Appunti di geografia
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SVIZZERA
1. Forma di stato
Politicamente è una federazione, cioè è uno stato composto da varie regioni che si governano da sole e che spesso si autodefiniscono a loro volta "stati" pur non essendolo propriamente, dato che non hanno la facoltà di svolgere le tre prerogative essenziali di uno stato: politica di difesa, politica estera e politica economica-monetaria. Queste regioni sono poste tutte sullo stesso piano e unite tra di loro da un governo centrale che si dice federale. Nella maggior parte delle federazioni la forma di auto-governo degli stati federati è sancita da leggi costituzionali e quindi, non è modificabile tramite una decisione unilaterale del governo centrale.
Va precisato che fra i vari stati federali esistenti, oltre ad alcune caratteristiche comuni, esistono notevoli differenze, soprattutto per quanto riguarda la suddivisione dei poteri e delle competenze fra governo centrale e governi periferici. E’ una federazione di 26 stati.
Tradizionalmente la Svizzera è sempre stata divisa in cantoni, termine tuttora ufficialmente e correntemente usato per indicare i vari stati, poiché la maggioranza di essi sono coestensivi con gli omonimi cantoni tradizionali (p.es. Repubblica e Cantone del Ticino, République et Canton de Neuchâtel); sei stati (Obvaldo e Nidvaldo, Basilea Città e Campagna, Appenzello Interno ed Esterno) sono però considerati in pratica mezzi cantoni, in quanto uniti a due a due formano tre cantoni tradizionali, che però in questo caso non hanno alcun titolo di ufficialità (rispettivamente Untervaldo, Basilea e Appenzello).
2. Forma di governo
La forma di governo, ovvero la struttura costituzionale di una federazione, è nota come federalismo.
- Potere legislativo
A livello federale il potere legislativo è esercitato da due camere, il Consiglio Nazionale e il Consiglio degli Stati che insieme formano l’Assemblea Federale.
- Consiglio Nazionale (art 149): è la camera bassa del Parlamento svizzero. Le sedute si tengono nella Sala del consiglio nazionale, che si trova a Palazzo federale, a Berna. La Presidente per il 2006/2007 è Christine Egerszegi-Obrist. Nel 1848, il Consiglio nazionale aveva 1 deputato ogni 20'000 abitanti, dunque contava 111 membri. Dopo ogni censimento veniva alzato il numero di membri o il quorum per ottenere un seggio. Nel 1863 la dimensione venne definitivamente fissata a 200 deputati. Il Consiglio nazionale rappresenta il popolo svizzero e conta 200 deputati eletti proporzionalmente alla popolazione dei vari cantoni (circa 1 seggio ogni 35000 abitanti). Ogni cantone costituisce una circoscrizione elettorale ed elegge almeno 1 rappresentante, anche se la sua popolazione è inferiore ai 35000 abitanti. Nel Consiglio degli Stati siedono 2 rappresentanti per ogni cantone, 1 per ogni semi-cantone. Ogni anno la camera bassa elegge un nuovo presidente del Consiglio nazionale, che presiede anche le sedute dell'Assemblea federale ed è quindi considerato il "primo cittadino" svizzero.
- Consiglio degli Stati (art 150): altrimenti detto camera dei cantoni, è la camera alta del Parlamento svizzero. Con il Consiglio nazionale - la camera bassa - forma l'Assemblea federale. È composto da 46 deputati. Ad ogni cantone spettano due seggi, mentre i semicantoni hanno diritto ad un solo deputato.
Competenze delle camere: le due camere, Consiglio nazionale e Consiglio degli stati, sono politicamente equivalenti, nel senso che una delibera è valida solo se è approvata nella stessa versione dai due rami del parlamento. Tutti gli affari vengono trattati consecutivamente dalle due camere. I presidenti delle camere si accordano sul ramo che affronterà per primo l'oggetto ("Camera prioritaria"). Se il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati non trovano l'accordo su un testo comune nel corso della prima trattazione, si avvia una procedura di appianamento delle divergenze, in cui l'oggetto viene palleggiato avanti e indietro da una camera all'altra. Se dopo tre passaggi non si raggiunge il consenso, entra in campo la conferenza di conciliazione.
Sistema elettorale: la legislatura ha una durata quadriennale. L'ultima elezione ha avuto luogo nel 2003. Dal 1912, in seguito ad un'iniziativa popolare, il Consiglio nazionale è eletto con un sistema proporzionale fondato su 26 circoscrizioni corrispondenti ad ogni singolo cantone. L'attribuzione dei seggi ai partiti viene determinata su base cantonale. Non esiste nessuna soglia di sbarramento e nei cantoni a cui spetta un solo deputato viene applicato di fatto il sistema maggioritario uninominale. Prima di ogni elezione i partiti presentano le liste elettorali cantonali. Il numero di candidati non può superare il numero di seggi da attribuire. È tuttavia possibile presentare più liste collegate allo stesso partito per aumentare il numero di candidati. È quindi possibile che un singolo partito si presenti con liste supplementari di donne, giovani, pensionati ecc. per intercettare voti. È inoltre possibile che il collegamento sia esteso ad altri partiti. L'elettore può segnalare la sua preferenza per un numero di candidati corrispondente al numero di seggi da attribuire nel cantone di residenza. Un elettore del cantone di Zurigo ha quindi 34 preferenze da attribuire, mentre l'elettore di Uri una sola. È inoltre possibile sostituire un candidato della lista preferita con un candidato di un altro partito o menzionare la preferenza più di una volta.
Attribuzione dei seggi: nelle circoscrizioni (cantoni) i seggi vengono attribuiti attraverso il modello di Hagenach-Bischhoff. All'inizio i seggi vengono attribuiti in base alla somma ottenuta dalle liste collegate, e solamente in seguito viene decisa l'attribuzione alle singole liste ed ai singoli candidati. Lo scioglimento anticipato delle camere non è previsto dalla costituzione. Solo in caso di una revisione totale della Costituzione l'Assemblea federale (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati) viene automaticamente sciolta e rieletta.
Gruppi parlamentari: nell'Assemblea federale unificata i parlamentari delle due camere si riuniscono in gruppi parlamentari, che sono composti sia da deputati che da senatori. Un gruppo parlamentare deve contare almeno cinque membri, i membri di partiti minori si riuniscono quindi in gruppi misti o aderiscono a gruppi costituiti da membri di partiti più grandi
- Potere esecutivo
Il Consiglio federale (art 174) è l'organo esecutivo del governo della Confederazione Svizzera e rappresenta per ciò la più alta autorità del paese. È composto da sette membri, i consiglieri federali, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea federale.
Il Consiglio federale svizzero rappresenta, attualmente, l'unico esempio di forma di governo direttoriale. Un consigliere federale non può essere destituito durante la legislatura, non essendo il voto di sfiducia contemplato dalla costituzione svizzera. Anche una non-rielezione è un fatto molto raro che è successo solo quattro volte dal 1848. Salvo eccezioni che, come visto, si sono fatte frequenti a partire dal 2003, un consigliere federale è de facto non destituibile e può decidere la data del proprio ritiro a proprio piacimento. Per questa ragione i consiglieri federali svizzeri hanno una posizione più forte ed influente dei ministri di altri paesi. Da questo fatto emerge la lunga durata dei mandati dei consiglieri federali (in media circa 10 anni). I sette consiglieri federali governano assieme su tutti gli affari del paese benché ognuno di loro presieda un dipartimento e sia così di fatto paragonabile a un ministro di un altro paese. L'assegnazione dei dipartimenti viene fatta dai consiglieri stessi dopo l'elezione del consiglio federale. Le decisioni del consiglio federale vengono prese da tutti e sette i ministri per voto di maggioranza e sono presentate al parlamento e al pubblico dal consigliere responsabile del dipartimento in questione, anche se quest'ultimo aveva votato contro (principio di collegialità). Negli ultimi anni questo principio di collegialità è sovente oggetto di discussione sulla stampa e nei media in quanto sempre più spesso dei singoli consiglieri criticano in pubblico le decisioni del collegio. Il consiglio federale è assistito dal Cancelliere della Confederazione, il quale dirige la Cancelleria federale. La Cancelliera federale in carica è Corina Casanova.
I dipartimenti federali (ministeri) In Svizzera i ministeri sono chiamati "Dipartimenti federali". In molti paesi il governo è suddiviso in 20-30 ministeri; in Svizzera il loro numero è fisso e pari a 7. Ogni Dipartimento federale è guidato da un Consigliere federale. I 7 Dipartimenti Federali: Dipartimento federale degli affari esteri, Dipartimento federale di giustizia e polizia, Dipartimento federale dell'interno, Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, Dipartimento federale delle finanze, Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, Dipartimento federale dell'economia.
All'apparenza il Consiglio federale svizzero potrebbe sembrare un tipico governo parlamentare, non diverso da un Consiglio dei Ministri italiano, in verità non si tratta di una riunione di vari ministri, bensì di un collegio di Capi di Stato. Il Presidente di turno della Confederazione è in effetti soltanto un primus inter pares con funzioni di rappresentanza, senza alcun potere né di direzione né di coordinamento dell'attività dei colleghi. Il legame del sistema direttoriale elvetico (la Forma di Governo Direttoriale è adottata soltanto dalla Confederazione Svizzera ed è caratterizzata dalla presenza, accanto al Parlamento, di un Direttorio, formato da cinque membri, eletto ma non revocabile, dal Parlamento. Il Direttorio svolge contemporaneamente le funzioni di Governo e di Capo dello Stato) con il sistema presidenziale è ancora più evidente per i Governi cantonali, i quali oggi sono eletti tutti direttamente dal Popolo. A livello federale, invece, la somiglianza più forte con il sistema presidenziale sta nel fatto che l'esecutivo non può contare su una maggioranza precostituita nell'assemblea legislativa.
La composizione del consiglio federale infatti comprende esponenti dei diversi partiti politici, appartenenti tanto alla sinistra quanto alla destra. Inoltre, anche se eletti dall'Assemblea federale, i consiglieri sono tuttavia in carica per un tempo predeterminato, e non sono quindi tenuti ad una responsabilità politica continuativa verso il potere legislativo. In altre parole, la Svizzera non conosce crisi di governo, né mozioni di sfiducia; reciprocamente il Governo non ha alcun potere di dissoluzione delle Camere. Ne consegue che il Consiglio federale o singoli suoi membri rimangono in carica anche qualora il loro indirizzo politico, nella forma ad esempio di un progetto di legge, venga rifiutato dall'Assemblea federale, dai Cantoni o direttamente dal Popolo. Tuttavia, gli altri organi di governo (e anche il popolo stesso, mediante l'ampia diffusione degli strumenti di democrazia diretta) conservano in Svizzera un ruolo importante nell'attività di formazione delle nuove leggi.
- Potere giudiziario
Gli organi supremi dell’amministrazione giudiziaria in Svizzera sono il Tribunale federale di Losanna, il Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna ed il Tribunale penale federale di Bellinzona istituito nel 2004. Il Tribunale federale di Losanna costituisce la Corte suprema della Confederazione (art 188). Come tale, al livello dei tre poteri dello Stato federale, rappresenta il potere giudiziario accanto all'Assemblea federale (potere legislativo) e al Consiglio federale (potere esecutivo).
Attraverso la sua giurisprudenza, il Tribunale federale contribuisce all'evoluzione del diritto e all'adattamento di quest'ultimo alle nuove realtà.
Il Tribunale federale è costituito da sette corti in due luoghi geografici: la sede principale di Losanna ospita le due Corti di diritto pubblico, le due Corti di diritto civile e la Corte di diritto penale. Le due Corti di diritto sociale hanno sede a Lucerna.
Nel quadro della riforma della giustizia sono recentemente stati istituiti due nuovi Tribunali federali di prima istanza. Il Tribunale penale federale a Bellinzona ha iniziato la sua attività il 1° aprile 2004. Il Tribunale amministrativo federale è invece entrato in funzione il 1° gennaio 2007 nella sua sede provvisoria a Berna e prevedibilmente nel 2012 si trasferirà nella sua sede definitiva a San Gallo. Il Tribunale federale di Losanna è composto di 30 giudici e 30 supplenti, il Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna di 11 giudici a tempo pieno e 11 a tempo parziale e il nuovo Tribunale federale penale in Ticino al momento consta di 11 giudici.
4 i Cantoni
I cantoni della Svizzera, in numero di 26, sono gli stati che compongono lo stato federale svizzero (Confederazione Elvetica). I cantoni svizzeri mantengono gran parte della loro sovranità. In alcuni piccoli cantoni (Appenzello, Glarona e Untervaldo) è ancora in vigore la pratica della Landsgemeinde: l'assemblea dei cittadini si riunisce all'aperto e vota per alzata di mano, è un’istituzione di democrazia diretta.
Ogni cantone ha una sua costituzione, un suo parlamento, un suo governo e suoi organi giurisdizionali. La maggior parte delle costituzioni cantonali prevede un parlamento monocamerale con un numero di membri che varia da 58 a 200. In alcuni casi l'organo assembleare è costituito da una assemblea generale (Landsgemeinde). I governi cantonali sono composti da un numero di membri dispari (5, 7 o 9 a seconda del cantone). Tutte le competenze non attribuite esplicitamente alla confederazione, in base alla Costituzione svizzera, sono esercitate dai cantoni. Questi ultimi determinano il grado di autonomia dei comuni, che varia considerevolmente a seconda dei casi. A livello cantonale, e limitatamente ai cantoni di Appenzello Interno e Glarona, persiste una forma di democrazia diretta costituita dall'assemblea generale (Landsgemeinde). In tutti gli altri cantoni i diritti democratici sono espressi ricorrendo all'urna elettorale. Dopo la creazione del Canton Giura nel 1978, non ci sono stati nuovi cantoni. In alcuni casi i cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Appenzello interno, Appenzello esterno, Basilea città e Basilea campagna sono considerati «mezzi» cantoni e dunque i cantoni complessivi risultano ridotti a 23: secondo questa classificazione, Obvaldo e Nidvaldo compongono l'Untervaldo, mentre Appenzello e Basilea sono considerati rispettivamente cantoni unici. Le suddivisioni di questi cantoni esistevano infatti solo per ragioni storiche e valgono ai fini del numero di seggi nel consiglio di Stato di voto nelle iniziative federali. La nuova costituzione del 1999 conta però i 26 cantoni separatamente.
5. la Costituzione
La base della Confederazione è nella Costituzione del 1848, la quale è stata modificata nel 1874 ed è rimasta inalterata fino alla votazione del 1999, quando il popolo adottò una magna charta totalmente rinnovata. Tra gli stati moderni, la Svizzera è il solo ad essere governato tramite Democrazia diretta (La democrazia diretta è la forma di democrazia nella quale i cittadini, in quanto popolo sovrano non sono soltanto elettori, che delegano il proprio potere politico ai rappresentanti, ma sono anche legislatori, aventi il diritto, costituzionalmente garantito, di proporre e votare direttamente le leggi ordinarie e la costituzione, attraverso diversi istituti di consultazione popolare e diverse forme di partecipazione popolare). Il parlamento svizzero, inoltre, non è composto da politici professionisti. Le camere federali si riuniscono quattro volte all'anno per tre settimane. Questo permette ai parlamentari di lavorare tra una sessione e l'altra. Nonostante i problemi che comporta il sistema dei politici part-time, vi è una forte opposizione popolare ad una sua eventuale modifica, poiché è convinzione comune che nelle situazione attuale i parlamentari siano più vicini ai problemi dei cittadini elettori e che, facendo anch'essi parte del mondo del lavoro, possano portare la loro esperienza professionale all'interno delle discussioni parlamentari.
Dopo la Guerra del Sonderbund, la Svizzera emanò la Costituzione nel 1848. La Costituzione svizzera nasceva su idee liberali e darle vigore fu proprio la vittoria dei cantoni liberali e progressisti su quelli cattolici e conservatori. Le votazioni popolari, avvenute a settembre, assicurano la maggioranza (relativa) per il sì in quanto il 40% vota a favore della Costituzione, il 15% contro, ma il 45% della popolazione si astiene. Tale costituzione è una pietra miliare nella storia della Svizzera perché trasforma una lega confederale in una confederazione e i rapporti tra cantoni non sono più contrattuali, ma istituzionali. La costituzione fu spunto per lo sviluppo industriale della Svizzera in quanto eliminava barriere doganali fra i Cantoni, unificava le unità di misura, sosteneva l'istruzione superiore e riconosceva la libertà di domicilio. Soprattutto essa si riservò il potere di ridurre i poteri cantonali qualora le circostanze lo richiedessero
Organizzazione politica della Svizzera
Il popolo: il sovrano
Secondo la Costituzione federale, il popolo svizzero è il «sovrano» del Paese, ossia la massima istanza politica. Esso comprende tutti i maggiorenni aventi la cittadinanza svizzera – circa 4,8 milioni di cittadine e cittadini, cioè il 60 per cento della popolazione residente. I minorenni e gli stranieri non hanno diritti politici a livello federale.
Il sovrano(=popolo) elegge il Consiglio Nazionale: il legislativo
Il Parlamento svizzero è costituito da due Camere che formano la cosiddetta Assemblea federale plenaria e detengono il potere legislativo dello Stato.
I 200 membri del Consiglio nazionale rappresentano tutta la popolazione del Paese – i singoli Cantoni vi sono rappresentati in proporzione al rispettivo numero di abitanti.
Il Consiglio degli Stati rappresenta i 26 Cantoni – 20 vengono rappresentati da due membri ciascuno, gli ex Semicantoni inviano un rappresentante per uno nel collegio costituito da 46 persone in tutto. Il popolo elegge direttamente i membri di ambedue i Consigli: quelli del Consiglio nazionale – la cosiddetta Camera bassa – secondo le normative federali, quelli del Consiglio degli Stati – la cosiddetta Camera alta – secondo le diverse disposizioni cantonali. In entrambi i casi, i circondari elettorali sono i Cantoni.
Il legislativo(=Consiglio Nazionale) elegge il Consiglio Federale: l’esecutivo
Il Governo della Svizzera consta di sette membri del Consiglio federale nonché del Cancelliere della Confederazione nominati dall’Assemblea federale plenaria per quattro anni. Il Presidente della Confederazione rimane in carica un anno quale «primus inter pares», cioè il primo tra uguali. Presiede le riunioni del Consiglio federale e assume incarichi particolari di rappresentanza.
L'esecutivo(=Consiglio Federale) elegge il Tribunale federale: il potere giudiziario
Gli organi supremi dell’amministrazione giudiziaria in Svizzera sono il Tribunale federale di Losanna, il Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna ed il Tribunale penale federale di Bellinzona istituito nel 2004.
Il Tribunale federale di Losanna è composto di 30 giudici e 30 supplenti, il Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna di 11 giudici a tempo pieno e 11 a tempo parziale e il nuovo Tribunale federale penale in Ticino al momento consta di 11 giudici.
Votazioni in Svizzera
In Svizzera gli strumenti costituzionali di consultazione popolare (referendum, elezioni e recall) sono diffusi e contrassegnati dalla forma di governo, poiché l'ordinamento dello Stato è unanimemente riconosciuto come il modello per antonomasia di democrazia diretta in Europa.
Il sistema di votazione svizzero è unico, se paragonato a quello delle moderne nazioni democratiche; questo sistema si distingue dagli altri per la presenza della democrazia diretta, nella quale ogni cittadino può impugnare qualsiasi legge in ogni momento.
Procedure di voto
Il voto può essere esercitato attraverso le schede elettorali presso il seggio, con il voto via posta o, da poco, con la preferenza espressa via internet. In alcuni cantoni sono ancora previste sanzioni per chi non esercita il diritto di voto (con una multa equivalente a 5 CHF). Non esistono macchine per il voto in Svizzera, pertanto tutte le schede devono essere spogliate da supervisori. Ogni comune nomina con una procedura casuale un gruppo di cittadini che hanno il compito di contare le schede. In due cantoni svizzeri, Canton Appenzello Interno e Glarona, la votazione avviene in modo tradizionale tramite alzata di mano (Landsgemeinde), mentre altrove il voto viene espresso al seggio o per corrispondenza.
Voto via posta I votanti non devono registrarsi prima delle elezioni. Dato che ogni persona che vive nella nazione (sia svizzeri che stranieri) devono registrarsi nel comune di residenza entro due settimane da un eventuale trasferimento, tutti sono già registrati e non devono pertanto ripetere l'operazione se desiderano votare. I comuni conoscono gli indirizzi dei cittadini, e circa due mesi prima della data della consultazione elettorale inviano ai votanti una lettera contenente una busta (con la scritta "Scheda elettorale"), un piccolo libretto informativo sulle proposte di cambiamento della legge in questione e, infine, la scheda elettorale stessa. Una volta che l'avente diritto ha espresso il proprio voto, la scheda viene rispedita al comune con la busta fornita nella lettera ricevuta.
Cabine elettorali I cittadini svizzeri possono consegnare il proprio voto nelle cabine elettorali, presso le quali portano le schede elettorali ricevute per posta, che possono anche essere depositate nelle apposite urne. Dopo l'introduzione del voto per posta, tuttavia, non molti cittadini utilizzano questo servizio.
Voto via Internet Diversi cantoni (Ginevra, Neuchâtel e Zurigo) hanno sviluppato progetti per permettere ai cittadini di votare via internet o con gli SMS. I test effettuati a Ginevra, in particolare, sono stati controversi in quanto il voto via internet potrebbe non soddisfare le leggi che assicurano ad ogni cittadino il controllo della gestione del voto stesso. Due cittadini hanno richiesto in tribunale l'accesso a informazioni non specificate o documentazioni circa il sistema di voto, e di consultare il codice sorgente per l'applicazione; sono stati autorizzati alla consultazione del codice.
Elezioni Ci sono tre principali tipi di elezione. I primi due, le elezioni parlamentari e quelle esecutive, permettono ai cittadini svizzeri di votare i candidati che li rappresentino nel governo. Le elezioni parlamentari sono organizzate secondo un sistema proporzionale multipartitico e quelle esecutive secondo il voto popolare espresso direttamente verso candidati; chi ottiene più voti, vince. Il terzo tipo di elezioni, il referendum, riguarda diverse argomenti politici.
- Elezioni parlamentari Le elezioni parlamentari stabiliscono i membri del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. Se i candidati concorrono per una carica parlamentare, al votante sono inviate diverse schede, ognuna corrispondente a un diverso partito politico. Ogni partito stila la propria lista di candidati, ma il votante può sia creare una propria lista o può apportare cambiamenti alle liste proposte. Se i candidati concorrono per l'Assemblea federale, la scheda riporta tante linee quanti sono i seggi da assegnare. Il votante sceglie quindi i candidati che desidererebbe occupassero tali seggi. Ogni candidato può essere votato fino a due volte; ogni volta che il nome di un candidato appare sulla lista, il voto è conteggiato per il candidato particolare. Il votante può cancellare il nome di un candidato e sostituirlo con un altro, oppure può lasciare alcune delle righe vuote. Anche se al votante è fornita una lista del partito, il votante può sostituire un membro di un diverso partito, e formare in modo tale una propria lista. Ad esempio, un votant può rimuovere un candidato del Partito Social Democratico e sostituirlo con uno del Partito Liberale. Se il votante utilizza la lista formata dai partiti, il partito acquista un voto. Il votante può anche utilizzare una lista libera, che non fa riferimento ad alcun partito; modificare una lista libera con candidati scelti di proprio pugno non attribuisce il voto ad alcun partito. Il Parlamento viene eletto con il sistema proporzionale ("Proporzwahl"), in quanto ogni partito ottiene un numero di seggi proporzionale al numero dei voti ricevuti. Ciò determina il numero dei seggi assegnati al partito, ma i singoli candidati non sono ancora eletti; la loro nomina viene determinata con il voto al candidato. Se un partito ottiene n seggi, gli n candidati del partito nelle posizioni più alte ottengono il seggio.
- Elezioni cantonali I votanti possono anche votare per il governo di ogni cantone. La scheda presenta una sola riga, dove il votante può scrivere il nome di battesimo di qualsiasi cittadino maggiorenne che vive nel cantone. Non esistono voti ai partiti, ma solo voti ai candidati. Questa procedura viene chiamata "Majorzwahl", perché il candidato che ottiene più voti vince.
Referendum costituzionali Se viene indetto un referendum riguardante il cambiamento del testo della Costituzione, si tengono anche i voti cantonali. Ogni cantone intero ha un voto, mentre i cosiddetti semi-cantoni (chiamati così perché si sono divisi secoli fa) hanno solo mezzo voto a testa. Nel caso in cui venga adottato il cambiamento della Costituzione, devono essere d'accordo sia la maggioranza dei cittadini svizzeri che la maggioranza dei cantoni. Il voto cantonale viene determinato dal voto popolare del cantone stesso; se la maggioranza dei cittadini di un cantone sostiene la proposta, tutto il cantone sostiene la proposta.
Requisiti per votare La Svizzera conta attualmente circa 7 milioni di abitanti, dei quali 5,6 milioni sono cittadini svizzeri che hanno il diritto di votare, anche se alcuni cantoni e municipalità hanno consentito agli stranieri di esercitare il diritto di voto se vivono da un certo periodo di tempo in Svizzera. Tutti i cittadini svizzeri che abbiano compiuto 18 anni hanno diritto a votare. Inoltre, i cittadini svizzeri che vivono al di fuori della nazione e che hanno compiuto 18 anni hanno il diritto a votare su materie federali e, in alcuni cantoni, su argomenti cantonali. Per questi votanti, è obbligatoria la registrazione al più vicino Consolato svizzero (poiché non sono già registrati nel comune in cui vivono). I votanti all'estero possono scegliere di registrarsi in qualsiasi comune svizzero in cui siano già stati registrati, oppure nella loro città di origine.
Voto sulla cittadinanza In generale, il Parlamento municipale decide riguardo alle naturalizzazioni. Tuttavia, in alcune città, la naturalizzazione è soggetta al voto popolare. La Corte Suprema ha deciso nel 2003 che la naturalizzazione è un atto amministrativo, pertanto deve sottostare alla proibizione dell'arbitrarietà, che domina il voto democratico sulle naturalizzazioni. Ci sono discussioni in corso riguardo al cambiamento delle regole: una proposta consiste nel naturalizzare automaticamente gli stranieri se rispettano i criteri formali, e i cittadini possono proporre la non-naturalizzazione se vi è una evidente ragione. La proposta dovrebbe essere votata, e se lo straniero non accetta il risultato del voto, può chiedere al tribunale di verificare l'oggettività della ragione. Alcuni politici hanno intrapreso iniziative per cambiare la Costituzione svizzera, per rendere legale il voto sulla naturalizzazione.
In Svizzera la democrazia ha sia forma diretta che rappresentativa. La fusione delle due forme non è una caratteristica unica della Svizzera ma rispetto agli altri paesi ciò è accentuato. I cittadini possono sia proporre leggi sia respingere leggi già approvate dal parlamento. Sono presenti numerosi metodi per consultare il popolo, a seconda della questione:
- Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale. 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione e tale revisione è sottoposta al Popolo per approvazione.
- Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale elaborata. 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione presentata in forma di progetto elaborato e tale revisione è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
- Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale generica (sostanzialmente si obbliga i rappresentanti a legiferare su un dato argomento secondo principi generici). 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione in forma di proposta generica e tale revisione, se respinta dai rappresentanti, è sottoposta al voto del Popolo. Se approvata i rappresentanti elaborano il progetto proposto dall'iniziativa.
- Referendum obbligatorio. Devono essere approvate dal voto del Popolo e dei Cantoni le modifiche della Costituzione, l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali e le leggi federali dichiarate urgenti (prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno). Devono essere approvate dal Popolo le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione, le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dai rappresentanti ed il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra i due rami del parlamento.
- Referendum facoltativo. Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni (repubbliche federate della Svizzera) ne fanno richiesta sono sottoposti al voto del Popolo: le leggi federali, le leggi federali dichiarate urgenti (con durata di validità superiore a un anno), i decreti federali, i trattati internazionali.
Iniziativa popolare Se gli elettori (di solito un gruppo di interesse) raccolgono 100.000 firme a favore di una determinata iniziativa, la questione deve essere sottoposta ad una votazione in tutto il paese. In teoria, un'iniziativa può trattare solo temi di carattere istituzionale, ma in pratica sono tenute su questioni molto diverse.
Fonte: www.sviluppoepace.it/
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SPAGNA: una Monarchia Parlamentare a sovranità popolare
Introduzione
L’attuale Costituzione spagnola, norma suprema dell'ordinamento giuridico, fu approvata dalle Camere (Cortes) nelle Sessioni Plenarie del Congresso dei Deputati e del Senato tenutesi il 31 ottobre 1978, venne poi ratificata dal popolo spagnolo mediante il referendum del 6 dicembre 1978 e sanzionata da Sua Maestà il Re dinanzi alle Cortes il 27 dicembre 1978; essa è la conseguenza di un processo storico denominato Transición Española, che convertì il regime franchista in una Monarchia parlamentare. Tre anni prima, infatti, la morte del dittatore Generale Francisco Franco, avvenuta il 20 novembre 1975, rese possibile la proclamazione del re Juan Carlos I di Spagna, e poco dopo, nel giugno del 1976, la formazione di un Governo presieduto da Adolfo Suárez González, designato secondo la legislazione vigente. Il Governo inviò alle Camere, nell'ottobre 1976, un progetto di Legge per la Riforma politica, che fu approvato dalle Camere e, posteriormente, e secondo tutti i requisiti previsti dalle Leyes Fundamentales (Leggi Fondamentali) sottoposto a referendum. Questa Legge per la Riforma politica spagnola del 1977 supponeva un notevole cambiamento delle leggi fondamentali: si inseriva formalmente nell'ordinamento vigente, ma differiva radicalmente nel suo spirito in quanto:
- riconosceva i diritti fondamentali dell'uomo come inviolabili (articolo 1);
- conferiva la potestà legislativa esclusiva alla rappresentanza popolare (articolo 2);
- prevedeva un sistema elettorale ispirato ai principi democratici e di rappresentanza proporzionale.
In seguito il Regio Decreto Legge 20/1977 regolò il procedimento per l'elezione delle Camere, che si concluse il 15 giugno 1977, con le prime elezioni libere a partire dal febbraio 1936. Uno degli obiettivi prioritari delle Camere fu proprio la redazione di una nuova Costituzione. Sottoposta a referendum, venne ratificata il 6 dicembre e da allora quel giorno costituisce in Spagna un giorno di festa nazionale, “El Día de la Constitución”.
La Costituzione
La Costituzione è la norma fondamentale dello Stato, alla quale sono vincolati tutti i poteri pubblici e i cittadini. Seguendo la linea delle costituzioni moderne, la Costituzione spagnola del 1978 è strutturata in due parti chiaramente differenti nel contenuto: la parte dogmatica e la parte organica.
Parte dogmatica: in questa parte è contenuta una dichiarazione dei principi che indicano e incorporano i valori imperanti nella società che la promulga e i principali diritti costituzionali dei cittadini spagnoli. Nella Costituzione spagnola la parte dogmatica è costituita da:
- Preambolo
- Titolo preliminare
- Titolo 1: dei Diritti e dei Doveri Fondamentali
A sua volta il Titolo preliminare contiene i princìpi costituzionali che determinano la configurazione dello Stato e i suoi segni di identità. La sovranità si fa risiedere nel popolo spagnolo, ma l'articolo 2, che include il diritto all'autonomia delle nazionalità e delle regioni che integrano la nazione spagnola, è sempre stato fonte di contrasti per l’ ambiguità della sua redazione che, sebbene permise di ottenere il consenso necessario per l’ approvazione, ha dato luogo a molteplici interpretazioni. Riportiamo l’art. 2: “La Costituzione si basa sulla indissolubile unità della nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli, e riconosce e garantisce il diritto all’autonomia delle nazionalità e regioni che la compongono, e la solidarietà tra tutte le medesime”.
Parte organica: nella parte organica si modella la struttura dello Stato regolando gli organi di base che esercitano i poteri statali. Il sistema spagnolo conserva il modello di divisone dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario. La parte organica si compone di:
- Titolo 2: della Corona
- Tirolo 3: delle Cortes generali
- Titolo 4: del Governo e della sua Amministrazione
- Titolo 5: delle relazioni tra il Governo e le Cortes generali
- Titolo 6: del Potere Giudiziario
- Titolo 7: dell’Economia e Finanza
- Titolo 8: dell’Organizzazione territoriale dello Stato
- Titolo 9: del Tribunale Costituzionale
- Titolo 10: della Revisione Costituzionale
Per quanto riguarda questo ultimo titolo, ricordiamo che può essere proposta la revisione totale della Costituzione con maggioranza dei due terzi di ogni Camera, e quindi l’immediato scioglimento delle Cortes; le Camere nuovamente elette dovranno approvare quanto deciso e procedere allo studio di una nuova Costituzione, che dovrà essere approvata a maggioranza dei due terzi in ogni Camera e successivamente sottoposta a referendum popolare per ratifica.
La Costituzione termina con le disposizioni aggiuntive, transitorie, derogatorie e finali. La Costituzione spagnola è stata modificata una sola volta per estendere ai cittadini dell'Unione Europea i diritti elettorali (attivi e passivi) nelle elezioni locali.
L'ideologia liberale impregna la Costituzione spagnola e il sistema politico. La forma di stato è una Monarchia costituzionale con un Re, Juan Carlos I di Borbone, erede legittimo dei diritti dinastici di Alfonso XIII, succeduto per abdicazione al padre Juan di Borbone nel maggio del 1977. I poteri del monarca sono limitati ed enumerati nella Costituzione: egli non ha alcun potere effettivo di governo, ma solo una capacità di influenza morale sulle altre istituzioni e una serie di funzioni procedurali.
La sovranità nazionale permette la elezione, per suffragio universale, dei rappresentanti del popolo sovrano nel Parlamento; il potere legislativo viene esercitato tramite le due Camere, il Congreso de los Diputados e il Senado, che eleggono il Presidente del Governo e controllano l'azione del potere esecutivo. Il Congresso dei Deputati costituisce la Camera Bassa ed è direttamente rappresentativo del corpo elettorale (350 membri). Il Senato invece è configurato dalla Costituzione come una Camera di rappresentanza territoriale, con due tipi di senatori: provinciali (eletti a suffragio universale) e autonomici, eletti dalle comunità in numero proporzionale al numero degli abitanti. Il Senato ha un ruolo abbastanza limitato nel processo legislativo, possiamo quindi parlare di “bicameralismo imperfetto”.
Il candidato alla presidenza del governo espone al Congresso dei deputati il proprio programma e chiede la fiducia: è pertanto lui a chiedere l’investitura, il re ne prende solo atto. Il Presidente del Governo esercita il potere esecutivo con l'aiuto del suo consiglio di ministri, che è lui stesso a nominare o revocare; può inoltre sciogliere anticipatamente le Camere. Il suo ruolo è quindi molto importante, e rientra tra quelli europei con il massimo livello di influenza.
Il potere giudiziario è esercitato dai giudici, carica a cui si accede mediante concorso pubblico, e dal giurato, formato da cittadini scelti tramite sorteggio in ogni giudizio. Il Tribunale Costituzionale controlla che le leggi e gli atti della pubblica amministrazione siano coerenti con la Carta costituzionale.
Già nel 1931 erano stati concessi alle tre nazionalità storiche, Catalogna, Paese Basco e Galizia, statuti speciali di autonomia; la guerra civile e l’avvento del franchismo purtroppo riportarono bruscamente il sistema politico in un regime di centralismo autoritario, simile a quello iniziato nel 1700 da Filippo V di Spagna. La Costituzione del 1978 ruppe questa tradizione: come proposta di soluzione al problema regionale e alle rivendicazioni dei gruppi nazionalisti baschi e catalani, senza dimenticare il crescente nazionalismo gallego, valenziano, Andaluso e delle isole Canarie, si creò un nuovo modello di stato decentralizzato, nel quale ogni regione si converte in una comunidad autónoma (comunità autonoma) con un governo proprio, un parlamento autonomo, tribunali di ambito regionale e un Estatuto de autonomía (statuto di autonomia) che stabilisce il modello e le competenze che può assumere.
Anche nel caso delle autonomie si può parlare di “federalismo asimmetrico”: l’asimmetria si rileva sia nelle procedure di accesso all’autonomia, sia nella distribuzione delle competenze. Le nazionalità storiche, Catalogna, Paese Basco e Galizia, più altre quattro regioni, Andalusia, Navarra, Valencia e Canarie, seguirono una via rapida e con maggiori competenze. Per le altre regioni la concessione dell'autonomia si dilatò nel tempo e il trasferimento delle competenze fu più lento e di grado inferiore. Inoltre, all’interno del primo gruppo, il Paese Basco e la Navarra godono di piena autonomia fiscale, mentre ancora il Paese Basco e la Catalogna hanno un proprio corpo di polizia. Durante gli ultimi vent' anni lo Stato ha trasferito sempre più competenze alle regioni autonome, per ultime sanità e istruzione, ma non è riuscito a risolvere il problema basco.
Il 1° gennaio 1986 la Spagna divenne membro della Comunità Europea, e l’integrazione non costituì una fonte di conflitti all’interno della società e del sistema politico: l’ingresso all’UE fu accolto infatti con il consenso unanime delle forze politiche. L’UE ha costituito un potente fattore a sostegno della federalizzazione; la società multinazionale, multiculturale e multilinguistica spagnola ha costruito una democrazia stabile usando meccanismi di organizzazione e gestione delle differenze territoriali, facendo proprio di queste differenze una componente di forza e ricchezza per il Paese.Tra i conflitti storici del passato, monarchia-repubblica, potere civile-potere militare, stato laico-chiesa, sviluppo sociale-economico, l’unico che ancora non è stato risolto riguarda, come già detto, le tensioni tra il governo centrale e il nazionalismo basco: nell’agosto 2003 il governo ha sciolto la formazione politica Herri Batasuna a causa della sua vicinanza ai terroristi dell’Eta.
Fonte: www.sviluppoepace.it/
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Appunti di geografia
L’UNIONE EUROPEA di Sergio Fabbrini
INTRODUZIONE
L’UE incide parecchio sulle società dei suoi membri. Essa opera attraverso 4 principali strumenti:
- Direttive, fissano degli obiettivi che gli S. membri sono tenuti a raggiungere, lasciando ad essi la selezione dei mezzi e delle procedure con cui raggiungerli;
- Regolamenti, provvedimenti universalmente validi e direttamente applicabili negli stati membri; riguardano questioni tecniche e limitate.
- Decisioni, atti amministrativi applicabili ad individui e a organizzazioni
- Raccomandazioni e pareri, dichiarazioni pubbliche e rivolte a specifici stati o organizzazioni, prive di forza vincolante.
Si parla di legislazione comunitaria per intendere l’approvazione di uno o l’altro di tali provvedimenti, in specifico dei primi due.
1-Istituzionalizzazione dei trattati
L’avvio del processo comunitario non è l’esito di una pressione esclusivamente economica; a giocare un ruolo rilevante sono state le due guerre mondiali che dividendo l’Europa hanno fatto maturare la necessità di integrazione.
L’UE è il risultato dell’evoluzione storica di un accordo internazionale tra alcuni paesi europei (Francia, Germania, Italia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi) finalizzato alla gestione di risorse economiche):
-all’origine dell’Europa integrata c’è il Trattato firmato a Parigi, del 1951 da 6 paesi, che ha dato vita alla CECA.
-Sono quindi seguiti i trattati di Roma che hanno dato vita all’EURATOM e alla CEE (1957)che si poneva come obiettivo la costituzione di un mercato comune.
-Con l’Atto Unico Europeo (AUE; 1986) il mercato diverrà un mercato unico e si fisserà la scadenza del 1992 per portarlo a conclusione, ossia per garantire le quattro libertà fondamentali:
- libertà di movimento dei beni
- libertà di movimento delle persone
- libertà di movimento dei servizi
- libertà di movimento dei capitali.
-Nel 1992 sarà firmato il trattato di Maastricht: vengono resi evidenti gli effetti del AUE; l’UE indica un sistema istituzionale differenziato al suo interno in tre pilastri :
- Comunità europea
- PESC = politica estera e di sicurezza comune
- CGAI = cooperazione in materia di giustizia e affari interni
Il secondo e il terzo pilastro mantengono un carattere intergovernativo perché in essi sono ricondotte quelle competenze che gli stati vogliono controllare più direttamente.
-Il trattato di Amsterdam (1997) consolida le scelte dell’AUE e di Maastricht; prende alcune decisioni per il rafforzamento del Parlamento europeo (PE), in particolare aggiunge ai poteri di cooperazione, quelli di codecisione (assieme al Consiglio dei Ministri)
-Con il trattato di Nizza (2001)viene riconosciuta la Carta dei diritti elaborata su iniziativa del PE.
-2002: Convenzione costituzionale europea; era incaricata di definire la natura delle relazioni tra cittadini e istituzioni europee e tra queste ultime. Si è arrivati alla stesura di una Carta costituzionale europea, di cui attualmente si dovrà vedere il futuro, nfatti Francia e Olanda a seguito di un referendum non la ratificheranno.
L’istituzionalizzazione di un sistema politico sopranazionale, quale l’Europa, è il risultato di un insieme di interazioni tra attori privati, istituzioni comunitarie e nazionali, interessi nel promuovere uno spazio economico omogeneo.
Gli stati membri dell’UE hanno partecipato sempre più attivamente al gioco comunitario, in particolare la Gran Bretagna degli anni ’80 ha contribuito all’affermazione delle idee neoliberiste (liberalizzazione e privatizzazione). Tali idee hanno contribuito significativamente alla creazione di un mercato e di una moneta unici. In questo processo la dimensione negativa e quella positiva dell’integrazione si sono alimentate reciprocamente: la progressiva eliminazione delle barriere nazionali che impedivano la formazione di un mercato omogeneo ha sollecitato l’introduzione per via comunitaria di nuove regole che creassero un mercato giuridicamente uniforme. Tale trasferimento è stato favorito sia dagli S. che da attori privati non economici (comunità di esperti, movimenti sociali e d’opinione, reti di mobilitazione). Grazie a questi ultimi si è accresciuta la rappresentatività della Commissione e del PE. Ma anche le altre istituzioni rappresentative degli interessi nazionali hanno tratto benefici dall’istituzionalizzazione di un sist. sopranazionale: problematiche nazionali si sono trasferite nell’arena europea, consentendo agli stati di risolvere problemi che da soli non avrebbero, o avrebbero faticato a risolvere.
L’istituzionalizzazione ha anche contribuito alla modifica del concetto di sovranità (= la capacità di uno stato di controllare la decisone ultimativa all’interno di un territorio): essa non è più un attributo univoco e unitario che si manifesta nello stesso modo e con la stessa intensità in relazione a qualsiasi problema, ma è un attributo disarticolabile e riagggregabile in relazione ai distinti problemi di politica pubblica (gli stati europei sono sovrani in alcune decisioni ma non lo sono in altre).
2-Dall’integrazione europea alla “governance” europea
Prima l’UE veniva studiata come caso di cooperazione internazionale fra attori statali distinti; in seguito è stata studiata come un sistema politico comunitario (sistema politico = assetto istituzionale e regolativo capace di allocare autoritativamente determinati valori (risultati di particolari decisioni) all’interno di una data comunità d’individui). Si è dunque passati dallo studio delle condizioni esterne che avevano condotto alla formazione di tale realtà, alle condizioni interne del funzionamento del “sist. politico”.
Dal dibattito tra neo-funzionalisti e intergovernativi è nata la consapevolezza che l’UE non è né uno S. in senso proprio, né un’organizzazione di collaborazione tra governi nazionali.
Neo-funzionalisti:
in base al concetto di spillover spiegano come l’UE sia cresciuta progressivamente sulla base dell’esigenza funzionale di fornire una soluzione ad un problema che a sua volta ne creava un altro che richiedeva una nuova soluzione. Ma al UE non è divenuta un’entità statale compiuta; è un sistema che possiede alcuni attributi propri di un sistema nazionale ma è priva di altri altrettanto rilevanti. Di qui il ricorso ad un concetto di governance che implica interazione tra istituzioni formali e attori privati, tra esperti e gruppi di pressione.
Caratteristiche State-like dell’UE(comparabili a quelle di uno S. nazionale) e differenze con un’organizzazione internazionale:
state-like |
Organizzazione internazionale |
Legislazione è riconosciuta dagli stati membri come superiore a quella di loro produzione e direttamente applicabile a individui e imprese |
Le decisioni non hanno forza vincolante sui suoi membri (è il loro consenso che le rende operative); e cmq non avrà mai effetto sui cittadini, ma solo sulle autorità politiche |
dispone di un parlamento eletto direttamente dai cittadini degli stati membri, che ha acquisito sempre + poteri e competenze significative. Ma è bene non confonderlo con i Parl. Nazionali (non giustifica la propria esistenza attraverso il sostegno della volontà popolare, la responsabilità democratica è affidata ai singoli S. membri, non ha il monopolio del potere legislativo |
Non ha nessuna assemblea elettiva; dispone solo di assemblee rappresentative delle autorità pubbliche nazionali |
È un “regime di politiche pubbliche”, cioè un’organizzazione incaricata di promuovere autoritativamente politiche non delimitabili e correlate tra loro e perseguire obiettivi integrativi tra i suoi membri, finalizzato a produrre un’unione sempre + stretta. Es. PAC, del commercio estero, di coesione sociale, territoriale, della pesca, ambientale, dell’immigrazione, dei trasporti, della ricerca, delle telecomunicazioni. Queste politiche riguardano tutte il primo pilastro. Dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre si è rafforzato il terzo pilastro e si sono avute delle pressioni per una comune politica militare. La trasformazione in regime di poliche pubbl ha attirato numerosi gruppi di interesse: ciò testimonia che è diventata un’area decisionale di importanza crescente rispetto alle aree nazionali |
Si costituiscono sulla base di un comune interesse e perseguono obiettivi specifici (es. NATO la sicurezza militare) o promuovono un’area di collaborazione e informazione transnazionale per raggiungere obiettivi generali. |
3-Governance europea e deficit democratico
Se è vero che l’UE è qualcosa di più di un organizzazione internazionale è altrettanto vero che è qualcosa di meno di un’organizzazione statale:
-le istituzioni europee non dispongono di un’amministrazione autoritaria autorizzata a estrarre risorse fiscali (budget limitato), a garantire la sicurezza interna (no polizia in grado di monopolizzare l’esercizio della forza legittima), a proteggere dalle minacce interne, a dare continuità al potere pubblico
-le competenze di politica pubblica sono più limitate di quelle degli stati e alcune delle politiche sono gestite esclusivamente dagli stati membri, soprattutto quelle che + condizionano la vita dei cittadini e che + connotano la statualità di un dato sist. pol;
-le istituzioni europee non godono della legittimità propria degli stati democratici e sono connotate da deficit democratico; è difficile definire chi è responsabile di cosa. Non presente la formula della parlamentarizzazione (coniugazione della partecipazione cittadina alla scelta periodica dei detentori del potere decisionale). Tuttavia bisogna considerare che la formula parlamentare non è stata l’unica adottata per risolvere il problema del deficit.
4- La UE come sistema politico senza centro e senza popolo
La UE non nasce da un centro, ossia da un’autorità centrale sostenuta da un apparato amministrativo (come Fr e UK), nè da un apparato militare (come It e Gr). Inoltre la UE non si è connotata per la capacità di controllare un preciso territorio, e per questa ragione è venuta mano la coincidenza tra legalità e funzionalità (tra legge e forza), tipica degli stati.
Infine, va affrontato il problema del popolo dell’UE; considerando la nazione un sentimento di appartenenza ad un’esperienza, e risultato di una costruzione promossa dalle élite politiche e culturali (nation building); tale costruzione ha seguito percorsi diversi: se nei primi state-builders lo stato ha preceduto la nazione (Fr e UK), negli ultimi State-builders la nazione ha preso il posto del legame giuridico come condizione d’appartenenza (Gr). Comunque sia considerare l’esistenza di una comunità linguistica, culturale omogenea come una pre-condizione dello sviluppo democratico costituisce un’impropria generalizzazione. Perché l’UE dovrebbe seguire il percorso tedesco? Questo approccio non considera nemmeno il modello USA, che è diverso da quelli europei (è stata la democrazia a creare una nazione e poi un assetto amministrativo)
5-Un altro caso d’eccezionalismo?
Considerando gli aspetti State-like e non-State-like possiamo affermare che l’UE non è una replica ingigantita dello stato nazione europeo, ossia sicuramente differisce sensibilmente dagli S. che la costituiscono; siamo dunque di fronte ad un sistema politico eccezionale? E’ poco plausibile sostenerlo. Certamente l’UE sfida gli schemi consolidati dell’analisi comparative ma la teoria della sua unicità può esser facilmente falsificata, precisando i criteri della comparazione.
-Usando il criterio delle politiche pubbliche nel campo della competizione economica è possibile osservare come la UE ha assunto le caratteristiche di uno stato regolatore che regola settori e attività lasciando agli attori regolati l’onere dell’implementazione della regolamentazione.Non costituisce un’eccezione perché USA sono uno stato regolatore.
-Usando il criterio delle politiche pubbliche regionali, alcuni studi hanno mostrato che l’UE ha assunto le caratteristiche di un sistema territoriale multi-livello, coiè connotato da più ambiti decisionali (sovra-nazionali, nazionali e sub-nazionali. In questo senso possono essere fatte delle comparazioni con gli stati federali.
-Seguendo il criterio dell’organizzazione istituzionale l’UE ha basilari caratteristiche della repubblica composita, ossia di un sistema politico a separazione multipla dei poteri, sia a livello verticale (=quando le istituzioni separate sono reciprocamente indipendenti ma costrette a collaborare insieme) che a livello orizzontale. Tale doppia separazione restringe di molto il campo della comparazione : infatti la repubblica composita è qualcosa di più di un sist federale ( non ha necessariamente la separazione orizzontale). Rimangono dunque per la comparazione gli USA e la Svizzera (cui però si replica la differenza di dimensione).
6-La comparazione: confederazione vs. federazione
Gli Usa sono coloro che possono sostenere il ruolo di principale referente comparativo dell’UE ma questo non significa che i due sistemi coincidano, infatti differiscono in molti ambiti (senza contare che l’UE è in evoluzione).
Gli Usa sono una democrazia federale; il potere pubblico è distribuito territorialmente tra un centro federale e gli stati federati sulla base di uno schema di distribuzione dei poteri a matrice per cui il centro federale detiene i poteri che può esercitare meglio degli stati federali e viceversa.
L’UE, invece, è un sistema istituzionalmente misto o multilivello: semifederale nel primo pilastro e confederale negli altri due, poiché gli stati membri detengono il potere di ultima decisione. A quest’assetto istituzionale misto corrisponde poi un sistema giuridico federale. La Corte di Giustizia Europea che ha premiato la legge comunitaria rispetto a quella nazionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà per cui l’allocazione delle competenze deve seguire il criterio della migliore efficienza. Ma un ordine giuridico federale non costituisce una condizione sufficiente per connotare come federale un sistema che continua ad essere istituzionalmente misto.
7- La comparazione:separazione implicita ed esplicita dei poteri
Analizziamo ora le significative differenze tra USA e UE nella separazione orizzontale.
Negli Usa la funzione di governo è condivisa da più istituzioni. Il presidente è il capo dell’esecutivo e la sua carica dipende esclusivamente dalla fiducia degli elettori (e non fal legislativo); sta in carica 4 anni e può ricandidarsi solamente per un secondo mandato.
Il legislativo è diviso in due camere (il Senato, che rappresenta gli elettori di Stato; e la Camera dei rappresentanti, che rappresenta gli elettori di distretto) che approvano le leggi che devono poi essere sottoscritte dal Presidente, che può opporre il proprio veto. Il presidente deve poi nominare i membri del suo esecutivo e della corte suprema, i rappresentanti diplomatici del paese ma il suo potere di nomina è sottoposto al vincolo del consiglio e del consenso del Senato. Ossia il potere di nomina del presidente per essere operativo ha bisogno del voto favorevole della maggioranza del Senato. Le istituzioni sono separate ma incentivate a collaborare in quanto l’una dispone di poteri necessari all’altra per funzionare: con il potere di veto, l’esecutivo viene a condividere la funzione legislativa, che rimane però propria del Congresso; con il potere di consiglio e consenso, il legislativo viene a condividere la funzione esecutiva, che rimane però del presidente.
La Corte suprema regola sia i conflitti inter-istituzionali (tra le istituzioni federali e tra istituzioni federali/federate sia tra le istituzioni e i cittadini. La costituzionalità degli atti istituzionali è controllata da tutto il sistema giudiziario.
L’UE non ha né le caratteristiche di un sist a fusione dei poteri (come la maggior parte dei sist parlamentari dei suoi membri) né di un sist a separazione dei poteri. Tuttavia si avvicina più a questo secondo modello.
Nella UE non c’è una netta distinzione tra potere esecutivo e legislativo: il Consiglio dell’Unione ha il compito d’elaborare e approvare le leggi ed è costituito dai rappresentanti dei governi nazionali (che svolgono funzioni esecutive nei loro rispettivi paesi); e le sue riunioni sono generalmente segrete (come è proprio degli esecutivi). Alla commissione sono stati riconosciuti compiti esecutivi (ad es. vigilare affinché le leggi del Consiglio siano coerentemente implementate) ma anche importanti funzioni legislative perché definisce le materie su cui Consiglio e PE possono deliberare (anche se la politicizzazione delle problematiche europee avvenuta negli anni ’90 ha portato PE e Consiglio europeo ad esercitare un ruolo sempre più diretto nella definizione dell’agenda europea). I commissari sono nominati dai singoli governi nazionali, anche se non devono ad essi rispondere. Il presidente della Commissione, nominato dal Consiglio Europeo deve presentarsi al PE per un voto d’approvazione. L’autonomia della Commissione è operativa ma non istituzionale nel senso che controlla l’agenda europea più efficacemente del Consiglio e del PE.
Con la crescita dei poteri del PE si è venuta a creare una diffusa distribuzione dei poteri : la Commissione inizia il processo proponendo il provvedimento da considerare. Il PE interviene dando la sua opinione o proponendo un emendamento al provvedimento. Così precisato il provvedimento passa al Consiglio che lo discute; quindi ritorna al PE per una seconda lettura in base alla natura del provvedimento (procedura d consultazione, cooperazione, codecisione); passa poi nuovamente a Commissione e Consiglio. In caso di difformità d’opinioni il provvedimento viene trasferito ad un comitato di conciliazione (solo in caso di codecisione) e l’esito di quest’operazione viene trasferita al Consiglio e al PE per una terza lettura. A questo punto il testo congiunto può essere adottato o meno; in quest’ultimo caso la legge non passa. Tale processo legislativo è estremamente consensuale e basato su una reiterata negoziazione. E’ molto simile a quello USA.
8-La democrazia composita: i termini della comparazione
Dato che le analogie tra USA e UE sono maggiori di quelle che ognuno di loro ha con le democrazia non composite, possiamo dire che essi rappresentano due varianti della democrazia composita.
Possiamo sintetizzare tale comparazione sulla base di 6 variabili :
- 3 istituzionali:
-organizzazione del potere territoriale:
connotati da separazione verticale dei poteri (non composita: accentramento verticale del potere)+
-organizzazione del potere di governo:
la decisione è condivisa da una pluralità di istituzioni relativamente indipendenti l’una dall’altra (decisione controllata dagli esecutivi)
-organizzazione del potere giudiziario:
revisione giudiziaria diffusa giustificata dalla supremazia della costituzione o dei trattati (controllo di costituzionalità solo della Corte Costituzionale)
- 3 processuali:
-modalità del processo elettorale:
elezioni con funzione rappresentativa: elezione per favorire il ricambio all’interno delle varie istituzioni elettorali; le problematiche in genere riguardano interessi, locali, regionali, statali, ma non sovrastatali (elezioni con funzione di scegliere il governo; si svolgono sulla base di problematiche nazionali; vengono condotte da organizzazioni partitiche forti)
-ruolo della rappresentanza degli interessi:
pluralità dei gruppi di pressione, che esercitano una grande influenza sul processo legislativo proprio per la debolezza dei partiti (la rappresentanza di organizzazioni forti incanala e controlla l’azione dei gruppi di pressione)
-finalità del processo politico:
principio del “governo delle minoranze” che richiede il rendiconto dei singoli detentori dell’autorità governativa (principio del “governo della maggioranza” che richiede la responsabilità collettiva del governo)
Conclusione
La teoria dell’eccezionalismo europeo regge ben poco all’esame empirico.
Il volume di Fabbrini sottolinea l’utilità dell’approccio comparato, ma è consapevole dell’utilità dell’approccio delle relazioni internazionali per avere una comprensione complessiva dell’UE.
L’UNIONE EUROPEA
4 principali strumenti UE:
- Direttive, fissano degli obiettivi lasciando agli stati membri la selezione dei mezzi e delle procedure con cui raggiungerli;
- Regolamenti, provvedimenti universalmente validi e direttamente applicabili negli stati membri; riguardano questioni tecniche e limitate.
- Decisioni, atti amministrativi applicabili ad individui e a organizzazioni
- Raccomandazioni e pareri, dichiarazioni pubbliche e rivolte a specifici stati o organizzazioni, prive di forza vincolante.
1-Iistituzionalizzazione dei trattati
L’avvio del processo comunitario non è l’esito di una pressione esclusivamente economica; a giocare un ruolo rilevante sono state le due guerre mondiali che dividendo l’Europa hanno fatto maturare la necessità di integrazione.
All’origine dell’Europa integrata c’è il Trattato firmato a Parigi, del 1951 da 6 paesi, che ha dato vita alla CECA. Sono quindi seguiti i trattati di Roma che hanno dato vita all’EURATOM e alla CEE(1957)che si poneva come obiettivo la costituzione di un mercato comune.Con l’Atto Unico Europeo(AUE) il mercato diverrà un mercato unico e si fisserà la scadenza del 1992 per portarlo a conclusione, ossia per garantire le quattro libertà fondamentali:
- libertà di movimento dei beni
- libertà di movimento delle persone
- libertà di movimento dei servizi
- libertà di movimento dei capitali.
Nel 1992 sarà firmato il trattato di Maastricht, cui seguiranno i trattati di Amsterdam (1997) e quelli di Nizza(2001).
UE è il nome che si da ad un sistema differenziato al suo interno in tre pilastri:
- pilastro tradizionale a cui si legano le competenze relative al mercato unico
- politica estera
- cooperazione in materia di giustizia e affari interni.
Il secondo e il terzo pilastro mantengono un carattere intergovernativo perché in essi sono ricondotte quelle competenze che gli stati vogliono controllare più direttamente.
L’istituzionalizzazione di un sistema politico sopranazionale, quale l’Europa, è il risultato di un insieme di interazioni tra attori privati, istituzioni comunitarie e nazionali, interessi nel promuovere uno spazio economico omogeneo.
Gli stati membri dell’UE hanno partecipato sempre più attivamente al gioco comunitario; la progressiva eliminazione delle barriere nazionali che impedivano la formazione di un mercato omogeneo ha sollecitato l’introduzione per via comunitaria di nuove regole che creassero un mercato giuridicamente uniforme.Con la formazione di un mercato unico europeo problematiche nazionali si sono trasferite nell’arena europea, consentendo agli stati di risolvere problemi che da soli non avrebbero, o avrebbero faticato a risolvere.
Se la sovranità è la capacità di uno stato di controllare la decisone ultimativa all’interno di un territorio allora si può affermare che gli stati europei sono sovrani in alcune decisioni ma non lo sono in altre.
2-Dall’integrazione europea alla “governance” europea
Intendendo per sistema politico un assetto istituzionale e regolativo capace di allocare autoritativamente determinati valori( risultati di particolari decisioni) all’interno di una data comunità d’individui, l’UE è stata studiata come un sistema politico comunitario.
La UE è cresciuta progressivamente sulla base dell’esigenza funzionale di fornire una soluzione ad un problema che a sua volta ne creava un altro che richiedeva una nuova soluzione. Ma al UE non è divenuta un’entità statale compiuta, è un sistema che posside alcuni attributi propri di un sistema nazionale ma è priva di altri altrettanto rilevanti. Di qui il ricorso ad un concetto di governance che implica interazione tra istituzioni formali e attori privati, tra esperti e gruppi di pressione.
Caratteristiche state-like dell’UE(che la differenziano da un’organizzazione internazionale):
-la legislazione UE è riconosciuta dagli stati membri come superiore a quella di loro produzione;
-le decisioni UE sono direttamente applicabili sugli individui, non solo sulle loro autorità pubbliche;
-la UE dispone di un parlamento eletto direttamente dai cittadini degli stati membri;
-la UE è un’organizzazione incaricata di promuovere autoritativamente politiche non delimitabili e correlate tra loro, e di perseguire obiettivi integrativi tra i suoi membri (PAC, politica del commercio estero, politica della pesca, politica della ricerca, politica ambientale ecc.)
3-Governance europea e deficit democratico
Se è vero che l’UE è qualcosa di più di un organizzazione internazionale è altrettanto vero che è qualcosa di meno di un’organizzazione statale:
-le istituzioni europee non dispongono dei poteri e delle risorse per svolgere autonomamente la loro azione autoritativa,non dispongono di potere fiscale e gestiscono un budget limitato,non dispongono di un potere di polizia proprio con cui monopolizzare l’esercizio della forza legittima , né di una burocrazia e di un apparato amministrativo comparabile a quello degli stati;
-le competenze di politica pubblica sono più limitate di quelle degli stati e alcune delle politiche sono gestite esclusivamente dagli stati membri;
-le istituzioni europee non godono della legittimità propria degli stati democratici e sono connotate da deficit democratico;
-è difficile definire chi è responsabile di cosa;(no parlamentarizzazione)
4- La UE come sistema politico senza centro e senza popolo
La UE non nasce da un centro, la sua espansione non è stata sostenuta da un apparato amministrativo ne da un apparato militare come invece è accaduto per gli stati nazione. Inoltre la UE non si è connotata per la capacità di controllare un preciso territorio, e per questa ragione è venuta mano la coincidenza tra legalità e funzionalità, tipica degli stati.
La legalità non è interpretata univocamente all’interno del territorio comunitario, così come non tutti gli stati hanno adottato la moneta comunitaria.
Infine, va affrontato il problema del popolo dell’UE; considerando la nazione un sentimento di appartenenza ad un’esperienza, e risultato di una costruzione promossa dalle élite politiche e culturali; tale costruzione ha seguito percorsi diversi: se nei primi state-builders lo stato ha preceduto la nazione negli ultimi State-builders la nazione ha preso il posto del leghame giuridico come condizione d’appartenenza. Comunque sia considerare l’esistenza di una comunità linguistica, culturale omogenea come una pre-condizione dello sviluppo democratico costituisce un’impropria generalizzazione.
5-Un altro caso d’eccezionalismo?
La UE non è una replica ingigantita dello stato nazione europeo, siamo dunque di fronte ad un sistema politico eccezionale? E’ poco plausibile sostenerlo. Certamente l’UE sfida gli schemi consolidati dell’analisi comparative ma la teoria della sua unicità può esser facilmente falsificata.
Usando il criterio delle politiche pubbliche è possibile osservare come la UE abbia assunto le caratteristiche di uno stato regolatore che regola settori e attività lasciando agli attori regolati l’onere dell’implementazione della regolamentazione.(no eccezione perché USA sono uno stato regolatore). Inoltre va notato che l’UE ha assunto le caratteristiche di un sistema territoriale multi-livello connotato da più ambiti decisionali sia sovra-nazionali sia anche sub-nazionali.(no eccezione perché simile agli stati federali).Seguendo il criterio dell’organizzazione istituzionale l’UE ha basilari caratteristiche della repubblica composita, un sistema politico a separazione multipla dei poteri, sia a livello verticale che a livello orizzontale( il sistema federale ha una separazione verticale ma non necessariamente orizzontale). Si ha separazione dei poteri quando le istituzioni separate sono reciprocamente indipendenti ma costrette a collaborare insieme.
6-La comparazione:confederazione vs.federazione
gli Usa sono coloro che possono sostenere il ruolo di principale referente comparativo dell’UE ma questo non significa che i due sistemi coincidano. Gli Usa sono una democrazia federale, il potere pubblico è distribuito territorialmente tra un centro federale e gli stati federati sulla base di uno schema di distribuzione dei poteri a matrice per cui il centro federale detiene i poteri che può esercitare meglio degli stati federali e viceversa. La UE, invece, è un sistema istituzionalmente misto, semifederale nel primo pilastro e confederale negli altri due poiché gli stati membri detengono il potere di ultima decisione. A quest’assetto istituzionale misto corrisponde poi un ordine giuridico federale basato sulla Corte di Giustizia europea che ha premiato la legge comunitaria rispetto a quella nazionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà per cui l’allocazione delle competenze deve seguire il criterio della migliore efficienza.
7- La comparazione:separazione implicita ed esplicita dei poteri
negli Usa la funzione di governo è condivisa da più istituzioni. Il presidente è il capo dell’esecutivo e la sua carica dipende esclusivamente dalla fiducia degli elettori.Il legislativo è diviso in due camere che approvano le leggi che devono poi essere sottoscritte dal Presidente che può opporre il proprio veto. Il presidente deve poi nominare i membri del suo esecutivo e della corte suprema, i rappresentanti diplomatici del paese ma il suo poter di nomina è sottoposto al vincolo del consiglio e del consenso del Senato. Le istituzioni sono separate ma incentivate a collaborare in quanto l’una dispone di poteri necessari all’altra per funzionare. Nella UE il Consiglio dell’Unione ha il compito d’elaborare e approvare le leggi ed è costituito dai rappresentanti dei governi nazionali. Alla commissione sono stati riconosciuti compiti esecutivi ma anche importanti funzioni legislative perché definisce le materie su cui Consiglio e PE possono deliberare. I commissari sono nominati dai singoli governi nazionali. Il presidente della Commissione, nominato dal Consiglio Europeo deve presentarsi al PE per un voto d’approvazione. L’autonomia della Commissione è operativa ma non istituzionale nel senso che controlla l’agenda europea più efficacemente del Consiglio e del PE.
Con la crescita dei poteri del PE si è venuta a creare una diffusa distribuzione die poteri: la Commissione inizia il processo proponendo il provvedimento da considerare.Il PE interviene dando la sua opinione o proponendo un emendamento al provvedimento. Così precisato il provvedimento passa al Consiglio che lo discute, quindi ritorna al PE per una seconda lettura e poi nuovamente a Commissione e Consiglio. In caso di difformità d’opinioni il provvedimento viene trasferito ad un comitato di conciliazione e l’esito di quest’operazione viene trasferita al Consiglio e al PE per una terza lettura.processo legislativo estremamente consensuale, basato su una reiterata negoziazione.
8-La democrazia composita: i termini della comparazione
Gli USA e l’Ue rappresentano due varianti della democrazia composita, perché le analogie tra essi sono maggiori di quelle che ognuno di loro ha con le democrazia non composite.
CAPITOLO PRIMO
- I primi passi: 1918-1948
L’idea dell’unità politica dell’Europa nasce dopo la 1 g.m. per una reazione agli eccessi del nazionalismo: gli stati europei avrebbero dovuto essere dotati di un foro per risolvere in modo pacifico e trasparente le loro controversie: Società delle Nazioni.
Depressione economica anni 30, protezionismo, politiche aggressive di Italia e Germania mandarono in frantumi le speranze di un’organizzazione intergovernativa.
Seconda guerra mondiale.
Si allarga l’idea che l’Europa non sarebbe mai stata libera da guerre se non si fosse costituita un’economia unica sotto la governance di istituzioni parlamentari. Crescita del pensiero e delle posizioni federaliste convinte che un Europa unita sarebbe potuta diventare una terza forza in grado di colmare il disavanzo tra le mire competitive del capitalismo americano e del comunismo sovietico. Churchill fonda lo United Europe Movement che nel 1948 convoca un “Congresso d’Europa” dove si sostenne la necessità di una completa unione economica e la richiesta dell’istituzione di un’Assemblea Europea che discutesse della forma istituzionale dell’Europa.
- Cautela inglese e leadership francese
Gli inglesi erano ostili perché temevano le ripercussioni che i cambiamenti “europei” avrebbero avuto sia sull’economia che sulla posizione inglese nel mondo.(concorrenza dannosa e scambi effettuati in dollari, non più in sterline).L’Inghilterra voleva impegnarsi con l’Europa solo mediante organizzazioni intergovernative che permettesserodi mantenere la sovranità nazionale. (Consiglio d’Europa).
Nel 1950 si pose un altro problema: la reintegrazione tedesca. Gli Usa incitavano gli europei ad autorizzare il riarmo tedesco. La Germania occidentale aveva un governo eletto, la produzione industriale si stava riprendendo ed era necessaria una risposta politica. Il ministro degli esteri francese propose un’internazionalizzazione delle industrie del carbone del ferro tedesche e francesi attraverso la costituzione di un’Alta Autorità di tecnocrati che assicurasse le identiche forniture d’acciaio e carbone ai due paesi. La proposta fu estesa ad altri paesi, l’Inghilterra rifiutò mentre Olanda, Italia, Belgio e Lussemburgo si associarono dando vita alla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) nel 1951.
La CECA prevedeva 3 controlli distinti:
- Consiglio dei Ministri che controllava la sintonia tra politiche CECA e politiche economiche generali dei membri;
- Assemblea che esercitava una funzione di vigilanza;
- Corte di giustizia che offriva la possibilità di una revisione giudiziaria.
- I veti francesi:1952-1958
1954 la Francia pone il veto sulla Comunità Europea di Difesa (CED);temendo un attacco sovietico alla Germania occidentale gli USA avevano inviato forze in Germania purchè gli europei favorissero il riarmo tedesco. Francia propose l’istituzione di un’Alta Autorità per la difesa ma gli americani convinsero i 6 membri della CECA a fornire uomini a disposizione della NATO: 1952 istituzione della CED. Nell’agosto 52 all’Assemblea CECA fu chiesto di lavorare al progetto d’istituzione di una Comunità Politica Europea (CPE) che si sarebbe assunta responsabilità sia della CED che della CECA. La rinuncia di sovranità implicita nella CED era già enorme e la Francia si mostrò restia all’accordo bloccandolo ai voti.
Dal 1950 il commercio tra paesi europei era aumentato grazie ad una progressiva liberalizzazione. La Francia protezionista era restia ad aprire le frontiere. Inoltre, era interessata all’energia atomica e per questo si oppose alla proposta di istituire una comunità simile alla CECA per l’energia atomica, sostenendo altresì un mercato libero per l’agricoltura e i manufatti. La crisi del canale di Suez smorzò le tensioni e si arrivo alla stipula dei trattati di Roma (1957) che istituirono due nuove comunità l’EURATOM,che si rivelò inefficace, e la CEE che si è rivelata la chiave di volta dell’integrazione europea.
La CEE condivideva con la CECA e l’EURATOM la corte di gIustizia e l’Assemblea mentre possedeva una Commissione nominata dagli stati membri e un potente Consiglio dei Ministri. L’obiettivo principale della CEE era quello di porre le fondamenta di un’unione sempre più stretta tra i popoli europei, stabilendo un mercato comune.
- Veti contrastanti: 1958-1969
La Francia stabilì il programma dei primi 4 anni d’esistenza della CEE: perseguito l’accesso preferenziale delle ex colonie al mercato europeo, la costituzione di un fondo di sviluppo, e una politica agricola comunitaria (PAC) che stabilì prezzi di produzione garantiti, barriere tariffarie elevate sulle importazioni agricole e sovvenzioni alle esportazioni.
De Gaulle propose incontri sistematici dei capi di stato, per discutere le proposte avanzate da tecnocrati e da un’assemblea consultiva di delegati dei parlamenti nazionali. La proposta fu approvata nel 1961; ad essa seguì quella di un unione di stati indissolubile per promuovere una comune politica estera e di difesa ma il timore di veder rafforzata la posizione francese portò gli altri stati a interrompere i negoziati nel 1962. In quegli stessi anni si presentava un dilemma: aprire la politica dell’integrazione anche agli USA(come preferivano i piccoli stati)o continuare sulla strada del nazionalismo europeo, sostenuto dalla Francia? A spuntarla fu De Gaulle.
Una crisi più acuta si registrò nel 1965-66: la commissione premeva per ottenere maggiori responsabilità. Nel 1965, quando la Comunità doveva decidere la PAC, la Commissione promosse il suo programma (basato sull’idea che le future spese per l’agricoltura sarebbero state finanziate da imposte doganali sui prodotti agricoli in entrata che sarebbero confluite direttamente alla Commissione)a cui la Francia si oppose nettamente.
Dopo una serie di tira e molla si stabilì, a partire dal 1966, che ogni questione spinosa sarebbe stata affrontata dal Consiglio dei ministri fino al raggiungimento di un voto unanime.
- Sull’orlo dell’abisso: 1969-1984
Il Regno unito entrò formalmente nella CEE nel 1973, assieme a Danimarca e Irlanda, ma restava su posizioni piuttosto caute poiché l’impressione principale era quella di dover sacrificare troppa sovranità nazionale.
Nel corso degli anni 70, la CEE divenne più intergovernativa anche a causa della crisi monetaria ed energetica di quel periodo. Si istituì il Consiglio Europeo, un foro nel quale venivano prese le decisioni sul futuro della comunità. Nel 1979 i leader dei 9 approvarono l’elezione diretta dell’Assemblea Europea ma rifiutarono di dare al Parlamento nuovi poteri.
Intorno agli anni ‘80 sia la Francia che la Germania decisero che il progetto di costruzione di un’unione più stretta era il loro imperativo politico: rapida accelerazione del processo d’integrazione europea.Tra il 1979 e il 1984, il Regno unito sollevò la questione finanziaria britannica: il budget comunitario aumentava considerevolmente di anno in anno e il Regno Unito, il secondo maggior contribuente, voleva riavere i suoi soldi.Dato che il suo voto era necessario gli si concesse un rimborso annuale sul suo contributo al budget, purché acconsentisse ad un aumento del finanziamento PAC.
- L’accelerazione del passo: 1984-1992
Nel marzo 1985, non senza tensioni ed ostilità, Spagna e Portogallo firmarono i trattati d’accesso alla Comunità.
Nel contempo, (1983) il PE aveva abbozzato un Trattato sull’Unione Europea che proponeva una concessione di poteri alle istituzioni comunitarie; nessuno dei governi era disposto a cedere il proprio potere politico ma fu comunque nominata una Commissione intergovernativa per le riforme istituzionali ed un’altra per la cittadinanza europea. Il risultato fu L’atto Unico Europeo(AUE) che doveva però far i conti col governo britannico che escludeva un allargamento dei poteri del PE e la rinuncia al potere di veto nazionale.
Quello che il Regno Unito apprezzava dell’AUE era l’obiettivo di costituire un’arena senza frontiere interne, negando però la possibilità di un’unione monetaria. Così costituita, e pur apportando innovazioni nella politica sociale, nella coesione economica e sociale, nella ricerca e nello sviluppo tecnologico, l’AUE non scatenò l’entusiasmo di quanti proponevano un più ampio sovranazionalismo. In quest’ottica si inserì Delors, primo ministro francese, che nel 1989 pubblicò una relazione in cui consigliava il raggiungimento di una completa Unione Monetaria da perseguire in fasi distinte quali l’introduzione di una BC indipendente, l’introduzione di una legislazione del lavoro e l’impegno a portare fino in fondo il processo di costituzione dell’Unione. A dissentire era, naturalmente, l’Inghilterra che richiedeva maggiore liberalizzazione del commercio, privatizzazione di alcuni settori e più stretta collaborazione con gli Usa.
- Maastricht e il dopo-Maastricht:1992-2002
Il trattato di Maastricht costituì la convergenza di due conferenze intergovernative iniziate nel 1990; la conferenza sull’unione economica che procedette linearmente e quella sull’unione politica, molto più aspra. Da un lato si schieravano quei paesi, maggiormente sovranazionalisti, che volevano che si stabilisse la vocazione federale dell’Unione, e dall’altro Francia e Regno Unito che proponevano un trattato basato su 3 pilastri, di cui gli ultimi due del tutto intergovernativi:
- mercato unico 2-giustizia e affari interni 3-politica estera.
Francia e Regno Unito ebbero la meglio, sia per il timore di nuove veti inglesi sia per i fallimenti che la Comunità aveva riportato nelle azioni di politica estera coesa(Iugoslavia e guerra del Golfo).
A Maastricht gli stati hanno costituito l’UE, i cittadini degli stati membri hanno acquisito la cittadinanza di un nuovo organismo e gli stati membri si sono accordati per introdurre, entro il 1999, la moneta unica, delegando il loro potere sovrano sulla politica monetaria alla Banca Centrale Europea (BCE).
Fu concesso al Regno Unito di non obbedire alla legge della Comunità in materia di politica sociale, e di non partecipare alla fase dell’Unione Monetaria che prevedeva l’introduzione della moneta unica.
Col senno di poi Maastricht si è rivelato un passo un po’ troppo lungo, che ha posto numerose e importanti difficoltà agli stati membri.
All’orizzonte si è poi palesata una nuova sfida: quella dell’allargamento all’Europa centrale e orientale; si negoziarono accordi sul libero commercio con gli aspiranti membri, si imposero rigide condizioni d’accesso, il rispetto dei diritti umani, il possesso di un’economia di mercato e la volontà d’aderire all’obiettivo dell’unione politica ed economica.
Fonte: www.sviluppoepace.it/
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Riassunti del libro “L’Africa”, di G. Carbone |
L’AFRICA
CAPITOLO 1
LE ORIGINI DEGLI STATI AFRICANI: POTERI, ISTITUZIONI E CONFINI
- GLI ASSETTI POLITICI DELLE SOCIETA’ AFRICANE PRECOLONIALI
La conoscenza approfondita delle società africane si avrà con le prime esplorazioni geografiche dell’Ottocento e poi, con la penetrazione coloniale nelle regioni interne, avviata a fine XIX secolo.
Occorrerà però il superamento del periodo coloniale stessa perché la comprensione delle realtà africane si spogli di stereotipi di stampa razzista e di credenze infondate.
Durante il periodo coloniale, secondo la retorica, l’incontro tra europei e africani era quello di una civiltà superiore che si faceva carico di civilizzare le comunità primitive.
I colonialisti cercarono di “fare ordine” nell’ampia eterogeneità sociale che caratterizzava il continente; tale varietà, complessità è stata ricondotta a una distinzione tipologica tra “stati premoderni” e “società senza stato”.
La distinzione fa riferimento alla presenza di un’autorità centralizzata e delle relative gerarchie amministrative da un lato, di una più semplice organizzazione della comunità politica in base a gruppi primari di parentela dall’altro.
I numerosissimi regni e principati dell’Africa precoloniale furono quindi caratterizzati da gradi diversi di centralizzazione dell’autorità e di articolazione dell’amministrazione, nonché da una durata temporale e da un’influenza territoriale assai variabile.
Nel periodo precoloniale, gli stati erano disposti a macchia di leopardo, con confini territoriali non del tutto definiti ed ampie zone intermedie abitate da popolazioni sprovviste di un’organizzazione politica centralizzata.
All’estremo opposto rispetto alle formazioni statali precoloniale si trovavano le “società senza stato”.
Questo tipo di formazioni sociale era caratterizzato da un’apparente assenza di disparità e di disuguaglianze significative tra gli individui che ne facevano parte.
Tuttavia questo, non deve portare a sottovalutare la superiorità sociale che tali sistemi assegnavano in genere agli uomini adulti, e in particolare agli anziani.
L’idea che le società africane precoloniale possedessero un’intrinseca “democraticità” è quindi errata.
Molti autori e studiosi riconoscono la presenza di legittimità popolare ma, tuttavia essa non va confusa con la partecipazione di tipo democratico dei cittadini.
L’idea del carattere egualitario delle società precoloniale, ha certamente avuto ampia risonanza e importanti ripercussioni.
L’interpretazione più influente del passato dell’Africa come realtà priva di disuguaglianze economiche e politiche fu elaborata dal primo presidente della Tanzania, con la filosofia dello “sforzo comune” e del “socialismo africano”.
Quella africana sarebbe, in questa lettura, una forma di democrazia deliberativa la cui massima espressione è la partecipazione degli anziani a una discussione che ha termine solo quando si raggiunge un punto di consenso comune.
Tuttavia, il riferimento a presunte espressioni tradizionali di democrazia crebbe, di pari passo con l’introduzione di pratiche non democratiche da parte dei governanti dell’Africa postcoloniale.
I numerosi regni precoloniale dell’area dei Grandi laghi, erano governati e organizzati da gerarchie relativamente rigide di lignaggio, classi o caste che, pur con importanti meccanismi di integrazione sociale, escludevano buona parte della popolazione dall’accesso all’autorità politica e ai processi decisionali.
- IL COLONIALISMO EUROPEO: DALLA SPARTIZIONE ALLO STATO COLONIALE
Prima del 1875, i francesi e i britannici si erano insediati in modo stabile solo in zone molto circoscritte, le zone litorali. I portoghesi, da parte loro, erano presenti da tempo su strisce limitate della costa, occupata, in origine, in funzione della navigazione verso le Indie.
Nell’ultimo quarto del XIX secolo, le tensioni tra le potenze coloniali sfociarono in un aspra competizione per il controllo dei traffici commerciali, ricchezze naturali e risorse umane. La conferenza di Berlino 1884 sancì l’accettazione di un approcci diplomatico e non conflittuale e definì i principi guida che i diversi paesi europeo avrebbero dovuto seguire nella presa di possesso dei territori coloniali.
La storia del colonialismo europeo in Africa fu una complessa vicenda di incontri e scontri tra società profondamente diverse dal punto di vista socioculturale, economico e politico.
Le potenze europee giunsero alla conquista del continente in un periodo in cui le popolazioni africane avevano iniziato dei profondi mutamenti.
La fase iniziale dell’esperienza coloniale in Africa, quella della conquista del continente, si era conclusa con l’avvento del primo conflitto mondiale. Il processo di occupazione portava con sé l’introduzione di nuove strutture di governo e di meccanismi di sfruttamento economico.
Il ventennio tra i due conflitti mondiali coincise con una seconda fase del colonialismo europeo in Africa. Fu un’epoca di ulteriore consolidamento degli apparati dello stato coloniale messi in piedi nel corso della fase precedente. Restava importante un principio fondamentale: l’impresa d’oltremare doveva portare guadagno alla madre patria, e non divenire un costo gravoso e un onere fiscale.
La fase finale del dominio coloniale in Africa fu quella degli anni successivi alla seconda guerra mondiale. I sistemi coloniali mutarono profondamente in un contesto internazionale volto a promuovere il principio di autodeterminazione dei popoli e alla decolonizzazione.
Le politiche coloniali, francesi e inglesi, si orientarono verso lo sviluppo e il benessere delle popolazioni indigene, ma anche a riforme per integrare gli africani nelle istituzioni dei governi coloniali.
Era il preludio del ritiro delle potenze europee e della concessione delle indipendenze che si avrà negli anni ’50 e ’60.
- PENETRAZIONE TERRITORIALE E MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DELLO STATO COLONIALE
L’Africa precoloniale non era caratterizzata da sovranità territoriali assolute e mutuamente esclusive, ma presentava invece poteri sovrapposti a ripartiti tra autorità diverse.
Le potenze europee, decise a stabilire subito l’estensione del proprio dominio, calarono sul continente la griglia dei confini territoriali da cui sarebbero poi emersi gli stati Africani indipendenti.
Alla conferenza di Berlino, i colonizzatori, si accordarono per un’occupazione formale, volta a minimizzare le spese finanziarie per le strutture amministrative dei nascenti stati coloniali.
L’occupazione coloniale, non avvenne solo sulla carta, idea che rischierebbe di oscurare le violenze, le repressioni e le pesanti sofferenze patite dalle popolazioni africane.
Fino al ventesimo secolo il principio dell’autosufficienza finanziaria imponeva che le colonie venissero amministrate con il minor dispendio possibile di personale occidentale e di costi per infrastrutture.
Negli anni trenta fu poi la grande crisi a ridimensionare i progetti di espansione delle amministrazioni coloniali, che di fatto mantennero proporzioni molto contenute.
Dal 1945 in poi, diversi stati coloniali iniziarono rapidamente a crescere e ad acquisire apparati burocratici complessi e conoscenze tecniche. Tuttavia questi sforzi non mutarono la sostanza delle cose.
Rispettivamente, francesi e inglesi, adottarono due strategie di governo:
- quella britannica, nota come sistema del governo indiretto,
- quella francese, imperniata sulla dottrina dell’assimilazione attraverso un amministrazione centrale.
Tutti i territori in mano ai francesi furono organizzati in modo da essere interamente controllati da apparati burocratici con personale francese. Le strutture politiche, i meccanismi indigeni vennero soppiantati dall’introduzione di uno schema burocratico rigido e uniforme.
L’ipotesi del governo Francese era quella, una volta plasmate e trasformate le società assoggettate, di una elevazione al rango di cittadini della repubblica per gli africani. Tuttavia, questa naturalizzazione fu limitata a determinate categorie di africani.
Più popolosi e ricchi di risorse erano i possedimenti inglesi che, furono organizzati secondo un modello e una logica differenti.
L’idea era quella di utilizzare le strutture indigene in modo funzionale all’esercizio del potere coloniale sulle popolazioni locali.
Questo metodo fu adottato con una certa flessibilità e adattato di volta in volta alle condizioni locali.
Il tentativo di legittimare l’autorità coloniale e minimizzare i costi tramite l’impiego delle “amministrazioni indigene” spinse i britannici fino a introdurre gerarchie di funzionari locali in aree in cui esse non erano mai esistite.
La distinzione tra modelli di governo diretto e indiretto, con il tempo, lascia spazio a un tendenziale e generalizzato affidamento alle istituzioni “indigene” per la gestione degli affari locali.
Come la Gran Bretagna anche la Francia non poteva fare interamente a meno di intermediari Africani e, il ripensamento delle modalità di amministrazione dell’impero francese venne formalizzato dopo la prima guerra mondiale.
Anche nei casi dei possedimenti di Belgio e Portogallo le amministrazione indigene svolsero ruoli importanti.
- AMMINISTRAZIONE COLONIALE, TRADIZIONI E IDENTITA’ ETNICHE
La rilevanza dei vincoli parentali, dei legami clanici e di lignaggio, delle relazioni comunitarie locali e delle differenze culturali per le popolazioni africane non ha certo inizio con l’arrivo degli europei.
Tuttavia, nelle società dell’Africa precoloniale le appartenenze erano molteplici e spesso mutevoli. Sono sempre esistite situazioni in cui agli individui è stato concesso di cambiare appartenenza, in cui due o più gruppi si sono fusi in un diverso raggruppamento, rinunciando alle loro differenze per privilegiare un’identità comune, o, all’opposto in cui nuovi gruppi hanno avuto origine dalla scissione di formazioni sociali che in precedenza apparivano coese.
Gli europei avevano però bisogno di appartenenze uniche, e questo ebbe profonde ripercussioni sulle identità di gruppo degli africani.
Per configurare gli assetti amministrativi sul modello del governo indiano occorreva infatti l’elaborazione di una mappa culturale che identificasse e distinguesse le diverse lingue, popolazioni e culture dei territori coloniali.
L’opera degli europei, contribuì a innescare veri e propri processi di etnogenesi; lo sforzo di registrazione e di codifica portava con sé una cristallizzazione di tradizioni e costumi e la reificazione di identità.
Con la codifica coloniale dei ruoli e delle norme delle comunità soggette, non solo capi e gerontocrati si assicurava ampi poteri, ma l’uomo poteva stabilire “consuetudini” penalizzanti per le donne, l’anziano riaffermava la sua posizione di fronte ai giovani, lo comunità locale escludeva dall’accesso alla terra gli immigrati.
Capi e anziani, dunque, presero parte ai processi di manipolazione, rivisitazione delle consuetudini dei diversi gruppi; creando, unendo e separando gruppi diversi, i sistemi amministrativi del colonialismo europeo diedero vita a un processo di “etnicizzazione” delle società africane.
CAPITOLO 2
AUTORITARISMO, CORRUZIONE E INSTABILITA’ POLITICA NELL’AFRICA INDIPENDENTE
- LE INDIPENDENZE AFRICANE E L’EREDITA’ DEL COLONIALISMO
L’esperienza del colonialismo europeo si concluse rapidamente pochi decenni dopo il completamento della spartizione del continente.
Alla fine degli anni sessanta solo un esiguo numero di territori restava ancora sotto il dominio straniero.
Il periodo coloniale lasciò al continente una importante eredità di confini e istituzioni amministrative e politiche, di trasformazioni sociali e nuove strutture economiche, di identità culturali e di legami con le ex madrepatrie. Questi elementi sovrapponendosi alla caratteristiche delle società colonizzate contribuiranno a dare forma agli assetti politici postcoloniali.
I confini dei nascenti stati africani, raramente prendevano in considerazione caratteristiche politiche, etniche, demografiche delle rispettive società, ma, riflettevano esigenze e criteri estranei.
Il divario esistente tra il disegno dei confini, spesso costituiti da semplici rette, era grande. Tuttavia, i governanti africani preferirono riconoscere tali confini dinanzi al rischio di un processo che potesse portare all’emergere di una miriade di richieste di aggiustamenti territoriali, se non addirittura a guerre interstatali.
In un certo numero di colonie si era avuta la graduale introduzione di forme di partecipazione politica per gli africani all’interno del sistema di governo coloniale.
Ovunque, il secondo dopoguerra aveva portato all’ascesa di leader politici africani che, apparivano in grado di coinvolgere strati crescenti della popolazione in movimenti anticoloniali più o meno radicati.
Proprio l’anticolonialismo fu il fondamento e il collante dei nascenti nazionalismi africani.
Era il fatto di aver condiviso l’esperienza della sottomissione allo straniero e lo spazio geografico di questa sottomissione a costituire l’unica base del richiamo all’unità “nazionale” e alla mobilitazione politica.
I richiami alle identità e alle divisioni di tipo etnico furono molto efficaci nel mobilitare settori delle masse popolari.
Accanto alle fratture etnico e religiose, una spaccatura altrettanto profonda divideva in molti paesi le èlite “modernizzatici” da quelle “tradizionalistiche”. I primi erano gruppi portatori di modelli e valori occidentali e erano stati privilegiati nel corso dell’epoca coloniale; i secondi volevano superare questi valori e conservare i caratteri tradizionali.
Nessuno dei grandi partiti africani che sarebbero arrivati al governo al momento dell’indipendenza era stato ancora creato prima della seconda guerra mondiale. A causa della lunga marginalizzazione politica subita dagli africani nel corso del periodo coloniale, ben pochi possedevano la formazione e l’esperienza necessarie al funzionamento di apparati statali moderni. La rapidità del passaggio all’indipendenza creò dunque una scarsità di personale tecnicamente e culturalmente preparato a ricoprire i numerosi ruoli che il trasferimento del potere richiedeva.
La mancanza di esperienza non riguardava solo le strutture amministrative ma anche gli assetti politici di tipo democratico che gli europei misero in piedi.
Nonostante le trasformazioni istituzionali e la formale acquisizione della piena sovranità, l’indipendenza dei paesi africani fu fin da principio un processo incompleto.
Da un lato, in molti casi la decolonizzazione non pose affatto fine alle influenze e ingerenze delle ex potenze coloniali mentre dall’altro lato, non passò molto tempo dalla partenza delle ex potenze coloniali prima di assistere all’emergere di nuove forme di intromissione esterna.
- IDEOLOGIE E POLITICHE DI SVILUPPO
L’indipendenza suscitò grande entusiasmo nella popolazione africana che, poteva guardare al futuro con un ottimismo che era in buona misura condiviso dalla comunità internazionale. Il dominio coloniale aveva generato la convinzione che sarebbe stato sufficiente acquisire il pieno controllo del governo perché le società africane potessero avviarsi su quei percorsi di sviluppo che l’oppressione straniera aveva loro esclusa.
Le enormi aspettative che l’indipendenza portò con sé, vennero tradotte in strategie di sviluppo differenti attraverso le ideologie politiche elaborate dalla prima generazione di leader di governo africani.
Queste strategie, tuttavia, delineavano un ventaglio di scelte alternative che privilegiavano a seconda dei casi, sotto il profilo teorico, l’iniziativa privata, la comunità tradizionale, il controllo popolare diffuso o l’economia pianificata dall’alto.
Diversi furono nel corso degli anni settanta i sostenitori di una via africana al socialismo; secondo essi gli africani dovevano riuscire a conciliare la modernizzazione con la naturale assenza di divisioni di classe che da sempre aveva caratterizzato le comunità del continente.
Altri leader invece, alla luce delle prime difficoltà di crescita delle economie del continente affermarono, la necessità di ritornare alla “scienza” del marxismo – leninismo.
All’estremi ideologico opposto rispetto alle diverse soluzioni socialiste si trovavano quei regimi che all’indipendenza avevano adottato sistemi economici più vicini ai modello del capitalismo occidentale.
I principi della libera iniziativa e della concorrenza erano proclamati teoricamente e protetti esplicitamente dai governi di questi stati.
Tuttavia, il capitalismo africano di quei paesi che lo abbracciarono, fu in genere più un capitalismo di stato, nel quale gli investimenti governativi acquisirono un ruolo di grande rilievo nei diversi processi economici.
- LA PERSONALIZZAZIONE DELLA COSA PUBBLICA: NEOPATRIMONIALISMO E “PERSONAL RULE”
Gli africani non furono protagonisti della embrionale modernizzazione economica avviata dai regimi coloniali; essi erano marginalizzati in un settore privato occupato da imprenditori e commercianti francesi e inglesi.
Questo costituiva un forte vincolo alla mobilità sociale degli africani. In una situazione del genere, l’accesso diretto o indiretto alle risorse statali e al settore pubblico divenne un obbiettivo prioritario e scarsamente sostituibile.
Le classi dominanti dei paesi africani emersero fondamentalmente attraverso l’esercizio del potere politico nell’apparato economico.
La distinzione tra attività politica e attività economica divenne talmente sfumata che molti leader diventarono grazie alla loro posizione politica, uomini d’affari di grande peso.
Si sviluppò una gestione arbitraria e personale della cosa pubblica che si estendeva dai vertici dei governi nazionali agli organi locali, senza escludere gli istituti di credito o le aziende parastatali.
La nozione di “neopatrimonialismo” sintetizza proprio questa diffusa combinazione di istituzioni moderne e logica patrimoniale.
Indubbiamente, le dinamiche neopatrimoniali hanno spesso assunto forme peculiari da paese a paese, tuttavia, nonostante queste differenze, la sindrome del neopatrimonialismo è stata comune alla gran parte degli stati subsahariani.
L’elemento cardine del neopatrimonialismo è l’esercizio personalistico del potere da parte del leader nazionale. Tale potere lo pone al di sopra della legge, gli permette di governare in modo arbitrario, gli permette un controllo poco trasparente delle risorse statali e, trae la sua legittimità dai network clientelari e dai legami di lealtà personale.
La centralità degli individui ai vertici dello stato emerse nei paesi africani subito dopo l’indipendenza e portò ad una generale diffusione della figura del “presidente” e ad un ampia estensione dei suoi poteri.
Jackson e Rosberg hanno individuato quattro figure autoritarie: il principe, l’autocrate, il profeta e il tiranno.
- TRA POLITICA E SOCIETA’: CORRUZIONE E RETI CLIENTELARI
I capi di governo africani hanno spesso avviato dei processi di appropriazione con modalità specifiche in ogni paese; se i maggiori accaparramenti hanno sempre ruotato attorno ai vertici dello stato, le piaghe del neopatrimonialismo non si fermavano qui.
Tanto la corruzione è stata stigmatizzata e condannata a parole, quanto essa in molti paesi subsahariani è stata accettata, praticata e generalizzata nella vita di tutti i giorni.
La distorsione delle norme a causa della persistenza di prassi informali di comportamento comunemente accettate, ha dato vita a questi fenomeni.
La corruzione non deve essere considerata come il residuo di un passato che sta per essere superato ma, al contrario, occorre riconoscere la centralità che essa ricopre nelle attività economiche delle società africane e la razionalità che essa può incarnare per chi la pratica.
Solo così si può capire perché le campagne anticorruzione sono fallite.
Sono stati individuati dei modi in cui le diverse pratiche della corruzione trovano un terreno favorevole in norme sociali e imperativi comportamentali ampiamente diffusi nelle società africane.
Spesso, nonostante la retorica condanna della corruzione, è più probabile che il biasimo ricada su chi denuncia per corruzione un membro della propria comunità o, non ottempera alle aspettative sociali di distribuzione di favori, piuttosto su chi abusa della sua posizione al fine di facilitare l’ingresso negli uffici pubblici di membri appartenenti allo stesso network .
Corruzione e clientelismo finiscono per essere collegati.
Vi sono i cosiddetti Big men che occupano i vertici più elevati di piramidi clientelari formate da relazioni di patronato. Il cliente assicura il suo sostegno politico e la sua lealtà nella speranza di beneficiare degli eventuali successi del patrono. In cambio, il patrono deve mostrarsi in grado di garantire risorse o servizi che rendono la clientela un importante “meccanismo di sicurezza personale”.
Le reti clientelari facilitano una distribuzione strategica delle risorse che permette di premiare, penalizzare o marginalizzare individui o gruppi a seconda che questi garantiscano o meno il sostegno politico a chi occupa posizioni di vertice.
Quanto le reti clientelari, poi, funzionino effettivamente come meccanismi redistributivi che trasferiscono gradualmente risorse dalle èlite ai clienti appartenenti ai livelli più bassi della società resta, tuttavia, una questione controversa.
- INSTABILITÀ POLITICA E REGIMI AUTORITARI
Fin dall’indipendenza, la posta della competizione per il controllo dello stato era accresciuta dall’estrema concentrazione di risorse che l’apparato pubblico rappresentava se paragonato a quanto restava “al di fuori dello stato”.
L’emergere di politici che si affidavano agli appelli all’esclusivismo etnico o religioso per raccogliere consensi assunse fin da principio un ruolo centrale negli strati africani indipendenti ed è rimasta una delle costanti che, ne hanno sistematicamente segnato la vita politica.
Si avviò un processo di rapido abbandono dei regimi formalmente democratici che erano stati frettolosamente istituiti dalle potenze coloniali al momento delle indipendenze.
La maggior parte dei nuovi leader giunti al potere attraverso le urne o con i primi colpi di stato procedette a una progressiva eliminazione di elezioni competitive, parlamenti rappresentativi, partiti di opposizione e stampa libera.
La prima fase dell’esperienza autoritaria assunse la forma di una diffusa adozione di sistemi politici a partito unico. Questi regimi si basavano tanto su partiti di ispirazione socialista, quanto su organizzazioni politiche di stampo conservatore.
In genere, la permanenza di questi partiti e dei loro leader fu facilitata da un uso più o meno esteso della violenza e della coercizione.
L’istituzione di regimi a partito unico, non eliminò le difficoltà già manifestate da diversi sistemi multipartitici nell’incanalare e contenere il conflitto politico. Il risultato fu una notevole instabilità, che nei paesi africani si è manifestata in due principali forme: guerre civili e colpi di stato militari.
Fin dai primi momenti successivi all’indipendenza, infatti, diversi stati furono lacerati da scontri armati che in alcuni casi sarebbero durati decenni.
La seconda modalità in cui l’instabilità politica si è palesata in Africa è stato il golpe dell’esercito. In comune con le guerre civili, nonostante le numerose differenze, i colpi di stato hanno avuto diffusione pressoché immediata seguita dall’indipendenza.
Fino alla fine degli anni ottanta, il colpo di stato militare è stato di gran lunga la principale modalità di alternanza al potere nei paesi subsahariani.
Solo con le riforme democratiche degli anni novanta, si avrà un importante incremento dei passaggi di potere da un leader all’altro attraverso le urne.
In termini di durata della leadership statale, la regione subsahariana combina quindi due tendenze apparentemente opposte. Da un lato, vi è la presenza di numerosi paesi in cui, nell’arco di quattro decenni, si è avuta alternanza al potere solo una, due o tre volte mentre al tempo stesso, diversi paesi africani sono stati caratterizzati da un elevata instabilità di regime e dalla frequente sostituzione di governanti.
Sul finire degli anni ottanta, la gran parte dei regimi subsahariani indipendenti era caratterizzata da netti tratti non democratici, e in particolare dalla presenza di un partito unico e dal ruolo politico frequentemente svolto dall’esercito.
Si può effettuare una prima distinzione tra regimi autoritari e regimi pluralistici.
I sistemi autoritari comprendono poi sia i regimi militari che i regimi a partito unico. Tra i paesi dominati dall’esercito, a loro volta, si possono distinguere dittature personali e oligarchie militari.
Anche il secondo sottogruppo dei sistemi autoritari, quelli dei regimi a partito unico può essere ulteriormente suddiviso in: regimi a partito unico semicompetitivi e regimi a partito unico plebiscitari.
La classificazione dei regimi subsahariani sul finire degli anni ottanta è poi completata dai paesi organizzati come oligarchie razziali.
CAPITOLO 3
LO STATO AFRICANO TRA CRISI, CONFLITTO E CROLLO
- CONFLITTI CIVILI: IN AFRICA PIU’ CHE ALTROVE?!
Gli anni novanta hanno portato un’accelerata diffusione delle ostilità nel continente Africano, nonostante alcuni fattori che avevano contribuito a innescare diverse guerre civili fino ai tardi anni ottanta, fossero scomparsi dalla scena Africana.
L’allargamento delle aree in conflitto è avvenuto prevalentemente lungo due direttrici: quella del contagio tra i piccolo paesi della costa dell’Africa occidentale e quella che ha attraversato il cuore stesso del continente.
Una guerra civile è un conflitto armato che vede da una parte le autorità di uno stato formalmente sovrano e dall’altra attori non statuali che a esse si oppongono, facendo uso organizzato della violenza, con l’obiettivo di modificare qualche aspetto dello status quo sociale, politico ed economico.
Gli scontri di carattere etnico o interreligioso, non appartengono per esempio a questa categoria.
Quindi, ci si chiede quando un conflitto può essere classificato come guerra civile; la prassi più diffusa fissa la soglia decisiva a mille morti nel corso e per effetto del conflitto, con almeno cento perdite per ciascun fronte al fine di evitare l’etichetta di “guerra” in presenza di massacri unilaterali. Autori diversi hanno poi adottato ulteriori condizioni.
L’individuazione di queste soglie, tuttavia, non elimina tutti i problemi. La maggior incertezza è data dal fatto che, nella maggior parte dei conflitti, e in particolare in quelli che hanno logo in paesi in via di sviluppo, i dati relativi alle perdite umane possono essere solo stimati, e non verificati in modo definitivo.
Esistono discrepanze tra stime quantitative diverse.
Analogamente, a quanto avvenuto su scala globale, l’inizio del nuovo millennio ha costituito anche per l’Africa subsahariana una fase di netta riduzione delle guerre civili.
Tuttavia, è troppo presto per valutare se questo calo delle guerre civili rappresenti una tendenza che andrà a rafforzarsi o se si tratti in realtà di una parentesi temporale destinata a lasciare il passo, negli anni a venire, un nuovo aumento dei conflitti.
- SISTEMA INTERSTATALE E SOPRAVVIVENZA DEI DEBOLI
Il sorgere di movimenti di guerriglia che hanno sfidato i governanti africani fin dall’epoca delle indipendenza, sono legati a filo doppia all’irrisolta debolezza delle entità statuali emerse dall’esperienza coloniale.
Gli imperi occidentali lasciarono una dote preziosa al continente Africano: il riconoscimento della loro formale sovranità territoriale da parte della comunità internazionale.
Tale garanzia ha ridotto drasticamente la loro necessità di affermarsi come entità dotate di solidi apparati istituzionali e burocratici, nonché il bisogno di acquisire una più piena legittimità interna.
Il sostegno esterno della comunità internazionale e regionale ha in parte spiazzato il processo di state – building interno, mantenendo in vita soggetti statali dalle istituzioni fragili e con radici poco profonde.
In questa situazione, il mantenimento della pace, è rimasto un obiettivo difficile da raggiungere, talvolta perfino secondario.
Le divisioni territoriali ideate dalle potenze coloniali, risultato di una spartizione per nulla attenta alle realtà sociali, furono tanto pubblicamente esecrate quanto rapidamente fatte proprie dalle nuove leadership africane.
La prospettiva di una catena di conflitti per l’autodeterminazione e la secessione delle innumerevoli minoranze che costellano i paesi africani poteva essere arginata solo con un reciproco accordo.
Il raggiungimento di un consenso pressoché integrale sul mutuo riconoscimento delle frontiere fu il grande risultato ottenuto dall’Organizzazione per l’unità africana.
Attraverso l’ONU e l’Oua veniva quindi attribuito de iure lo status di “stato” ai paesi africani. Si riconosceva la “sovranità” dei loro governi centrali che essi non necessariamente controllavano nei fatti. Proprio questa forma di legittimazione internazionale è la chiave di volta che ha garantito dall’esterno la stabilità del mosaico dei paesi africani.
L’abbondanza di conflitti in Africa è dovuta principalmente a scontri interni, e non internazionali. Almeno fino agli anni novanta, i conflitti tra stati sono rimasti relativamente rari e, con l’eccezione di tre controversie piuttosto circoscritte, non si è in genere trattato di guerre di occupazione o conquista.
Contrariamente a quanto accaduto in Europa, dove la guerra e un contestuale processo di acquisizione di finanze per l’erario statale hanno avuto un ruolo chiave nella costruzione degli apparati burocratici degli stati moderni, in Africa subsahariana lo stato non ha fatto la guerra e la guerra non ha fatto lo stato.
Ai paesi subsahariani, inoltre, insieme ai drammi della guerra è stata risparmiata anche l’urgenza di istituire democrazie ben funzionanti ai fini di una copertura completa del territorio e di una tassazione sistematica della popolazione. Si è pertanto sviluppato un ampio distacco tra quest’ultima e le istituzioni pubbliche.
Il punto essenziale è che la sovranità giuridica riconosciuta internazionalmente alle capitali africane ha disincentivato il processo di formazione delle strutture istituzionali da cui dipende l’effettiva capacità di uno stato. La legittimazione formale esterna ha per lungo tempo nascosto il problema di una realtà fatta di “quasi stati” che, empiricamente, non soddisfano la definizione idealtipica di stato come insieme organizzato e gerarchico di istituzioni attraverso cui viene esercitato un effettivo potere si territorio e popolazione.
Pochi paesi sono riusciti a sottrarsi a questa dinamica.
I fattori internazionali non sono però stati gli unici a frenare la costruzione degli apparati pubblici africani. Un ostacolo strutturale alla formazione di autorità e burocrazie centralizzate è venuto dalla bassa densità di popolazione che ha da sempre caratterizzato il continente. L’esercizio e il controllo dell’autorità politica si fanno inevitabilmente più difficili in presenza di un tessuto sociale poco fitto.
Il consolidamento degli apparati statali, infine, è stato tutt’altro che facilitato da una legittimità interna dell’autorità nazionale rimasta nel tempo estremamente precaria.
L’avvento dello stato moderno, come già affermato, è avvenuto attraverso la traumatica esperienza del dominio europeo.
Per molti africani lo stato ereditato dall’esperienza coloniale è restato una presenza fondamentale estranea, distante e sfruttatrice. La corruzione e, il saccheggio delle risorse private non hanno fatto altro che accentuare tale percezione.
Gli elementi normativi e geopolitica del sistema internazionale, una scarsa legittimità interna e una condizione demografica strutturalmente poco favorevole hanno dunque giocato a sfavore del consolidamento degli stati africani di recente formazione.
- TRA CRISI FUNZIONALE E CROLLO DELLE ISTITUZIONI
Dalla situazione di crisi funzionale dello stato si è passati, negli anni novanta, a un uso frequente dell’espressione crollo.
Si ha il crollo dello stato quando “la struttura, l’autorità, la legge e l’ordine politico sono svaniti e devono essere ricostituiti in qualche forma…Crollo indica che le funzioni dello stato non sono più esercitate.
È necessario distinguere tra la nozione di crollo, che fa riferimento alla dimensione istituzionale della statualità, e quella di fallimento dello stato, incentrata sulle funzioni fondamentali che ogni stato deve svolgere.
Tra tutti i paesi africani coinvolti nel più ampio processo di dissesto delle prestazioni statali fondamentali, solo in un numero limitato di casi il processo di cedimento dello stato è progredito fino a produrre un vero e proprio vuoto istituzionale.
CAPITOLO 4
LE CAUSE DELLE GUERRE CIVILI
- TIPI DI GUERRE CIVILI IN AFRICA
Dai primi anni sessanta ad oggi, molti paesi Africani hanno vissuto la comune esperienza dei combattimenti armati, ma le ragioni e le forme dei conflitti sono state più d’una.
La quasi totalità delle guerre civili in Africa tende ad assumere prima o dopo una connotazione etnica, anche quando essa non era inizialmente alle radici dello scontro.
Clapham, studioso britannico, suddivide i conflitti che si sono manifestati nell’area subsahariana in quattro classi:
- Guerre di liberazione,
- Movimenti secessionisti,
- Ribellioni riformiste,
- Conflitti tra “warlords” ( imprenditori ).
Durante gli oltre quattro decenni di storia dei moderni paesi africani, l’incidenza delle quattro forme di conflitto sopra identificate non è stata omogenea.
Le guerre di liberazione anticoloniale e antirazziste si sono esaurite con l’acquisizione delle Namibia, nel 1990. I movimenti secessionisti restano invece un fenomeno di grande attualità del quale appare tutt’altro che probabile la scomparsa, quantomeno a medio termine.
Ma l’aumento dei conflitti è stato in larga misura il risultato di un incremento di insurrezioni civili “riformiste” o di guerre tra warlords.
Comune a queste due forme di insurrezione è stata la presenza di movimenti armati. Tali movimenti hanno avuto gioco facile nel reperire armi su un mercato nero foraggiato, soprattutto, dagli stati in transizione dell’ex sfera sovietica.
- L’ANALISI DEI CONFLITTI ARMATI
Motivazioni ideologiche e geopolitiche. Le motivazioni ideologiche sono state centrali nell’analisi delle guerre anticoloniali di liberazione, dei conflitti rivoluzionari e dei movimenti di resistenza anticomunista esplosa tra gli anni cinquanta e ottanta.
Motivazioni etniche e religiose. È pressoché impossibile additare conflitti africani che non siano segnati da una qualche “tinta” etnica. Anche quando un movimento armato è emerso sulla base di motivazioni non etniche, l’eterogeneità della popolazione e la manipolazione politica delle differenze hanno fatto sì che la dimensione etnica entrasse sistematicamente nei conflitti civili.
Motivazioni storico – culturali. Alcuni studi, hanno cercato di spiegare la violenza, e in particolare la forme più estreme che essa assume, con l’analisi del significato che le viene attribuito in uno specifico contesto culturale.
Questo approccio ha il pregio di approfondire la nostra conoscenza dello specifico contesto sociale, culturale e storico in cui ha luogo una determinata guerra civile. Al tempo stesso, tuttavia, si presta poco all’esame di quegli elementi comuni che sembrano caratterizzare conflitti diversi.
Conseguenze economiche. Le agenzie dell’ONU e della Banca mondiale e le ONG hanno contribuito all’analisi delle guerre civili, interessandosi, fino agli anni più recenti, sulle conseguenze degli scontri armati.
La loro attenzione si è focalizzata sugli effetti negativi che i conflitti comportano per l’economia e lo sviluppo di un paese.
Guerra significa sospensione o distruzione degli sforzi e dei processi di sviluppo economico in atto in un determinato paese.
La guerra, pur essendo un costo per la collettività, può anche essere, tuttavia, fonte di guadagno per determinati gruppi o individui.
- CHI TRAE VANTAGGIO DAL CONFLITTO? LA “POLITICAL ECONOMY” DELLE GUERRE CIVILI.
Ogni guerra ha i suoi beneficiari e, riflette l’imporsi di un sistema alternativo di relazioni di potere e di profitto. La violenza, in questo senso, può svolgere determinanti funzioni economiche creando un contesto in cui sono possibili abusi e illegalità.
La pace, teoricamente, impedisce quegli abusi che invece, sotto la copertura della violenza e della guerra, possono essere ampiamente sfruttati per iniziative economiche remunerative.
Tutti coloro che occupano posizioni privilegiate nelle relazioni internazionali politiche ed economiche hanno interesse ha prolungare i conflitti; le stesse forze armate regolari possono avere interessi a protrarre la situazione di guerra interna.
Recentemente, una nuova attenzione è emersa per il ruolo che gli interessi economici svolgono nella proliferazione e nella prosecuzione dei conflitti civili.
Utile è parlare dei “bei fonte di conflitto” che i ribelli puntano a conquistare; metalli, gemme, legnami pregiati che, vengono sistematicamente predati e illegalmente messi in commercio da movimenti armati.
Tali risorse devono possedere determinate caratteristiche perché possano essere distribuite illegalmente nei mercati internazionali; il comune denominatore dei conflict golds è la loro facile trasferibilità.
La possibilità che i ribelli immettano illegalmente questi prodotti sui mercati mondiali sarà inoltre tanto maggiore quanto più è arduo tracciarne l’origine.
Difficilmente la comunità internazionale può ostacolare la compravendita di una gemma grezza se non è possibile dimostrare che essa proviene da un’area di guerra.
Secondo numerosi osservatori, a guidare le formazioni di ribelli è la possibilità di approfittare delle opportunità economiche generate o coperte dal conflitto, la mera avidità degli insorti e dei loro leader.
Numerosi economisti, antropologi, storici hanno posto grande enfasi sul comportamento “economico” come principale spiegazione delle guerre civili e della loro lunga durata.
Le interpretazioni economiche, tuttavia, danno conto solo fino a un certo punto della complessità delle guerre civili africane: generalizzare la prevalenza di comportamenti orientati al profitto porta a sottovalutare le specifiche caratteristiche socioculturali e il vissuto storico e politico di una determinata comunità nazionale.
Quantomeno nelle fasi iniziali di un’insurrezione, le risorse saccheggiabili dai ribelli sono uno strumento funzionale al finanziamento della ribellione stessa, più che il fine per cui i contendenti si mobilitano.
Non solo ricchezze come diamanti e oro offrono ai ribelli possibilità di arricchimento ma anche caffé, cacao o, petrolio. Il petrolio può certamente aumentare la posta in gioco nella competizione politica.
Ma il limite maggiore delle interpretazioni dei conflitti africani che si concentrano sulla political economy della guerra è il fatto che solo in un numero limitato di stati subsahariani vi sono ricchezze minerarie e naturali di cui i rivoltosi possono impadronirsi.
La stessa Banca Mondiale riconosce tali limiti e afferma che l’economia del conflitto risulta più un fattore che alimenta la prosecuzione delle guerre già in atto.
- ETNICITÀ, POLITICA ED ESCLUSIONE
In molti conflitti civili africani ben più importante degli interessi economici di breve periodo degli insorti si è dimostrata l’esclusione politica ed economica subita da determinati gruppi e comunità.
Numerosi conflitti sono il risultato dell’azione governativa improntata al favoritismo etnico, al clientelismo e alla promozione delle disuguaglianze.
Discriminazione ed esclusione, nei paesi africani, sono spesso avvenute seguendo linee di divisione clanica, etnica o religiosa. Esiste, in questo senso, un legame tra esclusione e diversità etnica.
L’esclusione è per molti aspetti l’altra faccia della elevata e radicata diffusione delle pratiche neopatrimoniali.
Il neopatrimonialismo è la manipolazione politica e la distorsione del funzionamento di strutture che dovrebbero operare sulla base di principi universalistici.
Nella totalità dei paesi africani, la neutralità e l’universalismo che dovrebbero caratterizzare l’accesso dei cittadini agli apparati statali sono stravolti da forme di nepotismo, favoritismo e clientelismo. Il neopatrimonialismo assume la forma opposta dell’universalismo: il particolarismo etnico.
Col tempo le comunità colpite, escluse a causa di questi fenomeni tendono a divenire gli oppositori più radicali del regime.
Più che la diversità etnica, all’origine dei conflitti vi è la marginalizzazione politica ed economica di determinati gruppi e comunità.
- CONCLUSIONI: OPPORTUNITÀ, MOTIVAZIONI E DECLINO DEI CONFLITTI
L’esistenza di una oggettiva possibilità di ribellarsi è una variabile chiave nel comprendere perché i conflitti mantengono un’incidenza relativamente elevata nei paesi africani. Istituzioni deboli risultano spesso incapaci di mantenere l’ordine politico e civile interno, e di spegnere i tentativi di insurrezione.
La riduzione, negli anni più recenti, del numero di guerre civili nell’area subsahariana è riconducibile ha:
- un maggiore coinvolgimento internazionale sullo scenario africano,
- superamento della fase economica più critica del periodo postcoloniale,
- le iniziative di riforma politica degli anni novanta.
CAPITOLO 5
LE RIFORME DEMOCRATICHE TRA CONTINUITÀ E MUTAMENTO
- L’ONDA AFRICANA
Per lungo tempo la ricerca di una “democrazia africana” si è dovuta accontentare di isolate succes stories; tuttavia, l’avanzamento verso prassi democratiche compiuto da parte di diversi stati africani nel corso degli ultimi quindici anni è tutt’altro che insignificante.
All’inizio degli anni novanta, in uno scenario internazionale che tendeva ad assumere la democrazia rappresentativa come ideale normativo di organizzazione della sfera politica, i regimi africani apparivano come un’anomalia.
La “terza ondata” – l’insieme dei processi di riforma democratica racchiusi tra la “rivoluzione dei garofani” portoghese 1974 e la metà degli anni novanta – era ormai alle soglie del continente nero.
In rapida successione, a partire dal 1990, tentativi più o meno credibili di riforma politica si estesero all’intero continente. Nel 1994 non esisteva più un solo regime che si dichiarasse ufficialmente a partito unico.
150 elezioni multipartitiche sono state organizzate negli ultimi dieci anni, rispetto alle 70 indette nell’arco dei precedenti trent’anni.
- LE SPINTE VERSO LA DEMOCRATIZZAZIONE
Come sottolinea Huntington, non esiste una variabile esplicativa, in grado di dare ragione dei processi di democratizzazione verificatesi su scala globale nell’ultimo quarto del XX secolo.
Vi sono altresì una serie di fattori la cui combinazione ha indubbiamente contribuito a originare i tentativi di mutamento politico nei paesi africani.
La graduale erosione della legittimità dei regimi non democratici è un primo elemento che ne spiega il tracollo e la sostituzione.
La spirale negativa delle economie africane ha lasciato poche alternative alle rispettive èlite politiche, se non il ricorso ai finanziamenti legati ai programmi di aggiustamento strutturale promossi dalle istituzioni internazionali
A partire dagli anni ottanta, Banca Mondiale e FAO cominciarono a vincolare aiuti e finanziamenti al ridimensionamento del settore pubblico e alla liberalizzazione delle economie dei paesi beneficiari. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il successo di queste riforme tardò a venire.
Proprio a causa dei risultati di queste riforme economiche, si consolidò a livello internazionale l’idea secondo cui i mercati richiedessero delle istituzione solide e ben funzionanti.
Le istituzioni internazionali, quindi, chiesero nuove riforme politiche ai paesi africani beneficiari di risorse esterne. In cambio di aiuti, si andava da richieste di riforme per contrastare la corruzione, per favorire la “responsabilizzazione” fino a richieste di elezioni multipartitiche e al rispetto delle garanzie di libertà politica..
Le riforme africane sembrano complessivamente sposare la tesi secondo la quale, per quanto il consolidamento di un neonato regime democratico sia più probabile in contesti socioeconomicamente avanzati, i tentativi di instaurare questi regimi avvengono, in genere, in modo sostanzialmente indipendente dal livello di sviluppo di una società.
- GLI ESITI DELLE TRANSIZIONI: TRA DEMOCRAZIE ELETTORALI E FALLIMENTI
Si possono distinguere due principali esiti delle transizioni africane degli anni novanta. Da un lato, in un certo numero di paesi è stato portato a compimento il mutamento di regimi attraverso elezioni essenzialmente libere e corrette, fino all’instaurazione di un governo legittimato dalle urne, seppure imperfettamente, democratico.
Dall’altro lato vi sono invece numerosi paesi in cui la transizione democratica è rimasta incompiuta; le modalità di insuccesso sono due:
- il passaggio a un regime di elezioni multipartitiche è stato ostacolato da governatori di lungo corso,
- le velleità di rinnovamento democratico sono invece rimaste bloccate dall’esplodere di violenti conflitti civili o si sono infrante dinanzi agli interventi dei militari.
Ai regimi riformati vanno riconosciuti, importanti aspetti di mutamento; gran parte degli stati africani oggi offre maggiori libertà politiche di quelle presenti vent’anni fa.
Oggi è utile distinguere tra:
- regimi elettorali di facciata,
- regimi di democrazia elettorale,
- regimi che presentano i requisiti minimi per parlare di democrazia liberale.
- TENTATIVI DI RADICAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA DEMOCRAZIA
Paesi come Mali, Namibia, Sudafrica, Ghana hanno già tenuto una seconda, una terza, e in alcuni casi anche una quarta elezione e, cercano oggi di consolidare quanto fin qui raggiunto.
Con consolidamento democratico si può intendere, la probabilità che una nuova democrazia ha di durare nel tempo. Diversi casi mostrano come, quanto più a lungo le democrazie sopravvivono, tanto più probabile è il loro futuro consolidamento.
Un processo di consolidamento democratico necessità però, nel lungo periodo, di un ampio consenso e rispetto delle norme alla base della convivenza politica. Tali norme devono essere riconosciute e rispettate come l’unica alternativa possibile sia da parte delle èlite politiche che da parte di attori intermedi organizzati che, dalla popolazione.
In generale, i processi di riforma sono stati palesemente influenzati dalla permanenza o meno al potere dei governanti in carica prima degli anni novanta.
Diversi studi, hanno poi affrontato il problema del radicamento e del consolidamento della democrazia a partire dal sostegno popolare. Tale sostegno può essere strutturale, condizionato alla buona performance di un governo, oppure intrinseco, frutto di una radicata convinzione a prescindere dalla prestazione di una specifica amministrazione.
- VINCOLI E PROSPETTIVE
Sulla via della democratizzazione la possibilità di uno scivolamento all’indietro resta sempre aperta. Il rischio non è solo quello di un ritorno a forme di governo pienamente dittatoriali; ad un livello più profondo persiste la minaccia del crollo di stati ancora profondamente fragili.
Diversi elementi, comuni agli stati africani, ostacolano la piena transizione della democrazia; primo fra tutti è la mancanza di una esperienza democratica.
In secondo luogo, i bassissimi livelli di sviluppo socioeconomico rappresentano, un ostacolo alla stabilizzazione degli assetti democratici nel continente.
Il contesto rurale e localistico accentua poi la rilevanza delle identità e delle solidarietà etniche, sicché la quasi totalità dei paesi africani si ritrova a dover affrontare problematiche di convivenza etnica.
Infine, la mancanza di una classe media solida, con risorse autonome da quelle statali.
Tutto ciò, accomunato dalle reti di clientelismo, dal neopatrimonialismo spiegano la persistenza di governi patrimoniali e personalizzati.
Nonostante il permanere di violenti conflitti e di regimi autoritari in diverse parti del paese, l’Africa subsahariana è oggi politicamente più stabile di dieci anni fa ed è governata in maniera più democratica di quanto non sia mai stata in passato.
La piena affermazione di stati politici stabili e democratici, tuttavia, non è ancora una realtà ma, un obiettivo che richiederà sicuramente l’appoggio della comunità internazionale.
Fonte: www.sviluppoepace.it/
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Riassunti del libro “INDIA”, di D. Amirante |
INDIA
CAPITOLO 1
IL CONTESTO GEOECONOMICO
- UNO STATO, UN CONTINENTE
Si tratta di un vero e proprio continente, cioè di un’area geografica omogenea che, pur racchiudendo una grande varietà di contesti territoriali diversi, è caratterizzata da alcune peculiarità comuni, che le conferiscono un’unilateralità di fondo e che hanno determinato una sua evoluzione storica separata rispetto al resto dell’Asia.
A questo isolamento della regione indiana ha contribuito la conformazione geografica che hanno facilitato la protezione militare e il consolidamento delle sue caratteristiche.
Con il termine “subcontinente indiano”, oggi viene comunemente definito quell’insieme geografico che, comprende Pakistan, il Bangladesh, lo Sri Lanka.
Si tratta di un continente molto vasto ( 11 volte l’Italia ) ma, che in termini di popolazione, ha un peso notevolissimo a livello internazionale.
I due connotati di fondo del contesto territoriale sono contenuti nel contrasto tra varietà e omogeneità.
I geografi distinguono il territorio Indiano in due regioni, quella del nord, dalle catene Himalayane alle vallate dell’Indo e, quella del sud, formata essenzialmente dall’altopiano del Deccan.
L’omogeneità del contesto geoterritoriale viene essenzialmente garantita dalle “difese” naturali delle catene montuose ma, soprattutto dai fattori climatici.
- L’INDIA POLITICA DI OGGI
L’atlante politico è contraddistinto in prevalenza dalla varietà: 28 Stati membri e 7 Territori, vale a dire 35 unità territoriali governate distintamente.
L’attuale organizzazione dell’Unione indiana è il risultato di una costante politica “di apertura” da parte del livello federale alle istanze regionali, che ha portato al riconoscimento di una decina di stati dal 1950 ad oggi.
In termini territoriali, gli Stati indiani non sono particolarmente vasti, ma presentano rilevanti dimensioni demografiche.
Va poi considerato che, gli Stati membri, risultano, anche presi singolarmente, degli straordinari contenitori di diversità umana, culturale e sociale.
In India, non sempre il ritaglio politico – amministrativo, corrisponde a coerenza territoriale, culturale o linguistica.
- POPOLAZIONI, LINGUE E RELIGIONI
L’India può essere definita come depositaria del più importante patrimonio di sociodiversità oggi esistente al mondo.
Tra le tante etnie che, hanno calcato questi territorio, buona parte di esse ha conservato elementi importanti della propria identità culturale, a cominciare da quello principale: la lingua.
Nel 2003 le lingue ufficialmente riconosciute dalla costituzione sono 22.
L’hindi è la più parlata, è la lingua ufficiale dell’Unione e, in teoria, dovrebbe essere utilizzata dall’amministrazione federale; gli Stati membri, invece, hanno la possibilità di adottare una o più lingue “regionali” come proprie lingue ufficiali. Rimane, tuttavia l’inglese, la lingua più usata nella vita pubblica ed economia.
In una situazione, nella quale la lingua dei pubblici poteri non coincide quasi mai con quella localmente usata dai cittadini, risulta di grande importanza la libertà di espressione linguistica, garantita dalla Costituzione come diritto fondamentale.
Per quel che riguarda le religioni, la situazione sembra, a prima vista, più semplice. Esistono 6 grandi religioni nel paese, l’81,4% dei credenti risultano concentrati nella religione induista.
Il pluralismo è sostenuto anche sotto il profilo religioso della Costituzione. La libertà religiosa comporta anche il diritto a un’istruzione di tipo confessionale.
Questo intreccio di lingue, religioni, etnie, fa dell’India contemporanea una società fortemente multiculturale, nella quale non solo le problematiche di carattere politico ed economico sono collegate tra loro ma, risultano anche connesse con la difficile convivenza fra gruppi sociali e comunità.
A complicare ulteriormente il quadro vi è poi la permanenza delle tradizionali strutture “catastali” che, irrorano ancora il sistema linfatico della società indiana.
La casta rappresenta una forma di articolazione sociale ampiamente diffusa e in qualche modo parallela alle classi sociali, con le quali può anche intersecarsi.
Non esiste un sistema unitario di caste applicabile a tutta l’India; è possibile, invece, individuare un modello tradizionale, quello dei quattro varna, idealizzato nei Veda.
I quattro varna tradizionali corrispondono grosso modo a funzioni sociali “simboliche”: al vertice della gerarchia ci sono i sacerdoti, seguiti dai guerrieri, dai commercianti e infine dai servitori.
A questi quattro gruppi ne vanno aggiunti altri, definiti caste inferiori o “intoccabili”.
Gli elementi più importanti del sistema catastale sono le jati, sottogruppi in cui si articolano le grandi caste e che hanno rappresentato a lungo, la vera base dell’organizzazione sociale.
Alcuni studiosi, sottolineano come, questo sistema distribuiva la ricchezza tra le diverse componenti dell’ordine sociale, impedendo che un solo gruppo potesse imporsi a tutta la società.
Le posizioni e le cariche di rilievo sono accessibili a tutti gli individui.
D’altra parte, la casta, è stata riconosciuta come un elemento di giustificazione di politiche di “discriminazione positiva” a favore dei gruppi più svantaggiati. Peraltro, a livello politico, stanno emergendo, soprattutto negli ultimi vent’anni movimenti e partiti degli “intoccabili” che, rivendicano uno spazio autonomo nell’arena politica indiana, ottenendo, ottimi risultati elettorali.
Possiamo sostenere che la democrazia indiana, non priva di conflitti e fratture, rappresenta uno degli esempi più interessanti di Stato multiculturale e multiconfessionale.
- L’ECONOMIA
L’economia indiana oggi è in grande espansione; il PIL indiano è il quarto del pianeta tuttavia, alla crescita in termini quantitativi cono corrispondono, una trasformazione radicale in termini qualitativi e uno sviluppo equilibrato delle varie componenti del paese, dal punto di vista sia territoriale sia sociale.
Nell’economia indiana, il settore agricolo, conserva ancora oggi un peso discreto; esso ha svolto un ruolo fondamentale nel periodo successivo all’indipendenza garantendo l’autosufficienza alimentare al paese, anche attraverso un processo di modernizzazione delle tecniche di coltura e dei prodotti impiegati, noto come “rivoluzione verde”.
Tuttavia, la modernizzazione nelle campagne indiane, non ha sortito gli effetti attesi in termini di crescita economica e di trasformazione sociale nel mondo rurale.
D’altro canto, non va sottovalutata la crescita di settori come quello industriale e soprattutto quello dei servizi che, viene considerato oggi il settore trainante dell’economia indiana.
Anche la finanza è in crescita, così come la borsa.
Per quanto riguarda il settore secondario, l’accento viene posto sulla piccola e media impresa. Per il resto, tra i comparti più attivi, si fanno strada il tessile, produzione di automobili….
La crescita economica viene attribuita agli effetti derivanti dalle “aperture” all’economia di mercato, avviate nel 1991 dal governo Rao che, hanno mutato radicalmente la struttura economica.
I principali cambiamenti sono avvenuti con l’ingresso nel mercato internazionale, attraverso la riduzione o l’eliminazione dei dazi doganali fortemente protezionistici.
Altro importante tassello di queste riforme sono le politiche fiscali, volte a favorire, l’economia privata.
Tuttavia, vi sono alcune voci che, sostengono come queste politiche non hanno fatto che valorizzare un sistema produttivo già dotato di un notevole dinamismo e che i principali ostacoli alla crescita equilibrata economica non sono stati in realtà rimossi.
In effetti, la “rivoluzione neoliberista” degli anni Novanta non ha comportato la rinuncia ad alcuni meccanismi statali di monitoraggio e di indirizzo dell’economia.
Prima di quella svolta, la Planning Commission ha rappresentato a lungo il fulcro dell’economia indiana, attraverso i piani quinquennali, fondamentali per l’allocazione degli investimenti nei diversi settori produttivi.
Le riforme degli anni Novanta hanno certamente limitato i suoi poteri ma, ne hanno accentuato il ruolo di un organismo di indirizzo dell’economia indiana.
A livello fiscale, è previsto un ampio potere di redistribuzione delle risorse tra gli stati, attraverso meccanismi di perequazione, da parte di una commissione finanziaria, organo costituzionale espressione dei poteri centrali. A questa si affianca poi la Planning Commission.
Nel complesso, i grandi progressi economici dell’ultimo quindicennio, non sono stati sufficienti a sollevare il tenore di vita di larghi strati della popolazione, anzi hanno in qualche modo aggravato i problemi del settore agricolo.
Il malcontento popolare si è fatto sentire in maniera clamorosa in occasione delle elezioni del 2004, con cui è stata premiata la coalizione UPA.
CAPITOLO 2
TAPPE DI STORIA COSTITUZIONALE
- DIRITTO E SOCIETA’ NELLA STORIA INDIANA
Lo studio del diritto indiano presenta notevoli difficoltà dovute per gran parte alla stratificazione e alla convivenza di diverse culture giuridiche, che si sono peraltro trovate a confluire in uno spazio politico – istituzionale omogeneo soltanto nell’800, a partire dall’indipendenza e dall’entrata in vigore della costituzione indiana 1950.
Non si può negare il valore unificante del testo costituzionale nell’India contemporanea; tuttavia nel campo dei rapporti privati permane l’uso di modelli di comportamento e di istituti collegati ad altre esperienze giuridiche.
Le attuali istituzioni indiane, costituiscono una tappa evolutiva di un ordinamento che vanta una tradizione giuridica millenaria, improntata alla tolleranza e al pluralismo. Storicamente, accanto al tradizionale diritto di matrice induista, si sono sviluppate altre tradizioni forti, come il diritto islamico, e ulteriori sistemi di regole minori, prevalentemente legate a gruppi tribali.
Rispetto a tali insiemi di norme e tradizioni il diritto di derivazione occidentale si è integrato, favorito dalla flessibilità e dal gradualismo del common law.
Le principali ricostruzioni di storia politico – istituzionale dell’India tendono ad utilizzare una periodizzazione che individua 4 fasi:
- periodo indù,
- egemonia musulmana,
- diritto e istituzioni coloniali,
- India indipendente.
- L’EVOLUZIONE DELLE MONARCHIE INDU’
La storia del subcontinente indiano ha origini antichissime; si è soliti datare i primi insediamenti umani stabili addirittura al 7000 a.C.
Le tesi più accreditate sostengono che la prima civiltà fosse quella degli Harappa, nota anche come civiltà dell’Indo.
Tale civiltà, si sviluppò su un territorio che si estendeva dal nord dell’India all’attuale Pakistan.
Sulle modalità del passaggio dalla civiltà dell’Indo a quella degli Arya, esistono diverse teorie. Ciò che appare certo è che questi popoli di origine indoeuropea si divisero in tribù e seguirono due rotte di espansione: una verso l’Asia minore e la Grecia, l’altra verso l’Iran e l’India. Gli Arya dominarono l’India per circa un millennio ( 1500 – 500 a.C. ). È in questo periodo che cominciano a formarsi le basi del diritto indù e si sperimentano le prime forme di organizzazione politica. Fondamentali per la comprensione di tale fase sono le scritture sacre, in particolare i Veda.
Parte della dottrina li considera come la base del diritto indù, in quanto offrono già quella visione dell’individuo, che noi occidentali definiremmo “organicistica”.
Compito del singolo è quello di “coordinare” le proprie azioni con i principi che regolano le varie sfere dell’esistenza. Di qui la regola di condotta di base dell’induismo “classico”, il dharma che consiste nel “dovere, incombente su ogni individuo il quale desideri che le sue azioni portino frutto, di assoggettarsi alle leggi che governano l’universo e di condurre in conseguenza la propria vita”.
Gli arya, però, non costituirono mai unità statali di grandi dimensioni, essendo divisi in tribù, spesso in guerra tra loro.
Una svolta si ebbe nel 600 a.C. periodo in cui iniziano a formarsi piccoli stati con forme di governo protodemocratiche; esse però furono assorbite dal primo Stato monarchico indiano, governato dalla dinastia Magadha.
Tale periodo è contraddistinto dal consolidamento del diritto indù.
La dinastia Magadah aveva però posto le basi per il primo tentativo di unificazione “imperiale” del subcontinente indiano, quello dei Maurya che regnarono, su un territorio che si estendeva anche al sud.
L’autorità monarchica non diviene mai fonte di produzione della norma giuridica; nel diritto indù prevale nettamente l’aspetto consuetudinario, incentrato sulle regole di condotta dell’individuo.
Il sovrano applica solo il diritto di ispirazione divina.
La prevalenza delle regole consuetudinarie e la naturale frammentazione, non porteranno a una rigida gerarchizzazione, neppure nel campo religioso. L’ordine sociale viene mantenuto attraverso l’amministrazione locale e il sistema delle caste, mentre il ricorso al sovrano avviene solo in caso di necessità.
Con la scomparsa dell’impero Maurya ha inizio un periodo di frammentazione politica, destinato a terminare con l’ascesa dell’impero Gupta che, però non ebbe lunga vita.
Il 510 viene normalmente considerato la data di inizio del medioevo Indiano.
Vi furono, nel corso dei secoli, vari tentativi di unificazione imperiale, ma tutti destinati all’insuccesso.
Tra il VII e l’VIII secolo si ha l’emergere di nuovi stati più o meno estesi e quasi tutte le dinastie regnanti nel nord dell’India erano Rajput.
I monarchi Rajput governarono senza mai rafforzarsi né sotto il profilo dell’organizzazione sociale, né sotto il profilo economico.
Capitolarono nel 1100, sotto la pressione dei musulmani che diedero inizio alla loro dominazione del subcontinente indiano.
- L’EGEMONIA MUSULMANA
Il periodo musulmano è una parentesi abbastanza lunga dal 1200 al 1700 circa, caratterizzata dalla presenza sul territorio indiano di una serie di organizzazioni statali e regni, accomunati dalla fede religiosa musulmana.
In quest’epoca, a parte qualche roccaforte induista, prevalsero l’organizzazione politica e l’influenza culturale musulmana. Si tratta di un periodo storico identificato come una fase di decadenza dell’India, per sottolineare la rinascita ottocentesca sotto la dominazione britannica.
In realtà le ricostruzioni più recenti hanno rivalutato quest’epoca, sottolineando come non si possa parlare di “secoli oscuri”, ma di un ‘era caratterizzata da una fioritura economico – culturale.
I sovrani non erano capi religiosi e l’organizzazione degli Stati si basava sulla separazione tra autorità politica e religiosa.
L’autorità dei sovrani musulmani trovava applicazione in prevalenza nel settore fiscale e nel diritto penale.
Il diritto islamico era utilizzato per le questioni politico – governativo, quello indù per i rapporti civili.
- IL COLONIALISMO BRITANNICO
La dominazione britannica, iniziata nella seconda metà del settecento, è quella che ha lasciato maggiori tracce sia sotto il profilo politico – amministrativo, sia sotto quello strettamente giuridico, sull’India contemporanea.
I primi insediamenti inglesi risalgono al 1600; la supremazia britannica fu sancita dal trattato di Parigi del 1763 che confinò l’influenza francese a cinque piccole colonie. A metà ottocento, quasi tutto il territorio indiano si trovava sotto il controllo del British Raj.
L’India nell’800 visse un periodo di unificazione, accompagnato da un graduale introduzione dell’ideologia liberale e delle istituzioni democratiche a essa collegate.
La strategia del British Raj fu quella di concentrarsi su alcuni aspetti: controllo del sistema fiscale e di quello produttivo commerciale, sia a livello di uffici centrali, sia a livello di amministrazioni.
La sovranità ufficiale fu assunta nel 1958 con il primo Government of India Act. Il territorio veniva suddiviso in province, amministrate da governatori locali e da consiglieri esecutivi. Questa organizzazione fu riformata nel 1861 e nel 1892 ma, soprattutto nel 1909 con la riforma Minto – Morley, che prevedeva finalmente l’elettività dei membri indiani dei Councilis. Veniva così affermato il principio dell’elezione diretta dei Consiglieri territoriali, ma su base censitaria.
Sotto il profilo giuridico vi furono tentativi di codificazione che sfociarono nell’Indian Penal Code e in una serie di interventi che riducevano la sfera di applicazione delle regole tradizionali.
L’introduzione di istituzioni e di idee democratiche fu fondamentale per la formazione degli stessi movimenti nazionalisti e indipendentisti che cominciavano a sorgere a metà dell’800.
La fine del XIX secolo rappresenta un periodo fondamentale per la formazione delle forze politiche dell’India contemporanea; è in quest’epoca che, in contrasto con i movimenti nazionalisti come il Congress, si formano i primi gruppi indipendenti islamici e si pongono le basi per la costruzione dell’induismo politico come movimento autonomo.
Il declino dell’impero britannico in India inizia a manifestarsi a partire dal primo ventennio del novecento, a seguito della prima guerra mondiale.
La gestione di un territorio così vasto comportava per il governo britannico più spese che, vantaggi economici; per venire incontro alle richieste dei nazionalisti iniziarono le prime riforme di decentramento.
Le riforme videro l’affiancarsi di un sistema parlamentare bicamerale al potere esecutivo di matrice britannica; tuttavia, questo non accontentava i nazionalisti che, avviarono una serie di manifestazioni di protesta in tutto il paese, culminata nella campagna della disubbidienza del 1930.
A seguito di negoziati, arrivò una nuova riforma che cedeva a gran parte delle richieste indiane e che rappresenta l’ossatura su cui si costituirà, nel 1949, la Costituzione dell’India indipendente.
Questa legge creò una sorta di federazione tra le province e i numerosi piccoli principati rimasti formalmente indipendenti e, assegnava piena autonomia alle province e rafforzava, al centro, il potere del parlamento indiano.
Fu infine operata una suddivisione delle materie legislative di carattere prettamente federale.
- LA REPUBBLICA INDIPENDENTE
La conclusione della parabola Britannica fu accelerata dagli eventi bellici che contribuirono alla lotta indiana per l’indipendenza.
Le fasi che precedono il raggiungimento di questa meta sono analizzate alla luce della dolorosa e sanguinosa scissione tra il Pakistan e l’India che, ha condizionato il cammino verso la costituzione del nuovo Stato indiano.
Un evento significativo fu l’istituzione dell’Assemblea costituente proposta dalla Gran Bretagna che prevedeva la costituzione di una federazione indo - musulmana.
Questo piano fallì e si avviò l’esperienza dei governi ad interim, voluti per coinvolgere in prima persona le forze politiche indiane nella gestione della crisi indo – musulmana. Tali governi erano caratterizzati dalla presenza preponderante dei partiti indiani.
L’indipendenza venne ratificata, nel periodo del terzo governo ad interim, con l’India Indipendent Act. Questo entrò in vigore il 14 agosto 1947.
CAPITOLO TERZO
IL QUADRO POLITICO
- LE PRINCIPLI TAPPE DELLA STORIA POLITICA DELL’INDIA INDIPENDENTE
Quella indiana può dirsi oggi una democrazia compiuta; minacce più o meno serie alla tenuta delle istituzioni repubblicane si sono ripetute in diverse occasioni, ed in questi frangenti che la democrazia indiana ha rivelato la sua vitalità.
La storia politica dello Stato indipendente può essere suddivisa in quattro fasi.
- La prima è caratterizzata dalla nascita e dal consolidamento delle istituzioni politiche dell’India contemporanea sotto la direzione di uno dei padri fondatori, cioè Nehru e sotto l’egidia di un partito, il National Congress Party.
- La seconda fase, può essere associata al nome di Indira Gandhi, che ha mantenuto ininterrottamente, ma con altre fortune, la carica di primo ministro, negli anni tra il 1966 e il 1977. Questo rappresenta uno dei momenti di maggior pericolo per la tenuta delle istituzioni democratiche, in particolare nel periodo definito “dell’emergenza”. Indira Gandhi sospese le garanzie democratiche e diede vita ad un regime sostanzialmente autoritario.
- La terza fase vede il lento ma inesorabile declino del Congress Party e può essere collocata tra il 1977 e il 1996. In questo periodo si coagulano lentamente una serie di forze politiche e sociali attorno al movimento nazionalista indù che troverà espressione in un grande partito di massa il BJP, capace di superare il Congress.
- L’ultima fase, dal 1996 a oggi, è caratterizzata dalla contrapposizione fra questi due grandi partiti e dal ruolo sempre più importanti che assumono i partiti cosidetti “regionali”. Gli ultimi dieci anni, sono stati caratterizzati da un’alternanza di governi e risultati elettorali che sembrano indicare un futuro orientato verso un sistema tendenzialmente bipolare, con due grandi schieramenti, le cui fortune potranno essere determinate soprattutto dalla loro capacità di ottenere consensi a livello regionale e locale, attraverso sistemi coerenti di alleanze con i partiti “regionali” e con le forze espressione degli strati sociali inferiori. Il futuro della democrazia indiana appare quindi orientato verso una valorizzazione sempre maggiore del “federalismo politico”.
- L’INDIA NEHRUIANA E IL DOMINIO DEL CONGRESS PARTY
All’alba dell’indipendenza, quella indiana era un’economia sostanzialmente agricola. La situazione non si presentava omogenea sotto tutti i punti di vista, dalla ricchezza alla lingua e alla religione.
Fattori che, non rappresentavano un viatico ideale per l’affermazione e il consolidamento di un sistema democratico che potesse garantire una sufficiente stabilità politica.
È da questo punto di vista che i risultati ottenuti nella prima fase della storia repubblicana indiana, possono essere considerati straordinari. Nell’epoca dei governi condotti da Nehru si sono avvicendati 5 cabinets diversi che hanno segnato il consolidamento di una leadership politica e il radicamento delle istituzioni democratiche nel paese.
I due fattori principali di questo successo sono:
- il ruolo dominante del National Congress Party,
- l’abilità e il carisma politico di Nehru.
Nei 17 anni di premierato di Nehru, come detto, si sono avvicendati 5 governi: i primi due furono governi dell’assemblea costituente mentre, a seguito dell’entrata in vigore della costituzione, Nehru ritenne opportuno formare un nuovo governo soprattutto ai fini di ampliare il consenso politico.
Emerge, fin dai primi due governi, la struttura della forma di governo indiana, basata sul rapporto fiduciario tra Assemblea e cabinet, all’interno del quale il primo ministro svolge un ruolo determinante.
- LA DEMOCRAZIA AUTORITARIA DI INDIRA GANDHI
Con la nomina, da parte del presidente, di Indira Gandhi, a seguito della morte del braccio destro di Nehru, si manifestarono i primi segni del declino elettorale del Congress.
Indira Gandhi affrontò l’assottigliarsi della base di governo rafforzando il ruolo del primo ministro, fino a concentrare su di sé i poteri di ministeri chiave.
Essa, porto all’eclissi totale del cabinet system e, proclamò nel 1975 lo stato d’emergenza per insurrezione.
Alla base di questa decisione vi erano più motivi:
- forte movimento di disobbedienza civile,
- sentenza dell’Alta corte di Allabhad che interdì per sei anni dalle competizioni elettorali la Gandhi, accusata di gravi irregolarità durante la fase elettorale.
La proclamazione dello stato di emergenza consentì ad Indira di rimanere al potere ma, non le garantì, il consenso popolare.
La Gandhi eliminò le norme costituzionali che l’avevano accusata e cercò di istituzionalizzare una forma di governo dominata dal primo ministro.
Tutto ciò porto al rovescio nelle elezioni del 1977: il fronte di opposizione del Janata Party vinse. Questo fu un segnale forte della democrazia che, dimostrò di possedere, le energie per ribellarsi al tentativo di svolta autocratica del sistema istituzionale operato dalla Gandhi.
Queste elezioni sono ricordate con espressioni quali: “la rivoluzione attraverso le urna”, “la seconda indipendenza indiana”.
- IL LENTO DECLINO DEL CONGRESS PARTY E L’AFFERMAZIONE DEL NAZIONALISMO INDU’
Il governo del Janata Party fu il primo governo di coalizione della storia indiana., tuttavia, non fu capace si esprimere una forte leadership; non fu in grado di operare concretamente sul piano delle politiche economiche e sociali.
Vennero ripristinate le norme modificate o abrogate dalla Gandhi e la possibilità di ricorrere allo stato di emergenza.
Singh, succeduto a Desai, cercò di allungare la coalizione di governo; l’esperimento fallì e il governo Singh si dimise senza nemmeno chiedere la fiducia parlamentare.
Le elezioni del 1980 offrirono a Indira Gandhi l’occasione per una rivincita politica che, aprì un nuovo periodo di governi del Congress, fino al 1989.
Gandhi e il figlio furono assassinati a causa degli insuccessi economici e a causa della gestione personalistica del potere.
Nel corso del decennio si assiste a un progressivo declino elettorale del Congress al quale fa contrappunto l’ascesa delle forze politiche legate ai movimenti nazionalisti Indù.
Questi movimenti si coagulano intorno al partito BJP, fondato nel 1980. I movimenti Indù si fondano su un’ideologia tendente a identificare la nazione indiana nel suo insieme con l’induismo e a considerare antindiani coloro che professano religioni diverse.
Il BJP tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 troverà spazio a livello parlamentare.
- LE RECENTI ESPERIENZE DI GOVERNO DEL BJP E DEL CONGRESS PARTY
Fu con le elezioni del 1989 che si cominciò a profilare il contesto politico che caratterizza ancora oggi l’organizzazione di governo indiana.
La democrazia indiana si orienta verso governi di coalizione, all’interno dei quali iniziano ad assumere peso rilevante i partiti “regionali”. Ci riferiamo qui, a quelle formazioni politiche che, sono in grado di raccogliere buoni risultati elettorali in uno o più Stati membri.
Il Congress, nelle elezioni del 1989, rimaneva il partito di maggioranza relativa nella Camera del popolo, ma non aveva la possibilità di formare un governo stabile.
Nelle elezioni del 1991, esso recuperò posizioni e il suo leader riuscì a formare un governo di minoranza che, durò per tutta la legislatura. Con numerosissimi seggi, tuttavia, il BJP rappresentava la forma più importante dell’opposizione, capace di proporsi come alternativa di governo. Tale circostanza si realizzò nella legislatura successiva: il BJP con 161 seggi, riuscì a formare un governo isolato in parlamento e di breve respiro.
Questo governo durò, infatti, meno di un mese, il tempo necessario per consentire all’opposizione di riunirsi sotto lo stendardo dello United Front, che formò a sua volta un nuovo governo multipartitico, con l’appoggio del Congress.
La coalizione riuscì a reggere fino al 1998.
Neanche le elezioni del 1998, riuscirono a individuare una maggioranza stabile di governo; la novità fu rappresentata dalla capacità del BJP di allacciare alleanze con altri partiti.
Fu con le elezioni del 1999 che il BJP riuscì a ottenere una vittoria di dimensioni tali da assicurare una base parlamentare al terzo governo Vajpayee per governare sino al 2004.
Con le elezioni del 2004, invece, si realizza una inaspettata inversione di tendenza: il Congress riesce a guidare una nuova alleanza elettorale al successo. L’UPA, attualmente al governo sotto la guida di un esponente del Congress è formata da 14 partiti, e nasce quindi con problemi di coesione interna.
Sembra, in conclusione, profilarsi una nuova fase della politica indiana caratterizzata da una sorta di bipolarismo fra due grandi partiti: il BJP e il Congress.
CAPITOLO 4
COSTITUZIONE E SISTEMA DELLE FONTI
- LA COSTITUZIONE PIU’ LUNGA DEL MONDO
Con i suoi 392 articolo e 12 allegati la Costituzione indiana rappresenta probabilmente il testo costituzionale più “lungo” oggi esistente.
Tali dimensioni, spingono ad interrogarsi sulla funzionalità e sull’efficacia di un corpus normativo così imponente.
La costituzione indiana si è rivelata nel tempo un testo equilibrato, forse eccessivamente dettagliato, ma sufficientemente chiaro nei suoi elementi fondamentali.
È stato in grado di reggere, a crisi anche molto gravi dell’ordinamento.
Si tratta di un testo quasi onnicomprensivo che contiene sia l’enunciazione dei diritti dei cittadini indiani, sia le norme di organizzazione delle istituzioni dell’Unione, nonché quelle relative al rapporto tra Unione e Stati.
Disciplina la forma di governo degli stati, tratta aspetti specifici dell’organizzazione federale, nonché alcune problematiche tipiche della società indiana.
Gli allegati sono importanti, trattano per esempio della ripartizione dei seggi, delle competenze legislative…
- CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Lunghezza. Le motivazioni legate alla lunghezza sono diverse. La prima è di carattere oggettivo: l’ampiezza del territorio e della popolazione e le problematiche di convivenza tra le diverse etnie, culture e religioni. La seconda è di carattere tecnico: necessità di individuare i rapporti tra la federazione e gli Stati Membri. Infine la terza motivazione è individuata nell’evitare possibili evoluzioni in senso totalitario o comunque antidemocratico dello Stato. Un altro ordine di motivi è infine ricollegabile alle fonti di ispirazione dei costituenti indiani che seguirono la filosofia dell’innovazione nel solco della tradizione
- Programmatico. Fin dal preambolo appare chiaro come i costituenti non intendessero raggiungere soltanto obiettivi di natura politica ma anche costruire una società fondata sull’uguaglianza, la libertà la giustizia e la fraternità. Nel 1976 è stato poi aggiunto, l’obiettivo di realizzare una repubblica “socialista e laica” ( che non significa e non ha comportato l’adesione a una forma di Stato socialista analoga a quella di altri paesi ).
- Relativa flessibilità. Questa caratteristica è legata al carattere “dinamico” ed è individuabile nell’ampio e articolato numero delle procedure di emendamento alla Costituzione a disposizione del parlamento. Le procedure di emendamento sono di tre tipi: Rinforzato – semplice – semplificato.
- Garanzie costituzionali. Esse bilanciano la disponibilità della costituzione agli emendamenti. Il nucleo fondamentale, è garantito, grazie alla scelta di un controllo di costituzionalità sulla legislazione. Uno dei principali vanti della costituzione indiana è di aver raggiunto un equilibrio tra i principi del limited government all’americana e della parliamentary sovereignty della tradizione britannica.
- LA COSTITUZIONE DOPO I PRIMI 50 ANNI
Dopo più di cinquanta anni di vita la Costituzione indiana sembra oggi godere di ottima salute. Ha dimostrato una invidiabile efficacia nella sua funzione di simbolo dell’indipendenza e nel garantire la sopravvivenza e il consolidamento dell’ordinamento democratico.
Nonostante ciò, la costituzione non è esente da critiche sia dall’interno che dall’esterno del paese
Diverse critiche sono relative alla dimensione del testo, altre voci definiscono l’ordinamento come “il paradiso degli avvocati” per il peso e il numero delle norme che inciterebbero al contenzioso in sede giurisdizionale.
Sotto un diverso profilo il testo viene accusato di scarsa originalità, soprattutto da coloro che lo considerano troppo riproduttivo degli istituti del costituzionalismo occidentale.
Da questa critica piovono accuse di “antindiana” e “antigandhiana” tradotte nella mancanza di riferimenti alla tradizione storica e al tradimento dell’idea gandhiana dell’India dei villaggi.
- LE ALTRE FONTI DELL’ORDINAMENTO INDIANO
L’ordinamento indiano può essere sostanzialmente ascritto tra i sistemi di common law. Si possono individuare tre categorie di atti: le leggi, le ordinanze e la legislazione delegata.
- le leggi sono approvate dal parlamento federale secondo una procedura che coinvolge le due camere.
L’iniziativa legislativa può essere esercitata dai ministri o dai parlamentari. La procedura si conclude con l’approvazione del presidente, il disegno può divenire legge solo dopo parere favorevole. Per le leggi riguardanti importanti questioni economiche, il potere decisionale spetta alla Camera del popolo mentre la Camera degli Stati assume un ruolo consultivo.
- le ordinanze sono delle leggi paragonabili ai decreti legge in Italia. Si tratta di atti aventi forza di legge emanati dal presidente in casi di particolare urgenza.
Relativamente a tale potere di ordinanza, sono posti dei limiti dalla costituzione.
- legislazione delegata; con tale espressione si individua, una pluralità di atti normativi caratterizzati dal trovare la propria fonte in una disposizione legislativa.
CAPITOLO 5
UN FEDERALISMO CON TENDENZE CENTRIPETE
- L’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL POTERE POLITICO E LA “NATURA” DEL FEDERALISMO INDIANO
L’unione indiana, dal punto di vista territoriale, presenta i connotati classici di uno Stato federale; è suddivisa in 28 Stati membri e 7 territori dell’Unione.
Gli stati membri presentano rilevanti dimensioni, mentre i territori dell’Unione sono più piccoli e risultano dotati di una semplice autonomia politico – amministrativa.
La costituzione prevede poi una terza categoria di stati, quelli “acquisiti”.
Il sistema statale indiano presenta una natura intrinsecamente e strutturalmente federale.
È possibile identificare la forma di stato indiana come uno Stato federale di tipo cooperativo con tendenze centripete.
a) l’unione indiana nasce per una decisione dell’assemblea costituente. Diversi territori all’epoca dell’indipendenza, restavano esclusi del British Raj; il processo di adesione di questi fu complesso ma, seguì due tappe essenziali: adesione attraverso un atto o, una fusione successiva nello stato indiano.
b) il federalismo indiano è caratterizzato dal tradizionale sistema binario: una struttura di governo federale o “centrale” alla quale si affiancano governi statali indipendenti ed eletti localmente.
La costituzione garantisce, a entrambi i livelli, una organizzazione di governo autonoma e individua per entrambi la forma di governo parlamentare.
A livello centrale è prevista una forma di governo parlamentare che ricalca il modello Westminster, con un bicameralismo di tipo “imperfetto”. Anche la forma di governo degli stati membri riproduce il modello parlamentare del livello “centrale”, con una sola variante: la nomina del capo del governo spetta al Governatore dello Stato e non al presidente dell’Unione.
Ai territori dell’Unione è attribuito un grado di autonomia inferiore rispetto agli Stati e uno status variabile a seconda delle dimensioni e delle problematiche.
c) vi è una ripartizione delle competenze legislative in tre liste di materie. Le liste riguardano le materie spettanti alla sola Unione, agli stati o, a entrambi. La competenza residuale spetta all’Unione.
Sotto il profilo materiale la ripartizione appare quella tipica di uno Stato federale cooperativo: le funzioni sono distribuite per livelli di governo.
Per quanto riguarda l’esercizio delle competenze va sottolineato come il livello “centrale” disponga di numerosi strumenti per estendere la portata della sua potestà ben al di là da quelle enumerate nella union list.
d) il principio federale del “governo binario”, risulta temperato da alcune norme costituzionali che consento il prodursi di quelle tendenze centripete cui abbiamo accennato. Va sottolineato il ruolo del presidente dell’Unione nelle situazioni di emergenza e le funzioni del governatore.
e) va sottolineata la tendenza del parlamento federale ad accentrare diverse competenze legislative degli stati.
Nel campo delle relazioni finanziare va sottolineata una prevalenza dell’Unione sugli stati.
Tale prevalenza è in qualche modo sancita dalla costituzione nella realizzazione del federalismo fiscale.
Dall’indipendenza ad oggi, tuttavia, gli stati hanno recuperato terreno, riuscendo ad ottenere un parziale riequilibrio nella capacità impositiva e nelle entrate fiscali.
È proprio in merito ai rapporti economici che si manifesta l’anima cooperativa del federalismo indiano, in particolare attraverso il ruolo di consigli, comitati e commissioni intergovernative.
Dopo la creazione di numerosi comitati temporanei, nel 1990 è stato creato un Consiglio interstatale permanente che, conduce indagini, studi e ricerche su materie di interesse comune di due o più stati, dell’Unione o degli stati.
Di grande interesse sono poi i Consigli di zona che raggruppano Stati e Territori in modo omogeneo, nel tentativo di affrontare in sede congiunta le problematiche di carattere “regionale”. Esistono attualmente 5 Consigli di zona.
Infine bisogna ricordare il ruolo della Planning Commission per la comprensione dei rapporti di carattere economico – finanziario tra Unione e Stati.
Essa ha svolto una funzione di indirizzo e di allocazione delle risorse finanziarie, più incisiva della Finance Commission.
- TENDENZE CENTRIPETE E SOGGETTIVITA’ POLITICA DEGLI STATI MEMBRI
Emergono due tendenze contrapposte del federalismo indiano contemporaneo: una preferenza costituzionale per il livello federale di governo, il “centro”, dall’altra una evoluzione politico – istituzionale che ha rafforzato il peso degli Stati membri.
Nonostante diversi fattori costituzionali di preferenza per il centro, attualmente si possono individuare diversi elementi volti a bilanciare le tendenze centripete e a consentire la realizzazione di un effettivo federalismo.
In campo politico sono avvenute le maggiori trasformazioni, grazie all’affermarsi e al consolidarsi dei partiti regionali. Essi sono formazioni politiche con radicamento sociale e legate prevalentemente a gruppi etnico – linguistico, religiosi o sociali particolarmente forti in un determinato territorio.
Questa nuova variabile contribuisce a riequilibrare i rapporti di forza all’interno dell’ordinamento federale e conferisce un rinnovato dinamismo al sistema politico nazionale.
Il federalismo indiano si è dunque notevolmente evoluto negli anni, dimostrando di possedere la capacità di garantire equilibrio dinamico al sistema politico – istituzionale.
- IL NUOVO ASSETTO DEL GOVERNO LOCALE DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 1992 – 1993
Si tratta della riforma delle autonomie territoriali, realizzata conferendo uno status costituzionale alle istituzioni del governo locale. La sua realizzazione è stata possibile grazie alla convinzione che solo un rafforzamento del governo locale avrebbe dato forma finalmente compiuta all’assetto democratico dell’Unione.
Il nuovo sistema ricalca il modello anglosassone del governo locale, suddividendo le autonomie locali in strutture “rurali” e strutture “urbane”.
All’interno di ognuno degli Stati membri sono stati quindi costituiti: un distretto, il livello intermedio e il livello base.
A tutti questi livelli è garantita una rappresentanza elettiva delle comunità locali, attraverso i Consigli.
La realizzazione del sistema di autogoverno locale previsto da tale riforma, rappresenta una opportunità ulteriore di rafforzamento degli Stati membri dell’Unione.
CAPITOLO 6
LA FORMA DI GOVERNO
- UNA FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE
La forma di governo indiana ricalca abbastanza fedelmente il modello Westminster, cioè quello del “governo gabinetto” basato su un sistema elettorale rigidamente maggioritari, che ha inizialmente favorito per vent’anni il predominio del Congress Party.
- IL PARLAMENTO FEDERALE: LA CAMERA DEL POPOLO E LA CAMERA DEGLI STATI
Il parlamento indiano, a struttura bicamerale, è formato da tre organi: il presidente dell’Unione, la Camera del popolo, la Camera degli Stati.
Il bicameralismo indiano può definirsi asimmetrico con la Camera del popolo che detiene i poteri più importanti di indirizzo politico e la Camera degli stati che si occupa soprattutto del procedimento legislativo e di altre situazioni particolari.
a) La Camera del popolo. Rappresenta il popolo indiano e condiziona la nascita e la vita dei governi, attraverso il rapporto fiduciario. La camera del popolo resta in carica 5 anni, è presieduta da un presidente, speaker, eletto alla prima seduta di ogni nuova assemblea, congiuntamente con il vice. Il presidente è un membro della maggioranza, il vice dell’opposizione. I poteri del presidente sono notevoli.
La sua composizione numerica può variare leggermente, secondo la struttura federale nella ripartizione dei seggi all’interno degli Stati e Territori.
Le regole per la ripartizione dei seggi tra gli Stati sono fissate dalla costituzione; questa prevede che la ripartizione debba essere proporzionale alla popolazione dei singoli stati e che, il ritaglio delle circoscrizioni uninominali rispetti la stessa regola di ripartizione proporzionale nei confronti della popolazione, per quanto possibile.
Il sistema elettorale, è di tipo maggioritario uninominale “puro”, secondo la tradizionale forma past the post, per vincere il seggio, è sufficiente riportare il numero più alto di voti.
Si tratta di un sistema che non garantisce la rappresentanza popolare delle forze politiche in competizione, ma porta dei vantaggi in termini di stabilità.
Un fenomeno che, periodicamente, rischia di mettere in crisi la credibilità delle elezioni indiane è quello della corruzione politica. In merito vanno fatti diversi ordini di rilievi:
- si tratta di un male che riguarda il sistema nel suo complesso,
- la diffusione del fenomeno varia da regione e regione, da Stato a Stato,
- spesso, la percezione risulta amplificata rispetto alla sua effettiva consistenza.
L’elettorato attivo è esteso a tutti i cittadini indiani, senza distinzioni di sesso, razza o religione, l’età minima per votare è di 18 anni. Anche per quanto riguarda l’elettorato passivo, non sono richieste particolari qualifiche, a parte la cittadinanza e i 25 anni.
b) La Camera degli Stati. È la camera di rappresentanza degli Stati nel parlamento federale. I suoi membri fanno gli interessi degli Stati. La composizione è stabilita dalla costituzione in 250 membri, di cui 238 eletti da Stati e Territori e, 12 nominati dal presidente dell’Unione.
La ripartizione dei seggi assegnati agli Stati è stabilita dalla costituzione ed è tendenzialmente basata su una ripartizione proporzionale alla popolazione.
L’elezione, è indiretta; l’età minima per essere eletti è 30 anni.
La Camera degli Stati è un organo permanente che si rinnova ogni due anni per un terzo dei suoi componenti. Il mandato dei rappresentati ha una durata di sei anni.
L’organizzazione parlamentare indiana la si potrebbe definire come “bicameralismo asimmetrico temperato”. Infatti, se la Camera del popolo ha una netta prevalenza sul profilo strutturale, le due assemblee hanno poteri equilibrati sotto il profilo funzionale.
- IL PRESIDENTE DELL’UNIONE INDIANA
La costituzione sembra assegnare un ruolo molto forte al presidente dell’Unione nella conduzione degli affari di governo.
La costituzione prevede un complesso meccanismo di elezione indiretta, tipico della forma di governo parlamentare, ma caratterizzato dalla forte presenza dell’elemento federale. Si tratta di un meccanismo elettorale, considerato abbastanza equilibrato dalla dottrina; il collegio elettorale è composto dai membri di entrambe le camere e dai componenti dei parlamenti degli Stati membri.
I requisiti per l’elezione non sono particolarmente onerosi; il presidente non deve essere titolare di alcun incarico governativo, né a livello federale, né a livello statale. Il mandato presidenziale è di durata quinquennale e può essere interrotto, unicamente attraverso la procedura di impeachment. (violazione costituzione da parte del presidente).
Le funzioni del presidente sono numerose, attengono praticamente a tutte le sfere dell’ordinamento e possono essere classificate in vario modo. Per semplificare possiamo elencarle sotto quattro categorie:
- sfera esecutivo – amministrativa,
- sfera legislativa,
- funzioni finanziare,
- funzioni varie.
- IL GOVERNO DELL’UNIONE: PRIMO MINISTRO, CONSIGLIO DEI MINISTRI E CABINET
La struttura del governo indiano e le procedure relative alla sua formazione sono modellate sullo schema del cabinet system britannico. Anche sotto il profilo formale si registrano numerose analogie con tale modello.
Al Consiglio dei ministri, spetta il compito di fornire il proprio sostegno e parere al presidente che dovrà agire nell’esercizio delle sue funzioni, in applicazione di tale parere. Il senso di queste disposizioni sta nell’affidare al capo dello Stato un ruolo “cerimoniale” di guida dell’esecutivo, mentre le effettive responsabilità governative ricadono sul governo e, in particolare, sul binomio primo ministro – gabinetto.
L’organo centrale dell’esecutivo è il più agile cabinet, che comprende gli uomini di fiducia del premier.
Il testo costituzionale, riguardo alla procedura di formazione del governo, enuncia due principi, quello della nomina del primo ministro da parte del presidente dell’Unione, e quello della responsabilità collegiale del governo nei confronti della Camera del Popolo.
Normalmente la struttura dei governi indiani si basa, su due organismi ben distinti, anche se intercomunicanti: il gabinetto e il Consiglio dei ministri. In termini numerici la differenza tra i due è notevole. Il cabinet è composto in genere da una ventina di elementi mentre il Consiglio dei ministri conta un numero variabile che può oscillare all’incirca dai 50 ai 70.
Il Consiglio dei ministri è l’organo più pletorico ed è formalmente e collegialmente responsabile nei confronti del parlamento.
I ministri sono suddivisi in tre categorie:
- cabinet ministers,
- ministri di stato,
- deputy ministers.
Il cabinet, è l’organismo che si riunisce più frequentemente e prende le decisioni più rilevanti
CAPITOLO SETTE
DIRITTI E LIBERTÀ
- STATO SOCIALE DI DIRITTO E COSTITUZIONE
La costituzione indiana è un testo fortemente programmatico, proteso verso la realizzazione di uno Stato sociale di diritto. Non si tratta però di una costituzione meramente “declamatoria”.
Alcuni vedono una duplice tensione, una contraddizione all’interno del testo costituzionale; se da una parte si professa “socialista”, dall’altra parte è particolarmente attenta alla protezione dei diritti e delle libertà individuali.
I pilastri su cui si fonda sono:
- il preambolo,
- il catalogo dei diritti fondamentali,
- elenco dei principi direttivi della politica statale.
- IL PREAMBOLO DELLA COSTITUZIONE
Il preambolo ci consente di comprendere appieno lo “spirito” dell’intero testo costituzionale, improntato al metodo democratico, ma finalizzato al raggiungimento di obiettivi di eguaglianza sociale.
- IL CATALOGO DEI DIRITTI FONDAMENTALI
Il catalogo dei diritti fondamentali è piuttosto ampio: 24 articoli che comprendono, oltre all’enunciazione delle posizioni giuridiche soggettive, anche l’enunciazione degli strumenti giurisdizionali per difenderle.
I sei gruppi di diritti comprendono: i diritti all’eguaglianza, i diritti di libertà, il diritti contro lo sfruttamento della persona, i diritti alla libertà religiosa, i diritti culturali e all’istruzione, il diritto in sede costituzionale.
Nel complesso si tratta di un insieme di garanzie abbastanza completo; di particolare interesse sono i profili relativi ai diritti culturali e alla tutela delle minoranze, in quanto affrontano una delle problematiche più sensibili della società indiana, cioè la convivenza fra diversi gruppi sociali, linguistici e religiosi.
La costituzione intende contrapporsi a tutte le pratiche di discriminazione, incluse quelle legate alle differenza tra le caste che per secoli hanno segnato la storia indiana.
I diritti di libertà vanno dalla libertà personale, alla libertà di parola ed espressione, a quella di riunione, di associazione, e via discorrendo.
Per quanto riguarda i diritti contro lo sfruttamento della persona, emerge il loro valore simbolico, in una società tradizionalmente diseguale e gerarchizzata come quella indiana.
I diritti alla religione rappresentano, uno degli elementi portanti del carattere “laico” dello Stato indiano.
Quello dei diritti linguistici, culturali e all’istruzione rappresenta uno degli aspetti centrali del complessivo assetto dello stato federale.
- I DIRITTI SOCIALI E I PRINCIPI DIRETTIVI DELLA POLITICA STATALE
La costituzione indiana è caratterizzata in tutte le sue parti da forti spinte verso l’eguaglianza sociale e da una complessiva impostazione ispirata al socialismo democratico. La parte IV è dedicata ai principi direttivi della politica statale.
Dal punto di vista giuridico si sono dimostrati comunque piuttosto efficaci, sia grazie alla loro concretizzazione nella legislazione e nella attività amministrativa dell’Unione e degli Stati, sia attraverso meccanismi che, possono portare ad un controllo giurisdizionale sulla loro applicazione. Per questo possono essere considerati “diritti sociali”, anche se non propriamente in senso tecnico.
I principi direttivi possono essere classificati in base a un criterio contenutistico, in cinque gruppi
- primo gruppo: contiene i principi riguardanti il welfare.
- secondo gruppo: riguarda i principi relativi all’istruzione e ai cosiddetti “diritti culturali.
- terzo gruppo: riguarda i principi di ispirazione gandhiana.
- quarto gruppo: riguarda i principi relativi all’azione dell’India per garantire la pace internazionale.
- quinto gruppo: gruppo “residuale”, contenente principi di vario tipo
Quanto all’efficacia dei principi orientativi vanno fatte diverse considerazioni. Si tratta di regole a contenuto morale ed educativo, con un alto valore simbolico.
La dottrina indiana sottolinea però che essi non sono comunque privi di sanzioni. Il primo tipo di sanzione è quello di tipo “Politico” ( sanzione diretta ), ci sono poi altre forme che possono essere attivate in via indiretta.
Una delle connotazioni dei principi direttivi della politica statale unanimemente sottolineata è il carattere “positivo”: pur non comportando veri e propri diritti pretesivi in capo ai cittadini, essi infatti impongono ai pubblici poteri di agire per la loro concretizzazione.
Nello svolgimento di tale compito, l’azione pubblica può interferire con i diritti fondamentali dei cittadini. Questi casi di conflitto tra diritti fondamentali e principi direttivi hanno dato vita a un ampio dibattito e a interventi giurisprudenziali.
- IL PLURALISMO LUNGUISTICO – CULTURALE
La lingua, e in particolare l’hindi, è stato uno dei vessilli dei movimenti nazionalisti e indipendentisti e ha rappresentato uno dei temi centrali nel dibattito dell’Assemblea costituente. Non c’è da stupirsi, quindi se la costituzione indiana è fra quelle che dedicano maggiore spazio alle questioni linguistiche.
Le scelte della costituzione vanno a favorire il pluralismo linguistico, garantendo però l’unitarietà dell’ordinamento attraverso l’uso di una lingua ufficiale.
La lingua ufficiale, prevista dalla costituzione è l’hindi, tuttavia nonostante ciò, l’inglese rimane la lingua ufficiale “sussidiaria”; nella vita politico – istituzionale indiana, si parla inglese.
L’insieme degli strumenti istituzionali previsti dalla Costituzione, non si sono rivelati sufficienti per ottenere l’affermazione dell’hindi come lingua ufficiale.
Per quanto riguarda la comunicazione interstatale e tra Stati e Unione, la costituzione prevede l’uso della lingua ufficiale dell’Unione. Attualmente, quindi, gli Stati comunicano tra loro in inglese, ma la costituzione prevede la possibilità, che questi possano decidere di comunicare in hindi.
- LA TUTELA DELLE MINORANZE: CLASSI, CASTE E COMUNITÀ TRIBALI
L’ordinamento indiano è caratterizzato da una forte ed estesa tutela delle minoranze; le minoranze riconosciute dall’ordinamento sono cinque e, sono di vario tipo:
- linguistiche,
- religiose,
- di carattere economico – sociale.
Queste ultime a loro volta, si articolano in una categoria generale di “classi svantaggiate” e nelle categorie delle “caste svantaggiate” e delle “comunità tribali riconosciute”. La costituzione prevede una serie di norme speciali a tutela di queste classi e, l’istituzione di speciali Consigli con competenze amministrative e funzioni consultive.
Per quanto riguarda le minoranze religiose vanno ricordate le norme relative all’istruzione mentre per quel che riguarda le minoranze linguistiche, fra i diritti fondamentali, troviamo quello relativo alla conservazione della propria lingua e cultura.
La dottrina, in merito all’istruzione, ha individuato i seguenti principi:
- ogni comunità ha il diritto di creare istituzioni scolastiche proprie e di dispensare l’istruzione nella propria lingua madre,
- le politiche di diffusione dell’hindi come lingua ufficiale non possono comportare alcuna lesione dei diritti linguistici garantiti dalla costituzione,
- il principio dell’obbligatorietà dell’istruzione primaria non può comportare l’obbligo di iscrizione a scuole statali,
- gli Stati membri non possono porre condizioni restrittive per il riconoscimento di scuole organizzate da comunità minoritarie,
- è previsto un controllo degli Stati sulla gestione delle scuole da parte di queste comunità.
CAPITOLO OTTO
IL SISTEMA GIUDIZIARIO
- IL “PARADISO DEGLI AVVOCATI”
Il sistema giurisdizionale rappresenta in India uno degli elementi fondamentali per la costruzione e l’affermazione dell’ordinamento democratico. L’attenzione nei confronti delle garanzie, non solo dei cittadini, ma anche dei molteplici gruppi sociali, caratterizza, sia l’impostazione complessiva del testo costituzionale, sia la prassi giuridica quotidiana.
Ciò, ha giustificato la definizione del sistema giuridico dell’India contemporanea come “paradiso degli avvocati”.
- L’ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA GIUDIZIARIO INDIANO
La costituzione istituisce tre livelli di organismi giurisdizionali: la Corte suprema, le Altre corti statali e le Corti subordinate. L’organizzazione del livello di base spetta, alla legislazione degli Stati membri.
In via generale il livello di base di amministrazione della giustizia, suddiviso in corti civili e penali, viene esercitato localmente e assume una struttura differente a seconda che le corti siano collocate nei distretti rurali, ovvero nelle aree metropolitane.
L’organizzazione nelle aree metropolitane è più semplice e prevede un solo grado di giurisdizione e l’Alta corte statale come unica istanza d’appello.
Trattandosi di un sistema prevalentemente ispirato alla common law, l’ampiezza della competenza giurisdizionale a ricevere le azioni varierà a seconda delle materie delle controversie.
- LE FUNZIONI DELLA CORTE SUPREMA
La corte suprema è l’organo di vertice dell’intero sistema giurisdizionale indiano.
Le possibilità di appello preso questa istanza sono strettamente limitate dalla costituzione.
Sia in materia civile che penale è possibile ricorrere alla Corte suprema solo a seguito di una valutazione dell’Alta corte statale competente.
La costituzione però concede il diritto di ricorrere direttamente alla Corte suprema in caso di irrogazione di pene particolarmente severe.
Le funzioni di garante dell’ordinamento federale della Corte suprema sono molto estese perchè la costituzione conferisce a essa giurisdizione su ogni controversia che possa sorgere tra il livello “centrale” e uno o più stati membri e tra stati membri.
Un’altra categoria di funzioni della Corte deriva dall’art. 32 della Costituzione, che instaura, un diritto alla tutela costituzionale nei confronti delle violazioni dei diritti fondamentali costituzionalmente sanciti.
Si tratta di una forma di protezione particolarmente estesa ed efficace, sia per quanto riguarda l’oggetto, che in relazione ai poteri di cui dispone la Corte.
Alle funzioni giurisdizionali della corte suprema si aggiunge, infine, una funzione consultiva di notevole rilievo. Si tratta di una competenza molto ampia, che si differenzia dalle funzioni giurisdizionali in quanto a oggetto e procedura.
- L’INDIPENDENZA DELLA CORTE SUPREMA
Il grado di indipendenza della Corte suprema, rappresenta una importante “cartina al tornasole” per valutare la salute della democrazia indiana.
La Corte suprema, dal punto di vista numerico ha assunto nel tempo le caratteristiche di un organo pletorico; il numero dei giudici incrementa a causa dell’aumento dei carichi di lavoro.
Più dibattuta è la questione relativa alle nomine dei giudici, anche in ragione di norme costituzionali che si prestano a diverse interpretazioni.
Il potere di nomina spetta al presidente, tuttavia, tale potere assume carattere prevalentemente formale, in quanto il nome del giudice da scegliere viene normalmente proposto in prima battuta dal governo.
Secondo la costituzione, può essere nominato giudice della Corte suprema, soltanto chi abbia ricoperto il ruolo di giudice di un’Alta corte statale per almeno cinque anni.
Le norme relative allo status dei giudici della Corte suprema sono volte a garantire la massima indipendenza. Il mandato dei giudici non è sottoposto a scadenza, ma prosegue fino a 65 anni di età.
Nel complesso la Corte suprema viene considerata un organo di enorme prestigio e indipendenza, in grado di svolgere un ruolo propulsivo nei confronti dell’applicazione dei diritti fondamentali dei cittadini indiani
Importante è sottolineare la capacità della Corte di garantire una stabilizzazione del sistema istituzionale e un uso quanto più possibile uniforme delle regole democratiche nel panorama del federalismo indiano.
CAPITOLO NOVE
L’INDIA NEL CONTESTO INTERNAZIONALE
- LA “RISCOPERTA” DELL’INDIA
Soltanto di recente, l’India appare come una realtà geopolitica rilevante su scala planetaria; è a partire dagli anni novanta che sembra aprirsi uno spazio per l’affermazione della “potenza” indiana, per la coincidenza di due fattori di grande impatto: la caduta del muro di Berlino e la ricomposizione degli equilibri politici a livello internazionale e l’apertura al commercio e all’economia internazionale graduali, a livello interno.
Ciò che sorprende è come l’India sia passata rapidamente dal ruolo di comprimario a quello di protagonista principale nello scenario geopolitica anche se, a molti non risulta ancora chiara l’effettiva potenza indiana né le sue effettive alleanze strategiche.
- LA DEMOCRAZIA PIÙ GRANDE DEL MONDO: UNA POTENZA EMERGENTE
L’India si trova oggi nella posizione che Nehru aveva cercato di assicurarle cinquanta anni fa: una potenza mondiale riconosciuta e in grado di svolgere un ruolo autonomo e di primo piano nelle relazioni internazionali. L’appoggio dell’India viene considerato fondamentale da buona parte dei protagonisti di “peso” a livello internazionale.
Oggi, l’amministrazione indiana sembra in posizione tale da non doversi necessariamente allacciare a qualche partner internazionale e ha già dato dimostrazione di saper allacciare alleanze a seconda dei settori strategici e delle sue priorità geopolitiche.
Fonte: www.sviluppoepace.it/
- Fine articolo Appunti di geografia
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Appunti di geografia
3.10.2006
Definizione di Organizzazione Internazionale di Angelo Sereni:
“Un’Organizzazione Internazionale è un’associazione volontaria di soggetti di diritto internazionale, costruita mediante atti internazionali, disciplinata nei rapporti tra le parti da norme di diritto internazionale che si concreta in un ente a carattere stabile, munito di un ordinamento giuridico interno proprio e dotato di organi e istituti propri attraverso i quali attua finalità comuni dei consociati mediante l’esplicazione di particolari funzioni e l’esercizio dei poteri all’uopo conferitele”.
- Fino agli anni sessanta era giusto affermare che i soggetti che potevano divenire membri di un’Organizzazione Internazionale erano quelli che, secondo il diritto internazionale, erano considerati Stati e quindi costituivano un apparato effettivo e indipendente di governo di una comunità territoriale.
Oggi si riconosce anche ad alcune Organizzazioni Internazionali di poter far parte di altre Organizzazioni Internazionali. (Esempio: La FAO, la quale poteva essere un’OI. solo di Stati, ha cambiato il proprio statuto permettendo che anche ad altre associazioni di Stati –ossia altre OI- vi facessero parte).
- Un’OI si costituisce mediante atti internazionali.
L’aspetto controverso che si evidenzia nella prassi è che, sebbene la maggior parte delle OI si costituiscano mediante atti internazionali, vi sono stati casi in cui si è assistito alla nascita di organizzazioni internazionali di fatto, ossia senza che alla loro base vi fosse un trattato o un altro atto istitutivo.(Esempio: L’OCSE –organizzazione per la cooperazione e la sicurezza in Europa- nasce da una Conferenza Diplomatica tenutasi ad Helsinki nel 1975. Tale Conferenza ha prodotto seguiti. Solo nel 1994 gli Stati membri di questa Conferenza hanno deciso di cambiare nomea al CSCE in OCSE, senza peraltro produrre alcun atto alla base dell’organizzazione. Tale organizzazione si è dunque costituita di fatto.)
- Le Organizzazioni Internazionali sono un fenomeno che appartiene al Diritto Internazionale ed è quindi da esso disciplinato.
L’Atto Istitutivo svolge due funzioni:
- Dà luogo ad un ordinamento giuridico (ossia alle regole secondo le quali l’OI lavora);
- Istituisce un rapporto associativo tra i membri.
- Le Organizzazioni Internazionali si materializzano in strutture stabili che tendono a durare nel tempo poiché l’azione che esse intendono svolgere è di lungo termine.
- Le Organizzazioni Internazionali sono costituite da organi ed istituti propri per il raggiungimento degli obiettivi. L’OI attua, attraverso l’esplicazione di particolari funzioni e attraverso l’uso dei poteri conferiteli dagli Stati, finalità comuni ai consociati.
Le OI e gli organi nei quali esse si esplicano, non hanno poteri generali ma solo quei poteri che sono stati attribuiti loro (cd. poteri circoscritti) dagli Stati membri per il raggiungimento di specifici obiettivi prefissati. Questo principio è detto principio delle competenze di attribuzione.
- L’OI non ha territorio né popolo. Diversamente dallo Stato non è un ente originario bensì un ente derivato. Gli Stati membri dell’Organizzazione posseggono il potere costituente della stessa.
Secondo il professor Biscottini l’OI ha carattere consortile perché pone in essere un’attività sostitutiva dello stato per il raggiungimento di quelle finalità ritenute comuni tra i consociati. C’è coincidenza tra obiettivi del “consorzio” e obiettivi del singolo consociato anche se la struttura del consorzio finisce con l’imporsi, nella sua attività sostitutiva ai singoli membri.
La natura consortile dell’OI è rilevabile in alcune caratteristiche tipiche del consorzio, che è un ente strumentale, derivato e sostitutivo:
- Il tratto distintivo di un consorzio risiede nella circostanza che il fine perseguito è uno di quelli cui i consorziati dovrebbero provvedere per conto proprio (a differenza di quanto avviene per i fini di una società rispetto ai fini dei soci, nella società per azioni c’è disparità tra l’obiettivo della società e quello del singolo membro).
Esempio: Ci sono dei proprietari terrieri, i cui fondi contigui, devono essere provvisti con canali d’irrigazione. Chiaramente se vi sono 10 appezzamenti di terra, 10 proprietari si dovranno muovere singolarmente per la costruzione del proprio canaletto d’irrigazione. La soluzione più efficiente, quella che richiede meno sforzo e un risultato migliore, è quella di creare un consorzio che si occupi, in una volta sola, della costruzione del sistema di canali per tutti e dieci i terreni. Al consorzio si dà il potere di porre in essere gli atti per il raggiungimento dell’obiettivo: la costruzione dei canali per l’irrigazione.
Il consorzio ha, perciò, sempre il carattere di ente strumentale , che agisce per il perseguimento dei fini dei consorziati ed in sostituzione di questi ultimi. Anche gli organi dei consorzio perseguono gli interessi dei consorziati uti universi e non quelli di ciascuno di essi uti singuli.
Il problema che si crea il consorzio è quello di non sacrificare arbitrariamente gli interessi dei consorziati. Per questo motivo il consorzio tiene conto di due momenti diversi: (1) l’interesse unitario e oggettivo che il consorzio persegue, e (2) l’interesse particolaristico di ciascuno dei consorziati, cercando di trovare un equilibrio tra i due.
- L’azione del consorzio è sostitutiva rispetto a quella dei singoli ed è più adeguata al raggiungimento del fine comune, che da soggettivo diventa obiettivo (o oggettivo);
- I consorziati restano subordinati all’attività degli organi consortili e devono obbedienza al loro operato;
- Gli organi consortili non svolgono attività solo con i consorziati ma, per il raggiungimento dell’interesse comune, anche con terzi; in taluni casi, gli organi consortili assumono una personalità autonoma rispetto a quella dei consorziati, come avviene nel caso delle organizzazioni internazionali che acquistano personalità giuridica internazionale.
9.10.2006
Secondo la definizione di Sereni, l’Organizzazione Internazionale è un ente strumentale, derivato e sostitutivo.
L’Organizzazione Internazionale è un ente derivato:
L’Organizzazione Internazionale si costituisce, generalmente, attraverso un atto internazionale posto in essere da soggetti di Diritto Internazionale che mantengono nei confronti dell’organizzazione il potere costituente.
Potere costituente: così come gli Stati hanno avuto il potere di dare vita all’OI, possono intervenire per modificare o estinguere la stessa OI in modo indipendente rispetto all’atto istitutivo.
Di comune accordo (con accordo unanime) tutti i membri possono modificare il trattato istitutivo. Esempio: tutti i 192 Stati delle Nazioni Unite possono, di comune accordo, modificare il trattato.
L’Organizzazione Internazionale è un ente strumentale:
L’Organizzazione Internazionale è costituita per realizzare forme di collaborazione tra Stati, una collaborazione che è pensata per essere permanente.
Il parallelo con i consorzi è particolarmente pertinente per quelle OI che rispondono alla necessità di creare strumenti di collaborazione tra Stati che restano su un piano tecnico. Esempi: commissioni fluviali (prima generazione di OI), ma anche più recentemente ICAO, UPU, ITU, ma anche gli istituti specializzati delle Nazioni Unite, i quali presentano caratteri specifici e limitati, che sono compatibili con il persistere della sovranità degli Stati membri in quanto non toccano gli elementi della sovranità stessa.
Le prime forme O.I. furono le Commissioni Fluviali seguite poi dalle Unioni di Stati come l’Unione postale Universale e l’Unione Telegrafica Internazionale. In seguito, l’evoluzione della collaborazione tra Stati ha portato a forme sempre più stringenti di cooperazione tra gli stessi, ponendo in essere due possibili risultati:
- Evoluzione nel senso dell’integrazione tra Stati, come è l’Unione Europea. Questa stretta collaborazione prevede una possibile uscita nel senso dell’estinzione dell’OI a vantaggio della formazione di un nuovo Stato. Infatti, il raggiungimento di un unione politica, oltre che economica, porterebbe alla fine dell’esistenza dell’OI e alla formazione di un nuovo Stato Federale. In questo caso tra momento oggettivo e momento soggettivo, prevarrebbe quello oggettivo.
- Regressione nella forma di collaborazione a vantaggio degli interessi particolaristici degli Stati: prevalenza del momento soggettivo. In questo caso, verrebbe meno l’organizzazione internazionale e si affermerebbe la figura della Conferenza Diplomatica. La Conferenza Diplomatica cura gli interessi degli Stati uti singuli,in essa siedono i rappresentanti degli Stati e gli atti della Conferenza sono imputabili a ciascuno dei partecipanti, non alla Conferenza stessa.
L’Organizzazione Internazionale è un ente sostitutivo:
Vi sono diverse modalità di sostituzione dell’OI rispetto ai suoi membri:
- Sostituzione nell’Attività Materiale (che non ha alcun effetto sulla sovranità degli Stati):
- Ogni volta che l’OI provvede a fare uno studio su un tema, a predisporre dei progetti, a raccogliere informazioni e dati che poi presenta agli Stati (esempio: studi sul flusso del turismo);
- Ogni volta che l’OI pone in essere un attività operativa (esempio: attività posta in essere nel dopo guerra per l’assistenza ai rifugiati, che è la stessa attività svolta oggi dall’Alto Commissariato delle NU per i Rifugiati).
- Sostituzione nell’Attività di Porre in Essere Atti Giuridici. Questa sostituzione si realizza su diversi livelli:
- Forma più blanda: in seno all’Organizzazione Internazionale del Lavoro –ILO- (istituita nel primo dopo guerra con il Trattato di Versailles).
L’ILO ha il compito di elaborare dei progetti di convenzione riguardanti i diritti dei lavoratori e delle fasce più deboli inserite nel mondo del lavoro (ad esempio, molti dei benefici alle donne e alle mamme che lavorano sono derivati dall’ILO).
Tali progetti vengono trasmessi agli Stati, i quali hanno l’obbligo di sottoporli ai propri Parlamenti.
I Parlamenti nazionali, studiano le proposte di convenzione e poi decidono se ratificare o meno tali convenzioni.
Se ratificate le Convenzioni avranno poi effetto sull’ordinamento interno dello Stato.
- Atti che si impongono agli Stati membri e che quindi li vincolano a tenere un certo comportamento.
Esempio: Il cap. VII della Carta delle Nazioni Unite prevede che gli Stati sono tenuti a conformarsi agli atti adottati dal Consiglio di Sicurezza.
- Forma più cogente ed intrusiva: attività posta in atto dalle OI che produce effetti non solo a livello internazionale ma addirittura a livello interno (ossia a livello degli ordinamenti nazionali).
- Atti giuridici: crea effetti in capo agli individui sottoposti a giurisdizione dello Stato. (Esempio: Brevetti, Tutela dell’attività intellettuale. Nel caso dei Brevetti, una volta depositato all’organizzazione il brevetto, l’atto di deposito avrà effetti nell’ordinamento di tutti gli Stati.)
- L’Unione Europea è in grado di adottare atti, detti Regolamenti Comunitari, i quali entrano automaticamente nell’ordinamento interno allo Stato. Ciò significa che tali regolamenti hanno effetto all’interno dell’ordinamento statuale senza che il Parlamento faccia alcunché. Tali regolamenti hanno effetti in capo a ciascun individuo!
Il Regolamento è palesemente diverso dall’Atto posto in essere da un’OI che vincola gli Stati membri, poiché quest’ultimo per creare effetti nell’ordinamento nazionale deve subire un processo di adattamento posto in essere attraverso il processo d’esecuzione. Al contrario, il Regolamento supera/sorpassa/salta l’attività del Parlamento (dell’organo legislativo).
Come si concilia la sovranità degli Stati con quanto visto finora?
L’entrata di uno Stato in un’OI non significa rinuncia di sovranità in alcun caso. Lo Stato, piuttosto, si autolimita nell’esercizio della sovranità.
La partecipazione ad un’organizzazione è assolutamente volontaria e, anche se il trattato istitutivo non prevede una clausola di recesso, lo Stato può comunque uscire dall’OI in conformità con il principio di rebus sic stantibus che è una clausola consuetudinaria prevista dalla Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati. Tale principio afferma che “laddove lo Stato riesca a dimostrare che sono cambiati i presupposti che lo hanno spinto all’adesione al trattato, può recedere dal trattato stesso.”
Come il Consorzio, l’OI pone in essere la propria attività in nome proprio. Quindi l’OI si stacca dagli Stati che la compongono e si presenta nei confronti di Stati Terzi in modo indipendente. L’OI può, dunque, acquistare una propria personalità giuridica internazionale.
La dottrina ha discusso molto vivacemente sulla possibilità d’acquisizione da parte delle OI di personalità giuridica internazionale, e vi si è opposta strenuamente.
Oggi, tale personalità dell’OI, è ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza. Soprattutto la Corte Internazionale di Giustizia ha giocato un ruolo fondamentale nel far coagulare l’opinio iuris nel riconoscimento dell’OI come soggetto internazionale dotato di personalità giuridica.
Uno dei principi chiave per il riconoscimento della personalità giuridica dell’OI è il principio di effettività. Tale principio vale anche per l’esistenza stessa dell’organizzazione.
Per l’affermazione di tale principio si deve guardare:
- Quando nasce l’OI,
- Quando vengono costituiti i suoi organi,
- Se tali organi funzionano effettivamente e fino a quando funzionano.
L’OI viene in essere quando la struttura comincia di fatto ad operare e cessa di esistere quando quest’ultima non è più di fatto funzionante. Sono gli organi dell’OI che prendono parte alla vita delle relazioni internazionali, non gli Stati. È la struttura l’eventuale titolare della personalità internazionale. Quindi il principio di effettività ci dice che per accertare l’esistenza di un’OI, non bisogna guardare al suo atto istitutivo o al suo statuto, ma all’esistenza ed all’effettivo funzionamento dei suoi organi. (cit. Principio di Effettività, Draetta)
La Comunità Internazionale è inorganica, non gerarchica e le norme internazionali che la regolano sono poste in essere dai membri stessi della comunità. Le OI hanno modificato e modificano l’assetto della Comunità Internazionale?
La dottrina dice di no, ma è certo che le organizzazioni internazionali, se non hanno formato una struttura gerarchica, hanno indubbiamente contribuito a svolgere un’attività pubblica. Hanno, cioè, svolto un azione più efficace rispetto al lavoro individuale degli Stati uti singuli.
Il capitolo VII della Carta delle NU è un chiaro esempio della grande utilità delle OI. In tale capitolo si rimanda, in caso di controversie internazionali non risolvibili da parte di Stati singolarmente, all’azione del Consiglio di Sicurezza per il risolvimento di tali crisi.
10.10.2006
Modalità di costituzione delle organizzazioni internazionali:
Il diritto internazionale generale non disciplina la costituzione delle OI ma possiamo ritrovare qualche indicazione in questo senso nel diritto pattizzio, quello inerente i trattati, ed in particolare nell’accordo di codificazione.
La Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969 prevede all’art. 5 che “Tale Convenzione si applica a qualsiasi trattato che rappresenti l’atto costitutivo di un’organizzazione internazionale e a qualsiasi trattato adottato in seno ad una qualsiasi organizzazione internazionale.”
La Convenzione definisce regole generali che disciplinano il trattato
La Convenzione prevede che, laddove l’atto istitutivo di un’OI abbia natura giuridica di trattato costitutivo (trattato internazionale) si applica la Convenzione. Ciò lascia intendere che, laddove l’atto istitutivo non abbia natura di trattato costitutivo non è disciplinato da tale convenzione.
Il passaggio successivo a tale supposizione è che l’atto istitutivo di un’OI può anche non essere un trattato internazionale.
- La dottrina passata, nonché la maggior parte della dottrina, affermava che un’OI poteva essere costituita solo con un Trattato Internazionale. Tale trattato poteva assumere denominazioni diverse, senza però incidere sulla sua natura giuridica, quindi poteva essere la Carta delle NU, oppure il Patto (Covenant) della Società delle Nazioni, oppure lo Statuto del Consiglio d’Europa ecc.
- Qualche autore fa trasparire limiti e pone riserve in merito alla natura giuridica dell’atto istitutivo di un’OI.
Il professor Biscottini afferma che: “se prendiamo in considerazione il modo normale attraverso cui si costituiscono le organizzazioni internazionali vediamo che alla base c’è un accordo espresso o tacito degli Stati membri in cui si definiscono obblighi e regole per la definizione della struttura dell’organizzazione internazionale”
Desumiamo da tale affermazione che esiste un “modo normale” di costituzione di un’OI e che quindi esistono altri modi per la costituzione di organizzazioni internazionali. Possono esserci altre forme associative oltre a quella basata sul Trattato Internazionale.
- Altri autori sottolineano che possa esserci qualche altra possibilità di costituzione delle OI. Portando all’estremo questa opinione si arriva ad affermare che un’OI può nascere indipendentemente dall’esistenza di un atto istitutivo e questo perché vige la più ampia libertà delle forme in cui gli Stati possono portare avanti la collaborazione tra Stati stessi.
Esempio: Alla fine degli anni ’60 grazie alla sinergia di atti interni ed internazionali si è costituita l’Organizzazione Mondiale del Turismo, senza che avesse alla base un vero e proprio atto istitutivo di natura giuridica di trattato internazionale.
16.10.06
CONSIGLIO NORDICO:
Il Consiglio riposa su un’iniziativa della Danimarca che nel 1929 aveva pensato alla necessità di dar vita ad una collaborazione tra stati del Nord Europa che tenesse conto non solo delle necessità dei diversi stati ma soprattutto di quelle della popolazione. La proposta incontrò l’assenso di Finlandia, Svezia e Islanda mentre la Norvegia non sottoscrisse l’idea che venne poi comunque abbandonata a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale. Alla fine della guerra l’idea tornò in auge e nel 1952; gli stati interessati raggiunsero un’intesa per la costituzione e mediante atti di diritto interno – risoluzioni parallele- accettarono lo statuto del Consiglio che nel febbraio 1953 cominciò ad operare.
Il Consiglio Nordico non ha alcun atto di diritto internazionale alla sua base (col tempo provvederà a dotarsene). Negli anni ’50 è piuttosto difficile accettare una simile realtà e la dottrina si interroga sulle modalità di costituzione di quest’organizzazione. Qualche studioso arriva a formulare la tesi secondo cui alla base del Consiglio ci sarebbe un accordo orale raggiunto nel 1952, durante le riunioni per la stesura dello statuto, mentre altri parlano di accordo in forma semplificata che si realizza solo con la firma, senza necessità di ratifica. C’è poi anche chi ha parlato di accordo tacito, quell’accordo che si realizza quando si pongono in essere comportamenti concludenti che vanno in una determinata e comune direzione ossia quella di dar vita ad una collaborazione internazionale non meglio esplicitata.
In merito alla tesi della gemmazione l’esempio calzante è quello dell’IRO, l’Organizzazione Internazionale per i Rifugiati.
Il progetto di costituire un istituto specializzato – un’organizzazione autonoma che detiene un rapporto privilegiato con le Nazioni Unite- viene approvato mediante risoluzione dell’Assemblea generale nel 1946. E’ in questo passaggio che possiamo osservare la gemmazione dell’IRO da una O.I. madre – le Nazioni Unite. Ad una osservazione più attenta ci si rende conto del fatto che la risoluzione non è stata sufficiente alla creazione di una nuova O.I.: sono, infatti, seguite a questa le ratifiche da parte degli stati interessati, ratifiche che hanno notevolmente contribuito alla formazione dell’IRO.
UNIDO
Alla base di questa O.I. si rintraccia una sinergia di atti diversi da quelli che si trovano alla base dell’IRO.
Fino agli anni ’60 l’UNIDO esisteva come organo sussidiario –struttura che opera all’interno della O.I. e che dipende da essa- delle Nazioni Unite.E’ in quel periodo che si decide di sostituire l’organo con una vera e propria O.I.; viene convocata una Conferenza diplomatica per redigere il trattato istitutivo della nuova O.I. mentre l’Assemblea Generale ONU si adopera per estinguere l’organo sussidiario i cui poteri e le cui competenze vengono trasferiti alla neonata organizzazione mediante risoluzione. E’ proprio tra trattato istitutivo e risoluzione dell’Assemblea Generale che viene a crearsi quella sinergia di atti già citata che porta alla costituzione dell’UNIDO come Organizzazione Internazionale.
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO
Altro esempio di sinergia tra atti di diritto interno e atti di diritto internazionale è quella che si trova alla base della costituzione della WTO. Verso la fine degli anni ’60 in ambito ONU si è cominciato a pensare al fatto di dar vita ad una Organizzazione del Turismo. Nelle riflessioni che si sono succedute prima della costituzione dell’Organizzazione, si è riconosciuto che il trattato non è l’unico atto necessario alla costituzione di una O.I.
Nel 1946 viene istituita l’Unione Internazionale degli Organismi Ufficiali del Turismo, un’unione disciplinata da atti di diritto interno (diritto svizzero) che acquisisce lo status di osservatore consultivo presso l’ONU. Con gli anni ’60 matura la proposta di trasformare l’Unione in una vera e propria O.I. attraverso la revisione degli statuti alla base, che sono atti di diritto interno. Si è così provveduto alla modifica degli statuti; con atti di diritto interno la divide dell’Unione è stata modificata in modo da renderla una O.I. in contemporanea sul piano internazionale gli stati hanno manifestato un fascio di volontà cui ha fatto seguito una risoluzione dell’Unione che ha sancito il passaggio ad Organizzazione Internazionale.
16.10.06
Ci sono due organizzazioni internazionali (O.I.) che non hanno alla loro base alcun atto giuridico internazionale: si dice che tali O.I. si siano costituite “di fatto”, ossia, che i comportamenti tenuti da parte degli Stati riconoscano la personalità internazionale dell’organizzazione.
Comitato Internazionale della Croce Rossa
Il CICR deve essere distinto dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRCS). La Federazione è composta da tutte le società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il CICR e la Federazione costituiscono insieme il movimento internazionale di Croce Rossa.
Promotore della nascita di tale Comitato fu Henry Dunant che nel 1859 fondò la struttura embrionale di quello che divenne poi il CICR.
Finalità del CICR: lenire le sofferenze, proteggere la vita e difendere l’uomo in caso di stato di guerra.
Le attività del CICR non si fermano alla mera denuncia ma si attuano anche su un piano operativo sia nello spazio interno che in quello internazionale. Ha alla base uno statuto che gli attribuisce competenze e funzioni rilevanti sul piano internazionale.
Quali sono queste competenze? Dove trovano fondamento?
Il fondamento giuridico di tali funzioni e responsabilità deriva dalle quattro Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi del 1977. Tali convenzioni assegnano al CICR facoltà di intraprendere azioni di assistenza, soccorso e protezione, previo assenso delle parti coinvolte nel conflitto. Una volta che le parti in guerra hanno accettato l’intervento del CICR, esso gode di ampia libertà di organizzare e porre in essere l’attività operativa.
Le quattro Convenzioni di Ginevra (più due protocolli) costituiscono un corpo giuridico di diritto internazionale cd. diritto internazionale umanitario. Queste Convenzioni si occupano rispettivamente di: prigionieri di guerra; popolazioni civili; trattamento di soldati feriti e malati.
I poteri del CICR derivanti delle Convenzioni e dai Protocolli sono:
Potere d’iniziativa nei confronti delle parti (Stati) coinvolti in un conflitto armato. L’intervento del CICR è un intervento a carattere umanitario, neutrale, volontario ed indipendente.
Funzione vicaria: la Convenzione assegna al Comitato la funzione protettrice quando non c’è nessuno Stato che abbia intenzione di compiere tale attività.
Funzione di coordinamento tra le parti.
Funzione normativa o paranormativa: il Comitato ha la funzione d’orientamento dell’attività normativa degli Stati.
I Protocolli del 1977, prevedono una disposizione analoga, in merito alla funzione normativa assegnata al CICR. Gli artt. 27 e 24 dispongono che, ogni volta che una delle parti contraenti suggerisca di modificare disposizioni delle Convenzioni o dei Protocolli, la proposta deve essere sottoposta al parere del CICR. Quest’ultimo può ritenere opportuna la convocazione di una Conferenza Internazionale di Stati per esaminare l’emendamento proposto e per eventuale accordo di modifica.
Questo spazio di azione conferito al Comitato lascia trasparire che, attraverso l’Atto Istitutivo (che è un atto interno), le Convenzioni di Ginevra (che sono atti internazionali) e i Protocolli (che conferiscono le funzioni normative al CICR), il CICR è un grado di produrre effetti di ricaduta sulla formazione dell’opinio iuris degli Stati.
Qual è la natura giuridica di questo Comitato?
Il Comitato presenta elementi tipici di un ONG:
- Il CICR nasce a Ginevra come associazione privata di diritto svizzero. Infatti:
- L’art. 2 del suo statuto afferma che il Comitato è un’associazione di diritto svizzero;
- Gli artt. 60 e seguenti della Costituzione svizzera dispongono che il Comitato è regolato dal diritto interno.
- Non persegue finalità di lucro. Il suo patrimonio deriva da donazioni volontarie, e le sue finalità sono prettamente umanitarie.
- Il Comitato agisce sul piano internazionale.
Inoltre :
- possiede uno status consultivo presso l’ONU
- collabora con il Comitato Economico e Sociale
- collabora con gli Stati
Essendogli stato riconosciuto lo status di ONG, la dottrina, fino alla fine degli anni ’60, ha escluso che il Comitato avesse una personalità giuridica internazionale.
Agli inizi degli anni ’70, però, la dottrina e gli attori nell’arena internazionale si sono domandati se il Comitato fosse qualcosa di diverso da un’ONG. Parte della dottrina ha affermato che il Comitato Internazionale della Croce Rossa può essere considerato un soggetto di diritto internazionali. A tale affermazione sono seguite diverse obiezioni:
Obiezione 1: Il CICR non è formato da Stati, quindi non è un soggetto di DI
Tale obiezione, in realtà, può essere superata se si pensa che le organizzazioni internazionali oggi hanno soggetti diversi dagli Stati (ad esempio l’Organizzazione Mondiale del Commercio –WTO- ha tra i suoi membri altre organizzazioni internazionali, ma anche enti territoriali diversi dagli Stati). Non esiste una norma di diritto internazionale che vieti a privati di essere membri di un’organizzazione internazionale.
Obiezione 2: Gli Stati non sono abituati a pensare al diritto internazionale come dominato da Stati.
Obiezione 3: Gli Stati non hanno voce in capitolo in merito alla struttura del Comitato, alla nomina dei suoi membri etc.
In realtà esiste nell’ambito della struttura più ampia della Croce Rossa una Conferenza di Stati, quindi anche tale obiezione è superata.
Obiezione 4: L’articolo 2 dello Statuto del Comitato evoca il diritto svizzero, quindi il Comitato è sottoposto a diritto nazionale (interno).
In realtà vi sono altre strutture a livello internazionale che rimandano nei loro statuti al diritto interno.
23.10.06
Parere della Corte Internazionale di Giustizia, 11 Aprile 1949, in riferimento a danni arrecati a persone facenti parte del Comitato. La Corte ha stabilito che:
- Per valutare la personalità giuridica di un ente non è necessario che tale ente sia titolare degli stessi diritti e dovere dei soggetti tradizionali (cioè gli Stati).
- Non necessariamente i diritti e i doveri devono collocarsi nell’ambito dell’ordinamento internazionale (ricordiamo che la Croce Rossa è un’associazione di diritto svizzero) ma la cosa determinante sono le funzioni che questo ente svolge, soprattutto nell’ambito dell’ordinamento internazionale.
Dobbiamo dunque vedere che atti e che comportamenti sono posti in essere dal CICR in ambito internazionale e quali comportamenti e atti sono posti in essere dagli Stati e dagli altri soggetti di D.I. nei confronti del Comitato.
Che trattamento viene riservato al CICR e ai suoi funzionari?
Fin dalla sua costituzione il CICR ha richiesto un particolare trattamento per i suoi funzionari.
- Possibilità di usare insegne per il riconoscimento dei funzionari del CICR;
- Il CICR rilascia ai funzionari documenti di missione con i quali si invitano le autorità civili e militari a non ostacolarli nello svolgimento della loro attività;
Negli anni ’70 la Commissione per il Diritto Internazionale ha presentato un progetto di trattato, poi divenuto Convenzione sulla prevenzione e repressione dei reati contro le persone che godono di protezione internazionale. Durante i lavori preparatori molti Stati hanno riconosciuto la necessità di far beneficiare delle garanzie previste nella Convenzione anche i funzionari del CICR. In realtà, la Convenzione non prevede nulla in merito al CICR. Gli Stati, infatti, sempre durante i lavori, hanno ritenuto sensato chiudere tale possibilità per evitare che altre ONG rivendicassero la tutela dei propri funzionari sulla base della stessa Convenzione e in riferimento al CICR.
Solo l’ordinamento interno prevedeva dichiarazioni/atti che contenevano disposizioni in merito al trattamento di riguardo per i funzionari del CICR.
Gli Accordi di Sede o Accordi Bilaterali (conclusi tra gli Stati e il Comitato) si moltiplicarono. Essi prevedevano che i funzionari del CICR disponessero di inviolabilità e immunità dalla giurisdizione. Gli Accordi di Sede offrono quindi al CICR immunità e garanzie equiparabili a quelle offerte alle organizzazioni internazionali.
- 1993 Accordo di sede con la Svizzera: ufficializza i rapporti tra le due parti, inoltre, prevede che sia reso noto al Comitato degli Affari Esteri i nominativi dei funzionari in modo da favorire l’avvicendamento delle cariche del personale.
- Al Presidente e agli alti funzionari del CICR, quando sono in visita in altri Paesi, è riconosciuto lo stesso trattamento riservato al capo di stato o capo di governo.
- A ogni Stato delle Nazioni Unite è accreditata una missione diplomatica, le credenziali dei capi missione fanno riferimento al CICR.
Ci sono in definitiva 3 elementi che fanno presupporre un riconoscimento di fatto del CICR da parte degli Stati:
- Diritto di Legazione: il CICR ha la possibilità di mandare missioni negli Stati (diritto di legazione attivo); gli Stati accreditano i propri rappresentanti presso il CICR (diritto di legazione passivo).
- Il CICR ha iniziato a stipulare accordi di sede ossia accordi internazionali con gli Stati e con le organizzazioni internazionali (ad es. con l’ONU). Che siano di rango internazionale gli accordi stipulati dal CICR è riconosciuto dalla Commissione del Diritto Internazionale -> è ampiamente riconosciuto al CICR la capacità di stipulare Accordi Internazionali.
- Capacità del CICR di far valere sul piano internazionale le proprie pretese.
Negli anni ’60, nell’azione di peace keeping in Congo, tre funzionari del CICR sono stati uccisi. Il Tribunale della CR ha sostenuto di fronte alle Nazioni Unite la necessità della convocazione di un Commissione che accertasse le responsabilità del caso. Alla fine l’ONU ha pagato un risarcimento pur non essendoci stato un vero e proprio riconoscimento di responsabilità diretta -> gli Stati, dal canto loro, hanno lasciato al Comitato la libertà di richiedere l’indennizzo.
Un caso simile era già capitato all’ONU “caso Bernadotte”. Il conte Folke Bernadotte, mediatore delle Nazioni unite, che era stato inviato a mediare il futuro assetto politico e territoriale della Palestina, fu assassinato a Gerusalemme. Il caso venne portato di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia la quale si era pronunciata affermando la necessità che Israele pagasse l’indennizzo per l’uccisione del proprio funzionario.
Atti o fatti degli Stati che assimilano il CICR a un’OI, esempi:
- atti unilaterali della Svizzera “occorre assimilare la CR a un’OI”
- due atti americani:
- Legge Foreign Relation Authorization Act
- Atto 1988 “si estendono alla CR i privilegi e le immunità delle OI”
- atti univoci, concordanti e ripetuti nel tempo, posti in essere dagli Stati e dalla CR stessa, che lasciano desumere il possesso di status di persona giuridica internazionale.
Altro esempio di costituzione di fatto di un OI è il caso del CSCE poi divenuto OSCE secondo quanto stabilito dalla decisione adottata a Budapest nel 1994 nella quale si legge:
“La nuova era di sicurezza e di cooperazione in Europa ha determinato un mutamento sostanziale nella CSCE e un sensibile ampliamento del suo ruolo nella formazione del nostro spazio di sicurezza comune. Per rispecchiare tale trasformazione, la CSCE in futuro sarà denominata Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). Il cambiamento di denominazione avrà effetto dal primo Gennaio 1995. A partire da tale data tutti i riferimenti alla CSCE saranno considerati riferimenti all’OSCE.”
Quindi, dal primo Gennaio la CSCE assume una nuova denominazione.
24.10.06
L’Origine della CSCE: l’idea originaria di indire conferenze periodiche in materia di tutela della sicurezza regionale, fu paventata sulla scia di un progetto di Trattato sulla Sicurezza in Europa elaborato nel 1954 dall’allora Ministro degli Esteri sovietico Molotov.
La proposta trovò l’opposizione dei Paesi Occidentali perché un simile progetto avrebbe separato l’Europa dagli Stati Uniti e lasciata isolata la NATO.
Il progetto fu ripreso nel 1966 su proposta dei Paesi che facevano parte del Patto di Varsavia, e, questa volta la proposta fu accettata dai Paesi Occidentali. La motivazione di tale ripensamento è dovuta al contesto storico particolare: agli inizi degli anni ’70 c’era bisogno di un forum di dialogo multilaterale, per affrontare le molteplici cause di instabilità presenti in Europa (nel periodo delle due Germanie e dell’ostpolitik tedesca, prima; e durante la guerra fredda, poi) e favorire la sicurezza del continente, attraverso la ricerca di una stretta cooperazione tra l’Est e l’Ovest.
Nel 1975 venne dunque convocata la prima Conferenza per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa, che portò in seguito alla firma dell’Atto finale di Helsinki, firmato il 1° agosto 1975 dagli allora 35 Stati aderenti che costituiva la CSCE.
Questa evoluzione ricorda quella delle Organizzazioni Internazionali che solitamente hanno avvio con la ricerca di cooperazione da parte degli Stati e, quindi, con la convocazione di una conferenza. La conferenza diplomatica rappresenta dunque il momento di partenza per la costituzione di un’O.I.
La CSCE nasce appunto come Conferenza Diplomatica conclusasi nel 1975 con l’Atto Finale di Helsinki.
- L’Atto finale di Helsinki non è un trattato internazionale (non è quindi vincolante per gli Stati) sia perché un atto derivante da una conferenza non ha mai tale titolo e tale peso, sia perché lo stesso Atto prevede che l’atto medesimo non sia soggetto alla registrazione da parte del Segretario Generale dell’ONU.
- L’Atto finale di Helsinki contiene al suo interno i cd. Seguiti ossia l’impegno degli Stati a ripetizioni d’incontri a scadenza quinquennale: si dà vita quindi a Conferenze Periodiche.
- Contenuti del documento:
- Prima parte: gli Stati che hanno partecipato alla Conferenza riconoscono i confini del blocco orientale e i confini di quello occidentale con la divisione delle due Germanie.
- Seconda parte: Riconoscimento dei diritti fondamentali degli individui.
- Altri capp: Sicurezza; Problemi di natura economica e sociale.
Dal 1989, con la caduta del muro, il collasso dell’Unione Sovietica e il conseguente riassetto Europeo, la domanda di cooperazione tra Stati si incrementa.
A partire dal 1990 c’è appunto un’accelerazione della collaborazione tra Stati all’interno della CSCE. Vengono a costituirsi nuove strutture e nuovi apparati in risposta alle questioni e ai problemi presentati dagli Stati. Nel 1990 la CSCE con la creazione di nuovi organi si istituzionalizza, e infatti con la Carta di Parigi si realizza l’istituzione di strutture nuove e funzionali:
- i Vertici: Riunioni di Capi di Stato e di Governo
- il Consiglio dei Ministri degli Esteri
- il Comitato di Alti Funzionari
- un Segretariato
- il Centro di Prevenzione dei Conflitti
- il Centro per le Libere Elezioni
Grazie alla accresciuta complessità e nuova capacità di risposta della CSCE, la cooperazione tra gli Stati si accentua.
1992 vengono aggiunti nuovi organi e viene adottato un documento nel quale si afferma che la CSCE sia un Accordo Regionale ai sensi del Cap. VIII della Carta delle NU. Tale capitolo contiene disposizioni secondo cui le Organizzazioni e gli Accordi Regionali possono collaborare con l’ONU per la sicurezza e la cooperazione.
1993 nel Consiglio di Roma della CSCE gli Stati decidono di riconoscere alla CSCE e ai suoi funzionari i privilegi e le immunità riconosciute alle O.I. e ai loro funzionari.
1994 con il Documento di Budapest gli Stati adottano la decisione di cambiare la denominazione alla CSCE che diventa così OSCE.
[più volte gli Stati hanno affermato di non voler costituire nell’ambito della CSCE una nuova O.I. Nonostante ciò, essi hanno continuato ad avere comportamenti di cooperazione al suo interno ed è a causa della periodicità delle Conferenze, da essi ricercata, e dell’aumentata richiesta di concertazione che la CSCE si è ampliata e strutturata tanto da venire ‘nei fatti’ a costituire una nuova O.I.]
Anche la pratica d’ammissione alla CSCE ricalca quella delle O.I.: La pratica di ammissione alla CSCE è una pratica che si è perfezionata nel 1991. Nel 1991 l’Albania, che era rimasta fino ad allora isolata, ha superato l’isolazionismo chiedendo di entrare nella CSCE. Il Consiglio dei Ministri della CSCE nell’Atto Finale hanno ammesso l’Albania dopo che quest’ultima ha accettato l’AQUIS della CSCE (ossia tutte le decisioni e gli atti fino a quel momento presi e messi in atto). Dopo dell’ammissione dell’Albania, gli Stati che intendono prendere parte all’OSCE sono sottoposti a votazione.
30.10.06
Assimilazione OCSE ad un’organizzazione internazionale:
Funzioni: L’OSCE, di cui anche la Santa Sede fa parte, ha quali obiettivi la sicurezza, tutela dei diritti dell’uomo e cura di specifici aspetti economici. Concentra le proprie attività in gestione delle crisi, ricostruzione post-bellica e diplomazia preventiva.
Struttura: L’OSCE è costituita da un complesso di organi parte dei quali persegue interessi degli Stati, mentre gli altri perseguono gli interessi dell’Organizzazione stessa. Tra i vari organi ne ritroviamo in particolare uno di estrazione Parlamentare e uno giudiziario.
Ruolo: Dopo l’istituzionalizzazione l’OCSE non può più essere considerata una Conferenza Diplomatica, in quanto la complessità acquisita attraverso i vari organi e gli obiettivi comuni perseguiti a livello internazionale, le conferiscono un ruolo diverso dall’originario e assimilabile a quello di un’O.I.
Procedura d’Ammissione: L’Albania è stata ammessa, attraverso una procedura molto simile a quella delle O.I., previa accettazione dell’Aquis. Dopo l’Albania, gli Stati richiedenti ammissione vengono sottoposti a votazione.
Definizioni attribuite all’OCSE: Queste espressioni dicono di più del ruolo che essa svolge e dimostrano che l’OCSE non è una semplice Conferenza di Stati ma presenta alcuni dei tratti tipici dell’O.I.
- “Foro in cui si discute e si agisce in conformità..”
- “Istanza di decisioni e cooperazione”
Al par. 4 dell’art. 1 della Carta delle NU vengono definite le finalità dell’Organizzazione quali il “Costituire un centro per il coordinamento dell’attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.” Questa espressione, che ricorda quella attribuita all’OSCE, pone un ulteriore tassello per l’avvicinamento dell’OSCE alla personalità delle O.I.
- La dottrina ha coniato una nuova espressione per definire l’OSCE: “Soft International Organization” : Gli impegni e gli atti presi dagli Stati all’interno dell’OSCE sono impegni ed atti di soft law, sono vincolanti anche sotto il profilo giuridico e possono produrre effetto di ricaduta ossia possono concorrere alla formazione dell’opinio iuris internazionale. Le materie trattate dall’OCSE vengono sottratte al dominio riservato degli Stati.
Come nasce un’organizzazione internazionale?
Viene convocata una Conferenza Diplomatica su iniziativa di uno Stato il quale decide a chi estendere l’invito di partecipazione alla Conferenza nella quale verranno posti in essere i lavori per la redazione del trattato istitutivo. Il trattato internazionale contiene tutte le regole necessarie alla nascita dell’organizzazione, contiene indicazioni delle sue finalità, contiene le modalità di partecipazione dei membri, e indica le diverse competenze spettanti agli organi dell’organizzazione.
La Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati disciplina il modo in cui deve essere redatto il trattato, non dispone nulla, invece, per quanto concerne il contenuto del trattato.
Art. 5 della Convenzione di Vienna: “la presente Convenzione si applica senza che ciò pregiudichi le norme pertinenti dell’organizzazione”
Tutte le regole della Convenzione valgono per tutti i trattati, anche per quelli istitutivi MA: se l’OI decide che ci sono delle regole particolari che devono valere solo per se stessa, queste regole sono superiori rispetto alle disposizioni della Convenzione. In altre parole: se l’OI decide ce ci sono degli elementi (norme) particolari che devono valere solo nel loro contesto, in conformità dei loro accordi, la Convenzione non pregiudica tali norme (elementi) che prevalgono in quel particolare contesto dell’OI.
Esempio: La Conv. Di Vienna stabilisce che se il trattato internazionale viene stipulato in forma solenne gli Stati negozianti devono firmare e poi ratificare il trattato. Non si prevede che tale ratifica venga poi comunicata ai Parlamenti Nazionali. L’ILO, però, in conformità all’art. 5 fa eccezione, e dispone l’obbligo di ratifica ai Parlamenti Nazionali in quanto ritiene tale azione “caso particolarmente rilevante” per l’organizzazione.
Caratteri distintivi dei Trattati Istitutivi delle OI:
- Permanenza nel tempo: i trattati istitutivi generalmente non contengono clausole temporali poiché le OI sono fatte per durare nel tempo. Vi sono ovviamente eccezioni come il caso della CECA il cui atto istitutivo conteneva una clausola temporale della durata di 50 anni. Una volta trascorso tale periodo, nel 2001, gli Stati membri hanno deciso di non rinnovarla e quindi l’organizzazione si è estinta. Un altro caso particolare è quello dell’IRO, l’Organizzazione Internazionale per i Rifugiati, istituita per solo 5 anni nel periodo post-bellico ritenendo appunto il problema dei rifugiati un problema temporaneo.
Il trattato istitutivo di un’OI è soggetto ad usura del tempo, questo significa che esso rispetta le esigenze del tempo in cui è stato creato e che con il passare degli anni sorge la necessità di adattarlo a nuove esigenze sorte ex-post. L’esigenza di modifiche poste al trattato fanno sì che il trattato contenga delle esplicite e specifiche clausole di modifica dell’atto. Generalmente la modifica è attuata con votazione a maggioranza e non all’unanimità. (La Carta delle NU contiene due clausole di modifica. Le modifiche alla Carta Onu possono essere di due tipi: emendamento e revisione, previsti rispettivamente agli articoli 108 e 109 della Carta stessa.)
- Integrità del trattato: i trattati istitutivi non prevedono la possibilità di apporre riserve al trattato, ossia la possibilità di non assumere un impegno in merito ad una disposizione del trattato da parte di uno Stato che vuole aderire al trattato. La mancata possibilità di apporre riserve è funzionale alla volontà che tutti gli Stati membri siano legati da un impegno comune.
- Prevalenza dell’Atto istitutivo su altri impegni internazionali: questo aspetto vale in particolare per l’ONU sulla base di due disposizioni incrociate: l’art. 103 della Carta dell’ONU (che spiega l’effetto di liceità che il Conforti collega alle raccomandazioni) e l’art. 30 della Convenzione di Vienna.
- Art. 30 Conv. di Vienna: disciplina gli obblighi che derivano agli Stati da accordi successivi contratti dagli stessi Stati nella stessa materia. L’articolo dopo aver determinato le regole da seguire in merito a tali casi, pone un’eccezione rimandandola all’art. 103 della Carta delle NU:
- Art. 103 della Carta delle NU: stabilisce che l’impegno assunto nel contesto dell’ONU in una determinata materia da un determinato Stato va onorato prima di tutti gli altri impegni presi dallo stesso Stato sulla stessa materia in altre OI. In pratica, tale articolo, afferma la superiorità degli impegni assunti dagli Stati nel contesto delle NU rispetto a quelli contratti con altre OI.
Come entra in vigore il trattato istitutivo di un’OI?
Non ci sono regole standard. Di solito si prevede, nella clausola finale, che i trattati istitutivi entrino in vigore al deposito di un numero minimo di ratifiche. (è difficile che si richieda l’unanimità, l’UE fa eccezione)
Esempi:
- Trattato istitutivo del Consiglio d’Europa: richiede la maggioranza di ratifiche dei 2/3;
- EURATOM: prevede la ratifica di 18 Stati, in questo caso indicati nominativamente;
- UNESCO: richiede la manifestazione di volontà e ratifica di 20 Stati.
Al di là del numero di ratifiche, l’entrata in vigore può basarsi su criteri quantitativi, qualitativi o combinati.
La Carta dell’ONU per esempio prevede criteri combinati:
l’art. 110 prevede infatti che debbano essere poste in essere ratifiche da parte dei 5 Stati membri permanenti addizionalmente al numero minimo di ratifiche –la maggioranza degli Stati firmatari, allora 51-
- par. 1 “Il presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali”
- par. 2 “Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti d’America, che notificherà ogni deposito a tutti gli Stati firmatari ed al Segretario Generale dell’Organizzazione non appena questi sia stato nominato.”
Nelle Organizzazioni a carattere finanziario, la clausola finale fa riferimento alla quota di capitale sociale sottoscritto. L’entrata in vigore di un’OI di tale natura è vincolata dalla sottoscrizione di una soglia minima di capitale sociale uguale per tutti gli Stati membri. Dopo la sottoscrizione ogni Stato potrà fornire quote diverse in base alle proprie possibilità.
Come nasce effettivamente un’OI?
Non è sufficiente che il trattato istitutivo venga sottoscritto ed entri in vigore perché si costituisca materialmente l’OI. Piuttosto è necessario che vengano costituiti materialmente gli organi, reclutato il personale ed istituita la sede. Di solito tra entrate in vigore del trattato ed effettiva costituzione dell’OI non c’è corrispondenza.
Generalmente è prevista la costituzione di una Commissione Preparatoria. Essa ha natura strumentale: serve per porre in essere gli atti da cui si costituirà materialmente l’OI e cesserà di esistere alla creazione materiale e all’effettivo inizio d’attività del primo organo della stessa.
Esempio: ONU-> Al termine della Conferenza di San Francisco è stato presentato un Rapporto del Comitato per la formazione di una Commissione Preparatoria ristretta di 14 membri che ha lavorato a Londra tra novembre e dicembre del 1945 per apprestare la struttura burocratica dell’Organizzazione, tra le quali le regole per il reclutamento dei funzionari. Alcuni temi sono stati discussi dalla Commissione, alcuni dei quali sono stati fonte di disaccordo, come ad esempio:
- Durata del mandato dei funzionari: si costituirono due scuole di pensiero: una affermava la necessità che il mandato dei funzionari fosse a termine; l’altra propendeva per un mandato a tempo indeterminato.
- Struttura dell’Assemblea Generale: per derimere la questione sulla strutturazione dell’assemblea vengono costituite 6 diverse commissioni ciascuna delle quali aveva il compito di discutere i problemi presentati da ciascun settore rilevante:
- Politica e Sicurezza,
- Economia e Finanza,
- Temi Umanitari,
- Amministrazione Fiduciaria,
- Bilancio,
- Affari Legali.
- Bilancio: Problema di ripartizione delle spese dell’organizzazione. Si sono voluti mutuare dalla FAO i criteri di ripartizione delle quote che ciascuno Stato avrebbe dovuto versare.
Il primo Bilancio approvato dall’Assemblea Generale nel 1946 prevedeva una ripartizione sbilanciata:
- 39,89% USA
- 11,98% GB
- 6,6% URSS
- 6,3% Francia
- 6,3% Cina
- 6,4% India
- 3,35% Canada
La quota degli Stati Uniti era anomala, e conferiva all’US un peso troppo grande e sproporzionato rispetto agli altri Stati. Per ovviare a tale situazione si è quindi provveduto a fissare una quota massima di contributi che ciascuno Stato poteva versare, in modo da non dare rilevanza eccessiva ad un singolo Stato.
10 Gennaio 1946 Prima Riunione dell’Assemblea Generale a Londra
12 Gennaio 1946 Elezione dei 6 membri non permanenti
17 Gennaio 1946 Prima Riunione del Consiglio di Sicurezza
1 Febbraio 1946 Nominato il Primo Segretario Generale, l’allora Ministro degli Esteri norvegese, Trygve Lie.
1 Marzo 1946 Tutto l’apparato dell’ONU si sposta a New York. Rockfeller dona i terreni per il Palazzo di Vetro.
31.10.06
le OI si distinguono in APERTE e CHIUSE a seconda che prevedano o meno l’ingresso di nuovi membri.
Nessuna organizzazione può considerarsi “ermeticamente chiusa” per il potere costituente detenuto dagli Stati. (es. i trattati istitutivi delle Commissioni Europee non prevedevano disposizioni per l’ammissione, nonostante ciò, altri Stati -diversi dagli originari- sono entrati a farvi parte).
L’effetto prodotto dall’ingresso di un nuovo membro attraverso l’adesione ad un trattato internazionale è che si amplia la sfera dei destinatari dell’atto stesso.
A seconda della procedura per l’ingresso la dottrina tradizionale distingue tra:
- Procedura d’Adesione: in questo caso sono prima i membri originari ad esprimere la loro volontà inserendo nel trattato istitutivo un’apposita clausola di adesione. Il nuovo membro manifesta successivamente la sua volontà d’aderire ed entra a far parte dell’OI senza bisogno di altro.
- Procedura d’Ammissione: in questo caso è il nuovo membro a chiedere per primo di entrare nell’OI i cui membri si pronunciano al riguardo in un secondo momento. Questo metodo comporta quindi che ci sia una candidatura e una procedura attraverso la quale l’OI decide di ammettere tale Stato (prevede il vaglio dei requisiti dello Stato candidato ad entrare nell’OI).
Differenze tra le due procedure: diversa sequenza temporale delle varie manifestazioni di volontà e la presenza o meno di una procedura di esame del nuovo membro.
Talvolta le due procedure possono essere presenti entrambe. È il caso degli Statuti Specializzati delle Nazioni Unite che prevedono un procedimento di adesione per quegli Stati che fanno già parte delle NU, mentre, per gli Stati che non ne fanno parte, il titolo di nuovo membro negli Statuti Specializzati si ottiene attraverso procedura di ammissione.
La dottrina si è interrogata sulla possibilità che esistesse una terza procedura consistente nell’attribuzione all’OI dell’iniziativa di ampliare la base sociale attraverso la formulazione di un invito ad un terzo. Ci si riferiva in particolare allo Statuto del Consiglio d’Europa il cui art. 4 prevede che il Comitato dei Ministri possa invitare a diventare membro del Consiglio d’Europa uno Stato che risponda ai requisiti dell’art. 3 dello stesso Statuto. In realtà si è ritenuto che in tal caso ci troviamo di fronte ad una procedura d’ammissione evolutasi nel tempo:
Caso:
Il Comitato dei Ministri invita la Turchia ad entrare a far parte del Consiglio d’Europa. L’Assemblea Generale protesta poiché non è stato richiesto il suo parere prima della formulazione del suddetto invito. Il Comitato dei Ministri ha applicato alla lettera l’art. 4. Per risolvere la disputa il Comitato dei Ministri ha adottato allora una disposizione allegata all’Atto Istitutivo nella quale afferma che si impegnerà a chiedere il parere dell’Assemblea Generale per l’allargamento della base sociale.
Il ruolo dell’Assemblea Generale è diventato sempre più rilevante: il suo parere prima orale, poi divenuto scritto, ha acquisito un peso rilevante a partire dagli anni ’90 con la caduta del muro e la creazione di nuovi Stati, i quali hanno presentato candidatura per entrare a far parte del Consiglio d’Europa. Il problema che si presentava, a questo punto, per il Consiglio era quello di far aderire membri non perfettamente in regola con l’art. 3 senza che tale articolo venisse modificato.
L’Assemblea Generale per ovviare la questione ha fissato dei requisiti per valutare la candidatura degli Stati e ha elaborato un procedimento per intervenire a monte e modificare i caratteri degli Stati discordanti con l’art. 3 prima che avvenga l’ammissione al Consiglio.
Tale procedimento si avvicina molto alla procedura d’ammissione. Esiste infatti un organo competente a valutare i requisiti degli Stati e in un momento solo successivo c’è un invito formale del Comitato previa accettazione del nuovo membro da parte dell’Assemblea Generale.
Procedura d’Ammissione all’ONU
La procedura d’ammissione all’ONU è disciplinata dalla Carta delle NU al cap. II dedicato ai membri dell’organizzazione.
- art. 3 “Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l’Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1 gennaio 1942, firmino il presente Statuto e lo ratifichino in conformità all’art. 110” . [non c’è nessuna posizione di vantaggio per i membri originari, i diritti e i doveri per gli Stati facenti parte dell’ONU siano essi membri successivi o originari, sono uguali per tutti]
Questo articolo contiene una presunzione assoluta: tutti i soggetti che hanno partecipato alla Conferenza di San Francisco o hanno firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1 gennaio 1942 hanno lo status di Stato. Ciò vale nei fatti per tutti i soggetti, tranne per la Bielorussia e l’Ucraina che all’epoca della Conferenza di San Francisco non erano soggetti di diritto internazionale ma che comunque hanno partecipato ai lavori della stessa.
- art. 4 dispone dell’entrata di nuovi membri all’ONU in un momento successivo alla sua formazione.
- par. 1 “Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell’Organizzazione, siano capaci di adempiere a tali obblighi e disposti a farlo”.
In questo paragrafo si afferma in particolare che solo gli Stati possono essere ammessi all’ONU. L’UE non può diventare, allo stato di cose attuale, membro delle NU; solo nel caso in cui essa diventi uno Stato Federale potrà aspirare ad un seggio nell’organizzazione.
Perché si riconosca uno Stato in quanto tale si fa riferimento al diritto internazionale. Non c’è una definizione di “Stato” nel trattato ma si rinvia alla definizione di diritto internazionale. (Nota: non si parla mai di riconoscimento dello Stato poiché il riconoscimento è un atto dichiarativo di natura politica e non ha alcuna valenza giuridica)
Il par. 1, in definitiva, ci offre solo un prerequisito oggettivo tutti gli altri esposti sono requisiti di difficile definizione (l’essere amanti della pace) e, in qualche modo, superflui (l’essere disposto ad adempiere gli obblighi –nessuno Stato al momento della richiesta d’entrata nell’OI affermerà diversamente-).
- par. 2 “L’ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza”.
Per quanto riguarda ‘chi deve presentare la candidatura’ il trattato se ne disinteressa. Tale compito, infatti, spetta ad un organo interno allo Stato e quindi la materia è disciplinata da un atto interno di cui, ovviamente, la Carta non si occupa.
La pratica vuole che la candidatura venga presentata al Segretario Generale.
L’Atto di Candidatura deve contenere tra le altre disposizioni anche la previa accettazione degli obblighi derivanti dallo Statuto.
6 Novembre 2006
L’art. 4 Carta delle Nazioni Unite disciplina la membership delle Nazioni Unite.
Ministati: sono membri dell’ONU anche gli Stati di dimensioni territoriali esigue e popolazione limitati, come ad esempio Andorra, San Marino, Palau, Tonga ecc.
La Carta delle Nazioni Unite contiene una disposizione all’ art. 2 par. 1 che specifica la sovrana eguaglianza di tutti gli Stati: per questo principio propugnato dalla Carta e per assenza di altre disposizioni in merito, possono entrare a far parte dell’OI anche i ministati con gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri membri dell’ONU.
Sono state presentate diverse proposte dagli Stati membri volte a trovare uno status più consono a quello dei cd. ministati:
- Nel 1970 l’USA ha proposto di introdurre accanto alle disposizioni dell’art. 4 lo status di Stato Membro Associato che è diverso dallo Stato a pieno diritto del diritto internazionale. Tale status di membro associato prevedeva la riduzione del peso di tali stati in diversi sensi:
- C’è chi sosteneva la necessità di non attribuire ad essi il voto;
- C’è chi propendeva per una ponderazione del voto;
- Altri volevano che questi Stati fossero affiancati ad altri Stati membri più grandi ma con un unico diritto di voto.
Questi progetti avrebbero modificato, comunque, la Carta delle NU.
Le proposte, però, non sono state accolte e il progetto è stato accantonato.
Di fatto l’Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza hanno ammesso moltissimi ministati nell’ONU anche per restare in linea con il principio di universalità dell’organizzazione. Tale principio (delineatosi già nel 1946 durante le prime riunioni degli organi dell’organizzazione, ma non esplicitato nella Carta) conferisce un respiro universale all’organizzazione prevedendo una larga possibilità d’entrata nell’OI a nuovi membri.
Nel 1946 su proposta statunitense si afferma la necessità di superare le perplessità nate in virtù dell’universalità delle Nazioni Unite e di permettere, così, l’entrata di 8 nuovi Stati membri: Afghanistan, Regno della Mongolia, Transgiordania, Irlanda, Islanda, Portogallo, Svezia e Albania. Tale proposta è vista di buon occhio anche dall’attuale Segretario Generale.
Critiche provengono invece dall’URSS che si oppone alla possibilità di rendere universale la natura dell’OI. Si oppone al progetto sostenendo la necessità di valutare con molta attenzione i requisiti dell’art. 4 per ogni nuovo Stato.
A causa del veto posto dall’Unione Sovietica la proposta statunitense venne respinta.
Nel 1948 l’Assemblea Generale approva un progetto di risoluzione, presentato dalla Svezia con modifiche successive apportate dalla Bolivia, il quale conteneva una formuletta nella quale si fa riferimento al principio di universalità: “preso atto del sentimento generale verso l’universalità…”
Un altro problema legato alla membership risiede nella possibile ammissione degli Stati neutralizzati.
Gli Stati neutralizzati o neutrali sono quegli Stati che hanno dichiarato attraverso atti interni ed atti internazionali di non utilizzale la guerra come strumento di offesa e di non voler essere coinvolti in conflitti armati.
L’Austria, ad esempio, ha dichiarato, con un atto costituzionale varato con legge del 26 Ottobre 1955, di essere uno stato neutralizzato.
È possibile ammettere all’ONU Stati neutralizzati??? Ci sono due elementi nella Carta da prendere in considerazione per rispondere a questa domanda:
- elemento a favore: l’art. 2 al par. 4 prevede che i membri debbano astenersi dall’uso della forza
- elemento contrario: art. 2 par. 5 che afferma il dovere dei membri delle NU ad appoggiare qualsiasi azione intrapresa dall’organizzazione e ad offrire assistenza in ciascuna di queste azioni. Tale articolo rimanda poi al capitolo VII nel quale sono presenti due articoli che pure si schierano in tale direzione:
art. 41 “Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i Membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche”
art. 42 “Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell’art. 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.”
L’Austria nel 1990 durante la Crisi del Golfo, nel momento in cui Iran invade Iraq, ha affermato che il suo status neutralizzato non sarebbe potuto prevalere se il Consiglio di Sicurezza avesse adottato misure coercitive, secondo gli artt. 41 e 42, perché lo Stato neutralizzato ha gli stessi obblighi degli altri Stati aderenti alla Carta delle NU.
Ciò è in linea anche con l’art. 103 nel quale si afferma che gli obblighi delle NU prevalgono su qualsiasi altro obbligo. In questo caso gli obblighi dell’ONU prevalgono sulla neutralità dello Stato.
Nel 1999 l’Austria, in relazione ad un’operazione NATO in ex-Jugoslavia, ha tenuto un comportamento diverso. Non ha autorizzato l’uso di strade e dello spazio aereo ai contingenti militari necessari a quell’operazione poiché non si trattava di un’operazione autorizzata dalle Nazioni Unite.
Status di osservatore nell’ONU: tali soggetti non hanno le stesse attribuzioni dei membri dell’ONU. Possono partecipare ai lavori dell’OI, ma non possono in alcun caso partecipare alle decisioni.
Domanda d’ammissione:
- L’art. 4 al par. 1 afferma che “Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino obblighi del presente Statuto”
Il Regolamento Interno del Consiglio di Sicurezza all’art. 58 e il Regolamento Interno dell’Assemblea Generale all’art. 134 presentano un contenuto analogo e affermano che: “la domanda presentata dal candidato deve contenere un esplicita dichiarazione nella quale si manifesta la volontà di accettare gli obblighi dello Statuto.”
La domanda deve essere un documento formale ossia firmato da organi interni capaci di formalizzare gli obblighi dello Stato a livello internazionale.
Nel 1947 la Birmania è stato il primo Stato ammesso con questa procedura.
- L’art. 4 al par. 1 cita inoltre che tali Stati devono essere “Stati amanti della pace” e che “a giudizio dell’Organizzazione, siano capaci di adempiere agli obblighi e disposti a farlo”. Questi due requisiti sussistono a discrezione dell’organizzazione, in quanto l’OI prevede organi adibiti a tale valutazione. L’organizzazione in questo senso gode di ampia discrezionalità.
Dopo gli anni ’60 la pratica ha visto, in realtà, un’ammissione quasi automatica dei candidati che hanno presentato domanda. Qualche remora è sorta solo per quegli Stati che erano stati divisi come la Germania la cui ammissione è stata sospesa fino al 1973, e le due Coree ammesse solo nel 1991.
Un altro problema affrontato dall’organizzazione in materia di membership è stato quello delle ammissioni condizionate. Questo problema ha interessato il caso italiano, avendo l’Italia presentato domanda d’ammissione nel 1946 ed essendo entrata solo nel 1955.
Caso:
Nel 1946 avevano presentato domanda d’ammissione, assieme all’Italia, anche Francia, Bulgaria, Ungheria e Romania. Solo la Francia e l’Italia soddisfacevano i requisiti previsti dall’art. 4.
Il Consiglio di Sicurezza era favorevole all’entrata di Francia ed Italia. L’URSS, però vi si opponeva chiedendo che fossero ammessi tutti e 5 i Paesi.
I lavori del Consiglio furono quindi bloccati dall’Unione Sovietica e lo restarono fino a quando l’URSS, di fronte al persistere delle posizioni del Consiglio, ha fatto valere il suo potere di veto facendo decadere tutte le candidature.
La situazione s’è sbloccata solo nel 1955 quando un blocco di 16 Stati è stato ammesso.
Questa pratica sovietica è stata molto criticata dagli USA che nel ’70 hanno però adottato la stessa politica per l’ammissione del Vietnam, condizionando l’entrata della Corea del Sud all’ONU.
Lo stesso ha fatto la Cina ponendo il veto al Bangladesh.
Per ben due volte l’Assemblea Generale ha richiesto il parere della Corte di Giustizia in merito all’ammissione:
- Nel 1947 quesito posto dall’Assemblea Generale alla Corte di Giustizia: può un membro del Consiglio di Sicurezza subordinare il proprio voto favorevole all’ammissione di un nuovo membro a condizioni non previste dall’art. 4?
Il 28 Maggio 1948 la Corte Internazionale di Giustizia emette un parere favorevole di 2 giudici contro 6. Nel parere si afferma che non è possibile prendere in considerazione requisiti diversi da quelli contenuti all’art. 4 par. 1 che sono requisiti sufficienti e indispensabili.
La Corte si è espressa interpretando letteralmente il par. 1 dell’art. 4 della Carta che prevede i 4 requisiti fondamentali dei membri delle NU che devono essere assolutamente soddisfatti.
Riferendosi poi al par. 2 dell’articolo, che cita “L’ammissione […] di uno Stato che adempia tali condizioni…”, la Corte ha precisato che il Consiglio di Sicurezza non può legittimamente rifiutare l’ammissione di uno Stato se tali requisiti sono soddisfatti.
I giudici contrari alla risoluzione della Corte Internazionale di Giustizia, sostenevano, invece, che le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dell’Assemblea Generale sono di carattere politico prima ancora che giuridico e comportano l’esame per lo più di caratteri non oggettivi. La discrezionalità di questi due organi è dunque molto ampia avendo un ampio margine di libertà per motivare le proprie decisioni. Ciò è in conformità anche con quanto dichiarato all’art. 24 della Carta, il quale conferisce al Consiglio di Sicurezza la competenza in materia di mantenimento della pace e della sicurezza. Se infatti tale organo ha una simile responsabilità non può accettare l’ammissione di Stati i cui comportamenti possano ledere la sicurezza e la pace. D’altronde, ampli poteri erano stati riconosciuti al Consiglio di Sicurezza anche i lavori preparatori della Conferenza di San Francisco.
La Corte non ha negato la discrezionalità del Consiglio ma ha ribadito che tale discrezionalità cessa quando si constata che i parametri dell’art. 4 sono rispettati. Questo parere rappresenta il primo parere che ha sconfessato la posizione assoluta dell’URSS.
- Nel 1949 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite si rivolge di nuovo alla Corte Internazionale di Giustizia in merito della possibilità di uno Stato di essere ammesso alle Nazioni Unite solo dall’Assemblea Generale nel caso in cui il Consiglio di Sicurezza sia paralizzato dal diritto di veto posto dai membri permanenti o impossibilitato a prendere una decisione.
Il 3 Marzo del 1950 la Corte Internazionale di Giustizia esprime un parere negativo. Secondo la Corte in conformità all’art. 4 par. 2, entrambi gli organi devono esprimersi a favore o a sfavore dell’ammissione di un nuovo Stato.
L’atto di ammissione è un atto complesso: devono esserci obbligatoriamente la proposta del Consiglio di Sicurezza e, in seguito a questa, la decisione dell’Assemblea Generale. Deve esserci compresenza dei due atti, altrimenti l’atto non è considerato valido.
In merito a questo caso la Corte ha interpretato il contesto per giungere a tale parere. Ha cioè analizzato tutto il trattato per definire come si collocano l’Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza all’interno della Carta. Questi due organi delle Nazioni Unite sono due organi principali non legati da accordi di subordinazione.
Procedura:
Il par. 2 dell’art. 4 non dice quali siano le maggioranze per l’adozione della proposta del Consiglio di Sicurezza.
Come vota dunque il Consiglio di Sicurezza?
L’art. 27 ci dice che ci sono due procedure con le quali vota il Consiglio di Sicurezza:
- Se ha a che fare con una questione procedurale (par. 2) vota con maggioranza di nove membri (qualsiasi peso esso abbiano);
- Se si tratta invece di una questione di fondo (par. 3) la maggioranza è più gravosa, infatti nei 9 voti devono essere compresi i voti dei membri permanenti. Se uno dei membri è contrario impedisce la deliberazione. Si tratta in questo caso del cd. diritto di veto, di cui però l’art. 27 non parla esplicitamente.
L’ammissione è ritenuta una questione di fondo quindi il Consiglio di Sicurezza adotterà la proposta d’ammissione con una maggioranza di 9 membri compresi i 5 membri permanenti.
Come vota l’Assemblea Generale?
L’art. 28 prevede due procedure di votazioni per l’Assemblea Generale:
- Per questioni importanti (par. 2) l’Assemblea vota con maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti.
- Una diversa procedura è prevista per le questioni meno importanti.
L’entrata di nuovi membri nelle Nazioni Unite è ritenuta questione importante.
Il Consiglio adotta gli atti per consensus, mentre l’Assemblea per acclamazione.
7.11.2006
La presenza e la partecipazione di uno Stato all’interno dell’organizzazione può subire modifiche dovute a vicende relative allo Stato o vicende dell’organizzazione stessa.
Ci sono solo due momenti stortici in cui si ha coincidenza tra vicende dell’organizzazione e vicende della membership:
- Nel momento della fondazione dell’organizzazione. Quando inizia ad esistere l’organizzazione inizia ad esistere la membership dei membri originari.
- Nel momento della fase conclusiva dell’organizzazione. Quando un’organizzazione cessa d’esistere lo fa anche la sua membership.
Durante la vita dell’organizzazione i fenomeni e la storia della membership possono variare.
Esistono due casi di perdita della membership (permanente o temporanea):
- Espulsione o Sospensione: che si verificano contro la volontà del membro stesso e, quindi, per decisione dell’organizzazione;
- Recesso: che avviene per volontà del membro dell’organizzazione.
L’espulsione comporta la perdita permanente della qualità di membro, e sorge quando vi sia una persistente violazione dei principi enunciati nello statuto dell’organizzazione.
La sospensione, invece, è prevista per violazioni meno gravi, ovvero in attesa che la gravità della violazione venga definitivamente accertata.
Sia la sospensione che l’espulsione sono procedimenti di competenza dell’organo investito dei supremi poteri relativamente alla vita dell’organizzazione. Per le Nazioni Unite è l’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Sicurezza a prendere decisioni in merito.
Per quanto riguarda il recesso, la Carta delle Nazioni Unite non lo prevede. Molti statuti di organizzazioni internazionali contengono clausole di recesso che disciplinano, appunto, la possibilità per gli Stati membri di uscire dall’organizzazione.
La perdita di qualità di membro può avvenire anche per vicende interne allo Stato, che portano ad un cambiamento del suo status. I casi più probabili sono lo smembramento o la successione.
Quali sono i diversi riflessi che si possono produrre nelle Nazioni Unite delle vicende dello status di soggetto internazionale?
Caso di smembramento: nel 1991 si è disgregata la formazione di Governo sovietica ed è avvenuta la dissoluzione dell’URSS. Le Nazioni Unite hanno subito forti ripercussioni da questa vicenda tanto più che l’Unione Sovietica rivestiva il ruolo di membro permanente.
Dalla disgregazione dell’URSS si sono costituiti numerosi Stati di nuova indipendenza, due di questi Stati (Bielorussia e Ucraina), pur non avendo lo status di soggetti di diritto internazionale, facevano già parte dell’ONU, tutti gli altri nuovi soggetti (meno i 2 citati) avrebbero dunque potuto inoltrare domanda di ammissione, ed effettivamente così è stato.
Il problema che si poneva all’organizzazione era chi avrebbe ricoperto, ora, il seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza.
Non essendoci disposizioni nella Carta disciplinanti un simile caso, i rappresentanti degli Stati di nuova indipendenza si sono riuniti nel 1991 e si sono pronunciati decidendo che l’attuale Russia avrebbe ricoperto il seggio permanente del Consiglio di Sicurezza.
L’acquiescenza dei membri delle Nazioni Unite ha poi legittimato tale procedura. L’accettazione silente è stata opposta solo da due Stati: Giappone e Germania che all’epoca ambivano a ricoprire un seggio permanente e che vedevano nella dissoluzione dell’Unione Sovietica una possibilità per raggiungere il proprio obiettivo.
Caso 2: La Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia era anch’essa membro permanente quando nel 1991 è avvenuto lo smembramento dello Stato. Dichiararono, allora, indipendenza Macedonia, Bosnia Erzegovina, Croazia, Slovenia e, le due Repubbliche Socialiste rimaste (la Serbia e il Montenegro) diedero vita alla Repubblica Federale di Jugoslavia. Tutti questi nuovi soggetti presentarono domanda d’ammissione alle Nazioni Unite. Nel frattempo il seggio della ex Repubblica Jugoslavia era stato occupato dei rappresentanti della nuova Jugoslavia, ossia Serbia e Montenegro.
Nel 1992 il Consiglio di Sicurezza e l’Assemblea Generale hanno affermato che la nuova Repubblica di Jugoslavia non poteva essere la continuazione della ex Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. (Questo evidenzia la politica dei due pesi e due misure rispetto al caso precedentemente esaminato, riguardante il seggio sovietico)
La Repubblica Federale di Jugoslavia è stata poi ammessa all’ONU nel 2000
Nel 2003 essa ha cambiato nome in Serbia-Montenegro e nel 2006 il Montenegro ormai indipendente ha ottenuto lo status di membro delle Nazioni Unite con risoluzione 60/264 dell’Assemblea Generale.
Caso 3: La Cecoslovacchia era un membro originario dell’ONU. Nel 1992 l’allora Segretario dell’ONU venne informato che la Cecoslovacchia non esisteva più e che al suo posto erano sorti due nuovi Stati la Repubblica Ceca e la Slovacchia.
Questi due nuovi Stati hanno presentato domanda di ammissione e dal Gennaio 1993 sono indipendentemente membri delle Nazioni Unite.
Caso 4: La Germania rappresenta un altro caso particolare per quanto riguarda le proprie vicende interne. Per la Germania il seggio è sempre stato uno ed unico, fosse stata divisa o unita.
Caso 5: Egitto e Siria, riunitisi, dal 1958 al 1961, nella Repubblica Araba Unita, hanno avuto un unico seggio all'ONU in questo periodo. Poi la Siria riacquistò l’indipendenza e, al posto della Repubblica Araba Unita, rimase la Repubblica Araba d’Egitto.
Caso 6: La Cina: Benché dal 1949 Mao si fosse affermato sulla scena cinese ed internazionale, i seggi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite erano occupati dai rappresentati del governo nazionalista di Chiang Kai-shek.
Questa situazione restò immutata fino al 1971 quando il Consiglio di Sicurezza ritenne lo stato di cose non ammissibile e, quindi, per reintegrare la Repubblica Popolare Cinese dichiarò i suoi rappresentanti i “legittimi ed unici” rappresentanti alle Nazioni Unite escludendo così i rappresentanti di Formosa.
Sospensione:
Se uno Stato viola gli impegni assunti ratificando la Carta allora scatta la cd. sospensione. La sospensione è disciplinata dall’art. 5 della Carta in cui si legge:
“Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale si sia intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un’azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall’esercizio dei diritti e dei privilegi di Membro da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L’esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.”
Questo articolo 5 non esplica tutti i casi di sospensione, infatti, l’art. 19 riporta:
“Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei suoi contributi finanziari all’Organizzazione non ha voto all’Assemblea Generale […]. L’Assemblea Generale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare, se riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.”
L’art. 5 disciplina la sospensione della qualità di membro dell’organizzazione. Ciò significa che lo Stato, a cui si applica l’art. 5, non può più partecipare alla vita di tutta l’organizzazione.
L’art. 19, invece, disciplina la sospensione del diritto di voto solo in Assemblea Generale! Ciò significa che la vita dello Stato, a cui si applica l’art. 19, continua in tutti gli altri ambiti dell’organizzazione che non siano quelli legati all’Assemblea Generale. Il membro dell’organizzazione non perde la sua qualità ma solo il diritto di voto.
Caso 1: La pratica, in relazione alla mancata applicazione dell’art. 19, si è affermata tra il ’61 e il ’65 durante una crisi dovuta al fatto che un certo numero di Stati si erano rifiutati di pagare delle spese dell’ONU per la tutela della pace in Congo e in Medio Oriente. Poiché la reazione di rifiuto dei pagamenti aveva interessato un numero elevato di Stati tra i quali figuravano anche alcuni dei membri permanenti, anziché sospendere gli Stati morosi (come previsto dall’art.19), l’Assemblea Generale ha saltato la sessione del 1964. Quindi l’Assemblea ha deciso di non tenere affatto la sessione per superare lo stallo generato dalla crisi. Questo evento ci dimostra che a volte la pratica si distanzia dalla Carta.
La Carta delle Nazioni Unite non prevede altri artt., oltre al 5 e al 19, che disciplinino la sospensione. La prassi ha evidenziato altri casi alternativi all’applicazione dell’art. 5 o 6 della Carta:
Caso 2: Durante il periodo di Apartheid in Sudafrica, con una risoluzione del 1964 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha respinto le credenziali dei rappresentanti sudafricani impedendo loro di partecipare ai lavori dell’Assemblea. Ciò è accaduto appunto perché mancava il consensus nell’Assemblea Generale che, in conformità all’art. 5 (o anche all’art. 6), avrebbe invece previsto la sospensione di qualifica di membro.
Proprio a causa della violazione sistematica dei diritti dell’uomo da parte del Sudafrica, alcuni Stati (tra cui il Kenya, il Camerun e l’Iraq) hanno presentato proposta formale d’espulsione di questo Stato.
Il Consiglio di Sicurezza ha votato con 10 voti a favore, 3 contrari e 2 astenuti. Poiché i voti contrari erano di Stati membri permanenti, Gran Bretagna, Francia e USA, non è stato possibile attuare la decisione e il Sudafrica non è stato espulso.
Caso 3: Un caso analogo è quello che ha interessato Israele. Il 5 Febbraio del 1982 l’Assemblea Generale ha adottato una risoluzione, in merito ai territori occupati da Israele, nella quale affermava che Israele non era amante della pace e che sistematicamente violava gli obblighi derivanti dalla Carta.
A causa del veto posto dall’USA, il Consiglio di Sicurezza non è riuscito ad adottare la risoluzione contro Israele.
13.11.2006
Ci sono diversi motivi che portano alla perdita di qualità di membro:
- la perdita di qualità di soggetto internazionale;
- la perdita dei requisiti per l’ammissione all’OI;
- se viene meno la qualità di membro di un’altra OI.
Esistono due modi per perdere la qualifica di membro dell’organizzazione: (1) per decisione dell’OI stessa, e quindi, si è di fronte a due uscite: l’espulsione o la sospensione del membro; (2) per decisione del membro stesso, ossia, il recesso.
- Per quanto riguarda la perdita dei requisiti d’ammissione all’OI, diversi statuti prevedono tali requisiti.
- Esempio 1: l’art. 4 della Carta delle NU prevede dei requisiti d’accesso.
- Esempio 2: l’Atto istitutivo del Consiglio d’Europa prevede all’art. 3 requisiti per l’ottenimento della qualità di membro, quali il rispetto dei diritti fondamentali, il rispetto della rule of law, il possedimento di una forma di Stato democratica.
- La perdita della qualità di membro di un’OI può comportare quella di un’altra OI. Ciò è particolarmente valido per gli Statuti Specializzati, infatti c’è una stretta relazione tra appartenenza agli Statuti Specializzati e appartenenza all’ONU.
- Esempio 1: l’Atto istitutivo dell’UNESCO prevede, art. 2 (dedicato alla membership) par. 5, che “gli Stati membri dell’organizzazione cessano ipso facto di essere membri dell’UNESCO se cessano di essere membri delle Nazioni Unite”.
- Esempio 2: Analoga disposizione è prevista dallo Statuto dell’ILO, che all’art. 2 par. 4, cita “I membri che vengono sospesi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, vengono sospesi anche dall’ILO, qualora l’ONU lo richieda”.
- Esempio 3: Discorso analogo si fa per le Organizzazioni finanziarie: il membro della BANK (Banca Mondiale) che cessi di appartenere all’IMF cessa automaticamente, dopo 3 mesi, di essere membro della BANK.
[Contrariamente, la FAO, non prevede nel proprio statuto disposizioni legate alla membership ONU]
Perdita di qualità di membro per Recesso:
Il recesso è la facoltà del membro di sciogliersi unilateralmente dal vincolo associativo.
Molti statuti di OI prevedono la possibilità (clausola) di recesso sottoponendola a due requisiti:
- che il membro recedente dia all’organizzazione un congruo preavviso. Esso varia a seconda dell’OI: esempio: i membri del WTO che intendano recedere dall’OI devono dare un preavviso di 6 mesi; per l’ILO il preavviso deve essere di 2 anni.
- che il membro recedente abbia adempiuto agli obblighi che gli derivano dall’appartenenza all’organizzazione, in primo luogo quello relativo al pagamento dei contributi.
In alcuni casi il recesso è previsto come conseguenza automatica della mancata accettazione di certi emendamenti all’atto costitutivo (ciò è, per esempio, previsto all’art. 94 dell’Atto Istitutivo dell’ICAO).
Problema: Ci sono OI che non prevedono espressamente la facoltà di recesso (è il caso di organizzazioni a carattere generale come ad esempio le Nazioni Unite e l’UE).
La prassi delle Nazioni Unite ha però registrato un caso di recesso nel 1965.
Nel 1965 l’Indonesia ha comunicato al Segretario delle Nazioni Unite di volersi ritirare dall’ONU per protestare contro l’elezione della Malesia come membro non permanente al Consiglio di Sicurezza.
Il Segretario Generale ha preso atto della volontà di recesso dell’Indonesia, senza però giudicare se il recesso indonesiano fosse lecito o meno.
Di fatto, l’acquiescenza degli Stati membri al recesso dell’Indonesia dalle Nazioni Unite, ha lasciato intendere che in ambito ONU ci sia la tendenza a non ostacolare il volontario recesso di uno Stato membro.
Il recesso dell’Indonesia è legittimo o no??? La Carta non contempla il recesso. Nei lavori preparatori dell’Atto Istitutivo dell’ONU a San Francisco, si è discusso del problema del recesso. In merito si sono formate due scuole di pensiero, l’una a favore dell’annessione di una clausola di recesso nel trattato, e l’altra che vi si opponeva. Ovviamente, a prevalere è stata la seconda tendenza.
L’ONU persegue una finalità altissima che è “il mantenimento della pace e della sicurezza” e non è possibile per quest’organizzazione obbligare uno Stato a perseguire tale obiettivo se quello Stato non è più intenzionato al perseguimento e alla difesa di determinati valori.
In questi casi a decidere se è ammesso o meno il recesso è il Diritto Generale dei Trattati:
L’art. 54, della sez. 3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, disciplina l’estinzione o il recesso di trattati.
L’art. 56 esclude il diritto di recesso quando non previsto dalle parti.
L’art. 62 dello stesso trattato, però, prevede che “un cambiamento fondamentale ed imprevisto, intervenuto rispetto alle circostanze esistenti al momento della conclusione di un trattato, può essere invocato come causa di recesso, se:
- l’esistenza di tali circostanze aveva costituito una base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato;
- tale cambiamento abbia per effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi che rimangono da adempiere in base al trattato.”
Tale disposizione è detta principio rebus sic stantibus. Lo Stato può quindi recedere dall’OI qualora invochi la clausola del rebus sic stantibus.
Nel momento in cui uno Stato recede da un’OI, dopo aver assolto agli obblighi finanziari, il recesso non fa venire meno la validità dei trattati posti in essere dallo Stato recedente sotto l’egida dell’OI.
RAPPORTO SOCIALE:
Il Rapporto Sociale è quell’insieme di diritti ed obblighi connessi allo status di membro dell’OI.
Diritti:
Diritto di partecipare alla vita sociale dell’ente (diritto non esplicito nello statuto ma imprescindibile). Tale diritto si concretizza nel
- diritto di rappresentanza (nominare i propri rappresentanti all’interno degli organi di Stati membri dell’organizzazione)
- diritto di voto
- diritto di contribuire alla designazione di rappresentanti di Stati negli organi ristretti.
Per esempio: Lo Statuto del Consiglio d’Europa prevede all’art. 14 che lo Stato membro abbia un proprio rappresentante nel Comitato dei Ministri (organo in cui sono rappresentati tutti gli Stati). L’art. 25 invece disciplina la composizione dell’Assemblea Parlamentare che non è un organo governativo, ma è composta da rappresentanti dei Parlamenti. Ciascuno Stato membro concorre alla votazione del Segretario Generale esplicando in tal modo il diritto di rappresentanza.
Diritto di voto:
Il diritto di voto si esplica secondo le procedure e le maggioranze che l’atto istitutivo prevede per ciascun organo. Questo diritto si basa sul principio di parità giuridica dei membri e in generale vale la formula di “uno Stato, un voto”.
Vi sono però eccezioni:
- il voto può per esempio essere ponderato. Può avere, quindi, un peso diverso in base agli indici presi in considerazione (territoriali, demografici, economici ecc.)
- il voto può avere peso diverso a seconda del diverso impegno finanziario (in questo caso c’è affinità con società per azioni). Ad esempio nel FMI ciascuno Stato ha un peso di voto in base alla quota di capitale sottoscritta.
- Il voto può essere espressione del peso politico dei membri. Ad esempio nel Consiglio di Sicurezza siedono i membri permanenti il cui voto è in grado di bloccare le delibere.
- Il voto può essere sospeso o affievolito in determinate circostanze, secondo quanto disposto per esempio, dall’art. 19 della Carta delle NU.
Diritto di pretendere da altri membri il rispetto degli obblighi sociali: tale diritto è tutelato da norme di diritto internazionale generale (sanzioni primarie) e da sanzioni specifiche dell’ordinamento proprio dell’organizzazione (sanzioni secondarie).
È principio unanimemente riconosciuto del diritto dei trattati che la violazione dei suoi obblighi da parte di uno Stato legittima gli altri a sollevare l’eccezione di inadempimento (art. 60 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati).
Tale diritto è tutelato anche da sanzioni previste nello Statuto dell’OI: ad esempio l’art. 41 della Carta dell’ONU prevede sanzioni non implicanti l’uso della forza, e l’art. 42 prevede sanzioni implicanti l’uso della forza.
Diritto di godere dei servizi predisposti dall’OI in favore dei membri (La Banca Mondiale prevede, per esempio, per i suoi membri l’erogazione di prestiti; il WIPO prevede il deposito per i brevetti valido per tutti gli Stati)
Diritto di recesso
Obblighi:
- Serbare la condotta prevista dallo Statuto,
- Cooperare con l’OI per il raggiungimento delle finalità sociali,
- Proteggere le funzioni dell’OI attraverso la concessione di immunità e privilegi ai funzionari e agli organi dell’OI,
- Dare attuazione nel proprio ordinamento dell’atto istitutivo e a tutti gli atti emanati dagli organi dell’OI,
- Contribuire al finanziamento dell’OI.
Tali obblighi vanno rispettati in conformità con due principi:
il principio di pacta sunt serranda e il principio di buona fede previsto dall’art. 26 della Convenzione di Vienna il quale riporta che “ogni trattato in vigore obbliga le parti e deve essere da esse eseguito in buona fede”.
A violazione di questi obblighi possono ricollegarsi delle sanzioni che sono diverse a seconda dell’organizzazione di cui si tratta.
Generalmente, si concretano nella sospensione o privazione di alcuni diritti di cui i membri sono titolari. (esempio: art. 5 e 6 della Carta delle Nazioni Unite; artt. 8 e 9 dell’atto istitutivo del Consiglio d’Europa).
Molte OI si sono dotate di Sistemi di Monitoraggio del rispetto dei diritti da parte degli Stati membri. Tale funzione è affidata ad organi interni all’OI oppure ad organi istituiti ad hoc. Per esempio il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha istituito una procedura di controllo “per temi” come ad esempio il funzionamento delle istituzioni democratiche, il funzionamento del sistema giudiziario ecc. Tutti gli Stati sono tenuti a rispondere a questionari in materia di istituzioni e procedure interne previste per l’attuazione degli obblighi derivanti dall’OI (su quei temi specifici). Questo tipo di procedura è detta di peer review ossia un controllo tra pari. Un'altra caratteristica del peer review è che si tratta di un controllo ciclico, cioè, che si ripete nel tempo.
Vi sono anche altri tipi di controllo posti in essere dalle organizzazioni. Sempre restando in ambito di Consiglio d’Europa, esso prevede, per il controllo del rispetto della Convenzione di Tutela dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, un organo giudiziario, ossia la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che è appunto un tribunale internazionale e davanti al quale lo Stato, contro il quale è stato introdotto un ricorso, è tenuto a rispondere. Ovviamente tale procedura non è ciclica, ma occasionale ed il controllo è di natura giudiziaria. Se lo Stato è giudicato colpevole, il rispetto della sentenza sarà sottoposto a controllo dei Comitato dei Ministri, controllo stavolta politico.
14.11.2006
I Trattati Internazionali vincolano sono gli Stati che li hanno ratificati. Tranne in casi particolari il trattato internazionale non è amputabile all’Organizzazione Internazionale ma agli Stati che ne fanno parte.
Alcuni obblighi di un’OI possono gravare solo su alcuni membri dell’organizzazione stessa.
Esempio: il Consiglio d’Europa prevede all’art. 3 del suo Statuto dei requisiti espliciti quali il rispetto dei diritti fondamentali e il rispetto della regola dello Stato di diritto: “Ogni Membro del Consiglio d’Europa riconosce il principio della preminenza del Diritto e il principio secondo il quale ogni persona soggetta alla sua giurisdizione deve godere dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Esso si obbliga a collaborare sinceramente e operosamente al perseguimento dello scopo definito nel capo I.” Dopo la caduta del muro, gli Stati di nuova costituzione hanno chiesto di essere ammessi al Consiglio d’Europa. Non tutti, però, rispettavano tali requisiti, non tutti avevano una forma di governo democratica. Venne allora chiesto dall’Assemblea Parlamentare a ciascuno dei candidati di assumere impegni specifici ed individuali per il raggiungimento dei parametri (specie di quello democratico che è fondamentale per essere ammessi al Consiglio d’Europa). Tali obblighi erano specifici in quanto interessavano determinati ambiti ed erano obblighi individuali in quanto erano diversi a seconda dello Stato preso in considerazione, non gravavano su tutti gli Stati membri ma solo su quello considerato.
Quindi esistono obblighi di natura diversa che possono gravare o su tutti gli Stati membri o solo su alcuni di essi.
Sulla conformità a tali obblighi sono previste da molte OI procedure e strutture di monitoraggio, come già detto in precedenza.
SANZIONI: sono previste in caso di mancato rispetto degli obblighi.
Alcuni atti istitutivi contengono disposizioni in merito alle sanzioni come, ad esempio, fa la Carta delle Nazioni Unite agli artt. 41 e 42.
Le stesse procedure di monitoraggio talvolta prevedono esse stesse delle sanzioni. Per esempio: il Consiglio d’Europa ha istituito un’Assemblea di Monitoraggio per gli Stati di nuova costituzione dopo la caduta del muro. Questa Assemblea ha il compito di controllare se lo Stato ha adempiuto all’attuazione delle misure necessarie all’adempimento degli obblighi e di presentare al Consiglio un parere in merito.
C’è da domandarsi se la filosofia sottesa alle procedure di monitoraggio sia confacente all’applicazione di sanzioni se lo Stato effettivamente non rispetta gli obblighi.
La filosofia del monitoraggio non è tanto quella di sanzionare lo Stato ritenuto irrispettoso degli obblighi, quanto quello di aiutare tale Stato a superare i problemi riscontrati nel monitoraggio. Anche se l’Assemblea ha previsto che, laddove il monitoraggio sia sempre negativo, passi al Comitato dei Ministri per eventuale adozione di sanzioni, comunque, la filosofia va verso un’altra direzione: in pratica si vuole aiutare gli Stati nell’avvio verso la democrazia suggerendo loro soluzioni concrete.
Uno Stato che viene meno ad un impegno assunto commette un illecito internazionale e deve quindi rispondere con la responsabilità internazionale in illecito.
L’obbligo di cooperare con l’OI in modo da realizzare le finalità per cui è stata creata e di proteggerne le funzioni attraverso la concessione alla stessa e ai suoi agenti di una serie di immunità e privilegi, si concreta in appositi accordi i quali specificano la condotta che gli Stati debbono tenere:
- sia allorché si tratta di fissare la sede dell’OI in un territorio e di proteggerne il funzionamento e la libertà d’accesso cd. Accordi di Sede;
- sia di garantire le organizzazioni e i suoi agenti da indebite ingerenze dello Stato territoriale cd. Accordi sulle Immunità ed i Privilegi.
L’Accordo di sede è un accordo bilaterale che impegna l’organizzazione in quanto tale e lo Stato di residenza dell’OI, e si ispira a quegli accordi che gli Stati generalmente stipulano per assicurare le relazioni bilaterali tra di loro (esempio: missioni diplomatiche). Per dirla in altri termini, il contenuto dell’accordo di sede rispecchia quello dell’immunità e dei privilegi riservati al capo e ai funzionari della missione diplomatica nei rapporti bilaterali tra Stati.
La Carta dell’ONU contiene un’esplicita disposizione con riferimento agli accordi di sede e che giustifica gli accordi in tal senso. All’art. 105 della Carta si legge:
“ 1. L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini.
2. I rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell'Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all'Organizzazione.
3. L'Assemblea Generale può fare raccomandazioni allo scopo di determinare i dettagli dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni Unite delle convenzioni a tal scopo”.
È importante sottolineare che l’oggetto della tutela dell’accordo di sede è l’attività dell’organizzazione non tanto il luogo in cui essa si esplica.
- Inviolabilità della sede: essa impone allo Stato un obbligo negativo di “non facere”, infatti, l’inviolabilità della sede comporta che, lo Stato nel cui territorio tale sede è situata debba astenersi da ogni atto che costituisca esercizio del suo potere di imperio in relazione a persone o cose che si trovano in tale sede (sono quindi proibiti arresti, perquisizioni, confische, sequestri, etc.)
Ci sono però due limiti:
- Lo Stato può porre in essere gli atti suddetti quando l’organizzazione lo abbia autorizzato rinunciando alla propria immunità,
- Gli atti di natura privata compiuti dall’organizzazione in quanto soggetto di diritto interno possono essere sottoposti alla legge locale.
Oltre agli obblighi negativi, lo Stato di sede ha anche degli obblighi positivi che si esplicano nel porre in essere atti per rendere possibile lo svolgimento dell’attività dell’OI. Tali obblighi positivi sono:
- Garantire il libero accesso alla sede dell’OI ai funzionari dell’OI stessa;
- Garantire ogni forma di comunicazione dell’OI (es. tutelare la funzione dei corrieri);ù
- Assicurare la protezione e la custodia degli archivi e documenti dell’OI;
- Garantire la protezione dei beni dell’OI;
- Garantire afflusso di mezzi finanziari all’OI;
- Garantire la protezione degli agenti diplomatici anche al di fuori della sede dell’OI;
- Privilegi fiscali che si traducono nell’esenzione da tributi di natura diretta o indiretta e che si giustificano sulla base dell’esigenza di impedire che lo Stato territoriale approfitti della presenza sul suo territorio di una sede dell’organizzazione per recuperare, attraverso l’imposizione fiscale, una parte del suo contributo all’organizzazione stessa (Draetta).
Vi sono due categorie di persone che gravitano attorno alle OI:
- I rappresentanti degli Stati, che a loro volta si dividono in rappresentanti di Stati che siedono negli organi e i delegati di Stati che siedono permanentemente presso l’OI (esempio: l’Italia ha una rappresentanza permanente presso l’ONU che è detta, appunto, delegazione permanente);
- Gli agenti delle OI.
1. Per quanto riguarda le persone del primo gruppo, queste sono diplomatici che godono di immunità e privilegi garantiti dalla Convenzione di Vienna sulle Immunità Diplomatiche.
Essi godono delle più ampie immunità:
- inviolabilità personale,
- immunità dalla giurisdizione civile, penale ed amministrativa,
- godono di privilegi fiscali.
Per gli agenti diplomatici è lo Stato di appartenenza che negozia privilegi e immunità con lo Stato ospite; titolare dell’immunità è lo Stato di appartenenza del beneficiante.
Tali agenti degli Stati godono della stessa irresponsabilità dei diplomatici ma quasi sempre solo per gli atti che compiono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. L’irresponsabilità comporta che gli agenti degli Stati non possano mai essere chiamati a rispondere del loro operato, sia in sede civile che penale, nemmeno dopo la cessazione del proprio mandato. Essi possono essere perseguiti nel caso di violazione della legge locale ma, spesso, le convenzioni internazionali prevedono che l’unica misura che lo Stato possa adottare sia l’espulsione (previa procedura atta ad evitare abusi). (Draetta).
2. Per ciò che riguarda invece il secondo gruppo, i funzionari o agenti delle OI, è da rilevare che questa categoria di individui si suddivide in ulteriori due sottocategorie:
- gli agenti dell’OI legati ad essa da un rapporto fiduciario. Ossia gli agenti che costituiscono organi dell’organizzazione come, ad esempio, il Segretario Generale dell’ONU. Questi godono di massima copertura in materia di immunità, quindi:
- inviolabilità personale
- immunità dalla giurisdizione civile, penale ed amministrativa,
- godimento di privilegi fiscali,
- inviolabilità dell’esercizio delle funzioni (cd. irresponsabilità).
- gli agenti che sono legati all’OI da un rapporto di lavoro. Essi godono di una più modesta copertura essendo garantita solo l’irresponsabilità per l’attività svolta.
Una conferenza diplomatica è una riunione di organi, i delegati rappresentano ciascuno il proprio Stato di appartenenza e sono tenuti a farne gli interessi. L’atto finale si imputa a ciascuno degli Stati partecipanti alla Conferenza. Non è pensabile che tale Atto sia vincolante per gli Stati non consenzienti.
Fonte: www.sviluppoepace.it/
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Appunti di geografia
Diritto internazionale dello sviluppo |
Appunti del 1° semestre del corso (prof. Santini) |
Diritto internazionale dello sviluppo
L’insieme delle norme rivolte a una comunità costituisce l’ordinamento giuridico di tale società. La norma è un precetto che possieda i caratteri della generalità e dell’astrattezza. Questi due assunti valgono non solo in tutti gli ambiti nazionali ma anche in ambito internazionale.
Così, il diritto internazionale è l’ordinamento giuridico della comunità internazionale (in prima approssimazione la comunità degli stati).
C’è una differenza qualitativa importante tra i diritti nazionali e il diritto internazionale: le comunità di riferimento. I diritti nazionali si riferiscono alle persone fisiche o giuridiche stanziate in quel determinato territorio, mentre il diritto internazionale si riferisce agli stati.
Gli stati sono enti superiorem non recognoscentes, ovverosia sovrani nel proprio territorio e che dunque non riconoscono alcuna altra autorità. Gli individui, invece, accettano pacificamente di sottostare a qualcosa di superiore, a una sovranità superiore denotata appunto dallo stato e dagli organismi statali.
Partendo da questi assunti alcuni arrivano ad assumere che la comunità internazionale è fondamentalmente anarchica e dunque non capace di essere regolata, di sottostare cioè a un qualsiasi ordinamento giuridico.
Composizione della comunità internazionale
Quali sono i soggetti della CI? E’ una domanda assolutamente non corrispondente a “quali sono gli attori delle relazioni internazionali?”, in quanto più stringente e dai connotati più tecnici: ci si chiede appunto a chi siano imputabili i diritti e i doveri relativi all’ordinamento giuridico internazionale.
Di sicuro, come già accennato, sono soggetti del DI gli stati. Tradizionalmente, infatti, la stessa CI è nata come comunità di stati, con data di nascita fissata dagli studiosi (per convenzione) nel 1648, in corrispondenza della Pace di Westfalia e della fine della guerra dei 30 anni.
Oggi vanno di sicuro aggiunti agli stati in qualità di soggetti del DI le organizzazioni internazionali (includendo in tal discorso il caso particolare della UE).
Ci sono poi due altri attori internazionali che vengono normalmente e genericamente riconosciuti come soggetti del DI: la Santa Sede e l’Ordine di Malta.
Questione delicata è quella riguardante gli individui. Oggi Conforti ammette che –in effetti- anche gli individui possono essere riconosciuti e considerati soggetti di DI.
Tendenzialmente non sono invece attori di DI popoli e minoranze. La dottrina è invece divisa sulla soggettività internazionale di multinazionali e ONG: la situazione è certamente in evoluzione ma permangono forti dubbi e grandi differenze di vedute tra gli studiosi.
Gli stati
Si differenzia normalmente tra “stato comunità” e “stato organizzazione”. Il primo è definito come l'insieme delle persone che vivono in un determinato territorio e che sono soggette a leggi che le tengono unite tra loro, che le fanno convivere pacificamente. Lo “stato organizzazione” è invece l'insieme di organi e di apparati che governano e presiedono a quella determinata comunità.
E' proprio lo “stato organizzazione” a essere considerato soggetto del DI. Esso va inteso inoltre nell'accezione più ampia possibile, considerando il potere latu sensu (dunque non solo l'esecutivo), anzi, comprendendo in tale accezione gli organi decentrati, locali e regionali.
Perché si possa parlare di stato devono sussistere due requisiti: l'effettività (detta altrimenti “sovranità interna”) e l'indipendenza (o “sovranità esterna”).
Effettività
Con requisito dell'effettività s'intende l'esercizio effettivo di potere di governo nei confronti di una comunità stanziata su un territorio.
Esistono esempi di effettività mancante che possono essere utili nella comprensione del punto:
- non esercitano sovranità interna i governi in esilio da territori occupati militarmente (come durante la II guerra mondiale);
- non hanno sovranità interna i cosiddetti “stati falliti” (oggi, ad es., la Somalia);
- altro esempio molto calzante è quello relativo all'OLP, addirittura autoproclamatosi nel 1988 a Tunisi “Stato di Palestina”, senza però evidentemente esercitare alcun tipo di effettività sul territorio. E' possibile corroborare tale affermazione con un'implicazione pratica: esiste una sentenza della Cassazione italiana chiamata a rispondere (nel 1980) sulla procedibilità o meno nei confronti di Arafat nel nostro territorio. La difesa infatti si basava sul fatto che, essendo Arafat un capo di stato, non sussistessero le condizioni per proceder contro di lui. Ma, seppur l'OLP godesse di alcuni limitati diritti internazionali, la Cassazione ritenne Arafat non definibile alla stregua di “capo di Stato”, dichiarandolo dunque processabile. Ai giorni nostri, senza alcun dubbio, la lettura del caso sarebbe più complicata, in quanto l'autorità palestinese è ora presente fattivamente sul territorio ed esercita una propria qualche sovranità. Nonostante questo la dottrina ritiene ancora oggi che l'autorità palestinese non sia assimilabile ad uno stato vero e proprio e che dunque possegga il requisito di sovranità interna.
Indipendenza
Non bisogna compiere l’errore di considerare l’indipendenza dal punto di vista sostanziale o politico: a tali condizioni potremmo definire “stati” solo le maggiori potenze internazionali. A noi interessa la soggettività internazionale, il punto di vista giuridico, il punto di vista formale della questione. Questo requisito si ha quando uno stato è un ordinamento giuridico “originario”, quando può cioè fondare la propria legittimità su una costituzione originaria.
Esistono certamente casi nei quali, pure essendo presenti i termini “stato” e “costituzione”, manca comunque il carattere dell’indipendenza: è questo certamente il caso degli stati federali (che sono dipendenti da una costituzione federale superiore).
C’è poi il caso degli “stati fantoccio”, nei quali l’indipendenza formale sembra garantita ed invece si hanno ingerenze nella vita politica interna troppo forti (o totali) da parte di un altra compagine statale (pensiamo ad es. ai governi fantoccio insediati qua e là dai tedeschi durante la II guerra mondiale).
A suffragare tale discorso esiste il caso della signora Loizidou di Cipro. Questa signora possedeva alcuni terreni nella parte settentrionale (turca) dell’isola. Nella CEDU (firmata sia da Cipro che dalla Turchia) è sancito il diritto di proprietà, a giudizio della signora violato in quanto l’accesso fisico ai propri terreni le era impedito dall’occupazione turca. Dopo aver esperito tutte le vie di ricorso interne si rivolse alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Non ricorse contro la Repubblica Turco-Cipriota, che non era parte della CEDU e che nemmeno possedeva i minimi requisiti statali (era del resto riconosciuta dalla sola Turchia). La signora ricorre proprio contro la Turchia, trovando ragione presso la Corte che definisce la RTC un governo fantoccio, e sul cui territorio l’effettiva sovranità è garantito dalla Turchia stessa. Il ricorso viene pertanto ritenuto ammissibile e affrontato nel merito (a noi interessa fin qui, l’esito del ricorso non è fondamentale per i nostri scopi).
Una situazione simile si ha oggi in Transnistria con la condanna della Russia per ragioni simili a quelle contestate alla Turchia.
Per l’indipendenza è dunque fondamentale anche il dato sostanziale, il dato meramente formale è importante ma non sufficiente.
Ma bastano effettività e indipendenza? Possiamo avere altri requisiti? Ad es. democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo, l’essere amanti della pace? O magari altri requisiti informali come il riconoscimento da parte degli altri stati della CI?
Chiariamo il punto: uno stato con organizzazione di governo dotato di effettività e indipendenza è (appunto) uno stato e non serve altro. La prassi ci dice però che gli stati tendono a riconoscersi o negarsi reciprocamente. Questo però è un atto meramente politico. Il riconoscimento, in altre parole, non ha valore costitutivo: non serve il riconoscimento per poter parlare di stato. Ha solamente a che fare con le relazioni amichevoli tra le varie compagini (quando il riconoscimento è de iure il rapporto amichevole è forte. Quando invece è solo de facto il rapporto è certamente più freddo).
Democrazia, rispetto per i diritti umani e amore per la pace non sono tra i principi fondanti di uno stato, ma sono sempre più spesso alla base del riconoscimento reciproco. Non hanno niente a che vedere dunque con i momenti costitutivi dello stato stesso, che sono ben altri (si prenda ad es. la dichiarazione dei 12 ministri degli esteri della CEE del 12 dicembre 1991: “noi riconosceremo quegli stati che dimostreranno di avere questi requisiti” (quelli appena ricordati). Ci si riferiva agli stati della disciolta URSS e della Jugoslavia, intendendo con questo quei paesi che sarebbero poi stati disponibili al trattare le questioni territoriali e di confine a tavolini e non con conflitti armati).
Caso Kosovo il 17 febbraio 2008 il Kosovo dichiara l’indipendenza con una delibera della propria camera legislativa. Si hanno subito i riconoscimenti formali di USA, Italia, GB, Francia e altri paesi europei. Tuttavia altri ne contestano l’indipendenza (come Serbia, Russia, ed altri dell’UE).
Ma è possibile parlare di stato kosovaro dotato di indipendenza e (soprattutto) effettività? Oggi l’ordine e l’effettività sono garantiti dall’UE, dalla NATO e dall’ONU (che sono tutte OI), per cui non sono ancora sufficienti le sole forze del piccolo paese balcanico. Le stesse disposizioni giuridiche interno del Kosovo rimandano ad atti di natura internazionale. Alcuni addetti ai lavori hanno dichiarato “prematuro” questo riconoscimento, ossia si tratta, a loro avviso, di una situazione che potrebbe evolvere in senso statale ma che ancora non è giunta al termine del processo.
Ad agosto i russi riconoscono Abkhazia e Ossezia del sud, comportandosi esattamente come gli USA nel caso kosovaro, a detta loro. Il ragionamento russo ha però dei punti deboli: il Kosovo, dal punto di vista dell’effettività, non subiva più il controllo Serbo dal termine del conflitto del 1999, grazie anche ad alcuni missioni di OI (e oggi è tra l’altro decaduta una risoluzione ONU del ’99 che garantiva nella loro totalità i confini serbi).
In Georgia invece la vicenda prende le mosse da un intervento militare russo. I georgiani non hanno iniziato la guerra, sono intervenuti contro degli insorti nel proprio territorio in maniera assolutamente legale dal punto di vista del diritto internazionale. La Russia ha risposto militarmente (in maniera peraltro sproporzionata) invadendo il territorio georgiano: lo stesso riconoscimento dei due territori è dunque illegale (o meglio, illecito, dal punto di vista del DI).
C’è un’altra questione da inserire: la dichiarazioni unilaterale d’indipendenza di territori sottoposti al controllo di un dato stato. Entra qui in gioco il concetto di autodeterminazione dei popoli. Due sono i possibili contenuti di questo concetto: l’autodeterminazione interna e quella esterna.
- interna: un popolo ha diritto a scegliere i propri governanti (coincide più o meno con una sorta di diritto “democratico”). Questo assume quasi ovunque solamente valenza politica, in pochissimi ristretti ambiti regionali può invece arricchirsi di una cornice giuridica vincolante (come nel caso europeo con la CEDU e il principio di libere elezioni espresso in tale carta);
- esterna: diritto di un popolo di sottrarsi dalla dominazione straniera (questo è invece un principio giuridico vero e proprio).
I kosovari rivendicano il diritto alla propria autodeterminazione esterna, senonché sussiste un problema: di solito questo diritto veniva fatto valere solo nel caso di dominazione coloniale o nel caso di popoli soggetti a occupazione militare straniera, ma solo a condizione che tale occupazione fosse avvenuta posteriormente all’enunciazione del diritto stesso (e dunque dalla fine della II guerra mondiale). I palestinesi invasi nel ’67 possono legittimamente invocare tale diritto. Ma la questione del Kosovo è di molto precedente alla II guerra mondiale, è parecchio risalente nel tempo.
Riconoscimento illegittimo: davanti ai casi kosovari e osseti ci troviamo di fronte al riconoscimento di entità che non sono ancora stati. Secondo la teoria Stimson il riconoscimento sarebbe illegittimo se compiuto verso stati sorti attraverso l’uso illegale della forza.
Un autore italiano, Villani, dice chiaramente che il riconoscimento del Kosovo è illegittimo. L’argomento che usa è la violazione di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, la 1244/99, quella che parlava di uno status autonomo del Kosovo nel quadro dell’integrità dei confini territoriali Jugoslavi (ora serbi). Quella risoluzione (mai abrogata dal CdS) fa sì che l’autoproclamazione d’indipendenza sia in violazione di una norma di diritto internazionale.
In realtà la situazione è forse più complessa: la risoluzione 1244/99 è ormai annosa e tiene conto della chiusura del conflitto armato prodotto in loco dalla NATO, cercando in tal modo di mediare e trovare un punto d’incontro in CdS tra le contrapposte posizioni USA e russa. In termini reali, l’autorità serba dal ’99 in poi non ha più esercitato alcun controllo sul territorio. In Abkhazia e Ossezia tutto ciò non è avvenuto, la sovranità georgiana sulle due regioni non era mai venuta meno.
Tornando al problema dell’autodeterminazione dei popoli (esterna, ovviamente): essa ha valenza consuetudinaria, è una norma che si impone a tutta la CI.
Si è formata attraverso una prassi costante degli stati, prassi comunque estrinsecata e implementata spesso in forme diverse tra loro (ad es. in sede ONU). Ma qual è il contenuto di questa norma consuetudinaria? Quando può essere fatta valere? In caso, come già ricordato, di dominazione coloniale o di occupazione straniera del territorio avvenuta con la forza (e dal 1945 in avanti, da quando cioè tale norma si è imposta al DI).
In quest’ottica né per il Kosovo né per l’Ossezia ci sono margini d’applicazione di tale norma. Si potrebbe però applicare tale principio anche nel caso di governo razzista e nel caso ci sia una discriminazione etnica sistematica ottenuta (eventualmente) tramite la forza. In Kosovo questo aspetto è chiaramente visibile con la pulizia etnica degli albanesi (e oltretutto già Milosevic aveva instaurato una sorta di governo razzista nei confronti dei kosovari albanesi). Questa tesi è riportata dalla corte costituzionale canadese in merito alla decisione sulla volontà del Quebec di separarsi dallo stato dell'acero e dichiararsi così indipendente. In quel caso nessuno di questi criteri era sussistente per cui la richiesta del Quebec era stata dichiarata del tutto illegittima.
I popoli
Sembrerebbe profilarsi, da questo diritto all’autodeterminazione dei popoli, una qualche soggettività internazionale degli stessi, così come parrebbe pure dal diritto allo sfruttamento delle proprie risorse naturali. In questo secondo caso, la dicitura “popoli” è usata semplicemente in sostituzione (in senso enfatico) di “stato”.
Diverso è per l’autodeterminazione. In questo caso “popolo” è termine utilizzato in contrapposizione con “stato”, non in mera metonimia. La dottrina osserva comunque come non esistano per i popoli strumenti per far valere tale diritto. Le vere e proprie conseguenze giuridiche di tale principio ricadono, come sempre, sugli stati e sul loro comportamento. Ne consegue così l’obbligo per gli stati “colonizzatori” o “occupanti” di ritirarsi appunto dai territori occupati, così come ne consegue che tutti gli altri stati hanno il dovere (l’obbligo) di non riconoscere e non dare sostegno alle azioni e agli atti “extraterritoriali” dello stato occupante, non legittimi dal punto di vista internazionale. Terza conseguenza: esiste ed è permessa la possibilità per gli altri stati di sostenere movimenti di liberazione nazionale nei territori occupati (che appunto lottano contro lo stato occupante).
Tutti questi doveri e diritti di ciascuno stato sono comunque relativi agli altri stati della CI: in pratica non ne rispondono certo di fronte ai popoli, ne rispondono solo di fronte alle altre compagini statali. Per cui, mancando dei canali appropriati per far valere un proprio catalogo di diritti e doveri, possiamo affermare che ad oggi i popoli non possono essere compiutamente considerati soggetti del diritto internazionale.
Le organizzazioni internazionali
Primo dato di fatto è che il fenomeno delle OI è abbastanza recente, risale più o meno al XIX secolo. Si consolida poi nel primo '900, con la Società delle Nazioni, per trovare poi definitiva affermazione nel secondo dopoguerra.
Le OI rappresentano l'istituzionalizzazione della cooperazione tra gli stati. Rappresentano cioè il momento in cui gli stati si accordano e formalizzano una cooperazione continuativa tra loro attraverso l'istituzione di questi enti funzionali, le OI, che hanno ragion d'esistenza proprio nella funzione della quale sono stati investiti (dagli stati, appunto).
Stati e OI non coincidono, ovviamente. Gli stati hanno una loro base territoriale e nell'esercizio del loro potere sono sovrani, in più lo esercitano a livello generale (sono enti sovrani). Le OI invece non hanno un proprio territorio (non sono dunque enti territoriali) e devono perseguire esclusivamente quei fini che sono esplicitamente indicati nei loro trattati istitutivi (dunque non esercitano dei poteri “generali”).
Il trattato istitutivo è la “costituzione” dell'OI, ci dice su cosa l'organizzazione stessa abbia competenza. E' possibile classificare le OI esistenti in:
- OI universali;
- OI regionali;
Oppure, seguendo una classificazione in termini di funzione:
- OI a vocazione politica;
- OI tecniche;
|
OI universali |
OI regionali |
OI a vocazione politica |
ONU |
UE (NATO, OSCE) |
OI tecniche |
WTO, FMI, BM, FAO |
NAFTA, OCSE, OPEC |
Attenzione a non confondere l'OCSE, in inglese OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con l'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa).
L'OSCE non è ancora riconosciuta da tutti come una OI, possiede un certo grado di istituzionalizzazione ma la sua soggettività internazionale è ancora in dubbio (come per la NATO).
Le OI sono intergovernative. Esse si reggono sulla dialettica tra interessi diversi: da un lato gli interessi generali dell'OI stessa, dall'altra gli interessi particolaristici (egoistici) degli stati che l'hanno creata. E' necessario che i due interessi siano in equilibrio tra loro, per evitare che le OI “scavalchino” gli stati rosicchiandone la sovranità.
Le OI devono possedere almeno due organi:
- un organo assembleare: nel quale raccogliere i rappresentanti degli stati parte (e dunque luogo degli interessi particolaristici degli stati);
- un segretariato: un organismo composto cioè da individui e che si occupi degli interessi generali dell'OI.
Esistono diversi meccanismi con i quali dosare i due tipi di interessi. L'organo fondamentale in tal senso è quello assembleare, in quanto lo stato deve (o meglio, vuole) mantenere in ogni caso una posizione importante e decisiva all'interno dell'ingranaggio dell'OI. Così potrebbe accadere che in alcune OI l'organo assembleare decida all'unanimità, dotando così ogni stato membro della possibilità di veto. In tal caso l'OI di sicuro non riuscirà ad esprimere i propri interessi generali con sufficiente autonomia.
Soggetti di DI sono quelle OI che effettivamente riescono a manifestare il proprio interesse generale accanto a quelli particolaristici degli stati. Quando l'interesse particolaristico prevarica quello generale, non si ha soggettività internazionale (OSCE e NATO).
La personalità di DI è diversa dalla personalità di diritto interno: nel primo caso si fa riferimento all'intrattenimento di rapporti con la CI, nel secondo caso è implicata solo la capacità della OI di entrare in rapporti giuridici con uno stato o con altri soggetti (di diritto interno) di quello stato membro. Nei trattati istitutivi spesso si specifica che l'OI ha personalità di diritto interno. Più difficile che venga riconosciuta esplicitamente quella internazionale. La personalità giuridica internazionale è una situazione erga omnes: sarà infatti capacità e compito degli organi della OI acquisire autonomia dagli stati e porsi in relazioni internazionali con stati terzi.
A volte nelle votazioni si procede con la modalità del consensus: nel momento in cui si deve votare una certa questione, il presidente dell'assemblea propone un testo che si considera approvato a meno che non ci sia almeno un'obiezione da parte di qualcuno. Politicamente questo procedimento consente di avere un risultato diverso dalla votazione all'unanimità, che invece potrebbe richiedere tempistiche molto più lunghe (problema che comunque con la votazione a maggioranza non si avrebbe).
Il sistema delle Nazioni Unite
A livello universale la più importante OI è certamente l'ONU con le sue vastissime competenze. Ad essa sono legate, collegate tramite accordi tante altre OI indipendenti come il FMI, la BM, la FAO, l'ILO, l'UNESCO, ecc. Questi sono i cosiddetti “istituti specializzati” dell'ONU (o agenzie specializzate), legate alle Nazioni Unite pur mantenendo una loro autonomia.
L'OMC (WTO) invece, pur essendo una OI universale e tecnica, non ha collegamenti formali con l'ONU. Nasce a metà degli anni '90 sotto la spinta da propulsore degli USA, conservando una propria spiccata autonomia.
UNDP, UNEP e UNICEF sono invece Organi Sussidiari dell'ONU. Sono diciamo “interne” al sistema ONU, dipendono ognuna direttamente da un organo statutario dell'ONU. Le Agenzie specializzate invece da questo punto di vista sono completamente autonome, possiedono un proprio trattato istitutivo.
Nell'ONU, oltre a questi organi, vi è un organo di composizione ristretta di stati, che esprimono appunto gli interessi dello stato d'appartenenza (il CdS).
- Assemblea Generale: sussiste la maggioranza dei 2/3 per le questioni più gravose. Di solito comunque è utilizzata la regola del consensus;
- CdS, ECOSOC: sono organi composti da stati. Il primo ne contiene 15 (di cui 5 membri permanenti e 10 a rotazione ogni 2 anni). Ogni anno si ha un parziale rimpasto. L'ECOSOC ha invece 54 membri;
- Segretariato: è la struttura facente capo al Segretario Generale;
- Corte Internazionale di Giustizia: organo individuale, si tratta di 15 giudici rappresentanti non l'interesse dello stato d'appartenenza ma l'interesse relativo alla corretta applicazione dello statuto dell'ONU in sé.
L'Unione Europea
All'indomani della seconda guerra mondiale inizia per l'Europa una stagione di veloce nascita di molte OI. Inizialmente sorge l'OECE, che si occupa dell'organizzazione degli aiuti del piano Marshall, e che si trasformerà poi nell'OCSE / OECD. Nel frattempo vedono la luce la NATO e, nel 1949, il Consiglio d'Europa, foro all'interno del quale gli stati europei sfornarono e continuano a sfornare una serie di convenzioni utili a rinforzare e rinsaldare i rapporti tra loro (la più importante è certamente la CEDU, la cui ratifica oggi è condizione minima necessaria per aderire al CdE).
In questo contesto s'inserisce il discorso, la dichiarazione di Schuman (vedi fotocopia), atto non giuridicamente vincolante ma politicamente fondante dell'Europa, ispirato dal pensiero di un altro politico francese, Jean Monnet.
In tale occasione Schuman propone di dare vita ad un'altra OI, diversa da quelle appena enumerate: la CECA, la prima delle tre Comunità Europee. Ma già dal discorso s'intende come la mira, l'ambizione finale sia di ben più ampio respiro rispetto alla semplice gestione sovranazionale del carbone e dell'acciaio. La logica iniziale era certamente quella di far venire meno uno dei più annosi conflitti del nostro continente, quello franco-tedesco sul carbone del loro confine alsaziano-renano. Come detto, però, lo stesso Schuman parla nel suo documento di “federazione europea”, oltrepassando perciò non poco i confini tecnici della CECA, come del resto avevano fatto e detto Monnet, Adenauer, De Gasperi e altri importanti statisti. In seguito a questo forte impulso politico, la CECA ha vita con il trattato di Parigi, firmato nel '51 ed entrato in vigore nel '52. Prima di questo passo c'erano addirittura state le firme degli stessi sei fondatori della CECA al trattato CED (Comunità Europea di Difesa, l'esercito unico europeo) e la paventata possibilità di stesura di un trattato CPE (Comunità Politica Europea, vera e propria federazione di stati). La Francia bloccò entrambe le iniziative negando la ratifica.
Fallita questa strada “diretta” si tornò a ragionare secondo la cosiddetta ottica “funzionalistica”, quella cioè dei piccoli passi verso l'integrazione. Si tentò dunque di legare tra loro le economie dei vari paesi e far seguire a questo, in un secondo momento, l'integrazione più puramente politica. Da qui la firma dei Trattati di Roma del 25 marzo '57, entrati in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.
Il primo trattato istituisce la CEE, il secondo la CEEA (altresì detta EURATOM). Quindi: una OI dai fini specifici e settoriali e un'altra un po' più ampia, di natura commerciale. S'intendeva infatti, con la CEE, dare vita a un mercato comune con alla base la libertà di circolazione (di merci, persone, servizi e capitali) e la politica di concorrenza, in maniera tale che si potessero trovare il più possibile, a livello europeo, le caratteristiche dei mercati nazionali. Nasce in questo contesto anche la PAC (la politica agricola europea), voluta e in seguito strenuamente difesa dalla Francia.
Da allora il processo d'integrazione europea ha conosciuto molti passi avanti e alcuni trattati modificativi dei primi tre accordi di Parigi e Roma. Li elenchiamo: l'AUE (firmato nell'86, entrato in vigore l'anno dopo), il trattato di Maastricht (firmato nel '92, entrato in vigore il 1° novembre '93), quello di Amsterdam (firma nel '97, entrata in vigore il 1° maggio '99) e infine quello di Nizza (firma 2001 ed entrata in vigore 2003). Questa fase, fine anni '80 e anni '90, è stata chiamata fase di “revisione permanente”, momento di lunga insoddisfazione sullo stato delle cose e di continuo rimescolamento delle carte.
- AUE: si ha in questa occasione il passaggio da “mercato comune” a “mercato interno” (detto anche “unico”, single market). Si fa dunque un salto in avanti nell'integrazione commerciale europea. Si fa spesso un esempio forte di come siano cambiate le cose dopo il 1986: il mercato comune era basato sul concetto di “paese di destinazione” (come standard qualitativi di produzione, ad es.). Il caso di specie ricordato è quello del Cassis de Dijon, liquore francese che voleva essere venduto nei supermercati tedeschi. La legislazione tedesca però non consentiva la vendita di liquori di tale gradazione alcolica nei propri supermercati, mentre in Francia questo era possibile. L'AUE riconosce il mutuo riconoscimento delle regole amministrative, per cui un bene che rispetta le regole “domestiche” (del paese di produzione, in pratica) può essere importato e venduto in tutti gli altri paesi della Comunità, come accadde dal 1987 per il Cassis. Questo principio viene da allora applicato anche ad altri ambiti come ad es. il riconoscimento del titolo di studio sul mercato del lavoro, ecc. ed è derogabile solo per motivi concernenti la sicurezza della popolazione o degli stati;
- Maastricht: si fonda il percorso della moneta unica (approfondimento seguente);
- Amsterdam e Nizza: vengono elaborati per modificare l'aspetto istituzionale dell'Unione a fronte dell'allargamento a tanti altri stati dell'UE stessa.
Questa è la direzione giuridica del processo d'integrazione europeo; corre parallelamente a questo il processo di allargamento della membership: si è passati dai sei stati del '57 ai 27 d'oggi. Fino al 1995 l'allargamento è stato molto graduale, l'impatto delle nuove adesioni era facilmente assorbibile dato il numero esiguo di nuovi paesi e le condizioni di sviluppo di questi (certamente paragonabili a quelle dei paesi già membri). Oggi con le nuove entrate l'UE è raddoppiata in territorio e popolazione, con chiari problemi istituzionali conseguenti.
Trattato di Maastricht: (o TUE, trattato sull'Unione Europea) è composto di diversi titoli: il I contiene disposizioni generali, il II, III e IV contengono invece modifiche ai trattati istitutivi delle Comunità europee (CECA, CEE, EURATOM) , il V titolo contiene delle disposizioni sulla PESC (politica estera e sicurezza comune) mentre il VI la materia relativa al GAI (giustizia e affari interni) ed infine il VII le disposizioni finali.
Il I, V e VI titolo hanno senz'altro una loro autonomia, sono scritte ex novo. Il TUE introduce infatti il concetto di Unione Europea, e parlando di “cittadinanza giuridica” della UE di fatto la istituisce. Il concetto di UE riassume e tiene assieme le 3 comunità che già esistevano, affiancando a questa base di partenza altri due ambiti di cooperazione, le materie PESC e GAI. Questi tre diversi “rami” (Comunità, PESC e GAI) sono comunemente chiamati “pilastri” dell'UE. Non esiste dunque una perfetta coincidenza tra le Comunità e l'UE: le Comunità fanno parte dell'UE ma essa non è composta solo dalle Comunità, non si tratta di termini interscambiabili.
Ma l'Unione su quali trattati si fonda, nella pratica? Fa di certo riferimento al TUE per il II e III pilastro (completamente nuovi) e per alcune disposizioni generali e finali (come quella sul rispetto dei diritti fondamentali, art. 6 del TUE). Per il I pilastro fa invece riferimento ai trattati delle Comunità come il TCE (il trattato sulla CEE) e il TCEEA (il trattato sull'EURATOM). Ci sarebbe da aggiungere il trattato sulla CECA che però nel frattempo si è estinta, per una sua clausola costitutiva, a 50 anni dalla nascita (nel 2002).
- I pilastro: CE (Comunità Europea, non più CEE a partire da Maastricht), CEEA (CECA estinta);
- II pilastro: PESC
- III pilastro: GAI
I trattati di Amsterdam, Nizza e Lisbona (ancora in fieri) vanno a modificare il TUE non solo nelle sue parti scritte ex novo ma anche in quelle che erano già state modificate nel TUE e che appartenevano (precedentemente) ai trattati ancora anteriori. Quindi, riassumendo gli elementi visti fin qui, sono due i trattati fondamentali su cui si fonda l'UE:
- TCE: cioè il trattato di Roma e le sue successive modifiche, da Maastricht in poi;
- TUE: cioè il trattato di Maastricht nelle sue parti “nuove”, così come modificato in seguito;
Dal '92 si parla di “Comunità Europea” e non più di CEE perché l'aggettivo “economico” viene cancellato, essendo venuta meno la specializzazione prettamente economica dell'organizzazione: la Comunità ormai si occupa di tutta una serie di questioni molto più ampie della “semplice” integrazione economica: cooperazione allo sviluppo, ambiente, sviluppo regionale (la cosiddetta politica di coesione economica e sociale, i “fondi strutturali”), cultura, sanità pubblica, ricerca e sviluppo tecnologico, ecc. (ed anche la UEM, la moneta unica).
Ricompresa nella PESC è la PESD, cioè la difesa comune: la politica estera comune è dunque completamente affidata al II pilastro.
Cosa c'è invece nella GAI? Oggi il III pilastro è quello in cui propriamente si svolge la cooperazione di polizia degli stati (Europol) e la cooperazione giudiziaria in materia penale.
I tre pilastri hanno dei punti comuni ma soprattutto presentano elementi distinguenti molto forti: le parti comuni sono certamente relative al quadro istituzionale comune, appunto (cioè ad es. gli organi, Commissione, Consiglio e Parlamento). Le parti che li distinguono sono invece le diverse regole di funzionamento sottostanti, riassumibili in questa formula: il I pilastro è sovranazionale, il II e III sono intergovernativi. In conseguenza nel I pilastro il grado di integrazione degli stati è molto maggiore, per contro nel II e III inferiore.
Qual è la fondamentale differenza tra il carattere sovranazionale e quello intergovernativo? La necessaria (quasi sempre, esistono eccezioni) decisione all'unanimità prevista per le decisioni relative al II e III pilastro (ad es. ricordiamoci dell'impasse istituzionale UE relativa alla guerra irachena). Il III pilastro è comunque leggermente “più avanti” rispetto al II grazie alla spinta ricevuta dall'11/9 in poi.
Il carattere sovranazionale prevede invece la regola della maggioranza qualificata, una forma di maggioranza complessa in grado di far approvare norme anche in presenza di un'opposizione da parte di uno o più stati membri. Anche nel I pilastro permangono comunque isolati ambiti in cui è prevista ancora (da trattato) la decisione all'unanimità (ad es. la materia fiscale, le norme sullo sciopero, le risorse idriche, ecc.)
Istituzioni politiche dell'UE: vi sono una miriade di organi ma solo 5 sono chiamati “istituzioni”, a segnalarne la particolare importanza. Tre sono politiche: il Consiglio, la Commissione e il Parlamento. Due invece tecniche, la Corte di Giustizia e la Corte dei Conti (alle tre istituzioni politiche è comunque possibile aggiungere, a latere, una possibile quarta: il “Consiglio Europeo”).
Che logica abbiamo dietro le tre istituzioni politiche? La rappresentanza di interessi diversi, a giudicare anche dalla loro composizione:
- Consiglio: ministri degli stati membri, quali ministri dipende dall'ODG e dalla materia trattata. Trovano qui espressione gli interessi particolaristici degli stati;
- Commissione: è l'organo che ha per compito l'espressione dell'interesse generale dell'UE, cioè della OI in sé. Anche la commissione ha un membro per stato, con l'obbligo però in questo caso d'agire in assoluta indipendenza dalla propria provenienza, nell'interesse generale (appunto) dell'UE;
- Parlamento: valore aggiunto della struttura, manifesta gli interessi dei cittadini tramite l'elezione diretta dei propri rappresentanti.
E il Consiglio Europeo? Non è un organo previsto dal trattato di Roma, è sorto con la prassi negli anni '70 e poi istituzionalizzato a partire dall'AUE. E' composto dai capi di stato o di governo (a seconda di chi effettivamente eserciti il potere) e dal presidente della Commissione (dunque, oggi, 28 membri, assistiti assistiti a loro volta dal proprio ministro degli esteri -il presidente della Commissione da un commissario-: in tutto quindi 56 membri).
Perché nasce il Consiglio Europeo? Sorse perché ci si rese conto che urgeva un'istanza, un impulso politico ai massimi livelli per poter fissare gli orientamenti politici generali della UE. Ovvero bisognava trovare una maniera di cristallizzare le decisioni politiche generali, prendere dunque decisioni di fondo o sbloccare situazioni altrimenti “bloccate” al livello politico inferiore (come può accadere a volte in Consiglio, con i ministri contrapposti tra loro su materie specifiche). E' un organo che si riunisce 4 volte l'anno (e in più a volte per situazioni particolari, come è accaduto il 1° settembre 2008, per parlare dei rapporti dell'UE con la Russia a seguito del conflitto georgiano). Raramente il Consiglio Europeo adotta dei veri e propri atti, si preferiscono le intese non formalizzate.
Nel gioco tra Commissione e Consiglio tornano in gioco i tre pilastri. Quali sono i meccanismi decisionali? In linea generale nel I pilastro si ha la caratterizzazione del cosiddetto “equilibrio istituzionale”, cioè dei pesi e contrappesi relativi alle diverse istituzioni, ciascuna delle quali ricopre un ruolo nell'adozione di un atto. In particolare:
Prima la Commissione faceva la proposta, il Consiglio valutava e, eventualmente, adottava (ruolo del parlamento marginale).
Dopo nella maggioranza dei casi la procedura è di codecisione: la proposta è sempre della Commissione ma urge una decisione d'accordo negli stessi termini sia del Consiglio che del Parlamento.
Questo equilibrio salta nel II e nel III pilastro, che funzionano come detto in maniera intergovernativa. Non solo si va quindi all'unanimità, ma è una sola l'istituzione che “comanda”, ossia il Consiglio, che può decidere ignorando le proposte della Commissione. Manca anche il meccanismo della codecisione, il Consiglio infatti può sì ascoltare il parere (si chiama “consultazione”) del Parlamento ma può altresì benissimo decidere di non tenerne affatto conto.
Fonti di diritto dell'UE: i trattati alla base sono i due già ricordati, il TUE e il TCE. Questi due trattati costituiscono il diritto primario dell'UE. Sono, in un certo senso, la “costituzione” (nell'accezione materiale o sostanziale del termine, non certo in quella formale) dell'organizzazione. Qui esistono quindi le regole di diritto fondamentali su cui si posa l'intero ordinamento europeo.
C'è poi ovviamente il diritto secondario o derivato, costituito dagli atti adottati dalle istituzioni dell'UE. Tra atti e trattati sussiste un equilibrio gerarchico, con gli atti che sono “sottoposti” ai trattati. Esistono varie tipologie di atti secondari a seconda del pilastro preso in considerazione. Vale la pena vedere bene almeno quelli relativi al I pilastro, che è sicuramente quello più sviluppato. Sono 5 le tipologie: regolamenti, direttive e decisioni (atti vincolanti), raccomandazioni e pareri (atti non vincolanti).
Concentrandoci sui 3 tipi di atti vincolanti: non c'è tra loro principio gerarchico, stanno sullo stesso livello e sono divisi e diversi per caratteristiche:
- Regolamento: atto di portata generale, direttamente applicabile. E' obbligatorio in tutti i suoi elementi. La portata generale fa riferimento ai destinatari, non al contenuto. Tutti sono così destinatari del regolamento, o almeno tutti quelli cui è in senso astratto riferito. Non c'è bisogno d'alcun intervento del legislatore nazionale affinché il regolamento produca i suoi effetti: essi sono automatici all'atto di approvazione.
- Direttiva: atto che vincola gli stati membri relativamente al fine da raggiungere, lasciando libertà agli stati stessi per quanto concerne forme e mezzi attraverso i quali raggiungere tale scopo (es. direttiva sulla pubblicità ingannevole). Le direttive non contengono dunque indicazioni dei mezzi, e sono per questo molto gradite agli stati, almeno in linea di principio. La prassi ha però voluto -nel tempo- che il legislatore europeo cominciasse ad emanare le cosiddette direttive “dettagliate”, con allegati minori margini discrezionali per gli stati. La norma europea prevede poi caso per caso la procedura da seguire, e cioè se utilizzare per una data materia il regolamento oppure se affidarsi alla direttiva.
- Decisione: atto individuale. Pensiamo ad es. le decisioni della Commissione contro aziende che abbiano violato legislazioni europee (ad es. l'antitrust) o contro stati che abbiano fornito aiuti economici illegali non permessi cioè dalla normativa sulla concorrenza.
Al nostro quadro mancano gli accordi conclusi dall'Unione con stati terzi. Nelle materie di sua competenza (ad es. la cooperazione allo sviluppo, oppure l'ambiente, ecc.) l'Unione può dunque agire sul piano internazionale accordandosi con altri paesi oppure con altre OI. Questi accordi si trovano, nella gerarchia delle fonti, in posizione intermedia tra i trattati e gli atti di cui abbiamo appena parlato. Generalmente questi accordi riguardano le materie incluse nel I pilastro, anche se ultimamente si stanno concludendo anche accordi riguardanti il II e il III.
Tutto questo impianto funziona comunque anche grazie all'esistenza di un organo giudiziario, molto importante, come la Corte di Giustizia del Lussemburgo. Tre le funzioni della corte:
- garantire che le istituzioni comunitarie rispettino i trattati (controllo di legittimità sugli atti secondari);
- controllare gli stati membri della Comunità, cioè diritto di ultima parola nel caso la Commissione imputi uno stato d'aver violato il diritto comunitario;
- funzione di interpretazione pregiudiziale del diritto comunitario. Quando un giudice di uno stato membro ha problemi nell'applicazione di una norma comunitaria può richiedere alla corte la corretta interpretazione di tale norma.
Gli individui
Sono gli individui soggetti del DI? La dottrina non fornisce una risposta univoca. Due possibilità: una posizione più “classica”, tradizionale, che vuole gli individui non possedere i requisiti di soggettività internazionale, ed un'altra (sempre più condivisa) che accorda invece una soggettività parziale, limitata ad alcuni specifici ambiti.
Es. della Convenzione internazionale sul commercio elettronico. Chiaramente, nelle serie di norme previste, ci saranno alcune disposizioni rivolte al comportamento degli individui, che del resto sono gli autori sostanziali dell'e-commerce. Questo è sintomo di soggettività internazionale degli individui oppure no? Ovviamente no: i comportamenti regolati lo sono sempre e comunque all'interno di patti tra stati. Sono quindi gli stessi stati infatti ad applicare nel proprio ordinamento le normative sull'e-commerce (che dunque saranno norme interne).
Questo discorso è applicabile in tutti gli altri possibili casi, fino agli accordi sui diritti umani e sui crimini internazionali. Si tratta sempre di norme tra stati che non forniscono soggettività internazionale all'individuo.
Eppure, proprio nell'ambito dei diritti umani e dei crimini internazionali, si formano dei punti di contatto importanti tra gli individui e il piano internazionale. In materia di diritti umani ci sono ormai infatti luoghi di ricorso per l'individuo, ricorsi a OI per far valere eventuali diritti violati. Nel caso poi di crimini internazionali si crede oggigiorno che la responsabilità internazionale di chi li commette sia personale, non statale (e si hanno dunque dei tribunali penali internazionali appositi).
Tutto questo ci suggerisce come, almeno in questi due delimitati ambiti, gli individui abbiano ormai acquisito una propria soggettività internazionale.
Diritti umani
Bisogna in principio separare due ambiti che potrebbero sembrare molto simili tra loro ma che in realtà non lo sono affatto: i diritti dell'uomo (DU) e il diritto internazionale umanitario (DIU). Quest'ultimo è ricollegabile al diritto internazionale penale, alla definizione e repressione dei crimini internazionali.
DIU è l'insieme delle norme che hanno per oggetto la condotta dei belligeranti e più in particolare due profili specifici: la limitazione della potenza bellica e la protezione delle vittime della guerra. Il primo gruppo di norme è riassumibile (non perfettamente, in ogni caso) nel diritto dell'Aia, il secondo nel diritto di Ginevra.
- Diritto dell'Aia: convenzioni concluse nella città olandese nel 1899 e nel 1907. La volontà di limitazione della potenza bellica è evidentemente molto risalente;
- Diritto di Ginevra: sono le 4 convenzioni di Ginevra (quelle arrivateci fino ad oggi sono del 1949) e dei due protocolli addizionali del '77. Le 4 convenzioni riguardano: i prigionieri di guerra, la protezione dei civili, il trattamento dei feriti e dei malati in “campagna” (guerra terrestre), il trattamento dei feriti e dei malati “navali” (guerra marittima). I due protocolli invece si occupano uno dei conflitti armati nazionali (guerre civili) e uno dei conflitti armati internazionali.
Le gravi violazioni del DIU costituiscono crimini di guerra. Di solito si dice che il DIU sia rivolto solo al tempo di guerra e i DU al tempo di pace. In realtà i DU si applicano (almeno in parte) anche al tempo di guerra: sia il Patto sui diritti civili e politici sia la CEDU (agli art. 4 e 15, rispettivamente per i due testi) prevedono che in casi eccezionali sia possibile sospendere alcuni dei diritti sanciti. Solo alcuni però, altri sono invece tutelati ed esplicitamente dichiarati non sospendibili anche nei casi in cui la vita della nazione sia gravemente in pericolo (ad es. il diritto alla vita e il divieto di schiavitù).
DU tutela dei diritti dell'individuo. E' facile affermare il punto d'avvio, il momento in cui i diritti dell'uomo sono divenuti international concern (di importanza anche per il DI, dunque): sicuramente con la Carta delle Nazioni Unite. Prima i DU erano esclusivamente legati alla domestic jurisdiction, lo stato era libero di trattare i propri “sudditi” come voleva. Primo atto importante nella direzione internazionale dei DU è senz'altro la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, del 10 dicembre 1948, adottata dall'AG dell'ONU. Dal punto di vista giuridico è uno strumento abbastanza debole, ha solo natura raccomandatoria, non vincola affatto gli stati. E' comunque la radice che ha fatto poi sorgere altri strumenti giuridicamente vincolanti. Alcuni sviluppi si sono avuti a livello universale, altri a livello regionale, formalizzati in tutta una serie di convenzioni tra stati, alcuni aventi scopi “generali” (contenenti magari cataloghi completi di diritti), altri molto più specifici (ad es. le convenzioni contro la tortura, contro il genocidio, ecc.).
Mantenendoci sul piano universale-generale, i DU sono stati cristallizzati nei due Patti Internazionali del 1966: quello sui diritti civili e politici e quello invece sui diritti economici, sociali e culturali.
A livello regionale, invece, lo sviluppo maggiore si è avuto nel nostro continente con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), formulata in ambito Consiglio d'Europa nel 1950.
A livello di disciplina giuridica troviamo spesso un approccio molto simile, anche se per alcuni limitati ambiti il diritto regionale risulta certamente più stringente (pensiamo alla pena di morte). Per converso molti articoli sono sostanzialmente identici, come ad es. quello sulla libertà d'informazione, numero 19 dei Patti e numero 10 della CEDU. C'è però un aspetto che differenzia e non di poco i Patti (intendiamo qui quelli sui diritti civili e politici, gli altri e successivi sono stati sviluppati più che altro in maniera “programmatica”) dalla CEDU: i meccanismi di garanzia.
Si può illustrare questa differenza con un es.: l'Italia ha ratificato entrambi questi strumenti internazionali. Io, cittadino italiano, scrivo un articolo in cui critico un politico. Il politico mi querela, un giudice mi condanna in primo grado, esaurisco tutti i possibili ricorsi interni fino alla Cassazione, che conferma la mia condanna. Ritengo che il mio diritto alla libertà d'espressione sia comunque stato violato. Cosa faccio? Due le vie possibili: rivolgermi al meccanismo di garanzia previsto dai Patti oppure a quello relativo alla CEDU. Nel primo caso l'organo a cui mi sto rivolgendo per il mio ricorso è il Comitato internazionale per i diritti umani, con sede a Ginevra. Nel secondo caso mi sto riferendo alla Corte dei diritti dell'uomo, Strasburgo. Cosa cambia? Nel caso io mi rivolga alla Corte otterrò una sentenza che condanna lo stato colpevole della violazione (l'Italia, nel nostro caso, che del resto è reale: Riolo vs Italia, vinto dal giornalista che si è visti riconosciuti i danni morali e materiali per essere stato condannato ingiustamente, a seguito di un suo articolo contro il presidente della provincia di Palermo). Se invece mi rivolgo al Comitato posso ottenere solamente delle views, con al massimo potere di “pressione” politica sull'Italia, nulla di coercitivo, insomma. Chiaro come tutti i cittadini di stati membri del CdE preferiscano rivolgersi alla Corte piuttosto che al Comitato.
Crimini internazionali
Sono quei crimini il cui compimento determina la responsabilità individuale (che discende direttamente dal DI) del loro autore di fronte alla comunità internazionale. Questa responsabilità è individuale anche quando l'individuo stesso sia organo o rappresentante dello stato: in questo caso si avrà responsabilità duplice (individuale, appunto, e dello stato).
E' il DI a far derivare direttamente la responsabilità individuale, anche nel caso in cui le norme interne (dello stato d'appartenenza del criminale) non prevedessero i casi in questione, non potendo in tal modo essere violate (per cui le scusanti classiche dei nazisti a Norimberga “ho agito in conformità al diritto interno” non sussistono).
Quali sono i crimini internazionali? Sono previsti dall'Accordo di Londra del 1945, istitutivo del tribunale di Norimberga. In realtà la classificazione è stata confermata e arricchita dagli statuti istitutivi dei tribunali penali internazionali. Sono tre tipologie, categorie: i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e i crimini contro la pace.
- Crimini di guerra: sono violazioni gravi del DIU (sia del diritto dell'Aia che di quello di Ginevra);
- Crimini contro l'umanità: sono definiti essenzialmente come una serie di atti commessi “nell'ambito di un attacco a vasto raggio o sistematico contro una popolazione civile”. Dato quest'assunto di partenza c'è, nello statuto del tribunale di Norimberga, un elenco chiaro che esemplifica i possibili atti costituenti crimine (omicidio, sterminio, riduzione in schiavitù, tortura, stupro, violenza sessuale, apartheid ecc.). Non è espressamente menzionato il terrorismo anche se si ritiene possa tranquillamente rientrare in questi parametri. Il problema di questa accezione di “crimini contro l'umanità” è l'obbligo per l'inquirente di svelare il disegno sistematico alla base degli atti messi in pratica dall'autorità politica o comunque dal criminale (e spesso ciò è molto difficile).
- Crimini contro la pace: è il crimine relativo alla guerra d'aggressione (per il DI è legittima solo la guerra di difesa). Anche qui abbiamo un problema di definizione (cos'è un'aggressione?). Questo problema è tale che la Corte Penale Internazionale (ICC), nel suo statuto, ammette che la propria competenza su questo punto è sospesa fino al momento in cui gli stati si accorderanno su una definizione di “aggressione” condivisa.
Assume rilievo autonomo, nello statuto della ICC, il crimine di genocidio (altrimenti generalmente ricondotto nell'alveo dei crimini contro l'umanità):
- Genocidio: uno o una serie di atti “commessi con l'intento di distruggere del tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso”. Ma come si fa a provare l'intento di distruggere? Questo è certamente un elemento soggettivo. Si richiede qui la prova del “dolo specifico”, che è ricostruibile grazie a modalità di prova certamente complesse (dichiarazioni dei criminali, loro discorsi pubblici, ecc.).
Due rilievi finali: la nozione di crimine internazionale è espressa spesso anche alla latina, crimina (o delicta) juris gentium.
Le radici della definizione di crimine internazionale (oltre all'Accordo di Londra) ha certamente un precedente in tempi anche abbastanza remoti: il primo crimine internazionale riconosciuto, infatti, è stato quello di pirateria.
Repressione dei crimini internazionali
Sono due i possibili canali di repressione: attivare un tribunale internazionale che si occupi del crimine, oppure affidarci ad un tribunale nazionale.
Tribunali nazionali generalmente i TN possono operare per reati o crimini per i quali vi sia competenza per territorialità, oppure (ma per casi più specifici o di una certa gravità) nel caso sussista il criterio della cittadinanza attiva (il responsabile presunto è cittadino dello stato del tribunale) o passiva (la vittima è cittadino).
Bisogna però considerare come i crimini internazionali siano spesso molto “delicati”: sovente sono compiuti in momenti di “anarchia” istituzionale, oppure spesso chi compie questi crimini è ai vertici degli apparati statali, oppure ancora i tribunali nazionali preposti alla valutazione dei casi opererebbero in momenti molto particolari e deboli della vita dello stato (per cui a volte è preferibile non riaprire immediatamente le ferite di una guerra civile appena conclusa, ad es.).
Il DI nel tempo è arrivato a concludere che questi requisiti di giurisdizione dei TN (territorialità e cittadinanza attiva o passiva) potessero essere in un certo senso “ampliati” nel caso di crimini internazionali, permettendo così ai TN d'intervenire in tali casi anche in mancanza (o sussistendo una debolezza) dei tre requisiti appena ricordati. Questo avviene con il riconoscimento dell'universalità della giurisdizione, nata da una logica per la quale l'autore di crimine internazionali offende, con il suo operato, tutta la CI. Per cui qualsiasi giudice nazionale potrà agire contro di lui, anche in assenza di territorialità e di cittadinanza attiva o passiva.
Questa possibilità è comunque, in realtà, molto attenuata. Il criterio di universalità dà “facoltà” agli stati d'intervenire (d'introdurre cioè nel proprio ordinamento interno il principio stesso dell'universalità, e quindi dell'intervento del TN per crimini di guerra), non lo obbliga. L'obbligo riguarda solo alcune disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra per violazioni molto gravi di DIU, cioè per i più gravi crimini di guerra.
Altra attenuazione è che in genere l'esercizio dell'azione penale (anche sussistendo nello stato x il criterio di universalità) viene comunque condizionato a un requisito: la disponibilità materiale dell'accusato per il giudice. Non è perciò possibile celebrare processi in contumacia, in absentia.
E' successo che qualche stato (Belgio, Spagna) abbia applicato l'universalità in condizione pura, cioè appunto in contumacia. Così, ad es., in Belgio sono stati aperti procedimenti verso tutta una serie di personaggi (Bush senior, Arafat, ecc.) per crimini internazionali. Questo comportamento è stato stigmatizzato come “politico” e lo stato belga ha dovuto compiere dei passi indietro, ritirando i procedimenti.
E' comunque molto difficile che i crimini internazionali siano affrontati da giudici nazionali. Qualche caso, comunque, c'è. Il più famoso è senz'altro il caso Eichmann, un gerarca nazista arrestato da parte del Mossad in Argentina e ricondotto in Israele all'insaputa dell'Argentina stessa (il che è comunque un illecito internazionale). Il processo fu istruito proprio in Israele e si concluse con la condanna a morte dell'imputato. Questa è un'applicazione forte del principio di universalità, in quanto al momento dei crimini Israele nemmeno esisteva, ed in più l'imputato era stato portato alla disponibilità materiale per il giudice in maniera illecita. Data però la gravità dei delitti per i quali il soggetto era stato processato e poi condannato si ritiene che non contino le modalità di “cattura” l'imputato relativamente alla bontà del processo. Sempre per questo principio della gravità dei crimini contestati, gli stati possono prevedere l'imprescrittibilità dei crimini stessi (e dunque ritenere di poterli giudicare anche a distanza di tantissimi anni).
Tribunali internazionali per cercare di ovviare ai problemi appena visti, dopo una lunga parentesi successiva ai processi di Norimberga e Tokyo (anche se in molti dubitano sul carattere di tribunale internazionale per quest'ultimo, infatti fu istituito con una delibera unilaterale del paese occupante, gli USA), a partire dagli anni '90 si è notata una nuova disponibilità all'apertura di tribunali internazionali.
E' recente l'istituzione di almeno 3 TI: il Tribunale Penale per la ex Yugoslavia (ICTY), il Tribunale penale per il Ruanda (ICTR) e la ICC, la Corte Penale Internazionale.
Esistono poi molti tribunali o corti “ibride”, come quelle che si occupano dei casi della Sierra Leone, della Cambogia, di Timor Est ecc. Noi ci concentriamo solo sui primi 3 e sulle differenze tra l'ICTY, ICTR e la più stabile ICC.
- Prima differenza: modalità d'istituzione. ICTY e ICTR sono stati istituiti con una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (rispettivamente nel '93 e nel '94). La ICC è invece stata formata attraverso un vero e proprio accordo internazionale, l'Accordo di Roma del 1998, entrato in vigore nel 2002 alla 60a ratifica (oggi ne abbiamo 108).
- Seconda differenza: ICTR e ICTY sono stati istituiti all'indomani dei fatti e con competenze territoriali e temporali molto limitate (l'ICTY può processare crimini avvenuti dal 1991 in poi, l'ICTR invece si può occupare solo dei fatti dell'anno '94, avvenuti cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre '94). Per converso, la ICC opera su crimini successivi all'istituzione della Corte stessa.
I primi due tribunali presentavano tutta una serie di problematicità: in primis delle chiare limitazioni relative alla legittimità (a causa delle modalità d'istituzione: per risoluzione CdS, eventualità forse nemmeno prevista dalla Carta dell'ONU). Poi, secondo gli accusati, le eventuali decisioni sarebbero state in ogni caso una giustizia “dei vincitori”, parziale. Viene a mancare inoltre un carattere fondamentale di un qualsiasi tribunale penale: la funzione preventiva (ICTY e ICTR possedevano solo la funzione repressiva).
Per queste ragioni è stata istituita la ICC, pronta a giudicare crimini avvenuti dopo l'entrata in vigore dell'accordo istitutivo della Corte stessa.
Ma su quali crimini può operare la ICC? Il criterio di universalità non trova applicazione, in quanto la Corte non può giudicare su qualsiasi crimine internazionale avvenuto dopo il 2002. Bisogna fare alcune considerazioni in merito:
- Criterio di territorialità: è giudicabile solo un crimine commesso nel territorio di uno stato parte;
- Criterio di nazionalità attiva: la ICC può giudicare crimini commessi da cittadini di stati parte;
- Consiglio di Sicurezza: se il CdS richiede l'intervento della ICC su avvenimenti occorsi fuori dal territorio degli stati parte (come ad es. nel caso Darfur).
D'altro canto però il Cds può richiedere, per un determinato caso, la sospensione dell'azione penale dell'ICC per 12 mesi (rinnovabili all'infinito). Questa possibilità è utile laddove la situazione del paese in questione sia così difficile da poter prevedere degenerazioni peggiori nel caso la ICC possa operare (riaprendo magari ferite non ancora rimarginate).
Esistono poi comunque elementi comuni per ICC e i due altri tribunali internazionali qui ricordati. Per il loro funzionamento infatti tutti i TI hanno bisogno della collaborazione degli stati, per svariati motivi: serve una sede, un carcere nel quale rinchiudere gli imputati, un corpo di polizia (per l'ICC tutte queste strutture sono a L'Aia, in Olanda). In secondo luogo i TI giudicano solo in presenza dell'imputato, per cui gli stati devono (o dovrebbero) eseguire i mandati d'arresto dei TI (nella pratica, gli USA hanno concluso molti accordi bilaterali con altri stati per la non estradizione dei propri militari eventualmente richiesti dalla ICC). La collaborazione degli stati è infine necessaria nella raccolta delle prove necessarie al processo.
Concorrenza tra TN e TI: qual è la corte che effettivamente giudica? Come si regola questa difficoltà d'attribuzione? Nel caso dei due tribunali ad hoc (ICTR e ICTY) c'è la supremazia del tribunale internazionale, in ogni momento, anche se c'è in corso un procedimento nazionale: il TI in questo caso può decidere di giudicare i vari casi da sé e conseguentemente chiedere al TN di chiudere i procedimenti in corso e di passarne le carte al TI stesso. Se invece il TN è già arrivato a sentenza, esiste il principio del ne bis in idem e dunque ci si ferma lì (nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso reato, a meno che non si accerti che il processo sia stato un cosiddetto “processo farsa”).
Nel caso dell'ICC invece il principio è quello della complementarietà. In linea di principio la giurisdizione penale deve essere esercitata dal TN, la ICC entra in gioco solamente se si constata che lo stato nazionale non è in grado (o non ha la volontà) di esercitare tale giurisdizione penale.
Fonti del diritto internazionale
Le fonti del DI sono di tre tipi: le consuetudini, gli accordi (trattati, convenzioni, patti, ecc.), tra cui annoveriamo anche i trattati istitutivi di OI (ossia il diritto primario dell’organizzazione in sé, mentre gli atti sono il diritto secondario delle OI) e infine le fonti previste dagli accordi (cioè gli atti delle OI).
Guardando al DI la classificazione vuole le consuetudini come diritto primario, gli accordi e i trattati come diritto secondario, gli atti come diritto terziario. Questa è pure la gerarchia delle fonti nel DI, anche se dobbiamo ricordare che il rapporto gerarchico tra consuetudini e accordi è flessibile, non rigido (come ad esempio intercorre invece tra costituzione e legge in uno stato). E’ possibile infatti, mediante accordo, derogare alle consuetudini. Il rapporto torna ad essere abbastanza rigido tra gli atti dell’OI e il suo trattato istitutivo, la sua “costituzione”.
Altra fondamentale distinzione: le consuetudini sono una forma di DI generale, mentre gli accordi e gli atti sono fonti di DI particolare (vincolano cioè solo quelle OI e quegli stati che si sono impegnati a rispettarli).
Le consuetudini
Sono norme scaturite da due elementi: la prassi (l’elemento oggettivo) e l’opinio juris (l’elemento soggettivo). Dunque, da una parte un comportamento costante ed uniforme da parte degli stati, dall’altra un elemento “psicologico”, la convinzione dell’obbligatorietà di tale comportamento.
Nell’ordinamento interno degli stati questo tipo di fonte assume rilievo marginale, residuale. Gli individui accettano l’esistenza di organismi superiori che producono leggi, da rispettare per tutti i componenti della comunità. La CI è invece anarchica, gli stati sono superiorem non recognoscentes, ecosì la produzione di norme deve basarsi sull’accettazione degli stati stessi, esprimibile con i comportamenti. Quando i comportamenti diventano consuetudini si parla di fonti di DI generale.
La prassi
La prassi, per essere tale, deve riguardare il comportamento di tutti gli stati? Si dice che il comportamento deve essere tenuto (o condiviso) da gran parte degli stati. Due esempi.
Primo esempio: dalla nascita della CI in poi sono sorte molte consuetudini. Quando il processo di decolonizzazione fa nascere molti PVS essi si trovano di fronte ad un DI generale già formato, cristallizzato, che regola argomenti procedurali ma anche sostanziali molto importanti (diritto del mare, ecc.). I PVS contestavano queste norme consuetudinarie, non avendo nemmeno partecipato alla loro formazione. Per cui, di conseguenza, non era vero che –negli anni ’60- il DI generale fosse condiviso dalla “gran parte dei paesi”. Due le ipotesi in tal senso: se l’obiezione proviene da un numero consistente di stati la norma di DI generale in questione è evidentemente non condivisa, e non può dunque considerarsi tale. Essa cade in desuetudine e viene superata da altre norme consuetudinarie.
Altra ipotesi è invece quella dell’obiettore persistente, ossia di uno o più stati che contestino in maniera continuativa quella norma consuetudinaria. Questo non basta per dire che la norma decade, specie se invece la gran parte degli altri stati mantiene il consenso su tali norme.
Secondo esempio: in linea di principio una norma fondamentale di DI generale è il divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali, tranne che per legittima difesa (cioè quando si subisce un attacco armato). Alcuni stati e autori ritengono che si possa prevedere anche una sorte di legittima difesa preventiva (preventive self-defence). S’intende l’ipotesi in cui uno stato imbracci le armi nell’imminenza di un attacco, ritenuto a buona ragione certo, da parte di un altro stato. In occasione dell'ultima guerra contro l’Iraq si è parlato invece di pre-empitve self-defence, non più nell’accezione dunque prevista di preventive self-defence (tradotta erroneamente in italiano allo stesso modo). La pre-empitve self-defence è infatti, più che altro, una “guerra preventiva”, non tanto una legittima difesa: si attacca uno stato perché vi sono elementi per pensare che quello stesso stato stia producendo le condizioni per un attacco futuro (e questo in special modo se l’attacco previsto è nucleare). Dal punto di vista del DI bisogna verificare se si sia formata una norma consuetudinaria sulla pre-empitve self-defence. Alcuni stati in effetti si sono schierati al fianco degli USA nel loro conflitto iracheno, ma bisogna tener conto di come tantissimi altri stati e molte OI abbiano preso posizione in maniera inversa, parlando addirittura di guerra illegale. La CI è dunque fratturata e non ci sono (ancora) le condizioni per parlare di “guerra preventiva” come di una norma consuetudinaria (del resto forse nemmeno la preventive self-defence è già divenuta norma consuetudinaria internazionale).
Importante aspetto della prassi è il tempo, la cosiddetta diuturnitas. Per quanto tempo gli stati devono proseguire nei propri comportamenti per far sorgere una NC? Alcuni autori sono arrivati a spingersi a parlare di “consuetudini istantanee”, il che è comunque una contraddizione in termini. In realtà la risposta non è facile, e ne leghiamo l’interpretazione corretta ad un altro problema: si potrà infatti dire che quanti più saranno gli stati a ritenere tale comportamento una NC, tanto meno tempo servirà per parlare di quella norma come di una NC, e viceversa.
Opinio juris (sive necessitatis)
Per OJ si intende la convinzione d’obbligatorietà di un comportamento per gli stati. Vi è in realtà chi dice che l’elemento soggettivo non faccia parte della consuetudine. Due considerazioni in proposito:
- se si va a guardare la prassi (ad esempio le prese di posizione della Corte Internazionale di Giustizia), l’indagine comune ai più autorevoli interpreti del DI è estesa anche all’elemento soggettivo (e dunque tali autori ritengono l’OJ un elemento importante per definire la consuetudine);
- l’elemento di OJ è importante per distinguere le consuetudini dagli usi dovuti a cortesia (i regali di Natale non sono ad es. consuetudini, nessuno fa regali perché convinto dell’obbligatorietà giuridica di tale comportamento..). Ci sono ad es. situazioni in cui gli stati estendono le immunità diplomatiche al personale di servizio delle ambasciate, ma solo in termini di cortesia. Potremmo parlare in tal caso (per Conforti) di “doverosità sociale”, invece di usare il termine di obbligatorietà.
Quali sono i comportamenti che devo tener presenti in quanto costitutivi della consuetudine? Quali azioni degli stati devo prendere in considerazione per valutarne la condotta?
Di sicuro le posizioni ufficiali internazionali (reazioni ufficiali ai fatti della CI da parte del governo o del MAE, ad es.) o la stessa adesione agli accordi internazionali: se tantissimi stati lo affermano e vi si adeguano si nota come il contenuto di un accordo sia comune sentire della CI. Si possono guardare poi le note diplomatiche, oppure le votazioni in sede ONU.
Si può osservare pure l’ordinamento interno dello stato, l’uniformità delle varie disposizioni interne (costituzione/leggi) su un qualche caso specifico o su una qualche materia, oppure si può fare affidamento sulle sentenze dei giudici nazionali. Tutti i comportamenti dello stato sono rilevanti alla valutazione complessiva della consuetudine internazionale. Questa analisi, sia sul piano interno che internazionale, può anche avvicinarci a capire il perché gli stati mettano in atto delle posizioni invece di altre, chiarendoci così -in maniera più precisa- l’elemento soggettivo (appunto).
Il problema è sempre che, dal momento che il diritto consuetudinario non è scritto, non possiamo (in ogni caso) essere certi dell’esistenza della norma e del suo contenuto preciso. Possiamo però avere alcuni aiuti in merito: intanto le indagini della CIG di cui abbiamo già parlato, ma soprattutto possiamo rifarci ai cosiddetti “accordi di codificazione”.
Accordi di codificazione Sono delle convenzioni che hanno come oggetto quello di riportare per iscritto le norme consuetudinarie esistenti in una certa materia. Codificare cioè le consuetudini, renderle più facilmente conoscibili. Primo esempio potrebbe essere il diritto dell’Aia di cui abbiamo già parlato: a L’Aia si mise per iscritto il diritto bellico già vigente, gli stati volevano solo codificare delle consuetudini (non scritte) già affermate. In tal senso possiamo ritenere un AdC pure l’accordo istitutivo del tribunale di Norimberga (con esplicitati e messi per iscritto i crimini internazionali, anch’essi consuetudini già esistenti), ecc.
In realtà la carta ONU fa un balzo avanti. All’art. 13 la essa incarica l’AG di compiere studi e fare raccomandazioni per incoraggiare la codificazione e lo sviluppo progressivo del DI. Sulla base di questa norma l’AG ha istituito un organo sussidiario permanente, la Commissione del diritto internazionale, formata da esperti giuristi che in tal sede non rappresentano lo stato d’appartenenza ma che si applicano a titolo personale per lo sviluppo e la stesura di progetti di AdC. Così, dal ’47 in poi, agli AdC si arriva normalmente attraverso il lavoro della Commissione del diritto internazionale, che propone gli accordi agli stati, i quali li discutono, negoziano, eventualmente li mutano e poi, nel caso, ratificano.
Altra maniera di procedere, sicuramente più macchinosa, è quella di convocare una conferenza di stati che comincia da zero una propria elaborazione del progetto di AdC.
Non si deve compiere l’errore di dire che gli AdC riflettono per forza e al meglio le consuetudini internazionali. Infatti la Commissione del diritto internazionale, ad es., potrà anche proporre la migliore codificazione possibile, ma saranno sempre gli stati a poterla stravolgere prima della firma. Gli stati, del resto, non sempre hanno la volontà di codificare (rendendolo dunque più stringente) il diritto consuetudinario. In più, a volte, la Commissione può sbagliarsi, la valutazione di prassi e OJ è compito molto complesso e così lo stesso progetto di AdC può essere inadeguato.
Altra motivazione possibile: all’art. 13 di parla di “sviluppo progressivo del DI”. Così può capitare che la Commissione adotti delle letture “avanzate”, innovative, ottime da un punto di vista dello sviluppo del DI ma non ancora rispondenti a consuetudini internazionali, non ancora massicciamente condivise dunque.
L’unica cosa di cui effettivamente siamo certi è che un AdC vincola di per sé solo gli stati che lo hanno ratificato. Sugli altri stati dovremmo continuare ad andare cauti, bisognerà sempre e comunque verificare. E se poi le norme previste dagli AdC non dovessero risultare, ad un’attenta analisi, vincolanti anche per gli stati non firmatari, quelle stesse norme non sarebbero in sé delle consuetudini internazionali (pur proponendosi d'esserne la codificazione).
Si ritiene infine che possano esistere delle consuetudini internazionali a carattere non generale ma regionale o locale, formatesi e di natura vincolante solo per un gruppo ristretto di stati (è successo ad es. in America Latina). Il ragionamento da fare è il medesimo svolto finora a proposito delle consuetudini internazionali costituenti il DI generale.
Si possono poi formare delle consuetudini anche “all’interno” di un trattato internazionale, tra i firmatari dello stesso, appunto, che ne modificano in parte l’effettiva messa in pratica (pensiamo alla norma sul diritto di veto nel CDS in sede ONU)
Gli accordi internazionali
L’accordo è l’incontro tra la volontà di due o più stati (o comunque di soggetti del DI). E’ il corrispettivo del contratto nel diritto interno. Può essere bilaterale o multilaterale.
Il testo fondamentale di riferimento in merito alla stipulazione di trattati è proprio un AdC: la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Essa contiene tutte le regole relative alla formazione degli accordi e tutta una serie di problematiche che ne riguardano l’esistenza (interpretazione del trattato stesso, riserve, ecc.).
Procedura di formazione degli accordi
Prima considerazione da fare è che il DI assume la più ampia libertà agli stati. Non vi sono dunque vincoli o limiti attraverso i quali gli stati arrivano a formalizzare questi incontri di volontà. Così gli accordi possono essere scritti, non scritti, taciti, realizzati attraverso procedure complesse oppure solo con note diplomatiche, ecc. Insomma: massima libertà per gli stati nella loro stipulazione.
Tuttavia esiste una procedura particolarmente seguita: quella “normale” o “solenne”, eseguita (di solito) per tutti gli accordi di una certa importanza. Essa si compone di 4 fasi: la negoziazione, la firma, la ratifica e lo scambio delle ratifiche.
- la negoziazione: gli stati cercano e trovano il punto d’incontro delle rispettive volontà su un testo scritto e condiviso. La negoziazione è affidata a dei plenipotenziari. Il capo di stato o di governo e il ministro degli esteri lo sono per loro stessa natura. Normalmente, però, i plenipotenziari sono dei delegati che rappresentano lo stato con pieni poteri d’espressione della posizione nazionale. Quando si chiudono i negoziati? La situazione può essere complicata se gli stati coinvolti sono più di due. Di solito si ricerca dapprima il consensus al testo a cui si è pervenuti. Questo può effettivamente essere difficile, specie nei trattati a contenuto più “politico”. Al riguardo la convenzione di Vienna dice che si può chiudere la negoziazione se si ha il voto favorevole su un testo dei 2/3 degli stati partecipanti. A questo punto l'accordo viene aperto alla firma.
- La firma: avendo partecipato alla negoziazione si può firmare il testo o no. La firma non rappresenta l’impegno finale dell’accordo. Che valore ha la firma allora? Intanto è l’ufficializzazione degli esiti dei negoziati. In più lo stato che firma l’accordo s’impegna ad avviare la procedura di ratifica (che potrà comunque aver esito negativo) e a comportarsi in buona fede nei confronti dell’accordo stesso, ovvero a non porre in essere comportamenti e condotte contrastanti con l’oggetto delle negoziazioni (es. USA su ICC).
- La ratifica: con la ratifica l’accordo diventa vincolante per lo stato (alcuni stati a volte firmano ma non ratificano). Quando però l’accordo entra in vigore? Gli accordi bilaterali sono più facili (basta lo scambio delle ratifiche). Per i multilaterali di solito si è previsto un depositario delle ratifiche (uno stato, il SG dell’ONU, ecc.) e di solito esiste una norma all’interno dell’accordo stesso che prevede l’entrata in vigore al conseguimento di un numero minimo di ratifiche (e comunque sempre e solo per i paesi che ratificano, ovviamente). Ad es. per i trattati modificativi dell'UE l’accordo entra in vigore dopo la ratifica di tutti gli stati. Può esserci infine un’indicazione temporale d’entrata in vigore in seguito al raggiungimento delle ratifiche necessarie (ad es. il primo giorno del mese successivo all'ultima ratifica utile).
- Scambio o deposito delle ratifiche: come detto può essere uno stato ad essere indicato come depositario oppure (molto spesso) può esserlo il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Accanto alla procedura solenne c’è quella “semplificata”, che sostanzialmente ferma il procedimento alla firma. In questo caso, ovviamente, il valore della firma cambia (si amplifica) profondamente.
La ratifica rimane comunque una questione di diritto interno, il DI non indica certo come introdurre nei vari ordinamenti i testi (o la materia) degli accordi. Guardiamo al caso italiano.
Italia per ratificare un accordo internazionale dobbiamo prendere in considerazione tre diverse disposizioni del nostro ordinamento (e questo per rispondere alla domanda: chi ratifica gli accordi?). Si tratta di tre articoli della nostra costituzione.
- articolo 87: tra le varie altre cose in questo articolo si dice che il Presidente della Repubblica ratifica gli accordi internazionali previa “autorizzazione delle Camere”;
- articolo 80: è proprio questo l'articolo che ci chiarisce quali siano i casi che richiedono la previa autorizzazione delle Camere. Ciò avviene infatti in 5 casi distinti: trattati di natura politica (concetto piuttosto vago, da intendersi dunque in maniera molto molto ampia); trattati che prevedono soluzioni arbitrarie o giudiziali di risoluzione delle controversie; trattati che modificano il territorio nazionale; trattati che comportano oneri per le finanze (la dottrina qui restringe il campo parlando di spese “straordinarie”, non previste cioè dal bilancio dello stato); trattati che comportano la modifica di leggi già presenti nel nostro ordinamento;
- articolo 89: questo è l'articolo che completa il quadro. Nessun atto del Presidente è valido se non è controfirmato dal ministro proponente, che si prende tutta la responsabilità. Quindi è chiaro qui come sia l'esecutivo il “motore” della ratifica, sia a livello internazionale (è l'esecutivo a farsi carico della negoziazione in sede internazionale ed a impegnarsi a far partire il processo di ratifica) che nazionale. Il Presidente infatti può solo sollecitare un “riesame” da parte dell'esecutivo, la seconda volta non potrebbe rifiutare la firma di ratifica (il suo è un ruolo sostanzialmente formale). Accanto a questo, come già visto, deve esserci il parere positivo del parlamento nei 5 casi ricordati dall'articolo 80.
Ma cosa succede nei casi di trattati conclusi in forma semplificata, e dunque con la firma vincolante? Per i 5 casi sopracitati la Costituzione esige la ratifica dello stato con il passaggio obbligato per il Parlamento. In teoria, dunque, per quelle 5 categorie di trattato l'Italia non può concludere l'accordo in maniera semplificata.
La prassi ha però conosciuto negli anni un notevole incremento degli accordi conclusi in forma semplificata, che danno comunque dei vantaggi non indifferenti in termini di snellezza del procedimento. Due esempi dal Conforti:
- la domanda d'ammissione dell'Italia alle Nazioni Unite (presentata nel '47 e accolta nel '55). Difficile non considerare la Carta ONU un trattato non rientrante nei 5 casi previsti dall'articolo 80 (è di sicuro un trattato politico, prevede soluzioni giudiziali e comporta importanti oneri economici per lo stato). Eppure l'impegno dell'Italia a rientrare in tale trattato è stato presentato dal ministro degli esteri senza il passaggio obbligato dal Parlamento;
- altro esempio è il Memorandum su Trieste del 1954, un accordo tra Italia e Jugoslavia sull'amministrazione di Trieste e dintorni (comportante di sicuro oneri finanziari e probabilmente anche modificazioni del territorio nazionale). Questo Memorandum fu superato solo dal trattato di Osimo del 1975, e quindi per circa 20 anni ci si basò solo su un documento concluso e firmato dal Governo senza passaggio per il Parlamento.
Ci sono diversi tipi di valutazioni da fare, una sul piano interno e una invece sul piano internazionale.
L'illegittimità si ritiene sanata, sul piano interno, se il Parlamento manifesta la propria adesione al trattato stipulato (e in effetti il Parlamento italiano diede esecuzione all'erogazione dei fondi previsti per l'ONU; lo stesso accadde per Trieste con lo stanziamento dei fondi previsti per dare esecuzione al Memorandum). In questi casi la situazione di illiceità viene sanata ex post.
Potremmo invece avere un'altra situazione, quella senza una “sanatoria” sopraggiunta a posteriori. In questo caso il Parlamento potrebbe, ad es., sfiduciare il Governo.
Ma cosa accade invece sul piano internazionale? La questione di fondo che si pone è sulla validità o meno dell'impegno preso dallo stato in maniera “illegittima” dal punto di vista del diritto interno. Una risposta ci viene fornita dall'articolo 46 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati: se anche è stata violata una norma interna in sede di ratifica, lo stato è comunque vincolato -in linea di principio- a rispettare l'accordo, a meno che non sussistano due condizioni:
- la violazione non sia manifesta;
- la violazione non riguardi una norma di diritto interno di importanza fondamentale (come nel caso italiano appena descritto, ad es., dell'articolo 80 della Costituzione).
Cosa intendiamo per “manifesta”? Se cioè questa violazione sia obiettivamente evidente per qualsiasi altro stato che si comporti in materia secondo la prassi abituale e in buona fede. Questo comunque, per Conforti, non è una consuetudine già formata, l'ADC di Vienna sembra qui essersi spinto un po' oltre le consuetudini correnti. Per Conforti è dunque sufficiente valutare l'altro punto, quello relativo alla violazione di una norma fondamentale di diritto interno.
L'ADC di Vienna riguarda poi molti altri aspetti del diritto dei trattati, non solo quelli procedurali. Tratta infatti ad es. di un altro importante aspetto che è quello relativo alle riserve ai trattati.
Le riserve ai trattati lo stato esprime con le riserve la volontà di non accettare una determinata disposizione dell'accordo. Oppure, in maniera più attenuata, potrebbe dirsi disposto ad accettare talune norme dell'accordo previa modifica o ancora solo nel senso particolare, nell'accezione particolare che ritiene valida.
Quando e dentro che limiti può lo stato apporre riserve? Il deposito della riserva avviene all'atto della ratifica. Il diritto internazionale “classico” era in merito molto chiaro: le riserve potevano essere ammesse solo se consentite espressamente dal trattato stesso, eventualmente delimitando tale eventualità per materia o articoli. La situazione è in seguito cambiata dopo un parere della CIG nel 1951 relativo alla Convenzione sulla repressione e prevenzione del genocidio (1948). Questo parere era stato richiesto perché alcuni stati volevano apporre alcune riserve, che la Convenzione in sé non prevedeva esplicitamente possibili. La CIG così sancisce una regola (che presenta come consuetudinaria e infatti da allora sempre seguita da tutti): è possibile apporre riserve anche dove non previsto dal trattato purché tale riserva non riguardi aspetti fondanti, sostanziali dell'accordo (le “clausole fondamentali”) e purché sia compatibile con lo scopo e l'oggetto del trattato.
Rimane comunque un grosso problema: quali sono le “clausole fondamentali”? Non c'è nessuna autorità competente che possa fare legittimamente questa valutazione. Quello che viene messo in piedi per ovviare a questa mancanza è un meccanismo complesso, che prevede la possibilità per gli stati di porre “obiezioni” alle riserve. Gli altri stati parte dell'accordo possono così tacere (vale come un'accettazione), accettare manifestamente la riserva oppure esplicitamente porre un'obiezione. Il trattato va così a scomporsi in un “fascio” di accordi bilaterali: tra tutti gli stati per cui non sussistono riserve od obiezioni l'accordo è “totale”, riguardante la materia nella sua interezza oppure l'accordo più le riserve apposte e accettate. Per lo stato che invece obietta su una riserva si aprono due possibilità:
- tra i due stati in questione (quello che pone la riserva e quello che obietta) non si è formato alcun accordo (probabilmente è questa l'interpretazione più corretta);
- l'accordo si è formato con l'eccezione però delle norme previste dalla riserva dall'obiezione (il che è un aspetto previsto dalla Convenzione di Vienna ma che probabilmente non è relativo a consuetudine: significherebbe in pratica far prevalere la visione dello stato che ha posto la riserva su quella dello stato che ha posto l'obiezione!).
Caso CEDU: in questo caso sussisteva un'autorità deputata ad una decisione nel merito, ovvero la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il caso è Belilos vs Svizzera, in cui la Corte disse che una data riserva apposta in precedenza dalla Svizzera non era da ritenersi valida, in quanto contrastante con gli obiettivi del trattato stesso. La Corte ragiona però qui in maniera diversa: non ritiene non valida l'adesione della Svizzera al trattato in sé ma anzi considera la riserva come non apposta, ritenendo dunque la Svizzera vincolata ugualmente al rispetto della Convenzione.
Le fonti di terzo grado
Si tratta soprattutto di atti di OI (pensiamo ai regolamenti dell'UE ad es.). Quella dell'UE è comunque una situazione straordinaria, in generale è abbastanza raro che gli organi delle OI possano adottare atti vincolanti. Molto più spesso si tratta di atti variamente denominati ma sempre di natura raccomandatoria (gli stati, ricordiamolo, sono comunque enti superiorem non recognoscentes). La stessa AG dell'ONU può adottare solo raccomandazioni (tranne che per le disposizioni di bilancio e, in passato, per alcune piccole parti sulla decolonizzazione) che possono al limite avere una valenza solo nella “costruzione” di consuetudini internazionali.
Il valore giuridico delle varie raccomandazioni è comunque almeno quello del conferimento del cosiddetto “effetto di liceità”. S'intende dire con questo che, se uno stato membro di una OI che ha adottato una certa raccomandazione si conforma a quella stessa raccomandazione, il suo comportamento è considerato conseguentemente lecito anche quando questo dovesse consistere nella violazione di precedenti impegni.
Es. di due stati A e B membri dell'ONU. L'AG adotta una risoluzione nella quale critica lo stato B (poniamo ad es. ci sia apartheid) e in conseguenza invita gli altri stati a cessare i rapporti commerciali con B. Ma se A aveva già un accordo commerciale con B e dunque obblighi reciproci precedenti alla risoluzione? A non sarà obbligato a conformarsi alla risoluzione raccomandatoria dell'AG ma se lo fa, in violazione dell'accordo commerciale precedente, non commette alcun illecito internazionale (come altrimenti sarebbe). E questo è possibile solo grazie all'effetto di liceità che viene portato in dote dalla raccomandazione, seppur atto non vincolante (questo discorso, ovviamente, è valido solo se gli stati in questione sono parte della stessa OI).
Riassumendo, le fonti di terzo grado possono essere:
- gli atti vincolanti delle OI;
- le norme di soft law, quindi anche le raccomandazioni, perché provviste dell'effetto di liceità.
Rapporto gerarchico tra le fonti
Specialmente tra consuetudine e accordo, come detto, sussiste un rapporto flessibile. Si ammette infatti (in linea di principio) che due stati, concludendo un accordo tra loro, possano derogare a norme consuetudinarie (lo stesso rapporto che sussiste tra contratto e legge nel diritto interno).
Esistono però norme inderogabili. Sono le cosiddette norme di jus cogens, o norme imperative del DI. Esse sono norme consuetudinarie (non tutto l'insieme delle norme consuetudinarie, ovviamente) inderogabili, quelle norme cioè che esprimono i valori fondamentali della CI (e in tal senso non tollerano appunto deroghe).
La Convenzione di Vienna però non chiarisce quali siano queste norme di jus cogens. Conforti le identifica nei principi sanciti nella Carta dell'ONU. Ma allora è un accordo a determinare il diritto cogente? No, semplicemente le norme ONU sono andate un po' oltre il normale diritto pattizio assurgendo a vere e proprie consuetudini internazionali.
Di più: sono diventate jus cogens. Ad es. possiamo citare la prima norma di diritto cogente formatasi con la Carta ONU, ovvero il divieto di uso o della minaccia dell'uso della forza nelle relazioni internazionali. Fino alla II guerra mondiale non c'era una regola che vietasse tutto questo, anzi, la forza era più che lecita per gli stati (salvo situazioni eccezionali derivanti da accordi specifici, pensiamo agli armistizi).
Vediamo però quali possono essere considerati i principi che formano lo jus cogens:
- il divieto di uso della forza: è all'art. 2 par. 2 della Carta. Questa norma potrebbe sembrare vincolante solo per gli stati parte dell'accordo. Col tempo, però, i due elementi di prassi e opinio juris l'hanno trasformata in una vera e propria norma consuetudinaria, che in quanto tale non vincola più tutti gli stati membri dell'ONU ma tutta la CI. La Svizzera, ad es., fino a pochi anni fa non era stato membro dell'ONU, tuttavia era di sicuro impegnata ugualmente al rispetto di tale regola. La CIG, nel caso Nicaragua vs USA del 1986 ha infatti affermato proprio che: “il divieto di uso o della minaccia dell'uso della forza è una norma di diritto consuetudinario e, ancora di più, di jus cogens, non derogabile nemmeno con diritto pattizio” (eccezion fatta sempre per l'autodifesa);
- il rispetto della dignità umana: tradotto quantomeno nel divieto di gross violations, ossia di ripetute e massicce violazioni dei diritti fondamentali da parte di uno stato;
- il divieto di comportamenti degli stati che possano pregiudicare il sistema economico di altri stati;
- il principio di autodeterminazione (esterna) dei popoli.
Quando un accordo è in contrasto con questi principi è da considerare nullo; per converso questi principi possono determinare l'automatica estinzione di accordi siffatti relativi ad epoche precedenti (e come la mettiamo con gli accordi relativi alla guerra in Iraq? Non sono violazioni di jus cogens?).
Ma alla luce di quanto detto, come ritenere gli embarghi proposti dal CDS contro paesi che si comportino male nei confronti della CI o che violino il divieto di uso della forza? Sebbene formalmente eseguiti da una OI gli embarghi comportano l'automatica estinzione di altri accordi commerciali precedenti tra gli stati sanzionati e tutti gli altri. Oggi si preferiscono delle forme mirate d'embargo nei confronti delle élite del paese, per evitare che lo stesso embargo possa essere considerato come al punto 3 delle norme di ,jus cogens qua sopra.
E, in ogni caso, per alcuni il principio della conservazione della pace è “sovrastante” rispetto agli altri, il che prevederebbe una sorta di “gerarchia” tra le norme di diritto cogente.
Adattamento dell'ordinamento interno al Diritto internazionale
Se nell'ordinamento internazionale i soggetti sono sostanzialmente gli stati, nell'ordinamento interno abbiamo vari soggetti pubblici (ad es. i giudici) e in più tutti i soggetti privati. Gli stati davanti all'ordinamento internazionale possono essere considerati come “monolitici”, nell'ordinamento interno la situazione è invece molto più complessa.
Però la norma di DI deve divenire vincolante non solo per il “monolite” stato, ma anche per tutti quei soggetti interni che dovranno applicarne i dettami. Così essa deve essere “trasportata” all'interno dell'ON. Quando gli stati ratificano una convenzione (utilizziamo per es. la solita sull'e-commerce) devono far rispettare ai soggetti del proprio ordinamento quelle norme previste dal trattato e farle applicare dai giudici in caso di controversia. Affinché l'Italia (ad es.) rispetti quest'accordo è necessario che, accanto alla ratifica, avvenga anche l'adattamento: ossia devono essere trasportate all'interno dell'ON le norme dell'accordo internazionale in questione.
Ci sono due fondamentali modalità attraverso cui un ON può adattarsi al DI: il procedimento ordinario e quello speciale:
- procedimento ordinario: riformulazione della norma internazionale attraverso una norma interna comune (una legge, oppure altro), che si differenzia dalle altre solo per la occasio legis (la ragione che muove il legislatore a tale norma);
- procedimento speciale: una fonte interna si limita a ordinare il rispetto della norma internazionale, rinviando in toto ad essa.
Qual è, in linea teorica, il procedimento preferibile tra i due? Quello speciale, in quanto la riformulazione di tale norma ad opera degli organismi interni potrebbe essere errata, cosa invece impossibile con il procedimento speciale. Pensiamo alla deficitaria codificazione di una norma consuetudinaria: se ci si sbaglia la norma “sbagliata” diventerà vincolante erga omnes in quel paese. Il semplice rinvio invece permette all'interprete (al giudice ad es.) di valutare direttamente la norma di DI e applicarla così com'è: in questo modo una data, contingente interpretazione di un giudice potrà essere sbagliata, ma potrà essere in seguito rimediata da una successiva interpretazione (di un altro giudice) più corretta.
Con il rinvio poi si ha un altro vantaggio: la norma di DI che cade in desuetudine sarà disapplicata automaticamente e i giudici ne dovranno semplicemente prendere atto. Se invece si è proceduti tramite riformulazione potrebbe accadere che il giudice sia costretto ad applicare una norma interna nonostante questa non corrisponda più alle condizioni del DI.
In certi casi, necessariamente, bisogna però ricorrere al procedimento ordinario (oppure a un mix di ordinario e speciale). Questo succede quando la norma di DI è una norma non self-executing. Quando una norma non è self-executing?
- quando una norma prevede solo delle semplici “facoltà” per gli stati, o comunque quando stabilisce delle alternative tra cui lo stato stesso può scegliere. Per quest'ultima accezione facciamo l'es. (anche questo classico) della direttiva europea sulla pubblicità ingannevole: l'UE lascia agli stati l'alternativa sulle modalità con cui contrastare il fenomeno, quali tipi di sanzione scegliere. Non si tratta dunque di una norma di DI direttamente applicabile, le manca qualcosa per poter essere adattata in maniera “speciale” al diritto interno. Il procedimento ordinario è qui necessario. Altro esempio, relativo invece alla situazione di “facoltà” per gli stati, è quello della Convenzione Europea in materia di adozione: c'è in questo testo una norma, formulata ambiguamente, la quale ci dice che si può procedere all'adozione nel caso di coppia adottante o nel caso di caso di singolo adottante (o in entrambi i casi ovviamente). Questa facoltà è stata tradotta dalla legislazione italiana nella possibilità solo per la coppia sposata (il che ha fatto nascere controversie internazionali per l'Italia, citata da una famosa attrice che si era vista rifiutare l'adozione in quanto non sposata);
- quando il carattere non self-executing dipende dalla legislazione dello stato che recepisce la norma. Stavolta la norma internazionale è assunta essere chiara e precisa, adottabile direttamente: nell'ON però mancano dei procedimenti o degli organi preposti e necessari per l'applicazione di tale accordo (e che quindi andranno creati). Es. Italia e doppio grado di giudizio: per alcune accuse molto gravi contro i ministri e contro il Presidente della Repubblica è previsto dalla Costituzione un solo grado di giudizio: l'Italia non poteva dunque procedere all'applicazione, in quel limitato ambito, dei Patti Civili e Politici ONU che la obbligavano a prevedere sempre il doppio grado di giudizio (in tal caso però il nostro Paese si era premunito apponendo una riserva).
Quando invece possiamo prevedere il mix dei due procedimenti? Si può avere frequentemente l'uso di entrambi gli strumenti. Di solito infatti, anche per accordi che abbiano al proprio interno norme non self-executing, si utilizza il rinvio per l'intero accordo e poi si integra e specifica tramite riformulazione le parti che lasciavano facoltà o alternativa.
Ordinamento italiano
Come avviene l'adattamento in Italia? Quale posizione vanno ad assumere le norme internazionali nella gerarchia delle nostre fonti domestiche?
Le consuetudini sono recepite per norma costituzionale: art. 10 comma 1, dove si parla del riconoscimento “delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”. Il “generalmente” riguarda espressamente il DIG, le consuetudini insomma (ma: c'è una norma di DIG che dice che pacta sum servanda, per cui potrebbe sembrare, ad una lettura sofisticata, che anche gli accordi possano essere inclusi nell'accezione dell'art. 10, visione che però non ha rispondenze nella prassi). E' quello dell'art. 10 un adattamento automatico e permanente alle norme internazionali generali: si parla infatti di “trasformatore permanente”. Nello stesso momento in cui una norma consuetudinaria internazionale nascesse, mutasse o decadesse essa verrebbe recepita o espulsa dal nostro ordinamento in maniera simultanea (e grazie a un procedimento speciale, come spiegato prima).
Ma allora le norme di DI che rango hanno? Questo è determinato dalla norma interna che ne dispone l'adattamento. Quindi se le consuetudini sono recepite attraverso un articolo della costituzione esse avranno rango costituzionale.
Problema: e se c'è contrasto tra la consuetudine e la costituzione? L'art. 10 dice che “l'ordinamento giuridico italiano si conforma”. Con ordinamento giuridico s'intende la stessa costituzione, prevalgono dunque in un certo senso le norme consuetudinarie internazionali (a meno che non si vadano a ledere i principi fondamentali della nostra costituzione, come dice Conforti).
Gli accordi l'adattamento per gli accordi (e lo considereremo valido per semplicità pure per le fonti di terzo grado) in Italia è disposto tramite il cosiddetto “ordine di esecuzione”, dato tramite legge. Nei casi previsti dall'art. 80 (come abbiamo visto) il parlamento darà dunque, nella stessa legge, “ratifica” e “esecuzione”, con il testo dell'accordo normalmente in allegato. Se poi alcune norme sono non self-executing serviranno magari altri articoli (nella stessa legge) che specifichino quelle parti non sviluppate dall'accordo internazionale.
Nulla esclude però che l'adattamento possa avvenire comunque tramite legge costituzionale o più semplicemente tramite regolamento. Comunque, nel 99% dei casi l'accordo è reso operativo da legge. Per cui, nel caso l'accordo derogasse a qualche norma costituzionale prevarrebbe la costituzione.
C'è però da considerare il rapporto tra legge ordinaria e legge di esecuzione: in generale il contrasto tra leggi viene regolato (in Italia) secondo il principio cronologico e secondo quello della “specificità” della legge rispetto all'argomento. Ma allora basterebbe una qualsiasi legge successiva per derogare all'accordo. Questo però, a livello internazionale, potrebbe avere gravi conseguenze. Per cui la dottrina e la giurisprudenza si sono sempre sforzate di “proteggere” gli accordi da questo rischio. Questione per decenni molto complicata e alla quale sono state applicate soluzione diverse. Per Conforti, le leggi che prevedono gli ordini di esecuzione prevalgono sulle norme ordinarie in virtù di un principio di specificità: esse vanno considerate leggi massimamente speciali nei confronti degli accordi internazionali. Questo però lascia aperta la possibilità per lo stato d'intaccare gli accordi se espressamente lo vuole (con una legge dunque “pari” a livello di specialità con quella di esecuzione), preservando comunque gli accordi dalle modifiche “inconsapevoli”.
Tutto questo è stato facilitato e correto dalla legge costituzionale numero 3 del 2001, modificativa dell'art. 117: “la legislazione statale e regionale rispetta gli obblighi internazionali” (facendo poi un accenno anche alle norme comunitarie).
Preso alla lettera questo art. sembra “innalzare” gli accordi a rango costituzionale. Gli accordi quindi vanno a posizionarsi ad un livello “intermedio” tra la costituzione e le leggi ordinarie. Il legislatore, dunque, non potrà mai modificare (con legge ordinaria) le leggi di esecuzione di accordi internazionali. Allo stesso tempo, però, l'accordo rimane subordinato alla nostra Costituzione.
Ci rimane il problema del diritto comunitario, rispetto al quale sin dal 1964 la CIG ha affermato un principio: quello del primato, appunto, del diritto comunitario su quello interno degli stati membri (caso Costa vs ENEL). Nell'84 si è arrivati ad agganciare la nostra costituzione al diritto comunitario, usando a tal fine l'art 11 della nostra Costituzione, (nella parte rivolta alla promozione delle OI rivolte alla pace) disposizione “pensata” per l'ONU ma che viene qui riutilizzata prontamente per fornire un “cappello” costituzionale al diritto comunitario.
Questo è valido comunque nei casi in cui il diritto comunitario stesso non sia in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione (che pare però cosa molto improbabile, non però per Draetta che evidenzia come oggi che le funzioni dell'UE sono arrivate ad allargarsi enormemente). Si tratta della cosiddetta “teoria dei controlimiti” alla prevalenza del diritto comunitario: nel caso dunque di norme di DI provenienti da ONU e UE (che godono di rango costituzionale grazie all'art. 11) prevarranno comunque i diritti fondamentali della Costituzione.
Fonte: www.sviluppoepace.it/
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Appunti di geografia
Mondo globale, mondi locali |
MONDO GLOBALE, MONDI LOCALI
Autore: Clifford Geertz
Il mondo d’oggi vive una paradosso: a una crescente globalizzazione dell’economia e delle comunicazioni si accompagna il moltiplicarsi delle differenze e delle divisioni culturali. Il conflitto etnico e religioso sono tornati sulla scena mondiale, svolgendo un ruolo decisivo nella rivendicazione delle identità individuali e collettive. Questo “mondo in frammenti” secondo Geertz pone in discussione molte categorie concettuali, come paese, nazione, stato, popolo, che finora sono state considerate pietre miliari dell’ordine politico mondiale. Anche per il concetto tradizionale di cultura, il mondo contemporaneo rappresenta una vera e propria sfida.
- Un mondo in frammenti
Il sorgere in molte regioni del mondo di movimenti armati a sfondo politico-religioso e la nascita di nuovi centri di potere e di benessere in Medio Oriente, in America Latina e nel Sud-Est asiatico hanno contribuito al farsi strada di una generale impressione di instabilità e di insicurezza. Questi e altri fenomeni conseguenti come le guerre civili a sfondo etnico o i separatismi linguistici non hanno fatto affiorare l’immagine di un nuovo ordine del mondo. Hanno, invece, rafforzato la sensazione di dispersione e di particolarismo, di complessità e di mancanza di un centro. C’è un sostanziale cambiamento rispetto al passato, il passaggio cruciale è riferito al ridimensionamento delle super potenze con un notevole rafforzamento delle regioni, che acquistano sempre più potere.
E’ difficile fare un bilancio di tutte queste trasformazioni: da una parte queste portano con sé nuovi pericoli (il pericolo di uno scontro nucleare, ma anche lo scontro globale in Sudafrica, in Irlanda del Nord o tra Israele e Olp, e la contemporanea diffusione di armi nucleari, il capitalismo senza frontiere, la pirateria economica…), dall’altro lato abbiamo evoluzioni positive: la decolonizzazione di molti Stati (liberazione di molti Stati), il disarmo delle superpotenze, l’allentamento delle rigidità ideologiche che hanno caratterizzato il mondo dei due blocchi…
L’evoluzione che forse più di ogni altra produrrà rilevanti conseguenze è la trasformazione del mondo in un patchwork onnipresente: lo sgretolamento di contesti più grandi in contesti più piccoli e tenuti insieme da legami disinvolti ha reso molto più difficile l’interconnessione tra realtà locali e sovraregionali, ossia tra il mondo intorno a noi e il mondo inteso come un tutto.
Quell’insieme va scoperto ed esplorato attraverso esempi, differenze, variazioni e particolarità, un pezzo alla volta. In un mondo di frammenti come il nostro è proprio a questi frammenti che dobbiamo prestare attenzione.
Per comprendere a fondo questa eterogeneità e concetti come “tradizione”, “identità”, “religione”, “ideologia”, “valori” e “nazione” o addirittura “cultura”, “società”, “stato” e “popolo” dobbiamo abbandonare la ricerca di modelli globali in quanto esistono eventi e persone incapaci di armonizzare gli uni con gli altri; dobbiamo accontentarci di storie divergenti.
Huntington dice che le grandi linee di divisione e le fonti del conflitto dominanti nel prossimo futuro saranno di natura culturale e non più ideologica o economica. Lo scontro tra culture determinerà la politica mondiale. Ci sarà una guerra tra culture.
Questa eterogeneità, intesa come pluralità di appartenenze e di modi di essere, va ricondotta alla storia, una storia che avanza in maniera contorta, imprevedibile e segnata da violenza. Ciò di cui abbiamo bisogno sono nuovi modi di pensare.
Le preoccupazioni di Taylor riguardano la disgregazione politica e l’aspetto civico dell’appartenenza, cioè quel lato dell’identità in un mondo frammentato che oggi è posto di fronte al quesito: “Che cos’è un paese, se non è nazione?” e “Che cos’è una cultura, se non è consenso”?
In un mondo così vario e molteplice come avviene la costituzione di un sé politico, sociale o culturale?
Se la realtà ci rimanda ripetutamente l’immagine di un mondo ricco di differenze in costante movimento piuttosto che un mondo di stati nazionali tutti d’un pezzo, non ci resta altro da fare che calarci nell’analisi di casi concreti. Una prospettiva globale non riuscirebbe a cogliere nel segno. Innanzitutto:
- Anziché occultare la differenza, dobbiamo riconoscerla apertamente;
- La differenza non va intesa come negazione della somiglianza, ma come un qualcosa che contiene in sé tutto, lo situa, lo concretizza e gli dà forma.
Le unità e le identità che si costituiscono partiranno proprio dalla differenza. La varietà trae origine dal modo in cui vengono situati e combinati gli stili di vita. Non esiste un filo unico capace di percorrerli tutti, di farne una totalità. E’ necessario isolare i fili, localizzare i nodi, i collegamenti e le tensioni, considerare che abbiamo a che fare con un corpo composito e analizzare la sua profonda varietà. Un lavoro di precisione capace di portare alla luce la varietà.
Che cosa è un paese, se non è una nazione? Che cosa è una cultura, se non c’è consenso?
Pochi anni fa i paesi erano nazioni, le culture erano stili di vita condivisi. Non esistono ormai che pochissimi paesi che coincidono almeno in parte con società culturalmente solidali; le forme statali sono così diverse. L’illusione secondo cui il mondo si compone di entità dello stesso tipo, di tessere di un puzzle, nasce dalle convenzioni dei nostri atlanti politici. Ed è proprio un’illusione.
La nascita di un gran numero di paesi in Asia e in Africa a seguito della decolonizzazione non rappresenta un recupero o una imitazione del modello di “stato nazionale” venuto a formarsi in Europa tra il 600 e l’800. Ora comprendiamo che il Terzo Mondo più che confermare questo modello, lo ha messo in discussione. Queste nuove entità, chiamate a loro volta “paesi”, si costituiscono secondo tutt’altri modelli; la dinamica occidentale che ha portato alla costituzione delle nazioni non si sta ripetendo e ciò a cui stiamo assistendo è un’altra cosa.
Due le premesse: da un lato un uso corretto di concetti come “nazione”, “stato”, “popolo” e “società”, dall’altro un ricorso a concetti come “identità”, “tradizione”, “appartenenza” e “coesione”.
- Che cos’è un paese, se non è una nazione?
Il termine “country” (paese) ha significati diversi:
- definizione letterale: ciò che sta di fronte o davanti ai nostri occhi, il paesaggio che si estende davanti a noi;
- territorio o area di dimensioni imprecisate, regione, distretto;
- un’area dai confini più o meno definiti in relazione ad attività umane abitata da persone della stesa razza, lingua o professione;
- il paese in cui si è nati, si risiede, e si hanno diritti civili;
- territorio o paese di una nazione, generalmente uno stato indipendente o una regione un tempo indipendente che si contraddistingue sul piano etnico, linguistico, per le sue istituzioni, e la sua coscienza storica;
- il popolo di un distretto o di uno stato, la nazione.
Il termine “people” (popolo) rimanda a popolazione, collettività e più specificamente a persone che dipendono da un superiore o che fanno capo a qualcuno.
People definisce il popolo sovrano, ossia tutti i cittadini che hanno diritto di voto come l’insieme delle persone che formano una comunità, un lignaggio, una razza o una nazione.
“State” (stato) : l’insieme delle persone che vivono in un dato territorio e sono riunite sotto un governo sovrano. Lo stato è la nazione nel suo carattere collettivo e corporativo (Matthew Arnold).
“Society” (società): legame con il prossimo, rapporto tra persone, insieme delle persone che convivono in una comunità ordinata, stile di vita accettato da un numero di persone in vista di una convivenza armonica, legame, unione, rapporto di vicinanza.
“Nation” (nazione): nel corso del suo sviluppo il concetto è stato ed è tuttora applicato ad ambiti diversi; ma il significato centrale è quello di una concentrazione globale di persone che in virtù della loro comune origine, lingua o storia sono unite da legami così stretti da costituire una razza a sé stante o un popolo a sé stante che generalmente è organizzato in uno stato politico autonomo e abita un determinato territorio.
Analisi della coppia di termini “paese” e “nazione”: tentiamo di distinguerli; la loro fusione o confusione fa scomparire quasi completamente l’idea di paese, coprendo ciò che succede in un determinato luogo e la struttura effettiva del nostro mondo.
1. Iniziamo con contrapporli l’un l’altro: possiamo avvicinare il concetto di nazione a nazionalismo e maledirlo perché si tratta di qualcosa che per natura si oppone alle regole della civiltà, di antidemocratico e separatista nella misura in cui conferisce a un gruppo etnico il potere sugli altri gruppi. L’altro concetto lo possiamo collegare a patriottismo ed esaltarlo come amore giusto, che riscalda il cuore.
2. Oppure possiamo oggettivare nazione e paese come varianti buona e cattiva del nazionalismo.
Il nazionalismo associato a Hitler sembra distinguersi fortemente e nettamente da quello di Lincoln e Gandhi. Ma da vicino emerge che né l’una né l’altra valutazione rendono giustizia all’etnicismo di Israele o del Bangladesh o al patriottismo di Castro.
3. Se proprio vogliamo sottolineare una differenza tra paese e nazione, la troviamo nel fatto che il paese è un’arena politica , mentre la nazione è una forza politica.
Il paese coincide con uno spazio delimitato, teatro di pubblici contrasti e discussioni; è la sfera in cui vengono regolare le questioni interne. La nazione, invece, rappresenta una delle principali fonti di energia che alimentano scontri e discussione: per la coscienza della propria origine, delle affinità di pensiero e di aspetto esteriore, di lingua e di cibo, di fede religiosa e di modi di essere che legano gli individui gli uni agli altri e di conseguenza per il legame di appartenenza.
Esempi di paesi in cui emerge il conflitto di nazionalità: Canada, Sri Lanka e ex-Jugoslavia.
- Canada:i contrasti all’interno del Canada sono il risultato di una varietà profonda, le cui manifestazioni si incrociano su un immenso territorio, popolato in maniera disomogenea e caratterizzato da una ineguale ripartizione delle risorse (francesi, inglesi, tribù indiane, europei). C’è un dibattito costante su “dove sta andando il Canada” in cui lingua, religione, eticità e regionalismo sembrano sul punto di modificare la struttura del paese, di ridisegnare i suoi contorni. Continui interrogativi vengono posti riguardo alla separazione da parte del Quebec dal Canada e sui suoi rapporti con gli Stati Uniti. Il Canada più che essere un paese unitario è un campo di breeds, kinds, stocks di uomini (breed = nascita, discendenza, generazione; stock = ceppo, lignaggio, origine).
- Sri Lanka: mentre in Canada la popolazione si concentra in centri separati gli uni dagli altri da ampie lande deserte, gli abitanti dello Sri Lanka si ripartiscono in maniera piuttosto uniforme su tutto il territorio. E’ un paese tropicale, asiatico e scarsamente industrializzato. Le tensioni interne che minacciano di lacerare questo paese assomigliano per molti versi alle tensioni del Canada. Si tratta, infatti, di un’area in cui i diversi gruppi si definiscono vicendevolmente azzuffandosi senza sosta. Negli ultimi 40 anni lo Sri Lanka è stato devastato da conflitti scatenati dalle identità collettive: un conflitto tra due gruppi, nato in epoca recente dalla confusione circa l’interpretazione della parola “auto” nel termine “autodeterminazione”.
Le due minoranze sono i singalesi e i tamil: i singalesi temono l’espansionismo dei tamil, mentre i tamil vogliono impedire l’instaurarsi di un potere esclusivamente singalese, tema centrale negli scontri politici per la conquista dell’indipendenza.
All’origine dei disordini etnici troviamo la creazione di un paese o più precisamente la proclamazione di un paese al posto di una colonia. Importanti sono i confini di un paese, storicamente costituiti e suscettibili di essere rimossi. Essi formano la cornice al cui interno si verificano i conflitti di identità.
- Ex-Jugoslavia: la questione dei confini vale in particolar modo per i Balcani. La Jugoslavia rappresenta un caso in cui le tensioni hanno distrutto un paese nell’arco di 5 anni: lo hanno letteralmente smembrato e lasciato a pezzi. Il paese è crollato secondo una logica implacabile: chi comincia deve continuare; l’estinzione sistematica di un paese e il tentativo di dare un nuovo profilo a quanto resta. Il paese non ha mai avuto radici profonde. La sua storia era troppo breve, vertiginosa, piena di interruzioni e di violenza. Sembra quasi un miracolo che il paese sia riuscito a conservarsi per tanto tempo. E per quanto definitiva sia la realtà della sua scomparsa, non è dimostrato che la forza di attrazione esercitata dalla Jugoslavia, l’idea di un paese nel nord dei Balcani con una popolazione multiculturale, sia venuta meno. La guerra che ha distrutto la Jugoslavia è stata in un primo tempo una guerra jugoslava, poi una guerra serbo-croata e infine una guerra bosniaca.
La Jugoslavia non era uno stato, né un popolo, non una società o una nazione, ma un paese.
Non sempre è necessario giungere a tanto. C’è bisogno di una nuova politica: una politica che nell’autoaffermazione etnica, religiosa, di razza, linguistica o regionale non veda una mancanza di ragionevolezza arcaica, da reprimere o superare, una politica che sia in grado di affrontare questi generi di espressione collettiva. Una politica che analizzi criticamente la realtà e la ordini.
Il successo di questa politica dipenderà dalla capacità di trovare le molle che fanno scattare la differenziazione o la divisione delle identità. Una politica che adotti i principi del liberalismo e della socialdemocrazia. Bisogna quindi arrivare a una migliore interpretazione della cultura all’interno della quale la convivenza umana avviene attraverso atteggiamenti critici verso modi di pensare che riducono le cose a uniformità, omogeneità, concordanza di vedute e consenso; dobbiamo aprire il posto a concetti quali divergenza, varietà e disaccordo. I paesi non vanno intesi come unità perfettamente integre.
- Che cos’è una cultura, se non c’è consenso?
La globalizzazione crescente comporta un aumento delle nuove differenziazioni. I mutamenti avvenuti in qualsiasi luogo possono provocare perturbazioni in un qualsiasi altro.
Oggi si tende a usare il termine di “villaggio globale” o di “capitalismo senza frontiere” per definire il fenomeno di interconnessioni su vasta scala e di complesse dipendenze. Ma è inverosimile un capitalismo senza frontiere poiché il capitalismo si accompagna a un aumento delle divisioni culturali, anziché a un loro calo. La molteplicità delle culture è una dato certo, in aumento.
Dall’800 fino al 900 la cultura è stata considerata come un carattere universale della convivenza umana, tecniche, usanze e tradizioni che la distinguevano dalla vita animale.
Dopo la I guerra mondiale cominciarono ad affermarsi ricerche sul campo sui singoli gruppi. Un concetto configurazionale di cultura: esistono culture a sé stanti, compatte, interconnesse e coesive. La cultura era ciò che tutti i popoli avevano e ogni popolo aveva la propria.
Dopo la II guerra mondiale gli etnologi hanno cominciato a volgere la loro attenzione a oggetti di studio più vasti, più variegati. Tutto è variegato. La ricerca di una totalità non costituisce più un filo conduttore affidabile e l’isolamento dagli altri diventa un ideale irraggiungibile. Più ci concentriamo sulle frammentazioni e sui frammenti del nostro mondo, più perdiamo di vista l’idea secondo cui l’identità culturale sarebbe un qualcosa di complessivo.
A fronte della frammentazione del nostro mondo, la concezione tesa a individuare nella cultura un consenso circa idee di fondo, sentimenti e valori comuni non regge più. Sono le fratture che oggi delineano il paesaggio delle identità collettive.
Non sappiamo come affrontare un mondo che non è ben articolato, che non è un’unità economica o psicologica. Ci troviamo ad analizzare un campo di differenze e legami così grande che è impossibile farlo con il solo sguardo.
Osserviamo come si sono modificate le carte politiche di Asia e Africa, del Pacifico, dei Carabi e di alcune parti dell’America Latina: la disgregazione dei grandi imperi coloniali e il fallimento delle ambizioni coloniali di Germania, Italia, Giappone e America. I paesi nati dal crollo del colonialismo si presentano chiaramente sotto il nostro sguardo: sono giovani, creati con consapevolezza e premeditazione. E’ ancora fresco il ricordo delle avversità che hanno segnato la loro nascita.
Tra gli aspetti più interessanti di questi paesi vi sono le contingenze che fino ad oggi ne hanno disegnato i confini: dal naufragio del progetto coloniale sono nati paesi con una struttura culturale eterogenea , delimitati da confini tracciati in passato dalla politica europea. Lingua, religione, etnie e costumi si incrociano a tutti i possibili livelli, in tutti gli angoli e in tutte le dimensioni possibili.
L’eterogeneità culturale entra in azione in un’enorme molteplicità di livelli.
Indonesia: è un esempio significativo di difficile complessità interna. Sotto il profilo culturale è uno dei paesi più variegati del mondo. Attraverso il discorso dei popoli e delle culture è possibile descrivere il modo in cui l’Indonesia si compone di diverse identità e conservi lo stesso una propria consistenza.
Arriviamo a un’immagine divisionistica della struttura culturale del paese tramite l’analisi dei caratteri dei singoli gruppi etnici o di gruppi più piccoli e la determinazione di sottogruppi e dei rapporti tra i gruppo e della loro posizione nell’insieme. Abbiamo un puzzle di schede.
Ma in queste termini cosa è paese?E’ una quantità di popoli di entità, importanza e caratteri diversi, che vengono riuniti sotto una struttura economica e politica comune attraverso una cornice di tipo storico, ideologico, religioso,…Spariscono, così, i livelli di differenziazione; le diverse schede sono state riunite e ordinate. Mancano i rimandi incrociati attraverso cui si contrappongono le identità isolate tramite schedatura.
Cultura, popoli o gruppi etnici non sono ammassi di identità definiti dai confini del consenso; sonoinvece varietà di partecipazione a una vita collettiva che si svolge a livelli e ambiti diversi.
La molteplicità culturale dell’Indonesia si articola in forma di scontri e dibattiti che si esprimono nella formulazione dell’identità indonesiana. Il punto non è quindi il consenso, bensì l’individuazione di una via che possa essere percorsa in assenza di consenso.
L’Indonesia ha raggiunto questo obiettivo sviluppando una politica delle culture che consente al tempo stesso di rappresentare, di riconoscere e di nascondere immagini e idee fortemente divergenti:una politica che è una formula della felicità. Ma questa politica non ha sempre funzionato: ci sono state rivolte etniche e religiose, insurrezioni nell’interno del paese.
L’Indonesia è comunque un fascio di piccoli mondi che non riesce a disgregarsi.
La teoria politica: più che formulare leggi, deve contribuire a farci comprendere meglio gli orrori e la confusione in cui tutti viviamo e aiutarci a sopravvivere ad essi, a mitigarli e a evitarli.
La teoria politica deve essere intesa come un dibattito intellettuale che affronta i problemi urgenti del presente in termini flessibili, puntuali e realistici. Deve fare attenzione ai fatti concreti, creare e mantenere strutture funzionali capaci di contrastare la spinta distruttrice verso l’omogeneizzazione.
Il liberalismo può reggere alla sfida di un mondo frammentato? E’ necessario secondo Geertz, se non vuole soccombere. Del liberalismo si dice che non riconosce il potere e la resistenza dei legami fondati dalla religione, lingua, usi e costumi, razza e origine, e che giudichi primitivo e arretrato il fatto che simili rivendicazioni entrino nella vita pubblica; afferma la neutralità dello stato e l’universalità dei diritti dell’uomo. Propaganda l’universalismo e la cittadinanza universale.
Per molti paesi questa concezione di universalismo sembra essere un ennesimo tentativo di imporre con la forza al resto del mondo i valori occidentali: un seguito del colonialismo con altri mezzi.
Invece i paesi poveri oppongono resistenza alla pretesa di universalità dei diritti dell’uomo affermando che non sarebbero applicabili a loro, ma sarebbero stati inventati dai paesi più ricchi per rendere vano lo sviluppo di quelli più poveri.
Chi intende farsi portavoce della causa liberale deve accettare che ogni tentativo di diffondere il liberalismo nel mondo non solo si scontra con cecità e irragionevolezza, ma anche con punti di vista di altri. Si tratta di comprendere che parlare con chi è altro da noi significa anche ascoltare. E se prestiamo ascolto, sarà difficile che tutto ciò che abbiamo da dire resterà immutato.
Abbiamo due possibilità: o insistiamo sulle nostre esperienze, o rischiamo lo scontro.
Fonte: www.sviluppoepace.it/
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Appunti di geografia
Appunti Di Francesca Terzoli
LA DEMOCRATIZZAZIONE
La fine della Storia?
- Francis Fukuyama: Siamo forse alla fine della Storia?
- La Storia è un processo evolutivo coerente
- Le democrazia garantisce il ‘riconoscimento universale’ (in termini hegeliani)
La molla che muove tutti gli uomini nel corso della storia è il desiderio del RICONOSCIMENTO UNIVERSALE degli esseri umani con il loro valore e la loro dignità.
Già Hegel individuava nella storia il tentativo di tale riconoscimento, avvenuto tramite lo scontro fisico tra individui e popoli (il servo-padrone di Hegel). Le guerre tra i popoli sono strumenti per ottenere il loro riconoscimento, ma si arriva ad un punto in cui esso non si conquista più attraverso lo scontro militare, ma si raggiunge nella società liberale, in particolare nell’area economica.
Fukuyama riprende il concetto per cui il riconoscimento si ottiene in modo pacifico nella società liberale e, se ciò è vero, la vittoria della democrazia liberale segna la fine della storia, poiché se la democrazia si afferma in tutto il mondo, significa che tutti i popoli hanno ottenuto il riconoscimento senza più conflitti.
La fine della storia viene individuata nel crollo del muro di Berlino, momento in cui il progresso e la razionalità umana raggiungono l’apice, viene sancita moderna forma di governo liberale e di conseguenza è raggiunto l’obiettivo del riconoscimento universale. Una volta raggiunto tale assetto, ci saranno solo delle modificazioni al suo interno, ma senza più sconvolgimenti o rotture profonde.
Quali prove?
crisi degli autoritarismi in tutto il mondo: crisi delle ideologie che li sostengono e della loro legittimità
- REGIMI AUTORITARI DI DESTRA: il colpo di grazia si era già avuto con la fine della II guerra mondiale.
- L’esempio più eclatante è quello del nazional-socialismo. Dopo la sua sconfitta militare, nessuno si rifarà mai più alla sua ideologia, anzi sarà da molti considerato come il “male assoluto”
- Grecia: nel ’67 un colpo di stato aveva portato al regime autoritario dei colonnelli, il quale entra in crisi a metà anni ’70 a causa della condanna internazionale della guerra per il possesso di Cipro. I militari al potere decidono così di favorire il ritorno alla democrazia.
- Spagna: negli anni ’70, Franco prepara la successione con una serie di accordi con l’opposizione che iniziano un graduale ritorno alla democrazia.
- Portogallo: disaccordi tra le forze del regime militare portano al suo crollo e all’inizio della fase democratica.
Fukuyama nota un elemento comune nel crollo dei vari regimi autoritari: la caduta della loro legittimità. La base ideologica e i valori su cui i regimi si fondano si sgretolano e la loro legittimità si affievolisce anche sul piano internazionale.
- REGIMI AUTORITARI DI SINISTRA: vanno in crisi a causa della loro ideologia, in particolare perché non riescono a garantire gli obiettivi del raggiungimento dell’eguaglianza sociale e della riduzione dello sfruttamento. La crisi di legittimità è conseguenza del fallimento economico e sociale.
Non essendoci progetti politici alternativi, l’unica via percorribile garantendo la legittimità è quella democratica.
Quali limiti alla tesi di Fukuyama?
- Una visione conservatrice? Avvento democrazia = fine del progresso
- Una visione riduttiva?
- Una visione occidentale?
- La democrazia è davvero il migliore regime possibile? La democrazia di stampo occidentale è davvero l’unica forma di governo migliore e possibile?
Più che di fine della storia, si tratta di fine dell’ideologia progressista, cioè alla mancanza di ulteriori progressi o sconvolgimenti radicali. Il progresso non significa più cambiamenti totali che si consolideranno in futuro, ma trasformazioni più limitate della situazione presente.
Come si è raggiunta la democrazia?
Si è raggiunta in 3 fasi successive, dette ONDATE DI DEMOCRATIZZAZIONE, alternate a fasi di RIFLUSSO.
- I ondata (1800-1920): è la fase più lenta e spinta da fattori interni.
- CONDIZIONI (S. Huntington)
industrializzazione
urbanizzazione
emergere della classe borghese e media
comparsa della classe operaia e delle sue organizzazioni
riduzione delle disuguaglianze economiche
Prima del 1914:
Svizzera, Stati Uniti, Gran Bretagna (dal 1832), Olanda (dal 1848), Danimarca (dal 1849), Svezia (dal 1864), Canada (dal 1867), Argentina (dal 1880), Francia (dal 1871), Australia (dal 1901), Norvegia (dal 1905), Nuova Zelanda (dal 1907), Cile (dal 1891), Grecia (dal 1864), Italia (1861) Colombia (1910)
Dopo il 1918:
Finlandia, Costa Rica, Irlanda, Messico, Uruguay, Germania, Austra, Polonia, Lettonia,Estonia, Cecoslovacchia
- I riflusso (dopo il 1920):
Caduta della democrazia in 10 paesi:
Cile (1924), Grecia (1936), Italia (1922), Germania (1932), Austria (1934), Polonia (1935), Lettonia (1934), Estonia (1934), Cecoslovacchia (1939), Argentina (1943)
- II ondata (1945-1970): innescata dalla vittoria degli alleati nella II guerra mondiale. Vede il ritorno alla democrazia dei paesi che l’avevano perduta e la formazione di nuove democrazie.
CONDIZIONI:
fattore militare: la supremazia degli USA porta alla formazione di stati democratici nel blocco occidentale
fattore politico: avvio di processi di democratizzazione
1945-1955
Italia, Germania, Austria, Cile, Libano, Islanda, Brasile, Filippine, India, Sri Lanka, Ecuador, Israele, Perù, El Salvador, Turchia, Giappone
1956-1966
Bolivia (1956), Colombia (1958), venezuela (1959), Nigeria (1961), Giamaica (1962), Trinidad (1962), Senegal (1963), Corea del Sud (1963), Botswana (1966), Singapore (1965)
- II riflusso (dopo il 1945):
in molti Paesi, dopo la decolonizzazione, si formano regimi autoritari.
Cile (1973),Colombia, (1949), Uruguay (1973), Libano (1975), Brasile (1964), Filippine (1972), Ecuador (1963), Perù (1968), India (1975), Sri Lanka (1977), El Salvador (1961), Turchia (1971), Bolivia (1969), Nigeria (1964), Corea del Sud (1972)
- III ondata (1974-…): caratterizzata dall’apprendimento (considerare gli errori compiuti nelle precedenti esperienze democratiche per evitare il ritorno a regimi autoritari). In alcuni paesi però non si ritrovano tutte le caratteristiche della democrazia!
-CONDIZIONI
5 Mutamenti:
- Crisi di legittimazione dei regimi autoritari;
- Crescita economica senza precedenti;
- Ruolo della Chiesa che, dopo il Concilio Vaticano II, appoggia le transizioni democratiche;
- Impatto della CEE sui regimi autoritari meridionali, sulla questione dei diritti umani… Riguarda Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia, Cipro: i regimi autoritari non sono ammessi in Europa.
- Effetto di contagio dei processi di democratizzazione.
Stati passati da parzialmente liberi o non liberi a liberi:
India, Malta, Repubblica Domenicana, Portogallo, Spagna, El Salvador, Mauritius, Cipro, Sud Africa, Corea del Sud, Tailandia, Brasile, Messico, Filippine, Croazia;
Benin, Bulgaria, Ungheria, Mali, Mongolia, Romania, Serbia, Uruguay, Argentina, Cile, Guyana, Ghana, Panama, Perù, Polonia, Senegal, Taiwan, Lesotho, Rep. Ceca
Sono parzialmente liberi:
Colombia, Fiji, Gambia, Sri Lanka, Venezuela, Turchia, Bolivia, Honduras, Guatemala, Malesia, Bagladesh, Marocco, Nicaragua, Paraguay, Singapore, Zambia, Armenia, Timor Est, Georgia, Macedonia, Moldavia, Ucraina, Albania, Nigeria, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Burundi, Etiopia, Gabon, Giordania, Malawi,Niger, Tanzania, Uganda, Congo (Brazaville), Madagascar, Nepal, Indonesia, Kenia, Kuwait, Sierra Leone, Liberia, Yemen, Bosnia, Mozambico
- III Riflusso:
Stati divenuti non liberi: Ecuador, Libano;
Stati divenuti da parzialmente liberi a non liberi: Algeria, Cambogia, Haiti, Togo, Rep. Centroafricana, Camerun, Laos, Pakistan, Costa d’Avorio, Iran, Russia, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi, Zimbabwe, Egitto, Buthan, Swaziland, Bielorussia, Kirghizistan, Azerbaijan;
Sono rimasti non liberi: Afganistan, Birmania, Ciad, Cina, Congo, Cuba, Guinea, Iraq, Corea del Nord, Libia, Oman, Ruanda, Arabia Saudita, Somalia, Mauritania, Vietnam, Eritrea, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Angola
Un altre esempio è quello della Russia.
Le condizioni della democratizzazione (in generale)
- Tende ad affermarsi in sistemi socio-economici sviluppati (anche se non diseguaglianze);
- Non c’è correlazione necessaria e sufficiente tra stadio di sviluppo e democratizzazione;
- Il consolidamento ha più successo nei paesi ricchi;
- Quando il regime autoritario cade (per sconfitta, crisi di successione, ecc.), la democrazia ha più successo se il regime precedente ha raggiunto un buon livello di sviluppo
Democrazia e mutamento
Le tappe del processo di democratizzazione sono scandite da 5 processi:
1) Transizione
- Regimi di transizione
- Precedente esperienza autoritaria
- Inizio di apertura (liberalizzazione e accenni di pluralismo)
- Varianti: a) democrazia protetta;b) democrazia elettorale
- Fluidità istituzionale
2) Instaurazione democratica
- Completa civilizzazione società
- Allargamento completo e riconoscimento reale dei diritti politici e civili
- Sistema partitico
- Organizzazioni degli interessi
- Elaborazione procedure democratiche
le variabili:
- Gli attori: esterni = opposizione al regime, attori internazionali
interni = esercito, élites di governo, alta burocrazia del regime
- Tipo di coalizione alla base del regime:
- Ampiezza
- Accordo / compromesso
- Livello di organizzazione degli attori
- Ruolo delle élite
- Continuità / discontinuità delle strutture amministrative
Cosa spiega gli esiti dell’instaurazione?
- Tradizioni politiche
- Precedente esperienza democratica:
- Durata e tipo di esperienza autoritaria
- Durata
- Tipo di regime precedente
- Ragioni della caduta
- Grado di organizzazione dell’opposizione
- Continuità/discontinuità transizione
3) Consolidamento
- Processo di definizione degli aspetti primari e secondari delle strutture e norme democratiche
- Variabile tempo: richiede un arco temporale lungo
- Quando comincia?
- Due aspetti rilevanti:
a) legittimazione: accettazione/sostegno delle strutture democratiche
1. Compromesso democratico = impegna parte delle élites politiche e sociali e il suo mantenimento nel tempo
2. Rispetto della legalità
3. neutralità militari = impegno dei militari verso la dinamica democratica
4. Accettazione da parte degli imprenditori
b) ancoraggio: si lega ad alcune reti organizzative che permettono di conservare la stabilità.
Quattro ancore principali:
1. Organizzazioni partitiche = più è stabile e organizzato, più sarà una solida base d’appoggio
2. Consolidamento di associazioni di interesse da parte di partiti = sindacati, circoli arci
3. Rapporti clientelari = es. mafia
4. Assetti neo-corporativi
Quanto sono importanti le ancore? Non sono fondamentali, ma servono quando il regime incontra degli ostacoli.
4) Stabilità
- Ragionevole probabilità di durata nel futuro
Condizioni generali:
- Istituzionalizzazione raggiunta
- Legittimazione diffusa
- Efficacia decisionale
5) Crisi
- Crisi della democrazia: insorgono limiti nel funzionamento delle condizioni di base
- Crisi nella democrazia:
- Cattivo funzionamento di alcune norme
- Distacco nel rapporto società/partiti, gruppi-strutture
L’evoluzione della crisi
- I fase: crisi NELLA democrazia
- Crescita radicalizzazione
- Frammentazione
- Partecipazione
- Instabilità governativa
Due possibilità: a) nuovo compromesso; b) passaggio alla II fase
- II Fase: crisi DELLA democrazia
- Radicalizzazione ulteriore: eliminazione del centro, ecc.
- Crescente violenza;
- Politicizzazione dei gruppi neutrali
Es. Germania di Weimar
Crisi senza crollo
Misurare la democratizzazione
- L’alternativa regimi democratici / non democratici non è sufficiente
- Sistemi spuri
- Necessità di graduale la democraticità (in termini quantitativi)
L’IPOTESI DELLA FREEDHOM HOUSE
Distingue fra Stati liberi e Stati non liberi, sulla base di due gruppi di indicatori:
- Diritti politici: partecipazione al processo politico, diritto di voto, diritto di iscrizione a partiti, diritto di accedere alla pubblica amministrazione, ecc.
- Libertà civili: libertà di associazione, espressione, opinione, Stato di diritto, autonomia individuale, ecc.
Rapporto annuale
- 193 paesi, 15 territori
- Un gruppo di osservatori assegna un punteggio per ciascuna delle due macroaree (diritti politici, libertà civili)
- Il punteggio medio registrato dal paese individua lo status del paese:
- Libero: da 0 a 2.5
- Parzialmente libero: da 3.0 a 5.0
- Non libero: da 5.5 a 7
Variabili relative ai diritti politici
1) processo elettorale
2) pluralismo e partecipazione politica
3) funzionamento del governo (legame eletti-governo; corruzione)
Variabili relative alle libertà civili
- 4) Libertà di espressione e opinione
- 5) Diritti di associazione e organizzazione (libertà di manifestare, ecc.)
- 6) Esistenza dello Stato di diritto
- 7) Diritti individuali / autonomia individuale
Per ogni domanda solo due alternative (0 – 1)
Unione Europea
- Italia: 1,1 (Libero)
- Ungheria: 1,1
- Germania: 1,1
America
Regimi democratici (Stati liberi)
FH: 1-2
- Uruguay
- Costa Rica
- Panama
- Usa
- Canada
- Bolivia
- Cile
- Argentina
- Brasile
- Suriname
- Messico
Democrazie elettorali (FH maggiore di 2)
- El Salvador
- Giamaica
- Perù
- Honduras
- Guatemala
- Paraguay (3,3)
Regimi ambigui
- Venezuela (4,4)
- Colombia (4,4)
Regimi autoritari di tipo elettorale
- Antigua
- Haiti
Regimi autoritari politicamente chiusi
- Cuba (7,7)
Medio Oriente e Africa del Nord
regimi democratici
- Israele: Democrazia liberale
Per i cittadini ebrei israeliani: 1 (PR), 2 (CL) FH
Per i territori palestinesi: 5, 5
- Turchia: Democrazia elettorale
(Parzialmente libero: 3,3)
Regimi autoritari elettorali
- Kuwait: 4, 4
- Marocco; 5, 4
- Libano: 5, 4
- Yemen: 5, 5
- Iran: 6, 6
Regimi autoritari egemonici
- Bahrain: 5, 5
- Giordania: 5,4
- Algeria:6, 5
- Tunisia: 6, 5
- Egitto: 6, 5
Regimi autoritari chiusi
- Oman: 6, 5
- Emirati Arabi Uniti: 6, 5
- Quatar: 6, 5
- Iraq: 6, 6
- Libia: 7, 7
- Arabia Saudita: 7, 6
- Siria: 7, 6
Africa Sub-sahariana
Democrazie liberali
- Capo Verde (1, 1)
- Mauritius (1, 2)
- Sud Africa (2, 2)
- Botswana (2, 2)
- Ghana (?) (1,2)
Democrazie elettorali
- Mali (2, 2) +
- Namibia (2, 2) +
- Lesotho (2, 3)
- Senegal (2, 3)
- Benin (2, 2) +
- Seychelles (3, 3)
- Madagascar (4, 3)
- Malawi (4, 3)
- Niger (3, 3)
- Kenya (3, 3)
Regimi ambigui
- Mozambico (3, 4)
- Tanzania (4, 3)
- Zambia (3, 4)
- Nigeria (4, 4)
- Sierra Leone (4, 5)
Regimi autoritari elettorali
- Guinea-Bissau (4, 4)
- Gibuti (4, 5)
- Gabon (5, 4)
- Centrafica (5, 5)
- Gambia (5, 5)
- Etiopia (5, 5)
- Togo (5, 5)
- Camerun (6, 6)
- Zimbabwe (6, 6)
Regimi autoritari di tipo elettorale egemonico
- Burkina Faso (4,4)
- Comore (5,4)
- Mauritania (5,5)
- Congo rep. Pop. (6,4)
- Ciad (6,5)
- Uganda (6,5)
- Angola (6,6)
- Liberia (6, 6)
Regimi elettorali politicamente chiusi
- Swaziland (6,5)
- Burundi (6,6)
- Rep. Dem. Congo (6,6)
- Guinea Equatoriale (6,7)
- Rwanda (7,5)
- Eritrea (7,6)
- Somalia (6,7)
- Sudan (7,7)
Asia
Democrazie liberali (Stati liberi)
- Giappone (1,2)
- Taiwan
- Corea del Sud (2,2)
- Mongolia (2,2)
Democrazie elettorali
- India: 2,3
- Filippine (2,3)
- Thailandia (2,3)
- Bangladesh (3,4)
- Sri Lanka (3,4)
- Timor Est (3,3)
Regimi ambigui
- Indonesia (3,3)
Regimi autoritari di tipo elettorale egemonico
- Singapore (5,4)
- Afghanistan (5,5)
- Bhutan (6,5)
- Brunei (6,5)
- Nepal (5,4)
- Maldive (6,5)
- Cambogia (6,5)
- Pakistan (6,5)
Regimi autoritari politicamente chiusi
- Cina (7,6)
- Laos (7,6)
- Vietnam (7,5)
- Corea del Nord (7,7)
- Birmania (7,7)
I fattori della democratizzazione
Quali fattori alla base della democratizzazione?
Cultura politica, Sviluppo economico, Élite politiche, Contesto internazionale
LA CULTURA POLITICA
In che modo la cultura politica può favorire il successo della democratizzazione?
Gabriel Almond (’50-’60)
Utilizza l’approccio struttural-funzionalista e il comportamentismo (indagine quantitativa sul comportamento) e indaga le relazioni tra la cultura politica e il sistema politico (teoria del sistema politico) e la sua stabilità.
3 aspetti definiscono la cultura politica secondo Almond:
- percezione/conoscenza: conoscenza che ogni individuo ha della realtà
- affetto/sentimento: sentimento di attaccamento verso una determinata parte politica o verso alcuni suoi aspetti ( componenti identitarie)
- valutazione/scelta: unisci il momento sentimentale a quello razionale, dandone un esito.
- La cultura politica ‘non coincide’ con il sistema politico, ma è un suo aspetto.
- La cultura politica ‘non coincide’ con la cultura in generale.
La storia del concetto: gli obiettivi di Almond
- Insoddisfazione per i vecchi metodi
- Teorie predittive
- Coinvolgimento delle scienze del comportamento
- Tecniche empiriche e quantitative di verifica delle ipotesi
- griglie valide per l’analisi comparata
- grandi modelli macro-teorici
- convinzione nella comulabilità
- forte sostegno al modello democratico euro-atlantico
Tentativo di sintesi
Il concetto di cultura politica punta a sintetizzare le scoperte compiute in tre campi:
a) sociologia politica (Parsons, Weber)
b) Psico-antropologia
c) Psicologia sociale empirica
Metodo empirico
- Sviluppi nel metodi di campionamento;
- Raffinatezza nei metodi di intervista;
- Tecniche di valutazione e di graduazione;
- raffinatezza metodi di analisi e inferenza statistica.
1956: Comparative political systems (in “Journal of Politics”)
- Nozione scheletrica di cultura politica;
- Obiettivo della comparazione: la cultura politica come variabile esplicativa
- Riferimento al sistema politico (interdipendenza, ruolo, monopolio legittimo della forza)
Il quesito di Almond
1. Si possono ‘comparare’ i sistemi politici focalizzando l’attenzione sulla ‘cultura politica’?
2. Si può ‘spiegare’ l’efficienza di un sistema politica comparando la ‘cultura politica’?
Due percorsi diversi
1. ‘Comparare’ fra loro le cultura politiche di diversi paesi;
2. ‘Comparare’ il rapporto fra ‘cultura politica’/’sistema politico’
La prima classificazione dei sistemi politici
1) Sistemi politici anglo-americani;
2) sistemipolitici pre-industriali;
3) sistemi totalitari;
sistemi europei continentali (con esclusione di paesi scandinavi e Paesi Bassi)
Analisi condotta su:
- Sistemi anglo-americani;
Cultura politica:
secolarizzata
pragmatica
omogenea rispetto ai valori fondamentali
(Sistema politico: democrazia anglosassone)
Þ competizione politica: atmosfera di ‘gioco’
- Sistemi europei-continentali (Francia, Germania, Italia)
Cultura politica:
frammentata
sopravvivenze del passato (preindustriale) e del processo di industrializzazione
sub-culture con valori antitetici
generale alienazione
centralità subculture (e non istituzioni legali)
Impossibilità del ‘gioco’ e posizioni statiche
Soluzioni trasformistiche o cesaristiche
1963: The Civic Culture (Gabriel Almond e Sidney Verba)
Ricerca empirica condotta tra il ‘58 e il ’62 su cinque paesi: Usa, Regno Unito, Italia, Germania, Messico. Il quesito è: perché la stabilità delle istituzioni democratiche è così diversa in questi paesi?
Ipotesi di fondo: Ciò che spiega la stabilità/efficienza della democrazia è la presenza di:
Cultura civica
Cosa è la cultura civica?
Ne abbiamo un esempio nel Regno Unito:
- combinazione di modernità e tradizione;
- secolarizzazione graduale della politica (tolleranza e fusione élites);
- cultura del consenso;
- rispetto delle istituzioni e dei valori della comunità nazionale
La cultura civica (a livello individuale)
- Un ‘ego aperto’ (attitudine inclusiva)
- capacità di condividere valori con altri;
- un orientamento multi-valoriale;
- fiducia nell’ambiente umano;
- relativa libertà dall’ansia
Legame individuo-sistema:
psicologia individuale-cultura civica
ß
efficienza del sistema democratico
(precondizione necessaria)
Ma nella realtà esiste la cultura politica?
Quanto si distanzia, ciascuno dei 5 paesi, dal modello della cultura civica?
Come misurare la cultura politica:
Componenti cultura:
a) cognitiva; b) affettiva; c) valutativa;
Oggetti:
a) Sistema in generale
b) input
c) output
d) cittadini
Tipologia della cultura politica
|
sistema |
input |
output |
percezione di sè |
PROVINCIALE |
0 |
0 |
0 |
0 |
SUDDITA |
1 |
0 |
1 |
0 |
PARTECIPANTE |
1 |
1 |
1 |
1 |
Cultura Provinciale (Locale/parochial)
- Scarsa consapevolezza del sistema politico nazionale;
- assenza di percezione di sé come parti del sistema politico;
- società tradizionali o fasi di transizione
Cultura suddita
- Percezione/conoscenza del sistema politico nazionale;
- Conoscenza/percezione dell’impatto sulla vita individuale (output)
- Passivi nella fase di partecipazione
Cultura partecipante
- Consapevolezza del sistema politico nazionale;
- Consapevolezza delle fasi input/output
- Percezione di sé come attori del sistema: partecipazione reale o potenziale
Forme miste
- Provinciale-suddita
- Suddita-partecipante
- Provinciale partecipante
Come si colloca la cultura civica?
La cultura civica è una cultura partecipante, ma non esclude orientamenti provinciali e sudditi, delega della partecipazione ad alcuni settori, condivisione valori tradizionali.
Cultura-sistema: convergenze
- Localismo: Società tradizionali
- Cultura suddita: Antico Regime, PVS (struttura politica autoritaria e centralizzata)
- Cultura partecipante: Sistemi democratici
La ricerca empirica:
- Cinque paesi
- Mille questionari
- Sondaggio multiplo/parallelo (le stesse domande per i cinque paesi) con risposta pre-costituita
Risultati:
- L’istruzione e una posizione sociale vantaggiosa sono positivamente correlate con la competenza e partecipazione civica;
- l’istruzione non determina la cultura politica;
- sono più rilevanti l’appartenenza di gruppo, l’esperienza nazionale, ecc.
SUB-CULTURE : tipi di cultura politica abbastanza uniformi all’interno di un Paese.
- Regno Unito e Usa: le due subculture non mettono in discussione il tipo di regime esistente = sono vicine al modello ‘cultura civica’: democrazie stabili ed efficienti;
- Italia: due subculture antitetiche; una orientata all’input e alla partecipazione, l’altra alla sottomissione e al localismo = subculture lontane dal modello ‘cultura civica’: democrazia instabile e inefficiente
Precisazioni successive: Pye
Lucien Pye ordina la cultura politica in relazione a tre coppie di valori:
a) fiducia/sfiducia
b) gerarchia/eguaglianza
c) libertà/coercizione
Verba e Pye distinguono fra:
a) cultura politica dell’élite;
b) cultura politica di massa;
Le critiche
- Il concetto di ‘cultura’ è una nozione ambigua, utilizzata e utilizzabile in modi differenti;
- In antropologia è una realtà coerente: come si fa a distinguere la sfera ‘politica’?
- Cosa identifica una subcultura? Quando un orientamento diverso diviene una vera e propria sub-cultura? E come definire una sub-cultura politica?
Le ipotesi di fondo
- The Civic Culture è un’opera ideologica: concezione elitistica della democrazia = si tratta solo di delegare il potere decisionale (Carol Pateman);
- I valori sono indipendenti dal sistema? La cultura è una variabile indipendente che influenza il sistema politico (Barry)
- Non si dimostra il legame fra ‘valori’ e processo politico (Rogowsky)
- Non mostrano il legame causale fra cultura civica e stabilità democratica. Una correlazione statistica non dà una relazione causale. (Patrick)
Ulteriori critiche
- Non considerano le élite (Lijphart)
- Caciagli: le subculture politiche hanno sempre un ruolo negativo? Se così fosse in molti Paesi con sub-culture politiche e territoriali ci sarebbe molta instabilità:
- Spagna: presenza di forti appartenenza sub-culturali riconosciute che però non mettono in crisi la democrazia, ma convivono con il modello istituzionale spagnolo.
- Belgio: Fiamminghi e francesi
- Inghilterra, Scozia, Galles, Svizzera, Olanda: In questi Paesi le sub-culture linguistiche e territoriali non sono in contrasto con il regime democratico, anzi in alcuni casi lo sostengono e consolidano.
- Lo strumento del sondaggio non è attendibile sul lungo periodo (Paul)
- Base ristretta di dati;
- Scarsa articolazione dei risultati
- Si può misurare una cultura dall’esterno? (Allum)
Le subculture politiche: Il caso italiano
Gli elementi di una subcultura politica
- - Esistenza di un gruppo dotato di atteggiamenti e orientamenti comuni rispetto alla politica (identità - etnica, occupazionale, politica)
- - Rete culturale, ricreativa, assistenziale comune al gruppo
- - Costruzione di uno spazio di autonomia nello Stato nazionale
Gli elementi di una subcultura politica territoriale
- - Sistema politico locale dominato da una forza politica egemone (per consenso)
- - Fitta rete istituzionale attorno alla forza egemone
- - Mediazione degli interessi locali
- - Riproduzione dell’identità subculturale e mantenimento dell’accordo locale
In Italia
- - In Italia le subculture sono legate al territorio. Sono concentrate in alcune aree territoriali.
- - Mancanza di omogeneità nella cultura politica nazionale: non c’è un comportamento politico omogeneo nella popolazione.
- - Trasformazioni nel legame politica-territorio: come le sub-culture territoriali variano nel tempo.
Due tradizioni di ricerca
- - Studi elettorali: geografia del voto /specificità regionali e provinciali nel comportamento di voto = bisogna analizzare i dati di molte elezioni del passato in un determinato territorio e verificare la presenza di una particolare tendenza politica per che si protrae nel tempo.
- - Studi sui sistemi politici locali, sui modelli di sviluppo economico fondati sulle piccole/medie imprese, sui modi di regolazione politica, ecc.
Gli studi elettorali sulle subculture: La mappa delle subculture in Italia e le loro trasformazioni
Istituto Cattaneo (ricerca 1968)
Prima ricerca organica sul comportamento di voto (analisi ecologica)
Vengono individuate sei zone elettorali omogenee, ma solo due zone identità subculturalePeriodo considerato: 1919-1963.
Vengono individuate due aree subculturali: presenza di un partito egemone + stabilità delle scelte elettorali
- Zona Bianca: Veneto (con l’eccezione di Rovigo), Trento, Udine, Bergamo, Brescia, Cuneo
- Zona Rossa: Mantova, Rovigo, Viterbo, Emilia-Romagna (con l’eccezione di Piacenza), Toscana (con l’eccezione di Lucca), Umbria, Marche (con l’eccezione di Ascoli Piceno)
In queste zone c’è un partito molto più forte degli altri ( > 40%)
Ci sono poi quattro aree elettorali omogenee:
3) Piemonte (senza Cuneo), Liguria, Lombardia (senza Bergamo, Brescia, Mantova) e Piacenza: non ci sono partiti dominanti (quote elevate per i partiti minori)
4) Il Sud e Ascoli Piceno: un maggior grado di instabilità nel comportamento di voto
5) Sicilia
6) Sardegna
Queste aree sono ancora presenti? La zona rosa ha mantenuto relativamente stabili i suoi confini al contrario della zona bianca.
Problemi di delimitazione dei confini
- - Quale livello? Regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, ecc.
- - Tipo di elezione considerata
- - Estensione del modello di comportamento
- - Territorio dimensione ‘naturale’ o arena politico-istituzionale?
La mappa di Ilvo Diamanti (base provinciale)
- * Zona Bianca: Cuneo, Imperia, Como, Varese, Sondrio, Bergamo, Brescia, Veneto (senza Rovigo e Venezia), Friuli (senza Trieste), Trento, Macerata, Campobasso).
- * Zona Rossa: Emilia-Romagna (senza Piacenza), Toscana (senza Lucca), Umbria, Pesaro Urbino, Viterbo, Mantova, Rovigo
Le origini
- - Crisi agricola di fine Ottocento
- - Mobilitazione di braccianti e mezzadri
- - Nella zona bianca: istituzioni della Chiesa cattolica
- - Nella zona rossa: primo insediamento socialista
- - Due modelli di mobilitazione nella zona rossa: modello reggiano (socialismo municipale) modello mantovano (rivendicativo)
Elementi comuni
- - Ruolo della famiglia
- - Etica del lavoro
- - Ruolo comunità locale
- - Alto grado di partecipazione (politica e comunitaria)
- - Ferrea fedeltà di voto
- - Buon livello di informazione politica
Gli elementi delle subculture italiane
La subcultura cattolica:
- elevato grado di religiosità (frequenza assidua);
- partecipazione a organizzazioni cattoliche (Azione Cattolica, Coldiretti, Acli);
- Etica del lavoro
- forte attaccamento alla Chiesa
- Anticomunismo
- Voto a favore Dc
La subcultura socialista:
- Identificazione con la classe operaia (soggetto ‘centrale’);
- Ruolo dei mezzadri nelle zone rurali
- Modello Urss;
- Etica del lavoro
- antifascismo e Resistenza;
- iscrizione ai partiti (Psi e Pci);
- Militanza sindacale (Cgil)
Subcultura-comportamento elettorale
L’appartenenza subculturale favorisce il
voto di appartenenza:
Voto come affermazione di una identificazione soggettiva
(scarsa esposizione alla congiuntura politica, scarsa considerazione del tipo di consultazione, scarsa influenza della comunicazione)
Gli studi sui sistemi locali
L’oggetto
- Le relazioni fra politica ed economia
- I sistemi produttivi locali
- Le basi sociali e culturali dello sviluppo locale
- La Terza Italia
Gli elementi comuni
- Sviluppo piccole/medie imprese (manifatturiero)
- Assetti demografici
- Urbanizzazione (piccole città)
- Classi sociali (lavoro riferimento comune)
- Meccanismi di integrazione: famiglia, comunità, associazioni
Un comune modello di sviluppo
- Modello di sviluppo locale: centrato sul territorio (non sulla grande impresa fordista e taylorista);
- Assenza di conflitto: ruolo di integrazione di partiti e associazioni e centralità del lavoro
Diversità del modello di regolazione
Le due subculture si caratterizzano anche per le differenze nelle modalità di regolazione politica (modalità di organizzazione e governo informale dello sviluppo economico locale)
* zona rossa:
- Ruolo centrale del partito
- Ruolo interventista nelle politiche di sviluppo
- Gestione diretta dei servizi alle imprese
- Pianificazione infrastrutture
* zona bianca:
- Ruolo mediatore del partito
- Ruolo non interventista nelle politiche di sviluppo: sviluppo spontaneo
- Gestione non diretta dei servizi alle imprese (assegnate ad associazioni di categoria)
- Assenza di pianificazione infrastrutture
Cosa succede negli anni 70 e 80?
Sani – Mannheimer (1987)
- Interni solo alla subcultura socialista: 26% elettori;
- Interni solo alla subcultura cattolica: 26% dell’elettorato;
- Interni ad entrambe le subculture: 8%
- Esterni: 40%
In che misura l’appartenenza subculturale determina il voto?
- ¾ degli appartenenti alla subcultura socialista votano per il Pci;
- 4/5 degli appartenenti alla subcultura bianca votano per la Dc
- Altri partiti: il 70% dei consensi proviene da elettori esterni alle subculture
Quanto conta il voto di appartenenza?
- Pci: circa il 67%
- Dc: circa il 60%
In questi anni ci sono i primi segnali di erosione delle subculture:
- Subcultura cattolica: secolarizzazione religiosa, mutamento rapporto politica/religione, aumento componente laica del voto.
- Subcultura socialista: minor legame ideologico con l’Urss, flessione nella simpatia verso il sindacato, meno ostilità verso gli Usa e Alleanza atlantica.
Tendenze elettorali di fondo:
- La zona rossa si estende verso Nord e verso Sud, nella aree contigue;
- La zona bianca si riduce a Nord-Est e nelle province periferiche del Nord, anche se la Dc si estende al Centro-Sud
La zona bianca (Triveneto) negli anni 80 inizia a scomparire a causa di:
- Crescita di una neo-borghesia;
- Riemerge la frattura centro-periferia;
- Trasformazione reti associative;
- Secolarizzazione e mutamento valori.
- negli anni 80 entra in crisi il rapporto con la Dc:
- Strumento inadeguato a rispondere alle domande del territorio;
- Incapace di governare lo sviluppo locale (ruolo di mediazione e non di regolazione);
- Trasformazione sociale (urbanizzazione, mutamento culturale, ecc.)
La zona rossa non cambia i propri confini, anche se attenua i riferimenti ideologici, a causa di:
- Esclusione del Pci dal governo centrale;
- Persistenza organizzativa del Pci e degli eredi;
- Modello di regolazione sociale territoriale;
- Funzione di rappresentanza territoriale.
- Nella zona rossa iniziano a differenziarsi due zone:
- Modello reggiano di fine Ottocento: la subcultura resiste (legame con l’istituzione locale);
- Modello mantovano di fine Ottocento: la subcultura diventa meno forte (Parma, Rovigo, Mantova)
Gli anni 90
Emergono due nuove aree:
- a) zona verde (Lega): Cuneo, Lombardia montana e pedemontana; Veneto, Friuli (senza Trieste)
- b) zona azzurra (Fi):Piemonte (senza Torino); Sicilia; alcune province campane; alcune province sarde; Verona, Vicenza
Escono dalla vecchia zona bianca.
Modelli di regolazione
Gli elementi di differenza rimangono:
- zona rossa: ruolo interventista delle istituzioni locali
- zona bianca:ruolo non interventista delle istituzioni locali
Ma la presenza di sub-culture va necessariamente ad indebolire la stabilità del sistema democratico?
Cultura politica e rendimento delle istituzioni: le ipotesi di Robert Putnam
Cultura civica e capitale sociale
Robert Putnam (anni ‘90): riprende l’idea di cultura civica ma in una nuova chiave:
- Centralità della dimensione locale
- Centralità della tradizione
- Centralità della storia
Il quesito di Putnam:
Le istituzioni ‘formano’ i comportamenti e li indirizzano?
oppure
La cultura politica è una variabile indipendente che influenza il rendimento delle istituzioni?
Il progetto di Putnam
- Considera istituzioni politiche formalmente uguali che vengono create contemporaneamente: le 15 Regioni italiane (a Statuto ordinario)
- Segue il loro sviluppo nel tempo: ricostruisce la cultura politica precedente.
- Misura il rendimento di queste istituzioni
- Cerca di capire quali siano le variabili che spiegano il rendimento istituzionale
Cosa è il rendimento?
Il rendimento istituzionale è la capacità di tradurre le richieste sociali in realizzazioni efficaci, che soddisfano i cittadini, talvolta anticipando la formulazione delle loro richieste.
Le 3 tappe del lavoro di Putnam
- Misurare il rendimento istituzionale nelle 15 Regioni;
- Individuare il fattore che spiega le differenze nel rendimento delle 15 Regioni;
- Trovare le radici storiche più profonde di queste differenze
- La prima tappa: la misura del rendimento istituzionale
Considera tre differenti aspetti:
i) la gestione politica e amministrativa;
ii) le dichiarazioni programmatiche: quali sono le linee che si propongono a inizio legislatura. Indica la la maggiore o minore lungimiranza della classe politico-istituzionale.
iii) l’attuazione delle politiche istituzionali
Dodici indicatori di rendimento
- Stabilità della giunta
- Puntualità della presentazione del bilancio
- servizi di informazione e statistica
- riforme legislative
- aspetti innovativi della legislazione regionale
- asili nido
- i consultori familiari
- strumenti di politica industriale
- Capacità di spesa nel settore agricolo
- le spese delle Unità Socio-Sanitarie Locali
- l’edilizia e lo sviluppo urbanistico
- disponibilità dell’apparato burocratico
La graduatoria del rendimento
1) Emilia;
2) Umbria;
3) Toscana - Piemonte;
4) Lombardia - Veneto - Liguria;
5) Lazio
6) Marche
7) Basilicata - Abruzzo;
8) Molise;
9) Puglia
10) Campania
11) Calabria
- La seconda tappa: la spiegazione: Che cosa spiega il differente rendimento istituzionale di queste Regioni?
- La modernizzazione?
La variabile esplicativa non è la modernità socio-economica:
- non spiega le differenze nei diversi gruppi di testa e di coda;
- non spiega perché Lombardia e Liguria hanno un rendimento inferiore a Emilia e Umbria
- Il grado di “civismo” (capitale sociale)?
Putnam considera il “civismo” come il risultato di reti di capitale sociale di fiducia e reciprocità: partecipazione dei cittadini, volontà di associarsi, di prendere parte alla vita della comunità.
L’indice di civismo
A)partecipazione associativa in gruppi che si occupano di tempo libero e di assistenza sociale;
B) la lettura dei giornali;
C) la partecipazione elettorale ai referendum;
D) l’utilizzazione del voto di preferenza all’interno delle liste: se è alto = basso livello di cultura civica.
La graduatoria del civismo
1) Emilia;
2) Toscana;
3) Lombardia;
4) Liguria;
5) Umbria; Piemonte; Veneto;
6) Lazio;
7) Marche;
8) Abruzzo; Sardegna;
9) Basilicata
10) Molise; Puglia;
11) Campania;
12) Calabria
La cultura civica spiega il rendimento istituzionale
- La presenza di reti di capitale sociale favorisce il buon rendimento delle istituzioni;
- In presenza di istituzioni uguali, il loro rendimento varia a seconda del grado di civismo
- il capitale sociale migliora l’efficienza dell’organizzazione sociale e politica
- La terza tappa: da dove deriva il capitale sociale di un territorio?
Quesito I: il capitale sociale è costante nel tempo?
Quesito II: c’è una causa storica che spiega la differente dotazione di capitale sociale?
Il capitale sociale è costante nel tempo
Putnam considera il civismo in diversi periodi:
i) 1860-primi Novecento;
ii) anni Settanta del Novecento
Le regioni con alto civismo sono sempre le stesse: il civismo (capitale sociale) è un dato costante nel tempo
Da dove nasce il capitale sociale?
La risposta di Putnam: il capitale sociale nasce dalla storia:
- esperienza comunale (1200-1300) al Centro-Nord
- feudalesimo e governo ‘autoritario’ (che non consente la partecipazione popolare) al Sud
Le critiche a Putnam
- Prima critica: il capitale sociale facilità sempre il buon governo? (conflitto, minoranze non democratiche, ecc.);
- Seconda critica: il capitale sociale non può essere prodotto?
- Terza critica: il livello politico-istituzionale non ha nessun ruolo?
- Quarta critica: affidabilità dei dati
Un bilancio su Putnam
- Nonostante i limiti, individua aspetti importanti;
- Si concentra sulla struttura complessa della società civile locale;
- Mette in luce l’importanza della dotazione di capitale sociale;
- Invita a considerare il ruolo delle subculture territoriali
La democrazia e il fattore religioso
- La democratizzazione può essere influenzata da culture o fedi religiose?
- La democrazia è compatibile con religioni non occidentali? (Confucianesimo, Islam, Cristianesimo Ortodosso)
Lo ‘scontro delle civiltà’
- Dopo il 1989 la divisione del mondo non segue più le demarcazioni ideologiche
- Diventano fondamentali le divisioni per etnie (a livello locale) e per civiltà (a livello globale)
- Occidente vs. altre civiltà (Islam, …) = TESI DELLO SCONTRO DI CIVLTà
La democrazia è solo occidentale? È esportabile?
Il dibattito è in corso, dovuto all’attuale crisi della modernizzazione e la conseguente ripoliticizzazione della religione.
A. Sen (premio Nobel indiano)
- Politica e religione: un rapporto complesso
- Crisi della modernizzazione e ripoliticizzazione della religione
- Smentisce la tesi secondo cui la democrazia sia solo occidentale. Gli occidentali pensano di essere i “monopolisti” della democrazia, ma ci sono state altre esperienze di tolleranza religiosa, pseudo-democrazia e discussione pubblica in altre aree del mondo. Porta come esempi alcune civiltà antiche e non occidentali che hanno sperimentato la via della democrazia.
Il caso dell’Islam
- Rapporto ambiguo con la democrazia (partecipazione)
- Il fondamentalismo (= utilizzo della religione per la mobilitazione politica in chive anti-occidentale) è un fenomeno recente: frutto della modernizzazione (anni ’70) e della sua crisi. É da qui che parte la ripoliticizzazione della religione.
- Mobilitazione sociale ceti intellettuali: nella società medievale non esistevano ceti medi urbani, ma una forte polarizzazione sociale e un mondo sostanzialmente agricolo. Con l’arrivo della modernizzazione, si creano ceti medi intellettuali. Essi hanno una formazione basate sulle discipline tecniche e il loro sbocco professionale è nelle strutture statali: aziende pubbliche, esercito, burocrazia. Ciò accade in regimi laici, dove lo sviluppo si interpreta in chiave nazionalista. Ma quando ciò avviene in regimi autoritari, i ceti intellettuali emergenti non hanno uno sbocco politico, poiché il regime non ammette la loro partecipazione. A questo punto l’identità religiosa torna ad essere il fulcro della mobilitazione politica e viene usata come mezzo per contrastare la leadership locale. In questo modo la precedente componente religiosa, identificabile come “tradizionalismo anti-occidentale”, si trasforma in “fondamentalismo religioso”. (es. la questione Palestinese: fino a 30 anni fa non era uno scontro prettamente religioso, mentre oggi questo è l’aspetto centrale9.
Sviluppo socio-economico e democratizzazione
La democrazia è collegata allo sviluppo socio-economico? In che modo?
Lo sviluppo socio-economico è condizione per la democratizzazione oppure è la democratizzazione ad essere necessaria per lo sviluppo? É condizione necessaria, ma non sufficiente? O è solo una combinazione casuale?
La tesi di S. Lipset
la democrazia è un frutto dello sviluppo economico e dei suoi aspetti correlati:
- Urbanizzazione
- Ricchezza
- Istruzione.
É una tesi fortemente determinista: sviluppo -.-.- democrazia. In assenza totale di sviluppo non c’è democrazia.
Tale tesi viene modificata e ridefinita.
Vengono individuate le condizioni economiche e sociali favorevoli alla democrazia:
- Pluralismo sociale: è importante poiché indice di una società civile strutturata, con libertà di pensiero, stampa, espressione e si articola in gruppi e organizzazioni.
- Alto livello di alfabetizzazione (e istruzione) e diffusione e sviluppo di mass media
- Assenza di disuguaglianze economiche estreme (concentrazione di ricchezza e formazione di disaffezione)
Queste condizioni non richiedono elevata industrializzazione; essa può favorirle ma non ne è alla base.
Lo sviluppo economico è la causa o l’effetto (un effetto possibile)?
In sintesi:
- Pluralismo sociale, istruzione, comunicazione e assenza di diseguaglianze estreme sono i presupposti più sicuri della democrazia;
- Tali fenomeni non sono necessariamente legati allo sviluppo industriale
- Nel mondo contemporaneo, questi fenomeno sono spesso correlati
Ma quali sono le ‘soglie’?
- A partire da quale soglia l’alfabetizzazione, lo sviluppo delle comunicazioni, ecc., diventano positive?
- Come cambia il valore di queste condizioni?
- Sono condizioni necessarie o sufficienti?
La democratizzazione: alcuni esempi
L’ipotesi di Barrington Moore: Inghilterra, Francia, Usa
Fattore I: Un equilibrio che impedisce la formazione di una monarchia troppo forte e di una aristocrazia terriera troppo indipendente;
Fattore II: Svolta verso agricoltura mercantile o da parte dell’aristocrazia terriera o da parte della classe contadina. Il requisito non è l’industrializzazione, ma un’economia mercantile;
Fattore III: Indebolimento dell’aristocrazia terriera. Deve abbracciare attività mercantili o industriali
Fattore IV: Mancanza di una coalizione aristocratico-borghese contro i contadini e i lavoratori
Fattore V: Una rottura rivoluzionaria con il passato. Ma non si tratta di un elemento indispensabile alla successiva democratizzazione. Ruolo violenza? Prima Guerra Mondiale?
Dahl: la prima democratizzazione
- Due processi:
- Ammissione del dissenso, opposizione, competizione tra le diverse forze politiche (diritti civili);
- Crescita di inclusività, ovvero della porzione di popolazione che ha titolo a partecipare (diritti politici)
Percorso I
- la competizione precede l’inclusività ovvero la partecipazione
- Passaggio dalla egemonia chiusa alla oligarchia competitiva, poi alla liberal democrazia di massa
- Regno Unito, Svezia, Norvegia
Percorso II
- L’inclusività precede la competizione
- Da una un’egemonia chiusa si passa a una egemonia con ampia partecipazione e poi, in un secondo momento, a una egemonia caratterizzata da ampia partecipazione
Percorso III
- Possibilità di dissenso e inclusività crescono contemporaneamente
- Scorciatoia per la democrazia
LA DEMOCRAZIA IN AMERICA LATINA
La democrazia si afferma in America Latina in tempi diversi:
- 1910 – 1920: Argentina e Uruguay (sotto l’influenza europea) e Cile e Colombia, sono i prini paesi a dar via a un processo di democratizzazione.
- 1940 – 1960: Argentina, Uruguay e Colombia (dopo il riflusso) + Venezuela, Brasile, Bolivia, Ecuador, Perù, Costa Rica.
Il contesto internazionale è radicalmente diverso: USA, tornati ad essere una grande potenza, hanno il ruolo di paese egemone nel quadro occidentale.
In Venezuela e Colombia il successo della democrazia è dovuto alla forte coalizione tra forze armate ed élites politico-economico-sociali (come proprietari terrieri, sindacati e partiti, clero)
Ci sono paesi in cui la democrazia non si instaura o non si rafforza.
Riflusso tra 1960 – 1980: Brasile (’64 golpe militare), Bolivia (’64), Argentina (‘66), Uruguay (’72), Cile (’73).
- 1980 a oggi: nuovo contesto di democratizzazione in quasi tutta l’America Latina.
La democratizzazione in Venezuela
Lineamenti storici
Prima metà del sec. XX: elevata conflittualità politica – lotte fra caudillos
Gen. Juan Vincente Gomez (1908-1935): I dittatura militare
- Repressione dissidenti;torture;
- Scoperta del petrolio, ma senza indistrializzazione
- Assenza di industria manifatturiera
- Sviluppo economico dipendente
Gen. Lopez Contreras (1936-1941):II dittatura militare
- repressione;
- riforme sociali moderate
Gen. Medina Angarita (1941-1945): I processo di democratizzazione
- Regime moderato vicino all’ala progressista delle F.A.
- Imposte più elevate per le imprese di estrazione del petrolio
- Primi partiti: partito d’Azione Democratica
- Contrasti sulla successione: golpe progressista a favore della democratizzazione nel ’42 da parte di Ad
1945: I elezioni
Il Triennio 1945-1947: consolidamento democrazia
- Rómulo Betancourt presidente provvisorio (partito di Acción Democratica = progressista rappresentante ceti medi urbani)
- 1947: nuova costituzione (voto agli analfabeti, elezione diretta del presidente (con voto segreto), funzione sociale della proprietà
- Fondazione della Confereración de Trabajadores Venezolanos (Ctv) e di altri sindacati
- Moderata riforma agraria, riforma istruzione pubblica e delle condizioni salariali
- Formazione di una coalizione sociale contro il governo riformista: Chiesa, Proprietari terrieri, compagnie petrolifere, militari
- Malumori e sospetti per il ruolo di Ad: nuovo golpe militare nel ‘48
Nuovo regime autoritario (1948-1958):
- Coalizione di sostegno: Chiesa, proprietari terrieri, compagnie petrolifere, Forze armate, borghesie nazionali
- Tentativo di ritorno graduale alla democrazia: fallito (1952)
- 1952-1958: gen. Pérez Jiménez (presidente provvisorio in regime dittatoriale puro)
- Grande sviluppo economico / industrializzazione
- Massiccio ingresso di capitali stranieri (malcontento imprenditori locali): indebolimento coalizione
- Surplus utilizzato per ben di lusso
- Critiche diffuse da vario gruppi sociali
- 1958: rivolta popolare e caduta del regime
1958: il ritorno alla democrazia
Nascita del nuovo regime democratico
Ruolo cardine di 3 partiti:
- Ad
- Copei (Comité de organización Politica Electoral Independiente): vicino alla chiesa e di ispirazione cristiano-sociale
- Urd (Unión Republicana democratica), di profilo socialdemocratico
- Partiti fortemente organizzati
- Uso di favori clientelari e minacce
- Esclusione dei gruppi non democratici (partito comunista)
Programma dei tre partiti (Patti di Punto Fijo): 1958
- Programma basato su riforme graduali (tassazione meno dura rispetto al ’45)
- Esclusione dall’alleanza del Pc
- Tregua fra le tre forze politiche che si impegnavano a sostenere un candidato unitario e a presentare un comune programma minimo
- Cauta redistribuzione del reddito a favore delle classi lavoratrici
Elezioni del 1958
- Presidente: Betancourt (Ad)
- Difficoltà economiche: deficit ingente, capitali in fuga, crescita disoccupazione, crescita industriale modesta
- Divisioni interne ad Ad: espulsi i dissidenti di sinistra – nascita del Mir (1962) e della guerriglia antigovernativa
Elezioni del 1963
- Presidente Raùl Leoni (Ad), che allenta l’accordo con la Copei
- Tentativo di aumentare le imposte sul reddito di impresa (tra le più basse al mondo)
- Opposizioni da parte degli imprenditori (nazionali e stranieri)
- Accordo con le compagnie: rottura dell’unità di azione con gli imprenditori nazionali
Elezioni del 1968
- Presidente Rafael caldera (Copei social-cristiano)
- Ad esclusa dal nuovo governo
- Forte opposizione parlamentare (fino al 1970, quando si raggiunge un nuovo accordo fra i due partiti)
- Aumento del Pil, riforme sanitarie, ecc.
- Ma sistema industriale arretrato
Elezioni 1973
- Nuovo quadro economico: crisi petrolifera e impennata del prezzo del greggio (1970: 2 $ al barile – 1982: 29 $ al barile)
- Presidente Carlos Andrés Pérez (Ad)
- Progetti faraonici di sviluppo
- Nazionalizzazione compagnie petrolifere e minerarie
- Sviluppo dipendente
- Fallimento della manovra neopolulista volta a saldare gli interessi della borghesia industriale con quelli della classe lavoratrice
- Componenti autoritario della presidenza di Andrés Pérez: arresti, squadroni della morte, ecc. (ma buoni rapporti con Cuba)
Elezioni 1979
- Presidente Luis Herrera Campus (Copei): programma di interventi sociali maggiori (DSC)
- Riforme molto moderate
- Politica estera più prudente
- Problemi con la guerriglia
- Riduzione introiti petrolio (1982)
- Aumento del debito e misure di auterità
- Svalutazione della moneta (bolívar)
- Problemi per le industrie basate su importazioni: istituzioni del Recadi (tasso di cambio differenziato)
1984
- Presidente Jaime Lusinchi (Ad): programma di nuovo patto sociale socialdemocratico
- Fallimento esperimenti concertativi
- Utilizzo della Recadi
- Difficoltà economiche gravi
1989
- Nuove elezioni: ritorno di Andrés Pérez (con programma polulista)
- Misure di austerità economica
- Liberalizzazione senza precedenti (abolizione controlli sui prezzi, cambio della moneta libero, misure di incentivo all’investimento, ecc.)
- Rivolta su vasta scala a Caracas (centinaia di morti)
- Aumento disoccupazione e inflazione
- 1989: sciopero generale del CTV e frequenti episodi di violenza
1992
- Tentativo di golpe militare (4 febbraio) da parte di giovani ufficiali progressisti (tra cui Chavez)
- Un secondo tentativo di golpe nel novembre
- Nuove lezioni: Andrés Pérez perde il controllo del parlamento
- 1993: messa in stato d’accusa e destituzione del presidente
1993
- Presdidente Rafael Caldera, alla guida di una coalizione di 17 partiti minori (Convergencia Nacional): propugna un ritorno al conenso sociale e all’interventismo
- Sospensione garanzie costituzionali
1999
- Nuovo presidente Hugo Chavez (57% dei voti) con un programma anti-élite e anticorruzione
- Riforma costituzionale: sistema monocamerale
- Rielezioni di Chavez (2000)
- 2002: tentativo di rimozione da parte di militari
- 2004: conferma di Chavez
La democratizzazione in Argentina
Contesto socio-economico (prima del 1940)
- Assenza di popolazione indigena
- Popolazione immigrata
- Ruolo forte di agricoltura/allevamento
- Urbanizzazione forte a partire dal 1930-1940
- Fino al 1940: paese economicamente prospero
- Presenza di élite tradizionali (proprietari terrieri)
- Struttura clientelare
Dopo la II Guerra Mondiale
- Cambia la situazione
- Crescita economica vigorosa e continua
- Riserve monetarie
- Nazionalizzazione ferrovie, ecc.
- Riequilibrio bilancio con l’estero
- Industrializzazione sostitutiva delle importazioni
- Benefici per classi medie e popolari
Democratizzazione
- 1943: golpe militare (cui partecipa il generale Juan Domingo Perón)
- Viene concesso potere ai sindacati
- Contrattazione collettiva obbligatoria
- Pensioni pubbliche e alloggi popolari
- Svolta verso la democratizzazione
La prima fase di Perón
- 1946: elezioni – vittoria di Perón
- I presupposti sono: a) la crescita economica; b) la borghesia nazionale (che beneficia del sostegno all’industria interna)
- Ha il sostegno delle classi popolari (lavoratori)
- Ha il sostegno della Chiesa
- Ha il sostegno dell’esercito
- Limita le libertà politiche dell’opposizione
- Organizza un partito unico ufficiale
- Rimane al potere fino al 1955
L’inizio della crisi
- Dopo il 1950: inizia la recessione: a) crollo delle esportazioni agricole, b) crescita dei salari (sostenuta dai sindacati)
- Lo Stato perde i margini di manovra sull’economia: si spezza la solidarietà
- Perón ha una svolta neo-conservatrice
- Favorisce gli interessi delle élite tradizionali
- Si cerca una collaborazione con le imprese Usa
- La coalizione alla base del regime entra in crisi
- Golpe nel 1955
Il modello peronista entra in crisi (1955)
- Per i successivi 35 anni nessun presidente riesce a condurre al termine il mandato degli elettori
- Dopo il golpe: il Partido Justicialista (Perón) è fuorilegge
- Il Partito radicale si frantuma in molte frazioni
- Perón continua a esercitare un forte ruolo politico (in esilio)
- Si succedono una serie di presidenti fortemente instabili: a) non riescono ad avere un forte sostegno popolare (favorevole a Perón); b) I governi elettivi non aprono a Perón per timore di interventi da parte dei militari
Alternanza governi elettivi / giunte militari
- 1958-1962: Frendizi (permette la partecipazione ai peronisti nelle elezioni locali: rimosso dai militari)
- 1963-1966: Illa (Union Civica Radical) (opposizione del sindacati)
- 1966-1970: Generale Onganìa (rivolte popolari, ecc.)
- 1970-1971: Generale Levingston
- 1971-1973: Lanusse – indice nuove elezioni, con l’obiettivo di ricostruire la coalizione peronista
La seconda fase di Perón
- 1973: Perón torna in Argentina e diventa Presidente: attua politiche redistributive a favore di imprese nazionali e lavoratori (blocco neo-corporativo);
- crisi del petrolio e crisi di governo: fine di Perón (muore) e viene sostituito dalla moglie Isabelita Perón
- Elementi della crisi
- Polarizzazione degli attori sociali: sindacati contro imprenditori (impossibile il blocco corporativo) in assenza di crescita
- Lo Stato è il destinatario delle richieste dei vari settori: sovraccarico / ingovernabilità
- Mancanza di basi sociali per l’esperimento neo-populista
- 1976: golpe militare (Generale Videla)
Regime militare
- stato d’assedio
- repressione sindacati
- alleanza con imprenditori nazionale e con le imprese integrate (che si riavvicinano alle industrie estere)
- Politiche neoliberiste (eliminazione barriere protettive a difesa dell’economia nazionale)
- Tagli alla spesa pubblica, restrizioni al credito e facilitazione alle importazioni
- Svalutazione della moneta / contrazione occupazione
- Crisi interna al regime
- 1981: fine del gen. Videla
- 1981: gen. Viola (tentativo di liberalizzazione politica)
- 1981-1982: gen. Galtieri - guerra Falkland-Malvinas – sconfitta militare
- Crisi del regime – ritorno alla democrazia
Ritorno alla democrazia
- 1983-1989: Alfonsìn (1983-1989)
- Quadro economico: inflazione / debito pubblico / deindustrializzazione / calo del commercio con l’Europa
- Tentativo di stabilire un’alleanza coi sindacati
- alleanza con gruppi economici di importanza internazionale e imprenditoria nazionale
- Timore di saldatura sindacati e gruppi FA
- Nuove aperture verso il movimento operaio
1989-1999: Menem
- Dispone di maggioranze parlamentari in entrambe le camere
- Poteri decisionali molto vasti
- Controllo della magistratura
- Scompagina l’opposizione militare, concedendo il perdono ai colpevoli del ’76-82
- Fiacca le organizzazioni sindacali e riorganizza le relazioni industriali su basi decentrate
- Misure economiche liberiste
- Abbatte il sistema neocorporativo peronista (pur essendo peronista)
Instabilità economica / stabilità del regime democratico
- 1999: De La Rua
- 2001: De La Rua si dimette
- 2001: Duhalde è scelto come nuovo presidente
- 2003: tentativo di rielezione di Menem
- 2003: elezione di Kirchner (governatore della Patagonia)
- 2007: Cristina Fernandez de Kirchner
Fonte: www.sviluppoepace.it/
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