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Finanza
Capitolo 9.-Finanza
9.1.-Premessa e piano del capitolo
9.1.1.-Premessa
In questo paragrafo si riepilogano i concetti generali sul fabbisogno e il suo finanziamento con cenni a ruolo della pianificazione finanziaria e del tesoriere. Il paragrafo successivo spiega cosa sono i mercati finanziari, come si distinguono e sono regolamentati. I §§ 9.3 e 9.4 descrivono rispettivamente il sistema bancario e creditizio e la borsa. Nel § 9.5 si descrivono le fonti di capitale proprio e quelle di capitali di terzi nelle forme considerate tradizionali. Il § 9.6 espone le forme di finanziamento innovative. Il § 9.7 espone le operazioni di copertura dei rischi finanziari e il § 9.8 le opzioni, i futures e gli swaps. La materia esposta riguarda esclusivamente le forme di finanziamento delle imprese. Molte di esse si adattano bene anche alle organizzazioni non profit.
9.1.2.-Fabbisogni e finanziamento del fabbisogno
1.-In qualsiasi gestione, familiare o di impresa, di una Onlus o di un’amministrazione pubblica, i problemi di gestione sono di due ordini: di gestione corrente e di investimento (il secondo come semplice rinnovo dei beni produttivi, o loro potenziamento, o impieghi finanziari). A questi due ordini di problemi ne corrispondono altrettanti di natura finanziaria, già spiegati nel cap. 3 (§ 3.5.4.2) a proposito dell’equilibrio finanziario. Per riepilogare il punto, ricordiamo che nella gestione corrente si può andare incontro a un fabbisogno temporaneo di cassa, dovuto a sfasamenti temporali tra pagamenti e incassi e a un fabbisogno di finanziamento degli investimenti, per il quale non basta l’autofinanziamento delle imprese, o il risparmio disponibile, per le famiglie. Al primo caso si confà specialmente il credito a breve termine, al secondo quello a medio-lungo termine. Non è appropriato in ogni caso finanziare gli investimenti con l’indebitamento a breve.
2.-Può esistere, inoltre, un fabbisogno di origine strutturale, derivante da squilibrio economico consolidato in aziende ormai insolventi o prossime a esser tali. Questo fabbisogno non va mai finanziato semplicemente col ricorso all’indebitamento. Per un’azienda che si trovi in simili condizioni è consigliabile ricorrere a ristrutturazione volontaria con un progetto di risanamento e di rilancio assistita da immissione di capitali freschi da parte della proprietà. Su queste basi è corretta l’assistenza delle banche con consolidamento del debito e concessione di nuovi crediti. La soluzione alternativa è il ricorso a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria).
3.-Per gli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni) in dissesto finanziario sono previste procedure amministrative speciali di risanamento (artt. 244 sgg. d.lg. 18.8.2000, n. 267 (t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali-tuloel). Non esistono norme simili per le Regioni. Lo Stato, per principio, non può fallire e, in virtù della sua sovranità monetaria, non può mai essere insolvente all’interno per i debiti in valuta nazionale. Se non è in grado di onorare le scadenze dei debiti in valuta estera, lo Stato può chiedere una moratoria, rinegoziare il debito nel capitale e negli interessi, oppure semplicemente ripudiarlo (Argentina docet). Lo Stato italiano ha così accumulato un fabbisogno strutturale quasi ininterrottamente dalla costituzione del secondo Regno d’Italia, senza però mai ripudiare il debito pubblico. Questo è oggi superiore al prodotto interno lordo di un anno.
4.-Il finanziamento di un’impresa borderline (cioè marginale, priva adeguata redditività o intorno a perdere) senza un piano di rilancio è operazione rischiosa per il finanziatore e anche per il finanziato, che vedrà i suoi problemi solo rinviati con l’aggravio di nuovi oneri finanziari e di un maggior capitale da rimborsare a scadenza.
5.-Anche la famiglia deve riflettere prima di ricorrere al credito al consumo (oltretutto sempre molto oneroso) per finanziare spese correnti non indispensabili (p.e. una vacanza importante) o per l’acquisto di beni di consumo durevole (p.e. l’automobile) e deve accettare l’impegno solo se è sicura che non esistono rischi pendenti di ristrettezze che potrebbero compromettere in futuro il pagamento delle rate di rimborso.
9.1.3.-La pianificazione finanziaria
1.-Nelle imprese bene organizzate, come in tutte le grandi organizzazioni anche non profit, private e pubbliche, la pianificazione strategica si completa con la pianificazione finanziaria pluriennale per prevedere e quantificare l’evoluzione dei flussi di cassa in funzione degli obiettivi e dei programmi stesi e per misurarne la compatibilità con le fonti di finanziamento che si renderanno presumibilmente disponibili. Il vecchio preventivo di cassa delle buone amministrazioni è il predecessore di questa attività cognitiva che ha per obiettivo da un lato la stima dei flussi finanziari della gestione operativa tipica e di quelli derivanti da elementi non operativi e dall’altro la valutazione della fattibilità finanziaria delle strategie, individuando i canali di finanziamento del fabbisogno emergente (o i possibili impieghi delle eccedenze finanziarie che si produrranno) e accertando che i piani strategici non porteranno a livelli inaccettabili di rischio finanziario discendente da un eccessivo grado di indebitamento e conseguente squilibrio della struttura finanziaria (+ § 3.5.4).
2.-Le fasi e gli atti della pianificazione finanziaria seguono in parallelo la pianificazione strategica e utilizzano i dati di questa per elaborarli in modo da desumerne i flussi di cassa. Essi sono i seguenti:
Pianificazione strategica Õ Pianificazione finanziaria pluriennale, a l.t.
Programmazione strategica Õ Programmazione finanziaria pluriennale, a m.t.
Budgeting Õ Budget finanziario annuale
L’analisi e l’approfondimento delle previsioni si accrescono via via che ci si avvicina al budget. Questo presenta il massimo dettaglio. Il budget finanziario costituisce insieme al budget economico e al budget patrimoniale uno dei tre documenti del controllo di gestione. I documenti della pianificazione finanziaria sono continuamente monitorati e aggiornati e riveduti periodicamente, ogni volta che si modificano quelli della pianificazione economica.
9.1.4.-Il mestiere del tesoriere
La tesoreria è il centro di responsabilità della gestione del budget finanziario. Essa è un servizio che si è reso autonomo dai tradizionali servizi amministrativi e finanziari delle imprese negli ultimi trent’anni, determinando la comparsa di una nuova figura manageriale, il tesoriere (chief financial officer,cfo), ormai una chiave di volta di tutta la gestione. Inizialmente il tesoriere aveva il compito di trovare i finanziamenti degli investimenti e di gestire l’eventuale liquidità temporanea (e in ciò non aveva una funzione autonoma dai servizi amministrativi-finanziari tradizionali). Negli anni Ottanta il tesoriere ha iniziato a razionalizzare i flussi finanziari per contenere il costo dell’indebitamento. Negli anni Novanta, con lo sviluppo dei mercati dei derivati, il compito del tesoriere si è esteso alla copertura dei rischi di credito, di tasso di interesse e di cambio.
9.2.-Mercati finanziari
9.2.1.-Che cosa è un mercato finanziario
1.-I mercati finanziari sono luoghi (non necessariamente fisici e puntualmente identificati) dove si realizzano sia il trasferimento degli avanzi finanziari dei settori che li accumulano ai settori che ne fanno domanda e che si indebitano per finanziarsi, sia la ridistribuzione dei rischi economici tra agenti che ne chiedono la copertura e agenti che sono disposti ad assumerla dietro pagamento di un premio di assicurazione e, di regola, contro formazione di riserve tecniche da parte di chi si accolla il rischio. L’avanzo finanziario non è il risparmio ma la parte di risparmio che non è direttamente investita in beni materiali o trattenuta in cassa dagli agenti e il saldo tra debiti e crediti degli agenti stessi. Detto altrimenti, l’avanzo finanziario è il flusso di cassa (cash flow) del periodo di segno positivo (o negativo, nel qual caso si ha un disavanzo finanziario).
2.-Settori in avanzo sono nell’insieme aggregato principalmente le famiglie, raramente le pubbliche amministrazioni, mai le imprese, ma esistono singole famiglie che si indebitano e singole amministrazioni pubbliche e singole imprese con avanzi finanziari. Dal punto di vista dello stock accumulato si parla di risparmio finanziario che consiste in attività finanziarie e, dal punto di vista del suo trasferimento, in prodotti denominati strumenti finanziari.
3.-Le caratteristiche che differenziano il mercato finanziario dagli altri mercati sono le seguenti:
a)la natura dei prodotti, che sono costituiti da attività e passività finanziarie, in ultima analisi da crediti e da debiti in varie forme, tipiche per lo più, il cui prezzo è l’interesse e, in subordine, la commissione;
b)la specularità contestuale dei rapporti, per cui ciò che per l’uno è un’attività finanziaria diventa una passività finanziaria per la controparte;
c)il rispondere, nei paesi progrediti, in alto grado (sia pure in grado diverso da un caso all’altro, ma assai più dei mercati delle merci e dei servizi) ai requisiti della concorrenza pura e perfetta (atomismo, omogeneità, trasparenza ecc.);
d)la presenza necessaria e il peso determinante di operatori specializzati: gli intermediari finanziari.
4.-Concettualmente si suddividono i mercati finanziari in diversi rami secondo gruppi omogenei di prodotti: mercato creditizio; mercato monetario; mercato mobiliare; mercato assicurativo; mercato valutario.
5.-Nel mercato creditizio si negoziano operazioni di prestito personalizzate che non si incorporano in titoli destinati alla circolazione. Esso comprende anche il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, il credito commerciale incluso il forfaiting, illeasing. I crediti si distinguono in crediti per cassa e crediti di firma. Il mercato creditizio non è il sistema bancario (+ § 9.2.3), in quanto le banche prestano anche altri servizi oltre al credito.
6.-Il mercato monetario (+ $ 9.2.2) è un tipico mercato a breve dove si negoziano principalmente strumenti di rifinanziamento delle banche. Esso è il canale principale di trasmissione delle manovre di politica monetaria. Nel mercato monetario ha un posto di rilievo il mercato interbancario (l’“interbancario”).
7.-Nel mercato mobiliare si negoziazioni strumenti finanziari standardizzati (azioni, obbligazioni, quote di fondi di investimento, strumenti derivati) e suscettibili di circolazione (donde l’aggettivo “mobiliare”). Esso è suddiviso in mercato dei capitali (distinto a sua volta in mercato azionario e mercato del reddito fisso) e mercato degli strumenti finanziari derivati. Questo mercato è accentrato in buona misura dalla Borsa (+ § 9.2.4).
8.-Nel mercato assicurativo si negoziano polizze di assicurazione, cioè strumenti atti a trasferire rischi su un intermediario specializzato, la compagnia di assicurazioni, che se li accolla dietro un pagamento di un premio e li copre con il meccanismo delle riserve tecniche.
8.-Infine, nel mercato valutario (detto anche mercato dei cambi) vengono negoziate le valute estere.
9.2.2.-Mercato primario e mercato secondario
Il mercato primario (dall’amer. primary market; sin.: mercato delle prime emissioni) è quello in cui gli strumenti finanziari vengono offerti per la prima volta. Mercato secondario (dall’amer. secondary market) è quello in cui vengono trattati strumenti finanziari successivamente alla loro emissione sul mercato primario. Primario è il mercato, ovvero le procedure e l’insieme degli agenti che vi possono partecipare, in cui lo Stato procede all’emissione di buoni del Tesoro e di altri titoli, una società quota sue azioni e obbligazioni, una banca stipula un contratto di mutuo, una società vende i suoi prodotti a credito. Secondario è il mercato della borsa, o un over the counter in cui titoli e azioni sono successivamente trattati, i mutui e i crediti sono cartolarizzati. Analoghe differenze si hanno tra vendita del prodotto nuovo e vendita dell’usato per i beni materiali. Mercati secondari efficienti favoriscono la liquidità delle attività finanziarie (cioè per la capacità degli investimenti finanziari di essere convertiti rapidamente e con costi e tempi contenuti in denaro a prezzi di libero mercato) e in tal modo creano spazio ai mercati di prima emissione (v. mercato primario) e ne favoriscono la nascita e lo sviluppo. A volte sono gli stessi emittenti che procurano di organizzare un mercato secondario ai loro prodotti per facilitarne il collocamento.
9.2.3.-Intermediazione
1.-Il trasferimento di disponibilità finanziarie dai detentori agli utilizzatori avviene in modo indiretto, attraverso gli intermediari finanziari. A differenza dei mercati del settore reale, non esiste, di regola, una “vendita” diretta di disponibilità finanziarie dal “produttore” all’utilizzatore. L’attività dell’intermediario può limitarsi alla pura intermediazione, agendo per conto del cliente, come nel caso dell’agente di cambio o delle società fiduciarie. Caratteristica importante dei rapporti di intermediazione di questo tipo è che il risparmiatore instaura, formalmente, un rapporto giuridico diretto con l’utilizzatore e che sopporta in toto l’esito delle forme di impiego cui il risparmio è destinato. Più comunemente l’intermediario agisce in nome e per conto proprio, accollandosi per intero i rischi dell’impiego. I vantaggi dell’intermediazione finanziaria di questo tipo consistono nel realizzare:: a)una trasformazione qualitativa del risparmio, riguardante il rischio e la scadenza; b)una separazione giuridica nel circuito finanziario dal risparmiatore all’utilizzatore; c)una ridistribuzione tra gli operatori dei rischi dell’attività economica “reale”; d)l’assunzione dei rischi in proprio.
2.-Sono intermediari in Italia: la Banca d’Italia, il sistema del Tesoro (Tesoreria, Cassa Ddpp, Bancoposta, società concessionarie per la riscossione dei tributi), le banche, le compagnie d’assicurazioni, le società di intermediazione mobiliare-Sim e agenti di cambio, le società veicolo nella cartolarizzazione (special purpose vehicle-Spv), i consorzi garanzia fidi, i fondi comuni e le società di gestione del risparmio-Sgr che li amministrano, gli istituti di previdenza, le reti di vendita di prodotti finanziari “porta a porta”, le società di credito al consumo, le società di gestione di carte di credito e di carte di debito, le società di factoring, le società di leasing, le società fiduciarie, le società finanziarie regionali e, occasionalmente, le società finanziarie in genere.
3.-Trasformazione delle scadenze. Gli utilizzatori di risparmio finanziario hanno necessità di scadenze mediamente più lunghe di quanto risparmiatori con un minimo di educazione economica sono disposti ad accettare in proprio. Compito dell’intermediario finanziario è quello di mettere a disposizione degli uni e degli altri dei prodotti adatti alle preferenze di ciascuno e di creare un mercato che consenta la circolazione di tali prodotti.
4.-Trasferimento del rischio. La raccolta del risparmio avviene con strumenti finanziari e instaurando rapporti che sono, per natura, contenuto e durata, giuridicamente ed economicamente separati e diversi dagli strumenti e dai rapporti con i quali l’intermediario colloca il risparmio presso gli utilizzatori. Si pensi alla banca: il cliente non risponde dei finanziamenti (non ne sopporta le eventuali perdite) che la banca compie con i suoi risparmi; se così fosse, egli non avrebbe stipulato un contratto di deposito, ma di prestito alla banca o di associazione in partecipazione.
5.-La trasformazione, infine, non si limita al momento dell’impiego da parte del risparmiatore, ma si estende anche a quello dello smobilizzo. Funzione degli intermediari finanziari è anche quello di rendere liquidabili, con correntezza e con costo contenuto, le attività finanziarie, anche quelle di per sé immobilizzate, in quanto crediti a medio e lungo termine (titoli a reddito fisso e obbligazioni) ovvero parti di società, come le azioni (giuridicamente liquidabili solo alla scadenza della società). Si pensi, in proposito, alle funzioni della borsa, ma anche allo smobilizzo di crediti commerciali, attraverso il factoring e delle stesse immobilizzazioni in beni materiali, attraverso il prestito su pegno, il mutuo ipotecario, il lease-back ecc. Un mercato finanziario è tanto più efficiente quanto maggiori alternative offre agli operatori e quanto maggiore è la correntezza e minore è il costo con cui è possibile accendere passività finanziarie, acquistare attività finanziarie o smobilizzarle.
6.-Doppia intermediazione. L’intermediazione può intervenire non solo tra risparmiatori e utilizzatori di risparmio, ma anche tra intermediari e risparmiatori, tra intermediari e utilizzatori e, anche, solo tra intermediari. L’inserimento di una doppia intermediazione costituisce una tappa onerosa nel circuito finanziario, conveniente se aumenta l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse, ossia se il beneficio finale è superiore al costo. Tale è il caso dei depositi interbancari, che mette in comune tra le banche risorse marginali per impieghi temporanei, adatti a equilibrare la liquidità del sistema. Altre forme di intermediazione doppia sono il leasing e il factoring (le società di leasing e di factoring si approvvigionano presso il sistema bancario) e lo stesso credito a medio e lungo termine, almeno per una parte importante della sua attività (quando le banche attingono indistintamente alla raccolta, che è prevalentemente a breve).
9.2.4.-Regolamentazione. Mercati regolamentati
1.-Sono detti regolamentati i mercati mobiliari per i quali la legge prevede una specifica disciplina dell’organizzazione e del funzionamento. Esistono e operano nella legalità anche mercati non regolamentati detti mercatiotc (+ § 9.2.1.5). La ragione della regolamentazione (cioè l’obiettivo politico del legislatore) è di assicurare uniformità organizzativa e standardizzazione degli strumenti negoziati. A questi obiettivi corrispondono i requisiti fissati dalla normativa comunitaria e cioè: a)regolarità di funzionamento (gli scambi hanno luogo secondo modalità predefinite, sia per quanto riguarda i meccanismi di fissazione del prezzo, sia per il pagamento e/o il trasferimento del bene oggetto dello scambio); b)elaborazione, o approvazione, da parte dell’autorità di vigilanza delle regole relative alle condizioni di accesso e alle modalità di funzionamento; c)prescrizione del rispetto degli obblighi di trasparenza.
2.-Fino al 1996 i mercati regolamentati tradizionali erano nel nostro Paese i dieci mercati di borsa, gestiti nelle principali città storiche da altrettante Borse valori , istituzioni di diritto pubblico costituite e organizzate con decreto reale, poi con decreto del Presidente della Repubblica. Altri quattro mercati regolamentati (Mercato ristretto, Mts, mif, idem) erano stati costituiti nello stesso modo a partire dagli anni Settanta. Il d.lg. 23.7.1996, n. 415 (noto col nomignolo di decreto Eurosim) ha trasformato l’attività di istituzione, organizzazione e gestione dei mercati regolamentati in attività d’impresa da rimettere all’iniziativa privata e cioè alle società di gestione dei mercati regolamentati. Sciolte le vecchie strutture delle borse, i mercati esistenti sono stati affidati alle due società di gestione Borsa Italiana spa e MTS spa, che ne hanno istituito di nuovi e la presenza pubblica è stata ristretta alla vigilanza, al rilascio di autorizzazioni all’esercizio dell’attività (dopo l’accertamento dell’esistenza dei requisiti di legge da parte della società di gestione del mercato) e all’approvazione dei regolamenti dei mercati organizzati da parte della Consob. Oggi i mercati regolamentati sono oggi disciplinati dagli artt. 61-77 tuf (d.lg. 24.2.1998, n. 58, t.u. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), che riproducono, con alcune modifiche, gli artt. 46-54 del decreto Eurosim del 1996.
3.-I mercati regolamentati italiani sono elencati nel § 9.2.4. L’elenco dei mercati regolamentati italiani è tenuto dalla Consob (art. 63 tuf).
9.2.5.-Over the counter. Mercato grigio
1.-Over the counter, in sigla otc (lett.: sopra il banco, si intende il “banco” di un negozio o al mercato). È la denominazione generica delle operazioni di compravendita di titoli effettuate tra intermediari (che possono essere anche banche) e il pubblico al di fuori dei mercati regolamentati. Queste operazioni sono dette in italiano fuori borsa. I titoli possono essere quotati e non quotati. L’espressione è anche completata in over the counter market (mercato otc) e over the counter sale (compravendita otc). Caratteristiche di queste operazioni sono: assenza di un luogo fisico di svolgimento e di accentramento delle negoziazioni; trattativa diretta tra le parti in assenza di procedure standardizzate e di controlli delle autorità; mancanza di quotazioni ufficiali; contrattazioni non rigidamente standardizzate quanto ad importi unitari e scadenze; mancanza di organismi centrali di compensazione. Rispetto al mercati regolamentati, essi presentano una serie di inconvenienti legati, in particolare, ad un accesso più difficile da parte degli operatori interessati, ai maggiori rischi sopportati da questi ultimi e da una informativa meno trasparente sulle quotazioni dei diversi prodotti. (il che lascia spazio a manovre non ortodosse e anche non corrette nei confronti del pubblico). Negli Usa, l’otc è un mercato specifico di titoli non quotati, nel quale vengono trattate le azioni di imprese di piccole dimensioni, le opzioni non standard, gli swap ecc. In Italia sono mercati otc: il mercato degli swaps e dei forwards, il mercato grigio, le compravendite di titoli agli sportelli bancari e in genere nei sistemi di scambio organizzati non regolamentati.
2.-Il mercato grigio è l’insieme delle contrattazioni di titoli non ancora quotati in borsa, cioè prima del collocamento presso il pubblico dei titoli stessi. È un mercato informale, non regolamentato, non soggetto a controlli dell’autorità di vigilanza dei mercati, riconducibile alla categoria dell’over the counter. Le quotazioni del mercato grigio possono dare indicazioni approssimate, ma utili, sul possibile prezzo di collocamento futuro di un titolo.
9.2.6.-Mercato monetario
1.-Mercato monetario è dizione generica che denomina la negoziazione di strumenti finanziari a breve termine a basso rischio e a elevata liquidità, convenzionalmente (nel nostro Paese) fino a 18 mesi, ma altrove generalmente non oltre i 12 mesi. Tuttavia anche in Italia il segmento più attivo è quello da un giorno a 3 mesi. I prodotti del mercato monetario sono costituiti, in generale, da titoli a breve (come i bot e i Treasury bills), accettazioni bancarie, certificati di deposito, commercial papers, depositi interbancari e altri. Il concetto di “mercato monetario” può, però, estendersi alla negoziazione di qualsiasi prodotto a breve termine, quindi anche ai depositi bancari a vista. Gli operatori presenti sul mercato monetario italiano sono il Tesoro, principale richiedente fondi mediante i bot, le banche e le imprese non finanziarie (che si pongono tanto come di richiedenti quanto come offerenti di fondi), gli investitori istituzionali e le famiglie (principalmente come offerenti), gli intermediari specializzati che pongono in contatto i richiedenti con gli offerenti fondi, la banca centrale.
2.-Il compito principale di questo mercato è di rendere più efficiente e al minor costo possibile la trasmissione dei fondi a breve e a brevissimo termine tra gli operatori economici in temporaneo avanzo e quelli in temporaneo disavanzo. L’incontro tra domanda e offerta di fondi avviene o al momento dell’emissione dei titoli (mercato primario), o con la negoziazione di titoli già emessi (mercato secondario). Il mercato monetario è un mercato piuttosto segmentato, secondo le specie di prodotti (esistono tanti mercati monetari quanti sono i prodotti trattati), prettamente telefonico e telematico e non si svolge, quindi, in un luogo fisico particolare. Uno strumento può essere negoziato in un mercato regolamentato (p.e. i bot), ma più spesso lo è over the counter e non esiste, quindi, un unico mercato regolamentato denominato “mercato monetario”. Dato il volume degli scambi, esso assume la forma di mercato all’ingrosso.
3.-Un segmento importante del mercato monetario è il mercato interbancario, dove vengono scambiati depositi tra le banche (v. deposito interbancario) costituendo una forma di impiego a breve di surplus di tesoreria, da un lato e, dall’altro, una modalità di raccolta alternativa ai depositi della clientela e di rifinanziamento. In Italia il mercato interbancario è un mercato organizzato e autoregolamentato over the counter, gestito dalla società e-mid, costituita nel 1999 da una quarantina di operatori. Il mercato interbancario è alquanto fluttuante. La Banca d’Italia vi partecipa servendosi delle operazioni di mercato aperto (pronti contro termine) per immettere o sottrarre base monetaria e controllare così la liquidità.
4.-Il mercato monetario svolge un ruolo importante come veicolo di trasmissione degli impulsi della politica monetaria. L’andamento di questo mercato è infatti un punto di riferimento per la banca centrale ed è su questo mercato che quest’ultima compie i propri interventi per il controllo delle riserve liquide bancarie e dei tassi d’interesse. Anzi, le origini del mercato monetario risalgono proprio dalla rete di operazioni che le banche intrattenevano (e intrattengono tuttora) con la banca centrale ovvero con l’istituto o gli istituti deputati a operare come lender of last resort (prestatori di ultima istanza) ai quali occorre rivolgersi per rifinanziarsi quando le altre banche e il mercato non sono più in grado di farlo. La liquidità del mercato monetario è regolata dall’autorità monetaria, nel nostro Paese dalla Banca d’Italia e nell’ambito europeo dalla bce.
9.3.-Sistema bancario e sistema creditizio
1.-Il sistema bancario è l’insieme delle banche operanti in un Paese. Nel nostro la regolamentazione del sistema bancario è stata profondamente modificata dal d.lg. 1.9.1993, n. 385 (t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia-tubc) per adeguarlo all’ordinamento internazionale. In precedenza era applicato rigidamente il principio di specializzazione bancaria imposto dalla legge bancaria del 1936 in base al quale si distingueva tra aziende di credito, per il credito a breve termine (fino a 18 mesi) e istituti di credito speciale, per il credito a medio-lungo termine. Da sole, le aziende di credito costituivano il sistema bancario, insieme agli istituti di credito speciale il sistema creditizio In altri Paesi, dove da sempre tradizionalmente non esiste una distinzione su base temporale dell’operatività degli intermediari, si è sempre parlato soltanto di sistema bancario composto dall’insieme delle banche, ovvero degli intermediari che congiuntamente effettuano raccolta di depositi dal pubblico e l’erogazione del credito senza limitazioni nelle scadenze delle operazioni effettuate. Venuto meno col tubc il principio della specializzazione, sono cadute la distinzione tra aziende di credito e istituti di credito speciale e le diverse categorie istituzionali (istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, aziende di credito ordinarie, casse di risparmio ecc.) previste in precedenza. Gli interventi normativi hanno ampliato la gamma delle possibilità operative delle banche, ponendo però dei presidi limitanti il livello di rischiosità, in modo da indurre gli intermediari a dotarsi di risorse patrimoniali adeguate alla loro operatività aziendale. Attualmente tutte le banche possono teoricamente emettere obbligazioni e altri titoli di raccolta. È comparsa, quindi, la figura della banca universale che raccoglie fondi e concede finanziamenti in ogni forma a breve, a medio e a lungo termine, opera in tutti i mercati finanziari e fornisce servizi di consulenza e di intermediazione. Non tutte le banche, per propria scelta, operano come banche universali. L’insieme delle banche operanti nel nostro Paese è oggi denominato soltanto come sistema bancario, mentre il concetto di sistema creditizio si è esteso a comprendere anche il parabancario fortemente sviluppatosi negli ultimi vent’anni.
2.-Parabancario è una locuzione usata per individuare un insieme di attività genericamente di natura collaterale o strumentale a quelle bancarie, le quali non presentano tuttavia tratti sostanziali comuni tali da consentire di darne una nozione unitaria e precisa. Vi rientrano, fra gli altri, il leasing, il factoring, il venture capital, il merchant banking, il credito al consumo, l’amministrazione e gestione di patrimoni mobiliari e di patrimoni in generale, la gestione di fondi comuni d’investimento, le carte di credito e i servizi di consulenza privata alla clientela.
9.4.-La borsa e il mercato di borsa
9.4.1.-La Borsa valori
1.-Una borsa è un mercato riservato a intermediari specializzati dove si trattano merci, attività finanziarie e anche servizi incorporati in forme contrattuali tipiche e con caratteristiche definite dalla legge o dagli usi. Dal punto di vista economico la borsa è un punto di incontro tra domanda e offerta che consente di concentrare informazioni e grandi quantità di scambi, a costi di transazione ridotti e standard, in limiti di tempo e di spazio molto ristretti e in forme di contrattazione formalmente prossime a quelle della concorrenza. Specialmente importanti sono le borse valori che costituiscono un ottimo accesso, da un lato, al mercato dei capitali per le imprese e per le pubbliche amministrazioni e, dall’altro, al collocamento del risparmio degli investitori istituzionali e delle famiglie. Di grande rilievo per l’economia sono le indicazioni sui prezzi rilevate dalle contrattazioni e rese pubbliche dai listini. Questi prezzi sono un punto di riferimento per gli imprenditori e gli investitori in genere nella formazione dei piani e dei bilanci e nelle scelte finali. La borsa valori permette, inoltre, agli investitori di smobilizzare abbastanza prontamente investimenti in azioni e in obbligazioni, altrimenti a lungo termine. Le borse valori e le borse merci permettono poi agli imprenditori di coprire con contratti a termine i rischi di prezzo. Sinonimo di borsa è piazza finanziaria e, genericamente, mercato. La borsa valori costituisce tanto il mercato primario per le prime emissioni, quanto un mercato secondario per i titoli in circolazione.
2.-Nella borsa valori operanogli emittenti (prenditori di fondi), gli investitori (datori di fondi, ma anche venditori di titoli, se decidono di smobilizzare il portafoglio) e gli intermediari, che convogliano gli ordini. Sono solo questi ultimi i soggetti autorizzati alle negoziazioni. Nel nostro Paese, fino al 1991 erano ammessi a operare nella borsa valori solo gli agenti di cambio. Con la l. 2.1.1991, n.1 sono state istituite le società di intermediazione mobiliare (Sim) come unici operatori istituzionalmente deputati all’intermediazione nei mercati mobiliari, affiancati però dagli agenti di cambio esistenti alla data di entrata in vigore della legge e iscritti in un unico ruolo nazionale a esaurimento. Poiché non verranno più banditi concorsi per agenti di cambio, questa categoria è destinata col tempo a scomparire. Il decreto Eurosim (d.lg. 1996/415) ha consentito anche alle banche di operare in borsa in qualità di intermediario.
3.-Le negoziazioni di borsa erano tenute, fino a pochi anni fa, con una contrattazione “alle grida” (ricordate la scena della Borsa merci di Chicago nel film “na poltrona per due”?). Con essa gli operatori autorizzati ammessi nel recinto della borsa valori (piazza o corbeille) presentavano gli ordini di domanda e offerta attraverso un complesso linguaggio di segni; ogni transazione, per essere valida, doveva, comunque, essere registrata per iscritto. Oggi questi mercati fisici sono stati sostituiti quasi dappertutto dai mercati telematici, caratterizzati da un circuito telematico sul quale viaggiano tutte le informazioni necessarie ad effettuare lo scambio e che consente di eseguire e concludere le transazioni in tempo reale. Con l’avvio della borsa telematica il mercato non è più localizzato in un luogo preciso, ma diffuso in rete, delimitato idealmente dai terminali degli operatori (anche i pc dei privati che operano on line da casa tramite una Sim) e con un luogo fisico di riferimento determinato solo dalla sede dell’organizzatore del mercato.
4.-Le borse traggono origine dal luogo di incontro dei mercanti di cui si ha notizia già nell’Antichità (i Collegia mercatorum romani) e nel Medio Evo (il Cordusio di Milano, toponimo derivato verosimilmente dall’essere un recinto chordis clausum, delimitato con corde), sebbene esse compaiano propriamente intorno al quindicesimo secolo. Il nome “borsa” è un legato alla posterità dalla città di Bruges dove nel Quattrocento il commercio del denaro si teneva nella casa della famiglia di banchieri Van de Bursen, di origine veneziana (i Della Borsa). Sulla fine del Quattrocento Anversa si sostituisce a Bruges con una borsa stabile, soppiantata nel 1561 da Amsterdam con una grande borsa in cui si trattavano merci e valori mobiliari. Altre borse vengono successivamente costituite: nel 1595 a Lione (la più antica di Francia e a lungo la più importante), Tolosa e Marsiglia e, nel secolo successivo a Londra, Parigi, Lille (1651), Berlino (1685) e Basilea (1699). La borsa di Londra, o Royal Exchange (Stock Exchange. dal 1723), è stata aperta nel 1639 da Thomas Gresham (1519-1579), che ne edificò la sede a sue spese. A Parigi la borsa è promossa dai cambiavalute. Questi sedevano dal 1200 sul Pont-au-Change e presero a dedicarsi professionalmente nel 1639 al commercio dei valori mobiliari. Dal loro nome originario di agents de change ha preso origine la denominazione “agente di cambio” per l’intermediario di borsa. La borsa francese venne ufficialmente regolamentata con arrêtés royaux del 1724, dopo la grave crisi dell’esperimento di un mercato a pronti e a termine di John Law (1671-1729). La borsa di Milano è stata regolamentata sotto il primo Regno d’Italia nel 1808 sulla base di antiche pratiche commerciali. Wall Street a New York risale al 1792, Madrid al 1821, Ginevra al 1859, Tokyo al 1878.
9.4.2.-Le principali Borse mondiali
Per quanto se ne sa, le borse valori al mondo sono una sessantina. Secondo le rilevazioni della World Federation of Exchanges, relativa a 49 borse, la capitalizzazione mondiale del mercato azionario (cioè la somma dei prodotti della quotazione di ciascun titolo per il numero delle azioni quotate) valeva a fine 2002 22.809.563,8 milioni di dollari, per il 48,5% realizzata dalle borse degli Stati Uniti. Ciò non sorprende, se si pensa che gli Usa hanno sperimentato per primo l’azionariato diffuso e la public company e resta tuttora il Paese di eccellenza di questi modelli. Sempre secondo le rilevazioni della World Federation of Exchanges dodici borse accentravano l’87,8% circa della capitalizzazione
Tab 8.-Capitalizzazione azionaria
delle principali borse a fine 2002
(milioni di $)
%
1.-Nyse
9.015.270,5
39,5
2.-Japan
2.095.515,8
9,2
3.-Nasdaq
1.994.494,0
8,7
4.-London Stock Exchange
1.800.658,0
7,9
5.-Euronext
1.538.654,2
6,7
6.-Gruppe Deutsche Börse ag
686.013,5
3,0
7.-TSX Toronto Stock Exchange
570.223,5
2,5
8.-Swiss Exchange
547.020,4
2,4
9.-Borsa Italiana s.pa.
477.075,4
2,1
10.-Hong Kong
463.054,9
2,0
11.-Spanish Exchanges
461.559,6
2,0
12.-Australian
380.087,0
1,7
20.029.626,8
87,8
Altre Borse
2.779.937,0
12,2
Totale mondiale
22.809.563,8
100,0
azionaria. L’elenco è riportato nella tab. 8 a fianco. In assoluto il Nyse (New York Stock Exchange) è la prima borsa valori mondiale (intorno a un terzo del mercato mondiale), seguito dal dal sistema delle borse giapponesi (di cui il Tokyo Stock Exchange rappresenta però il 99%). Terza borsa nell’ordine è il Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations), un sistema telematico entrato in attività nel 1971, con uffici anche in Europa e che è il primo mercato al mondo per numero di società quotate. Euronext riunisce le borse di Parigi e di Amsterdam, Swiss Exgange quelle di Ginevra e Zurigo. Altra borsa statunitense storicamente importante è l’American Stock Exchange (Ase, o Amex) di New York, terzomercato azionario negli Usa, ma piccolissimo rispetto agli altri due e in regressione. Le sue origini risalgono ai brokers che già operavano durante la guerra di indipendenza. Di recente si è collegato al Nasdaq.
9.4.2.-Borsa di Milano (Borsa Italiana spa)
Borsa Italiana spa, principale società italiana di gestione di mercati regolamentati, è stata costituita il 7.2.1997 ed è operativa dal 2.1.1998. Gestiscediversi mercati regolamentati normativamente raggruppatisotto la normativa di tre regolamenti:
a)l’insieme dei mercati che costituiscono lo sviluppo della vecchia borsa valori (Mercato Telematico Azionario-Mta (con i tre segmenti Star, riservato alle blue chips, cioè le azioni, per lo più di imprese di grandi dimensioni, che presentano prezzi relativamente stabili e alta capitalizzazione;Mtf per la negoziazione degli Etf e degli Oicr; segmento di Borsa ordinario), Mercato telematico dei Covered Warrant-Mcw, Mercato After Hours-Tah, Mercato telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato-Mot, Mercato telematico delle Euro-obbligazioni, delle Obbligazioni di emittenti esteri e della asset backed securities EuroMot; Mercato telematico delle opzioni-Mto; Mercato degli strumenti derivati Idem,
b) Mercato ristretto, costituito nel 1977 per la negoziazione di titoli (azioni, obbligazioni, warrant e diritti di opzione) di imprese operanti nei settori tradizionali non in possesso dei requisiti per l’ammissione alla quotazione di borsa allo Mta;
c)il Nuovo Mercato, autorizzato e operativo dal 1999 e riservato alle piccole imprese innovative con elevate potenzialità di crescita.
Nel 2003 due mercati sono stati cancellati dai mercati regolamentati: il mercato telematico dei contratti a premio-Mpr e il Mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato-Mif.
9.4.3.-Mts spa
Il Mercato Telematico all’ingrosso dei titoli di Stato-Mts (anche abbrev.: Mercato all’ingrosso dei Titoli di Stato) è un mercato telematico attivato con decreto del Tesoro nel maggio del 1988 (prima in via sperimentale, poi a titolo definitivo) e privatizzato nel 1997. Sul mercato MTS sono negoziabili i titoli emessi dallo Stato italiano, da Stati esteri e da enti sovranazionali e da ultimo, emissioni bancarie caratterizzate da elevata liquidità. Alle negoziazioni possono essere ammessi banche, imprese di investimento ed anche altri soggetti individuati dal ministro del Tesoro, diversi dagli intermediari autorizzati quali in particolare società di gestione del risparmio e imprese di assicurazione.
9.4.5.-Borsa merci e altre borse
1.-La borsa merci è un mercato organizzato in cui si negoziano merci fondamentali per il consumo e l’utilizzazione manifatturiera, come cereali, semi oleosi, caffè, tè, zucchero, cacao, lana, cotone, rame, stagno ecc. Le borse merci rappresentano il luogo di incontro, in senso fisico ed economico, della domanda e dell’offerta dei beni contrattati e, quindi, punto di riferimento per il loro prezzo a livello nazionale o internazionale, a seconda dell’importanza della borsa. In taluni paesi esse sono organismi privati, in altri, come l’Italia, sono costituite e regolate da leggi dello Stato. Le principali borse merci mondiali sono a New York, Chicago e Londra. Le più importanti sono il Chicago Mercantile Exchange-Cme; il Chicago Board of Trade-Cbot la più grande borsa merci del mondo e la più antica (è stata fondata nel 1848) con sede a Chicago; il Commodity Exchange of New York-Comex; il New York Board of Trade-Nybot costituito nel 1998 dall’unione del Coffee, Sugar & Cocoa Exchange, Inc.-Csce (fondato nel 1882) and the New York Cotton Exchange-Nyce (fondato nel 1870); il New York Metal Eschange-Nymex; il London Metal Exchange-Lmedi Londra, il primo mercato al mondo per i metalli non ferrosi costituito nel 1871 sulle basi di strutture organizzative più antiche; il London Commodity Exchange-Lce; il London Gold Market, l’unica vera borsa dell’oro esistente al mondo.
2.-La borsa noli è un mercato nel quale si effettuano le trattative riguardanti noleggi di navi o aerei non di linea. Maggiore importanza hanno le borse noli marittime dove, per mezzo di mediatori, si svolgono le operazioni di domanda e di offerta relative alle navi disponibili, determinando così le quotazioni dei noli. Le più importanti borse noli si trovano a Londra (la Baltic Mercantile and Shipping Exchange), a New York e ad Amburgo. In Italia non esiste una borsa noli, ma contrattazioni di questo tipo vengono praticate presso le borse merci dei principali centri marittimi.
3.-Nel linguaggio corrente si denomina “borsa” ogni network organizzato per facilitare l’incontro da domanda e offerta di certi beni e servizi (borsa immobiliare, borsa turistica ecc.) e talvolta anche certi mercati specializzati (p.e.: borsa dei fiori, borsa dei francobolli). Tutti sono privi delle garanzie che, per la legge, deve possedere un mercato regolamentato.
9.5.-Il rating
1.-Il rating (lett.: classificazione e, poi, valutazione; fr.: notation) è un’opinione espressa da un’organizzazione indipendente (agenzia di rating), sulla capacità di un’emittente o di un’emissione di far fronte agli impegni finanziari (pagamento di interessi o dividendi e rimborso del capitale) secondo certe scadenze. Il rating può quindi riguardare l’emittente (e in tal caso è detto “rating di controparte”, counterparty risk rating, issuer credit rating), oppure un’emissione particolare. L’emittente può essere chiunque. Le agenzie percepiscono per l’attività di rating una commissione fissa annuale più una percentuale sul valore dell’emissione, ma sostengono che la loro missione è di prestare un servizio principalmente agli investitori e ai creditori e costruiscono il loro avviamento sulla fiducia di questi ultimi. Per questi motivi alcune agenzie hanno preso a pubblicare rating anche su organizzazioni che non l’hanno richiesto, prendendo con ciò una strada comprensibilmente impopolare. Va ricordato che, oltre al rating, esistono altre fonti di informazione per gli investitori e i creditori in genere. Alcune sono istituzionali e riservate a certi utilizzatori (p.e. la Centrale dei rischi della Banca d’Italia e il servizio di quotazione delle imprese francesi prestato dalla Banque de France), altre sono servizi di informazione finanziaria prestati per lo più a pagamento e in via professionale da banche e da società specializzate, comprese le stesse grandi agenzie di rating.
2.-Il mercato mondiale del rating è oligopolistico, dominato attualmente da agenzie che fanno capo a tre grandi gruppi internazionali: le due più grandi e più antiche Standard & Poor’s e Moody’s e Fitch, di recente aggregazione. Ciascuno di questi gruppi è presente con una succursale o con una joint venture nei diversi Paesi, compresa l’Italia. A.M. Best è una società di rating specializzata nel rating sulle compagnie di assicurazioni. È la più antica agenzia di rating (è stata fondata a New York nel 1899) e la più autorevole nel suo settore. Alcune società di rating sono ufficialmente riconosciute dalla Banca d’Italia (Istruzioni di Vigilanza, Tit. IV, Cap. 3, All. B): Italrating DCR spa (per gli emittenti italiani e per le emissioni di soggetti esteri quotati in Italia), Moody’s Investor Service, Standard & Poor’s, Fitch-IBCA Investors Service, Duff & Phelp Credit Rating Co., Thomson BankWatch (per gli emittenti italiani ed esteri e per le emissioni di soggetti esteri quotati in Italia). In seguito alle acquisizioni e alle fusioni di Duff e di Thomson in Fitch, di fatto solo Moody’s, S&P e Fitch sono presenti e operative nel nostro Paese.
3.-Come la maggior parte delle innovazioni finanziarie, il rating nasce negli Stati Uniti, dove già nell’Ottocento si prestavano professionalmente servizi di informazione destinati specialmente agli investitori e agli esportatori europei nelle sconosciute e poco accessibili terre del Nuovo Mondo. Veri e propri rating sono però stati pubblicati solo a partire dal 1909 da John Moody e dal 1916 dalla Standard Statistics. Dal primo deriva Moody’s, dalla seconda Standard & Poor’s. In Europa l’offerta e la domanda di rating compare verso il 1980 in Francia e sta diffondendosi, specie nel nostro Paese, solo negli ultimi dieci anni. Controllata da capitali francesi è la terza grande agenzia mondiale di rating, la Fitch.
4.-La ragione del ritardo europeo sta nel fatto che l’intermediazione dei finanziamenti alle imprese nei Paesi europei è basata sulle banche, mentre negli Stati Uniti e (tendenzialmente) negli altri Paesi anglosassoni domina un sistema centrato sul mercato mobiliare (+ § 9.6.1.2).Come tutti i mercati, quelli finanziari sono caratterizzati da informazione asimmetrica. Non di rado le informazioni mancano del tutto e ciò che è disponibile è di acquisizione ed elaborazione difficile e costosa, non alla portata dei più. Nei sistemi europei, basati sul credito bancario, il credit-risk assessment (la valutazione dei rischi, dell’affidabilità del debitore e della convenienza delle operazioni di impiego) è rimesso alle banche, che mantengono per questo mestiere uffici con tecnici qualificati e specializzati, trasformano qualitativamente e quantitativamente rischio e scadenze, realizzano la separazione giuridica tra risparmiatore e utilizzatore del risparmio e si accollano il rischio di default. Negli Stati Uniti la relazione quasi diretta tra offerta e domanda di risparmio tipica del mercato mobiliare, ha reso l’investitore sensibile all’accresciuto bisogno di avere elementi di giudizio per decidere sull’investimento e ha suscitato un’offerta di informazioni sintetiche in forma piana e comprensibile da tutti e, nello stesso tempo, elaborata con criteri scientifici e uniformi.
5.-Il rating apporta utilità all’organizzazione che se lo fa attribuire e all’investitore con la possibilità, per la prima, di abbassare il costo del finanziamento, di facilitare il collocamento e di farsi conoscere in mercati finanziari e commerciali diversi da quelli suoi propri (effetto marketing), per il secondo, di avere informazioni su fin dove un dato impiego corrisponde ai termini nei quali egli vuole o voleva investire. È considerato prudente consultare il rating di un titolo prima di acquistarlo, ma ciò non pone al riparo da brutte sorprese, come insegnano i casi di default dell’Argentina, delle new-com americane e delle società italiane.
6.-Il rating apprezza solo il rischio di credito (credit risk), cioè il rischio che la controparte del creditore (il debitore e gli eventuali garanti) non adempia alle sue obbligazioni. Non riguarda altre specie di rischio che possono causare perdite, come il rischio di tasso, il rischio di cambio, il rischio di pagamento anticipato ecc. e, soprattutto, non è mai una raccomandazione di comprare, vendere o tenere in portafoglio un titolo o di stabilire o rompere relazioni d’affari con un’istituzione piuttosto che con un’altra. La valutazione del rischio di credito tiene conto del rischio di regolamento, del rischio di mercato, dipendente dalle variazioni di liquidità del mercato, del rischio di finanziamento, relativamente alle posizioni intrattenute su strumenti finanziari derivati e dei rischi di tipo legale per i nuovi prodotti. Nel caso dell’emittente, l’analisi va oltre al rischio di credito puro e semplice e considera una serie di fattori che involgono il management, la performance, la volatilità ecc. L’opinione è riassunta attraverso simboli, comunemente lettere dell’alfabeto accompagnate talvolta dai segni + o -, talvolta da lettere e numeri e sono supportate da un documento di considerazioni analitiche che spiegano le ragioni dell’apprezzamento.
7.-Le agenzie monitorano permanentemente il rating rilasciato e, via via che si rendono necessari, ne comunicano al mercato l’upgrade (miglioramento) o il downgrade (peggioramento). Talvolta anticipano la decisione informando di aver messo sotto analisi un certo rating e precisano (ma non sempre) se ci si attende un upgrade piuttosto che un downgrade. I rating sono fondati su informazioni fornite dall’emittente o da coobbligati, da sindacati di collocamento, finanziatori, esperti e da qualsiasi altra fonte che l’agenzia giudica affidabile. L’agenzia di regola non sottopone a controllo né a verifica le informazioni. Tuttavia il diniego, l’assenza o il cambiamento di informazioni può abbassare il rating o portare al rifiuto di assegnarlo.
8.-Il rating è concepito, dunque, come un sistema di classificazione stabile fondato su criteri trasparenti, risultante da un processo analitico molto approfondito e costantemente aggiornato, che attribuisce al singolo titolo o a un dato emittente una classe di rischio, contrassegnata da una sigla, che esprime la sua probabilità di insolvenza. Per il credit rating a medio-lungo termine il sistema di classificazione internazionale delle grandi agenzie è riportato nella seguente tab. 9. Essa va letta dal punto di vista delle preferenze dell’investitore. Distingue, perciò, un primo gruppo di rating investment grade per titoli ed emittenti con relativamente bassa probabilità di inadempimento contrattuale (default), con quattro categorie o “gradi” di notazioni e un secondo gruppo non-investment grade con otto categorie di titoli speculativi o di emittenti con alta probabilità di default o per i quali
Tab 9.-Equivalenza delle notazioni di Rating
Moody's
Fitch
S&P
che cosa significano
Investment grade
Aaa
AAA
AAA, AAA-
Highest credit quality
Aa, Aa1, Aa2, Aa3
AA, AA-, AA+
AA, AA-, AA+
Very high credit quality
A, A1, A2, A3
A, A-, A+
A, A-, A+
High credit quality
Baa, Baa1, Baa2, Baa3
BBB, BBB-, BBB+
BBB, BBB-, BBB+
Good credit quality
Non investment grade
Ba, Ba1, Ba2, Ba3
BB, BB- BB+
BB, BB- BB+
Speculative
B, B1, B2, B3
B, B-, B+
B, B-, B+
Highly Speculative
Caa, Caa1, Caa2, Caa3
CCC, CCC-, CCC+
CCC, CCC-, CCC+
High Default Risk
Ca
CC, CC-, CC+
CC, CC-, CC+
High Default Risk
C
C, C-, C+
C
High Default Risk
DDD
DDD
DDD
Default
DD
DD
DD
Default
D
D
D
Default
l’inadempimento si è già verificato. Alle notazioni possono essere aggiunti come suffisso i segni + e – che indicano la posizione relativa del titolo o dell’emittente nella rispettiva categoria. La prima e l’ultima categoria non hanno in genere questa appostazione. Le categorie sono disposte in ordine di crescente probabilità di rischio credito. Un’altra classificazione internazionale è fatta per il rating del rischio di credito per i titoli e gli emittenti a breve termine. Altre specie di rating vengono assegnati a particolari specie di emittenti (banche, servizi finanziari diversi, compagnie di assicurazioni, gestori di fondi comuni) che tiene conto, a seconda dei casi, di redditività, solidità finanziaria, correttezza, management, organizzazione, volatilità, performance ecc. Per Paesi in difficoltà finanziarie (p.e. attualmente quelli latino-americani) vengono elaborati rating indicativi solo per l’ambito interno.
9.6.-Fonti di finanziamento tradizionali
9.6.1.-Premessa
1.-Finanziamento indica ogni apporto di capitali a copertura del fabbisogno di un’organizzazione. Può essere di origine interna (autofinanziamento), ma comunemente per le imprese predomina quello di fonte esterna costituito da mezzi propri (capitale sociale di una società, conferimenti del proprietario-persona fisica, dotazione di un’organizzazione non costituita in forma societaria) o da mezzi di terzi (debiti) a breve o a medio-lungo termine. I concetti sono stati esposti nel § 2.2. È possibile attingere a capitali di terzi in diverse forme, alcune tradizionali (nel senso che sono consolidate anche in forme tipiche del diritto) di cui si dice nei §§ 9.6.3. e 9.6.4, altre innovative, elaborate nel mondo anglosassone negli ultimi venti-trent’anni (+ § 9.7). I finanziamenti di terzi si distinguono, secondo la durata, in finanziamenti a breve termine (di solito a un anno, ma in Italia fino a 18 mesi meno un giorno) e finanziamenti a medio termine (fino a cinque anni) e a lungo termine (oltre cinque anni)
2.-Ci sono due principali canali per attingere dal grande bacino di raccolta delle disponibilità finanziarie dell’economia: il ricorso alle banche (mercato creditizio) e quello al mercato monetario e al mercato mobiliare. In generale lo Stato ricorre quasi interamente ai mercati monetario e mobiliare con emissioni del debito pubblico, oltre che alla raccolta tramite il Bancoposta, le altre amministrazioni pubbliche prevalentemente alla Cassa ddpp e alle banche, le imprese soprattutto alle banche e meno ai mercati monetario e mobiliare. Questa distribuzione dei flussi finanziari con prevalenza dominante delle banche e scarsa presenza degli altri mercati finanziari nel finanziamento delle imprese è una caratteristica che il nostro Paese ha in comune con Francia, Germania e altri Paesi continentali europei. Per essi si parla di sistemi finanziari basati su banche in contrapposizione con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna in cui domina un sistema in cui l’intermediazione dei finanziamenti alle imprese è centrato sul mercato mobiliare e sulla borsa.
3.-Sono detti crediti per cassa quelli che prevedono l’erogazione di denaro in base a certe condizioni contrattuali. L’erogazione può avvenire in unica soluzione o essere solo eventuale, nel senso che dà al cliente la facoltà di utilizzare il fido concesso entro certi limiti di importo (linea di credito) e di tempo con prelievi e rimborsi anche a più riprese. Crediti di firma sono le garanzie con cui una banca si impegna a far fronte a eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi.
9.6.2.-Capitale di rischio
1.-Come è spiegato al 3.5.4.3 e al § 9.2.2, l’impianto e lo sviluppo di un’azienda deve rispettare l’obiettivo dell’equilibrio patrimoniale, prevenendo situazioni di rischio finanziario da sottocapitalizzazione e da eccessivo indebitamento. Un’impresa soddisfa a questa condizione se produce un adeguato autofinanziamento e se ha agevole accesso al mercato finanziario per attingere mezzi propri proporzionati al fabbisogno. Le due attitudini sono interdipendenti e la seconda è complementare alla prima, ma il giudizio favorevole del mercato dipende dalla redditività, dalla struttura proprietaria e dalla sua reputazione e affidabilità, dagli obiettivi palesi o supposti dell’utilizzo dei fondi raccolti con l’emissione azionaria.
2.-L’emissione può avvenire in tre circostanze:a)iniziale costituzione societaria; b)successivo aumento di capitale ovvero emissione per rimediare a un abbattimento del capitale per perdite; c)offerta al pubblico di azioni di società esistente con emissione di nuove azioni (ipo). L’emissione di azioni è la principale fonte esterna di capitale di rischio. Altre specie di raccolta di capitali freschi sotto forma di mezzi propri o assimilabili a mezzi propri sono i versamenti e i finanziamenti di soci (§ 9.6.2.3) e i prestiti subordinati (§ 9.6.2.4). Figure particolari sono le obbligazioni convertibili e i warrants (§ 9.6.2.5).
3.-Le azioni portano con sé, per tutte le categorie di azioni, un valore nominale uguale dichiarato che rappresenta l’unità di misura della partecipazione del socio al capitale dell’impresa e che non può essere superiore alla somma complessivamente da versare. Capitale sottoscritto è l’ammontare del capitale che i soci si sono obbligati a conferire alla società. Capitale versato è la parte effettivamente versata dai soci nelle casse della società. La quota minima che può essere fissata da versare alla sottoscrizione è di tre decimi. La richiesta di versamenti successivi è detta richiamo decimi. Capitale statutario è la somma del capitale sottoscritto e di quello al servizio di obbligazioni convertibili o di warrants e corrisponde al numero massimo di azioni (moltiplicate per il loro valore nominale) di cui si comporrà il capitale sociale se e quando tutti i diritti di conversione e tutti i warrants in circolazione saranno esercitati.
4.-Bisogna non fare confusione tra capitale sociale (ammontare delle azioni sottoscritte moltiplicato per il loro valore nominale), patrimonio netto (valore contabile pari alla somma del capitale sociale più riserve e utili accantonati, meno perdite portate a nuovo e quote del capitale sottoscritto e non ancora versato) e capitalizzazione di borsa a una certa data (pari alla moltiplicazione della quotazione dell’azione per il numero delle azioni della società).
9.6.2.1.-Emissione di azioni
1.-Azioni ordinarie. Rappresentano la quota di capitale sociale dell’emittente. Ogni società per azioni o in accomandita per azioni deve avere il capitale sociale costituito almeno da azioni ordinarie. Esse sono trasferibili per girata, attribuiscono voto pieno al portatore in assemblea ordinaria e straordinaria.
2.-Azioni privilegiate. Non possono, per legge, superare nell’ammontare la metà del capitale sociale e, rispetto alle azioni ordinarie, limitano il diritto di voto alle assemblee straordinarie (di modo che non possono partecipare alle delibere relative alla gestione, attribuiscono il privilegio nel rimborso delle quote in caso di liquidazione della società e in sede di distribuzione di utili.
3.-Azioni di risparmio. Il loro ammontare, insieme alle azioni privilegiate, non può, per legge, superare la metà del capitale sociale. Esse sono, inoltre, escluse dal diritto di voto tanto nelle assemblee ordinarie, quanto in quelle straordinarie e hanno un privilegio nella distribuzione dell’utile con un dividendo garantito di almeno il 5% del valore nominale delle azioni e un 2% in più rispetto alle azioni ordinarie.
4.-Azioni preferenziali. Sono azioni con diritto di voto pieno e con diritti patrimoniali (in termini di dividendo) più elevati rispetto alle azioni ordinarie.
9.6.2.2.-Offerta pubblica iniziale (initial public offering-ipo)
È il collocamento presso il pubblico di azioni di una società che si intende quotare in un mercato regolamentato. Se l’operazione riguarda azioni di nuova emissione si ha un’offerta pubblica di sottoscrizione. L’operazione può essere mista (offerta pubblica di vendita e di sottoscrizione). L’obiettivo generalmente perseguito è quello di creare il flottante necessario per l’ammissione alla quotazione di borsa. La materia è trattata negli artt. 113 sgg. tuf. La procedura prevista da Borsa Italiana spa l’IPO si accompagna alla quotazione, cioè all’ammissione alle negoziazioni in borsa e mira ad assicurare trasparenza ai contenuti delle offerte e a garantire condizioni di parità a tutti i potenziali acquirenti. Prima dell’offerta, la società è una private company; dopo il collocamento essa diventa una public company, cioè una società ad azionariato diffuso.
9.6.2.3.-Versamenti e finanziamenti dei soci
Oltre agli apporti dipendenti da costituzione o aumento di capitale, i soci possono intervenire con versamenti e finanziamenti. I versamenti sono apporti volontari dei soci senza previsione di rimborso e, di regola, imputati in conto di un futuro aumento di capitale. I finanziamenti sono, invece, apporti per i quali è previsto l’obbligazione di restituzione a carico dell’azienda. L’obbligazione può nascere da operazioni commerciali (per cessione di beni o per prestazione di servizi) o da operazioni finanziarie (p.e.: mutuo).
9.6.2.4.-Prestiti subordinati
Nonostante il nome, i prestiti subordinati (detti anche finanziamenti subordinati o subordinated loan stock) sono finanziamenti a medio o lungo termine che di diritto partecipano a tutti i rischi dei mezzi propri. Essi infatti includono una clausola speciale di postergazione, in base alla quale il credito connesso al finanziamento subordinato, nell’ipotesi di liquidazione volontaria del debitore o di procedura concorsuale che lo riguardi, assume un grado posteriore rispetto a quello attribuito dalla legge ai crediti in generale. Detto altrimenti, il rimborso del capitale di un prestito subordinato è condizionato all’integrale soddisfacimento di tutti gli altri creditori non egualmente subordinati. I finanziamenti subordinati vengono cercati da imprese in condizioni economiche e finanziarie non fiorenti e l’interesse del prestatore risiede, oltre che in un’eventuale maggior remunerazione rispetto ai tassi correnti di mercato, nella speranza di poter premere sul debitore per convertire il credito in partecipazione, se non riuscirà il rilancio dell’impresa. La materia è disciplinata dalla legge solo per le banche (art. 12.7 tubc).
9.6.2.5.-Obbligazioni convertibili. Warrants
1.-Le obbligazioni convertibili sono prestiti obbligazionari che attribuiscono all’obbligazionista l’opzione di convertire in uno o in più periodi prefissati (anche alla scadenza) le obbligazioni in azioni della stessa società (o anche in azioni di altra società, che non interessa però in questa sede) con un certo rapporto di cambio o con un certo prezzo di conversione. L’opzione non può circolare autonomamente dal titolo obbligazionario e non è negoziabile separatamente da esso.
2.-Il warrants (lett.: nota di pegno) è materialmente un buono di sottoscrizione trasferibile e negoziabile autonomamente che conferisce al portatore il diritto di ottenere, a un dato prezzo ed entro un certo periodo di tempo, un certo quantitativo di titoli (c.d. back bonds). Può essere collegato a un’obbligazione (è il caso più frequente) o a un’azione, oppure essere emesso autonomamente.
9.6.2.6.-Consorzi di collocamento e garanzia
Le emissioni azionarie possono essere supportate da un consorzio di collocamento e garanzia, nel quale possono entrare banche, società finanziarie e sim. Il consorzio stipula con l’emittente un contratto che può prevedere una serie di interventi differenziati, in relazione al rischio di un’eventuale mancata sottoscrizione di nuovi titoli da parte del mercato. La copertura o garanzia può includere una o più delle seguenti clausole di impegno: sottoscrizione di tutti i titoli non sottoscritti dal mercato; reperimento di terzi sottoscrittori entro un certo termine, spirato il quale il sindacato interviene in proprio nella sottoscrizione; assunzione in proprio dell’intera nuova emissione. La società o l’ente emittente, a fronte dell’impegno assunto dal sindacato di garanzia, si obbliga a corrispondere a quest’ultimo un diritto di commissione che varia a seconda dell’andamento dell’operazione, del rischio coperto, del tipo di accordo intervenuto. Il sindacato viene anche configurato come un consorzio di collocamento, sempre tra i soggetti predetti, il cui compito sarà comunque di provvedere al collocamento dei titoli sul mercato, sovente fra i propri clienti.
9.6.3.-Finanziamenti a breve termine
9.6.3.1.-Distinzioni
Nei finanziamenti concessi o intermediati dalle banche a breve termine vanno distinti quelli erogati per elasticità di cassa (una specie di finanziamento di cui il tesoriere non può fare a meno come linea di riserva di liquidità per affrancare la gestione di cassa dagli imprevisti che impediscono il puntuale adempimento degli obblighi di pagamento) e assimilabili, dai finanziamenti legati a titoli sottostanti e quindi autoliquidantisi. I fidi sono a scadenza predeterminata, quando la scadenza è fissata col cliente, oppure a revoca, quando sono concessi a tempo indeterminato con potere di revoca da parte della banca (una scadenza è fissata solo a uso interno della banca per la periodica revisione).
9.6.3.2.-Finanziamenti per elasticità di cassa e altri assimilabili
1.-Scoperto di conto corrente. Tipico finanziamento pere elasticità di cassa è lo scoperto di conto corrente che permette al cliente di “andare in rosso” con l’accordo della banca, cioè di effettuare prelievi od ordinare pagamenti oltre le proprie disponibilità determinando occasionali scoperti di importo contenuto e di breve durata. Il contratto si configura come un’apertura di credito in conto corrente. Avere un margine di scoperto utilizzabile all’occorrenza è una facilitazione ormai indispensabile nella vita moderna, anche per il semplice consumatore. Molte banche concedono ai lavoratori dipendenti un fido pari a qualche mensilità legato al conto corrente sul quale essi fanno accreditare lo stipendio. Le carte di credito concedono la possibilità di rimborsare a rate le spese degli acquisti entro un certo plafond mensile e ciò costituisce una linea di credito concessa ai titolari.
2.-L’apertura di credito (art. 1842 sgg. c.c.) in conto corrente può configurarsi anche come concessione di utilizzare una linea di credito entro un massimo prefissato che non può essere superato, lasciando al cliente libertà di effettuare entro tale limite prelievi periodici seguiti da versamenti che possono anche ripianare il debito. È detta “ordinaria” ed è conosciuta in banca come fido per elasticità di cassa e si differenzia dall’anticipazione di credito semplice che è a scadenza predeterminata e consiste per il cliente nella possibilità di disporre, anche frazionatamene, di una certa somma, senza possibilità di ripristinare la linea di credito con successivi versamenti. È utilizzata specialmente da chi svolge lavori stagionali.
3.-L’anticipazione può essere garantita da ipoteca e si ha allora l’apertura di credito ipotecaria con un fido proporzionato al valore dell’immobile e allo standing dell’affidato. È parecchio onerosa, assai più dell’apertura di credito semplice e in conto corrente per i costi fissi (spese peritali, notarili, tributarie, eventuali polizze assicurative) e può convenire solo per importi notevoli e in previsione di utilizzo di lunga durata.
4.-Il denaro caldo (hot money) è una particolare forma di finanziamento a vista (con preavviso di 48 ore) o a termine (normalmente 30 giorni) che le banche assimilano allo scoperto di conto corrente ma con tassi più convenienti per il cliente e legati all’andamento dell’interbancario. Per la banca il denaro caldo è un impiego temporaneo di liquidità in eccesso più conveniente del deposito interbancario. Per il cliente si tratta di una fonte di finanziamento precaria, data la temporaneità possibilità di richiamo a vista e si presenta come un’occasione da sfruttare per ridurre il costo del denaro, sia pure per un limitato periodo di tempo.
9.6.3.3.-Finanziamenti autoliquidantisi e altri assimilabili
1.-Sono detti autoliquidantisi in quanto sono legati all’esistenza di un titolo sottostante con scadenza a breve che garantisce un più o meno probabile rientro entro una data certa. Sono denominati commercial financing nel linguaggio internazionale della banca.
2.-Lo sconto di cambiali, l’accredito salvo buon fine e l’anticipo su fatture, o su pagamenti a stato avanzamento lavori e cessioni di credito sono le forme più note. Il primo, previsto dall’art. 1858 c.c., è il contratto con cui la banca anticipa al cliente l’importo di un credito (tratte e pagherò) non ancora scadute mediante la cessione del credito e salvo buon fine (l’acronimo è s.b.f.) del credito stesso (cioè se il debitore non paga, il cliente garantisce il rimborso del prestito). L’operazione è fatta applicando al valore facciale del titolo una riduzione, che è la remunerazione della banca, calcolata in base a un tasso di sconto. In caso di inadeguata garanzia da parte del cliente, la banca può richiedere l’avallo di terzi. L’operazione è una delle più onerose per il cliente, anche per il trattamento fiscale (imposta di bollo sulle cambiali) per cui è stata generalmente sostituita dalla presentazione allo sconto di altri documenti con trattamento fiscale più favorevole, come le ricevute bancarie (Ri.ba), attestanti l’esistenza di un rapporto sottostante.
3.-L’accredito salvo buon fine consiste nella presentazione all’incasso di titoli prossimi alla scadenza (cambiali, lettere di accreditamento, richieste di versamento, notifiche di pagamento ecc.), nell’accredito dell’importo con valuta alla scadenza ma con la possibilità di utilizzarlo anche prima pagando un certo interesse proporzionale alla somma utilizzata e al periodo di utilizzo.
4.-L’anticipo su fatture, su pagamenti a stato avanzamento lavori e cessioni di credito è l’anticipazione di una parte del valore facciale dei titoli (intorno all’80%) prima della loro scadenza mediante uno scoperto di conto corrente (di regola) da ripianare con l’incasso dei titoli.
5.-Il riporto di banca è legato al contratto (art.1548 c.c.) per cui il finanziato (riportato) trasferisce alla banca (riportatore) la proprietà di titoli di credito (azioni, obbligazioni) a un determinato prezzo (corso del giorno dell’operazione meno uno scarto tra il 15%-30% per il reddito fisso e il 30%-60% per le azioni) e per un periodo di tempo stabilito. La banca si impegna alla scadenza del periodo a trasferire alla scadenza al riportato altrettanti titoli della stessa specie dietro rimborso del prezzo iniziale con una maggiorazione di un tanto prestabilito (che è l’interesse implicito). Questa è l’operazione tipica di finanziamento del riportato. Può essere che il riportatore abbia interesse a disporre della proprietà dei titoli per un certo periodo (p.e. per esercitare il diritto di voto in assemblea) e il riportato non abbia bisogno di finanziamenti. In questo caso il riportato rimborserà alla banca alla scadenza il prezzo iniziale con una diminuzione e l’operazione prende il dome di deporto.
6.-Altre forma di finanziamento a breve simili alle precedenti sono l’anticipazione all’esportazione, il credito su pegno e lo sconto di note di pegno.
7.-Il factoring è un’operazione di finanziamento complessa in cui il titolare di crediti commerciali li trasferisce a un factor (concretamente una società specializzata nel factoring) che può limitarsi a gestire l’incasso alla scadenza (maturity factoring), dietro pagamento del servizio, o anche a erogare al titolare un finanziamento a un certo tasso di interesse. La cessione può avvenire pro soluto se il factor garantisce il buon fine e contro l’insolvenza del debitor, oppure pro solvendo, cioè salvo buon fine.
9.6.4.-Finanziamenti medio-lungo termine
1.-Il mutuo ipotecario è un finanziamento a medio-lungo termine (di solito cinque-dieci anni, ma un tempo anche per durate maggiori) concesso dalla banca erogante con iscrizione a garanzia di ipoteca su un immobile di proprietà del finanziato e con rimborso suddiviso nel tempo di solito con rate semestrali uguali comprensive di capitale e interessi. È questo il piano di ammortamento francese usuale nel nostro Paese, ma possono essere concordati piani diversi (italiano, tedesco, americano).
2.-Il prestito obbligazionario è una forma di finanziamento che avviene mediante emissione da parte della società di titoli rappresentativi del suo debito. I titoli possono circolare e, se quotati in borsa, hanno un prezzo certo di mercato e sono potenzialmente smobilizzabili con facilità. Possono essere indicizzate nel capitale e a tasso fisso o variabile. Delle obbligazioni convertibili e con warrants si è detto al § 9.6.2.5.
3.- Il leasing è una forma atipica di affitto e di vendita di origine anglosassone che si concreta in un’operazione di lease con cui una parte (locatore, lessor), di regola una società specializzata (società di leasing) concede in uso un bene strumentale del quale mantiene la proprietà, per un periodo limitato a un conduttore (lessee) contro versamento di un certo canone di leasing (rental). Una vera e propria forma di finanziamento sui generis si ha col leasing finanziario (finance leasing) in cui rischi e vantaggi connessi alla proprietà del bene sono trasferiti dal locatore al conduttore fin dall’inizio del contratto. Alla scadenza del contratto il conduttore può riscattare il bene e acquisirne la proprietà pagando un supplemento. Il canone comprende una quota di rimborso del finanziamento e una quota di interessi ed è determinato di regola secondo un piano di ammortamento francese. Altra forma è il leasing operativo (operatine lease) in cui rischi e vantaggi della proprietà non sono trasferiti ed è previsto solo il godimento del bene per un periodo limitato.
4.-Leaseback. Esistono altre forme di leasing adattate ai bisogni degli operatori. Tipico per il carattere di finanziamento è il leaseback in cui il proprietario vende a una società di leasing un bene assumendone immediatamente la conduzione in lease per un certo tempo, nella forma del leasing finanziario o del leasing operativo. Si tratta di un’operazione assimilabile a un finanziamento garantita da un bene di cui si trasferisce al finanziatore la proprietà con diritto di riscatto.
9.7.-Fonti di finanziamento innovative
9.7.1.-Specie di innovazione: di processo, di prodotto, di copertura. Prestiti sindacati
L’innovazione finanziaria, manifestatasi negli ultimi trent’anni, ha riguardato i processi, le operazioni e le specie di copertura dei rischi. Le innovazioni di processo consistono nelle invenzioni e nei miglioramenti apportati dall’ict all’operatività di cui si è detto nel cap. 3, § A.3.7. Le innovazioni di prodotto monetario e finanziario consistono nella moneta elettronica, nei nuovi strumenti finanziari e nelle nuove forme di finanziamento. Le innovazioni di copertura riguardano gli strumenti di riduzione dei rischi di credito, di oscillazione dei tassi di interesse e dei cambi. Nei §§ 9.7.2, 9.7.3 e 9.7.4 si espongono le principali innovazioni di prodotto dei finanziamenti. Delle innovazioni di copertura si dice ai §§ 9.8 e 9.9 Tutte le innovazioni hanno avuto origine nella pratica americana e, comunque, anglosassone e sono improntate, quanto al diritto, dalla common law, che consente loro una flessibilità impossibile sotto il diritto scritto dei Paesi europei. Ciò pone problemi di interpretazione e di adattamento col diritto nazionale di questi Paesi, non sempre facilmente risolvibili.
9.7.2.-Prestiti sindacati
1.-Le caratteristiche delle forme di finanziamento innovative stanno nella duttilità, consistente nella durata generalmente a medio termine, nella possibilità di utilizzo ripetuto o plurimo, nei termini della revoca soggetta a preavvisi molto lunghi, il tutto inusuale nei contratti di finanziamento tradizionali in Italia, di cui si è detto al paragrafo precedente. Per lo più si tratta di finanziamenti in pool, cioè concessi sul mercato domestico o sui mercati internazionali da più banche riunite in consorzio, o sindacato (pool significa stagno e, per traslato, fondo comune o consorzio).
2.-I prestiti in pool sono operazioni finanziarie con cui un gruppo di banche, ciascuna pro quota, si dichiara disponibile a concedere fidi per cassa in favore di imprese per durate e importi contrattualmente predeterminati. L’organizzazione dell’operazione di regola è affidata a una banca, specialmente a una banca d’affari (arranger) che si occupa di stendere una proposta di struttura contrattuale del finanziamento. L’incarico di arranger è un mandato. Le specie di proposta al cliente rientrano in due grandi tipologie. In una prima, denominata firm offer, egli assume l’impegno irrevocabile a far sottoscrivere il prestito e, in caso di insuccesso della sindacazione, a erogare comunque il prestito per l’importo e nei termini convenuti. Nella seconda, è denominata on a best effort basis (best effort), l’arranger si riserva il diritto, in caso di mancato completamento del sindacato, di non perfezionare in tutto o in parte l’operazione.
3.-Ottenuto l’incarico, l’arranger si occupa di stendere il contratto con la documentazione necessaria, di collocare il prestito presso il pool di banche (sindacazione), di gestire i flussi relativi all’erogazione e al rimborso del prestito. La sindacazione procede per fasi. In una prima, detta di underwriting, l’arranger invita un numero ristretto di banche, supponiamo quattro per fare un esempio, a sottoscrivere (to undrwrite) insieme a lui l’impegno di erogare pro quota un prestito di 1.000 milioni di euro (200 a testa) in qualità di lead managers. Successivamente i 5 underwriters (detti anche lead managers) invitano altre banche, 10 per continuare l’esempio, a sottoscrivere, in qualità di co-lead manager, ciascuna un impegno di 50 e altre 25, come co-managers, a sottoscrivere ciascuna un impegno di 10. A questo punto l’impegno residuo dei lead managers si riduce a 250 ed è possibile erogare i 1.000 milioni di euro ripartendoli per 250 a carico dei lead managers, per 500 dei co-lead managers e per 250 dei co-managers. L’arranger-lead manager fungerà, di solito, da capofila e sarà il solo a mantenere i contatti col cliente, col concorso nel rischio di altre banche dette pro quota secondo l’impegno assunto e l’importo erogato.
5.-I contratti di prestito sindacato (loan agreements) sull’euromercato sono generalmente retti dalla common law inglese, non prevedono quindi riferimenti a leggi scritte, ma tendono a regolare all’interno del contratto tutti gli eventi possibili giuridicamente rilevanti che potranno scaturire nel corso della vita del finanziamento. L’atto contiene perciò numerose clausole di common law, tra cui principalmente: cross default clause (obbligo per il debitore di rimborsare anticipatamente l’intero debito residuo in caso di inadempienza anche di altri debiti); negative pledge (divieto di concedere garanzie reali a terzi senza offrirne preventivamente di uguali alle banche sindacate); undertakings (che prevede dei vincoli di gestione, tra cui i divieti di aumentare l’indebitamento oltre un livello prestabilito, di distribuire dividendi oltre certe percentuali, di liquidare rami di azienda o di trasformare la natura giuridica della società); covenants (obbligo di rispettare certi impegni, specialmente di informazione verso i creditori e di rispettare certi indici di bilancio).
9.7.3.-Crediti per cassa
1.-Linee di credito stand-by. Sono operazioni in pool a medio termine (18 mesi-5 anni, ma la disponibilità può essere mantenuta anche fino a 10 anni) con cui un pool di banche, guidate da una banca capofila, mette a disposizione di una società una linea di credito per cassa di importo predeterminato (plafond) con facoltà di utilizzo ripetute nel tempo, anche per cifre parziali e inferiori al plafond. Il cliente informa con un preavviso minimo la banca capofila dell’importo che utilizzerà di lì a poco e il periodo di utilizzo e alla scadenza può rimborsare e non utilizzare nulla per qualche tempo, ovvero rinnovare l’utilizzo anche per un importo minore, rimborsando la differenza, o maggiore entro i limiti del plafond. Non è previsto un piano d’ammortamento né di rimborso.
2.-Term loan. Sono prestiti in pool a lungo termine (5 anni e più) che danno la facoltà al beneficiario di prelevare entro un dato termine (generalmente tra 30 e 90 giorni) l’ammontare del credito concesso anche in tranches, con l’obbligo di rimborsarlo secondo un certo piano di ammortamento, o in unica soluzione alla scadenza (bullet), ma di regola con la facoltà di rimborso anticipato (early redemption). Al termine del periodo fissato per i tiraggi, la parte non utilizzata della facilitazione è cancellata e cessa di essere disponibile e il debito per quanto è stato effettivamente prelevato si consolida e comincia a decorrere l’ammortamento per l’intero importo (ma può prevedersi che ogni prelievo abbia un suo distinto piano di ammortamento).
3.-Eevergreen. È simile allo stand-by, salvo la durata (validità fino a revoca, ma con preavviso molto lungo, anche oltre l’anno) e l’utilizzo, che avviene dopo preavviso scritto del cliente che comunica alla banca capofila l’importo che preleverà nel periodo Non è previsto un piano d’ammortamento né di rimborso.
4.-Bid line.È un’operazione composta da due linee di credito, di importo uguale o diverso, una attivabile dal cliente in qualsiasi momento e che le banche sono tenute a erogare alle condizioni prefissate dal contratto (quantità, tasso di interesse ecc.), l’altra utilizzabile a un tasso determinato mediante asta competitiva, in cui il cliente deve indicare il tasso massimo che è disposto a pagare e ogni banca risponde indicando il tasso che intende praticare e l’importo che è disposta a concedere. L’importo è messo a disposizione del cliente fino a revoca con preavviso di almeno un anno. Il cliente può utilizzare (non l’obbligo) con preavviso di dieci giorni.
5.-Linee di credito di gruppo. Sono linee di credito concesse a una capogruppo con possibilità di utilizzo da parte delle società del gruppo.
6.-Prestiti in divise multiple. Sono prestiti in pool, stipulati in una valuta base e che possono essere erogati anche in altre valute alternative e opzionali.
7.-Accettazione bancaria. È una cambiale tratta con cui il traente ordina a una banca di pagare un certa somma a una certa data. Si tratta di un modo di finanziamento in cui il finanziato è il traente che concorda con una banca di emettere una tratta su di essa. La banca appone sulla tratta la propria firma per accettazione, diventando in tal modo obbligato principale e trasformando la tratta in un titolo altamente garantito che il traente può collocare sul mercato monetario, direttamente o tramite un intermediario specializzato. Il collocamento avviene al valore attuale, calcolato applicando il tasso corrente.
8.-Commercial papers significa letteralmente “carta commerciale”, ma con questo nome è poco noto in Italia dove la dottrina ha introdotto l’ostica dizione di “polizza di credito commerciale”. Costituisce una forma di finanziamento mediante emissione di titoli. Il commercial paper è nato negli Usa come strumento negoziabile, privo di garanzie reali, che viene emesso da imprese di alta qualità, normalmente utilizzato per la copertura del fabbisogno di capitale circolante in durate generalmente incluse tra la settimana e dieci mesi. È uno strumento molto flessibile di raccolta di fondi (e di impiego per gli investitori) negoziato sul mercato monetario o presso investitori istituzionali. Titoli simili sono stati introdotti in Italia a partire dal 1982 col nome di polizze di credito commerciale, (anche carte commerciali), consistenti materialmente in una lettera di riconoscimenti di debito, talvolta assistita da fideiussione bancaria, scritta su carta intestata dell’emittente e rilasciata al’investitore. Si tratta di un titolo atipico, mancando dei requisiti di letteralità, astrattezza e autonomia propria dei titoli di credito del nostro diritto commerciale.
9.-Cambiali finanziarie. Nel 1994 la l.13.1.1994, n. 43 ha istituito la cambiale finanziaria, concepita come strumento finanziario di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso. È anch’essa una forma di finanziamento mediante emissione di titoli. La cambiale finanziaria è un titolo di credito all’ordine, di natura cambiaria, con scadenza tra 3 e 12 mesi, trasferibile per girata con la clausola senza garanzia e con un certo taglio minimo (100 milioni di lire), equiparato fiscalmente all’accettazione bancaria.
9.7.4.-Crediti di firma.
9.7.4.1.-Back up facilities
1.-Le back up facilities (lett.: facilitazioni di sostegno) sono una speciale forma di securitization (+ avanti al § 9.8.2) che permette di acquisire risorse a medio termine coperte da ripetute emissioni di titoli a breve. Un’impresa che abbisogna di risorse a medio-lungo termine (18-60 mesi) per un certo ammontare ottiene dalla banca per l’intera durata dell’operazione una linea di credito dello stesso importo ed emette ripetutamente secondo le sue necessità titoli a breve (p.e. promissory notes o commercial papers a 3 mesi), dette anche euronotes, se collocate in Europa, che verranno offerte al mercato (in genere a investitori istituzionali: fondi comuni di investimento, compagnie di assicurazioni, fondi pensione etc.) da uno o più intermediari (banche, commerciali o d’affari). Con la back up facility le banche (l’operazione viene fatta generalmente in pool) offrono garanzia di continuità alle emissioni con la relativa copertura nel medio periodo e assicurano i fondi necessari, sottoscrivendo quanto dei titoli a breve non è stato assorbito dal mercato. Grazie alla garanzia fornita dalle banche le imprese accedono al mercato monetario emettendo titoli a condizioni convenienti. L’operazione, dunque, è mista, comprendendo un credito di firma per tutta la durata del contratto e un credito per cassa collegato alla scadenza delle euronotes. Per parte loro le banche si impegnano per tutta la durata del contratto a sottoscrivere l’inoptato dal mercato e a tenere a disposizione una linea di credito utilizzabile eventualmente alla scadenza dei titoli.
2.-Ci sono diverse tipologie di contratti di bsck up facilities, raggruppabili in tre famiglie, ciascuna con varianti. La revolving underwriting facility (ruf) è un contratto di finanziamento fino a sette anni con cui il debitore (che può anche essere una banca) ha da un pool di banche la garanzia di collocamento per un certo ammontare di titoli a breve sostituibili con altri alla scadenza (donde la qualificazione di revolving). I titoli sono assunti a fermo dal pool. La ruf può essere affiancata anche da una linea di credito per cassa. La note issuance facility (nif) non ha garanzia di collocamento. Il pool si limita a fare un’offerta di acquisto dei titoli alle condizioni correnti a collocarli sul mercato al meglio, ma fornisce anche una linea di credito per cassa di importo prestabilito. Una multiple option facility (mof) può configurarsi in vari modi secondo le opzioni offerte al debitore per durata, forma, valuta di denominazione dei titoli. Specie di finanziamento molto flessibile, può prevedere, p.e., una bridge option per utilizzare con preavviso brevissimo una linea di credito il tempo necessario ad avere la disponibilità del netto ricavo del collocamento, oppure una multicurrency option per scegliere all’emissione o a una revisione del tasso passivo la valuta del debito, una bankers’ acceptance option con cui integrare o sostituire alla scadenza le emissioni di notes con accettazioni bancarie.
9.7.4.2.-Garanzie bancarie nei contratti di appalto internazionali
1.-Sono crediti di firma, ovvero fideiussioni verso il committente a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni dell’appaltatore in contratti di esecuzione di importanti commesse domestiche e all’estero (forniture di beni e servizi ed esecuzione di grandi lavori). I crediti si configurano e denominano secondo i momenti in cui si snoda l’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto: partecipazione alla gara, assegnazione della commessa, versamento da parte del committente di un anticipo, esecuzione, per lo più in tranches, con pagamenti parziali in base allo stato avanzamento lavori (sal), liquidazione finale del residuo. Nelle commesse internazionali la fideiussione transita attraverso più banche: il committente esige, di regola, una fideiussione di una banca locale di suo gradimento, mentre l’appaltatore la richiede alla banca di cui è cliente nel suo Paese. Se questa banca non è in rapporti di affari con la banca del committente, interviene una terza banca, corrispondente di entrambi, che chiude il circuito garantendole l’escussione al bisogno.
2.-Come in tutta la finanza innovativa, c’è parecchia varietà di clausole contrattuali, riconducibili però ad alcune forme tipiche secondo il momento. Si noti che, sebbene denominati “bond”, queste operazioni non si concretano in titoli rappresentativi di un debito per denaro ricevuto, ma in lettere di fideiussione.
a)Il bid bond (detto anche preliminary bond) sostituisce la cauzione e garantisce il committente il pagamento di una certa somma contro il rischio che il partecipante alla gara ritiri l’offerta prima dell’aggiudicazione ovvero non firmi il contratto, se risulterà vincitore, o, se firma, non presenti le ulteriori garanzie richieste dalla gara.
b)Il performance bond garantisce al committente il pagamento di una certa somma nel catodi esecuzione della commessa non conforme ai termini del contratto. Forme speciali di performance bobds sono lo shipping performance bond, relativo agli adempimenti della spedizione della merce e il fidelity bond, concernente la garanzia di buon funzionamento dell’impianto e dei macchinari forniti e delle necessarie riparazioni e manutenzioni.
c)L’advanced payment bond è una garanzia di restituzione dell’anticipo contrattuale (tra il 1% e il 20% della commessa) in caso di prestazione non eseguita.
d)Il retention money bond è una garanzia di collaudo per permettere all’appaltatore di ottenere l’integrale pagamento quando tutti gli impegni contrattuali sono stati adempiuti. È ricorrente nei contratti di costruzione in cui il committente trattiene una quota dei pagamenti accreditandola su un conto dell’appaltatore vincolato contro il rischio di vizi o di costi addizionali non individuati durante la costruzione.
e)Maintenance bond è una lettera di garanzia rilasciata da una banca o da una compagnia di assicurazioni per coprire il committente contro vizi non visibili al momento della consegna. Dura fino al collaudo.
9.8.-Operazioni di copertura del rischio di credito
9.8.1.-Premessa. Rischi finanziari di tasso, di cambio e di credito
1.-Le organizzazioni, come del resto persone fisiche, sono soggette in varia misura a rischi economici, operativi e finanziari (+ § 3.2.1.3). I rischi economici sono propri del management che deve coprirli con una conduzione professionale degli affari. I rischi finanziari si distinguono in rischi di tasso, rischi di cambio e rischi di credito. Generalmente il manager non ha attitudine alla loro gestione (salvo che sia specializzato nel risk management) né poteri di controllo sul loro insorgere (a parte una condotta prudente) dato che essi non sono inerenti all’attività operativa in senso stretto, ma sorgono per eventi esterni, per il fatto di operare nell’ambiente. Egli può immunizzare i risultati economici dal rischio di tasso e dal rischio di cambio utilizzando strumenti di copertura (hedging) come le options, i futures e gli swaps (+ § 9.9). I rischi di credito riguardano le attività per crediti commerciali o di finanziamento di impresa (cui corrispondono nelle amministrazioni pubbliche e non profit i crediti per imposte e contributi). Un’insolvenza dei debitori che assume dimensioni sufficientemente grandi si ripercuote sulle passività, abbassando il rating del creditore ed esponendolo a un aumento del costo dei finanziamenti.
2.-Il rischio di credito può essere coperto con l’asset-backed financing , espressione americana (si dice anche asset-based financing) che indica ogni forma di finanziamento a fronte del quale la garanzia del finanziatore è concentrato su una certa porzione dell’attivo del finanziato, con o senza l’estensione a tutti i beni di questi. L’operazione è regolata con un certo sconto sul valore nominale dei crediti dipendente dalla loro esigibilità ed è di regola strutturata, cioè cartolarizzata con l’emissione di speciali titoli da parte del cessionario. Forme non cartolarizzate con elementi dell’asset-backed financing sono l’anticipazione s.b.f. su ricevute bancarie, la cessione pro soluto di un blocco di crediti a una società di factoring (+ § 9.6.3.3.7) o ad altra finanziaria specializzata, le back up facilities (+ § 9.7.4.1). Forme recenti sono le varie specie di prodotti strutturati della cartolarizzazione, in particolare le asset-backed securities (di cui si dice al paragrafo seguente) e i credit derivatives (§ 9.8.3).
9.8.2.-Securitization (cartolarizzazione). Finanza strutturata
1.-Un’asset-backed security (acr.: abs; lett.: titoli appoggiati ad attività) è un titolo negoziabile strutturato il cui rendimento e il cui rimborso sono coperti dal cash flow generato da un “pacchetto”, o pool, o portafoglio, specificatamente individuato di attività con caratteristiche omogenee. Il cash flow che copre il fabbisogno per i pagamenti del rendimento e/o del rimborso del capitale dei titoli è detto sottostante o collaterale (amer. collateral). La trasformazione avviene mediante conferimento dei crediti a una società specializzata detta società veicolo (special purpose vehicle-spv) che ne diventa cessionaria e che, in Italia, può avere natura finanziaria, fiduciaria o di fondo d’investimento (la normativa ha lasciato aperta la possibilità di mutuare tutti i principali schemi utilizzati all’estero). La spv o un’altra società emette poi titoli rappresentativi delle attività conferite, dette abs in Italia e che hanno negli Usa anche altre denominazioni identificatici delle peculiarità di ciascuna. I titoli vengono poi collocati sul mercato, in genere presso investitori istituzionali, od offerti al largo mercato con quotazione in borsa. In Italia le abs possono essere ammesse alla quotazione nell’Euromot della Borsa di Milano
2.-Securitization. I primi assets utilizzati a copertura di titoli sono stati i mutui ipotecari (Usa, 1970), seguiti pochi anni dopo da crediti commerciali. Il compito delle abs consiste nel trasformare attività poco o punto negoziabili e anche immobilizzate in titoli negoziabili sul mercato, anche quello di borsa Questo processo di ingegneria finanziaria è denominato securitization, termine tradotto in italiano con “cartolarizzazione” dalla l. 30.4.1999, n. 130. La pratica ha esteso la securitization un po’ a tutti i crediti delle imprese e delle organizzazioni non profit, anche pubbliche. Vengono, p.e., cartolarizzati correntemente mutui ipotecari, prestiti al consumo originati dall’uso di carte di credito, altri prestiti personali compresi quelli ai privati acquirenti di automobili, canoni di leasing, canoni di locazione, royalties, rendite diverse, crediti in bonis e bad credits, commerciali e non, diritti d’autore, debiti e crediti di Stati e di enti pubblici. Noti sono i Bowie bonds, titoli emessi negli USA per cartolarizzare i diritti del cantante David Bowie sulle vendite dei suoi dischi e delle sue cassette e i Brady bonds, emessi nel 1989 per convertire i debiti di Argentina, Messico e Venezuela in titoli negoziabili e che portano il nome del ministro USA che aveva steso il piano di conversione. Nel nostro Paese sono stati cartolarizzati anche i proventi dei giochi del lotto e delle lotterie, i crediti contributivi dell’Inps e dell’Inail e, da parte della Regione Lazio, i crediti attesi per trasferimenti statali a copertura del disavanzo sanitario. I crediti cartolarizzati possono essere prestiti ammortizzabili, ossia prevedere un regolare piano di rimborso, oppure non ammortizzabili, cioè revolving e tali da non richiedere il rimborso del capitale a una scadenza prefissata, ma solo il regolare pagamento degli interessi.
3.-Asset segregation e limited recourse. Vige per le operazioni di cartolarizzazione il principio di separatezza patrimoniale tra le singole operazioni realizzate dal medesimo spv e tra il patrimonio di quest’ultimo e i portafogli titolarizzati, ciò per limitare il profilo di rischio dello spv. Vengono tutelati, dunque, i portatori dei titoli escludendo l’aggredibilità dei patrimoni relativi alle singole operazioni di cartolarizzazione da parte dei creditori dello spv e dei detentori dei titoli creati a seguito di altre operazioni effettuate dalla stessa società. La segregazione dei portafogli crediti è il presupposto per qualsiasi attività di cartolarizzazione: infatti è proprio in virtù dell’applicazione di quest’ultimo principio che è possibile separare perfettamente il portafoglio crediti oggetto di cessione tanto dal patrimonio della società cessionaria, che da altri portafogli eventualmente ceduti dal medesimo debitore come da quelli provenienti da altri soggetti cedenti
4.-La ragione del successo delle abs è che essi sono un buon strumento di corporate finance, in quanto permettono di smobilizzare grandi masse di crediti capaci nell’insieme di produrre un certo flusso pluriennale di cassa e, nello stesso tempo, offrono all’investitore un buon rendimento, non disgiunto però da rischi. I crediti che rientrano in un’operazione di securitization possono essere crediti di difficile smobilizzo o in sofferenza che vengono ceduti con l’applicazione di un abbattimento spesso elevato sul valore nominale a profitto di specialisti o di fondi-avvoltoio. Nonostante ciò l’operazione apporta al cedente il beneficio di far cassa e di liberarsi nel contempo di attività di gestione costosa, di migliorare il roe e gli altri indici economico-finanziari e di aumentare capacità di credito e affidabilità sul mercato. Per le banche e gli altri intermediari finanziari la cartolarizzazione permette di migliorare i ratios imposti dalle norme di vigilanzaprudenziale.
9.8.3.-Credit derivatives
1.-I credit derivatives sono strumenti finanziari derivati (+ § 9.9) specialmente dedicati ai rischi di credito. Essi sono comparsi agli inizi degli anni Novanta negli Stati Uniti e cominciano a diffondersi anche nel nostro Paese tra le banche. Detto in termini un po’ generali, essi sono contratti finanziari che prevedono il pagamento di un premio contro la copertura di un rischio di credito collegato a una specifica attività finanziaria, detta titolo sottostante. Esempi di sottostante sono i crediti commerciali, i prestiti bancari, obbligazioni, bonds, commercial papers ecc., debiti vari. Questi contratti permettono di trasferire i rischi di credito e di neutralizzare così in tutto o in parte le perdite di valore del sottostante. Anche qui la combinazione di elementi rende abbastanza e in evoluzione vario il quadro dei tipi di contratto. Le forme più diffuse sono il credit default swap, il total return swap, il credit default option, le credit-linked notes, il credit-linked warrant e i credit spread products. Ricorrono specialmente ai credit derivatives le banche commerciali per gestire i propri rischi di credito, senza cedere anche il credito. La cessione, necessaria nelle forme di copertura tradizionali, è sgradita al debitore e può danneggiare i rapporti con la clientela. Con i credit derivatives è possibile separare i rischi dalle attività cui i riferiscono, trasferirli a un terzo, almeno in parte e continuare i rapporti di lavoro con il cliente. L’operazione torna a vantaggio anche del debitore che, in caso di insolvenza, si trova anche lui coperto per la parte garantita dal terzo. Ma queste transazioni si prestano anche alla copertura di altre specie di rischi.
2.-Nel credit default swap chi vuole proteggersi contro il rischio di credito (protection buyer) paga una commissione periodica a un soggetto specializzato nell’assunzione di questi rischi (protection seller) e riceverà nel caso di avverarsi di un evento (credit event) che causa una perdita imputabile al terzo debitore. Una banca che ha ricevuto dalla società Alfa a tre anni per 1 milione di euro e, dopo un anno, visto il peggioramento dei conti di Alfa, desidera coprirsi dal rischio che fallisca (credit event) nei successivi due anni, può contrattare con la società Beta un credit default swap per lo stesso periodo (o per un periodo minore) per il 50%, pagando una commissione generalmente trimestrale. In caso di fallimento del debitore Alfa riceverà il 50% di 1 milione (importo giudicato all’origine sufficiente a coprire la perdita sul credito). Con un’operazione tradizionale, la banca avrebbe dovuto cedere pro soluto il credito e notificare la cessione al debitore.
3.-Nel credit default option l’investitore si copre contro i rischi di svalutazione di attività finanziarie stipulando un’opzione, cioè un contratto con cui acquista la facoltà (non l’obbligo) di trasferire un credito alla controparte nel caso in cui entro una certa data si verifichi un credit event.
4.-Nel total return swap (tror swap) il protection buyer (detto total return payer), p.e. la società Delta, che vanta un credito verso la società Alfa, stipula con l’intermediario beta (detto total return recipient) un contratto con cui trasferisce a Beta il flusso di cassa del titolo di riferimento per interessi, capitale e commissioni. Delta però mantiene in custodia il titolo, mentre il protection seller gli garantisce il pagamento di interessi a un tasso variabile (per esempio il libor a sei mesi, o il tasso a tre mesi sui titoli di Stato più 100 o 200 punti base; sui punti base v. nota 6) e la protezione contro la perdita di valore per qualsiasi causa del titolo. Il risultato è che Delta elimina il rischio di insolvenza di Alfa trasferendolo a Beta e, nello stesso tempo, si è assicurato un flusso di interessi variabile, in quanto legato all’andamento dei titoli, ma senza rischio. Questo in termini molto semplificati è la struttura di un contratto che ha diverse varianti nella pratica.
4.-Le credit-linked notes, offerte correntemente dalle banche ai risparmiatori, sono la combinazione di un sottostante titolo obbligazionario tradizionale con un credit default swap o un tror swap (con possibili diversificazioni). Il risultato è che l’investitore riceve gli i interessi e, a scadenza, il capitale solo se non si verifica l’insolvenza per il sottostante. Speculare operazione è il credit-linked warrant, che combina le caratteristiche di un sottostante titolo obbligazionario tradizionale con una credit default option legata a un credit event di terzi. Una società di credito al consumo può, per esempio, emettere obbligazioni con le quali promette di pagare a scadenza il nominale e periodicamente una cedola del 7% se un certo indice nazionale relativo al credito non supera il 5%, ma anche di ridurre la cedola al 3,5%, se invece tale soglia viene superata.
5.-I credit spread products, che possono essere swap o option, sono contratti differenziali in quanto implicano che, alla scadenza, soltanto una delle parti proceda al pagamento che viene calcolato come differenza tra due prezzi. La banca Delta ha in portafoglio obbligazioni di Alfa che rendono al momento 100 basic points (1%) in più del rendimento dei titoli di Stato e vuole garantirsi contro il rischio che lo spread aumenti in futuro per il peggioramento dei conti di Alfa (cioè per l’aumento del rischio di insolvenza). Si tenga presente che il tasso di interesse incorpora un premio per il rischio del debitore e che le cedole sono fisse. Se, p.e., oggi una cedola di 5 euro per ogni 100 di capitale con uno spread dell’1% su titoli senza rischio (come sono considerati i titoli di Stato) è considerata dal mercato accettabile per la società Alfa, questa potrà emettere obbligazioni con quella cedola chiedendo il 100% del valore nominale. Se successivamente il rischio di insolvenza di Alfa aumenta, diciamo dell’1%, in borsa si sarà disposti a pagare per le obbligazioni Alfa un prezzo tale che per 5 euro renda il 6% e cioè circa l’83,33% del valore nominale. Variazioni relativamente contenute del rischio di insolvenza del debitore possono, come si vede, determinare perdite notevoli (ma anche guadagni, secondo il caso) in linea capitale. Per coprirsi, Delta stipulerà con Beta un credit spread swap con cui entrambi si impegnano a pagare alla controparte la differenza tra il nuovo e il vecchio spread. Se questo sale dell’1% Beta pagherà a Delta il dovuto, mentre se si riduce dell’1% sarà Delta a doverlo pagare a Beta. Nel credit spread option Delta si riserva il diritto, ma non l’obbligo, di dar vita a un credit spread swap e pagherà un premio per riservarsi di decidere, nel momento in cui lo riterrà opportuno, se farlo o non.
9.9.-Strumenti finanziari derivati: options, futures, swaps
9.9.1.-Nozioni
1.-Strumenti finanziari derivati è traduzione un po’ pedante dell’americano più comprensibile derivative products. Derivative significa non originale, secondario, che deriva da o che è si trasformato in qualcosa d’altro. Derivative product (anche abbr. derivative) è un contratto finanziario il cui valore dipende da un fattore di rischio quale: il prezzo futuro di un titolo, una merce, una valuta ecc.; un rendimento futuro o un futuro tasso di interesse; l’andamento di un indice di prezzi, o di rendimenti, o di interesse; indici meteorologici come i millimetri di pioggia o la temperatura; rischi elementari (terremoti, alluvioni ecc.) e relativi alla vita umana. Da questo punto di vista anche i contratti di assicurazione si avvicinano ai derivatives. La peculiarità dei derivatives è di essere essi stessi valori mobiliari negoziabili autonomamente dal valore sottostante, a differenza, p.e., dei vecchi contratti a premio. Contratti derivativi sono stati stipulati fin da quando è comparsa l’agricoltura. Un tipico contratto forward come l’acquisto dei frutti sulla pianta garantisce sul prezzo e sulla quantità tanto l’agricoltore quanto il commerciante e li soddisfa entrambi (se il contratto è liberamente stipulato) assicurandoli contro fluttuazioni indesiderate dei prezzi e contro l’inesitato o la mancanza di offerta. Nel diritto italiano l’indicazione degli strumenti finanziari che devono essere considerati “derivati” è nell’art. 1.1.2 del tuf (d.lg. 24.2.1998, n. 58, t.u. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
2.-C’è parecchia varietà di forme in evoluzione di derivatives, che nascono sotto la common law, quindi in un mondo che non ha problemi di tipicità. La motivazione che induce a stipulare un contratto su derivativi è, infatti, il bisogno di coprirsi contro qualche rischio. Un gruppo di contratti del genere l’abbiamo già visto al § 9.8.3 con i credit derivatives. Tutti i derivativi possono raggrupparsi in tre tipi generali: options, futures, swaps.
3.-La diffusione in grande quantità dei derivativi nella forma odierna è un fenomeno recente, che non ha più di trent’anni e che è stato reso possibile dalla telematica e soprattutto dagli sviluppi dell’informatica. Risale al 1973 l’apertura del mercato regolamentato del Chicago Board Options Exchange ed è di poco dopo la pubblicazione di Black e Scholes di un modello di valutazione delle opzioni che, con qualche variante, continua a essere utilizzato. Si è però dovuto attendere almeno dieci anni per la comparsa di opzioni su valute (currency options) e su tassi di interesse, cioè fino a quando non si sono resi disponibili personal computers, software adeguati e capacità di utilizzarli da parte degli operatori finanziari.. In precedenza nei mercati finanziari esistevano bensì i contratti a premio, ma le contrattazioni erano fatte per lo più per contanti.
9.9.2.-Options
1.-Le options (opzioni in it.) sono contratti finanziari che, nei loro tratti elementari, attribuiscono al compratore (buyer, o holder), dietro il pagamento di un corrispettivo (premio, option premium), il diritto (non l’obbligo) di acquistare (opzione call) o di vendere (opzione put), alla o entro una data prestabilita, una quantità concordata di un’attività finanziaria o reale sottostante (l’underlying) a un dato e predeterminato prezzo a termine o strike price (prezzo di esercizio; anche exercise price). L’opzione sarà esercitata da un compratore razionale solo se egli potrà guadagnare dalla differenza dello strike price rispetto al prezzo a pronti (spot price) corrente al momento dell’esercizio. La controparte si chiama venditore (writer). Il premio viene pagato all’acquisto dell’opzione e non è restituibile all’investitore, sia che l’opzione venga esercitata o non. L’opzione è un contratto nel quale, ai sensi dell’art. 1331 c.c. le parti convengono che una di loro (il writer) rimane vincolata alla propria dichiarazione iniziale e l’altra (il buyer) ha la facoltà di accettare o non accettare la dichiarazione della prima. Non c’è, dunque, simmetria tra compratore e venditore. Queste operazioni possono avere come sottostante strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, crediti, merci e relativi indici. Le options sono, tra i derivativi, le opzioni, gli unici contratti in grado di fornire al compratore l’immunizzazione contro gli eventi sfavorevoli e di lasciare aperta la possibilità di quelli favorevoli. Il venditore, invece, resta esposto illimitatamente a tutti gli eventi sfavorevoli. Il premio è il costo di questa assicurazione. La loro flessibilità ha dato origine a molti adattamenti. Un’estesa varietà di forme è impiegate nel controllo delle condizioni di rischio e si trova abbinata, talvolta nascosta, in altri prodotti finanziari. Può essere, p.e., emessa congiuntamente a un’obbligazione (obbligazione cum warrant) e prende il nome di. warrant, che può essere staccato e negoziato liberamente in modo autonomo.
2.-Esistono diverse specie di opzioni. Le forme classiche e più antiche di opzione sono le opzioni americane (in cui il compratore può esercitare il diritto in qualsiasi momento fino alla scadenza) e opzioni europee (in cui il diritto può essere esercitato solo alla scadenza). Opzioni esotiche sono le forme elaborate più recentemente dalla fantasia degli ingegneri finanziari: barrier option (in cui vengono fissati due valori di strike, uno al quale l’opzione cessa di esistere, l’altro per stabilire il livello in cui si esercita), opzione asiatica (il cui regolamento avviene solo per differenza), ladder (se prima della scadenza dell’opzione il prezzo del sottostante supera di un certo ammontare il prezzo di esercizio, il compratore incassa la differenza tra i due prezzi), opzioni binarie o digitali (il compratore può riscuotere un importo prefissato solo se il prezzo del sottostante si trova all’interno di un intervallo predefinito). La bermudan è un’opzione americana in cui il diritto di esercizio è esercitabile ad alcune date soltanto ed è frequentemente utilizzata nei warrant
3.-Un’opzione (call o put) è detta at the money (in sigla atm) quando lo strike è uguale o molto vicino al prezzo corrente del sottostante; in the money (itm) o out of the money (otm) secondo che za per il compratore si realizza un flusso di cassa positivo (prezzo di esercizio minore del prezzo corrente del sottostante nell’opzione call e viceversa nella put), oppure negativo (prezzo di esercizio nella call maggiore del prezzo corrente del sottostante e viceversa nell’opzione put. Un compratore razionale esercita l’opzione solo quanto comporta un flusso di cassa positivo, cioè gli consente un guadagno dato dalla differenza tra prezzo corrente e prezzo di esercizio, dedotto il premio pagato.
4.-Nel nostro Paese Le opzioni aventi caratteristiche standard (sottostante può estendersi a tutti gli strumenti finanziari, tassi di interesse ecc.) sono negoziate sull’idem (Italian Derivatives Equity Market) e, limitatamente a quelle che hanno come sottostante titoli di Stato e tassi di interesse, sul mif (Mercato italiano dei futures). I warrant e i covered warrant, particolari specie di opzione, sono negoziati il primo sul mta (Mercato telematico azionario) e il secondo sul mcw (Mercato telematico dei Covered Warrant). Va ricordato che il grosso (anche il 90%) delle operazioni di opzione (e di futures) viene compiuto sull’otc (over the counter).
9.9.3.-Opzioni sui tassi di interesse
1.-La volatilità dei tassi, a seconda del senso della variazione, genera guadagni o perdite in conto capitale (+ § 9.8.3.5). Chi vuol coprirsi contro questa forma di rischio di interesse può ricorrere a opzioni sui tassi del tipo cap, floor o collar.
2.-Interest rate cap è un contratto per cui, contro il pagamento di un premio calcolato in base all’ammontare nominale di riferimento, l’acquirente del cap ha diritto a incassare dal venditore la differenza tra un tasso variabile di riferimento e un tasso fisso prefissato (strike rate) se il primo è superiore al secondo e ciò per una certa durata e a scadenze determinate. P.e., un imprenditore che ha ottenuto un finanziamento a tasso variabile può contenerne il costo entro un limite voluto (diciamo l’8%) acquistando un cap e ricedendo alle scadenze l’eccedenza del tasso variabile rispetto all’8%. Nulla riceve invece se il tasso variabile scende sotto l’8%. La motivazione dell’acquirente del cap è l’aspettativa di un aumento dei tassi, quella del venditore di una loro riduzione.
3.-Interest rate floor è un contratto in cui l’acquirente del floor ha diritto a incassare dal venditore la differenza tra un tasso fisso prefissato (strike rate) e un tasso variabile di riferimento, se il primo è superiore al secondo e ciò per una certa durata e a scadenze determinate. Stipulerà, p.e., un floor chi ha compiuto un investimento a tasso variabile e desidera ottenere comunque un rendimento minimo pari allo strike rate. In questo caso la motivazione dell’acquirente del floor è l’aspettativa di un ribasso dei tassi, quella del venditore di un loro aumento.
4.-Interest rate collar è la più semplice di un insieme di varianti di opzioni sui tassi di interesse. Esso risulta dalla combinazione di un cap e di un floor, uno in vendita e l’altro in acquisto con strike rates differenti. Il premio netto è la differenza tra il premio corrisposto per il cap e quello incassato per il floor. In tal modo l’acquirente Delta di un collar da Beta si trova di fronte a una fascia di oscillazione del tasso variabile rispetto al tasso fisso. Se il tasso di interesse variabile rimane compreso tra i tassi fissi massimi e minimi, Delta non riceve niente, mentre se esce dalla fascia ed è superiore al tasso massimo gli è liquidato da Beta il differenziale tra tasso fisso e tasso variabile, se è inferiore è Delta a doverlo pagare a Beta. Se invece Delta si porta venditrice, pagherà a Beta il differenziale se il tasso variabile supera il tasso fisso massimo e lo riceverà se il tasso variabile scende al di sotto del tasso fisso minimo. Si porterà compratore del collar che vuol proteggere una passività a tasso variabile da un rialzo dei tassi di interesse, venditore, invece, chi vuol proteggere un’attività (titoli, crediti) da un ribasso dei tassi di interesse.
9.9.4.-Futures
1.-I futures sono contratti forward trattati su mercati organizzati e regolamentati, molto diffuse negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Consistono in accordi per l’acquisto o la vendita di una certa attività, finanziaria o reale, a prezzi e in quantità prestabilite, da consegnare ad una data futura predeterminata. Sono nati a metà Ottocento negli Stati Uniti come commodity futures. In campo finanziario compaiono nel 1972 all’imm (International Monetary Market), una sezione del cme(Chicago Mercantile Exchange) per le valute straniere, in modo da offrire agli operatori uno strumento per fronteggiare l’alta volatilità dei cambi a breve di quegli anni. Nel 1975 alcbot(Chicago Board of Trade), è stato lanciato il primo contratto future sui tassi di interesse dando origine ai financial futures. . In Europa i futures compaiono nel 1982 a Londra con l’istituzione del liffe(London International Financial Futures Exchange). Oggi i commodity futures sno fatti su petrolio, gas naturale, metalli non ferrosi (rame, zinco ecc.), metalli preziosi (oro, platino ecc.), grani, soft commodities (zucchero, caffè e cacao), succo d’arancia, legno compensato, carni e prodotti derivati ecc. I financial futures possono essere su valute (currency futures), su tassi di interesse (interest rate futures), su indici di borsa (stock index futures), su titoli di Stato (Treasury bonds futures) e su indici diversi (index futures).
2.-La negoziazione avviene tramite un intermediario (broker) che accede alla borsa e il regolamento tramite una clearing house, che nel nostro Paese è la Cassa di compensazione e garanzia. Per facilitare l’operatività e, in particolare, la compensazione delle transazioni si è provveduto a standardizzare i termini del contratto (oggetto, importo unitario, scadenza) in modo che le parti si limitano a stabilire il prezzo e le quantità (cioè il numero dei contratti). L’elevata standardizzazione rende i futures perfettamente fungibili tra loro e permette l’annullamento degli impegni di vendita e di acquisto mediante la compensazione. I contraenti, inoltre, non entrano mai in contatto tra di loro, ma hanno sempre per controparte la Cassa che garantisce l’adempimento e regola il dovuto in caso di inadempimento di una parte.
3.-I contratti futures vengono così a differenziarsi dai tradizionali contratti a termine (forward) per una serie di vantaggi: l’alta standardizzazione, la contrattazione in mercati regolamentati, l’alta liquidità del mercato, la trasparenza (forme contrattuali regolamentate, prezzi ufficiali), l’accentramento delle negoziazioni, la chiusura del contratto (possibile in ogni momento, oltre che a scadenza, tramite operazioni di segno opposto), inesistenza di rischio di controparte, grazie alla Cassa di compensazione.
4.- Nel nostro Paese i futures sono trattati al mif, istituito il nel 1992 e all’idem, istituitonel 1994, entrambi gestiti da Borsa italiana s.p.a. Contratti futures su tasso Euribor a un mese sono negoziati anche sul mid (Market for Interbank Deposits).
9.9.5.-Swaps
Un contratto di swap somiglia a un riporto, secondo il nostro codice ed effettivamente nasce nei mercati monetari internazionali una trentina d’anni fa come vendita di valuta estera con clausola di riacquisto a termine. Come tale è stato frequentemente utilizzato dalle imprese per coprire rischi di cambio, quando si devono gestire attività e passività in valuta diversa da quella di conto. Si è, poi, scoperta la possibilità di adattare gli swaps per correggere i fenomeni di mismatching (disallineamento finanziario) che derivano dalla difficoltà di mantenere allineate le durate finanziarie delle attività con quelle delle passività (un esempio di mismatching è l’avere una copertura a medio termine a tasso fisso per attività circolanti a rendimento variabile e volatile, o l’incontrario, come può avvenire per una società di leasing che ha impieghi a tasso fisso secondo i piani di rimborso dei clienti, mentre si finanzia sul mercato a breve a tassi variabili). Utili a questo scopo sono risultati i currency swaps e gli interest rate swaps. Una terza utilità rivelata dagli swaps è quella di consentire la raccolta di mezzi finanziari a costi inferiori sfruttando vantaggi con arbitraggi tra mercati diversi.
Fonte : www.giuriss.it
Il consolidamento è la sostituzione di debiti a breve con debiti a medio-lungo termine in modo di allontanare nel tempo il rimborso in vista deglieffetti positivi del piano di ristrutturazione e risanamento. Può anche consistere nella trasformazione del debito in quote di partecipazione al capitale sociale. Il concetto si applica anche in finanza pubblica, dove consolidamento indica la trasformazione di una parte di debito fluttuante (debito a breve) in debito a più lunga scadenza.
Casi di passaggio diretto di risparmio finanziario da privato a privato sono occasionali e ristretti all’ambito delle conoscenze familiari o amichevoli oppure, nei gruppi, ai rapporti tra consociate. Queste forme di finanziamento dell’economia sono solo una parte verosimilmente modesta, in proporzione al tutto, del risparmio finanziario nazionale. Quelle da privato a privato sono, inoltre, molto rischiose per il prestatore, privo com’è di esperienza nella valutazione dell’affidando e dell’operazione e vincolato da forti remore all’escussione del debitore. I buoni padri insegnano ai figli: se un parente o un amico ti chiede un prestito di 1.000, digli che non ce gli hai e dagliene 50, dicendogli di restituirteli quando e se potrà (“presta all’amico e perderai i soldi e l’amico”).
Nell’esame dei fidi le banche applicano il credit scoring, una procedura di tipo statistico-quantitativo fondata sulla raccolta formalizzata di dati e sulla predisposizione e analisi di una serie di indicatori dell’affidando, sia esso impresa o famiglia (nel credito al consumo). Il credit scoring viene calcolato attribuendo un valore cardinale a certi parametri (p.e. il fatturato, i flussi di cassa dell’impresa, la correttezza e la professionalità del management e delle persone) e si conclude con un indice di rischio.
La commissione è espressa in “punti base” (basic points), ognuno dei quali è pari a un centesimo di 1% (cioè allo 0,01% del valore di riferimento).
Il forward è un contratto a termine con il quale si fissa oggi il prezzo di un bene che sarà consegnato e pagato in data futura.
L’Euribor è il tasso praticato nell’area euro tra le banche di prima categoria (quelle col massimo rating) e rilevato dalla Federazione bancaria europea. Il mid è un mercato italiano per la negoziazione di depositi interbancari attraverso il circuito telematico a cui possono partecipare le banche. È gestito dalla e-mid spa (Electronic Market for Interbank Deposits), il cui capitale è detenuto da banche, associazioni di categoria nel settore creditizio e società che svolgono attività strumentali o di supporto.
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Convegno
Le prospettive del federalismo fiscale e della riforma Brunetta per la PA del Mezzogiorno
Lecce – 10 Luglio 2009
“La Finanza Locale alla prova del Federalismo fiscale”
Intervento delProf. N. Di Cagno
Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici ed Ambientali dell’Università del Salento; Presidente dell’IPRES – Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
- Il contesto di riferimento ed i presupposti della legge delega sul federalismo fiscale
In Italia si discute da tempo sulla necessità di superare il tradizionale modello di finanza locale “derivata”, incentrato sui trasferimenti statali legati alla spesa storica ed ai ripiani “a piè di lista”, per strutturare un sistema caratterizzato da una maggiore autonomia e responsabilizzazione delle amministrazioni locali.
Il processo di riforma del sistema di finanza pubblica, avviato negli anni novanta del secolo scorso, ha introdotto, di volta in volta, sensibili modifiche in tale sistema di “finanza derivata”, ampliando gradualmente l’autonomia finanziaria dei governi locali.
Tale processo riformatore, che ha ricevuto notevole impulso dalla legge delega n. 133 del 13 maggio 1999, “Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale”- attuata con il d.lgs. n. 56 del 18 febbraio 2000 - è proseguito poi con la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante modifiche al titolo V della Costituzione.
Come è noto, tale riforma costituzionale ha inciso profondamente sugli assetti istituzionali e sull’ordinamento finanziario delle Regioni e degli Enti Locali.
Quanto agli assetti istituzionali, la riforma ha attribuito numerose materie (quali l’assistenza, i trasporti locali, la formazione professionale) al regime della competenza legislativa esclusiva delle Regioni ed ha ampliato, nel numero e nell’importanza, il novero delle materie attribuite al regime della competenza legislativa concorrente delle stesse (quali la tutela della salute, la sicurezza sul lavoro, la ricerca scientifica, ecc.).
Per quanto attiene l’ordinamento finanziario, il novellato art. 119 Cost. ha rafforzato il principio dell’autonomia di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, ponendo una maggiore enfasi sui tributi propri e specificando che gli Enti dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. Inoltre, lo stesso articolo ha modificato le regole della perequazione, ovvero della compensazione delle differenze esistenti tra i livelli di spesa e di entrata pro-capite dei diversi territori, stabilendo che “i trasferimenti perequativi alle Regioni più povere saranno riservati ai territori con minore capacità fiscale per abitante” (mentre il vecchio testo prevedeva solo che la perequazione fosse diretta a “finanziare i bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali”).
Tornando al processo di riforma federale del sistema di finanza pubblica, è da sottolineare come lo stesso abbia registrato, dopo la legge costituzionale del 2001, una sostanziale battuta d’arresto.
In effetti, nessuna delle molteplici iniziative che hanno alimentato il dibattito nei contesti istituzionali ed accademici - quali: la relazione dell’Alta Commissione sul Federalismo Fiscale istituita nel 2003; il documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nel febbraio 2007; la proposta legislativa del Consiglio Regionale della Lombardia del giugno 2007; il disegno di legge del Governo Prodi dell’agosto 2007 - si è poi tradotta in puntuali provvedimenti legislativi.
Pertanto, l’esigenza di completare il processo di riforma costituzionale con una legge delega di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione risultava, alla vigilia del provvedimento legislativo in esame, ormai improrogabile.
2. I contenuti e le principali criticità della legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009)
La Legge delega n. 42/2009, approvata definitivamente in Senato lo scorso 29 aprile, interviene dunque sull’assetto dei rapporti finanziari tra Stato, Regioni ed Enti Locali modificando in profondità il modello che ha regolato, fino ad ora, il finanziamento degli enti territoriali, allo scopo di migliorare il funzionamento delle amministrazioni, la qualità della spesa e gli equilibri di finanza pubblica.
La riforma, infatti, nel prevedere il superamento definitivo della “finanza derivata”, dispone l’attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di autonomia di entrata e di spesa prefigurando un sistema nel quale, superati i trasferimenti, le risorse finanziarie derivano da tributi ed entrate propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo per i territori a minore capacità fiscale per abitante.
Essa sancisce, poi, il passaggio graduale dal finanziamento basato sul criterio della “spesa storica” a quello determinato in relazione al fabbisogno “standard” - per quanto riguarda i livelli essenziali e le funzioni fondamentali fissati costituzionalmente (art. 117, comma II, lett. m) e lett. p) Cost.) - ed alla “capacità fiscale”, per le restanti funzioni.
Nello specifico la legge delega prevede, per le Regioni, un sistema di finanziamento diverso per tre distinte tipologie di spese:
- spese individuate dall’art. 117 Cost., co. 2 lett. m), con riferimento alle quali spetta allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- spese non riconducibili al vincolo di cui al punto precedente;
- interventi finanziati con i finanziamenti dell’Unione Europea e con i contributi e cofinanziamenti dello Stato.
Per la prima tipologia di spese – sanità, assistenza sociale e spese amministrative dell’istruzione – la legge prevedela copertura integrale del fabbisogno determinato sulla base dei costi standard. Tale copertura è assicurata da: gettito dell’IRAP (fino alla data della sua sostituzione con altri tributi); altri tributi propri derivati; addizionale regionale all’IRPEF; compartecipazione regionale all’IVA e quote specifiche del fondo perequativo.
Per le spese non riconducibili all’art. 117 Cost., co. 2 lett. m) la legge non impone un livello uniforme dei servizi e, pertanto, stabilisce un sistema di finanziamento fondato non sulla copertura integrale del fabbisogno bensì sulla perequazione della capacità fiscale che dovrà determinare la riduzione - ma non necessariamente l’annullamento - delle differenze in termini di capacità fiscale pro capite tra Regioni (l’entità della riduzione di tali differenze sarà stabilita dai decreti delegati).
Infine, la legge prevede che gli interventi speciali di cui all’art. 119 Cost. co. 5 siano finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell’Unione Europea e con i cofinanziamenti nazionali.
Anche per gli Enti Locali la legge delega prevede forme di finanziamento diverse per le differenti tipologie di spese.
Per le spese relative alle funzioni fondamentali ex art. 117 Cost., co. 2, lett. p), la legge prevede un finanziamento atto a garantire la copertura integrale del fabbisogno standard. Tale finanziamento integrale è assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi e dal fondo perequativo.
Le spese relative alle altre funzioni sono da finanziare con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo considerando la capacità fiscale per abitante.
Infine le risorse per gli interventi speciali di cui all’art. 119 Cost., co. 5. sono assicurate con contributi speciali, finanziamenti dell’Unione Europea e cofinanziamenti nazionali.
In relazione alla tempistica, la legge delega prevede un periodo di due anni per l’approvazione dei decreti legislativi che dovranno definire le norme di dettaglio del nuovo modello federale, ed ulteriori cinque anni di periodo transitorio, in cui dovrà realizzarsi la progressiva transizione dai parametri storici ai nuovi criteri perequativi.
Inoltre, l’art. 21 della legge delega precisa che, nel corso della fase transitoria, il finanziamento del fabbisogno degli Enti Locali è effettuato considerando l’80% delle spese come fondamentali ed il restante 20% come non fondamentali.
Passando alla governance del nuovo sistema finanziario e tributario, la legge delega ha previsto l’istituzione di un articolato insieme di organismi collegiali.
- La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (art. 3), composta da quindici senatori e da quindici deputati, che dovrà, tra l’altro, pronunciarsi sugli schemi dei decreti legislativi attuativi, verificare lo stato di attuazione della riforma e riferirne periodicamente alle Camere.
- La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (art. 4) è composta da un numero uguale di rappresentanti tecnici per ogni livello di governo e rappresenterà la sede tecnica di condivisione delle informazioni finanziarie e tributarie; essa, inoltre, sarà organo consultivo per il riordino dell’ordinamento finanziario di Enti Locali e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative.
- La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (art. 5): è organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali.
Uno degli aspetti più rilevanti (e maggiormente dibattuti) della riforma è poi quello che attiene la disciplina delle Regioni a statuto speciale. In proposito, l’art. 27 della legge delega prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome concorrano, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà, all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti nonché al Patto di Stabilità Interno ed all’assolvimento degli obblighi posti dall’Ordinamento Comunitario. Anche in questo caso, però, le norme di dettaglio sono state rinviate ai decreti delegati.
* * *
Passando ad esaminare le principali criticità della legge delega, deve in primo luogo sottolinearsi come la stessa, modificata più volte rispetto alla versione originaria, specie in relazione alle richieste formulate da Regioni e Autonomie locali, abbia, poi, conseguito ampi consensi, sia tra le espressioni del sistema delle Autonomie locali, sia tra le forze politiche.
In realtà, però, l’ampio consenso riservato al provvedimento in esame è apparso determinato quasi esclusivamente dalla volontà di attivare finalmente la principale leva - quella fiscale - della riforma costituzionale del 2001. Tale consenso peraltro è stato corroborato anche dal fatto che la legge, così come adottata, rappresenta un “piano di lavoro”, nel quale le decisioni più rilevanti sono rinviate alla definizione dei decreti attuativi.
Pertanto, pur registrando tali ampi consensi, sono stati molteplici gli aspetti di criticità della riforma sui quali si è soffermato il dibattito pubblico. Tra questi, i punti di maggiore problematicità dell’impianto legislativo che si ritiene opportuno evidenziare in questa sede concernono: la necessità di definire gli assetti istituzionali con il codice delle autonomie; la complessa definizione dei costi standard e la difficoltà di stabilizzare nel tempo i sistemi di perequazione.
Uno degli aspetti più controversi della riforma attiene, quindi, il necessario raccordo che la stessa dovrebbe avere con il nuovo Codice delle Autonomie. In effetti, è stato osservato come l’attuazione dell’art. 119 Cost. debba essere necessariamente coordinata con le norme relative alla realizzazione di un nuovo assetto istituzionale, più ordinato, semplificato ed in grado di garantire autonomia e responsabilità nell’esercizio delle funzioni amministrative e nella gestione delle relative risorse finanziarie.
Particolare rilevanza assumerà quindi l’assetto istituzionale che sarà definito dal nuovo Codice delle Autonomie Locali - attualmente in discussione in Parlamento - a cui spetterà sciogliere alcuni nodi decisivi per un’effettiva implementazione del federalismo fiscale, quale, ad esempio, quello relativo alle Regioni a Statuto Speciale.
Passando ai costi standard, questi costituiscono la vera incognita della riforma, non solo perché la legge delega ne rinvia la determinazione ai decreti delegati, ma anche perché sul loro valore si gioca l’esito stesso del federalismo fiscale.
In effetti, più elevato sarà il valore dei costi standard, maggiori dovranno essere le risorse (e le strutture amministrative e il personale) che dovranno fluire dal centro alle periferie, ma minori risulteranno i livelli di autonomia delle politiche di bilancio, sia sul versante delle entrate, sia su quello della razionalizzazione della spesa.
Peraltro, è stato osservato che quello del costo standard si rivela un sistema molto efficiente se i partecipanti sono posti sullo stesso piano in relazione alla possibilità di impiego dei diversi fattori produttivi che concorrono alla fornitura del servizio. Diversamente – ad esempio in assenza di infrastrutture in campo sanitario o scolastico o anche di trasporto – la considerazione dei costi standard potrebbe spingere verso una sottofornitura dei servizi.
Per la puntuale definizione della metodologia e dei criteri specifici da adottare per la determinazione dei costi standard, come si è detto, la legge delega rimanda ai decreti delegati.
In tal senso, è evidente che solo un approccio fondato sulla standardizzazione oggettiva e realmente improntata all’efficienza potrà consentire di fissare il costo standard ad un livello tale da evitare lo spreco e la cattiva gestione.
Inoltre, è da sottolineare che l’influenza della politica nella determinazione dei costi standard sarà direttamente proporzionale al peso che assumeranno, in tale processo, i cosiddetti fattori di ‘ponderazione’. Infatti, non si può non considerare come il “costo” ed il “fabbisogno” standard non siano grandezze “obiettive”, ma al contrario implichino sempre una qualche valutazione, e richiedano, quindi, per la loro definizione, l’impegno congiunto di soggetti politici e tecnici.
E’ evidente, infatti, che la revisione del sistema di finanziamento degli enti decentrati di governo impone, in via preliminare, di decidere (politicamente) in quale misura si sia disposti ad accettare che differenti capacità fiscali dei territori si traducano in differenti capacità di spesa delle amministrazioni regionali e locali.
La questione è centrale e, inevitabilmente, molto controversa, dato che la distribuzione territoriale dei redditi e delle capacità fiscali oggi diverge sostanzialmente dalla distribuzione della spesa pubblica pro-capite.
Sul piano teorico, la tecnica dei “costi standard” dovrebbe invece implicare un percorso logico che, partendo dalle funzioni di produzione dei servizi, permetta di assicurare ai cittadini, in condizioni di uguaglianza, l’effettiva erogazione delle prestazioni essenziali.
La determinazione del fabbisogno finanziario necessario per assicurare a tutti i cittadini italiani i livelli essenziali di assistenza (LEA) è, quindi, tecnicamente molto complessa, anche per l’eterogeneità dei criteri contabili adottati dalle Regioni e la mancanza di una adeguata contabilità analitica.
Infine, l’ultimo aspetto di criticità della riforma che preme sottolineare è quello che attiene la dinamica, nel tempo, dei sistemi di finanziamento e perequazione.
Nella legge delega, infatti, non è stata prevista alcuna modalità di revisione dei parametri fondamentali dei sistemi di finanziamento e perequazione, una volta che la transizione dalla spesa storica ai livelli standard sarà conclusa.
In tal senso, la differenza nelle capacità fiscali, che non dovrebbe compromettere il finanziamento integrale delle spese “fondamentali”, potrebbe, invece, non assicurare la copertura delle stesse, considerato che la dinamica del gettito IVA può discostarsi nel tempo da quella del fabbisogno.
Il problema è, quindi, capire come si evolverà, in termini di manutenzione ordinaria, il sistema di finanziamento delle Regioni e degli Enti Locali quando saranno stati stimati i fabbisogni standard e le capacità fiscali e quali, anche in questo processo, saranno le prerogative dei decisori politici.
- La finanza locale nel Mezzogiorno alla prova del federalismo fiscale
Uno degli aspetti più dibattuti della riforma sul federalismo fiscale attiene gli effetti che la stessa produrrà sulle Regioni del Mezzogiorno d’Italia.
In proposito, si osserva come in tempi recenti sia stato stigmatizzato il tentativo, riscontrato nel dibattito sul federalismo fiscale, di alimentare un preoccupante clima culturale, nel quale si tende ad accreditare l’opinione per la quale tutti i fondi destinati al Sud, soprattutto negli ultimi anni, non solo hanno originato “sprechi” di risorse pubbliche ma, addirittura, hanno incrementato, anziché ridurre, il divario tra Nord e Sud.
In tal senso, è necessario scongiurare in modo assoluto il rischio che la riforma in esame si traduca in una riduzione delle risorse ai territori più deboli.
Da questo punto di vista, il “federalismo fiscale” è stato approvato ‘senza numeri’, con un consenso politico ampio, ma anche in presenza di molteplici stime e simulazioni, sufficientemente attendibili, sugli impatti della riforma sulle Regioni del Mezzogiorno, sia con riferimento alle funzioni “essenziali”, sia a quelle “non essenziali” (Corte dei Conti, Svimez, ISSIFRA-CNR, IFEL).
Tutte queste simulazioni hanno evidenziato, in modo univoco, che l’applicazione del meccanismo di perequazione previsto dalla Legge delega mentre tende a garantire alle Regioni meridionali una quota di risorse pressoché invariata per quanto attiene al finanziamento delle funzioni “fondamentali”, determina una redistribuzione interregionale della spesa penalizzante per le altre funzioni (es. agricoltura, turismo, attività produttive, cultura, commercio, ambiente, tutela del territorio).
Anche la più recente simulazione svolta nel mese scorso dall’IPRES, per iniziativa dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, ha confermato come, nel caso in cui si adottasse un sistema di perequazione basato sui differenziali delle capacità fiscali, tutte le Regioni meridionali otterrebbero, per il finanziamento delle funzioni “non fondamentali”, risorse inferiori ai trasferimenti soppressi.
Lo studio dell’IPRES ha inoltre evidenziato che la riforma determinerebbe, comunque, nelle singole Regioni del Mezzogiorno, effetti numericamente differenti, e che la Puglia, in particolare, sarebbe la Regione meridionale che farebbe registrare la minore riduzione di risorse.
Peraltro, come si è detto, da più parti è stato anche osservato che, per effetto della probabile non sinergica evoluzione nel tempo della dinamica del gettito IVA e di quella del fabbisogno, la stessa copertura integrale delle spese “fondamentali”, prevista dalla legge, potrebbe, a regime, essere compromessa, costringendo, di volta in volta, i decisori politici all’individuazione di nuove forme di finanziamento per le stesse funzioni.
Agli studi svolti con riferimento alle Regioni – che, peraltro, necessitano ancora di accorti approfondimenti – non è ancora corrisposto l’esame sufficientemente attendibile degli effetti sulla finanza di Comuni e Province.
Tuttavia, indipendentemente dai risultati delle prime simulazioni sugli effetti della riforma, ciò che è certo è che il “federalismo fiscale” dovrà cercare di coniugare, da un lato, stabilità, unitarietà della finanza pubblica e responsabilità dei livelli di governo decentrati; dall’altro, coesione sociale, economica e territoriale e crescita competitiva delle aree più deboli del Paese.
Per questo, la transizione ad un sistema di finanza pubblica di tipo federale non va aprioristicamente condannata, ma appare al contrario necessario lavorare perché nel nuovo sistema si possano coniugare, con equilibrio, le esigenze di responsabilizzazione degli amministratori e quelle di solidarietà tra i cittadini, ricercando un modello di perequazione in grado di assicurare ai territori un’offerta omogenea di servizi pubblici.
In tal senso, la riforma sul federalismo fiscale potrà anche tradursi in un’occasione di riscatto per il Mezzogiorno d’Italia, laddove essa si dimostri in grado di consentire la realizzazione di politiche di bilancio che, senza compromettere i livelli delle prestazioni sociali e l’attenzione alle fasce più deboli, siano attente al rigore nella spesa ed alla valutazione degli effetti delle politiche di intervento.
Perché questo avvenga, tuttavia, le condizioni che devono realizzarsi sono molteplici, e comunque riconducibili alle due sfere in cui si sostanzia la funzionalità di un’amministrazione pubblica, ovvero quella politica e quella gestionale.
Sotto il primo profilo, le amministrazioni locali del Mezzogiorno dovranno lavorare, sin da subito, per essere in condizione di incidere opportunamente nel processo di formulazione dei decreti attuativi che avrà luogo negli appositi organismi tecnici e politici che la legge ha istituito.
Per partecipare attivamente ai decisivi processi decisionali, che da qui a poco saranno avviati in tali sedi istituzionali, si ritiene essenziale che nelle amministrazioni locali della nostra regione si inizi, sin da subito, un percorso di approfondimento della riforma, volto a studiarne, in maniera organica e sistematica, gli effetti istituzionali ed economici e, quindi, a ricercare, al di là degli schieramenti, la coesione della rappresentanza politica del territorio.
In proposito, particolarmente significativa è la collaborazione sul tema che l’IPRES ha recentemente avviato con il Consiglio Regionale della Regione Puglia, nell’ambito della propria linea di ricerca riservata alla finanza locale.
Il ruolo di primo piano dei decisori politici posti sui diversi livelli istituzionali, tuttavia, non si esaurirà con il processo di approvazione dei decreti delegati. Al contrario, come si è detto, la riforma sul federalismo fiscale si propone, tra gli altri, l’ambizioso obiettivo di ‘formare’ una classe politica più moderna e responsabile, riconoscendo alla stessa un maggior livello di autonomia gestionale e finanziaria.
In particolare, la legge delega riconosce alle Regioni un ruolo di ‘regia’ delle relazioni finanziarie con gli Enti Locali. A livello infraregionale, infatti, sarà compito delle Regioni, in relazione alla peculiarità delle situazioni finanziarie esistenti sul territorio, procedere eventualmente a modificare le regole definite a livello centrale.
In proposito, tuttavia, è stato osservato come il ruolo di coordinamento della finanza locale assegnato alle Regioni si configuri come puramente ‘eventuale’, mancando ancora, nelle more dei decreti delegati, degli elementi in grado di conferire allo stesso effettivo spessore.
In relazione agli spazi di autonomia impositiva, poi, la legge delega prevede per le Regioni la facoltà di modificare l’aliquota, applicare esenzioni, deduzioni e detrazioni, nei limiti stabiliti dalla legge statale e, per gli enti locali, la facoltà di manovrare le aliquote di tutti i tributi attribuiti dalle leggi statali e regionali nonché di introdurre agevolazioni.
La riforma, quindi, punta ad incrementare il livello di autonomia degli amministratori locali, rendendoli direttamente responsabili, nei confronti dei propri cittadini, delle decisioni assunte in merito all’impiego delle risorse finanziarie disponibili.
Pertanto, nel nuovo assetto federale, la presenza di una classe politica locale non all’altezza di gestire opportunamente tale autonomia, potrà determinare, per le comunità territoriali amministrate, servizi pubblici minori o qualitativamente peggiori, o, in alternativa, una maggiore pressione tributaria.
Altrettanto importanti, infine, si ritengono gli effetti che la riforma sul federalismo fiscale potrà produrre sul profilo gestionale delle amministrazioni locali.
In tal senso, la legge delega sul federalismo fiscale, unitamente all’altra riforma di cui si discute oggi, relativa alla disciplina del lavoro pubblico, potrebbe imprimere una decisa accelerazione al cosiddetto processo di aziendalizzazione degli enti pubblici, avviatosi in Italia con le riforme dei primi anni ’90, ma ad oggi ancora poco produttivo sotto il profilo del miglioramento delle performance.
La transizione dal vecchio sistema di finanza pubblica derivata al nuovo modello di tipo federale, comporterà indubbiamente la necessità, per la classe politica e soprattutto per il management pubblico, di analizzare e monitorare, con maggiore sistematicità ed adeguatezza, la dinamica e gli equilibri finanziari della gestione dell’ente.
Sotto questo profilo, quindi, uno dei provvedimenti più urgenti pare quello relativo all’armonizzazione dei bilanci pubblici, considerato che solo l’implementazione di sistemi informativi più efficaci e moderni potrà consentire, agli enti di tutti i livelli istituzionali, di disporre delle informazioni economico-finanziarie indispensabili per pervenire a decisioni che siano realmente funzionali ad un ottimale impiego delle risorse.
fonte: db.formez.it
- Fine articolo Finanza tutto di tutto
Dispensa di
Storia della Finanza Pubblica 2
Prof. Mauro Carboni
La finanza locale
Nel celebre trattato Finanza Pubblica pubblicato nel 1963, Celestino Arena scriveva che “nel nostro Paese i rapporti tra finanza statale e finanza locale sono rimasti avvolti nell’incertezza e nell’empirismo dall’unità fino ad oggi; dominati da una costante, cioè dalle lotte per far rispondere risorse scarse alla tumultuosa sollecitazione di bisogni disparati e crescenti, lotta risoltasi sempre col sacrificio della finanza e dell’autonomia locale”. A distanza di oltre quarant’anni le osservazioni di Arena non solo suonano ancora attuali, ma costituiscono una sorta di compendio delle vicende della finanza locale nella storia dell’Italia unita.
Il sistema di finanza degli enti locali territoriali (Comuni, Province e Regioni) è stato oggetto di numerosi interventi e revisioni, raramente però guidati.da esigenze di semplicità e razionalità, più spesso frutto di emergenze e situazioni economiche contingenti. I passaggi principali sono stati i seguenti: autonomia finanziaria in regime di comunione dei cespiti (1865); accentramento e rigorosa separazione (1931); finanza di trasferimento zoppa (1949); finanza di trasferimento integrale o derivata (1973-74); decentramento e autonomia finanziaria (1992).
1. L’età liberale - Negli anni immediatamente successivi all’unificazione italiana furono effettuate le scelte fondamentali che determinarono non solo l’evoluzione dell’intervento pubblico ma anche il rapporto fra governo nazionale e autorità locali dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa e finanziaria. La prima decisione fondamentale per gli assetti amministrativi del nuovo stato fu l'adozione dell'ordinamento piemontese, ossia di un modello di stato centralizzato. Il timore di una rapida disgregazione indusse i padri fondatori, con consenso peraltro larghissimo di uomini e schieramenti politici, a negare agli stati preunitari non solo uno status federale ma persino il semplice ruolo di regioni. Questa scelta ha messo in campo la burocrazia statale, inizialmente soprattutto piemontese, e ad essa ha affidato ampi poteri direzionali a livello nazionale a scapito delle rappresentanze locali. Questo indirizzo centralizzatore ha sistematicamente privilegiato le esigenze dei governi nazionali a scapito delle amministrazioni locali.
All’indomani dell’Unità accanto al problema di riordinare e uniformare la finanza statale il legislatore si trovava di fronte il compito non meno arduo di affiancare a quello un sistema finanza locale. Uno stato moderno e articolato consta infatti di molteplici enti territoriali autonomi (Comuni, Province, Regioni), cui la legge deve attribuire ambiti di intervento proprio e deve assicurare mezzi congrui all'assolvimento dei compiti assegnati.
La questione dei rapporti fra erario e finanza locale si rivelò una delle più intricate del periodo. Essa poteva essere risolta riservando agli enti locali tributi specifici che essi imponevano in proprio (separazione dei cespiti), oppure facendo concorrere gli enti locali alle contribuzioni statali (comunione dei cespiti). Entrambe le opzioni furono oggetto di valutazione, ma la scelta cadde su un sistema misto, dove tuttavia la promiscuità tra entrate statali e locali era prevalente.
Inizialmente il problema più grave era costituito dalla eterogeneità delle tradizioni normative in cui si trovavano ad operare gli enti locali nelle diverse regioni d’Italia. Si trattava di ridurre tanti diversi sistemi ad uno in applicazione del principio dell’uguaglianza dei contribuenti di fronte all’imposta.
In linea di massima fu la legge comunale e provinciale n. 2248 varata il 20 marzo 1865, le cui linee portanti erano peraltro state anticipate da un disegno di legge del 1862, a fissare i criteri che regolavano la finanza locale. Per garantire l’erogazione di servizi minimi su tutto il territorio nazionale e limitare la discrezionalità delle amministrazioni locali sul versante della spesa la legge imponeva ai Comuni una lunga serie di spese obbligatorie, senza peraltro vietare ulteriori spese facoltative. L'articolo 116 elencava con minuzia le prime, fra cui spiccano per rilevanza gli obblighi relativi alla manutenzione delle strade, per il servizio sanitario, per l'istruzione elementare, per l'illuminazione, per i cimiteri, per la polizia locale e per la custodia dei detenuti.
Sul versante delle entrate la legge si preoccupava di evitare sperequazioni nel trattamento dei contribuenti, evitare la vessazione di alcune categorie a scapito di altre e prevenire abusi, fissando non solo l’ambito d’azione della fiscalità locale, ma precisando anche i criteri di applicazione e le tariffe. La legge stabiliva una ripartizione di cespiti in base alla quale attribuiva ai Comuni parte dei proventi del dazio sul consumo e i gettiti di alcune addizionali, applicati sia ai dazi che alle imposte dirette statali. Queste due voci divennero la spina dorsale delle entrate tributarie locali. C’erano altri cespiti minori, quali ad esempio la tassa sulla occupazione di spazi pubblici, la tassa sugli animali da lavoro e sui cani, ma sul loro gettito gli enti locali facevano poco assegnamento.
Dalla scelta di generalizzare l’imposta sui consumi già sorgeva una difficoltà, perché prima dell’unità le imposte sul consumo erano diffuse in Emilia, in Lombardia e nel Regno di Napoli, ma erano poco applicate in Umbria e nelle Marche, mentre erano presenti in modo frammentario in Toscana e nel Regno di Sardegna. Non era quindi difficile immaginare accoglienza e reazioni assai difformi nelle diverse regioni del Paese.
A causa delle dissestate condizioni dell’erario, i dazi sulle maggiori voci di consumo non furono tuttavia lasciati in esclusiva ai Comuni, essi anzi erano stati istituiti nel 1864 come tassa statale, su bevande e carne principalmente. Ai Comuni non era lasciata neppure autonomia applicativa: la tariffa base e i criteri di prelievo erano stabiliti dallo stato. A tal fine i Comuni furono divisi in due classi: Comuni chiusi, ossia i Comuni più piccoli, per i quali era previsto il pagamento alla cinta daziaria; e i Comuni aperti, ossia i Comuni urbani più grandi, con pagamento alla vendita al minuto. Per finanziarsi i Comuni avevano la facoltà di imporre una addizionale sulla tariffa base, fino ad un ricarico massimo del 40%.
Alle sovrimposte sui dazi sui beni di consumi si aggiunsero le addizionali sulle imposte dirette. Anche in questo caso fu stabilito per legge un ricarico massimo del 50%, a garanzia di una applicazione equa dei diversi tipi di sovrimposta ed evitare che le maggioranze di governo nei consigli comunali facessero una politica fiscale di parte. In tal modo il governo cercava di garantire i diversi gruppi sociali, proteggendoli da oneri locali eccessivi o troppo sbilanciati: i meno abbienti erano tutelati dal limite del 40% sui consumi, possidenti e industriali erano a loro volta certi che la tassazione locale non avrebbe potuto essere eccessivamente inasprita a loro danno.
La normativa di riordino era appena stata licenziata che già nel 1866, sotto la spinta della drammatica emergenza finanziaria causata dalla III guerra d’indipendenza, fu rivista riducendo le quote a disposizione degli enti locali. Col passare degli anni prese corpo la tendenza di subordinare la finanza locale alle superiori esigenze dell'erario, da un lato allungando la lista delle spese obbligatorie dei Comuni, dall'altro avocando allo Stato alcuni cespiti inizialmente concessi ai Comuni. Sul versante delle entrate i Comuni finirono quindi per essere visti come pericolosi concorrenti dello Stato, mentre sul versante delle spese vennero percepiti come utili sostituti dello Stato.
Per fronteggiare il dissesto causato dalla guerra fra 1866 e 1868 furono sottratti ai ruoli dei Comuni la tassazione di numerosi generi di largo consumo, che fu riservata allo stato: zucchero, farine, riso, oli, grassi. I redditi derivanti dai titoli del debito pubblico furono a loro volta sottratti e sottoposti ad unica trattenuta alla fonte. Infine nel 1870 il diritto dei Comuni di imporre sovrimposte sui redditi da ricchezza mobile fu abolito del tutto. Nello stesso arco di tempo, fra 1865 e 1877 si trovano ben 42 provvedimenti governativi che trasferirono ai Comuni spese di servizi pubblici o imposero oneri aggiuntivi assai gravosi che andavano dai lavori pubblici alla sanità. La finanza locale finiva per fare da stanza di compensazione alla politica della lesina perseguita a livello statale. Infatti, come si evince dalla tabella 1, al riequilibrio della finanza statale corrispose il peggioramento dei conti degli enti locali.
Per compensare almeno in parte questa raffica di limitazioni, sottrazioni di cespiti e incremento di oneri, ai Comuni fu permesso di introdurre un congruo numero di nuove tasse locali proprie: l'imposta di famiglia, l'imposta sul bestiame, l'imposta sul valore locativo delle abitazioni, le tasse sui domestici, sulle vetture, sulle licenze e sugli esercizi commerciali. A ciò si aggiunsero proventi derivanti dal permesso di aumentare le sovrimposte su consumi, terreni e fabbricati fino al 100% dell’imposta governativa. A fronte delle perduranti difficoltà di molti enti locali a riportare i bilanci in equilibrio, nel 1874 il governo diede prova di notevole immaginazione accordando ai Comuni la facoltà di imporre una varietà di micro-imposte, dal bollo sulle fotografie all’imposta sulle insegne dei negozi.
Tab. 1 Grado di copertura della spesa statale e locale
Anno |
Stato |
Enti locali |
|
% copertura spesa |
% copertura spesa |
1862 |
58 |
94 |
1866 |
44 |
79 |
1870 |
73 |
79 |
1876 |
107 |
78 |
1890 |
99 |
68 |
Fonte: Zamagni (1990)
L’aggravarsi della situazione delle finanze locali, causata dallo stabilizzarsi di un elevato squilibrio fra entrate e spese, indusse il governo ad intervenire per sorvegliare il versante delle spese. Nel mirino finirono in particolare le spese “facoltative”, ossia quelle spese che la legge del 1865 aveva lasciato alla discrezionalità degli amministratori locali. Nel 1874 una commissione d’inchiesta sottopose ad approfondito esame gli oneri di Comuni e Province, cui fece seguito l’emissione di norme volte a contenere questo genere di spese, non essenziali, imponendo una maggioranza dei 2/3 per l’approvazione, e l’obbligo di una relazione tecnica accompagnata da indicazioni di copertura per tutte gli esborsi eccedenti le 500 lire.
Nell'analisi dei bilanci comunali condotta nel 1878, Vittorio Ellena non lesinò critiche alla tendenza dei municipi di sperperare risorse in "sterili abbellimenti" e in "spese di lusso" in contrasto con le esigenze del Paese e fatte per di più contraendo prestiti o alienando il patrimonio. In quegli stessi anni il periodico "L'Economista" non esitava a chiedere un maggior controllo dei bilanci comunali da parte dei Prefetti, al fine di contrastare le spese superflue. Per quanto tali critiche non fossero del tutto infondate si deve ricordare che in realtà il sistema della finanza locale nei decenni che seguirono la sua definizione si trovò a dover assolvere un compito impossibile: fronteggiare un numero crescente di compiti con strumenti inadeguati. Dal canto loro i governi sacrificarono scientemente la finanza locale, sottraendo risorse e trasferendo oneri, per perseguire la politica di risanamento della finanza statale. Così mentre il bilancio dello stato centrava il pareggio, i bilanci degli enti locali affondavano: nel 1873 su 8.326 Comuni del Regno ben 3.415 erano indebitati per 545 milioni complessivi, nel 1877 il numero dei Comuni indebitati era salito a 3.690, per 712 milioni di lire. Il ricorso al prestito era strada facile nelle procedure, ma era la strada che portava al fallimento le amministrazioni delle grandi città: il dissesto del Comune di Firenze, costretto a sospendere i pagamenti nel 1878, assurse a caso nazionale, e ad esso seguirono i casi non meno clamorosi di Napoli, Ancona e Roma, con conseguente richiesta di intervento dello Stato.
Fin dai primi anni dopo l’unità l’espansione e l’intricata connessione fra fiscalità statale e locale divennero elementi caratterizzanti. Tale sistema era poi contraddistinto dalla tendenza dello stato a trasferire agli enti locali oneri di spesa e a regolarli rigidamente con effetti devastanti sui bilanci. La debolezza della finanza locale non fu tuttavia esclusiva responsabilità dei governi nazionali. A fronte di maggiori oneri i Comuni ricorsero a piene mani alle sovrimposte sui consumi e sulla proprietà fondiaria e ciò non solo perché avevano poche alternative, cosa non sempre vera, ma anche per praticità e calcolo politico. Le sovrimposte erano di facile riscossione e i contribuenti non le percepivano come imposte nuove. In aggiunta, trattandosi di tributi di natura erariale, il peso di questi tributi non era fonte di malcontento nei confronti degli amministratori locali. Inoltre gli enti locali mostrarono poca propensione all’autonomia e quando nel 1870 lo Stato sembrò propenso ad operare una separazione dei cespiti, cedendo i dazi ai comuni e riservando le imposte dirette all’erario, la maggioranza degli enti locali insorse per evitare un riordino che avrebbe dato più libertà di manovra, ma anche maggiore responsabilità in materia di imposizione.
In assenza della concessione di cespiti nuovi la battaglia per tenere sotto controllo i disavanzi degli enti locali poteva essere combattuta solo sul versante della spesa. Ribadendo un approccio “statocentrico”, la nuova legge comunale e provinciale varata da Crispi nel 1889 cercò di portare ordine nella finanza locale affidando il controllo degli enti locali ad un nuovo organismo, la Giunta provinciale amministrativa, presieduta dal Prefetto, istituendo un controllo sulle spese facoltative e straordinarie, e fissando rapporti rigidi fra entrate comunali e spesa. L’accensione di prestiti da parte dei Comuni fu a sua volta sottoposta a condizionamenti e controlli più cogenti e fu trasferita dal settore bancario alla cassa depositi e prestiti. Gli interventi ristabilirono un equilibrio pur senza portare ad una soluzione duratura, e ciò al prezzo di notevoli inconvenienti, quale il blocco indiscriminato di tutte le spese straordinarie (incluse le opere di pubblica utilità) laddove scattasse la tagliola della legge. Nei grandi centri urbani , i più dissestati, fra 1889 e 1895, le spese per opere pubbliche subirono una contrazione dell'80%. In ogni caso il rallentamento oltre che brusco fu temporaneo, infatti la dinamica di spesa degli enti locali risalì rapidamente negli anni successivi.
Fra le novità più importanti dell’età giolittiana vanno annoverate le municipalizzazioni, autorizzate da una legge del 1903. La costituzione di aziende municipalizzate trasse origine dal movimento del cosiddetto “socialismo municipale” e si poneva il duplice compito di assicurare l’erogazione di determinati servizi primari a prezzi estremamente contenuti e di garantire una fonte supplementare di entrate ai comuni. Oggetto di municipalizzazione dovevano essere servizi di pubblica utilità, quali trasporti, elettricità, gas, acquedotti, ma potevano includere altre gestioni, come le affissioni, enti di consumo, forni, centrali del latte e le farmacie. Sul versante dell’erogazione di servizi a basso costo a favore delle fasce più deboli della popolazione l’avvento delle aziende municipalizzate ha rappresentato un capitolo importante e positivo, tuttavia gli attesi benefici economici per i bilanci degli enti locali non si sono materializzati. Il risultato economico delle municipalizzazioni è risultato infatti assai deludente. In particolare, lungi dall’avere portato risorse alle casse degli enti locali, le aziende municipalizzate italiane (a differenza ad esempio di quelle inglesi) sono state sistematicamente afflitte da bilanci in dissesto, le cui perdite hanno finito per aggravare, anziché alleviare, la situazione finanziaria degli enti locali.
Fra 1866 e 1913 gli enti locali furono il settore con l’andamento di spesa più sostenuto, con una marcata flessione fra 1889 e 1895. Nel 1876 il 77% della spesa pubblica era effettuata dallo stato, nel 1913 la percentuale era scesa al 72%. Contestualmente la quota di spesa di pertinenza degli enti locali passò dal 23% al 28%. I principali ambiti di spesa erano: istruzione (10,2% delle risorse dei Comuni nel 1876 - il 23% nel 1913); l’assistenza (il 17% nel 1876 e il 22,2% nel 1913); opere pubbliche (il 26,6% nel 1876 e il 18,4% nel 1913); amministrazione e spese generali (il 33,9% nel 1876 e il 19,6% nel 1913).
Al loro interno questi dati nascondono significative diversità fra aree geografiche. Alcuni esempi: fra 1876 e 1913 la spesa degli enti locali per opere pubbliche aumentò in Italia da 100 a 192, dato risultante da andamenti piuttosto difformi nelle diverse aree del paese: l'indice passò infatti da 100 a 243 nelle regioni del nord, da 100 a 167 nelle regioni del centro e da 100 a 162 nelle regioni del sud. Questi dati fotografano la semplice difformità di crescita senza considerare l’entità delle cifre spese. La spesa comunale pro capite per opere pubbliche nel 1875 era di 2,3 lire al nord e di 2,4 lire al sud, ma nel 1912 era salita a 5,6 lire al nord, ma solo a 3,9 lire al sud.
Le forti disparità regionali determinavano intollerabili disparità nell’effettiva erogazione di servizi primari obbligatori. Nell’ambito dell’istruzione primaria il ritardo accumulato dalle aree più arretrate del Paese nel primo cinquantennio unitario fu tale da indurre nel 1912 il governo ad intervenire avocando a sé le competenze del settore inizialmente lasciato alla cura degli enti locali. Ad esempio, nel 1908 un campione di città dell’Italia settentrionale spendeva nella scuola elementare 1,7 milioni di lire contro 966 mila lire di un analogo campione al sud. Nel 1912 le spese pro capite per l’istruzione nei principali Comuni del nord (oltre 200.000 abitanti) erano di 15,4 lire contro le 6,7 lire dei Comuni del sud appartenenti alla stessa classe.
In assenza di trasferimenti incisivi da parte dello stato a favore delle zone meno sviluppate i livelli di intervento e dei servizi essenziali - istruzione, opere pubbliche, assistenza - erano destinati a rimanere molto difformi. Non solo, la differenza stava crescendo, alimentando uno dei problemi strutturali più drammatici della storia italiana: il divario nord/sud.
2. Fra le due guerre e il fascismo - La prima guerra mondiale determinò una brusca frenata della dinamica espansiva della finanza locale, subordinata alle superiori esigenze nazionali. Il grande incremento della spesa per sostenere l’impegno bellico fu pressoché interamente competenza dello stato e ciò favorì un forte accentramento del prelievo e della spesa pubblica. In questo contesto sfavorevole l’incidenza percentuale della spesa degli enti locali si contrasse di oltre il 50%, riducendosi al 10-11% della spesa complessiva della Pubblica Amministrazione. La contrazione era tuttavia legata alla emergenza bellica e come tale risultò temporanea. Nel primo dopoguerra e nei primi anni del fascismo la spesa degli enti locali si risollevò rapidamente portandosi oltre il 30% fra 1927 e 1929, una percentuale addirittura leggermente superiore a quella documentata negli anni precedenti lo scoppio della prima guerra mondiale.
La finanza locale continuò ad essere tuttavia angustiata da un cronico squilibrio fra compiti assegnati e risorse a disposizione, appena alleviato dalla attribuzione in esclusiva con R.D. 2030 del 1923 della riscossione in esclusiva dei dazi di consumo. Nel 1930 lo Stato procedette ad un consolidamento dei debiti accumulati dagli enti locali con l’intervento della Cassa Depositi e Prestiti. Contestualmente il Testo Unico della finanza locale, licenziato nel 1931, riportò drasticamente ordine nel settore stabilendo precisi criteri di autosufficienza finanziaria. Il T.U. del 1931 - successivamente incorporato dalla legge comunale e provinciale del 1934 – disponeva la netta separazione della finanza locale da quella statale, attribuiva agli enti locali potere impositivo proprio, decretava l’obbligo dell’autosufficienza finanziaria e sanciva il principio dell’equilibrio fra entrate e spese.
Si trattava di un ordinamento rigido, ma efficace dal punto di vista dell'equilibrio finanziario. L’autonomia finanziaria poteva essere esercitata infatti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili. La riforma, vincolando strettamente la spesa alle entrate, ebbe l’effetto di comprimere la capacità di spesa degli enti locali e portò ad un progressivo processo di accentramento delle decisioni di spesa, con caduta contestuale dell’incidenza della spesa degli enti locali sul complesso della spesa pubblica: fra 1930 e 1938 la percentuale della spesa degli enti locali scese drasticamente dal 30 al 20% dell’insieme della spesa delle amministrazioni pubbliche.
I settori dove gli interventi di spesa degli enti locali subirono le decurtazioni più significative riguardarono le opere pubbliche, dove la quota degli enti locali, che prima della prima guerra mondiale aveva spesso superato il 50%, nel 1939 si ridusse al 12%; e l’istruzione, dove, complice l’avocazione allo stato dell’istruzione elementare, la quota di spesa degli enti locali si ridusse dal 60 al 16% del 1939.
3. Il secondo dopoguerra - Il secondo dopoguerra è stato caratterizzato, come già il primo, da una forte ripresa del ruolo della finanza locale, soprattutto sul versante della spesa. L’espansione è stata relativamente graduale: in percentuale la spesa degli enti locali è passata dal 14% del 1948 al 30 % del 1990. Fra 1948 e 1975 la spesa degli enti locali salì di oltre 10 punti percentuali, ad una breve stasi ha fatto seguito una ulteriore espansione a partire dal 1979-80. Nel 1970 la spesa degli enti locali costituiva circa 1/5 del totale, nel 1980 costituiva oltre 1/4, mentre nel 1990 era vicina ad 1/3.
Negli anni ‘50 e ‘60 l’incremento della spesa pubblica locale fu stimolata da tre fattori: le migrazioni interne, la progressiva urbanizzazione della popolazione, l’estensione della gamma dei servizi offerti dagli enti locali.
La nuova carta costituzionale introduceva alcune radicali modifiche alla struttura amministrativa vigente. Disponeva la creazione delle regioni entro un anno e fissava in tre anni i termini per l’adeguamento delle leggi statali alle esigenze delle autonomie locali. In realtà i tempi di realizzazione furono ben più dilatati. In questa materia la continuità col passato e la lentezza degli interventi furono specialmente evidenti. Se si escludono infatti gli statuti speciali conferiti nel 1948 a Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta e Trentino (il Friuli Venezia Giulia si aggiunse nel 1963) gli orientamenti autonomistici e il decentramento previsti dalla Costituzione rimasero lettera morta. Le regioni ordinarie dovettero attendere fino al 1970 e per il completamento dell’iter ci volle fino al 1975.
La finanza locale ha continuato ad essere regolata dalla legge del 1931-1934 fino alla duplice riforma amministrativa del 1970-75 e fiscale del 1973-74. In realtà quell’assetto fu progressivamente svuotato da una serie di norme aggiuntive che integravano, sospendevano o modificavano parti del Testo Unico. Il blocco di novità più importanti fu introdotto con la legge Tupini del 1949 che reintroduceva sistemi di compartecipazione a tributi erariali in sostituzione di tributi locali aboliti o riformati. In questo modo gli enti locali sono passati da un regime di finanza autonoma ad uno di sovvenzioni statali vincolate ad impieghi specifici. Si è creata quella che è stata chiamata la “finanza di trasferimento zoppa”: da un lato infatti il governo ha continuato a concepire il proprio intervento come temporaneo e straordinario (evitando di ripianare i deficit di bilancio e chiamando la Cassa Depositi e Prestiti a sopperire con mutui), dall’altro gli enti locali non hanno saputo aumentare la copertura finanziaria. Il sistema delle sovvenzioni ha finito per scoraggiare la prudenza e la responsabilità, premiando al contrario i comportamenti più indisciplinati. Si è così alimentata l’irresponsabilità degli enti locali, che si sono abituati a vivere al di sopra dei propri mezzi e hanno sostituito in maniera crescente le entrate proprie con flussi finanziari provenienti dall'erario, accompagnati da vincoli e controlli sempre più blandi.
Il decentramento amministrativo ha completato l’opera, producendo peraltro risultati a dir poco sorprendenti, ai limiti del paradosso: infatti alla creazione di strutture decentrate e autonome è corrisposta l’esautorazione fiscale degli enti locali, privati di qualsiasi potere impositivo, e la riscossione delle entrate e la loro ripartizione dal centro.
4. La riforma del 1973-74 – Il lungo e tormentato processo destinato a portare alla elaborazione di una riforma organica del sistema tributario prese le mosse dall’insediamento di una commissione di studio presso il Ministero delle Finanze nel settembre del 1962 e si concluse con l’approvazione del nuovo ordinamento nell’ottobre 1971, dopo un iter parlamentare durato quattro anni (1967-71). L’instabilità politica e la delicata situazione economica di quegli anni consigliò di ritardare ulteriormente l’entrata in vigore della riforma al primo gennaio 1973 (riforma delle imposte indirette) e al primo gennaio 1974 (riforma delle imposte dirette). Il primo gennaio 1973 entrò in vigore anche il riordino delle entrate tributarie degli enti locali.
Improntata a principi di unitarietà, chiarezza e semplicità la riforma del 1973-74 assimilava il nostro sistema tributario a quello dei principali Paesi europei. Dal punto di vista del gettito la riforma diede lusinghieri risultati: le entrate tributarie passarono nel volgere di pochi anni dal 32 al 35% del prodotto interno lordo, nonostante il permanere di un elevato margine di evasione. Determinò inoltre un significativo spostamento del peso fiscale dalle imposte indirette alle imposte dirette: fra 1974 e 1981 il contributo delle prime al complesso delle entrate tributarie diminuì in termini percentuali dal 30% al 23%, mentre il gettito delle seconde salì da meno del 20% ad oltre il 30%.
La novità più rilevante introdotta dalla riforma fu tuttavia la completa abolizione dei tributi locali, una scelta destinata a rivelarsi assai infelice. L'effetto ultimo della riforma fu infatti l'accentramento nello Stato della funzione impositiva e la creazione di una finanza locale derivata, priva cioè di risorse proprie. In contraddizione con il contestuale decentramento di poteri alle Regioni e il concomitante potenziamento delle autonomie locali la riforma eliminò del tutto le imposte autonome degli enti locali a favore di una finanza basata sui trasferimenti. Centralizzando l'imposizione, la riforma eliminò qualsiasi imposta locale, al punto che le stesse Regioni rimasero prive di capacità impositiva propria di qualche significato. L’autonomia delle amministrazioni locali fu quindi pericolosamente circoscritta al solo versante della spesa.
Il sistema misto che si era venuto disegnandosi fra 1949 e 1973 fu abbandonato per una finanza di trasferimento integrale. Questo passaggio non può essere considerato responsabile di tutti i guasti e gli squilibri di una finanza locale storicamente molto eterogenea, ma ha certo contribuito alla accentuazione più che alla riduzione degli scompensi. Il governo centrale ha voluto accentuare il controllo sulle entrate, stabilendo in verità un vero e proprio monopolio, nella illusione di potere monitorare e contenere anche la dinamica della spesa. In realtà così non è stato e il ragguardevole aumento del gettito prodotto dalla riforma tributaria è stato rapidamente inghiottito da un aumento complessivamente ancora più sostenuto delle spese. La politica di deficit spending si affermò tanto a livello centrale quanto a livello degli organismi territoriali. In assenza di vincoli di bilancio cogenti lo Stato si rivelò del tutto incapace di controllare tanto la dinamica ascendente della spesa corrente quanto l'accumularsi dei disavanzi degli enti locali. La ripartizione delle risorse dal centro ha determinato sperequazioni e arbitrii, gli enti locali hanno perso autonomia, anziché guadagnarne, mentre l’autorità centrale ha visto ridursi la capacità di tenere sotto controllo la spesa pubblica. Lo stato è diventato così prestatore di ultima istanza degli enti locali, un ruolo che è costato carissimo a tutta la collettività, perché finanziato in modo prevalente attraverso l’espansione del debito pubblico.
In pratica la riforma tributaria ha azzerato l'area di applicazione dei tributi locali compensandola con l'attribuzione di entrate da parte dello Stato, sostitutive del gettito degli aboliti tributi comunali. Il sistema si caratterizzava per una maggiore incertezza delle risorse, che erano derivate, e quindi della copertura delle spese. Il metodo di distribuzione dei trasferimenti non era a sua volta esente da critiche: esso si basava sul criterio della spesa storica, quale parametro di riferimento delle erogazioni statali, che in assenza di correttivi favoriva la cristallizzazione di differenze anche notevoli tra i diversi enti. Si è cercato di ovviare a questo problema con una politica perequativa attraverso l’istituzione di un apposito fondo che, senza toccare le attribuzioni storiche, sovvenzionava ulteriormente gli enti con una spesa corrente pro-capite inferiore alla media nazionale.
I provvedimenti degli anni successivi hanno potentemente contribuito al sorgere di ulteriori disfunzioni burocratiche. In assenza di vincoli di bilancio cogenti, gli sforzi compiuti nel corso degli anni ‘80 sono stati rivolti in prevalenza a condizionare i comportamenti di spesa frapponendo ostacoli burocratici, rendendo complesse le procedure, con l'intento di rallentarne la dinamica espansiva. A tal fine sono stati introdotti vari meccanismi: l'indicazione di tetti settoriali, il carattere provvisorio dei provvedimenti, criteri di valutazione dei progetti e vincoli alle assunzioni di personale. Il risultato complessivo è stato soprattutto di complicare l'approccio burocratico con l’estensione del grado di dettaglio delle norme, senza peraltro riuscire a contenere la lievitazione della spesa corrente. L'unico provvedimento di qualche efficacia è stata l'introduzione obbligatoria di tariffe minime a parziale copertura dei costi di alcuni servizi.
Ci si può chiedere quali vantaggi l'erario si attendesse dalla riforma del 1973-74. Studi condotti sull’andamento delle entrate statali e dei trasferimenti agli enti locali rivelano che le prime crebbero più in fretta delle seconde, di conseguenza il governo “lucrava” la differenza e aveva quindi ragione di aspettarsi un guadagno dalla trasformazione del sistema da un meccanismo ibrido di trasferimento parziale ad un meccanismo di trasferimento integrale. Nel complesso si può tuttavia affermare che il calcolo si rivelò errato perché la dilatazione della spesa annullò il beneficio di un maggior gettito. Inoltre l'accentramento delle entrate accompagnato dal decentramento delle decisioni di spesa non ha favorito il raggiungimento di un equilibrio, anzi ha favorito la deresponsabilizzazione degli enti locali. Regioni, province e comuni si sono trasformati essenzialmente in enti di spesa, privi di risorse proprie. Per afferrare il paradosso, si pensi che alla fine degli anni ‘80 le Regioni spendevano da sole circa il 10% del prodotto interno lordo e avevano competenza su settori cruciali quali la sanità, l’agricoltura, i lavori pubblici, l’urbanistica. L’assenza di controlli efficaci e di responsabilità impositiva ha indotto gli amministratori a spendere sempre fino al tetto massimo consentito senza doverne rispondere, mentre la provvisorietà delle norme ha fornito un facile alibi alla mancanza di programmazione.
Lo squilibrio strutturale della finanza pubblica italiana è rivelato dall'indicatore che per definizione riassume l'accumularsi di questo squilibrio: il debito pubblico. La crescita impetuosa del debito pubblico riassume tanto le insufficienze di funzionamento del sistema politico quanto i problemi della finanza pubblica. Fra 1975 e 1994 l’incidenza del debito sul PIL è raddoppiata, passando da 63,6% a 124,7% (tab. 2). Dopo il 1995 la quota si è prima stabilizzata, poi ha cominciato a ridursi, ma al prezzo di una dura politica di austerità. Le conseguenze della forte dilatazione del debito pubblico sono stati molteplici. In primo luogo, il pagamento degli interessi è diventata una delle voci più rilevanti di spesa pubblica con un duplice indesiderabile effetto di aumentare la spesa e irrigidirne la struttura. In secondo luogo, si è determinata una distorsione delle scelte di investimento, rendendo concorrenziale a famiglie e imprese la sottoscrizione di titoli del debito pubblico al posto di investimenti direttamente produttivi.
Tab. 2 - Rapporto debito pubblico/PIL
|
1975 |
1982 |
1990 |
1995 |
1998 |
2000 |
2002 |
Italia |
63,6 |
76,7 |
97,2 |
123,8 |
116,4 |
110,5 |
110,3 |
Unione Europea |
|
38,0 |
54,4 |
70,2 |
|
64,1 |
63,0 |
5. L'evoluzione della finanza locale negli anni '90 - Gli anni novanta hanno rappresentato una sorta di redde rationem per la finanza pubblica italiana che ha visto l'avvio di cambiamenti radicali nei diversi ambiti di intervento pubblico. La finanza locale è stata oggetto di una vera e propria “rivoluzione copernicana”, con l'abbandono della finanza derivata degli anni '80. Da un lato gli enti locali sono stati resi più responsabili dei propri bilanci attraverso l'individuazione di specifiche fonti di entrata a copertura delle spese, con propri margini di manovra e assunzione di responsabilità; dall'altro lo Stato ha rivisto il proprio ruolo di concorso alle spese degli enti locali riducendo progressivamente il proprio intervento attraverso trasferimenti ad un ruolo di supplenza volto a garantire determinati livelli minimi di servizi su tutto il territorio nazionale.
La strada verso l’autonomia impositiva e la responsabilità finanziaria degli enti locali è stata imboccata sulla scorta della Carta Europea dell’autonomia locale sottoscritta dall’Italia il 30 dicembre 1989. La prima revisione delle norme che regolano la vita degli enti locali è stata effettuata con l’emanazione della legge 8 giugno 1990 n.142 "ordinamento delle autonomie locali", la quale ha fissato i criteri generali del nuovo assetto finanziario. Il decreto legislativo n.507/93 ha dato effettivo inizio al riordino della finanza locale. Questo decreto, recante la nuova disciplina in materia di entrate ha conferito agli enti locali cespiti certi e ha garantito un certo grado di libertà d'azione e di autonomia normativa. Si tenga comunque presente che si tratta di entrate istituite con legge statale sull’intero territorio nazionale. Gli enti locali hanno assunto la competenza in merito all'accertamento e alla riscossione, i margini di manovra sono limitati alle aliquote, alle detrazioni e alle esenzioni.
Uno dei segni più tangibili di inversione di rotta in materia di finanza locale è la ricostituzione dell’autonomia delle finanze comunali, la cui chiave di volta è stata l'attribuzione nel 1993 dell'imposta immobiliare, l'ICI. Il gettito di questa imposta ha rappresentato mediamente negli ultimi anni circa un quarto delle entrate correnti dei comuni italiani. Dal 1999 si è aggiunta la possibilità di introdurre una addizionale all'Irpef. Questa facoltà ha avuto grande successo ed è stata deliberata nel 2002 da oltre 4.000 Comuni e ha riguardato più del 70% della popolazione italiana.
Dalla metà degli anni '90 le Regioni e i Comuni hanno potuto contare tanto su tributi propri quanto su addizionali su tributi governativi e compartecipazioni a imposte nazionali. A titolo esemplificativo, nel 2002 le Regioni si sono finanziate con il gettito dei seguenti tributi:
tributi propri
- imposta regionale sulle attività produttive (Irap)
- tassa automobilistica regionale
- tassa regionale per il diritto allo studio universitario
- tassa speciale sui rifiuti solidi
sovrimposte
- addizionale Irpef
compartecipazioni
- compartecipazione all'Iva
- compartecipazione all'accisa sulla benzina
Le principali fonti di finanziamento dei Comuni sono state le seguenti:
tributi propri
- tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu)
- imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni
- tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap)
- imposta comunale sugli immobili (Ici)
sovrimposte
- addizionale Irpef
L’autonomia comporta maggiori responsabilità e l’assunzione di rischi in proprio. Col superamento del sistema di copertura statale dei disavanzi degli enti locali è emersa l'esigenza di riportare in equilibrio situazioni di grave dissesto finanziario. A partire dal 1989 la normativa ha previsto sia meccanismi di risanamento finanziario attraverso l'autofinanziamento o attraverso l'intervento straordinario dello Stato. In un passaggio successivo, nel 1993, la procedura sul dissesto è stata assimilata al fallimento per le imprese regolate dal diritto privato con liquidazione percentuale dei debiti accumulati e risanamento della gestione finanziaria.
Dal 1994 gli enti territoriali possono emettere obbligazioni proprie, e sebbene il ricorso a questa fonte di finanziamento sia finora rimasto circoscritto a non più del 2% dei Comuni italiani, si tratta di uno strumento importante per consolidare un sistema di finanza locale autonoma.
Il susseguirsi di interventi legislativi in materia di attribuzioni e competenze dei governi locali fa sì che l'intera materia continui a presentarsi in evoluzione. Sono però chiare le linee di fondo della trasformazione in corso: l’incremento delle entrate tributarie e le riduzioni dei trasferimenti evidenziano che è stato ormai compiuto il passaggio cruciale da una finanza locale essenzialmente derivata, dominante fino all'inizio degli anni novanta, a un impianto di finanza locale autonoma e responsabile. Gli enti locali sono divenuti titolari di un numero molto elevato di tributi propri che apportano un notevole flusso di entrate attraverso le quali fronteggiare le uscite ed adempiere alle proprie funzioni. I trasferimenti erariali non sono stati aboliti ma hanno assunto una funzione compensativa e non più sostitutiva delle entrate locali. Fino all’inizio anni 90 i trasferimenti costituivano la maggiore entrata delle amministrazioni locali. Alla fine degli anni ’80 i trasferimenti rappresentavano circa l’80% delle entrate complessive, mentre le entrate proprie non superavano il 10%. Nel corso degli anni ’90 a seguito del riassetto della finanza locale si è verificata una forte correzione: i trasferimenti si sono progressivamente ridotti mentre le entrate tributarie proprie hanno registrato un incremento imponente, tanto che nel 2001 costituivano la voce prevalente delle entrate correnti portate a bilancio dal complesso delle amministrazioni locali (tab. 3 e Fig. 5)
Tab. 3 Conto consolidato delle amministrazioni locali (miliardi di lire)
Voci |
1980 |
1986 |
1992 |
1997 |
2001 |
Entrate |
|
|
|
|
|
Entrate tributarie proprie |
2.039 |
11.682 |
31.493 |
68.845 |
149.788 |
Trasferimento da Stato E altri enti pubblici |
13.543
|
85.132 |
140.958 |
143.653 |
130.284 |
Altre entrate |
2.413 |
13.469 |
26.761 |
27.466 |
35.341 |
|
|
|
|
|
|
Totale entrate correnti |
17.995 |
108.283 |
199.212 |
240964 |
315.413 |
Fonte. Relazioni della Banca d’Italia
Bibliografia di riferimento:
C. Arena, Finanza Pubblica, Torino 1963.
G. Brosio e C. Marchese, Il potere di spendere. Economia e storia della spesa pubblica dall'unificazione ad oggi, Bologna 1986.
G. Brosio e G. Lepri, Stato e Finanza, in M. Firpo, N. Tranfaglia e P.G. Zunino (a cura di), Guida all'Italia contemporanea 1861-1997, Milano 1998.
D. Franco, L'espansione della spesa pubblica in Italia, Bologna 1993.
P. Frascani, Finanza, economia ed intervento pubblico dall'unificazione agli anni Trenta, Napoli 1988.
I. Musu, Il debito pubblico, Bologna 1998.
F.A. Repaci, La finanza pubblica italiana nel secolo 1861-1960, Bologna 1962.
R. Romanelli, Il comando impossibile. Stato e società nell'Italia liberale, Bologna 1988.
S. Rossi, La politica economica italiana 1968-2003, Roma-Bari 2003.
F. Volpi, Le finanze comunali di un grande centro urbano, Milano 1959.
V. Zamagni, Dalla periferia al centro, Bologna 1990.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
Conto consolidato delle amministrazioni locali (1986-2001)

Fig. 5
fonte: www.ecofo.unibo.it
- Fine articolo Finanza tutto di tutto
Capitolo 2
2.1.-Premessa.
2.2.-Stock e flusso. 2.2.1.-Nozioni. 2.2.2.-Stato patrimoniale. Inventario. 2.2.3.-Conto economico. 2.2.4.-Rendiconto finanziario. Prospetto delle variazioni del patrimonio netto.
2.3.-Capitale e altre nozioni di stock. 2.3.1.-Diverse nozioni di capitale. 2.3.2.-Nozioni di liquidità, di esigibilità e di solvibilità. 2.3.3.-Capitale nei suoi impieghi. Attività correnti e attività immobilizzate. 2.3.4.-Capitale fonte di finanziamento. Capitale di rischio, capitale di terzi, capitale intermedio. 2.3.5.-Passività correnti e passività a medio-lungo termine. Debiti a breve e debiti a medio-lungo termine. 2.3.6.-Capitale circolante netto (working capital). 2.3.7.-Le diverse nozioni di “fondo”. 2.3.8.-Patrimonio.
2.4.-Ricavi e costi e altre nozioni di flusso. 2.4.1.-Ricavi e altre nozioni di flusso. 2.4.2.-Due grandi nozioni di costo: costo delle risorse impiegate e costo-opportunità. 2.4.3.-Costi fissi, variabili, semi-variabili, totali. Chunky cost. 2.4.4.-Costi medi e costi marginali. Costi comuni, congiunti, connessi. 2.4.5.-Altre nozioni utili di costo: di esercizio, storico, corrente, standard. 2.4.6.-Costo e valore.
2.5.-Aziende e organizzazioni profit e not profit oriented. 2.5.1.-Nozione di azienda. 2.5.2.-Organizzazioni profit e not profit oriented.
2.6.-Nozioni peculiari di “gestione” nell’analisi di bilancio delle imprese. 2.6.1.-Riclassificazioni di stock e flussi per aree di attività nei bilanci delle imprese. 2.6.2.-Nozione di gestione fiscale.
2.7.-Complementi di filologia. 2.7.1.-Premessa. 2.7.2.-Amministrazione, management, organizzazione, gestione. 2.7.3.- Banca. 2.7.4.- Borsa. 2.7.5.-Contabilità, contabile, ragioneria e ragioniere. 2.7.6.-Controllo. 2.7.7.-Finanza. 2.7.8.-Organizzazionbe. 2.7.9.-Responsabilità, accountability, answerability, liability. 2.7.10.-Strategia, politica, tattica.
Capitolo 2
Alcuni Concetti Comuni
Capitolo 2.-Alcuni concetti comuni
2.1.-Premessa
2.2.-Stock e flusso
2.2.1.-Nozioni
2.2.2.-Stato patrimoniale. Inventario
2.2.3.-Conto economico
2.2.4.-Rendiconto finanziario. Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
2.3.-Capitale e altre nozioni di stock
2.3.1.-Diverse nozioni di capitale
2.3.2.-Nozioni di liquidità, di esigibilità e di solvibilità
2.3.3.-Capitale nei suoi impieghi. Attività correnti e attività immobilizzate
2.3.4.-Capitale fonte di finanziamento. Capitale di rischio, capitale di terzi, capitale intermedio
2.3.5.-Passività correnti e passività a medio-lungo termine. Debiti a breve e debiti a medio-lungo termine
2.3.6.-Capitale circolante netto (working capital)
2.3.7.-Le diverse nozioni di “fondo”
2.3.8.-Patrimonio
2.4.-Ricavi e costi e altre nozioni di flusso
2.4.1.-Ricavi e altre nozioni di flusso
2.4.2.-Due grandi nozioni di costo: costo delle risorse impiegate e costo-opportunità
2.4.3.-Costi fissi, variabili, semi-variabili, totali. Chunky cost
2.4.4.-Costi medi e costi marginali. Costi comuni, congiunti, connessi
2.4.5.-Altre nozioni utili di costo: di esercizio, storico, corrente, standard
2.4.6.-Costo e valore
2.5.-Aziende e organizzazioni profit e not profit oriented
2.5.1.-Nozione di azienda
2.5.2.-Organizzazioni profit e not profit oriented
2.6.-Nozioni peculiari di “gestione” nell’analisi di bilancio delle imprese
2.6.1.-Riclassificazioni di stock e flussi per aree di attività nei bilanci delle imprese
2.6.2.-Nozione di gestione fiscale
2.7.-Complementi di filologia
Capitolo 2.-Alcuni concetti comuni
2.1.-Premessa
1.-Nei capitoli seguentiverranno utilizzate più volte alcuni concetti (stock e flusso, capitale, liquidità, costi e ricavi e altre) che è utile definire subito una volta per tutte. Questi e altri concetti, definiti nei singoli capitoli, saranno utilizzati con le loro relazioni per spiegare gli argomenti trattati.
2.-Definire un concetto vuol dire spiegare in termini concisi, appropriati, non ingannevoli il significato linguistico con cui esso e le sue relazioni con gli altri concetti sono convenzionalmente utilizzati in un dato ambiente. Lo stesso termine e la stessa espressione possono avere significati diversi nella stessa disciplina (si pensi ai molti significati della parola “capitale”), a seconda della disciplina (capitalizzazione nella tecnica delle assicurazioni è un concetto diverso da quello del linguaggio di borsa) e, purtroppo, anche a seconda degli autori. La rete di concetti contenuta nel nostro cervello è indispensabile per il ragionamento in quanto solo attraverso di essi e le loro relazioni, seguendo certe procedure, è possibile fare classificazioni ed estrarre misure che aiutano a descrivere i fatti e a comprenderli per giudicare e decidere.
3.-Le procedure sono tecniche e formalità con cui le informazioni vengono raccolte, elaborate, coordinate e comunicate nelle fasi di un processo cognitivo, decisorio o esecutivo di qualsiasi lavoro, amministrativo, produttivo o di scambio. Le tecniche applicano modelli, impiegano numeri, algoritmi matematici e statistici, vengono ormai per lo più svolte con l’aiuto del computer e si concludono con una risposta sintetica: una o più misure espresse con numeri, graduatorie, sequenze ordinali ecc. Le procedure possono essere lasciate alla determinazione della scienza e della pratica. In molti casi avviene così. Però nel management alcune tecniche e molte formalità sono istituzionalizzate (per legge, o per autoregolamentazione), come capita per esempio nella formazione del bilancio.
4.-Le misure possono essere soltanto ordinali, oppure cardinali. Le prime ordinano i fatti per gradi di “maggiore” o “minore”. È il tipico procedimento di classificazione delle preferenze a partire dalle opzioni più gradite scendendo via via a quelle che lo sono meno. Il procedimento non dice, però, di quanto un’opzione sopravanza quella successiva. Le misure cardinali danno, invece, grandezze e indici numericamente definiti e possono essere assolute o relative.
5.-Una misura cardinale assoluta dà, secondo un certo metro, la quantità di un attributo di un fenomeno: lunghezza, peso, valore ecc. Il metro non è unico, è convenzionale e deve essere sempre dichiarato. Per ricordare qualcuno dei metri alternativi esistenti, la lunghezza si può misurare in centimetri e in inches, il peso in chilogrammi e in pounds, il valore in dollari, in euro o in franchi svizzeri. In materia finanziaria, patrimonio netto, capitale circolante netto, immobilizzazioni nette sono esempi di misure assolute di stock, fatturato, margine operativo lordo, risultato operativo, risultato ante imposte, utile netto, o perdita netta di misure assolute di flusso. La misura assoluta è necessaria quando si vuol conoscere, per esempio, le dimensioni di un’impresa e il suo inserimento nei mercati (attraverso il fatturato, le ripartizioni di questo, il numero dei dipendenti ecc.), quanti capitali sono necessari per realizzare un certo investimento, quanti utili si possono distribuire, quanto si deve rimborsare per estinguere un debito anticipatamente ecc. In economia e in finanza, nella maggior parte dei casi questo tipo di misure sono espresse in valor col metro di una moneta. La misura cardinale assoluta diventa ingannevole quando non tiene conto di circostanze importanti per la decisione: l’utile di 100.000 euro di un investimento è meno di un utile di 1.000.000 di euro ricavato da un altro investimento, ma se i capitali richiesti sono stati rispettivamente di 1.000.000 euro e di 20.000.000 euro, aver scelto il secondo investimento è stato un cattivo affare avendo dato un rendimento del 2,5%, contro il 10% del primo (immobilizzo di risorse a parte).
7.-Indici. Percentuali. Numeri indice. Una misura cardinale relativa consiste, invece, in rapporti tra grandezze (solitamente due). Può essere rappresentata da un indice, denominato anche quoziente, rapporto caratteristico, indicatore, parametro (in medicina) e in altro modo, oppure da una percentuale o da un numero indice.
a)Gli indici sono molto usati per misurare l’efficienza, né più né meno come fanno gli ingegneri con le macchine. Ne sono esempi i rapporti fatturato/dipendente, vendite per superficie dei locali di vendita, viaggiatori/km, tonnellate/km. Altre volte gli indici sono più simili a coefficienti come avviene con le misure unitarie che rispondono a domande del tipo: quanto costa qualcosa al chilo, al pezzo ecc.? (in questo caso il coefficiente è il prezzo). In contabilità e finanza sono solitamente denominati in inglese ratios (rapporti) e sono numerosi. I più noti sono raggruppabili in:
test di redditività: p.e. il roi (return on investment) per la misura del rendimento del capitale investito o l’eps (earnings per share) per l’utile per azione;
test di liquidità: p.e. l’acid test (o quick ratio) per misurare la capacità di un’azienda di rimborsare i debiti che scadranno entro un anno (si dividono i crediti a breve più il denaro in cassa per i debiti a breve e il rapporto deve essere superiore a 1 per indicare buon stato di salute);
test di solvibilità dato dal rapporto tra le passività totali e il patrimonio netto;
test del giudizio del mercato (di borsa): p.e. il p/e (price/earnings ratio, rapporto tra quotazione e eps, cioè l’utile per azione, oppure tra quotazione e dividendo unitario).
Specie in economia e in sociologia i coefficienti prendono il nome di indicatori (automobili per abitante, reddito prodotto per abitante ecc.) e misurano ciascuno un fenomeno sociale di un Paese, anche per fare confronti con altri e per giudicare del suo stato di benessere. Parametri sono detti nei contratti bancari e finanziari certi tassi o altri indici di riferimento cui è collegato l’andamento della remunerazione, o del costo, dell’operazione: in un mutuo a tasso variabile il parametro può essere l’Euribor (tasso interbancario medio tra le grandi banche europee rilevato giornalmente) al quale la banca aggiunge un differenziale (spread), più o meno intorno all’1,2% e al 2%, per determinare il tasso da applicare al cliente sulla rata in scadenza. In medicina, parametri sono gli indici che misurano le condizioni bio-fisiche (pressione sanguigna, uricemia, glicemia, azotemia ecc.).
b)Le percentuali sono la misura del rapporto di una parte al tutto facendo il tutto pari a 100 ed esprimendo la parte in per cento col simbolo %. In casi di entità molto piccole, la base è fatta pari a 1.000 specificandolo la misura col simbolo ‰ (per le commissioni bancarie e finanziarie) e, specialmente nelle applicazioni scientifiche e tecniche, pari a 10.000, 100.000 e anche a numeri più grandi. Le percentuali sono la misura migliore della composizione di un insieme, delle variazioni nel tempo di un fenomeno e del rendimento o del costo di un fattore (rendimento di un titolo o di un investimento, costo del capitale, tasso di interesse, tasso di sconto ecc.).
c)I numeri indici sono usati per descrivere l’evoluzione nel tempo di un fenomeno, ovvero per comparare più fenomeni omogenei tra di loro. Il meccanismo di calcolo consiste nell’assumere come denominatore del rapporto un dato termine, detto base e nel mettere al numeratore gli altri termini. Più spesso gli indici sono a base fissa (si assume come tale un certo termine e non lo si modifica più finché l’indice è mantenuto in vita), ma vengono talvolta calcolati anche indici a base mobile (per esempio quando si fa il rapporto di un termine di una serie col termine che lo precede). Si calcolano numeri indice semplici, relativi a un unico fenomeno (per esempio il prezzo di una materia prima) e numeri indici sintetici (o composti), che aggregano più fenomeni con certe tecniche statistiche (ce n’è più di una). Tipici numeri indici sintetici noti a tutti sono l’indice del costo della vita e gli innumerevoli indici di borsa.
2.2.-Stock e flusso
2.2.1.-Nozioni
1.-In ogni studio e in ogni progetto occorre sempre tenere distinte le grandezze che rappresentano uno stock da quelle che rappresentano un flusso. Con lo stock, o fondo, o situazione, si misura la grandezza di qualcosa in un dato istante, con il flusso si misura la variazione di uno stock in un dato periodo di tempo. L’immagine di una vasca e di un rubinetto permette esprimere bene i due concetti: stock sono i litri d’acqua contenuta nella vasca a un dato istante, flusso è la quantità d’acqua immessa o emessa da un rubinetto da un certo istante a un altro (litri per secondo, per minuto ecc.). Fondo e flusso sono due concetti fondamentali per l’analisi economica e finanziaria. Il capitale è sempre uno stock, mentre sono un flusso l’investimento annuo (dal 1°.1 al 31.12) che viene accumulato al capitale o l’interesse che questo frutta. Capitale, ricchezza, patrimonio, accantonamento, credito, debito, saldo di cassa sono esempi di concetti-fondo; reddito, costo, ricavo, guadagno, perdita, riscossione, pagamento lo sono di concetti-flusso. Per conoscere lo stato di salute di un’organizzazione è necessario l’esame di stock e di flussi economici e finanziari attraverso i rendiconti (statements): stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni del patrimonio netto. I primi due, insieme alla nota integrativa, costituiscono il “bilancio” di cui il codice civile sono (art. 2423) prescrive la redazione e la pubblicazione alle società. Il rendiconto finanziario è fatto obbligatorio dallo ias* 1 insieme allo stato patrimoniale, al conto economico, al prospetto delle variazioni del patrimonio netto. Ogni documento ha un suo obiettivo specifico.
2.2.2.-Stato patrimoniale. Inventario
1.-Stato patrimoniale (balance sheet) è la situazione del valore accertato o stimato delle attività e delle passività (beni materiali e immateriali, titoli, crediti e debiti) alla fine di un esercizio (generalmente al 31 dicembre di ogni anno o, meglio detto, ma per pedanteria, alle ore 24 del 31 dicembre) o al termine di qualsiasi periodo convenzionale convenuto. Riassume da che cosa sono formate e da quale fonte sono ottenute a una certa data le risorse dell’organizzazione Stato patrimoniale è, in senso proprio, la denominazione di uno dei due grandi conti riassuntivi (l’altro è il conto economico) con cui si chiude la contabilità tenuta con un sistema completo di rilevazione, in particolare la contabilità generale (coge). Le organizzazioni che non hanno un impianto di contabilità generale provvedono alla stesura dello stato patrimoniale (e del conto economico) procurando di stendere a fine esercizio un inventario generale a valore.
2.-L’inventario (inventory)è il risultato di una procedura di inventariazione che consiste nella ricerca e ricognizione dei beni da inventariare, nella loro classificazione e descrizione in termini qualitativi e quantitativi fisico-tecnici e, ma non necessariamente, nella loro misura in valore monetario. Tutte queste operazioni si intendono riferite a un’unica data, sebbene richiedano del tempo e delle stime approssimate. L’inventario può essere generale, nel qual caso include tutte le attività e tutte le passività, o parziale (i piccoli commercianti, per esempio, lo limitano a fine anno al solo magazzino), annuale (fatto alla chiusura dell’esercizio) o straordinario (fatto in qualunque momento si rende necessario), quantitativo (non monetario) o a valore, analitico descrittivo o sintetico. L’inventario può essere redatto per diversi obiettivi ed è quindi detto: di esercizio (o di funzionamento) se l’azienda continuerà in futuro la sua attività nell’assetto attuale (azienda avviata, going concern), di cessione, di fusione, di liquidazione, di consegna e di riconsegna. Le contingenze determinano il contenuto del concetto.
3.-Il codice civile (artt.2214 e 2217) fa obbligo di redigere l’inventario da tenere su un apposito libro degli inventari, a tutte le imprese, con l’esclusione delle imprese agricole e dei piccoli imprenditori. L’inventario deve essere compilato all’inizio dell’attività (inventario di costituzione) e successivamente ogni anno (inventario di esercizio). L’inventario si chiude “con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite”, dice la vecchia dizione conservata dall’art. 2217 c.c. Per le società i due documenti sono denominati rispettivamente stato patrimoniale e conto economico, che insieme alla nota integrativa, costituiscono il bilancio (art. 2423). Per le organizzazioni che sono dotate di contabilità generale la tenuta del libro degli inventari è facilitata e sono evitate, o alquanto ridotte, le procedure di inventariazione.
4.- Attivo e attività, passivo e passività. Nella forma canonica al pubblico uno stato patrimoniale è presentato, di solito, con due colonne contrapposte. La colonna di sinistra è quella dell’attivo e quella di destra del passivo. Attivo e il sinonimo attività (assets) indicano qualunque bene, materiale o immateriale e qualunque credito appartenente al soggetto cui il bilancio si riferisce. Passivo e il sinonimo passività (liabilities) indicano, in senso proprio, i debiti verso terzi già liquidati e, quindi, certi nell’ammontare e per la data di scadenza e quanti altri potranno sopravvenire con certezza o solo probabilmente in futuro, anche se incerti nell’ammontare e per la data. Nelle organizzazioni che stanno in piedi le attività superano le passività e la differenza costituisce il patrimonio netto (stockholders’ equity) che viene iscritto a bilancio nella colonna del passivo. Il caso contrario, cioè l’eccedenza delle passività sulle attività denota l’incapacità assoluta di far fronte alle obbligazioni. Se non si prendono provvedimenti (ricapitalizzazione, ristrutturazione) presto si manifesterà uno stato di insolvenza (+ § 2.3.2) e sarà necessario portare i libri in tribunale. L’incremento o la diminuzione del patrimonio netto da un esercizio all’altro misura l’effetto della gestione nel periodo. Così come la colonna di sinistra è denominata “attivo”, per estensione si denomina l’intera colonna di destra con la parola “passivo”, ma non con la parola “passività”, che conserva il significato ristretto. In questo senso esteso, il totale del passivo è la somma delle passività e del patrimonio netto. In inglese la colonna dell’attivo è detta assets e quella del passivo liabilities and stockholders’ equity.
2.2.3.-Conto economico
1.-Il conto economico (income statement), nelle imprese, è la rappresentazione sintetica dei flussi che nell’esercizio (solitamente di un anno per le imprese in funzionamento) determinano l’utile netto (o la perdita) da cui deriva l’aumento (o la diminuzione) del valore del patrimonio netto. La stessa voce si trova, perciò, iscritta con lo stesso importo nel passivo dello stato patrimoniale (+ tab. 2). Questo procedimento analitico è abbastanza recente. Fino all’Ottocento (e anche dopo) l’utile o la perdita dell’esercizio erano calcolati come saldo tra variazioni (mutazioni) positive e negative del patrimonio e, da chi non aveva una contabilità generale, come differenza tra il patrimonio netto (+ § 2.3.7) di due inventari successivi (patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio meno quello alla chiusura dell’esercizio precedente).
2.-L’utile netto rappresenta il reddito netto prodotto nell’esercizio. Il conto economico era rappresentato un tempo con due colonne contrapposte: sulla colonna di sinistra venivano iscritte le componenti positive di reddito, su quella di destra le componenti negative. Oggi il codice civile (art. 2425) prescrive la rappresentazione in forma scalare con cinque sezioni poste l’una sotto l’altra, ciascuna chiusa col saldo delle sue componenti positive e negative. La prima sezione elenca il valore della produzione con i ricavi e gli altri flussi positivi rilevati e i costi sostenuti per realizzarla e si chiude col saldo delle due componenti. La seconda sezione determina il saldo tra proventi e oneri finanziari, la terza quello delle rettifiche di valore di attività finanziarie, la quarta quello tra proventi e oneri straordinari. La somma dei saldi delle quattro sezioni porta al risultato di esercizio prima del calcolo delle imposte e da questo si giunge infine all’utile o alla perdita dell’esercizio sommando algebricamente le imposte sul reddito e le rettifiche e gli accantonamenti compiuti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
2.2.4.-Rendiconto finanziario. Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
1.-Gli importi che compaiono nel conto economico non misurano flussi di cassa avvenuti nell’esercizio. Le vendite fatte a credito non apportano intanto contante in cassa. Similmente, i costi riportati nel conto economico non corrispondono necessariamente a uscite di cassa, poiché le risorse relative possono essere pagate in un esercizio diverso da quello in cui sono state acquisite o impiegate. Certe poste sono solo rettifiche contabili per adeguare il valore di attività a quello del mercato, o per rilevare svalutazioni dovuti a rischi di insolvenza dei debitori, o per tener conto di eventi futuri solo probabili che potrebbero determinare costi di entità ancora incerta. Per questi motivi l’utile netto, o la perdita netta, non corrispondono, di regola, alla variazione del fondo di cassa del periodo. Un’impresa può guadagnare moltissimo ed essere costretta a chiudere non avendo denaro sufficiente per fare fronte alle obbligazioni. Il rendiconto finanziario (statement of cash flow) è un documento, regolato dallo ias* 7, che riassume i flussi di cassa determinato nell’esercizio dalle diverse attività ed è considerato da alcuni analisti come il rendiconto più importante.
2.-Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto (statement of changes in equity) espone il dettaglio delle variazioni registrate dal patrimonio nell’esercizio.
2.3.-Capitale e altre nozioni di stock
2.3.1.-Diverse nozioni di capitale
1.-Nel significato corrente, proprio anche della matematica finanziaria, capitale indica la somma messa a frutto (per esempio in un deposito di risparmio o in obbligazioni) e che si distingue dagli interessi che produce. Dal punto di vista economico “capitale” è il valore monetario dei beni anticipati per un’attività produttiva. In questo senso è il risultato dell’accumulazione di investimenti compiuti nel tempo, dedotti i deperimenti e le distruzioni, dato che i beni in cui è stato investito non sono eterni. Capitale sociale è l’importo, specificato nell’atto costitutivo di una società ed espresso in moneta legale*, del valore nominale delle quote e delle azioni sottoscritte dai soci, anche se versate solo in parte. Nei bilanci delle società il capitale sociale è iscritto nel passivo dello stato patrimoniale separatamente dalle riserve e dall’utile di esercizio. Nelle organizzazioni not profit oriented (+ § 2.6)e negli enti pubblici che non hanno veste societaria e, quindi, che non hanno soci nel senso del codice civile, il capitale conferito è detto solitamente dotazione (fondo di dotazione) ma anche fondo consortile nei consorzi e fondo comune nelle associazioni non riconosciute. Capitale umano è l’insieme delle capacità professionale dei lavoratori prodotta con l’addestramento e la formazione. Capital gains (guadagni in conto capitale) sono un concetto-flusso e sono costituiti dalle plusvalenze rispetto al costo di acquisto o di carico di un bene realizzate in occasione della loro vendita.
2.-La nozione di capitale è bifronte: la si può intendere nella veste dei suoi impieghi (§ 2.3.3) e in quella di fonte del loro finanziamento (§ 2.3.4). La prima si identifica negli elementi che compongono l’attivo, la seconda in quelli del passivo. Per ragioni di analisi e di studio questi elementi vengono raggruppati secondo certi criteri dando origine a riclassificazioni dello stato patrimoniale che tengono conto, una, del grado di liquidità e di esigibilità e, l’altra, della destinazione. Le denominazioni, i criteri e i modelli di queste riclassificazioni non possono essere adottate per il bilancio ufficiale che le imprese devono depositare presso la Camera di commercio o inviare al Fisco, e, quindi, presentare agli azionisti e che deve essere redatto secondo il modello previsto dalla legge. Tutte le riclassificazioni possono essere aggiunte solo per informazione degli stakeholder, ma non sostituiscono quelle legali.
2.3.2.-Nozioni di liquidità, di esigibilità e di solvibilità
1.-Liquidità in generale indica la possibilità effettiva di utilizzare moneta contante per regolare obbligazioni e, in subordine, di utilizzare per lo stesso scopo attività finanziarie trasformabili a vista in contante senza perdite e senza soverchi costi rispetto al loro valore attuale (in questo secondo caso di parla di liquidabilità). Per metonimia, “liquidità” indica anche le attività liquide o liquidabili. Gli stessi concetti di liquidità e di liquidabilità sono applicabili ai debiti, come fa l’art. 1243 c.c. per la compensazione. Liquidità non vuol dire esigibilità: un credito e un debito possono essere liquidi nel senso che scadranno tra pochi giorni e possono essere smobilizzati anticipatamente, ma diventano esigibili solo alla scadenza. C’è un po’ di ambiguità nel concetto di liquidità che il codice civile elimina utilizzando, se necessario, l’endiadi “liquido ed esigibile”. Il codice civile nell’art. 2424 definisce, inoltre, “disponibilità liquide” il denaro e i valori in cassa, i depositi bancari e postali e gli assegni ma utilizza per i crediti il concetto di esigibilità.
2.-La maggior o minore attitudine con cui un bene materiale e un’attività finanziaria diversi dalla moneta possono trasformarsi in contante, vale a dire la loro liquidabilità, è misurata dal grado di liquidità. Il grado è misura ordinale, cioè esprimibile solo con una scala in cui gli attivi sono elencati in ordine decrescente a partire dalla moneta, dal più liquido a quelli immobilizzati, secondo l’aumentare delle difficoltà e dei rischi di perdite nella liquidazione. Bene liquido per eccellenza sono le banconote e le monete metalliche a corso legale (moneta legale*), i saldi attivi di conti correnti bancari e postali e gli assegni circolari, gli assegni bancari, le valute estere. Seguono la quasi moneta (per esempio bot, depositi a risparmio) e, in successione, i derivati, i titoli a medio-lungo termine, le quote di fondi comuni, le azioni quotate, i crediti a breve termine, i crediti a medio-lungo termine, le azioni non quotate e le partecipazioni in genere, le riserve tecniche delle compagnie di assicurazioni (per gli assicurati), le immobilizzazioni tecniche materiali e quelle immateriali. Borse e intermediari sono un mezzo per facilitare la liquidazione di attività di per sé non liquide, cioè per aumentarne il grado di liquidità. Ciò però porta con sé il rischio di perdite, o di guadagni in linea capitale, secondo che il prezzo di realizzo sia inferiore o superiore al prezzo di acquisto. Chi acquista un titolo deve guardare anzitutto se è quotato, o, almeno, se ha un mercato secondario efficiente. Se così non è, il titolo è poco o punto commerciabile ed espone di solito il compratore a pesanti perdite in linea capitale, se vuole venderlo prima della scadenza (a parte il rischio di fallimento dell’emittente).
3.-Solvibilità (solvency) è nozione più estesa di quella di liquidità. Essa indica la capacità di pagare i debiti e di adempiere le obbligazioni assunte. Le legge definisce il contrario della solvibilità e cioè lo stato d’insolvenza (che “si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”; art. 5 legge fallimentare). Cosa diversa è il coefficiente di solvibilità richiesto alle banche per l’adeguatezza patrimoniale dal tubc (d.lg. 1.9.1993 n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, art. 53) e consistente nell’obbligo di mantenere un certo rapporto (8%) tra l’ammontare del patrimonio calcolato con certe modalità (patrimonio di vigilanza) e il totale delle attività, in bilancio e fuori bilancio, ponderate in ragione dei rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio di credito).
2.3.3.-Capitale nei suoi impieghi. Attività correnti e attività immobilizzate
1.-Nel lato dell’attivo, in base al grado di liquidità e di esigibilità si distingue tra attività correnti e attività immobilizzate. La divisione importante è per comprendere i meccanismi operativi delle organizzazioni è corrisponde grosso modo a quella per destinazione tra capitale circolante (lordo) e capitale immobilizzato. La distinzione è applicabile all’attivo dello stato patrimoniale di qualsiasi organizzazione, sebbene trovi applicazione specialmente per le imprese. Come le altre indicate ai paragrafi seguenti, le due partizioni non sono, si ricordi, denominazioni di voci di bilancio (non sono cioè iscritte con questa denominazione nello stato patrimoniale ufficiale), ma derivano dalla riclassificazione e dal raggruppamento delle voci compiuta dagli analisti finanziari.
2.-Attività correnti (current assets) sono l’insieme dei beni, dei crediti e delle poste assimilabili ai crediti destinate a essere liquidate a breve termine. Le compongono le liquidità immediate (dette anche disponibilità liquide immediate: denaro in cassa, in conto corrente bancario o postale, assegni circolari) e i titoli a breve (come i bot) vale a dire ciò che in economia si chiamano moneta e quasi moneta; i crediti verso i clienti e le cambiali attive, le somme prepagate per servizi che si riceveranno nell’esercizio successivo (risconti attivi: per esempio il premio di una polizza che si estende a cavallo di due esercizi) e la parte già maturata di importi che verranno incassati nell’esercizio successivo (ratei attivi: per esempio una cedola semestrale posticipata di un’obbligazione che verrà pagata il 1°.4.2007 verrà iscritta come rateo attivo nel 2006 per il periodo 1°.10-31.12.2004), tutti detti anche liquidità differite (o disponibilità liquide differite); le scorte (materie, prime, semilavorati e prodotti finiti) e gli anticipi ai fornitori, detti disponibilità non liquide.
3.-Capitale circolante lordo. Dal punto di vista della destinazione, nelle imprese, tutte queste poste, depurate delle eventuali inesigibilità, costituiscono il capitale circolante lordo. Queste attività sono dette “circolanti” in quanto, in un’impresa sana, gli elementi che le compongono circolano, cioè ruotano rapidamente utilizzati nella produzione, o venduti, o, se crediti, incassati convenzionalmente prima di un anno e quelli estinti vengono ricostituiti regolarmente dalle operazioni di esercizio. La denominazione inglese working capital (capitale che lavora) meglio esprime il concetto della destinazione di questo capitale a motore dell’esercizio e a produrre reddito: nella maggior parte delle imprese l’assenza capitale circolante vuol dire impresa ferma. I capitali fissi, da soli, sono sterili e danno solo costi.
3.-Attività immobilizzate (fixed assets) o capitale immobilizzato (capitale fisso, capitale permanente) sono l’insieme dei beni materiali (immobili, fondi, impianti e macchinari, mobili) e immateriali (brevetti, marchi e altri diritti che si è autorizzati a utilizzare) capaci di contribuire alla produzione in più esercizi (convenzionalmente oltre la data finale del prossimo esercizio: al 31.12.2006 un bene si considererà capitale fisso se si potrà ragionevolmente pensare che continuerà a rendere utilità oltre il 31.12.2007) e di regola non liquidabili (cioè convertibili in denaro) nel breve termine, di modo che essi appaiono come immobilizzati e sono quindi detti immobilizzazioni. Partecipazioni, titoli e altre attività di durata indefinita o comunque a medio-lungo periodo hanno le stesse caratteristiche di impieghi permanenti. Si distingue perciò tra immobilizzazioni tecniche e immobilizzazioni finanziarie. Le prime comprendono i beni materiali e immateriali che concorrono all’attività produttiva, le seconde gli impieghi in partecipazioni, crediti e titoli a medio-lungo termine, azioni proprie considerati strategici. Un caso a parte di immobilizzazioni sono i crediti che, sebbene formalmente scadenti a breve termine per contratto e anche scaduti, sono diventati di lungo e difficile smobilizzo per difficoltà del debitore e anche per altre cause (crediti congelati, incagli, sofferenze). Il codice civile (art. 2424) distingue tra immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali e immobilizzazione finanziarie, prescrivendo di non includere in queste ultime le partecipazioni, le azioni proprie e gli altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni in quanto considerati non più strategici e, quindi, resi disponibili per essere ceduti a terzi alla prima occasione.
Tab. 1.-Classificazione dell’attivo secondo le scadenze |
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Attività correnti |
Liquidità immediate |
Cassa |
Conti correnti bancari e postali |
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Assegni circolari e bancari |
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Titoli a b.t. comodamente liquidabili |
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Liquidità differite |
Crediti verso clienti |
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Cambiali attive |
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Ratei e risconti attivi |
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Altri crediti |
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Disponibilità non liquide |
Magazzino (scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) |
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Anticipi a fornitori |
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Partecipazioni, azioni proprie e altri titoli negoziabili |
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Attività immobilizzate |
Immobilizzazioni finanziarie |
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Partecipazioni strategiche |
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Crediti a m.l.t. |
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Titoli a m.l.t. |
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Azioni proprie |
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Crediti congelati, incagli, sofferenze |
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Immobilizzazioni (tecniche) materiali |
Terreni e fabbricati |
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Impianti e macchinario |
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Altre attrezzature industriali |
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Altri beni |
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Immobilizzazioni in corso |
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Anticipi a fornitori per impianti |
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Immobilizzazioni (tecniche) immateriali |
Costi di impianto e di ampliamento |
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Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità |
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Diritti di brevetto industriale e |
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Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |
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Concessioni, licenze, marchi e diritti simili |
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Immobilizzazioni in corso e acconti |
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Altre |
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4.-Le due categorie di attività sono sempre presenti in tutti i bilanci di imprese, in percentuali diverse secondo l’attività: in genere un’impresa di commercio al dettaglio ha una forte prevalenza di current assets, mentre nelle imprese industriali il peso dei fixed assets è maggiore ed è massimo per la produzione di certi servizi, per esempio trasporti ferroviari, telecomunicazioni, energia elettrica e, in genere, imprese ad alta intensità di capitale che, in più, vendono di regola per contanti. Non hanno scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, tranne i materiali per le manutenzioni e d’uso interno, le attività di servizi (per esempio telefoni, elettricità, trasporti) e le aziende di erogazione in cui non c’è produzione di beni materiali.
5.-La tab. 1, a fianco, porta la riclassificazione dell’attivo secondo le scadenze, distinguendo tra attività a breve termine (attività correnti, con vita attesa non superiore a un anno), a attività immobilizzate.
2.3.4.-Capitale fonte di finanziamento. Capitale di rischio, capitale di terzi, capitale intermedio
1.-Altra distinzione di rilievo è quella tra capitale di rischio e capitale di terzi, ai quali si è aggiunto negli ultimi decenni l’ulteriore specificazione del capitale intermedio. Essi costituiscono una grande partizione sintetica delle fonti di finanziamento degli impieghi del capitale e trovano posto nel passivo (parte di destra) dello stato patrimoniale di qualsiasi organizzazione.
2.-Capitale di rischio. Riserve. Riserve tecniche. Capitale di rischio (detto anche mezzi propri) nelle imprese è la somma del capitale sociale versato più le riserve, più gli utili di esercizio portati a nuovo, più l’utile dell’ultimo esercizio meno le eventuali perdite passate o dell’esercizio non ripianate. Il codice civile (art. 2424) elenca sei categorie di riserve: riserva da sovrapprezzo di azioni, riserve di rivalutazione, riserva legale (costituita accantonando ogni esercizio il 5% dell’utile netto fino a che la riserva non ha raggiunto il 20% del capitale sociale: art. 2430 c.c.), riserve statutarie, riserva per azioni proprie in portafoglio, altre riserve, compresi i contributi a fondo perduto ricevuti. Il capitale di rischio coincide col patrimonio netto contabile di una società (v., però, anche al § 2.3.3.4 per i prestiti subordinati e al § 2.3.7.4 per alcuni fondi) e non comprende le speciali poste che vengono utilizzate e ricostituite annualmente sotto il nome di fondi per oneri futuri e di fondi rischi (+ § 2.3.7.3). Questi accantonamenti non si chiamano “riserve”, denominazione lasciata alle componenti che accrescono il patrimonio col tempo, se tutto va bene. Si chiamano però riserve tecniche le poste tipiche delle compagnie di assicurazioni che misurano il debito potenziale delle compagnie verso gli assicurati e che non sono quindi riserve da aggiungere al patrimonio netto, nonostante ilnome. Caratteristiche del capitale di rischio sono il vincolo a tempo indeterminato (almeno fino alla scadenza del contratto di società o di altro termine prefissato alla vita dell’ente), l’assenza di obbligo di remunerazione e la soggezione in modo pieno al rischio di impresa, in quanto è intaccato dalle eventuali perdite di gestione e aggredibile nelle procedure concorsuali. Il capitale sociale diventa esigibile solo se la società è messa in liquidazione, in via anticipata o in mancanza di proroga alla scadenza, ovvero in seguito a delibera di riduzione per esuberanza (artt. 2306 e 2445 c.c.).
3.-Capitale di terzi (mezzi di terzi) sono i finanziamenti che non sono fatti a titolo di partecipazione al capitale sociale e che costituiscono, quindi, debiti dell’organizzazione verso estranei volutamente o forzatamente finanziatori (una banca, i fornitori, l’Erario, i risparmiatori che hanno sottoscritto obbligazioni ecc.). La caratteristica di un debito è certo il diritto del creditore, certo il capitale dovuto e certa la scadenza. Si dice che è certa la tripletta dell’an, del quantum e del quando. I debiti possono essere a debiti a breve termine (cioè a vista o a scadere entro l’anno successivo a quello di chiusura del bilancio) o debiti a medio-lungo termine. Si distingue anche tra debiti di finanziamento, negoziati con banche, società finanziarie e anche privati e debiti di regolamento, rappresentati da dilazioni di pagamento ottenute dai fornitori. Tutti i debiti sono onerosi, di diritto o di fatto e comportano un obbligo di remunerazione, mediante interessi espliciti, ovvero, per i debiti di regolamento, mediante interessi impliciti, rivelato dalla consuetudine dello sconto per pagamento a pronta cassa. Il capitale di terzi ha precedenza sul capitale di rischio, nel senso che in caso di liquidazione dell’organizzazione prima devono essere rimborsati interamente i creditori, dopo di che i soci possono dividersi il residuo. Il medesimo criterio vale per le organizzazioni pubbliche e per quelle private che non sono imprese o che non hanno struttura societaria, salvo le diverse disposizioni statutarie o di legge (per esempio per le onlus). Vale il principio generale della par condicio creditorum, ma certi crediti possono essere preferiti ad altri (e in particolare ai creditori chirografari) se hanno una causa legittima di prelazione per pegno, ipoteca o privilegio. L’ordine dei privilegi è regolato dagli artt. 2777 segg. c.c.
4.-Capitale intermedio (intermediate capital): debito mezzanino (prestiti subordinati, equity kicker), obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant. Una forma particolare di capitale di terzi, denominata debito mezzanino (mezzanine finance) è quella dei prestiti subordinati (finanziamenti subordinati, subordinated loan stock), accompagnato, o non, da un equity kicker (kicker: beneficio aggiuntivo). Un prestito subordinato è un finanziamento a medio o lungo termine assistito da una clausola di postergazione completa, o parziale, in base alla quale il credito, nell’ipotesi di liquidazione volontaria del debitore o di procedura concorsuale che lo riguardi, assume un grado posteriore rispetto ai crediti chirografari e ai crediti senior in genere nel pagamento degli interessi e delle quote di rimborso del capitale. L’equity kicker è la possibilità concessa al creditore per un debito mezzanino di convertire una parte, o il tutto, del suo credito in azioni della società finanziata. Un’obbligazione convertibile attribuisceal portatore il diritto (non l’obbligo) di convertire, secondo un rapporto contrattualmente fissato, le obbligazioni in azioni della società che le emette o di altra società. Nell’obbligazione cum warrant il diritto di opzione è incorporato un un’appendice (warrant) del titolo che generalmente può circolare autonomamente dal titolo principale. Questi finanziamenti si collocano in una zona intermedia tra le forme classiche di prestito e la partecipazione diretta al capitale del debitore, finendo con l’assumere per il debitore un valore di copertura analogo a quello offerto dal capitale proprio.
2.3.5.-Passività correnti e passività a medio-lungo termine. Debiti a breve e debiti a medio-lungo termine
1.-Secondo la scadenza le passività sono distinte in passività correnti (current liabilities) cioè a breve termine e passività a medio-lungo termine (long term liabilities). La nozione è più estesa di “capitale di terzi” in quanto include, oltre i debiti, anche poste che debiti giuridicamente ancora non sono e, per alcune, non è certo che lo diventeranno. Le passività correnti sono composte da debiti a breve (anticipazioni bancarie, scoperti di conto corrente, debiti verso fornitori, anticipi da clienti, debiti per imposte, tasse e contributi ecc.) e dai ratei e risconti passivi, cioè dai costi in tutto o in parte di competenza dell’esercizio, ma che si pagheranno nell’esercizio successivo e dai ricavi in tutto o in parte di competenza dell’esercizio successivo, ma che sono stati già incassati. Tutti si intendono scadenti entro l’esercizio successivo a quello di chiusura del bilancio. Sono quindi inclusi nei debiti a breve termine le rate dei debiti a medio-lungo termine in scadenza nel medesimo periodo. Come per le attività correnti, qualsiasi debito verrà considerato al 31.12.2006 passività corrente se dovrà essere rimborsato entro il 31.12.2007.
2.-Le passività a medio-lungo, dette anche passività consolidate, termine comprendono i debiti a medio-lungo termine (rappresentati principalmente da mutui e obbligazioni), il tfr (fondo trattamento di fine rapporto assimilabile a un debito a m.l.t., ma da alcuni incluso nelle passività correnti) e gli altri fondi per oneri futuri, i fondi rischi. Comprendono anche il debito mezzanino e le altre forme di capitale subordinato, con la peculiarità di cui si è detto al § 2.3.4.4 che li fa avvicinare al capitale di rischio. I debiti a breve sono tipicamente destinati a finanziare il capitale circolante (lordo). Per le immobilizzazioni la fonte di finanziamento naturale sono i debiti a mlt e i mezzi propri.
2.3.6.-Capitale circolante netto (working capital)
1.-Se si deduce dal totale delle attività correnti quello delle passività correnti si ottiene il working capital (capitale circolante netto, detto anche fondo di rotazione), importante indice di solvibilità che indica la capacità dell’impressa rimborsare i debiti in scadenza con sufficienti attività liquide. Si noti che per un’analisi raffinata, gli analisti cercano di determinare il capitale circolante netto escludendo dal computo ciò che nelle attività e nelle passività non è destinato alla gestione industriale e commerciale vera e propria. Alcuni denominano il concetto capitale circolante commerciale netto. La procedura di depurazione è chiara sulla carta, non agevole nei casi concreti. Talvolta nelle passività correnti è incluso anche il tfr.
2.-Il working capital è un buon indicatore dello stato di salute finanziaria di un’impresa. Avere in un dato momento un capitale circolante netto negativo, cioè con passività correnti superiori alle attività correnti significa non essere in grado di ripagare interamente i debiti che verranno a scadenza nel breve termine, vale a dire essere sulla strada verso l’insolvenza e la bancarotta. Le imprese che si approssimano a queste condizioni rimediano con operazioni di consolidamento del debito (trasformazione dei debiti a breve in debiti a medio-lungo termine), di liquidazione di attività immobilizzate, di ristrutturazione per il risanamento aziendale. Il solo ricorso all’aumento dei debiti a breve è sconsigliato in quanto aumenta i rischi del working capital negativo.
3.-Per le imprese di servizi e per le aziende di erogazione in cui non esiste un magazzino (cioè non hanno scorte in senso contabile), il concetto di capitale circolante non è applicabile tal quale. Esistono però le altre componenti (liquidità, crediti a breve e debiti a breve) la cui analisi offre le stesse indicazioni delle imprese commerciali con gli adattamenti del caso.
2.3.7.-Le diverse nozioni di “fondo”
1.-“Fondo” indica genericamente qualunque stock di valori che aumentano o diminuiscono per effetto dei flussi dell’esercizio e, contabilmente, qualunque insieme di valori di stato patrimoniale che convenga per qualche ragione evidenziare e che generalmente non hanno personalità giuridica. Un esempio è il fondo di capitale circolante netto, dizione lunga per working capital. Altro esempio è il patrimonio destinato a uno scopo preciso, affidato alla gestione di una persona o costituito da questa, tenuto distinto in entrambi i casi contabilmente e amministrativamente dal patrimonio proprio della persona stessa (il fondo patrimoniale della famiglia previsto dagli artt. 167-171 c.c.; le figure del patrimonio destinato a uno specifico affare e del patrimonio separato previste dagli art. 2447bis e sgg. c.c.; ifondi previdenziali e assistenziali istituiti all’interno di organizzazioni). Un caso speciale sono i fondi assegnati dalla legge in gestione a banche e altri istituti per speciali interventi, talvolta denominati “gestioni separate” e talvolta con personalità giuridica (Fondo di garanzia vittime della strada, fondo di sostegno per le vittime dei richieste estorsive, Fondo nazionale di garanzia crediti Sim, fondi a destinazione specifica amministrati dalla cassa Depositi e Prestiti ecc.). Figure particolari sono i fondi comuni di investimento e i fondi pensione, molto utilizzati nella gestione collettiva del risparmio. Arcaico è l’uso di “fondo” per “fondazione”.
2.-Rettifiche di attività. Fondi per spese e oneri futuri e fondi rischi. Con lo stesso nome si indica un’altra cosa e, cioè, accantonamenti compiuti a vario titolo e iscritti nel passivo dello stato patrimoniale. Un gruppo che compariva fino a qualche lustro fa nei bilanci italiani era costituito dai fondi di ammortamento delle immobilizzazioni, dal fondo svalutazione crediti, dal fondo interessi di mora. Oggi le rettifiche di questo genere sono portate direttamente in diminuzione delle rispettive attività e non sono più iscritte nel passivo dello stato patrimoniale. Sono invece ancora iscritti nel passivo diversi fondi accesi per coprire a)spese future di esistenza e di importo certi alla data di chiusura del bilancio, ma di incerta data di liquidazione (certi l’an e il quantum, incerto il quando); b)oneri di esistenza certa alla data di chiusura del bilancio, ma di cui sono ancora incerti la misura e la data di sopravvenienza (certo l’an, incerti il quantum e il quando) e c)rischi pendenti e perdite presunte solo probabili, in cui sono incerti l’an, il quantum e il quando (art. 2424 bis). Nel primo gruppo rientra a pieno titolo solo il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (tfr), nel secondo il fondo imposte e tasse e, se ricorrono le circostanze che ne determinano la necessità, altri fondi; nel terzo stanziamenti diversi, dipendenti dall’attività esercitata: fondo garanzia prodotti, per buoni sconto e concorsi a premio, per recupero ambientale, per rischi contrattuali, per sanzioni amministrative in contestazione, per oneri di ristrutturazione aziendale, per rischi su contratti derivati, per perdite presunte sulle liti, per oneri potenziali connessi a crediti di firma e in genere a garanzie prestate ecc.
Attributi che caratterizzano debiti, spese future, oneri futuri, rischi e perdite presunte |
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|
an |
quantum |
quando |
Debiti |
certo |
certo |
certo |
Spese future |
certo |
certo |
incerto |
Oneri futuri |
certo |
incerto |
incerto |
Rischi e perdite presunte |
probabile |
incerto |
incerto |
C’è, come si dice in questi casi, solo l’imbarazzo della scelta e della denominazione. Il prospetto a fianco riporta gli attributi che distinguono i debiti veri e propri dalle tre specie di accantonamenti testé descritti.
4.-Fondi di natura patrimoniale. Col nome di “fondo” viene indicato anche il patrimonio o alcune sue componenti. Fondo di dotazione sono i conferimenti, pubblici o privati, a fondazioni ed enti con personalità giuridica, pubblica o privata; fondo consortile l’entità dei contributi che i consorziati versano per la partecipazione a un consorzio; fondo comune il patrimonio di associazioni non riconosciute. Anche le riserve che le organizzazioni tenute alla stesura del bilancio secondo le norme del codice civile costituiscono trattenendo annualmente quote dell’utile, o che evidenziano in seguito a rivalutazioni dell’attivo, o che emergono dalla contabilizzazione di sovrapprezzo azioni, erano e sono ancora talvolta chiamati “fondi di riserva”, sebbene il codice civile non impieghi questa espressione, ma soltanto il termine “riserve” (art. 2424 c.c.). In alcuni bilanci si conserva il vocabolo “fondo” per alcuni accantonamenti (fondo rischi generali, fondo rinnovamento e forse altri) destinati a coprire rischi generali d’impresa, o rinnovamenti straordinari di impianti. Questi fondi non costituiscono debiti neanche potenziali e nemmeno rettifiche di attività e hanno, quindi, natura di patrimonio netto, anche se non sono contabilizzati come tali.
Passività correnti |
Debiti a breve termine verso banche |
Debiti a b.t. verso altri finanziatori |
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Rate di debiti a m.l.t. scadenti entro l’anno |
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Fornitori |
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Cambiali passive |
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Anticipi da clienti |
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Debiti tributari e contributivi |
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Ratei e risconti passivi |
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Altri debiti a breve |
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Passività a medio-lungo termine |
Obbligazioni |
Mutui |
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Altri debiti a m.l.t. |
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tfr |
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Fondi oneri futuri |
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Fondi rischi |
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Capitale intermedio:debito mezzanino ecc. |
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Patrimonio |
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Capitale sociale |
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Riserve |
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Fondi di natura patrimoniale |
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±Risultato (utile o perdita) di esercizio |
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2.3.8.-Patrimonio
1.-L’insieme delle attività costituite da capitale immobilizzato e capitale circolante (lordo) è detto patrimonio lordo. Patrimonio netto è la differenza tra patrimonio lordo e passività. Se queste sono superiori al patrimonio lordo si ha eccedenza passiva. Entrambi i valori sono il risultato della valutazione delle loro componenti e le loro grandezze dipendono, quindi, dai criteri o principi di valutazione adottati (+ cap. xxx) e dall’obiettivo della valutazione. I criteri variano, infatti, secondo che la valutazione si riferisce a un’azienda che continuerà a operare sotto lo stesso padrone (in funzionamento, on going concern), o che va ceduta, liquidata ecc. Avremo, quindi, un patrimonio di funzionamento, di cessione, di fusione, di liquidazione.
2.-La tab. 2, qui sopra, porta la riclassificazione del passivo secondo le scadenze, da quelle a breve termine (passività correnti, con vita attesa non superiore a un anno), alle passività a medio lungo-termine, costituite da debiti e altre passività future, anche solo probabili e di entità e scadenza ancora incerte, al patrimonio, entità determinata in via residuale e senza scadenza, se non quella formale del contratto sociale o altro termine prefissato alla vita dell’organizzazione.
2.4.-Ricavi e costi e altre nozioni di flusso
2.4.1.-Ricavi e altre nozioni di flusso
1.-Ricavi (revenues) e costi (costs) sono le denominazioni generiche, ma non generali, dei flussi di segno positivo e negativo che determinano per somma algebrica il risultato di esercizio nelle imprese e nelle altre organizzazioni che adottano il loro modello di contabilità. Sono migliori le espressioni onnicomprensive componenti positive di reddito e componenti negative di reddito, che evitano equivoci, specie dal punto di vista giuridico. Il modello prescritto dal codice civile per il conto economico (art. 2425) separa, infatti (+ § 2.2.3), i “ricavi” e i “costi” dalle altre componenti denominate “proventi e oneri finanziari”, “rettifiche di valore di attività finanziarie” e “proventi e oneri straordinari”. Desueti e persi i termini “profitti” e “perdite” che venivano usati fino a mezzo secolo fa. Altri termini impiegati, specie nelle amministrazioni pubbliche e nelle organizzazioni che non svolgono attività di impresa sono entrate e spese, piùraramente uscite. Dizioni particolari sono previste per i conti economici delle banche e delle compagnie di assicurazioni.
2.-La differenza tra componenti positive e negative di reddito determina il risultato dell’esercizio che, nelle imprese, è denominato utile netto, oppure perdita se le componenti negative sono superiori a quelle positive. Concettualmente l’utile netto o la perdita che risulta dal conto economico deve comparire con lo stesso importo nello stato patrimoniale alla fine dell’esercizio in aumento o in diminuzione del patrimonio netto e così avviene nelle organizzazioni che adottano la partita doppia (+ § xxx) come metodo di tenuta dei conti. L’espressione che traduce in inglese il nostro “utile netto” è net income (reddito netto), che esprime correttamente la vera natura del risultato della gestione. L’utile è la specie di reddito che spetta all’imprenditore, è ciò che in economia si chiama profitto. Il profitto è la remunerazione di un fattore della produzione, così come lo sono le retribuzioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi, l’interesse e degli altri compensi per i servizi resi dai capitali finanziari. Tutte queste forme di appropriazione del reddito si giustificano col principio contrattuale del do ut des, fondamento della società civile. Il profitto è teoricamente composto dal saggio di interesse corrente sul capitale, più un premio per il rischio di settore, il rischio politico, il rischio Paese e altri rischi contingenti, più il compenso all’imprenditore per il suo lavoro e per la sua capacità di innovare. Se l’impresa è monopolista, oltre al profitto riesce a lucrare anche una rendita alle spalle del consumatore. L’incertezza nella valutazione dei rischi e il grado di capacità (o di incapacità) di innovare spiegano come mai le imprese chiudano in perdita, oltre a registrare tassi molto variabili di profitto.
3.-Sinonimi, per certi versi, di reddito, utile e profitto sono frutto, guadagno, rendita. Il primo lo ritroviamo nella duplice specie dell’art. 820 c.c. di frutti naturali e frutti civili (l’interesse è un frutto civile). Rendita è parola di origine alto-medievale (dal latino reddere, diventato rendere in it., to render in ingl, rendre in fr. da cui rendita, rent, rente ) che indica un reddito continuativo, percepito senza costi di produzione, o al netto di tali costi, da un bene, inizialmente dalla terra, quindi da un qualunque altra natura, anche finanziaria. In questo senso generico è sinonimo di entrata, di introito, provento e, un tempo, indicava anche il canone d’affitto. La rendita (nella specie della rendita perpetua) era la forma tipica di appropriazione del prodotto nazionale da parte di sovrani, nobiltà e clero nell’Ancien Régime, attuata in diverse forme giuridiche (canoni; censi reali o personali, riservativi o consegnativi; livelli ecc.) ed, era, perciò, giustamente odiata in quanto sfruttamento non contrattuale, forzato, spezzo arbitrario e violento, del proprio lavoro senza nulla ricevere in cambio. Lo o carattere hanno le rendite concesse dallo Stato a gruppi improduttivi e quelle che si ritagliano i monopolisti.
2.4.2.-Due grandi nozioni di costo: costo delle risorse impiegate e costo-opportunità
1.-Esistono due nozioni di costo: quella di valore di risorse cedute in cambio di qualcosa e quello di costo di opportunità (opportunity cost).
2.-Costo delle risorse impiegate. Nel primo senso, “costo” è termine universale per designare la grandezza delle risorse utilizzate e consunte per produrre beni e servizi, o per acquistarli e soddisfare bisogni degli uomini (nutrirsi, curarsi, istruirsi, divertirsi ecc.). Si sopporta un costo per l’acquisto di un giornale, o di un appartamento, per pagare l’avvocato o i dipendenti, per realizzare un impianto o un’opera pubblica. Ogni atto umano ha un costo, che è tale anche se non è monetizzabile. Non esistono pasti gratis. Spesso il costo, o parte di esso, è male o punto apprezzato in quanto non si manifesta direttamente in un esborso di moneta, o consiste di un rischio, o sembra non toccare le tasche di chi decide, come avviene quando si riceve qualcosa gratis e specialmente nel caso della spesa pubblica.
a)Sebbene nell’immediato non sembra, i capitali fissi subiscono un consumo con l’uso e, anche senza essere usati, deperiscono col tempo per invecchiamento od obsolescenza tecnica. L’ammortamento* (depreciation) è la misura di questo costo.
b)Si sopporta un costo nel ricevere beneficenza con la rinuncia alla dignità e con gli obblighi morali che si contraggono e nel farla, per il rischio di essere ripagato con del male (un detto, tradotto dal vernacolo romanesco, è: “non far del bene, riceverai del male”, donde la regola aurea di far del bene solo a chi se lo merita). Anche il furto ha un costo: il rischio della legge e della ritorsione del derubato.
c)Hanno un costo i contributi e le spese pubbliche anche se chi ne beneficia ha l’impressione di non sopportarlo e ha un costo l’inflazione che distrugge risparmio accumulato. Talvolta i costi non gravano sul bilancio di chi li ha causati e di chi si avvantaggia di una produzione o di un acquisto, come avviene per l’industriale che inquina un fiume o per chi compra automobili straniere (fenomeno denominato in economia con esternalità, o meglio diseconomie esterne). Il degrado ambientale o gli effetti di deindustrializzazione e di impoverimento del Paese, che questi atti determinano, sono comunque un costo ripartito su tutti, se non è interiorizzato, cioè fatto gravare con tributi opportuni su chi li causa.
3.-Costo-opportunità. Nel secondo significato il costo è il valore dei benefici che si perdono rinunciando agli impieghi alternativi (opportunità) delle risorse che vengono sacrificate per ottenere il bene o il servizio prescelti: per esempio se compro titoli di Stato, il costo di opportunità è rappresentato dall’impossibilità di percepire il reddito e i capital gains per esempio di certe azioni che avrei potuto acquistare con la stessa quantità di risparmi. Se al momento della decisione mi aspetto da qualcuno di questi impieghi alternativi un reddito in cedole o in capital gains superiori a quello atteso dei titoli di Stato, non faccio un buon affare se scelgo questi ultimi e il differenziale di reddito rappresenta il costo-opportunità. Lo stesso può verificarsi se, ex post, risultasse che un investimento scartato ha reso di più di quello scelto. Il concetto è stato elaborato dall’economia politica. Trova un’applicazione contabile nei bilanci con i costi figurativi e i prezzi di trasferimento.
a)Costi figurativi (imputed costs). Sono i costi delle risorse immesse nell’azienda dall’imprenditore e di sua proprietà (fitto figurativo per le mura del negozio o dell’officina, interessi figurativi sul capitale conferito, retribuzione figurativa del suo lavoro) che devono essere messi in conto e dedotti per determinare correttamente l’utile. Ciò vale in particolare per artigiani, commercianti, professionisti e per tutti gli altri casi in cui la forma giuridica dell’azienda non consente l’imputazione a questa dei conferimenti e delle prestazioni.
b)Prezzi di trasferimento (transfer prices). Sono i valori unitari delle somministrazioni compiute all’interno di un’organizzazione, o di un gruppo di organizzazioni collegate, da un servizio o da un nucleo particolare a un altro, per esempio le prestazioni dell’edp, della centrale telefonica, dei servizi automobilistici. Se la prestazione è gratuita, gli utilizzatori non sono motivati a considerare il suo valore e il suo costo per l’organizzazione. Per questa ragione, il transfer pricing è uno strumento per misurare l’efficienza e indurre a impiegare al meglio le risorse. La necessità di conteggiare prezzi interni di trasferimento nei budget aziendali per centri di costo non riguarda solo le imprese, ma tutte le organizzazioni con attività diversificate e produzione integrata.
2.4.3.-Costi fissi, variabili, semi-variabili, totali. Chunky cost
1.-Costi fissi (fixed costs) sono i costi che sussistono qualunque sia la quantità prodotta: il deperimento e la svalutazione delle immobilizzazioni tecniche (ammortamenti), certe spese di manutenzione periodica programmata delle stesse, le spese dell’alta direzione, di guardianìa, certi tributi che devono comunque essere pagati.
2.-Costi variabili (variable costs) sono invece i costi che variano al variare delle quantità prodotte: le materie prime, il personale direttamente impiegato nella produzione, le provvigioni, le imposte sul reddito ecc. Un confine preciso tra le due categorie di costi fissi e variabili non esiste in quanto un costo genericamente ad andamento variabile può essere fisso in certi tratti (per esempio l’assunzione di un operaio ha un costo che si sopporta quale che sia la quantità che esso produce), tuttavia la distinzione è concettualmente molto utile per spiegare più d’un fenomeno socio-economico. Esistono inoltre costi semi-variabili (v. al numero seguente). Si ricordi che “variabile” non vuol dire sempre proporzionale alle quantità prodotte. Il sacrificio di un lavoratore in orario normale è sentito e considerato proporzionale al tempo, per cui sette ore di lavoro giornaliero (in ipotesi) hanno una paga oraria ordinaria e costante. Un’ora in più oltre la settima comporta un aumento di paga oraria per lavoro straordinario. Ulteriori maggiorazioni sono richieste per il lavoro notturno, festivo, in condizioni disagiate.
3.-Costi semi-variabili (semi-variable costs) sono quelli composti di una parte fissa (per esempio le forniture di energia elettrica e i collegamenti telefonici, che prevedono una quota fissa da pagare anche se non si consuma) e di una parte variabile. Se la parte fissa è predominante, si parla di costi semi-fissi.
4.-Costo totale è la somma dei costi fissi e dei costi variabili. Il costo totale può essere calcolati come grandezza complessiva, cioè per l’intera quantità prodotta ovvero mediamente per ogni unità (costo medio unitario).
5.-Chunky costs: v. § 1.4.3.
2.4.4.-Costi medi e costi marginali. Costi comuni, congiunti, connessi
1.-Costo medio (average cost) di produzione. Detto anche costo unitario, o costo medio unitario, è pari al costo totale sostenuto per produrre un certo numero di unità di prodotto, diviso per il numero delle unità prodotte. Nell’ambito della capacità produttiva di un impianto, l’andamento della curva dei costi medi è orizzontale per le produzioni che hanno solo costi assolutamente variabili (il che vuol dire che il costo medio è sempre uguale al costo di produzione di un’unità), mentre ha andamento prima decrescente e poi crescente (cioè a U) quando intervengono costi fissi.
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2.-Costo marginale (marginal cost). È il costo di un’unità aggiuntiva di prodotto rispetto alla quantità già realizzata. Il costo marginalevaria, quindi, in funzione della quantità prodotta ed è, in genere, prima decrescente e poi crescente tendendo all’infinito intorno al punto in cui la capacità produttiva è saturata. Taglia la curva dei costi medi nel punto minimo di questa (v. figura a fianco). Per le produzioni che hanno solo costi variabili, la curva dei costi marginali è orizzontale, coincide con quella dei costi medi al crescere della produzione e si impenna tendendo verso l’infinito quando la capacità di produzione si avvicina a saturazione. Il costo marginale misura le dosi di risorse che bisogna spendere per produrre via via unità supplementari di beni o servizi e ciò spiega, per esempio, come mai viene richiesto un extra per il lavoro straordinario o per lavorazioni compiute in tempi più brevi e in condizioni diverse dal normale. Gli economisti neoclassici sostengono che i prezzi di vendita dovrebbero essere uguali ai costi marginali e alcuni aggiungono, inoltre, che anche i prezzi interni di trasferimento dovrebbero esserlo. In entrambi i casi sembra che il metodo preferito, se non generalmente seguito dalle imprese per giungere alla fissazione dei prezzi di vendita sia quello del costo medio economico-tecnico stimato preventivamente in contabilità industriale.
3.-Determinare il costo medio di produzione è compito della contabilità industriale ed è tanto meno agevole quanto più sono le linee di produzione e le specie di prodotti. In questi casi il costo si ottiene dalla somma di diversi elementi. Costo primo (o costo diretto) di un certo bene o di un certo servizio, tra i tanti che vengono prodotti, è la somma dei costi speciali, cioè del costo delle risorse impiegate direttamente nella produzione. Sommando al costo primo i costi indiretti industriali (comprese le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali) che si giudicano aver concorso alla produzione, si ottiene il costo industriale. Aggiungendo i costi commerciali si ottiene il costo del bene o del servizio pronto per la vendita. Il costo complessivo si ottiene addizionando i costi generali amministrativi. Sommando al costo complessivo i costi figurativi si ottiene il costo economico-tecnico che è il costo totale che include anche la remunerazione del capitale e del lavoro del management. Dividendo il costo totale per le quantità prodotte si ottiene il costo medio unitario di produzione.
4.-Costi comuni, costi congiunti, costi connessi. Il costo medio totale di un prodotto è dunque una costruzione convenzionale. Solo i costi diretti sono ricavati dalla contabilità di produzione e sono conosciuti con (relativa) certezza, in quanto dipendenti dalle risorse direttamente impiegate. Le altre componenti sono imputate indirettamente a calcolo ripartendo costi comuni a più produzioni e sono, dunque, in qualche modo arbitrarie, in quanto dipendenti dai criteri e dalle stime di calcolo seguiti. Spesso i costi diretti sono, in moneta, la componente minore del costo totale. Può verificarsi che due o più prodotti sono ottenuti dallo stesso processo produttivo: per esempio, dalla macellazione di un animale si ricavano una pelle e diverse parti, dal trattamento di un minerale due metalli, tutti a costo unico non scindibile. Gli economisti parlano, in questo caso, di produzioni a costi congiunti, o a costi connessi. La contabilità industriale risolve il problema applicando coefficienti di riparto caso per caso.
2.4.5.-Altre nozioni utili di costo: di esercizio, storico, corrente, standard
1.-Costi di esercizio (operating costs)e costi capitalizzati (capitalized costs). I primi sono quelli iscritti nel conto economico per materie e merci, servizi, lavoro. I costi capitalizzati sono quelli sostenuti per la produzione o l’acquisto di fattori produttivi materiali e immateriali che renderanno utilità nel medio-lungo periodo e che vengono quindi imputati alle immobilizzazioni nello stato patrimoniale. L’imputazione può essere diretta (per esempio nel caso di acquisto di un macchinario, il cui costo non compare nel conto economico, ma è direttamente iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale), o indiretta, per esempio per i costi di installazione e di produzione interna (autoproduzione). In questo secondo caso la parte dei costi di esercizio che deve essere capitalizzata è resa ininfluente sul risultato di esercizio iscrivendo in conto economico un ricavo per “incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” (art. 2425 c.c.) che viene portato in aumento delle immobilizzazioni in stato patrimoniale.
2.-Costo storico (historical cost). È il costo di acquisto o di produzione (nel caso di autoproduzione) ed è un criterio di valorizzazione di un bene o di un diritto iscritto in stato patrimoniale. A fine esercizio si può optare per mantenere il valore iscritto in stato patrimoniale di un bene al costo storico, oppure di applicare altri criteri di valorizzazione, giungendo a un valore di carico differente. Il costo storico può applicarsi con i seguenti criteri: costo di acquisto, costo di approvvigionamento (costo di acquisto più accessori: imballaggio, trasporto, sdoganamento ecc.), costo di produzione (per i beni di produzione interna; il costo di produzione è variamente definito secondo gli elementi che entrano nel suo computo: costo diretto o primo, costo industriale, costo di vendita, costo del prodotto venduto).
3.-Costo corrente è il costo stimato che si ritiene necessario, alla data della valutazione, per riacquisire un bene. Esso è denominato anche in altri modi: costo di sostituzione, costo di riproduzione, costo di ricostruzione, costo di riacquisto, costo di rimpiazzo. La ragione delle differenze di denominazione sta nelle specialità del bene o del processo della sua riacquisizione e, a seconda anche di chi li adotta, comporta qualche peculiarità di computo.
4.-Costo standard (standard cost). È un concetto prossimo a quello di costo corrente. Si definisce come il costo teorico che sosterrebbe per l’acquisto o la produzione di un bene l’azienda in condizioni operative standard caratterizzate da un livello di efficienza prefissato. È impiegato per la stesura di preventivi e budget e nella contabilità dei costi per confrontare i costi consuntivi effettivi con quelli standard e giudicare dell’efficienza del lavoro svolto. Sul costo standard v. anche al § 6.4, contabilità analitica).
2.4.6.-Costo e valore
Da non confondere costo con valore (come facevano gli economisti classici che immaginavano un valore assoluto costituito dal lavoro direttamente e indirettamente richiesto per produrre un bene). Il costo può essere una misura di un valore (valore di costo), ma il valore di scambio, il valore d’uso e altre nozioni di valore vengono determinati indipendentemente dal costo di produzione del bene o del servizio cui si riferiscono. Non è detto (l’esperienza insegna) che il valore di mercato sia sempre superiore al costo di produzione.
2.5.-Aziende e organizzazioni profit e not profit oriented
1.-Azienda deriva dal catalano hazienda, o dal castigliano hacienda ed è parola verosimilmente importata durante l’occupazione spagnola della Lombardia (xvi-xvii secolo). L’origine remota è il latino facienda, cioè, in castigliano, “las cosas que han de hacerse”, per traslato, finca agrícola o ganadera (port. fazenda),, bienes y riquezas que tiene una persona, donde hacienda pública, sinonimo di finanzas públicas che indica originariamente los bienes o rentas del estado. Il significato italiano, alquanto esteso rispetto alla matrice originale, è però unico, giungendo a indicare, nel linguaggio degli aziendalisti, qualsiasi organizzazione. In questo senso lato le altre lingue usano la variante nazionale di “organizzazione”.
2.-Per il codice civile italiano, l’azienda “è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555). Nelle scuole italiane di economia aziendale si ha una nozione onnicomprensiva di azienda, che intende tanto l’azienda di produzione agricola, industriale, commerciale, quanto l’azienda di erogazione. Secondo questa classificazione, l’azienda di produzione acquista fattori della produzione da impiegare in propri processi produttivi che producono altro reddito, mentre l’azienda di erogazione impiega un reddito acquisito da processi produttivi non suoi per soddisfare bisogni, fisici e morali, individuali o di gruppo (vale a dire in ciò che in economia si chiamano consumi finali e investimenti), anche estranei ai soggetti che operano nell’azienda. Si indicano come tipiche aziende di produzione le imprese e come aziende di erogazione le famiglie (queste limitatamente alla fase del consumo) e le amministrazioni pubbliche. Una terza figura è l’azienda composta che realizza al suo interno produzione e consumo, quando non è agevole tener distinte le due attività (si pensi a famiglie di piccoli agricoltori coltivatori diretti, che producono principalmente per i bisogni familiari). Altre distinzioni sono fatte tra aziende autonome e aziende dipendenti, divise e indivise (geograficamente e per ramo di attività), pubbliche e private, patrimoniali e domestico-patrimoniali (dette anche amministrazioni economico-civili), commerciali (mercantili, industriali, bancarie, assicurative ecc.). A ogni categoria di aziende compete un proprio sistema di contabilità generale, diverso o con peculiarità rispetto a quelli concepiti per le altre categorie.
2.5.2.-Organizzazioni profit e not profit oriented
1.-Nella scuola statunitense si distingue tra organizations profit oriented (o business organizations) e organizations not profit oriented (correntemente tradotto in italiano con “non profit”) e si trattano distintamente per ciascuna categoria (e per le loro suddivisioni) i sistemi appropriati di management strategico, di management control e di finanza. Le denominazioni sono entrate anche nella pratica e nella terminologia legale italiane e hanno sostituito quelle tradizionali di cui si è detto al paragrafo precedente.
2.-Sono profit oriented le organizzazioni che hanno per obiettivo di realizzare dalla loro attività un guadagno netto da distribuire o da tener comunque a disposizione di qualcuno, persona fisica o giuridica (socio, dipendente e altri). Tipiche organizzazioni profit oriented sono le imprese che vendendo beni e servizi sul mercato realizzano (almeno come obiettivo) un profitto da distribuire ai partners. Con un’estensione molto lata del concetto sono tali anche i professionisti, i lavoratori autonomi e dipendenti che scambiano prestazioni contro emolumenti.
3.-Per contro le organizzazioni not profit oriented non hanno per obiettivo la realizzazione di profitti (è corrente in italiano la dizione arcaica: “senza fine di lucro”) e comunque distribuzioni di utili a chicchessia, anche se esse producono, vendono e realizzano guadagni sulle vendite. Sono tali le amministrazioni pubbliche e molte organizzazioni private benevolenti per la cultura, l’assistenza, la sanità, le organizzazioni religiose ecc. e, sempre con un’estensione molto lata e forse impropria, le persone fisiche quando praticano il volontariato. Nel nostro Paese le organizzazioni non profit private, anche senza personalità giuridica, che rispondono a certi requisiti di legge possono ottenere l’iscrizione nell’anagrafe unica delle Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) regolato dal d.lg. 4.12.1997, n. 460 e godere di un regime fiscale molto favorevole. La maggior parte delle Onluss iscritte all’albo sono associazioni sportive e di intrattenimento.
4.-La tab. 3 riassume schematicamente le differenze tra organizzazioni profit oriented e organizzazioni not profit oriented dal punto di vista della gestione.
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2.6.- Nozioni peculiari di “gestione” nell’analisi di bilancio delle imprese
2.6.1.-Riclassificazioni di stock e flussi per aree di attività nei bilanci delle imprese
1.-È comune in Italia, in economia aziendale e anche nell’uso corrente, l’impiego di “gestione” in un significato comprensivo del controllo, da cui dovrebbe essere tenuta separata (+ § 1.1.1, 1.5.1), di modo che compare in molte espressioni in cui l’equivalente inglese è invece “management”: gestione industriale (industrial management), gestione della produzione (production management), gestione delle scorte (inventory management), gestione del personale (personnel management), gestione dei crediti (credit management), gestione dei rischi (risk management) e forse altre. Vengono inoltre chiamate, in Italia, “gestioni” le aree in cui gli analisti suddividono, in base alla provenienza e alla destinazione, le poste di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario per cercare di capire dove sono nate la redditività dell’impresa e la sua liquidità. Per le imprese industriali, commerciali e di servizi si propongono generalmente (ma non concordemente) da quattro a cinque aree di pertinenza, ammettendosi che ogni area possa essere ulteriormente suddivisa, se è conveniente farlo, in sottopartizioni da decidere caso per caso:
a)gestione corrente (gestione caratteristica, gestione tipica) relativa agli acquisti, alle produzioni e alle vendite e, in genere, alle attività che sono tipiche di una data organizzazione;
b)gestione degli investimenti e dei disinvestimenti (non applicabile al conto economico);
c)gestione dell’accensione e del rimborso di debiti e di aumenti o di rimborsi ai soci per cassa di mezzi propri (non applicabile al conto economico);
d)proventi e oneri finanziari (non applicabile allo stato patrimoniale), unita o disgiunta da:
e)gestioni accessorie.
Purtroppo, in pratica un’analisi così approfondita non è possibile da farsi con la precisione da bilancino da farmacista che le classificazioni lasciano intendere di volere. Esistono costi comuni e scarsità di dettagli che rendono incerta o impossibile la ripartizione delle poste di bilancio tra le gestioni per il conto economico come per lo stato patrimoniale e le difficoltà crescono col passaggio al bilancio consolidato che rappresentano più gestioni caratteristiche. L’analisi in base ad aree di pertinenza si adatta con buona approssimazione solo all’analisi dei flussi di cassa nel rendiconto finanziario.
2.-La dottrina e la pratica statunitense non usano analisi particolareggiate come quelle enumerate nel n. 1 precedente per il conto economico e per lo stato patrimoniale. Compiono, invece, una classificazione in dettaglio dei flussi per il rendiconto finanziario (lo statement of cash flow) all’interno di tre categorie che non sono denominate con l’equivalente di “gestione”, ma con il termine activity: cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, cash flow from financing activities.
3.-Il bilancio dello Stato differenzia le spese in tre titoli. spese di parte corrente, spese in conto capitale e rimborso di prestiti (la legge definisce le spese in conto capitale come quelle che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie, ai conferimenti e alle operazioni di concessione di crediti; le spese di rimborso di prestiti si definiscono da sole; le spese correnti sono le altre spese, compresi gli ammortamenti). La contabilità nazionale classifica le entrate e le uscite pubbliche in: entrate e uscite correnti, entrate e uscite in conto capitale, indebitamento netto. Queste classificazioni echeggiano le prime tre del n. 1 precedente, ma non significano la stessa cosa.
2.6.2.-Nozione di gestione fiscale
1.-La gestione fiscale riguarda le operazioni relative alle imposte sul reddito e, occasionalmente, anche le imposte indirette e le tasse. A seconda della specie di operazione, della forma giuridica dell’impresa e della sua localizzazione il trattamento fiscale può variare e, in caso affermativo, ciò pone un problema di scelta per l’imprenditore. L’imposizione fiscale può inoltre imporre obblighi speciali di tenuta di contabilità e anche altri obblighi non previsti dalle norme di diritto civili. Le imposte sul reddito, si ricordi, sono un costo per l’impresa solo per le società con personalità giuridica nella specie dell’ires, non per l’impresa individuale, il cui reddito viene colpito dall’irpef in testa dell’imprenditore.
2.7.-Complementi di filologia
1.-Premessa. Sembra utile qualche richiamo di filologia che, attraverso l’etimo e l’evoluzione del valore semantico, aiuta a capire dove si collocano nel tempo e come evolvono le strutture concettuali. Quando dietro le parole si celano concetti (e talvolta vere e proprie nuove visioni del mondo), la data e il luogo di entrata nell’uso indicano il punto della comparsa di innovazioni che introducono istituti e strumenti più adatti ai cambiamenti importanti delle tecniche di produzione e di scambio e delle relazioni sociali. Se si eccettua “finanza” e “banca”, le accezioni dei principali termini in uso in economia politica e aziendale e nelle materie affini sono tutte di origine francese, poi, in ordine di tempo, inglese e, oggi, statunitense. Ciò è dovuto all’indiscussa autorità che questi Paesi hanno acquisito in successione per cultura, tecnologia, capacità organizzativa e potere economico. Le parole di cui qui si dice sono le più antiche e conservano la radice originale con un adattamento consolidato nella lingua del nostro Paese (come, del resto, anche negli altri), nonostante le paturnie dei puristi. Al contrario, quelle recenti, seguite all’ondata di innovazioni partita nel xx secolo dagli Stati Uniti, non sono solitamente accettate e per esse si vuole a tutti i costi tentare qualche traduzione italiana con parole ed espressioni che non richiamano l’originale e che non hanno ragion d’essere di fronte alla confusione che creano e all’unicità e alla chiarezza espressiva del termine originario. Per esse è opportuno mantenere la dizione originale, per evitare i fraintendimenti che seguono a traduzioni a capriccio. Purtroppo in economia e finanza non esistono convenzioni internazionali, come per i sistemi di misura cgs e mks, che assicurano uniformità di riferimenti per gli utilizzatori in tutte le lingue.
2.-Amministrazione, management, organizzazione, gestione. L’accezione moderna di “amministrazione” (dal latino administrare, condurre, fare qualcosa tramite un minister, un servo o un liberto) è di origine francese e data dalla metà del xviii secolo. In inglese il termine “administration” è usata come forma colta (School of business administration), o per indicare il Governo federale (Bush Administration). Dal francese administration è passato nelle altre lingue (sp. administración, port. administração, russo администрация, ted. die Administration, poi per nazionalismo tedeschizzato nell’Ottocento in die Verwaltung) Nell’uso corrente ad “amministrazione” corrisponde management, che include gestione e controllo. Anche management è di origine francese, da ménagement (derivato da maison col significato di amministrazione della casa e del patrimonio familiare) passato nel xvi secolo in Inghilterra dove acquista il significato attuale nel xviii secolo. Management è ormai entrato tal quale nell’uso di tutte le lingue, sovrapponendosi ai sinonimi originali locali. Il termine “organizzazione” è invenzione colta dell’Ottocento francese ed è stato derivato dal latino organum (strumento, dal greco antico) come nome astratto per indicare la struttura di legami morali e giuridici correnti in gruppi di individui che, sotto la direzione di qualcuno, concorrono a realizzare certi obiettivi. Dalla struttura il termine è passato a designare l’insieme sul finire del xix secolo con i primi studi di teoria dell’organizzazione industriale e amministrativa. Dal francese è entrato più o meno uguale nelle altre lingue (ingl. organization, sp. organización, port. organização, russo органиэция, ted. die Organisation).
3.-Gestione deriva dal latino gestio (da gerere: condurre) per abbreviazione dell’originario negotiorum gestio. Il passaggio nella nostra lingua, in spagnolo e in portoghese è avvenuto nel xv secolo con la mediazione del francese gestion. L’inglese impiega management, che è però termine di significato più esteso in quanto comprende tanto “gestione” quanto “controllo”. L’inglese non distingue “gestione” da “controllo” e rende cumulativamente entrambi con management. Lo spagnolo ha gestión, il portoghese gestão, il russo руководство. Il tedesco rende la nozione con Geschäftsführung, o con Geschäftsleitung (lett.: conduzione di affari).
4.-Banca e, meno usato, banco, derivano dal germanico bank (panca e anche bancone, o banchetto di lavoro) ed è stato diffuso nel significato dal banco, o tavolo, che i cambiavalute e gli orefici (i primi negozianti di monete, valute e credito) tenevano in piazza, in strada o negli scagni e sul quale facevano il saggio delle monete metalliche e contavano il denaro. Anche “banca” è termine diventato comune a tutto il continente europeo (ingl. bank, fr. banque, sp. e port. banco, russo банк, ted. die Bank). Al banchiere (come anche al negoziante) che non era in grado di pagare i debiti veniva rotto il banco, verosimilmente a furor di popolo, donde l’espressione bancarotta (comune a tutte le lingue europee occidentali: ingl. bankruptcy, fr. banqueroute, sp. e port. bancarrota, russo банкрот, ted. der Bankrott) che denomina l’inadempienza finanziaria, colposa o dolosa, del commerciante, cioè il fallimento.
5.-Borsa è dizione documentata nel Cinquecento per indicare il luogo pubblico dove si fanno contrattazioni commerciali. L’origine è fatta risalire a due secoli prima e alla città di Bruges, nelle Fiandre, dove i commercianti erano soliti riunirsi nella piazza antistante o sotto i portici del palazzo Van de Bursen, che aveva come ornamento un altorilievo con tre borse e che ospitava i mercanti veneziani. Altri riportano che il palazzo pendeva il nome fiammingo da quello di una famiglia di banchieri di origine veneziana, i Della Borsa, che avrebbero abitato il palazzo dei portici dove i mercanti si riunivano. Già nel Trecento “borsa” significava “operazione commerciale” e si impone nel significato moderno di mercato nel Settecento, scalzando “fiera” e, in Francia, “change” e “place”. Diffuso nel Continente europeo (fr. bourse, sp. e port. Bolsa, russo биржа, ted. die Börse), il termine non ha attecchito nel mondo anglosassone, dove l’equivalente è “exchange”, per esempio: London Stock Exchange, London Commodity Exchange, Chicago Mercantile Exchange. Si noti, però, la denominazione di Chicago Board of Trade, la più antica e la più grande borsa merci del mondo.
6.-.Contabilità, ragioneria, ragioniere. Contabilità viene da compte, parola romanza che compare in ambito franco-provenzale nel Medioevo per indicare l’addizione e, tecnicamente, il conto. I termini del latino aureo erano ratio per “conto” e ratiocinator per il professionista che tiene i conti. Nel v secolo d.C. compare come sinonimo di ratiocinator un neologismo curiale rationarius, oltre che rationalis che nell’amministrazione imperiale era il revisore contabile, o l’intendente. Ratiocinator è rimasto fermo nell’area cisalpina, cioè nell’Italia annonaria romana, dove si è tramandato nel ragionatt e nel raxonato delle lingue lombarda e veneta; rationarius gli si è sostituito nell’Italia suburbicaria, dove ha dato origine a ragioniere, in uso nella lingua toscana e da essa trasferito all’italiana quando nell’Ottocento è stata imposta come lingua nazionale, mentre in quella napolitana fino al secolo scorso era in uso razionale (da rationalis), che poi si è perso. Ratio nel significato di “conto” si è conservato in questo significato solo nelle lingue della mercatura cisalpina (rasun, raijun, raxon, ragione).
7.-Compte discende dal latino compŭtus, che indica l’operazione di spunta (rationem putare) dall’alto in basso per verificare l’addizione, che era invece fatta dal basso all’alto (rationem ducere) e il cui risultato, la summa, si scriveva, appunto, in cima agli addendi. In Francia, compŭtus nel senso di “conto” e di “calcolo” era entrato nell’uso già nella bassa latinità, così come aveva fatto computista in concorrenza con ratiocinator. L’uso può aver preso piede nelle corti, laiche ed ecclesiastiche dove ha finito per prendere il posto di ratio. Compte è stato esportato dai Normanni in Inghilterra. L’antico ufficio della Curia regis che riceveva, controllava e conservava i conti dei funzionari del re di Francia e della Corte sabauda, presentano, nella denominazione di Chambre des Comptes (Camera in compotis domini regis, Computorum Camera), il significato originario di spunta e di somma di verifica. Da compte deriva comptabilité (xii secolo) e, da questa, l’inglese accounting (1350), lo spagnolo contabilidad, il portoghese contabilidade, l’italiano contabilità (xvii secolo), il russo отчётность. Il tedesco ha Buchhaltung (tenuta dei libri contabili) e Buchführung (amministrazione dei libri contabili), ma per “ragioneria”, nel senso di mestiere e disciplina, impiega Rechnungswesen (materia dei conti) e die Betriebswirtschaft per “economia aziendale”.
8.-Contabile e contabilità sono attestate nella Lombardia dell’età giuseppina per indicare, nell’uso corrente, la pratica e l’ufficio per tenere i conti, ma verosimilmente l’uso è più antico. Come in Francia, “contabile” aveva assunto inoltre il significato di “responsabile” anche al di fuori della materia dei conti. Nell’Ottocento le due parole hanno suscitato l’ira dei puristi, che pretendevano di imporre sostituti tradizionali, alcuni arcaici e bizzarri. Un tale Ugolini, per esempio, scriveva: “durante l’invasione francese si scambiò la prima volta in “contabile” il vecchio e italiano nostro “computista”, che anche dicesi “ragioniere, calcolatore, abbachista, abbachiere [...] Si abbandoni dunque questa barbara voce” e il Tommaseo nel Dizionario della lingua italiana: “Ragioneria [...] più italiano di contabilità!”, col punto esclamativo. Nell’accezione di scienza dei conti, contabilità prevaleva negli autori cisalpini (Cattaneo, Villa, Tonzig, Boccardo), mentre quelli di scuola italiana (Marchi, Cerboni, Rossi) conservavano ragioneria o proponevano nuovi nomi, poi caduti: scienza dei conti, logismografia o logismologia (letteralmente: rappresentazione dei conti e scienza dei conti; parola, forse, d’invenzione del vecchio Tommaseo), statmografia (rappresentazione del bilanciamento), sillografia (scrittura in partita semplice).
9.-Nel settore pubblico, il frasario legislativo ha imposto, nel nostro Paese, contabilità, già in uso nel Regno sardo, per le norme di tenuta dei conti e dell’attività finanziaria e ha riservato la denominazione ragioneria agli uffici che vi presiedono (Ragioneria generale dello Stato ecc.). Il settore privato ha conservato, invece, l’uso cisalpino e internazionale: di regola, tenuta dei conti e uffici di ragioneria sono chiamati contabilità, al pari, ma per sineddoche, dei documenti e delle scritture che essi producono. Nell’insegnamento ha prevalso fino all’immediato dopoguerra, il termine ragioneria, sostituito, oggi, da economia d’azienda o aziendale. “Contabile”, “contabilità” e “principi contabili” sono correntemente impiegati, oggi, dal legislatore nel codice civile e nelle leggi speciali.
11.-Finanza. Il significato moderno della parola finanza matura in Francia, ma l’origine della parola risale almeno agli inizi del secondo millennio e deriva dal mestiere dei banchieri lombardi che l’hanno diffuso in Europa. Era usata nell’area catalana-occitana-cisalpina (dove si conserva tuttora pronunciato allo stesso modo: finansa) e di lì si è diffuso in Francia del nord Inghilterra e nel xvi secolo in Germania. Se tutto ciò è abbastanza certo, l’etimo e l’evoluzione semantica non sono chiari e nessuna delle possibili derivazioni è provata, tranne che non esiste un termine equivalente di “finanza” nell’Antichità.
12.-L’ipotesi generalmente accreditata è di una derivazione medievale da fīnis, che nel basso latino assume il significato di regolamento, saldo, pagamento e, nel linguaggio dei tribunali, indica una transazione giudiziale. Nel diritto feudale si doveva finare, cioè pagare una certa somma peril trasferimento della concessione di un fondo anche per causa di morte e la somma pagata era una delle entrate del feudatario. Finare, però, può essere anche un imbastardimento del latino fēnĕrāre e fēnĕrāri (dare, o prendere a prestito). In tal modo si spiegano i principali significati originari di finansa: di regolamento giudiziale, che si applicava anche al rendiconto degli esattori, parificato con un vero e proprio giudizio davanti alla Camera del principe, di somma di denaro dovuta al principe per il dominium eminens e di operazione creditizia, di prestito e di esazione del credito. L’esattore anticipava somme sui ruoli e talvolta il prestito si trasformava in prezzo di cessione in blocco del gettito futuro, vera fattorizzazione del credito verso i contribuenti. Il significato moderno del termine finanza matura in Francia, dove nel Quattrocento gli esattori del re erano detti hommes de finance e financiers. Nel Seicento il plurale finances assume il significato di grandi affari in denaro, di attività bancaria e di borsa, di finanza del principe e di uno Stato. Il termine è consacrato da Luigi xiv con l’istituzione degli intendents des finances. Nel Settecento, anche l’Inghilterra contribuisce all’evoluzione e alla diffusione del termine. Donde, in francese e in inglese, la varietà di significati moderni: al singolare di professione di finanziere, di maneggio di denaro, delle conoscenze necessarie al relativo mestiere e, più raro, di denaro contante (in antico, anche di prezzo per l’acquisto di cariche pubbliche); al plurale, di risorse pecuniarie in genere e di quelle della pubblica amministrazione. Dal francese derivano, con le stesse accezioni, l’inglese finance e finances, l’italiano finanza e finanze, lo spagnolo finanzas, il portoghese finanças, il russo Финансы, il tedesco die Finanzen e così via, con i connessi verbi, avverbi e aggettivi.
13.-Organizzazione deriva da organum (gr. örganon), che significa strumento, ed è nome astratto per indicare sia un’entità (società per azioni, associazioni non riconosciute, amministrazioni pubbliche ecc.) composta da uomini e mezzi sotto uno o più centri di direzione, tenuta insieme da legami etici e giuridici e costituita per rendere certe utilità, sia il modo in cui al suo interno il lavoro è coordinato e le informazioni e i comandi sono trasmessi. Il nesso appare sconosciuto fino all’età moderna. Il concetto assume corpo sul finire del xix secolo con i primi studi di teoria dell’organizzazione industriale e amministrativa.
14.-Responsabile compare in Francia nel xiv secolo e deriva dal verbo latino respondere, che indica la comparizione in giudizio del convenuto citato dall’attore. L’aggettivo esprimeva originariamente lo stato proprio del chiamato in giudizio per colpa aquiliana, per inadempimento o per fatto penale e, in particolare, quello del funzionario pubblico o dell’appaltatore delle imposte tenuto a comparire al processo davanti alla Chambre des Comptes. Per estensione, responsabile e responsabilità hanno assunto il significato esteso di stato potenziale di dover rispondere personalmente e patrimonialmente al verificarsi di certi eventi, poi l’insieme dei poteri connessi a tale posizione (di modo che l’essere responsabile di un ufficio vale oggi esserne a capo) e, infine, la condizione mentale di chi ha una condotta coerente con l’essere consapevole di dover agire, anche moralmente, rispettando certi codici di comportamento. L’astratto responsabilità (it.), responsabilité (fr.) e responsibility (ingl.) sono attestati nel Settecento.
15.-Accountability, responsibility, answerability e liability. Il termine “responsabilità” è reso in inglese in quattro modi: accountability, responsibility, answerability e liability (che raddoppiano con altrettanti varianti, se si sostituisce al suffisso latino quello originario inglese -ness: accountableness, responsibleness, answerableness, liableness). Accountability indica lo stato di chi è tenuto a rendere conto di una sua attività o a giustificare una gestione, anche se non sono previsti obblighi di risarcire, restituire o fare qualcosa. Il politico è sempre accountable nei confronti del Parlamento e degli elettori che possono confermarlo o non nell’incarico. Liability indica specificamente l’essere tenuto a fare qualcosa di regola patrimonialmente rilevante, non necessariamente ancora determinato come debt. Answerability è calco anglosassone di responsibility: entrambi indicano genericamente ogni responsabilità, civile o penale, contrattuale ed extracontrattuale, il cui contenuto va specificato di volta in volta e che può tradursi, al verificarsi di certe condizioni, in liability o debt e che può coesistere con accountability, che, come detto, ha però un’accezione sua propria. Nell’uso, non mancano sovrapposizioni di senso tra i quattro termini.
16.-Strategia, politica, tattica sono parole di origine greca e passati in tutte le lingue civili moderne attraverso il latino. L’economia li ha presi a prestito dall’arte militare piuttosto di recente: politica negli anni Trenta-Quaranta con riferimento al marketing e agli investimenti, strategia negli anni Sessanta a proposito del management strategico. Tattica è talvolta usato dagli uomini di marketing per indicare un modo di procedere in una situazione contingente per raggiungere un obiettivo di breve o brevissimo periodo.
Fonte : www.giuriss.it
Per esempio, il calcolo del guadagno di un affare attraverso la somma di ciò che si ricava dalla vendita di un insieme di beni meno la somma dell’insieme dei costi sostenuti per acquistarli, o per produrli, è un’operazione in cui intervengono tre concetti (ricavi, costi, guadagno) e che ne richiama altri impressi nel cervello dall’esperienza e dallo studio: numero, somma, sottrazione, moltiplicazione, quantità, valore, prezzo (con cui si ottengono i valori moltiplicandoli per le quantità) ecc. Senza l’esperienza e senza lo studio il calcolo non è possibile farlo.
Attenzione, però: il confronto con le percentuali è significativo se i fenomeni sono omogenei e se si riferiscono a un periodo di tempo uguale. Il fatto che la società Alpha abbia aumentato le vendite in 18 mesi da 90 a 100, cioè del +12,22% e la società Beta in 12 mesi da 90 a 97,5, cioè del +8,33% non significa una performance migliore di Alpha, ma un indice contrario in quanto, equalizzando l’aumento a 12 mesi, l’aumento di questa società si riduce mediamente a +5,95%.
Nel registro degli inventari lo stato patrimoniale è, invece, scritto per lo più in forma scalare con tre sezioni e con la sezione dell’attivo che precede quella del passivo cui segue, infine, la sezione del patrimonio netto come differenza tra attivo e passivo.
Il documento è entrato in uso di recente e con esso la denominazione in Italia, dove però “rendiconto finanziario” indicava e indica, in passato e tuttora, il bilancio consuntivo delle aziende di erogazione e delle amministrazioni pubbliche.
Si ricordi che l’inglese social capital è un “falso amico” poiché denota il valore monetario di tutti i beni reali pubblici e privati di un Paese.
Nel linguaggio bancario italiano “liquidità” denomina il denaro e gli altri mezzi convertibili prontamente in denaro detenuti in eccesso rispetto alla riserva obbligatoria.
Per esempio, un credito per una vendita con regolamento a trenta giorni è esigibile solo alla scadenza, ma è liquido in quanto nel frattempo può chiedere a una banca un anticipo su fattura salvo buon fine.
Alla data del 31.12.2006 beni e crediti si considereranno tali se si potrà ragionevolmente pensare che verranno totalmente utilizzati, o riscossi, entro il 31.12.2007.
Crediti congelati è dizione corrente nelle imprese industriali e commerciali, incagli e sofferenze nella banca. Incagli (crediti incagliati secondo la corretta terminologia bancaria) sono le esposizioni bancarie verso affidati in temporanea situazione di obiettiva difficoltà che, peraltro, la banca prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Sofferenze, o, meglio, crediti in sofferenza (bad credits; uncollectible credits) sono i crediti vantati da una banca nei confronti di debitori in gravi e non transitorie difficoltà, in stato di insolvenza, anche non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili che comportano il mancato rimborso alla scadenza contrattuale. Le sofferenze costituiscono poste immobilizzate, poiché il recupero dei mezzi investiti si realizza in tempi lunghi, oltre ad essere incerto, data la peculiare situazione economica e finanziaria del debitore che rende consigliabile l’avvio degli atti esecutivi.
La nozione di capitale di rischio è propria delle imprese ed equivale a quella di “patrimonio”, termine generale valido per tutte le organizzazioni (+ § 2.3.8).
Nella riclassificazione dello stato patrimoniale alcuni escludono i ratei e i risconti atti e passivi dalle attività e dalle passività correnti.
Nel mondo anglosassone degli affari, il capitale circolante lordo è detto anche working capital, di modo che il capitale circolante netto diventa net working capital.
Si comprende come mai, in questi casi, è un toccasana un’inflazione eccezionale che svaluta i debiti e gonfia i ricavi, aumentando il valore nominale delle attività correnti (cassa e crediti principalmente).
Per esempio il t.u. 18.8.2000 n. 267 delle leggi sull’ordinamento degli enti locali lo prevede anche per comuni e province, a fianco del tradizionale bilancio finanziario.
Il contratto è regolato dal codice civile agli art. 1861 sgg. nelle due forme della rendita perpetua e della rendita vitalizia e ha oggetto prestazioni periodiche di denaro o di altri beni fungibili. Il termine è entrato nel linguaggio del diritto tributario (rendita imponibile; rendita catastale), delle assicurazioni sulla vita (prestazione periodica in denaro allo scadere di una polizza, alternativa all’erogazione di un capitale in soluzione unica al verificarsi dell’evento) e della previdenza sociale (rendita previdenziale, comunemente nota come “pensione”).
In realtà anche alcuni costi diretti (per esempio le materie prime prelevate dal magazzino) sono valori convenzionali costruiti applicando uno dei possibili criteri contabili, non il prodotto di certe quantità per il prezzo effettivamente pagato per un acquisto diretto sul mercato.
Minister si contrappone a magister, da cui magistratus, come minus a magis (in più alto grado). Un alto funzionario romano e medievale, cioè un magistratus, si sarebbe offeso a essere chiamato minister. Le attività di minister, ciò che oggi chiamiamo amministrazione, o management, ovvero gestioni amministrative, commerciali e industriali, erano considerate disdicevoli per patrizi e chierici ed erano lasciate a schiavi e liberti e, a partire dal Medioevo, a borghesi socialmente in sottodine. A partire dal Seicento, col crescere dell’organizzazione amministrativa principi e re, diffidenti della nobiltà e del clero, delegano sempre più l’amministrazione a ministri di estrazione borghese, che spesso poi nobilitano, dando origine alla nobiltà di roba, contrapposta all’antica nobiltà di spada. La nobiltà piemontese è quasi tutta nobiltà di roba, fatta tale per i servizi resi a Casa Savoia. Con le rivoluzioni borghesi del Sette-Ottocento il termine ministro per le alte cariche di governo si sostituisce definitivamente a quello antico di magistrato.
Così è in italiano e francese. Ma la Riforma Vietti ha modificato l’art. 2380 c.c. distinguendo tra amministrazione e controllo e impiegando, quindi, “amministrazione” nel senso ristretto e improprio di “gestione” (come si deduce dal nuovo art. 2380-bis) riservata esclusivamente agli “amministratori”. Peraltro la nozione di “controllo” del nuovo testo è riferita al controllo esterno, di modo che tutti i controlli interni (management control, task control, internal auditing) restano affidati al management.
“Ragione” per “conto” era ancora usata nel Settecento e trova almeno un estimatore nel tardo Ottocento in Giusto Bellavitis (1803-1880), un matematico che ha voluto inserirsi nelle dispute delle scuole di ragioneria del suo tempo con il saggio “Dei libri di ragione a scrittura doppia e della logismografia”, pubblicato in Atti del R. Istituto Veneto, vol. xxi delle Memorie, Venezia, 1880.
Accounting è la scienza dei conti, il documento contabile dettagliato di un’attività, l’atto di rendere conto di tale attività. Nell’Ottocento è stato introdotto anche la parola accountancy per il mestiere del contabile.
Carlo Cattaneo (1801-1869); Francesco Villa (1801-1884); Antonio Tonzig (1804-1894); Gerolamo Boccardo (1829-1904).
Banchieri cisalpini e italiani, cristiani ed ebrei, attivi in Europa occidentale verosimilmente anche da prima del Mille, originari del territorio del Regnum Langobardorum che si estendeva dalle Alpi alla Puglia e alla Calabria, e perciò chiamati “Lombardi”. La loro presenza è stata duratura e importante al punto da plasmare il linguaggio: una banca era detta lombardo in Spagna e Lombardbank in Germania, dove lombardieren è il dare in anticipazione su pegno e si usano diversi composti con lombard (Lombardkonto, Lombardgeschäfte etc.); in inglese, lombard è il banchiere, lombard loan è il prestito o l’anticipazione su titoli o su merci, lombard rate (in tedesco Lombardsatz) è il tasso sulle anticipazioni; nella City una strada porta ancora il nome dei Lombards (Lombard Street).
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