori, diversi da quelli che costituivano la fonte delle obligationes ex delicto [vedi].

    Le varie fattispecie enucleate venivano tutelate attraverso la concessione di apposite azioni in factum [vedi àctio in factum], tra le quali ricordiamo le seguenti:

    — actio de effùsis et deièctis [vedi];

    — actio de pòsito vel suspènso [vedi];

    — actio advèrsus iùdicem qui lìtem suam fècerit [vedi];

    — actio advèrsus mensòrem qui falsum modum dìxerit [vedi];

    — actio servi corrupti [vedi];

    — actio sepulchri violati [vedi];

    — actio contra nàutas, caupònes, stabulàrios [vedi];

    — actio contra publicànum [vedi].

    Obligatiònes quasi ex malefìcio

    Definizione giustinianea delle obligationes quasi ex delìcto [vedi].

    Obligationes re contràctæ [Obbligazioni reali]

    Le (—) appartenevano alla categoria delle obligationes ex contractu [vedi]: in esse, ai fini della creazione del vincolo obbligatorio, oltre all’accordo (consensus) tra le parti, occorreva anche la consegna effettiva e materiale (tradìtio) della cosa oggetto dell’obbligazione.

    Vi rientravano:

    — mùtuum [vedi];

    — fidùcia [vedi];

    — depòsitum [vedi];

    — commodàtum [vedi];

    — pìgnus [vedi].

    L’obligatus non aveva, però, il dominium della res, ma ne aveva solo la possessio ad interdicta (nel caso del pegno) o la detenzione nelle altre ipotesi.

    Obligationes verbis contràctæ [Obbligazioni verbali]

    Le (—) appartenevano alle categoria delle obligationes ex contractu [vedi]: in esse ai fini della creazione del vincolo obbligatorio, oltre all’accordo (consensus) tra le parti, occorreva anche la pronuncia di parole solenni fatta in presenza l’uno dell’altro, da entrambi o da uno solo dei soggetti del rapporto obbligatorio.

    Vi rientravano:

    — spònsio [vedi];

    — fideiùssio [vedi];

    — fidepromìssio [vedi];

    — stipulàtio e adstipulàtio [vedi];

    — dòtis dìctio [vedi];

    — promìssio iuràta libèrti [vedi];

    — vadiatùra, prædiatùra [vedi].

    Obligàtus

    [vedi Obligàtio]

    Occentàtio (dir. pen.)

    Uno dei crimini contemplati dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum]: consisteva nella composizione di un carme infamante, ingiurioso e diffamatorio ai danni di una persona; veniva punito, secondo Cicerone con la pena dell’interdìctio aqua et igni [vedi].

    Si distingueva, in origine, dal màlum càrmen incantàre [vedi], crimine che si sostanziava nel compimento di pratiche ed arti magiche, dirette a procurare sventure: le due figure finirono, col tempo, per essere assimilate e confuse.

    Occupàtio [Occupazione; cfr. artt. 923 ss. c.c.]

    Modo di acquisto a titolo originario del dominium ex iùre Quirìtium [vedi]: aveva luogo attraverso la volontaria presa di possesso di una cosa non oggetto di domìnium [vedi] o comunque abbandonata (res derelìcta [vedi derelìctio]).

    L’acquisto del dominium ex iure Quiritium non derivava di per sé dall’(—) (che era un mero atto non negoziale, acquisitivo del possesso), ma si verificava in favore dell’occupante, solo se la cosa che ne era oggetto non apparteneva a nessuno.

    October equus [Cavallo di ottobre]

    Rito del periodo arcaico citato da Festo. Nel mese di ottobre si immolava un cavallo nel campo di Marte; dopo il sacrificio, la gente della Suburra e quella della Via Sacra si affrontava per accaparrarsi la testa del cavallo.

    Con ogni probabilità l’antico rito adombrava l’esistenza, nella Roma delle origini, di due distinte comunità, una facente capo al re, l’altra alle gentes.

    Odoacre (476 - 493 d.C.)

    Acclamato rex gèntium dalle milizie barbare che non avevano ottenuto il donativo di terre in Italia, (—) depose l’imperatore Romolo Augustolo [vedi] (23 agosto 476), dichiarando di voler governare l’Italia solo come suo patricius.

    Si concluse in tal modo “il ciclo vitale dell’Impero d’Occidente”, ormai caduto nel potere dei barbari.

    (—) fu poi sconfitto da Teodorico [vedi] e costretto a rifugiarsi a Ravenna dove rimase ucciso.

    Ofilio (Aulo)

    Giurista vissuto nel I secolo a.C., fu discepolo di Servio Sulpicio Rufo [vedi] ed amico personale di Cesare; compose un rilevante numero di libri iùris civilis e di libri de lègibus.

    Dall’esame di un brano di Pomponio [vedi] si evince, non senza qualche perplessità, che (—) attese alla realizzazione di un corposo Commentàrium ad edìctum praetòrium, costituente, probabilmente, il primo organico tentativo di rielaborazione sistematica delle clausole dell’editto pretorio; tale opera attesterebbe, peraltro, la crescente attenzione dei giuristi per il iùs honoràrium [vedi].

    Offìcium pietatis [lett. “obbligo di pietà”; artt. 536 ss.cc.]

    Consisteva nel dovere del testatore (dapprima solo morale, poi giuridicamente vincolante) di contemplare, nel testamento [vedi testamentum], i suoi parenti; la stessa esigenza di solidarietà familiare è alla base dell’odierno istituto della legittima (o riserva, artt. 536 ss. c.c.).

    A tutela dei parenti, che non avevano ricevuto alcuna attribuzione testamentaria (o che avevano ricevuto attribuzioni esigue) dal I sec. d.C. fu creata la querèla inofficiòsi testamenti [vedi].

    Olibrio (imp. 472 d.C.)

    Imperatore romano di poco rilievo; fu successore di Libio Severo, ed eletto da Ricimero (potentissimo magìster mìlitum [vedi]) con l’accordo dei Vandali; moriva nello stesso anno, insieme a Ricimero, dopo il sacco di Roma del 472 d.C.

    Omicidio

    [vedi crìmen homicidii]

    Onorio (imp. 395 - 423 d.C.)

    Imperatore romano; dopo la divisione dell’Impero Romano alla morte del padre Teodosio I [vedi] nel 395 d.C., (—) ereditò la parte occidentale e istituì come capitale Ravenna (404 d.C.).

    Nel governo dell’Occidente, ad Onorio si affiancò il generale Stilicone, vincitore dei Visigoti e dei Goti. Morto Stilicone nel 408 d.C., (—) fu assediato a Ravenna da Alarico; grazie ad aiuti inaspettati da Bisanzio riuscì ad ottenere qualche temporaneo successo sui barbari, perdendo, tuttavia, la Britannia, la Gallia e la Spagna. Morì a Ravenna nel 423 d.C.

    Operæ animàlium et servòrum [Opere di animali e di schiavi]

    Le (—) potevano essere oggetto, in epoca giustinianea, di un diritto reale di godimento, comportante la facoltà di fruire dei vantaggi altrui derivanti dall’opera dei servi e degli animali. Le operae servorum, in particolare, erano un insieme di obblighi posti a carico del liberto [vedi libertìnitas] in favore del patrònus [vedi].

    Queste ultime si concretavano nell’amministrazione dei beni, nella cura dei figli, nell’esecuzione di lavori manuali o prestazioni professionali che il patronus poteva richiedere. L’obbligazione del liberto, che aveva generalmente carattere naturale [vedi obligàtio naturalis], acquisiva rilevanza giuridica solamente laddove il patrono avesse ottenuto la promessa delle operæ con giuramento, prima della manomissione, o con stipùlatio [vedi], in un momento successivo. In tali casi, al fine di costringere il libertus all’adempimento, il patronus poteva esercitare il c.d. iudìcium operarum.

    Opìnio iùris et necessitàtis

    [vedi Consuetùdo]

    Optimàtes

    Venivano così definiti i capi dell’aristocrazia romana.

    Oràtio Claudii de ætàte recuperatòrum et de accusatòribus coërcèndis

    Oratio [vedi oratio prìncipis] tenuta dall’imperatore Claudio al senato, per ottenere l’emanazione di una legge sull’età minima dei recuperatores [vedi], fissata in 25 anni compiuti; la proposta imperiale stabiliva, inoltre, che tutti i pubblici accusatori che avessero immotivatamente desistito dal sostenere un’accusa dovessero essere puniti.

    L’(—), a noi pervenuta attraverso un papiro egizio, si segnala anche per il tono riverente adoperato da Claudio nei confronti del senato.

    Oratio Marci Aurelii de servis

    [vedi Senatusconsùltum Pisoniànum; Senatusconsultum Silaniànum]

    Oratio prìncipis (in senatu hàbita)

    Era il messaggio o proposta di legge che l’imperatore inviava al senato [vedi Senatus].

    A partire dalla seconda metà del II sec. d.C., il contenuto dell’(—) finì per essere automaticamente trasfuso nelle leggi senatorie, avendo il Senato perso del tutto ogni autonomia.

    Oratio Sevèri de donatiònibus inter vìrum et uxòrem

    Provvedimento normativo imperiale, risalente al 206 d.C., contenente disposizioni relative alla conservazione di negozi giuridici inutili [vedi inutilità del negozio giuridico], in tema di donazioni tra coniugi.

    In particolare, l’(—) stabilì che fossero ritenute convalidate, in caso di premorienza del donante al donatario, a far data dalla morte del donante, “anche le donazioni prive della clausola mortis causa [vedi donàtio mortis causa] a meno che il donante non le avesse espressamente revocate prima di morire”.

    Oratio Severi de tutela

    Provvedimento normativo imperiale, risalente al 195 d.C., col quale l’imperatore Settimio Severo vietò al tutore “l’alienazione e la sottoposizione ad ipoteca di fondi rustici o suburbani” appartenenti al pupillus [vedi].

    Ordo iùris

    L’espressione indica l’unicità del sistema del diritto romano, ed è stata coniata da un insigne romanista, Mario Lauria.

    Ius civile e ius honoràrium sono ispirati dalla medesima fonte: l’(—) già presente nelle XII tavole [vedi Lex XII Tabulàrum].

    L’(—) sarebbe chiaramente identificabile da Salvio Giuliano [vedi] in poi, nell’Editto, nelle leges municipales, nella lex Iulia et Papia Poppæa, nonché nel Gnomon, che rispettano tutte un unico e costante schema di trattazione, unico e costante. L’(—) addirittura sarebbe sopravvissuto, secondo il suo teorizzatore, nelle compilazioni di glossatori, ispirando anche la scuola del diritto naturale (Grozio, Pufendorf, Pothier, etc.).

    Ordo plebèius

    [vedi Plebs; Honestiòres]

    Ordo senatòrius [Ordine senatorio; senatori]

    Categoria sociale privilegiata alla quale appartenevano i soggetti che:

    — avevano un censo (c.d. senatoriale) di 1.000.000 di sesterzi o discendevano a loro volta da un appartenente al ceto senatorio;

    — godevano del privilegio dell’ammissione (formale) al ceto senatorio.

    Tra i privilegi che spettavano ai soggetti appartenenti all’(—) vanno ricordati:

    — il diritto di essere immuni rispetto alla giurisdizione dei governatori delle province, oltre che da pene corporali, e di essere beneficiari di sconti di pena;

    — gli esponenti di sesso maschile avevano l’esclusività nell’accesso alle magistrature (c.d. ius honòrum [vedi]).

    A ciò si aggiungevano numerosi diritti onorifici.

    Orìgines

    [vedi Catone (il censore)]

    Orìgo

    Indicava l’appartenenza di un cittadino romano ad una comunità municipale o coloniale: essa rilevava in sede di inquadramento del cittadino nelle 35 tribù, inquadramento che era indispensabile per l’esercizio dei diritti politici e l’adempimento degli obblighi militari e finanziari.

    Adottato nel I sec. a.C., a seguito del riordinamento della tribù causato dall’estensione della cittadinanza agli Italici dopo la guerra sociale, il principio dell’(—) sostituiva quello antico della residenza e della proprietà: in funzione del nuovo principio il cittadino veniva iscritto nella tribù, secondo la sua patria d’origine.

    L’(—), che pertanto costituiva il vincolo con la propria comunità, si acquisiva per:

    — nascita: il cittadino doveva essere generato da nuptiæ iustæ e da padre già appartenente a quella comunità;

    — adlèctio, ossia mediante ammissione decretata dagli organi competenti;

    — manomissione, per cui l’emancipato riacquistava la primitiva (—);

    — adòptio.

    L’(—) si trasmetteva, inoltre, ereditariamente ai discendenti di chi l’aveva già acquistata; in tal modo, il liberto acquistava quella del patrono, trasmettendola anche ai propri figli.

    La posizione del cittadino così determinata non era, come è stato sostenuto, immutabile : se il civis si trasferiva stabilmente in un’altra città, diversa da quella d’origine, finiva per acquistare, alla lunga, una nuova (—).

    Ornàtio

    Era così definito il compenso in denaro che veniva attribuito ai trèsviri colòniæ deducèndæ agròque dividùndo [vedi dedùctio coloniàrum].

    Oschi o Osci

    Popolazione della Campania sorta dalla fusione di Sanniti e Opici. Erano organizzati in tre federazioni: quella di Nola e Abella, quella di Nocera e quella campana che aveva come centro principale Capua. Negli ultimi anni del V sec. e nei primi del IV sec. a.C. caddero sotto il dominio degli (—) tutte le città greche della costa campana, esclusa Napoli, fiorente centro di traffici tra il mare e le regioni interne.

    I Sanniti, che si impadronirono prima di Capua e poi di tutta la regione tra il fiume Volturno e il Vesuvio, costituirono una lega di città sotto la presidenza di Capua (Lega Campana).

    I Campani (dal greco Kappanoí, gli abitanti di Capua) svilupparono notevolmente la loro civiltà e la loro economia, divenendo profondamente diversi dalle stirpi sannitiche della montagna, da cui si erano separati partendo alla conquista delle città greche.

    La prima guerra di Roma coi Sanniti scaturì da un conflitto proprio tra la Lega Campana, a cui avevano chiesto aiuto i Sidicini, e i Sanniti stanziati nell’entroterra.

    Il timore di Roma di doversi scontrare con una potentissima Lega Sannitica, una volta sconfitta la più debole Lega Campana, la indusse a schierarsi a fianco di quest’ultima (343 a.C.).

    Os fràctum [Frattura]

    Si trattava di uno dei tre tipi di iniùria [vedi] disciplinati dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum].

    Consisteva nella rottura di un osso produttiva, a guarigione avvenuta, di una malformazione fisica scarsamente influente, sia sull’estetica che sulla capacità lavorativa del soggetto: la produzione di una malformazione definitiva, infatti, integrava gli estremi del reato di membrum ruptum [vedi]. Essa dava luogo ad una composizione legale: per tale illecito, infatti, era previsto il pagamento di una somma in danaro, fissata in 300 assi se l’offeso era un libero e in 150 assi se era uno schiavo.

    Ostrogoti [Goti dell’Est]

    Popolazione germanica costituente una delle grandi branche in cui si divisero i Goti. La separazione avvenne mentre era re Ermanarico, il quale guidava un impero che si estendeva dallo Jütland (Danimarca) agli Urali e al Mar Nero.

    Nel 375 gli (—) furono sottomessi dagli Unni [vedi]. Dopo la morte di Attila (453) il nucleo principale degli (—) si estese nella Pannonia [vedi] e nel Norico [vedi], all’interno dell’impero romano d’Oriente, ottenendo la qualifica di foederati. Nel 474 si spinsero a sud guidati da Teodorico [vedi], che nel 488 si diresse verso l’Italia. Qui depose Odoacre [vedi] nel 493, fondando un nuovo grande regno ostrogoto. Secondo l’uso della hospitalitas [vedi], gli (—) ricevettero un terzo delle terre.

    Il regno decadde rapidamente dopo la morte di Teodorico (526). Abbattuto nel 540 dai Bizantini, esso si ricostituì intorno ad alcuni re valorosi, l’ultimo dei quali, Teia, morì in battaglia (553). Alcuni nuclei resistettero fino al 555, quindi gli (—) in parte tornati in Oriente, in parte rifugiatisi presso altri regni barbarici, scomparvero come popolo.

    Otone (imp. gen. - apr. 69 d.C.)

    Otone Marco Salvio, nominato governatore della Lusitania, aderì insieme a Galba [vedi] alla rivolta antineroniana. Quando Galba, divenuto imperatore, non lo scelse per la successione, (—) lo fece uccidere ordendo una congiura con i pretoriani, i quali lo acclamarono poi imperatore. Riconosciuto dal senato, operò una politica moderata ispirata al principato augusteo.

    Sconfitto da Vitellio [vedi] eletto dalle truppe germaniche, si uccise dopo tre mesi di governo.

    Ottaviano Augusto (63 a.C.-14 d.C.)

    Adottato da Caio Giulio Cesare [vedi], da cui era stato anche nominato erede universale, non ancora ventenne, con un’abilità ed un’astuzia inusitate per la sua giovane età, riuscì ad inserirsi nella lotta per le successioni contro M. Antonio, uno dei più valorosi luogotenenti di Cesare, approfittando del clima di confusione che si era instaurato a Roma dopo le Idi di marzo.

    Assicuratosi in un primo momento il favore del popolo, a cui aveva pagato le cospicue elargizioni promesse da Cesare nel suo testamento, e quello del Senato, che lo aveva prescelto come proprio “paladino” per contrastare le mire egemoniche di Antonio, (—) fu costretto successivamente ad allearsi con il suo antagonista, contro la nobìlitas senatoria (che gli aveva negato il consolato da lui reclamato) ed i comuni nemici repubblicani-anticesariani a cui viceversa si era avvicinato il Senato.

    Fattisi nominare magistrati straordinari per il governo dello stato, Antonio, Ottaviano e Lepido nel 43 a.C. (secondo triumvirato) portavano le loro milizie in Oriente contro l’esercito dei repubblicani di Bruto e Cassio, sconfiggendoli nella battaglia di Filippi, in Macedonia (42 a.C.).

    Riuniti Oriente ed Occidente, i triumviri predisponevano una nuova divisione delle zone d’influenza: messo da parte Emilio Lepido, cui fu conferita la carica meramente onorifica di pòntifex maximus, Antonio ed Ottaviano rimasero i soli detentori del potere. Ma mentre Ottaviano acquistava prestigio e valore per la vittoria su Sesto Pompeo e sui pirati illirici, Antonio perdeva il suo credito, tradendo la sua patria per la regina di Egitto, Cleopatra.

    Ottaviano approfittò della situazione propizia e portò il suo esercito e la sua flotta contro Antonio e Cleopatra. La guerra si concluse alla prima battaglia: il 2 settembre del 31 a.C. la flotta di (—) bloccava quella di Antonio e Cleopatra nelle acque di Azio. Ottaviano rimaneva arbitro incontrastato del potere.

    Riconfermatagli, con l’acclamazione plebiscitaria dei suoi sostenitori, la carica di triumviro, (—) adoperò i suoi poteri per risolvere definitivamente la lunga crisi politica iniziata al tempo dei Gracchi.

    Si avviò ad attuare una serie di radicali riforme istituzionali e sociali pur mantenendosi allo stesso tempo fedele all’ordinamento repubblicano e conservando buoni rapporti con la nobilitas senatoria, che, riconoscente, lo nominò nel 28 a.C. Prìnceps Senatus.

    Nella storica seduta del 13 gennaio 27 a.C., il Senato riconosceva definitivamente la sua posizione, confermandogli i poteri a lui attribuiti tra gli anni 31-27 a.C. Senza assumere il titolo di dittatore, egli prese successivamente il comando supremo e illimitato (imperium proconsulare maius [vedi]), a cui si aggiunse la tribunicia potestas nel 23 a.C. che gli garantiva l’inviolabilità ed il potere di controllo di tutti gli affari di politica interna.

    In seguito gli fu conferito il consolato a vita e, come attributo onorifico, il titolo di pater patriæ [vedi] e di pontifex. Come massima attribuzione, fu proclamato Augustus, ossia consacrato agli dei.

    Si apriva con Augusto un nuovo periodo storico della civiltà romana: accanto alle antiche istituzioni repubblicane si inseriva un nuovo “organo” politico extra òrdinem: il princeps, dotato di una posizione superiore, unica (quasi monarchica), garante dell’ordine e della pax romana. L’età augustea si presenta totalmente caratterizzata da questo continuo processo di sovrapposizione delle due sfere di potere.

    (—) attuò una diplomatica e prudente opera di contemperamento tra l’iniziativa riformatrice e l’attività di ripristino e restaurazione delle funzioni istituzionali degli organi repubblicani.

    Il ceto senatoriale continuò ad essere la classe dirigente del nuovo stato, ma fu affiancata da nuovi organi di governo locale, indispensabili per una più agile amministrazione della nuova e complessa realtà cittadina ed extraurbana. Tre furono le cariche: præfectus ùrbi [vedi]; præfectus vigilum [vedi praefecti; praefectus ùrbi]; præfectus annonæ [vedi].

    La coesistenza dei due ordini si rifletteva anche nella nuova organizzazione amministrativa data da Augusto al territorio italico. Accanto alle province amministrate e controllate dal Senato (dette appunto senatoriæ), istituì le province (dette imperiali) sottoposte al controllo dell’imperatore e rette da un suo luogotenente.

    Correlativamente tutti i tributi delle province senatorie venivano versate all’erario, il tesoro dello Stato, mentre i tributi delle province imperiali venivano versati al fiscus Caesaris [vedi], cassa personale dell’imperatore.

    Ingente fu l’attività legislativa realizzata da Augusto, tesa essenzialmente al recupero dei valori tradizionali del costume romano.

    Fondamentali furono le disposizioni introdotte allo scopo di ripristinare il ruolo tradizionale della famiglia e il culto della patria e quelle dirette alla repressione di nuovi crimini.

    Non meno importanti furono le leggi fatte votare nel 17 a.C. ai comìtia centuriàta [vedi] dal princeps in materia di procedure giudiziarie [vedi lex Iulia iudiciòrum privatòrum; lex Iulia iudiciòrum publicòrum].

    In politica estera, (—), più che delle conquiste, si occupò del consolidamento e rafforzamento di confini, provvedendo alla pacificazione della Spagna e alla definitiva disfatta dei Parti.

    Preoccupato soprattutto per la successione al trono, negli ultimi anni del suo governo, (—) provvide alla scelta del suo successore. Dopo alcune designazioni tra i suoi familiari, tutte seguite dalla morte precoce degli eredi, la scelta definitiva cadde sul figliastro Tiberio [vedi] cui nel 13 d.C. fece attribuire poteri quasi pari ai suoi.

    Nel 14 d.C., all’età di 77 anni, (—) moriva a Nola, durante un viaggio.

    Pacta nuptiàlia

    Particolare forma di patti [vedi pactum] accessori al matrimonio [vedi matrimonium], redatti in forma scritta e volti ad autoregolamentare gli aspetti patrimoniali del regime matrimoniale.

    I (—) si diffusero in diritto postclassico, fino ad essere considerati come una delle “vere e proprie forme di inizio della vita coniugale”.

    Pacta sunt servànda [I patti devono essere rispettati]

    Principio fondamentale del diritto (e particolarmente rilevante nel diritto internazionale pubblico), secondo il quale gli accordi stipulati tra due o più parti devono essere rispettati: non sarebbe, pertanto, possibile liberarsi dagli impegni assunti a seguito di una volontaria pattuizione.

    Pàctio et stipulàtio

    [vedi Pactiònes et stipulatiònes]

    Pactiònes et stipulatiònes

    Modo di costituzione delle servitù [vedi servitùtes (praediòrum)] e dell’usufrutto [vedi ususfrùctus], di origine postclassica: consisteva nell’accordo, in qualunque forma raggiunto, tra proprietario del futuro fondo dominante e proprietario del futuro fondo servente.

    L’accordo veniva posto in essere attraverso una stipulàtio [vedi]; il sistema si diffuse a tal punto che diventò il modo generale di costituzione delle servitù e dell’usufrutto.

    Pactum [Patto]

    Era un mero accordo, o convenzione, tra due o più soggetti, che interveniva allo scopo di regolare una situazione di comune interesse.

    Il iùs civile [vedi] considerava irrilevanti i patti, i quali potevano solo produrre le conseguenze determinate dal costume sociale (nudum pactum non pàrit obligatiònem).

    In via di eccezione, il ius civile considerò rilevante il (—) se si trattava:

    — di pactum adièctum, cioè di una clausola accessoria apposta ai negozi giuridici;

    — di pactum legitimum, cioè di un patto produttivo di conseguenze giuridiche in base ad una lex.

    Un esempio risalente di pactum legitimum può essere rinvenuto nella legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], la quale stabilì che nell’ipotesi di membrum ruptum [vedi] la vendetta privata (taglione) poteva essere evitata da un pactum intervenuto tra offeso e offensore (o tra i relativi patres familiàrum).

    Ai pacta fu conferito rilievo generale dal ius honoràrium [vedi] attraverso una clausola dell’edictum (pacta convènta servàbo).

    Con questo editto il pretore intese dare rilevanza giuridica a tutti i patti modificativi di obligatiònes, e cioè ai pacta de non petèndo, sia totali (in base ai quali ci si obbligava a non chiedere parte della prestazione o di non chiedere mai l’intera prestazione) sia parziali (in base ai quali ci si obbligava a non chiedere la prestazione in certe circostanze o sino ad un certo momento).

    Oltre al generico pacta conventa servabo, il pretore riconobbe rilevanza anche a specifici pacta, ciascuno individuato da una sua causa tipica.

    A seguito dell’intervento del pretore, oltre ai pacta legitima (produttivi di obligatiònes iùre civili), si distinguevano:

    — i nuda pacta, privi di valore giuridico;

    — i c.d. pacta prætòria, determinativi di azioni o eccezioni pretorie e quindi di obligationes honorariæ.

    In età postclassica, il concetto di (—) tese ad identificarsi col concetto convèntio, il quale a sua volta diventò sinonimo di contractus [vedi]. Pertanto, fu elaborata l’unica figura generale dei pacta (o conventiònes, o contractus). Tra le obligatiònes ex pacto, si distinse tra:

    — constitùtum debiti, pactum iurisiuràndi e recèpta [vedi] (pacta prætoria);

    — donàtio (pactum legitimum).

    Pàctum adièctum [Clausola accessoria]

    Termine che indicava, nel diritto romano classico, la clausola accessoria apposta ad un negozio [vedi pactum].

    Il (—) non poteva esser fatto valere nelle actiònes strìcti iùris [vedi]; poteva esser fatto valere nelle actiones bònæ fìdei, purché si trattasse di patto concluso:

    — in continènti (cioè, al momento della conclusione del contratto);

    — oppure ex intervallo (cioè modificando un precedente patto in continènti).

    Pactum commissòrium [Patto commissorio; cfr. artt. 1963, 2744 c.c.]

    Era il patto in virtù del quale la proprietà della cosa oggetto del pignoramento [vedi pignus] veniva attribuita al creditore se il debitore non adempieva il proprio debito (in deroga della norma che vietava al creditore di appropriarsi della cosa pignorata).

    Ritenuto troppo oneroso per il garante, il (—) fu vietato dall’imperatore Costantino; è tuttora vietato nel diritto civile vigente, anche se numerosi sono gli espedienti, diffusisi nella prassi, ma stigmatizzati dalla giurisprudenza, di aggiramento del divieto: si pensi, ad esempio alle c.d. alienazioni in garanzia, nelle quali il meccanismo del trasferimento della proprietà è sospensivamente o risolutivamente condizionato all’inadempimento o all’adempimento.

    Pactum de contrahèndo [Contratto preliminare]

    Termine indicante l’istituto del contratto preliminare [vedi], la cui esistenza in epoca romana è tuttavia dubbia: si ritiene infatti che la locuzione (—) non sia romana, ma di epoca posteriore.

    Pactum de distrahèndo (vel non distrahendo) pìgnore

    Il pactum de distrahendo pignore era, in periodo preclassico, il patto con cui si attribuiva al creditore il iùs distrahèndi [vedi], e cioè il diritto di alienare, in caso di inadempimento, l’oggetto ottenuto in possesso al fine di soddisfare il credito con il ricavato della vendita, restituendo al debitore l’eventuale eccedenza [vedi hyperocha].

    In età classica, data la notevole diffusione, esso fu considerato automaticamente inserito nel pignus [vedi], tanto che per escludere il ius distrahendi si ritenne necessario ricorrere ad un espresso pactum de non distrahendo pignore.

    Pactum de dolo non præstàndo [Patto di irresponsabilità per dolo]

    Il (—), anche denominato pactum ne dolus præstètur, era in origine il patto con il quale si escludeva, in materia di contratto di deposito, la responsabilità del depositario per la perdita dolosa della cosa.

    Successivamente il termine passò ad indicare in generale una pattuizione limitativa della responsabilità dolosa in favore del debitore, apposta anche a contratti diversi dal deposito.

    In ogni caso il (—) fu vietato, perché illecito e la sua apposizione al contratto fu ritenuta inefficace.

    Fu invece ritenuto ammissibile il patto di non esercitare l’azione, con il quale si perveniva ad un risultato identico a quello perseguito dal (—).

    Pactum degustatiònis

    [vedi Pactum de retrovendendo vel pactum displicentiæ]

    Pactum de non distrahèndo pìgnore

    [vedi Pactum de distrahendo vel non distrahendo pignore]

    Pactum de non petèndo

    Accordo incorporato in un negozio iuris honorarii [vedi ius honoràrium] con cui il creditore si impegnava per sempre, o per un determinato periodo di tempo o al verificarsi di determinate circostanze, a non far valere il suo credito. Il (—), che originariamente non produceva alcun effetto tra le parti in quanto non previsto dal iùs civile [vedi], fu rafforzato in seguito attraverso la concessione al debitore di una excèptio [vedi] che paralizzando l’azione del creditore, finiva indirettamente con l’attribuire rilevanza giuridica allo stesso. Esso fu anche adoperato come modo non solenne di remissione del credito.

    Pactum de non præstànda evictiòne

    [Patto di esclusione della prestazione di garanzia per evizione]

    Clausola accessoria del contratto di èmptio-vendìtio [vedi], con la quale il compratore si impegnava a non far valere nei confronti del venditore la garanzia per l’eventuale evizione della cosa oggetto della compravendita [vedi auctòritas].

    Pactum de præstàndis usùris

    Il (—) era il nudo patto col quale si conveniva la prestazione di interessi (indipendentemente dalla stipula di un diverso contratto). In diritto romano, il (—) fu ritenuto nullo, vigendo la regola che la pattuizione di interessi era valida solo se accessoria ad un diverso contratto (principalmente al mutuum [vedi] che era essenzialmente gratuito).

    Pactum de retroëmèndo [Patto di riscatto]

    Clausola accessoria del contratto di compravendita [vedi èmptio-vendìtio] in forza della quale le parti si accordavano affinché il venditore potesse riservarsi il diritto di riscattare, entro un termine prestabilito, il bene allo stesso prezzo fissato per l’avvenuta alienazione. Il (—), avendo efficacia puramente obbligatoria e quindi non determinando automaticamente la risoluzione del contratto, richiedeva l’esercizio dell’àctio èmpti [vedi] per la restituzione del prezzo.

    Pactum de retrovendèndo vel pactum displicentiæ [Patto di rivendita o riserva di gradimento]

    Clausola accessoria ad una emptio-venditio [vedi] che attribuiva al compratore la facoltà di restituire la cosa o la merce dietro rimborso del pretium [vedi], previo accertamento della qualità della stessa.

    Parte della dottrina distingue le due figure, individuando nel pactum de retrovendendo la generica facoltà di restituzione; e collegando, invece, la medesima facoltà all’accertamento della qualità della merce o della cosa nel pactum displicentiæ.

    Analoga figura è il pactum degustationis, diffuso nel commercio del vino, mediante il quale il compratore poteva accertare la qualità della mercanzia, utilizzando però il c.d. arbitrium boni viri [vedi] cioè il “criterio obiettivo del galantuomo”.

    Pactum displicèntiæ

    [vedi Pactum de retrovendendo vel pactum displicentiæ]

    Pactum donatiònis

    Nel diritto giustinianeo il (—) era il patto intervenuto tra donante e donatario, per il quale il donante si impegnava a compiere un atto di liberalità, cioè una attribuzione patrimoniale senza corrispettivo, a favore del donatario.

    Se si attribuiva al donatario più di 500 soldi, il patto doveva essere redatto per iscritto e presentato per l’annotazione nei pubblici registri (insinuàtio [vedi]).

    Si ammise che la liberalità potesse realizzarsi anche con un trasferimento immediato dei diritti su una cosa, anziché mediante l’assunzione di un’obbligazione.

    Pactum dòtis

    Patto costitutivo di dote [vedi dos]: si diffuse in diritto postclassico e presentò la caratteristica di essere completamente privo di forme prefissate.

    Pactum fidùciæ [Patto fondato sulla fiducia]

    [vedi Fiducia]

    Pactum hypothècæ [Patto ipotecario]

    Convenzione in forza della quale si costituiva un diritto reale di garanzia a favore di un dato soggetto, senza che fosse all’uopo necessaria la materiale trasmissione della cosa.

    Pactum iurisiuràndi

    Era l’accordo in virtù del quale due o più soggetti ponevano fine ad una controversia, rinunciando a portarla in giudizio, e ne affidavano la soluzione ad un giuramento prestato da uno di essi.

    In particolare:

    — se uno dei soggetti giurava che la sua pretesa era fondata, e la controparte, nonostante il giuramento, rifiutava la prestazione, chi aveva giurato poteva esercitare l’àctio de iureiuràndo [vedi];

    — se l’altro giurava che la pretesa della controparte era infondata, e la controparte, nonostante il giuramento, richiedeva ugualmente la prestazione, chi aveva giurato poteva paralizzare la pretesa sollevando una excèptio iurisiurandi.

    Pactum legitimum

    [vedi Pactum]

    Pactum ne dolus præstètur

    [vedi Pactum de dolo non præstàndo]

    Pactum nudum

    [vedi Pactum]

    Pactum prætòrium

    [vedi Pactum]

    Pactum protimèseos

    Era il patto con il quale il soggetto (venditore) che alienava un fondo, stabiliva che l’acquirente non avrebbe potuto venderlo a nessun altro se non a lui stesso [vedi iùs protimeseos].

    Pactum quo minus solvàtur

    Patto [vedi pactum] con il quale gli eredi di un debitore insolvente ed i creditori ereditari stabilivano che questi ultimi rinunciassero a parte dei propri crediti, onde evitare che si aprisse a carico del de cùius [vedi] il procedimento della bonòrum vendìtio [vedi], infamante [vedi].

    In periodo classico il (—) impegnava soltanto i creditori che lo avessero sottoscritto; in periodo postclassico si ritenne che la maggioranza, in relazione all’ammontare dei crediti, potesse vincolare all’osservanza del (—) anche la minoranza dissenziente.

    Pactum sceleris [lett. “Patto di scelleratezza” o meglio “patto per il delitto”, cfr. art. 416 c.p.]

    È l’accordo raggiunto tra due o più soggetti per commettere una o più azioni delittuose. Si costituisce così, in pratica, l’associazione a delinquere.

    Pactum ut abeàtur

    [vedi Contrarius consensus]

    Pactum ut discedàtur

    [vedi Contrarius consensus]

    Pagi

    Piccoli nuclei di popolazione composti di poche capanne che erano collegati ad una ristretta cerchia territoriale.

    I (—) costituivano le strutture essenziali in cui si svolgeva la vita sociale nel Lazio precivico. Questi erano uniti da interessi economici, tradizioni culturali e religiose, vincoli di sangue.

    I (—) non possono però essere identificati con le gentes. Tale concetto, secondo fonti di età repubblicana, è riconducibile a un’epoca successiva.

    Palatino

    Il principale tra i sette colli di Roma, di irregolare forma quadrilatera, situato tra il Tevere ed il Velabro. Secondo la leggenda, il 21 aprile del 753 a.C. Romolo tracciò su di esso il solco quadrato di Roma.

    Fu sede dei palazzi dei più ricchi patrizi ed imperatori ed anche Odoacre [vedi], Teodorico [vedi] e Narsete vi posero le loro dimore.

    Nel 64 d.C. la maggior parte degli antichi edifici fu distrutta da un terribile incendio. Sono sopravvissuti resti dei palazzi di Augusto, di Tiberio, di Caligola, dei Flavi e di Settimio Severo.

    Pandectæ

    [vedi Digesta]

    Panfilia

    [vedi Licia]

    Pannonia

    Regione corrispondente all’altopiano della Sava e alla parte occidentale dell’Ungheria.

    Fu assoggettata militarmente grazie alle campagne di Ottaviano [vedi] (35 a.C.), di Agrippa (12 a.C.) e di Tiberio (11 a.C.).

    Fu in seguito divisa da Traiano [vedi] (99 d.C.) in Pannonia Superior e Pannonia Inferior per esigenze di difesa del territorio.

    Fu abbandonata infine dai Romani nel V sec. d.C. sotto la costante pressione degli Unni.

    Paolo (Giulio)

    Giurista vissuto nel III sec. d.C., allievo di Cervidio Scevola, (—) fu il maggiore giurista dell’età tardo-classica.

    Le sue opere dimostrano una notevole propensione alla sistemazione organica e riassuntiva del materiale casistico risalente alla giurisprudenza classica, più che all’elaborazione originale e creativa. Esse, inoltre, rivelano l’uso di una tecnica giuridica molto raffinata unita ad una notevole autonomia di pensiero ed una spiccata autorevolezza espressiva.

    Tra i suoi scritti vanno principalmente ricordati i commenti all’editto del pretore urbano [vedi prætores] ed a quello degli edili curuli [vedi ædìlitas], le raccolte di Quæstiònes e di Responsa nonché numerose opere di carattere didattico-istituzionale.

    L’autorità e la considerazione di cui godeva (—) sono testimoniate dalla sua menzione nella legge delle citazioni [vedi].

    Papiniano (Emilio)

    Giurista vissuto tra il II ed il III sec. d.C.; dotato di profonda sensibilità, si segnalò per le sue doti nello scarno panorama della giurisprudenza dell’età dei Severi (193-235 d.C.).

    Da un punto di vista politico, nel corso del principato di Settimio Severo, probabilmente a partire dal 203 d.C., (—) rivestì la prestigiosa carica di præfectus prætorio [vedi], dalla quale fu deposto nel 211 d.C. ad opera di Caracalla.

    Lo stesso Caracalla ne decretò poi la morte l’anno successivo (212 d.C.).

    Tra gli storici è discusso il motivo di tale avversione; secondo alcuni, il tentativo di indurre Caracalla a riappacificarsi con il fratellastro Geta coreggente costituì probabilmente la causa di questo risentimento; per altri, invece, fu il rifiuto di (—) di fornire una giustificazione giuridica al Senato per il fratricidio perpetrato dall’imperatore.

    La fama conseguita, nel mondo antico così come in età moderna da (—), è ascrivibile principalmente alle sue peculiarità stilistiche, consistenti in una tendenziale essenzialità espressiva (accompagnata ad un linguaggio spesso ermetico).

    Tra le principali opere di (—), vanno segnalate:

    — i Libri XXXVII quæstiònum, probabilmente realizzati tra il 193 ed il 198 d.C.;

    — i Libri XIX responsorum, scritti a partire dal 198 d.C.;

    — i Libri II definitiònum;

    — i Libri II de adultèriis.

    A (—) è anche attribuita una breve monografia, intitolata ’Astunomikòs monóbiblos concernente i diritti e doveri spettanti agli astunòmoi, funzionari municipali con tutta probabilità identificabili nei quattuòrviri viis in ùrbe purgàndis.

    La notevole considerazione di cui egli godette tra i suoi contemporanei è testimoniata dalla sua menzione nella legge delle citazioni [vedi], secondo la quale, in caso di pareri discordi, doveva prevalere proprio quello di (—).

    Papirio Giusto

    Giurista vissuto nel II sec. d.C., sotto Marco Aurelio e Commodo.

    Tra le sue opere vengono in particolare ricordati i Libri XX constitutiònum comprendenti costituzioni imperiali emanate tra il 164 ed il 180 d.C.

    Papirologia

    Decifrazione e spiegazione di ciò che è scritto su papiro; studio di un libro formato da rotoli di papiro.

    La maggior parte dei papiri scoperti in epoca moderna proviene dall’Egitto, il cui clima ne favorisce la conservazione. Altri provengono da luoghi in cui circostanze particolari ne hanno permesso la preservazione (Ercolano).

    Dopo la sua conquista da parte di Alessandro Magno nel 332 a.C., l’Egitto divenne una regione di lingua greca. La maggior parte dei testi letterari greci, trascritti nei papiri, ci è pervenuta proprio in questa forma.

    Numerosissimi papiri contengono documenti legali, amministrativi e contabili. Ciò ci ha permesso di conoscere la vita sociale ed economica dell’Egitto in epoca tolemaica, romana e bizantina, nonché delle relative legislazioni.

    Esistono papiri in latino ma sono relativamente rari, essendo stato l’Egitto annesso all’impero romano solo nel 30 a.C.

    L’Egitto restò sotto il controllo personale dell’imperatore. Tra i papiri latini più importanti si segnalano quello contenente i poemi di Gallo e soprattutto quello contenente i discorsi di Verre.

    Alla fine del III sec. l’imperatore Diocleziano [vedi] incoraggiò l’uso del latino, lingua indispensabile per la carriera pubblica anche nelle province orientali. Dopo tale riforma, la maggior parte dei papiri furono in latino. Essa contiene documenti legali e militari, lettere private, pochi testi letterari (Giovenale, Terenzio).

    Diversi sono i testi cristiani, talvolta in tre lingue: greco, copto e latino.

    Par condìcio creditòrum [Pari condizione dei creditori; cfr. art. 2741 c.c.]

    L’espressione indica il fondamentale principio della parità di trattamento dei creditori, che hanno tutti pari diritto (fatte salve le legittime cause di prelazione) di soddisfare le proprie pretese su quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio del debitore.

    Par potèstas

    [vedi Consules]

    Parafrasi greca dei Digesta

    Elaborata da un anonimo, l’opera appartiene al periodo bizantino e costituisce una rielaborazione in greco dei Digesta [vedi] giustinianei.

    Redatta allo scopo di soddisfare le esigenze degli studenti greci, che ignoravano la lingua latina, ed anche per adattare gli istituti giuridici dei Digesta alle diverse condizioni economiche, sociali e giuridiche del mondo bizantino, l’opera non costituisce una mera traduzione letterale del testo giustinianeo. Essa si presenta ricca di note di commento e non di rado poco fedele al dettato originale.

    È stato per tale motivo ipotizzato che l’opera sia il frutto di un’elaborazione di una precedente parafrasi, operata direttamente sugli originali classici, pregiustinianei.

    Parapherna (da “parà phernèn”) (o bòna receptìcia, o bona extra dòtem) [Beni parafernali]

    Erano i beni appartenenti alla donna sui iùris che, non essendo costituiti in dote nel matrimonium sine manu [vedi], rimanevano di sua proprietà.

    Nelle province orientali e in Egitto, nei primi secoli dell’Impero, i (—) costituivano un apporto supplementare alla dote che veniva consegnato al marito, previa redazione di apposito inventario, allo scopo di garantirne la restituzione in caso di scioglimento del matrimonio.

    Nelle province occidentali, questo stesso insieme di beni prendeva il nome di pecùlium [vedi] e costituiva per il marito oggetto di mero deposito.

    Giustiniano disciplinò la materia configurando i (—) come complesso di beni patrimoniali avente la stessa funzione della dote, ma un diverso regime. Infatti:

    — proprietaria dei beni parafernali era la moglie (allo scopo di attestare tale proprietà si soleva redigere apposito inventario);

    — l’amministrazione spettava al marito che, a tutela dei (—), poteva esercitare tutte le azioni anche senza consenso della moglie;

    — i frutti dei beni dovevano essere destinati alla famiglia o, comunque, all’uso cui li aveva destinati la moglie;

    — in caso di scioglimento del matrimonio il marito aveva l’obbligo della restituzione integrale; tale obbligo era garantito da un’ipoteca legale costituita sui beni del marito, salvo la possibilità per la moglie di esercitare la rèi vindicàtio [vedi].

    In epoca postclassica, Valentiniano III e Teodosio II confermarono il principio secondo cui il marito, senza il consenso della moglie, non poteva ingerirsi nella gestione dei (—), consigliando, comunque, alla moglie di affidare l’amministrazione dei beni al consorte.

    Parens bínubus

    Era così denominato chi voleva contrarre un secondo matrimonio, avendo avuto figli dal primo.

    Nel diritto postclassico, per influenza del cristianesimo, furono avversate le nozze di chi si trovava nelle condizioni di (—): addirittura Giustiniano fissò a carico di questi un sistema di pene c.d. secundarum nuptiarum.

    Parentalia

    Festa in onore dei morti, celebrata a Roma dal 13 al 21 febbraio. Nell’ultimo giorno vi era una cerimonia pubblica (Feralia).

    Il periodo immediatamente precedente era riservato alle commemorazioni private presso le tombe di famiglia.

    Durante le (—) i magistrati non portavano le insegne, i templi erano chiusi e i matrimoni proibiti.

    Dopo le (—), il 22 febbraio, si festeggiava la Caristia, una riunione familiare durante la quale si celebrava il culto dei lari.

    Parricìdium

    [vedi Crìmen homicidii]

    Pars [Parte]

    Termine adoperato in diritto romano per indicare la parte del processo, cioè ciascuno dei soggetti titolari del rapporto processuale.

    Pars virìlis

    Veniva così definita quella parte del patrimonio del libèrtus [vedi] defunto, che andava necessariamente attribuita per successione al patrònus [vedi] oppure ai suoi discendenti, in base al rapporto di patronàtus [vedi].

    La (—) era dovuta se il liberto aveva un patrimonio superiore a centomila sesterzi, o meno di tre figli, sia che avesse lasciato un testamento, sia che fosse deceduto senza fare testamento (ab intestato); in particolare:

    — se vi era un solo figlio, al patronus spettava la metà del patrimonio ereditario;

    — se vi erano due figli, al patronus spettava un terzo del patrimonio ereditario;

    — se vi erano tre (o più figli), nulla spettava al patronus.

    Partus [Nascita]

    Era, in diritto romano, la nascita: ad essa era collegata l’esistenza della persona e l’acquisto della capacità giuridica [vedi]; a tal fine occorreva essere nati vivi. Una limitata capacità giuridica fu però riconosciuta anche al conceptus [vedi].

    Discusso era il modo di accertare se l’individuo fosse o meno nato vivo:

    — per la scuola proculiana [vedi] occorreva che il soggetto avesse emesso almeno un vagito;

    — secondo la scuola sabiniana [vedi] (che finì col prevalere) bastava un qualsiasi segno di vita, come la respirazione, il movimento, etc. (tesi, quest’ultima, accolta anche da Giustiniano).

    Più in generale, l’esistenza dell’essere umano veniva collegata al fatto della nascita in condizioni di vitalità e comunque all’effettiva vita; in particolare:

    — si considerava nato il feto distaccato dall’alveo materno;

    — la vitalità era collegata ad un parto c.d. perfectus, che seguiva una gestazione regolare di almeno sette mesi;

    — la vita effettiva, superando la restrittiva tesi proculiana, era desunta da qualsiasi manifestazione (con esame caso per caso).

    [vedi monstrum vel prodìgium]

    Passo necessario

    Istituto rientrante nell’ambito delle servitùtes legis [vedi] in virtù del quale l’usufruttuario o il proprietario di un fondo che fosse totalmente circondato da altri fondi, poteva chiedere ed ottenere il passaggio su questi ultimi. Ciò in deroga alla regola classica secondo cui non era possibile ottenere il passaggio sui fondi contigui senza l’autorizzazione dei proprietari.

    Pàter famìlias

    Il termine (—) designava il capo della famiglia e non, come nel significato odierno, il padre o genitore.

    (—) era pertanto colui che non risultava sottoposto all’altrui patria potèstas [vedi], cioè colui che non aveva alcun ascendente diretto in linea maschile o che era stato emancipato da chi esercitava su di lui la patria potestas.

    (—) poteva essere esclusivamente un maschio, mentre la donna sui iuris [vedi] era considerata caput ed finis familiæ suæ, poiché priva di ogni potestà familiare.

    Al (—) erano sottoposti la moglie, verso la quale aveva la manus maritàlis [vedi], nonché i figli verso i quali aveva la patria potestas e tutti i beni della familia [vedi], ossia cose e schiavi, sui quali esercitava la domìnica potestas [vedi].

    Le persone sottoposte al (—) erano prive di capacità giuridica di diritto privato e pertanto non potevano possedere alcunché, né essere titolari di diritti patrimoniali. Degli obblighi assunti dai sottoposti il (—) non rispondeva; solo in un secondo momento, grazie all’intervento del pretore, furono attenuate le conseguenze dell’incapacità patrimoniale dei sottoposti liberi.

    La morte del (—) o la sua perdita di capacità giuridica per càpitis deminùtio [vedi] determinava lo scioglimento della famiglia e la formazione di tante famiglie nuove quanti erano i soggetti che, a seguito di ciò, erano divenuti sui iuris.

    I poteri spettanti al (—) si concretavano, rispetto al filius e ai sottoposti, nei seguenti diritti:

    — iùs vitæ ac nècis [vedi];

    — ius exponèndi [vedi];

    — ius vendèndi [vedi];

    — ius noxæ dàndi [vedi].

    Pater is est quem nuptiæ demonstrant

    Con questa espressione si indicava che l’attribuzione del figlio al padre era determinata implicitamente dalla convivenza coniugale di costui con la madre.

    Nell’uso sociale si sviluppò la pratica che il “pater” confermasse la legittimità del figlio, raccogliendo il neonato da terra ove il piccolo era stato disteso ai suoi piedi (“tollere liberum”).

    Pater patràtus

    Era protagonista del complesso rituale che preludeva alla dichiarazione di guerra contro popolazioni straniere resesi responsabili di provocazione nei confronti del popolo romano. Il (—) dopo aver superato i confini territoriali, procedeva alla richiesta di restituzione degli uomini o delle cose sottratte; se dopo 33 giorni tale richiesta non era stata soddisfatta, egli tornato sul posto, pronunciava la solenne dichiarazione di sfida, lanciando una spada nel territorio nemico.

    Pater patriae [Padre della patria]

    Appellativo onorifico attribuito nel 2 d.C., con voto unanime del senato, dei cavalieri e del popolo, ad Ottaviano Augusto [vedi], considerato non solo “padre della patria”, ma anche fondatore e tutore della stessa.

    (—) non rappresentò un titolo ufficiale, in quanto non designò l’organo o l’ufficio, né ebbe carattere giuridico (da esso, pertanto, non derivarono effetti giuridici).

    Pater solitarius

    Si suppone che fosse il vedovo senza figli: questa condizione era un impedimento alla capacità a succedere.

    Patièntia [lett. “tolleranza”]

    Uno dei modi di costituzione delle servitù prediali [vedi servitùtes prædiòrum], detto anche quasi tradìtio o traditio servitùtis affermatosi in diritto giustinianeo.

    Consisteva nella tolleranza, da parte del proprietario di un fondo (destinato a diventare fondo servente), di attività o comportamenti corrispondenti all’esercizio, in fatto, di una servitù da parte del proprietario di un fondo limitrofo (destinato a diventare fondo dominante).

    Patres [Senatores]

    [vedi Senatus; Rex]

    Patria potèstas [Patria potestà]

    Era il potere spettante al pater familias [vedi] su tutti gli appartenenti al nucleo familiare. Essa si scindeva in tre distinti poteri:

    — (—) propriamente detta, nei confronti dei discendenti;

    — manus, nei confronti delle donne entrate a far parte del nucleo familiare a seguito di matrimonium [vedi];

    — domìnica potestas [vedi], nei confronti dei servi.

    La (—) veniva acquistata dal pater familias sui figli e discendenti legittimi per effetto della nascita, sui figli adottivi a seguito di adrogàtio [vedi] o adòptio [vedi] e sui figli naturali a seguito di legitimàtio [vedi].

    Cause di estinzione della (—) furono: la morte o la capitis deminutio [vedi] del pater; la morte o la capitis deminutio maxima o media [vedi capitis deminutio] del filius; l’adoptio [vedi] del filius da parte dei terzi; l’emancipatio [vedi] del filius

    Nell’ordinamento giuridico vigente alla patria potestà si è sostituita la potestà di entrambi i genitori sui figli minori (cfr. art. 316 c.c.).

    Patricii

    In ordine alle origini del patriziato sono state formulate diverse teorie.

    Alcuni studiosi ritengono che l’antica città avesse come membri esclusivamente i patres, riuniti nelle curie. Fuori, anche materialmente, dalla civitas vi erano le popolazioni conquistate da Roma e trasferite o migrate volontariamente nelle sue vicinanze (Niebuhr). Il governo della città era loro precluso, costituendo privilegio delle gentes organizzate nelle trenta curie di cittadini.

    Altri autori, pur ritenendo che l’originaria cittadinanza romana sia da individuare nelle gentes patrizie, sostengono che il ceto plebeo si sia formato dall’allentarsi dei vincoli che avvicinavano i clienti alle genti (Mommsen).

    Un diverso orientamento esclude, invece, il carattere esclusivamente patrizio della primitiva cittadinanza romana sul presupposto che nomi di luoghi e di personaggi risalenti alla primitiva storia di Roma debbono considerarsi plebei (H. Jordan-E. Meyer).

    Inoltre il divieto di conubium [vedi ius conùbii] tra (—) e plebei, a differenza di quanto affermato dagli storici antichi, non sembra essere originario, ma connesso all’acuirsi dei contrasti tra i due gruppi in età repubblicana.

    In sostanza un’organizzazione aristocratica con differenziazioni tra i gruppi gentilizi e all’interno delle singole gentes si affermò nella prima età monarchica. In tale fase i gruppi subalterni all’aristocrazia economica e politica si trovano in gran parte all’interno della gens, in posizione marginale o di clienti.

    Patrimonium

    [vedi Univèrsitas iùris]

    Patronàtus

    Era così definito il rapporto che intercorreva tra lo schiavo affrancato [vedi manumìssio; libertìnitas; libertìnitas] ed il soggetto che poneva in essere l’affrancazione [vedi patronus]; alla morte del patrono, la titolarità del rapporto giuridico di (—) si trasmetteva ai discendenti agnati [vedi adgnàtio] di quest’ultimo.

    L’ingratitudine grave del liberto poteva provocare, nel più tardo diritto imperiale, la sua revocatio in servitutem. Per converso, il patrono poteva perdere, a titolo di pena, il suo diritto di patronato quando avesse compiuto gravi delitti contro il liberto (per es. muovere contro di lui un’accusa capitale).

    Patrònus [Patrono]

    Il (—) era il soggetto che affrancava [vedi manumìssio] uno schiavo [vedi libertìnitas]: tra il (—) ed il liberto intercorreva un rapporto detto patronatus [vedi].

    Pauli Sentèntiæ

    Raccolta postclassica articolata in 5 libri suddivisi in titoli comprendenti brani tratti da opere di Paolo [vedi] e di altri giureconsulti classici: il testo delle opere raccolte si presenta, in molti punti, sostanzialmente alterato rispetto agli originali data la necessità di adeguare gli stessi alle trasformazioni subite dal diritto romano nei secoli III e IV d.C.

    La redazione più completa è contenuta nella Lex Romana Wisigothorum [vedi].

    Paupèries

    [vedi Àctio de paupèrie]

    Pax deòrum (dir. pen.)

    Espressione adoperata in diritto penale romano [vedi], nel periodo regio, per indicare una situazione di concordia tra la comunità dei consociati e le divinità religiose.

    È opportuno evidenziare che la commissione di un delitto da parte di uno dei membri della collettività, arrecava grave offesa agli dei, provocandone l’ira (secondo le comuni convinzioni di quel tempo) nei confronti della comunità.

    Onde evitare la reazione divina, si rendeva sostanzialmente necessario sopprimere il colpevole, oppure (nei casi meno gravi) sacrificare alla divinità un animale a titolo di espiazione.

    Il compito di ripristinare la (—) spettava al rex [vedi] che aveva anche funzioni religiose (oltre che politiche e militari): proprio il rex indicava gli atti riprovevoli gravamente lesivi della (—), ne valutava la gravità e stabiliva in proporzione la pœna espiativa.

    Peculàtus

    [vedi Crìmen peculatus]

    Pecùlium

    [vedi Peculium profectìcium]

    Peculium adventìcium

    [vedi Bòna adventìcia]

    Peculium castrènse

    Il (—) [vedi peculium profectìcium] era una particolare forma di peculium (limitato patrimonio la cui amministrazione era affidata direttamente al filius) che si diffuse in età adrianea e comprendeva gli acquisti fatti dal figlio durante la vita militare: di esso il figlio poteva godere e disporre per testamento. Il (—) rientrava infatti, nel patrimonio del pater soltanto se il filius familias premoriva senza aver fatto testamento. Accanto al (—) si diffuse sotto Costantino il peculium quasi castrense, che comprendeva gli acquisti fatti dal figlio mentre ricopriva pubblici uffici o cariche ecclesiastiche o nell’esercizio di professioni liberali.

    Per il superamento della tradizionale incapacità patrimoniale del filius familias [vedi peculium profectìcium].

    Peculium profectìcium

    Il (—) (così denominato perché a patre profèctum, cioè proveniente dal pater familias [vedi]) consisteva in un complesso di beni e denaro assegnato dal pater al filius per provvedere alle sue necessità e per permettergli lo svolgimento di attività commerciali ed industriali.

    Di questo peculium il filius aveva la libera administràtio, nei limiti fissati dal pater, al quale, comunque, doveva rendere conto (ciò a differenza del peculium castrense [vedi] in ordine al quale i figli erano più liberi potendo disporne in qualità di veri soggetti giuridici). Il filius poteva, dunque, amministrare, godere, disporre a suo piacimento del (—), ma la proprietà di esso spettava sempre al pater, che rispondeva, nei limiti dello stesso, dei debiti contratti dal figlio, (i creditori del filius potevano, inoltre, esercitare contro il pater, l’àctio de pecùlio [vedi]).

    Il filius acquistava la proprietà del (—) solo a seguito di emancipàtio [vedi] (ossia quando usciva dalla familia originaria) e sempre che il pater non lo reclamasse.

    Nel diritto giustinianeo la tradizionale incapacità del filius fu del tutto superata: il pater fu considerato solo formalmente proprietario di quanto acquistava il filius, non avendo il diritto di disporne. Si ritenne, altresì, che il diritto del pater su tali beni fosse limitato al solo ususfrùctus [vedi].

    Peculium quasi castrènse

    [vedi Pecùlium castrense]

    Pecùnia mulctatìcia

    Venivano così definite le somme di denaro (frutto delle multe comminate e riscosse dagli edili [vedi ædìlitas]), che alimentavano le casse speciali degli edili stessi.

    Pecunia traiectìcia [Mutuo nautico]

    [vedi Fènus nàuticum]

    Pegaso

    Giurista vissuto nel I sec. d.C.; ricoprì la carica di præfectus urbi [vedi] durante l’Impero di Vespasiano.

    Pur essendo frequentemente citato dai giuristi delle epoche successive, delle sue opere non si conosce nulla.

    (—) fu probabilmente ispiratore del senatusconsùltum Pegasianum [vedi].

    Penoris legatum

    Legato avente ad oggetto il c.d. penus, cioè il complesso delle scorte destinate al mantenimento della famiglia.

    Pènsio

    Detto anche salarium era il soldo occorrente per l'acquisto del sale. Con significato traslato, indicava la paga corrisposta ai soldati.

    Perduèllio [in senso lato, “Alto tradimento ed attentato all’ordine costituito”]

    Delitto contro lo Stato, dal contenuto vasto ed eterogeneo, diversamente delineato nel corso dell’evoluzione del diritto penale romano [vedi].

    In senso lato, può essere identificato come alto tradimento ed attentato all’ordine costituito dello Stato (ma in un’accezione ben diversa da quella che tali espressioni assumono nel diritto vigente — art. 90 Cost. —, in tema di reati commessi dal Presidente della Repubblica).

    La (—) ricomprendeva essenzialmente un duplice tipo di ipotesi delittuose:

    — diserzione e renitenza alla leva, passaggio al nemico in tempo di guerra;

    — attentato (in qualsiasi modo perpetrato) all’ordine politico costituito.

    In origine, la competenza in tema di (—) spettava ai duòviri perduelliònis [vedi]; la punizione per il colpevole era in origine, secondo parte della dottrina l’uccisione a colpi di bastone (c.d. supplìcium mòre maiòrum [vedi]); altra dottrina afferma che il colpevole di (—) fosse, in realtà, punito con la decapitazione (secùri percùssio [vedi]).

    Etimologicamente, il termine (—) deriva da duellum (guerra) ed è ricollegabile a perduèllis (nemico).

    Peregrìni [Stranieri]

    Erano così denominati, in diritto romano, gli stranieri e cioè coloro che non erano né Romani, né Latini.

    Essi erano distinti in due categorie:

    — (—) alicùius civitàtis, che erano gli abitanti delle città straniere conquistate da Roma, ma lasciate sopravvivere;

    — (—) deditìcii, che erano gli abitanti di città straniere disciolte dai Romani perché arresesi dopo una resistenza ad oltranza; ad essi erano equiparati i dediticii Æliàni [vedi lex Ælia Sentia].

    Mentre ai (—) alicuius civitatis era prescritta l’osservanza del iùs gèntium [vedi] solo nei rapporti con i cives Romani (restando essi liberi di seguire i propri ordinamenti all’interno delle proprie comunità), ai (—) dediticii era prescritta esclusivamente l’osservanza del ius gentium (si trattava, quindi, di una condizione deteriore).

    Già verso la fine dell’età repubblicana, la distinzione tra cives [vedi], Latini [vedi] e (—) andò scomparendo.

    Una lex Iulia del 90 a.C. accordò la cittadinanza agli abitanti del Latium, la lex Plautia Papìria dell’89 a.C. agli alleati italici, la lex Roscia del 49 a.C. agli abitanti della Gallia Transpadana.

    In seguito di volta in volta gli imperatori concessero la cittadinanza romana a intere comunità o a singole persone, fin quando nel 212 d.C. la Constitùtio Antoniniàna [vedi] la estese a tutti gli abitanti liberi dell’Impero organizzati in comunità la cittadinanza romana.

    Perìculum in mòra [Pericolo nel ritardo]

    Espressione frequentemente adoperata nel linguaggio degli operatori giuridici: essa indica la sussistenza, del pericolo che il ritardo nel provvedere possa pregiudicare irrimediabilmente la posizione di una parte.

    Nel processo civile, ad es., il (—) è requisito necessario e sufficiente, insieme al fùmus bòni iùris [vedi], per agire in via cautelare: lo scopo della tutela cautelare è, infatti, quello di evitare che il tempo necessario per l’accertamento pieno del diritto renda infruttuosa o tardiva la tutela che è possibile ricevere in via ordinaria.

    Periodizzazione del diritto romano (*)

    Periodo arcaico VIII sec. a.C. (Fondazione di Roma)

    (civitas Quiritaria) IV sec. a.C. (Leges Liciniæ Sextiæ)

    Periodo preclassico IV sec. a.C. (Leges Liciniæ Sextiæ)

    (Repubblica) I sec. a.C. (Augusto princeps)

    Periodo classico I sec. a.C. (Augusto princeps)

    (Principato) III sec. d.C. (ascesa di Diocleziano)

    Periodo postclassico III sec. d.C. (ascesa di Diocleziano)

    (Impero o Dominato) VI sec. d.C. (Giustiniano)

    (*) Si avverte che tale periodizzazione non è accettata unanimemente dalla dottrina.

    Periculum tutèlæ

    Veniva così definito il rischio incombente sul tutor [vedi], in caso di sua inerzia, in relazione alla tutela conferita: il tutore era, infatti, chiamato a rispondere dei danni patrimoniale subìti dal pupillus [vedi].

    Permutàtio [Permuta; cfr. artt. 1552 ss. c.c.]

    Contratto innominato [vedi conventiònes sine nòmine], avente ad oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, da un contraente ad un altro.

    I giuristi Sabiniani [vedi] ritenevano la (—) una species del genus, èmptio-vendìtio [vedi]: infatti essi ritenevano che il prezzo della compravendita potesse consistere anche in una cosa infungibile.

    Il iùs honoràrium [vedi], invece, accolse la tesi dei Proculiani [vedi], i quali ritenevano che la (—) configurasse un’ipotesi di convèntio sine nòmine ed accordò un’àctio in factum [vedi] da esperirsi contro l’accipiente, in esso di adempimento della controprestazione. In epoca giustinianea la permuta fu ricompresa tra i contratti do ut des [vedi] e tutelata con l’actio præscrìptis verbis [vedi].

    Perpetuàtio iurisdictiònis [cfr. art. 5 c.p.c.]

    Fondamentale principio, dettato dall’art. 5 del c.p.c. vigente, secondo il quale il momento determinante ai fini dell’individuazione della giurisdizione (e della competenza) è quello della proposizione della domanda: rispetto a tale momento, sono irrilevanti i successivi mutamenti di fatto.

    La nuova formulazione dell’art. 5 cit., introdotta dalla L. 353/1990, in vigore dal 1° gennaio 1993 stabilisce che, ai fini della determinazione della giurisdizione (e della competenza), siano irrilevanti anche i mutamenti di diritto (e non più solo di fatto) intervenuti successivamente alla proposizione della domanda. La ratio [vedi] della norma è da riscontrarsi in un principio pratico di economia processuale, e cioè evitare che un processo, già iniziato, debba essere riassunto dinanzi ad altro giudice.

    Perpetuatio obligatiònis [cfr. art. 1221 c.c.]

    Si trattava di un principio operante in tema di inadempimento delle obbligazioni.

    In forza della (—), ove il debitore si fosse reso inadempiente, l’obbligazione continuava a sussistere: peraltro, al posto della prestazione dovuta, non più eseguibile o di interesse del creditore, sorgeva l’obbligo di pagare una somma in denaro, il cui ammontare era determinato dal giudice.

    Perpetuata l’obbligazione, il debitore era ritenuto responsabile anche laddove la prestazione divenisse successivamente impossibile. Tuttavia, in prosieguo di tempo, Giustiniano escluse la responsabilità del debitore se questi provava che la cosa sarebbe egualmente perita se fosse stata presso il creditore.

    Nel diritto civile vigente (—) è uno degli effetti della mora del debitore: in virtù della stessa il rischio dell’impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione, che prima della mora gravava sul creditore, passa in capo al debitore, che è tenuto ad indennizzare il primo anche delle conseguenze della forza maggiore verificatesi dopo la mora (qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu [vedi]).

    Perquisìtio lànce liciòque

    [vedi Lance licioque]

    Persona

    Il termine (—), che attualmente indica il soggetto di diritti, nella terminologia romanistica aveva il significato originario di maschera teatrale e, per traslato in epoca classica fu usato per indicare l’uomo; in epoca gaiana, (—) era anche lo schiavo, che pure giuridicamente era considerato come una cosa, oggetto anziché soggetto di diritto; non era invece (—) la c.d. persona giuridica [vedi].

    Tale concezione si giustificava in quanto anche i servi avevano la possibilità di acquistare la soggettività giuridica.

    La giurisprudenza li considerava potenziali soggetti e ne trattò congiuntamente ai soggetti di diritto vero e proprio nell’ambito del c.d. ius personarum.

    Solo nel linguaggio giuridico più tardo il termine (—) fu adoperato con riferimento al concetto di individualità umana, pertanto, si finì col ritenere che gli schiavi non habènt personam.

    Il concetto fu successivamente elaborato dalla scolastica medioevale, che individuò anche la nozione della personalità giuridica.

    [vedi Càput; Status]

    Persona giuridica [cfr. artt. 11 ss. c.c.]

    Le dottrine romanistiche definiscono gli enti immateriali (o soggetti giuridici impersonali) come persone giuridiche, anche se la teoria dei soggetti impersonali, come persone giuridiche, dominante nel diritto contemporaneo, non fu formulata dai giuristi romani, bensì dai canonisti; gli enti immateriali venivano considerati come entità distinte rispetto alle persone fisiche dei componenti e ad essi veniva riconosciuta una limitata soggettività giuridica.

    In particolare, la soggettività giuridica fu riconosciuta, sin dal periodo classico, gradualmente a taluni enti associativi (“considerati ciascuno come un tutto unitario, a sé stante, e quindi ben distinto dalle persone dei membri”), partendo dal modello del populus Romanus Quirìtium [vedi] cui, già in età preclassica, era riconosciuta un’individualità distinta rispetto a quella dei singoli cittadini.

    I giuristi romani non riuscirono ad individuare le caratteristiche comuni a tali enti; mancò pertanto anche la configurazione di caratteri e strutture uniformi, comuni per tutti gli enti collettivi: per ciascun ente, l’intervento pretorio prima, e la legislazione imperiale in seguito, “crearono” specifiche discipline, collegate ciascuna allo scopo perseguito dall’ente stesso.

    Nell’ambito delle persone giuridiche si distinguevano:

    — il populus Romanus Quirìtium;

    — i municipia [vedi municipium] e le coloniæ [vedi];

    — i collegia [vedi] e le sodalitàtes [vedi].

    Affini alle moderne fondazioni possono considerarsi:

    — l’herèditas iàcens [vedi];

    — le piæ causæ [vedi].

    Personæ in causa mancìpii

    [vedi Causa mancipii]

    Pertinace (Publio Elvio) (imp. gen.-mar. 193 d.C.)

    Imperatore romano; ricoprì la carica di præfectus urbi durante il governo di Commodo [vedi], e divenne imperatore con l’aiuto delle truppe pretoriane e del prefetto del pretorio Emilio Leto. Il suo programma politico, che prevedeva una drastica riduzione delle spese per risanare le finanze dissestate, gli guadagnò l’inimicizia dei ceti senatori e dei pretoriani.

    Cadde vittima, dopo tre mesi di governo, di una congiura ordita dallo stesso Emilio Leto che ne aveva favorito l’elezione.

    Pertinenza [cfr. artt. 817 ss. c.c.]

    La (—) è “la cosa (autonoma) durevolmente destinata al servizio o all’ornamento di un’altra cosa”.

    Le fonti romane non adoperano una specifica terminologia, per indicare la (—), ma ne evidenziano i caratteri:

    — della destinazione economica;

    — della durevolezza di quest’ultima.

    La pertinenzialità poteva concernere:

    — rapporti tra cose mobili;

    — rapporti tra cose immobili e cose mobili (dette pertinenze): si pensi a statue che ornano un cortile, o vasi di fiori installati in un giardino;

    — è dubbio se ineriva anche ai rapporti tra cose immobili.

    È controverso, altresì, se ne fossero espressione:

    — l’instrumèntum fundi (complesso di cose predisposte per attrezzare un fondo da coltivazione);

    — l’instrumentum tabernæ (complesso di cose predisposte per attrezzare un magazzino, per il lavoro artigianale o per un’attività commerciale).

    Non rientravano, invece, tra le (—) i ruta et cæsa [vedi rutum et cæsum].

    La (—) si distingue dalla cosa accessoria [vedi accèssio], che non è destinata al servizio di un’altra cosa, ma è subordinata ad un’altra cosa principale [vedi accessòrium sèquitur principale].

    Pescennio Nigro (imp. 193-194 d.C.)

    Legato di Siria, fu proclamato imperatore dagli eserciti di Siria alla morte di Didio Severo Giuliano.

    Gli successe Settimio Severo [vedi] che lo sconfisse ed uccise nel 194 d.C. ad Isso.

    Petìtio ex servitùte in libertàtem

    [vedi Iusta sèrvitus]

    Petitio hereditatis

    [vedi Hereditatis petitio]

    Petitio servitùtis [Petizione o rivendicazione di servitù]

    Azione a tutela delle servitù prediali, spettante al proprietario del fondo dominante contro l’attuale proprietario del fondo servente, per ottenere il riconoscimento del diritto contestato.

    Petitio ususfrùctus [Petizione o rivendicazione di usufrutto]

    Azione a difesa dell’usufrutto, spettante all’usufruttuario, per ottenere il riconoscimento del suo diritto in presenza di contestazioni.

    Petìtum [Oggetto della domanda; cfr. artt. 163 nn. 3 e 4; 366 n. 4; 398, 2° co.; 414, 1° co. nn. 3 e 4; 480, 1° co.; 633 c.p.c.]

    È l’oggetto della domanda proposta in giudizio, nei confronti di una (o più) controparti.

    Se ne distinguono, in particolare, due diversi aspetti:

    — (—) immediato: è la domanda rivolta al giudice al fine di ottenere un provvedimento giudiziario (ad es., la pronuncia di condanna della controparte alla consegna di una certa cosa);

    — (—) mediato: è la domanda rivolta nei confronti della controparte, avente ad oggetto un bene della vita (nell’esempio fatto dianzi, si tratta della cosa di cui si chiede la consegna).

    In diritto romano il (—) poteva essere identificato in quella parte della condemnàtio [vedi], in cui veniva precisata la richiesta dell’attore.

    Il (—) processuale (di condanna) era sempre riferito ad una somma di denaro, cioè ad una condemnatio pecuniaria [vedi].

    Piæ causæ

    Le (—) (riconducibili, secondo parte della dottrina, all’odierno concetto di fondazione [vedi]) erano, in diritto romano, istituti di beneficenza, nati in periodo postclassico e considerati con favore in virtù della notevole diffusione della religione cristiana.

    Sorsero, pertanto, asili per gli anziani (gerontocomia), per i poveri e per i pellegrini, i quali, dal momento che perseguivano fini di carità, furono sottoposti alla autorità del vescovo: questi aveva una funzione preminente sia in ordine alla costituzione che all’amministrazione dell’ente.

    Pictura [Pittura]

    Uno dei fatti di accessione [vedi accèssio], produttivo dell’acquisto a titolo originario del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] su di una res.

    Si aveva (—) quando su una tavola altrui veniva realizzato un dipinto: in questo caso, in applicazione di un principio contrario a quello generalmente applicato in tema di accessione, si riteneva che il proprietario del dipinto divenisse proprietario del tutto (tàbulam picturæ cedere).

    Il proprietario della tavola poteva nondimeno sollevare una excèptio doli mali [vedi] contro il proprietario della pittura che si rifiutasse di pagare il prezzo della tavola.

    Pìgnoris càpio

    [vedi Lègis àctio per pignoris capiònem]

    Pìgnus [Pegno; cfr. artt. 2784 ss. c.c.]

    Il (—) era, nel diritto romano, un diritto reale di garanzia, il cui antecedente storico è rinvenibile nell’istituto della fidùcia cum creditòre [vedi]; il termine indicava anche il contratto reale [vedi obligàtiones re contràctae ] volto egualmente al raggiungimento delle finalità della fiducia cum creditore, senza, peraltro, produrre il trasferimento della proprietà della cosa oggetto del pignoramento.

    • Diritto reale di garanzia

    Il (—) trasferiva la sola disponibilità materiale di una cosa; oggetto poteva esserne qualsiasi cosa in commercio, suscettibile di possesso e di alienazione.

    Ma già in diritto classico la nozione di oggetto del (—) si ampliò fino a ricomprendervi i iura in re aliena [vedi], i crediti [vedi pignus nominis], i diritti scaturenti da (—), le cose future, le quote di una communio [vedi] e i frutti non ancora esistenti.

    La sua configurazione come diritto reale di garanzia avvenne solo nel periodo classico: in particolare, venne considerato come diritto reale costituito in favore del creditore, a mezzo di un apposito negozio reale, che si perfezionava con la materiale consegna della cosa.

    Si distinguevano, in relazione ai modi di costituzione del pegno:

    — un pegno volontario (che si costituiva mediante accordo tra le parti, o per testamento);

    — un pegno legale (previsto da singole disposizioni di legge, che intendevano tutelare particolari categorie di creditori).

    Le fattispecie di pegno legale si distinguevano in casi di:

    — (—) speciale, quando si esplicava su singoli e determinati beni del debitore. Ipotesi di (—) speciale possono riscontrarsi nel pegno riservato al locatore di un immobile urbano sui mobili dell’inquilino, ovvero nel pegno riservato al pupillo sulle cose che il tutore o un terzo avessero acquistato con suo denaro, etc.;

    — (—) generale, quando vincolava l’intero patrimonio del debitore. Esempi di (—) generale possono rinvenirsi nel pegno riservato al fisco sul patrimonio del debitore di imposta, nel pegno riservato al minore sul patrimonio del suo tutore o curatore, etc.;

    — pegno giudiziale (costituito dal magistrato, si trattava del c.d. (—) ex causa iudicàti càptum) questa forma di pegno, avendo lo scopo di consentire l’esecuzione di sentenze emanate extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem] dal magistrato, era materialmente posta in essere dai c.d. apparitòres [vedi], che si impossessavano di cose appartenenti al debitore condannato.

    Il riconoscimento di questa nuova forma di garanzia fu, in origine, dovuto all’opera creativa del pretore, che accordò, al debitore che avesse pagato, un’azione per ottenere la restituzione della cosa data in pegno e riconobbe al creditore, per il periodo antecedente all’adempimento, la possèssio ad interdìcta [vedi] sulle cose date in pegno: si parlava, in questo caso, di (—) datum.

    Successivamente, sempre in età classica, si andò affermando il principio che per costituire il pegno bastasse anche la semplice convèntio, senza la necessità della materiale consegna della cosa: ciò permise di ritenere, quindi, che oggetto di pignus convèntum (detto anche hypotheca [vedi]): si consentì, in tal modo l’ingresso, nel diritto romano, di questo nuovo istituto, di derivazione greca.

    Proprietario della res [vedi] oggetto del (—) rimaneva sempre il debitore, che pertanto poteva disporne liberamente anche vendendola ad altri.

    Al creditore pignoratizio veniva riconosciuto invece, come già detto, il iùs possidèndi [vedi]: il creditore aveva il diritto di possedere la cosa immediatamente se si trattava di pegno (e nel caso di inadempimento, se si trattava di ipoteca), potendo esercitare gli interdetti [vedi interdictum] a difesa del possesso. Il possesso del creditore, peraltro, non aveva valore ai fini dell’usucapione [vedi usucàpio] (mancando la iusta causa e la bona fides), né dava diritto all’uso della cosa (poteva anche convenirsi diversamente, ma se il creditore eccedeva i limiti del patto, al debitore era concessa un’àctio furti [vedi furtum] contro il creditore pignoratizio).

    Era invece consentita l’eventuale percezione dei frutti della cosa a titolo di interessi del credito, se ciò era pattuito.

    Le parti solevano aggiungere alla costituzione del pegno un patto (lex commissòria) per cui, qualora alla scadenza l’obbligazione non fosse stata adempiuta, il creditore diventava senz’altro proprietario della res oggetto del pegno in base al convenuto ius retentiònis (è opportuno precisare che il divieto del patto commissorio fu sconosciuto, in principio, al diritto romano [vedi pactum commissorium]).

    Il patto commissorio fu successivamente vietato da Costantino, perché ritenuto troppo oneroso, per il debitore.

    Al creditore era inoltre riconosciuto il ius distrahèndi [vedi]: se il ius possidendi, avendo funzioni di garanzia, non importava il soddisfacimento del credito, il ius distrahendi, attribuito al creditore in età tardo classica, aveva, invece, funzione satisfattoria.

    Il ius distrahendi attribuiva, in caso di inadempimento, la facoltà di vendere la cosa data in pegno e di soddisfarsi sul ricavato, salvo l’obbligo di restituire al debitore l’eventuale residuo (hyperocha [vedi]). Tale diritto in origine era oggetto di una speciale convenzione (pactum de distrahendo pìgnore [vedi]), con cui il debitore all’uopo autorizzava il creditore. Successivamente la giurisprudenza classica, preso atto dell’enorme diffusione di tale patto, ammise che il ius vendendi dovesse ritenersi tacitamente incluso in ogni costituzione di pegno.

    In conseguenza della vendita, l’acquirente acquistava il dominio, dal momento che il creditore vendeva ex pacto, cioè in base al consenso, esplicito o implicito, del debitore.

    In epoca giustinianea venne fissato il principio che, se nessun compratore si presentava, il creditore poteva chiedere (con una impetràtio domìnii [vedi]) all’imperatore l’attribuzione della cosa, salvo il diritto del debitore di riscattarla entro due anni.

    Adempiuta l’obbligazione, se il creditore non restituiva spontaneamente la cosa, il debitore poteva agire con l’àctio pigneratìcia in rem [vedi] directa.

    • Contratto reale

    Le finalità del (—) potevano essere raggiunte attraverso la stipula di un apposito contratto reale, che si perfezionava con la consegna della res alla controparte.

    Il contratto consisteva, in particolare, nel trasferimento del possesso di una cosa dal debitore al creditore, con il patto che il creditore tenesse presso di sé la cosa, a garanzia dell’adempimento di un suo credito, con l’obbligo di restituirla qualora il debitore avesse eseguito esattamente la prestazione. In caso contrario, egli poteva venderla, soddisfacendosi sul ricavato.

    Per la restituzione della res oggetto del pignoramento, era concessa al debitore una actio (in factum) pigneraticia in personam [vedi]; in seguito, la giurisprudenza tardo-classica riconobbe anche una actio in ius [vedi] di buona fede.

    In favore del creditore (che avesse sopportato spese per la conservazione della cosa, o per danni da evizione) fu apprestato un iudicium contrarium.

    Pìgnus convèntum

    [vedi Pignus]

    Pignus datum

    [vedi Pignus]

    Pignus ex causa iudicàti càptum

    [vedi Pignus]

    Pignus Gordianum

    Espressione adoperata per indicare una regola introdotta nel III sec. d.C. dall’imperatore Gordiano III, in tema di pegno [vedi pignus]: per tutelare più intensamente il creditore pignoratizio, si stabilì che, anche dopo l’adempimento, da parte del debitore, del debito garantito dal pegno, questo rimanesse in vita, per garantire l’adempimento di tutte le altre obbligazioni, anche non assistite da pegno, assunte dal debitore nei confronti dello stesso creditore pignoratizio.

    Pignus nòminis

    [vedi Pignus]

    Pignus pignori datum

    Con questa locuzione si indicava la possibilità di vincolare in pegno anche i diritti scaturenti da un pignus (c.d. subpignus o (—)).

    Oggetto del pignus [vedi] poteva essere solo una res corporalis [vedi] suscettibile di alienazione. Ma già in diritto classico la concezione dell’oggetto del pignus si ampliò.

    Pignus publicum (vel quasi publicum)

    Pignus publicum era il pegno risultante da atto pubblico; pignus quasi publicum era quello risultante da un atto scritto privato, ma corredato dalla firma di almeno tre testimoni.

    Entrambe le ipotesi rientravano nell’ambito del pignus conventum [vedi hypothèca].

    L’imperatore Leone, nel 472 d.C., stabilì che sia l’uno che l’altro, risultando comprovati da particolari requisiti di certezza, dovessero essere considerati privilegiati (nel senso che il credito da loro garantito doveva essere preventivamente soddisfatto), e quindi preferiti ad ogni altra ipoteca, anche se di data anteriore.

    Pignus quasi publicum

    [vedi Pignus publicum]

    Pirateria

    La (—) nel Mediterraneo raggiunse la sua massima diffusione nel I sec. a.C.

    Più volte Roma aveva cercato di debellare, con diverse spedizioni militari, la piaga sociale dei pirati. Ma i pur numerosi successi (102 a.C.; 79 a.C.; 77 a.C.) non furono sufficienti a risolvere definitivamente la questione.

    Finalmente, nel 67 a.C., con la lex Gabinia de bello piratico [vedi], fu affidata a Pompeo [vedi] un imperium straordinario per la decisiva soluzione del problema.

    Il comandante romano operò su due fronti: dal punto di vista militare, suddivise il mar Mediterraneo in settori procedendo alla radicale “pulizia” delle acque; dal punto di vista “psicologico”, condusse un’abile propaganda che gli permise di convincere numerosi pirati a “redimersi” senza combattere.

    Pirro (? 319 - Argo 272 a.C.)

    Re d’Epiro (297 a.C. - 272 a.C.). Mosso da progetti espansionistici, conquistò parte della Macedonia e la Tessaglia.

    Decise poi di costituire uno stato ellenistico nell’Italia meridionale. Approfittando della richiesta d’aiuto dei Tarantini, sbarcò in Italia al comando di un notevole esercito, composto anche da 20 elefanti (280 a.C.), ed iniziò una campagna militare tesa a ridimensionare la crescente potenza romana, ed ad allontanare i cartaginesi dalla Sicilia.

    Dopo due vittorie tatticamente brillanti, ad Eraclea (280 a.C.) ed Ascoli Satriano (279 a.C.), ma di scarso rilievo pratico per l’alto numero di perdite subite (da cui l’espressione “vittoria di (—)”), il condottiero cercò di assoggettare la Sicilia, senza però riuscirvi per la fiera opposizione dei Cartaginesi e delle popolazioni indigene.

    Rientrato nel continente, fu definitivamente sconfitto dai Romani a Maleventum (da allora “Beneventum”) nel 275 a.C.

    Costretto a tornare in patria tentò la riconquista della Macedonia, ma trovò la morte in combattimento per le vie di Argo nel 272 a.C.

    Piscàtio [Pesca; cfr. artt. 842, 923 c.c.]

    Uno dei fatti di occupazione [vedi occupàtio], che produceva l’acquisto a titolo originario del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi].

    La (—) consisteva nell’impossessamento mediante pesca, di pesci, che erano considerati res nullìus [vedi].

    I giuristi romani sostenevano opinioni discordanti in ordine alle modalità dell’acquisto:

    — secondo un orientamento, l’acquisto si produceva automaticamente (ìpso iùre) con la presa di possesso dell’animale;

    — secondo un diverso orientamento, ai fini dell’acquisto era sufficiente il fatto di aver inseguito l’animale.

    Plagium

    [vedi Crìmen plagii]

    Plantàtio

    [vedi Implantatio]

    Plauzio

    Giurista vissuto nel I sec. d.C.; fu contemporaneo di Celio Sabino [vedi], e si occupò prevalentemente della raccolta e della riproposizione sistematica dei responsa di altri giuristi.

    Plebiscìtum [Plebiscito]

    Una delle fonti del diritto romano erano leges publicæ votate dai concilia plebis [vedi]; nella definizione gaiana, (—) “est quod plebs iùbet atque constìtuit” (Gai Inst., I, 3), è ciò che la plebe [vedi plebs] comanda e dispone.

    In origine, i patrizi ritennero di non essere vincolati all’osservanza dei plebisciti, poiché questi erano emessi senza alcun loro assenso; la lex Hortènsia [vedi] risolse questo contrasto, stabilendo che i plebisciti fossero rispettati dall’intero popolo romano parificandoli, quindi, in tutto, alle leggi.

    Plebiscìtum Canulèium

    [vedi Lex Canuleia]

    Plebiscitum Ogulnium

    [vedi Lex Ogulnia]

    Plebiscitum Ovìnium

    [vedi Lex Ovinia]

    Plebs [Plebe]

    Uno dei ceti, insieme al patriziato, di cui si compose la cittadinanza romana.

    In ordine alle origini della plebe, le opinioni della dottrina sono discordi:

    — alcuni avvalorano la tesi di una “creazione artificiale”: sarebbe stato Romolo (secondo il racconto della tradizione), all’atto della fondazione di Roma, a scegliere 100 senatori i cui discendenti avrebbero formato la classe del patriziato, mentre tutti gli altri componenti del nucleo originario della cittadinanza avrebbero formato la classe plebea;

    — altri ritengono che la plebe costituì in realtà la comunità originaria sottomessa da un popolo conquistatore (in quest’ambito, taluno ritiene che il gruppo originario fosse latino, ed il popolo conquistatore sabino od etrusco, altri, che il gruppo originario fosse sabino, mentre i conquistatori fossero gli Albani fondatori di Roma, guidati da Romolo);

    — un terzo orientamento collega la distinzione tra patrizi e plebei a fenomeni di tipo economico-sociale.

    In ogni caso le fonti concordano nel ritenere che sin dalle origini di Roma, ad un ceto aristocratico strutturato in gentes (patricii) si contrapposero, in condizioni d’inferiorità, gruppi molto più numerosi, denominati (—).

    La lotta volta all’equiparazione col ceto dominante ebbe un momento di particolare importanza con la concessione della legge delle XII tavole [vedi lex XII tabularum]. Tale legge, pur non contenendo apertamente norme di particolare favore per la (—), fissò definitivamente e per iscritto i principi del ius Quiritium, garantendone la certezza.

    In precedenza il diritto era, invece, ammantato di sacralità e di mistero, poiché era affidato esclusivamente alla memoria dei pontifices [vedi] patrizi, i quali lo utilizzavano in funzione di conservazione dei privilegi della loro classe.

    Organi istituzionali composti da plebei furono:

    — i concilia plèbis tribùta [vedi];

    — i tribuni plebis [vedi];

    — gli ædìles [vedi ædilitas].

    Le deliberazioni approvate dalle plebe riunite in concilium, i plebiscita [vedi plebiscìtum], (propriamente “i placiti della multitudine”) non avevano in origine efficacia vincolante per l’intera comunità cittadina. Solo nel III sec. a.C. i plebiscita furono totalmente equiparati alle leges [vedi lex] da una lex Hortensia de plebiscìtis [vedi].

    Costituirono momenti altrettanto significativi nella storia della plebe l’emanazione della lex Canuleia [vedi], delle leges Horatiæ e delle leges Liciniæ Sextiæ [vedi].

    Plùris petìtio

    L’espressione (—) deriva da plus pètere, chieder di più: si trattava, in diritto romano, di un istituto del processo per formulas [vedi].

    Si aveva (—) se un soggetto nell’intèntio [vedi] aveva delineato il suo diritto in modo più ampio e intenso rispetto alla sua reale portata: in tal caso egli perdeva la lite.

    Si distinguevano quattro tipi di (—):

    — re: si verificava nei casi in cui l’intentio faceva riferimento ad un importo maggiore (se, ad es., invece di chiedere i 10.000 sesterzi dovuti, se ne chiedevano 20.000);

    — tèmpore: si verificava nei casi in cui si chiedeva l’adempimento di un credito non ancora esigibile;

    — loco: si verificava nei casi in cui il credito era dichiarato esigibile in un dato luogo, mentre lo era in un altro;

    — causa: si verificava se l’intentio portava “come dovuta una soltanto tra più prestazioni di cui spettava al debitore la scelta oppure una cosa determinata in luogo del genus [vedi] che spettava al debitore di determinare”.

    Gli effetti della (—) erano notevoli: dato che il giudicante doveva valutare se risultasse correttamente formulata o meno l’intentio, la conseguenza della (—) era l’assoluzione del convenuto.

    Per ovviare a tale inconveniente si ricorreva, soprattutto nel caso di vendita rateale, alla præscrìptio [vedi] che era una clausola accessoria della formula, inserita prima dell’intèntio, con cui si limitava l’accertamento ad una parte del diritto di credito: nel caso di specie, le sole rate scadute.

    Nessuna conseguenza era, invece, prevista in danno dell’attore in caso di (—) nella condemnàtio [vedi]: in questo caso, tuttavia, il convenuto che avesse per errore accettato una formula iniqua (in virtù dell’indebita maggiorazione della condemnatio) poteva chiedere al pretore la in ìntegrum restitùtio [vedi].

    Se nella demonstràtio [vedi] vi era stata una (—), nulla era dedotto in giudizio e la questione restava impregiudicata, in quanto un’erronea esposizione non la annullava.

    Plus dìxit quam vòluit [lett. “disse più di ciò che volle”]

    Espressione adoperata per indicare il fenomeno dell’interpretazione restrittiva, ove l’interprete restringe l’ambito di applicazione di una norma, ritenendo che il significato letterale di essa sia più ampio della reale intenzione del legislatore.

    Pòcula abortiònis

    [vedi Abortus; Lex Cornelia de sicariis et venèficis; Crìmen homicidii]

    Pocula amatoria

    [vedi Lex Cornelia de sicariis et venèficis; Crimen homicidii]

    Pœna cùllei (dir. pen.)

    Temutissima pena inflitta al soggetto che si era reso responsabile di parricìdium [vedi crìmen homicidii], crimine consistente, in origine, nell’uccisione di un pater familias (in seguito di un qualsiasi patrizio): il colpevole veniva chiuso in un sacco di cuoio insieme ad una vipera, ad un cane, ad un gallo ed ad una scimmia, e gettato nel Tevere.

    La (—), tipica dell’età arcaica e successivamente caduta in disuso, venne ripristinata da Augusto nei confronti dei soggetti resisi colpevoli di crimen homicidii [vedi] nei confronti del proprio pater familias (parricidium in senso stretto).

    È opportuno precisare che nell’ordinamento vigente la pena di morte (comunque cagionata), pur prevista nell’originaria formulazione degli artt. 17 n. 1 e 21 c.p. 1930, non è ammessa secondo quanto dichiarato dall’art. 27, 4° co., Cost.; essa era già stata, peraltro, precedentemente soppressa, con conseguente assorbimento nell’ergastolo, sia per i delitti previsti dal c.p. (D.L.L. n. 224/1944), che per quelli previsti da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (D.L. n. 21/1948).

    Di recente la L. n. 589/94 ha tuttavia abrogato l’art. 241 del codice penale militare di guerra, l’unica disposizione che ancora prevedeva la pena di morte che, dunque, scompare definitivamente dal nostro ordinamento.

    Pœnæ extra òrdinem

    [vedi Cognìtio extra ordinem dir. pen.; Diritto penale romano]

    Polibio

    Storico e uomo politico greco, (—) fu deportato a Roma nel 168 (o 167) a.C. Strinse rapporti di amicizia con Scipione Emiliano, accompagnandolo nelle sue imprese di guerra, e con molti altri illustri personaggi.

    La sua opera, tesa all’esaltazione della grande potenza romana, ha come tema centrale l’invincibilità della potenza di Roma. Non esiste in (—) alcun rimpianto per la perduta indipendenza del suo popolo, né avversione per i vincitori: nella sua storia politica lo scrittore, anzi, decisamente parteggia per i conquistatori.

    (—) è tuttavia scrupoloso nel ricostruire gli eventi politici e militari e la storia delle istituzioni. Il suo metodo pragmatico ne fa uno storico obiettivo che cerca di separare le ragioni profonde dei fatti dalle circostanze contingenti e di escludere ogni influenza divina nelle vicende narrate.

    Delle fonti polibiane si servì, con diligenza, Tito Livio [vedi] per la ricostruzione degli eventi storici del II e I sec. a.C.

    Polizia (funzioni di)

    Nell’età dei re (all’incirca dall’VIII al VI sec. a.C.) le funzioni di (—) erano svolte dai lictores [vedi], e cioè dalle guardie armate che accompagnavano il re prima, e i consoli, poi.

    In seguito questo potere fu attribuito al magistrato giusdicente, che, oltre al compito di giudicare le controversie, aveva la facoltà di esercitare una potestà repressiva o preventiva dei crimini.

    Nel III sec. a.C., poi, con la creazione dei tresviri capitales [vedi] si realizzò la prima forma di attribuzione ad una specifica categoria di magistrati delle funzione di (—).

    In età imperiale (I sec. d.C.) spettarono al præfectus urbi [vedi], coadiuvato dal præfectus vigilum [vedi praefecti], il controllo sulla sicurezza cittadina e la prevenzione delle attività criminose.

    Nelle provinciæ, le funzioni di (—) erano assunte dal governatore che le esercitava, per mezzo di suoi ufficiali liturgici, anche se, di regola, poco efficienti e male equipaggiati.

    Pollicitàtio [Promessa unilaterale; cfr. artt. 1987 ss. c.c.]

    La (—) è una obbligazione non contrattuale da atto lecito e rientra tra le “obligatiònes quæ quasi ex contractu nascùntur” (obbligazioni nascenti da quasi-contratto) [vedi obligationes quasi ex contractu].

    In particolare, la (—) consisteva in una promessa unilaterale e non formale effettuata da un cives [vedi] alla cìvitas [vedi], avente ad oggetto il compimento di un òpus (opera) di pubblica utilità, oppure altre prestazioni (ad es. danaro).

    In genere, solevano fare tale promessa coloro che ricoprivano già, o intendevano ricoprire, una carica pubblica.

    La (—) non richiedeva l’accettazione della civitas ed era coercibile extra ordinem [vedi cognìtio extra òrdinem] in via amministrativa.

    Nel diritto giustinianeo, poi, si affermò il principio secondo cui il promittente non si vincolava con la promessa pura e semplice, ma solo se avesse dato inizio all’esecuzione dell’opera (opere cœpto).

    Pollio Felice

    Proconsole dell’Asia in età augustea. Famoso per la sua ospitalità nella sua splendida tenuta di Capo di Sorrento (odierna Puolo, che da lui ha preso il nome), dove incentivò avanzati metodi di cultura agricola decantati nelle Silvae di Publio Papinio Stazio.

    Pomèrium (o Pomœrium) [da post: “dopo, dietro” e mœrus: “muro”]

    Spazio sacro, sia all’interno che all’esterno delle mura cittadine (Mura Serviane), dove, per motivi religiosi, non si poteva edificare, coltivare, o, comunque, abitare.

    Il (—) separava l’area strettamente cittadina (domi) da quella esterna (militiæ), dove invece, il console o il dictator potevano esercitare il potere militare. Il divieto di tenere truppe nel (—) garantiva gli altri magistrati e il senato da possibili colpi di Stato.

    In seguito, venuta meno l’impossibilità del comando dell’esercito all’interno di esso, il termine passò ad indicare, semplicemente, il confine della città.

    Pompeo

    Uomo politico aristocratico vissuto nel I sec. a.C. passato alla storia come avversario di Giulio Cesare [vedi]. Esponente della nobiltà senatoria ed ideale continuatore dell’opera di Silla [vedi], (—) si distinse per aver dapprima sgominato i sopravvissuti seguaci di Mario e per aver fatto parte, poi, con Cesare e Crasso, del primo triumvirato (in un’epoca in cui le ideologie ed i rapporti tra le classi erano sacrificati alle ambizioni dei singoli).

    L’invidia di (—) nei confronti della popolarità di Cesare fu alla base dei contrasti sorti tra i due: dopo alterne vicende, i seguaci di (—) furono sconfitti dalle truppe fedeli a Cesare nel 48 a.C. a Farsalo. (—), rifugiatosi in Egitto presso il re Tolomeo, fu da quest’ultimo tradito e crudelmente assassinato

    Pomponio (Sesto)

    Giurista di gran fama, vissuto nel II sec. d.C. contemporaneo di Giuliano, rimase sostanzialmente estraneo alle dispute tra proculiani [vedi scuola proculiana] e sabiniani [vedi scuola sabiniana].

    Si distinse per la gran mole della sua produzione letteraria; tra le sue opere, caratterizzate da uno stile chiaro e da una prosa scorrevole, vanno segnalati i tre mastodontici commenti all’editto pretorile, all’opera di Quinto Mucio [vedi] ed a quella di Masurio Sabino [vedi], nei quali (—) raccolse in forma sistematica i risultati conseguiti della giurisprudenza classica fino alla sua epoca.

    Una valenza particolare va, inoltre, ascritta all’Enchirìdion breve opera di carattere scolastico della quale i Digesta giustinianei riportano frammenti provenienti da due diversi manoscritti (libri duo enchirìdii e liber singulàris enchiridii): un brano tratto da quest’ultimo, contenente una rapida panoramica della storia del diritto romano, costituisce una fonte essenziale insostituibile per la conoscenza del diritto romano e della sua evoluzione.

    Ponderàtor

    [vedi Zygostates]

    Ponte Milvio (Battaglia del)

    Combattuta nel 312 d.C. tra le truppe di Costantino [vedi] e quelle di Massenzio [vedi], segna, con la vittoria del primo, la sua ascesa al potere. La tradizione vuole che Costantino avesse visto apparire in cielo una croce fiammeggiante con la scritta “in hoc signo vinces” cioè “con questo segno vincerai...”; in ogni caso egli scrisse tale motto sui vessilli nella vittoriosa battaglia. Costantino in seguito, con l’editto di Milano (313 d.C.), statuirà la libertà di culto, ponendo per sempre fine alle persecuzioni dei cristiani erigendosi così, per motivazioni non esclusivamente religiose, a defensor della Chiesa cristiana.

    Pòntifex maximus

    Presiedeva il collegio pontificale [vedi Pontifices] e fu scelto tra i patrizi fino al 253 a.C., anno in cui fu nominato (—) Tiberio Coruncanio, primo cittadino romano di origine plebea a ricoprire tale carica. In seguito, la carica di (—) spettò esclusivamente all’imperatore. Il (—) ricoprì un ruolo di grande importanza sociale: alla sua presenza dovevano svolgersi tutte le cerimonie religiose ed, in particolare, a lui spettava il compito di convocare e presiedere i comìtia curiàta [vedi] dinanzi ai quali si compivano gli importanti istituti familiari dell’adrogatio [vedi] e del testamentum calatum comitiis [vedi].

    Pontìfices [Pontefici]

    Erano i membri del collegio sacerdotale a capo del quale era il pòntifex maximus [vedi]. Durante il periodo regio il collegio contò solo 5 membri; più tardi, in età repubblicana il numero dei suoi componenti fu portato a 15 da Silla.

    I (—) erano nominati per cooptazione e duravano in carica tutta la vita. Originariamente potevano essere scelti soltanto tra i patrizi; nel 300 a.C. una lex Ogulnia de sacerdòtiis [vedi], sancì la fine del privilegio, consentendo l’accesso anche ai plebei.

    Le funzioni di cui era investito il collegio pontificale trascendevano la sfera religiosa. Accanto, infatti, a poteri di intervento in ordine a tale aspetto della vita cittadina, spettava ai (—) il compito di redigere il calendario e la competenza esclusiva tanto nell’interpretazione, quanto nella giurisdizione sia con riferimento al diritto pubblico sia al diritto privato nonché nella giurisdizione sui magistrati del culto, sui Flamini e sulle Vestali [vedi collegia sacerdotales].

    Nell’ambito delle varie attribuzioni, i (—) procedevano ad un lavoro di massimizzazione del diritto vigente, raccogliendo un materiale che sarebbe poi stato utilizzato nella codificazione delle XII tavole, inoltre un notevole rilievo ebbe la produzione indiretta di nuove norme attraverso l’interpretazione del ius esercitata dai (—) (c.d. interpretatio pontìficum).

    (—) si presentavano, infatti, come unici depositari del ius Quirìtium [vedi] e l’attività tipica da loro svolta si concretava nell’emanazione di responsa [vedi], forniti appunto a coloro che, cittadini o magistrati, si fossero rivolti al collegio pontificale (respondère).

    Anche dopo l’ emanazione delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], i (—) non esitarono a far passare sotto veste di responsa delle interpretazioni del tutto originali, in modo da accelerare il processo di unificazione del ius Quiritium al ius legitimum vetus.

    Il responsum pontificale non aveva carattere obbligatorio, ma vincolava per l’autorevolezza e il peso “politico” della stessa classe pontificale.

    Rientrava ancora tra le attività svolte in origine dal collegio, ma successivamente scomparsa dal novero dei compiti ad esso spettanti, quella di dare assistenza legale (cavère) ed assistenza processuale ai privati che avessero intrapreso un’azione giuridica (agère). Per la complessità del suo svolgimento ispirato a criteri rigidamente formalistici, esse richiedevano infatti una competenza specifica.

    Connotazione tipica di tutta l’attività pontificale era la segretezza.

    Ogni atto dei (—) veniva prontamente annotato nei c.d. commentarii pontificàles, la cui consultazione era riservata al solo collegio.

    Ponto (e Bitinia)

    Antica regione corrispondente alla zona settentrionale della penisola anatolica (odierna Turchia).

    Fu in origine regno indipendente, ma, a seguito della guerra tra Roma e Mitridate (88-63 a.C.) fu assoggettato e unito alla provincia di Bitinia, che era stata costituita nel 74 a.C.

    Nel 64 d.C. la parte orientale dell’antico regno del (—), fu inglobata e annessa alla provincia di Cappadocia [vedi].

    Entrò poi nell’orbita dell’impero d’Oriente.

    Populàres

    Partito politico contrappostosi alla nobìlitas durante la fase di crisi della Repubblica. Sostenuto dalla nuova borghesia commerciale (èquites [vedi ordo equester]), esso era formato principalmente dalle masse proletarie contadine facilmente manovrabili da abili demagoghi, spesso tribuni della plebe [vedi tribùnus plebis].

    Populus Romanus Quirìtium

    Il (—), inteso come ente astratto (e caratterizzato da spiccate connotazioni politiche) si distingueva non soltanto dai singoli cittadini, bensì anche dalle comunità assoggettate ad esso, in virtù della sua sovranità. Fin dall’epoca preclassica gli fu riconosciuta una autonoma soggettività giuridica, per cui fu configurato come individualità distinta dai suoi membri. La sua qualifica di ente sovrano risultava a tal punto assorbente da rendere impossibile l’ipotizzabilità di una posizione paritaria del (—), rispetto alle persone fisiche con le quali veniva in contatto nei rapporti di diritto privato. Il (—) disponeva di un proprio patrimonio, distinto da quello dei singoli cittadini: l’æràrium populi Romani [vedi] detto poi, in età imperiale, fiscus Cæsaris [vedi]. Proprio quest’ultimo assunse, in periodo postclassico, rilievo (venendo, per altro verso, la sovranità del (—) confusa con la persona del monarca, per la tendenza accentratrice di quest’ultimo), pur non essendo considerato persona giuridica ed essendo privo di autonoma personalità. Il fisco era una res prìncipis (era identificato nella cassa imperiale ed apparteneva all’imperatore), ma si distingueva dal patrimonio privato dell’imperatore in quanto, alla morte del princeps, non si trasmetteva ai suoi eredi, ma passava al nuovo princeps dopo la sua presa di possesso: nel frattempo, nei confronti dei cittadini, si configurava alla stregua di un soggetto autonomo.

    Porsenna

    Potente lucumone della città etrusca di Chiusi, che secondo la tradizione mosse in soccorso di Tarquinio il Superbo, cacciato da Roma. (—) assediò Roma e la costrinse ad arrendersi, imponendole condizioni umilianti: proibendo ai Romani l’uso del ferro, con esclusione degli attrezzi agricoli, e obbligandoli ad abbattere parte della mura.

    La tradizione ricorda alcuni atti di eroismo legati alla lotta contro (—).

    Orazio Coclite avrebbe fronteggiato da solo gli Etruschi sul punte Sublicio, permettendo ai soldati romani di distruggere il ponte stesso.

    Caio Muzio, penetrato nel campo nemico per uccidere (—), sbaglia il colpo.

    Tradotto innanzi al re etrusco si castiga da sé, lasciando bruciare la mano destra su un braciere acceso. Per questo motivo sarebbe poi stato soprannominato Scevola, cioè il mancino. Altro esempio eroico è quello di Clelia.

    Ella, consegnata in ostaggio a (—), sarebbe riuscita a fuggire dal campo Etrusco.

    Ricondottavi dai Romani, per rispettare i patti, sarebbe stata liberata dallo stesso (—).

    Questi fatti, probabilmente leggendari, sono espressione dell’intento di nobilitare le memorie di un passato in cui Roma dovette certamente soccombere di fronte alla superiore potenza etrusca.

    Pòrtio dèbita [Parte dovuta, legittima; cfr. artt. 536 ss. c.c.]

    Era quella parte del patrimonio ereditario che doveva essere necessariamente riservata dal testatore ai soggetti legittimati all’esercizio della querela inofficiòsi testamenti [vedi] (e cioè ai figli, ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle del de cùius [vedi] che non fossero stati diseredati [vedi exheredàtio]).

    La (—) era pari ad un quarto della quota che sarebbe spettata ai querelanti se si fosse fatto luogo alla succèssio ab intestàto [vedi].

    Il testamento che ledeva la (—) era detto inofficiosum, perché violava l’offìcium pietàtis [vedi].

    Pòsitum vel suspènsum

    [vedi Àctio de posito vel suspenso]

    Possèssio [Possesso; cfr. artt. 1140 ss. c.c.]

    Sotto la denominazione di (—) erano ricomprese in diritto romano diverse situazioni che, pur avendo alcuni elementi in comune, davano luogo a diverse fattispecie:

    — (—) civilis [vedi];

    — (—) naturalis [vedi];

    — (—) in senso stretto.

    La (—) in senso stretto era la situazione, di fatto, di appartenenza di una res ad un soggetto; era caratterizzata dalla materiale disponibilità di una res, cui si accompagnava la volontà di tenere per sé la res come se fosse propria. Erano, pertanto, necessari:

    — l’elemento oggettivo (corpus), cioè la materiale disponibilità della res;

    — l’elemento soggettivo (l’ànimus rem sibi habèndi), cioè l’intenzione di tenere per sé la res a titolo esclusivo.

    In origine il corpus era inteso in senso naturalistico, cioè sussisteva quando la persona si trovava in contatto diretto e immediato con la cosa. Nella successiva evoluzione si ammise, da parte dei Proculiani [vedi scuola proculiana] che il possesso dell’animale catturato con reti da caccia si acquistasse con la cattura, non essendo necessario l’effettivo impossessamento. Inoltre si ritenne che il servus fugitivus restasse in possesso del proprietario anche quando questi, a seguito della fuga, ne avesse perso la materiale disponibilità (conseguenza di ciò era che tutti gli acquisti fatti dal servus fugitivus erano attribuiti al suo possessore). Il superamento della concezione materialistica fu evidente nel caso di acquisto del possesso per ficta tradìtio [vedi traditio] da parte del possessore precedente.

    Quanto all’animus, era la legge che stabiliva in quali rapporti vi fosse possessio e in quali detenzione. Era considerato possessore il proprietario, il ladro, il precarista [vedi precàrium], il creditore pignoratizio [vedi pìgnus] ed il sequestratario, mentre era considerato detentore il depositario, il comodatario ed il locatario. Qualora sussistesse l’animus, il possesso si manteneva anche quando la cosa fosse materialmente detenuta dallo schiavo, dal colono, dall’amico o dall’ospite. In ordine al servus fugitivus si conservava il possesso solo animo, finché altri ne acquistava il possesso.

    Poiché questa situazione di fatto che integrava la (—) era tutelata dal pretore attraverso interdìcta [vedi interdictum], si parlò anche di possessio ad interdicta [vedi].

    L’acquisto del (—) a titolo derivativo avveniva mediante traditio [vedi]. Si riteneva inconcepibile l’acquisto del possesso da parte di chi non fosse capace di intendere e di volere (es. un pazzo), difettandogli il requisito dell’animus. Il minore d’età poteva acquistare il possesso con l’auctoritas [vedi] del suo tutore.

    Il possesso poteva essere acquistato anche per mezzo di un intermediario: lo acquistava il pater, per il tramite del figlio o dello schiavo se li aveva a ciò autorizzati. In diritto giustinianeo si ritenne possibile un acquisto attraverso un qualunque soggetto.

    Possessio

    Possessio civilis ® Possessio ad usucapiònem

    Possessio naturalis — possessio pro suo

    — possessio pro alieno (detèntio)

    Possessio ad interdìcta — possessio in senso proprio (possessio pro suo)

    — quasi possessio (possessio proalièno)

    Possessio ad interdìcta

    Particolare forma di possessio [vedi], caratterizzata dal fatto di essere tutelata dal pretore in sede di iùs honoràrium, attraverso interdicta [vedi interdìctum] ed assimilabile alla possessio in senso stretto [vedi].

    Il ius honorarium non tutelò tutte le ipotesi di possessio, ma, almeno per le principali, introdusse una serie di interdicta, alcuni restitutoria, altri prohibitoria. Taluni furono posti a difesa di una situazione di possesso da tentativi di molestie altrui (interdicta retinendæ possessionis) [vedi]; altri furono tesi a garantire il possesso perso violentemente (interdicta recuperandæ possessionis) [vedi]; altri ancora consentirono l’acquisto del possesso nei confronti di possessori non ritenuti meritevoli (interdicta adipiscendæ possessionis) [vedi].

    La tutela interdittale favorì tutti i possessòres pro suo [vedi possessio pro suo], cioè tutti coloro che si erano impossessati di una cosa, senza sottrarla a nessuno, allo scopo di tenerla per sé pubblicamente, salvo che l’avente diritto la rivendicasse. Per i possessores pro alieno, [vedi possessio pro alieno], cioè coloro che detenevano una cosa riconoscendone la spettanza altrui, la tutela interdittale favorì solo il precarista [vedi precarium], il sequestratario, il creditore pignoratizio [vedi pìgnus], il vettigalista [vedi emphyteusis]. Per questi ultimi [vedi possessio naturalis].

    Possessio ad usucapiònem

    [vedi Possessio civilis]

    Possessio animo retenta

    Espressione con la quale si indicavano i casi in cui per aversi possessio [vedi] non occorreva necessariamente la coesistenza dell’animus e del corpus, essendo sufficiente il nudo animo per la conservazione del possesso. Un caso di (—) fu quello dei “saltus hiberni et æstivi” (terreni destinati a pascolo e quindi sfruttabili solo in determinati mesi mentre per il resto erano abbandonati).

    Altra ipotesi fu quella della “possessio” esercitata sul “servus fugitivus” e per mezzo del “servus fugitivus in possessione” (nel caso che si possedeva in “servus” altrui non se ne perdeva il possesso qualora si allontanasse con la fuga e di conseguenza le cose che quest’ultimo avesse acquistato in fuga spettavano al possessore dello schiavo).

    In età giustinianea i casi di (—) furono ritenuti regolari: l’“animus” era sufficiente alla conservazione del possesso purché all’inizio del possesso vi fosse stato il “corpus”.

    Possessio civilis

    La (—) era quella particolare forma di possessio [vedi], fondata su una iusta causa [vedi], vale a dire su di un rapporto riconosciuto dal iùs civile idoneo a trasferire il domìnium. Poiché, col decorso del tempus ad usucapiònem [vedi usucàpio], la (—) comportava l’acquisto del dominium ex iure Quiritium [vedi], si parlava anche di possessio ad usucapionem. A tal fine, oltre alla iusta causa possessionis, era necessario che la res oggetto di possessio fosse idonea a divenire di dominium ex iure Quiritium.

    Prima del compimento dell’usucapione la possessio civilis era tutelata dal pretore con l’actio (fictìcia) Publiciàna [vedi].

    Possessio iùris [Possesso di diritto; cfr. art. 1140 c.c.]

    Nel diritto romano classico, il possesso aveva per oggetto le sole cose corporali.

    Il pretore, peraltro, difese la signoria di fatto dell’usufrutto e di talune servitù contro determinate turbative, accordando alcuni interdìcta [vedi interdictum] in via utile.

    Questa tutela era distinta da quella propria della possessio, parlandosi in queste ipotesi di usus: ma giacché la suddetta tutela aveva la stessa funzione di quella accordata al possesso di una cosa corporale, si finì col ritenere l’esercizio di fatto del diritto equivalente alla possessio.

    In età postclassica, col venir meno della distinzione tra interdictum directum e utile, l’usus iuris si identificò con la possessio e Giustiniano parlò di una quasi possessio iuris anche per le servitù e l’usufrutto, estendendo ad essa tutte le misure possessorie apprestate per le cose corporali.

    Si ritiene che la figura della (—) sia stata frutto dell’elaborazione creativa della giurisprudenza postclassica e che sia derivata altresì, dalla classica quasi possessio.

    Quest’ultima consisteva nell’esercizio di diritti assoluti o reali diversi dal domìnium, cioè di quelle res incorporales che, secondo Gaio [vedi], erano i c.d. iùra in re alièna [vedi]: da ciò derivò la diffusione della terminologia di (—) per il possesso di questi diritti (es. servitù).

    Possessio naturàlis [Detenzione; cfr. artt. 1140-1141, 1168 c.c.]

    La (—) corrisponde all’odierna detenzione e spettava al soggetto che avesse ricevuto una res dal relativo proprietario, obbligandosi alla restituzione della stessa. Il soggetto detentore, pertanto, riconosceva la signoria giuridica del proprietario sulla res: in ciò la sua posizione differiva da quella del possessore.

    La (—) si contrapponeva alla possessio civilis, e spettava al conduttore, al depositario, al comodatario, nonché alle persone incapaci (schiavo ed infante). La detenzione, in quanto tale, era sprovvista di tutela giuridica; nel diritto civile vigente, invece, l’art. 1168 tutela anche il mero detentore.

    Nell’ambito della (—) si distinguevano:

    — la possessio pro suo [vedi];

    — la possessio pro alièno [vedi].

    Possessio pro alièno

    Particolare forma di possessio naturàlis [vedi] caratterizzata dalla consapevolezza della possibilità che un altro soggetto potesse vantare diritti sulla res oggetto del possesso e chiederne prima o poi la restituzione.

    Implicava un puro e semplice animus detinèndi [vedi], integrava la detèntio in senso stretto.

    Possessio pro suo

    Particolare forma di possessio naturalis [vedi], caratterizzata dal fatto di essere esercitata (a torto od a ragione), allo scopo di mantenere per sempre la cosa per sé, negando che altri possano vantare diritti su di essa.

    Implicava il c.d. ànimus rem sibi (semper) habèndi [vedi].

    Possessio status [Possesso di stato]

    La (—) indicava la situazione di colui che godesse di fatto di uno status [vedi] personale (per es., stato di libero, di cittadino, etc.).

    Possessio vel ususfrùctus (dei fondi provinciali)

    Rapporto affine al domìnium ex iùre Quirìtium [vedi], era tutelato in origine dagli edìcta provincialia [vedi edictum provinciale]; in età classica finì coll’essere considerato come situazione attiva di un rapporto assoluto reale, con numerosi caratteri propri del parallelo dominium ex iure Quiritium.

    Aveva ad oggetto le terre conquistate al di fuori della penisola italica che proprio in virtù di ciò, non potevano essere oggetto di dominium ex iure Quiritium; tali fondi erano in proprietà dello Stato, ma venivano assegnati in godimento ai privati.

    A seguito della divisione creata da una costituzione augustea, si distinse tra:

    — province senatorie (nelle quali erano situati i c.d. fundi stipendiàrii [vedi], così denominati perché dati in utilizzazione a privati dietro il pagamento di un tributo corrispettivo, detto stipendium);

    — province imperiali (nelle quali erano situati i c.d. fundi tributàrii [vedi], così denominati perché dati in utilizzazione a privati contro il pagamento di un tributo corrispettivo detto tributum).

    I fundi stipendiarii vel tributarii erano entrambi res nec màncipi.

    Salva la limitazione derivante dall’obbligo di pagare un tributo, l’istituto in questione determinava una situazione affine alla proprietà, pur se la giurisprudenza classica preferì utilizzare il termine possessio o, meno tecnicamente, alla parola ususfructus, evidenziando le analogie intercorrenti tra il concessionario di un fundus stipendiarius vel tributarius e un usufruttuario.

    Al titolare della (—), l’edìctum provinciale [vedi] concesse un’àctio utilis, ad exemplum rèi vindicatiònis [vedi rei vindicàtio], per chiedere la restituzione del fondo in danno di chi l’avesse spossessato.

    L’istituto derivava, anche nella sua terminologia, dalla possessio dell’àger publicus.

    Tra i modi d’acquisto caratteristici della possessio vel ususfructus sui fundi stipendiarii va ricordata la præscrìptio longi tèmporis [vedi].

    Possessio vitiòsa

    Veniva così definita, una possessio [vedi] ottenuta a titolo precario, oppure in modo violento o clandestino (vi, clam precario).

    L’interdìctum uti possidètis [vedi] consentiva l’uso della violenza al soggetto spogliato del possesso di una res, solo se l’antagonista, attuale possessore della res, avesse una (—); in tutti gli altri casi, la violenza era proibita.

    Possèssor pro herède

    [vedi Hereditàtis petìtio]

    Possessor pro legato

    [vedi Interdìctum quod legatòrum]

    Possessor pro possessòre

    [vedi Hereditàtis petìtio]

    Postlimìnium

    Istituto in forza del quale il c.d. “reversus ab hostibus” (il romano che si sottraeva alla sua condizione di prigioniero) riacquistava, se tornava in patria con “animus remanendi” la sua condizione di “civis Romanus” come se non l’avesse mai perduta.

    Se il “civis” era anche soggetto giuridico, in quanto fornito di autonomia familiare, riacquistava “ex tunc” la titolarità delle sue situazioni giuridiche, eccezion fatta per lo stato di coniuge: volendo riunirsi con la moglie, il civis doveva dar vita ad un nuovo matrimonio.

    Postulàtio

    [vedi Quæstiònes perpètuæ]

    Postulatio suspècti tutòris [Reclamo di tutore sospetto]

    [vedi Accusàtio suspècti tutòris]

    Postumia (via)

    Strada romana costruita dal console Postumio Albino nel 148 a.C.; collegava Genova a Concordia Sagittaria passando per Piacenza, Cremona, Verona e Vicenza.

    Pòstumus [lett. “discendente”]

    (—) era detto il discendente nato al testatore [vedi de cùius; testamentum] dopo la sua morte, ma già concepito quando egli era ancora in vità. In particolare, per i c.d. postumi sui (figli del testatore già concepiti al momento della morte) vigeva la regola che essi dovessero essere istituiti eredi o diseredati. Ad essi furono equiparate diverse categorie (per le quali vigeva, pertanto, egualmente la regola che dovessero essere istituiti eredi oppure diseredati):

    — postumi Aquiliàni, cioè “i nipoti nati dopo la morte del testatore ad un figlio allo stesso premorto” (così denominati perché la categoria fu individuata dal giurista Aquilio Gallo [vedi]);

    — postumi Iuliàni, cioè “i nipoti nati ad un figlio dopo la confezione del testamento, ma prima che il figlio premorisse al testatore” (così denominati perché la categoria fu individuata dal giurista Salvio Giuliano [vedi]);

    — postumi Vellæàni, cioè “i figli nati al testatore dopo la confezione del testamento, ma prima della sua morte” (così denominati perché la categoria fu individuata da una lex Iulia Vellæa [vedi] del 26-28 d.C.).

    Per evitare che il testamento fosse invalidato da una mancata diseredazione nominativa dei soggetti equiparati ai postumi (“postumòrum loco”, cioè considerati come postumi), si ammise che essi, se non istituiti eredi, potessero essere diseredati globalmente (e non nominativamente).

    Potevano altresì essere istituiti eredi anche i postumi alièni (cioè i nascituri già concepiti che sarebbero stati soggetti alla potestas di persona diversa dal de cùius).

    Potèstas

    [vedi Mancìpium]

    Potiòris nominàtio

    La (—) era la facoltà, propria del tutore nominato dal magistrato, di indicare altra persona più idonea all’ufficio di tutela.

    La (—) fu riconosciuta al tutore dativo [vedi tutor dativus] in seguito alla qualifica di mùnus publicum [vedi honòres], attribuita dalla lex Atinia alla tutela.

    Potis esse (sedère)

    Con le parole “potis sedere” si indicava il contenuto della possessio che consisteva nell’insistere (sedere) da padrone su una cosa, con preferenza (potis) rispetto a chi della cosa non disponeva; con le parole “potis esse”, invece, si indicava il contenuto del mancipium [vedi] che si concretizzava nell’essere preferito dall’ordinamento (potis esse) rispetto agli altri soggetti, anche se della cosa non si avesse l’attuale disponibilità.

    Præceptio legati

    Diritto assoluto a favore di uno dei coeredi il quale poteva impossessarsi della res prima (præcapere) della divisione ereditaria sottraendola alla stessa [vedi legatum per præceptionem].

    Præcipitàtio e sàxo [Precipitazione da una roccia]

    Una delle pene corporali private previste dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum]: consisteva nell’uccisione dello schiavo, colto in flagranza mentre commetteva un furto, mediante precipitazione da una roccia.

    Prædes [Garanti]

    Erano, in diritto romano, coloro che assumevano una garanzia in ordine ad una determinata situazione processuale [vedi prædiatùra].

    Si distinguevano:

    — prædes lìtis et vindiciàrum [vedi];

    — prædes sacramènti [vedi].

    In caso di mancato adempimento del soggetto garantito, aveva luogo, in danno dei (—) una procedura di esecuzione coattiva, nella quale non è dato sapere molto.

    Prædes lìtis et vindiciàrum

    Nella lègis àctio sacramènti in rem [vedi], i (—) erano i garanti, che dovevano essere indicati dal possessore interinale della cosa controversa, al fine di assicurare la restituzione della stessa.

    Prædes sacramènti

    [vedi Lègis àctio sacramenti]

    Prædia stipendiària et tributària [Fondi sottoposti a canone]

    [vedi Fundi stipendiarii vel tributarii]

    Prædia vicina èsse dèbent [I fondi devono essere vicini]

    Uno dei principi fondamentali in tema di servitù [vedi servitùtes prædiòrum]: indica che il fondo dominante ed il fondo servente devono essere, se non confinanti, quantomeno limitrofi, in modo da consentire al fondo dominante di trarre utilità dal fondo servente.

    Prædiatùra

    Contratto verbale [vedi obligationes verbis contractæ] a scopo di garanzia, sorto nell’ambito della procedura per legis actiones [vedi]. Mediante la (—) più soggetti (prædes) assicuravano che la parte alla quale era stato assegnato in via provvisoria il possesso della cosa durante il processo, la restituisse in caso di condanna (prædes litis et vindiciàrum), oppure garantivano il pagamento del sacramèntum nella procedura della lègis àctio sacramenti [vedi]. In età storica essa sopravvisse nei contratti degli appaltatori di opere pubbliche.

    Præfècti

    I (—) costituivano il corpo dei funzionari deputato, nel sistema imperiale, allo svolgimento di funzioni amministrative; si distinguevano, in particolare, tra di essi:

    — i governatori delle province imperiali tratti dal ceto equestre: al contrario di quelle rette da governatori di rango senatorio, tali province, ad eccezione dell’Egitto, retto dal præfectus Alexandriæ et Ægypti, erano di modeste dimensioni e di scarsa importanza economica;

    — i titolari di taluni uffici equestri, parimenti denominati prefetture il cui esercizio si realizzava all’interno del territorio cittadino.

    I più importanti tra tali funzionari erano sicuramente i (—) prætòrio, ossia comandanti (generalmente due o tre) della guardia del corpo dell’imperatore, i quali assunsero un’importanza politica notevolissima nell’ambito dell’amministrazione imperiale disponendo del comando di tutte le truppe stanziate sul suolo italico.

    A partire dal terzo secolo i (—) assunsero attribuzioni amministrative e poteri giurisdizionali, nel novero dei quali spiccava la competenza a giudicare autonomamente, in luogo dell’imperatore, degli appelli esperiti avverso le sentenze civili e penali dei governatori provinciali; nonché da ultimo, il potere di promulgazione di ordinanze normative. Tra gli altri (—) meritano una particolare menzione: il præfectus annònæ (sovrintendente all’approvvigionamento del grano); il præfectus vìgilum (capo della polizia urbana della città di Roma); il præfectus vehiculòrum (direttore generale dell’amministrazione postale); i (—) æràrii (deputati alla gestione della cassa pubblica); ed i (—) iure dicùndo (delegati dei prætòres [vedi] all’esercizio della funzione giurisdizionale in territorio municipale.

    Præfectus

    [vedi Præfecti]

    Præfectus Aegypti

    [vedi Præfecti]

    Præfectus æràrii

    [vedi Præfecti]

    Præfectus annònæ

    [vedi Præfecti]

    Præfectus classis

    [vedi Duoviri navales]

    Præfectus iùre dicùndo

    [vedi Præfecti]

    Præfectus prætòrio

    [vedi Præfecti]

    Præfectus ùrbi [Prefetto della città]

    In epoca monarchica il (—) era un funzionario del rex [vedi], deputato, in caso di sua assenza, a sostituirlo e rappresentarlo nell’esercizio del potere legislativo ed amministrativo in ambito cittadino.

    In età repubblicana il (—) era nominato da uno dei consoli, nel novero dei senatori di estrazione consolare per provvedere, in caso di loro assenza, alla difesa della città, alla tutela dell’ordine pubblico all’interno della stessa e, soprattutto alla presidenza del Senatus [vedi].

    In genere, tuttavia, il prefetto urbano era delegato all’esercizio di funzioni di minore rilievo e di estensione più ridotta.

    In età imperiale la præfectura urbi, subì profonde trasformazioni: il (—) divenne il rappresentante dell’imperatore nel territorio cittadino, dotato di rilevanti poteri in ambito militare, giurisdizionale e di polizia.

    Sotto il profilo militare, il (—), che esercitava le proprie attribuzioni indipendentemente dall’assenza dei consoli e dello stesso imperatore, era deputato al comando delle coorti urbane.

    Il potere giurisdizionale e quello di polizia, normalmente attribuiti al (—), erano strettamente collegati.

    In quanto “tutore” dell’ordine pubblico, tale funzionario era competente sia per la repressione dei reati sia per la risoluzione di controversie civili, ricollegate all’esercizio delle sue mansioni, oltre che per la vigilanza sul tranquillo e sicuro svolgimento della vita cittadina. Infatti egli aveva il compito di vigilare sulla tranquillità della popolazione, di sorvegliare i luoghi pubblici più affollati, di controllare le associazioni.

    Nell’esplicazione di dette mansioni il (—) era coadiuvato dal præfectus vìgilum, di estrazione equestre, dotato di poteri inferiori e più limitati.

    In età tardo-postclassica (359 d.C.), in conseguenza della suddivisione del territorio imperiale, i (—) divennero due, ognuno deputato al governo di una delle due capitali (Roma e Costantinopoli). Nell’esplicazione di tale funzione, il prefetto urbano era coadiuvato da un senatus e da un certo numero di funzionari di rango inferiore.

    Præfèctus vehiculòrum

    [vedi Præfecti]

    Præfectus vìgilum

    [vedi Præfecti; præfectus urbi]

    Præiudìcium

    [vedi Àctio præiudiciàlis]

    Præiudicium ex lège Cicerèia

    [vedi Lex Cicereia de spònsu]

    Præmium emancipatiònis

    Veniva così definito in diritto romano il compenso attribuito al pater familias [vedi] per l’emancipazione di un proprio filius.

    Giustiniano concesse al pater, come (—), l’usufrutto della metà dei “bona adventicia” [vedi] appartenenti al filius.

    Prænòmen

    Il (—) era quella parte del nome che caratterizzava ogni singolo individuo: ad es., per Marco Tullio Cicerone il (—) era Marco [vedi trìa nòmina].

    Præposìtio procuratòria

    [vedi Procura; Procuràtor]

    Præpòsitus sacri cubìculi [Sovrintendente generale degli affari imperiali]

    Funzionario imperiale di gran rilievo nell’organizzazione imperiale: era preposto alla cura di tutti gli affari imperiali con funzioni di primo piano.

    In particolare, si occupava della persona dell’imperatore e della sua dimora, giovandosi per tali mansioni della collaborazione di numerosi funzionari di rango inferiore:

    — il primicèrius sacri cubiculi [vedi];

    — il comes et castrensis sacri palatii [vedi];

    — il comes sacræ vestis [vedi];

    — i cubiculàrii [vedi];

    — i silentiàrii [vedi].

    Præscrìptio [Prescrizione]

    Parte accessoria della formula [vedi] inserita prima dell’intentio [vedi] diretta ad escludere la deduzione in giudizio di pretese che si intendeva riservare ad eventuali future domande giudiziali, e, di conseguenza, ad evitare che l’effetto di consumazione processuale tipico della lìtis contestàtio [vedi] determinasse l’estinzione integrale del credito vantato dall’attore.

    Così, ad esempio, se Tizio era creditore di Caio per una somma di danaro da pagarsi ratealmente e voleva agire per ottenere il pagamento delle sole rate scadute e non pagate, doveva limitare la sua domanda a queste ultime, in quanto, se egli agiva per il soddisfacimento integrale del credito, quest’ultimo si estingueva interamente per effetto della lìtis contestàtio [vedi].

    Nell’ambito delle præscriptiònes, si distinguevano:

    — præscriptiones pro actore, proposte dall’attore;

    — præscriptiones pro reo, proposte dal convenuto in suo favore: in epoca classica, esse caddero in disuso, potendo il convenuto, per limitare la portata della domanda proposta nei suoi confronti, far ricorso al più agevole strumento delle eccezioni.

    In altra accezione la (—) individuò le tappe del procedimento di formazione delle leges [vedi lex]. In essa venivano indicati il magistrato o il tribuno proponenti, l’assemblea deliberante, il luogo e la data della votazione.

    Erano poi riportati i dati relativi alla centuria o alla tribù che avevano votato per prime, nonché del cittadino che per primo avesse espresso un voto contrario ad esse.

    Præscriptio longìssimi tèmporis

    [vedi Longissimi temporis præscriptio]

    Præscriptio lòngi temporis

    [vedi Longi temporis præscriptio]

    Præses provinciæ (vel præsides provinciàrum) [Governatore provinciale]

    I præsides provinciarum erano magistrati addetti al governo delle province, svolgendo funzioni giurisdizionali, amministrative nonché di ordine pubblico.

    Præsùmptio

    [vedi Præsumptiònes iùris]

    Præsumptio Muciàna [Presunzione muciana]

    Era una præsimptio iuris tantum [vedi præsumptiones iuris] in base alla quale tutti gli accrescimenti patrimoniali ottenuti dalla moglie in costanza di matrimonio si presumevano fatti, fino a prova contraria, in favore e per conto del marito.

    Præsumptiònes iùris [Presunzioni legali; cfr. art. 2728 c.c.]

    Istituto di origine postclassica, che ebbe molto rilievo nell’ambito dell’istruzione probatoria del processo privato [vedi cognìtio extra òrdinem]: le (—) erano, in particolare, quelle conseguenze logiche che derivavano necessariamente da fatti già provati e consentivano di considerare come provati anche fatti ulteriori (dal fatto noto si desumeva il fatto ignoto).

    Si distinguevano:

    — (—) et de iure, che vincolavano il giudice e non ammettevano la prova contraria;

    — (—) tantum, che consentivano la prova contraria.

    Prove regine, difficilmente confutabili, furono, però, considerate le documentazioni scritte, specie se provenienti da pubbliche autorità. Per quanto riguarda la prova testimoniale, il peso era scarso e comunque diverso a seconda del grado sociale del testimone. Vigeva, comunque, la convinzione che la voce di un solo testimone non fosse sufficiente (“unus testis, nullus testis” [vedi]).

    Præterìtio

    Era l’omessa menzione di un discendente nel testamento; in particolare, per quanto riguarda gli herèdes sui [vedi], vigeva il principio che essi dovessero essere espressamente istituiti oppure diseredati [vedi exheredàtio].

    Se il testatore non avesse istituito erede o diseredato nominativamente (“nominatim”) un filius maschio, il testamento era nullo (in base alla regola civilistica “sui heredes aut istituendi aut exheredàndi” e si apriva, quindi, la successio ab intestato [vedi ab intestato]; se l’omissione riguardava riguardava invece qualche altro heres suus, si riteneva che l’erede pretermesso concorresse, comunque, con gli altri eredi istituiti alla divisione del patrimonio del de cuius [vedi].

    Prætor [Pretore]

    Era un magistrato, eletto dai comizi centuriati [vedi comìtia centuriàta]; era soggetto all’autorità dei consoli [vedi cònsules] rispetto ai quali rivestiva un grado immediatamente inferiore.

    Al pari dei consoli il (—) era fornito di impèrium [vedi] e di potèstas [vedi Mancìpium], anche se quest’ultima gli competeva in misura minore.

    Il (—) era essenzialmente preposto all’amministrazione della giustizia (salva la competenza correlativa degli edili curuli per le liti insorte nei pubblici mercati); sostituiva, inoltre, i consoli, qualora questi risultassero temporaneamente impediti a svolgere le loro attività.

    I pretori rimanevano in carica un anno; al momento della nomina, essi (come facevano, d’altro canto, tutti i magistrati) pubblicavano un editto [vedi edìctum prætòrium], nel quale preannunciavano le linee direttive cui avrebbero ispirato l’esercizio della loro giurisdizione nell’anno di carica. In tal modo l’editto pretorile, disciplinando i nuovi istituti giuridici (allo scopo di fronteggiare adeguatamente le nuove esigenze giuridiche) divenne fonte insostituibile di produzione del diritto [vedi iùs honoràrium].

    A partire dal 242 a.C., il numero dei pretori fu portato a due: il pretore urbano e il pretore peregrino.

    Al prætor urbànus (istituito intorno al 367 a.C.), spettava l’esercizio della giurisdizione nelle controversie tra cittadini romani. Questi svolse una fondamentale opera di innovazione dell’arcaico ius civile.

    Infatti, pur senza arrivare al punto di negare la formale autorità del ius civile, di fatto il (—) applicava criteri risolutivi delle controversie del tutto difformi rispetto a quelli adottabili in base ad un ius, che nel II sec. a.C. era ormai ritenuto vecchio e inadeguato rispetto alle mutate esigenze socio-economiche.

    Al prætor peregrìnus spettava l’esercizio della giurisdizione nelle controversie tra cittadini romani e stranieri o tra stranieri. La nuova magistratura fu istituita allo scopo di soddisfare le esigenze di tutela giuridica nascenti dall’incremento dei rapporti economici e commerciali con gli stranieri, a seguito della sempre maggiore espansione della presenza romana nel Mediterraneo. Fu proprio la giurisprudenza creativa del prætor peregrinus a consentire l’affermazione e la diffusione di contratti quali compravendita [vedi èmptio-vendìtio], locazione [vedi locàtio-condùctio], società [vedi socìetas] e mandato [vedi mandàtum], accessibili sia ai romani che agli stranieri. Il magistrato risolveva le questioni di volta in volta sottopostegli attraverso una procedura molto rapida (per concepta verba), creando la regola di giudizio più adatta al caso concreto. Il procedimento giurisdizionale peregrino risultava molto diverso da quello che si svolgeva innanzi al pretore urbano tra i cittadini che era invece spiccatamente formalistico.

    Il prætor peregrinus applicava i principi comuni a tutti i popoli, fondati sulla naturalis ratio. Agli stranieri, infatti, non era applicabile il diritto romano di pertinenza esclusiva dei cives [vedi civitas].

    Il sistema si presentava quanto mai agile e duttile, privo di forme solenni e dunque rispondente alla necessaria speditezza degli affari. Pertanto fu ben presto adottato per regolare i rapporti tra i cittadini. Tale figura scomparve formalmente con la constitutio Antoniniana de civitate [vedi] che nel 212 d.C. estese la cittadinanza romana a tutti i cittadini.

    I poteri di cui godevano i pretori in età repubblicana restarono virtualmente immutati anche dopo l’avvento del Principato: i loro provvedimenti furono, però, ritenuti appellabili presso il prìnceps od il Senato.

    Prætor fideicommissàrius

    Prætor [vedi] istituito da Claudio, preposto alle cause in materia di fideicommissa [vedi fideicommìssum].

    Prætor liberàlium causàrum

    [vedi Causa liberàlis]

    Prætor peregrìnus

    [vedi Prætor]

    Prætor tutelàris

    Prætor [vedi] istituito da Marco Aurelio, competente in materia tutelare.

    Prætor urbànus

    [vedi Prætor]

    Prævaricàtio

    Delitto consistente nella proposizione dolosa di un’accusa, avanzata per prevenirne una più grave e favorire l’accusato (è opportuno tener presente che il soggetto colpito da un’accusa non poteva esser contemporaneamente colpito da un’altra).

    La (—) fu inquadrata, dalla lex Remnia [vedi], nell’ambito del crìmen calumniæ [vedi]; essa perseguì anche il comportamento dell’avvocato che tradiva il suo cliente (mettendosi d’accordo con la controparte).

    Nella cognìtio extra òrdinem [vedi], la (—) era punita con la stessa pena cui sarebbe stato condannato l’accusato se questi fosse stato incolpato dell’accusa più grave (quella, cioè, che con la (—) si era inteso prevenire).

    Pragmàtica sànctio pro petitiòne papæ Vigìlii

    Costituzione imperiale appartenente al genere delle pragmaticæ sanctiones [vedi]; con essa, Giustiniano estese la sua codificazione all’Italia.

    Pragmàticæ sanctiònes

    Categoria intermedia tra leges generàles [vedi] e leges speciàles [vedi], dai connotati non ben definiti.

    Le (—) erano redatte da speciali funzionari imperiali, i pragmaticàrii.

    Si ritiene che esse contenessero prevalentemente disposizioni di carattere amministrativo relative a singole province, o a determinati gruppi di persone, o aventi vigore temporaneo, emesse per lo più su richiesta di enti pubblici.

    L’imperatore Anastasio I nel 491 d.C., stabilì che le (—), contenenti precetti contrari a leges generàles [vedi], fossero nulle.

    Pragmaticàrii

    [vedi Pragmàticæ sanctiònes]

    Precàrium [Deposito precario]

    Il contratto denominato (—) venne definito da Ulpiano [vedi] come “… quod prècibus petènti utèndum concèditur tamdiu quamdiu is qui concèssit pàtitur” (ciò che viene concesso su istanza di un soggetto può essere usato fino a quando chi lo concesse non ne chiede la restituzione) ed ha origini antichissime.

    In diritto classico, il possesso della res data in precario poteva essere sottratto dal concedente al precarista, in qualunque momento, anche a proprio piacimento, con un semplice cenno (ad nùtum [vedi]); se il precarista rifiutava la restituzione della res, vi erano due possibilità:

    — il concedente, proprietario della res, poteva agire contro il precarista con la rèi vindicàtio [vedi];

    — al concedente, non proprietario della res, era concesso dal pretore, contro il precarista, un interdìctum de precario [vedi].

    L’istituto perse rilievo in diritto postclassico, quando si affermò il contratto di commodàtum [vedi]; non scomparve, però, del tutto, finendo per essere inquadrato tra i contratti innominati, attraverso l’estensione dell’àctio præscrìptis verbis [vedi].

    Prehènsio [Arresto]

    La (—), tipica del periodo repubblicano, era una sanzione corporale, consistente nell’arresto. Costituiva una della manifestazioni del potere di coercizione dei magistrati [vedi verberàtio; dùctio in vìncula] che si estrinsecava in una sorta di potere di polizia, esercitato prevalentemente nei confronti di schiavi e stranieri, ma anche talvolta nei confronti dei cittadini romani di condizione sociale inferiore.

    Prestazione dell’obbligazione

    La prestazione principale era quella di solvere aliquam rem, cioè di adempiere il dovuto. Il contenuto di tale adempimento poteva essere:

    — dare, cioè trasferire una proprietà o costituire un diritto reale a favore del creditore (o beneficiario);

    — facere, ossia adoperarsi ad un comportamento, diverso dal dare, consistente in un’azione materiale o nel compimento di un determinato negozio giuridico. Era altresì oggetto della (—) un non facere, cioè l’obbligo di astenersi da una determinata attività;

    — praestare, cioè garantire [vedi vades e predes] che un terzo svolgesse una determinata prestazione. Tale termine si rinviene particolarmente nelle fonti classiche, ove la parola praestare è riferita genericamente ad ogni comportamento o prestazione.

    Requisiti della prestazione erano:

    — patrimonialità, cioè valutabilità in denaro. Anche se in origine il termine praestare poteva obbligare a prestazioni anche non patrimoniali, con l’affermarsi del processo formulare [vedi], potevano essere stabilite solo condanne pecuniarie;

    — a carico del debitore, che era tenuto all’esatto adempimento. Per eventuali contratti a favore del terzo, si ricorreva alla figura della stipulatio poenae, che garantiva una penale in caso di inadempimento attraverso un’actio ex stipulatu;

    — possibile, per il principio impossibilium nulla obligatio est. Se l’impossibilità sopraggiungeva, era dovuta dal debitore solo nel caso in cui fosse stata a lui imputabile, altrimenti l’obbligazione si estingueva;

    — liceità. Era nullo ogni negozio contrario allo ius o ai boni mores;

    — determinata o determinabile. La determinabilità poteva essere affidata ad un arbiter [vedi] o arbitratus.

    Pretium [Prezzo]

    Elemento costitutivo della compravendita [vedi èmptio-vendìtio].

    Pretium dolòris [Prezzo del dolore; cfr. art. 185 c.p.]

    Si tratta del compenso pecuniario dovuto dall’autore di un reato alla vittima che abbia subìto, a seguito del reato, sofferenze psico-fisiche (dolore, angoscia, ansia) o pregiudizi sociali (discredito da diffamazione), cioè, in generale, danni non patrimoniali, ma morali.

    Il (—) non ha lo scopo di reintegrare il patrimonio della vittima, bensì di attribuirgli una soddisfazione che compensi il male sofferto. Talvolta, il (—) può spettare anche ad una persona giuridica (si pensi ad un ente oggetto di una campagna diffamatoria).

    Pretium scèleris [Prezzo del misfatto; cfr. art. 2035 c.c.]

    Si tratta della prestazione effettuata in esecuzione di un negozio giuridico contrario al buon costume (ad es., il compenso dato ad una prostituta): secondo l’art. 2035 c.c. vigente, “il soggetto che ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume, non può ripetere quanto ha pagato”.

    Pretoriani

    Istituiti da Augusto, erano i soldati addetti a formare la guardia del corpo dell’imperatore romano. Inizialmente reclutati solo tra i cives, dopo le riforme di Settimio Severo annoverarono tra loro anche elementi provinciali, che ben presto ebbero la prevalenza del corpo. In gran parte avevano residenza permanente nel palazzo imperiale ed erano comandati dal prefetto del pretorio.

    Furono sciolti da Costantino [vedi].

    Primicèrius sacri cubìculi

    Funzionario imperiale che svolgeva attività ausiliaria nell’espletamento dei compiti del præposìtus sacri cubiculi [vedi].

    Prìnceps

    Titolo attribuito ad Ottaviano Augusto [vedi] nel 28 a.C. dal Senato, che lo proclamò, appunto, princeps (da primus capio: colui che prende il primo posto) Senatus [vedi], ossia primo tra i suoi membri. In età repubblicana, il titolo era conferito al censor [vedi censores] segnalatosi per il suo comportamento saggio ed onesto.

    Il titolo, peraltro, acquistava un significato politico molto più pregnante ed autoritativo rispetto a quello assegnatogli in epoca repubblicana, trovandosi Augusto in una posizione di dominio, unica (quasi monarchica) per l’ampiezza dei poteri posseduti. Ad esso si aggiunse un anno dopo, a seguito della seduta senatoria del 13 gennaio 27 a.C., l’attributo di Princeps universòrum, ossia primo fra tutti.

    Pur non essendo un titolo ufficiale, di esso si appropriarono in seguito i suoi successori, per indicare la propria posizione di supremazia.

    Da tale espressione derivò certamente il termine Principatus con cui si designò la nuova forma di governo instaurata, caratterizzata dalla compresenza delle vecchie istituzioni repubblicane e delle nuove istituzioni a carattere autoritario. Da Settimio Severo [vedi], gli imperatori assunsero, in luogo di (—) il titolo di dominus (signore).

    Prìnceps lègibus solùtus

    La massima (—), contenuta in un passo di Ulpiano [vedi] conservato nei Digesta [vedi], stava ad indicare, nel periodo del Principato, il privilegio della non assoggettabilità del princeps alle regole di diritto privato, come dimostra anche un accenno contenuto nella lex de impèrio Vespasiani [vedi]. Le più frequenti menzioni di tale principio si riscontrano in ordine alla lex Iulia et Papia [vedi] e, in materia testamentaria, per i testamenti redatti senza le forme prestabilite.

    Solo in epoca imperiale, la massima fu interpretata più ampiamente, nel senso che l’imperatore fosse considerato al di sopra di tutte le leggi (dal momento che egli stesso ne era l’artefice).

    In dottrina si ritiene che essa “fu un’affermazione più politica che giuridica”.

    Princeps Senatus

    [vedi Senatus]

    Privilègium [Privilegio]

    Originariamente il termine (—) indicava la normativa emanata in relazione a persone determinate e destinata per lo più a comminare nei loro confronti pene non previste da leggi anteriori. Siffatti privilegi erano stati vietati da una disposizione delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] (privilegia ne inrogànto); ciononostante numerosi furono i provvedimenti che prevedevano i privilegi.

    Nel linguaggio dei giuristi classici, invece, la parola assunse il significato, corrispondente a quello moderno, di norma emanata a vantaggio di determinate classi o gruppi di persone: si parlava, pertanto, di (—) a proposito del testamentum mìlitis [vedi] (testamento del soldato) o a proposito del iùs dòmum revocàndi [vedi], in virtù del quale certi magistrati, se chiamati in giudizio fuori Roma, potevano pretendere che la causa fosse giudicata dal pretore romano.

    Lo stesso termine, poi, venne impiegato per definire la posizione in cui venivano a trovarsi taluni crediti, appunto privilegiati dal momento che, in considerazione della loro natura e della persona del creditore, erano preferiti agli altri nella distribuzione del prezzo ottenuto dalla vendita dei beni del debitore insolvente. Al riguardo si parlava di privilegia exigèndi o privilegia inter personàles actiònes.

    A fronte dei crediti assistiti da privilegia stavano quelli non protetti da alcuna garanzia reale, denominati chirografari.

    In epoca postclassica, si definì con precisione la gerarchia dei crediti che dovevano essere soddisfatti per primi e l’ordine era il seguente:

    — pìgnora publica [vedi pignus publicum (vel quasi publicum)] (risultanti da atto pubblico) o quasi publica (costituiti dinanzi a tre testimoni);

    — crediti dotati di (—) exigendi (pegno o ipoteca);

    — crediti chirografari.

    Probàtio (probatiònes) [Mezzi di prova]

    Venivano così definiti i mezzi di prova, cioè gli strumenti atti a determinare il convincimento del giudice ai fini della soluzione di una controversia sorta in giudizio tra due o più parti.

    Rientravano tra i mezzi di prova:

    — i documenti;

    — le testimonianze;

    — le consulenze di esperti;

    — i fatti notori;

    — la confèssio [vedi confessio in iùre];

    — il iusiuràndum in litem [vedi].

    Se la valutazione del materiale probatorio acquisito non consentiva al giudicante la formazione di un chiaro convincimento, egli poteva pronunciare il non lìquet [vedi]. Ciò che non è consentito nel nostro sistema processuale.

    Probàtio diabolica [Prova diabolica]

    Veniva così definita la prova della proprietà del bene, incombente sul soggetto che agiva con l’azione di rivendica [vedi rèi vindicàtio]. Tale prova risultava particolarmente difficile da soddisfare, dal momento che l’attore non poteva limitarsi a provare la validità del suo titolo d’acquisto, dovendo altresì dimostrare la validità dell’acquisto del proprio dante causa, nonché la validità dell’acquisto del dante causa di quest’ultimo e così via, fino a risalire, con la prova di una ininterrotta serie di acquisti, ad un acquisto a titolo originario (di regola l’usucapione [vedi usucàpio]).

    La terminologia (—) non è romana classica, ma medievale; l’espressione è tuttora frequentemente adoperata nell’attuale linguaggio giuridico con lo stesso significato dianzi esposto.

    Probatio erròris

    [vedi Erroris probatio]

    Probatio semiplena

    [vedi Semiplena probatio]

    Probo (imp. 276-282 d.C.)

    Imperatore romano, acclamato dalla sua milizia dopo la vittoria di Tarso.

    Tra il 280-281 d.C. subì la minaccia di vari usurpatori tra cui Proculo e Bonoso.

    Nel 282 d.C., dopo aver celebrato il trionfo a Roma e mentre si preparava ad una nuova spedizione contro i Persiani, venne assassinato a Sirmium.

    Processo comiziale

    Era quella forma di processo penale che aveva luogo, al cospetto dei còmitia centuriàta [vedi], quando ricorrevano i presupposti della provocàtio [vedi] per accertare la colpevolezza dell’accusato, trattandosi di delitto per il quale era prescritta, secondo la legge delle XII tavole, la pena capitale [vedi lex XII Tabulàrum].

    Il processo era presieduto da magistrati quæstòres parricìdii [vedi], duòviri perduelliònis [vedi ædìlitas] o tribuni della plebe [vedi tribuni plèbis].

    In tre riunioni separate, al cospetto del popolo riunito non ufficialmente, venivano escussi i testimoni, condotte le indagini e presa la decisione. Il protagonista di questa fase era il magistrato: se quest’ultimo decideva per la condanna, il comizio, riunito questa volta ufficialmente, era chiamato ad emettere la definitiva decisione, pronunciando a maggioranza; se, invece, il magistrato decideva per l’assoluzione, il processo si esauriva senza l’intervento dei comizi.

    Processo per fòrmulas [Processo formulare]

    Il (—) fu uno dei tre modelli giurisdizionali del diritto romano. Esso, caratterizzato da una procedura più semplice e meno rigoristica delle arcaiche lègis actiònes [vedi], finì per sostituirsi completamente a queste nel periodo augusteo.

    Le procedure per formulas sorsero in epoca preclassica e convissero a lungo col sistema delle legis actiones. Secondo l’opinione preferibile, queste si affermarono nell’ambito della iurisdictio del praætor peregrinus.

    Successivamente le procedure per formulas furono utilizzate dal prætor urbanus nelle controversie tra Romani relative agli istituti del ius civile novum. L’estensione anche ai rapporti del ius civile vetus avvenne con la lex Æbutia de formulis, del II sec. a.C., che probabilmente rese facoltativo il nuovo processo rispetto alle legis actiones, finché non fu reso obbligatorio dalla lex Iulia iudiciorum privatorum del 17 a.C.

    Il (—) era una procedura di cognizione divisa in due fasi, una in iùre, davanti al magistrato e l’altra apud iùdicem, davanti al giudice nominato dal magistrato.

    Nella fase in iure, il giudice doveva valutare il contenuto ed il fondamento della domanda e, quindi, concedere o negare l’àctio [vedi] richiesta; se riteneva di concedere l’azione, determinava le reciproche pretese delle parti fissandole nella formula [vedi] che concedeva loro.

    Nella fase apud iudicem, che si svolgeva secondo le indicazioni fissate nella formula stessa, ciascuna parte produceva le prove che riteneva opportune; al termine dell’istruzione, il giudice, valutate le prove ed attenendosi alla formula, emetteva la sentenza, che poteva essere di accoglimento o di rigetto della domanda proposta.

    Processo per quæstiònes

    [vedi Quæstiones perpetuæ]

    Procònsul (vel proconsules) [Proconsole]

    I proconsoli erano magistrati di rango consolare a cui, al termine dell’anno di carica, veniva eccezionalmente prorogato con delibera senatoria, il mandato, allo scopo di fronteggiare situazioni contingenti particolarmente gravi [vedi prorogàtio imperii]. A partire dalla fine del III sec. a.C. si cominciò ad adottare tale sistema per far fronte non solo ad imprese belliche, ma anche per assicurare l’amministrazione dei territori conquistati.

    In particolare, ad essi venne affidato il governo delle Province, quando esse divennero troppo numerose per essere amministrate da pretori appositamente eletti. In età imperiale ai (—) rimase affidato il governo delle province c.d. senatorie (sottoposte al controllo del Senato [vedi provinciæ]) mentre quelle c.d. imperiali (sottoposte al controllo imperiale) passarono ad essere governate da Legati Augusti.

    Proculiani

    [vedi Scuola sabiniana]

    Proculo

    Giurista vissuto nel I sec. d.C. fu contemporaneo e rivale di Sabino [vedi Sabino Masurio]. Fondatore della scuola proculiana [vedi], nonostante la fama conseguita dal punto di vista giuridico e le cariche politiche rivestite, di (—) si conosce esclusivamente il cognòmen (cognome) e non è dato modo di sapere con certezza se fosse stato investito del iùs publice respondèndi [vedi], cosa che in dottrina si ritiene molto probabile.

    Tra le sue opere rientravano undici libri di epistole e numerosi responsi.

    Procùra [Procura; cfr. artt. 1387-1400 c.c.]

    Era il negozio giuridico unilaterale attraverso il quale un soggetto (c.d. dòminus negòtii) attribuiva ad un altro soggetto, detto procuràtor [vedi] il potere di gestire le sue attività economico-patrimoniali e negoziali (libera administràtio).

    In un primo momento, la (—) fu un istituto vincolante più dal punto di vista sociale che giuridico ed espletò la stessa funzione assolta successivamente dal mandato [vedi mandatum]: si trattava di un atto unilaterale che conferiva un potere negoziale al procurator.

    Dopo la diffusione del mandàtum [vedi], si cercò di raccordare la (—) con quest’ultimo, pur riconoscendosi la possibilità di una procura senza mandato; nell’epoca postclassica la (—) fu assorbita del tutto dal mandato.

    Si qualificò, pertanto, “verus” il procuratore con mandato e “falsus” il procuratore senza mandato. Il soggetto che non aveva avuto la præposìtio, ma che dava inizio alla attività gestoria nell’interesse del dòminus, denominato falsus procurator, fu equiparato al negotiòrum gèstor.

    In diritto giustinianeo si ammise anche la figura del procurator unìus rèi (od unius negotiatiònis [vedi]), ossia incaricato del compimento di un unico negozio ovvero di singoli e determinati negozi.

    La (—) perdeva i suoi effetti, automaticamente, con la morte di uno dei soggetti interessati.

    Procuràtio in rem suam

    Particolare espediente giuridico creato in periodo classico dalla prassi giudiziaria per realizzare la cessione del credito [vedi cèssio crèditi]: il creditore nominava come procuràtor [vedi] (o cògnitor [vedi]) il terzo cessionario, attribuendogli il potere di agire in giudizio contro il debitore, per ottenere l’adempimento del credito, ma dispensandolo dall’obbligo di produrre il rendiconto.

    L’azione del procurator in rem suam era esercitata mediante una formula con trasposizione di soggetti: nell’intentio figurava il nome del creditor, mentre nella condemnatio era indicato come beneficiario il procurator.

    Questo sistema si rivelò ben presto insoddisfacente, poiché la (—) perdeva effetto automaticamente con la morte di uno dei soggetti interessati [vedi Actio utilis suo nomine].

    Procuràtor [lett. “procuratore”]

    Era considerato (—), nella concezione romana arcaica ogni soggetto che facesse le veci di un altro (prevalentemente, in campo processuale).

    Il (—) era, pertanto, considerato, l’alter ego di una persona.

    Fin dal III sec. a.C. si diffuse il ricorso da parte dei soggetti giuridici ad una persona che li aiutasse ed eventualmente li sostituisse nell’amministrazione dei beni familiari.

    Spesso si trattò di un liberto il quale aveva la libera administratio (potere di amministrazione) dei beni del patronus e di tutta la sua attività negoziale. Si parlava di (—) omnium bonorum, ossia di amministratore dell’intero patrimonio dell’interessato. La sostituzione del (—) era in origine giuridicamente irrilevante, ma ben presto la giurisprudenza ammise che il soggetto giuridico potesse acquistare la possessio anche tramite il (—). In seguito questi fu ammesso a compiere a favore del soggetto atti di incremento patrimoniale fondati sul possesso (usucapio, acquisto del dominium ex iure Quiritium mediante traditio).

    In epoca più tarda fu ammessa anche la figura del (—) unìus rèi o unìus negotiatiònis, ossia preposto alla gestione di un unico affare o di singoli affari predeterminati.

    In entrambi i casi, il potere di gestione degli affari altrui era conferito dall’interessato al (—) attraverso un apposito negozio giuridico unilaterale, detto procura [vedi].

    Procuràtor ad lìtem

    Il (—) era il soggetto nominato dalla parte come proprio rappresentante in una controversia giuridica; la nomina poteva avvenire, senza il ricorso a formule prestabilite, con un semplice mandato, pur se in assenza o all’insaputa dell’avversario. Secondo un orientamento, andava ritenuto (—) anche il soggetto che, pur in mancanza di un mandato, avesse gestito l’affare in buona fede e si fosse preoccupato di far ratificare il suo operato dal dòminus negòtii.

    Per stare in giudizio il (—) doveva prestare una garanzia:

    — la càutio ratam rem dòminum habitùrum [vedi], se era attore: con essa, egli si impegnava a rivalere il convenuto nel caso che il rappresentato, non ratificando il suo operato, agisse autonomamente contro il convenuto (che correva il rischio di essere condannato due volte per lo stesso fatto);

    — càutio iudicàtum sòlvi [vedi], se era convenuto: con essa, egli si impegnava a far fronte alla eventuale condanna se il rappresentato non vi provvedeva.

    Procuràtor in rem suam

    [vedi Procuràtio in rem suam]

    Procuràtor òmnium bonòrum

    [vedi Procurator]

    Procuràtor unìus rèi o unius negotiatiònis

    [vedi Procurator]

    Procuratòres Augusti

    Venivano così definiti i funzionari imperiale (in origine, fiduciari personali dell’imperatore) addetti alla cura delle attività finanziarie e all’amministrazione delle province. Si tratta di burocrati appartenenti, per lo più al ceto equestre [vedi ordo equester] che venivano regolarmente retribuiti, per l’incarico espletato.

    Procuratòres fisci [Procuratori del fisco]

    Venivano così denominati i soggetti che provvedevano all’amministrazione del fiscus Cæsaris [vedi] e giudicavano le relative vertenze.

    Procuratores monetàrum

    Funzionari imperiali cui era affidata la direzione delle zecche imperiali. Essi coadiuvavano il comes sacràrum largitiònum [vedi].

    Procuratores patrimonii prìncipis [Procuratori del patrimonio del principe]

    Venivano così denominati i soggetti che provvedevano all’amministrazione del patrimonio personale del princeps [vedi].

    Prodìgium

    [vedi Monstrum vel prodigium]

    Pròdigus [Prodigo]

    Veniva così definito, in diritto romano, il soggetto affetto da prodigalità. Il (—) non era, comunque, un qualsiasi dilapidatore ma colui che, avendo ereditato ab intestato i “bona paterna avitaque”, li amministrasse in modo sconsiderato con grave danno per la propria “familia” [vedi]. Pertanto, l’erede ab intestato che fosse stato riconosciuto (—) da uno apposito interdictum [vedi] del Pretore, era assistito da un curatore [vedi cura prodigi] durante lo svolgimento di attività negoziali. A partire dal periodo tardo classico, l’interdictum non fu ritenuto indispensabile, qualora risultasse chiaramente la prodigalità del soggetto.

    Il (—) era, in particolare, ritenuto incapace di compiere atti di disposizione che producessero una diminuzione della consistenza del suo patrimonio.

    Prodìtio [Tradimento, abbandono]

    Erano così definiti i delitti militari [vedi desèrtio; transfùgium], configurati in periodo repubblicano: essi non furono previsti né disciplinati da alcuna legge, ma furono enucleati in via consuetudinaria, sulla base di prassi seguite nella vita militare. L’accertamento della responsabilità e l’irrogazione delle pene (a seconda della gravità, pene corporali od anche la pena capitale), fissate anch’esse dalla consuetudine, erano riservate ai comandanti militari.

    La (—) consisteva, in particolare, nell’abbandono di una posizione al nemico o, comunque, nel tradimento (si pensi, ad es., all’abbandono al nemico di una città assediata, o di un borgo fortificato, o di una posizione strategica, senza opporre resistenza).

    Proditio interregis

    In età repubblicana era la competenza, attribuita al senato, di designare l’interrex a cui spettava il governo della Repubblica e la convocazione dei comizi elettorali nel caso del venir meno di tutti i magistrati cum imperio.

    Profanàtio

    Cerimonia attraverso cui si privava un bene del suo carattere sacro [vedi res sacræ]; si trattava della cerimonia inversa alla consecràtio o dedicàtio [vedi].

    Pro herède gèstio

    La (—) era, in periodo classico, uno dei modi attraverso i quali poteva avvenire l’accettazione dell’eredità [vedi adìtio hereditàtis].

    Consisteva in un comportamento concreto tale da far desumere chiaramente la volontà, dell’erede istituito, di accettare.

    L’imperatore Marco Aurelio stabilì che l’hères institùtus, che esercitava la (—), acquistava l’intero asse ereditario se la gestione era stata intrapresa nel termine fissato per la crètio [vedi].

    Alcuni atti di gestione comportavano necessariamente (—) (si pensi, ad es., all’esercizio dell’hereditàtis petìtio [vedi] o di un’azione divisoria), altri no (ad es., gli atti di amministrazione del patrimonio ereditario).

    Prohibìtio dòmini [lett. “divieto del titolare di una situazione giuridica”]

    Letteralmente, è il divieto opposto dal titolare di una data situazione giuridica allo svolgimento, da parte di terzi, di determinata attività.

    In materia di negotiòrum gèstio [vedi], era particolarmente dibattuto il problema della gestio prohibènte domino, ossia della gestione di affari altrui intrapresa col divieto del dominus. Era pacifico che, in tale ipotesi, non potevano prodursi gli effetti della negotiorum gestio; si discuteva, però, se al gèstor competesse una àctio utilis per le spese sostenute vantaggiosamente per l’interessato.

    La questione fu risolta da Giustiniano, il quale negò l’azione, a meno che la prohibitio non fosse intervenuta dopo che il gestor avesse affrontato le spese.

    La gestione intrapresa prohibente domino poteva, però, produrre effetti se interveniva l’approvazione o la ratifica da parte del dominus (ratihabìtio [vedi]).

    Promìssio dòtis

    Uno dei negozi giuridici finalizzati alla costituzione della dote assieme alla dìctio dotis [vedi] e della dàtio dotis [vedi].

    La (—) aveva luogo generalmente mediante una stipulàtio [vedi], con la quale lo stìpulans assumeva l’obbligo di costituzione di un credito del marito in relazione ai cespiti dotali.

    Promissio iuràta libèrti [Promessa del liberto]

    Contratto verbale [vedi obligatiònes verbis] perfezionantesi mediante promessa solenne fatta dallo schiavo emancipato (libèrtus) al patrònus [vedi], allo scopo di impegnarsi alla prestazione di certi servigi.

    Poiché lo schiavo era oggetto e non soggetto di diritti, non poteva impegnarsi iùre civili nei confronti del dòminus [vedi] prima che intervenisse la manumìssio [vedi]: la (—) effettuata dopo l’acquisto della qualità di libèrtus (e di solito subito dopo che fosse intervenuta la manumìssio) serviva a convertire in obbligazione iuris civilis l’obbligo puramente religioso assunto dal servus di prestare servigi al patronus.

    In dottrina si ritiene che tale istituto sia molto antico, probabilmente quanto la manumissio; quasi certamente, al patrònus era riservata un’azione (presumibilmente una condìctio) nei confronti del libèrtus inadempiente.

    Per tutelare il liberto nei confronti del patronus, nel caso di promessa di prestazioni che non consistessero in giornate di lavoro e di promessa oneràndæ libertàtis causa, il pretore poteva intervenire con la denegàtio [vedi] dell’azione del patronus.

    Promulgàtio

    Il termine indicava il procedimento con cui venivano convocati i comìtia [vedi] e i concìlia [vedi].

    La convocazione era fatta mediante edictum emanato dal magistrato abilitato a presiedere le singole assemblee. In particolare l’editto doveva essere promulgato in un giorno di mercato (nùndinæ [vedi]), almeno 24 giorni prima della data stabilita per la deliberazione (trinùndinum [vedi]).

    [vedi amplius Lex]

    Propìnquitas

    [vedi Vicìnitas]

    Propraètor (proprætòres) [Propretore]

    I propretori erano magistrati di rango pretorio [vedi prætor] che, al pari dei proconsoli [vedi proconsul], al termine dell’anno di carica ottenevano la proroga del mandato al fine di fronteggiare situazioni contingenti di particolare gravità (guerre, amministrazioni di province da poco conquistate) [vedi prorogàtio imperii].

    Pro rata (o pro parte) obligatio

    Obbligazione parziaria. L’obbligazione con pluralità di soggetti, di regola, si intendeva ripartita “ipso iure” in tante obbligazioni per quanti erano i soggetti attivi o passivi: la prestazione spettava a ciascun creditore o gravava su ciascun debitore solo in relazione alla sua parte (c.d. “portio civilis”).

    Prorogàtio impèrii [Proroga dell’imperium]

    Istituto tipico dell’età repubblicana consistente nell’attribuzione, a magistrati decaduti dalla carica, del compito di portare, comunque, a termine campagne belliche in corso, o di proseguire nell’amministrazione delle province conquistate.

    La (—) era concessa inizialmente con plebiscìtum [vedi] dei concìlia [vedi], su delibera del Senato; dalla fine del II sec. a.C. fu disposta anche semplicemente mediante senatusconsùltum [vedi].

    A seguito del provvedimento senatorio i cònsules [vedi] e i prætòres [vedi] assumevano il titolo di proconsules [vedi procònsul] di proprætores [vedi proprætor].

    Una legge emanata da Silla (e di breve applicazione), la lex Corneliæ Sullæ de provinciis ordinàndis, stabilì, nell’81 a.C., che i pretori, trascorso l’anno di carica in Roma, fossero di diritto assegnati, come propretori, per un secondo anno al governo di una provincia.

    Proscrìptio [Proscrizione]

    Liste di avversari politici affisse pubblicamente.

    Il ricorso divenendo alle liste di proscrizioni fu massiccio nell’età tardo-repubblicana, divenendo strumento, per gli esponenti di fazioni vittoriose, di eliminazione degli avversari politici.

    Un uso indiscriminato della (—) fu fatto da Silla [vedi], che a seguito di una espressa lex de proscriptiòne, comunque fondata sulla lex Valeria, procedette ad un regolamento di conti con i suoi avversari. L’iscrizione nelle liste comportava la confisca dei beni, l’esecuzione sommaria di coloro che venivano catturati (l’esilio era riservato a quelli che riuscivano a fuggire) e la perdita del iùs honòrum [vedi] per i discendenti dei proscritti.

    Provìnciæ

    In origine, il termine indicava “la sfera di attribuzione esclusiva di ogni magistrato cum impèrio [vedi magistràtus]”. In seguito, finì per indicare l’ambito territoriale in cui si esplicava tale potere (ossia i territori extra-italici che lo stesso magistrato aveva conquistato).

    La maggior parte delle (—) romane fu costituita a seguito di conquista ovvero di dedìtio [vedi] delle comunità straniere.

    In età repubblicana esse erano rette dal magistrato (cònsul o prætor e successivamente da promagistrati [vedi proconsul; proprætor]): loro ausiliari furono i quæstòres, con funzioni giurisdizionali e finanziarie e i legati, inviati dal Senato o nominati dal governatore della provincia.

    Con la riforma territoriale di Augusto [vedi Ottaviano Augusto] le (—) furono suddivise in:

    — (—) senatoriæ, sottoposte al controllo del Senato;

    — (—) Cæsaris, sottoposte al controllo del prìnceps.

    Diocleziano [vedi], al fine di garantire una maggiore governabilità dei territori provinciali, suddivise la maggior parte di essi in più circoscrizioni, raddoppiandone quasi il numero e riducendone l’ampiezza.

    Provinciæ stipendiàriæ

    Le (—) corrispondevano ai territori provinciali senatori, tenuti al pagamento dello stipèndium [vedi].

    Tale categoria, introdotta a seguito della riforma fiscale, connessa alla nuova organizzazione territoriale dell’Impero, si contrapponeva a quella delle provinciæ tributariæ (le province imperiali), tenute al pagamento del tribùtum [vedi].

    La distinzione rilevava, pertanto, in sede di trattamento fiscale: lo stipendium colpiva la città e non i possessori dei fondi (ma la città poteva rivalersi su costoro), mentre il tributum obbligava i singoli possessori, gravando direttamente sui terreni.

    Provinciæ tributàriæ

    [vedi Provinciæ stipendiariæ]

    Provocàtio [Appello del popolo]

    Istituto fondamentale del diritto penale romano nel periodo repubblicano: consisteva in una sorta di appello al popolo volto ad impedire l’esecuzione di una condanna pronunciata da un magistrato, sottoponendo la questione al popolo riunito nei comìtia [vedi].

    La (—) costituì un fondamentale strumento per proteggere i cittadini romani da arbitrii repressivi e coercitivi dei magistrati, garantendo, al tempo stesso, la piena libertà politica di ciascuno.

    La ricostruzione della disciplina della (—), presenta non pochi interrogativi.

    Appare, comunque, accertato che:

    — la (—) garantiva i soli cittadini romani (era esercitabile pronunciando la parola “provoco - mi appello” oppure “civis Romanus sum - sono cittadino romano”);

    — era, in origine, proponibile solo in Roma;

    — proteggeva, in origine, dalla pena di morte e dalla multa superiore a 3020 assi; successivamente, dalla verberàtio [vedi leges Porciæ de provocatiòne], dalla tortura e dalla dùctio in vìncula [vedi; anche lex Iulia de vi publica et privata].

    Dubbia è l’effettiva portata della (—): l’opinione che appare più attendibile (in quanto supportata dal conforto delle fonti), sostiene che essa consentisse la devoluzione al giudizio dei comizi delle accuse che comportavano la pena di morte o multe eccedenti la suddetta somma, per impedire che queste sanzioni (e, successivamente, quelle previste delle leggi Porcia e Iulia) fossero irrogate da un semplice magistrato.

    Tra il II ed il I sec., più volte si tentò di sottrarre la garanzia della (—) agli accusati di delitti politici:

    — sia attraverso il senatusconsùltum ultimum [vedi];

    — sia attraverso il conferimento (a Silla, ad Ottaviano, Antonio e Lepido) del potere di compiere le proscrizioni.

    Per le modalità di svolgimento del processo comiziale, instaurato dalla (—) [vedi processo comiziale].

    Per quanto riguarda la data dell’introduzione della (—) [vedi lex Valeria de provocatione].

    Prudentes

    [vedi Interpretatio]

    Pubèrtas [Pubertà]

    La (—) era quella fase dello sviluppo fisico di un soggetto alla quale era collegato, secondo i Romani l’acquisto della capacità di agire [vedi].

    A seconda dell’età, si distingueva, infatti, tra:

    — infàntes [vedi ìnfans], cioè i bambini fino a 7 anni;

    — pùberes: puberi erano coloro che, raggiunto un certo sviluppo fisico, avessero acquistato la capacità di generare; impuberi erano coloro che non avevano tale capacità. Secondo i Sabiniani [vedi scuola sabiniana], in caso di controversia, il raggiungimento della pubertà doveva essere accertato mediante inspèctio còrporis. Secondo i Proculiani [vedi scuola proculiana], la pubertà si raggiungeva col compimento del quattordicesimo anno per i maschi e del dodicesimo per le femmine. Per ragioni di pudicitia, Giustiniano accolse la tesi dei proculiani.

    A 18 anni si conseguiva la piena (—); i puberi avevano capacità matrimoniale; gli impuberi sui iùris [vedi] erano detti pupìlli, ed erano sottoposti a tutela [vedi].

    Col compimento del 25° anno di età si acquistava la c.d. maggiore età, nonché la piena capacità di agire.

    Secondo il diritto giustinianeo una limitata capacità di agire si raggiungeva con la pubertà; in particolare:

    — l’infantia mìnor (fino a 7 anni) era sempre considerato totalmente incapace;

    — l’infantia màior (da 7 a 12 o 14 anni) era considerato capace limitatamente;

    — il minore di 25 anni era tutelato dalla disciplina della lex Plætòria o Lætoria [vedi], che concedeva un’àctio populàris [vedi], esercitabile contro chi avesse approfittato dell’inesperienza del minore durante la stipulazione di un contratto.

    Pubertàti pròximi

    [vedi Pubèrtas]

    Publica [Imposte]

    Termine adoperato in diritto romano per indicare le imposte ricavate dalle province o dall’appalto di opere pubbliche [vedi publicànus].

    Publicànus (vel publicani)

    Venivano così denominati i potentissimi appaltatori di imposte che nel periodo della tarda repubblica (II-I sec. a.C.) divennero virtualmente arbitri incontestati (insieme ai latifondisti) dei destini di Roma.

    La potenza dei (—) dipendeva essenzialmente dalle ingenti ricchezze da loro accumulate; essi, dovendo provvedere alla riscossione delle imposte già anticipate allo Stato vessavano a tal punto i contribuenti da ottenere somme di gran lunga maggiori del dovuto.

    Publicàtio bonòrum [Confisca dei beni]

    Una delle pene previste in diritto romano, per delitti di minore gravità.

    La (—) consisteva nella confisca dei beni (totale o, talvolta, parziale) del condannato e frequentemente era comminata insieme ad altra pena maggiormente afflittiva (per reati particolarmente gravi), come la pena di morte, l’interdìctio aqua et igni [vedi] o la damnàtio ad metalla.

    Nella fase extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem] la confisca fu anche detta adèmptio bonorum.

    Publìcio

    [vedi Àctio Publiciàna]

    Publio Mucio Scevola

    [vedi Mucio Scevola (Publio)]

    Puniche (guerre)

    Si tratta delle tre guerre che, tra il 264 e il 146 a.C., furono combattute tra Roma e Cartagine.

    I rapporti tra le due città, che riconoscevano in base a numerosi trattati (il primo risalente addirittura al 509 a.C.) la supremazia commerciale e navale di Cartagine, si inasprirono nel III sec. a.C. allorché Roma assunse il controllo dei territori fino allo stretto di Messina.

    Causa della prima guerra punica fu l’aiuto prestato ai Mamertini [vedi] di Messina dai Romani. Questi sconfissero la flotta cartaginese a Mylæ (Milazzo, 260 a.C.) con Caio Duilio e a Ècnomo (256 a.C.). Dopo la disfatta subita in Africa da Attilio Regolo, Lutazio Catulo distrusse la flotta nemica presso le Isole Egadi (241 a.C.).

    Alla fine della prima guerra punica (264-241) Roma ottenne la Sicilia e la possibilità di commerciare per mare. Dopo poco, nel 238 a.C., i Cartaginesi persero anche la Sardegna, incapaci di reggere ad una proditoria invasione romana.

    A seguito di tale espansione commerciale, furono istituiti due nuovi prætores [vedi prætor] per governare le due isole, e fu proibito, ai senatori, con il s.c. Claudianum, di possedere navi da grosso carico per evitare un possibile monopolio commerciale.

    La seconda guerra punica (218-202 a.C.) iniziò con la conquista della città iberica di Sagunto, alleata di Roma, da parte dei Cartaginesi comandati da Annibale.

    Questi, valicate le Alpi, sconfisse i Romani al Ticino e alla Trebbia (218 a.C.), al Trasimeno (217 a.C.) e a Canne (216). Nonostante la gravissima sconfitta inferta ai Romani, Annibale non intese marciare su Roma, ma preferì restare in Italia meridionale nel tentativo di sollevare le popolazioni italiche contro l’Urbe. Il suo piano fallì e Roma riuscì lentamente a riorganizzarsi; dopo la disfatta di Asdrubale che tentava di congiungersi al fratello Annibale (Metauro 207 a.C.), Scipione passò in Africa, ove nella decisiva battaglia di Zama (202 a.C.) batté Annibale, richiamato precipitosamente dall’Italia. Cartagine fu costretta ad accettare una pace umiliante.

    La guerra pur concludendosi con la netta vittoria dei Romani, segnò profondamente la storia dell’“Urbe”. La presenza dell’invasore, Annibale [vedi], nella penisola e le sue ripetute vittorie crearono sgomento nella popolazione. Alla crisi etico-religiosa che ne seguì ovviò una serie di provvedimenti tra cui il senatusconsultum de Bacchanalibus [vedi].

    Roma uscì da questa seconda guerra padrona incontrastata del Mediterraneo; circa cinquant’anni dopo, sotto la spinta di Catone, e del suo “slogan” (motto) “Carthago delenda est” (Cartagine deve essere distrutta) innescò, in maniera pretestuosa, la terza e ultima guerra punica. Distrutta definitivamente Cartagine nel 146 a.C. venne meno l’ultimo importante baluardo che divideva Roma dalla conquista del mondo.

    Pupieno

    [vedi Balbino]

    Pupìllus [Pupillo]

    Era così definito, in diritto romano, il soggetto sottoposto a tutela [vedi].

    Purgàtio mòræ [Purgazione della mora]

    Istituto di derivazione postclassica: in caso di inadempimento del debitore, si ritenne che la mora solvèndi [vedi] fosse passibile di purgazione, qualora il debitore offrisse, sia pure tardivamente, al creditore l’adempimento della prestazione dovuta e degli eventuali interessi maturati dal momento dell’inadempimento.

    La (—) non aveva luogo nei casi in cui il creditore avesse un giusto motivo per opporsi.

    Quæstio

    [vedi Quæstiònes perpetuæ]

    Quæstio extraordinaria

    Organo giudicante in materia penale, istituito dal senato nel I sec. a.C. sul modello delle quæstiònes perpetuæ [vedi], nei municipi e nelle province italiche annesse a Roma e, talora, anche nell’ambito di comunità alleate.

    Si parlava di quæstiones extraordinariæ in tutti i casi in cui il Senato nominava una commissione, presieduta da un magistrato, incaricata di compiere indagini su delitti e punirne l’autore.

    Quæstiones lance liciòque

    [vedi Lance licioque]

    Quæstiònes perpètuæ [Tribunali permanenti]

    Tribunali permanenti giudicanti in materia penale pubblica [vedi crimen], a partire dal II sec. a.C.; il sistema processuale incentrato sulle (—) presentava tre caratteristiche fondamentali:

    — l’accusa era sostenuta da un privato cittadino;

    — il giudizio definitivo era formulato da una giuria di cittadini (variamente composta nel corso degli anni [vedi lex Sempronia C. Gracchi iudiciària; lex Servilia Cæpiònis; lex Cornelia Sullæ iudiciaria; lex Aurelia; lex Iulia iudiciaria; lex Antonia iudiciaria];

    — il magistrato si limitava a presiedere la giuria, senza partecipare al voto.

    Le (—) erano presiedute dal pretore (oppure, su sua delega da un quæsìtor), e ciascuna aveva competenza relativa ad un solo delitto.

    La prima quæstio fu istituita nel 149 a.C., da una lex Calpurnia [vedi] per il crìmen repetundàrum [vedi]; ad essa successivamente seguì l’istituzione di quæstiones competenti per altri crimina via via disciplinati.

    Il processo, che aveva natura accusatoria, si svolgeva nel modo seguente: dopo l’impulso fornito da un privato cittadino (generalmente un cittadino qualunque — “quivis de populo” — non necessariamente il soggetto offeso dal reato), attraverso la postulàtio (richiesta, al magistrato, del diritto di accusare), aveva luogo la vera e propria accusa (nòminis delàtio), cui seguiva il provvedimento con cui il magistrato iscriveva l’accusato nella lista degli imputati (nomen recìpere). Dopo la formazione della giuria (i cui membri erano scelti dall’accusato nell’ambito della più ampia rosa che l’accusatore individuava nell’apposito albo prediposto dal magistrato), aveva luogo il vero e proprio dibattimento (con requisitoria dell’accusatore, escussione di eventuali testi d’accusa, arringa difensiva con assunzione di eventuali testi della difesa): al termine di tale fase, i giurati procedevano alla votazione ed il magistrato, raccolti i voti, dichiarava solennemente il risultato dello scrutinio, pronunciando sulla colpevolezza o meno dell’accusato.

    Le (—) operarono in Roma formalmente fino al II sec. d.C., pur essendo state già in precedenza soppiantate dalla cognìtio extra òrdinem [vedi].

    Quæstor

    [vedi Quæstòres]

    Quæstor ostiènsis

    [vedi Quæstores]

    Quæstor sàcri palàtii

    Era una sorta di ministro della giustizia imperiale. Era il massimo consigliere giuridico dell’imperator nella stesura delle leggi e delle costitutiones [vedi constitutiones principum].

    Non si avvaleva di un ufficio autonomo, ma utilizzava quelli del magister officiorum [vedi]. La carica di (—) fu ricoperta da insigni giuristi (fra i quali può ricordarsi Triboniano [vedi]) in ragione dell’influenza che il (—) veniva di fatto ad esercitare nelle materie giuridiche.

    Quæstòres [Questori]

    Magistrati [vedi magistràtus] repubblicani con funzioni ausiliarie rispetto a quelle dei consoli [vedi cònsules], relativamente ai processi capitali e all’amministrazione della cassa pubblica [vedi ærarium].

    La funzione originaria dei (—) consisteva nel provvedere alla repressione criminale, ricercando gli autori di illeciti penali, nonché le prove a loro carico: il termine quæstor derivava, infatti, da quærere cioè, ricercare le prove della colpevolezza.

    In seguito, i (—) estesero la loro sfera di attività all’amministrazione finanziaria ed alla gestione della cassa pubblica.

    I (—) erano in origine due e venivano nominati direttamente dai consoli. Tra il III ed il I secolo a.C., il loro numero salì prima a quattro, poi a venti, mentre il potere di eleggerli fu devoluto ai comìtia [vedi].

    Con l’andare del tempo le funzioni dei (—) conobbero un notevole incremento sotto il profilo qualitativo-quantitativo: essi erano annualmente determinati dal Senatus e distribuiti in tante provinciæ quæstoriæ.

    In particolare:

    — due (—) (detti ærarii urbani) rimanevano in pianta stabile nel territorio cittadino per custodire l’æràrium [vedi] ed attendere alla registrazione delle entrate ed alle erogazioni disposte dal Senatus;

    — un quæstor (detto ostiènsis) si occupava, nel porto di Ostia, della sorveglianza dello scarico delle derrate alimentari dirette a Roma;

    — altri (—) (denominati aquarii) sorvegliavano il servizio degli acquedotti;

    — i (—) militares coadiuvavano i comandanti nel comando delle legioni;

    — i (—) provinciales svolgevano le funzioni di ausiliari dei governatori delle province, esercitando mansioni giurisdizionali, assimilabili a quelle di pertinenza degli ædìles curùles [vedi ædìlitas].

    La questura fu la prima tappa del cursus honorum [vedi], accessibile prima a trenta anni, poi, a venticinque.

    Quæstores ærarii

    [vedi Quæstores]

    Quæstores militares

    [vedi Quæstores]

    Quæstores parricìdii

    Corpo di (due) funzionari subordinati al rex, ai quali, secondo l’orientamento prevalente, spettava il compito (in un primo momento) di aiutare oppure (in un momento successivo) di sostituire il rex stesso, od il prætor (in periodo repubblicano), nell’attività di istruzione dei giudizi in tema di parricidium [vedi] e, quindi, nella ricerca, persecuzione e punizione dei soggetti resisi responsabili di omicidio.

    Tale collegio rappresentava, altresì, un organo autonomo e diverso rispetto alla magistratura dei quæstores [vedi], con i quali non ebbe alcun rapporto, neanche di derivazione.

    I (—) scomparvero nel I sec. a.C. contemporaneamente alla piena affermazione delle quæstiones perpetuæ [vedi] che finirono per assorbirne le funzioni.

    Quæstores provinciales

    [vedi Quæstores]

    Quæstores urbani

    [vedi Quæstores]

    Quantum debeàtur [Lett. “quanto sia dovuto”]

    L’espressione indica la valutazione che il giudice deve compiere affinché, dopo aver accertato l’esistenza del diritto vantato dal creditore [vedi an debeatur], possa quantificare monetariamente la prestazione dovuta.

    Quarta Falcìdia

    [vedi Lex Falcidia de legàtis]

    Quarta Pegasiàna

    [vedi Senatusconsùltum Pegasianum]

    Quarta Trebelliàna

    [vedi Senatusconsùltum Trebellianum]

    Quasi delìctum

    [vedi Obligatiònes ex quasi delictum]

    Quasi possèssio

    [vedi Possessio iùris]

    Quasi tradìtio

    [vedi Patièntia]

    Quasi ususfrùctus [Quasi usufrutto; cfr. art. 995 c.c.]

    Istituto così denominato in diritto giustinianeo, ma risalente all’età classica: si trattava di un diritto di usufrutto avente ad oggetto cose consumabili.

    Oggetto dell’ususfructus [vedi] potevano essere, tradizionalmente, soltanto cose inconsumabili, quelle, cioè, suscettibili di uso ripetuto e quindi restituibili al nudo proprietario.

    Sin dagli albori dell’epoca classica si diffuse, tuttavia, l’abitudine di attribuire per testamento l’usufrutto di tutto il patrimonio ereditario (o di una sua parte), senza operare alcuna distinzione tra cose consumabili e cose inconsumabili. Un senatusconsùltum dell’imperatore Tiberio stabilì che tale disposizione testamentaria dovesse essere considerata valida, ammettendo che in relazione alle cose consumabili si applicasse un regime giuridico tale da consentire la produzione di effetti affini a quelli tipici dell’usufrutto.

    In particolare, si impose al beneficiario il versamento di una càutio [vedi], che garantiva all’erede la restituzione del tantùndem eiùsdem gèneris cioè di cose dello stesso genere e qualità di quelle ricevute, che, essendo consumabili, non potevano essere usate e restituite. Le res consumabili passavano immediatamente in proprietà del quasi-usufruttuario; la cautio garantiva, nel caso di mancata restituzione del tantundem eiusdem generis, il pagamento del controvalore in denaro della res.

    In diritto giustinianeo, l’istituto fu denominato (—).

    Sostanzialmente la posizione del quasi usufruttuario (che acquistava, in realtà, la proprietà delle cose ricevute) era quella di un mutuatario: sia se agiva in base alla cautio oppure per la restituzione, l’azione del nudo proprietario era non in rem [vedi àctio in rem], ma in personam [vedi actio in personam]. In particolare si poteva agire anche con l’actio certæ creditæ pecuniæ [vedi] o con la condìctio certæ rèi [vedi].

  • Quattuòrviri capitàles

    Commissione di magistrati inferiori [vedi vigintìviri] deputata all’amministrazione delle prigioni ed all’esecuzione delle condanne. Il loro numero fu elevato temporaneamente da tre a quattro da Cesare [vedi trèsviri capitales].

    Quattuorviri iùre dicùndo

    Magistratura suprema, in età imperiale, nell’ambito municipale [vedi municipia].

    I (—) erano adibiti all’esercizio delle seguenti funzioni:

    — gestione amministrativa e finanziaria;

    — comando delle milizie municipali;

    — istruzione dei procedimenti afferenti ai reati commessi nel territorio municipale;

    — esercizio della potestà giurisdizionale, entro determinati limiti, nelle controversie private.

    Ogni cinque anni, i (—) erano, inoltre, adibiti al censimento ed alla revisione dell’album decuriònum (albo dei decurioni), ricevendo, per detta occasione il titolo di quattuorviri quinquennàles o censoriæ potestàtis.

    Quattuorviri præfecti (iure dicundo) Capuam Cumas

    Magistrati minori nominati dai comitia centuriata [vedi], in origine incaricati direttamente dal prætor [vedi] dell’amministrazione della giustizia nelle città di Capua e Cuma le cui ingenti ricchezze resero opportuno un più diretto controllo governativo.

    Quattuòrviri quinquennàles

    [vedi Quattuorviri iùre dicùndo]

    Quattuorviri viàrum curandàrum

    [vedi Vigintìviri]

    Quattuorviri viis in urbe purgàndis

    Magistrati minori [vedi vigintìviri] deputati alla direzione ed alla gestione delle opere di pulizia, nonché alla conservazione ed alla manutenzione delle strade cittadine.

    Querela inofficiòsæ donatiònis

    Azione giurisdizionale, risalente al periodo classico, esercitabile dagli stretti congiunti del de cùius [vedi], per ottenere l’annullamento di tutte le donazioni lesive della quota legittima (o di riserva) fatte in vita dal defunto.

    Querela inofficiosæ dotis

    Azione giurisdizionale risalente al periodo postclassico ed analoga alla querela inofficiosæ donationis [vedi]: era esercitabile dagli stretti congiunti del de cùius [vedi] per ottenere l’annullamento di tutte le attribuzioni patrimoniali lesive della quota legittima (o di riserva) fatte, a titolo di dote [vedi dos] in vita dal defunto.

    Querèla inofficiòsi testamènti [cfr. artt. 552 ss. c.c.]

    Era un’azione giurisdizionale per sacramentum [vedi legis àctio sacramenti], mediante la quale gli stretti parenti del de cuius [vedi], anche se espressamente diseredati, impugnavano il testamento. Se infatti non vi era una giusta causa di diseredazione si riteneva che il de cuius venisse meno al dovere di provvedere ai suoi più stretti parenti se non avesse loro riservato almeno un quarto di quanto sarebbe loro spettato in caso di successione ab intestato. Con la (—), quindi, il querelante otteneva addirittura per l’intero (e non più per un quarto) la sua quota ab intestato.

    L’istituto della legittima non fu introdotto nell’ordinamento giuridico romano per legge, ma fu creato in via di interpretazione mediante diversi espedienti: se il testatore, senza giustificato motivo, non aveva beneficato adeguatamente determinati congiunti, il testamento veniva considerato inofficiòsum, cioè non conforme al dovere (offìcium) che il testatore stesso aveva verso i congiunti. In giurisprudenza si fece ben presto largo la convinzione che un testamento inofficiosum non potesse provenire da una persona sana di mente: si ritenne, pertanto, che quel testamento potesse essere impugnato come nullo, quasi come se fosse stato fatto da un infermo di mente (sub colòre insaniæ).

    La dottrina afferma che originariamente il diseredato era ammesso all’esercizio della hereditàtis petìtio [vedi], che si poteva, altresì, rivelare in molti casi inadeguata: la (—), invece, fu tipica del regime della cognìtio extra òrdinem [vedi], dove il magistrato, dotato di ampi poteri, poteva decidere delle sorti del testamento.

    Nel periodo classico, la (—) poteva essere esercitata dai liberi, dai genitori del de cuius, nonché dalle sue sorelle o dai fratelli, nel termine di cinque anni dall’acquisto dell’herèditas [vedi]; il giudizio era rimesso alla discrezionalità del giudice, per quanto riguardava l’accertamento dell’effettiva violazione dell’officium pietàtis [vedi] (in linea di principio, si riteneva che il de cuius dovesse riservare ai parenti stretti almeno 1/4 di quanto sarebbe loro spettato in caso di successione ab intestato).

    L’esercizio vittorioso della (—) non attribuiva all’attore una quota dell’asse ereditario, ma valeva solo ad invalidare il testamento, provocando l’apertura della successione legittima [vedi succèssio ab intestàto]; la soccombenza del querelante produceva, al contrario, la perdita di tutto ciò che gli era stato attribuito nel testamento.

    La giurisprudenza postclassica, per ovviare ad alcuni inconvenienti legati al regime della (—) negò l’esercizio di tale mezzo giurisdizionale a chi fosse stato comunque destinatario di una attribuzione successoria, anche se insufficiente, riconoscendogli, però, in tal caso una “actio ad supplendam legitimam”, intesa ad integrare l’attribuzione ottenuta.

    Ove possibile, si tendeva, peraltro, in applicazione del fàvor testamenti [vedi favor] a non invalidare del tutto il testamento, lasciando in vita, con sottili accorgimenti, quelle disposizioni che non erano incompatibili con la tutela dei congiunti, salvando in ogni caso i legati [vedi legàtum] e le manomissioni [vedi manumìssio].

    Querela non numeràtæ pecùniæ

    Era un rimedio giudiziale attraverso il quale era possibile far accertare l’inesistenza dell’obbligo dedotto come oggetto di una stipulàtio [vedi].

    Originariamente essa consisteva in una excèptio non numeratæ pecuniæ [vedi], esperibile in ordine alle stipulazioni relative a somme di denaro, qualora fosse stata esercitata l’àctio ex stipulàtu [vedi]: dall’età di Caracalla essa fu concessa in sede di cognìtio extra òrdinem [vedi] contro chi agiva in base ad una stipulatio [vedi], richiedendo la restituzione di una somma da mutuare, senza che la dazione a mutuo fosse stata poi realmente eseguita.

    Solo successivamente si ammise che il rimedio potesse essere esperito indipendentemente dall’actio ex stipulatu, trasformandosi il rimedio da exceptio a querela.

    Questura

    [vedi Quæstores]

    Qui iùre suo ùtitur nèminem lædit [Chi esercita un suo diritto non danneggia nessuno]

    Antico brocardo, secondo il quale chi esercita un suo diritto non danneggia nessuno: la portata del principio viene grandemente ridimensionata dal divieto degli atti emulativi, configurato in diritto romano postclassico, ed espressamente ribadito dall’art. 833 c.c. vigente [vedi atti ad æmulatiònem].

    Quinarius aureus

    [vedi denarius aureus]

    Quinarius nummus

    [vedi denarius nummus]

    Quindecemviri sacris faciundis

    Collegio di sacerdoti romani che da Augusto furono fissati in numero di 15.

    Originariamente era composto da 2 patrizi (duumviri) ma già quando nel 367 a.C. il loro numero fu elevato a 10 (decemviri) metà di loro fu scelta tra i plebei.

    Originariamente erano specificamente competenti nella custodia, consultazione ed interpretazione dei Libri Sibillini nei momenti particolarmente gravi per la vita dello Stato. In seguito si occuparono anche dei culti stranieri introdotti a Roma.

    I (—) furono soppressi da Teodosio [vedi].

    Quinquagìnta Decisiònes [lett. “50 decisioni”]

    Raccolta giustinianea [vedi Giustiniano] di costituzioni imperiali [vedi constitutiònes prìncipum], di numero imprecisato, preparatoria rispetto ai Digesta [vedi]; fu emessa nel 530 d.C. (tra l’agosto ed il novembre).

    Di essa non sono rimaste tracce.

    Quinquèviri mensàrii

    Collegio di cinque uomini istituito nel 352 a.C. per porre rimedio al forte indebitamento della popolazione.

    I (—) erano incaricati di facilitare la riscossione dei debiti arretrati attraverso cauzioni dell’erario e cessioni di immobili.

    Quinto Mucio Scevola

    [vedi Mucio Scevola (Quinto)]

    Quirinale

    Tra i sette colli di Roma, il (—) è quello più settentrionale. Su tale collina si trovavano templi e case di personaggi illustri: il tempio di Quirino, di Flora, di Salus, la casa di Numa Pompilio [vedi] e del poeta Marziale.

    Quod nùllum est nùllum prodùcit effèctum [Ciò che è nullo non produce alcun effetto]

    Brocardo che esprime il principio per cui il negozio nullo non produce alcun effetto. Da esso derivano le ulteriori conseguenze dell’efficacia retroattiva della dichiarazione di nullità (nei confronti delle parti e dei terzi) e dell’insanabilità, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, del negozio nullo.

    Quòrum [lett. “dei quali”]

    Espressione abbreviata derivante dal latino medievale quorum vos… duos (tres, quattuor) esse volùmus, lett. “dei quali vogliamo che voi siate… due (tre, quattro)”.

    È frequentemente adoperata per indicare la quota minima, calcolata in termini numerici o in percentuali, dei votanti oppure dei voti espressi, necessaria ai fini della validità di un’elezione o della delibera di un organo collegiale.

    Il (—) è, pertanto, una sorta di “numero legale”.

    Rætia

    In epoca romana la (—) era la regione che comprendeva le odierne Alpi centrali (dette appunto Retiche), la Baviera, parte dell’Austria e della Svizzera.

    Fu assoggetta nel 15 a.C. da Druso e Tiberio [vedi] e sottoposta al governatore della Gallia [vedi].

    Fu poi Claudio [vedi] a trasformarla in provincia autonoma nel 50 d.C.

    Di importanza militare fondamentale, costituì a lungo baluardo dell’impero, respingendo numerosi attacchi, fino a che nel 480 d.C. gli Alemanni non si impadronirono infine della regione.

    Ràmnes

    Una delle tre tribù originarie di Roma (da cui l’origine del termine “romani”). Secondo la tradizione sarebbe stata governata da Romolo. Di stirpe latina, era stanziata sul Palatino.

    Insieme alle tribù dei Tities e dei Lùceres, i (—) costituirono l’originario Populus Romanus Quiritium.

    Rapina

    [vedi Bona vi ràpta]

    Rappresentanza [cfr. artt. 1387 ss. c.c.]

    La (—) è quella forma di sostituzione dell’altrui attività negoziale per cui un determinato soggetto (detto rappresentante) compie un negozio in nome e per conto di un altro soggetto (detto rappresentato).

    L’istituto della (—) non era conosciuto dal iùs civile [vedi], il quale ammetteva per i negozi non formali solo la figura del nùntius [vedi]. In diritto romano vigeva, infatti, il principio fondamentale dell’esclusivismo nell’agire negoziale: l’attività negoziale doveva quindi essere esplicata direttamente ed esclusivamente dal soggetto giuridico che vi aveva interesse, a meno che non vi fossero speciali ragioni di necessità.

    Ciò aveva come naturale conseguenza che ogni negozio giuridico non poteva produrre effetti nei confronti di terzi estranei ad esso; non furono, di conseguenza, coniati termini che indicassero il concetto di (—) e “rappresentante”: col termine di procuràtor si indicava soltanto l’ufficio di una persona che faceva le veci di un’altra.

    Furono però conosciuti istituti affini alle figure delle moderne rappresentanza indiretta e necessaria:

    — la (—) indiretta è il fenomeno per il quale un soggetto (c.d. rappresentante), in virtù di un precedente rapporto giuridico con un altro soggetto (c.d. rappresentato), fa ricadere su quest’ultimo gli effetti di un negozio concluso con terzi; egli agisce, cioè, in nome proprio, ma per conto del rappresentato (si ha rappresentanza diretta, invece, quando il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato);

    — la (—) necessaria è il fenomeno che indica una potestà personale attribuita a determinati soggetti, al fine di proteggere persone incapaci di agire a causa delle proprie particolari condizioni soggettive: si pensi al c.d. curàtor furiòsi [vedi cura furiòsi] (per gli insani di mente) ed al tùtor [vedi] pupìlli [vedi pupillus] (per i minori di età).

    Solo a seguito dell’intensificarsi dei traffici e delle relazioni commerciali, sin dalla fine dell’epoca repubblicana si consentì al pater familias [vedi] di ricorrere all’opera dei sottoposti alla sua potèstas [vedi patria potestas] per la stipula di negozi dai quali sorgevano obbligazioni a suo carico.

    Ogni acquisto del figlio o del servo si riversava nella sfera patrimoniale del pater familias, con effetti identici a quelli che avrebbe prodotto la rappresentanza diretta.

    Quanto alla sorte dei debiti contratti dal servo o dal figlio [vedi actiònes adiectìciæ qualitàtis].

    Ratihabìtio [Ratifica; cfr. artt. 1399, 1711 c.c.]

    La (—) (ratifica) era una manifestazione di volontà con la quale, se un soggetto aveva compiuto negozi giuridici per conto di un altro (dal quale non era però stato autorizzato ad agire), il rappresentato poteva, successivamente, appropriarsi, con effetto retroattivo, degli effetti dei negozi contratti dal rappresentante [vedi rappresentanza].

    In epoca giustinianea, si affermò il principio (—) mandato comparàtur, in virtù del quale la ratifica fu ritenuta idonea a porre le parti nella posizione in cui sarebbero venute a trovarsi ove fosse stato concluso un mandato [vedi mandàtum].

    Ratihabìtio mandàto comparàtur

    [vedi Ratihabitio]

    Ràtio lègis o iuris [Criterio ispiratore della legge]

    La (—) (o, più in breve, ratio) è il criterio ispiratore di una legge, la volontà legislativa che ne costituisce il fondamento: rappresenta il fondamentale canone cui far riferimento in tema di interpretazione.

    Numerose espressioni latine fanno uso del termine “ratio” a proposito dell’interesse ad agire (ratio agendi), dei motivi della decisione (ratio decidendi), del modo di vivere (ratio vivendi), etc.

    All’ablativo, invece, il termine ratione assume il significato “a motivo di, in ragione di…” (es. ratione materiæ, officii, personæ, temporis, peccati, etc.).

    Rationàles summàrum

    Funzionari imperiali addetti alla riscossione dei tributi: coadiuvavano, nell’esercizio delle sue funzioni, il comes sacràrum largitiònum [vedi].

    Raudùsculum

    Era così definito in diritto romano il pezzo di rame che l’acquirente teneva in mano e lanciava sulla bilancia, nella mancipàtio [vedi].

    Il (—) veniva poi consegnato all’alienante come simbolo del prezzo (che in origine era pagato con rame grezzo: æs rude).

    Reati ed illeciti

    Reati illeciti

    Differenza tra crimina e delicta.

    I crimina erano le azioni delittuose arrecate all’intera comunità. Si distinguevano dai delicta, che costituivano le offese arrecate al singolo individuo.

    Crimina

    Per le singole fattispecie si rinvia alla voce crimen. Erano altresì considerati reato:

    — adulterium — occentatio

    — stuprum — malum carmen incantàre

    — lenocinium — perduellio

    — incestum — stellionatus

    — parricidium — alienam sègetem pellìcere

    Delicta

    — furtum — iniuria

    — rapina — damnum iniuria datum

    Figure affini ai quattro delicta classici furono:

    — effusum del deiectum — sepulchrum violatum

    — positum del suspensum — contumelia

    — litem suam fàcere — adtemptata pudicitia

    — falsum modum dìcere — infamatio

    — corruptio servi

    Rèbus sic stàntibus [Lett. “stando così le cose”]

    Espressione tramandata al linguaggio giuridico attuale: indica che un dato provvedimento giudiziale, od anche un negozio giuridico in tanto ha valore in quanto fa riferimento ad una data situazione di fatto che ne costituisce il presupposto: se, pertanto, la situazione che ne giustifica la sussistenza muta, viene a cadere anche l’atto (es. se si esaurisce un giacimento, vengono a cadere, per la clausola (—), tutti i contratti ad esso collegati).

    Receptàtio

    Uno dei nuovi delitti configurati nella repressione extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem, dir. pen.], al di fuori del sistema delle quæstiònes perpetuæ [vedi] e dei crìmina [vedi].

    Si trattava, in sostanza, del favoreggiamento di banditi; era punita con l’inflizione della stessa pena in cui poteva incorrere il soggetto che si era avvalso del comportamento favoreggiatore.

    Recèptio appellatiònis

    Espressione indicante l’accettazione del reclamo [vedi appellatio] avverso sentenze ordinarie o straordinarie da parte del cògnitor superiore.

    Il giudice di grado superiore poteva anche respingere l’appellatio se la reputava infondata in limine. In caso di rigetto, colui che aveva proposto il reclamo era gravato dei sumptus litis (spese processuali) e di penalità pecuniarie.

    Recèptum arbìtrii

    Il (—) era l’accettazione, da parte di un arbitro (scelto da due soggetti in lite in base ad un compromìssum), dell’incarico di procedere ad un arbitrato. In particolare l’arbitro si impegnava con il (—) ad emettere sententia per risolvere la controversia sottoposta al suo giudizio.

    Le parti tra loro si impegnavano mediante reciproche stipulatiònes [vedi stipulàtio] al pagamento di una penale, se una di esse mancava di cooperare all’espletamento dell’arbitrato o non si atteneva alla decisione dell’arbitro: perciò si parlava di compromissum o di pecunia compromissa. La parte che infrangeva l’accordo ed agiva in giudizio si vedeva paralizzata l’azione dall’excèptio pàcti [vedi].

    Poiché l’àrbiter non era impegnato dal compromissum (cioè dall’accordo delle parti volto ad affidare le decisioni delle controversie ad un giudizio arbitrale), occorreva la sua adesione ad assolvere il compito: una volta assunto l’obbligo, l’àrbiter poteva essere costretto a dìcere sententiam non mediante actio, ma mediante un ricorso al pretore, il quale poteva disporre la irrogazione di una multa o la pìgnoris càpio [vedi].

    Receptum argentàrii

    Era una delle figure di garanzia personale conosciute dal diritto romano.

    Esso consisteva nell’impegno, assunto da un banchiere (argentàrius), di eseguire una prestazio.

    Receptum nautàrum

    [vedi Receptum caupònum, nautarum, stabulariorumque]

    Receptum stabulariòrum

    [vedi Receptum caupònum, nautàrum, stabulariorùmque]

    Reciperatores

    [vedi Recuperatores]

    Rècta ràtio

    Fondamento dello ius naturale [vedi] che trovava nella ragione di ciascun essere raziocinante la sua legittimazione giuridica.

    Rectòres

    Insieme ai procònsules [vedi] i (—) erano i governatori delle province, secondo la riforma amministrativo-territoriale dioclezianea [vedi Diocleziano].

    Privi di poteri militari, avevano, invece, ampi poteri civili; erano incaricati della riscossione delle imposte e della sorveglianza dell’ordine pubblico.

    Esercitavano, inoltre, la giurisdizione penale e civile in primo grado.

    Recuperatòres (vel reciperatòres)

    Erano un collegio di arbitri (tre o cinque) nominati al fine di risolvere le liti intervenute tra le parti di un contratto (dal quale nasceva l’obbligo di comportarsi secondo buona fede).

    Il giudizio dei (—) mirava ad accertare se una delle parti si fosse comportata in modo diverso da quello dovuto, secondo quei parametri di onestà e correttezza commerciale applicati nei rapporti di affari.

    Ai (—) erano devoluti anche particolari giudizi (àctio iniuriàrum [vedi], inflizione di multe, crìmen repetundàrum [vedi]).

    I (—), in mancanza di accordo tra le parti, erano scelti ad opera del pretore, tra i soggetti iscritti all’album iùdicum [vedi].

    Redèmptio ab hòstibus

    [vedi Redemptus ab hostibus]

    Redèmptus ab hòstibus [Riscattato dai nemici, reduce]

    Era così detto il cittadino riscattato da altra persona (redèmptor) dai nemici di guerra.

    Sino alla restituzione dell’importo del riscatto, pur essendo formalmente libero, era di fatto subordinato al redemptor. Secondo le fonti giustinianee, tale subordinazione era conseguenza di un pegno gravante sul (—).

    Redùctio ad æquitàtem [Riduzione ad equità; cfr. art. 1450 c.c.]

    Espressione adoperata nel diritto civile vigente in relazione alla fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 1450 c.c.: tale norma prevede che il soggetto, nei cui confronti sia stata proposta un’azione di rescissione, possa neutralizzare la domanda giudiziale attraverso l’offerta (fatta in giudizio od anche stragiudizialmente) di modificare il contratto in maniera tale da ricondurlo ad equità, ristabilendo il rapporto di necessaria proporzionalità tra le prestazioni.

    Referendum

    Nelle democrazie contemporanee rappresenta un istituto di democrazia diretta con cui il popolo, titolare della sovranità, fa sentire la sua voce.

    In tale accezione il (—) non era conosciuto né applicato dal diritto romano.

    Reformàtio in pèius [Modifica in senso deteriore; cfr. art. 597 c.p.p.]

    L’espressione è frequentemente adoperata dagli operatori giuridici in relazione al divieto di riformare, in senso sfavorevole all’imputato, una sentenza penale di primo grado, oggetto di appello.

    Il divieto di (—) è, nell’ordinamento processuale penale vigente, previsto e disciplinato dall’art. 597, 3° co., secondo il quale, se l’appello è proposto dal solo imputato, il giudice non può applicare una pena più grave per specie o quantità.

    Regifùgium

    Istituto di origini molto antiche, oscuro agli stessi Romani (nelle fonti classiche non se ne trova, infatti, alcuna giustificazione), basato su questa consuetudine: ogni anno, dal 24 al 28 febbraio, il rex abbandonava la carica (sostituito da un interrex [vedi]) e si nascondeva ai suoi cittadini, per poi tornare in carica, dopo cinque giorni, senza bisogno di una nuova formale investitura.

    In dottrina si è ipotizzato che il (—) consistesse in una verifica annuale, da parte dei senatori, dell’operato del rex: quest’ultima carica non sarebbe stata, infatti, almeno fino alla fase etrusca (iniziata dai Tarquini e caratterizzata da una svolta assolutistica), vitalizia.

    Il (—), secondo una interessante dottrina, si richiamerebbe all’antico mito greco del “re fanciullo”.

    In pratica, in età risalente, quando le società erano ancora matriarcali, il re durava in carica un solo anno, alla cui conclusione era sacrificato ed il suo sangue veniva sparso per i campi come simbolo di fertilità. In seguito, il rex venne sostituito, per un solo giorno, da un re fanciullo che appunto veniva sacrificato al posto suo.

    Regillo (Battaglia del lago) (496 a.C.)

    Combattuta a sud-est dei Colli Albani tra Latini, riuniti nella Lega di Aricia e Roma, la (—) si concluse con la vittoria di questi ultimi guidati dal dittatore Aulo Postumio.

    Roma stipulò poi — sotto il consolato di Spurio Cassio, nel 493 a.C. — un trattato di alleanza con i Latini, cui aderì il vicino popolo degli Ernici (foedus Cassianum) [vedi].

    Compito principale dell’alleanza fu la difesa del territorio latino dalla minacciosa pressione degli Equi ad est e dei Volsci a sud. I tentativi di espansione di questi popoli furono sempre rintuzzati dalle virtù guerriere dei Romani ed, in seguito, anche attraverso la fondazione di numerose colonie, ai confini del loro territorio.

    Regula Catoniàna

    [vedi Legàtum]

    Rèi vindicàtio [Azione di rivendica; cfr. art. 948 c.c.]

    Azione a tutela della proprietà, esperibile dal proprietario contro chi possedesse illegittimamente la cosa, al fine di ottenerne la restituzione.

    Il relativo processo fu soggetto a varie trasformazioni nel corso delle diverse epoche storiche:

    — nel diritto arcaico, esso si svolgeva nella forma della lègis àctio sacramènti in rem [vedi]. In essa non si distinguevano attore e convenuto: entrambi i soggetti affermavano la proprietà della cosa, pronunciando la formula solenne e promettendo di versare alla cassa pubblica una somma di danaro (sacramentum) in caso di soccombenza. Il giudice decideva quale fosse il sacramentum iustum, risolvendo implicitamente, in tal modo, il giudizio sulla proprietà;

    — nella età classica, il processo aveva luogo con la procedura della legis actio per iudicis postulationem, ove chi affermava di essere proprietario faceva promettere a chi possedeva la cosa il pagamento di una somma in danaro (sponsio præiudicialis) [vedi sponsio] qualora fosse risultato soccombente nel successivo giudizio.

    Il dominus in seguito citava in ius la controparte, esercitando la legis actio per iudicis postulationem;

    — nel sistema formulare, ebbe maggior diffusione il procedimento della formula petitòria: senza che vi fosse bisogno di una preventiva sponsio del convenuto, l’attore agiva in giudizio affermando di essere proprietario della cosa, chiedendone la restituzione.

    Il procedimento si semplificava: convenuto era il possessore, attore chi non possedeva ed affermava di essere proprietario.

    Instaurata la lite, se il convenuto non restituiva spontaneamente la res litigiosa (cosa oggetto della lite), il giudice procedeva alla lìtis æstimàtio [vedi].

    Il convenuto soccombente doveva restituire la cosa cum sua causa, ossia: se possessore di buona fede, doveva restituire i frutti percepiti dopo la litis contestàtio [vedi], mentre, se di mala fede, doveva restituire anche quelli percepiti ante litem contestàtam, ossia sin dalla immissione nel possesso.

    Reièctio civitàtis

    Uno dei casi in cui si verificava una càpitis deminùtio media [vedi].

    Il cittadino romano che avesse acquistato un’altra cittadinanza (ad es., divenendo membro di una colonia latina), veniva privato dello status civitàtis [vedi civitas; status].

    Anche per i casi di (—) operava l’istituto del postlimìnium [vedi iùs postlimìnii].

    Relegàtio in ìnsulam

    Una delle pene previste in diritto romano, nella fase della cognìtio extra òrdinem [vedi]. Consisteva nel soggiorno coatto in una località isolata, ma non comportava né la confisca dei beni [vedi publicàtio bonòrum] né la perdita dello status civitàtis (distinguendosi, per tali motivi, dalla deportàtio in insulam [vedi]).

    Poteva essere temporanea o perpetua.

    Relìctum [lett. “ciò che è stato lasciato”]

    Il termine indicava il complesso dei beni appartenenti al de cùius [vedi], facenti parte, alla sua morte, del suo patrimonio ed in quanto attribuiti in successione agli eredi.

    Si distingueva dal donàtum, cioè dal complesso dei beni che il de cuius aveva attribuito, in vita, attraverso donazione.

    Relocàtio tacita [Proroga tacita della locazione]

    Si aveva (—) nei casi in cui, al termine del contratto di locazione [vedi locàtio-condùctio] il conduttore continuava il godimento del bene locato, senza alcuna opposizione da parte del locatore. Quanto alla durata del contratto, a seguito della proroga, occorre distinguere:

    — il principio generale era che la rinnovazione tacita avesse effetto fino a quando il locatore non richiedesse esplicitamente la consegna della cosa locata;

    — se oggetto della locazione erano fondi rustici, ciascuna rinnovazione tacita aveva effetto per l’intera annata agraria.

    Remìssio pìgnoris [Rinuncia al pegno; cfr. artt. 1238, 1240 c.c.]

    Uno dei fatti estintivi del pignus [vedi], consistente nella rinuncia espressa al pegno da parte del creditore.

    Se la (—) avveniva tacitamente (si pensi, ad. es. alla consegna spontanea al debitore, da parte del creditore, della cosa oggetto del pignoramento), il pegno non si estingueva, ma al debitore veniva concessa, dal pretore, un’excèptio dòli [vedi] od una exceptio pàcti [vedi] per paralizzare l’eventuale azione del creditore pignoratizio.

    Remìssio servitùtis [Rinunzia alla servitù; cfr. artt. 1072 ss. c.c.]

    Uno dei modi di estinzione della servitù [vedi servitùtes praediòrum]: pur tra molti contrasti, la dottrina prevalente ritiene che in concreto la rinunzia alla servitù avesse luogo, in diritto classico, attraverso una in iùre cèssio servitutis [vedi].

    In diritto postclassico, per attuare la (—), si ritenne sufficiente una dichiarazione, anche priva delle formalità prestabilite, del proprietario del fondo dominante.

    Remissio ususfrùctus [Rinunzia all’usufrutto; cfr. art. 1014 c.c.]

    Uno dei modi di estinzione dell’usufrutto [vedi ususfructus]: dalle fonti apprendiamo con certezza che essa, in diritto classico, si realizzava mediante una in iùre cèssio ususfructus [vedi], mentre in diritto postclassico non era richiesta alcuna forma particolare.

    Remòtio tutòris

    [vedi Tutela]

    Renuntiàtio

    [vedi Leges tabellàriæ]

    Repetìtio

    La (—), che precedeva la dichiarazione di guerra, era la richiesta di restituzione delle cose e degli uomini trattenuti ingiustamente dal popolo straniero.

    In età arcaica la dichiarazione di guerra era concepita, infatti, come un “procedimento giuridico-religioso”, che si apriva, appunto con la (—).

    La richiesta era pronunciata solennemente da uno dei membri del collegio dei Fetiàles [vedi], inviato a tal scopo presso lo straniero.

    Se la suddetta richiesta non era soddisfatta entro i 33 giorni successivi, il popolo che non vi aveva ottemperato veniva dichiarato iniustus.

    A tal punto il Feziale era tenuto a tornare a Roma per consultare i maiores ed attendere la deliberazione della guerra. A seguito di questa, il Feziale veniva nuovamente inviato presso il popolo nemico per eseguire formalmente la dichiarazione di guerra [vedi pater patràtus].

    Repetitio de mòribus

    [vedi Retèntio pròpter mores]

    Repetitio ususfrùctus

    Clausola inserita nel legato [vedi legàtum] di usufrutto, in virtù della quale, in caso di càpitis deminùtio [vedi] dell’usufruttuario, l’usufrutto si trasmetteva ad altra persona designata dal testatore.

    Era, invece, vietata la (—) per il caso di morte del titolare: in diritto postclassico, questo divieto fu superato, ammettendosi la (—) anche in favore degli eredi dell’usufruttuario.

    Repetùndæ

    [vedi Crìmen repetundàrum]

    Replicàtio [Controeccezione]

    Nel processo per fòrmulas [vedi], la (—) si poneva nella formula [vedi] come condizione negativa dell’excèptio [vedi], qualora all’eccezione sollevata dal convenuto, l’attore avesse da opporre altri fatti o altre questioni di diritto idonei a paralizzare l’eccezione stessa.

    La (—) era, in sostanza, una controeccezione.

    Reprobàtio

    Delitto rientrante nell’ambito del crìmen falsi [vedi]; consisteva nel negare la validità di monete che recavano impresso il volto dell’imperatore.

    La pena prevista era quella della deportazione (deportàtio [vedi]) o dei lavori forzati in miniera (damnàtio ad metalla [vedi]).

    La (—) fu prevista e punita in età imperiale.

    Repromìssio

    [vedi Càutio]

    Repùdium

    [vedi Divortium]

    Rèrum communicàtio

    [vedi Communicatio rerum]

    Res [Cosa]

    (—) letteralmente significa “cosa”: il termine era adoperato, in diritto romano, per indicare, più in generale, il bene, suscettibile di soddisfare i bisogni umani, oggetto del diritto soggettivo di un individuo.

    Affinché una (—) potesse costituire oggetto di rapporti giuridici privati, doveva avere i seguenti requisiti:

    — concretezza, cioè l’inerenza alla realtà sensibile;

    — utilità, cioè attitudine a soddisfare un bisogno umano;

    — limitatezza, cioè scarsezza tale da indurre il soggetto ad accaparrarsela, sopportando anche eventualmente un sacrificio (con esclusione di cose quali ad es., l’aria);

    — disponibilità privata, cioè idoneità ad essere, lecitamente, oggetto di rapporti giuridici (con esclusione delle res extra commercium [vedi]);

    — estraneità al soggetto attivo del rapporto, per i Romani, infatti, qualunque oggetto o soggetto poteva essere res, tranne che il titolare del rapporto.

    È opportuno evidenziare che:

    — tra le (—) non rientrarono le entità immateriali che non si fossero concretizzate in una cosa materiale (si pensi a servizi, prestazioni personali, opere dell’ingegno);

    — il concetto di oggetto giuridico fu inteso in senso più ampio delle mere cose, ricomprendendo, ad esempio, anche gli schiavi (considerati res in senso lato).

    Res accessorie

    [vedi Accèssio]

    Res amòtæ

    [vedi Retèntio pròpter rès amòtas; Àctio rerum amotarum]

    Res commùnes òmnium

    Particolare categoria di res humàni iùris [vedi], nella quale rientravano tutte le cose che non erano suscettibili di apprensione individuale: di esse, ciascun membro della collettività poteva usufruire, acquistandone il domìnium ex iure Quirìtium [vedi] mediante occupàtio [vedi] (si pensi all’aria, al mare, alle spiagge).

    Le (—) erano anche dette res privatæ; parte della dottrina ha negato la classicità della categoria, sostenendo che di (—) si parlò solo in età bizantina, e senza alcun rilievo giuridico.

    Res composte (re quæ distantibus constant)

    Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente le cose quæ ex plùribus inter se cohærèntibus cònstant, quelle, cioè, che risultavano dall’unione di più cose, in modo da formare un complesso unitario, senza che le singole cose componenti perdessero la propria individualità.

    Le singole parti perdevano, tuttavia, la loro autonomia funzionale, per dar vita ad un nuovo bene, avente una funzione propria (ad es., un edificio, una nave).

    La rilevanza giuridica della categoria era data dalla possibilità di una coesistenza della proprietà sul tutto con la proprietà sulle singole parti componenti il tutto.

    Res consumabili (res quæ usu consumuntur)

    Particolare categoria di res in commercio [vedi] comprendente tutte le cose che, usate secondo la loro normale destinazione, erano suscettibili di una sola utilizzazione (da parte del soggetto che se ne serviva), sia perché tale utilizzazione comportava la distruzione della cosa (es. derrate alimentari), sia perché ne comportava l’alienazione (es. denaro) o la trasformazione (es. materie prime, come il grano).

    La categoria aveva rilevanza giuridica in tema di ususfrùctus [vedi], usus sine fructu [vedi] e commodàtum [vedi], che potevano avere ad oggetto soltanto cose inconsumabili.

    Res corporàles [Cose corporali]

    Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente le cose quæ tàngi pòssunt, quelle, cioè, che possono essere toccate (si pensi, ad es., secondo l’esemplificazione gaiana, ad un fondo, un uomo, una veste, all’oro o all’argento).

    Tra le (—) rientrava anche il diritto di proprietà (domìnium ex iùre Quirìtium), che era identificato con la cosa che ne costituiva l’oggetto.

    Res Cottidiànæ [lett. “cose quotidiane”]

    Opera in 7 libri (detti anche Libri aureòrum oppure Aurea), attribuita, secondo orientamenti tradizionali, a Gaio [vedi].

    La dottrina più recente sostiene, peraltro, che si trattasse di una libera parafrasi del manuale istituzionale gaiano, probabilmente da attribuire alle scuole giuridiche orientali postclassiche.

    Le (—) furono largamente utilizzate e trasfuse nei Digesta [vedi], dai compilatori giustinianei.

    Res derelìctæ [Cose abbandonate]

    Categoria di res nullìus [vedi], comprendente tutte le cose appartenute ad un soggetto privato e successivamente abbandonate da questi.

    Res deteriorabili (res quæ minuntur)

    Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente tutte le cose che, usate secondo la loro normale destinazione, erano suscettibili (non di distruzione, bensì) di deterioramento (si pensi, ad es., ai vestiti).

    Res divìni iùris [Cose di diritto divino]

    Categoria di res extra patrimònium [vedi], comprendente tutte le cose destinate al soddisfacimento di esigenze religiose.

    Vi rientravano:

    — res sacræ [vedi];

    — res sanctæ [vedi];

    — res religiosæ [vedi].

    Res divisibili

    Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente tutte le cose suscettibili di essere divise in più parti, in modo che tra le parti ed il tutto vi fosse una mera differenza quantitativa e non qualitativa (ad es., derrate alimentari, denaro, una casa a più piani).

    La divisibilità delle cose rilevava in tema di comunione [vedi commùnio], nonché di obbligazioni con pluralità di soggetti [vedi obligàtio pro parte].

    Res extra commèrcium

    [vedi Res extra patrimònium]

    Res extra patrimònium [Cose fuori dal patrimonio, indisponibili]

    Categoria di res [vedi], comprendente tutte le cose indisponibili: fino a che perdurava la loro particolare destinazione, esse non potevano far parte del patrimonio di alcun soggetto privato.

    Erano dette anche res extra commercium.

    Vi rientravano:

    — res humàni iùris [vedi];

    — res divìni iuris [vedi].

    Res fruttìfere

    Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente tutte le cose capaci di dare periodicamente prodotti materiali, pur rimanendo intatte e mantenendo immutata la loro destinazione economica: tali prodotti, con la separazione dalla res fruttifera, divenivano cose economicamente autonome [vedi fructus].

    Tra le (—) rientravano, oltre alle piante, le miniere e gli animali, nonché le opere dei servi. Fu molto discussa la natura (o meno) di fructus dei parti delle ancillæ: la tesi prevalente (ma non motivata) nella giurisprudenza classica optò per la negativa. I giuristi bizantini spiegarono, successivamente, che sarebbe stato assurdo far rientrare, tra i frutti, un essere umano. Estranea al diritto romano fu, inoltre il concetto di “frutti civili”: gli interessi prodotti da somme di denaro date in prestito, non rientravano, infatti, tra i “fructus”.

    Res fungibili

    Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente tutte le cose quæ pòndere, numero, mensùra consìstunt, cioè quelle prese in considerazione non per la loro qualità, bensì per la loro quantità, peso, numero o misura; infungibili erano tutte le altre, prese in considerazione per la loro individualità.

    La distinzione era rilevante in tema di obbligazioni, ed in particolare in ordine a quelle in cui il debitore era tenuto alla restituzione del tantùndem eiùsdem gèneris, ossia di una quantità di res appartenenti sia al genere che alla specie di quelle ricevute (è, ad es., il caso del mùtuum [vedi] che aveva per oggetto cose fungibili; diversamente il depòsitum [vedi] aveva di regola ad oggetto cose infungibili).

    Res furtìvæ

    [vedi Usucàpio]

    Res hòstium [Cose del nemico]

    Categoria di res nullìus [vedi]: vi rientravano tutti gli oggetti appartenuti a popoli nemici, ma attualmente in disponibilità di cittadini romani.

    Res humàni iùris [Cose di diritto umano]

    Categoria di res extra patrimonium [vedi], comprendente tutte le cose non destinate al soddisfacimento di esigenze religiose.

    Vi rientravano:

    — res commùnes òmnium [vedi];

    — res publicæ [vedi];

    — res universitàtis [vedi].

    Res immobiles

    Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente tutte le cose non suscettibili di trasporto da un luogo ad un altro.

    La contrapposizione con le res mobiles [vedi] si diffuse, assumendo valore generale, in diritto postclassico.

    Res in commercio

    [vedi Res in patrimonio]

    Res inconsumabili

    Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente tutte le cose suscettibili di uso ripetuto (anche se a causa di tale uso potevano deteriorarsi sino a risultare distrutte).

    La categoria rilevava giuridicamente in tema di ususfrùctus [vedi], usus sine fructu [vedi] e commodàtum [vedi], che potevano avere ad oggetto soltanto cose inconsumabili.

    Res incorporàles [Cose incorporali]

    Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente le cose quæ tàngi non pòssunt, quelle, cioè, che non possono essere toccate: vi rientravano tutte quelle situazioni che attribuivano un diritto diverso dalla proprietà (es. eredità, usufrutto, obbligazioni, servitù).

    Res indivisibili

    Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente tutte le cose che non potevano essere divise materialmente, senza determinare la perdita della loro utilità originaria (ad es., un servo, un animale ed in generale ogni res semplice [vedi]).

    L’indivisibilità rilevava in tema di comunione [vedi commùnio], nonché di obbligazioni con pluralità di soggetti [vedi obligàtio pro parte].

    Res infruttifere

    Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente tutte le cose inidonee a produrre frutti [vedi fructus].

    Res infungibili

    [vedi Res fungibili]

    Res in iudicium deducta [Questione sottoposta a giudizio]

    Quando un soggetto si rivolgeva al giudice la res [vedi], oggetto della lite, diveniva (—). Quindi, in base al principio ne bis in idem [vedi], la stessa azione non poteva essere proposta, contro il convenuto, prima che il giudizio fosse finito.

    Res in patrimonio [Cose in patrimonio, disponibili]

    Categoria di res [vedi], comprendente tutte le cose di cui i privati potevano disporre liberamente nei loro rapporti giuridici.

    Erano dette anche res in commercio.

    Vi rientravano le:

    — res corporàles [vedi] e res incorporàles [vedi];

    — res màncipi [vedi] e res nec mancipi [vedi];

    — res semplici [vedi], composte [vedi] ed omogenee [vedi];

    — res divisibili [vedi] e indivisibili [vedi];

    — res fruttifere [vedi] ed infruttifere [vedi];

    — res consumabili [vedi], inconsumabili [vedi] e deteriorabili [vedi].

    — res fungibili [vedi] ed infungibili;

    — res mobiles [vedi] ed immobiles [vedi];

    — res principali [vedi] ed accessorie [vedi].

    Res invèntæ in lìtore màris [Cose ritrovate sulla spiaggia]

    Categoria di res nullìus [vedi]: vi rientravano tutte le cose rinvenute su un lido marino.

    Res iudicata [Cosa giudicata; cfr. art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.]

    Si aveva (—), cioè definizione immutabile della questione, nel caso di sententia iudicis validamente emessa, e nel caso di confessione resa in giudizio.

    Res litigiosa [Controversia; cfr. art. 1965 c.c.]

    Espressione adoperata nel diritto civile vigente, per indicare uno dei requisiti del contratto di transazione [vedi transàctio], cioè l’esistenza di una controversia tra le parti.

    Res màncipi

    Fondamentale categoria, nell’ambito delle res in commercio [vedi].

    (—) erano quelle che, sin dall’antichità, avevano costituito oggetto di mancìpium [vedi], risultando inscindibilmente collegate alla vita della familia primitiva e ai suoi bisogni.

    L’elenco delle (—) era tassativo e comprendeva:

    — i fondi situati in solo Italico [vedi fundi in agro italico] (o, se situati in suolo provinciale, che godevano del privilegio del iùs Itàlicum [vedi]);

    — le servitù prediali rustiche, più antiche (iter, actus, via, aquædùctus);

    — gli schiavi;

    — gli animali da tiro e da soma (quæ collo dorsòve domàntur) e precisamente i buoi, i cavalli, i muli e gli asini.

    Alle (—) si contrapponevano le res nec mancipi le quali, pur essendo collegate alla vita della familia, non erano indispensabili per la stessa ma ne costituivano mera fonte di ricchezza ed erano sottoposte ad un regime giuridico diverso. Tra le res nec mancipi ricordiamo: le servitùtes prædiòrum urbanòrum [vedi]; i prædia stipendiària et tributària [vedi], le belve feroci e tutte le res incorporàles [vedi].

    La fondamentale differenza tra (—) e nec mancipi, evidenziata anche da Gaio [vedi], consisteva in ciò:

    — le (—) si trasferivano con la mancipàtio [vedi] o con la in iùre cèssio [vedi] (tranne le servitù rustiche) e non con la tradìtio [vedi];

    — le res nec mancipi si trasferivano con la semplice traditio.

    La distinzione finì con il perdere rilievo in quanto, in diritto pretorio [vedi ius honorarium], si ammise che anche le (—) potessero essere trasferite per traditio [vedi]: il domìnium sulle (—) oggetto di traditio veniva acquistato, iure civili, per decorrenza del tempus ad usucapiònem [vedi]. Prima che fosse avvenuta l’usucapione, al soggetto “ricevente” era concessa, a tutela, la c.d. àctio Publiciàna [vedi].

    In epoca postclassica, caduta in disuso la mancipatio, Giustiniano abolì la distinzione tra (—) e res nec mancipi, anche formalmente, con una costituzione del 513 d.C.

    Res mòbiles

    Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente tutte le cose suscettibili di essere trasportate da un luogo ad un altro, senza che ne sia alterata la struttura (ad es., un animale, uno schiavo od un libro).

    Res nec màncipi

    [vedi Res mancipi]

    Res nullìus [Cose di nessuno]

    Erano così definite in diritto romano le cose non appartenenti ad alcuno e come tali suscettibili di occupàtio [vedi].

    Tra le (—) ricordiamo:

    — l’ìnsula in mari nata, che diventava di proprietà di chi se ne impossessava per primo;

    — le res commùnes òmnium [vedi], se era occupata una parte delimitata di esse, poiché nella loro massa erano considerate extra commèrcium;

    — le feræ bestiæ, rispetto alle quali l’occupatio, che assicurava il domìnium [vedi], conseguiva a seguito di caccia (aucùpium) e pesca (piscàtio). Non erano acquisibili per occupazione gli animali sub custodia alièna e le bestie mansuefatte (es. colombi), a meno che non avessero perso l’attitudine a far ritorno dal padrone (ànimus revertèndi [vedi]);

    — le res derelìctæ, che, secondo l’opinione prevalente, si potevano acquistare tramite occupatio solo se si trattava di res nec màncipi [vedi], poiché in ordine alle res mancipi [vedi], l’occupatio costituiva solo il momento iniziale dal quale decorreva il termine per l’usucàpio [vedi].

    Al pari della derelìctio, anche lo iàctus missìlium (lancio di monete che si soleva fare alla folla durante le pubbliche feste) comportava la possibilità di acquistare la cosa tramite l’occupazione;

    — le res invèntæ in lìtore maris [vedi];

    — le res hòstium [vedi].

    Res omogenee

    Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente le cose quæ ex plùribus inter se distantibus cònstant, cioè quelle che, pur conservando la propria essenza ed autonomia, in considerazione della funzione socio-economica svolta, diventavano oggetto di un’unica denominazione (si pensi, ad es., ad un gregge, un armento od una quadriglia di cavalli).

    Res pèrit dòmino

    Principio generale del diritto civile vigente in tema di obbligazioni, in virtù del quale il pregiudizio cagionato dal perimento di una res [vedi] deve essere sopportato dal suo proprietario.

    Il principio è molto rilevante in tema di acquisto a titolo derivativo: il rischio del perimento della cosa grava, ad es., sull’acquirente, se l’evento si produce dopo che quest’ultimo abbia acquistato la proprietà della cosa stessa (è il caso del contratto di compravendita, nel quale l’acquisto della proprietà si produce per effetto dello scambio di consensi: è, pertanto, il compratore a sopportare il perimento del bene acquistato anche se questo è ancora presso il venditore che non ne abbia effettuato la consegna.

    Res pòpuli

    [vedi Res publicæ]

    Res principales

    [vedi Accèssio]

    Res privatæ

    [vedi Res commùnes òmnium]

    Res publicæ

    Particolare categoria di res humàni iùris [vedi], nella quale rientravano tutte le cose appartenenti al popolo (res pòpuli), e cioè cose in passato appartenute a privati cittadini e poi divenute pubbliche mediante un apposito provvedimento (publicàtio), oppure cose acquistate direttamente come bottino di guerra, o comunque destinate ad un uso pubblico.

    Vi rientravano fiumi, porti, strade, fari, piazze, teatri, terme, stadi. Da queste si differenziavano le res universitatis [vedi], categoria in cui rientravano analogamente cose destinate a finalità di interesse collettivo, appartenenti, però, a comunità municipali.

    Le (—) non erano sottoposte al ius civile [vedi], ma regolate da appositi provvedimenti legislativi di natura pubblicistica.

    Res quæ in genere functionem recipiunt

    Erano così definite le res fungibili individuabili attraverso la loro appartenenza ad un genus.

    Res quæ plùribus inter se cohærèntibus cònstant

    [vedi Res composte]

    Res quæ pluribus inter se distàntibus constant

    [vedi Res omogenee]

    Res quæ tangi non possunt

    [vedi Res incorporàles]

    Res quæ tàngi pòssunt

    [vedi Res corporàles]

    Res quæ uno spìritu continèntur

    [vedi Res semplici]

    Res religiosæ [Cose religiose]

    Particolare categoria di res divìni iùris [vedi], comprendente tutte le cose destinate al culto dei defunti, come i sepolcri e gli oggetti destinati all’ornamento del cadavere.

    Res sacræ [Cose sacre]

    Particolare categoria di res divìni iùris [vedi], comprendente tutte le cose destinate al culto degli dei Superi (o della divinità cristiana, dopo la diffusione del Cristianesimo), quali templi (poi chiese) ed arredi sacri.

    Una cosa diveniva sacra mediante consecràtio o dedicàtio [vedi] e cessava di esserlo attraverso la profanàtio [vedi].

    Res sànctæ [Cose sante]

    Particolare categoria di res divìni iùris [vedi], comprendente tutte le cose non appartenenti ad una divinità, ma poste sotto la sua protezione, quali, ad es., le mura e le porte della città od i confini dei fondi (Gai. Inst., II, 2-8).

    Res semplici

    Particolare categoria di res in commercio [vedi], comprendente le cose quæ uno spìritu continèntur, quelle, cioè, che costituiscono un’unità organica autonoma (ad es., una statua, uno schiavo, una pietra).

    Res sperata [Cosa futura]

    È la cosa non ancora venuta ad esistenza. Nell’attuale linguaggio giuridico è definita emptio rei speratæ, la vendita di cosa futura: essa è tradizionalmente contrapposta alla c.d. emptio spei (vendita di speranza) che va considerata esempio tipico di controllo aleatorio.

    Res universitàtis

    Particolare categoria di res humàni iùris [vedi], nella quale rientravano tutte le cose appartenenti ai municipia [vedi municipium] oppure alle coloniæ [vedi], da considerarsi res publicæ [vedi], se destinate all’uso della collettività.

    Res uxoriæ

    [vedi Parapherna (da: para; jernhvn)]

    Res vi possèssæ

    [vedi Usucàpio]

    Rescrìpta prìncipum

    [vedi Constitutiònes principum]

    Rescriptum Domitiani de medicis (vel de immunitàtibus medicòrum) [Rescritto di Domiziano sui privilegi dei medici]

    Rescritto [vedi constitutiònes prìncipum] emanato dall’imperatore Domiziano tra il 93 ed il 94 d.C. e contenente statuizioni relative all’organizzazione dell’insegnamento pubblico delle discipline mediche, stabilì, altresì, i privilegi spettanti a coloro che esercitavano la professione medica, nonché le sanzioni applicabili in caso di abusi.

    Rescriptum Severi et Caracallæ de præscriptiòne longi tèmporis [Rescritto di Severo e Caracalla in tema di præscriptio longi temporis]

    Rescritto [vedi constitutiònes prìncipum] emanato dagli imperatori Settimio Severo e Caracalla nel 199 d.C.: con esso si stabilì che la præscrìptio longi temporis [vedi] dovesse operare anche in favore dei possessori di fondi provinciali.

    Il (—) ci è pervenuto attraverso due papiri egizi.

    Reservàtio mèntis [Riserva mentale]

    Si aveva (—) nei casi in cui un soggetto manifestava una volontà negoziale, difforme dalla reale volontà interna, senza alcuna intesa con il destinatario della dichiarazione e senza che quest’ultimo fosse in grado di accorgersi della divergenza.

    La volontà interna, non esteriorizzata, come più in generale il silenzio [vedi], era irrilevante, dal punto di vista negoziale, in diritto romano. Anche nell’attuale ordinamento civile, (—), rimanendo interna al dichiarante, non ha alcuna conseguenza ed il negozio giuridico è perfettamente valido ed efficace.

    Resolùtio mandàti

    [vedi Mandatum]

    Respondère ex auctoritàte prìncipis

    [vedi Iùs pùblice respondèndi]

    Responsabilità ex recèpto

    [vedi Ex recepto]

    Respònsa prudèntium [lett. “pareri dei giuristi”]

    I (—) erano i responsi dati dai singoli giuristi in ordine a problemi pratici sottoposti al loro esame. Essi costituirono fondamentale strumento di produzione ed interpretazione del diritto.

    Particolarmente autorevoli (tanto da vincolare il giudice) erano i (—) provenienti dai giuristi insigniti del iùs publice respondèndi [vedi].

    Nel V sec. d.C., a seguito di una costituzione di Valentiniano III (più nota con il nome di legge delle citazioni [vedi]) si attribuì efficacia di legge ai pareri espressi dai giuristi classici Paolo [vedi], Papiniano [vedi], Ulpiano [vedi], Modestino [vedi], Gaio [vedi].

    Respònsum

    [vedi Responsa prudentium]

    Restitutio natàlium

    [vedi Libertìnitas]

    Restitùtio in ìntegrum

    [vedi In integrum restitutio]

    Retèntio dòtis [Ritenzione di dote]

    L’espressione indicava il diritto del marito, venuto meno il vincolo matrimoniale [vedi divortium], di trattenere, almeno in parte, la dote [vedi dos] ricevuta. La (—) si concretizzava alternativamente:

    — nella restituzione di un importo inferiore rispetto a quanto dovuto;

    — nella possibilità di trattenere per sé parte della dote.

    Cinque furono le ipotesi di (—):

    — retentio pròpter mòres [vedi];

    — retentio propter res donàtas [vedi];

    — retentio propter res amòtas [vedi];

    — retentio propter lìberos [vedi];

    — retentio propter impènsas [vedi].

    Retentio pròpter impènsas [Ritenzione per le spese]

    Particolare fattispecie di retentio dòtis [vedi]: si concretizzava nella possibilità, per il marito, di trattenere parte della dote al fine di essere ripagato di tutte le spese sostenute per sopportare i pesi del matrimonio (ad ònera matrimonii ferènda) purché fossero state preventivamente o successivamente approvate dalla moglie.

    Le spese per la conservazione dei beni facenti parte della dote venivano invece automaticamente detratte dalla dote.

    Retèntio propter lìberos [Ritenzione per i figli]

    Particolare fattispecie di retentio dotis [vedi]: si concretizzava nella possibilità, per il marito, di trattenere 1/5 della dote in caso di morte della moglie (1/6 se lo scioglimento del matrimonio dipendeva da colpa della moglie), per ciascun figlio.

    Retèntio propter mòres [Ritenzione per i cattivi costumi della moglie]

    Particolare fattispecie di retentio dotis [vedi]: si concretizzava nella possibilità, per il marito di agire, con un iudìcium de mòribus o attraverso una repetìtio de moribus, per trattenere 1/6 del patrimonio dotale, se il divorzio era dovuto a comportamento particolarmente grave della moglie, oppure 1/8 in caso di comportamento leggero, ma non grave.

    Retèntio propter res amòtas [Ritenzione per le cose sottratte]

    Particolare fattispecie di retentio dotis [vedi]; si concretizzava nella possibilità, per il marito, di trattenere parte della dote fino a quando la moglie non gli avesse restituito le cose mobili che gli aveva sottratto [vedi àctio rèrum amotàrum] durante il matrimonio.

    La (—) si esercitava attraverso l’opposizione da parte del marito di un’excèptio dòli [vedi] alla moglie che agiva per la restituzione della dote.

    Retentio propter res donàtas

    Particolare fattispecie di retentio dotis [vedi]: si concretizzava nella possibilità, per il marito, di trattenere una parte del valore di quanto, in spregio del divieto di donazione tra coniugi [vedi donàtio] aveva donato alla moglie in costanza di matrimonio.

    Retratto litigioso

    [vedi Lex Anastasiàna; Cèssio crèditi]

    Reus

    Termine col quale veniva talvolta designato il debitore di un’obbligazione (detto anche obligàtus).

    Reus in excipièndo fit àctor [Relativamente alle eccezioni, il convenuto diventa attore; cfr. art. 2697 c.c.]

    L’espressione indica che, in ordine alle eccezioni, il convenuto assume la posizione di attore: ciò vuol dire che il convenuto che solleva una eccezione, ha l’onere di provare i fatti posti a fondamento dell’eccezione stessa [vedi ònus probàndi].

    Reverèntia coniugàlis

    [vedi Matrimonium]

    Revèrsio ad dòminum

    [vedi Usucàpio]

    Revìsio per saltum [Impugnazione immediata in Cassazione; cfr. art. 569 c.p.p.]

    L’espressione è adoperata per indicare quei casi in cui è consentito impugnare una sentenza di primo grado, proponendo immediatamente ricorso in Cassazione e “saltando” il giudizio d’appello (omisso medio) (es. art. 569 c.p.p.).

    Revocàtio in servitùtem

    Uno dei modi di costituzione dello status [vedi] di servus: in virtù di essa il libèrtus [vedi libertìnitas] che si era dimostrato ingrato verso il patrònus [vedi] (venendo meno ad uno degli obblighi impostigli dalla libertinitas), ricadeva nella condizione di servus.

    L’istituto della (—) fu caratteristico del diritto postclassico.

    Rex [Re]

    Suprema carica nell’organizzazione politica della Roma arcaica.

    La storia ricorda sette re di Roma:

    — Romolo (il fondatore) [vedi];

    — Numa Pompilio [vedi];

    — Tullo Ostilio [vedi];

    — Anco Marzio [vedi];

    — Tarquinio Prisco [vedi];

    — Servio Tullio [vedi];

    — Tarquinio il Superbo [vedi].

    Il periodo della monarchia va, secondo la tradizione, dal 754 (o 753) a.C. — anno della fondazione della città — al 510 a.C. — anno del violento allontanamento della dinastia etrusca dei Tarquinii.

    Il (—) era l’organo sovrano e riuniva in sé le funzioni più importanti della città; era, infatti:

    — capo dell’esercito;

    — supremo sacerdote;

    — rappresentante della città nei rapporti internazionali;

    — sommo giudice.

    Nello svolgimento delle sue attività, era assistito dal senatus (in origine, consesso di consiglieri, di nomina regia, i cui singoli membri erano detti patres). A tal proposito, occorre distinguere:

    — la monarchia latino-sabina (rappresentata dai primi 4 re) fu ossequiosa delle attribuzioni del Senato e delle assemblee popolari;

    — la monarchia etrusca (rappresentata dalla dinastia dei Tarquinii) impresse, invece, una forte svolta assolutistica, superando la precedente concezione che considerava il (—) come prìmus inter pares (almeno rispetto ai patrizi).

    La designazione del nuovo (—) avveniva:

    — per designazione da parte del predecessore;

    — per vocazione del primogenito del re defunto;

    — per elezione da parte del senato [vedi interrègnum], mancando un discendente del re defunto o un successore da quest’ultimo designato.

    In periodo repubblicano il titolo di (—), non formalmente abolito, fu attribuito al supremo sacerdote dei culti romani (rex sacròrum o rex sacrifìculus), assumendo una valenza non più politica, ma esclusivamente religiosa.

    Rex sacrifìculus

    [vedi Rex]

    Ricimero

    Potentissimo magìster mìlitum [vedi]; influenzò le sorti dell’impero romano d’Occidente favorendo l’ascesa al trono o la capitolazione di molti imperatori (Avito, Maggiorano, Libio Severo, Antemio, Olibrio), negli anni che andarono dal 456 al 472 d.C. (anno della sua morte).

    Riduzione del negozio giuridico

    Espressione del principio di utilizzazione dei negozi utili, con cui si indicava, nel mondo romano, un procedimento attuato — nei singoli casi — dai giuristi o dai magistrati giusdicenti su sollecitazione degli interessati.

    La (—) si verificava tutte le volte in cui il negozio era parzialmente inutile, ma le sue finalità potevano essere realizzate con quanto di esso vi fosse di utilizzabile: in sostanza si considerava inesistente la parte inutile e si conservava quella sana (“utile per inutile non vitiàtur”).

    Rogàtio

    Una delle due fasi del processo comiziale [vedi], insieme all’anquisìtio [vedi]: in essa i comizi [vedi comìtia] si pronunciavano, a seguito dell’emissione di un decreto di condanna a conclusione dell’anquisitio [vedi], sull’opportunità o meno di commutare la pena di morte (pœna càpitis) in quella di interdìctio aqua et igni [vedi].

    Rogatio legis

    [vedi Lex]

    Rogatio sempronia de civitàte sòciis danda

    Proposta di legge [vedi Lex] formulata da Caio Gracco [vedi Caio Gracco, Tiberio] nel 122 a.C. e volta a concedere la cittadinanza latina agli Italici e quella romana ai Latini [vedi]. Il progetto suscitò l’ostilità sia delle classi dirigenti romane, che intrattenevano buoni rapporti con le oligarchie della penisola ma non volevano l’estensione indiscriminata della cittadinanza; sia delle masse proletarie, timorose di perdere peso politico per la moltiplicazione degli elementi cittadini.

    La (—) segnò la fine politica di Caio Gracco: il senato si avvalse dell’ausilio d’un tribuno della plebe, Marco Livio Druso, che interpose l’intercèssio tribunicia [vedi], bloccando la proposta. La popolarità di Caio Gracco crollò ed egli non riuscì a farsi rieleggere tribuno.

    Rogatiònes per sàturam

    Venivano così definite le proposte di leggi [vedi lex] aventi ad oggetto argomenti diversi.

    Le (—), fenomeno di malcostume legislativo, furono vietate dalla lex Cæcìlia Didia de modo lègum promulgandàrum.

    Roma (scuola di)

    Scuola giuridica molto fiorente in periodo postclassico, in particolare nel periodo tra il IV ed il V sec. d.C.

    Fu una delle scuole (insieme a quelle di Berito [vedi] e di Costantinopoli [vedi], abilitate da Giustiniano all’insegnamento ufficiale del diritto.

    Romaikè archaiologhìa

    [vedi Dionigi di Alicarnasso]

    Romolo

    Leggendario fondatore di Roma, da intendere come eponimo giustificativo del nome della città. Si è, infatti, chiarito che il mitico (—) non è altro che una creazione leggendaria: i Romani — come molti popoli antichi — sentirono il bisogno di collegare la nascita della città alla figura di un eroe che desse il proprio nome alla comunità (in realtà il suo nome derivava da quello della città o del popolo). Dunque, (—) significa “il Romano” ed è il simbolo del popolo romano.

    Secondo la tradizione (—) avrebbe governato la comunità latina stanziata sul Palatino [vedi], formata dalla tribù dei Ràmnes, mentre Tito Tazio, quella sabina dei Tìties stanziata sul Quirinale. Alle due originarie tribù si associò, successivamente, una terza tribù, di origine etnica incerta, quella dei Lùceres. Le tre tribù che costituirono l’originario Populus Romanus Quirìtum sarebbero state organizzate in dieci curiæ (con a capo un curione) e suddivise ancora in 10 decurie governate ciascuna da un decurione. Le curie, che si configuravano come corporazioni religiose e militari, avevano anche funzioni politiche nei comizi curiati [vedi comìtia curiàta], le cui deliberazioni entravano in vigore dopo l’approvazione del senato, consesso degli anziani.

    (—) fu venerato dai Romani col nome di Quirino; fin dai tempi più antichi i Romani si denominarono Quiriti, dal vocabolo sabino curis (lancia), ad indicare un popolo guerriero per eccellenza.

    Leggendaria sarebbe anche la scomparsa di (—) avvenuta durante un temporale.

    Romolo Augustolo (imp. 475-476 d.C.)

    Ultimo imperatore romano d’Occidente, fu insediato sul trono dal padre Oreste nel 475 d.C. e deposto nel 476 da Odoacre [vedi] che lo relegò a Napoli.

    Con la deposizione di (—) si chiudevano tutte le dinastie degli imperatori d’Occidente: Odoacre, infatti, preferì governare l’Italia, col titolo di patrizio, come rappresentante dell’imperatore d’Oriente.

    Il re barbaro poté così insediarsi con le forme della legalità e giustificare la deposizione di (—) come un ritorno al concetto dell’unità dell’impero.

    Gli avvenimenti del 476 d.C. segnarono l’inizio della dominazione barbarica sull’Italia (come già era avvenuta la dominazione dei Visigoti in Spagna, dei Vandali in Africa, dei Franchi in Gallia).

    Tale data segna per tradizione la fine del mondo romano e l’inizio dell’epoca medievale.

    Rubicone

    Antico fiume, nei pressi dell’odierna Rimini, che delimitava il confine sacro, oltre il quale era vietato portare armi ed esercitare, quindi, il comando militare.

    Il 10-I-49 a.C. Cesare [vedi] varcò questa linea sacra al comando del suo esercito, dando così inizio alla guerra civile e sancendo, in pratica, la fine della Repubblica.

    Rubrìca lègis non est lex [La rubrica della legge non è legge]

    L’espressione indica che la rubrica che generalmente precede gli articoli di legge, non fa parte del contenuto imperativo della legge stessa, e non è, quindi, neanche utilizzabile a fini interpretativi.

    Rupilio P.

    Uomo politico vissuto nel II sec. a.C., fu proconsole della Sicilia.

    Viene ricordato principalmente perché, nel 131 a.C., insieme ad una commissione senatoria, fu propugnatore di un’importante innovazione dell’ordinamento giudiziario: si stabilì, infatti, che i processi tra cittadini appartenenti ad una medesima comunità provinciale fossero sottoposti alla cognizione degli organi giurisdizionali autonomi di quelle comunità, mentre le liti tra cittadini romani e provinciali fossero sottoposte alla giurisdizione del governatore.

    Rutilio Rufo

    Giurista di secondo piano, vissuto nel II sec. a.C. Fu allievo di P. Mucio Scevola [vedi], distinguendosi prevalentemente per un’intensa produzione di responsa [vedi] giuridici.

    Rùtum et cæsum

    Si trattava delle cose tagliate o scavate dalla terra: secondo Ulpiano [vedi], non rientravano tra le pertinenze [vedi pertinenza].

    Sabiniani

    [vedi Scuola sabiniana]

    Sabino (Masurio)

    Eminente giurista vissuto nel I sec. d.C., seguace di Capitone [vedi] e fondatore della scuola sabiniana [vedi] fu, con tutta probabilità, il primo giurista insignito del iùs pùblice respondèndi [vedi].

    Nell’ambito della sua vasta produzione spiccano i tre libri di diritto civile, commentati da Pomponio [vedi] e Paolo [vedi], i Libri memoriàlium, dedicati alla trattazione di argomenti di diritto pubblico e di diritto sacro, ed un commento all’editto del prætor urbanus [vedi prætor].

    Sacèrtas

    [vedi Consecràtio]

    Sacra

    Presso i Romani i (—) erano cerimonie a carattere religioso.

    Si distingevano:

    — sacra publica populi Romani, ovverossia il culto di Stato;

    — sacra familiari cioè il complesso di cerimoniali officiati dal pater familias, basati sulla memoria degli antenati e sulla devozione alle divinità “domestiche” (Lari e Penati);

    — sacra gentilicia nei quali la gens [vedi] si riuniva per rendere onore al proprio nome tutelare, che poteva essere una divinità olimpica (ad es. Giove sotterraneo per la gens Iulia [vedi]) o un astro (il sole per la gens Aurelia).

    Sacramèntum

    [vedi Lègis àctio sacramenti]

    Sacrilègium

    [vedi Crìmen sacrilegii]

    Sacròrum detestàtio

    [vedi Detestatio sacrorum]

    Sallustio Crispo

    Storico del I sec. a.C., fu contemporaneo di Caio Giulio Cesare [vedi], e fiero sostenitore. Iniziò da giovane la carriera politica e, sostenuto da Cesare, percorse tutti i gradi del cursus honorum [vedi].

    Dopo la guerra africana, fu nominato nel 46 a.C. proconsole per la nuova provincia Africa nova, formata dopo la conquista della Numidia.

    Al suo ritorno a Roma, accusato di malversazione e senza più il sostegno di Cesare [assassinato da partigiani della fazione senatoria (Idi di marzo del 44 a.C.)] , (—) si ritirò a vita privata, ormai deluso della vita politica, dedicandosi alla sua attività di scrittore.

    Tre sono le opere che hanno tramandato la sua fama alla storia: il Bellum Catilinæ, il Bellum Iugurthinum e le Historiæ, redatte in 5 libri, in cui sono narrati gli eventi storici compresi tra il 78 a.C., anno della morte di Silla, e il 67 a.C., anno del primo consolato di Pompeo.

    Nella sua ricostruzione dei motivi e delle cause della crisi della Repubblica, non sempre (—) appare ricercatore scrupoloso o critico obiettivo, non mascherando affatto la sua posizione chiaramente antisenatoria.

    Ma le sue analisi storiche non potrebbero essere più precise: egli si dimostra maestro nel ricercare le cause dei fatti e nello studio psicologico degli animi e dei sentimenti dei protagonisti delle singole vicende storiche, penetrando a fondo i fenomeni sociali ed economici.

    Come in genere per tutte le opere storiografiche, il contributo di (—) appare, altresì, di notevole importanza ai fini di una ricostruzione più puntuale del diritto pubblico dell’epoca repubblicana, argomento su cui, per la sua valenza politica, non di rado lo storico si sofferma.

    Saltus hibèrni et æstìvi

    Erano i pascoli stagionali (invernali ed estivi), sui quali si riteneva possibile l’esercizio del possesso [vedi possessio] nudo animo, cioè attraverso il solo animus possidèndi [vedi], prescindendo dall’elemento materiale del corpus: si trattava, infatti di pascoli idonei ad essere materialmente sfruttati per una sola stagione all’anno.

    Salva rèrum substàntia

    [vedi Ususfrùctus]

    Salvio Giuliano

    Eminente giurista vissuto durante il principato di Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio, fu discepolo di Giavoleno Prisco [vedi].

    In vita ricoprì una serie di cariche senatorie e amministrò per un lungo periodo la provincia della Germania inferiore (Germania meridionale) in qualità di governatore.

    Tra la sua ampia e poliedrica produzione giuridica, si segnalano i 90 libri di Digesta, la cui carica innovativa risulta apprezzabile, per quanto si può desumere dai frammenti pervenutici, peraltro, numerosi.

    Secondo la tradizione, (—) fu autore (per incarico dell’imperatore Adriano) di una codificazione dell’edìctum perpetuum [vedi].

    È da sottolineare che l’opera giulianea ha esercitato un’influenza notevolissima sullo sviluppo del diritto in epoca successiva, determinando (grazie all’elaborazione di soluzioni definitive in ordine a numerose questioni dibattute da tempo immemorabile), il superamento della profonda rivalità tra scuola proculiana [vedi] e scuola sabiniana [vedi], che aveva caratterizzato i secoli precedenti.

    Sanatoria del negozio giuridico [cfr. artt. 1423, 1424, 1444, 1451 c.c.]

    Uno dei principi fondamentali dei moderni ordinamenti giuridici è il principio di conservazione, secondo il quale il negozio, nel rispetto della volontà delle parti, deve essere mantenuto in vita il più possibile ove sia possibile salvarlo in tutto o in parte.

    Il principio si basa sull’esigenza dell’economia degli atti giuridici nonché sulla presunzione di serietà della manifestazione di volontà dell’autore dell’atto.

    Nel diritto romano, secondo il iùs civile [vedi], un negozio nullo non poteva diventare efficace, ma poteva essere oggetto di sanatoria attraverso:

    — convalida [vedi];

    — conversione [vedi].

    Sanctio legis

    [vedi Lex]

    Sannitiche (Guerre)

    Denominazione delle tre guerre sostenute dai Romani contro i Sanniti tra il 343 e il 295 a.C.

    Inizialmente i rapporti tra i due popoli furono amichevoli, tanto che nel 354 a.C. fu stipulato un trattato di amicizia. Questo, però, poteva solo ritardare, ma non eliminare il conflitto tra Romani e Sanniti, entrambi desiderosi di possedere le fertili terre a sud del Garigliano.

    La prima guerra sannitica ebbe un rapido svolgimento e si concluse con il riconoscimento del diritto dei romani di includere nella propria alleanza le città della Lega campana.

    Roma estendeva così il suo dominio su una regione vasta, ricca e civilmente progredita. Terminata la prima guerra sannitica, dovette affrontare la rivolta dei Latini. Domata la rivolta, i Romani sciolsero la Lega latina ed imposero alle città che ne facevano parte condizioni molto gravose.

    La seconda guerra sannitica si svolse in due fasi: la prima dal 326 al 304 e la seconda dal 300 al 290.

    Nel 321 l’esercito romano, guidato dai consoli Postumio Albino e Veturio Calvino, tentò l’invasione del Sannio. I Romani, costretti a combattere in territorio montano, subirono una gravissima disfatta (Forche Caudine) [vedi].

    Riorganizzatasi, Roma riuscì a sconfiggere i nemici a Boviano [vedi].

    I Sanniti dovettero riconoscere i possessi romani della Campania e ad essi fu concesso di conservare il proprio territorio, divenendo alleati dei Romani.

    Con la terza guerra sannitica (298-290), Roma stroncò definitivamente i suoi fieri nemici, affermando il suo predominio in Italia meridionale e centrale.

    La battaglia decisiva si svolse a Sentino (295 a.C.) [vedi].

    Sàtio [Semina; cfr. artt. 934 ss. c.c.]

    Modi di acquisto del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] a titolo originario, rientrante nell’ambito dell’accessione [vedi accèssio] di cosa mobile a cosa immobile.

    In particolare, nella (—) si aveva la semina, da parte di un terzo, su un fondo altrui, con sementi non appartenenti al proprietario del fondo: in questo caso, quest’ultimo acquistava la proprietà dei germogli.

    Satisdàtio damni infècti

    [vedi Càutio damni infecti]

    Satisdatio ex òperis novi nunciatiòne

    [vedi Operis novi nunciàtio]

    Satisdatio iudicàtum sòlvi [Garanzia di adempimento in seguito al giudicato]

    [vedi Càutio iudicatum solvi]

    Satisdàtio prætòria

    La (—) costituiva, nel processo formulare [vedi processo per formulas], un tipo di cautio prætoria [vedi cautio] emessa dal Pretore su istanza dell’interessato, rivolta alla controparte, che era tenuta ad impegnarsi al pagamento di una somma di denaro all’istante allo scopo di garantirlo dal verificarsi di un evento temuto. In particolare, si aveva (—) qualora, oltre la promissio del destinatario del provvedimento pretorile, erano richieste altre cautiones o altre garanzie di terze persone, a maggiore garanzia dell’adempimento.

    Satisdàtio pro prædæ lìtis et vindiciàrum

    Garanzia prestata dal convenuto, nel processo per formulas [vedi], per la restituzione della cosa oggetto del giudizio o del suo controvalore, in caso di soccombenza. Era analoga alla satisdàtio iudicàtum solvi [vedi] dalla quale si distingueva poiché si applicava alla rèi vindicàtio realizzata mediante procedura per sponsiònem [vedi rèi vindicàtio]

    Satisdatio rem pupìlli sàlvam fòre [Garanzia a tutela del patrimonio del pupillo]

    La (—) era una cautio prætoria [vedi cautio] che si concretava in una promessa prestata dal tutore [vedi tutela] legittimo nella forma della stipulàtio [vedi] e con l’intervento di garanti.

    La (—), introdotta in epoca imperiale allo scopo di salvaguardare e tutelare il pupillo, comportava l’assunzione dell’obbligo, da parte del tutore, di amministrare il patrimonio pupillare secondo buona fede.

    La (—) poteva essere richiesta dal magistrato anche al tutore dativo [vedi tùtor dativus]. Non era tenuto a prestare la (—) il tùtor testamentàrius [vedi]; essa valeva unicamente come titolo preferenziale laddove il testatore avesse nominato più tutori. In età classica il tutore legittimo o testamentario che avesse prestato la (—), era esposto, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di gestione, all’àctio ex stipulàtu [vedi].

    Satisdatio suspècti herèdis

    Era la garanzia prestata dall’erede [vedi heres], sospettato di essere insolvente, in favore dei creditori del de cùius [vedi], per garantire il pagamento dei debiti ereditari.

    Scevola

    [vedi Mucio Scevola (Publio); Mucio Scevola (Quinto)]

    Schola degli agèntes in rèbus

    [vedi Magister officiòrum]

    Schola palatìna

    [vedi Magìster officiòrum]

    Scholia Sinaìtica

    Sono brevi commenti, in lingua greca, ai libri 35-38 dei commenti ulpianei all’opera di Sabino [vedi]. Furono scoperti, nella seconda metà del secolo scorso, in un monastero del monte Sinai.

    Gli (—) furono probabilmente redatti tra il 438 ed il 529 d.C. e riportano anche brani tratti da numerose altre opere di Ulpiano [vedi] e di altri giuristi classici (tra cui Paolo [vedi]), oltre a costituzioni imperiali raccolte nel Codex Gregoriànus [vedi], Hermogeniànus [vedi] e Theodosiànus [vedi].

    Scientia fràudis [Conoscenza della frode]

    Requisito indefettibile per l’esperimento dell’azione revocatoria [vedi àctio Pauliàna], consistente nella conoscenza della frode da parte del terzo acquirente dei beni venduti dal debitore in danno dei creditori.

    Tale requisito era necessario per la revoca dei soli atti a titolo oneroso.

    Scribæ [lett. “scrivani”]

    Ufficiali subalterni dell’organizzazione amministrativa repubblicana, appartenenti alla categoria degli apparitòres [vedi].

    Essi venivano nominati dai magistrati tra i cittadini romani ed erano retribuiti dallo Stato.

    Scrìnia [Uffici]

    Venivano così definiti gli uffici imperiali che, in quanto preposti all’amministrazione dei più importanti settori dell’organizzazione imperiale, possono paragonarsi agli attuali Ministeri. Essi costituirono, dunque, l’ossatura dell’articolato apparato burocratico che, in ragione delle accresciute dimensione dell’Impero, caratterizzò la sua struttura fin da Augusto [vedi Ottaviano Augusto]. Si deve a Claudio [vedi] la riorganizzazione dell’intera burocrazia e degli (—) a cui capo egli pose dei liberti [vedi libertinitas] suscitando vivaci critiche cui avviarono gli imperatori successivi, sostituendoli con gli appartenenti al ceto equestre [vedi ordo equester].

    I principali (—) furono:

    — a ratiònibus, ufficio che provvedeva all’amministrazione del fiscus Cæsaris [vedi];

    — ab epìstulis, ufficio che redigeva le epistulæ [vedi] imperiali (in greco od in latino) contenenti pareri richiesti da magistrati, o contenenti nomine;

    — a libèllis, ufficio che provvedeva a rispondere alle suppliche ed ai pareri chiesti dai privati all’imperatore;

    — a cognitiònibus, ufficio che provvedeva all’istruzione delle cause sottoposte alla cognìtio extra òrdinem dell’imperatore;

    — a memoria, ufficio istituito nel III sec. d.C. per coordinare il lavoro degli altri uffici.

    La direzione degli (—) imperiali fu attribuita al magìster officiòrum [vedi].

    Scriptura [Scrittura; cfr. artt. 934 ss. c.c.]

    Modo di acquisto a titolo originario del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi], rientrante nell’ambito dell’accessione [vedi accèssio] di cosa mobile a cosa mobile. In particolare, si riteneva che il proprietario delle cose sulle quali un terzo avesse scritto (pergamene, papiri) acquistava la proprietà delle sostanze usate per scrivere (inchiostro, cera), e, con esse, dello scritto.

    L’autore dello scritto perdeva, pertanto, ogni diritto sul prodotto intellettuale: il proprietario delle pergamene o dei papiri poteva, infatti, a sua libera scelta, distruggere lo scritto o divulgarlo. Egli era tenuto, tuttavia, a pagare le spese di scrittura e, se rifiutava di farlo, reclamando egualmente la proprietà dello scritto, poteva vedere paralizzata la sua pretesa da una excèptio doli mali [vedi exceptio doli; dolus malus].

    Scuola di Berito

    [vedi Berito]

    Scuola di Costantinopoli

    [vedi Costantinopoli]

    Scuola di Roma

    [vedi Roma]

    Scuola proculiana

    [vedi Scuola sabiniana]

    Scuola sabiniana

    Fu una delle principali correnti di pensiero giuridico, insieme alla scuola proculiana, entrambe sviluppatesi tra il I ed il II sec. d.C.

    Il clima di fervore scientifico-letterario della tarda età repubblicana e dei primi secoli del Principato favorì la nascita e lo sviluppo delle due scuole giuridiche, caratterizzate ciascuna da diverse impostazioni socio-politiche e dall’acerrima rivalità tra i rispettivi caposcuola.

    In particolare:

    — la (—) si ispirava al pensiero giuridico di Capitone [vedi] ed annoverava tra le sue fila giuristi del valore di Sabino [vedi] (da cui prese nome), Cassio [vedi] e Giuliano [vedi]; era espressione di tendenze conservatrici ed era legata ai valori tradizionali;

    — la Scuola proculiana, si ispirava, invece, al pensiero giuridico di Labeone [vedi] ed annoverava tra le sue fila giuristi del calibro di Proculo [vedi] (da cui prese nome) e Celso [vedi]; era portatrice di orientamenti marcatamente progressisti.

    Secondo parte della dottrina, tra le due scuole non sussisteva una sostanziale contrapposizione di orientamenti giuridici, bensì una diversità esclusivamente politica: i sabiniani sarebbero stati, infatti, legati al potere imperiale, mentre i proculiani sarebbero stati fondamentalmente indipendenti.

    La dottrina dominante è, invece, dell’avviso che le due scuole fossero profondamente diverse proprio sotto il profilo squisitamente giuridico concettuale: l’opera dei Proculiani, maggiormente rilevante dal punto di vista scientifico ebbe carattere essenzialmente casistico e pratico, mentre l’opera dei Sabiniani, culturalmente meno originale, fu diretta prevalentemente all’esposizione sistematica.

    A partire dalla fine del II secolo d.C., le due scuole conobbero una progressiva decadenza, da taluni attribuita all’autorevolezza del pensiero giuridico di Salvio Giuliano [vedi], capace di superare i contrasti tra i giuristi dei due indirizzi; le due scuole scomparvero del tutto in età tardo-classica.

    Sèctio bonòrum [Divisione dei beni]

    Istituto di carattere pubblicistico, affine alla bonorum vendìtio [vedi], ma più risalente, riguardò i crediti vantati dallo Stato nei confronti di privati: i beni del debitore erano attribuiti in blocco, dietro il pagamento di un corrispettivo, ad un soggetto (bonorum sèctor), il quale provvedeva successivamente a venderli separatamente, traendo un guadagno, il più delle volte, notevole.

    Il bonorum sector acquistava il domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] dei beni.

    A tutela del suo possesso il pretore concesse un interdìctum [vedi] sectòrium.

    Sèctor bonorum

    [vedi Sectio bonorum]

    Secùri percùssio [Decapitazione]

    Secondo parte della dottrina, era la pena riservata, in diritto penale romano, al soggetto che si fosse reso responsabile della commissione del crimine di perduèllio [vedi].

    È opportuno precisare che la pena di morte (comunque cagionata), pur prevista nell’originaria formulazione degli artt. 17 n. 1 e 21 del Codice penale del 1930, non è ammessa nel nostro ordinamento secondo quanto stabilito dall’art. 27, 4° co., Cost.; essa era già stata, peraltro, precedentemente soppressa, con conseguente assorbimento nell’ergastolo, sia per i delitti previsti dal Codice penale (D.L.L. n. 224/1944), che per quelli previsti da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (D.L. n. 21/1948).

    Di recente, la L. n. 589/94 ha, tuttavia abrogato l’art. 241 del codice penale militare di guerra, l’unica disposizione che ancora prevedeva la pena di morte che, dunque, scompare definitivamente dal nostro sistema giuridico.

    Sedìtio

    [vedi Crìmen maiestàtis]

    Seleucidi

    Dinastia che, dopo lo smembramento dell’impero di Alessandro Magno, dominò la Siria e la maggior parte delle terre asiatiche conquistate da Alessandro.

    Il fondatore dei (—) fu Seleuco I (358-281a.C.), che aveva ricevuto il governo di Babilonia nel 321. Alla fine del IV sec. egli aveva esteso il suo potere verso est, su tutte le province conquistate da Alessandro fino alle rive dell’Indo. Successivamente, sconfisse Antigone I di Macedonia e Lisimaco di Tracia. Tentando di conquistare la Macedonia, Seleuco fu assassinato da Tolomeo Cerauno, figlio di Tolomeo I.

    Gli successero Antioco I (281-261a.C.), quindi Antioco II (261-246), Seleuco II (246-225), Seleuco III (225-223). Gli ultimi due sovrani combatterono contro i Tolomei per la conquista della Palestina.

    Nel 200 a.C. Antioco III il Grande (223-187) riuscì nell’impresa.

    Egli si dimostrò un sovrano energico. Represse la rivolta dei suoi governatori orientali, quindi intraprese la riconquista dei territori perduti dai suoi predecessori. Tra il 212 e il 206 conquistò l’Armenia e riannesse la terra dei Parti e la Bactriana, giungendo fino all’Indo.

    Tale impresa non ebbe un risultato durevole. Nel 196, nel tentativo di riconquistare la Tracia, allarmò i Romani, preoccupati dalla sua politica espansiva. Dopo avere invaso la Grecia (192), Antioco fu sconfitto dai Romani per tre volte, in particolare alla battaglia di Magnesia (189) da un esercito guidato da Lucio. In seguito a tale evento, Antioco fu costretto a cedere la maggior parte dell’Asia Minore.

    Gli successe Seleuco IV Filopatore (187-175), il quale oppresse gli Ebrei, combatté Eumene, re di pergamo, a favore di Farnace, re del Ponto, e per questo dovette pagare ai Romani un’ingente somma di danaro; fu ucciso dal suo ministro Eliodoro, che usurpò la corona. Antioco IV Epifano (175-163), ardente filoelleno invase l’Egitto (169) ma fu costretto dall’ambasciatore romano Popilio Lena alla ritirata. Tentò l‘unificazione culturale e religiosa del regno, attraverso l’ellenizzazione degli Ebrei e l’abolizione della religione ebraica. Tale tentativo provocò la rivolta dei Maccabei, narrata nel libro di Daniele della Bibbia.

    Dopo la morte di Antioco IV il potere dei (—) declinò progressivamente con i successori Antioco V (163-162), Demetrio I (162-150), Antioco VI (150-145) Demetrio I (re dal 149 al 139 e dal 129 al 125). In una battaglia contro i Parti, Demetrio II, fu fatto prigioniero per 10 anni, durante i quali regnò il fratello Antioco VII. Quest’ultimo tentò per l’ennesima volta di conquistare il regno dei Parti ma fu sconfitto nel 129, portando alla perdita definitiva dei territori dei (—) in Oriente. Successivamente, Seleuco V (125-123), figlio di Cleopatra Thea e Demetrio II, salì al trono col fratello Antioco VIII ma fu ucciso dalla madre che aspirava al trono.

    La dinastia dei (—) durò circa due secoli e mezzo, dal 311 al 64 a.C., fino ad Antioco l’Asiatico, spogliato del regno da Pompeo Magno.

    Sèlla curùlis

    Introdotta dalla monarchia etrusca, la (—) era una delle insegne attribuite al rex [vedi], quale segno esteriore dell’impèrium. Terminata la dominazione etrusca divenne l’insegna di tutti i magistrati [vedi magistràtus] curuli (dittatori, consoli, pretori ed edili curuli).

    Sèmel heres semper heres [Erede una volta, erede sempre]

    Principio fondamentale del diritto romano in materia di successione a causa di morte [vedi succèssio mòrtis causa], in virtù del quale l’istituzione ereditaria nel testamento non poteva essere sottoposta a termine [vedi dìes]: appariva inammissibile che, dopo aver acquistato la qualità di erede, un soggetto potesse perderla.

    Il termine si considerava, pertanto, come non apposto. L’istituzione ereditaria poteva, però, essere subordinata a condizione sospensiva.

    Semel testator semper testator [Chi aveva fatto testamento una volta non poteva trarsi indietro]

    Il “testamentum” fu considerato revocabile dal “testator” in ogni momento prima della morte ma con alcune differenze tra ius civile, ius honorarium, ordinamento postclassico.

    — Nello “ius civile” [vedi], il “testamentum” poteva essere revocato solo mediante la confezione di un nuovo e diverso testamento. Chi aveva fatto testamento una volta non aveva dunque la possibilità di tirarsi indietro in applicazione del principio (—).

    — Nello “ius honorarium” [vedi] il testamento era considerato dal punto di vista documentale: il testator poteva revocare il testamento anche “distruggendo” le tavole testamentarie.

    In questo caso, però, dal momento che iure civili, come abbiamo appena visto, il testamento era sempre valido, il pretore concesse agli eredi ab intestato la bonorum possessio sine tabulis [vedi].

    — Nel diritto postclassico, il testamento era considerato revocato e quando il “testator” aveva fatto un altro testamento, e quando il “testator” aveva volontariamente lacerato il documento. Giustiniano aggiunse a queste ipotesi il caso del “testator” che aveva pubblicamente dichiarato alla presenza di tre testimoni di volerlo revocare.

    Semiplena probàtio [lett. “prova semipiena”; cfr. art. 2736 c.c.]

    Espressione adoperata in relazione alla fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 2736, 1° co., n. 2.

    La (—) è una situazione probatoria non soddisfacente: l’art. 2736 cit. stabilisce che, nei casi in cui la domanda o le eccezioni non risultano pienamente provate, pur non essendo del tutto sfornite di prova, il giudice può deferire ad una delle parti il giuramento suppletorio, al fine di decidere la causa.

    Senàtus [Senato]

    Era l’assemblea dei patres, o degli anziani.

    Varie sono le tesi riportate dalla moderna dottrina sull’origine di tale organismo; alcuni studiosi ritengono che i patres fossero gli anziani capi delle gentes [vedi gens], altri ritengono che fossero gli originari esponenti del ceto patrizio. Controversa è, inoltre, la stessa composizione originaria del (—): alcuni autori ritengono che la scelta dei membri fosse di competenza regia, altri che i senatori fossero scelti in base a criteri dinastici.

    In età monarchica, il (—) era essenzialmente l’organo consultivo del rex [vedi]: il rex, pur non essendo vincolato dai pareri senatoriali, doveva comunque tenere conto di essi, ai fini di ogni decisione.

    A tale organo competeva (almeno fino all’avvento dei sovrani etruschi) la scelta dell’intèrrex [vedi interrègnum] e conseguenzialmente del rex, prescelto, a sua volta, dall’interrex di turno.

    Nel corso dell’età repubblicana, il (—) acquisì una posizione di notevole rilievo istituzionale divenendo l’organo di maggior rilievo politico in Roma, in ragione soprattutto della sua stabilità a fronte della durata annuale delle magistrature repubblicane.

    Composto in origine solo da patrizi, nel corso del IV a.C. il (—) subì una profonda trasformazione a seguito del progressivo inserimento nel suo organico di esponenti della classe plebea: da organo prettamente patrizio, espressione dell’antica nobìlitas aristocratica, divenne, invece, espressione della nuova nobilitas di estrazione patrizio-plebea, caratterizzata da un potere economico, più che dinastico.

    Tale evoluzione fu sancita normativamente, intorno al 312 a.C., dalla lex Ovìnia [vedi], che introdusse nuove disposizioni in ordine alla nomina dei senatori. Questi, eletti dai censori tra ex magistrati, ogni 5 anni, ricoprivano tale carica fino alla loro morte, salva destituzione a seguito di dichiarazione di indegnità.

    Il numero dei membri variò in maniera rilevante durante l’età repubblicana; in origine 300, fu portato da Silla [vedi] a 600 e da Cesare [vedi] a 900.

    I principali poteri attribuiti al (—), in periodo repubblicano, furono:

    — l’auctòritas, ossia la potestà di confermare o meno le deliberazioni comiziali [vedi comìtia]. In origine l’atto di conferma era successivo all’approvazione delle leggi; in un secondo momento divenne preventivo, secondo quanto disposto dalla lex Publìlia Philònis de patrum auctoritàte del 339 a.C.;

    — il consìlium, che si concretizzava nell’emanazione di pareri [vedi senatusconsùltum] diretti ai magistrati. La funzione consultiva costituì il perno dell’azione politica senatoriale, incidendo in modo penetrante sull’azione delle autorità cittadine.

    Difatti, pur non essendo il parere giuridicamente vincolante per i magistrati, raramente questi si discostavano da esso, diventando spesso meri esecutori materiali della volontà senatoria.

    Tra le materie di competenza del (—), sostanzialmente afferenti a tutti gli aspetti della vita pubblica, un ruolo essenziale deve riconoscersi alla politica estera ed alla prorogàtio impèrii [vedi]. Quanto alla prima esso, aveva una posizione monopolistica, che si esprimeva nel potere di dichiarare guerra, di stipulare trattati di pace e di alleanza e di gestire le relazioni diplomatiche; la seconda, invece, consisteva nella concessione, ai magistrati che avevano concluso l’anno di carica, di una proroga dei poteri e delle funzioni.

    Nei primi tre secoli dell’età del principato il (—) fu l’unico organismo di matrice repubblicana rimasto in vita, con qualche attribuzione, come espressione fondamentale della classe nobiliare. Delle antiche funzioni, alcune vennero meno, altre, invece, furono notevolmente ampliate; in particolare furono considerate fonti di diritto le deliberazioni del (—).

    Naturalmente, con l’accentuarsi delle tendenze assolutistiche ed accentratrici dei prìncipes, le competenze senatoriali subirono sempre una più profonda erosione: così, il potere consultivo, pur sopravvivendo nelle sue caratteristiche tradizionali, poté essere esercitato solo nelle materie non avocate a sé dal prìnceps. Ben presto, tuttavia, anche in tali materie residue l’attività del senatusconsultum si ridusse a mera conferma delle decisioni imperiali: l’imperatore, che era, ormai, titolare esclusivo del iùs agèndi cum pàtribus (potere di convocazione del (—)), con una relàtio personale, ovvero con un’oràtio letta da un suo rappresentante, c.d. “oratio principis in senatu habita”, pur limitandosi a richiedere al (—) l’adozione di un provvedimento, nella sostanza dettava all’assemblea dei patres la sua volontà senza che questa potesse in alcun modo disattenderla ovvero discostarsene.

    Tale processo di esautoramento dell’istituzione senatoriale subì una profonda accelerazione ad opera di Diocleziano [vedi] e dei suoi successori, che crearono una struttura burocratica fortemente centralizzata. In tale organizzazione non poteva trovare spazio un organo consultivo, espressione (pur se svalutata) di un ceto oligarchico nobiliare, oramai privo della reale possibilità di incidere nella vita politica romana.

    Senatusconsùltum

    Il (—) fu una delle fonti del diritto romano; secondo Gaio [vedi] (Inst. I, 4) (—) è ciò che il Senato [vedi] comanda e dispone, ed ha forza di legge.

    La rilevanza del (—) fu certamente condizionata dal prestigio e dall’autorità di volta in volta attribuiti al Senato nelle varie epoche della storia romana: da mero parere giuridicamente non vincolante in epoca repubblicana, esso diventò strumento normativo per eccellenza (insieme alle leggi) nell’età del Principato.

    Nel corso dello stesso periodo, tuttavia, il (—) finì per svalutarsi gradualmente venendo spesso sollecitato dalla volontà del prìnceps, alla quale non mancava, di volta in volta, di conformarsi.

    Senatusconsultum ad oratiònem Antonìni de donatiònibus inter vìrum et uxòrem [S.c. sulle donazioni tra marito e moglie, ispirato da un’oratio di Antonino Pio]

    Senatusconsultum [vedi] risalente al 206 d.C., ispirato da un’oràtio di Antonino Pio; stabilì, in deroga al divieto di donazioni tra coniugi, che fosse valida la donazione fatta alla moglie (od al marito), in caso di morte del donante (sempreché la donazione non fosse stata revocata).

    Senatusconsultum ad orationem Marci et Commodi

    Senatusconsultum [vedi] emanato, su impulso degli imperatori Marco Aurelio e Commodo, nel II sec. d.C.: stabilì il divieto di nozze, tra la donna sottoposta a tutela ed il tutore (o il figlio del tutore), prima che questi avesse adempiuto l’obbligo di prestare il rendiconto della gestione [vedi tutela].

    Senatusconsultum ad orationem Severi

    Emanato nel 195 d.C.: vietò a tutori e curatori di alienare i “prædia rustica vel suburbana” dei loro assistiti, comminando a carico degli infrattori la pena del “duplum”.

    Senatusconsultum Æmiliànum de servis

    [vedi Senatusconsultum Silaniànum de servis]

    Senatusconsultum Articuleiànum

    Senatusconsultum [vedi] risalente agli inizi del II sec. d.C. Insieme al senatusconsultum Rubriànum ed al senatusconsultum Dasumiànum, emanati tra il 101 ed il 103 d.C., modificò la disciplina del fideicommìssum [vedi], stabilendo che:

    — se i soggetti che avevano ricevuto l’incarico, per fedecommesso, di affrancare schiavi del de cùius [vedi], rifiutavano di far ciò anche dietro invito del pretore, quest’ultimo poteva affrancare con un suo provvedimento quegli schiavi, che divenivano così liberti [vedi libertinitas] “del dante causa e non del fiduciario”;

    — questa disciplina si applicava anche in caso (non di un rifiuto, bensì) di assenza del soggetto fiduciario: in questo caso, tuttavia, gli schiavi divenivano liberti del fiduciario;

    — queste disposizioni si applicavano anche ai territori delle province.

    Senatusconsùltum Calvisiànum de nuptiis

    Senatusconsultum [vedi] risalente al 61 d.C.: vietò l’unione matrimoniale tra una persona di età inferiore ai 60 anni (per gli uomini) e 50 anni (per le donne) ed un’altra di età superiore a tali limiti.

    Senatusconsultum Calvisianum de pecùniis repetùndis

    Senatusconsultum risalente agli albori del Principato (4 a.C.), riportato dal quinto degli editti di Augusto ai Cirenei ed emanato in tema di crìmen repetundàrum [vedi].

    Il (—) apportò numerose semplificazioni in materia processuale, per l’ipotesi di accusa non capitale, deferendo il giudizio ad una commissione di cinque senatori. Non è dato sapere la durata della sua vigenza.

    Senatusconsultum Claudiànum de contubèrnio

    Senatusconsultum [vedi] risalente al 52 d.C., con il quale furono regolate le unioni tra donne libere e schiavi [vedi contubernium]; in particolare:

    — la donna libera stabilmente unita con uno schiavo, perdeva la sua condizione di ingenua [vedi ingenuus];

    — se la donna libera restava unita allo schiavo, nonostante l’esplicito divieto del padrone dello schiavo, sia lei che i suoi figli divenivano schiavi dello stesso;

    — se un uomo libero aveva sposato una schiava credendola, per errore, libera, i figli maschi venivano considerati liberi, mentre le figlie erano considerate schiave.

    Senatusconsultum Claudiànum de nùptiis

    Senatusconsultum [vedi] risalente al 49 d.C., la cui emanazione fu sollecitata dall’imperatore Claudio per sposare Agrippina: stabilì la validità del matrimonio tra zio paterno e nipote (in precedenza ritenuto incestuoso).

    Senatusconsultum Claudianum de repetùndis

    Senatusconsultum [vedi] emanato nel 47 d.C.: sottopose al regime (e, quindi, alla pena) del crìmen repetundàrum [vedi] quegli avvocati che avessero preteso e percepito dal proprio cliente più di 10.000 sesterzi, in violazione del divieto sancito inizialmente dalla lex Cincia [vedi].

    Il cliente poteva comunque esperire nei confronti dell’avvocato un’àctio pœnàlis [vedi] in quàdruplum.

    Senatusconsultum Claudianum de servis

    [vedi Senatusconsultum Silaniànum de servis]

    Senatusconsultum Dasumiànum

    [vedi Senatusconsultum Articuleiànum]

    Senatusconsultùm de Bacchanàlibus

    Senatusconsultum [vedi] risalente al 186 a.C. con cui il Senato abolì la possibilità di celebrare i Baccanali [vedi] per evitare il turbamento che ne derivava all’ordine pubblico e alla tradizionale morigeratezza dei costumi romani.

    Senatusconsùltum de distractiòne bonòrum

    Senatusconsultum [vedi] risalente ad epoca incerta, con il quale si stabilì che gli appartenenti all’ordo senatòrius [vedi], che fossero irrimediabilmente insolventi, godessero del beneficio della bonorum distràctio [vedi], consistente nella facoltà di ottenere la vendita alla spicciolata dei propri beni, fino a concorrenza del passivo, evitando, così, la sanzione dell’infamia [vedi] connessa al procedimento esecutivo generale della bonorum vendìtio [vedi].

    Senatusconsùltum de manumissiònibus in fràudem creditòrum [S.c. relativo alle affrancazioni in frode ai creditori]

    Senatusconsultum [vedi] risalente al periodo adrianeo (II sec. d.C.): estese in via analogica anche ai peregrini [vedi] il divieto di realizzare affrancazioni in frode ai creditori.

    Senatusconsultum de sicàriis

    Senatusconsultum [vedi] risalente probabilmente al principato di Claudio: stabilì che a coloro i quali avessero commesso atti di violenza in danno delle vittime di un naufragio, dovessero applicarsi le stesse pene irrogate per l’omicida dalla lex Cornelia de sicariis et venèficis [vedi] e cioè l’interdìctio aqua et igni [vedi].

    Senatusconsultum de testamentis

    Senatusconsultum [vedi] risalente all’età di Nerone (I sec. d.C.) stabilì le particolari formalità necessarie per la redazione delle tavolette cerate testamentarie [vedi testamèntum].

    Senatusconsultum Geminiànum

    Senatusconsultum [vedi] risalente al 29 d.C. e relativo al crìmen falsi [vedi]: stabilì che fossero considerati responsabili di falso tutti i soggetti che avevano accettato denaro per rendere, o non rendere, una testimonianza in giudizio.

    Senatusconsultum Hosidiànum de ædificiis non diruèndis [S.c. Hosidianum sul divieto di abbattere fabbricati]

    Senatusconsultum [vedi] risalente al 44 d.C.: stabilì che fosse vietato l’acquisto di fabbricati al solo fine di distruggerli e venderne i materiali.

    Senatusconsultum Iuventiànum

    Senatusconsultum [vedi] emanato nel 129 d.C.; stabilì che legittimato passivo dell’hereditàtis petìtio [vedi] potesse essere anche il soggetto che non possedeva più le cose appartenenti all’eredità, avendole già alienate. Stabilì, inoltre, che il possessore in mala fede dovesse restituire, oltre al controvalore delle res ereditarie, anche gli interessi, mentre il possessore in buona fede era tenuto solo a restituire il ricavato della vendita dei beni ereditari.

    Senatusconsultum Largiànum

    Senatusconsultum [vedi] emanato nel 42 d.C., definì l’ordine di successione tra gli eredi ab intestàto [vedi] dei Latini Iuniani [vedi], stabilendo che, solo in caso di mancata accettazione da parte del patrònus [vedi], il patrimonio del de cùius [vedi] fosse devoluto ai suoi discendenti.

    In mancanza di liberi, l’eredità passava al congiunto più stretto ed infine agli eredi del patronus.

    Senatusconsultum Liboniànum

    Senatusconsultum [vedi] risalente al 16 d.C., ed integrato da un successivo edìctum Claudii de falsàriis, contenne disposizioni relative al crìmen falsi [vedi].

    In particolare, il (—) stabilì che dovesse esser ritenuto responsabile di falso, il soggetto che era stato incaricato dal testatore di redigere il testamento, qualora risultasse beneficiario di un legàtum [vedi], a meno che il testatore non avesse personalmente ed esplicitamente confermato il legato. In caso contrario, la disposizione era dichiarata nulla, ed il colpevole era punito con l’interdìctio aqua et igni [vedi].

    Senatusconsùltum Liciniànum

    Senatusconsultum [vedi] risalente al 27 d.C., e relativo al crìmen falsi [vedi]: stabilì che dovessero esser ritenuti responsabili di falso tutti i soggetti che si fossero reciprocamente giovati di false testimonianze o di falsi testamenti.

    Senatusconsultum Macedoniànum

    Senatusconsultum [vedi] emanato nel I sec. d.C., contenne il divieto di dare somme di denaro, a titolo di mutuo [vedi mutuum], a filii familiàrum.

    Il pretore rese operante il divieto mediante la concessione di un’excèptio [vedi] (senatusconsulti Macedoniani) da opporre all’azione intentata dal terzo mutuante contro il filius e mediante la denegàtio [vedi] dell’àctio de pecùlio [vedi] esercitata dal mutuante contro il pater familias [vedi].

    Il divieto era inoperante se il pater avesse dato il proprio consenso al mutuo, nonché se il filius, divenuto sui iùris [vedi], lo avesse ratificato.

    Nel diritto giustinianeo il divieto non aveva rilevanza se il mutuo era concesso ad un filius soldato.

    Se, peraltro, pur in presenza del divieto, il filius effettuava il pagamento, operava il principio della solùti retèntio [vedi]: nel diritto giustinianeo, pertanto, il pagamento effettuato dal filius si configurò come un caso di obligàtio naturàlis [vedi].

    Senatusconsultum Memmiànum

    Senatusconsultum [vedi] emanato nel 63 d.C., stabilì che le adozioni simulate fossero improduttive di effetti giuridici.

    Senatusconsultum Messaliànum

    Senatusconsultum [vedi] risalente al 20 d.C. e relativo al crìmen falsi: stabilì che dovessero esser ritenuti responsabili di falso sia gli avvocati sia i testimoni che avessero accusato una persona da loro saputa innocente.

    La fattispecie poneva parecchi dubbi di inquadramento potendo in astratto rientrare anche nell’ambito del crimen calumniæ [vedi].

    Senatusconsultum Neroniànum (advèrsus falsarios)

    Senatusconsultum [vedi] emanato nel 61 d.C.: stabilì che fossero privi di efficacia i libretti formati da più tavolette cerate (cd. polittici), relativi a convenzioni negoziali tra vivi, se privi della formalità della doppia scrittura.

    Il (—) non si applicò al testamento (atto mortis causa [vedi]).

    Senatusconsultum Neronianum de legàtis

    [vedi Legatum; Inutilità del negozio giuridico]

    Senatusconsultum Orfitiànum

    Senatusconsultum [vedi], emanato nel 178 d.C., contenente disposizioni relative alla successione mortis causa [vedi] tra madre e figli.

    Stabilì, in particolare, che i soli figli discendenti di primo grado (non anche ulteriori discendenti) partecipassero alla successione ab intestàto [vedi] della madre defunta, equiparati all’adgnàtus pròximus [vedi]: essi avevano la precedenza sugli altri collaterali agnatizi, che venivano, pertanto, esclusi.

    Inoltre, attenuando il rigore della lex Fufia Canìnia de manumissiònibus [vedi], stabilì che fossero valide tutte le affrancazioni [vedi manumìssio], nelle quali risultasse comunque individuabile il nome dello schiavo affrancato.

    Senatusconsùltum Ostoriànum

    Senatusconsultum [vedi] emanato nel I sec. d.C. (tra il 41 ed il 47): fissò alcune limitazioni al diritto dei patroni [vedi patronàtus] di assegnare liberti ai propri figli, trasferendo ad essi la situazione attiva del rapporto di patronato.

    Senatusconsùltum Pegasiànum de fideicommissis

    Senatusconsultum [vedi] emanato durante il principato di Vespasiano (I sec. d.C., probabilmente nel 75 d.C.): stabilì, in materia di fideicommissum [vedi], che all’erede dovesse essere riservato, ad imitazione della quarta Falcìdia [vedi lex Falcidia de legàtis], almeno un quarto dell’asse ereditario (c.d. quarta Pegasiana).

    Senatusconsùltum Pisoniànum

    Senatusconsultum [vedi] emanato nel 57 d.C. e contenente disposizioni integrative di quelle dettate dal senatusconsultum Silaniànum de servis [vedi], in ordine alle indagini che dovevano svolgersi in caso di omicidio.

    Il (—) stabilì, in particolare, che dovessero esser sottoposti a tortura anche gli schiavi appartenenti al coniuge della vittima; se gli schiavi che dovevano esser sottoposti a tortura erano stati alienati, il compratore aveva diritto alla restituzione del prezzo.

    Questa aberrante disciplina fu in parte mitigata da una Horatio Marci Aurelii de servis.

    Senatusconsùltum Planciànum

    Senatusconsultum [vedi] risalente all’età di Vespasiano (I sec. d.C.), con il quale si disciplinò l’ipotesi dell’accertamento del parto in caso di scioglimento del matrimonio [vedi divortium] al fine di evitare il pericolo dell’abbandono della prole, od eventuali dubbi circa la paternità.

    Senatusconsùltum Rubriànum

    [vedi Senatusconsultum Articuleiànum]

    Senatusconsùltum Silaniànum de servis

    Senatusconsultum [vedi] emanato nel 10 d.C. e confermato dai successivi S.c. Æmiliànum dell’11 d.C. e S.c. Claudiànum de servis; impose lo svolgimento di particolari indagini, in caso di omicidio, presso gli schiavi della vittima, qualora fosse ignoto il colpevole.

    Si stabilì, in particolare, che gli schiavi che coabitavano con l’ucciso, o che comunque avevano con quest’ultimo avuto rapporti, fossero sottoposti a tortura (eventualmente anche alla morte). Dispose, inoltre, che non si potesse aprire il testamento dell’ucciso, se non fossero state completate tali operazioni, onde evitare che potessero sottrarsi ad esse gli schiavi eventualmente manomessi [vedi manumìssio] nel testamento.

    È dubbio se tale senatusconsultum prevedesse anche la concessione della libertà per quei servi che avessero cooperato alla scoperta dell’omicidio.

    La ratio [vedi] di questa aberrante disciplina risiedeva nel presupposto che gli schiavi dovessero essere necessariamente a conoscenza dei fatti di sangue di cui era rimasto vittima il dòminus; nello stesso filone si inserì il senatusconsultum Pisonianum [vedi]. La disciplina fu in parte mitigata da una Oràtio Marci Aurèlii de servis.

    Senatusconsùltum tàcitum

    L’espressione (—) era adoperata per indicare i casi nei quali il Senato si riuniva “a porte chiuse”, in segreto: in tali casi si impediva al pubblico di assistere alle sedute del consesso.

    Senatusconsùltum Tertulliànum

    Senatusconsultum [vedi] emanato in età adrianea, e contenente disposizioni relative alla successione mortis causa [vedi] tra madre e figli.

    Stabilì, in particolare, che la madre (se fornita del iùs trìum vel quàttuor liberòrum [vedi]) dovesse essere inserita tra i successori ab intestàto [vedi] del proprio filius (rientrando nella categoria degli herèdes sui).

    Senatusconsùltum Trebelliànum

    Senatusconsultum [vedi] emanato nel 56 o 57 d.C.: stabilì che il fideicommissàrius hereditàtis [vedi fideicommìssum hereditatis] fosse equiparato all’erede, potendo esercitare, in via utile [vedi àctio utilis] di conseguenza, le azioni ereditarie.

    Senatusconsùltum Turpilliànum

    Senatusconsultum [vedi] emanato nel 61 d.C. in tema di crìmen calumniæ [vedi].

    Il (—) ampliò le previsioni della lex Remnia [vedi], prevedendo e disciplinando le fattispecie della prævaricàtio [vedi] e della tergiversàtio [vedi].

    Senatusconsùltum ultimum

    Si trattava di un particolare tipo di senatusconsultum [vedi], consistente in un solenne invito ai consoli, di ricorrere ad ogni mezzo possibile e straordinario, per ristabilire l’ordine pubblico violato, in momenti caratterizzati da gravi tumulti.

    Si trattava, in sostanza, di un provvedimento con il quale venivano sospese le garanzie costituzionali.

    Senatusconsùltum Velleiànum

    Senatusconsultum [vedi] risalente al 46 d.C.: stabilì che le donne fossero incapaci di garantire debiti altrui (intercèdere pro àliis) e che le fideiussioni [vedi fideiùssio] da esse prestate fossero nulle.

    La ràtio della disposizione va ricercata nell’esigenza di frenare l’eccessiva facilità con cui, a quel tempo, le donne prestavano garanzie per debiti.

    Senatusconsùltum Volusiànum de ædifìciis non diruèndis [S.c. Volusiànum sul divieto di abbattere fabbricati]

    Senatusconsultum [vedi] risalente al 56 d.C.: stabilì l’ammissibilità della vendita di edifici in rovina fatta da una matrona romana. Il (—) riguardava un caso pratico, nel quale si ritenne inapplicabile il divieto imposto dal senatusconsultum Hosidiànum [vedi].

    Senatusconsùltum Volusianum de vi privata

    Fu emanato nel 56 d.C. per ampliare la portata del crìmen vis [vedi] come delineato dalla lex Iulia de vi publica et privata [vedi]; in particolare il (—) ampliò la fattispecie della vis privata, ricomprendendovi anche il caso di chi avesse arbitrariamente sostenuto una lite giudiziaria intentata da un altro soggetto (contro un terzo), per partecipare al ricavo, nell’eventuale esito favorevole del giudizio.

    Seneca (L. Anneo) (4 a.C. - 65 d.C.)

    Insigne retore e filosofo, esiliato da Caligola [vedi] nel 41 d.C., tornò a Roma nel 49 per intervento di Agrippina moglie dell’Imperatore Claudio che lo scelse come precettore del proprio figlio Nerone [vedi].

    Dal 54 d.C., dopo la morte di Claudio [vedi], divenne consigliere del giovane sovrano e, coadiuvato dal prefetto del Pretorio, Afranio Burro, lo indirizzò nella guida dello Stato attuando una politica di conciliazione tra principe e Senato.

    Nel 62 d.C., quando Nerone [vedi] consacrò la sua immagine di despota spietato con una catena di delitti, tra cui il matricidio, il filosofo si ritirò a vita privata, dedicandosi ad alcuni scritti.

    Più tardi nel 65 d.C., sospettato di aver preso parte alla congiura antineroniana dei Pisoni, ricevette l’ordine di uccidersi.

    Sènex coëmptionalis

    Era la persona di fiducia (di solito un vecchio) cui la donna, per sottrarsi ad un tutore non gradito poteva farsi coëmere (riscattare), purché le garantisse di esercitare la manus maritalis [vedi] secondo i suoi voleri (coëmptio tutelæ evitandæ causa).

    Successivamente, per ridiventare sui iuris la donna si faceva “mancipare” alla persona desiderata come tutore (nei diventava liber in mancipio) e questi provvedeva alla sua manomissione diventandone tutore legittimo (denominato anche tutor fiduciarius).

    Sentino (Battaglia di) (295 a.C.)

    Combattuta in Umbria presso l’odierna Sassoferrato la (—) vide contrapposti i Romani e l’esercito coalizzato dei Sanniti, Galli, Etruschi e Umbri. Il combattimento, durissimo, terminò con la piena vittoria dei Romani. Si trattò della più grande battaglia mai combattuta in suolo italico. I Romani schierarono circa 40.000 uomini, molti di più erano gli avversari. Ingenti furono le perdite da ambo le parti. Tra i Romani cadde anche il console Decio Mure (l’altro era Q. Fabio Rulliano), i Sanniti videro morire il loro capo Gallio Egnazio.

    La vittoria romana fu di grande importanza, poiché sancì la consacrazione definitiva del primato di Roma su tutte le altre popolazioni italiche. Gli Etruschi, gli Umbri i Galli conclusero la pace e divennero alleati dei Romani. Anche i Sanniti furono costretti a chiedere la pace, dopo alcuni anni di strenua resistenza. Le condizioni imposte erano simili a quelle previste dal trattato concluso dagli altri popoli: indipendenza per i Sanniti, i quali furono tuttavia costretti ad allearsi con i Romani. Di fatto tuttavia Roma si garantì il possesso del Sannio, fondando numerose colonie nella zona del Vùlture.

    Separàtio bonòrum [Separazione dei beni]

    Era un beneficio concesso dal pretore ai creditori del defunto che ne avessero fatto richiesta.

    Per effetto della (—), l’attivo ereditario doveva essere destinato, in primo luogo, al soddisfacimento dei creditori del defunto e dei legatari, con la conseguenza che i creditori dell’erede, potevano soddisfarsi solo sul residuo.

    Nel diritto classico, i creditori separatisti non potevano soddisfarsi sul patrimonio originario dell’erede, possibilità questa concessa solo più tardi da Giustiniano, che la subordinò, tuttavia, al previo soddisfacimento dei creditori dell’erede.

    Giustiniano fissò, inoltre, un termine di cinque anni per la richiesta della (—).

    Septimòntium

    Termine indicante l’insieme dei sette colli di Roma, territorio in cui si sviluppò la civiltà romana: vi rientravano i due colli del Palatino (Palatium e Cermalus), i tre dell’Esquilino (Cispius, Oppius , Fagùtal), oltre al Velia ed al Celio.

    Il (—) era anche una festa religiosa, che si celebrava l’11 dicembre sul monte Albano, e a cui partecipavano le popolazioni della zona.

    Da coloro che partecipavano al (—) si ritiene ebbe origine Roma.

    Sepùlchrum [Sepolcro]

    Era “il pezzo di terra in cui era stato inumato il corpo di un morto (o il vaso contenente le sue ceneri) compresa la pietra o l’edificio soprastante”.

    Si distingueva:

    — (—) familiaris (quello che il fondatore aveva predisposto esclusivamente per la sua famiglia e che rimaneva in ogni caso alla famiglia anche in violazione delle regole della successione ereditaria);

    — (—) hereditàrium (quello trasmissibile mortis causa).

    Rientrava tra le res religiosæ [vedi], ed era res extra patrimonium od extra commercium [vedi]: l’incommerciabilità, collegata alla sepoltura aveva inizio con l’illatio mortui (la sepoltura, appunto) e veniva meno con l’asportazione dei resti.

    Sepulchrum violàtum

    [vedi Àctio de sepùlchri violàti]

    Sequèster

    [vedi Depòsitum in sequestrem]

    Sero venièntibus ossa [lett. “a chi arriva in ritardo vanno le ossa”]

    Espressione adoperata per indicare che, nel processo di esecuzione, il soddisfacimento sul ricavato della liquidazione coattiva dei beni del debitore spetta ai soli creditori intervenuti tempestivamente, secondo le norme dettate dal codice di procedura civile vigente per i vari tipi di espropriazione. A tutti gli altri creditori, intervenuti oltre i tempi stabiliti dalla legge, andranno “le ossa” ossia l’eventuale assai improbabile residuo.

    Sertorio Quinto

    Quinto (—), generale romano, seguace di Mario [vedi], si rifugiò in Africa durante le persecuzioni di Silla [vedi] (81-79 a.C.).

    Passato di lì in Spagna, organizzò un governo autonomo da Roma che si espresse in un Senato formato da 300 membri scelti tra gli emigrati romani e l’istituzione di una milizia armata con la quale difendersi dagli attacchi dei generali romani.

    Sostenitore dell’ideale di governo autonomo per i sudditi delle province, negato dal regime imperialistico di Roma, (che perseguiva una politica di sfruttamento delle terre oltre confine), fu dichiarato nemico della patria, sconfitto dall’esercito romano, e ucciso in una congiura.

    Servio Sulpicio Rufo

    Eminente giurista vissuto nel I sec. a.C.; fu contemporaneo e rivale di (Quinto) Mucio Scevola [vedi] insieme al quale costituì l’espressione più innovativa ed originale del panorama giurisprudenziale romano dell’epoca.

    Il suo pensiero giuridico, sostanzialmente affine a quello muciano sotto il profilo squisitamente metodologico, fu caratterizzato da una spiccata carica polemica e da una spiccata attenzione alla soluzione di casi pratici.

    Tra le sue opere vanno, in particolare, segnalati i due libri II ad Brutum costituenti il primo dei commentari all’edìctum pretorile e destinati a divenire una costante della produzione giuridica degli anni successivi.

    Grazie alla sua personalità brillante ed estroversa (—) si dimostrò ottimo maestro (Pomponio [vedi] fa, ad esempio, riferimento ai dieci discepoli dello stesso, c.d. auditòres Servii, la cui produzione fu raccolta da Aufidio Namusa [vedi]).

    Servio Tullio

    Fu uno dei sette re di Roma; successore di Tarquinio Prisco [vedi] di cui aveva sposato la figlia, (—) è rappresentato dalla tradizione come un re riformatore.

    A lui, infatti, si ascrive l’introduzione della c.d. riforma serviana, che modificò la costituzione di Romolo [vedi] e la struttura politico-sociale di Roma.

    Abolite le antiche tribù gentilizie, distribuì i cittadini in cinque classi in ragione del censo. In tal modo egli stabilì stretti legami tra la proprietà, i diritti politici e i doveri militari dei cittadini.

    Gli storici odierni ritengono che tale riforma sia il frutto di un’anticipazione storica, essendosi verificata con molta probabilità in un momento successivo.

    A (—) la tradizione attribuisce, inoltre, la costruzione di una nuova cerchia di mura, comprensive dei colli Palatino, Quirinale, Campidoglio, Celio, Esquilino e Viminale, conosciute come Mura serviane.

    È, però, probabile che tali mura, di cui rimangono alcuni tratti, siano state erette in epoca più tarda.

    Sèrvitus

    [vedi Servitùtes prædiòrum]

    Servitus actus

    [vedi Actus]

    Servitus àltius non tollèndi [Servitù di non costruire più in alto]

    [vedi Iùra lùminum]

    Servitus aquædùctus

    [vedi Aquæductus]

    Servitus aquæ hàustus [Servitù di attingere acqua]

    Figura di servitù prediale [vedi servitùtes prædiòrum], appartenente alla categoria delle servitù rustiche, consisteva nel diritto di attingere acqua da una fonte posta nel fondo altrui ed anche di accedervi a questo scopo.

    Servitus arènæ (harenæ) fodièndæ [Servitù di cavare sabbia]

    Figura di servitù prediale [vedi servitùtes prædiòrum], appartenente alla categoria delle servitù rustiche, consisteva nel diritto di cavare la sabbia dal fondo altrui.

    Sèrvitus càlcis coquèndæ [Servitù di cuocere la calce]

    Figura di servitù prediale [vedi servitùtes prædiòrum], appartenente alla categoria delle servitù rustiche, consisteva nel diritto di cuocere la calce sul fondo servente.

    Servitus cloàcæ immittèndæ [Servitù di far passare la fogna]

    [vedi Iùra stillicidiòrum]

    Servitus cretæ eximèndæ [Servitù di scavare creta]

    Figura di servitù prediale [vedi servitùtes prædiòrum], appartenente alla categoria delle servitù rustiche, consisteva nel diritto di estrarre la creta dal fondo altrui.

    Servitus fluminis

    Diritto di scaricare l’acqua piovana dal proprio tetto sul fondo altrui mediante condutture.

    Servitus in facièndo consìstere nèquit [La servitù non può consistere in un comportamento di “fare”]

    Principio fondamentale in materia di servitù prediali [vedi servitùtes prædiòrum]: in virtù di tale principio, il peso imposto al proprietario del fondo servente, per l’utìlitas del fondo dominante, non poteva mai consistere in un’attività positiva, da svolgersi in favore dell’altro fondo.

    Sèrvitus itìneris

    [vedi Iter]

    Servitus lumìnibus officiendi

    Diritto di oscurare le luci altrui stando nel proprio fondo.

    Era una servitù anomala.

    Servitus ne lumìnibus officiàtur o ne prospèctui officiatur [Servitù di non ostacolare le luci o le vedute]

    [vedi Iùra lùminum]

    Servitus òneris ferèndi

    [vedi Iura parìetum]

    Servitus pascèndi [Servitù di pascolo]

    Figura di servitù prediale [vedi servitùtes prædiòrum], appartenente alla categoria delle servitù rustiche, consisteva nel diritto di condurre le bestie al pascolo sul fondo altrui.

    Servitus pècoris ad aquam adpùlsus [Servitù di portare il bestiame]

    Figura di servitù prediale [vedi servitutes prædiorum], appartenente alla categoria delle servitù rustiche, consisteva nel diritto di condurre il bestiame alla fonte, sul fondo altrui, per abbeverarlo.

    Servitus proicièndi [Servitù di sporto]

    [vedi Iùra pariètum]

    Servitus protegendi

    Diritto di far sporgere il tetto sul fondo altrui.

    Era una servitù anomala.

    Servitus stillicìdii [Servitù di stillicidio]

    [vedi Iura stillicidiòrum]

    Servitus stillicidi non avertendi

    Diritto di non ricacciare le acque piovane che si riversassero dal tetto altrui. Era una servitù anomala.

    Servitus tìgni immittèndi [Servitù di appoggiare la trave]

    [vedi Iùra parìetum]

    Servitus tollendi

    Diritto di fabbricare nel proprio fondo o di fabbricarvi oltre una certa altezza.

    Era una servitù anomala.

    Sèrvitus viæ

    [vedi Via]

    Servitùtes (prædiòrum) [Servitù prediali; cfr. artt. 1027 ss. c.c.]

    Rapporti assoluti reali in senso improprio [vedi iùra in re alièna] di origine antichissima, aventi ad oggetto beni immobili. Le (—) denominate anche iura prædiorum (diritti prediali) si concretizzavano in un peso imposto ad un fondo, detto fondo servente, per l’utilità di un altro fondo vicino, detto fondo dominante, appartenente ad un diverso proprietario.

    Le servitù costituiscono il più antico rapporto reale in senso improprio del diritto romano, il cui elemento caratterizzante fu quello della tipicità delle singole figure di servitù.

    Il diritto romano non conobbe una figura generale di servitù regolata da una disciplina unitaria (come avviene nel nostro ordinamento, con la disciplina generale di cui agli artt. 1027 e ss.), bensì una serie di figure tipiche di servitù con caratteristiche comuni, ma singolarmente disciplinate. Le caratteristiche comuni costituirono lo schema cui ci si riferì per regolamentare altri tipi di “iura in re aliena” di formazione successiva. Per effetto di tale continuo e persistente riferimento alla disciplina originaria si arrivò, in epoca postclassica, ad inserire nella categoria unitaria delle servitutes tutti i diritti di godimento; distinguendoli in:

    — servitù prediali (vere e proprie servitù);

    — servitù personali ((—) personàrum, usufrutto, uso, abitazione).

    Le (—), risultando collegate all’utilità di un fondo non si estinguevano né per morte dei rispettivi proprietari, né per cessione del fondo ad un diverso soggetto.

    Il proprietario del fondo servente era tenuto a non compiere atti che potessero rendere disagevole l’esercizio della servitù od addirittura impedirlo; il proprietario del fondo dominante, a sua volta, non poteva comportarsi in modo da render troppo gravosa la servitù.

    • Principi in materia di servitù

    — utìlitas;

    — perpetuità: poiché la servitù presumeva una situazione di permanente utilità tra i fondi, non era ammissibile una servitù temporanea. Mentre nel diritto classico non si ammise che nell’atto costitutivo si potesse prevedere l’estinzione della servitù, il diritto giustinianeo riconobbe la validità di una costituzione “non indefinita”: al proprietario del fondo servente fu concessa una excèptio pacti [vedi] contro il proprietario del fondo dominante che, al verificarsi della condizione o del termine, volesse continuare ad esercitare la servitù;

    — vicìnitas [vedi] (o propìnquitas);

    — nèmini res sua sèrvit [vedi];

    — sèrvitus in facièndo consìstere nequit [vedi];

    — inalienabilità: la servitù si trasmetteva necessariamente con il trasferimento del fondo e non poteva essere alienata separatamente da questo: si diceva, pertanto, che non era in bonis, non potendo il titolare disporne;

    — indivisibilità ((—) divìdi non pòssunt): la servitù non poteva che sorgere od estinguersi per intero. Pertanto, la sua costituzione da parte di un solo condomino [vedi commùnio] non era efficace. Inoltre, nel caso di divisione del fondo dominante o servente, la servitù continuava ad esistere per l’intero: ciascuna parte del fondo dominante aveva diritto all’intera servitù, mentre ciascuna parte del fondo servente la sopportava per l’intero.

    • Principali figure di servitù

    Le più antiche servitù prediali, furono quelle di passaggio (c.d. iura itìnerum: via, iter, actus [vedi]), e la servitù di acquedotto (aquædùctus [vedi]). I romani le collocarono tra le res mancipi [vedi].

    Tra le servitù urbane [vedi servitutes prædiòrum urbanòrum], vanno ricordate:

    — la sèrvitus àltius non tollèndi [vedi];

    — la servitus òneris ferèndi [vedi];

    — la servitus stillicìdii [vedi];

    — la servitus proicièndi [vedi];

    — la servitus ne prospèctui officiàtur [vedi];

    — la servitus ne lumìnibus officiàtur [vedi].

    Tra le servitù rustiche [vedi servitutes prædiorum rusticòrum], vanno ricordate:

    — servitus aquæ hàustus [vedi];

    — servitus pècoris ad aquam adpùlsus [vedi];

    — servitus calcis coquèndæ [vedi];

    — servitus arenæ (harenæ) fodièndæ [vedi].

    • Modi di acquisto o costituzione

    È opportuno premettere che per la valida costituzione di una servitù occorreva:

    — che i fondi in relazione fossero siti in solo italico;

    — che i proprietari dei fondi fossero dòmini ex iùre Quirìtium [vedi dominus] e quindi entrambi cives romani;

    — che fosse posto in essere un modo di costituzione della servitù riconosciuto dal ius civile [vedi].

    I modi di acquisto o costituzione delle (—) erano più in generale quelli con cui si trasmetteva il domìnium ex iure Quiritium [vedi]:

    — mancipàtio [vedi] (per le sole (—) màncipi [vedi]);

    — in iure cèssio servitùtis [vedi];

    — dedùctio servitutis [vedi];

    — adiudicàtio [vedi];

    — legatum per vindicatiònem [vedi].

    Ad essi, si aggiunsero, nel periodo post- classico:

    — pactiònes et stipulatiònes [vedi];

    — patientia [vedi];

    — prærogativa tèmporis;

    — destinàtio patris familiæ [vedi].

    • Estinzione delle servitù

    Le (—) si estinguevano:

    — in virtù di un atto uguale e contrario rispetto a quello che aveva determinato la loro costituzione;

    — per confùsio [vedi];

    — per non usus [vedi];

    — per remìssio servitutis [vedi];

    — per il mutamento dello stato dei luoghi.

    • Tutela processuale delle servitù

    Tra le azioni, ricordiamo:

    — la vindicàtio servitutis [vedi];

    — l’àctio negatòria servitutis;

    — la càutio damni infècti [vedi].

    Tra gli interdicta [vedi interdìctum] ricordiamo:

    — interdictum de itìnere actùque reficièndo [vedi interdictum de itìnere reficiendo];

    — interdictum de itinere actuque privato [vedi];

    — interdictum de rivis [vedi];

    — interdictum de fonte [vedi];

    — interdictum de cloàcis [vedi];

    — interdictum quod vi aut clam [vedi].

    Servitùtes anomale

    Particolare categoria di servitù irregolari [vedi servitutes irregolari], di creazione postclassica, nella quale rientravano quelle servitù il cui contenuto era caratterizzato dal fatto di concedere al proprietario di un fondo, non gravato da servitù, di esercitare ogni facoltà connessa al suo diritto; considerando, infatti, le numerose limitazioni circa l’altezza e le luci degli edifici introdotte dalla legislazione postclassica, le (—) si ponevano come deroghe apportate, a favore di questo o quel proprietario, a quei limiti legali [vedi Sèrvitus luminibus officiendi; Servitus stillicidii non avertendi; Servitus tollendi].

    Servitùtes dìvidi non pòssunt

    [vedi Servitutes (prædiòrum)]

    Servitutes in solo [Servitù sul suolo]

    Fattispecie peculiare di servitù prediale [vedi servitutes prædiòrum] avente ad oggetto il suolo; sconosciuta al iùs civile [vedi], che affermava il principio della inseparabilità tra superficie e suolo, si delineò in età posteriore con l’affermarsi dell’istituto della superfìcies [vedi].

    Servitutes in superficie [Servitù su superficie]

    Figura peculiare di servitù prediale [vedi servitutes prædiòrum] avente ad oggetto la superficie; ignoto al ius civile [vedi], nel quale si affermava il principio della inseparabilità tra suolo e superficie, l’istituto si delineò in epoca successiva parallelamente all’affermarsi del diritto di superficie [vedi superfìcies].

    Servitutes irregolari

    Particolare categoria di servitù prediali [vedi servitutes prædiòrum] nella quale rientravano tutte le servitù che si distinguevano, sotto qualche profilo, dalle servitù prediali disciplinate dal iùs civile [vedi].

    Appartenevano a tale categoria:

    — le servitutes prætòriæ [vedi];

    — le servitutes provinciàles [vedi];

    — le servitù anomale [vedi];

    — le servitutes personæ [vedi].

    Servitùtes lègis

    Vennero così definiti, in diritto postclassico, i vincoli legali imposti al diritto di proprietà da costituzioni imperiali [vedi constitutiònes prìncipum] in vari campi, particolarmente in materia di:

    — distanze tra edifici;

    — luci e vedute;

    — regime delle acque;

    — atti emulativi [vedi atti ad æmulatiònem].

    Servitutes màncipi

    Categoria di servitù prediali [vedi servitutes prædiòrum] classificata tra le res mancipi [vedi]; le ipotesi più antiche erano quelle della servitù di passaggio (iùra itìnerum [vedi]) e quella di acquedotto (aquæductus [vedi]).

    In pratica esse costituivano “beni” essenziali alla vita della familia [vedi].

    Servitutes nec màncipi

    Categoria di servitù prediali [vedi servitutes prædiòrum] caratterizzate dal fatto di essere classificate tra le res nec mancipi [vedi res mancipi] e che si costituivano mediante in iùre cèssio [vedi]. Si trattava delle servitù non essenziali alla vita della familia [vedi].

    Servitutes negative

    Particolare categoria di servitù prediali [vedi servitutes prædiòrum].

    Le (—) imponevano al proprietario del fondo servente di astenersi da una certa attività (es. servitutes àltius non tollèndi [vedi]). Si contrapponevano, in relazione all’oggetto, alle servitù positive [vedi servitutes positive].

    Servitutes personæ

    Particolare categoria di servitù prediale [vedi servitutes prædiòrum], nella quale rientravano le servitù contraddistinte da un’utìlitas [vedi] non più inerente al fondo dominante, ma alla persona dell’attuale proprietario; esse vanno distinte dalle servitutes personàrum [vedi].

    Le (—) erano servitù pretorie [vedi servitutes prætòriæ] e rientravano, più in generale, tra le servitù irregolari [vedi servitùtes irregolari].

    Servitutes personàrum

    [vedi Servitutes prædiòrum]

    Servitùtes positive

    Particolare categoria di servitù prediali [vedi servitutes prædiorum]

    Le (—) imponevano un pati, nel senso che il proprietario del fondo servente era tenuto a sopportare sul proprio fondo un’attività esercitata dal proprietario del fondo dominante (es. servitù di passaggio [vedi via]). Si contrapponevano, in relazione all’oggetto, alle servitù negative [vedi servitutes negative].

    Servitutes prædiòrum rusticòrum vel rusticæ [Servitù rustiche]

    Categoria particolare di servitù prediali [vedi servitutes prædiòrum], in cui l’utìlitas era connessa alla produzione o all’attività agricola del fondo dominante.

    Servitutes prædiòrum urbanòrum vel urbanæ [Servitù urbane]

    Categoria peculiare di servitù prediali [vedi servitutes prædiòrum], caratterizzata dalla circostanza che l’utìlitas consisteva nella migliore funzionalità urbana del fondo dominante.

    Servitutes prætòriæ

    Particolare categoria di servitù irregolari [vedi servitùtes irregolari] nella quale rientravano le servitù non protette dal iùs civile [vedi] e tutelate solo dal pretore. Le (—) avevano contenuto affine a quelle civili ed erano costituite mediante tradìtio [vedi]; in particolare l’utìlitas riguardava non il fondo, ma la persona dell’attuale proprietario (a differenza di quanto previsto per le servitù civili).

    Servitutes provinciàles

    Particolare categoria di servitù [vedi servitutes prædiòrum], nella quale rientravano tutte le servitù costituite su fondi provinciali.

    Le (—) rientravano, più in generale, tra le servitù irregolari [vedi servitùtes irregolari].

Sèrvus [Schiavo]

Viene così denominato lo schiavo, cioè il soggetto privo dello status libertatis [vedi status] e quindi non libero.

Giuridicamente il (—) era considerato una res [vedi]. Lo status di schiavo si acquistava:

— per nascita;

— in seguito a condanne penali o provvedimenti normativi che riducevano in schiavitù soggetti resisi responsabili di gravi delitti;

— a seguito di prigionia in guerra.

Talora lo stesso cittadino romano poteva diventare (—) [vedi iusta sèrvitus].

Nella Roma delle origini, la schiavitù non ebbe grande rilevanza; solo a partire dal IV sec. a.C., l’istituto si diffuse grandemente, fino a diventare il nerbo della vita economica di Roma.

Al pari di tutte le altre res, il (—) era oggetto di domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] e, più in generale di rapporti patrimoniali (proprietà, usufrutto, pegno, possesso). Le lesioni procurate al (—) o l’uccisione dello stesso rientravano nell’ambito del dàmnum iniùria datum [vedi] e pertanto erano puniti come danneggiamento.

Sotto taluni profili i Romani, tuttavia, consideravano lo schiavo come persona. Egli poteva ad es. partecipare ai sacra [vedi] della città e della familia del dòminus. Inoltre, si riteneva che lo schiavo fosse responsabile penalmente, dal momento che la pena afflittiva non richiedeva capacità giuridica, ma la mera capacità di soffrire. Anche la famiglia dello schiavo riceveva una certa tutela: era sancito il divieto di separare le famiglie dei servi, sebbene l’unione tra schiavi, ancorché permanente, non fosse considerata come matrimonio, ma come fatto puramente materiale (contubèrnium [vedi]).

Il dominus aveva sullo schiavo quello stesso potere che la legge gli riconosceva su qualsiasi res [vedi dominica potestas]. La facoltà di disporre, che poteva arrivare sino alla uccisione, fu, peraltro, grandemente temperata attraverso le varie epoche storiche: si giunse, infatti, a ritenere perseguibile penalmente il dominus che ingiustificatamente avesse soppresso o maltrattato uno schiavo o lo avesse sottoposto a sevizie ripugnanti per la collettività.

In ordine ai rapporti patrimoniali, la condizione degli schiavi era simile a quella dei filii familias [vedi Familia; pater familias; status (familiae); patria potestas], giacché la capacità patrimoniale spettava solo al pater familias. Lo schiavo poteva compiere autonomamente atti giuridici, ma i relativi effetti si riversavano nel patrimonio del dominus; attraverso lo schiavo era possibile acquistare ed esercitare il possesso.

Il dominus spesso assegnava ai suoi sottoposti più meritevoli un piccolo patrimonio (pecùlium [vedi]) (di cui rimaneva, peraltro, di diritto il proprietario) da amministrare e godere per l’esercizio di talune attività.

Solo attraverso l’introduzione del peculium si arrivò gradualmente ad attribuire valore vincolante alle obbligazioni contratte dai servi, prima reputate solamente obbligazioni naturali [vedi obligatio naturalis]. Col tempo il pretore cominciò ad accordare ai creditori del (—) delle azioni c.d. adiecticiæ qualitàtis [vedi obligatio naturalis], in virtù delle quali il dominus era ritenuto obbligato, verso gli stessi creditori, nei limiti del profitto ricevuto o del peculio attribuito allo schiavo.

Il dominus, altresì, era responsabile degli atti illeciti commessi dal (—); se lo schiavo commetteva un delitto privato, il pater, a fronte dell’àctio noxàlis [vedi] esercitata dalla parte lesa, poteva o pagare la pena o abbandonare il reo al danneggiato (nòxæ dedìtio [vedi]). Qualora lo schiavo fosse stato abbandonato dal dominus (c.d. derelìctio [vedi]), poteva essere acquistato da altri per occupazione.

Lo schiavo poteva riacquistare la libertà attraverso la manumìssio [vedi].

Sèrvus cum libertàte (hères) institùtus

Veniva così definito, in diritto romano, lo schiavo che fosse stato dichiarato contemporaneamente libero ed erede.

Il (—) era considerato erede necessario (heres necessarius) ed acquistava il patrimonio ereditario automaticamente [vedi ìpso iùre] senza avere la possibilità di rifiutare. L’acquisto si produceva immediatamente dopo la morte del de cùius [vedi].

Sèrvus fisci

Era così definito ogni operaio addetto al lavoro in officine statali: si trattava di una categoria di soggetti con limitata capacità, in considerazione dell’appartenenza ad una classe o professione [vedi capacità].

Sèrvus fugitìvus [Schiavo fuggiasco]

Il (—) era lo schiavo datosi alla fuga.

Si riteneva che il possesso sul (—) [vedi possèssio] fosse esercitabile anche nudo animo, cioè attraverso il solo animus possidèndi [vedi]. Pertanto il (—) restava in possesso del proprietario, anche se questi ne aveva perduto la materiale disponibilità. Il possesso del (—) cessava nel momento in cui altri se ne impadroniva.

Sèrvus glèbæ

Veniva così definita, in diritto romano, ogni persona addetta alla coltivazione di latifondi. Così erano considerati i coloni, equiparati ai servi [vedi servus]: essi venivano alienati insieme alla terra che coltivavano, non potevano allontanarsi dal fondo e divenivano liberi solo se il terreno veniva loro donato dal proprietario.

Il (—) era considerato come soggetto giuridico a capacità limitata [vedi capacità] in virtù dell’appartenenza ad una particolare classe o professione.

Sestàrius nùmmus

[vedi Denarius nummus]

Sesto Elio Peto Cato

Giurista ed uomo politico vissuto a cavallo tra il II ed il I sec. a.C.: ricoprì la magistratura consolare nel 198 a.C. e quella censoria nel 194 a.C.

Fu il primo grande giureconsulto della storia del diritto romano: il soprannome Càtus (lett. “l’accorto”) gli fu attribuito proprio per la sua particolare acutezza giuridica.

Secondo la tradizione, (—) fu autore di tre opere:

— una raccolta di actiònes processuali detta iùs Æliànum, che sostituì il vecchio ius Flavianum [vedi];

— i Tripertìta, tre libri che contenevano il testo originario della legge delle XII tavole [vedi lex XII Tabulàrum] con una panoramica sulle actiones seguito da un commento interpretativo;

— tre altri libri di contenuto incerto.

Parte della dottrina ritiene, al contrario, che (—) scrisse i soli Tripertita; il riferimento al ius Ælianum ed agli altri tre libri riguarderebbe, in realtà, il contenuto degli stessi Tripertita.

Sesto Pedio

Giurista minore, vissuto nel I sec. d.C.; fu contemporaneo di Cassio Longino [vedi] e Proculo [vedi] e si distinse per le sue qualità stilistiche unite ad una particolare attenzione per una revisione organica del diritto.

Fu autore di opere di commento agli edicta del pretore [vedi prætor) e degli ædìles curules [vedi ædìlitas], oltre che dei libri de stipulatiònibus.

Settimio Severo (imp. 193-211 d.C.)

Imperatore romano, salì al potere dopo aver condotto vittoriosamente a termine, (grazie all’autorità raggiunta nel corso della sua brillante carriera militare), le violente lotte per la successione scatenatesi alla morte di Commodo [vedi] tra le legioni dell’esercito. (—) accelerò il processo avviato dai suoi predecessori di svalutazione delle istituzioni repubblicane e di rafforzamento dell’assolutismo imperiale.

In particolare, (—) imperniò il suo ambizioso programma governativo:

— sul potenziamento dell’apparato militare;

— sul sostanziale svuotamento dei poteri senatoriali;

— sulla trasformazione dell’Impero in monarchia assoluta, caratterizzata dall’emergere di tratti orientaleggianti;

— sul risanamento del bilancio statale.

Sotto il profilo militare, (—) concluse vittoriosamente la guerra contro i Parti ed intraprese un altrettanto fortunata spedizione in Britannia, dove morì dopo tre anni e lasciando l’impero ai figli Caracalla [vedi] e Geta.

Sex suffragia

Con tale espressione si indicavano le sei centurie di èquites equo publico che aprivano la votazione nei comìtia centurìata [vedi].

Silentiarii

I (—) erano funzionari imperiali, dipendenti dal præpòsitus sacri cubìculi [vedi], incaricati di provvedere a mantenere la quiete ed il silenzio intorno alle stanze dove riposava l’imperatore.

Silenzio

Il (—), e più in generale, la volontà negoziale tacita, non manifestata ai terzi, né con parole, né con gesti o comportamenti concludenti, era irrilevante, in diritto romano, non potendo determinare la creazione di un negozio giuridico: da ciò derivò per il diritto romano l’irrilevanza della riserva mentale nonché l’esclusione, almeno per il diritto preclassico e classico, del negozio tacito.

Silla (Lucio Cornelio)

Generale e uomo politico romano, vissuto nel I sec. a.C. fu fiero sostenitore degli interessi della nobìlitas senatoria ed acerrimo oppositore di Mario [vedi], “candidato” dei populàres.

Già distintosi nella guerra sociale nel 90 a.C., eletto console nell’88 a.C., ottenne il comando della spedizione in Oriente contro Mitridate, re del Ponto.

Revocatogli il mandato dalla assemblea, per le pressioni esercitate da Mario e dal tribuno Sulpicio Rufo, (—) entrò in Roma alla testa del suo esercito, ordinando l’esecuzione dei suoi avversari (tra cui Sulpicio) e costringendo Mario a rifugiarsi in Africa.

Ristabilito l’ordine, dopo aver rafforzato il governo senatorio e limitato i poteri delle assemblee e dei tribuni “democratici”, riprese per quattro anni la sua campagna in Asia. Nell’83 a.C., a seguito di gravi tumulti sollevatisi nell’Urbe dopo la morte di Mario, conclusa la pace con Mitridate, (—) sbarcò in Italia e in due anni sconfisse gli eserciti della repubblica: nel 82 a.C. rimaneva padrone assoluto della città, dove entrò con i suoi seguaci senza deporre l’imperium milìtiæ

Attribuitagli con la lex Valeria de Sulla dictatòre [vedi] una dittatura lègibus scribùndis et rei publicæ constituèndæ, (—) iniziò ad attuare il suo nuovo programma politico, teso essenzialmente ad accrescere il potere del Senato.

Egli, pertanto, ridusse il numero dei questori ed esautorò la magistratura tribunizia, togliendo, inoltre, il potere giudiziario ai cavalieri, esclusi dalle giurie criminali.

Provvide, altresì, ad abolire le frumentationes [vedi] ed a imporre calmieri sui prezzi delle derrate.

Riorganizzò i municipi ed istituì nuovi tribunali penali permanenti [vedi quæstiònes].

Promosse, inoltre, una legislazione rigorosamente repressiva degli illeciti penali, punendo duramente soprattutto i delitti politici [vedi lex Cornelia Sullæ].

Verso la fine dell’80 a.C. (—) abdicò inaspettatamente; rifiutata la rielezione al terzo consolato e il governo della Gallia Cisalpina, l’ex dittatore si ritirò nei suoi possedimenti in Campania, dove morì nel marzo del 78 a.C.

Simulazione [cfr. artt. 1414 ss. c.c.]

Si ha (—) quando le parti, di comune accordo dichiarano deliberatamente di concludere un negozio, mentre in realtà non vogliono concluderne nessuno (c.d. simulazione assoluta), oppure vogliono concluderne uno diverso (c.d. simulazione relativa).

Come es., rispettivamente, di simulazione assoluta o relativa, si pensi ai casi in cui io e Tizio ci accordiamo affinché apparentemente io gli venda tutti i miei beni, mentre in realtà non gli vendo nulla ed i beni restano miei, oppure, io, per sembrare munifico, faccio apparire come donazione ciò che in realtà è una vendita.

La (—) si distingueva dalla riserva mentale [vedi reservàtio mèntis], poiché nella simulazione il diverso volere è comune ad entrambe le parti (tra le quali intercorre il c.d. accordo simulatorio), mentre nella riserva mentale l’esistenza di una interna volontà diversa da quella manifestata non è riconoscibile dall’altra parte (se anche quest’ultima nasconde una volontà interna diversa, può esservi concorso di riserve mentali, ma non simulazione, mancando l’accordo delle parti).

In realtà, non corrispondendo le reciproche dichiarazioni delle parti al loro comune reale volere, si ha, nella simulazione, più che divergenza tra volontà e dichiarazione, divergenza delle due volontà che mirano a creare un’apparenza negoziale.

In diritto romano, se non era evidente la discordanza tra volontà e dichiarazione, il negozio apparente era normalmente riconosciuto valido ed efficace. Solo col tempo, si diede rilievo alle discordanze tra manifestazione e volontà, negando che il negozio così concluso fosse valido e produttivo di effetti, purché:

— vi fosse prova certa della discordanza;

— la vittima della discordanza (la parte cioè, che aveva interesse a chiedere l’inutilizzazione del negozio) avesse tenuto, per parte sua, un comportamento scusabile;

— non fossero stati lesi diritti di terzi estranei al negozio (la tutela dei terzi fu esigenza sempre primaria nell’esperienza giuridica romana).

La giurisprudenza classica, in particolare, iniziò a dar rilievo, tra le sole parti, all’accordo simulatorio sottostante, se di esso fosse stata offerta prova sicura: si trattò, però, di una sporadica intuizione, e non di un principio consolidato. Solo in diritto giustinianeo si affermò il principio secondo cui si riteneva improduttivo di effetti il negozio simulato, mentre era reputato efficace e valido, almeno in generale, il negozio effettivamente voluto dalle parti (c.d. negozio dissimulato). Tuttavia, se il negozio dissimulato era vietato dalla legge (es. donazione tra coniugi), era ugualmente ritenuto nullo; se, invece, era diretto a frodare qualche soggetto, questi era tutelato indirettamente attraverso la concessione di un’excèptio doli [vedi].

Per designare i negozi simulati, i Romani parlarono di volta in volta di contractus imaginàrii, di nuptiæ simulatæ, di acta simulata.

Sinallagma

Il (—) è l’interdipendenza tra due prestazioni nell’ambito di un negozio.

Il negozio sinallagmatico è quindi, il negozio a prestazioni corrispettive.

Il diritto romano conosceva tre figure di (—):

— genetico: che si aveva quando l’obbligo di una parte nei confronti delle altre parti, sorgeva soltanto se, e in quanto sorgevano gli obblighi delle altre parti;

— condizionale: che si estingueva qualora si estinguessero le obbligazioni della controparte;

— funzionale: che si aveva quando l’esecuzione dell’adempimento di una parte necessitava dell’avvenuta esecuzione delle controprestazioni.

Siria

Provincia romana che si estendeva grosso modo sui territori dell’odierna Siria.

Fu creata nel 63 a.C. all’indomani della guerra contro Mitridate [vedi Ponto], e godette di grandissima fortuna grazie agli eccellenti traffici commerciali.

In seguito inglobò il territorio della Fenicia [vedi], finendo poi nell’orbita dell’impero d’Oriente, prima di essere preda degli Arabi nel quinquennio 635-640 d.C.

Socìetas [Società; cfr. artt. 2247 ss. c.c.]

Contratto consensuale con il quale due o più soggetti (socii) si obbligavano reciprocamente a mettere in comune beni o attività, in quantità anche disuguali, allo scopo di compiere una o più operazioni economiche, dividendo tra tutti, secondo criteri prestabiliti, i guadagni o le eventuali perdite.

La (—) si inquadra tra le obligatiònes ex contractu, altrimenti dette obligationes consensu contractæ [vedi], perché derivanti dal semplice accordo.

Le origini della (—) sono molto discusse. Per alcuni essa risulterebbe da un adattamento del vecchio istituto del consòrtium ercto non cito [vedi]. Con ogni probabilità la (—) derivò dal consolidarsi di prassi largamente seguite nel commercio mediterraneo. L’intensificarsi delle relazioni con gli altri popoli, a partire dal III sec. a.C., impose la necessità, da un lato, di raggruppare ingenti somme, dall’altro di sopportare in comune i rischi di operazioni economiche di vasta portata. Il riconoscimento di tale contratto è da attribuirsi all’attività giurisdizionale del prætor peregrìnus, nell’ambito dei rapporto del iùs gentium [vedi].

Si distingueva tra:

— (—) òmnium bonòrum [vedi];

— (—) unìus rei o negotiatiònis [vedi].

Obblighi del socio erano:

— apportare in società quanto aveva promesso. Se il suo apporto aveva per oggetto cose, egli doveva trasferire agli altri, con mancipatiònes [vedi mancipàtio] o traditiònes [vedi tradìtio] varie, una quota di esse, in modo da creare una comunione sulle cose stesse;

— rendere comuni gli acquisti fatti per la società.

Salvo diverso accordo delle parti gli utili e le perdite erano ripartiti in egual misura: l’accordo tra i socii poteva giungere ad esimere totalmente dalla sopportazione delle perdite un socio cui era riservata una partecipazione agli utili, ma non poteva escludere la partecipazione agli utili di un socio che partecipava, sia pure parzialmente, alle perdite (societas leonìna).

Il consenso doveva essere persèverans, cioè doveva sussistere fino al momento del conseguimento del fine sociale o della scadenza del termine.

La società si estingueva:

— ex personis, e cioè per morte o càpitis deminùtio [vedi] di uno dei soci;

— ex rèbus, e cioè per il raggiungimento del fine sociale o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo;

— ex voluntàte, e cioè per volontà dei soci, per la scadenza del termine fissato o per rinuncia (c.d. renuntiàtio);

— ex actiòne, a seguito dell’esercizio dell’azione di divisione.

In epoca giustinianea fu considerata causa di scioglimento della società anche il fallimento di uno dei soci.

La società produceva effetti solo tra i soci, non essendo riconosciuta la possibilità di creare enti con capacità giuridica. Unica eccezione era rappresentata dalla societas publicanòrum, costituita per l’assegnazione dell’appalto di tutto il reddito di imposte (pùblica) ricavabile da una certa provincia o per l’appalto di grandi opere pubbliche.

Le obbligazioni reciproche derivanti dal contratto di società erano sanzionate dall’àctio pro socio [vedi], actio civile e di buona fede: essa poteva essere esperita come azione generale di rendiconto finale della società, ma poteva anche essere intentata perdurante il rapporto di società.

Essa importava, per la fiduciarietà del vincolo infranto, l’infamia [vedi] del condannato.

Socìetas argentària [Società per attività di banca]

Particolare tipo di società a tempo indeterminato [vedi socìetas in tempus còita] il cui fine era l’esercizio dell’attività bancaria.

Socìetas danistaria [Società per prestiti ad interesse]

Particolare tipo di società a tempo indeterminato [vedi socìetas in tempus còita], la cui attività consisteva nella concessione di prestiti ad interesse.

Societas in tempus còita [Società a tempo indeterminato]

Particolare tipo di società [vedi socìetas], le cui finalità erano temporalmente indefinite, poiché le parti non avevano prefissato un termine di scadenza.

L’attività di questo tipo di società si svolgeva prettamente in ambito industriale o commerciale; nella categoria rientravano:

— la societas danistaria [vedi];

— la societas publicanòrum [vedi];

— la societas argentàrii [vedi];

— la societas vectigàlis (vel vectigalium) [vedi];

— la societas venaliciaria [vedi].

Socìetas leonìna

[vedi Societas]

Socìetas òmnium bonòrum [Società di tutti i beni]

Particolare tipo di società [vedi socìetas] caratterizzata dall’impegno dei soci di mettere a disposizione della stessa la totalità dei loro beni per impiegarli in operazioni di comune accordo. I guadagni e le perdite erano ripartite proporzionalmente. Non era necessario costituire un patrimonio comune dal punto di vista giuridico; era sufficiente che ciascun socio si impegnasse ad effettuare gli atti richiesti, necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

Socìetas omnium quæ ex quæstu veniunt (o lucri compendii)

Società intesa alla ripartizione fra tutti i soci della totalità dei guadagni derivanti dalla loro separata, ma coordinata attività economica.

Socìetas publicanòrum

Particolare tipo di società a tempo indeterminato [vedi socìetas in tempus còita], la cui attività si svolgeva nel campo degli appalti per l’esazione delle imposte [vedi publica; publicànus] ricavabili da una provincia, o per la realizzazione di opere pubbliche.

Socìetas unìus rèi o negotiatiònis [Società per un solo affare]

Particolare tipo di società [vedi socìetas] contratta per il compimento di uno o più operazioni di un certo tipo di attività economica.

Socìetas vectigalis (vel vectigalium)

Particolare tipo di società a tempo indeterminato [vedi socìetas in tempus còita], costituita per l’esazione delle imposte pubbliche (c.d. vectigàlia) in una certa zona.

Aspetto caratteristico di tale tipo di società era la possibilità per l’erede di subentrare nella società automaticamente alla morte del proprio dante causa che ne fosse socio.

Socìetas venaliciaria [Società per il commercio di schiavi]

Particolare tipo di società a tempo indeterminato [vedi socìetas in tempus coita], la cui attività si svolgeva nell’ambito del commercio di schiavi.

Socii

Erano così denominati gli stranieri, non appartenenti al nome Latinum, cioè alle popolazioni di stirpe latina, che avessero stretto rapporti di alleanza con Roma [vedi fœdus].

Lo stato di sottomissione era peraltro differente. Si distinguevano tre “condizioni di vassallaggio”:

— ius Latii [vedi] (da cui (—) latini);

— ius Italicum [vedi] (da cui (—) Italici).

— condizione dei peregrini alicùius civitàtis, cioè delle comunità site in provincia, a cui Roma ritenne di non dover togliere l’autonomia politica.

L’acquisto della cittadinanza non era loro totalmente precluso.

In età arcaica essi potevano ottenerla mediante concessione approvata dal Senatus e proclamata dal rex.

Successivamente si riconobbe ai (—) latini la possibilità di entrare a far parte della comunità romana:

— a seguito di ius migràndi [vedi];

— nel caso in cui avessero ricoperto una magistratura annuale;

— qualora avessero sostenuto con esito positivo un’accusa di maièstas [vedi crìmen maiestàtis] contro un magistrato romano.

Anche i (—) italici potevano indirettamente divenire cives, attraverso l’ammissione in una civitas latina.

Solo nel I sec. a.C., a seguito della guerra sociale, fu concessa largamente ai (—) latini e italici la cìvitas romana [vedi lex Iulia de civitate Latinis et sociis danda; lex Plautia Papiria de civitate sociis danda].

Sodalitàtes [lett. “sodalizio, confraternita religiosa]

Erano associazioni costituite prevalentemente per scopi di ricreazione e mutua assistenza tra i soci.

In origine, esse erano considerate forme di società disciplinate da un accordo tra i soci, ma non distinte da essi; il concetto delle (—) come enti autonomi rispetto alle persone dei soci fu introdotto in età classica dalla lex Iulia de collegiis [vedi].

Tra l’età classica e postclassica, le (—) furono definitivamente considerate come enti autonomi forniti di soggettività giuridica, purché autorizzate dal Senato o dall’imperatore; se non erano autorizzate, si riteneva che non avessero una autonoma vita giuridica.

Soggettività giuridica

[vedi Capacità (giuridica)]

Solàcium filiorum ammissorum

Una delle cause di concessione della “adoptio minus plena” [vedi]. Dal momento che questo tipo di “adoptio” non implicava l’acquisto della “patria potestas” [vedi], fu concessa anche alle donne, ma unicamente per rimpiazzare figli defunti.

Solàrium (vel pènsio) [Solario]

Era così denominato il canone periodico al pagamento del quale era tenuto il titolare di un diritto di superficie [vedi superfìcies].

Soldo

Era la paga che spettava ai militari in servizio.

Fu istituito nel 406 a.C. dal Senato, nell’imminenza di muover guerra a Veio, per invogliare la plebe a rispondere alla leva. I plebei, infatti, oltre a dover provvedere al proprio equipaggiamento [vedi comitia centuriata], erano costretti ad abbandonare la famiglia ed il lavoro ad ogni chiamata militare, e, al ritorno, erano costretti a contrarre debiti per sanare la loro situazione finanziaria.

L’istituzione della paga, il (—) appunto, risolse questi problemi; ma, creando un esercito professionista, aprirà le porte alla futura possibilità di colpi di stato militari.

Sòlidus [solido]

Moneta d’oro, del peso di 4,55 gr (1/72 di libbra), coniata per la prima volta nel 312 d.C. dalle zecche occidentali dell’Impero.

Fu voluta dall’imperatore Costantino [vedi] nell’ambito della sua riforma monetaria. Ebbe una notevolissima diffusione e fu coniata in seguito sia dai Bizantini che, addirittura, dai regni romano-barbarici sorti nell’ex province dell’Impero. Rimase in circolazione fino all’XI sec. d.C.

Solùtio [Adempimento; cfr. artt. 1176 ss. c.c.]

La (—) indicava l’adempimento (inteso come scioglimento del vincolo obbligatorio) e costituiva il normale modo di estinzione di una obbligazione [vedi obligàtio].

Essa veniva generalmente intesa come atto inverso rispetto a quello che aveva originato l’obbligazione. Il limite della (—) era pertanto rappresentato dal fatto che non si potevano estinguere tramite (—) quelle obbligazioni per le quali non era possibile il compimento di un atto contrario rispetto a quello costitutivo (si pensi, ad es., alle obbligazioni ex delicto [vedi obligatiònes ex delicto]).

Il concetto di vincolo, evocato dalla (—), venne inteso, fino all’emanazione della lex Pœtèlia Papìria de nèxis [vedi], come insistente sulla persona del debitore; solo successivamente fu inteso come mero vincolo patrimoniale.

L’adempimento parziale non era ammesso, salvo che il creditore l’accettasse. Solo alcune categorie di debitori potevano essere condannati nei limiti di quanto effettivamente potessero pagare (in id quod facere possunt). Godeva di tale privilegio, ad es. il marito rispetto ai debiti della moglie, ed in diritto giustinianeo anche i militari, il socio, il donante (nei confronti del donatario).

Nello stesso periodo si ammise che il debitore venisse condannato in modo che gli restasse quello che era necessario per il suo sostentamento.

Per un particolare tipo di (—), [vedi solutio per æs et lìbram].

Solutio indèbiti [Pagamento di una prestazione non dovuta; cfr. artt. 2033 ss. c.c.]

Si aveva (—) nei casi in cui un soggetto eseguiva una prestazione di dare non dovuta o perché l’obbligazione era inesistente o perché esisteva, ma in capo ad un debitore o nei confronti di un creditore diversi: in questo caso, chi pagava poteva agire per ottenere la restituzione di quanto indebitamente prestato, ricorrendo allo strumento della condìctio indebiti [vedi].

L’obbligo di restituire nasceva per il semplice fatto che si fosse consegnata la cosa: peraltro, poiché l’accipiente acquistava, in seguito alla dazione, la proprietà della cosa, il solvente non poteva esperire la rèi vindicàtio [vedi], bensì la condictio per la restituzione del tantùndem eiùsdem gèneris [vedi res fungibili].

Si ritenne, inoltre, che per l’esperibilità della condictio occorressero:

— l’error solvèntis, in quanto in assenza dell’errore si riteneva che il debitore volesse gratificare l’accipiente;

— l’error accipièntis, in quanto, se l’accipiente riceveva scientemente un indèbitum, si riteneva che si verificasse un furtum, con la possibilità dell’esperimento della condictio ex causa furtìva.

Sia il diritto classico che quello giustinianeo non consentirono l’esercizio della condictio nel caso in cui il pagamento dell’indebito, pur se fatto per errore, intendeva estinguere una c.d. obligàtio naturalis [vedi]. In tal caso l’accipiente aveva diritto alla solùti retèntio, cioè a trattenere quanto ricevuto.

In diritto giustinianeo, la (—) fu annoverata tra i quasi contracti [vedi obligatiònes ex quasi contractu].

Solùtio per æs et lìbram

Modo di estinzione delle obbligazioni derivanti da un negozio per æs et libram [vedi gesta per æs et libram].

In origine, la (—) era l’atto contrario della nèxi dàtio [vedi nèxum] es. si compiva nella stessa forma della mancipàtio [vedi]: cioè, con l’intervento di 5 testimoni, della bilancia e del lìbripens [vedi]. Il debitore, dopo aver pagato, pronunciava una formula solenne di rivendicazione della propria libertà.

In epoca classica essa divenne una imaginaria solutio, cioè ebbe una funzione soltanto formale: ad essa si ricorreva per fini di remìssio o di liberalità o comunque, per operare l’estinzione del debito, indipendentemente dall’effettiva esistenza di una causa giustificativa di tale estinzione.

L’istituto scomparve del tutto nel diritto giustinianeo.

Solùti retèntio

[vedi Solutio indèbiti]

Sòlve et rèpete

Principio tradizionale di diritto tributario, in virtù del quale, prima di impugnare un accertamento fiscale, il contribuente deve in ogni caso pagare la somma contestata: la sua incostituzionalità nell’ordinamento vigente appare con evidenza, potendo il (—) risolversi, per le persone non molto facoltose, in un grave impedimento, in fatto, alla tutela giurisdizionale.

In diritto civile, viene definita (—) la clausola contrattuale con la quale le parti stabiliscono l’inopponibilità di ogni tipo di eccezione, al fine di evitare o ritardare la prestazione: le eventuali eccezioni potranno esser sollevate solo dopo l’adempimento.

L’espressione (—) viene adoperata anche in relazione ai contratti a prestazioni corrispettive, nei quali l’esecuzione di una prestazione è dipendente dall’esecuzione della controprestazione. Il principio presuppone, in ogni caso, l’esistenza di un contratto valido, di modo che a ciascun contraente è consentito (non eseguire la propria prestazione, ma) eccepire la nullità, annullabilità o rescindibilità del contratto (art. 1462 c.c.).

Sors

[vedi Fenus]

Sortìtio provinciàrum [lett. “sorteggio delle province”]

L’espressione indicava la prassi — diffusasi all’incirca nel III sec. a.C. — di sorteggiare le province assegnate a ciascun console [vedi consules]: di frequente, infatti, Roma si trovava impegnata militarmente su più fronti contemporaneamente.

Nell’ambito della propria sfera di competenza ciascun console era sottratto alla par potèstas dell’altro.

Spado [Persona sterile]

Il termine designava la persona sterile: lo (—) era considerato capace di contrarre matrimonio in quanto possedeva gli organi genitali (a differenza del castratus [vedi]).

Spartaco

Gladiatore originario della Tracia, evase dalla scuola di Lentulo Latiatus a Capua con una settantina di compagni, con i quali organizzò in breve tempo, una rivolta (73-71 a.C.) alla quale parteciparono ben centoventimila schiavi.

Questo evento compromise seriamente l’equilibrio sociale ed economico di Roma, tanto che Licinio Crasso, esponente della ricca nobiltà plebea, dovette mobilitare numerose legioni di regolari, in una battaglia decisiva per le sorti di Roma. La rivolta fallì, nonostante il numero degli insorti e le grandi qualità di condottiero di Spartaco, perché l’esercito dei ribelli si presentò disgregato e non riuscì a coinvolgere nella lotta i ceti plebei.

Seimila schiavi caddero prigionieri e furono crocefissi sulla strada da Capua a Roma; in questa circostanza, la classe di proprietari di schiavi, applicò le norme legali che prescrivevano il supplizio della croce, per gli schiavi ribelli.

L’insurrezione ebbe effetti rilevanti sulla condizione delle classi servili. Già alla fine della repubblica, infatti, si diffuse l’istituto del peculium [vedi], della manumissio [vedi] e del decadimento del lavoro servile che si accompagnò all’emersione di altre forme di coltivazione della terra come il colonato [vedi colonia].

Dalla figura di (—) hanno preso nome alcuni movimenti rivoluzionari, come lo spartachismo, cui aderirono, tra gli altri, Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, sorto in Germania durante la prima guerra mondiale.

Spàtium deliberàndi

[vedi Tempus ad deliberandum]

Spècies [Specie]

La (—) è un tipo individualmente determinato di cosa: la cosa specifica è, infatti, una data cosa individuata (es. il cavallo Ribot) e si distingue dalla cosa generica [vedi genus], che è qualsiasi cosa di un dato tipo (es. un cavallo baio).

Specificàtio [Specificazione; cfr. art. 940 c.c.]

Modo di acquisto a titolo originario del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi]. Si aveva, in particolare, (—) nei casi in cui una res [vedi], a seguito di lavorazione, perdeva la sua connotazione e struttura iniziale, trasformandosi in una res diversa (c.d. nova species), avente una diversa funzione.

Qualora il soggetto specificatore fosse una persona diversa dal proprietario della materia, sorgeva il problema della spettanza della cosa specificata (ad es., della statua ricavata dal marmo):

— per i Sabiniani [vedi] la cosa creata per effetto della specificazione apparteneva al proprietario della materia;

— per i Proculiani [vedi] che davano rilievo al lavoro, la proprietà spettava allo specificatore;

— Giustiniano stabilì che, laddove la cosa poteva ritornare allo stato primitivo, la proprietà spettasse al dòminus della materia; nel caso inverso allo specificatore.

A fronte dell’acquisto della proprietà sulla res specificata, il proprietario della materia o lo specificatore avevano l’obbligo di risarcire l’altra parte, rispettivamente per il lavoro prestato o per la materia fornita; in caso contrario, la parte che non aveva ottenuto il risarcimento poteva paralizzare l’eventuale rèi vindicàtio [vedi] del presunto dominus mediante un’exceptio doli [vedi].

Spolia opima

Erano così denominate le armi tolte da un comandante romano al capo dell’esercito nemico.

I Romani ricordavano tre casi di (—): quello di Romolo che uccise Acrone, re di Cecina, dopo il ratto delle Sabine; di Aulo Cornelio Cosso nei confronti del re etrusco Tolumnio (437 a.C.); di Claudio Marcello che uccise il gallo Viridomaro (222 a.C.).

Le (—) erano consacrate a Giove, mentre le spoglie minori erano consacrate a Marte e a Giano.

Spoliàtus ante òmnia restituèndus [Il soggetto spogliato deve anzitutto esser reintegrato nel possesso; cfr. art. 1168 c.c.]

Principio fondamentale in materia possessoria, in virtù del quale, in presenza di uno spoglio, prima di valutare la reale appartenenza (o proprietà) della cosa, occorre reintegrare nel possesso il soggetto che ne sia stato spogliato (violentemente e di nascosto).

La reintegrazione del soggetto, vittima dello spoglio, in applicazione del principio (—), avviene attraverso un procedimento molto semplificato e celere.

Sponsàlia [Sponsali; cfr. art. 79 c.c.]

Col termine (—), in epoca classica, si designavano le stipulatiònes, assunte nelle forme della spònsio [vedi] (da cui il nome), con cui il pater familias [vedi] della donna ed il futuro marito si impegnavano, il primo a darla ed il secondo a prenderla in moglie.

(—) erano pertanto le promesse reciproche di futuro matrimonio.

Probabilmente, in epoca antica, tali obbligazioni erano produttive di effetti giuridici; in epoca classica, invece, esse non creavano veri e propri obblighi e non richiedevano neppure una forma solenne.

In diritto postclassico, l’istituto subì notevoli modifiche. La promessa di matrimonio, infatti, non solo comportava il sorgere di obblighi tra il futuro marito ed il pater familias della sposa, ma creava anche un vero e proprio rapporto tra gli stessi fidanzati che, a seguito della promessa, finivano con l’esser soggetti a buona parte delle norme che regolavano la vita coniugale (es. le norme in materia di impedimento a nuove nozze e le norme sull’adulterio).

Per rafforzare, poi, tale obbligo, vennero introdotte, probabilmente dalla legislazione orientale, le arrhæ sponsaliciæ [vedi arrha sponsalicia], modellate sulla caparra contrattuale ed oggetto di una dettagliata regolamentazione nel periodo postclassico.

Se il fidanzamento fosse stato sciolto dalla donna o dalla sua famiglia, le arrhæ dovevano essere restituite nella misura del quadruplo (in seguito fu ridotta al duplum), salvo che si trattasse di donna minore di 10 anni, nel qual caso dovevano essere restituite nel simplum; se fosse stato il fidanzato a sciogliere il fidanzamento, avrebbe perso le arrhæ.

Furono individuate, peraltro, delle giuste cause di scioglimento della promessa, sia da parte del fidanzato che della fidanzata (ad es., l’impotenza del fidanzato, la condotta immorale dell’uno o dell’altra, etc.) in presenza delle quali la restituzione delle arrhæ avveniva in simplum.

Per gli sponsali, in epoca postclassica, erano richiesti gli stessi consensi occorrenti per il matrimonio.

Sponsio

Figura tipica di contratto verbale riconosciuta dal iùs civile [vedi]. Consisteva “in uno scambio contestuale di domanda e risposta tra futuro creditore e futuro debitore”. Può essere considerata fra le più antiche obbligazioni di garanzia conosciute dai romani. Per effetto di essa, il debitore non perdeva la sua attuale libertà, diventando schiavo del creditore solo in caso di inadempimento.

L’obbligazione di garanzia era assunta dallo spònsor rispondendo “spòndeo” alla domanda “idem dari spondes?”, ove l’idem si riferiva al contenuto della obbligazione principale garantita. In tal modo, lo sponsor assumeva l’impegno di effettuare a favore del garantito la stessa prestazione (cui si riferisce l’idem della formula) oggetto della obbligazione principale. In ogni caso, comunque, il garante non poteva obbligarsi in duriòrem causam, cioè assumere un’obbligazione più grave (per l’ammontare, per il termine, per le modalità, etc.) di quella garantita. La (—) poteva accedere solo ad obbligazioni derivanti da stipulàtio [vedi] ed era accessibile ai soli cives romani.

Nel suo assetto storico essa presenta i seguenti caratteri:

— autonomia: il negozio di garanzia, pur accedendo ad una obbligazione principale, non era subordinato a questa. Pertanto essa era valida anche se l’obbligazione principale era nulla;

— correlazionalità: in virtù della quale lo sponsor era obbligato allo stesso modo del debitore principale. Il creditore poteva rivolgersi all’uno o all’altro indifferentemente.

La (—), per il suo carattere astratto, poteva soddisfare ogni esigenza, dal momento che bastava pronunciare semplicemente la solenne formula verbale composta dall’offerta e dall’accettazione per costituire il rapporto obbligatorio, senza che rilevasse lo scopo perseguito dalle parti.

Prevista inizialmente dalla legge delle XII tavole [vedi lex XII Tabulàrum], fu oggetto di svariati interventi legislativi, che ne precisarono la disciplina:

— lex Appuleia de sponsu [vedi];

— lex Publilia de sponsu [vedi];

— lex Furia de sponsu [vedi];

— lex Cornelia (Sullæ) de sponsu [vedi].

S.P.Q.R. (Senàtus populùsque romànus) [lett. “Il Senato e il popolo romano]

Celeberrima sigla che stava ad indicare la città di Roma nel suo complesso, come governo (Senatus) e come popolo sovrano (populus). La sigla era apposta a fronte di tutti i documenti ufficiali ed era impressa anche sui vessilli delle legioni, sotto l’immagine dell’aquila, simbolo della forza, che sormontava, appunto, l’insegna militare.

Spurii

[vedi Filii vulgo concepti]

Spurio Cassio

[vedi Fœdus Cassianum]

Statio vicesimæ

Ufficio delle imposte; era il luogo dove avveniva, tra il terzo e il quinto giorno dalla morte del de cuius [vedi], l’apertura delle tavole testamentarie [vedi testamentum], alla presenza dei testimoni che avevano preso parte alla redazione del testamento.

Tale procedura era richiesta da una Lex Iulia de vicesima hereditatum (probabilmente del 5 d.C.) che introdusse un’imposta successoria del 5%.

Statu liber

Situazione di provvisoria libertà (—) in cui il manomesso era considerato se la manumissio [vedi] testamento era subordinata alla verificazione di una condizione sospensiva.

Questo stato durava sino al momento del verificarsi della condizione.

La manumissio testamento conseguiva ad una apposita disposizione testamentaria del dominus.

Status [Stato]

Termine indicante la posizione dell’individuo nei confronti dell’ordinamento giuridico.

In particolare, si distinse tra:

— (—) libertàtis, designante la condizione dell’uomo libero;

— (—) civitàtis, designante la posizione del soggetto dotato della cittadinanza romana;

— (—) familiæ, indicante lo stato di membro della famiglia.

Lo (—), nelle sue varie tipologie, veniva meno per morte o càpitis deminùtio [vedi].

Nel diritto romano, il possesso simultaneo dei tre status suindicati costituiva condizione imprescindibile per l’acquisto della capacità giuridica [vedi capacità]: difatti, per l’acquisizione di detta capacità occorreva non solo che l’individuo fosse nato vivo, ma anche che fosse libero, cittadino romano e pater familias.

Status civitàtis

[vedi Civitas e Status]

Status familiæ

[vedi Status]

Status libertàtis

In relazione allo (—) si distinguevano le personæ in liberæ e servi. Si è rilevato che “il requisito della libertà stava a significare che, per essere soggetti giuridici, occorreva appartenere alla categoria degli uomini liberi, occorreva cioè non essere schiavi [vedi servus]”.

Fatti costitutivi della libertà erano:

— la nascita da madre libera;

— la manumissio, cioè l’affrancazione dalla schiavitù.

I nati liberi erano detti ingènui [vedi ingènuus], gli affrancati libertini [vedi libertinitas].

Fatti estintivi della libertà erano:

— la captivitas, cioè la prigionia di guerra presso popoli stranieri;

— condanne penali o provvedimenti normativi che riducevano in schiavitù un cittadino resosi responsabile di gravi illeciti;

— la vendita da parte del pater familias, diffusa in epoca arcaica, ma caduta ben presto in disuso.

Stellionàtus

Uno dei nuovi delitti configurati nell’ambito della repressione extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem, dir. pen.], al di fuori del sistema delle quæstiones [vedi] e dei crimina [vedi].

È una fattispecie dai contorni indefiniti, sostanziandosi, in concreto, in comportamenti fraudolenti; secondo Ulpiano [vedi] lo (—) occupava, tra i delitti pubblici, lo stesso posto occupato, tra gli illeciti privati, dal dolo [vedi dolus].

Tra le fattispecie rientranti nello (—), si può ricordare il caso del soggetto che avesse dato in pegno una cosa altrui o comunque sottoposta ad un vincolo pubblico, o che avesse venduto una cosa ipotecata ad altri, oppure che avesse sottratto fraudolentemente una cosa venduta ad altri, sostituendola con un’altra cosa.

Coloro che si rendevano responsabili di (—), erano puniti con la relegàtio in ìnsulam [vedi] temporanea, oppure con il semplice allontanamento dallo Stato.

Stilicone Flavio (360 ca.-408)

Generale romano, nato da padre vandalo e da madre, forse, romana. Fu magister militum dell’imperatore Teodosio [vedi]. Si distinse in più occasioni, vincendo Gildone in Africa e respingendo le temibili invasioni di Alarico a Pollenza (402) e di Radagisio a Fiesole (405). Tuttavia, l’avversione della corte imperiale d’Oriente e di quella romana degenerò nel 408 in aperta rivolta militare contro di lui. (—), che aveva rinunciato a resistere, fu fatto prigioniero dai ribelli e consegnato ad Onorio [vedi], che lo condannò a morte insieme alla moglie Serena ed al figlio Eucherio

Stipendium

Era così definito in diritto romano il tributo pagato dai privati cui era concesso il godimento dei fundi stipendiàrii [vedi] (siti nelle province senatorie).

Stipulàtio

Contratto verbale, concluso mediante scambio di domanda e risposta, in virtù del quale un soggetto (promìssor) si impegnava a compiere una qualsivoglia prestazione in favore di un altro (stipulàtor).

La (—) era conclusa oralmente con la pronuncia di una formula solenne. L’utilità del ricorso alla (—) era data:

— dalla semplicità con cui si poteva estinguere l’obbligazione [vedi acceptilatio];

— dalla possibilità di difendere il diritto del creditore mediante l’efficace “actio ex stipulatu” [vedi].

Inizialmente solo i cives [vedi] potevano contrarre (—); in epoca giustinianea tale tipo di contratto fu utilizzato indifferentemente da cives e da peregrini.

I requisiti della (—) erano:

— l’oralità; per tali motivi non potevano concludere tale contratto il muto o il sordo;

— la presenza delle parti: pertanto non poteva essere conclusa tra persone assenti;

— l’ùnitas actum, ossia non vi doveva essere soluzione di continuità tra domanda e risposta;

— la congruenza tra domanda e risposta.

In età post-classica la “stipulatio” degenerò nella sua struttura. In particolare non si ritenne più indispensabile l’uso del verbo “spondere” ma si utilizzarono anche altre forme verbali equivalenti. L’imperatore Leone nel 472 dispose, con una costituzione, che tutte le “stipulationes” fossero da ritenere valide “quibuscumque verbis pro consensu compositiæ sint”.

Casi di applicazioni della stipulàtio

La stipulàtio era un negozio astratto e pertanto poteva essere utilizzata al fine di perseguire gli scopi più svariati. Le più importanti forme di applicazione di stipulatio furono:

— promissio dotis

— stipulationes novatorie (stipulatio Aquiliana)

— stipulatio pœnæ

— stipulazioni di garanzia (sponsio, fideipromissio, fideiussio)

— stipulationes prætoriæ

Questo svilimento fu coronato dall’uso post-classico di redigere documenti scritti (“instrumenta” [vedi]) per attestare l’avvenuto compimento delle formalità stipulatorie. Era sufficiente, per l’applicazione ad un contratto della disciplina della “stipulatio”, l’esistenza del documento munito di “clausola stipulatoria” (cioè con l’affermazione che il “promissor” aveva risposto in modo congruente ed affermativo alla contestuale “interrogatio” dello “stipulans”).

Giustiniano per reagire a ciò dispose che il documento scritto valesse come prova della stipulazione, salvo che si adducessero scritture o testimoni a sostegno del contrario.

Stipulàtio àlteri

Particolare tipo di stipulatio [vedi], mediante la quale si creava un diritto di credito in favore di un terzo estraneo, indicato dallo stìpulans.

La (—) era considerata nulla, in quanto violava indirettamente il fondamentale principio in materia di contratti, in base al quale il negozio giuridico poteva regolare soltanto i rapporti tra le parti.

Analogamente, era nulla la stipulatio in alterum [vedi].

Stipulàtio Aquiliàna

Particolare tipo di stipulatio [vedi], creata dal giurista Aquilio Gallo [vedi]: la (—) consisteva nella trasformazione (attraverso novazione [vedi novàtio]) di obbligazioni di altro genere, non costituite verbis [vedi obligationes verbis contractæ] in obbligazioni ex stipulatu (derivanti, cioè, da stipulatio), al fine di poterle estinguere mediante acceptilàtio [vedi].

Stipulatio in àlterum

Particolare tipo di stipulatio [vedi], caratterizzato dal fatto di originare un’obbligazione a carico di un soggetto estraneo al rapporto tra stìpulans e promìssor.

La (—) era considerata nulla, in quanto violava indirettamente il fondamentale principio contrattuale, secondo cui il negozio giuridico non poteva avere efficacia ultra partes, essendo volto a regolare soltanto i rapporti tra queste.

Analogamente, era nulla la stipulatio alteri [vedi].

Stipulatio poenæ

Clausola aggiuntiva delle stipulationes, e in particolare delle stipulationes in faciendo, con cui si prevedeva che, in caso di inadempimento del debitore, l’obbligazione si convertisse nell’obbligo di pagare una somma predeterminata a titolo di penale. Due erano le modalità di attuazione:

— si creava una sola obbligazione avente ad oggetto la poena in caso di inadempimento della prestazione principale;

— si creavano due obbligazioni, una per la prestazione, una per la poena. In tal caso, se l’obbligazione principale non fosse stata adempiuta, lo stipulante aveva diritto alla æstimatio [vedi æstimatio rei] dell’oggetto di essa, sia alla penale. La giurisprudenza classica escluse il cumulo delle due prestazioni, ritenendolo iniquo.

Stipulatio post mortem

Particolare tipo di stipulatio [vedi], caratterizzata dal fatto di dover essere eseguita solo dopo la morte dello stìpulans o del promìssor.

La (—) era considerata nulla, in quanto si concretizzava nella precostituzione di un diritto o di un obbligo per gli eredi, cioè di soggetti estranei al rapporto originario e, per di più, non ancora determinabili.

Stipulatio prætòria

[vedi Càutio]

Stipulatiònes novatoriæ

Una delle possibili applicazioni della stipulatio [vedi], utilizzata al fine di effettuare una novatio [vedi]. Espressione qualificata di questa categoria di stipulationes fu la “stipulatio Aquiliana” [vedi], che veniva effettuata per estinguere mediante acceptilatio [vedi] le obbligazioni che non fossero state costituite verbis [vedi obligationes verbis contractæ].

Stipulationes usurarum

Consentivano il pagamento del mutuo attraverso una promessa formale di corrispondere degli interessi sullo stesso.

L’importo delle (—), regolato dalle Leges fenebres [vedi] era corrisposto annualmente in una misura stabilita dall’ordinamento. In particolare:

— nelle XII Tavole era del 100% annuo, considerando cioè un tasso del 12% mensile;

— nel 347 l’interesse venne ridotto da un plebiscito al 50% annuo (cd. fenus semiunciarum);

— nell’ultima epoca repubblicana il tasso fu ulteriormente ridotto da un senatoconsulto al 12% (cd. usurae centesimae);

— Giustiniano fissò l’interesse al 6%, proibendo che gli interessi non pagati producessero ulteriori interessi.

Stùprum

Delitto consistente nell’avere rapporti sessuali extramatrimoniali con una donna onorata e non sposata (vìrgo vel vìdua): il termine (—) aveva, pertanto, un significato molto diverso da quello che ha assunto al giorno di oggi (lett.: “unione non consentita”).

Alle donne libertinæ [vedi libertìnitas] non era consentito unirsi liberamente con persone di rango senatorio: esse, insieme alle donne ritenute notoriamente di facili costumi (ad es., le attrici), erano considerate donne in quas stuprum non committìtur, cioè con le quali era possibile unirsi senza commettere (—). Successivamente l’unione con tali categorie di donne originò il concubinatus [vedi].

La lex Iulia de adulteriis coërcèndis [vedi] consentì al pater familias [vedi] di uccidere sia la figlia sorpresa in flagrante (—), sia il suo compagno; in seguito, lo (—) fu punito con la pena della relegàtio in ìnsulam [vedi], oltre che della confisca [vedi publicàtio bonòrum] di un terzo (per le donne) o della metà (per gli uomini) del patrimonio.

In diritto postclassico, una particolare fattispecie di (—), lo (—) cum masculis (unione sessuale, anche non violenta, tra uomini), fu punita con la vivicombustione [vedi vivi cremàtio].

Sub condiciòne [Sotto condizione]

Espressione adoperata per indicare i negozi giuridici sottoposti a condizione [vedi condìcio].

Sub lège libèrtas [Libertà sotto il freno della legge]

L’espressione, per gli storici romani, definiva la forza dello Stato romano che garantiva contemporaneamente la libertà dei singoli e l’ordine collettivo. Successivamente il motto è stato riaffermato da alcuni governi dittatoriali per dare una giustificazione ideologica alle limitazioni imposte alle libertà dei cittadini. In Italia l’espressione (—) è stata adottata come motto della “Polizia di Stato”.

Subpignus [Sub pegno; cfr. art. 2792 c.c.]

Il (—) è il pegno avente ad oggetto un altro pegno: esso fu ammesso in età tardo classica, nell’ambito di un allargamento della concezione dell’oggetto del pignus [vedi]. Nell’ordinamento giuridico vigente, il (—) è, invece, vietato dall’art. 2792 c.c.

Subiectio servi loco

Era l’assoggettamento quasi servile di un sui iuris [vedi] ad un altro. Ciò determinava la limitazione ma non l’eliminazione della capacità giuridica, sino alla fine dello stato di subordinazione.

Era tra le cause di limitazione della soggettività giuridica (insieme allo stato di schiavo affrancato, il non essere romano, essere donna, la bassezza morale, l’appartenenza a certe religioni).

Subsecìva [Particelle di terreno rimanenti]

Erano porzioni di terra giudicate incoltivabili, appartenenti all’ager publicus [vedi] ma di fatto illegalmente occupate. L’imperatore Vespasiano [vedi] si preoccupò di recuperare i (—) allo Stato, sia in Italia che nelle province.

Substàntia

[vedi Univèrsitas iùris]

Substitùtio herèdis [Sostituzione ereditaria; cfr. artt. 688 ss. c.c.]

Si aveva (—) nei casi in cui il de cùius [vedi] “avesse nominato un sostituto all’erede”, chiamando all’eredità un’altra persona, nell’eventualità che il vocatus ad hereditàtem [vedi] non accettasse l’eredità.

Il diritto romano classico conobbe tre tipi di (—):

— substitutio pupillàris [vedi];

— substitutio vulgàris [vedi];

— substitutio militàris [vedi].

A queste, in diritto giustinianeo, si aggiunse la

— substitutio quasi pupillaris [vedi].

Substitutio militàris [Sostituzione militare]

Particolare tipo di substitutio herèdis [vedi]: si aveva sostituzione militare nei casi in cui il pater familias [vedi] che militava nell’esercito, nominava un sostituto per il figlio emancipato [vedi emancipàtio], derogando al principio per il quale, ai fini di tale nomina, occorreva esercitare la patria potestas sul filius (il filius emancipato non era più, infatti, soggetto alla potestà paterna).

Se il filius per una qualsiasi ragione non riceveva i beni lasciatigli dal pater, il sostituto gli subentrava (ma solo relativamente ai beni attribuiti dal pater al filius e non anche per i beni appartenenti al filius).

Substitutio pupillàris [Sostituzione pupillare; cfr. artt. 688 ss. c.c.]

Particolare tipo di substitutio herèdis [vedi]. La sostituzione si diceva pupillare quando il pater familias [vedi] nominava un erede per il caso che il figlio impubere morisse senza aver raggiunto la pubertà e, quindi, prima che acquistasse, a sua volta, la capacità di testare: il sostituto era erede del filius, non del pater che lo aveva nominato.

Il sostituto, risultando erede del filius, diveniva, altresì, erede di tutti i beni che quest’ultimo avesse a qualunque titolo acquistato.

In epoca imperiale la (—) e quella vulgàris [vedi substitutio vulgaris] erano ormai ritenute equivalenti, in forza di una Constitùtio Divi Marci et Veri.

La (—) inutile poteva valere come substitutio vulgaris [vedi causa Curiàna].

Substitùtio quasi pupillàris [Sostituzione quasi pupillare; cfr. artt. 688 ss. c.c.]

Particolare tipo di substitutio herèdis [vedi], di creazione giustinianea. La sostituzione si diceva quasi pupillare (od anche esemplare) nei casi in cui veniva nominato un erede per il discendente infermo di mente che fosse morto in tale stato.

Il sostituto riceveva solo i beni che l’ascendente aveva attribuito all’infermo di mente e non anche i beni che quest’ultimo avesse eventualmente acquistato.

Substitùtio vulgàris [Sostituzione volgare; cfr. artt. 688 ss. c.c.]

Particolare tipo di substitutio herèdis [vedi]: la sostituzione si diceva volgare nel caso in cui il soggetto chiamato per primo all’eredità non poteva o non voleva accettare.

Tale forma di sostituzione era generalmente accompagnata da un termine imposto dal testatore al primo chiamato, entro il quale accettare [vedi crètio].

Se chiamato per primo era un hères suus et necessarius [vedi hères] (che non poteva rifiutare l’eredità), la (—) era priva di rilevanza giuridica; solo l’esercizio del iùs abstinendi [vedi], concesso dal prætor a tale categoria di eredi, rese in seguito operante ed efficace tale sostituzione.

L’accettazione dell’istituito di grado precedente vanificava tutte le aspettative del sostituto.

In epoca imperiale la (—) e quella pupillare [vedi substitutio pupillàris] erano ormai ritenute equivalenti, in forza di una Constitùtio Divi Marci et Veri.

Succèssio ab intestàto [Successione legittima; cfr. artt. 565 ss. c.c.]

Era una delle forme di successione a titolo universale per causa di morte [vedi successio mòrtis causa]: aveva luogo nei casi in cui il defunto [vedi de cùius] non avesse lasciato un testamento, o quest’ultimo fosse diventato nullo, oppure se nessuno degli eredi istituiti avesse accettato l’eredità.

È opportuno, in relazione alle numerose trasformazioni subite dalla (—), compiere un esame delle sue applicazioni nelle varie epoche del diritto romano:

— in epoca arcaica, la (—) regolata dal iùs civile [vedi] aveva luogo in favore degli herèdes sui [vedi] o, in mancanza, degli adgnati [vedi] (per primo, l’adgnàtus proximus [vedi]), e dei libèrti [vedi libertus);

— a partire dalla fine dell’età repubblicana, il sistema civilistico divenne impopolare (si pensi che tra marito e moglie e tra madre e figli, se il matrimonio era sine manu [vedi matrimònium], non vi era alcun diritto di successione e che, inoltre, i figli emancipati erano esclusi dalla successione paterna, così come i parenti in linea femminile): al fine di correggerlo, intervenne il pretore, concedendo la bonòrum possèssio sine tàbulis [vedi] ed individuando quattro categorie di successibili [vedi ordo] subordinati l’uno all’altro, di modo che non si passava all’ordo successivo se non fossero stati esauriti i gradi interni a quello precedente:

— ordo unde lìberi;

— ordo unde legitimi;

— ordo unde cognati;

— ordo unde vir et ùxor;

— in diritto postclassico e giustinianeo, il sistema fin qui illustrato fu perfezionato, ricomprendendo numerose altre fattispecie.

Succèssio ex testamènto [Successione testamentaria; cfr. artt. 587 ss. c.c.]

Forma di successio ereditaria a titolo universale [vedi successio mortis causa] che avveniva secondo le disposizioni dettate dal de cùius [vedi] in un testamento [vedi testamentum].

Successio in locum et iùs

[vedi Successio in univèrsum ius]

Successio in universum ius [Successione a titolo universale]

L’espressione indica il fenomeno della successione a titolo universale in tutte le posizioni attive e passive inerenti ad un soggetto.

Si distinse:

— (—) tra vivi: il fenomeno era caratteristico del diritto romano (ad es., si pensi al caso della successione dell’adrogàtor nel patrimonio del soggetto adrogàtus [vedi adrogàtio] o del bonòrum èmptor [vedi] nei beni del fallito);

— (—) per morte: si tratta del fenomeno della successione ereditaria [vedi successio mortis causa] o della fusione di società.

Succèssio mortis causa [Successione a causa di morte; cfr. artt. 456 ss. c.c.]

La (—) consiste nella trasmissione dei rapporti giuridici aventi contenuto economico da un soggetto deceduto [vedi de cùius] ad un altro (erede).

Nell’ambito della (—), si distinguono:

— successione a titolo universale, quando un soggetto (erede) succede indistintamente nell’universalità o in una quota proporzionale del patrimonio (inteso come attività e passività) del defunto;

— successione a titolo particolare, quando un soggetto (legatario) succede in uno o più determinati diritti o rapporti del de cuius, che non vengono considerati come quota dell’intero patrimonio [vedi legàtum].

La (—) a titolo universale comportava il subingresso di una o più persone nel complesso delle situazioni patrimoniali facenti capo al defunto [vedi successio in univèrsum iùs].

L’erede era responsabile verso i creditori del defunto anche oltre l’attivo del patrimonio ereditario, in quanto, per effetto dell’acquisto dell’eredità, il patrimonio dell’erede e quello del defunto si confondevano: l’erede rispondeva, pertanto, ultra vìres hereditàtis, cioè oltre l’attivo ereditario [vedi beneficium; beneficium separatiònis].

Per l’acquisto dell’eredità [vedi herèditas; hères; vocàtio ad hereditàtem; delàtio; crètio].

Il diritto romano conobbe, essenzialmente, tre forme di (—) a titolo universale:

— successio ab intestàto [vedi];

— successio ex testamento [vedi];

— successio necessaria [vedi vocatio contra testamentum].

Successio possessiònis [Successione nel possesso]

Istituto relativo all’usucapione [vedi usucàpio], in forza del quale, in caso di morte dell’usucapiente il possesso proseguiva in capo all’erede; l’erede poteva così sommare il tempo del suo possesso con quello del suo dante causa, al fine di conseguire l’usucapione del bene in questione.

Succèssor

[vedi Successio ab intestàto; Successio ex testamento; Successio in universum ius; Successio mortis causa; Successio possessiònis].

Suèssula (Battaglia di) (341 a.C.)

Combattuta presso l’omonima città, sita tra Capua e Nola, tra Romani e Sanniti, si concluse con la sconfitta di questi ultimi. Rappresentò la battaglia decisiva della prima guerra sannitica.

Questa scoppiò nel 343 a.C. quando i Sanniti aggredirono i Sedicini, stanziati presso Teano. I Sedicini chiesero aiuti ai Campani di Capua, i quali, a loro volta, incapaci di fronteggiare da soli i Sanniti, chiesero l’intervento dei Romani, che sconfissero una prima volta i nemici al Monte Gauro.

Roma si assicurò, con queste vittorie, il controllo della Campania settentrionale, compresa la città di Capua.

Suffragàtio

Istituto in uso nell’età repubblicana, consistente nella segnalazione agli elettori di un candidato da parte di personaggi politici autorevoli. Tale raccomandazione non era assolutamente vincolante, avendo solo valore morale.

Aveva, invece, carattere vincolante la commendàtio, atto, ugualmente destinato all’assemblea, con cui venivano suggeriti, durante il periodo del triumvirato, i nomi dei magistrati da eleggere: nel 44 a.C. un plebiscito di L. Antonio aveva, infatti, conferito a Cesare la potestà di scegliere la metà dei magistrati da nominare, fatta eccezione per i consoli. In tal caso il voto dell’assemblea si riduceva ad una mera acclamazione.

Tale sistema della commendatiònes vincolanti e delle suffragatiònes non vincolanti fu operante non solo in epoca augustea, ma anche durante il principato di Tiberio.

Una precisa testimonianza contenuta nella lex de imperio Vespasiani [vedi] conferma l’uso di tali atti ancora durante il I sec. d.C.

Sui iùris [Soggetto familiarmente autonomo]

Era così definito ogni soggetto che godeva di autonomia familiare, non risultando subordinato ad alcun soggetto (né ad un pater familias [vedi], né ad un dòminus [vedi], né tantomeno ad un marito [vedi mànus maritàlis]).

Il soggetto (—) aveva piena soggettività giuridica [vedi status; capacità].

Sulpicio (Quinto)

Esponente della nobiltà proveniente dal partito di Druso [vedi] propugnò un programma di riforma in favore della plebe, durante il periodo sillano [vedi Silla] (100-78 a.C.). Eletto tribuno, avviò la proposta di tre leggi:

— la prima, sul richiamo degli esuli ex sostenitori di Mario;

— la seconda, sull’esclusione dalla carriera senatoria di tutti coloro che avessero contratto debiti superiori ai 200 denari;

— la terza, che prevedeva l’iscrizione degli Italici nelle 35 tribù e non nelle sole 8 o 10 indicate precedentemente.

Tale progetto incontrò l’opposizione di Silla che cercò invano di boicottare le votazioni in seguito alle quali le sue proposte furono accettate, ma l’evento avrebbe dato il segnale d’inizio alla prima vera e propria guerra civile.

Summa sacramènti

[vedi Lègis àctio sacramenti]

Summa supplìcia

Così venivano denominate le pene capitali extra òrdinem [vedi cognìtio extra òrdinem] eseguite con modalità atroci e ignominiose (damnàtio ad bèstias, crucifìxio).

Summa vadimònii

[vedi Vadimonium]

Summatim cognoscere

[vedi Cognitio de plano]

Summum supplìcium [Cicerone, De officio, I, 10, 33]

Una delle pene previste nella fase della repressione extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem, dir. pen.], per i delitti più gravi.

Consisteva nella pena di morte inflitta con modalità particolarmente cruente: nel caso concreto, attraverso la crocifissione.

Per l’inammissibilità della pena di morte nell’attuale ordinamento [vedi supplicium mòre maiòrum].

Superfìcies [Superficie; cfr. artt. 952-956 c.c.]

Diritto reale di godimento su cosa altrui [vedi iùra in re alièna], in virtù del quale un soggetto, diverso dal proprietario del fondo, poteva costruire e mantenere in proprietà una costruzione su un suolo altrui.

L’istituto fu originariamente ignoto al iùs civile [vedi], nel quale vigeva incontrastato il principio dell’inseparabilità del suolo dalla superficie (superficies sòlo cèdit).

Fin dall’età repubblicana si manifestò, tuttavia, la tendenza al superamento di tale principio. Si diffuse, infatti, l’uso, da parte dei magistrati, di concedere ai privati, mediante corrispettivo (solàrium), il diritto, di costruire sul foro o sulle strade: così, ad es. era concesso agli argentarii (banchieri) di tenere le loro tabernæ (gli uffici) nel foro. Pur in presenza della concessione, il suolo restava pubblico, ma il costruttore aveva la piena disponibilità della bottega, che poteva anche alienare o distruggere.

L’uso di concedere il diritto di edificare sull’altrui suolo si affermò anche nei rapporti tra privati: in tal caso si creava un rapporto derivante da un contratto di locàtio-condùctio [vedi] dal quale nasceva solo un diritto di obbligazione, vincolante per le parti ed i loro eredi e non per i loro aventi causa a titolo particolare.

Al superficiario, peraltro, il pretore concesse un interdìctum de superficièbus [vedi], il quale, accordato sul modello degli interdetti possessori, fece sì che il condùctor, a differenza di ogni altro locatario, potesse essere considerato e protetto come possessore della (—): al riguardo si parlò di quasi possessio [vedi].

In diritto giustinianeo, a seguito della contaminazione del diritto romano con istituti giuridici originari delle province ellenistiche, si iniziò a configurare la (—) quale diritto reale: il diritto ellenistico non conosceva il principio superficies solo cedit ed ammetteva, perciò, che la proprietà potesse essere divisa per piani orizzontali.

Il diritto del superficiario fu considerato come appartenente alla categoria degli iùra in re alièna e non come una autonoma forma di proprietà, dal momento che Giustiniano volle mantenere, almeno formalmente, la validità del principio superficies solo cedit.

In epoca giustinianea, pertanto, il diritto di superficie assunse le caratteristiche di rapporto giuridico assoluto in senso improprio, tutelato da un’àctio in rem superficiària.

Superfìcies solo cèdit

[vedi Accèssio; Superficies]

Supplicàtio [lett. “supplica”]

Istituto tipico del processo civile nel periodo imperiale [vedi cognìtio extra òrdinem].

Si trattava di un mezzo straordinario di impugnazione di una sentenza emessa da un magistrato ed era rivolta all’imperatore, affinché egli si pronunciasse (anche delegando un diverso magistrato), in grado di appello, su di una causa per la quale non fosse stata proposta appellàtio [vedi] nei termini.

Supplìcium mòre maiòrum (dir. pen.) [Supplizio secondo i costumi degli antichi]

Definizione data dalle fonti, sin dall’età preclassica, per indicare la pena capitale, mediante bastonate, stabilita nel periodo regio [vedi diritto penale romano] quale punizione per il soggetto che si fosse reso colpevole del crimine di perduèllio [vedi].

È opportuno precisare che, nell’ordinamento vigente, la pena di morte (comunque cagionata), pur prevista nell’originaria formulazione degli artt. 17 n. 1 e 21 c.p. 1930, non è ammessa secondo quanto dichiarato dall’art. 27, 4° co., Cost.; essa era già stata, peraltro, precedentemente soppressa, con conseguente assorbimento nell’ergastolo, sia per i delitti previsti dal codice penale (D.L.L. n. 224/1944), che per quelli previsti da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (D.L. n. 21/1948).

Di recente, la L. 589/1994 ha abrogato l’art. 24 del codice penale militare di guerra, l’unica disposizione che ancora prevedeva la pena di morte che scompare così definitivamente del nostro sistema giuridico.

Susceptores [Esattori]

Erano esattori d’imposta scelti, nell’ambito della Curiæ [vedi] tra i decuriani che offrissero maggiori garanzie di solvibilità. Essi erano direttamente responsabili, per mezzo del proprio patrimonio, della esazione dei crediti. Nel caso di loro insolvibilità, dei crediti non riscossi rispondeva l’intera curia.

Suspènsum

[vedi Àctio de pòsito vel suspenso]

Suum cuique tribuere [Dare a ciascuno il suo]

Uno dei tre precetti fondamentali del diritto romano. Gli altri due sono: “non arrecare nocumento agli altri” e “vivere onestamente”.

Suus hères

[vedi Hères]

Svetonio Tranquillo

Storico latino vissuto nel I-II sec. d.C., durante il principato di Traiano ed Adriano, esercitò l’attività forense e fu segretario particolare di quest’ultimo.

Imponente fu la sua produzione letteraria: scrisse molto e su molteplici argomenti. Tuttavia di tale numeroso elenco di libri ci è pervenuta soltanto una parte dell’opera Degli uomini illustri e, pressoché integra, la sua opera più importante, Vita dei Cesari, contenente le biografie dei prìncipes da Giulio Cesare a Domiziano.

(—) non appare uno scrupoloso osservatore e critico di avvenimenti storici. Non esiste nelle sue biografie uno studio delle cause che hanno determinato i singoli eventi o degli effetti da questi a loro volta prodotti, prevalendo, invece, il gusto per la ricerca del particolare aneddotico: troppo spesso lo scrittore dimostra scarso interesse per i fatti politici e per le guerre e ancor meno presta attenzione alla giusta successione cronologica degli stessi.

Nonostante ciò non si può certo dubitare dell’attendibilità di (—): come titolare dell’officium ab epistulis [vedi scrìnia] sotto Adriano, egli ebbe modo di consultare gli archivi imperiali, gli atti del Senato e i documenti ufficiali. Per tale motivo le notizie da lui offerte rappresentano un prezioso e raro materiale che ci consente di approfondire la nostra conoscenza su tale periodo della storia romana.

Syngraphæ

Istituto in uso, dapprima, presso i Greci e successivamente recepito in diritto romano, tra i contratti letterali [vedi obligatiònes lìtteris contractæ].

Le (—) erano, in particolare, un documento redatto in doppio originale sottoscritto da entrambi i soggetti, contenente l’impegno a pagare una certa somma. Esse avevano efficacia rappresentativa dell’obligatio che, in pratica, si incorporava nel documento e si estingueva con la distruzione di questo. In età postclassica, si avvicinarono all’instrumentum [vedi] stipulatorio fino a confondersi con esso.

Tabelliònes [Notai]

Vennero così definiti, nel periodo postclassico, gli esperti del ramo negoziale, che potevano essere eventualmente invocati da una delle parti di un negozio giuridico per garantire la veridicità dell’attività negoziale documentata.

Tabula Hebàna

Epigrafe ritrovata nel 1947 su di una tavola bronzea, in Toscana, presso la colonia di Heba.

Contiene la parte finale di una “rogàtio [vedi] ordinante le onoranze postume a Germanico (c.d. lex de honòribus Germanico decernèndis)”.

Tale legge prevedeva, inoltre, l’istituzione di cinque centuriæ, oltre alle dieci centurie già esistenti, per la designazione dei magistrati da eleggere (destinàtio magistràtuum [vedi]).

Tabula rasa

Espressione adoperata per indicare che si vuole far scomparire qualcosa (ad es. un negozio giuridico, un legame: fare (—)).

Essa nasce dall’antico uso di scrivere su tavolette ricoperte di cera: per cancellare ciò che si era scritto, la tavoletta veniva raschiata (letteralmente, si faceva (—)).

Tabulario

Nell’antica Roma era l’archivio dei pubblici documenti (tabulae publicae), tenuto in origine in un tempio. Dal I sec. fu conservato in un edificio apposito, detto Tabularium, costruito sul Campidoglio.

Tacito (imp. 275-276 d.C.)

Dopo l’uccisione di Aureliano [vedi] a Perinto (Tracia), il Senato nominava come successore l’anziano (—).

(—), portatosi in Asia per contrastare l’avanzata dei Goti e degli Alani, veniva assassinato nel maggio/giugno 276 d.C.

Tàlio [Taglione]

Principio generale che sanciva, nel periodo precedente l’emanazione della lex XII Tabularium [vedi], l’esigenza di proporzionare, anche allo scopo di evitare vendette, la reazione all’azione offensiva ricevuta. Nella legge delle XII Tavole, tuttavia, il (—) era ancora previsto per il caso di membrum ruptum [vedi] e consisteva nel cagionare al soggetto responsabile una pari lesione da parte di esponenti del clan gentilizio della vittima, salva la possibilità di un accordo per il riscatto in denaro del colpevole.

Tantùndem eiùsdem gèneris

[vedi Res fungibili]

Tarpea

Fanciulla romana che, secondo la leggenda, avrebbe aperto ai Sabini le porte della città. Probabilmente da essa prende il nome la rupe Tarpea (nelle vicinanze del Campidoglio), dalla quale venivano gettati i traditori.

Tarquinia (gens)

Gens [vedi] di origine etrusca, alla quale appartennero tre dei sette re di Roma (Tarquinio Prisco [vedi], Servio Tullio [vedi], Tarquinio “il Superbo” [vedi]).

I sovrani etruschi si contraddistinsero per avere impresso alla monarchia una brusca svolta in senso assolutistico.

Tarquinio “il Superbo”

Settimo ed ultimo re di Roma, dopo aver ucciso Servio Tullio [vedi] regnò per 24 anni, fino all’espulsione da Roma avvenuta nel 509 a.C. a seguito di una rivolta popolare; il suo immenso orgoglio e il suo dispotismo gli procurarono l’appellativo di “Superbo”.

La destituzione di (—) segna, secondo la tradizione, la fine della monarchia e l’avvento del sistema repubblicano con la nomina dei primi due consoli.

A (—) gli antichi attribuiscono la prima fase della costruzione dedicata a Giove Ottimo Massimo sul Campidoglio, già votata dal primo Tarquinio [vedi Tarquinio Prisco].

Tarquinio Prisco

Fu il quinto re di Roma, di origine etrusca (proveniva dalla città etrusca di Tarquinia), il suo soprannome (Prisco) significa “l’antico”. Consigliere di Anco Marzio [vedi], eletto re, introdusse in Roma molte usanze etrusche.

Decretò la costruzione di opere pubbliche quali il Foro, piazza per le pubbliche adunanze e la Cloaca Massima, costruita per far defluire nel Tevere le acque che stagnavano nei luoghi bassi della città.

(—) da valoroso guerriero accrebbe la forza di Roma.

Fu ucciso in una congiura.

Tarraconese

[vedi Hispania]

Taxàtio

Nel processo per formulas [vedi], la (—) era una clausola con la quale, nei casi di condemnàtio [vedi] relativa ad una somma incerta, si poneva un limite prestabilito all’importo della condanna: il giudice era così vincolato a condannare la parte soccombente al pagamento di una somma non eccedente quella prestabilita; poteva condannarla soltanto al pagamento di una somma uguale od inferiore.

Una forma tipica di (—) fu quella “in quod reus facere potest”: il giudicante veniva cioè invitato a rapportare la condanna alle effettive possibilità del reus [vedi] di adempiere.

Tazio Tito (VIII sec.a.C.)

Secondo la leggenda sulle origini di Roma era il re dei Sabini che, dopo il ratto delle Sabine e la guerra che ne scaturì, regnò per alcuni anni insieme a Romolo [vedi] su Sabini e Romani pacificati, finché fu da questo fatto uccidere e successivamente ricordato e venerato come il dio Quirino.

Telònea

Nell’Antica Roma era il sistema tributario, ossia l’insieme delle imposte indirette che venivano versate al banco delle riscossioni (cd. Telònio).

Tèmpus ad deliberandum [Tempo per decidere]

Onde evitare che l’“aditio hereditatis” [vedi] tardasse, i creditori ereditari potevano richiedere al pretore di stabilire per il “vocatus” un “tempus ad deliberandum” per:

— decidere se accettare o no l’eredità;

— o per autorizzare la “interrogatio in iure” del “vocatus” cui veniva chiesto se fosse o non fosse erede.

Altri espedienti per evitare ritardi nella “aditio” furono la “heredis institutio cum cretione” [vedi] e la “repudiatio hereditatis” (cioè la rinuncia all’acquisto ereditario).

Tempus ad usucapionem

Nella possessio ad usucapionem [vedi] della “res habilis” era il protrarsi di un tempo minimo che Giustiniano [vedi] così quantificò in:

— 3 anni per la usucapione delle “res mobiles” [vedi];

— 10 anni per la “præscriptio longi temporis” [vedi] di “res immobiles” [vedi] quando usucapiente e proprietario delle “res” risiedessero nella stessa città (“præscriptio inter præsentes”);

— 20 anni per la “præscriptio longi temporis” di “res immobiles” quando usucapiente e proprietario risiedessero in due città diverse (“præscriptio inter absentes”).

In diritto post-classico il “ius novum” [vedi] diede origine all’istituto della “longissimi temporis præscriptio” [vedi].

Tempus lugèndi [Periodo di lutto]

Periodo di lutto, della durata di dieci mesi, introdotto dalla lex Iulia et Papia Poppæa [vedi]: durante il (—) era preclusa alla vedova la possibilità di passare a nuove nozze.

L’istituto mirava ad evitare la commixtio sànguinis (mescolanza di sangue), che determinava l’incertezza circa la paternità del figlio nato dalla donna passata a nuove nozze.

Nel diritto postclassico la trasgressione del divieto comportava a carico della donna l’infamia [vedi] e l’incapacità di ricevere mortis causa dal primo marito e, ab intestàto, dai parenti oltre il terzo grado.

Il nuovo marito era, invece, punito con l’incapacità di ricevere in dote o in eredità dalla moglie più di un terzo delle sue sostanze.

Durante il (—) il divieto di risposarsi poteva essere rimosso solo con dispensa imperiale.

In età cristiana il (—) venne esteso anche all’ipotesi di divorzio e la sua durata fu elevata ad un anno.

Tempus règit àctus [Ogni atto è regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica; cfr. artt. 11, 15 disp. prel. c.c.]

Fondamentale principio che sintetizza i principi di irretroattività (la norma giuridica non si applica a fatti o rapporti sorti prima che la medesima entrasse in vigore) e di non ultraattività (la norma giuridica non si applica ai fatti verificatisi dopo la sua estinzione).

Il brocardo sta, quindi a significare che l’efficacia della legge (penale e non) è circoscritta al tempo in cui questa è in vigore.

Il principio ha, poi, particolare rilevanza nel diritto processuale, dal momento che una controversia giudiziale non ancora passata in giudicato deve essere decisa in base al diritto sopravvenuto in corso di causa.

Tenuiòres

[vedi Humiliores]

Teodorico (493-526 d.C.)

Re degli Ostrogoti. Sconfitto e ucciso Odoacre [vedi] nel 493 d.C. (—), fu delegato dall’imperatore d’Oriente Zenone [vedi] a reggere l’Italia con il titolo di patrizio.

(—) governò in virtù di un patto (temporaneo e personale) che lo legittimò e gli garantì una posizione di primato rispetto agli altri re barbarici; ai Romani lasciò l’amministrazione dello Stato, ai Goti la sua difesa. Allo scopo di creare un ordinamento unitario ed unico, superando la concezione barbarica della “personalità del diritto”, emanò un “Editto”, derivato dal diritto imperiale romano e compilato in latino, valido sia per gli Ostrogoti che per i Romani [vedi Edìctum Theodorìci].

Nei confronti degli altri sovrani barbarici, il re cercò di far valere la propria superiorità, come erede dell’impero d’Occidente. (—) fu la figura più significativa tra i re barbari e la sua opera politica in Italia e in Europa fu indubbiamente la più avveduta.

Teodosio (imp. 379-395 d.C.)

Valoroso generale nella guerra contro i Goti, fu nominato Augustus per la pars Orientis da Graziano [vedi] nel 379 d.C.

Alla morte dell’imperatore nel 383 d.C. a (—) rimaneva la prefettura d’Oriente, a Magno Massimo [vedi], nominato nuovo Augusto, passava la prefettura della Gallia e a Valentiniano II [vedi] quella d’Italia e dell’Illirico.

Questa situazione di relativo equilibrio dell’Impero, diviso in tre parti, fu ben presto minacciata da Magno Massimo, che nel 387 d.C. si impadroniva, a danno di Valentiniano II, delle prefetture d’Italia e d’Africa; ma nel 388 d.C. veniva ucciso ad Aquileia da (—) che riportava in Occidente una relativa tranquillità ben presto incrinata dall’uccisione di Valentiniano II a Vienna nel 392 d.C.

Nel 394 d.C., eliminato anche l’ultimo Augusto Eugenio, (—) rimaneva solo al potere.

La sua opera fu diretta essenzialmente al rafforzamento dell’Impero, pressato all’esterno dalle invasioni dei barbari e all’interno dai vari tentativi di usurpazioni. Proprio allo scopo di rinsaldare l’unità dell’impero, (—) volle imporre il cattolicesimo come unica religione di Stato, avversando apertamente il paganesimo e condannando l’arianesimo nel Concilio di Costantinopoli del 381 d.C.

Con (—), l’Impero Romano ritornava per l’ultima volta alla reggenza di un unico imperatore. Alla sua morte, avvenuta il 17 gennaio del 395 d.C., gli successero i figli Arcadio [vedi], (Augusto dal 383 d.C.) reggente della pars orientale, ed Onorio ([vedi] Augusto dal 393 d.C.) reggente di quella occidentale.

Con l’intensificarsi dei contrasti religiosi tra l’Oriente, dove predominava l’eresia ariana, e l’Occidente fedele alla tradizione cattolica, la morte di (—) non segnò una semplice divisione amministrativa, ma una definitiva frattura dell’Impero.

Il complesso delle tradizioni storico-culturali delle due partes, era infatti giunto all’apice della sua diversificazione.

Teodosio II (imp. 408-450 d.C.)

(—), figlio di Arcadio [vedi] continuò la dinastia teodosiana, originata da Teodosio il grande [vedi].

Nel confuso periodo di disfacimento dell’Impero romano, (—) si trovò ad affrontare l’invasione degli Unni di Attila e la guerra con i persiani, e a dirimere serie diatribe religiose sulla natura di Cristo.

Allo scopo di reprimere le nuove eresie intorno alla natura di Cristo, convocò un concilio ecumenico ad Efeso, più noto come latrocinio di Efeso.

Costituisce senz’altro l’atto più rilevante della politica di (—) la pubblicazione del Còdex Theodosiànus [vedi] iniziato nel 429 d.C., con lo scopo di raccogliere tutte le costituzioni imperiali emanate da Costantino in poi, comprese quelle non più vigenti.

Tale Codice, entrato in vigore nel 1° gennaio 439 d.C., segnò definitivamente la rottura dell’unità giuridica tra Oriente ed Occidente.

(—) morì a Costantinopoli nel 450 d.C.

Teofilo

Giurista vissuto nel VI sec. d.C.: fu valente professore di diritto, nonché uno dei principali artefici, insieme a Doroteo [vedi] ed Anatolio [vedi], della codificazione giustinianea [vedi Giustiniano; Còrpus iuris civilis].

Tergiversàtio

Delitto consistente nell’abbandono ingiustificato dell’accusa nel corso di un processo e disciplinato, nell’ambito del crìmen calùmniæ [vedi], dal senatusconsultum Turpilliànum [vedi]. La pena prevista fu l’incapacità a sostenere l’accusa in ulteriori processi; la condanna, per il responsabile di (—) era infamante [vedi infamia].

Dalle fonti apprendiamo che la (—) fu, in età imperiale, punita con una pena più grave ma imprecisata.

Termine

[vedi Dìes]

Terminàlia

Festa dell’antica Roma, celebrata nel mese di Febbraio in onere di Termine, dio dei limiti (cd. termini) delle proprietà rurali.

Testamènti fàctio attiva [Capacità testamentaria attiva]

Era la capacità di fare testamento e seguiva, di norma, le regole dettate per la capacità giuridica [vedi] e di agire [vedi], pur con alcune particolarità.

Ai fini della (—) occorreva possedere:

— lo status civitàtis [vedi status];

— lo status familiæ [vedi status],

non anche lo status libertàtis [vedi status].

Avevano la (—):

— le donne, previa autorizzazione del tùtor legitimus [vedi] (solo se dotate di iùs trìum vel quattuor liberòrum [vedi], potevano fare a meno di tale autorizzazione);

— i filii familias (relativamente al pecùlium castrense [vedi], e quasi castrense);

— servi pubblici (relativamente a metà delle proprie sostanze).

Le ultime due categorie acquistarono la (—) solo in periodo classico, in quanto nelle epoche precedenti essi erano ritenuti del tutto privi di autonomia patrimoniale in quanto sottoposti alla potestà del pater familias [vedi] o dòminus [vedi].

Non avevano la (—):

Testamènti factio passiva [Capacità testamentaria passiva]

Era la capacità di ricevere per testamento, di essere vocati ex testamento [vedi successio ex testamento] all’eredità e spettava a tutti i soggetti giuridici.

Tale capacità doveva sussistere nei c.d. trìa momenta [vedi], cioè:

— nel momento in cui il testamento era redatto;

— nel momento della morte del testatore;

— nel momento dell’acquisizione successoria.

Potevano ricevere per testamento anche:

— gli schiavi del testatore, purché contestualmente affrancati [vedi servus cum libertàte institùtus]. Solo, in diritto giustinianeo si ritenne che l’istituzione del proprio schiavo come erede comportasse implicitamente la sua manumìssio [vedi]: la disposizione fu pertanto, ritenuta sempre valida;

— gli schiavi ed i filii di un diverso pater familias: in tal caso i beni ereditari venivano acquistati dal loro pater familias.

A partire dal diritto classico (e superando la tesi negativa sostenuta in precedenza) si ritenne che potessero esser nominati eredi per testamento anche soggetti non ancora venuti in vita (i c.d. pòstumi) [vedi postumus].

Solo in epoca postclassica si riconobbe alle persone giuridiche [vedi persona giuridica] la capacità di ricevere per testamento.

Non potevano ricevere per testamento, cioè erano privi della (—):

— le donne nei confronti dei cittadini con un censo superiore ai 100 mila assi.Tale disposizione introdotta da una lex Vocònia [vedi] non vietava l’acquisizione di legati;

— le personæ incertæ: giacché l’institùtio herèdis [vedi] doveva essere certa, originariamente e fino a tutto il periodo preclassico si riteneva che non potessero essere vocatæ le persone giuridiche e le persone fisiche non ancora nate al momento della designazione, in quanto non identificabili in modo inequivoco;

— i filii naturales [vedi]: totale era il divieto di istituire i figli non generati da giuste nozze, introdotto da Costantino.

Solo in seguito fu riconosciuta a questi la facoltà di percepire almeno una quota, seppur limitata rispetto ai figli legittimi.

Testamèntum [Testamento; cfr. artt. 587 ss. c.c.]

Il (—) (definito da Cicerone come l’atto più importante nella vita del civis), era l’atto unilaterale (redatto oralmente oppure in forma scritta), compiuto alla presenza di testimoni, attraverso il quale il pater familias [vedi] disponeva dei propri beni per il momento successivo alla sua morte.

L’enorme rilevanza sociale e giuridica del (—) indusse i giuristi romani a ritenere che un testamento, sia pur invalido, dovesse essere conservato per quanto possibile, trattandosi di un atto negoziale ormai non più ripetibile (essendo defunto il disponente): fu questo il fondamento del c.d. fàvor testamenti [vedi], principio chiave in sede di interpretazione di disposizioni testamentarie.Si affermò che il testamento doveva essere interpretato potius ut vàleat quam ut pèreat (cioè in modo che potesse esplicare la sua efficacia, piuttosto che nel senso di invalidarlo).

Il (—) presentava le seguenti caratteristiche:

— era iùris civilis, essendo accessibile solo ai cìves, cioè ai cittadini romani;

— era essenzialmente personale, nel senso che non era ammesso manifestare la volontà per mezzo di intermediari, sia nùncius [vedi] che rappresentante;

— era un atto formale, richiedendo il rispetto di determinate forme;

— era unilaterale, traendo efficacia dalla sola volontà del disponente;

— era mortis causa, nel senso che acquistava rilievo giuridico solo alla morte del testatore;

— era revocabile, poiché il testatore poteva sempre mutare volontà.

Ai fini di una valida successione testamentaria, il testatore doveva avere la testamenti fàctio attiva [vedi] e il soggetto designato come erede doveva avere la testamenti factio passiva [vedi].

• Le varie forme testamentarie.

Varie furono le forme testamentarie in uso nelle varie fasi evolutive del diritto romano:

— (—) calàtis comìtiis [vedi];

— (—) in procìnctu [vedi];

— (—) per æs et lìbram (vel iure civili) [vedi];

— (—) prætòrium (vel iure prætorio) [vedi];

— (—) tripertìtum [vedi];

— (—) mìlitis [vedi];

— (—) parentis inter liberos [vedi];

— (—) tèmpore pestis cònditum [vedi];

— (—) ruri conditum [vedi];

— (—) per nuncupatiònem [vedi];

— (—) per hologràpham scripturam [vedi];

— (—) àpud àcta [vedi];

— (—) prìncipi oblàtum [vedi].

• Caratteri del (—)

Era un atto essenzialmente revocabile: vigeva infatti il principio della libertà di testare ùsque ad extremum vitæ èxitum (fino al momento della morte).

Da ciò discendeva:

— la revocabilità del testamento;

— il divieto del testamento congiuntivo e dei patti successori, in quanto fondati sul votum captàndæ mortis;

— il principio per cui la perdita della testamènti fàctio rendeva nullo anche il precedente testamento altrimenti irrevocabile.

Il testamento poteva essere revocato solo attraverso la redazione di un altro testamento: pur se vi era una compatibilità logica tra i due testamenti, valeva soltanto il secondo.

La distruzione del testamento o la sua cancellazione da parte del testatore non comportava, invece, revoca dell’atto, che anzi era considerato ancora valido ed efficace per il iùs civile [vedi]: di conseguenza gli eredi istituiti restavano tali [vedi bonòrum possèssio sine tàbulis].

Una costituzione di Teodosio II e Valentiniano III, stabilì che un secondo testamento, anche se invalido, revocava il primo, sempreché contemplasse gli eredi legittimi esclusi dal primo e sempreché le disposizioni (invalide) fossero confermate dal giuramento di cinque testimoni.

Nel diritto giustinianeo, si ammise che il testatore, passati dieci anni dalla redazione di un testamento, potesse revocarlo mediante un atto compiuto davanti ad un magistrato e a tre testimoni (apud acta).

La sanzione di inefficacia colpiva:

— il (—) desertum [vedi];

— il (—) ruptum [vedi];

— il (—) iniustum (vel iure non factum) [vedi];

— il (—) ìrritum [vedi].

• L’apertura del (—)

La cerimonia di apertura del testamento si svolgeva a Roma davanti al pretore, oppure nelle province presso il preside.

L’apertura delle tavole testamentarie aveva luogo tra il terzo e il quinto giorno successivo alla morte del testatore presso l’ufficio delle imposte (una lex Iulia de vicesima hereditatum della età di Augusto, aveva, infatti, introdotta una imposta successoria del 5%), alla presenza dei testimoni che avevano preso parte alla redazione del testamento per il riconoscimento dei propri sigilli: in assenza dei testimoni vi dovevano assistere persone rispettabili.

Nel diritto giustinianeo, alle formalità relative all’apertura del documento sigillato e al riconoscimento dei sigilli, si sostituì, nell’ipotesi di redazione del documento notarile, il riconoscimento delle disposizioni da parte dei testimoni e delle relative subscriptiònes.

Testamèntum àpud àcta cònditum

Particolare forma testamentaria di creazione postclassica, caratterizzata dal fatto che le dichiarazioni del testatore erano verbalizzate dai funzionari pubblici, o dai magistrati provinciali, in appositi registri.

Testamentum calàtis comìtiis

Particolare forma testamentaria [vedi testamentum] risalente alle origini del diritto romano (si tratta della forma più antica). Non si hanno notizie sicure su questo tipo di testamento. Secondo una autorevole dottrina, il (—) conteneva sempre e soltanto disposizioni a titolo particolare, mentre l’heredis institutio [vedi] sarebbe stata caratteristica del testamentum per aes et libram [vedi]; è comunque probabile che il (—) coincidesse spesso nella adozione di un pater familias [vedi adrogàtio] da parte di un altro pater familias, compiuta alla presenza dei comizi curiati [vedi comitia curiàta], che venivano a questo scopo convocati dal pòntifex maximus [vedi] due volte all’anno (24 marzo e 24 maggio).

Per effetto dell’adozione, l’adottato diveniva erede dell’adottante.

La più autorevole dottrina ha rilevato come, mentre gli effetti dell’adrogatio si producevano durante la vita dell’adottante, il (—) era destinato a produrre effetti soltanto dopo la morte dell’adrogàtor.

Testamèntum desèrtum

Veniva così definito il testamento [vedi testamentum], nei casi in cui nessuno dei soggetti vocàti ad hereditàtem [vedi vocatus ad hereditatem] si presentava per l’accettazione: era ad es., il caso in cui il soggetto istituito erede era premorto al testatore, oppure, se heres voluntarius [vedi hères] aveva rifiutato di accettare. Il (—) era privo di efficacia.

Testamentum imperfèctum

[vedi Testamentum iniustum]

Testamentum iniùstum

Veniva così definito il testamento [vedi testamentum], nei casi in cui esso difettasse di un requisito formale (testamentum imperfectum), oppure il testatore fosse privo di testamenti fàctio attiva [vedi], od anche gli eredi fossero privi di testamenti factio passiva [vedi]. Il (—), detto anche iùre non factum, era privo di efficacia.

Testamentum inofficiosum

Era qualificato tale il testamento in cui il testatore era venuto meno allo “officium pietatis erga liberos”. La “exheredatio” [vedi] o la “præteritio” [vedi] erano ammesse, purché “bona mente” cioè “ex iusta causa irascendi”.

Gli eredi estromessi:

— nei primi tempi esercitarono contro gli eredi istituiti la “petitio hereditatis” [vedi] allo scopo di ottenere dai “centumviri” [vedi] l’attribuzione di una quota dell’eredità;

— verso il I sec. d.C. vi fu la creazione della c.d. “querela inofficiosi testamenti”: azione giurisdizionale “per sacramentum” [vedi] attraverso la quale gli stretti parenti impugnavano il testamento e chiedevano di partecipare alla successione.

Il testamentum riconosciuto inofficiosum a seguito della querela, era considerato inefficace, con la conseguenza che il querelante otteneva per l’intero la sua quota ab intestato [vedi querela inofficiosi testamenti].

Testamentum in procìnctu

Particolare forma testamentaria [vedi testamentum] diffusa in Roma sin dall’età arcaica e compiuta, secondo forme estremamente semplificate e snelle, dai soldati durante le campagne belliche, dopo che erano stati presi gli auspici per la battaglia davanti ai propri commilitoni che ne avrebbero riferito il contenuto in caso di morte del testatore.

Attraverso il (—), il soldato poteva disporre delle proprie armi e degli oggetti che aveva più cari: per i restanti beni (dato che il (—) non designava un erede) permaneva il diritto a succedere dell’hères suus [vedi hères] o comunque, del soggetto designato come erede secondo le norme della succèssio ab intestàto [vedi].

Testamèntum ìrritum

Veniva così definito il testamento [vedi testamentum] qualora il testatore avesse successivamente perso per càpitis deminùtio [vedi] la testamenti factio attiva [vedi], posseduta al momento della redazione del testamento.

Il (—) era privo di efficacia.

Testamèntum iùre civili

[vedi Testamentum per æs et lìbram]

Testamentum iure non factum

[vedi Testamentum iniùstum]

Testamentum iure prætorio factum

Così definito, perché su disposizione del prætor urbanus [vedi] fu concessa la possessio dei beni del defunto a chi era stato beneficiato in un testamento civilistico manchevole della solennità della mancipatio [vedi].

Il pretore, infatti, ritenne che fosse sufficiente l’esibizione delle tabulæ munite dei sigilli di sette testimoni per concedere la possessio dei bona defuncti [vedi bonorum possessio].

Rientrava nel novero dei testamenta ordinari (cioè che potevano essere fatti da tutti i soggetti giuridici muniti di capacità) insieme al testamentum calatis comitis [vedi], al testamentum per æs et libram [vedi], al testamentum tripertitum [vedi].

Testamentum mìlitis [Testamento del soldato]

Forma testamentaria [vedi testamentum] speciale di creazione postclassica: fu un testamento privo di formalità rigorose, la cui confezione era consentita oltre che ai militari, anche ai civili che, in tempo di guerra, seguivano l’esercito.

Testamentum parèntis inter lìberos [Testamento dei genitori a favore dei figli]

Forma testamentaria [vedi testamentum] speciale, di creazione postclassica (risalente, in particolare, all’epoca dell’imperatore Costantino): i genitori potevano fare testamento a favore dei propri figli senza che fosse richiesto l’intervento di testimoni, purché il testamento fosse fatto in forma scritta, con indicazione olografa della data, del nome degli eredi e delle quote attribuite a ciascuno (scritte in lettere).

Testamentum per æs et lìbram

Forma testamentaria creata nel II sec. a. C. dalla giurisprudenza pontificia; diffusasi con estrema rapidità, essa finì per diventare la più ricorrente.

Il (—) si sviluppò allorquando si cominciò ad ammettere che l’atto di nomina dell’erede potesse non avere le formalità della adrogàtio e delle solennità comiziali: l’atto in questione poteva essere inserito, invece, all’interno di un negozio avente la struttura della mancipàtio familiæ [vedi].

Il familiæ èmptor [vedi] nel (—), interveniva solo formalmente, non acquistando nulla e non ingerendosi nella esecuzione delle disposizioni: il testatore, mediante una sua dichiarazione (nuncupàtio), consegnava semplicemente il testamento al familiæ èmptor.

La redazione del testamento avveniva in presenza dei cinque testimoni e del lìbripens [vedi], ma il più delle volte il testatore recava le tavolette già preparate in tutta la parte dispositiva: a ciò si accompagnava un breve processo verbale che attestava le avvenute formalità della mancipatio familiæ. Le tavolette erano poi sigillate dai sette soggetti intervenuti.

Per la coscienza sociale era considerato importante l’esecuzione della volontà del testatore: per tale motivo tra le formalità si diede massimo valore alla nomina dell’hères e ai sigilli delle sette persone (5 testimoni, libripens e familiæ emptor).

Quanto alle altre formalità, nel caso in cui vi fosse stato un errore nella pronuncia delle dichiarazioni rituali (del testatore o del familiæ emptor), il pretore ritenne di intervenire, attribuendo la bonòrum possèssio secùndum tàbulas a chiunque risultasse nelle tabulæ erede di un testamento, pur se il testamento fosse nullo per il ius civile a causa di errori commessi nella pronuncia delle dichiarazioni rituali: peraltro, occorreva sempre che le tabulæ fossero state sigillate da sette cittadini.

Il (—) veniva anche detto testamento civile (iure civili), in contrapposizione a quello pretorio [vedi testamentum iure praetorio factum].

Testamèntum per hològrapham scriptùram [Testamento olografo, cfr. art. 602 c.c.]

Particolare forma testamentaria di origine postclassica, in cui le disposizioni erano scritte e sottoscritte di proprio pugno dal testatore, senza che fosse richiesta la presenza di testimoni.

Il (—) fu introdotto dall’imperatore Valentiniano III nel 446 d. C.

Testamentum per nuncupatiònem

Particolare forma testamentaria di creazione postclassica, caratterizzata dal fatto che le disposizioni erano dettate oralmente dal testatore alla presenza di sette testimoni.

Testamentum prìncipi oblàtum

Particolare forma testamentaria di creazione postclassica, caratterizzata dal fatto che le dichiarazioni del testatore erano verbalizzate presso la cancelleria imperiale, e qui depositate nelle mani dell’imperatore e conservate in un apposito archivio pubblico.

Testamentum rùptum

Veniva così definito il testamento [vedi testamentum], nei casi in cui, dopo la sua redazione, nasceva un discendente che il testatore non aveva né istituito erede nel testamento, né diseredato, oppure nei casi in cui, dopo la redazione di un testamento, il testatore ne redigeva un altro.

Il (—) era privo di efficacia.

Testamentum rùri cònditum [Testamento rurale]

Forma testamentaria [vedi testamentum] speciale, di creazione postclassica, caratterizzata dal fatto che i testimoni potevano anche essere analfabeti; costoro, peraltro, erano tenuti, dopo la morte del testatore, a giurare che la volontà di quest’ultimo fosse stata fedelmente riprodotta. A causa dello spopolamento delle campagne, era ridotto anche il numero dei testimoni (cinque e non sette come nel testamentum prætòrium [vedi anche testamentum tripertìtum]).

Testamentum tèmpore pèstis cònditum [Testamento fatto durante una pestilenza]

Forma testamentaria [vedi testamentum] speciale, di creazione postclassica, cui si poteva far ricorso durante le pestilenze: era consentito ai testimoni di apporre le proprie sottoscrizioni anche alla spicciolata e non contemporaneamente — come era, invece, ordinariamente richiesto dal iùs civile [vedi testamentum per æs et lìbram] — senza aver assistito alla materiale redazione dell’atto.

Testamèntum tripertìtum

Forma testamentaria [vedi testamentum] tipica del diritto romano postclassico.

In epoca postclassica, si affermò la distinzione tra il testamentum civile (derivante dal testamentum per æs et lìbram), per il quale occorrevano cinque testimoni, e il testamentum iure prætorio factum [vedi], per il quale ne occorrevano sette: per il primo non si ritenne più necessaria la formalità della mancipàtio familiæ [vedi], ma si richiese, così come era stabilito dal diritto provinciale, che il testamento fosse scritto di pugno dal testatore (olografo).

La legislazione imperiale prese atto di questa prassi e stabilì che il testatore e i testimoni dovessero sottoscrivere l’atto, indicandone la natura testamentaria laddove in precedenza erano richiesti solo i sigilli.

La figura che si affermò derivava in parte dal diritto civile, in parte da quello pretorio ed in parte da quello imperiale: il testamentum venne così definito tripertitum.

In epoca giustinianea, tale testamento era redatto il più delle volte da un notaio (tabulàrius), il quale dava forma giuridica alle dichiarazioni del testatore rese alla presenza dei testi.

Tetrarchia

Il termine indica la riforma della carica imperiale operata da Diocleziano [vedi] allo scopo di rendere presente il supremo comando anche nelle province ed assicurare una soluzione precostituita alla successione al trono ed evitare, così, che la designazione fosse lasciata all’arbitrio dei soldati. A tal fine Diocleziano nominò un collega (Massimiano [vedi]) dotato di par potestas, cui attribuì il titolo di Augustus e il governo delle prefetture occidentali, mantenendo per sé quelle orientali. Furono nominati anche due Cæsares (Galerio e Costanzo [vedi Costanzo Cloro], definiti Filii Augustorum, in quanto successori designati. Prima di diventare troppo vecchi, i due Augusti avrebbero abdicato a favore dei successori già designati.

Textùra [Tessitura; cfr. artt. 934 ss. c.c.]

Uno dei modi di acquisto a titolo originario del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi], rientrante nell’ambito dell’accessione [vedi accèssio] di cosa mobile a cosa mobile.

In particolare, la (—) consisteva nella tessitura di una stoffa mediante fili altrui: in diritto classico si ritenne, pur tra contrasti dottrinali, che il proprietario della stoffa acquistasse la proprietà dei fili.Secondo Ulpiano [vedi], invece, il dòminus della stoffa non acquistava la proprietà dei fili, essendo esperibile, nei suoi confronti, l’actio ad exhibèndum [vedi].

Thèma decidèndum [Oggetto della decisione]

Espressione frequentemente adoperata nel linguaggio giuridico per indicare la questione al centro di una controversia giudiziaria, sulla quale dovrà pronunciarsi il giudice.

Thesàurus

[vedi Invèntio thesauri]

Tiberio (imp. 14-37 d.C.)

Imperatore romano; fu successore di Augusto, nonché il primo esponente della dinastia Giulio-Claudia [vedi Claudia, gens].

Salito al trono alla morte di Augusto [vedi Ottaviano Augusto] (14 d.C.), (—) tentò, nel corso dei ventitré anni del suo regno, di seguire le linee politiche tracciate dal predecessore.

Avviò, infatti, un’opera di rigoroso risanamento dell’economia nazionale, riducendo le spese militari, perseguendo severamente gli abusi perpetrati dai governatori delle province, proibendo l’allestimento di spettacoli sfarzosi e finanziando le banche per tutelare gli interessi degli agricoltori.

Sotto il profilo giuridico, il regno di (—) fu caratterizzato da una progressiva decadenza del potere legislativo comiziale [vedi comìtia] a tutto vantaggio del Senato e da una corrispondente crescita quali-quantitativa del potere autoritario del prìnceps.

Il principato di (—) non fu caratterizzato da impegnative campagne militari; egli, infatti, non intraprese guerre espansionistiche preferendo dedicarsi, attraverso il ricorso a soluzioni diplomatiche, ad un’opera di consolidamento dei confini imperiali.

La fine del suo principato fu contrassegnata dalla violentissima repressione di Seiano, præfectus prætorio [vedi] e dei suoi seguaci, artefici di una congiura ai danni dell’imperatore.

(—) moriva nel 37 d.C. all’età di 78 anni ormai tediato dal potere e scoraggiato dagli ultimi deludenti episodi verificatisi.

Tiberio Coruncanio

Fu il primo cittadino romano di origine plebea ad ottenere la carica di pòntifex maximus [vedi]; visse nel III sec. a.C.

Viene ricordato, in particolare, per aver stabilito che le riunioni dei pontìfices fossero aperte al pubblico e non, come accadeva in precedenza, rigidamente segrete.

[vedi Editto di Tiberio Coruncanio].

Tiberio Gracco

Uomo politico di rilievo, vissuto nel II sec. a.C., figlio di Tiberio Sempronio Gracco e di Cornelia (figlia di Scipione l’Africano), fu un esponente di spicco della nobiltà patrizia e promotore di un ampio ed ambizioso programma di riforma, in chiave democratica, della società romana.

In particolare (—), avendo capito che i motivi essenziali del disagio sociale e politico, evidenziatosi intorno alla metà del II sec. a.C., risiedevano nell’abbandono delle campagne da parte dei liberi coltivatori curò la realizzazione di un articolato progetto di regolamentazione della distribuzione dell’àger publicus [vedi], venendo in ciò osteggiato dall’oligarchia senatoria.

Tribunus plebis [vedi tribuni plebis], nel 133 a.C. fece approvare dal concìlium plebis [vedi] una lex Sempronia, che prevedeva il divieto di possedere estensioni di àger publicus [vedi] in misura superiore a 500 iugeri ed imponeva la distribuzione delle estensioni eccedenti ai non possidenti, in lotti di 30 iugeri, inalienabili e sottoposti ad un tributo.

Preoccupato di dare attuazione alla sua legge agraria dopo aver dettato le linee della riforma, (—) chiese, allo scadere dell’anno di carica, di riottenere il tribunato (in violazione del divieto di iterazione delle cariche [vedi magistratus]).

Urtato da tale iniziativa “rivoluzionaria” il Senato reagì duramente dichiarandolo reo di adfectàtio regni [vedi]; nonostante il rifiuto del console Publio Mucio Scevola di procedere alla sua uccisione, lo stesso giorno delle elezioni, un gruppo di senatori guidati da Cornelio Scipione Nasica, si scagliò sui graccani, facendone strage ed uccidendo lo stesso (—).

Tignum iunctum [lett. “Palo inserito” in una vigna altrui]

La “inædificatio” [vedi] era l’ipotesi della costruzione in un fondo con materiale altrui.

L’acquisto del “dominium ex iure Quiritium” [vedi] sulla cosa composta non comportava l’acquisto del “dominium” sui singoli materiali che avevano concorso alla costruzione.

Il proprietario del materiale rimaneva tale, pur se non poteva “rivendicarli” sinché la cosa rimanesse unita. Poteva reclamarlo al momento della frattura della cosa come “res” organica.

La regola derivava da una norma delle XII tavole [vedi lex XII tabularum] in base alla quale il proprietario del palo inserito in una vigna (appunto (—)) non poteva distaccarlo. Solo se il materiale era stato rubato si accordava al suo proprietario un’azione penale “in duplum” denominata “actio de tigno iuncto”.

Tinctùra [Tintura; cfr. artt. 934 ss. c.c.]

Uno dei modi di acquisto a titolo originario del domìnium ex iure Quirìtium [vedi], rientrante nell’ambito dell’accessione [vedi accèssio] di cosa mobile a cosa mobile.

In particolare, la (—) come fattispecie autonoma non è espressamente ricordata nelle fonti; tuttavia, parte della dottrina ritiene che essa debba ugualmente essere inserita tra i modi di acquisto della proprietà per accessione: il proprietario di una stoffa tinta da un terzo (con propri colori), acquistava la proprietà dell’intera stoffa e quindi anche la proprietà dei colori utilizzati nella tintura.

Tipucitus

Il (—) è un repertorio di brani di giuristi classici, fatto ad imitazione dei Basilica o Libri basilicòrum [vedi] nel XII sec. d.C.

Il nome (—) deriva da una storpiatura dell’espressione greca ti poû keîtai (lett. “dove si trova?”).

Tìties

Una delle tre tribù che costituirono l’originario Populus Romanus Quiritium, insieme a quelle dei Ràmnes e dei Lùceres. Secondo la tradizione i (—) avevano origine sabina ed erano stanziati sul Quirinale.

Su di essi avrebbe regnato, agli albori della storia romana, Tito Tazio.

Tito (imp. 79-81 d.C.)

Imperatore romano, fu il secondo esponente della dinastia Flavia. Salì al trono alla morte del padre Vespasiano [vedi], dopo esser stato dallo stesso associato al governo, con il titolo di tribuno e di comandante supremo dell’esercito. Fin dapprincipio, evidenziò notevoli capacità amministrative, ripercorrendo la strada paterna e mostrando insieme spiccate doti di umanità che gli meritarono l’appellativo di amore e delizia del genere umano.

Il principato di (—) fu, tuttavia, funestato da una serie di sventure, la più drammatica delle quali si verificò nel 79 d.C. allorquando l’eruzione del Vesuvio cagionò la distruzione delle fiorenti città di Ercolano Pompei e Stabia, nonché la morte di migliaia di persone.

Tìtuli ex còrpore Ulpiàni [Brani tratti dalla raccolta di Ulpiano]

Opera postclassica, risalente al IV secolo, tramandataci attraverso un manoscritto conservato nella biblioteca vaticana. I passi sono suddivisi in 29 titoli.

In passato si riteneva che i (—) fossero una sintesi del Liber singularis regularum di Ulpiano. La dottrina più moderna ha prospettato altre ipotesi: che si tratti di una crestomazia di brani tratti da varie opere ulpianee (Talamanca), che l’opera sia una epitome delle Istituzioni di Gaio, completata da una classificazione di Ulpiano (Arangio RuIz); ovvero che le fonti dell’opera siano le Istituzioni gaiane e il Liber singularis regularum ulpianeo (Schultz) [vedi Gaio, Ulpiano].

Titulus ad usucapionem

La possessio della “res habilis” doveva essere giustificata da un “titulus”, cioè da una situazione obiettiva che l’ordinamento e la coscienza sociale riteneva idonea a legittimare il passaggio nel tempo dal possesso al “dominium”.

Si distingueva anche tra:

— titulus pro suo: ogni situazione atipica di giusto impossessamento di una “res” anche se verificatosi contro il gradimento del “dominus”;

— titulus putativus: situazione di impossessamento ritenuto valido ma in realtà invalido e quindi non atto a consentire il fenomeno dell’usucapione.

Tollere liberum [lett. “sollevare il figlio”]

Il (—) era la manifestazione pratica del pater familias [vedi] della sua volontà di riconoscere il figlio. Il pater familias raccoglieva il neonato, che era stato disteso ai suoi piedi, e lo sollevava in alto [vedi levana]. La mancanza del (—) equivaleva al disconoscimento della paternità.

Tràdens [Colui che dà; cfr. artt.1556-1558 c.c.]

Letteralmente, colui che dà una o più determinate res [vedi tradìtio].

Il termine viene adoperato, nel diritto civile vigente, per indicare il soggetto che, avendo stipulato un contratto estimatorio (artt. 1556-1558 c.c.) dà alla controparte (il c.d. accìpiens [vedi]) una quantità determinata di beni mobili: l’accipiens assume in cambio l’obbligazione di pagarne il prezzo, salva la facoltà di restituire quanto non venduto o, comunque, non utilizzato (si pensi, ad es., al rapporto che intercorre tra il fornitore di giornali ed il giornalaio).

Tradìtio [Consegna]

Era la forma più semplice di trasferimento della proprietà [vedi domìnium ex iùre Quirìtium] (o del possesso [vedi possèssio]) in quanto consisteva nella materiale consegna di una cosa. Essa costituiva il modo di trasmissione specifico delle res nec màncipi [vedi] e non si applicava alle res màncipi [vedi] (se una res mancipi veniva trasferita mediante (—), per acquistarne la proprietà bisognava che si maturasse l’usucapione [vedi usucàpio]).

Nel periodo classico, affinché vi fosse il trasferimento della proprietà, occorrevano quattro condizioni:

— che si trattasse di una res nec màncipi;

— che la cosa fosse di proprietà del tradente;

— che il tradente avesse la volontà di trasmettere la cosa e l’accipiente quella di acquistare;

— che vi fosse una iusta causa traditiònis, cioè che la (—) fosse posta in essere per conseguire un intento che il diritto oggettivo riteneva valido e sufficiente ai fini della trasmissione di una cosa. Si aveva così un’iusta causa credèndi, se si consegnava una somma in adempimento di un mutuo; un’iusta causa solvèndi, se il debitore pagava il suo debito; un’iusta causa donatiònis, se vi era la volontà di donare.

Quanto alla consegna, il diritto antico richiedeva che essa fosse materiale. Il diritto classico ammise che potessero esservi altri modi equivalenti per trasmettere all’accipiente la proprietà (o il possesso); più precisamente:

— la (—) symbolica [vedi];

— la (—) longa manu [vedi];

— la (—) brevi manu [vedi];

— il constitùtum possessòrium [vedi].

Il diritto giustinianeo ammise che la (—) potesse realizzarsi simbolicamente, attraverso la consegna dei documenti, per le cose che erano trasferite con atti pubblici; per la (—) di beni immobili, furono, inoltre, previste numerose formalità accessorie atte a tutelare maggiormente le parti ed i terzi; in particolare:

— fu introdotto il requisito della scriptura: i documenti venivano redatti in forma scritta;

— per i trasferimenti immobiliari si favorì enormemente il ricorso ai c.d. gesta, processi verbali redatti nelle cancellerie imperiali: questi in origine ebbero la funzione di documentare le attività processuali, ma finirono per essere utilizzati nella prassi al fine di dare forma solenne alle dichiarazioni di volontà dei privati.

Tradìtio brevi mànu

Modo di trasferimento a titolo derivativo della proprietà [vedi domìnium ex iùre Quirìtium] o del possesso [vedi possèssio], non richiedeva la materiale apprensione della cosa da parte dell’acquirente.

L’acquisto della proprietà o del possesso mediante (—) si verificava allorché taluno, avendo presso di sé la cosa a titolo di mera detenzione (corpus), cominciasse successivamente (con il consenso espresso o tacito del dominus), a tenerla animo possidèndi, ossia con l’intenzione di godere della cosa a titolo esclusivo [vedi anche constitutum possessorium].

Traditio chartæ vel instrumènti [Consegna del documento]

Costituiva un’ipotesi di traditio ficta [vedi], in quanto il trasferimento della proprietà o del possesso avveniva mediante la consegna fittizia della cosa.

La (—) si verificava, infatti, attraverso la consegna del documento, che menzionava il trasferimento, senza che esso fosse materialmente avvenuto.

Traditio clàvium àpud hòrreum [Consegna delle chiavi presso il magazzino]

Modo di trasferimento a titolo derivativo della proprietà o del possesso, in cui risultava attenuata la necessità della materiale apprensione della cosa da parte dell’acquirente.

La (—) importava, infatti, il trasferimento, mediante la semplice consegna delle chiavi di un magazzino, della merce in esso contenuta, senza che l’acquirente dovesse necessariamente entrarvi e toccarla [vedi traditio symbolica].

Traditio ficta [Consegna fittizia]

Modo di trasferimento della proprietà o del possesso, caratterizzato da una fittizia consegna della cosa, mancando in pratica un materiale atto di apprensione o un fisico spostamento della cosa dal precedente, al successivo possessore.

Rientravano nell’ambito della (—):

— traditio brevi manu [vedi traditio];

— traditio longa manu [vedi traditio];

— constitùtum possessòrium [vedi];

— traditio chartæ vel instrumènti [vedi];

— traditio oculis et adfectu;

— traditio clàvium àpud hòrreum [vedi].

Tradìtio longa manu

Modo di trasferimento a titolo derivativo della proprietà [vedi domìnium ex iùre Quirìtium] o del possesso [vedi possèssio], in cui risultava attenuata la necessità di una materiale apprensione della cosa da parte dell’acquirente.

Consisteva nell’indicazione del bene o del fondo, situati ad una certa distanza, fatta da una posizione elevata che ne permettesse la visione.

Traditio òculis et adfèctu [Lett. “Trasferimento mediante sguardo e volontà”]

Modo di trasferimento a titolo derivativo della proprietà o del possesso, in cui risultava attenuata la necessità di una materiale apprensione della cosa da parte dell’acquirente.

La (—) consentiva il trasferimento della proprietà o del possesso mediante la mera consegna di materiali pesanti, accatastati nel magazzino, senza la necessità di toccarli.

Allo stesso modo, il possesso di monete veniva trasferito semplicemente contandole.

Traditio servitùtis [Trasferimento del diritto di servitù]

[vedi Patientia]

Traditio symbolica [Consegna simbolica]

Forma di traditio [vedi] rientrante nella più ampia categoria della [vedi]: in particolare, la consegna di una merce era effettuata attraverso la consegna di un oggetto che lo simboleggiava (si pensi alla consegna delle chiavi in luogo della consegna dell’appartamento).

L’espressione (—) è di conio medievale.

Traiano Ulpio (imp. 98-117 d.C.)

Adottato come figlio da Nerva [vedi], (—) salì al trono nel 98 d.C.; egli non fu solo il primo dei prìncipes adottivi, ma anche il primo di origine provinciale (essendo di provenienza spagnola), a testimonianza di un ormai indiscutibile e graduale spostamento del baricentro politico-economico dell’Impero dall’Italia verso i territori provinciali.

Grande impulso diede (—) all’espansione dell’Impero; l’età traianea appare infatti, caratterizzata da numerose imprese militari. In particolare, egli procedette:

— alla conquista della Dacia, effettuata a due riprese (101-102 e 105-106 d.C.), grazie alla quale il vasto territorio al di là del Danubio diventò provincia romana;

— alla conquista della penisola arabica, che venne costituita in provincia, con il ruolo di preziosa testa di ponte tra l’Oriente mediterraneo ed il Mar Rosso;

— alla conquista della Siria, della regione mesopotamica, con la connessa istituzione delle province armena, mesopotamica e siriana.

Il suo equilibrato programma politico gli procurò consensi sia presso il Senato, che gli conferì il titolo di optimus prìnceps, sia presso l’esercito. Inoltre, il vasto programma di edilizia pubblica da lui elaborato e realizzato gli procurò il favore del popolo e, in particolare, della borghesia provinciale.

Dal punto di vista giuridico-costituzionale, (—) rimosse gli ultimi residui dell’ordinamento repubblicano operando un ulteriore svilimento della nobìlitas senatoria a favore del ceto equestre, attraverso il graduale inserimento dei cavalieri nelle cariche più alte della burocrazia e dell’amministrazione imperiale.

(—) morì nel 117 d.C. a Selinunte, in Cilicia [vedi].

Transàctio [Transazione; cfr. artt. 1965 ss. c.c.]

Nel diritto romano classico, la transazione non era un contratto tipico, bensì un fine che poteva essere posto alla base di una stipulàtio [vedi] (con la conseguenza che l’atto dava luogo all’àctio ex stipulatu [vedi]) oppure di un patto privo di forma.

In questo secondo caso, il pretore riconobbe che le reciproche rinunce delle parti in ordine alle rispettive pretese (volte a metter fine ad una controversia) davano luogo ad una excèptio pacti [vedi]. In pratica, l’eccezione comportava l’estinzione dell’obbligazione oggetto dell’atto transattivo.

In epoca giustinianea, la (—) fu considerato un atto autonomo e tipico, in quanto, a seguito della concessione dell’actio præscrìptis verbis [vedi], venne inquadrato tra i contratti innominati [vedi conventiònes sine nòmine].In tal modo, si ritenne che le obbligazioni oggetto della transazione si estinguessero con la mera redazione dell’atto.

Transfùgium [Passaggio al nemico]

Consisteva nel passaggio (dall’esercito romano) al nemico.

Si trattò di uno dei delitti militari [vedi prodìtio; desèrtio] configurati in periodo repubblicano: essi non furono previsti né disciplinati da alcuna legge, ma furono enucleati in via consuetudinaria, sulla base delle prassi seguite nella vita militare. L’accertamento della responsabilità e l’irrogazione delle pene (a seconda della gravità, pene corporali od anche la pena capitale), fissate anch’esse dalla consuetudine, erano riservati ai comandanti militari.

Transìtio ad plebem

Termine con cui si indicava il passaggio di un pater familias [vedi] alla plebe (ad es. fatto per prendere in moglie una donna plebea).

La cerimonia con cui si ufficializzava il passaggio, comportando l’abiura dei culti familiari e gentilizi, si compiva davanti ai comìtia curiàta [vedi], convocati dal pòntifex màximus.

La (—) determinava l’uscita del pater familias dal novero dei cittadini.

Transitus legalis

In diritto preclassico e classico obbligo di ciascun “socius” era di porre in essere la cooperazione promessa (sia mettendo a disposizione dell’altro socio i cespiti economici o altro che era stato dedotto in contratto, sia compiendo tutte quelle attività giuridiche necessarie per il conseguimento dei fini sociali).

In diritto postclassico il semplice accordo determinava automaticamente il trasferimento ai consoci della proprietà dei beni reali promessi dal socio alla “societas” (c.d. “transitus legalis”). Di conseguenza, le obbligazioni dei soci si limitarono alla prestazione delle attività personali promesse e al rendere comuni gli acquisti effettuati per conto della “societas” [vedi].

Translàtio iudìcii

Nel processo per formulas [vedi], la (—) consisteva nella sostituzione di una delle parti del giudizio e si concretizzava in un sub-procedimento che richiedeva la partecipazione necessaria dell’attore (che presentava la richiesta), del convenuto e del magistrato giusdicente, che, ricorrendone i presupposti, emetteva un apposito decreto.

La (—) era ammissibile nei seguenti casi:

— morte di una delle parti o sua càpitis deminùtio [vedi] (alla parte originaria subentrava il successore a titolo universale);

— sostituzione di un cògnitor [vedi] con un altro;

— intervento in giudizio del pater familias [vedi] in luogo del filius originariamente convenuto.

Translatio legàti

Era l’attribuzione di un legato [vedi legatum] ad un soggetto diverso da quello originariamente onorato e si realizzava attraverso un successivo testamento o mediante codicilli [vedi] testamento confirmati.

Translatio possessiònis

Espressione adoperata in diritto romano per indicare la cauzione che, nel processo per formulas [vedi], l’attore che avesse ottenuto provvisoriamente il possesso della cosa controversa, doveva versare per l’ipotesi di una sua soccombenza nel successivo giudizio.

L’attore otteneva il possesso provvisorio della res controversa, solo nell’ipotesi in cui il convenuto, che era l’originario possessore, si fosse rifiutato di prestare a sua volta cauzione. Una volta avvenuto il trasferimento del possesso dal convenuto all’attore, si ribaltavano le posizioni processuali, per cui l’originario convenuto, divenuto attore per riottenere il possesso della res, era tenuto a provare il fondamento del suo titolo di proprietà.

Transmissio delatiònis

[vedi Delationis transmissio]

Transmìssio ex càpite in ìntegrum restitutiònis

Forma particolare di delatiònis transmissio [vedi], riconosciuta dal diritto classico.

Consisteva nella concessione della restitùtio in integrum [vedi] ai discendenti dell’erede institùtus defunto, nel caso in cui questi avesse omesso di accettare l’eredità [vedi adìtio] o fosse stato ripudiato.

La restitutio in integrum esercitata dagli eredi del vocatus, ex càpite o ex persona defuncti, permetteva loro di accettare l’eredità deferita al dante causa.

Transmissio Iustiniàna

Forma particolare di delatiònis transmissio [vedi] prevista dal diritto giustinianeo.

Giustiniano, generalizzando l’istituto della transmissio, dispose che se l’erede ex testamento o ab intestato moriva senza aver accettato o quanto meno rinunciato all’eredità, i suoi discendenti potevano accettare, a loro volta, l’eredità deferita, entro un anno dal giorno in cui il loro antecessore avesse avuto notizia della delazione.

Transmìssio Theodosiàna

Forma particolare di delatiònis transmissio [vedi] prevista dal diritto postclassico nel caso in cui il discendente fuori potestà, istituito nel testamento, fosse morto prima dell’apertura delle tavole testamentarie: si consentiva in tal modo ai suoi discendenti di accettare l’eredità a lui deferita.

Transscrìptio

[vedi Nòmen transscriptìcium]

Trebazio Testa

Giurista minore vissuto nel I sec. a.C., fu amico di Cicerone, nonché componente del consilium [vedi consilium prìncipis] di Cesare.

Tra le sue opere sono meritevoli di menzione nove (o undici) libri de religionibus ed alcuni libri de iùre civili.

Treboniano Gallo (imp. 251-253 d.C.)

Fu proclamato imperatore alla morte di Decio [vedi].

Nei due anni del suo impero fu essenzialmente impegnato a fronteggiare le incessanti invasioni barbariche.

Dopo aver patteggiato la pace coi Goti che procedevano a nuove incursioni sulle coste dell’Asia Minore, durante una nuova guerra contro altri pretendenti, eliminato Volusiano, veniva ucciso da Emiliano nel 253 d.C.

Très fàciunt collègium [Un collegio è composto da tre persone; art. 27 c.c.]

Espressione con la quale i Romani indicavano che un ente immateriale o persona giuridica [vedi universitates personàrum] doveva essere costituito necessariamente da almeno tre persone. Nel diritto civile vigente tale numero minimo non viene richiesto: l’art. 27, 2° co., c.c. stabilisce, infatti, che le associazioni si estinguono quando tutti gli associati sono venuti a mancare. Il tenore della norma lascia chiaramente intendere che per l’esistenza dell’ente è sufficiente la presenza anche di un solo associato.

Trèsviri ære argento auro flàndo feriùndo [Direttori della zecca]

[vedi Vigintìviri]

Tresviri àgris dàndis adsignàndis iudicàndis

[vedi Tiberio Gracco]

Tresviri capitàles

Corpo di magistrati minori, rientranti nel cosiddetto vigintiviratus [vedi vigintìviri].

I (—) (detti anche nocturni ed eletti in numero di tre), esercitavano funzioni di polizia, collaborando con i magistrati che presiedevano alla giurisdizione in materia penale.

I (—) erano addetti, inoltre, a vigilare sulle prigioni e sulle esecuzioni capitali, oltre che a vigilare di notte sulle strade di Roma. La loro elezione, in origine di competenza del prætor, fu attribuita da una lex Papiria del 242 a.C. ai comitia curiata [vedi].

Tresviri coloniæ deducèndæ agròque dividùndo

[vedi Dedùctio coloniàrum]

Tresviri epulones

In origine, erano tre sacerdoti, il cui collegio fu creato nel 196 a.C. per organizzare le cerimonie in onore di Giove, che erano l’elemento fondamentale dei Ludi Magni [vedi ludi].

Trìa momènta [lett. “tre momenti”]

Espressione adoperata in diritto romano per indicare i tre momenti nei quali doveva sussistere la capacità di essere istituiti eredi per testamento [vedi testamènti fàctio passiva]:

— il momento in cui veniva redatto il testamento;

— il momento in cui il testatore moriva;

— il momento in cui avveniva l’acquisto del patrimonio ereditario.

Tria nòmina [lett. “tre nomi”]

Il sistema dei (—) si diffuse, in età repubblicana, per meglio identificare il civis romanus nel complesso delle diramazioni della famiglia originaria.

Componevano tale sistema il prænòmen [vedi] che caratterizzava ogni singolo cittadino, il nòmen gentilìcium [vedi] che indicava la gens e il cognòmen [vedi] che faceva riferimento al singolo ramo familiare.

Per Marco Tullio Cicerone, il prænomen era Marco, il nomen gentilicium Tullio, il cognomen Cicerone.

Il sistema dei (—) cadde in disuso in periodo postclassico, quando ciascun individuo fu identificato con un unico nome.

Triboniano

Eminente giurista vissuto nel VI sec. d.C., fu il principale artefice della compilazione giustinianea [vedi còrpus iùris civilis].

In una prima fase del lavoro tra il 528 ed il 529 d.C., (—) nella sua qualità di magìster officiòrum [vedi] (sovrintendente alle cancellerie imperiali), fu membro della commissione incaricata dall’imperatore Giustiniano [vedi] di attendere alla realizzazione di una nuova raccolta delle leggi imperiali.

Successivamente, nel corso dei lavori, i meriti da lui conseguiti per l’attività fino al quel momento svolta, gli valsero il conferimento della prestigiosa carica di quæstor sacri palàtii [vedi] e l’attribuzione della funzione di direttore dell’opera codificatoria.

Dopo il completamento del Còdex Iustinianus [vedi], fu proprio (—) a suggerire a Giustiniano l’opportunità di apprestare una raccolta ufficiale della letteratura giuridica classica [vedi Digesta]; (—) fu, inoltre, il principale artefice della scelta dei giuristi che collaborarono alla realizzazione di detta impresa.

Egli curò anche la direzione dei lavori relativi alla redazione delle Institutiònes Iustiniani [vedi].

Il suo merito principale fu: l’avere intuito la necessità di affidare un ruolo decisivo nei lavori compilatori ai professori di diritto (antecessòres) delle scuole di Berito [vedi] e di Costantinopoli [vedi] ed ai principali avvocati dei tribunali della capitale e, parallelamente, l’aver ridotto il peso dei funzionari dell’amministrazione centrale, i quali, prima che fosse attuato il programma, avevano avuto il monopolio sulle attività legislative. Grazie a tali intuizioni, (—) fornì un decisivo impulso qualitativo al corso dei lavori compilatori che, da mera raccolta legislativa, si trasformarono in opera di studio e di sintesi del diritto giurisprudenziale classico.

Tribunìcia potèstas

La (—) costituiva l’insieme dei poteri di cui era investito ciascun tribùnus plèbis [vedi tribuni plebis]; tra essi rientravano, in particolare:

— la facoltà di fornire aiuto ad un qualsiasi cittadino contro un magistrato;

— la facoltà di porre il veto a qualsiasi atto magistratuale reputato contrario, in quanto pregiudizievole, agli interessi della plebe;

— la facoltà di convocare il Senato, consultarlo e ottenere da esso l’emanazione di senatusconsùlta [vedi Senatusconsultum];

— la facoltà di convocare il concìlium plebis [vedi concilia plebis] e di proporre plebisciti [vedi plebiscìtum].

Tribùni mìlitum consulàri potestàte [Tribuni militari muniti di potestà consolare]

Il tribunato dei (—) era una magistratura suprema, istituita nell’arco temporale intercorrente tra la caduta del decemvirato (448 a.C.) ed il ripristino della costituzione repubblicana (445 a.C.).

I (—) erano ufficiali della legione operanti collegialmente, deputati dal Senato all’esercizio di funzioni sostanzialmente simili a quelle svolte dai cònsules [vedi], in tutti i casi in cui sussistevano motivi ostativi alla nomina dei consoli.

Sotto il profilo storico la creazione di tale magistratura è da ricondurre ad un duplice ordine di motivi:

— motivi militari, per provvedere a specifiche esigenze belliche, emergenti caso per caso;

— motivi sociali e classisti, risultando la carica tribunizia, al contrario di quella consolare, aperta anche ad esponenti del ceto plebeo: proprio la plebe impedì, spesso, in periodo di rivolgimenti sociali, l’elezione dei consoli, per imporre come magistrati i capi militari del proprio esercito.

I poteri dei (—) corrispondenti sostanzialmente a quelli consolari non prevedevano la facoltà di nomina del dictàtor [vedi], né la suffèctio (possibilità di colmare eventuali lacune del collegio con la nomina di un collega), né il diritto al triumphus [vedi].

Ad avviso di parte della dottrina, i (—) costituirono il primo organo magistratuale al quale, probabilmente, in ragione della presenza di plebei, si applicò il principio della collegialità, comportante l’attribuzione ad ogni tribuno del diritto di veto sulle scelte dei colleghi.

Tribùni plèbis [Tribuni della plebe]

I (—) erano i principali magistrati della plebe [vedi plebs]. Secondo la dottrina prevalente, l’origine del tribunato della plebe è da rinvenire in un atto rivoluzionario della plebe, che dopo aver creato i suoi magistrati si impegnò solennemente a difendere l’inviolabilità.

Controversa è la datazione in ordine all’istituzione di tale magistratura:

— alcuni autori ritengono che i (—) vennero istituiti in numero di quattro, intorno al 471 a.C.;

— secondo altra dottrina, la loro creazione in numero di due, va collocata nel 494 a.C., mentre nel 471 a.C. sarebbe stato solo elevato il numero di tribuni da due a quattro.

È, peraltro, pacifico che il loro numero crebbe progressivamente, al punto che, nel 449 a.C., i tribuni erano addirittura 10.

La nascita di tale magistratura, espressione del grado di organizzazione e della forza raggiunta dagli esponenti del ceto plebeo, fu motivata dalla necessità, profondamente avvertita dalla comunità di istituire dei capi in grado di guidarla nella lotta di classe e di far sentire il loro peso all’interno dell’ordinamento romano.

I (—) (in origine nominati senza particolari formalità), furono eletti dai comìtia tribùta [vedi], a partire dal 471 a.C. anno a cui si fa risalire l’istituzione di tale assemblea.

In seguito, la competenza a provvedere alla loro elezione fu attribuita ai concìlia plèbis [vedi].

I (—), privi di imperium [vedi], furono, pertanto, un organo a carattere prettamente rivoluzionario; i loro poteri (di natura squisitamente difensiva), si estrinsecavano essenzialmente nell’auxìlium plèbis, ossia nella protezione della plebe e della sua organizzazione assembleare dagli arbitrii del patriziato.

Strumento ed espressione di detto potere divenne l’intercèssio tribunìcia [vedi], ossia il potere di veto, opponibile contro qualsiasi atto degli organi cittadini.

Tra i poteri attribuiti ai (—) vanno annoverati anche:

— il iùs agèndi cum plebe, ossia il potere di convocare e presiedere i concilia plebis [vedi];

— il ius coercitiònis, esercitabile nei confronti di tutti i cittadini consistente nel potere di irrogare multe, di arrestare i riottosi, di condurre coattivamente gli imputati di reati di carattere politico dinanzi ai tribunali popolari e, persino, di uccidere senza processo i nemici del popolo.

Venuta meno la differenziazione tra patrizi e plebei, i (—) divennero organo di protezione degli interessi popolari (cioè delle classi economicamente più deboli) contro gli abusi perpetrati dai magistrati repubblicani.

In età imperiale il tribunàtus plebis, congiuntamente a tutte le istituzioni repubblicane, perse importanza; la tribunicia potestas [vedi] finì col rientrare tra le prorogative imperiali.

Tribunus

[vedi Tribùni mìlitum consulàri potestàte; Tribùni plèbis]

Tribus [Tribù]

Le tribù costituivano, nel quadro dell’organizzazione amministrativa romana, dei veri e propri distretti territoriali, con la funzione di “inquadrare in modo organico ed esauriente tutti i cittadini”.

Si distingueva tra (—) urbane e rustiche, a seconda che fossero distretti della città di Roma ovvero del territorio conquistato fuori dell’originario pomèrium [vedi].

Il loro numero variò sensibilmente nel corso dei secoli della storia romana. Dalle quattro unità originarie dell’età arcaica, esse furono aumentate progressivamente a causa della crescente espansione territoriale di Roma (21 in epoca repubblicana) fino ad essere portate definitivamente a 35 (31 rustiche e 4 urbane) nel 241 a.C. (anno in cui si concludeva la prima guerra punica).

La popolazione veniva distribuita nelle varie tribù in base al proprio domicilio ovvero in base alla proprietà fondiaria: se il cittadino possedeva un fondo situato in un determinato distretto, veniva iscritto nella tribù corrispondente. Coloro che, invece, non possedevano nulla venivano inseriti nelle quattro tribù urbane. Solo dopo la guerra sociale (I sec. a.C.), ed a seguito dell’ampliamento della cittadinanza, tali criteri furono sostituiti dal diverso principio dell’orìgo [vedi].

La (—) non aveva solo funzioni amministrative di organizzazione della popolazione, ma anche funzioni fiscali e militari, assicurando la riscossione dei tributi a favore dello Stato da parte dei tribuni ærarii, e la fornitura di un contingente fisso di uomini (fanti e cavalieri).

Tribùtum

Era così definito il tributo dietro il cui pagamento veniva concesso ai privati il godimento dei fundi tributàrii [vedi] (siti nelle province imperiali).

A partire dal III sec. d.C., l’imperatore Aureliano III estese il pagamento del tributo fondiario a tutti i fondi siti in solo ìtalico [vedi domìnium].

Trifàno (Battaglia di) (339 a.C.)

Svoltasi al termine della prima guerra sannitica, in seguito alla rivolta delle città latine. Queste avevano contribuito con i propri soldati alla vittoria sui sanniti, ma sia nella condizione della guerra, quando erano stati posti sotto il comando dei consoli romani, sia dopo, al momento della spartizione del bottino, i Latini erano stati considerati popoli soggetti a Roma, più che alleati.

I Latini dettero vita ad una vera e propria ribellione che fu sedata con la vittoria nella (—), nell’entroterra di Gaeta.

A seguito di questa vittoria, Roma dichiarò decaduto il foedus Cassianum [vedi] e sciolse la lega latina, inoltre diede una nuova sistemazione ai rapporti con le città latine sconfitte.

Gli abitanti di ciascuna di esse non avrebbero più potuto commerciare, né unirsi in matrimonio con quelli delle altre; ma tutti i Latini avevano facoltà di commercio e di connubio con i cittadini romani. Attraverso questa imposizione Roma intendeva spezzare l’unità dei Latini e insieme mirava a creare l’unità del Lazio intorno all’“Urbe”.

Trifonino Claudio

Giurista minore vissuto nel II sec. d.C., allievo di Cervidio Scevola [vedi], fece parte del consìlium [vedi consilium prìncipis] di Settimio Severo.

Tra le sue opere spiccano le notæ alle opere del maestro ed i Libri XXI disputatiònum (ventuno libri di dispute).

Trinòctii usurpàtio

[vedi Usus maritàlis]

Trinùndinum [Periodo di tre mercati]

Arco temporale intercorrente tra l’editto di convocazione dei comìtia [vedi] e la data di inizio degli stessi. Normalmente il (—) comprendeva il tempo di tre mercati e quindi era di 17 o 24 giorni.

Tripertìta

[vedi Sesto Elio Peto Cato]

Triplicàtio

Era l’allegazione di fatti da parte dell’attore, volta a vanificare la duplicàtio [vedi] del convenuto; si trattava di una eccezione, per così dire, di quarto grado: il convenuto sollevava una excèptio [vedi], l’attore la paralizzava con una replicàtio [vedi] contro la quale il convenuto sollevava una duplicatio che l’attore, a sua volta, paralizzava con la (—).

La serie poteva essere infinita.

Triùmphus [Trionfo]

Era una processione celebrativa attribuita ad un generale vittorioso, ed era la cerimonia più prestigiosa, e, perciò, più ambita dai condottieri.

Per trionfare erano necessari, in età repubblicana, tre requisiti, e precisamente: essere magistrati cum imperio [vedi impèrium]; aver vinto una battaglia decisiva per mare o per terra; ed aver ucciso almeno 5000 nemici. La cerimonia consisteva in una processione solenne, aperta dal generale vittorioso, in toga purpurea, sul carro da battaglia ornato d’alloro, e seguito dai senatori, dai prigionieri e dal bottino di guerra. Il corteo era chiuso dai soldati, che cantavano canzoni goliardiche, che il più delle volte prendevano in giro proprio il comandante, per ridimensionarne il successo personale.

Nel caso non si fosse raggiunto uno dei tre requisiti, si aveva diritto ad una ovatio (ovazione), ossia ad una processione in tono minore.

In età imperiale, nessun generale ebbe il (—), poiché l’imperium spettava sempre all’imperatore, di cui il comandante era quindi solo rappresentante (legatus legionis). Al generale vittorioso spettava, però, il diritto di fregiarsi delle insegne trionfali (ornamenta triumphalia) nelle cerimonie pubbliche.

Triumvirato

Il (—) era una magistratura composta da tre membri.

Se ne conobbero diversi tipi:

— tresviri agris dandis adsignandis iudicandis [vedi Tiberio Gracco];

— tresviri capitales [vedi];

— tresviri coloniæ deducendæ [vedi Dedùctio coloniàrum];

— tresviri epulones [vedi];

— tresviri ære argento auro flando feriundo [vedi Vigintìviri];

— tresviri rei publicæ constituendæ, con questo nome si definisce il secondo (—), e cioè quella magistratura, a carattere speciale, che fu assegnata a M. Antonio [vedi Ottaviano Augusto], Lepido e Ottaviano [vedi] dal 43 a.C. al 32 a.C.

Da ricordare il primo (—), cioè quello composto da G. Cesare [vedi], Pompeo e L. Crasso, che, però, rimase a livello di accordo privato e non divenne una magistratura.

Tullo Ostilio

Terzo re di Roma, fu come Romolo [vedi] un re guerriero. Aumentò la potenza di Roma con la conquista di Alba Longa.

Alla guerra con gli Albani, seguirono quelle contro gli Etruschi, i Volsci, gli Equi, i Sanniti e altri popoli italici.

Solo la forza delle armi poté costringere tali popoli a rinunciare ai loro particolarismi e a riconoscersi un unico popolo.

Secondo parte della dottrina la comunità albana sconfitta andò a formare il primo numeroso nucleo della plebe romana.

Secondo la leggenda, (—) morì fulminato da Giove per aver tralasciato la religione.

Tumùltus

Così veniva denominata la sospensione di ogni esenzione dal servizio militare. Il (—) veniva deciso, come misura eccezionale, dai consoli in situazioni di emergenza, quando si riteneva necessaria la chiamata di tutti i cittadini alle armi. In tale occasione era ritenuto indispensabile il parere favorevole del Senato.

Turpitùdo [lett. “bassezza morale”]

La (—) costituì oltre che motivo di riprovazione, talvolta anche causa di incapacità di diritto pubblico [vedi nota censoria].

Anche dal punto di vista privatistico, la commissione di azioni ritenute particolarmente riprovevoli originava una serie di limitate incapacità:

— la legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] stabilì l’incapacità a fare da lìbripens [vedi] o teste in una mancipàtio [vedi], per chi, avendo svolto una di quelle funzioni, si fosse rifiutato di darne atto in giudizio;

— una lex Iulia de adultèriis stabilì l’incapacità ad unirsi in matrimonio con un ingenuus [vedi] per l’adultera sorpresa in flagranza;

— la legislazione imperiale stabilì che al pater familias [vedi], responsabile di cattivo comportamento, fosse sottratta l’amministrazione dei beni dei figli.

Tuscia

Antica provincia romana, corrispondente al Lazio settentrionale. Comprende i monti Cimini, Sabatini e Vulsini.

Tutela [cfr. artt. 343-389 c.c.]

Era una forma di assistenza predisposta per particolari categorie di soggetti sui iùris [vedi] ritenuti incapaci di agire; la piena capacità di agire apparteneva, infatti, agli individui sui iuris, di sesso maschile, maggiori di 25 anni. L’assistenza veniva svolta da un soggetto detto “tùtor”.

La (—), in diritto romano, aveva una funzione ben diversa da quella assolta dalla corrispondente figura moderna: essa tendeva, infatti, soprattutto a salvaguardare gli interessi della famiglia, attribuendo al tutor una vis ac potèstas sul pupillo. Solo attraverso una lenta evoluzione la (—) venne concepita come istituto di protezione dell’incapace.

In epoca classica ritroviamo due figure di (—):

— la (—) impùberis (o impuberum), per l’infante [vedi ìnfans];

— la (—) mulìerum, per la donna sui iuris.

Tutèla fiduciaria

[vedi Tutela mulìerum]

Tutela impùberum [Tutela degli impuberi]

Forma di tutela (—) regolata già dall’antico costume e dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] cui erano sottoposti gli impuberes [vedi pùbertas] il cui pater fosse morto o càpite deminùtus [vedi capitis deminutio].

Nell’ambito della tutela impuberum, si distingueva:

— la tutela legitima, che trovava il suo fondamento nella legge: tùtor legitimus era necessariamente l’adgnàtus proximus [vedi];

— la tutela testamentaria, che trovava il suo fondamento in un testamento: il tutor testamentàrius o testamento datus era designato dal de cùius [vedi].

A partire dal III sec. a.C., essendo la (—) ormai considerata un’imprescindibile esigenza morale e sociale, una lex Atilia [vedi] impose al pretore di nominare un tutore (tutor Atiliànus o dativus o decretàlis) a coloro che ne fossero sprovvisti.

Successivamente una lex Iulia et Titia conferì la stessa competenza ai governatori per le rispettive province nonché, in concorrenza con il pretore romano, ai duoviri e quattuorviri iure dicundo dei municipi e delle colonie.

In origine, si riteneva che il tutore testamentario potesse rinunziare alla tutela (c.d. abdicàtio tutelæ [vedi]) ed il tutore legittimo potesse cedere la tutela ad altri (c.d. in iùre cèssio tutelæ [vedi]); in seguito, essendosi diffusa una nuova concezione della tutela, ormai intesa come istituto avente funzione protettiva di un soggetto incapace di gestire adeguatamente le sue attività, l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale mutò. La tutela fu considerata (anche a seguito della lex Atilia) come mùnus publicum (ufficio socialmente rilevante); si riconobbe al tutore designato dal magistrato la facoltà di rifiutare la tutela, soltanto previa indicazione di persona più idonea a ricoprire l’ufficio (c.d. potiòris nominàtio [vedi]).

In seguito, si stabilì che il tutor dativus (e successivamente ogni tutore) potesse essere dispensato dall’incarico soltanto in particolari casi tassativamente indicati dalla legge (c.d. excusàtio).

Non poteva rivestire la carica di tutore legittimo chi non fosse stato civis, sui iùris e pubere.

Il tutore aveva l’administràtio del patrimonio dell’impubere. I suoi poteri si concretavano nella gestio (cioè nella gestione degli affari dell’impubere) e nell’auctòritatis interposìtio (cioè nella integrazione della capacità del pupillo attraverso l’autorizzazione).

È da notare, inoltre, che mentre in epoca classica il tutor poteva compiere ogni atto di amministrazione, a partire dall’epoca postclassica divenne sempre più frequente l’uso di richiedere, da parte del tutore, l’autorizzazione al magistrato per porre in essere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione in ordine al patrimonio del pupillo.

Se il pupillo era “pubertàti pròximus”, poteva compiere personalmente i singoli atti giuridici, con l’assistenza e l’approvazione del tutore (auctoritatis interpositio).

Il tutore, al termine del periodo di tutela, era tenuto al rendimento dei conti. Avverso il tutore che aveva commesso malversazioni in danno del minore, era prevista un’àctio ratiònibus distrahèndis [vedi] (in duplum), infamante.

Contro il tutor testamentarius, che avesse compiuto malversazioni o frodi, con dolo o per colpa grave, era prevista una specifica actio populàris [vedi], accusàtio suspècti tutòris [vedi], infamante. Molto probabilmente quest’azione fu estesa in seguito anche agli altri tutori.

Verso la fine dell’età repubblicana fu poi introdotta una azione generale, l’actio tutelæ [vedi] che, indipendentemente dal carattere delittuoso dei singoli atti del tutore, poteva essere esperita ogni qualvolta il tutore si fosse sottratto ai doveri collegati al suo officium.

Allo scopo di assicurare una maggiore protezione dei diritti del pupillus, in epoca imperiale fu, altresì, concesso un nuovo mezzo di difesa, maggiormente efficace. La satisdàtio rem pupilli sàlvam fòre [vedi], dotata di portata generale, consisteva in una càutio che il tutor prestava, promettendo di salvaguardare il patrimonio pupillare.

Costantino accordò al pupillo una ipoteca legale sui beni del tutore, il quale era tenuto inoltre a redigere un inventario dei beni del pupillo.

La responsabilità del tutor fu variamente determinata col procedere dei secoli: in età classica il tutore era responsabile per le anomalie di gestione dipese da dolus malus [vedi]; in età postclassica egli fu ritenuto responsabile per dolus e per culpa [vedi]; nel diritto giustinianeo la sua responsabilità si estese alla culpa in concreto, cioè al mancato impiego nella gestione tutoria della diligèntia quam in sùis.

Le eventuali pretese vantate dal tutore in relazione alla sua gestione potevano essere tutelate mediante l’actio negotiòrum gestòrum [vedi].

Tra le cause di estinzione della (—), proprie del diritto romano, ricordiamo:

— la càpitis deminùtio [vedi] maxima o media del tutore;

— la rimozione del tutore sospetto (remòtio tutòris);

— la pazzia del tutore;

— la capitis deminutio (maxima, media o minima) del pupillo;

— il raggiungimento della pubertas da parte del pupillo;

— l’abdicàtio tutelæ da parte del tutor testamentarius;

— l’in iùre cèssio tutelæ operata dal tutor legitimus.

Tutèla libertòrum [Tutela dei liberti]

Particolare forma di tutela [vedi] esercitata dal patrònus [vedi] o dai suoi discendenti sul libèrtus [vedi] impubere.

Tutela mulìerum

Particolare forma di tutela [vedi] cui la donna sui iùris era soggetta per tutta la durata della sua vita: mentre le donne impuberi erano soggette alla comune tutela impùberum, le donne puberi erano sottoposte alla (—) in perpetuo. Solo le vestali, raggiungendo la pubertà, erano sottratte alla (—).

La mùlier [vedi] poteva amministrare da sola il suo patrimonio per gli atti di straordinaria amministrazione si richiedeva però l’auctòritas del tutore: si pensi, ad es., ad atti quali l’alienazione di res màncipi [vedi], atti per æs et lìbram [vedi gesta per æs et libram], costituzione di obbligazioni, processi per lègis actiònes e per formulas [vedi legis actio; processo per formulas] (se il iudìcium era legitimum), remissione di debiti, manomissioni. Pertanto, la donna poteva alienare res nec màncipi senza autorizzazione e compiere ogni atto d’acquisto.

Tutor legitimus era, per la donna ingenua, l’adgnatus proximus, subordinatamente un gentilis; per la liberta, il patronus.

L’esercizio della tutela legitima (non la titolarità) poteva essere trasferito ad altri mediante in iure cessio tutelæ.

In seguito la lex Iulia et Papia [vedi] di Augusto stabilì che cessava di essere soggetta alla tutela la donna che aveva generato tre figli se ingenua, o quattro se liberta.

Le donne potevano avere un tutore legittimo o testamentario; la scelta del tutore (optio tutòris: il tutore così scelto veniva detto tutor optìvus) poteva essere lasciata dal pater familias [vedi] alla stessa donna. Alla nomina del tutore da parte del magistrato si faceva luogo solo se la donna ne avesse fatto richiesta (tutore dativo).

Già verso la fine dell’età repubblicana la (—) perse ogni importanza: il marito usava accordare, nel testamento, alla moglie, la facoltà di scegliere un tutore di suo piacimento (tutor optivus), in previsione della sua vedovanza e per evitare che la stessa cadesse sotto la tutela degli agnati [vedi adgnàtio, adgnatus]. La donna poteva altresì assoggettarsi alla manus di una persona di sua fiducia, che, a sua volta, si impegnava ad emanciparla (c.d. coëmptio tutelæ evitandæ causa [vedi]): con l’emancipazione, il soggetto emancipante diventava tutore della donna (c.d. tutor fiduciàrius: la tutela era detta fiduciaria).

Va ricordato che tutela fiduciaria era altresì detta quella che aveva ad oggetto un soggetto impubere emancipato [vedi emancipàtio].

Della tutela muliebre non si ha più traccia nel diritto giustinianeo.

Tùtor

[vedi Tutela]

Tutor Atiliànus

[vedi Tutela impùberum]

Tùtor cessìcius

[vedi In iùre cèssio tutelæ]

Tutor datìvus

[vedi Tutela mulìerum]

Tutor decretàlis

[vedi Tutela impùberum]

Tutor fiduciàrius

[vedi Tutela impuberum]

Tutor legìtimus

[vedi Tutela impuberum]

Tutor optìvus

[vedi Tutela mulìerum]

Tutor testamentàrius

[vedi Tutela impuberum]

Tutor testamènto dàtus

[vedi Tutela impuberum]

Ubi tu Caius et ego Caia

Formula solenne che, nella confarreàtio [vedi], la moglie pronunciava nei confronti del marito, assumendo l’impegno di seguirlo dovunque; al cospetto di 10 testimoni, dopo aver pronunciato la solenne formula, i due futuri coniugi spezzavano un pane di farro in onore di Iuppiter Fàrreus (Giove Farreo, da cui il nome della solenne cerimonia).

Ulpiano

Eminente giurista, vissuto nel III sec. d.C. fu contemporaneo di Paolo [vedi].

L’opera di (—) costituisce un’anticipazione delle tendenze della giurisprudenza postclassica, e risente del passaggio da un’epoca (quella classica) caratterizzata da una notevole capacità creativa e da una significativa profondità concettuale, ad un’altra (quella postclassica) caratterizzata dalla tendenza alla risistemazione organica del materiale dell’epoca precedente ed alla sua riproposizione, non di rado in chiave riassuntiva ed istituzionale.

(—) fu anche uomo politico di un certo rilievo: rivestì nel 222 d.C., la carica di præfectus prætorio [vedi].

Dal punto di vista giuridico, l’opera di (—) non raggiunse vette eccelse: superficiale e meno creativo di Paolo, egli si dedicò prevalentemente ad opere riepilogative, che poco o nulla avevano di originale.

Nell’ambito della sua copiosa produzione letteraria spiccano:

— un commento, articolato in 81 libri, all’editto pretorile;

— un commento, in 51 libri, all’opera di Masurio Sabino [vedi];

— numerose opere monografiche ed istituzionali.

La fama e la considerazione che accompagnò (—) nelle epoche successive alla sua morte sono testimoniate dalla sua inserzione nell’ambito dei giuristi della legge delle citazioni [vedi].

Ultra quàrtum [Oltre un quarto; cfr. art. 763 c.c.]

L’espressione è adoperata per indicare uno dei presupposti necessari ai fini dell’esercizio dell’azione di rescissione della divisione ereditaria per lesione (art. 763 c.c.): l’azione è proponibile, infatti, nei casi in cui uno tra i coeredi asserisca di essere stato leso (oltre il quarto (—), per l’appunto), in quanto i beni che gli sono stati attribuiti valgono meno di 3/4 del dovuto

Ultra vìres hereditàtis

[vedi Succèssio mortis causa]

Una tàntum [Una volta soltanto]

Letteralmente, “una volta soltanto”; l’espressione è adoperata per indicare atti straordinari, che si verificano una volta soltanto (si pensi, ad es., ad un’imposta straordinaria da versare eccezionalmente).

Unciæ

Il patrimonio ereditario (solitamente denominato “as” da cui “heres ex asse” nel caso di unico successore) si divideva, nel caso di pluralità di successori, in (—), cioè in dodicesimi, che poi venivano attribuiti ai singoli eredi. Se gli eredi erano in numero inferiore a dodici, a ciascuno spettava più di una quota.

Univèrsitas bonòrum

Espressione adoperata per indicare le fondazioni [vedi fondazione].

Universitas fàcti

Espressione adoperata in diritto romano per indicare le cose composte [vedi res omogenee]; si distingue dall’universitas iùris [vedi]. Tra le universitàtes facti rientravano, ad es., un gregge, una mandria, una biblioteca, cioè le cose “idealmente accomunate per l’attuazione di una finalità economica unitaria”.

Universitas iùris

Espressione adoperata sia nel diritto romano (dove era equivalente a patrimonium e substàntia) che nel diritto civile contemporaneo, per indicare un complesso di rapporti giuridici attivi e passivi che, per legge, hanno una destinazione economica unitaria (si pensi, ad es., all’eredità).

La configurazione del patrimonio come (—) fu propria, in diritto romano, della sola giurisprudenza postclassica (che sviluppò idee ancora implicite nella giurisprudenza classica) e limitata prevalentemente alla materia ereditaria.

Universitas rèrum

Espressione adoperata in diritto romano per intendere le cose materialmente composte [vedi res composte], cioè quelle derivanti dall’artificiale riunione di più cose semplici [vedi res semplici]: si pensi, ad es., ad una nave od un edificio.

Universitàtes personàrum

Termine generale con cui si designò, nel diritto postclassico, ogni forma di corporazione organizzata, distinta dai membri che la componevano [vedi collegia; sodalitàtes]

Unni

Antica popolazione nomade dell’Asia nordorientale, di razza mongolica. Non raggiunsero mai un’unità politica ma si sparsero su vasti territori, minacciando i confini dell’impero cinese e dell’impero romano.

Verso la metà del IV sec. d.C. sconfissero e inglobarono gli Alani [vedi] e gli Ostrogoti [vedi]. Nel 370 nuove orde feroci giunsero al Danubio e ai Carpazi, incalzando i Visigoti, che strariparono oltre il Danubio, nell’impero romano e stanziandosi nella Pannonia (Ungheria). Da qui effettuarono numerose incursioni nell’Impero romano d’Oriente e d’Occidente.

Il regno unno raggiunse la sua massima potenza fra il 430 e il 450 sotto Bleda e poi sotto suo fratello Attila.

Quest’ultimo condusse le sue orde in iIlliria [vedi] e Gallia [vedi] ma fu sconfitto dalle truppe imperiali del generale Ezio [vedi] ai Campi Catalaunici (451) e persuaso dal papa Leone I a non invadere l’Italia (452).

Alla morte di Attila (453) il regno unno crollò e le orde si dispersero verso Oriente.

Usucàpio [Usucapione; cfr. artt. 1158 ss. c.c.]

L’(—) era definita da Modestino [vedi] come “adièctio domìnii per continuatiònem possessiònis tèmporis lege definiti” (cioè, annessione di una res [vedi] al proprio dominium attraverso il possesso continuativo, per un periodo di tempo stabilito dalla legge); si trattava, pertanto, di un modo di acquisto della proprietà, fondato sul possesso di una res protratto per un certo periodo di tempo (tempus ad usucapiònem) secondo le condizioni volute dal iùs civile [vedi], attraverso il quale il possessore diventava dòminus ex iure Quiritium [vedi].

Il termine fissato dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] fu di due anni per i fondi e di un anno per tutte le altre res.

Poteva esservi usucapione solo:

— a favore di un soggetto che poteva diventare dominus ex iure Quiritium (cioè di cittadino romano);

— relativamente a cose che potevano essere oggetto di dominium ex iure Quiritium (non, ad es., i fundi provinciali [vedi fundi in agro provinciale]).

In età classica furono richiesti due ulteriori requisiti fondamentali:

— la giusta causa dell’acquisto;

— la buona fede del possessore: a tutela di quest’ultimo il pretore concesse l’àctio Publiciàna [vedi].

Si richiese inoltre che la res fosse “habilis ad usucapionem” nel senso che vi furono alcune categorie di cose che non potevano essere usucapite, a causa di loro caratteristiche obiettive. Infatti, l’usucapione non poteva verificarsi, secondo quanto stabilito già dalle XII Tavole, in ordine alle cose rubate (res furtivæ), mentre da una lex Plàutia de vi [vedi] del I sec. a.C. fu introdotto il divieto di usucapire le res vi possessæ.

In ordine a queste cose l’usucapione non poteva produrre effetti nei confronti di terzi, anche se il successivo possessore fosse stato estraneo al furto o alla violenza, dal momento che alla cosa ineriva un vizio obiettivo eliminabile solo se la cosa tornava in potere del dominus (revèrsio ad dominum). Lo stesso divieto di usucapione sussisteva per le res alienate dalle donne senza l’autorizzazione del tutore legittimo e per le res extra commercium [vedi].

In età postclassica l’(—) si fuse con la præscriptio longi temporis [vedi], progressivamente poi si finì col parlare di (—) per le res mobiles e di præscriptio longi temporis per le res immobiles, che si verificavano a favore del possessore ad usucapionem che possedesse la res habilis, rispettivamente, per tre o dieci anni.

Usucàpio libertàtis [Usucapione della libertà]

Modo di estinzione delle servitù prediali [vedi servitùtes prædiòrum] per non uso.

Il non uso, infatti, estingueva il diritto del proprietario del fondo dominante, restituendo piena libertà al fondo servente.

Usucapio lucrativa

[vedi Usurecèptio]

Usucàpio pro herède [Usucapione a favore dell’erede]

Applicazione dell’istituto dell’usucapione [vedi usucapio] in materia ereditaria. Il possesso di una sola cosa appartenente alla eredità giacente protratto per un anno, avrebbe fatto acquistare non solo la proprietà della cosa posseduta, ma addirittura anche la qualità di erede e, di conseguenza, tutta l’eredità.

Usùræ [Usura]

[vedi Fenus]

Usuræ moratòriæ

[vedi Usuræ]

Usuræ usuràrum

[vedi Anatocìsmus]

Usurecèptio [lett. “riacquisto della proprietà”]

Forma particolare di usucàpio [vedi], detta anche usucapio lucrativa, consistente in ciò: nei casi in cui una cosa era stata trasferita a titolo fiduciario [vedi fiducia cum creditore] da un soggetto (garante) ad un altro (creditore) e quest’ultimo (pur essendo stata adempiuta o, comunque, estinta l’obbligazione) non avesse restituito la cosa, il garante aveva il diritto di impossessarsi della cosa e ne acquistava il domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] attraverso una sorta di “usucapione di favore”, detta appunto (—). Ai fini dell’acquisto per (—) non era necessaria la buona fede ed era sufficiente (anche in riferimento a beni immobili) il possesso dei beni per un solo anno.

Usurpàtio [Usurpazione]

Veniva così definita l’interruzione del possesso continuativo necessario ai fini dell’usucapione [vedi usucàpio].

La morte del possessore non dava luogo ad (—), dando, invece, vita alla succèssio possessiònis [vedi] in favore del successore.

Fino al diritto postclassico si ritenne che l’esercizio di un’azione per contestare in giudizio il diritto del possessore non desse vita ad (—); Giustiniano, di avviso contrario, stabilì che ad interrompere il decorso del tempus ad usucapiònem fosse sufficiente, oltre all’esercizio dell’azione, anche la mera protesta dinanzi ad un’autorità pubblica.

Usurpatio trinòctii

[vedi Usus maritàlis]

Usus [lett. “uso”]

Veniva così semplicemente definita dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] la disponibilità materiale di tutte le res [vedi] appartenenti ad una familia [vedi], da parte di un soggetto diverso dal pater familias [vedi] (che ne era l’unico titolare).

La situazione era esternamente affine alla possèssio [vedi] e, pur risultando in via di principio illecita, fu tollerata quando era pacifica e pubblica: l’(—) divenne così l’espediente cui faceva ricorso il pater familias che avesse temporaneamente bisogno di utilizzare beni appartenenti ad una familia non sua.

La legge delle XII Tavole stabilì che, nei casi in cui il titolare originario dei beni non avesse fatto espressa riserva del suo diritto sui beni dati in (—), l’(—) protratto per due anni (per i fondi) od un anno (per gli altri beni) producesse l’acquisto del mancìpium a favore dell’usuario: l’istituto costituì il precedente storico dell’usucàpio [vedi]. Si distingue dall’usus sine fructu [vedi] e dall’usus maritàlis [vedi].

Usus maritàlis

Era, insieme alla coëmptio [vedi] ed alla confarreàtio [vedi], una delle forme di costituzione della manus maritalis [vedi] nel matrimonium cum manu [vedi].

L’(—) costituiva un’applicazione dell’usucapione: il marito o il pater familias [vedi] a cui quello era sottoposto, acquistava la manus maritalis sulla donna in virtù della coabitazione protratta per almeno un anno.

La donna poteva impedire l’acquisto della manus maritalis, allontanandosi dalla casa del marito per tre notti consecutive con l’intenzione di interrompere l’(—) (c.d. trinòctii usurpàtio). Tipico dell’età arcaica, l’istituto era già scomparso in età classica.

Usus sine fructu [Uso; cfr. artt. 1021 ss. c.c.]

Diritto reale assoluto in senso improprio su cosa altrui [vedi iùra in re alièna], rientrava tra i rapporti affini all’usufrutto [vedi ususfrùctus].

L’(—) di una cosa fruttifera o anche infruttifera, riconosciuto sin dall’epoca classica, consisteva appunto nell’usare una cosa altrui entro i limiti dei propri bisogni o dei bisogni della propria famiglia, senza percepirne i frutti.

Nonostante l’usus normalmente fosse sine fructu, eccezionalmente, soprattutto in caso di usus costituito su fondi rustici, era ammessa la possibilità di appropriarsi dei frutti della cosa, che fossero abitualmente necessari per una razionale utilizzazione della res [vedi]. In altri termini, l’usuario, a differenza dell’ususfructuarius, non aveva diritto a tutti i frutti normali della cosa, pur non essendone esclusa del tutto la percezione. Giustiniano stabilì che il titolare dell’(—) potesse cogliere “quod ad victum sibi suìsque suffìciat” (tutto ciò che era sufficiente per il sostentamento di se stesso e della sua famiglia).

Ususfrùctus [Usufrutto; cfr. artt. 978 ss. c.c.]

Diritto reale di godimento su cosa altrui [vedi iùra in re alièna], in virtù del quale il suo titolare poteva percepire dalla cosa i frutti [vedi fructus] ed, in genere, tutto ciò che ne rappresentava reddito normale.

Il diritto aveva ad oggetto una res fruttifera e inconsumabile. L’(—) in origine (III sec. a.C.) svolgeva una funzione alimentare: il testatore imponeva all’erede, mediante un legàtum sinendi modo [vedi], di lasciar percepire periodicamente i frutti di una cosa fruttifera alla vedova a cui era stato legato da matrimonium sine manu [vedi matrimonium] e che non poteva succedere ab intestato al marito.

In seguito si ammise che l’(—) potesse essere costituito mortis causa mediante legatum per vindicationem [vedi].

Per la sua originaria funzione alimentare, l’(—) in un primo momento si poteva costituire solo a favore di persone fisiche. In epoca classica si ammise che beneficiario potesse essere anche una persona giuridica.

Il giurista Paolo [vedi] definì l’istituto come il diritto di usare e fruire della cosa altrui, facendone salva la sostanza (iùs alienis rèbus utèndi fruèndi, salva rerum substàntia).

Caratteri fondamentali dell’istituto erano:

— la correlazione con la destinazione economica della cosa: l’usufruttuario non poteva mutare la destinazione del bene, né compiere atti di disposizione dello stesso (salva rerum substantia);

— la connessione inscindibile con la persona dell’usufruttuario:il diritto si estingueva con la morte o con la càpitis deminùtio [vedi] dello stesso;

— la temporaneità: l’usufrutto si estingueva a causa della morte dell’usufruttuario.

A tutela dell’istituto era concessa una vindicàtio ususfructus, chiamata in seguito da Giustiniano àctio confessoria servitùtis [vedi].

Oltre che con la morte o la capitis deminutio dell’usufruttuario, l’(—) si estingueva per consolidatio [vedi], per remissio [vedi] e per non usus [vedi], modi di estinzione sostanzialmente corrispondenti a quelli previsti per la servitus [vedi].

Ususfrùctus repetìtus [Usufrutto confermato]

Clausola mediante la quale il testatore, nel disporre un legato di usufrutto, poteva stabilire che tale diritto doveva ritenersi confermato anche nel caso in cui l’usufruttuario subisse una càpitis deminùtio minima [vedi].

Utendum datum

Oltre che di “commodatum” [vedi] le fonti parlano anche di (—). Una più antica opinione, ritiene che l’espressione “commodare” fosse riservata al comodato delle “res mobiles” [vedi] e quella “rem utendam dare” fosse riservata alle “res immobiles” [vedi].

Utèrque òrdo

[vedi Honestiòres]

Utile per inutile non vitiàtur [Ciò che è utile non è viziato da ciò che è inutile]

Fondamentale principio giuridico, rilevante in tema di conservazione del negozio giuridico [vedi sanatoria]. In virtù di tale principio, si ritiene che i vizi che inficiano la clausola di un negozio giuridico non invalidano necessariamente l’intero negozio, se risulta che le parti lo avrebbero egualmente concluso anche senza quella clausola o se la clausola nulla è sostituita di diritto (si pensi, ad es., al mutuo usurario, nel quale, posta l’illiceità dell’usura, l’art. 1815, 2° co., c.c., stabilisce che il mutuo resta in vita, con la corresponsione di interessi al tasso legale).

Utìliter cœptum

Uno dei requisiti necessari ai fini della validità della negotiòrum gèstio [vedi]: l’attività intrapresa dal gestore deve presentarsi, quantomeno all’inizio, come idonea a produrre un vantaggio per il titolare della situazione giuridica (c.d. dòminus negòtii).

Utilizzazione (Principio di)

Espressione che parte della dottrina adopera per indicare il principio che regolò l’attività della giurisprudenza romana. Il (—) si esplicava in una sorta di sanatoria dei vizi inficianti un atto giuridico, attuata attraverso un’interpretazione (c.d. interpretazione correttiva), oppure utilizzando la concorrenza di diversi sistemi giuridici (in particolare ius civile [vedi] e ius honoràrium [vedi] che caratterizzò lo ius privàtum [vedi].

Come significativamente tende a ricordare qualche autore, “accadde che non infrequentemente mezzi invalidi o inefficaci per un sistema fossero resi validi all’interno dell’altro”.

Uxor in manu

Era la donna oggetto di un rapporto assoluto analogo alla “patria potestas” [vedi].

La donna estranea alla famiglia entrava a far parte della stessa in condizione parificata a quella di una figlia (“filiæ loco”) per procreare figli al “pater familias” [vedi] ad un suo filius familias.

La “conventio in manu” implicava che la donna:

— se “alieni iuris”, perdeva ogni legame con la propria famiglia di origine;

— se “sui iuris” apportava al marito “sui iuris” (o se questi era “alieni iuris” al suo “pater familias”) tutto il proprio patrimonio.

Fatti costitutivi della “manus maritalis” erano:

— la confarreàtio [vedi];

— la coëmptio [vedi];

— l’usus [vedi].

Fatti estintivi della “manus maritalis” erano:

— la morte della donna;

— la morte del marito “pater familias”;

— la “mancipatio” [vedi] della “uxor” ad un terzo

Vacàtio legis [cfr. art. 73 Cost.; 10 disp. prel.]

Viene così definito il periodo di tempo che intercorre tra il momento della pubblicazione di una legge ed il momento della sua entrata in vigore.

Lo sfalsamento è giustificato da una duplice esigenza:

— dar modo alla collettività di conoscere le nuove leggi;

— approntare le strutture tecnico-organizzative necessarie al funzionamento della legge.

Nel diritto vigente la (—) è, di regola, di 15 gg., salva diversa previsione; sono denominate leggi-catenaccio quelle immediatamente vigenti, per le quali, cioè, non è prevista una (—).

Vacua possèssio

Era il possesso di una res [vedi] libero da occupazione altrui. Nella compravendita era sufficiente la mera traditio [vedi] della (—) e non necessariamente il trasferimento della proprietà, per assicurare al compratore la disponibilità della cosa venduta.

Vacunalia

Festa celebrata nell’antica Roma nel mese di dicembre in onore di Vacuna, patrona dei riposi e degli ozi dopo le fatiche della campagna.

Vàdes [Garanti]

Nel processo per lègis actiònes [vedi], i (—) garantivano la presenza del convenuto in iure; costituivano, pertanto, una figura arcaica di garanzia personale (insieme ai prædes [vedi]). [vedi vadiatùra]

Vadiatùra

Contratto verbale attraverso il quale, nell’ambito del processo per lègis actiònes [vedi], un soggetto (vas) assicurava che il convenuto sarebbe comparso in giudizio. Si trattava di un’antica figura di garanzia personale [vedi vades].

Vadimònium [Vadimonio]

Invito solenne a comparire in tribunale, in giorno ed ora stabiliti, rivolto dall’attore al convenuto e seguito dalla promessa di una penale, fatta da quest’ultimo, nella forma della stipulàtio [vedi] per il caso di mancata comparizione [vedi in iùs vocàtio].

Vadimonium Romam faciendum

Era uno speciale tipo di “vadimonium” [vedi]: veniva intimato, davanti ad un magistrato municipale, ad un convenuto per questioni che dovevano essere trattate nel tribunale del “prætor” a Roma.

Vagitus

Il (—) era il gemito, il soffio vitale, alla cui emissione era collegata la vitalità del neonato secondo i seguaci della scuola proculiana [vedi; vedi anche partus].

Valente (imp. 364-378 d.C.)

Fratello di Valentiniano I [vedi], fu da questi associato al trono nel 364 d.C. per il governo delle province orientali. Alla morte del fratello nel 375 d.C., in Oriente ebbe inizio il periodo delle grandi invasioni barbariche, frenate in un primo tempo dall’imperatore con la concessione agli invasori (Visigoti), del territorio delle Mesia, in cambio della deposizione di armi ed ostaggi. La pace, raggiunta diplomaticamente, ebbe vita breve: ben presto i Visigoti si ribellarono scontrandosi con (—) nella battaglia presso Adrianopoli (Tracia), dove perse la vita lo stesso imperatore (378 d.C.).

A (—) è attribuita un’importante riforma militare, introdotta da una costituzione del 375 d.C. Con tale legge (—) avrebbe riordinato il sistema del reclutamento, sulla base del nuovo principio della leva come onere fiscale gravante sui possessori di terre, che, riuniti in consorzi, erano obbligati a fornire le reclute o il denaro necessario per il sostentamento di queste.

Valente Lucio Fulvio Alburnio

Giurista romano dell’epoca di Adriano (II sec. d.C.). Fu esponente della scuola sabiniana [vedi]. Scrisse un’opera in 7 libri sui fedecommessi.

Valentiniano I (imp. 364-375 d.C.)

Imperatore romano, che inaugurò una nuova dinastia imperiale (essendosi esaurita, con la morte di Giuliano [vedi], la discendenza di Costantino [vedi]).

Salito al trono, alla morte di Giuliano l’Apostata, (—) associò all’Impero il fratello Valente [vedi] per il governo delle province orientali tenendo per sé l’Occidente. La sua morte, nel 375 d.C., segnò in Oriente l’inizio delle grandi invasioni barbariche.

Valentiniano II (imp. 371-392 d.C.)

Figlio di Valentiniano I, fu associato al trono da Graziano [vedi] nel 371 d.C. dopo la morte del padre.

Ancora giovanetto governò l’Italia, l’Africa e l’Illiria sotto la reggenza della madre e in posizione subordinata per la sua “tenera” età rispetto a Graziano e a Teodosio [vedi].

L’equilibrio provvisoriamente ottenuto con tale governo a tre durò all’incirca un quinquennio, sino al 383 d.C., allorquando Magno Massimo allo scopo di impadronirsi della prefettura della Gallia, eliminò Graziano, progettando di estromettere anche il giovane (—) dal governo dell’Italia. Solo l’intervento di Teodosio salvò (—) dalle minacce di Magno Massimo, che finì ucciso nell’estate del 388 d.C.

Tuttavia uguale sorte era riservata al giovane imperatore: nel 392 d.C. (—) moriva, ucciso dal magister mìlitum Arbogaste, che voleva favorire l’usurpazione di Eugenio.

Valentiniano III (imp. 423-455 d.C.)

Successore di Onorio [vedi], scelto da Teodosio II [vedi] come imperatore, (—) si trovò a governare la parte occidentale dell’Impero ad appena sei anni, sotto la guida della madre Galla Placidia.

Estremamente critica era la situazione che (—) si trovò a fronteggiare. L’Occidente appariva sempre più infestato dalle invasioni delle popolazioni barbariche: in Spagna si combatteva contro i Vandali, in Gallia contro i Visigoti ed i Franchi. Non meno incessanti erano le incursioni degli Unni, guidati dal loro capo Attila.

La rivalità sorta tra i due valenti generali Bonifacio ed Ezio, a cui era stato delegato, rispettivamente, il comando dell’Africa e il comando dell’Italia, rese ancora più grave la situazione, già precaria.

Privo di qualsiasi remora morale, Ezio ricorse ad ogni mezzo per eliminare il rivale, fino a cagionarne la morte.

Spaventato dallo strapotere ormai conseguito da Ezio, grazie anche ai successi militari riportati (Ezio aveva vinto Attila ai Campi Catalaunici nel 451 d.C.) (—) non esitò a sua volta ad uccidere il valente generale (454 d.C.).

La tragica fine di Ezio decretò, tuttavia, la sua morte; (—) fu assassinato pochi mesi dopo (455 d.C.) da due vecchi veterani del generale.

Valeriano (imp. 253-260 d.C.)

Proclamato imperatore dalle truppe di stanza sul Reno, si associava al potere il figlio Gallieno [vedi] (253 d.C.).

In questo periodo, i barbari si impadronivano della Mauretania [vedi] e della Numidia [vedi] (252 d.C.), il sassanide Sapore assoggettava l’Armenia (253 d.C.), mentre le popolazioni germaniche degli Alemanni e dei Franchi invadevano la Gallia.

Minacciati i confini dell’Impero (—) si opponeva all’invasione persiana, respingendola progressivamente, ma durante una di queste manovre difensive fu catturato da Sapore ad Edessa nel 259 d.C. e mai più rilasciato.

Variæ causàrum figùræ

[vedi Obligàtio]

Varo

[vedi Alfeno Varo]

Vaticana Fragmenta

[vedi Fragmenta Vaticana]

Vaticinàtio

Uno dei nuovi delitti configurati nella repressione extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem, dir. pen.], al di fuori del sistema delle quæstiònes [vedi] e dei crìmina [vedi crimen].

Consisteva, in sostanza, nella conoscenza di arti magiche o, comunque nel pronunciare profezie ovvero nel fare sortilegi.

La pena prevista era quella della confisca dei beni (publicàtio bonòrum [vedi]) o della relegàtio in ìnsulam [vedi] temporanea.

Vandali

Antico popolo di stirpe germanica che attraverso la Moravia (attuale Repubblica slovacca) raggiunse le rive del Danubio, venendo sconfitti da Marco Aurelio nel 171-173.

Agli inizi del IV sec., spinti dagli Unni [vedi], invasero la Gallia con gli Alani e gli Svevi, convertendosi all’arianesimo e dilagando poi in Spagna (409) ove fondarono il regno di Vandalusia, poi detto Andalusia.

Nel 428, guidati dal loro re Genserico, passarono nell’Africa settentrionale e quindi in Italia, fino a Roma, che sottoposero a saccheggio (455). Alla morte di Genserico (477) la potenza dei (—) iniziò a declinare e il loro regno fu annientato dal generale bizantino Belisario.

Vectìgal [Canone]

Canone periodico, al pagamento del quale erano tenuti i privati, che avessero ottenuto in locazione fondi determinati [vedi àger vectigàlis].

Veio

Città etrusca, sita a ca. 20 Km a nord di Roma. Nel V sec. a.C. fu valente rivale di Roma.

Ambedue le città miravano al dominio della valle inferiore del Tevere, la migliore via commerciale tra la costa e l’interno.

In una prima fase Roma conquistò Fidene, città latina che i Veienti possedevano a sud del Tevere (426 a.C.). Il console Caio Cornelio Cosso uccise in battaglia lo stesso duce dei Veienti, dedicandone le armi nel Tempio di Giove Capitolino.

La fase decisiva della guerra si svolse circa venti anni dopo. I Romani iniziarono l’assedio a (—) e lo proseguirono, secondo la tradizione, per dieci anni (406-396 a.C.).

La città fu presa grazie all’ingegno di Marco Furio Camillo [vedi]. La conquista di (—) segnò l’inizio del dominio romano sull’Etruria.

Vendìtio

[vedi Èmptio-venditio]

Venditio ususfructus

L’“ususfructus” [vedi] era intrasferibile come diritto, ma poteva formare oggetto di locazione.

Le fonti però prevedono anche una “venditio usufructus” che aveva la sola conseguenza che il cessionario acquistava l’esercizio del diritto. In pratica, venendo a cessare l’usufrutto per scadenza del termine o morte dell’usufruttuario, avevano fine gli effetti della vendita, anche se tra le parti era stato convenuto da essi dovessero perdurare oltre.

Venditor [venditore]

[vedi Emptio-venditio]

Vènia ætàtis

Beneficio di concessione imperiale: consisteva nell’abbassamento del limite di età necessario per la piena capacità di agire (25 anni), rispettivamente a 18 anni per le donne e 20 per gli uomini.

Il beneficio veniva concesso dagli imperatori caso per caso e fu molto diffuso in periodo postclassico.

Verba certa

[vedi Certa verba]

Verberatio [Fustigazione]

La (—), o fustigazione, consistente in una pena corporale, costituiva una delle manifestazioni del potere di coercizione dei magistrati [vedi prehènsio; dùctio in vìncula]: essa si estrinsecava in una sorta di potere di polizia, esercitato prevalentemente nei confronti di schiavi e stranieri, ma talvolta anche nei confronti dei cittadini romani di condizione sociale inferiore.

Tipica del periodo repubblicano, raffiorò talvolta anche in epoche successive.

Vercingetorige (? - 46 a.C.)

Condottiero gallico della tribù degli Arverni.

Nel 52 a.C. organizzò una rivolta contro i Romani a capo della sua tribù.

Dopo la sconfitta di Novioduno (52 a.C.) evitò di affrontare il suo avversario, G. Cesare [vedi], in campo aperto, consapevole della propria inferiorità. Adottò quindi una tattica di sfiancamento delle truppe avversarie, cercando di tagliar loro i rifornimenti e di impedire che attingessero alle risorse locali, distruggendole. Costretto a rifugiarsi ad Alesia, roccaforte ritenuta inespugnabile, fu, invece, stanato e sconfitto definitivamente da G. Cesare. Trascinato a Roma, dopo aver sfilato in catene, al seguito del trionfo del comandante romano, fu imprigionato e giustiziato (46 a.C.).

Verus procuràtor

[vedi Procura]

Vespasiano Tito Flavio (imp. 69-79 d.C.)

Iniziatore della dinastia dei Flavi, salì al potere dopo un lungo periodo di disordini seguito alla morte di Nerone [vedi].

Di estrazione plebea, militare di professione, si distinse per le sue doti militari e le sue capacità amministrative.

Elementi fondamentali del programma vespasianeo furono:

— il risanamento finanziario avviato dopo aver ottenuto, con la promulgazione della lex de impèrio Vespasiani [vedi], apposito mandato per la realizzazione di atti di interesse pubblico;

— la realizzazione di numerose opere pubbliche (ad es. l’Anfiteatro Flavio);

— la fondazione di istituzioni culturali, deputate all’assegnazione di regolari vitalizi ad artisti e letterati.

In ambito militare, conseguì importanti successi, concludendo vittoriosamente, con l’espugnazione di Gerusalemme, la guerra giudaica e conducendo spedizioni sui confini del Reno e del Danubio, dove attese alla fortificazione del sistema difensivo, ed in Britannia.

Dopo aver ridato un certo equilibrio all’Impero, morì nel giugno del 79 d.C., all’età di settanta anni.

Vestales

Collegio di sacerdotesse di rango elevatissimo cui era attribuita la cura del culto di Vesta, dea del focolare. Oltre a sovraintendere ad alcune festività era loro compito custodire il fuoco acceso in permanenza e l’acqua. Secondo la leggenda Rea Silva, madre di Romolo [vedi] e Remo, apparteneva alle (—).

Vetustas servitutis (o prærogativa temporis)

In origine era l’acquisto delle servitù mediante “usucapio” [vedi] col decorso di due anni.

Una “lex Scribonia” della fine dell’età repubblicana vietò “l’usucapio servitutis”.

In diritto postclassico si tornò a ritenere per alcune servitù che la (—) (cioè il lungo esercizio di fatto di una servitù reso concreto da opere costruite sul fondo servente ab immemorabile) poteva concretare la prova dell’esistenza del diritto di servitù.

Giustiniano [vedi] assoggettò a prescrizione tutte le servitù con gli stessi requisiti della “præscriptio longi temporis” [vedi] relativa a cose immobili.

Vexata quæstio

Si definisce (—) una questione da tempo dibattuta per la quale non si è mai giunti ad una conclusione univocamente accolta.

Via [Passaggio]

Figura di servitù prediale [vedi servitùtes proediòrum], appartenente alla categoria delle servitù rustiche e consistente in un più ampio diritto di passaggio rispetto a quello derivante dalle servitù di iter [vedi] e di actus [vedi], permettendo altresì il passaggio di carri.

La (—) consentiva, infatti, il passaggio per un sentiero largo almeno otto piedi nei tratti rettilinei e sedici piedi nelle curve.

Vicàrius

Era il funzionario preposto, a seguito della riforma amministrativa dioclezianea [vedi Diocleziano], al governo delle diocesi, come sostituto del præfèctus prætorio, deputato a sua volta ad amministrare la prefettura relativa.

In particolare, il (—) era incaricato di sorvegliare i governatori delle province raggruppate nella diocesi e di esercitare la iurisdìctio, di secondo grado in caso di appello delle sentenze dei rectòres [vedi].

Tuttavia, stante il carattere sostitutivo dei poteri attribuiti al (—), questi potevano essere sempre esercitati direttamente dal prefetto.

Vicìnitas [Vicinanza]

Elemento costitutivo dell’istituto delle servitù prediali [vedi servitùtes prædiòrum], per l’esistenza delle quali, infatti, si richiedeva la vicinanza tra fondo dominante e fondo servente.

La (—), tuttavia, non doveva intendersi come mera contiguità tra fondi, quanto piuttosto come relazione topografica, tale da consentire un effettivo rapporto di subordinazione tra gli stessi.

Vicomagìstri

Nell’età del principato i (—) presiedevano, in numero di quattro, i 265 vici in cui fu divisa l’Urbs per fini di culto pubblico. Si trattava di una carica elettiva.

Vigintiprìmi

[vedi Mùnera publica]

Vigintiviràtus

[vedi Vigintìviri]

Vigintìviri [Magistratura di venti uomini]

Gruppo di magistrature minori, cui si accedeva prima di conseguire la questura [vedi].

Tra i (—) rientravano:

— i decèmviri stlìtibus iudicàndis [vedi];

— i triùmviri capitàles (triumviri competenti in materia criminale);

— i trèsviri ære argento auro flàndo feriùndo (direttori della zecca);

— i quattuòrviri viàrum curandàrum, incaricati della manutenzione delle strade di Roma.

Vìminale

Uno dei sette colli di Roma, che deriva il suo nome dalle antiche selve di vimini che lo ricoprivano.

In età classica vi furono costruite case patrizie e terme. In epoca medievale sorsero numerose chiese (S. Ippolito, S. Lorenzo in Panisperna, S. Prudenziana).

Vim vi repèllere lìcet [Lett. “è lecito reagire con violenza alla violenza”; legittima difesa; cfr. artt. 2044 c.c.; 52 c.p.]

Fondamentale principio giuridico in virtù del quale era considerata lecita la reazione violenta alla violenza altrui (legittima difesa).

Nel diritto romano, la legittima difesa escludeva l’illiceità della reazione violenta.

Nel diritto civile vigente, essa:

— è causa di non punibilità (c.d. scriminante) del reato (art. 52 c.p.);

— è causa di non imputabilità del danno prodotto con la reazione (art. 2044 c.c.).

Vìndex [Garante]

Nel processo per lègis actiònes [vedi], il (—) garantiva personalmente la comparizione del convenuto a data differita, nel caso in cui quest’ultimo si fosse rifiutato di seguire l’attore davanti al magistrato giusdicente.

Era, altresì, previsto l’intervento del (—) nella speciale procedura della manus inièctio [vedi legis actio per manus iniectiònem], dove al convenuto era consentito di offrire, in qualità di garante, una persona di sicura solvibilità, al fine di sottrarsi all’azione esecutiva.

Vindex libertàtis

Appellativo attribuito ad Ottaviano Augusto [vedi], considerato restauratore e difensore delle libertà repubblicane.

Di tale titolo si appropriarono anche i suoi successori, che ne fecero uso costante: dopo aver sventato il tentativo eversivo di Seiano, Tiberio [vedi] fu salutato come restitùtor libertatis populis Romani.

Vindicatio caducorum

Speciale “actio in rem” [vedi] accordata all’“ærarium” [vedi] nei confronti del possessore di beni che a causa della “incapacitas” sancita dalle “leges Iulia et Papia Poppea” [vedi] dell’età augustea (“cælibes et orbi”) perdevano il diritto a succedere.

Qualora non vi fossero stati altri “heredes ex testamento” con almeno un figlio o legatari con figli, questi beni spettavano all’“ærarium”.

Vindicàtio in libertàtem

[vedi Causa liberàlis]

Vindicàtio in servitùtem

[vedi Causa liberalis]

Vindicàtio partiària

Se nella tutela della “communio” [vedi] tutti i comunisti non erano d’accordo nell’esercizio dell’azione a ciascuno di essi era lecito agire solo in corrispondenza della propria quota (“rei vindicatio partiaria”).

Vindicatio pìgnoris

[vedi Àctio pigneratìcia in rem]

Vindicatio rèi [Rivendicazione della cosa]

[vedi Rei vindicatio]

Vindicàtio servitùtis [Rivendica di una servitù]

Mezzo di tutela predisposto per la tutela delle servitutes prædiòrum [vedi], costruito a somiglianza della rei vindicatio [vedi].

La (—) era, in particolare, un’àctio civilis [vedi], con il cui esercizio era possibile affermare l’esistenza di una servitù.

In diritto giustinianeo, fu anche detta actio confessòria [vedi].

Vindicatio ususfrùctus [Rivendica dell’usufrutto]

Azione civile [vedi àctio civilis] a tutela dei diritti dell’usufruttuario [vedi ususfructus] ed analoga alla vindicatio servitutis [vedi].

La (—) costituiva un’applicazione della rei vindicatio [vedi], e fu detta, in diritto giustinianeo, actio confessoria [vedi].

In origine si riteneva che essa fosse proponibile solo contro il proprietario della cosa oggetto dell’usufrutto; in seguito fu ammessa anche contro qualsiasi possessore.

Vindiciæ

Possesso della “res” che nell’“actio sacramenti in rem” [vedi], nella fase “apud iudicem”, il giudice assegnava ad una delle parti.

Vindicta

Nella fase “in iure” della “actio sacramenti in rem” [vedi] era la festuca con cui ciascuna delle parti, toccando l’oggetto conteso in segno di dominio pronunciava la solenne dichiarazione di esserne il padrone (“vindicatio”).

Viriato

Pastore della Lusitania (Portogallo) che, sfuggito alla strage attua nel 151 a.C. dal pretore Galba [vedi Galba Servio Sulpicio] si pose alla testa dei suoi uomini, convincendo altri popoli a ribellarsi a Roma e conducendo contro quest'ultima una guerra estenuante. Nel 142 concluse una pace che lo riconobbe amico del popolo romano. L'anno successivo, tuttavia, le ostilità ripresero e (—), ormai sconfitto, fu fatto assassinare dal console Cepione.

Vis

[vedi Crìmen vis]

Vis

[vedi Metus]

Vis absoluta [Violenza fisica; cfr. art. 1434 c.c.]

La (—) è la violenza fisica con la quale un soggetto estorce ad un altro una volontà negoziale altrimenti inesistente; si distingue dalla vis compulsìva [vedi], nella quale la volontà, anche se viziata, esiste.

La (—) rende nullo il negozio giuridico, mancando del tutto una volontà negoziale (si pensi, ad es., al caso in cui un soggetto prenda con forza la mano dell’altro, facendogli sottoscrivere un accordo assolutamente non voluto).

Vis animo illata [Violenza morale]

Situazione di oppressione psichica in cui il “coactus” avesse compiuto un’attività giuridica subendo un’ingiusta minaccia da altra persona.

Il “quod metus causa gestum erit, ratum non habebo” era valido solo:

— se vi era stata una minaccia notevole alla persona del “coactus” o ai suoi stretti congiunti;

— se il male aveva carattere di illecito morale e giuridico.

In questi casi il pretore concedeva al “coactus” una “exceptio metus”, una “in integrum restitutio ob metum” ed una “actio quod metus causa” penale.

Vis compulsìva [Minaccia ingiusta; cfr. art. 1435 c.c.]

Espressione adoperata per indicare l’ingiusta minaccia esercitata da un soggetto nei confronti di un altro soggetto, allo scopo di indurlo alla conclusione di un negozio giuridico [vedi metus].

La (—) viene intesa come violenza psichica: nell’ordinamento civile vigente, la (—), come vizio della volontà è disciplinata dall’art.1435 c.c.

Visigoti [Goti dell’ovest]

Antico popolo germanico della stirpe dei Goti [vedi], proveniente dalle sponde del Baltico. Nel III secolo si stanziarono in Dacia (odierna Romania); nel corso del sec. IV, sotto la spinta degli Unni [vedi] varcarono il Danubio ed ottennero dall’imperatore d’Occidente di stabilirsi nella Mesia (Bulgaria) e nella Pannonia (Ungheria), convertendosi all’arianesimo.

All’inizio del V secolo, al seguito del loro capo Alarico II [vedi] si spostarono verso occidente, prima in Italia, ove saccheggiarono Roma, (410) e poi in Spagna ed in Gallia. Il successore di Ataulfo, Wallia, trattò con Onorio e si impadronì nel 418 dell’Aquitania (Francia sud-occidentale). Da allora i (—) furono i più fedeli alleati dell’impero romano ed il loro re Teodorico [vedi] morì combattendo al fianco di Ezio contro gli Unni ai Campi Catalaunici (451).

Con Eurico prevalse la tendenza antiromana ed il regno dei (—) si costituì come regno barbarico indipendente, esteso dalla Provenza alle Alpi e a quasi tutta la Spagna, con centro a Toledo. Notevole fu l’attività legislativa [vedi Codice Euriciano].

Nel secolo VI il re dei Franchi Clodoveo si impadronì del regno di Tolosa e la Provenza fu unita all’Italia.

L’invasione degli Arabi nel secolo VIII segnò la fine del regno dei (—), sconfitti definitivamente a Xeres nel 711.

Vis màior (cùi resìsti non pòtest) [Forza maggiore; cfr. artt.1219 c.c.; 45 c.p.]

L’espressione indicava, in diritto romano, il complesso delle circostanze estranee alla volontà del debitore e da lui non dominabili: essa era considerata causa di non imputabilità dell’inadempimento (al debitore).

In diritto giustinianeo, la (—) fu compiutamente distinta dal casus fortuìtus [vedi], considerata quale evento che di fatto impediva l’adempimento di una obbligazione, in quanto — pur se previsto o prevedibile — non neutralizzabile dalle umane forze (si pensi ad una violenta tempesta, un terremoto, un’incursione di barbari, etc.).

Nel diritto vigente, la (—) ha una duplice rilevanza:

— nel diritto civile, è causa di esonero dalla responsabilità contrattuale;

— nel diritto penale, è causa di esclusione dell’elemento psicologico del reato.

Vita

[vedi Partus; Capacità giuridica]

Vitellio (imp. 69 d.C.)

Generale delle legioni renane, proclamato imperatore dalle sue truppe, successe ad Otone [vedi] dopo averlo sconfitto a Bedriaco.

Legato alla concezione neroniana del potere, restaurati i rapporti con gli amici ed i seguaci dello stesso, provocò la reazione delle truppe orientali e delle truppe danubiane. Durante un periodo confuso in cui sembrò che si cercasse un accordo a Roma tra (—) e i seguaci di Vespasiano [vedi], un nuovo intervento militare provocò un tumulto durante il quale lo stesso (—) fu ucciso.

Vitiàntur et vìtiant [lett. “sono viziate e viziano”]

Espressione adoperata per indicare quei particolari elementi accidentali del negozio giuridico (condizione illecita, art.1354 c.c.; condizione sospensiva meramente potestativa, art. 1355 c.c. [vedi condìcio]), i quali, oltre ad essere viziati, rendono integralmente nullo il negozio giuridico cui sono apposti.

Dagli elementi che (—), si distinguono quelli che vitiantur sed non vitiant, i quali pur se viziati, non inficiano il negozio giuridico cui sono apposti (per un es., in tema di mutuo [vedi utile per inutile non vitiàtur].

Vitiantur sed non vitiant

[vedi Vitiantur et vitiant]

Vittoria di Pirro

[vedi Pirro]

Viventi nulla hereditas

Principio con il quale si esclude ogni forma di apertura di successione mortis causa antecedentemente alla scomparsa del de cuius [vedi].

Vivi cremàtio

Una delle pene previste, in diritto romano, nella fase della repressione extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem, dir. pen.], per i delitti più gravi.

Consisteva nell’inflizione della pena di morte con modalità particolarmente cruente: nel caso, il condannato veniva bruciato vivo.

Per l’inammissibilità della pena di morte nell’attuale ordinamento [vedi supplìcium more maiòrum].

Vizi della volontà negoziale

Difetti inerenti al processo di formazione della volontà di una delle parti di un negozio giuridico; il iùs honoràrium [vedi] e la giurisprudenza classica (al fine di colmare l’inesistenza di una categoria generale) individuarono tali (—) in taluni casi in cui risultava sicuro che l’autore di un dato atto giuridico non avrebbe manifestato una certa volontà se non fosse intervenuto un elemento esterno a turbarla.Tre furono i vizi cui fu dato rilievo, l’èrror [vedi], il mètus [vedi] ed il dolus [vedi]: essi determinavano l’invalidità del negozio, in cui erano individuati.

Vocàtio ab intestàto

[vedi Successio ab intestàto; Vocatio contra testamentum;]

Vocatio ad hereditàtem [Chiamata all’eredità]

Espressione adoperata per indicare la vocazione ereditaria, cioè l’indicazione del soggetto chiamato a succedere nel complesso di situazioni giuridiche attive e passive facenti capo al de cùius [vedi succèssio mòrtis causa].

Nel diritto civile vigente la (—) può avvenire:

— per legge (c.d. successione legittima);

— per testamento (c.d. successione testamentaria).

Nel diritto romano, le forme di (—) erano tre:

— ab intestàto [vedi successio ab intestato];

— ex testamento [vedi successio ex testamento];

— contra testamentum [vedi vocatio contra testamentum].

Vocatio contra testamentum [Successione necessaria; cfr. artt. 536 ss. c.c.]

La (—) (o successione necessaria) è espressione che designa tutti i casi in cui il fenomeno della successione a titolo universale per causa di morte [vedi successio mortis causa] avveniva, prescindendo dal testamento lasciato dal de cùius [vedi]; vi rientravano le ipotesi di:

— præterìtio [vedi];

— violazione dell’offìcium pietàtis [vedi].

Vocàtio in ius

[vedi In ius vocàtio]

Vocàtus ad hereditàtem [Soggetto chiamato all’eredità]

Era il soggetto a favore del quale era diventata operante una vocatio ad hereditatem [vedi] [vedi anche spàtium deliberàndi].

Volenti non fit iniuria [A chi acconsente non si fa offesa]

Principio del diritto penale romano, secondo il quale non si può considerare danneggiato il complice del reo, o anche, più semplicemente, chi acconsente.

Volsci

Popolo di stirpe tosco-umbra abitante agli inizi del V sec. a.C. le terre comprese tra Velletri e Formia, e tra il fiume Sacco e il mare.

Furono sconfitti dai Romani e dai Latini loro alleati nella seconda metà del V sec. a.C.

Il primo episodio della lunga lotta che oppose i (—) ai Romani, vide i primi battuti nel 492 a.C. da Gneo Marcio, che riuscì ad espugnare Corioli. Da ciò gli sarebbe derivato il soprannome di Coriolano.

La tradizione narra che Coriolano, giovane patrizio, tornato vittorioso a Roma ed essendo scoppiata una grave carestia, venne in contrasto con la plebe per non aver voluto concedere una distribuzione gratuita di frumento.

Costretto all’esilio, si rifugiò allora presso i Volsci e si mise a loro capo guidandoli contro Roma. Si sarebbe impadronito della città, se non fosse stato indotto ad abbandonare tale proposito dall’intervento della madre Veturia e di sua moglie. Coriolano si ritirò ed i (—), per questo, lo avrebbero ucciso.

A prescindere dalla consistenza storica di questa vicenda, essa è sintomatica dei gravi pericoli corsi da Roma nelle lunghe lotte che la opposero ai (—). Pertanto è probabile che i Romani abbiano effettivamente visto i loro fieri nemici a poche miglia dalle mura della loro città.

Una fase successiva della guerra vide impegnati in un’alleanza (—) ed Equi. Il dittatore Aulo Postumio, nel 431 a.C., riportò una decisiva vittoria nei pressi del Monte Algido.

Dopo il saccheggio di Roma da parte dei Galli di Brenno (390 a.C.), i (—) tentarono di sfruttare il momento di difficoltà in cui versava la Repubblica, per affrancarsi dal dominio romano, ma Marco Furio Camillo [vedi] stroncò sul nascere ogni tentativo di ribellione.

La definitiva sottomissione dei (—) avvenne solo nel corso delle guerre sannitiche.

Votum [lett. “voto”]

Era una delle figure di obbligazioni non contrattuali nascenti da atto lecito [vedi obligatiònes quasi ex contractu].

Essa consisteva nella promessa sacrale ad una divinità: l’impegno assunto nella sfera religiosa aveva ad oggetto una certa prestazione propiziatoria o di ringraziamento.

I sacerdoti della divinità potevano chiedere l’adempimento della promessa mediante il ricorso alla cognìtio extra òrdinem [vedi].

Vùlgo concèptus

[vedi Filii vulgo concepti]

Zama (Battaglia di) (ottobre 202 a.C.)

Combattuta tra Romani e Cartaginesi, la (—) si concluse con la netta e decisiva vittoria dei primi.

Comandante romano era P. Cornelio Scipione, che a seguito di questo successo fu poi detto l’Africano. Il suo avversario era Annibale [vedi] abilissimo stratega punico.

La battaglia si combatté presso l’odierna Naraggara (Sidi Youssef) in Tunisia, e fu un mirabile esempio di strategia militare. I Romani, infatti, spaventarono gli elefanti avversari col suono delle trombe con urla e battendo le mani sugli scudi. Contemporaneamente la cavalleria disperdeva le ali dell’esercito punico, che così accerchiato, fu facilmente sbaragliato.

La (—) segnò la fine della fortuna di Cartagine, caduta nel 146.

Zenone Isaurico (imp. 474-491 d.C.)

Imperatore romano d’Oriente, di nazionalità isaurica, governò alla morte di Leone I (474 d.C.) per pochi mesi come coreggente dell’imperatore Leone III, e morto questo, come unico imperatore d’Oriente.

Perduto per breve tempo il trono (475-476 d.C.) usurpato dal generale bizantino Basilisco, lo recuperò nello stesso anno in cui in Italia Odoacre [vedi] deponeva l’ultimo imperatore romano d’Occidente, Romolo Augustolo [vedi] e riconosceva come unico imperatore Zenone, che riuniva così almeno formalmente le due parti dell’Impero.

(—) governò con grande astuzia, lasciando che Teodorico [vedi] marciasse sull’Italia contro Odoacre, pur di evitare la rivolta dei Goti e nella speranza di ristabilire il nuovo regno barbarico sotto l’alta sovranità bizantina (488 d.C.).

Alla sua morte, la moglie Ariadne impose come imperatore Anastasio I [vedi], vecchio domestico del palazzo.

Zygostates (vel ponderàtor)

Veniva così definito, nel Còdex Theodosiànus [vedi] e nel Codex Iustiniànus [vedi], un particolare funzionario imperiale, e cioè l’ispettore addetto al controllo delle genuinità dei pesi.

Il termine (—) è di chiara derivazione greca.

 

 

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