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  • Cosa è La posta elettronica certificata

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  • La posta elettronica certificata è il nuovo sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68). Questo sistema presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario.
    La Posta Elettronica Certificata ha lo stesso valore legale della raccomandata con la ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione.
    Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.
    La Posta Elettronica Certificata, garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.

    Il termine "certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

    I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":

    • che il messaggio è stato spedito
    • che il messaggio è stato consegnato
    • che il messaggio non è stato alterato

    In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

    A chi si rivolge:

    L’offerta della Posta Elettronica Certificata si rivolge a tutti coloro che hanno l'esigenza di inviare e ricevere messaggi o allegati in modo sicuro, con attestazione di invio e consegna, comodamente dal proprio pc senza code o lunghe attese. Inoltre, paragonando la Posta Elettronica Certificata ai tradizionali strumenti di comunicazione quali fax o Raccomandate è evidente il risparmio che si può ottenere dato che il costo della PEC è fisso e non dipende dalla quantità o dimensione dei messaggi spediti o ricevuti.

    Alcuni esempi di utilizzo:

    • Privati che vogliono evitare spese e code per l'invio delle proprie raccomandate.
    • Aziende che desiderano sostituire la posta cartacea per semplificare i rapporti con clienti e fornitori.
    • Enti pubblici che devono inviare comunicazioni ufficiali verso altri enti oppure verso i cittadini.
    • Inoltro di circolari e direttive
    • Integrazione delle trasmissioni certificate in software gestionali, paghe e stipendi, protocollo, gestori documentali, workflow
    • Invio e ricezione di ordini, contratti, fatture
    • Convocazioni di Consigli, Assemblee, Giunte
    • Gestione di gare di appalto
    • Privati ed aziende che devono inviare documenti alla Pubblica Amministrazione (accertamento tributario, etc.)

    Vantaggi:

    Semplicità: il servizio PEC si usa come la normale posta elettronica sia tramite programma client (Es. Outlook Express) che via web tramite webmail.

    Sicurezza: Il servizio utilizza i protocolli sicuri POP3s, IMAPs, SMTPs ed HTTPs. Tutte le comunicazioni sono protette perché crittografate e firmate digitalmente. Per questo avrete sempre la certezza che i messaggi inviati o ricevuti non possano essere contraffatti.

    Valore legale: a differenza della tradizionale posta elettronica, alla PEC è riconosciuto pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove dell'invio, della ricezione ed anche del contenuto del messaggio inviato. Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna vengono conservate per 30 mesi dal gestore e sono anch’esse opponibili a terzi.

    No Virus e Spam: l'identificazione certa del mittente di ogni messaggio ricevuto ed il fatto che non si possano ricevere messaggi non certificati, rendono il servizio PEC pressoché immune dalla fastidiosa posta spazzatura.

    Risparmio: Confrontando i costi di una casella PEC con quello di strumenti quali fax e raccomandate è evidente il risparmio che si può ottenere non solo in termini economici, ma anche di tempo.

    Costo fisso: il prezzo annuale di una casella PEC non prevede costi aggiuntivi in base all'utilizzo.

    Come funziona

    I messaggi di posta certificata vengono spediti tra 2 caselle, e quindi Domini, certificati.
    Quando il mittente possessore di una casella di PEC invia un messaggio ad un altro utente certificato, il messaggio viene raccolto dal gestore del dominio certificato (punto di accesso) che lo racchiude in una busta di trasporto e vi applica una firma elettronica in modo da garantirne inalterabilità e provenienza. Fatto questo indirizza il messaggio al gestore di PEC destinatario che verifica la firma e lo consegna al destinatario (punto di consegna). Una volta consegnato il messaggio il gestore PEC destinatario invia una ricevuta di avvenuta consegna all'utente mittente che può essere quindi certo che il suo messaggio è giunto a destinazione. Durante la trasmissione di un messaggio attraverso 2 caselle di PEC vengono emesse altre ricevute che hanno lo scopo di garantire e verificare il corretto funzionamento del sistema e di mantenere sempre la transazione in uno stato consistente.

    Schema di funzionamento Aruba PEC

    In particolare:

    • Il punto di accesso, dopo aver raccolto il messaggio originale, genera una ricevuta di accettazione che viene inviata al mittente; in questo modo chi invia una mail certificata sa che il proprio messaggio ha iniziato il suo percorso.
    • Il punto di ricezione, dopo aver raccolto il messaggio di trasporto, genera una ricevuta di presa in carico che viene inviata al gestore mittente; in questo modo il gestore mittente viene a conoscenza che il messaggio è stato preso in custodia da un altro gestore La Posta Certificata sfruttando crittografia e protocolli di sicurezza riesce a fornire agli utenti un servizio sicuro che sostituisce integralmente il tradizionale servizio di posta (elettronica e cartacea), mettendosi inoltre al riparo da spam, abusi e disguidi.

    Questo e' possibile in quanto la posta certificata ha le seguenti caratteristiche:

    • il messaggio proviene da un gestore di posta certificato e da uno specifico indirizzo e-mail certificato;
    • il messaggio non può essere alterato durante la trasmissione;
    • consente la privacy totale della comunicazione, avvenendo lo scambio dati in ambiente sicuro;
    • garantisce al mittente la certezza dell'avvenuto recapito delle e-mail alla casella di posta certificata destinataria, con la spedizione di una ricevuta di consegna, in modo analogo alla tradizionale raccomandata A/R (e con lo stesso valore legale);
    • garantisce il destinatario da eventuali contestazioni in merito ad eventuali messaggi non ricevuti e dei quali il mittente sostiene l'avvenuto l'invio;
    • garantisce in modo inequivocabile l'attestazione della data di consegna e di ricezione del messaggio e conserva la traccia della comunicazione avvenuta fra mittente e destinatario.

    Fra le caratteristiche salienti va notato che nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte venga conservata in base al Decreto per 30 mesi in un apposito registro informatico custodito dai gestori stessi: tale registro ha lo stesso valore giuridico delle ricevute.

     

 

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CHE COSA E’ IL CRISTIANESIMO?

 

            Molti non lo conoscono e perciò passano con eccessiva facilità a ogni altra religione e pensano che proprio allora hanno scoperto come vivere da persone religiose.  Si vede da cristiani non erano entrati neanche nell’anticamera della vera fede cristiana.

            Per capire che cosa è il cristianesimo occorre prendere i documenti autentici della fede e osservare attentamente come ebbe inizio la religione di Cristo.

Documenti autentici della fede cristiana sono quegli scritti che fanno parte del NT (= Nuovo Testamento) ossia la parte ultima e culminante della Bibbia che parla di Cristo e della sua religione.

Questi documenti hanno massimo valore dal punto di vista religioso, perché per noi cristiani sono ispirati.  Ma anche dal punto di vista storico hanno un grande valore.

Chi testimonia il cristianesimo?  Persone ben consapevoli, testimoni oculari.  La loro  testimonianza è confermata dall’antichità dei documenti.  Dalla scienza detta Critica testuale risulta che non esiste documento dell’antichità greca e romana (tempo dell’inizio del cristianesimo) così ampiamente e certamente confermato come i testi del NT.  Basti ricordare questo: i documenti del NT in confronto con quelli di tutta la letteratura greco-romana sono oltre ogni dire più numerosi, più antichi e più conformi fra loro.  Se i testi di un libro antico sono molti e tutti concordano, nonostante si siano trovati in luoghi diversissimi, è segno che riproducono l’originale con certezza  storica.

I fatti e i personaggi perciò del NT sono storicamente più certi di quelli della storia greca e romana.  Può uno dire  scientificamente parlando che Cesare non sia mai esistito?  Molto meno può dirlo di Cristo perché è testimoniato da innumerevoli documenti molto più di Giulio Cesare.  Eppure in Italia è successo un fatto di grande ignoranza storica:  uno studente di liceo ebbe dieci e lode in un tema perché aveva scritto che Gesù non è mai esistito.

            1 Gv 1, 1-4:  Giovanni, discepolo di Gesù, dice che con gli scritti gli apostoli comunicano quelle cose che hanno visto e toccato con mano.  Erano dunque ben consapevoli. Si legga il testo.

            Lc 1, 1-4:  Luca dice che ha fatto ricerche accurate sui fatti di Gesù e li ha riferiti nel suo Vangelo.

            At 1,1-3:  lo stesso Luca, dopo di aver scritto il Vangelo, in un altro libro (Atti degli Apostoli) racconta come Gesù risorto ha radunato ancora gli apostoli, li istruì sul regno di Dio o Chiesa.

             Il cristianesimo o Chiesa inizia da Gesù Cristo, dopo la sua morte, risurrezione e ascensione.

            La morte di Gesù è stata tragica, dolorosa: è la grande prova del suo amore per noi.  Non dobbiamo mai dimenticarci: la croce è sacra per noi; il venerdì è il giorno particolare dell’amore e del dolore di Gesù per noi.  La passione di Gesù va letta frequentemente, specialmente il venerdì, giorno della sua morte.  Nei Vangeli si trova verso la fine, prima della risurrezione. 

            La risurrezione di Gesù è stata strabiliante:  vedi Lc 24.  Si legga tutto il capitolo per partecipare a quella impressione indescrivibile di coloro che videro Gesù risorto.

La domenica è giorno sacro per i cristiani: vedi Gv 20: Gesù raduna di persona i primi discepoli o cristiani nello stesso luogo ove egli aveva istituito la cena pasquale o messa.  Gesù di otto in otto giorni appariva e così dava inizio alla messa domenicale o pasqua cristiana.  Non si può essere cristiani senza messa festiva.  L’Eucaristia rientra nell’essenza vitale del cristianesimo. Trascurarla praticamente è rinnegare la fede di Cristo!

 

            Il cristianesimo inizia per opera dell’uomo-Dio Gesù e per mezzo degli apostoli

o vescovi (At 6,6;1 Tm 4,14;2 Tm 1,6):  si diventa vescovi mediante l’imposizione delle mani ossia il sacramento dell’ordine sacro che fa diaconi, sacerdoti e vescovi.  A capo dei vescovi è il vescovo di Roma o papa.  S. Pietro (primo papa) infatti morì come vescovo di Roma.  Perciò tutti i vescovi di Roma sono suoi successori ossia papi. 

Il primato di Pietro si vede chiaramente nel libro Atti degli Apostoli.  E’ Pietro che prende la parola (At 1, 15; 2, 14;3,1; 15,7.11s; ecc…).  Si vede in particolare il c. 15 di Atti degli Apostoli:  c’era una grande discussione:  i pagani che entravano nel cristianesimo dovevano diventare prima ebrei e osservare tutte le loro leggi religiose e sociali?  Parlò Pietro e disse di no (non divieto di cibi impuri, non proibito il grasso e il sangue…).  Dice il testo:  Parlò Pietro e “tutti tacquero”.

            Chi sono gli apostoli e Pietro?  Vedi Mt 10, 1-4;16,18s.  Pietro è la pietra fondamentale della Chiesa o cristianesimo:  senza Pietro e senza apostoli o vescovi non può esistere vera religione cristiana.

 

Il momento solenne dell’inizio del cristianesimo o Chiesa è At 2ss:  discesa dello Spirito Santo:  battesimo At 2, 36-38:  “Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo”. Il battesimo è sempre legato alla fede:  “Credi nel Signore (risorto e Dio) Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia.  Subito il carceriere si fece battezzare con tutti i suoi (compresi i bambini) – At 16, 31sss.  I battezzati sono “rivestiti di Cristo” – Gal 3, 27 – come la Madonna ha rivestito delle sue carni il Figlio di Dio così Gesù ci riveste di sé e noi siamo figli di Dio e legati a Cristo vita e vita come vite e tralci…”Io sono la vite e voi i tralci.  Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla” (Gv 15, 5sss).

Il battesimo ci fa membra del Corpo di Cristo:  “Siamo membra gli uni degli altri” (Ef 4, 25).  Il battesimo incorpora alla Chiesa.  “Lo Spirito forma un solo corpo” (1 Cor 12, 13).  I battezzati sono divenuti “pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo” 1 Pt 2,5).  Tutti i battezzati sono fra loro vitalmente legati nell’unico Cristo a cui sono innestati o battezzati.  Riceviamo il sigillo incancellabile nell’anima:  siamo segnati per il giorno della redenzione (Ef 4, 30).

          Battesimo ed Eucaristia: At 2, 43ss; 4,31-35…sono inseparabili:  si è cristiani perché si è legati a Cristo come la Madonna e ci nutriamo di lui nella comunione.  Senza battesimo ed Eucaristia non può esistere cristianesimo.

 

            CHE MERAVIGLIA E’ QUESTA RELIGIONE!  CRISTO E’ CONTEMPORANEO, CONTERRANEO, CONSANGUINEO E CONCORPOREO.

 

            La rovina del cristianesimo sono i cristiani di nome e atei di fatto, del tutto ignari della loro fede; mai l’hanno conosciuta, mai l’hanno vissuta.  Se l’avessero una sola volta compresa sarebbero stati affascinati!!!

 

          Battesimo:  battezzati nella morte di Cristo e risuscitati a vita nuova (Rm 6,3s): Gesù si è fatto uomo ed è diventato simile a noi fino ad assumere anche le sofferenze e la morte, proprie dei peccatori.  In Gesù sofferenze e morte non erano in isconto dei suoi peccati (perché era innocente), ma erano segno e frutto di amore grande.  Quando veniamo battezzati ossia tuffati in Cristo con il sacramento, si riversa in noi la santità di Gesù e le nostre sofferenze e la morte diventano sofferenze e morte di Gesù ossia piene di santità e di amore divino.  Non sono più rovina e tristezza, ma vita e salvezza e amore verso l’umanità che dalla santità di Gesù e nostra riceve redenzione e salvezza.  IL battezzato dunque è un altro Crocifisso, un altro Redentore o lo stesso Crocifisso e Redentore Gesù.  Noi dobbiamo avere perciò gli stessi sentimenti di Gesù quando moriva in croce per amore nostro:  non lamenti, non recriminazioni, ma bontà e benevolenza.  Noi siamo diventati persone nuove, “uomo nuovo” ossia siamo altrettanti cristi e non più altrettanto Adamo peccatore.  Ma è necessario che il battesimo sia accompagnato dalla volontà di accettare tutto per amore e con tanta gioia o speranza.  Siamo dunque risuscitati come Gesù a una nuova vita, quella divina del Cristo.  Dobbiamo vivere come Gesù e non più secondo l’ “uomo vecchio” ossia come peccatori.

           

 

Col battesimo diventiamo “nuova creatura” come se fossimo creati una seconda volta e creati però non in Adamo, ma in Cristo e fatti simili a lui:  figli di Dio, pieni di vita divina, legati alla SS. Trinità:  Tutto questo perché Gesù prese su di sé le nostre colpe e le espiò e ci ha donato la sua vita.  “Dio lo trattò come peccatore” (2 Cor  5, 21) per noi e così noi siamo diventati santi come Gesù.  Infatti ci è riversata la sua santità.  E’ inconcepibile che noi possiamo diventare santi come Dio!   E’ la grande ricchezza e bellezza del cristianesimo, dei sacramenti e di quel sacramento continuo che è la confessione, detta battesimo di lacrime…  Quando uno dice che non ha peccati, dice una bugia e inoltre non sa che meraviglia compie la confessione che fa rivivere fresco e genuino il battesimo. 

Col battesimo entriamo nel regno ossia nel cristianesimo o Chiesa (Gv 3,3-5):  “Se uno non rinasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio.  Se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio”.

Si riversa in noi la vita divina, si entra a far parte della vita Trinitaria; si è  come la quarta persona della SS. Trinità; si diventa “partecipi della natura divina” (2 Pt 1,4).  (1 Cor 6,19):  “il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo”:  Dio abita in noi come Padre e noi siamo figli, come Gesù e nostro fratello e con lo Spirito Santo che è anima della nostra anima e ci suggerisce i sentimenti religiosi veri.  E’ “lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo” (Tt 3, 5).

S. Gregorio Nazianzeno:  Il battesimo è il più bello e magnifico dei doni di Dio… LO chiamiamo dono, grazia, unzione, illuminazione, veste di immortalità, lavacro di rigenerazione, sigillo e tutto ciò che vi è di più prezioso.

O cristiani, dove cercate Dio?  Dentro di voi egli è, dimora e abita…  E voi guardate lontano e piangete di miseria, mentre egli vi invita al suo amore grande e meraviglioso e vi può colmare di ogni bene come figli e figli prediletti come Gesù.  Dio non ha più figli, ma uno solo e tutti noi battezzati siamo un unico Gesù.  Perciò possiamo nutrirci delle sue carni nella comunione…

Dal giorno della pentecoste iniziò il battesimo (At 2):  “Che cosa dobbiamo fare?  Ciascuno di voi si faccia battezzare e riceverete il dono dello Spirito”.  Gesù ha detto agli apostoli:  “Andate e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare ciò che vi ho insegnato.  Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, altrimenti sarà condannato” ( Mt 28, 19ss).

Eucaristia: Lc 22, 14-20; 1 Cor 11, 23-30 (chi mangia indegnamente mangia la propria condanna). At 20, 7ss a Troade;  Gv 20 di otto in otto giorni… Gv 6,48-57. 

            Gesù nell’ultima cena istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, con il quale perpetuare nei secoli i l sacrificio della croce, memoriale della sua morte e risurrezione, convito pasquale in cui si riceve Cristo in corpo, sangue, anima e divinità, l’anima viene ricolmata di grazia e viene dato il pegno della gloria futura.

            Sacrificio:  corpo offerto in sacrificio e sangue versato per la vostra redenzione… cfr Istituzione nell’Ultima Cena nei primi tre vangeli.

            Si chiama Eucaristia perché è un rendimento di grazie (lode, grazie, adorazione, espiazione, riparazione, implorazione); Cena del Signore iniziata la vigilia della sua morte e si perpetua nei secoli; Frazione del Pane perché questo era il gesto tipico della cena pasquale ebraica; Messa, termine meno indicato, ma il più diffuso…  Indicava il licenziamento dei presenti:  Andate… Missa est: è permesso andare…

            Il memoriale non era un semplice ricordo, ma un attualizzare gli avvenimenti del passato.  Chi partecipava alla cena pasquale doveva considerarsi come personalmente liberato dall’Egitto.  E chi non partecipava era escluso dalla comunità ossia scomunicato e cioè ucciso (Es 12).  Chi non partecipa alla pasqua cristiana la domenica e feste (senza grave necessità) è uno scomunicato, un cristiano rinnegato.  Si esclude dalla salvezza che Cristo ci ha meritato e ci comunica di festa in festa.  E’ un peccato mortale molto grave, segno di grande mancanza di fede e di fedeltà a Colui che per noi è morto, per noi è risorto e a noi comunica la sua redenzione.

            Eucaristia e offerta…  La messa è sempre la stessa:  non pretendete di essere presenti quando il sacerdote fa la sua intenzione per voi…  Non si deve fare solo l’offerta in denaro, ma offerta di se stessi…  Non legate troppo materialmente la celebrazione eucaristica e le offerte in denaro……Non pretendere di privatizzare la messa:  Questa è messa mia… E le altre non sono tue?  Quante intenzioni si fanno per la messa (cfr. Canone IV).  Non compri la messa, non la fai tua…  Occorre il dono di sé.  Se la messa è per te… ci vai e la domenica no?  Molto meglio andare la domenica e offrire tutte le intenzioni.  E poi il sacerdote fa la sua intenzione quando crede e può….

           

            Il cristianesimo dunque è l’unica religione insegnata direttamente da Dio venuto per questo in terra e la sua presenza storica è certa e provata oltre ogni dire. 

Dio per duemila anni circa preparò il popolo ebraico perché sperimentasse un anticipo di fede divina e attendesse la sua vera rivelazione mediante il Figlio di Dio che si fece uomo, venne nel mondo e dimorò per trenta anni in terra di Palestina; morì per purificarci dai peccati e risorse, dandoci la prova che egli era veramente Dio che non esaurisce la sua entità con un corpo e un’anima umana come tutti gli altri uomini.  Oltre ad essere uomo era anche Dio da tutta l’eternità e perciò risuscitò il suo corpo crocifisso e lo rese glorioso.  Continuò a istruire meglio i discepoli e poi incaricò gli apostoli con a capo Pietro a rappresentarlo e a guidare la cristianità.  Nei dubbi di fede basta ricorrere a loro e si ha la certezza di fede.

            Il cristianesimo è guidato dai capi o pastori o governanti, ma è la religione che trasforma i seguaci in figli  di Dio mediante il battesimo e li nutre con la santa Eucaristia, con il raduno settimanale nella messa e con la parola di Dio ad essi affidata, ma in cui hanno diritto a interpretare autenticamente il papa, gli apostoli o vescovi uniti insieme e con il papa o tutta la cristianità sempre con i loro pastori e mai senza di essi.

            La vita cristiana inizia in questo mondo, ma è tesa verso il mondo che verrà.  La morte è il felice ingresso nella gioia senza fine e nel godimento di Dio chiaramente, faccia a faccia e per sempre.

 

            FRATELLO CRISTIANO, RENDITI CONTO DELLA TUA FEDE E COMINCIA A PRATICARLA.  IMPEGNATI, SENZA IMPEGNO NON ESISTONO COSE BELLE E DURATURE.  STUDIA MOLTO, VIVI CIO’ CHE STUDI, VAI A TROVARE GESU’ VIVO NELLA SANTA OSTIA, PARLA CON LUI FINCHE’ DIVENTI AMICO E L’UNICO GRANDE AMICO DEL CUORE….

            SCOPRIRAI  LA VERA REALTA’ DELLA VITA.  UN DIO CHE VA OLTRE LA MORTE CHE RIEMPIE OLTRE OGNI DIRE.

           

Vuoi sapere ancora di più?  Prendi il catechismo della Chiesa cattolica e studia qualsiasi argomento della fede come:

            che cosa ci attende dopo la morte; come vincere la paura di morire; come imparare a cantare di gioia anche in mezzo alle sofferenze…

            Prendi l’indice e scopri quanto puoi trovare.  Ciò che leggi trasformalo in preghiera e la preghiera in vita vissuta, cercando di adeguare il tuo comportamento…

            E vedrai se vale la pena seguire Gesù, il Crocifisso per amore, il Risorto davvero, Colui che ci attende in una vita che non avrà mai fine…….

 

 

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RADIOATTIVITA’

Da www.progettoradon.it Progetto cofinanziato dalla Regione Lombardia e dalla Direzione Centrale Programmata Integrata, attraverso D.d.s. 23 novembre 2005 - n. 17204

 

Cos’è la Radioattività?

La radioattività è il fenomeno per cui alcuni nuclei, non stabili, si trasformano in altri emettendo particelle. La radioattività non è stata inventata dall'uomo, anzi, al contrario, l'uomo è esposto alla radioattività fin dal momento della sua apparizione sulla Terra. La radioattività è antica quanto l’Universo ed è presente ovunque: nelle Stelle, nella Terra e nei nostri stessi corpi.

La scoperta della radioattività avvenne alla fine dell’800 ad opera di Henry Bequerel e dei coniugi Pierre e Marie Curie (Figura 1), che ricevettero il Premio Nobel per la Fisica per le loro ricerche. Essi scoprirono che alcuni minerali, contenenti uranio e radio, avevano la proprietà di impressionare delle lastre fotografiche poste nelle loro vicinanze. Le lastre fotografiche, una volta sviluppate, presentavano delle macchie scure.

Per questa loro proprietà, elementi come l’uranio, il radio e il polonio (gli ultimi due scoperti proprio da Pierre e Marie Curie) vennero denominati “attivi” e il fenomeno di emissione di particelle venne detto radioattività. Da allora sono stati identificati quasi 2500 specie di nuclei differenti e di essi solo una piccola percentuale, circa 280, sono stabili.

 

Atomi, elementi chimici e isotopi

La materia che ci circonda (aria, acqua, terra, oggetti ed esseri viventi) è costituita da atomi, che a loro volta sono fatti da un nucleo estremamente piccolo, delle dimensioni di un Fermi (1 fm = un milione di miliardi di volte più piccolo di un metro) e di carica positiva, circondato da una nuvola di elettroni di carica negativa (Figura 2).

Il nucleo dell’atomo è costituito dai protoni, carichi positivamente, e dai neutroni, che sono invece privi di carica elettrica e perciò neutri (come dice il loro stesso nome). Il numero di protoni è uguale al numero di elettroni, così che l'atomo è elettricamente neutro.

La struttura dell’atomo (nucleo composto da protoni e neutroni, mentre gli elettroni orbitano intorno al nucleo stesso) è la stessa per tutti gli elementi chimici che conosciamo. Quello che cambia da un elemento all’altro è il numero dei protoni (e quindi degli elettroni, che in un atomo neutro è necessariamente uguale a quello dei protoni) e dei neutroni che l’atomo contiene.

Il numero totale di protoni nel nucleo viene chiamato “numero atomico” e si indica con la lettera Z. Esso determina di quale elemento chimico si tratta: così ad esempio l'elemento chimico con 8 protoni è l'ossigeno, quello con 26 protoni è il ferro, quello con 79 protoni è l'oro, quello con 92 protoni è l'uranio e così via. La somma del numero dei protoni più il numero dei neutroni viene chiamato “numero di massa” e si indica con la lettera A.

Mentre il numero di protoni di un elemento chimico è fisso (infatti abbiamo detto che questo numero, Z, caratterizza l’elemento), il numero di neutroni può essere variabile. In questo caso parliamo di “isotopi” di un elemento chimico. Ad esempio: il ferro presente in natura è costituito da 4 isotopi, tutti con 26 protoni ma con 28, 30, 31 e 32 neutroni rispettivamente. Gli isotopi sono identificati dal nome dell'elemento e dal numero di massa, che viene di solito riportato in alto a sinistra del simbolo dell’elemento chimico, per esempio l’isotopo del Carbonio con numero di massa 14 si indica con 14C.

In natura esistono circa 90 elementi (dall'idrogeno, il più leggero, all'uranio, il più pesante) e circa 270 isotopi. Oltre agli isotopi da sempre presenti in natura (isotopi naturali) , esistono oggi un gran numero di isotopi artificiali, cioè prodotti dall'uomo. Esempi di isotopi artificiali sono il cobalto-60 (27 protoni, 33 neutroni), usato in radioterapia e il plutonio-239 (94 protoni, 145 neutroni), usato come combustibile nelle centrali nucleari.

 

Cos’è un decadimento radioattivo?

Gli isotopi presenti in natura sono quasi tutti stabili. Tuttavia, alcuni isotopi naturali, e quasi tutti gli isotopi artificiali, presentano nuclei instabili, a causa di un eccesso di protoni e/o di neutroni. Tale instabilità provoca la trasformazione spontanea in altri isotopi, e questa trasformazione si accompagna con l'emissione di particelle. Questi isotopi sono detti isotopi radioattivi, o anche radioisotopi, o anche radionuclidi.

La trasformazione di un atomo radioattivo porta alla produzione di un altro atomo, che può essere anch'esso radioattivo oppure stabile. Essa è chiamata disintegrazione o decadimento radioattivo.

Il tempo medio che occorre aspettare per avere tale trasformazione può essere estremamente breve o estremamente lungo. Esso viene detto “vita media” del radioisotopo e può variare da frazioni di secondo a miliardi di anni (per esempio, il potassio-40 ha una vita media di 1.8 miliardi di anni). Un altro tempo caratteristico di un radioisotopo è il “tempo di dimezzamento”, ovvero il tempo necessario affinché la metà degli atomi radioattivi inizialmente presenti subisca una trasformazione spontanea.

Esistono tre diversi tipi di decadimenti radioattivi, che si differenziano dal tipo di particella emessa a seguito del decadimento. Le particelle emesse vengono indicate col nome generico di radiazioni.

Decadimento Alfa (α): Consideriamo un nucleo con numero atomico Z e numero di massa A. In seguito ad un decadimento alfa, il nucleo emette una particella a, cioè un nucleo di elio composto da due protoni e due neutroni, e si trasforma in un nucleo diverso, con numero atomico (Z - 2) e numero di massa (A – 4). Un esempio è il decadimento dell’uranio-238 in torio-234 (Figura 4). Le radiazioni alfa, per la loro natura, sono poco penetranti e possono essere completamente bloccate da un semplice foglio di carta (Figura 4).

Decadimento Beta (β): Il nucleo emette un elettrone e un antineutrino di tipo elettronico (vedi sezione sui neutrini) e si trasforma in un nucleo con numero atomico (Z - 1) ma stesso numero di massa A. Un esempio è il decadimento del Cobalto-60 in Nichel-60 (Figura 5). Le radiazioni beta sono più penetranti di quelle alfa, ma possono essere completamente bloccate da piccoli spessori di materiali metallici (ad esempio, pochi millimetri di alluminio – figura 5).

Decadimento Gamma (γ): Il nucleo non si trasforma ma passa semplicemente in uno stato di energia inferiore ed emette un fotone. La radiazione gamma accompagna solitamente una radiazione alfa o una radiazione beta. Infatti, dopo l'emissione alfa o beta, il nucleo è ancora eccitato perché i suoi protoni e neutroni non hanno ancora raggiunto la nuova situazione di equilibrio: di conseguenza, il nucleo si libera rapidamente del surplus di energia attraverso l'emissione di una radiazione gamma. Per esempio il cobalto-60 si trasforma per disintegrazione beta in nichel-60, che raggiunge il suo stato di equilibrio emettendo una radiazione gamma (Figura 5). Al contrario delle radiazioni alfa e beta, le radiazioni gamma sono molto penetranti, e per bloccarle occorrono materiali ad elevata densità come il piombo (Figura 6).

 

Qual’è l’origine della radioattività?

Gli isotopi radioattivi possono avere origine naturale o artificiale. Tuttavia non bisogna pensare che la radioattività naturale e quella artificiale siano fenomeni diversi, in quanto il processo fisico alla base è lo stesso per entrambe.

I radioisotopi naturali hanno avuto origine al centro delle stelle, tramite reazioni nucleari o durante le esplosioni di Supernovae. Alcuni di questi nuclei, come il potassio-40 (40K), il torio-232 (232Th) e l’uranio-235/238 (235U / 238U) sono attivi ancora oggi, in quanto il loro tempo di dimezzamento è di vari miliardi di anni. La misura dell’abbondanza residua di questi isotopi sulla Terra permette di risalire all’età del nostro pianeta, che è calcolata in 4.5 miliardi di anni.

Altri nuclei radioattivi si sono formati in seguito alle interazioni dei raggi cosmici con alcuni elementi. Si parla allora di nuclei di origine cosmogenica. Alcuni esempi sono il carbonio-14 (14C), prodotto dall’interazione dei raggi cosmici con l’azoto dell’atmosfera, il berillio-10 (10Be) e il cobalto-58 (58Co), che si sviluppa in qualsiasi pezzo di rame esposto ai raggi cosmici.

I nuclei radioattivi artificiali sono stati creati in laboratorio o nei reattori nucleari.

 

La radioattività in natura

La radioattività è un fenomeno naturale: per questo motivo qualsiasi cosa sulla Terra, inclusi i nostri corpi, contiene una certa percentuale di elementi radioattivi. 

La radioattività nell’aria è dovuta alla presenza del Radon (Rn). Questo elemento viene prodotto dal decadimento dell’uranio e del torio, che si trovano in moltissimi materiali, soprattutto nelle rocce. Essendo gassoso, il radon riesce ad “evaporare” diffondendosi nell’aria. In 1 m3 di aria in un edificio chiuso avvengono in media 30 decadimenti di radon al secondo.

Un altro protagonista della radioattività naturale è il Potassio-40, che è presente nel nostro corpo e in generale nella materia biologica, nei cibi, nella crosta terrestre e nell’acqua di mare. Per esempio, in un corpo umano si hanno circa 5000 decadimenti di 40K al secondo. La radioattività, inoltre, è responsabile del calore interno della Terra.

 

Come si misura la radioattività?

L'unità di misura della radioattività è il becquerel (Bq). 1 Bq corrisponde a 1 disintegrazione al secondo. Poiché questa unità di misura è assai piccola, la radioattività si esprime molto spesso in multipli di Bq: il kilo-becquerel (kBq) = 103 Bq, il Mega-becquerel (MBq) = 106 Bq e il Gigabecquerel (GBq) = 109 Bq.

L'unità di misura usata in precedenza era il Curie (Ci) definita come la quantità di radioattività presente in un grammo di radio. Questa unità è immensamente più grande del Bq, perché in un grammo di radio avvengono 37 miliardi di disintegrazioni al secondo. Perciò:1 Ci = 37 GBq = 37 miliardi di Bq. Ancora oggi in alcuni stati, si usa questa unità di misura, ad esempio negli Stati Uniti.

 

Quali sono gli effetti della radioattività?

Le radiazioni prodotte dai radioisotopi interagiscono con la materia con cui vengono a contatto, trasferendovi energia. Tale apporto di energia, negli organismi viventi, produce una ionizzazione delle molecole: da qui la definizione di radiazioni ionizzanti. La dose di energia assorbita dalla materia caratterizza questo trasferimento di energia. Gli effetti possono essere irrilevanti o più o meno dannosi, a seconda della dose di radiazioni ricevuta e del tipo di radiazioni.

L'unità di misura della dose assorbita dalla materia a seguito dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti é il Gray (Gy). 1 Gy corrisponde a una quantità di energia di 1 Joule (J) assorbita da 1 kilogrammo di materia. Per la misura delle dosi di radiazioni assorbite dall'uomo, o più precisamente per una misura degli effetti biologici dovuti alla dose di radiazioni assorbita, è stato introdotto il concetto di equivalente di dose, che tiene conto della dannosità più o meno grande, a parità di dose, dei vari tipi di radiazioni ionizzanti.

In questo caso, l'unità di misura è il Sievert (Sv). Di uso più comune è il sottomultiplo millisievert (mSv), pari a un millesimo di Sv. Ad esempio, una radiografia al torace comporta l'assorbimento di una dose di circa 0,14 mSv. La dose annualmente assorbita da ogni individuo per effetto della radioattività naturale è in media di 2,4 mSv per anno.

Il limite massimo di dose stabilito dalla legge italiana per le persone è 1 mSv per anno al di sopra della dose naturale di radiazioni (20 mSv per lavoratori impegnati in attività che prevedono l’uso o la manipolazione di radioisotopi).

 

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Cos’è una stomia

La parola stoma deriva dal greco e significa: <apertura, bocca>, nel nostro caso specifico intendiamo con questo termine o con il sinonimo stomia, l’abboccamento alla cute di un viscere dell’apparato digerente, urinario o respiratorio, creando una comunicazione tra interno ed esterno.

L’intervento chirurgico a cui sei stato sottoposto è stato sicuramente un trauma psico-fisico di notevole portata, ma è stata anche la risposta più sicura ed efficace per risolvere i tuoi problemi di salute. Consapevole di ciò, potrai abbandonare la sensazione di avere un handicap, accettando la stomia come un modo nuovo per <vivere la vita più serenamente>. E’ sufficiente pensare che altri 43.000 stomizzati italiani condividono con te ansie e preoccupazioni, ed essi, tranne casi sporadici, hanno serenamente accettato la nuova condizione fisica.

 

I tipi di stomia

Esistono diversi tipi di stomia, il loro nome deriva dalla sede dello stoma o dal viscere che viene utilizzato per realizzarli. Nel caso dell’asportazione chirurgica del retto e dello sfintere anale, si determina la perdita del controllo volontario delle deiezioni, quindi la fuoriuscita delle stesse. La frequenza delle deiezioni varia a seconda del cibo e della lunghezza del tratto intestinale asportato.

Gli interventi che coinvolgono la perdita della vescica determinano invece la perdita della continenza urinaria. Ti servirà sapere, innanzitutto, che le stomie si dividono in:

  1. stomie che derivano dall’apparato digerente;
  2. stomie che derivano dall’apparato urinario.

Quelle che derivano dall’apparato digerente si dividono a loro volta in ileo e colostomie, a seconda del viscere interessato, mentre quelle che derivano dall’apparato urinario si dividono in uretero-cutaneo-stomie e in uretero-ileo-stomie, a seconda di come viene effettuata la stomia.

 

 

 

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Che cos’è il mobbing da lavoro

 

Il termine mobbing è stato coniato nel settanta dall'etologo[1]. Lorenz per descrivere il comportamento di alcuni animali che circondano un proprio simile e lo assalgono per allontanarlo dal branco, in particolare in etologia mobbing indica il comportamento degli uccelli di piccola taglia nell'atto di respingere un loro predatore. Mobbing deriva dall’inglese "mob", dal latino "mobile vulgus", che significa "folla dedita al vandalismo". Da qui il significato assunse presso le classi più elevate anche una connotazione spregiativa, per cui "mob" era equivalente all'italiano "plebaglia"

Il termine ha acquistato potenza metaforica per esprimere l’immagine dell’assalto di un gruppo, la situazione di terrore dovuta all’isolamento della vittima di fronte al gruppo, alla parola è correlato anche il lemma mobster, che indica chi appartiene alla malavita.

Negli anni Ottanta il termine venne ripreso dallo psicologo del lavoro Heinz Leymann[2], il quale lo applicò ad un nuovo disturbo che aveva osservato in alcuni operai e impiegati svedesi sottoposti ad una serie di traumi psicologici sul lavoro.

Per mobbing quindi s’intendono tutti quei comportamenti[3] violenti che si verificano sul posto di lavoro attraverso atti vessatori[4] lesivi dei valori di dignità e che nascono da una frustrazione del mobbizzante[5]. Comunque data la natura di questo fenomeno non esiste ancora un’universalità di terminologia a livello mondiale[6].

Posto che non esiste un reato di mobbing[7], questo ha assunto di volta in volta connotazioni diverse, può essere elemento costitutivo di reato, dalle lesioni alla violenza privata, estorsione, abuso di ufficio, maltrattamenti. Il mobbing può essere anche un movente d’ispirazione del disegno criminoso del mobber oppure può trattarsi di circostanza aggravante di reato es motivo abietto, futile, crudeltà verso le persone.

Dal punto di vista legislativo la Regione Lazio con legge del 2001 ha definito il "mobbing" come il complesso di atti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte di un datore o da soggetti posti in posizione sovraordinata oppure da altri colleghi; analoghe definizioni si rinvengono nellaLegge Regionale Friuli Venezia Giulia dell’8 aprile 2005, n.7, nella Legge Regionale Umbria del 28 febbraio 2005 n.18 e ancora nella Legge Regionale Abruzzo dell’11 agosto 2004, n. 26.

Per quanto attiene le tipologie di mobbing, distinguiamo un tipo individuale qualora le condotte sono rivolte nei confronti di un unico soggetto ed un mobbing collettivo allorquando le condotte abbiano ad oggetto un gruppo di lavoratori. Il mobbing può essere ancora di tipo verticale ascendente se esercitato nei confronti di un capo (molto raro in Italia) o discendente se esercitato nei confronti di un sottoposto, oppure orizzontale se esercitato fra colleghi di pari grado. Esiste poi un mobbing emozionale che infierisce nelle relazioni interpersonali ed un mobbing strategico volto ad espellere il lavoratore dall’azienda. Anche l’intensità e le manifestazioni del mobbing sono molteplici, il fenomeno può essere diretto, indiretto volto cioè contro i famigliari[8] del lavoratore, leggero se caratterizzato da continue illazioni o pesante se si palesa con eventi plateali.

Il mobbing può palesarsi con forme diverse: aggressioni fisiche o verbali, richiami disciplinari, isolamento, demansionamento, compiti inutili e paradossali. In ogni caso l’evento si traduce in un attacco alla possibilità di comunicare, alle relazioni sociali, all’immagine, alla professionalità, alla salute.

 

Quanto alla durata perché ci sia mobbing, il conflitto deve durare almeno sei mesi, con una frequenza settimanale, ma la di là della durata, ciò che è evidente è la volontà dell’aggressore, un preciso disegno distruttivo volto all’annientamento del mobbizzato. Per questo, con l’espressione "tempo del mobbing" si indicherà il periodo che il soggetto, trascorsa la fase di analisi dei comportamenti e percepito il suo status di vittima, dedicherà al recupero di prove per dimostrare l’attendibilità delle sue accuse e intentare un’eventuale azione legale[9].

Accanto al mobbing da lavoro, esiste poi un mobbing famigliare  che è riconducibile a quattro casi: sabotaggi delle frequentazioni con il figlio, emarginazione dai processi decisionali tipici dei genitori[10], minacce, denigrazione e delegittimazione familiare.

Nel mobbing di società invece lo scopo è quello di indurre un membro non gradito all’autoallontanamento dal gruppo o associazione, attraverso tutta una serie di pressioni e vessazioni. Vi è poi il mobbing a scuola che si identifica con il bullismo di gruppo organizzato ai danni di un compagno di classe.

2.       Esempi di comportamenti mobbizzanti sul posto di lavoro

 La pratica del mobbing consiste nel vessare il dipendente o il collega di lavoro con diversi metodi di violenza psicologica o fisica. Ad esempio: sottrazione ingiustificata di incarichi o della postazione di lavoro, dequalificazione delle mansioni a compiti banali (fare fotocopie, ricevere telefonate, compiti insignificanti, dequalificanti o con scarsa autonomia decisionale) così da rendere umiliante il prosieguo del lavoro.

Il mobbing può anche concretizzarsi con rimproveri e richiami, espressi in privato ed in pubblico anche per banalità; dotare il lavoratore di attrezzature obsolete, arredi scomodi, ambienti male illuminati; interrompere il flusso di informazioni necessario per l'attività (chiusura della casella di posta elettronica, restrizioni sull'accesso a Internet)

Ulteriori manifestazioni del fenomeno sono date ad esempio da continue visite fiscali in caso malattia (e spesso al ritorno al lavoro, la vittima trova la scrivania sgombra oppure non la trova affatto). Insomma, un sistematico processo di "cancellazione" del lavoratore condotto con la progressiva preclusione di mezzi e relazioni interpersonali indispensabili allo svolgimento di una normale attività.

Altri elementi che fanno configurare il mobbing, possono essere "doppi sensi" o sottigliezze verbali quando si è in presenza del collega mobbizzato, cambio di tono nel parlare quando un superiore si rivolge al collega vittima, dare pratiche da eseguire in fretta l'ultimo giorno utile.

Secondo L'INAIL[11] che per prima in Italia ha definito il mobbing lavorativo qualificandolo come costrittività organizzativa, le possibili azioni traumatiche possono riguardare la marginalizzazione dalla attività lavorativa, lo svuotamento delle mansioni, la mancata assegnazione dei compiti o degli strumenti, i ripetuti trasferimenti ingiustificati, la prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale o di compiti esorbitanti anche in relazione a eventuali condizioni di handicap, l'impedimento dell’accesso a notizie, la inadeguatezza delle informazioni inerenti l’ordinaria attività, l'esclusione reiterata da iniziative formative, il controllo esasperato ed eccessivo.

 Il mobbing può essere inquadrato dunque come una malattia professionale[12] , esistono cioè situazioni di “costrittività organizzativa” che si identificano in una serie di attività poste in essere dall’azienda nei confronti del mobbizzato.

 

3.       Perché nasce il mobbing

 La migliore dottrina individua un approccio “culturale” come Harald Ege che vede nelle differenze culturali fra i vari paesi la causa del mobbing, oppure si assiste all’approccio "della violenza organizzativa" di Paul McCarthy che ritiene il mobbing frutto della competizione apportata dalla globalizzazione.

Fra le cause del mobbing si evidenziano fattori soggettivi[13] come stress, conflitti, tratti di personalità e relazioni interpersonali oppure fattori oggettivi legati all’organizzazione[14] aziendale. Perché ci si ammala?. Il mobbing per la vittima è fonte di stress, il soggetto può reagire attraverso la mobilitazione delle proprie energie per far fronte alla situazione fino a raggiungere l’omeostasi. Se lo stress persiste o se l’organismo non è in grado di mettere in atto risposte adeguate, subentra l’esaurimento dove l’organismo soffre danni irreversibili. Lo stress può essere causa di conflitti di tipo emotivo, se si verificano dei disaccordi fra i desideri del lavoratore oppure conflitti di tipo cognitivo, se si verificano dissonanze fra diversi aspetti conoscitivi del lavoro.

 

4.       Conseguenze del mobbing

 Il danno[15]. per la vittima è di tipo patrimoniale (lucro cessante e danno emergente) e non patrimoniale ovvero biologico/alla salute[16], esistenziale e morale

I disturbi fisici generalmente presenti sono l’ipertensione, l’ulcera, le malattie artrosiche, le malattie della pelle e perfino i tumori. Tristemente famoso è il caso dell’ILVA di Taranto, riconosciuto ufficialmente come mobbing da tutti i maggiori studiosi italiani: la famigerata palazzina LAF[17] (una palazzina che ospitava uffici per gli impianti di laminatoio a freddo, da cui deriva il nome), dismessa da anni, e nella quale i dirigenti dell’ILVA avevano messo settantanove dipendenti (tutti impiegati e laureati); solo dopo l’intervento del centro di salute mentale di Taranto, che inviò un esposto alla procura, dei mass media locali e nazionali e di Amnesty International la palazzina è stata chiusa. Questo caso, pur nella sua gravità, non è emblematico. Il mobbin[18]g, infatti, viene consumato in maniera isolata, sotto gli occhi di spettatori indifferenti, a loro volta ricattati dal mobber.

Quali le conseguenze per l’azienda?. In primis un calo dell’efficienza fra i dipendenti, conseguenze economiche, danno di immagine, infortuni, malattie stress correlate, danno erariale, aumento del contenzioso. Ma il mobbing non solo ha conseguenze per la vittima e per l’azienda, si registrano effetti anche a livello sociale come l’aumento della spesa sanitaria, l’aumento del carico fiscale per i dipendenti e il sistema previdenziale.

5.       Come affrontare il mobbing: l’importanza della denuncia

La vittima deve denunciare il mobbing, può fare un discorso davanti ai colleghi, oppure può appendere un foglio in bacheca o distribuirlo, può intervenire in un’assemblea sindacale o inoltrare protesta formale presso i superiori, seguendo i regolamenti dell’azienda. Ancora: può chiedere ai giornali di pubblicare la sua storia, rivolgersi ai sindacati per aprire una vertenza, fare appello alle autorità per un ricorso o una querela contro i suoi persecutori. L’importante è che la denuncia abbia queste caratteristiche: deve avere pubblicità sul luogo di lavoro, deve essere trasparente, una rivendicazione di dignità. Il fenomeno può essere combattuto con l’aiuto del sindacato, psicologi, associazioni e centri di ascolto, avvocati, medici di base che diagnosticheranno gli effetti estremi del mobbing. Non solo ma c’è poi un mobbing d’ascolto che è quello che il mobbizzato riversa sui parenti e famigliari e che può portare anche a separazioni o crisi all’interno delle famiglie. Fra le soluzioni transitorie che possono apportare un breve sollievo al mobbizzato: il periodo di malattia o il distacco, soluzioni definitive sono invece il trasferimento o le dimissioni che vanno sempre lette però come una sconfitta e un conseguente crollo dell’autostima. Ma prima di difendersi dal mobbing, è doveroso effettuare un’efficace azioni preventiva, questa si può fare attraverso la formazione, i contratti, un codice di comportamento, interventi sindacali e comitati aziendali. I codici di comportamento prevedono una procedura informale per i casi di mobbing dove il lavoratore denuncia al consigliere di fiducia che assume ogni utile iniziativa per la soluzione del problema, mentre nella procedura formale il lavoratore presenta un’istanza al comitato che ascolta il lavoratore e propone interventi utili.

6.       Tutela giuridica

Un mobbizzato, quando vuole intentare una causa contro il proprio persecutore[19][20], quanto alla giurisprudenza civile e penale. Il lavoratore che lamenti di aver subito comportamenti mobbizzanti e che intenda chiedere in giudizio il risarcimento[21] è gravato dall’onere di dare la prova delle condotte realizzate in suo danno, del danno patrimoniale o esistenziale subito, dell’eventuale incidenza di tale danno sulla sua integrità psico-fisica. A livello europeo, un libro verde del Parlamento, "Il mobbing sul posto di lavoro", del 16 luglio 2001, introduceva il dibattito in sede comunitaria. La successiva risoluzione del Parlamento europeo sul mobbing[22] è uno dei primi riferimenti normativi in materia, non recepito nell'ordinamento italiano. In Italia non esiste una legge in materia di mobbing e quindi il fenomeno non è configurato come specifico reato a sé stante. Gli atti di mobbing possono però rientrare in altre fattispecie di reato, previste dal codice penale, quali le lesioni personali gravi o gravissime, anche colpose che sono perseguibili di ufficio e si ritengono di fatto sussistenti nel caso di riconoscimento dell'origine professionale della malattia. , può fare appello tanto al diritto del lavoro con lo Statuto dei lavoratori

Un successiva sentenza della Corte di Cassazione[23], stabilisce che un periodo di malattia eccedente i limiti previsti nel CCN non è giustificato motivo soggettivo di licenziamento se la malattia o ha causa prevalente nell'attività lavorativa, oppure se trova nell'attività lavorativa una concausa aggravante e il datore non adibisce il lavoratore ad altre mansioni. L'INPS può però esercitare diritto di rivalsa su chi ha determinato la malattia/invalidità e il pagamento della relativa indennità.

Secondo l’avviso della Corte Costituzionale, gli atti posti in essere possono risultare "se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico", assumendo, pur tuttavia, "rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall’effetto"e risolvendosi, normalmente, in "disturbi di vario tipo e, a volte, patologie psicotiche, complessivamente indicati come sindrome da stress postraumatico".

In effetti, il mobbing può realizzarsi con comportamenti datoriali indipendentemente dall'inadempimento di specifichi obblighi o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato. Quindi l'esistenza della lesione del bene protetto e delle conseguenze deve essere valutata nel complesso degli episodi dedotti in giudizio come lesivi, considerando l'idoneità offensiva della condotta, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa[24]

La più frequente azione da mobbing consiste nel dequalificare il lavoratore per demotivarlo, farlo ammalare e costringerlo alle dimissioni, considerando che, sul piano giuridico, il demansionamento é vietato perché costituisce sempre lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione; il danno che ne deriva è suscettibile di per sé, di risarcimento[25].

Un primo disegno di legge del 21 marzo 2002, presentato da senatori di Rifondazione Comunista, definiva un protocollo medico oggettivo del quale il giudice del lavoro poteva avvalersi per accertare le cause di mobbing. Il disegno di legge, poi bloccato, conteneva la proposta di spostare la competenza delle cause di mobbing dai tribunali ordinari al giudice del lavoro, riportando le cause di mobbing dai tempi di una causa civili alla celerità dei contenziosi in materia di diritto del lavoro.

In giurisprudenza le sentenze sul mobbing si moltiplicano alla fine degli anni ’90, il leading case è la sentenza della Sezione lavoro della Cassazione[26] avente ad oggetto il caso di tre lavoratrici costrette a dimettersi per essere state oggetto durante l’orario di lavoro di molestie sessuali e di veri e propri atti di libidine violenti da parte del datore[27]

In tema di responsabilità del datore, ricordiamo la sentenza della Corte di Cassazione n. 8267/97 che ha statuito che il datore è responsabile ex art. 2087 c.c. ove i lavoratori subiscano una compromissione della salute a causa di un eccessivo impegno sul lavoro, dal momento che la ricerca di maggiori livelli di competitività produttiva non può compromettere l’integrità psico-fisica dei lavoratori. Di conseguenza il datore di lavoro ha il dovere di adottare un organico di personale adeguato al volume produttivo della sua azienda. Si tratta di una sentenza molto importante perché sancisce l’illegittimità dei sovraccarichi di lavoro e tutela l’incolumità fisica del lavoratore.

Nel 1999 la Corte di Cassazione con sentenza n. 475ha statuito che un comportamento, anche astrattamente lecito, del datore di lavoro diventa illegale, e quindi risarcibile, ove nasconda un intento persecutorio. Nello stesso anno la Corte ha poi ricordato[28] che il lavoratore che abbia subito un licenziamento ingiusto, per esempio con accuse false sul suo comportamento, ha diritto non solo alla reintegrazione nel posto di lavoro, ma anche ad un risarcimento per il danno arrecato alla sua reputazione. Vengono quindi sanzionati due comportamenti ritenuti illegittimi da parte del datore ovvero il comportamento persecutorio e le false accuse a carico del lavoratore, trattasi di due azioni che però non definiscono ancora il concetto di mobbing.

La Corte di Cassazione sent. n. 5491/00 ha ribadito che, ove si controverta in materia di danno biologico, la norma di riferimento deve essere l’art. 2087 c.c. confermando così che è comunque il dipendente ad avere l’onere di provare l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento del datore e l’insorgere di un pregiudizio alla sua salute. Nello stesso anno la Suprema Corte[29] ha statuito che rientrano nella responsabilità del datore tutte le lesioni arrecate all’integrità psico-fisica dei lavoratori da un eccessivo carico di lavoro straordinario.

Nelle sentenze di merito iniziano anche a comparire le prime definizioni di "mobbing" che viene caratterizzato da diversi elementi essenziali quali: l'aggressione o persecuzione di carattere psicologico[30]. Caratterizzano questo comportamento la sua protrazione nel tempo attraverso una pluralita' di atti[31], la volontà che lo sorregge e la conseguente lesione, attuata sul piano professionale o sessuale o morale o psicologico o fisico.

Solo nel 2003 la Corte di Cassazione[32] definisce compiutamente l’oggetto del mobbing, la normativa in materia può infatti avere un triplice oggetto, in quanto può riguardare la prevenzione e repressione dei comportamenti dei soggetti attivi del fenomeno, le misure di sostegno psicologico e, se del caso, l'individuazione delle procedure per accedere alle terapie di tipo medico di cui la vittima può avere bisogno ed il regime degli atti o comportamenti posti in essere da quest'ultima come reazione a quanto patito.

Nel 2004 la giurisprudenza di merito definisce il mobbing come un comportamento, reiterato nel tempo, da parte di una o più persone, colleghi o superiori della vittima, teso a isolarla e a respingerla dall'ambiente di lavoro, con conseguenze negative dal punto di vista sia psichico sia fisico. In particolare, i comportamenti vessatori devono essersi ripetuti con continuità per un periodo minimo di almeno sei mesi.

La Corte interviene nello stesso anno[33] tutelando la capacità professionale del lavoratore e statuendo che il termine "mobbing" può essere riferito ad ogni ipotesi di pratica vessatoria, nell'ipotesi in cui la tutela invocata attenga a diritti lesi da comportamenti che rappresentano l'esercizio di poteri datoriali, in violazione non solo del principio di protezione delle condizioni di lavoro, ma anche della tutela della professionalità prevista dall'art. 2103 c.c..

Sempre nel 2004 intervengono addirittura le Sezioni Unite della Cassazione[34] che definiscono il mobbing come quella pratica vessatoria posta in essere da uno o più soggetti diversi per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro.

Parte della giurisprudenza di merito precisa che[35] il mobbing va comunque distinto da altri comportamenti discriminatori posti in essere sul luogo di lavoro quali, ad esempio, le molestie[36] sessuali o il demansionamento. Comportamenti, questi ultimi, che possono essere ricompresi tra le condotte mobbizzanti ma non le esauriscono.

Nel 2005 si assiste ad una proliferazione delle sentenze sul mobbing, in particolare si afferma[37] che il lavoratore vittima del mobbing che provi che le conseguenze pregiudizievoli sono in rapporto di causalità con le attività persecutorie compiute per nuocerlo, ha diritto alla riparazione di tutti gli aspetti non patrimoniali di danno sofferti, anche se per la liquidazione non potrà che farsi ricorso al criterio dell’equità, trattandosi di riparare la lesione di valori inerenti alla persona. Il mobbing cui sia sottoposto il lavoratore, oltre a potere causare sia un danno patrimoniale che biologico, ovviamente risarcibili, genera necessariamente tanto un danno morale, quanto un danno esistenziale, cioè di natura dinamico-relazionale, autonomamente e cumulativamente risarcibili ex art. 2059 c.c., anche se l'illecito non costituisca reato.

 Il mobbing è dunque un fatto illecito consistente[38] nella sottoposizione del lavoratore ad azioni che risultano moleste e attuate con finalità persecutorie, tali da rendere penosa per il lavoratore la prosecuzione del rapporto di lavoro. Del danno da mobbing risponde il datore di lavoro, per "culpa in vigilando", anche quando sia stato causato dai colleghi di lavoro della vittima.

Sempre nel 2005 è intervenuta in materia anche la Corte di Cassazione[39]statuendo la responsabilita' del datore anche ove il comportamento materiale sia posto in essere da altro dipendente. Anche se il diretto comportamento in esame e' caratterizzato da uno specifico intento lesivo, la responsabilita' del datore puo' discendere, attraverso l'art. 2049 cod. civ., da colpevole inerzia nella rimozione del fatto lesivo. In particolare[40] il datore di lavoro risponde del danno da mobbing (vale a dire l'aggressione alla sfera psichica del lavoratore) ex art. 2087 c.c., a nulla rilevando che le condotte materiali siano state poste in essere da colleghi pari grado della vittima, in quanto quel che rileva unicamente è che il datore sapesse - ovvero potesse sapere - di quanto stava accadendo.

Nel 2007 vengono ribaditi dalla Suprema Corte[41] gli elementi identificatori di questo fenomeno, ovvero la reiterazione delle condotte per un periodo di tempo apprezzabile (almeno 6 mesi), visite mediche fiscali continue, attribuzione di note di qualifica di insufficiente o anche la semplice privazione della abilitazione necessaria per operare al terminale. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa. 

Il lavoratore la cui patologia è stata riconosciuta come l’effetto complessivo di una molteplicità di fattori (mobbing e preesistente depressione, aggravatasi) è indennizzabile per il solo danno differenziale[42].

In ogni caso il datore[43] deve vigilare per impedire il mobbing e la prescrizione decorre da quando si è manifestato il danno e non dal giorno in cui sono iniziate le vessazioni[44].

Il datore[45] di lavoro è obbligato a risarcire al dipendente il danno biologico conseguente a una pratica di mobbing posta in essere dai colleghi di lavoro, ove venga accertato che il superiore gerarchico, pur essendo a conoscenza dei comportamenti scorretti posti in essere da questi ultimi, non si sia attivato per farli cessare.

Nel 2008 la Cassazione[46] fissa i confini del mobbing e precisa che il mobbing e' costituito da una condotta protratta nel tempo con l'obiettivo di danneggiare il dipendente. Non serve pero' un ampio periodo di tempo perche' l'illecito possa essere contestato (bastano 6 mesi); inoltre il datore di lavoro e' sempre responsabile della condotta del dipendente in posizione di supremazia gerarchica e non puo' sottrarsi alla sanzione tentando una riparazione senza atti di pacificazione e vigilanza concreti.

 

Da ultimo il Consiglio di Stato con una recentissima sentenza[47] ha statuito che la condotta di mobbing del datore, ravvisabile in ipotesi di comportamenti materiali o provvedimentali contraddistinti da finalità di persecuzione e di discriminazione, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi contrattuali, deve essere provata dal lavoratore. A tal fine valenza decisiva è assunta dall'accertamento dell'elemento soggettivo e, cioè, dalla prova dell'intento persecutorio.

Ad ogni modo rimangono parecchi dubbi in tema di mobbing. Difatti se, da un lato, le Sezioni civili della Corte di Cassazione hanno più volte ribadito che il mobbing rappresenta, sul piano civilistico, una condotta ingiusta ed illegittima, dall’altro lato, le Sezioni penali dello stesso Supremo Organo hanno stabilito a partire dal 2007, inaspettatamente, che il mobbing non costituisce reato in quanto si tratterebbe di una fattispecie non prevista dal nostro Codice Penale e, quindi, non punibile penalmente in virtù del principio “nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali” previsto dall’art. 1 del Codice Penale italiano.

Quanto alla tutela penale, nel nostro ordinamento non vi sono norme penali che sanzionano atteggiamenti di vessazione[48] morale o di dequalificazione professionale in quanto tali. Proprio le difficoltà che l’interprete incontra nell’individuare un’efficace tutela penale a favore della vittima di mobbing, hanno determinato il proliferare di nuove proposte anche in sede legislativa. Pur nella consapevolezza della difficoltà di stabilire con precisione le fattispecie concrete degli atti e dei comportamenti attraverso i quali si verificherebbero la violenza e la persecuzione psicologica ai danni dei lavoratori, è evidente che il mobbing in quanto tale, può e deve avere autonoma rilevanza penale e trovare sanzione nell’ambito di una normativa non limitata al risarcimento del danno davanti al giudica del lavoro.

A parte i casi di ingiuria (offesa all’onore e al decoro) o di diffamazione (offesa della reputazione resa pubblica) previsti dal codice penale e sanzionati come delitti contro l’onore, l’individuazione delle ipotesi di reato a carico del soggetto che pone in essere attività inquadrabili nel fenomeno del mobbing, si basa attualmente sugli effetti che tali azioni hanno sull’individuo che le subisce. Questo determina il fatto che la perseguibilità degli stessi (dagli abusi sessuali ai ricatti lavorativi qualificabili come vere e proprie estorsioni) passa solo attraverso l’attuale paradigma normativo delle specifiche figure di reati, prescindendo dal contesto lavorativo nel quale tali episodi si verifichino.

In base all’attuale normativa, fino a che non si dimostri in modo inequivocabile che il lavoratore mobbizzato si sia ammalato di mobbing, la tutela in ambito penalistico non ha concreta praticabilità. Ove fosse stabilito che è stata danneggiata la sua salute, il primo passo da compiere è accertare se la lesione sia stata causata dal mobbing, se cioè, esiste un nesso di casualità tra i comportamenti posti nell’ambiente di lavoro e gli effetti subiti. E’ poi indispensabile accertare se la volontà del soggetto agente (il datore di lavoro o il collega) sia frutto di un dolo (si basa sulla coscienza e volontà della condotta e dell’evento offensivo)o di una colpa (si basa sulla coscienza e volontà della condotta ma non dell’evento, che si realizza invece per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline specifiche). Tale verifica si fonderà innanzitutto sulla condotta del soggetto, ma anche sulle circostanze del fatto che hanno concorso all’azione criminosa, oltre che su altri elementi, quali le motivazioni dichiarate dal lavoratore stesso. Il rapporto causale pertanto, così come lo intende la legge attuale è, in caso di mobbing, difficilmente dimostrabile. Anzitutto perché la malattia psichica, seppur verificatasi, è per sua stessa definizione plurietiologica e riflette senza dubbio condizioni ambientali pluriconcorsuali. Il fenomeno del mobbing dovrebbe allora essere perseguito "in sé", quale reato di pericolo a produrre l’evento, cioè, come reato di pura condotta, e non tanto per gli effetti prodotti.

 

7.       Il disegno di legge - Legislatura 16º - Disegno di legge n. 856

Una legge in materia è ormai indispensabile anche in Italia, e non solo per motivi etici: l’Unione europea ha più volte sanzionato l’Italia per la mancanza di una legge su questo fenomeno. Le malattie mentali e fisiche dovute al mobbing recano danni socioeconomici rilevanti alla società: costi per i ricoveri ospedalieri, costi per le cure e, infine, un lavoratore, costretto al prepensionamento a soli quaranta anni, determina un costo sociale notevolmente più elevato rispetto ad un lavoratore che va in quiescenza in età prevista. Un danno economico rilevante anche per la società e le aziende, sia pubbliche che private.

L’articolo 1 individua il campo di applicazione del disegno di legge il cui fine è quello di tutelare i lavoratori nell’ambito dei rapporti di lavoro, nel settore pubblico e privato, e indipendentemente dalla natura degli stessi. L’articolo 2 definisce i concetti di molestie morali e violenza psicologica e le modalità attraverso le quali tali atti sono posti in essere, introducendo altresì il concetto di danno psicofisico provocato dai comportamenti precedentemente definiti. Con l’articolo 3 si prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, e le rispettive rappresentanze sindacali, in concorso con i centri regionali per la prevenzione, organizzino iniziative periodiche di informazione per i dipendenti, allo scopo di prevenire le situazioni di mobbing. Il datore di lavoro ha l’obbligo tempestivo di accertare i comportamenti denunciati e prendere provvedimenti per il loro superamento (articolo 4). L’azione di tutela giudiziaria (articolo 5) prevede un percorso attraverso il giudizio immediato del tribunale del lavoro al fine di salvaguardare i soggetti da danni psicofisici permanenti. L’articolo 6 disciplina la pubblicità del provvedimento di condanna emesso dal giudice; l’articolo 7 contiene previsioni in materia di sanzioni per coloro che pongono in essere comportamenti rilevanti ai fini della presente legge; l’articolo 8 prevede che tutti gli atti discriminatori assunti e riconducibili al mobbing siano nulli. Con l’articolo 9 si istituiscono centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo, quale organo tecnico di consulenza dei servizi di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL).

 

 

a cura della dott.ssa Anna Rita Caruso e riferimenti da Wikipedia

 ispettore del lavoro[49]

 



[1] Marie-France Hirigoyen: Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, Syros, Paris, 1998. Nel suo libro «Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro», tradotto in italiano da Einaudi, la psicanalista francese Marie France Hirigoyen, esperta in vittimologia (disciplina per la quale è stata istituita in Francia una cattedra universitaria), parla del «narcisista perverso», di uno psicotico senza sintomi, che trova il suo equilibrio scaricando su un altro il dolore che non è capace di sentire. Questo transfert del dolore gli permette di valorizzarsi a spese di un altro.

[2] Secondo Heinz Leymann (1993), il mobbing è il terrore psicologico e consiste in una comunicazione ostile da parte di uno o più individui contro un singolo che è spinto in una posizione in cui è privo di difesa e lì costretto per mezzo di continue attività mobbizzanti. Queste azioni si verificano con una frequenza piuttosto alta (almeno una alla settimana) e su un periodo di sei mesi.

[3] Marrie France Hirigoyen ritiene che il mobbing si definisce come comportamento abusivo (gesti, parole, comportamento, atteggiamento...) che minaccia, con la sua ripetizione o la sua sistematizzazione, la dignità o l’integrità psichica o fisica di una persona, mettendo in pericolo il suo posto di lavoro o degradando il clima di lavoro.

[4] Per Harald Ege, il mobbing è una forma di terrore psicologico sul posto di lavoro, esercitata attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, da parte di colleghi, o superiori.

[5] Secondo Tim Field, il bullying è la manifestazione di una frustrazione (sociale, personale, relazionale, comportamentale, professionale) proiettata sugli altri attraverso il controllo, la sopraffazione, l’isolamento ecc. Il bullying viene alimentato dal rifiuto di ammettere la responsabilità e perpetuato in un clima di paura, ignoranza, silenzio, omertà perpetrato dal colpevole.

[6] Nei paesi anglofoni, per indicare la violenza psicologica sul posto di lavoro si utilizzano lemmi più specifici: harassment (utilizzato anche per molestie domestiche), abuse (maltrattamento), intimidation; in Norvegia e Giappone si usa ancora il termine bullismo, mentre in Francia è usato il termine molestie morali (harcèlement morale).

[7] Monateri-Bona-Oliva, Mobbing, vessazioni sul lavoro, Milano 2000.

[8] Ciccarello M. E., Il Mobbing in Famiglia, Centro Studi Bruner, Master in Med. Familiare, 2002.

[9] Alcuni contratti sindacali, come quello dei metalmeccanici tedeschi prevedono un risarcimento di circa 250.000 euro per i mobbizzati. I sindacalisti della Volkswagen furono i primi a introdurre nei contratti un capitolo sul mobbing con indennità e strumenti di prevenzione (i centri d'ascolto aziendali in particolare).

[10] Gaetano Giordano, Conflittualità nella separazione coniugale: il "mobbing" genitoriale, 2003, Psychomedia Telematic Review.

[11] L’INPS è intervenuta recentemente con circolare n. 95/bis del 2006 dove ha definito gli elementi essenziali del Mobbing quali: 1) l’aggressione o persecuzione di carattere psicologico; 2) la sua frequenza, sistematicità e durata nel tempo; 3) il suo andamento progressivo; 4) le conseguenze patologiche gravi che ne derivano per il lavoratore.

[12] Come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 e nel Decreto Legislativo n. 38/2000 (art. 10, comma 4) in base ai quali sono malattie professionali, non solo quelle elencate nelle apposite Tabelle di legge, ma anche tutte le altre di cui sia dimostrata la causa lavorativa.

[13] Secondo Leymann sono individuabili sei campi in cui possono svilupparsi dei conflitti dai quali può scaturire a sua volta il mobbing, i primi tre sono fattori esterni al gruppo di lavoro: organizzazione, mansioni, direzione, gli altri tre invece, più legati ad esso: dinamica del gruppo, personalità, funzione della psicologia nella società.

[14] Giuseppe Favretto (a cura di) - Le forme del mobbing, cause e conseguenze di dinamiche organizzative disfunzionali - Raffaello Cortina Editore - Milano, 2005.

[15] Nel 2001, nel corso della Prima conferenza nazionale sulla salute mentale, l’allora Ministro della sanità, professor Veronesi, fornì alcuni dati ufficiali. Il mobbing è risultato al secondo posto tra i fattori di rischio per malattie mentali, con circa due milioni di vittime, cui fanno seguito circa quattro milioni di familiari coinvolti, anch’essi colpiti da questa grave patologia sociale. Gli effetti sulle vittime sono devastanti: dagli studi fatti in tutto il mondo le vittime risultano ammalarsi di sindrome post-traumatica da stress a cui si aggiunge un disturbo depressivo, in genere grave, tanto che in uno studio condotto da Leymann in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è risultato che tra il 20 ed il 15 per cento dei suicidi in Svezia era dovuto a situazioni di mobbing.

[16] Estrinsecazioni del danno alla salute sono traducibili come la perdita d'autostima, depressione, insonnia, isolamento. Il mobbing è causa di cefalea, annebbiamenti della vista, tremore, tachicardia, sudorazione fredda, gastrite, dermatosi. Le conseguenze maggiori sono disturbi della socialità, quindi, nevrosi, depressione, isolamento sociale e, suicidio in un numero non trascurabile di casi.

[17] Claudio Virtù - Palazzina LAF. Mobbing: la violenza del padrone - Edizioni Archita - Taranto, 2001.

[18] Ivano Spano, Pier Paolo Bottin, Massimo Mestroni "Anatomia del mobbing" Città Aperta Edizioni Troina (En) 2005.

[19] Giancarlo Trentini (a cura di) - Oltre il Mobbing. Le nuove frontiere della persecutività - FrancoAngeli - Milano, 2006.

[20] Legge n° 300 del 20.05.1970, in particolare art. 9: "tutela della salute e dell’integrità fisica"; art. 15: "atti discriminatori" per motivi politici o religiosi; art. 18: "reintegrazione nel posto di lavoro", nel caso di ingiusto licenziamento.

[21] Mario Meucci - Danni da mobbing e loro risarcibilità - Ediesse, Roma, 2006.

[22] La risoluzione non è stata seguita da una direttiva europea, che obbligasse gli Stati membri a legiferare in tema di mobbing.

[23] Corte di Cassazione, sentenza n. 572 del 2002. L’accertamento del danno da mobbing esige una valutazione unitaria degli episodi denunciati dal lavoratore, i quali raggiungono la soglia del mobbing ove assumano le caratteristiche di una persecuzione, per la loro sistematicità e la durata dell’azione nel tempo.

[24] Corte di Cassazione, sentenza n. 4774 del 6 marzo 2006, da Legge e Giustizia Lettera telematica di notizie - Direttore responsabile Domenico d'Amati.

[25] Cass. sez. lav. 12 nov. 2002, n. 15868; Corte d’Appello di Salerno, sez. lav., 17 aprile 2002.

[26] Cassazione n. 7768/1995.

[27] Dello stesso tenore anche le successive sentenze come Cass. Sez. III penale, n. 22927/2003; Cass. Sez. III penale n. 255/2001; sentenza del Tribunale di Modena n. 58/2001; Cass. Penale sez. III n. 11829/1999; Cass. Pen. Sez. VI n. 1423/1999.

[28] Corte di Cassazione sent. n. 3147/99.

[29] Corte di Cassazione sent. n.1307/00.

[30] Tribunale Milano 22 agosto 2002.

[31] Trattasi di atti giuridici o meramente materiali, anche intrinsecamente legittimi: Corte cost. 19 dicembre 2003 n. 359; Cass. Sez. Un. 4 maggio 2004 n. 8438; Cass. 29 settembre 2005 n. 19053; dalla protrazione, il suo carattere di illecito permanente: Cass. Sez. Un. 12 giugno 2006 n. 13537.

[32] Corte di Cassazione, sent. n. 359 del 2003.

[33] Cassazione civile sez. un. 4 maggio 2004, n. 8438.

[34] Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 8438/04.

[35] Tribunale di Ivrea, sentenza 17/11/2005, sentenza n. 94.

[36] Francesca De Fontaine - Anatomia di una molestia con delitti - Mef Firenze, 2007.

[37] Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza del 1° febbraio 2005.

[38] Tribunale Forli' 10 marzo 2005.

[39] Cass. 4 marzo 2005 n. 4742.

[40] Cassazione civile sez. lav. 23 marzo 2005, n. 6326.

[41] Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 4774/06.

[42] Cassazione Civile - Sezione Lavoro Sent. n.13400 del 08/07/2007.

[43] Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 luglio 2007, n. 16148.

[44] Cassazione, sez. v, sentenza 29 agosto 2007, n. 33624.

[45] Cassazione n. 18262/2007.

[46] Sentenza Corte di Cassazione n. 22858/2008 dell'11 settembre 2008.

[47] Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2008, n. 2515.

[48] Marcello Pedrazzoli (diretto da) - Vessazioni e angherie sul lavoro. Tutele, responsabilità e danni nel mobbing - Zanichelli, Bologna, 2007.

[49] Si precisa che le considerazioni contenute nel presente articolo sono da ricondursi esclusivamente al pensiero dell’autore e non hanno carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza. 

 

 

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Cos’ è lo shiatsu.

 

Lo Shiatsu, nato in Giappone alla fine del XX secolo, è di chiara derivazione cinese, si basa sul principio di aiutare l’energia propria di ogni essere umano a circolare correttamente lungo i canali energetici del corpo umano, comunemente chiamati meridiani, i quali presiedono a specifiche funzioni psicologiche, emotive, mentali e spirituali.

 

Lo Shiatsu è una tecnica manuale basata sulle pressioni portate con i pollici, i palmi delle mani, i gomiti, sulle varie parti del corpo.

 

Il trattamento Shiatsu è pressione costante profonda che stimola, rilassa ed attiva le risposte vitali dell’organismo.

Le pressioni entrano in profondità senza scivolare sulla pelle e producono  uno stimolo a cui l’organismo della persona trattata “risponde”, recuperando e manifestando “dal profondo” le proprie risorse vitali.

 

Lo Shiatsu non è una terapia alternativa, non è una medicina convenzionale, non è un massaggio terapeutico, sportivo o estetico. 

 

Lo Shiatsu genera una migliore qualità della vita  qualsiasi sia l’età, la condizione e lo stato di benessere/disagio dei soggetti coinvolti.

 

Lo Shiatsu si pratica vestiti (comodi es. tuta da ginnastica), non si utilizzano oli.

                                                                       

                                                                                  Elisabetta Loddo

                                                                                            www.scirarindi.org

 

 

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COS’È LA PILLOLA

 

 

Il meccanismo d’azione

L’efficacia della pillola si basa su una brillante idea. Gli ormoni “fanno credere” al corpo femminile di essere in gravidanza e così l’ovulazione è inibita. La pillola svolge la sua azione sia a livello centrale sul cervello, sia a livello periferico sulle ovaie, nelle tube di Fallopio e nell’utero. I contraccettivi ormonali disattivano le due chiavi che determinano l’ovulazione. In primis, impediscono il rilascio dell’ormone follicolostimolante (FSH), responsabile della maturazione dell’uovo. In più, la pillola inibisce il rilascio dell’ormone luteinizzante (LH), sostanza che normalmente, a metà ciclo, induce l’ovulazione. La produzione naturale di questi due ormoni inizia quando i livelli di progesterone e di estrogeni sono bassi. Siccome tutte quelle sostanze sono contenute nella pillola, non inizia la produzione di FSH e di LH. Gli estrogeni contenuti nella pillola assicurano un ciclo stabile di 28 giorni senza sanguinamenti tra le mestruazioni. Il progestinico inibisce la maturazione dell’uovo nell’ovaio così non si ha ovulazione. In più la mucosa del collo dell’utero (endometrio) diventa più sottile: gli spermatozoi non hanno la possibilità di risalire lungo le pareti dell’utero.

 

Come deve essere usata

La contraccezione orale è veramente di facile impiego. Si prende una pillola al giorno, alla stessa ora ogni giorno. La sola cosa da ricordare è quella di essere regolari nell’assunzione. Altrimenti il bilancio ormonale risulterebbe alterato. Di solito si assume la pillola il primo giorno delle mestruazioni e si continua per 21 giorni. Quindi si sospende per una settimana. Nella settimana di sospensione normalmente si verifica una simil-mestruazione, un flusso di sangue meno abbondante e meno doloroso di quello che caratterizza la mestruazione. Dopo una settimana di sospensione riprende la sequenza di assunzioni per 21 giorni.

 

Effetti collaterali

La pillola è un medicamento veramente efficace: per questo la si ottiene solo su prescrizione. La donna che vuole iniziare una contraccezione ormonale deve necessariamente recarsi dal medico per sottoporsi a una visita. Prima di prescrivere la pillola, il medico eseguirà un’accurata anamnesi tesa a individuare gli eventuali fattori di rischio. Il contenuto in ormoni della pillola negli ultimi 40 anni si è andato riducendo e il bilancio tra estrogeni e progestinici è cambiato con una riduzione consistente degli effetti collaterali indesiderati (leggera nausea, tensione mammaria, leggero mal di testa, un transitorio aumento di peso, una possibile diminuzione della libido).

 

 

I benefici

Gli scienziati sono tutti d’accordo: gli effetti benefici della pillola superano di gran lunga quelli indesiderati: per esempio, le anomalie mestruali diventano un ricordo e la dismenorrea (dolori mestruali di tipo colico-addominali) si verifica in casi rarissimi. La pillola corregge l’anemia di deficienza di ferro e protegge dalla formazione di cisti ovariche e mammarie. Altri importanti azioni sono: la diminuzione dell’incidenza di alcuni tipi di tumori maligni, la riduzione di sindromi infiammatorie e reumatiche, la riduzione delle gravidanze extra-uterine, oltre a positive azioni sull’epidermide, quali la scomparsa dell’acne e una normalizzazione della pelle grassa (seborrea).

 

Le nuove vie della ricerca

La prima pillola contraccettiva fu introdotta in Europa dalla Schering nel 1961. Questo contraccettivo reversibile e particolarmente affidabile rappresentò una rivoluzione nel controllo della fertilità. Seguirono numerosi altri sviluppi, la maggior parte dei quali era finalizzata soprattutto a ridurre il numero e l’intensità degli effetti collaterali. L’evoluzione farmacologica degli inibitori orali dell’ovulazione ha dunque intrapreso due percorsi: il primo con l’obiettivo di ridurre il dosaggio di etinilestradiolo, l’altro con lo scopo di differenziare la componente progestinica, realizzando molecole sempre più simili all’ormone naturale.. Sviluppi più recenti hanno fatto seguito a continui sforzi nel ridurre il parziale effetto androgenico dei progestinici, che ha influenza sui lipidi ematici. Negli anni ‘80 e ‘90 la ricerca è stata quasi esclusivamente concentrata sulla riduzione del dosaggio dell’etinilestradiolo, mentre lo sviluppo di nuovi composti progestinici è stato ampiamente trascurato. Recentemente Schering ha messo a punto un nuovo progestinico, il drospirenone, le cui caratteristiche peculiari hanno dato una svolta all’evoluzione della componente progestinica, avvicinandola il più possibile al profilo del progesterone naturale. E unico come la struttura è anche il suo effetto antiandrogenico che controbilancia la “reazione” eccessiva agli ormoni maschili. Nelle donne questi ormoni, tra l’altro, possono determinare pelle acneica e grasso-foruncolosa. Ma la proprietà che rende realmente innovativa la pillola con drospirenone è l’attività antimineralcorticoide che contrasta efficacemente la ritenzione idrica indotta dalla componente estrogenica della pillola. Questa attività contribuisce a mantenere stabile il peso corporeo durante l’uso del contraccettivo. E quindi la donna si sente sollevata: finalmente scompare la grande paura di aumentare di peso in seguito all’assunzione della pillola.

 

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Cos'è e come funziona una discarica

La discarica di rifiuti è un luogo dove vengono depositati in modo non differenziato i rifiuti solidi urbani e tutti i rifiuti provenienti dalle attività umane.

La normativa italiana prevede tre diverse tipologie di discarica:

  • Discarica per rifiuti inerti
  • Discarica per rifiuti non pericolosi (tra i quail i Rifiuti Solidi Urbani)
  • Discarica per rifiuti pericolosi (tra cui ceneri e scarti degli inceneritori)

L'UE dà questa indicazione: "L'uso delle discariche per il rifiuto indifferenziato deve essere assolutamente evitato."

L'Unione Europea ha tra l'altro stabilito, con la direttiva 99/31/CE, che in discarica debbano finire solo materiali a basso contenuto di carbonio organico e materiali non riciclabili: in sostanza, dando priorità al recupero, la direttiva prevede il compostaggio ed il riciclo quali strategie primarie per lo smaltimento dei rifiuti.

Tempi di una discarica

Infatti, i residui di molti rifiuti, soprattutto di RSU organici, restano attivi per oltre 30 anni e, attraverso i naturali processi di decomposizione anaerobica, producono numerosi liquami (percolato) altamente contaminanti per il terreno e le falde acquifere.

Poichè i tempi di degradabilità di molti materiali indifferenziati solitamente conferiti in discarica (per esempio plastica e rifiuti pericolosi) sono lunghissimi, tracce di queste sostanze potranno essere presenti fino a 1000 anni dopo la chiusura della discarica stessa: ecco perchè è importante differenziarli.

Purtroppo, in Italia il principale metodo di eliminazione dei rifiuti resta attualmente la discarica. Dati del 2006 attestano oltre il 50% la percentuale dei rifiuti "smaltiti" in discarica.

Le emissioni inquinanti

Dal punto di vista dell'emissione in atmosfera di gas responsabili dei cambiamenti climatici, le discariche risultano nocive se il rifiuto non viene preventivamente differenziato (come purtroppo spesso capita).

E' scientificamente provato che i rifiuti in discarica causano emissioni ad alto contenuto di CH4 e CO2, due gas serra molto attivi; una moderna discarica deve quindi assicurare la presenza di sistemi di captazione di tali gas (in particolare il metano, che può essere usato anzichè disperso in atmosfera).

Le emissioni di gas possono essere ridotte o eliminate mediante tecniche costruttive specifiche e con il pretrattamento dei rifiuti: in particolare la raccolta differenziata della frazione umida e di tutto quanto è riciclabile.

Struttura e gestione

Una discarica moderna deve essere realizzata secondo una struttura a barriera geologica in modo da isolare i rifiuti dal suolo e in grado di riutilizzare i biogas prodotti come combustibile per generare energia.

Se la discarica è progettata e costruita correttamente, i rifiuti devono comunque rimanere sotto osservazione per almeno 30 anni dopo la sua chiusura. Nel frattempo l'area è utilizzabile per altri scopi (in genere il terreno superficiale viene utilizzato per la piantumazione).

Se la progettazione di una discarica è importante, non meno lo è la sua gestione. Infatti ogni discarica viene progettata per accogliere determinati rifiuti (inerti, non pericolosi e pericolosi) e quindi dovrà accogliere solo quel tipo di rifiuti. Inoltre, ogni discarica viene progettata per accogliere un determinato volume di rifiuti e quindi ha una vita limitata che non può essere protratta all'infinito.

Una discarica ben gestita non produce molto inquinamento, anche se vi sono comunque inconvenienti come la deturpazione del paesaggio (almeno finchè non viene chiusa e coperta con alberi) e la necessità di sorvegliare l'area per un certo periodo dopo la cessazione dell'attività.

Purtroppo, specialmente in Italia, esistono numerose discariche abusive (inquinanti e pericolose), non controllate, spesso connesse con attività criminali che gestiscono il lucroso traffico illegale dei rifiuti.

Una moderna discarica

  1. Gestione e controllo del biogas

    Il biogas è il prodotto finale della degradazione microbica della materia organica in assenza d'aria (anaerobica) che si verifica all'interno di una discarica. Il processo di degradazione si svolge in diverse fasi, durante le quail la sostanza organica viene prima ridotta in componenti minori e successivamente trasformata in biogas, un gas composto prevalentemente di metano ed anidride carbonica. Il biogas è una fonte di energia pulita e rinnovabile.

    Una tonnellata di rifiuti può arrivare a produrre, durante tutto il processo di decomposizione, fino a 250 metri cubi di biogas.

    Una corretta gestione prevede analisi settimanali sulla qualità del biogas, ed analisi semestrali sulle emissioni dei motori collegati ai gruppi elettrogeni.
  2. Come si estrae il biogas

    L'estrazione del biogas (captazione) avviene mediante pozzi verticali, posizionati nel corpo della discarica e collegati mediante una rete di tubi ad un sistema di aspirazione.

    Mediante gli aspiratori collocati sulla piattaforma di aspirazione, il biogas viene captato dai pozzi verticali ed inviato ad una centrale di cogenerazione, quindi diretto a motori in grado di azionare gruppi elettrogeni.
  3. Estrazione, gestione e controllo del percolato

    Il percolato, liquido che si genera in seguito a processi di lascivazione e fermentazione all'interno di una discarica, viene estratto da pozzi di captazione attraverso pompe ad immersione poste all'interno dei pozzi stessi. Una corretta gestione prevede il controllo mensile del percolato estratto.

    Una volta estratto, il percolato viene raccolto in cisterne di stoccaggio e successivamente inviato presso impianti autorizzati al suo smaltimento.
  4. Monitoraggio acque di falda

    In una moderna discarica, a protezione delle falde acquifere è previsto un sistema di monitoraggio costituito da pozzi piezometrici posti lungo il perimetro della discarica.
  5.  Biofiltro

    Il biofiltro è una sorta di filtro di grandi dimensioni, riempito di compost e corteccia vegetale, utilizzato per il trattamento delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di selezione e, soprattutto, dagli impianti di biossidazione (impianti di trattamento del rifiuto organico).

 

 

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Che cos’è un contratto

 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 1321 c.c., il contratto è “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

 

Si può affermare che il contratto:

 

  • È una fonte costitutiva di obbligazioni (cfr. art. 1173 cod.civ.)

 

 

  • è un negozio necessariamente bilaterale o plurilaterale

Esso ha pertanto la funzione di comporre interessi diversi tra due o più parti, o quanto meno non coincidenti. Tale requisito vale a distinguere il contratto dall’atto unilaterale, che è la dichiarazione di volontà di una sola parte, produttiva, nei casi consentiti dalla legge, di effetti giuridici.

 

 

  • ha la funzione di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico

Costituire vuol dire incidere sulla sfera soggettiva delle parti, introducendo tra esse un nuovo rapporto giuridico patrimoniale

Regolare vuol dire modificare o porre delle nuove regole da applicare ad un rapporto giuridico già esistente;

Estinguere vuol dire porre fine ad un rapporto giuridico esistente

 

  • ha sempre natura patrimoniale

 

Tale natura, che vuol dire che il contratto deve avere ad oggetto cose o prestazioni suscettibili di valutazione economica , vale a distinguere il contratto da altri tipi di negozi che pure comportano l’incontro delle volontà di due parti (es. matrimonio). 

 

Il contratto è regolato da due serie di norme: una prima serie riguarda i contratti in generale(artt. 1321-1469 cod.civ.); mentre una seconda serie regola i “singoli contratti”, quei contratti che trovano nel codice civile una particolare disciplina(artt. 1470-1986).Le norme sui contratti in generale sono comuni a tutti i contratti e si applicano a ciascuno di essi(cfr. art 1323 cod.civ.), mentre le norme sui singoli contratti si applicano ai contratti cui si riferiscono , spesso, peraltro, derogando alle norme comuni.

 

 

L’autonomia contrattuale

 

Si parla di signoria della volontà o libertà contrattuale che, si sostanzia nelle seguenti forme:

 

    • Libertà di scegliere tra i diversi tipi di contratto previsti dalla legge
    • Libertà di determinare il contenuto del contratto, naturalmente entro i limiti posti dalle legge
    • Libertà di concludere contratti atipici o innominati, cioè non disciplinati dal codice civile o dalle leggi speciali, ma diffusi e praticati nel mondo degli affari,. Tali contratti sono validi purchè meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

 

In senso negativo, la libertà o autonomia contrattuale comporta che nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni contro o indipendentemente dalla propria volontà.

 

Classificazioni del contratto

 

I contratti possono essere :

 

  • consensuali   quando si perfezionano con il solo consenso delle parti, indipendentemente dalla consegna della cosa (es. compravendita);
  • reali              quando, oltre al consenso delle parti, è necessaria la consegna della cosa (es. mutuo)

 

 

  • a prestazioni corrispettive (o sinallagmatici) quando ogni parte è tenuta alla prestazione
  • unilateraliquando solo una parte è tenuta alla prestazione
  • a struttura associativa quando due o più parti conferiscono beni o servizi per il raggiungimento di uno scopo comune( es. associazione, società).

 

 

  • tipici quando sono previsti e disciplinati dalla legge
  • atipici quando non sono previsti dalla legge ma sono creati autonomamente dalle parti(es. sponsorizzazioni, leasing). Essi sono ammessi a condizione che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322,2° co. cod.civ.)

 

  • a esecuzione istantanea quando il loro adempimento si esaurisce, per ciascuna parte, nel compimento di un solo fatto, simultaneo alla conclusione del contratto o senza apprezzabile intervallo di tempo rispetto ad essa (es. vendita)
  • a esecuzione prolungata quando l’adempimento si protrae nel tempo

 

 

 Requisiti del contratto

 

Secondo l’art. 1325 cod.civ. gli elementi essenziali del contratto sono:

 

  • l’accordo delle parti
  • la causa
  • l’oggetto
  • la forma, quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

 

      • Accordo delle parti

 

E’ l’incontro delle manifestazioni di volontà delle parti: il contratto si perfeziona infatti solo al momento della piena coincidenza delle dichiarazioni di volontà delle parti.

Il contratto può essere:

 

  • Espresso, se la volontà è dichiarata dalle parti, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altro modo (es. alzata di mano all’asta)
  • Tacito se la volontà delle parto,o di una parte, non viene dichiarata ma si desume dal comportamento concludente delle parti (es. prendere l’autobus)

 

L’accordo può essere:

 

  • Simultaneo, quando le parti manifestano nelle stesso omento la loro volontà
  • Per fasi successive, nel qual caso le dichiarazioni di volontà prendono il nome di proposte ed accettazione. Quest’ultima deve essere in toto conforme alla proposta, altrimenti vale come nuova proposta(art. 1326, 5° co. cod.civ.).La proposta può essere revocata fino a che al proponente non sia giunta notizia dell’accettazione; mentre l’accettazione è revocabile purchè la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione(art. 1328 cod.civ.).

 

      • Causa

 

E’ la funzione economico-sociale del contratto. Per esempio la causa del contratto di vendita è lo scambio di cosa con prezzo. E’ inammissibile un contratto astratto,cioè privi di causa, pur in presenza della volontà delle parti. La causa è dunque la funzione oggettiva del contratto e si differenzia pertanto dai motivi, che sono le ragioni soggettive che inducono le parti a concludere un contratto. Questi ultimi sono di norma irrilevanti, tranne nel caso di motivo illecito o di errore di diritto sui motivi.

 

      • Oggetto

 

E’ il diritto che il contratto trasferisce da una parte all’altra oppure la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a  favore dell’altra.

L’oggetto del contratto deve essere:

  • Possibile,  nel senso che deve trattarsi di una cosa esistente (possibilità materiale ) e deve trattarsi di un bene in senso giuridico (possibilità giuridica).
  • Lecito, cioè non contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume
  • Determinato o determinabile, nel senso che il contratto deve contenere elementi che consentano una sicura identificazione della cosa o quanto meno elementi tali da consentirne l’individuazione, anche sulla base di criteri altrimenti ricavabili.

 

      • Forma

 

E’ il mezzo con cui si manifesta la volontà negoziale. Nel nostro ordinamento vige, di massima, il principio della libertà delle forme, è sufficiente che la volontà si manifesti, con dichiarazioni espresse o con un comportamento concludente; oralmente o per iscritto. Vi sono dei casi, tuttavia, per i quali la forma scritta è prevista per la stessa validità del contratto (es. contratti immobiliari) . La forma scritta può consistere in un atto pubblico o in una scrittura privata.

Atto pubblico: E’ il documento redatto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato il quale attesta con le formalità stabilite dalla legge notarile le volontà dichiarate dalle parti in sua presenza.

Fa piena prova della provenienza del documento e di quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza fino a querela di falso.

Scrittura privata : E’ il documento redatto e sottoscritto dalle parti, senza la partecipazione di un pubblico ufficiale alla sua redazione. Può essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, che si limiteranno però , in questo caso, ad attestare che le firma, apposte in loro presenza, sono autentiche.

 

Quando l’atto pubblico e richiesto a pena di nullità si parlerà di forma solenne.

Se la forma scritta è richiesta per la validità del contratto si parlerà di forma scritta ad substantiam. In tali casi, in mancanza della forma prescritta il contratto è nullo.

In altri casi la forma scritta è richiesta solo per dare la prova del contratto. Si parlerà pertanto di forma scritta ad probationem. Il contratto sarà perfettamente valido pur in mancanza di forma scritta, ma in mancanza di essa la sua prova sarà particolarmente ardua.  

   

 

 

I contratti e la scuola

 

 

Piena autonomia negoziale delle Istituzioni scolastiche  per il RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI.

 


Attuazione del p.o.f. e del programma annuale

 

 

Le scuole possono stipulare CONVENZIONI e  CONTRATTI. Art. 31 D.M. 44/2001

 

Eccezioni:

  1. Contratti aleatori
  2. Operazioni finanziarie speculative
  3. Partecipazioni a società di persone o di capitale, salva la possibilità di aderire a consorzi, anche in forma di s.r.l.

4.   Divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, ad eccezione dei contratti di prestazione d’opra con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti (art. 33, co. 2° lett.g) al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa e la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione.

 

I contratti aleatori sono quelli  nei quali alla prestazione certa di una parte corrisponde una prestazione incerta dell’altra. Il contraente si obbliga ad una prestazione ma è incerto, al momento della conclusione del contratto, se riceverà una controprestazione; vi è dunque l’accettazione del rischio di dover eseguire la propria prestazione senza ricevere nulla in cambio.

 

Art. 1469 cod. civ.                                 

        

  • Contratti aleatori per loro natura (es. gioco, scommessa, rendita vitalizia, assicurazione)

 

  • Contratti aleatori per volontà delle parti (es. vendita di cosa futura ex art. 1472 cod.civ., cosa non ancora venuta ad esistenza per la quale il compratore deve comunque pagare il prezzo).

 

 

Il problema si pone per l’assicurazione infortuni degli alunni e del personale, in quanto il contratto di assicurazione è un contratto aleatorio per natura. Pare di poter dire che il contratto di assicurazione sfugge al divieto di cui all’art. 31, 2° comma in quanto, nel caso delle scuole, l’alea contrattuale va riferita all’assicuratore e non alla Scuola. Anzi il contratto di assicurazione per la scuola ha senz’altro finalità di interesse pubblico (Doppio patrimonio a garanzia dell’utenza, fine di sollevare la Scuola- e dunque l’Amministrazione pubblica di riferimento- da eventuali conseguenze  patrimoniali sfavorevoli dell’infortunio) v. L. Paolucci, “L’attività contrattuale della scuola autonoma”, TEMI, pag. 287.

 

 

 

 

 

Tecniche di redazione del contratto

 

 

Sembra utile notare come i contratti conclusi dall’Istituzione scolastica autonoma dovranno necessariamente rivestire la forma scritta, non solo ad probationem, cioè a fini di prova, ma per la  stessa validità ( ad subsatantiam). La necessità di una formale esternazione, per iscritto , della volontà dell’Amministrazione scolastica e l’irrilevanza  di qualsiasi forma di manifestazione volitiva diversamente espressa (ad es. per fatti concludenti o verbalmente) è diretta conseguenza del principio secondo cui tutti i contratti di cui è parte un ente pubblico richiedono la forma scritta “ad substantiam .

Particolare attenzione dovrà essere posta alla redazione del contratto, al fine di garantire la maggior tutela possibile per l’Amministrazione scolastica. Si potrebbe ad esempio prevedere un diritto di recesso ad nutum per la scuola, ai sensi dell’art. 1373 cod.civ. ; sarebbe inoltre opportuno indicare espressamente il foro competente in caso di controversie e prevedere chiaramente che tutte le spese e gli oneri contrattuali di qualsivoglia genere si intendono a carico della parte avversa. Potrebbe essere opportuno inoltre inserire nel contratto la c.d. “clausola penale” (art.1382 cod.civ.) al fine di predeterminare la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento della parte privata o la c.d. “clausola risolutiva espressa” ( art. 1456 cod.civ.) per pattuire la risoluzione  di diritto del contratto nel caso in cui un’obbligazione della parte privata non sia adempiuta secondo  le modalità stabilite.

 

E’ inoltre il caso di ricordare:

  • Il divieto di rinnovo tacito dei contratti  (Art. 44 L. 724/1994 che ha modificato l’art.6 L. 537/1993).
  • Il divieto di anticipazione del prezzo ( Art. 5 D.L. 79/1997)

In tal senso si vedano a titolo puramente esemplificativo Cass., Sez. II 29/8/1994, n. 7575  e Cass.; Sez. I 08/04/1998, n. 3662.

Per il contratto di prestazione d’opera intellettuale il recesso è regolato dall’art. 2237 cod.civ., che prevede che il cliente possa recedere dal contratto rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta.

Il foro competente per i contratti di cui è parte l’Amministrazione scolastica è quello di cui al R D.30/10/1933,n.1611, cioè quello del luogo in cui ha sede l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d’appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie

 

 

 

 

 

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