Economia finanza tutto di tutto
I PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Riferimento: art. 2410 c.c.
“La società può emettere obbligazioni al portatore per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato. Tale somma può essere superata:
1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi;
2) quando l’eccedenza dell’importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantito da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato...
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell’autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste dal presente articolo...”
Condizioni:
- le società di capitali
- limiti quantitativi all’emissione
- durata: lungo termine
I PRESTITI OBBLIGAZIONARI:
GLI ASPETTI CONTABILI
- emissione
- collocamento
- liquidazione e pagamento degli interessi
- rimborso dei titoli
- i riflessi sul bilancio d’esercizio
- il trattamento del disaggio di emissione
I PRESTITI OBBLIGAZIONARI:
L’EMISSIONE
Il 30 aprile 2000 la Perpetuum Mobile S.p.A. emette un prestito obbligazionario alle seguenti condizioni: durata 5 anni; tasso 6%; titoli n. 1.000 da L. 1; prezzo di emissione 99; data di godimento: 1/5 e 1/11; rimborso a rate capitali costanti annuali posticipate a partire dal 1 maggio 2001. Ritenuta fiscale 10%.
Valore nominale e di rimborso = L. 1.000
Valore di emissione = 100 : 99 = 1.000 : x
x = L. 990
Disaggio di emissione = L. 1.000 - L. 990 = L. 10
VE- |
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VE+ |
Disaggio di emissione |
10 |
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Obbligazionisti c/sottoscriz. |
990 |
Prestiti obbligazionari |
1000 |
VF+ |
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VF- |
I PRESTITI OBBLIGAZIONARI:
IL COLLOCAMENTO
Il 2 maggio 2000 la Banca Jorgel colloca il prestito. Spese addebitate L. 5
VE- |
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VE+ |
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Banca c/c |
990 |
Obbligazionisti c/sottosc. |
990 |
VF+ |
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VF- |
VE- |
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VE+ |
Oneri emissione Pres.Obb. |
5 |
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Banca c/c |
5 |
VF+ |
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VF- |
I PRESTITI OBBLIGAZIONARI:
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI
1.11.2000. Liquidati gli interessi sul prestito
1.000 x 6 x 6 /1.200 = 30 interessi relativi al semestre 1.5.98-31.10.98
VE- |
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VE+ |
Interessi passivi su obbligazioni |
30 |
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Obbligazionisti c/interessi |
30 |
VF+ |
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VF- |
Pagati gli interessi agli obbligazionisti
VE- |
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VE+ |
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|
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Obbligazionisti c/interessi |
30 |
Erario c/ritenute Banca c/c |
3 27 |
VF+ |
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VF- |
I PRESTITI OBBLIGAZIONARI:
LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI DI COMPETENZA
Al 31.12.2000. Si determinano gli interessi residui a carico dell’esercizio
1/11-31/12 = 2 mesi
1.000 x 6 x 2 /1.200 = 10 rateo passivo
VE- |
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|
VE+ |
Interessi passivi su obbligazioni |
10 |
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Ratei passivi |
10 |
VF+ |
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VF- |
L’1/5/2001 si rileva il pagamento della cedola:
quota a carico del 2000 (1/11-31/12) = 10
quota a carico del 2001 (1/1-30/4) = 20
totale valore della cedola = 10 + 20 = 30
VE- |
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VE+ |
Interessi passivi su obbligazioni |
20 |
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Ratei passivi |
10 |
Obbligazionisti c/interessi |
30 |
VF+ |
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VF- |
VE- |
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VE+ |
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|
Obbligazionisti c/interessi |
30 |
Erario c/ritenute Banca c/c |
3 27 |
VF+ |
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|
VF- |
I PRESTITI OBBLIGAZIONARI:
IL RIMBORSO DEI TITOLI
Il 1.5.2001, oltre a corrispondere gli interessi relativi alla cedola 1.11.98-1.5.99, si rimborsano i titoli
Rimborso = L. 1.000 /5 = L. 200
Quota di disaggio su cui operare la ritenuta = 10/5 = L. 2
VE- |
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|
VE+ |
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|
Prestiti obbligazionari |
200 |
Obbligazioni estratte |
200 |
VF+ |
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VF- |
VE- |
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VE+ |
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|
Obbligazioni estratte |
200 |
Erario c/ritenute Banca c/c |
0.2 199.8 |
VF+ |
|
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VF- |
IL TRATTAMENTO DEL DISAGGIO DI EMISSIONE
La valutazione civilistica:
“Il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell’attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito” (art. 2426 n. 7)
quote costanti / in proporzione agli interessi / al debito residuo
La valutazione fiscale:
“... è deducibile in ciascun periodo d’imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito”.
Per estensione:
- oneri per contrazione mutui
- e simili
I PRESTITI OBBLIGAZIONARI:
L’AMMORTAMENTO DEL DISAGGIO DI EMISSIONE
Al 31.12.2001 il disaggio di emissione viene ammortizzato in proporzione alla quota del prestito rimborsato
Disaggio = 10
Quota rimborsata = 1/5
Quota di ammortamento del disaggio = 1/5 x 10 = 2
VE- |
|
|
VE+ |
Ammortamento disaggio di emissione |
2 |
Disaggio di emissione |
2 |
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VF+ |
|
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VF- |
I PRESTITI OBBLIGAZIONARI:
I RIFLESSI SUL BILANCIO DI ESERCIZIO
CONTO ECONOMICO
Componenti negativi di reddito |
Componenti positivi di reddito |
Interessi passivi su prestiti obblig. |
|
Ammortamento disaggio di emissione |
|
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STATO PATRIMONIALE
Attività |
Passività e Netto |
Disaggio di emissione |
Prestiti obbligazionari |
|
Ratei passivi |
|
|
I PRESTITI OBBLIGAZIONARI:
I RIFLESSI SUL BILANCIO CIVILISTICO
STATO PATRIMONIALE
Attività |
Passività e Netto |
|
D) Debiti |
|
1) Obbligazioni |
D) Ratei e risconti attivi |
E) Ratei e risconti passivi |
Disaggio di emissione |
Ratei passivi |
CONTO ECONOMICO
|
Parziali |
Totali |
A) Valore della produzione |
|
|
B) Costi della produzione |
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C) Proventi e oneri finanziari |
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17) Interessi e altri oneri finanziari |
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Interessi passivi su prestiti obbligaz. |
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|
Ammortamento disaggio di emissione |
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I PRESTITI OBBLIGAZIONARI CONVERTIBILI
Opzione: conversione delle obbligazioni in azioni
Vincolo: emissione alla pari o sopra la pari
Si emettono 500 obbligazioni convertibili da L. 1, alla pari.
VE- |
|
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VE+ |
|
|
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|
Obbligazionisti c/sottoscrizione |
500 |
Prestiti obbligazionari convertibili |
500 |
VF+ |
|
|
VF- |
Durante la vita del prestito obbligazionario: come le obbligazioni ordinarie
Si convertono le obbligazioni in azioni secondo il rapporto 2 a 1; valore nominale delle azioni 1,6, il resto a soprapprezzo.
500 : x = 2 : 1
x = 250 numero di azioni da emettere
250 x 1,6 = 400 valore nominale delle azioni (capitale sociale)
500 - 400 = 100 soprapprezzo (riserva soprapprezzo)
VE- |
|
|
VE+ |
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Capitale sociale Riserva soprapprezzo azioni |
400 100 |
Prestiti obbligazionari convertibili |
500 |
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VF+ |
|
|
VF- |
-
Fine articolo Economia finanza tutto di tutto
Introduzione allo studio del bilancio di esercizio
art 2424 contenuto dello stato patrimoniale
art 2424 bis disposizioni relative alle singole voci dello SP
art 2426 criteri di valutazione
art 2427 contenuto della nota integrativa
logica di valutazione del capitale di funzionamento
scopo principale del bilancio di esercizio = risultato economico
RISULTATO ECONOMICO verifica:
1.raggiungimento della condizione di min. economicità (tutti i fattori produttivi remunerati)
2.processo di autovalutazione (se l’autofinanziamento consente il mantenimento di un certo sviluppo)
3.motivazione del soggetto economico
scopo primario è la distribuzione della ricchezza e sopravvivenza dell’azienda .. poi viene la distribuzione della ricchezza perciò la det. del REDDITO DISTRIBUIBILE è fine secondario
ipotesi della scindibilità dell’esercizio => occorre individuare criteri di scindibilità del reddito sopratutto per il concorso al risultato economico di operazioni in atto
decreto 127 per valutare i singoli elementi:
1.COMPETENZA economica del periodo ( es costo di competenza del 1° periodo ) mediante rettifiche e integrazioni di fine esercizio individuazione del valore storico e prospettico
2.PRUDENZA : il valore + attendibile è quello determinabile con minore icertezza
=====> poi si procede alla ricomposizione del sys di valori (aggiustamenti per evitare la riserva occulta e annacquamento del capitale )
=====> logica di destinazione del risultato economico (verifica del sovrarreddito e riparto)
NB bisogna considerare anche problemi di svalutazione della moneta ecc.
principi di redazione del bilancio
art. 2423 bis c.c. introduce principi contabili generali nella valutazione delle singole poste
=> è guida per reddito di esercizio e capitale di funzionamento
CRITERIO GERARCHICO
1.2423 cc
2.2423 BIS cc
3.2426 cc
art.2423 cc
comma 1 : continuità (competenza) . comma 2 prudenza
a) COMMA 1 : CONTINUITA’
è competenza:
1.temporale
2.economica :[ contrapposizione tra costi consuntivi e ricavi conseguiti ...non definito solo dalla norma ...prinipi contabili:
1) i ricavi e le vendite sono di competenza dell’esercizio in cui sono avvenuti gli scambi o servizi
2) i costi devono essere correlati ai ricavi
3) altrimenti sono di competenza dell’esercizio in cui si manifestano ]
- i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro
- nella det. del reddito devono essere accolti anche accantonamenti e svalutazioni originati da eventi futuri prevedibili e perdite stimabili certe ...
- gli elementi che compongono le voci di sintesi debbono essere valutati separatamente
b) COMMA 2: PRUDENZA
- possono essere contabilizzati solo gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio mentre le perdite lorde devono essere riflesse in bilancio
- componenti pos. solo se certi.. comp. negativi anche se incerti
[non sono divieti assoluti.. ma varizioni devono essere motivae nella nota integrativa]
valutazione analitica delle poste del bilancio
essa viene condotta attraverso questo schema :
1.normative civilistiche ( codice civile )
2.criteri economici aziendali
3.sintesi dei principi contabili dei dottori commercialisti
4.normativa fiscale
Esempi di contabilità generale
costituzione di una società di capitale
az. c/sottoscrizione a cap sociale 200M #
banche c/c vincolato a az. c/sottoscrizione 30M #
az c/decimi richiamati a az. c/sottoscrizione 70M #
cassa a azion.c/decimi richiamati 70M#
banca y c/c a cassa 70 M#
Immobile a az.c/sottoscrizione 100M
..svincolo dei decimi
a 31M
banca c/c 30,7
Erario c/ritenuta 300 (30%interessi)
a interessi attivi bancari 1M
a banca cc/c vincolato 30M
svalutazione immobili
svalutazioni a immobili 20M
.....reintegrazione
az. c/reintegro a svalutazioni 20M#
banca a azioni c/reintegro
.....recesso dalla società
az. c/liquidazione a 100M
a immobili 80M
a svalutazioni 20M
fattura per compensi professionali
a debiti v/fornitori 1,39
costi di impianto 1,2
iva n/credito 0,19 #
.....e all’atto di pagamento
debiti v/fornitori a
a cassa 1,2
a erario c/rit da versare 0,19
...entro il 15 del mese successivo ..
versamento dell’erario
erario c/rit da versare a cassa 0,19
arrotondamento erario alle 1000L
Erario c/rit. da versare a 169200
a cassa 169000
a arrotondamenti attivi 200
variazione in aumento del cap.sociale
az.c/sottoscriz a
a capitale sociale 200M
a Riserva sovrapprezzo azioni 10M
(100 L ogni azione da 1000)
rimborso azioni sopra la pari
a azionisti c/rimborso 12M
capitale sociale 10M
riserve 2M#
acquisti : impegni
merci da ricevere a fornitori c/impegni
ACQUISTO
a fornitori 238
merci c/acquisti 200
Iva a credito 38
spese di trasporto sost dall’acquirente
a fornitori
spese di trasporto
Iva n/s credito
versamento anticipo (1 M+iva)
fornitori a banca c/c 1,19M#
a fornitori 1,190 (ricevimento fatt antic)
fornitori c/anticipi 1M
iva n/s crediti 190m#
a 3,38 M (ric. fatt. acquisto merci)
Merci c/acquisti 3M
Iva n/s credito 380
a Fornit c/anticipo 1M
a Fornitori 2,38M
resi su acquisti
debiti v/fornitori a
a resi su acquisti
a iva n/s credito
VENDITE
clienti c/impegni a merci da consegnare#
crediti v/clienti a
a merci c/vendite
a iva n/s debito #
autoconsumo
crediti v/clienti a 357
a merci c/vendite 300
a iva n/s debito 57#
prelevamento extragestione a crediti v/clienti 357
CAMBIALI (e tutti gli effetti commerciali)
clienti a
a ricavi di vendita
a rimborso spese di vendita
a iva a debito#
cambiali attive a clienti #
presentazione allo sconto in banca
cambiali allo sconto a cambiali attive 100#
a cambiali allo sconto 100
banca c/c 97
sconti passivi 3
presentazione in banca al SBF
banca c/anticipi SBF a cambiali attive 100#
a banca c/anticipi SBF 100
banca c/c 99,7
spese incasso effetti 0,3
presentazione in banca al dopo incasso
cambiali all’incasso a cambiali attive #
a cambiali all’incasso
banca c/c
spese incasso cambiali
protesti
spese di protesto a cassa #
effetti insoluti e protestati a
a effetti attivi
a rimborso spese di protesto
ricevimento dell’effetto protestato
effetti ins.e protest. a Banca c/c#
clienti a effetti ins. e protestati
rinnovo degli effetti commerciali
cassa a clienti 200#(ricevimeno parziale pagamento)#
clienti a cambiali attive 500 (annullamento effetto)#
clienti a interessi attivi 10#
cambiali attive a clienti 310#
RICEVUTE BANCARIE
con accredito al dopo incasso
clienti c/ricevute bancarie a clienti#
(incasso alla scadenza e accredito)
a clienti c/ric. bancarie
banca c/c
oneri bancari
con accredito salvo buon fine
a banca c/ric bancarie
banca c/c
oneri bancari #(emissione)
(dopo l’incasso)
banca c/ric bancarie a clienti
contratto di FACTORING
senza anticipo
(sys supplementare)
soc. di fac. c/crediti dati a fact. a crediti dati a fact.#
a soc di factoring (fruttifero)
commissioni di factoring
iva n/s credito
(incasso e accredito)
soc di fact c/c a clienti #
banca a soc di fact. c/c #
(sys supplementare)
cred. dati a fact. a soc. di fact c/cred. dati a fact
factoring con rivalsa
Soc. di fact. c/crediti anticipati a crediti dati a fact 100#
a soc. di fact c/c 91.190
banca c/c 90
comm. di factoring 1
iva n/s credito .190#
(incasso)
a clienti 100M
soc. di fact. c/c 90
Banca c/c 10 #
crediti dati a factoring a soc.di fact. c/crediti antic. 100
factoring senza rivalsa
soc. di fact a clienti 100 M #
a soc. di factoring c/c 93.570
banca c/c 90
commissioni su factoring 3
iva n/s credito .57#
banca c/c a soc di factoring c/c#
(chiusura periodica del c/c)
a soc. di factoring c/c
int passivi su factoring
commissioni di factoring
iva n/s credito (solo sulle commissioni)
gli anticipi su fatture (con la banca)
crediti v/clienti a 23,8
a merci c/vendite 20
a iva n/s credito 3,8#
banche c/cessione fatture a banche c/fatture cedute 23,8#
banche c/c a banche c/anticipato su fatture19,04#
banche c/fatture cedute a banche c/cessione fatture23,8#
a crediti v/clienti 23,8
banche c/anticipi su fatture 19,04
banche c/c 4,76#
interessi passivi a banche c/c tot#
gestione delle immobilizzazioni :
acquisto
a debiti v/fornitori
impianti
iva n/s credito
produzione interna rilevazione al 31-12
impianti in costruzione a costruzione interne (31-12)
ultimata costruzione interna esercizio successivo
impianti a
a impianti in costruzione
a costruzioni interne
costi incrementativi con sostegno di 3i
a debiti v/fornitori
fabbricati
iva n/s credito
eliminazione delle immobilizzazioni
vendita sul mercato
fondo amministrazione . macchinari a macchinari 15,6#
crediti v/s clienti a 3,57
a macchinari3M
a iva ns/ debito #570m
minusvalenze a macchinari 400m#
cassa a crediti v/clienti 3,57M
permuta
fondo ammort. a automezzi 30M#
crediti v/clienti a 20,23
a automezzi 17M
a iva n/s debito 3,23#
automezzi a plusvalenze 7M#
a debiti v/fornitori 77,35
automezzi 65
iva ns/ credito 12,35#
radiazione
fdo ammort. macchinari a macchinari 45,9
sopravvenienze passive a macchinari 8,1
cessione gratuita (con iva)
minusvalenza a macchinari 300M
iva indetraibile a iva n/s debito
LEASING
(sys degli impegni)
beni in leasing a creditori c/leasing 8,04#
a debiti v/fornitori 0,7973
canoni leasing 0,670
iva n/s credito 0,127#
debiti v/s fornitori a banca c/c 0,7973
creditori c/leasing a beni in leasing 0,670#
(seguente riscatto dopo 3 anni)
a debiti v/fornitori
impianti
iva ns/credito
maxicanone e competenza
a fornitori
canoni leasing 40M
iva a credito#
(canone medio=5M)
risconti attivi a canoni leasing 35M
gestione del personale
versamento degli anticipi
personale c/anticipi a cassa
liquidazione del costo del personale
salari e stipendi a dipendenti c/retribuzioni
liq. degli assegni familiari : noi per conto dell’inps
enti previdenziali e assistenziali a dip. c/retribuzioni
liq. delle ritenute obbligatorie a carico del dipendente
dip. c/retrib. a enti prev. e assistenziali
pagamento delle retribuzioni
dip c/retribuz a
a personale c/anticipi
a erario c/ritenute
banca c/c
liq. degli oneri sociali a n/s carico
oneri sociali a enti prev. e ass.
contributi del 0,5% da versare all’inps per cto dei dip. recuperabili dal TFR
dip c/recupero contributi a enti previdenziali e assist
vesamento delle ritenute all’erario con arrotondamento
erario c/ritenute a
a cassa
a arrotondamenti attivi
liquidazione con beni aziendali
dip c/retribuzioni a
a merci c/vendite
a iva a debito#
salari e stipendi a dip c/retrib
finanziamenti a titolo di capitale di 3i
liquidazione interessi a società
(trattenuta su interessi 30%)
a interessi attivi bancari
banca
erario c/ritenute 30%
sconto di pagherò diretti (sovvenzione cambiaria)
bollo 11L ogni 1000
a banche c/sovvenzioni cambiarie 12M
banca c/c 11,2
interessi passivi bancari 0,8#
(rinnovo parziale)
a 12,6
banche 12M
interessi passivi bancari0,6
a cassa 3,6
a banca c/sovvenzioni bancarie 9M
(estinzione)
banche c/sovv. bancarie a banca c/c
anticipazioni sul pegno
(sys supplementare)
depositari ns/titoli a ns/titoli in garanzia 50M
1)=> anticipazione a scadenza fissa <=
a banche c/sovvenzioni garantite 40M
banche c/c 36,5
interessi passivi bancari 3,5#
(scadenza)
banche c/sovvenzioni a banche 40M
ns titoli in garanzia a depositari ns/titoli 50M
2)=>anticipazione in c/c <=
trimestralmente....
interessi passivi bancari a banche c/c garantiti
MUTUI
banca c/c 9,5 a mutuo passivo 10M
(rimborso mediante rate.....)
a banca c/c 1,3
mutuo passivo 1M
int passivi su mutui (esenti iva) 0,3
PRESTITI OBBLIGAZIONARI
emissione sotto alla pari
a prestito obbligazionario 100
obbligazionisti c/sottoscrizione 95
disaggio di emissione 5
giorno di collocamento posteriore al gg di decorr.degli interessi
a
banca c/c
erario c/ritenute subite (12,5 su inter)
a obbligazionisti c/sottoscrizioni
a interessi su obbligazioni
(calcolo degli interessi: tot x gg x i / 36000 )
giorno di collocamento anteriore al gg di decorr.degli interessi
a
banca c/c
interessi passivi su obbligazioni
a obbligazionisti c/sottoscrizioni
a erario c/ritenute
premi di sorteggio
premi di sorteggio a obbligazionisti c/premi
obbligazionisti c/premi a
a banca
a erario c/ritenute
estinzione delle obbligazioni
prestito obbligazionario a obbligazioni estratte 10M
obbligazioni estratte a banca c/c 10M
se estinzione sopra la pari
obb. estratte a
a erario c/rit 62.500(12,5% su guadagno)
banca c/c 9.937.500
compravendita di valori immobiliari
corso telquel = corso secco + Interessi
acquisto
a
titoli
interessi su titoli
oneri bancari
bolli passivi
a banca
a erario c/ritenuta
vendita
a
banca
erario c/rit
oneri bancari
bolli passivi
a interessi su titoli
a titoli
riscossione delle cedole
cedole a interessi su titoli
a cedole
banca c/c
erario c/ritenute (12,5%)
aquisto di titoli azionari
a banca c/c
titoli azionari
oneri bancari
bolli passivi
vendita di titoli azionari ..rilev. di utile
a
banca c/c
oneri bancari
bolli passivi
a titoli azionari
a utile su titoli
bolli (ogni 1000 ...minimo 2500)
diretta tra le parti
azioni 140
obblig 16
itermediaz. della banca
az 50
ob 9
fra ag. di cambio o sim
az 12
ob 9
liquidazione dell’iva
rilevazione
iva a debito a erario c/iva
erario c/iva a iva a credito
versamento :
a banca 1.040.000
erario c/iva 1.039.900
arrot. passivi 100
(se contrib. minimo con liquidazione trim. interessi del 1,5%)
assestamento al 31-12
integrazione
determinazione dei ratei (interessi sui titoli)
1/9-------------31-12-------------1-3-(x+1)
31-12 ratei attivi a Interessi su titoli
(31-12 ratei attivi a ricavo)
(31-12 costo a ratei passivi)
trattamento di fine rapporto
31-12 TFR a debiti per TFR
(TFR= salario/13,5)
rivalutazione del TFR
rivalutazione TFR a debiti per TFR
[1,5+75/100(variazione istat)]%
fatture da ricevere/emettere
31-12 fatture da emettere a merci c/vendite
31-12 merci c/acquisto a fatture da ricevere
15-1 (errore di valutazione a emiss. fattura)
clienti a
a fatture da emettere
a soprevvenienze attive
a iva a debito
fondi per rischi
accantonamento per rischi su cambi a fdo oscillazioni cambio
fondi per oneri
accantonamento x manutenzione a fdo manutenzione
ammortamento
nuova normativa
ammort. . automezzo a automezzo
vecchia normativa
ammort. automezzo a fdo ammort. automezzo
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automezzo 100 |
fdo.amm aut 35 |
=65 |
immobilizzazioni immateriali
ammortamento brevetto a brevetto
rettifica
5-12--------31-12-------5-1
con pagamento anticipato
per principio di competenza
5-12 cassa a fitti attivi 1M
31-12 fitti attivi a risconto passivo 161
valutazioni merci in magazzino
merci a merci c/rimanenze finali
conto economico
(ve ordinarie e straordinarie escluse pluriennali)
conto economico a (costi)
(ricavi) a conto economico
conto economico a utile d’esercizio
stato patrimoniale finale
(cf e ce pluriennali)
stato patrimoniale finale a (conti con saldo dare)
(conti con saldo avere) a stato patrimoniale finale
(lo SPF si deve chiudere automaticamente)
riapertura dei conti
(vfa ve-) a stato patrimoniale iniziale
stato patrimoniale iniziale a (vfp ve+)
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Fine articolo Economia finanza tutto di tutto
Il bilancio è la descrizione di tutti i fattori produttivi dell’azienda agraria. Lo scopo del bilancio può essere di tipo:
- Preventivo, che viene fatto per la ricerca della migliore combinazione dei fattori produttivi, in vista del massimo tornaconto;
- Consuntivo, vengono descritti i fattori come sono stati combinati durante l’ultimo ciclo produttivo;
- Estimativo, viene fatto per accertare se la combinazione risponde o meno al criterio dell’ordinarietà, cioè che non siano delle aziende pilota.
Il capitale fondiario è dato dalla terra nuda più i capitali stabilmente investiti; quest’ultimo può comprendere:
- Le sistemazioni della superficie (informazioni di tipo idraulico agrario, sulle strade che conducono agli appezzamenti o gli spazi che li dividono);
- Le piantagioni arboree;
- I fabbricati rustici.
Viene chiamata superficie improduttiva quella parte dell’azienda che non viene coltivata.La superficie produttiva di divide in superficie in rotazione e superficie fuori rotazione. S.A.U. (Superficie Agricola Utilizzata) = sup. agricola – sup. desinata a bosco.
Il capitale agrario o di esercizio è costituito da:
- I capitali di scorta, che può essere:
- Strumenti di scorta: vive (bestiame) e morte (macchinari ed attrezzature)
- Prodotti di scorta: foraggi, lettiera, letame.
- Il capitale di anticipazione, cioè il denaro, che rappresenta una parte del capitale di circolazione
I prodotti di scorta sono prodotti all’interno dell’azienda, che vengono riutilizzati in quanto servono per la produzione, sono capitali circolanti a fecondità semplice e a logorio totale.
Determinazione del foraggio di scorta: all’inizio dell’anno non serve avere tutta la quantità di fieno in stalla, ma basta la metà perché a fine maggio si ha già il nuovo foraggio. Foraggio di scorta = (P.V.M. x 12) x (6/12) = 4’269
Ogni bovino consuma per q.le, da 1.5¸2.5 q.li di lettiera (o paglia). La paglia è pronta in giugno–luglio, quindi dopo otto mesi servono: Lettiera = (P.V.M. x 2) x (8/12) = 949
I letamai si svuotano tre volte all’anno, quindi ogni 4 mesi: Letamai = (P.V.M. x 30) x (4/12) = 7’115
Il capitale di anticipazione è quel capitale i cui interessi coprono gli interessi passivi di gestione, al netto di quelli attivi. È il capitale che dev’essere anticipato per far fronte alle spese. È una parte del capitale di circolazione.
Supponendo di avere un azienda agraria che dà luogo a dei costi: Kt = Q + Trib + Sv +St + Sa + Bf + I
Sulle singole spese si devono conteggiare gli interessi passivi dal giorno in si sostengono fino alla fine dell’annata agraria. Allo stesso modo, bisogna conteggiare gli interessi attivi dei prodotti venduti.
Spese totali sostenute il 28/2…………………£ 300.000.000 Vendite avvenute il 30/6………………..£ 400.000.000
I passivi = Co x r x n = 300.000.000 x 0.06 x (250/360) = ………12.500.000 £
I attivi = Co x r x n = 400.000.000 x 0.06 x (130/360) = …………..8.666.600 £
La somma degli interessi attivi e passivi daranno il saldo, che può essere negativo, nullo o positivo:
I passivi – I attivi = 12.500.000 – 8.666.600 = 3.833.000 £
Il capitale di anticipazione si calcola solo quando il saldo è negativo (aziende con saldo nullo o positivo quelle con forte indirizzo zootecnico): Co = I/r = 3.833.000/0.06 = 63.833.000 £
Il capitale di anticipazione si esprime con una frazione che va da 0/12 a 6/12 del capitale di circolazione: è pari a 0/12 quando i ricavi sono > delle spese e quindi si fa fronte alle spese con la vendita dei prodotti. È pari a 6/12 quando un’azienda ottiene 1 produzione all’anno, e avviene alla fine dell’anno, quindi i prodotti sono venduti a fine anno, mentre le spese si sostengono durante l’anno.
IL LAVORO può essere di tipo:
- Manuale, svolto dal: proprietario imprenditore, affittuario imprenditore, mezzadro, Salariato e dal Compartecipante,
- Intellettuale, svolto dalla: direzione, amministrazione e sorveglianza.
Il lavoro manuale è una delle più importanti voci del PLV (che può essere il 20 ÷ 40%) e dipende:
- Dalla meccanizzazione, le voci salari sono < nelle az. Meccanizzate e > nelle az. Meccanizzate.
- Dall’indirizzo produttivo: cerealicola << salari; cerealicolo-zootecnico >> salari; viticola >> di quella cerealicola
- Dal tipo di conduzione: capitalistica (il prop. non svolge il lavoro manuale) << salari perché abbiamo >> meccanizzazione
I modi che consentono di prevedere le unità lavorative da impiegare nel processo produttivo, sono 4:
- il modo più semplice per calcolare è quando nessuno dei proprietari o i loro figli svolge il lavoro manuale;
Il problema esiste quando l’imprenditore o i suoi figli lavorano manualmente, in questo caso:
- si confronta l’azienda con una simile, non coltivatrice ma capitalistica, che ha operai fissi e delle giornate avventizie;
- la somma delle giornate lavorative richieste nell’azienda e si analizza quante giornate lavorative richiede ogni coltura per ettaro:
n° operai fissi = giornate totali/giornate ULU = 1’500/280 = 5.3
0.3 x 365 = 110 giornate svolte da lavoro avventizio.
5 operai x 30.000.000 = ………….150.000.000 £ 110 giornate x 70.000 = …………….7.700.000 £
- confronto statistico in cui si calcola quanti ettari riesce a lavorare ogni operaio. Es.: Az. cerealicola–zootecnica: 1 operaio 15 Ha.
La voce salari può essere comprensiva dei contributi (40%) o no e bisogna specificarlo:
LORDO…………………30.000.000 £
NETTO…………………20.000.000 £ àil resto va nella voce dei contributi.
Il lavoro intellettuale incide sul PLV dal 3¸ 6%, consiste nella direzione, amministrazione e sorveglianza. La determinazione, se l’imprenditore o uno dei suoi familiari svolgono questo lavoro, si fa:
- il confronto con un azienda simile;
- l’applicazione di una percentuale sulla parte attiva. Più l’azienda è grande, << è la percentuale (3¸6%) quindi è proporzionale all’aumentare del territori, inoltre dipende dall’ubicazione e dall’indirizzo produttivo (se trasformano i prodotti > percentuale).
L’impresa coordina tutti i fattori produttivi, in cui a capo abbiamo l’imprenditore (che organizza e gestisce l’impresa) e coordina la natura (capitale fondiario), il lavoro e il capitale di esercizio.
Le figure economiche sono figure astratte e possono essere:
- l’imprenditore, che coordina, gestisce e si assume i rischi; gli spetta il tornaconto che può essere ±. L’imprenditore può essere puro quando organizza solamente, oppure concreto se oltre a organizzare, interviene nell’azienda con altri fattori produttivi, e quindi riunisce nella sua persona fisica due o più persone economiche.
- Il proprietario del fondo mette a disposizione la natura (il capitale fondiario) e gli spetta il beneficio fondiario.
- Il salariato svolge il lavoro manuale e gli spetta il salario.
- Lo stipendiato svolge il lavoro intellettuale e gli spetta lo stipendio.
- Il capitalista procura il capitale di scorta e di anticipazione e gli spetta l’interesse.
Alla fine del nostro bilancio vogliamo sapere se il tornaconto è negativo o positivo:
Impr. Puro à ±T = PLV – (Q + Trib + Sv + Sa + St + Bf + I)
Rn = ±T + Sa + St + Bf + I ß impr. Concreto à Rn = PLV – (Q + Trib + Sv)
IL BILANCIO
La produzione lorda totale (PLT) è tutto ciò che si produce all’interno dell’azienda. La produzione lorda vendibile (PLV) è tutto ciò che potenzialmente è oggetto di compravendita. PLV = PLT – prodotti reimpiegati o trasformati.
La parte passiva è composta dalle quote, i tributi e le spese varie. Le quote si dividono in:
- Q. di manutenzione che può essere ordinaria o straordinaria, è complementare a quella di reintegrazione. Va calcolata sui beni a fecondità ripetuta e a logorio parziale.
- Q. di assicurazione che copre il rischio che l’imprenditore potrebbe ricevere a causa di un fatto accidentale, fortuito, doloso o colposo. Può essere calcolata sia sui beni a fecondità ripetuta che semplice, cioè sia logoria totale che parziale.
- Q. di reintegrazione va calcolata su tutti i beni a fecondità ripetuta e quindi a logorio parziale.
La somma delle tre quote non supera il 3% del valore del fabbricato, inoltre se >> la q. di manutenzione, << quella di reintegrazione.
Le quote si calcolano sia sul capitale fondiario che agrario. Per il capitale fondiario si fa:
- sul capitale terra non grava nessuna quota perché è a logorio nullo.
- Sul capitale stabilmente investito, si calcola sui fabbricati rurali, sulle sistemazioni idraulico-agrarie e sulle piantagioni legnose.
Per i fabbricati rurali vanno calcolate le q. di manutenz (sia ordinarie che straordinarie) e dipende dagli anni (+ anni, + aumenta), le q. di assicuraz, in cui non è necessario stipulare un contratto con la casa assicuratrice perché l’imprenditore è assicuratore di se stesso e le q. di reintegraz.
Per le sistemazioni idrauliche (drenaggio, affossatura) agrarie (cavalletto, alla ferrarese, girapoggi, terrazzamenti,..) vanno calcolate la q. di manutenz, che è la più importante soprattutto perché le scoline sono da pulire ogni anno, e la q. di reintegraz. incidono da 30.000¸50.000 £ per ha.
Per le piantagioni legnose vanno calcolate: la q. di manutenz., di assicuraz. (x la grandine, solo per il danno lungo lesante) e di reintegraz. (spese d’impianto), che è la più importante per le spese di impianto.
Il valore di recupero è il valore che noi recuperiamo quando estirpiamo una pianta, al netto dell’estirpaz.
Il capitale agrario: si calcola solo per il capitale di scorta:
- scorte morte (macchinari) vanno calcolate sul valore a nuovo. Manutenzione 3%, reintegrazione 10%, assicurazione 1/2%.
- Scorte vive, si calcola la q. di assicurazione, ma non quella di reintegrazione perché i capi vengono sostituiti da quelli nati.
- Prodotti di scorta, si calcola la q. di assicurazione, ma non quelle di manutenzione e di reintegrazione
I TRIBUTI nel bilancio vengono inseriti solo quelli che ricorrono ogni anno:
- Le imposte ordinarie sono ICI (imposta comunale), IRPEF (imposta reddito persone fisiche),e quelle non ordinarie sono INVIM (progressiva per scaglioni) e l’imposta sulle successione e donazioni, a cui si applica una percentuale sul PLV (1%).
- I contributi possono essere di bonifica o consortili e i cont. previdenziali, per tutelare gli operai (incidono sul salario 41/42%)
Le spese varie incidono sul PLV del 15/20%, dipende dall’azienda e dalle attrezzature extra aziendali. I beni o i servizi che l’imprenditore non riesce a produrre nell’az. e che servono per la produzione, egli deve rivolgersi al mercato, sono beni a fecondità semplice: sementi, concimi, antiparassitari e antitritogamici, diserbanti, mangimi, prestazioni professionali, medicinali, noleggi, spese per le macchine, quindi carburanti, le forniture energetiche (gasolio, metano, energia elettrica e telefono), la cancelleria e la contabilità.
Gli stipendi se il lavoro viene svolto dall’imprenditore o da un membro della sua famiglia, lo stipendio si calcola con una percentuale dal 4/6%; se il lavoro il lavoro viene svolto da una persona esterna si stipula un contratto.
Il beneficio fondiario si calcola come interesse sul capitale fondiario (I = Co r Bf = Vo r). l’unione europea ha imposto un saggio unico del 2%.
Gli interessi (6-9%) si calcolano sul capitale di scorta (l’int per 1 anno) e sul capitale di anticipazione.
Se lo scopo del bilancio è quello di determinare:
- il reddito fondiario, che lo percepisce l’imprenditore che è solo proprietario: RF = Bf ¡ T = PLV – (Q + Trib + Sv + Sa + ST + I)
- il reddito netto/prodotto netto aziendale (spetta a tutte la presone economiche), che lo percepisce un imprenditore che svolge tutte le funzioni: Pn = PLV - (Q + Sv + Tri)
- il tornaconto di un az. ordinata (che è =0), è facile calcolare il Bf: Bf = PLV - (Q + Trib + Sv + ST + Sa + I) T = 0
- il reddito dominicale (rendita catastale), non viene calcolato analiticamente sul fondo, ma per comparazione, per comune studio, cioè si scelgono le az. rappresentative (ne le migliori, ne le peggiori). Il reddito dominicale è il Bf al lordo delle imposte e colpisce il possessore e si riferisce alla proprietà: RD = PLV - (Q + Sv + Sa + St + I) T = 0
- il reddito agrario, colpisce chi conduce l’azienda; è la sommatoria del capitale di scorta, di anticipazione e gli stipendi direzionali (per legge è fissato al 2% del PLV): Ra = I1+ I2+ Stdirez
CLASSIFICAZIONE e ORDINAMENTO delle AZIENDE
L’azienda è una realtà oggettiva, mentre l’impresa è una realtà soggettiva con l’imprenditore. L’azienda si classifica in base alla grandezza, quindi è piccola, se l’az. ha meno di 2 ULU (unità lavorative umane), media, se ha da 3/6 ULU, grande se ha oltre 6 ULU. È importante fare questa distinzione perché in Italia si hanno quasi tutte aziende piccole (80%) e sono tutte proprietà coltivatrice (l’imprenditore è proprietario e svolge lav. Intellettuale e manuale) o proprietà capitalistiche (l’imp. Non svolge il lavoro manuale).
Nell’azienda piccola, in cui l’imprenditore e parte della sua famiglia lavorano nell’azienda (proprietà coltivatrice):
- si valorizza il lavoro manuale, con massimo rendimento (lavori extra-orari);
- rende attivo il coltivatore facendo dei miglioramenti fondiari nei periodi morti (l’inverno: manutenz, scoline, sistemaz del sistema idraulico)
- i risparmi vengono reinvestiti nell’azienda per migliorare i fabbricati e non in investimenti alternativi (obbligazioni)
- si indirizza verso le colture che richiedono maggiore mano d’opera;
- il proprietario difficilmente rischia, di conseguenza non chiedono crediti, anche se hanno dei tassi agevolati (svantaggio);
- ha meno macchine rispetto alle grandi aziende;
- non ha molte conoscenze (non partecipano ai convegni).
Redditività dell’azienda agraria
Le aziende più importanti si distinguono in:
- Vitale, sono le più diffuse. Con la produzione riescono a coprire i costi che si sostengono per l’attività produttiva; può essere marginale o intramarginale, da comunque un reddito molto basso all’imprenditore, però vengono pagate tutte la persone che lavorano. Visto che non ha perdite si può considerare una discreta azienda, e si può migliorare abbassando i costi e quindi ampliando l’azienda. Ex.: un sistema di irrigazione per farlo rendere al max gli affido una maggiore superficie, oppure al posto del lavoro manuale introduco dei macchinari. Quindi si possono trasformare in az. extramarginali o addirittura ottimali.
- Ottimale (meno diffuse), in cui la parte attiva è di gran lunga superiore alla parte passiva.vengono chiamate anche aziende pilota, cioè di riferimento, di modello (col tempo si trasformeranno in az. ordinarie).
- Autonoma, che può essere vitale o ottimale. Deve permettere alla famiglia di percepire un compenso che permette di soddisfare tutte le esigenze. Se questi soldi li avrei investiti in un altro e ottengo lo stesso compenso l’azienda è comunque autonoma, cioè si regge da sola.
- Part-time, che non sono autonome perché non garantiscono l’occupazione completa della famiglia e dell’imprenditore, ma solo parzialmente. Questo non significa che non sia una buona azienda perché i compensi che derivano da altre attività possono essere poi reinvestiti nell’azienda stessa al fine di diventare un’azienda autonoma.
LE FORME DI CONDUZIONE:
- diretta, in cui l’imprenditore è proprietario del capitale fondiario. Può essere a proprietà coltivatrice, e quindi svolge anche il lavoro manuale, oppure a proprietà capitalistica, in cui non svolge il lavoro manuale.
- Indiretta, in cui l’imprenditore non è proprietario, quindi è in affittanza; può essere capitalistica o coltivatrice.
La persone più importanti sono:
- Il coltivatore diretto, che svolge il lavoro manuale e almeno 1/3 della forza manuale/lavoro è svolta da lui o dalla sua famiglia. Ha delle agevolazioni, come il diritto di prelazione e i mutui agevolati.
- Imprenditore agricolo a titolo principale, è quando un imprenditore impegna almeno i 2/3 del suo tempo in azienda e almeno i 2/3 del suo reddito siano dati all’attività svolta. Quando ci sono queste condizioni gli imprenditori possono beneficiare degli aiuti riguardanti la previdenza e l’assistenza, delle agevolazioni che la legge accorda in sede di attuazione dei piani di miglioramenti aziendali.
La proprietà coltivatrice
L’imp. conferisce nell’azienda tutti i fattori produttivi e il suo reddito netto coincide con il prodotto netto aziendale Rn =Pn =Bf +Sa +St +I ¡ T. La maggior parte delle aziende proprietà coltivatrici e riescono a dare un redditività con dei vantaggi (lavora nei periodi morti, valorizza il lavoro manuale, orientamento sulle colture con >> mano d’opera) e con dei difetti (restio a innovazioni, non chiede credito, poca meccanizzazione).
Proprietà capitalistica (az. medio-grande)
Il lavoro manuale viene svolto dai salariati (fissi o avventizi, che subentrano quando c’è maggiore lavoro). I vantaggi sono gli svantaggi della prop. coltivatrice (soprattutto per il credito), mentre il difetto è che tende a meccanizzare troppo, creando dei disagi agli operai. Lo scopo del bilancio dell’azienda diretta è quello di determinare il Bf e poi con un’applicazione estimativa si ricava il valore. Se l’imprenditore svolge anche il lavoro intellettuale, il suo reddito netto sarà: Rn = Bf + St + I ¡T. Se egli non fa il lavoro manuale allora vuol dire che l’azienda è condotta in economa diretta col lavoro di terzi.
La mezzadria
Il concedente si impegna a conferire nell’azienda il capitale fondiario (dotato di casa colonica e di tutti gli impianti), il lavoro intellettuale e circa metà del capitale di esercizio, mentre la famiglia colonica si impegna conferire tutto il lavoro manuale necessario all’azienda e l’altra metà del capitale di esercizio. Le spese relative al capitale di esercizio (Q + Sv + imposte sul reddito agrario + I) gravano su entrambi i contraenti circa in parti uguali. Al concedente spetta il 36% dei prodotti vegetali e il 34% di quelli animali; alla famiglia mezzadrile il 64% di quelli vegetali e il 66% di quelli animali. L’ICI deve essere pagata dal proprietario perché il capitale fondiario è suo.Il reddito netto del concedente è Rn = Bf + St + ½ I ¡ ½ T; quello della famiglia mezzadrile è Rn = Sa + ½ I ¡ ½ T. Quindi entrambi le figure economiche sono imprenditrici, cioè si ha un azienda con due imprese.
La colonia parziaria
È un contratto stipulato tra il condente e il colono e con esso le parti si impegnano a conferire nella azienda determinati fattori produttivi ed a ripartire la PLV nella stessa proporzione dei conferimenti. Il concedente conferisce nella colonia parziaria un fondo, la direzione e quasi tutto il capitale d’esercizio, ma non ha l’obbligo di conferire la casa di abitazione. Il colono conferisce il lavoro e una quota del capitale d’esercizio. Al colono spetta una quota non inferiore al 60% del PLV se partecipa al 50% delle spese di conduzione.
La compartecipazione agraria
I compartecipanti sono i lavoratori manuali ai quali vengono destinati alcuni appezzamenti dell’azienda per la coltura, e vengono ricompensati con una percentuale del PLV. Il conduttore fornisce il terreno, le macchine e gli altri strumenti economicamente fissi. Il compartecipante apporta tutto il lavoro richiesto fino alla raccolta e prima conservazione del prodotto. Le per concimi, sementi e antiparassitari vengono ripartite nelle stesse proporzioni del prodotto. Al compartecipante spetta una quota della PLV non inferiore al 60% se partecipa alle spese di conduzione.
IL CONTRATTO D’AFFITTO
L’affitto è un contratto con il quale il proprietario cede il suo fondo rustico in uso all’affittuario per un certo tempo, in cambio del canone d’affitto. La legge 203 prevede due tipi di affitto:
- a coltivatore diretto, quando la forza lavorativa che conferisce l’affittuario e la sua famiglia costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo. La forma più diffusa di affitto a coltivatore diretto è quella ad affittanza coltivatrice, dove l’affittuario è più un lavoratore che un capitalista. Ha gli stessi vantaggi e svantaggi della proprietà coltivatrice, in più c’è lo svantaggio derivante dalla separazione della figura dell’imprenditore da quella del proprietario fondiario (può risentirne la conservazione del fondo e il suo miglioramento);
- a conduttore non coltivatore, questo nasce sia quando l’affittuario non provvede direttamente alla manuale coltivazione del fondo, sia quando, anche se vi provvede, non costituisca almeno un terzo della forza lavorativa. Questa forma di conduzione prende il nome di affittanza capitalistica, quando l’affittuario imprenditore si limita a conferire nell’azienda il capitale di esercizio ed il lav. intellettuale: Rn = St + I ¡ T.
Norme relative all’affitto dei fondi rustici:
- durata dl contratto:i contratti di affitto devono avere una durata minima di 15 anni, mentre può essere di 6 anni per quegli appezzamenti di terreno che ricadono nel territorio dichiarato montano e per i terreni montani destinati all’alpeggio. La durata massima può essere di 30 anni per tutti i terreni, tranne che per i boschivi che può essere protratta fino a 99 anni. Alla scadenza del contratto esso si rinnova tacitamente se non viene disdetto almeno un anno prima.
- l’affitto può essere a cancello aperto, quando il proprietario concede all’affittuario solo l’uso del capitale fondiario, e a cancello chiuso, quando concede anche l’uso delle scorte vive e morte. È opportuno, che al momento della stipulazione del contratto di affitto, fare un inventario analitico di tutto ciò che dal proprietario viene consegnato all’affittuario. Un altro inventario dovrebbe essere redatto al momento della cessazione dell’affitto per poter stabilire quali sono i beni aziendali che non vengono riconsegnati o che vengono riconsegnati in più.
- il canone di affitto, varia a seconda che il contratto è a cancello aperto o a cancello chiuso. Viene stabilito dalle parti in denaro, l’ammontare di esso deve essere contenuto nei limiti stabiliti dalla commissione tecnica provinciale per l’equo canone. Questa determina ogni 3 anni per ogni qualità di coltura e per le diverse classi catastali i coefficienti (compresi tra 50 e 150) che moltiplicati per i redditi dominicali consentono di calcolare l’equo canone di affitto. In caso di condizioni strutturali che non sono state valutate in catasto si applicano dei coefficienti aggiuntivi:
- fino a 30 punti per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici di abitazione o di fabbricati aziendali,
- fino a 30 punti per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo;
- fino a 30 punti quando si tratta di riconoscere un equo compenso per i capitali investiti.
Inoltre la commissione tecnica provinciale determina ogni anno dei coefficienti di adeguamento, in aumento o in diminuzione, con riferimento alle variazioni del potere di acquisto della moneta ed alle variazioni dei prezzi di produzione.
- recesso del contratto: la tutela degli affittuari coltivatori o non coltivatori riconosce soltanto a loro la facoltà di recedere dal contratto di affitto purché venga dato preavviso almeno un anno prima della scadenza dell’annata agraria. La risoluzione del contratto per inadempimento è un istituto giuridico che può essere fatto valere dal concedente soltanto con sentenza e per mancanze gravi, come il mancato pagamento del canone, l’irrazionale coltivazione del fondo, mancata manutenzione del fondo e delle attrezzature e l’instaurazione di contratti di subaffitto. Il ricorso all’autorità giuridica deve essere preceduto da una contestazione che il concedente deve comunicare all’affittuario. Se l’affittuario viene chiamato in giudizio per morosità al pagamento, s dimostra di avere un credito nei confronti del concedente non può essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento.
- miglioramenti fondiari, vengono eseguiti per ottenere una migliore combinaz. dei fattori produttivi. Dal punto di vista giuridico si distinguono in:
- miglioramenti in senso stretto, come spietramenti, scassi, prosciugamenti;
- addizioni, come fabbricati rurali, impianti di sollevamento;
- trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali.
La legge precisa che ciascuna delle parti può eseguire dei miglioramento fondiario purché non modifichino la destinazione agricola del fondo.
L’esecuzione dei miglioramenti fondiari provoca dei problemi economici:
- se le opere sono eseguite del concedente, può chiedere l’aumento del canone corrispondente alla nuova classificaz. catastale del fondo;
- se le migliorie introdotte dal proprietario che non modificano la qualità e la classe catastale, la commissione tecnica provinciale può stabilire criteri di aumento del canone proporzionati all’incremento di produttività del fondo;
- se le opere sono eseguite dall’affittuario, egli ha diritto ad una indennità corrispondente all’aumento del valore.
- divieto di subaffitto, è vietato subaffittare fondi rustici e gli eventuali contratti di subaffitto possono essere dichiarati nulli. La nullità può essere fatta valere dal concedente entro 4 mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Si possono creare diverse circostanze: il concedente interviene e pone nel nulla il contratto di subaffitto. In questo caso il subaffittuario ha la facoltà di subentrare nella posizione dell’affittuario per 3 annate agrarie; se invece il concedente non si oppone alla subconcessione, il subaffittuario subentra nella posizione dell’affittuario a pieno titolo. Il contratto di affitto può essere ceduto dall’affittuario ad uno o più componenti della sua famiglia, purché già svolgano da almeno 3 anni attività agricola a titolo principale.
- richiesta di rilascio: il proprietario che ottenga una concessione edilizi sul fondo di contratto agrario deve inoltrare all’affittuario una richiesta di rilascio del terreno. L’affittuario ha il diritto di ricevere come indennizzo il valore dei frutti pendenti sul fondo al momento del rilascio, l valore dei miglioramenti fondiari eseguiti ed un equo indennizzo che non può essere superiore a 12 annualità del canone, ne inferiore alla somma dei canoni relativi alle annualità residue di durata del contratto.
- diritti di prelazione: se l’affittuario è coltivatore diretto, in caso di vendita del fondo affittato può esercitare il diritto di prelazione, cioè a parità di prezzo deve essere preferito ad altri acquirenti, purché coltivi il fondo da almeno 2 anni. Il diritto di prelazione non può essere esercitato dai coltivatori interessati quando il terreno forma oggetto di permuta, di vendita forzata per liquidazione coatta, di espropriazione per pubblica utilità.
- diritti degli eredi: nel caso di morte dell’affittuario il contratto non si risolve se fra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare l’attività agricola come coltivatore diretto, ma si risolve alla fine dell’annata in corso. Il contratto di affitto non si scioglie per la morte del concedente.
Le applicazioni estimative nell’affitto: il canone di affitto è il compenso lordo che spetta al proprietario del fondo, quindi per determinare il Bf è necessario depurare il canone di tutte le spese gravanti sulla proprietà.sono a carico dell’affittuario le spese di piccola ordinaria manutenzione, tutte le altre spese sono a carico del proprietario. La stima analitica consiste nello scontare all’attualità tutti i redditi futuri che è capace di determinare quell’immobile.
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IL FIDO E I FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE
Le imprese hanno un elevato fabbisogno finanziario, il cui volume è dato dai fattori produttivi a medio-lungo o a breve ciclo di utilizzo che si intende acquisire, e dal mantenimento di una certa liquidità.
Le fonti di finanziamento che alimentano il fabbisogno finanziario possono essere interne (capitale proprio) o esterne (capitale di terzi). Tale capitale di terzi si suddivide in:
- debiti di funzionamento, generati dalle imprese quando concordano coi fornitori il regolamento differito dei loro acquisti;
- debiti di finanziamento, che le imprese ottengono da banche o altri soggetti sotto forma di prestiti.
Le imprese mercantili e industriali devono prestare attenzione alla scadenza delle fonti di finanziamento, facendo sì che le fonti permanenti (capitale proprio + passività consolidate) vadano a coprire gli investimenti a medio-lungo, mentre le passività correnti sostengano gli investimenti a breve ciclo di utilizzo.
Generalmente, quando un’impresa non può disporre del capitale proprio o dei crediti di funzionamento come fonte di finanziamento, deve ricorrere alla banca. Ciò avviene soprattutto per le piccole o medie imprese non quotate in borsa, con possibilità limitata o nulla di emettere azioni.
Poiché la concessione di prestiti a imprese sconosciute comporta un rischio per la banca, questa svolge una procedura di fido, finalizzata ad analizzare la capacità di reddito, le garanzie e la correttezza commerciale dell’impresa richiedente, per poi concederle il fido.
Il fido si può distinguere tra:
- fido potenziale, cioè l’entità di finanziamento che teoricamente un’impresa potrebbe ottenere;
- fido effettivo, cioè la quantità di finanziamenti che la banca effettivamente concede.
Un’ulteriore distinzione può essere fatta tra:
- fido generale, cioè la quantità totale di finanziamenti concessi;
- fido particolare, cioè le modalità con cui questi finanziamenti sono utilizzati.
Le garanzie che accompagnano la richiesta di fidi possono essere reali, cioè la banca è tutelata dalla costituzione di un pegno su beni mobili (titoli o merci), o dall’iscrizione di un’ipoteca su beni immobili (fabbricati o terreni) da parte dell’impresa. Oppure possono essere personali, quando la banca viene cautelata da garanzie offerte da altri soggetti (con avalli e fideiussioni).
A seconda di come il fido viene utilizzato, lo si può distinguere in fido di cassa, utilizzabile con prelievi di denaro in un’unica soluzione o a più riprese, o fido di firma, in cui la banca presta la sua firma in segno di garanzia.
La domanda di fido avviene tramite un modulo di richiesta fido, sul quale vanno riportati:
- la natura giuridica dell’impresa
- la ragione e denominazione sociale
- l’ubicazione della sede legale e amministrativa dell’impresa
- l’identità dei legali rappresentanti
- i nominativi dei soci
- l’importo complessivo richiesto
- le modalità con cui si intende utilizzare il finanziamento
- lo scopo della richiesta del fido
- la durata delle forme di finanziamento
- le garanzie fornite
In più, dato che la banca vuole conoscere la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’impresa, essa richiede che:
- le persone fisiche indichino le passività che gravano sul loro patrimonio;
- le ditte individuali e le società di persone alleghino l’ultimo bilancio o una situazione contabile recente;
- le società di capitali e gli enti pubblici e privati con personalità giuridica alleghino l’ultimo bilancio e una situazione contabile recente.
La banca presta particolare attenzione al tipo di responsabilità gravante sull’impresa richiedente. Per questo concederà più facilmente i prestiti ai soggetti giuridici con responsabilità solidale e illimitata, per potersi rivalere in caso di insolvenza sul patrimonio personale, ma anche alle società di capitali che pur avendo responsabilità limitata dei soci, possiedono un capitale proprio adeguato a garantirsi.
Per le società a responsabilità limitata o per le società per azioni con capitale di rischio inadeguato, la banca può richiedere una fideiussione a favore della società, con la quale perdono la responsabilità limitata.
Dopo la compilazione del modulo, la banca esegue l’istruttoria di fido, cioè l’esame della domanda di fido e la valutazione delle potenzialità di affidamento e il grado di rischio che la banca può correre. Essa si svolge in diverse fasi:
- Esame formale dell’azienda: esamina l’identità giuridica dell’azienda e la distribuzione del capitale sociale.
- Indagini esterne: valuta la correttezza, la serietà dell’azienda verso i clienti, e la sua potenzialità economica e patrimoniale.
- Indagini interne: in caso di fidi di grossa entità, un funzionario della banca esamina direttamente presso lo stabilimento la struttura organizzativa dell’azienda.
- Esame delle garanzie: esamina le garanzie reali o personali fornite;
- Destinazione e utilizzo del fido: la banca accerta le conseguenze che la concessione del finanziamento produrrebbe sulla struttura finanziaria dell’azienda; in particolare verifica se:
- I finanziamenti sono finalizzati a sviluppare gli investimenti dell’azienda oppure a sanare debiti già esistenti;
- I finanziamenti sono in grado di coprire gli investimenti da effettuare (in base alla scadenza)
- Analisi della situazione patrimoniale ed economica: prende in esame il bilancio d’esercizio
Il bilancio viene analizzato sotto il punto di vista:
- Letterale: cogliere il significato preciso delle voci;
- Revisionale: accertare la congruità dei valori;
- Prospettica: calcolo di alcuni indici della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Per fare ciò, la banca richiede la riclassificazione del bilancio:
- Lo Stato Patrimoniale viene rielaborato secondo il criterio finanziario, raggruppando gli investimenti in base alla liquidità e le fonti secondo la scadenza;
- Il Conto Economico viene rielaborato secondo uno schema scalare che evidenzia il reddito operativo e altri valori intermedi, nella configurazione a valore aggiunto. Tali risultati intermedi sono dati prima dal valore aggiunto (margine lordo garantito dal ricavo delle vendite rispetto al costo delle materie utilizzate), del reddito al lordo degli ammortamenti (margine operativo lordo, permette di vedere la riduzione del valore aggiunto per effetto del costo del lavoro) e quindi il risultato operativo (sottraendo infine gli ammortamenti e altri accantonamenti).
L’analisi degli indici viene fatta attraverso la comparazione nel tempo (confrontandoli con quelli di alcuni bilanci degli anni precedenti) e nello spazio (confrontandoli con quelli di altre aziende del settore).
- Proposta di fido: formulata al termine dell’istruttoria, con la proposta per la concessione del fido.
I FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE
I FINANZIAMENTI IN CONTO CORRENTE
Sono le forme più utilizzate, in quando sono facili da ottenere, poiché il soggetto richiedente è in genere già titolare di un c/c. In più presentano elasticità di utilizzo (la banca mette a disposizione una determinata somma che si può prelevare in qualunque momento di fabbisogno, senza obbligo di prelevare l’intera cifra), elasticità di costo (il richiedente paga gli interessi solo sulla somma utilizzata), carattere rotativo del credito (è in grado di effettuare dei versamenti sul conto e sanare così la sua disponibilità).
Aperture di credito in conto corrente
Rappresenta un contratto consensuale, bilaterale e a titolo oneroso, in cui la banca mette a disposizione del richiedente una somma di denaro a tempo determinato o indeterminato. Si possono avere aperture di credito per firma (il cliente dispone della firma della banca a sua garanzia) o per cassa (il finanziamento avviene tramite il prelevamento di somme in denaro). Queste ultime possono essere semplici se l’importo può essere utilizzato una sola volta, o in conto corrente.
Le aperture di credito in conto corrente possono essere:
- Aperture di credito ordinarie in c/c: il saldo debitore può essere presente in modo continuativo anche per lunghi periodi, purché non si trovi sempre a ridosso del limite massimo di fido, ma si movimenti con dei versamenti;
- Aperture di credito per elasticità di cassa: la banca pretende sempre dei movimenti, ma purché oltre a dei saldi debitore si generino anche saldi creditore.
Anticipazioni in conto corrente
E’ una forma di finanziamento garantita da pegno su beni mobili (merci, titoli). Il cliente costituisce quindi una garanzia reale e il finanziamento è proporzionale al valore dei beni. In base alla natura dei beni offerti in pegno, si distinguono:
- Anticipazioni su titoli: al cliente rimangono tutti i diritti relativi al titolo, tranne il diritto di voto che spetta alla banca.
- Anticipazioni su merci: le merci in pegno devono avere alcuni requisiti, tipo la non deperibilità o la conservazione senza particolari attrezzature.
A seconda della modalità di utilizzo del credito, si distinguono:
- Anticipazione a scadenza fissa: la banca versa l’importo in un’unica soluzione;
- Anticipazione in conto corrente: la banca non versa l’importo, ma lo mette a disposizione su un c/c garantito e il cliente lo utilizza man mano che ne ha bisogno.
LE OPERAZIONI DI SMOBILIZZO DEI CREDITI COMMERCIALI
Nel caso di pagamenti concessi in modo dilazionato, l’impresa può richiedere lo smobilizzo di tali crediti per ottenere un equilibrio finanziario. Ciò è vantaggioso per entrambi le parti: l’impresa riceve liquidità immediate, senza generare un debito vero e proprio, mentre la banca impiega i mezzi raccolti ad un tasso remunerativo e a rischio inferiore rispetto ad altre forme di finanziamento.
Lo sconto cambiario
Il cliente compila la distinta di presentazione allo sconto, alla quale allega le cambiali da scontare. La banca verifica la presenza dei requisiti di bancabilità (scadenze entro 4 mesi, natura commerciale, due firme solvibili ecc). Se sono presenti, allora redige la distinta di sconto, che contiene il calcolo dei giorni di sconto degli effetti, i Numeri, lo sconto. Dopodiché la banca accredita sul c/c il ricavo netto dell’operazione con valuta il giorno successivo all’ammissione allo sconto.
Il portafoglio salvo buon fine
In questo caso ad essere smobilizzate sono le Ri.Ba. (ricevute bancarie), che comunque non sono titoli di credito ma documenti di quietanza, sovente utilizzati per i pagamenti. Tuttavia per questa ragione non possono essere propriamente scontate, ma vengono presentate all’incasso salvo buon fine. In pratica la banca anticipa l’importo accreditandolo sul c/c, ma in caso di insolvenza del debitore, lo addebita dal conto corrente.
Le modalità di contabilizzazione più diffuse sono:
- accredito diretto sul c/c di corrispondenza;
- accredito in un c/c speciale, denominato “Conto anticipi su effetti s.b.f.”, con trasferimento contestuale nel c/c ordinario
Nel primo caso, l’importo viene accreditato direttamente sul c/c di corrispondenza, assegnandogli una valuta adeguata calcolata con una sorta di media tra le valute di tutti gli effetti presentati, mentre le commissioni bancarie hanno valuta in giornata.
Nel secondo caso invece, si apre un conto, il Conto anticipi, sul quale vengono accreditati gli effetti, applicandogli sempre la valuta adeguata, dopodiché vengono immediatamente girate al c/c di corrispondenza, tramite un addebito con valuta in giornata, per cui il Conto Anticipi presenta sempre un saldo uguale a zero e genera interessi passivi per il cliente fin dal giorno stesso dell’accredito, mentre quelli passivi partono dalla valuta adeguata.
Per un cliente col conto corrente in attivo, è solitamente più conveniente scegliere la prima modalità di accredito, mentre per un cliente con c/c in passivo, è consigliabile scegliere la seconda modalità in quanto il saldo debitore applicato sul Conto Anticipi è inferiore a quello applicato sul normale c/c.
Anticipi su fatture
Gli anticipi su fatture costituiscono una particolare forma di apertura di credito. In questo caso, la banca possiede né un titolo di credito esecutivo, né un documento di quietanza.
Alla presentazione delle fatture la banca:
- addebita l’80% dell’importo sul Conto anticipi, con valuta in giornata,
- accredita lo stesso importo sul c/c ordinario, sempre con valuta in giornata.
Alla scadenza della fattura, in caso di bonifico di riscossione della fattura pervenuto, la banca:
- accredita il Conto anticipi dell’importo precedente addebitato,
- accredita il rimanente sul c/c ordinario.
- addebita alla banca corrispondente da cui ha ricevuto il bonifico, il totale delle fatture.
In caso di bonifico non pervenuto, la banca:
- accredita comunque il Conto anticipi, per l’importo già anticipato,
- addebita il conto ordinario per prelevare l’importo accreditato.
I PRESTITI A SCADENZA FISSA
Questi tipi di prestiti sono caratterizzati dall’erogazione del finanziamento in un’unica soluzione e dal ritiro dell’intera somma da parte del cliente, e generalmente gli interessi sono calcolati anticipatamente sul valore nominale.
L’anticipazione a scadenza fissa
In questo caso, vengono offerti in garanzia del finanziamento dei titoli. La banca applicherà uno scarto (30%) sul valore nominale di questi titoli
Cenni sul riporto
Nel caso del riporto, i titoli di credito subiscono un vero e proprio passaggio di proprietà. Vengono venduti alla banca, con la quale poi ci si accorda sulla data e sul prezzo di riacquisto, che sarà ovviamente maggiorato di interessi passivi per il richiedente. Rispetto all’anticipazione su titoli, questa operazione si differenzia proprio per il fatto che i titoli non sono dati in pegno alla banca, ma vengono ceduti di proprietà, quindi essa può avvalersi dei diritti ad essi legati.
La sovvenzione cambiaria
Per questa operazione, quando il cliente richiede il prestito, la banca lo concede facendosi dare un pagherò a suo favore, cautelandosi con un titolo esecutivo. Gli interessi sono anticipati, in quanto la banca accredita sul c/c del cliente la cifra richiesta sottratta però delle commissioni d’incasso, del bollo (11%) e degli interessi.
I CREDITI DI FIRMA
Sono delle particolari forme di apertura di credito, in cui la banca mette a disposizione del cliente la propria firma, utilizzabile per garantire pagamenti fino ad un certo limite. Per la banca è positiva questa operazione, in quanto effettua impieghi e guadagno proventi senza uscita di denaro, ma seleziona sempre accuratamente i clienti da affidare.
Per fideiussione
La fideiussione è un contratto col quale la banca fornisce la propria garanzia, la propria obbligazione di fare, al creditore, rispondendo con i proprio beni fino all’ammontare del credito garantito.
Per avallo
L’avallo è una dichiarazione con cui un terzo garantisce il pagamento di una cambiale, obbligandosi a pagare in caso di mancato pagamento del debitore. Questo è un modo con cui si può cautelare un fornitore nei confronti di un cliente sconosciuto. Si parla di pagherò finanziari nel caso vengono emessi pagherò a fronte di prestiti ricevuti da terzi. La banca chiede che gli effetti siano domiciliati presso un suo sportello, per verificare direttamente che il debitore onori il suo impegno e anche per poter estinguere l’effetto, in caso di mancato pagamento, senza che l’insolvenza venga a conoscenza di terzi.
Le accettazioni bancarie: aspetti generali
In questo caso, la banca accetta le tratte spiccate dal cliente. Qui è essa stessa l’obbligato principale, a differenza del credito per avallo dove lo era il debitore, ma ovviamente lei non è debitrice e semplicemente presta il suo credito di firma ad un cliente ben selezionato. In questo modo, al giorno della scadenza, il cliente debitore farà trovare sul proprio c/c la cifra stabilita che la banca userà per pagare il debito di cui si era obbligata.
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Fine articolo Economia finanza tutto di tutto
La s.p.a.
La società per azioni è una società di capitali in cui per le obbligazioni sociali, risponde esclusivamente il capitale della società, essendo la responsabilità dei soci limitata al capitale conferito, il capitale sociale è rappresentato da azioni.
Questo tipo di società induce il pubblico a partecipare facilmente a questo tipo di società, nel caso in cui si è in presenza dell’azionista unico la responsabilità limitata cade. Come abbiamo detto sopra, il codice civile dice che il capitale sociale è diviso in azioni e esse possono essere nominative o al portatore, nei confronti della società non ha alcuna importanza se l’azione viene trasferita, in quanto il punto di importanza della società è il capitale e non i soci. Il capitale delle società per azioni è fisso ed è da distinguere dal patrimonio sociale che , anche se tende sempre a coincidere con esso, può variare a seconda se ci sono utili conseguiti, per effetto di perdite … …. Il patrimonio sociale rappresenta un complesso di beni, siano essi in denaro o in natura; il capitale invece indica un’entità numerica, che esprime in termini monetari il complesso di beni promesso o versati dai soci, quest’ultimo deve essere obbligatoriamente riportato nell’atto costitutivo. Quindi a differenza del patrimonio sociale il capitale è un’entità rigida che, per essere modificato, occorre una modifica dell’atto costitutivo.
Costituzione.
Per la costituzione di una società per azioni bisogna effettuare un atto pubblico redatto da un notaio, detto atto costitutivo, esso deve riportare il capitale sottoscritto o versato, la denominazione della società, la durata, l’oggetto sociale; al momento della costituzione i soci devono versare in un istituto di credito almeno i 3/10 dei beni in denaro (non devono essere confusi con i prestiti che il socio fa alla società.Oltre all’atto costitutivo la società deve stipulare anche lo statuto che riguarda l’ordinamento interno della società e il suo funzionamento.
Il capitale sociale minimo per una società per azione è di £. 200.000.000 (100.000 euro).
La costituzione può essere effettuata:
- Per pubblica sottoscrizione;
- Per costituzione simultanea.
Dopo l’effettuazione dell’atto costitutivo, la società deve iscriversi presso il registro delle imprese, quest’iscrizione ha efficacia costitutiva e dà alla società personalità giuridica. L’emissione e la vendita di azioni prima della suddetta iscrizione le rendono nulle.
I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, sia nella costituzione simultanea sia in quella per pubblica sottoscrizione.
Modificazioni dell’atto costitutivo.
Le modificazioni dell’atto costitutivo si possono fare per la diminuzione o per l’aumento del capitale sociale, occorre la delibera dell’assemblea straordinaria e sono sottoposte agli stessi obblighi cui è sottoposto l’atto costitutivo.
Recesso.
Gli azionisti possono recedere dalla società soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge:
- Trasformazione del tipo di società;
- Trasferimento della sede sociale all’estero.
In caso di recesso la società è obbligata a rimborsare al socio il valore delle sue azioni. Quando non esistono le cause sopra riportate il socio può recedere solamente vendendo le sue azioni ad altri.
L’aumento del capitale sociale.
L’aumento del capitale sociale può essere effettuato:
- Aumento a pagamento (il socio deve apportare nuovi conferimenti):
- Aumentando il valore nominale delle azioni;
- Emettendo nuove azioni;
- Aumento gratuito (il socio non deve apportare nuovi conferimenti alla società):
- Aumentando il valore nominale delle azioni;
- Emettendo nuove azioni;
(Non possono essere emesse nuove azioni in presenza di vecchie azioni non ancora liberate)
Con il diritto di opzione le azioni di nuova emissione debbono essere offerte ai soci direttamente o per il tramite di banche o di società finanziarie soggette al controllo della Consob.
La riduzione del capitale sociale.
La riduzione del capitale sociale può essere effettuata:
- Obbligatoriamente:
- Come nel caso del recesso del socio;
- Nel caso in cui la perdita d’esercizio supera di oltre 1/3 il capitale sociale, in questo caso essa può essere rinviata al futuro per essere poi coperta con gli eventuali utili conseguiti;
(nel caso in cui il capitale sociale scende al di sotto del limite legale, 200.000.000, deve essere effettuato immediatamente il reintegro dei soci apportando nuovi conferimenti oppure trasformando il tipo di società in una S.r.l.).
- Facoltativamente:
- Quando il capitale sociale risulta esuberante;
Scioglimento.
Le cause di scioglimento della Società per Azioni sono:
- Il decorso del termine, sempre che l’assemblea, con la modifica dell’atto costitutivo, non ne abbia prorogato il termine;
- Il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta possibilità di conseguirlo;
- L’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea;
- La riduzione del capitale al di sotto del limite legale, salvo che l’assemblea la diminuzione e il relativo aumento;
- La deliberazione da parte dell’assemblea di scioglimento anticipato;
- Altre cause previste dall’atto costitutivo.
Liquidazione.
Durante la liquidazione della società si presentano i seguenti obblighi:
- Gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni, in caso contrario rispondono illimitatamente e solidalmente;
- La nomina dei liquidatori spetta all’assemblea straordinaria e, in mancanza, del presidente del tribunale;
- L’assemblea dei soci e il collegio sindacale rimangono in vita;
- Se i fondi non bastano per soddisfare i creditori, i soci sono obbligati a pagare i decimi residui;
- I liquidatori devono redigere il bilancio finale indicando la parte spettante a ciascuna azione; i sindaci devono redigere una propria relazione;
- Approvato il bilancio, i liquidatori devono presentare domanda, presso il registro delle imprese, di cancellazione della suddetta società, e dopodiché i creditori possono agire:
- Verso i soci limitatamente alle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;
- Verso i liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi;
- I libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l’ufficio del registro delle imprese;
La fusione della società.
Abbiamo diversi tipi di fusione:
- Fusione propriamente detta, si ha quando una o più società si estinguono per formarne una nuova il cui patrimonio risulta dalla fusione dei patrimoni delle società estinte;
- Fusione per incorporazione, si ha quando una o più società si estinguono e il loro patrimonio è assorbito da un’altra società che continua a sussistere ed il cui patrimonio è modificato dall’assorbimento degli elementi patrimoniali delle società incorporate.
La fusione può avvenire fra società dello stesso tipo o anche di tipo diverso, in quest’ultimo caso alla fusione si accompagna la trasformazione.
La fusione si attua in tre fasi:
- 1° Fase - Gli amministratori delle società partecipanti redigono:
- Il progetto di fusione;
- La situazione patrimoniale della loro società;
- La relativa illustrativa e giustificativa;
Questi documenti sono accompagnati da una relazione di esperti sulla congruità dei rapporti sociali di cambio, e i diritti di controllo dei soci su tali documenti sono depositati nella sede sociale;
- 2° Fase – Il progetto di fusione deve essere deliberato da ciascuna società partecipante (nelle società di persone occorre il consenso di tutti i soci, nelle società di capitale occorre la maggioranza richiesta per l’assemblea straordinaria)
Occorre anche che sia omologato e iscritto nel pubblico registro delle deliberazioni;
- 3° fase – Gli amministratori delle società coinvolte redigono congiuntamente l’atto di fusione (atto pubblico), che è iscritto nel pubblico registro. Dopo l’iscrizione i soci o i terzi danneggiati possono agire solo per il risarcimento del danno;
In caso di fusione, la società incorporante o quella che risulta dalla fusione succede nell’intero patrimonio delle società che si sono estinte, assume i loro diritti e i loro obblighi.
Scissione della società.
La scissione della società si esegue mediante il trasferimento di tutto o parte del patrimonio sociale a più società preesistenti o di nuova costituzione, si assegnano le azioni o le quote di queste ultime ai soci della prima; alla scissione sono applicabili le norme della fusione poiché compatibili. Essa svolge funzione di razionalizzazione dell’organizzazione aziendale nelle società che esercitano molteplici attività economiche attraverso rami differenziati d’azienda, produce la responsabilità solidale di tutte le società nei limiti del patrimonio netto ad essa trasferito.
Le azioni.
Le azioni sono titoli di credito rappresentanti di una parte di capitale e costituiscono un titolo di proprietà della società stessa in proporzione alle azioni in circolazione, sono liberamente trasferibili, hanno tutte lo stesso valore, è un bene mobile distinti dai beni che compongono il patrimonio sociale, il suo valore nominale è rapportato al capitale sociale, circolano con le regole proprie dei titoli di credito (con la doppia annotazione o con la girata) e non possono essere emesse per un prezzo inferiore al loro valore nominale, altrimenti si annacquerebbe il valore del capitale sociale. Le azioni sono da contraddistinguere dalle quote e sono rappresentate da un documento che prova l’avvenuto conferimento, possono essere trasferite solo con il consenso degli altri soci, ogni azione ha un valore diverso dall’altro e ogni socio può possedere una sola quota.
Nella società per azioni vale il principio maggioritario, siccome hanno il controllo della società gli azionisti che posseggono il cosiddetto “pacchetto di controllo”, essi possono rappresentare i soci in assemblea. Esistono anche gruppi di società, che posseggono i pacchetti di controllo di molte società, esse sono dette “holding”, possono essere:
- Pure, finanziarie il cui unico oggetto è la partecipazione societaria;
- Miste, svolgono anche attività produttive e commerciale.
L’azione obbliga il socio a versare il proprio conferimento, e gli dà anche diritti:
- Di partecipare al riparto degli utili;
- Di partecipare al riparto del capitale sociale in caso di liquidazione della società;
- D’opzione in caso di emissione di nuove azioni;
- Di recesso;
- Di partecipare all’assemblea dei soci;
- Di ispezione e di controllo;
- Di voto nelle assemblee;
- Diritti di alienare, dare in pegno e in usufrutto le azioni.
Abbiamo diversi tipi di azioni:
- Azioni ordinarie, che garantiscono ai soci una posizione paritetica attribuendo loro i diritti sopra detti;
- Azioni speciali, che non attribuiscono ai soci diritti, bensì obblighi;
- Azioni privilegiate;
- Azioni di godimento;
- Azioni a favore dei prestatori di lavoro;
- Azioni di risparmio.
Le obbligazioni.
Le obbligazioni sono titoli nominativi o al portatore che costituiscono un titolo di credito (mentre le azioni costituiscono titoli di partecipazione alla società); la società, con l’emissione di obbligazioni, contrae un mutuo con il pubblico ed ha lo stesso valore di un mutuo con una banca, l’obbligazionista quindi ha diritto a ricevere degli interessi periodici (cedola) ed infine gli sarà restituito l’intero capitale versato.
Nell’ultimo periodo, le grandi s.p.a. emettono obbligazioni convertibili, chiamate così perché possono essere convertite in azioni; all’atto dell’emissione la società deve specificare il rapporto di cambio e il termine entro il quale queste obbligazioni possono essere convertite in azioni. L’emissione di obbligazioni, però, è subordinata a qualche garanzia:
- Il valore delle obbligazioni emesse non deve superare il valore del capitale sociale versato;
- L’emissione deve essere deliberata dall’assemblea straordinaria e entro 30 giorni deve essere comunicato al Registro delle Imprese.
Le obbligazioni devono inoltre riportare alcune diciture, quali:
- La denominazione, la sede e l’oggetto della società;
- Le garanzie che offre;
- Il capitale sociale versato.
Dopo l’emissione di obbligazioni, gli obbligazionisti formano un gruppo, costituito da tutti loro, detto “assemblea degli obbligazionisti”, presieduta da un presidente, con la facoltà di decidere se accettare o meno le proposte fatte dalla società per modificare le condizioni del “prestito”.
Il collegio sindacale è l’organo di controllo della società; esso deve assicurarsi che l’assemblea rispetti lo statuto e le leggi del Codice Civile. E’ eletto dall’assemblea dei soci per tre anni, non può essere revocato, se non per giusta causa. I sindaci possono controllare, anche individualmente, l’andamento della società ed hanno la facoltà di ispezione; è, insomma, un organo ausiliario dell’assemblea alla quale fornisce le informazioni e valutazioni tecnico contabili necessarie per le discussioni assembleari. Essi possono inoltre assistere alle assemblee e partecipare alle riunioni dell’organo esecutivo.
Inoltre se un socio presenta delle lamentele riguardando fatti della società, il collegio sindacale deve indagare e presentare una relazione all’assemblea, se però il socio che si “lamenta” rappresenta almeno 1/20 del capitale sociale, i sindaci devono agire senza ritardi e sono responsabili penalmente.
Un altro organo che può vigilare sui sindaci, sugli amministratori e sull’assemblea è il tribunale, dietro denuncia dei soci.
La consob è un’autorità che, insieme alla legge, regola il mercato dei valori mobiliari.
Il bilancio.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, gli amministratori devono convocare l'assemblea ordinaria per approvare il bilancio. L'approvazione è un atto fondamentale per la vita della società, infatti, senza la sua approvazione non è possibile distribuire gli utili. Sono gli amministratori che lo redigono e i soci lo approvano.
Il bilancio è formato:
- Stato patrimoniale: esso registra tutte le attività della società; è paragonabile ad una fotografia che illustra tutti i beni della società stessa. Sono interessati allo stato patrimoniale i creditori.
- Conto economico: esso contiene i costi, i ricavi, e i profitti della società. Interessa soprattutto agli azionisti e allo Stato (con l'IRPEG: 37%).
- Nota integrativa: introdotta in Italia sotto l'input alla direttiva europea n° 127 del 1991; Serve per chiarire il significato del bilancio, rendendolo accessibile a tutti.
Sono interessati quindi al bilancio delle s.p.a. i soci, i creditori e lo Stato. Questi soggetti sono tutti contrapposti all'altro.
Abbiamo detto, quindi, che il bilancio deve essere valutato:
- Con competenza;
- Con chiarezza;
- Con precisione;
- Con verità.
Il bilancio consolidato.
E’ il bilancio del gruppo societario redatto dagli amministratori è detto bilancio consolidato; esso va redatto se le azioni o le quote sono iscritte come valori finanziari nel bilancio d’esercizio. Sono esonerati dalla redazione di esso le società di piccole dimensioni, le sub-holding non quotate in borsa.
Organi sociali della Società per azioni.
Gli organi sociali della società per azioni sono l’assemblea dei soci, gli amministratori e il collegio sindacale (essi sono costituiti per attuare il contratto e sono tutte persone fisiche attraverso cui operano le società.
L’assemblea dei soci:
- E’ l’organo collegiale e sovrano a cui spetta il compito di nominare altri organi sociali e di deliberare sulle questioni più importanti in base al criterio maggioritario, essa è composta dai possessori delle azioni;
- L’assemblea ordinaria, convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi (eccezionalmente entro sei mesi) dalla chiusura dell’esercizio sociale:
- Approva il bilancio;
- Nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- Delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della società e sulla responsabilità degli amministratori;
- Per specifiche disposizioni
- Revoca gli amministratori;
- Decide l’utile di bilancio da dividere;
- Autorizza l’acquisto di azioni proprie;
- L’assemblea straordinaria delibera:
- Sulle modificazioni dell’atto costitutivo;
- Sull’emissione di obbligazioni;
- Sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
L’assemblea è convocata di regola dagli amministratori; eccezionalmente dal collegio sindacale, dagli azionisti di minoranza, dal presidente del tribunale o dal tribunale stesso. L’annuncio deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 giorni prima della data della convocazione e deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea totalitaria, però, non richiede l’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale ed è regolarmente costituita se sono presenti:
- L’intero capitale sociale;
- Tutti gli amministratori;
- Tutti i componenti del collegio sindacale;
Gli amministratori.
Gli amministratori della s.p.a. hanno la gestione dell’impresa sociale, rappresentano l’organo direttivo ed esecutivo.
L’amministrazione in questo tipo di società può essere attribuita a chiunque, siano essi soci o non soci; inoltre l’amministrazione della società può essere affidata ad una sola persona fisica oppure ad una pluralità di persone.
Le funzioni dell’organo amministrativo sono:
- Funzione propulsiva, prende l’iniziativa delle proposte oggetto di deliberazione da parte dell’assemblea;
- Funzione esecutiva, attua le deliberazioni approvate dall’assemblea;
- Funzione di gestione, compie gli atti diretti a perseguire l’oggetto sociale;
La nomina degli amministratori spetta all’assemblea ordinaria dei soci (i primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo), la loro carica dura tre anni e sono rieleggibili; sono revocabili in qualunque momento, se, però, manca una giusta causa, l’amministratore ha diritto al risarcimento danni; i compensi a loro spettanti sono fissati nell’atto costitutivo oppure dall’assemblea dei soci. Gli amministratori esercitano tutti i poteri necessari al compimento delle loro funzioni, sono i mandatari della società. Le deliberazioni degli amministratori sono valide solamente se c’è la presenza degli amministratori in carica, il voto non può essere dato in rappresentanza.
Gli amministratori però hanno anche dei doveri:
- Generali:
- Chiedere l’iscrizione della propria nomina nel pubblico registro delle imprese e, se hanno la rappresentanza sociale, depositare le loro firme autografe entro quindici giorni dalla nomina;
- Tenere i libri sociali e le altre scritture obbligatorie;
- Convocare l’assemblea e predisporre il bilancio;
- Specifici:
- Non esercitare alcuna attività concorrente per conto proprio o di terzi, né assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti (salvo l’autorizzazione dell’assemblea), sotto pena di revoca dell’ufficio di risarcimento del danno;
- Astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali vi sia un conflitto fra gli interessi propri e quelli della società, dandone comunicazione agli altri amministratori ed al collegio sindacale;
- L’inosservanza comporta l’obbligo del risarcimento del danno;
Essi hanno anche delle responsabilità di tipo:
- Civile:
- Verso la società:
- Se gli amministratori non adempiono ai doveri loro imposti dalla legge o dall’atto costitutivo;
- Responsabilità solidale, a meno che l’amministratore, esente da colpa, abbia fatto risultare il suo dissenso nel libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione per iscritto al presidente del collegio sindacale;
- E’ di natura contrattuale;
- Verso i creditori:
- Se gli amministratori non adempiono all’obbligo di mantenere integro il patrimonio sociale;
- L’azione è esperibile solo se il patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfare i creditori;
- E’ di natura extracontrattuale;
- Verso i singoli soci:
- Conseguenza del danno arrecato ad essi col compimento di atti illeciti, dolosi o colposi;
- Responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del principio per cui non si può recare danno a terzi;
- Penale
- Quando gli amministratori abbiano commesso reati societari:
- False comunicazioni sociali;
- Illegale ripartizione dell’utile;
- Divulgazione di notizie sociali riservate;
- Manovre fraudolente sui titoli della società;
La S.A.P.A.
La società in accomandita per azioni è una società per azioni a tutti gli effetti, escluso perché sono presenti uno o più soci accomandatari che sono illimitatamente responsabili; ad essi, infatti, si applicano le stesse norme che si applicano alla S.p.a.
La denominazione sociale deve avere almeno il nome di un socio accomandatario e la dicitura S.A.P.A..
Il socio accomandatario è per diritto e per dovere amministratore:
- Non può essere amministratore un socio accomandante;
- Un socio accomandatario deve essere obbligatoriamente amministratore permanente.
L’S.R.L.
La società a responsabilità limitata è una delle tre società di capitale e vi si applicano le stesse norme che regolano la società per azioni, escluso che il capitale sociale non può essere diviso in azioni, quindi per avere dei finanziamenti non può ricorrere al mercato del risparmio e deve quindi avvalersi dei soci stessi. Il capitale sociale minimo è di £. 20.000.000 e rispecchia perfettamente la modernizzazione delle imprese, poiché ricorrono sempre più ad una responsabilità esclusivamente della società che non intacchi il patrimonio personale del socio. L’assemblea è convocata per lettera raccomandata, visto il numero ristretto di soci e ogni socio ha diritto ad un voto per ogni lire mille della sua quota.
Gli amministratori, come nella società per azioni, possono essere sia soci sia non soci.
E’ obbligatorio il collegio sindacale solo se previsto dall’atto costitutivo oppure alle seguenti condizioni speciali:
- Capitale sociale maggiore o uguale a 200.000.000 di lire;
- Se per due esercizio consecutivi la società ha avuto un fatturato di quattro miliardi o un attivo di due miliardi;
- Se i dipendenti sono più di 50.
Quando non c’è il collegio sindacale sono i soci stessi a prenderne il posto e tutte le sue funzionalità.
La quota del capitale sottoscritto e con essa acquista la qualità di socio nella società; ogni socio può possedere una sola quota corrispondente al capitale da lui versato (sempre multiplo di lire mille), è trasferibile facilmente, eccetto che nell’atto costitutivo non ne sia disposto il contrario.
La quota è divisibile per causa di eredità o vendita.
I creditori particolari del socio possono espropriarla per sanare i loro bisogni e quindi possono venderla.
Inoltre, la società a responsabilità limitata è sottoposta alle stesse regole di trasparenza a cui è sottoposta la s.p.a..
Nel 1993 la comunità europea tramite un decreto, ha introdotto la società a responsabilità limitata a socio unico; essa si forma mediante atto unilaterale ma pur sempre pubblico e può essere sia persona fisica che giuridica; la persona fisica può godere della responsabilità limitata, purché non sia socio di un'altra società di capitale, la persona giuridica, invece, è illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali.
A tutela dei terzi è disposto, inoltre:
- Che le generalità dell’unico socio siano rese pubbliche tramite l’iscrizione nel registro delle imprese;
- Che i conferimenti in denaro siano interamente versati in sede di costituzione o di aumento di capitale sociale.
LE SOCIETA’ COOPERATIVE.
Le società cooperative vanno distinte dalle società lucrative poiché il loro scopo non è quello di arricchire i soci, bensì quello di avvantaggiarli, il loro scopo è detto quindi mutualistico. Esse si costituiscono per svolgere attività economica che dia ai soci, in quanto utenti (cooperative di consumo) o lavoratori (cooperative di lavoro), la possibilità di ottenere beni o servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle generalmente praticate; questo è possibile grazie all’eliminazione della figura imprenditoriale, quindi i soci di una società cooperativa sono sia imprenditori, in quanto organizzano i fattori produttivi della società, sia utenti finali, visto che acquistano i beni che la cooperativa gli offre.
I caratteri di una società cooperativa sono simili alle società di capitali, escluso per alcuni elementi atti a adattarle allo scopo mutualistico:
- Limite massimo di ogni socio alla partecipazione al capitale sociale (80.000.000 di norma – 120.000.000 se la cooperativa tratta prodotti agricoli – Non esiste questo limite se i soci sono persone giuridiche);
- Limite minimo al numero di soci (Nelle società cooperative “normali” il limite minimo è di nove soci; nelle piccole cooperative è di tre soci);
- In assemblea, ai soci persone fisiche è attribuito un solo voto, mentre alle persone giuridiche socie possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti;
- Vale il principio della porta aperta (libero ingresso e uscita dei soci);
- Mutualità;
- Personalità giuridica.
Sotto l’aspetto giuridico, le società cooperative possono essere classificate in:
- Cooperative a responsabilità illimitata:
- Per le obbligazioni sociali, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rispondono i soci sussidiariamente, solidalmente ed illimitatamente;
- Il capitale sociale in questo caso può essere diviso solo in quote.
- Cooperative a responsabilità limitata:
- Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio;
- Il capitale sociale può essere diviso in quote o in azioni;
- Se l’atto costitutivo lo prevede, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, ciascun socio risponde sussidiariamente per una somma multipla della propria quota.
La denominazione sociale è libera, ma deve contenere l’indicazione di “società cooperativa a responsabilità illimitata”o “limitata”.
Le società cooperative devono essere iscritte nel pubblico registro delle imprese, nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione.
L’ammissione di un nuovo socio deve essere deliberata dagli amministratori su domanda dell’interessato e, quest’ultimo, deve pagare un sovrapprezzo determinato dagli amministratori in relazione alla consistenza delle riserve patrimoniali della società.
Le quote sono trasferibili dietro autorizzazione degli amministratori, ma se nell’atto costitutivo è vietato trasferire le quote, al socio è riconosciuto il diritto di recesso.
Il socio può uscire dalla società per tre motivi:
- Per recesso del socio stesso;
- Per esclusione del socio;
- Per morte del socio, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente.
Le società cooperative non possono essere trasformate in altri tipi di società, pertanto possono solamente sciogliersi, per gli stessi casi previsti per le S.p.A. escluso nel caso di riduzione del capitale sociale sotto il limite legale.
Esistono, però dei casi peculiari di scioglimento:
- Per integrale perdita del capitale sociale;
- Per provvedimenti dell’autorità amministrativa:
- Nel caso di mancato compimento degli atti di gestione;
- Per impossibilità di funzionamento degli organi sociali.
Le cooperative, inoltre, possono essere assoggettate alle procedure di Liquidazione coatta amministrativa o di Fallimento, nel caso in cui svolga attività di natura commerciale.
I controlli nelle società cooperative possono essere amministrativi, governativi (per garantire la trasparenza e soprattutto lo scopo mutualistico) esercitato dal ministero del lavoro e dal prefetto.
IL FALLIMENTO.
I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono:
- Lo stato di insolvenza del debitore;
- Il debitore deve essere un imprenditore commerciale privato.
L’imprenditore, che abbia cessato l’esercizio dell’impresa o che sia defunto, è dichiarabile fallito entro un anno dalla chiusura dell’esercizio o dalla morte.
Il fallimento è dichiarato dal tribunale più vicino alla sede principale dell’impresa su iniziativa dell’imprenditore stesso, dal pubblico ministero (in caso di sentenza penale), d’ufficio (se tramite i resoconti, effettuati dalla banca sulle cambiali protestate, risulta insolvente), o dai creditori.
La sentenza di fallimento è immediatamente esecutiva ed obbliga il debitore a presentare entro 24 ore i bilanci e le scritture contabili, fissa un termine entro il quale i creditori possono presentare domanda di ammissione al passivo e nomina un giudice delegato e un curatore fallimentare.
Il fallito può, inoltre, presentare, entro 15 giorni, un’opposizione, a patto che non sia stato egli stesso a dichiarare il fallimento. In caso l’opposizione sia accettata è disposta la revoca del fallimento.
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LA SOCIETA’ SEMPLICE
La società semplice è una società non commerciale.
2) COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ SEMPLICE
La società semplice si costituisce con la stipulazione del contratto sociale. Il contratto non ha forme particolari, quindi potrebbe anche essere orale, o potrebbe anche desumersi dal comportamento concludente delle parti (società di fatto).
Di solito si usa l’atto notarile.
Come nelle altre società di persone solo la determinazione dell’oggetto sociale è necessaria per la validità del contratto di società.
3) CONFERIMENTI
- CONFERIMENTI IN DENARO.
- CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA: terreni, macchinari, edifici…
- IN PROPRIETA’: il bene conferito diventa di proprietà della società, quindi se il bene perisce il socio non può essere escluso dalla società;
- IN GODIMENTO: il socio rimane proprietario del bene e concede alla società un diritto di godimento del bene, quindi se il bene perisce il socio può essere escluso dalla società.
- CONFERIMENTI DI LAVORO: i soci possono conferire crediti o il proprio lavoro, quindi il socio che non è più in grado di svolgere il proprio lavoro viene escluso dalla società.
4) RESPONSABILITA’ DEI SOCI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI
Nella SS e SNC i creditori possono rifarsi anche sul patrimonio personale dei soci.
- RESPONSABILITA’ ILLIMITATA E SOLIDALE
E’ una caratteristica della società di persone. Uscendo dalla società non ci si libera da questa responsabilità, se si muore si tramanda ai figli. Se si entra nella società si risponde delle obbligazioni anteriori.
- REGOLE PECULIARI PER LA SS
Il creditore chiede il pagamento al socio, sta a lui domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni sul quale il creditore possa soddisfarsi (no gli immobili sociali).
La limitazione della responsabilità si ha solo sei il patto è stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
Per chi ha agito in nome e per conto della società non vi è limitazione.
5) IL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO
I creditori particolari dei soci non possono rifarsi sul patrimonio sociale, mentre i creditori sociali si.
- REGOLE PECULIARI PER LA SS
Se il creditore particolare del socio non può soddisfarsi completamente sul patrimonio di questo, allora deve chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (prima il creditore ha diritto agli utili spettanti al socio e può compiere atti conservativi).
La quota del socio viene liquidata al netto dei debiti sociali (prima si pagano i creditori sociali, poi il rimanente si da ai creditori particolari).
6) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’
I soci devono stabilire a chi spetta il potere di amministrazione (il potere di decidere quali affari realizzare nell’ambito dell’oggetto sociale e come realizzarli).
- L’AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA
Se nel contratto sociale non si stabilisce a chi spetta il potere di amministratore allora ogni socio può compiere tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale.
Se uno si oppone:
sulla opposizione decide la maggioranza dei soci.
Presupposto fondamentale: la fiducia.
Pericoli:
ogni amministratore può agire all’insaputa degli altri e si possono fare affari che vanno a vantaggio del socio in questione (vendere senza fatturare un prodotto e appropriarsi del denaro…).
- L’AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA
Si deve avere il consenso di tutti. Non serve solo per atti urgenti necessari ad evitare un danno alla società.
- L’AMMINISTRAZIONE AFFIDATA A UNO O AD ALCUNI SOCI
Designazione del socio o dei soci:
- contratto sociale,
- successiva deliberazione dei soci.
Si una la prima forma quando uno accetta di entrare in società solo come amministratore.
Revoca degli amministratori nominati con atto separato: sono revocabili in ogni momento dai soci che li hanno nominati, anche se non vi è una giusta causa.
Revoca degli amministratori nominati nel contratto sociale: sono revocabili solo per giusta causa (quando l’amm. viola i propri doveri e quando si trova nell’impossibilità di adempierli).
- POTERI DI CONTROLLO DEI SOCI NON AMMINISTRATORI
I soci esclusi dall’amministrazione rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali. Per questo hanno poteri di controllo sull’operato degli amministratori.
Diritti:
- avere notizie dagli amministratori degli affari sociali,
- poter consultare i documenti dell’amministrazione (scritture contabili…),
- avere il rendiconto dell’amministrazione alla fine di ogni anno (bilancio).
- LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori devono adempiere alle loro mansioni altrimenti vi è la revoca. Chi ha causato danno alla società (tranne chi è esente da colpa) può essere chiamato giudizialmente a risarcirlo con l’azione di responsabilità.
Le somme che saranno condannati a versare dovranno andare nelle casse sociali.
- IL POTERE DI RAPPRESENTANZA
Ce l’hanno i soci che amministrano (è la firma sociale). Con essa si vincola la società verso i terzi, compiendo atti giuridici a suo nome. L’amministratore può agire in giudizio in nome della società e rappresentarla in giudizio.
Nel contratto sociale si può regolare diversamente la rappresentanza della società: si possono scindere la rappresentanza e l’amministrazione o se ne possono limitare i poteri.
7) PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E ALLE PERDITE
In tutte le società lucrative vi è lo scopo di realizzare utili e di dividerli tra i soci.
Se il contratto sociale non stabilisce la divisione degli utili, allora si distribuiscono ai soci in misura proporzionale al valore dei conferimenti.
- DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
Ci sono 2 condizioni perché ciascun socio possa percepire la sua parte di utile:
- che vi sia un rendiconto (redatto annualmente dagli amministratori),
- che il rendiconto sia approvato dai soci.
8) LA FORMAZIONE DELLA VOLONTA’ SOCIALE
- IL PRINCIPIO DI UNANIMITA’
L’unanimità dei consensi è richiesta per le modificazioni del contratto sociale, a meno che nel contratto non vi sia scritto diversamente.
Es. Cessione di una quota sociale. (cambiano i soggetti originari del contratto).
- IL PRINCIPIO DI MAGGIORANZA
Si usa per il compimento di affari sociali e non limita ogni decisione societaria.
Es. Esclusione di un socio dalla società.
- I CASI DUBBI
Per la nomina degli amministratori con atto separato, la revoca degli amministratori e per l’approvazione del rendiconto si è un po’ confusi.
- IL METODO DELL’ASSEMBLEA
Si può usare se il contratto sociale lo prevede (è usata per le società di capitali, non di persone).
9) LO SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’
La società si scioglie:
- al termine della durata prevista dal contratto (se i soci unanimi continuano si tratta di una società tacitamente prorogata),
- per il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo,
- per volontà dei soci,
- per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci per 6 mesi-
- per altre cause previste nel contratto.
- LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’
La società prima di estinguersi entra nella fase della liquidazione nella quale vengono pagati i debiti sociali e vengono ripartiti tra i soci i residui del capitale netto.
La liquidazione può essere:
- prevista nel contratto sociale,
- determinata d’accordo tra tutti i soci,
- oppure si deve seguire la procedura di liquidazione del codice civile: si nominano 1 o più liquidatori che prendono i beni e i documenti sociali all’amministratore e redigono con lui un inventario (attivo e passivo sociale). Poi vendono i beni sociali.
Prima di ripartire tra i soci i beni sociali bisogna pagare i debiti sociali. Se non bastano, i liquidatori chiedono le somme ai soci.
10) LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO
- LA MORTE DEL SOCIO
La morte non determina la successione degli eredi nella quota sociale. L’erede può solo ottenere la liquidazione della quota.
I superstiti possono:
- liquidare la società e assorbire la liquidazione della quota nella liquidazione generale del patrimonio sociale,
- proporre agli eredi di entrare nella società.
Clausole di continuazione:
- a favore degli eredi: obbligano la società ad accettare gli eredi e danno la facoltà a questi di entrare o no nella società,
- a favore dei superstiti: obbligano gli eredi alla continuazione della società o gli dicono che se accettano l’eredità sono obbligati alla continuazione della società.
- IL RECESSO DEL SOCIO
Si ha quando:
- la società è a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci: preavviso 3 mesi,
- per giusta causa o se il caso è previsto nel contratto sociale. Giusta causa: inadempienza, comportamento scorretto… non è giusta causa il rischio di fallimento della società.
- L’ESCLUSIONE DEL SOCIO
Un socio può essere escluso dalla società per gravi inadempienze alle obbligazioni (es. non eseguito il conferimento). Si ha tramite maggioranza.
Ha effetto dopo 30 giorni che la maggioranza ha dato la comunicazione al socio. Esso può fare opposizione (entro questi 30 gg.) in tribunale.
L’esclusione è facoltativa.
E’ automatica quando:
- il socio è dichiarato fallito,
- il socio ha un creditore particolare che ha chiesto la liquidazione della quota.
- LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO DEFUNTO, RECEDUTO O ESCLUSO
Il socio o gli eredi prendono una somma di denaro (che rappresenta il valore della quota) e non possono riprendersi i beni conferiti.
Se i beni erano stati conferiti in godimento bisogna aspettare lo scioglimento della società o la scadenza del periodo di godimento del bene (prefissato al conferimento).
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LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
La società in nome collettivo è una società commerciale. E’ la più diffusa.
I soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali e – a differenza della SS – un’eventuale clausola del contratto sociale per la limitazione delle responsabilità non avrebbe effetto.
Se il contratto sociale non dice niente, tutti i soci sono disgiuntamente amministratori.
- AMBITO DI OPERATIVITA’ DELLA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
Le SNC hanno una base familiare (genitori… figli…). Le attività economiche sono: commercio, dettaglio, artigianato, imprese industriali e commerciali…
Non si trovano SNC che esercitino imprese industriali con più di 30 dipendenti.
- L’OGGETTO DI UNA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
Oggetto:
- attività commerciale: sono soggette al fallimento e alle altre procedure concorsuali; se la società fallisce falliscono anche i soci,
- attività non commerciali.
2) LA DISCIPLINA DELLA SOCIETA’
Le regole sono uguali alla SS per quanto riguarda i conferimenti, l’amministrazione e la rappresentanza, la ripartizione degli utili e delle perdite, lo scioglimento della società, la morte, il recesso e l’esclusione.
- LA RAGIONE SOCIALE
Ogni SNC è individuata da 1 nome o una ragione sociale che deve essere formato dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale. La ragione sociale è il richiamo per la clientela, per questo viene conservato il nome del socio receduto o defunto se il socio o gli eredi sono d’accordo.
- L’OBBLIGO DI NON CONCORRENZA
Per evitare che i soci usino le conoscenze prese all’interno della società, vi è l’obbligo di non concorrenza: essi non possono esercitare un’altra attività o partecipare come soci in un'altra società.
Si può solo se l’esercizio dell’attività preesisteva alla stipulazione del contratto sociale e se tutti i soci lo sapevano. Altrimenti il socio viene escluso dalla società e risarcisce i danni.
- LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO REGOLARI E IRREGOLARI
Le SNC devono iscriversi all’ufficio del registro delle imprese se il contratto sociale ha la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Gli amministratori devono depositare l’atto costitutivo entro 30 gg., altrimenti lo fanno i soci.
Anche le modifiche dell’atto devono essere iscritte nel registro delle imprese.
SNC IRREGOLARI: non sono iscritte nel registro delle imprese.
SNC REGOLARI: sono iscritte nel registro delle imprese.
Le irregolari hanno le regole delle SS.
Le regolari hanno le regole qui sotto riportate:
I creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione infruttuosa del patrimonio sociale. Il creditore particolare non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore per tutta la durata della società. Le limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori devono essere iscritte nel registro delle imprese.
Invece per le irregolari si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio.
- LA SOCIETA’ DI FATTO
Ci sono più SNC irregolari che regolari.
La SNC irregolare deve essere costituita con la forma scritta se si conferiscono beni immobili in proprietà o in godimento, oppure oralmente o tacitamente tramite il comportamento concludente delle parti: è una società di fatto.
3) IL CAPITALE SOCIALE
SNC REGOLARI.
I creditori sociali hanno interesse nel trovare un patrimonio sociale sul quale soddisfarsi.
Alla stipulazione dell’atto costitutivo deve essere dato un valore in denaro ai conferimenti. La somma dei valori è il capitale sociale. Iscrivendosi nel registro delle imprese si fa conoscere il capitale sociale ai creditori sociali.
Se i soci vedono che il capitale è esuberante e vogliono riavere una parte dei conferimenti già effettuati devono fare una modifica all’atto costitutivo consistente nella riduzione del capitale sociale e iscriverla nel registro delle imprese.
Se entro 3 mesi dall’iscrizione i creditori sociali non si oppongono allora si può fare.
Il codice civile vieta che vi siano della ripartizioni di somme tra soci che non vi sono conseguiti utili.
Utili fittizzi: utili che non si sono conseguiti ma che risultano da una falsificazione del bilancio.
Prima di distribuire gli utili conseguiti il cap. sociale deve essere diminuito delle perdite.
4) SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’
Cause: come le SS.
La liquidazione per le irregolari è come per le SS.
Per le regolari i liquidatori devono essere iscritti nel registro delle imprese e diventano rappresentanti della società. Alla fine i liquidatori devono fare un bilancio e dividere gli utili. Quando la società è liquidata si deve cancellare dal registro delle imprese.
Se i creditori sociali non sono stati soddisfatti possono rifarsi sui soci o anche sui liquidatori se è colpa loro.
La società viene del tutto cancellata quando viene pagato l’ultimo creditore sociale.
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MARKETING
- Il marketing è l’attività diretta a soddisfare i bisogni e le necessità della clientela, attraverso processi di scambio e mediante la coordinazione di risorse della produzione e della distribuzione di beni e servizi, per raggiungere gli obiettivi dell’azienda.
L’importanza del marketing è oggi ampiamente riconosciuta: infatti, qualsiasi dirigente di azienda sa che è la chiave per essere più competitivi e migliorare la redditività dell’impresa.
- Secondo Theodore Levitt, professore all’università di Harvard, “nessuna azienda può funzionare senza determinate strategie di mercato e senza programmi formulati con chiarezza”: con questa definizione evidenzia la grande importanza del marketing all’interno di ogni impresa.
- Il procedimento per la realizzazione del marketing inizia con lo studio dei BISOGNI E DEI DESIDERI del consumatore, poi si passa all’ideazione dei PRODOTTI poi si pensa agli SCAMBI dei prodotti e, infine, finalmente, si giunge al MARKETING vero e proprio.
- Lo studioso Kotler afferma che per realizzare il marketing esistono quattro “P”: ciò che il consumatore vuole è il “prodotto”, dove lo vuole acquistare corrisponde al “posto”, quanto intende pagarlo è il “prezzo” e la “promozione” consente nel dare le informazioni necessarie all’acquirente.
- Per un successo di marketing sono necessari tre punti:
- Un prodotto orientato verso le necessità dei consumatori;
- Un’organizzazione capace di portare il prodotto a contatto con i consumatori;
- Un piano che identifichi le strategie e le responsabilità.
- Lo sviluppo del marketing può essere analizzato attraverso stadi della storia strettamente connessi con il mutare dell’atteggiamento delle aziende nei confronti del mercato. Nel corso degli anni si sono perciò avute diverse concezioni del marketing.
La prima fase è nata in un’economia prevalentemente agricola, agli inizi della rivoluzione industriale quando i produttori erano sollecitati solo in funzione della domanda. Ciò che conta è produrre di più: la domanda aumenta rapidamente e i consumatori non manifestano bisogni particolarmente differenziati, ma acquistano tutto quello che viene prodotto e offerto sul mercato. Il ruolo del marketing è quindi il COLLOCAMENTO DELLA PRODUZIONE.
- La seconda fase, sviluppatasi tra gli anni ’30 e gli anni ‘50 dopo la depressione economica negli Stati Uniti, è caratterizzata da un eccesso di produzione rispetto alla domanda di mercato con la conseguenza che per vendere si rende necessario sottrarre quote di mercato ai concorrenti. Si sviluppano tecniche di vendita aggressive e manovre sui prezzi nella convinzione che si possa ampliare la domanda di qualsiasi prodotto; ne traggono vantaggio le imprese commerciali e comincia la distribuzione di massa. Il ruolo del marketing è orientato allo SVILUPPO DELLE VENDITE.
- Nella terza fase, l’attenzione si sposta sul consumatore e l’impresa si orienta al mercato; occorre quindi:
- Studiare il consumatore;
- Considerare la domanda potenziale per capire “cosa vendere e produrre”;
- Capire cosa vuole il mercato;
- Promuovere i prodotti.
Con l’emergere del CONSUMISMO si amplia il numero di prodotti disponibili e quindi aumenta anche la concorrenza. Il marketing assume perciò IMPORTANZA PRIMARIA nel sistema aziendale.
- Nell’ultima fase, nata negli anni ’80, si ha un ulteriore sviluppo della tecnologia e i prodotti si diversificano ulteriormente aumentando anche il tasso di obsolescenza. Si ha quindi un basso tasso di sviluppo economico e un calo della domanda, mentre le imprese sono costrette dalla concorrenza a lavorare con eccesso di offerta. Il marketing diventa TOTALE e assume il CONTROLLO DI TUTTO IL SISTEMA AZIENDALE.
Per ognuna delle quattro fasi bisogna considerare la situazione economica e industriale e la struttura organizzativa e commerciale dell’azienda.
- L’ufficio di marketing deve perciò farsi guidare, oltre che dal mercato:
- Dai cambiamenti dei bisogni;
- Dai comportamenti dei clienti;
- Dalle iniziative dei concorrenti in fatto di nuove soluzioni e di nuovi servizi.
- L’azienda che attua un piano di marketing si organizza perciò secondo questo schema.
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ECONOMIA POLITICA I
-PREMESSA-
Questa analisi viene fatta per capire come un individuo riesce a scegliere il paniere di beni che gli da maggiore soddisfazione. In quanto il consumatore posto di fronte a due possibili scelte sa sempre qual è quella che gli da maggiore soddisfazione. Qual è il piano di consumo scelto dall’individuo. Noi dovremmo risolvere il problema di scelta del consumatore, dovremo individuarle condizioni in base alle quali una scelta di consumo può definirsi ottimale dati prezzo reddito e gusti relativamente alle possibili scelte di consumo.
Sulla base di queste condizione di queste condizioni sarà possibile dedurre una serie di proprietà o regolarità che condizionano le scelte di tutti gli individui che si comportano in maniera razionale, cioè prendono le loro decisioni in accordo al principio su enunciato.
Elementi messi in evidenza per formulare una teoria completa, più precisamente dovremo dare una descrizione più dettagliata di cosa si debba intendere per:
- INSIEME DELLE ALTERNATIVE DI CONSUMO
- VINCOLI ALLE SCELTE INDIVIDUALI
- PREFERENZE BEN DEFINITE RISPETTO ALLE POSSIBILITA’ DI SCELTA
INSIEME DI CONSUMO E VINCOLI DI BILANCIO
IPOTESI: sul paniere di consumo
- NON NEGATIVITA’: Un paniere di consumo sarà possibile solo se ciascuna delle sue componenti è non-negativa cioè deve essere ≥ 0
- POSSIBILITA’ DI CONSUMARE QUANTITA’ POSITIVE INFINITAMENTE GRANDI DEI BENI: ovvero la quantità consumata xj del bene j potrà avere valori compresi tra 0≤xj≤+∞. Con questa ipotesi noi intendiamo non restringere in alcun modo le possibilità di consumo degli individui.
- ADDITIVITA’: presi due panieri di consumo possibili a e b, z = a+b è anch’esso un paniere di consumo possibile.
- DI PERFETTA DIVISIBILITA’: preso un qualsiasi paniere di consumo possibile x ed una costante compresa 0≤λ≤1 il paniere di beni y=λx è anch’esso un paniere di consumo possibile (questa ipotesi in alcuni casi può essere criticata in quanto non tutti i beni sono divisibili ad esempio un’automobile)
- L’IPOTESI DI ADDITIVITA’ E PERFETTA DIVISIBILITA’ POSSONO ESSERE CAMBINATE INSIEME PER OTTENERE QUELLA CHE VIENE CHIAMATA PROPRIETA’ DI CONVESSITA’ DELL’INSIEME DI CONSUMO: questa proprietà afferma che presi due panieri di consumo possibile x e y, un paniere di consumo w che sia una loro combinazione convessa, ossia, tale che w=λx+(1-λ)y con (0≤λ≤1) è anch’esso un paniere di consumo possibile. Ed il paniere otterremo con questa formula andrà a posizionarsi sul segmento che unisce il paniere x e y.
Possiamo arrivare alla conclusione con le ipotesi da noi date che qualsiasi paniere (nel caso di due beni) nel quadrante non-negativo del piano cartesiano (R²+) individuerà un paniere di consumo possibile. Nel caso di n beni l’insieme coinciderà con l’insieme Rⁿ positivo di vettori non-negativi.
“Questa analisi è da noi fatta per risolvere un problema! Cosa intendiamo noi per insieme delle alternative di consumo” questo quesito è stato discusso nelle pagine precedenti dato dal punto 1, Insieme delle alternative di consumo.
Il punto 2 è dato dai “Vincoli alle scelte individuali”
L’insieme di scelta del consumatore è meno ampio dell’insieme delle possibilità di consumo, in quanto deve rispettare dei vincoli che derivano o dalla disponibilità di un reddito monetario limitato o da condizioni restrittive di carattere sociale o naturale che impongono limitazioni alle possibilità di scelta.
IL VINCOLO DI BILANCIO
I prezzi sono strettamente positivi, sono un dato esogeno e non modificabile dalle azioni dell’individuo. L’individuo potrà acquistare bene 1 e 2 fino a quando la somma versata per il loro acquisto non superi il reddito che ha a disposizione, ossia potrà acquistare solo quei panieri di consumo che soddisfano la seguente relazione: p1x1 + p2x2 (valore dei beni acquistati)≤ M (reddito a disposizione dell’individuo). Il vincolo di bilancio è dato da tutti quei panieri di beni che il consumatore acquistandoli non superi la sua disponibilità di reddito. Il limite superiore del vincolo di bilancio è dato dalla retta di bilancio, che è composta da tutti quei panieri il cui costo è esattamente uguale al reddito M. L’equazione della retta di bilancio espressa per il bene 2 è la seguente: x2 = M/p2 – (p1/p2)*x1, retta di bilancio con incertezza verticale uguale a M/p2 (sarebbe la quota cioè dove la retta taglia l’asse delle ordinate), ed inclinazione o coefficiente angolare uguale a –p1/p2. Il vincolo di bilancio è determinato dai due semiassi positivi e dalla retta di bilancio, cioè i panieri che stano nell’area delimitata da questi parametri fanno parte dell’insieme delle alternative di consumo dell’individuo. La massima quantità di bene 2 acquistabile è data dal punto M/p2 (intersezione con l’asse delle ordinate), mentre la massima quantità di bene 1 acquistabile è data da M/p1 (intersezione della retta di bilancio con l’asse delle ascisse). Tutti gli altri panieri che si trovano sulla retta di bilancio, cioè il segmento che unisce i punti M/p2 a M/p1 comportano la spesa totale del reddito questo è dimostrabile con la proprietà di convessità:
x = λ*(M/p1,0) + (1- λ)*(0,M/p2), semplificando l’equazione impostata otteniamo la seguente cosa: dividiamo per i prezzi e l’equazione risultante sarà la seguente x = λM + (1- λ)M, cioè x = M, in quanto risolvendola con qualsiasi valore di λ il risultato è sempre M. Il significato economico dell’inclinazione –p1/p2: il consumatore consuma x'1, la quantità del bene 1 al prezzo 1, la spesa necessaria per l’acquisto di x'1 quantità del bene 1 è p1*x'1, il consumatore dopo l’acquisto della detta quantità del bene 1 avrà ancora a disposizione M-p1*x'1 da spendere nell’acquisto del bene 2; dal momento che ogni unità del bene 2 a prezzo uguale a p2 egli potrà acquistare massimo quantità del bene due pari a x'2 = (M-p1*x'1)/p2 unità. Il che da ragione alla presenza del paniere (x'1, x'2) sulla retta di bilancio. Supponiamo che il consumatore voglia consumare una unità in meno del bene 1 egli avrà a disposizione p1 lire in più per l’acquisto del bene 2, dal momento che il prezzo del bene 2 è p2 potrà acquistare p1/p2 unità in più del bene 2 come espresso esattamente dall’inclinazione della retta di bilancio, l’inclinazione ci dice il tasso il tasso con cui siamo disposti a cambiare un bene con l’altro.
DEFINIZIONE DEL VINCOLO DI BILANCIO CON UN NUMERO ARBITRARIO DI BENI
∑j=1 pj*xj ≤ M cioè p1*x1+p2*x2+…+pn*xn ≤ M
LA RETTA DI BILANCIO CON UN UN NUMERO ARBITRARIO DI BENI HA LA SEGUENTE EQUAZIONE
∑j=1 pj*xj = M cioè p1*x1+p2*x2+…+pn*xn = M
VINCOLO DI BILANCIO AL VARIAZIONI DEL REDDITO
Come si modifica il vincolo di bilancio al variare del reddito a disposizione del consumatore mentre i prezzi dei beni rimangono inalterati. Supponiamo che il reddito del consumatore aumenti passando da M a M', l’incertezza sull’asse delle ordinate (x1=0) aumenta passando da M/p2 a M'/p2, mentre l’inclinazione della retta rimane inalterata dal momento che i prezzi non variano. Pertanto avremo una retta di bilancio parallela alla precedente traslata verso l’esterno (o l’alto se preferite). Un aumento di reddito a prezzi costanti risulta in un ampliamento delle possibilità di scelta del consumatore. Una riduzione di reddito avrebbe avuto l’effetto contrario, diminuendo le possibilità di scelta del consumatore in quanto M avrebbe avuta una traslazione all’interno (o verso il basso) restando parallela.
VINCOLO DI BILANCIO AL VARIARE DEI PREZZI
Il reddito rimane costante, e vediamo cosa succede al vincolo di bilancio quando il prezzo di un bene varia. Supponiamo che il prezzo del bene 1 aumenti passando da p1 a p'1, mentre p2 rimane inalterato. Data questa variazione l’incertezza verticale M/p2 non subisce alcuna variazione, mentre l’inclinazione aumenta in valore assoluto passando da p1/p2 a p'1/p2. L’aumento del prezzo del bene 1 comporta una rotazione della retta di bilancio verso sinistra (o verso l’interno), facendo così ridurre il vincolo di bilancio e con lui le possibilità di scelta del consumatore.
Possiamo vedere che se prima il consumatore acquistava quantità di bene 1 x1 a prezzo p1 e quantità di bene 2 x2 a prezzo p2. x2 = (M-p1*x1)/p2 ora continuando ad acquistare quantità x1 del bene 1 a prezzo p'1 maggiore del precedente si avrà che la quantità di bene 2 diminuisce a x'2 = (M-p'1*x1)/p2 perché diminuisce la moneta a disposizione per il suo acquisto da M-p1*x1 a M-p1*x1.
Ragionamento analogo per una diminuzione del prezzo del bene, ma la rotazione sull’asse verticale sarebbe stata verso l’esterno (o destra). La nuova retta di bilancio assumerebbe una inclinazione inferiore facendo aumentare il vincolo di bilancio e con lui le possibilità di consumo dell’individuo.
Se il reddito rimane costante ed entrambi i prezzi variano basterebbe trovare i punti d’incontro della nuova retta con gli stessi ed unirli, cioè M/p2 e M/p1 così troveremo la nuova retta di bilancio ed il nuovo vincolo di bilancio. Un caso interessante si a quando i due prezzi aumentano o diminuiscono nella stessa proporzione passando da p = (p1, p2) a p' = (λp1, λp2) dove λ ≠ 1.
La nuova retta di bilancio è data da tutti quei panieri che soddisfano l’uguaglianza λp1*x1+λp2*x2=M cioè λ (p1*x1 + p2*x2) = M cioè p1*x1 + p2*x2 = M/λ.
Da qui notiamo che se i prezzi aumentano o diminuiscono proporzionalmente (cioè moltiplicati per una stessa quantità) il vincolo risultante è uguale a quello che si avrebbe ai prezzi originari se il reddito aumentasse o diminuisse.
Esempio: se dimezziamo i prezzi avremo lo stesso effetto che avremmo ottenuto raddoppiando il reddito. Se raddoppiamo i prezzi avremo lo stesso effetto che dimezzare il reddito.
Se il reddito è perfettamente indicizzato alla variazione dei prezzi allora il vincolo di bilancio del consumatore non subisce alcuna variazione, ossia le sue possibilità di scelta rimangono inalterate.
λ(p1*x1+p2*x2) = M/λ
VINCOLO DI BILANCIO E PREZZI NON UNIFORMI
La tassa inizia a colpire una volta superata la quantità limite senza incidere sulle unità precedenti (caso 1). La tassa incide su tutte le unità se la quantità acquistata è superiore al limite (caso 2).
Esempio: io acquisto 10 unità dl bene 1 limite tassa è 5 unità.
1° caso: io sulle prime cinque unità non pago la tassa sulle altre si
2° caso: pago la tassa su tutte e dieci le unità.
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NOZIONE DI IMPRENDITORE GENERALE
(§).1 NOZIONE EX ART. 2082 C.C. la disciplina dell' impresa è basata su un sistema di nozioni che definiscono l'ambito di applicazione delle diverse disposizioni che la compongono: innanzitutto il codice pone la definizione generale di impresa e, in secondo luogo, distingue tra imprenditore commerciale e agricolo; infine ha previsto la figura del piccolo imprenditore e quella, relativa soprattutto ai rapporti di lavoro interni all' impresa, dell' impresa familiare; per quanto riguarda l'imprenditore generale, secondo la celebre nozione del codice civile, è tale colui che "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi" (2082 c.c.); questa nozione ha la funzione di individuare i soggetti che sono sottoposti all' applicazione delle norme che l' ordinamento rivolge agli imprenditori senza ulteriore qualificazione; interpretandola letteralmente risulta che una attività, per essere considerata d' impresa, deve: consistere nella produzione o scambio di beni o servizi, essere organizzata, essere esercitata professionalmente; questi tre requisiti devono essere esaminati più in particolare; c.s.:
1) produzione o scambio di beni o servizi una determinata attività economica, per essere considerata attività d'impresa, deve innanzitutto consistere nella produzione o scambio di beni o di servizi o quantomeno essere diretta a tal fine (1); dal punto di vista economico essa deve essere, come sottolinea la dottrina, una attività creativa di nuova ricchezza; si deve però subito avvertire che non tutte le attività di produzione o scambio di beni o servizi costituiscono attività d'impresa; all'interno delle attività produttive di servizi ce n'è infatti una che il codice ha voluto regolare in modo speciale: è quella dei professionisti intellettuali che sono appunto soggetti allo Statuto dell'i. Commerciale solo nel caso in cui la loro attività costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa (2238 c.c.)
2) organizzazione in secondo luogo, secondo l'art. 2082, l'attività per essere considerata d'impresa deve essere "organizzata" e, in altre parole, svolta attraverso l'utilizzazione di una organizzazione; sul requisito dell'o. e sul suo significato nella ricostruzione della nozione generale d’imprenditore l'opinione della dottrina tradizionale è stata superata da orientamenti più recenti i quali, però, sono giunti a soluzioni contrapposte tra loro; c.s.:
2a) impostazione tradizionale secondo l'impostazione tradizionale - oggi quasi del tutto abbandonato (2) - l'organizzazione richiesta dalla legge per la sussistenza dell'impresa doveva identificarsi nell’organizzazione personale: in altre parole era necessaria la presenza di lavoratori dipendenti; a mettere in crisi questa visione è stata il noto esempio (3) dell'imprenditore che d'un tratto sostituisce il lavoro dei suoi pur numerosi dipendenti interamente con macchinari: in tal caso, intendendo il requisito dell'organizzazione nel modo tradizionale, questo soggetto verrebbe a perdere la qualifica d’imprenditore e v’è chi veda l'incongruità di questa conseguenza
2b) orientamenti più recenti dalla crisi della visione tradizionale si sono sviluppate nuove opinioni contrapposte tra loro: secondo alcuni la sussistenza di una organizzazione sarebbe pur sempre necessaria per l'esistenza dell'impresa mentre secondo altri il requisito dell'organizzazione è privo di valore normativo e si deve ammettere la possibilità dell'esistenza di un'impresa senza alcun’organizzazione; c.s.:
B1) necessità di una organizzazione alcuni autori, pur rifiutando che la necessità di una organizzazione di persone sia essenziale per la sussistenza dell'impresa, ritengono che comunque una organizzazione sia necessaria e che si tratti solo di vedere quale tipo d’organizzazione lo sia e, in altre parole, di definire qual è il tipo d’organizzazione richiesto dalla legge per la sussistenza dell'impresa; queste opinioni hanno dalla loro parte il tenore letterale dell'art. 2082 c.c. che innegabilmente parla d’attività economica organizzata; secondo un autore, che parte dal presupposto per cui in ogni attività economica sussiste un minimo d’organizzazione, per vedere qual è il tipo d’organizzazione necessario per la sussistenza di una impresa in senso giuridico occorrerebbe giudicare volta per volta se "l'organizzazione abbia una portata apprezzabile nell'esercizio dell'attività, che non deve risolversi in un'opera puramente personale del soggetto, come potrebbe essere quella del mediatore ed in molti casi del lavoratore autonomo (4)
B2) superfluità di una organizzazione altri autori dalla crisi dell’impostazione tradizionale sono giunti a sostenere la superfluità del requisito dell'organizzazione (5); tali studiosi per lo più giustificano la loro conclusione sulla base d’argomenti sistematici desumibili da altri articoli del codice civile o del sistema legislativo; più in particolare, secondo uno di loro (6), la superfluità della presenza di una organizzazione di capitali è dimostrata attraverso la comparazione di due dati di diritto positivo: la definizione legislativa dell'artigiano come imprenditore, sia pur piccolo, e la contemporanea ammissione da parte del legislatore che nella sua impresa possa non essere presente una organizzazione di capitale; in sostanza - quindi - se la legge definisce imprenditore l'artigiano e poi ammette che nella sua impresa non sia presente organizzazione significa, secondo il ragionamento svolto da questo studioso, che non si può ritenere necessario giuridicamente che vi sia una organizzazione affinché vi sia impreso
3) professionalità come ultimo requisito, il codice richiede la professionalità: una determinata attività del tipo di cui sopra, per essere considerata d'impresa, deve cioè essere esercitata "professionalmente"; anche sulla esatta definizione di questo requisito e di quando deve ritenersi sussistente vi sono diverse controversie diffuse in dottrina: in ogni caso tutti gli autori concordano che per aversi professionalità non è necessaria la continuativi nell'esercizio dell'attività, essendo sufficiente che essa sia esercitata in maniera "stabile o non occasionale" (7); altri autori hanno però, di volta in volta, postulato che, oltre alla stabilità nell'esercizio dell'attività, perchè si abbia professionalità è necessario altresì che l'attività sia svolta per il mercato e che esso sia esercitata con scopo di lucro; c.s.:
3a) necessarie o meno del "mercato" secondo la maggior parte degli autori non si potrebbe alla luce del codice configurare come attività d'impresa quella svolta dall'imprenditore non per il mercato, e in altre parole per l'erogazione dei beni o servizi a terzi, ma per se stesso; è il famoso problema della C.D. impresa per conto proprio sul quale sono diffusi grossomodo tre orientamenti: innanzitutto la maggior parte della dottrina, che ritiene sempre e comunque necessario che destinatario dell'attività dell'impresa sia il mercato; in secondo luogo solo alcuni studiosi (8) che ritengono invece possa aversi impresa anche quando destinatario dei beni o servizi è lo stesso imprenditore; in terzo luogo viene la posizione di coloro che non escludono a priori la possibilità di una impresa per conto proprio ma ritengono che occorra giudicare volta per volta valutando l'autonomia che l'organizzazione dell'impresa ha raggiunto rispetto al soggetto imprenditore (9)
3b) necessarietà o meno dello scopo di lucro è controverso in dottrina se, affinchè si abbia professionalità, sia necessaria che l'attività dell'impresa sia esercitata con scopo di lucro o meno; in materia vi sono due impostazioni; c.s.:
B1) orientamento tradizionale secondo l'orientamento tradizionale, affinchè si abbia attività d'impresa è necessario che l'attività economica di produzione o scambio di beni o servizi sia esercitata con uno scopo di lucro e in altre parole al fine di realizzare un guadagno; in mancanza di un fine di lucro, secondo quest’impostazione, non si potrebbe parlare d’attività professionalmente esercitata: verrebbe in altre parole a mancare il requisito della professionalità
b2) orientamenti più recenti secondo altri autori, invece, non sarebbe necessario uno scopo di lucro perchè l'attività esercitata sia considerabile esercitata professionalmente e quindi d'impresa; un autore in particolare ha sostenuto che la superfluità dello scopo di lucro si ricava da un dato di diritto positivo: il fatto che il legislatore definisce espressamente imprese le società cooperative le quali hanno scopo mutualistico e non di lucro (10); tale autore ritiene però che, per aversi professionalità, sia pur sempre necessario che l'attività d'impresa sia esercitata con "obiettiva economicità" e in altre parole sia eserciata in modo tale che i ricavi siano potenzialmente idonei a ricoprire gli investimenti effettuati; anche la definizione dell’obiettiva economicità è ricavata da un fattore di diritto positivo: le previsioni delle leggi istitutive degli e.p. economici che prescrivono che l'attività dell'ente debba essere svolta con "criteri d’economicità" (11) e la contemporanea definizione da parte della legge degli e.p. come imprenditori (12)
in ogni caso la professionalità è esclusa nell'ipotesi d’attività d’erogazione di beni o servizi in via gratuita e in altre parole per fini di liberalità o assistenziali: in tali casi non si può sostenere che vi sia nè scopo di lucro nè obiettiva economicità e quindi, qualsiasi opinione si adotti, l'esistenza di una impresa è sempre esclusa
(§). 2 PROFESSIONISTI INTELLETTUALI
dalle attività che potrebbero rientrare nell'ambito dell'art. 2082 c.c. il codice ha espressamente sottratto quella specifica attività di prestazione di servizi che è svolta dai professionisti intellettuali; esso dispone infatti che l'attività dei professionisti intellettuali è considerabile d'impresa solo se elemento di una attività organizzata in forma d'impresa (2238 c.c.); da questa disposizione si deduce che l'attività svolta dai professionisti intellettuali non può essere considerata attività d'impresa e che l'unico caso in cui un soggetto avente la qualifica di professionista intellettuale può acquistare anche quella d’imprenditore è quella in cui egli svolga una attività diversa di cui la sua professione intellettuale sia solo, eventualmente, un elemento (13); l'art. 2238 c.c. deve essere esaminato da due punti di vista: ratio e ambito d’applicazione; c.s.:
1) ratio della disciplina delle attività intellettuali sulla individuazione della ratio giustificativa di questa speciale disciplina accordata ai professionisti intellettuali la dottrina è divisa in due parti: l'impostazione tradizionale ritiene che essa risieda in una differenza qualitativa tra le attività svolte da tutti gli imprenditori, da un lato, e dai professionisti intellettuali dall'altro, essendo l'attività di questi ultimi di tipo "squisitamente intellettuale"; secondo, invece, un'altra opinione non vi sarebbe in realtà alcuna differenza qualitativa tra questi tipi di attività e quindi la sottrazione dei professionisti intellettuali allo Statuto dell'impresa commerciale rappresenterebbe un mero privilegio loro concesso dalla legge (14)
2) ambito d’applicazione anche sull'ambito d’applicazione dell'art. 2082 c.c. la dottrina è divisa in due parti: secondo la stragrande maggioranza degli autori esso si applicherebbe a tutte le professioni intellettuali ma non è mancato chi ha invece ritenuto rilevante in materia una certa distinzione; c.s.:
2a) opinione tradizionale secondo l'impostazione tradizionale, tuttora largamente con divisa, l'art. 2238 c.c. si applica indistintamente a tutti i professionisti intellettuali i quali quindi non possono in alcun caso essere considerati imprenditori se non nell'ipotesi in cui svolgano una ulteriore attività di cui la loro professione intellettuale sia solo un elemento (15); quest’orientamento non attribuisce alcuna rilevanza alla distinzione, che emerge - per implicito ma chiaramente - dal codice (16), tra professioni intellettuali protette e professioni intellettuali non protette a seconda che per il loro esercizio sia necessaria la iscrizione in un determinato albo; tutte le professioni intellettuali, seguendo quest’impostazione, sono comunque soggette all'applicazione dell'art. 2238 c.c.
2b) opinione più recente secondo un autore (17), nell'applicazione della disposizione codicistica (2238 c.c.) che esclude i professionisti intellettuali dalla nozione d’imprenditore è rilevante invece la distinzione tra professioni intellettuali protette e non protette; più in particolare, per coloro che esercitano le prime l'applicazione dell'art. 2238 c.c. sarebbe indiscussa con la conseguenza che costoro non potrebbero mai comunque acquistare la qualifica d’imprenditori al di fuori dell'ipotesi prevista dallo stesso articolo; per coloro che invece esercitano le professioni intellettuali non protette vi sarebbero dei casi in cui l'applicazione dell'art. 2238 c.c. sarebbe da escludere e in cui essi dovrebbero essere riconosciuti come imprenditori; a questo fine, più in particolare, occorrerebbe guardare allo strumento contrattuale utilizzato per lo svolgimento dell'attività e, ancor più in particolare, al soggetto su cui il contratto adottato pone il rischio della mancata esecuzione della prestazione: in tutte le ipotesi in cui il rischio è posto sul professionista intellettuale questi sarebbe da considerare imprenditore (18)
(§). 3 IMPUTAZIONE DELL' IMPRESA
è attualmente controverso in dottrina il criterio utilizzabile nelle ipotesi in cui, riconosciuta l'esistenza di una attività d'impresa ex art. 2082 c.c., sia necessario individuare il soggetto cui tale attività deve essere imputata, e in altre parole l'imprenditore, al fine di applicare lui le norme connesse; l'opinione tradizionale in materia e tuttora sostenuta dalla maggior parte degli studiosi, favorevole all'imputazione dell'impresa al soggetto in nome del qual è esercitata, è stata contestata da diversi autori che hanno proposto criteri sostitutivi; c.s.:
1) opinione tradizionale secondo l’opinione tradizionale, tuta’ ora seguita dalla maggioranza degli autori, è imprenditriceautori, è imprenditore colui che compie personalmente gli atti d’impresa o colui nel nome del quale tali atti sono compiuti (19); si applica in altri termini il criterio per cui per l’imputazione dell’attività d’impresa è necessario la spedita del nome; più in particolare tale criterio si applica, secondo la dottrina tradizionale, non solo quando il soggetto nel cui nome l'impresa è esercitata ha agito per conto proprio ma anche nelle ipotesi in cui ha agito per conto di un terzo: questi ultimi casi, in fatti, sono inquadrati nello schema del mandato senza rappresentanza cui inerisce la disposizione per cui "i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante" (1705 c.c.); quindi secondo quest’impostazione in ogni caso l'attività d'impresa va imputata al soggetto nel nome del qual è stata esercitata; a mettere, almeno parzialmente, in crisi questa visione sono alcune ipotesi in cui vi è, di fatto, una dissociazione tra direzione e acquisto degli utili dell'impresa da un lato e soggezione al rischio connesso a lei dall'altro; c.s.:
1a) ipotesi del C.D. imprenditore occulto l'imprenditore occulto si ha nel caso in cui un soggetto esercita in nome proprio un'impresa la quale però e finanziata e diretta da un’altra soggetto il quale ne acquista anche gli utili; questo secondo soggetto, più in particolare, viene identificato come imprenditore occulto mentre il soggetto nel nome del quale l'impresa è esercitata è il C.D. prestanome; è ovvio come in questo caso si abbia una dissociazione tra rischio e direzione della impresa perchè in caso di perdite sarebbe il prestanome a sopportale e non il soggetto che sta alle sue spalle
2b) impresa dell'incapace totale un secondo caso di dissociazione tra rischio e direzione della impresa, anche se specularmente opposto al precedente, si ha nella ipotesi della impresa del totalmente incapace di agire (minore o interdetto); in tali casi infatti l'impresa è esercitata dal rappresentante legale (genitori o tutore) mentre l'attività è imputata al minore; la separazione tra direzione e rischio è ancora maggiore nelle ipotesi di minore soggetto a potestà in cui i genitori in forza della usufrutto legale acquistano anche gli utili della impresa; anche in questo caso l'applicazione del criterio della spedita del nome può portare a delle conseguenze inique come, prime fra tutte, il fallimento del minore nel cui nome l'impresa è stata esercitata
2c) altri casi altri casi di sostituzione nella esercizio della attività da’ impresa sono il sequestro giudiziario d’azienda, che si ha quando è incerto i possesso o la proprietà di un’azienda e occorre provvedere alla sua gestione temporanea e in cui l'attività d'impresa è esercitata da un custode nominato dal giudice ma è imputata all'imprenditore, e il fallimento, dove l'attività d'impresa è svolta dal curatore fallimentare ma è imputato all imprenditore; altra ipotesi è quella della C.D. sostituzione contrattuale che si ha quando l'imprenditore rinuncia per contratto ad ogni potere di direzione sulla sua impresa a favore di un terzo; (20) tale contratto è nullo e l'attività svolta dal terzo viene a lui stesso imputata
2) orientamenti più recenti è considerando i casi di cui sopra che alcuni studiosi hanno cercato di sostituire al criterio della spedita del nome criteri diversi volti ad imputare l'esercizio dell' attività d' impresa al soggetto per conto del quale è stata esercitata o almeno a sottrarre dalle conseguenze più onerose i soggetti nel cui nome l' impresa è stata esercitata da altri; più in particolare, al criterio dell' imputazione dell' impresa al soggetto in nome del quale è esercitata sarebbe da sostituire quello dell' imputazione al soggetto per conto del quale essa è stata esercitato (21) o al soggetto che è definibile come "capo" dell' impresa (22); nell' ipotesi poi di impresa esercitata da un soggetto per conto di un altro, e segnatamente nel caso di impresa del minore, è stata proposta la distinzinoe tra effetti patrimoniale ed effetti personali del fallimento, dove solo i primi si trasmetterebbero al minore mentre i secondi rimarrebbero a carico del legale rappresentante (23)
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1 E' interpretando letteralmente questa nozione che la giurisprudenza esclude che sia possibile considerare attività d' impresa quella dello speculatore differenziale di borsa. Questi è infatti colui che specula sulle oscillazioni di prezzo dei titoli negoziati nelle borse valori, ma senza mai acquistarne la proprietà; il mancato acquisto della proprietà dei titoli impedisce, per la giurisprudenza, che si possa parlare di scambio.
2 Sostiene la necessità anche di una organizzazione personale riferendosi all' impresa agricola GALLONI, Lezioni sul diritto dell' impresa agricola2, cit., pp. 21 ss.. Per la particolare concezione di quest' A., che vede nell' impresa un ordinamento giuridico di diritto privato, V. op.cit, pp. 17 ss..
3 Formulato da Bigiavi.
4 FERRARA, Gli imprenditori e le società7, cit., _2.4 (il corsivo è mio).
5 Bigiavi. GALGANO, L' imprenditore3, cit., pp. 22 ss..
6 L' ultimo citato alla nota precedente.
7Non può quindi costituire attività d' impresa, per mancanza del requisito della professionalità, il compimento occasionale di un affare. Si noti che la dottrina generalmente ammette invece la figura della societas unius negotiationis: in tal caso però l' attività oggetto della società non può ugualmente essere considerata d' impresa; a tale tipo di società si applicano le norme proprie del contratto di società ma non quelle facenti parte dello statuto dell' imprenditore. Esempi di societas unius negotiationis sono quelli, molto diffusi, di società costituite per la sola costruzione di un edificio.
8E' la posizione di Bigiavi e Oppo; per i riferimenti bibliografici V. GALGANO, L' imprenditore3, cit., p. 44 nota 1.
9E' la posizinoe di Galgano (L' imprenditore3, cit., pp. 44 ss.) che richiama esplicitamente il pensiero di AFFERINI (Gli atti di organizzazione, pp. 245 ss.). Secondo il Galgano quindi non può essere considerata impresa quella organizzazione edile per la costruzione di appartamenti destinati alla vendita, ma può esserlo invece la cooperativa costruita per la realizzazione di appar tamenti a favore dei soci. Le cooperative, come ricorda questo autore, esercitano infatti attività d' impresa "per definizione legislativa": è cioè la stessa legge che, ben sapendo che destinatari della loro attività sono i soci e non il mercato, ha definito la loro attività come attività d' impresa. Si noti però che Galgano non sembra ammettere la possibilità di una impresa per conto proprio al di fuori dell' ipotesi delle cooperative: la sua posizione quindi corrisponde a quella della dottrina dominante con il solo correttivo della eccezione fatta per le cooperative. Egli ritiene infatti che in mancanza di produzione per il mercato non sia abbia professionalità.
10GALGANO, L' imprenditore3, cit., p. 37.
11Criteri di economicità è certo che significhi produrre in condizioni di pareggio del bilancio.
12Il ragionamento di questo autore è, in altri termini, il seguente: se la legge definsce espressamente imprenditori gli e.p. economici e contemporaneamente prescrive loro di agire con criteri di economicità, cioè non con scopo di lucro ma con una attività che nemmeno sia erogazione gratuita di prestazione, allora significa che, legislativamente, per aversi impresa, non è necessario lo scopo di lucro ma è sufficiente tale "obiettiva economicità".
13L' esempio classico è quello del medico che gestisce una casa di cura. Altro esempio è quello del professore che gestisce un istituto di istruzione privata. La differenza tra le attività svolte da questi due soggetti e le attività dei singoli medici e dei singoli professori è evidente.
14E' l' opinione di Galgano. Per la dimostrazione V. imprenditore. Certo coerente con questa impostazione è la disposizione del codice secondo cui il compenso dei professionisti intellettuali si determina "in relazione all' importanza dell' opera e al decoro della professione".
15FERRARA, Gli imprenditori e le società7, cit., _2.3.
16La disposizione da cui si estrae la distinzione è l' art. 2229 c.c..
17GALGANO, L' imprenditore3, cit., pp. 33 ss..
18Ipotesi tipica è quella del contratto di appalto. Esempio più concreto è quello del pubblicitario che si obbliga ad elaborare una campagna pubblicitaria per conto di una determinata impresa.
19FERRARA, Gli imprenditori e le società7, cit., _2.7.
20Solitamente avviene tra l' imprenditore insolvente a favore dei suoi creditori i quali tentano di raddrizzare le sorti dell' impresa.
21A giustificazione di questa impostazione è stato sostenuto che quando il mandato ha per oggetto l' esercizio di una attività d' impresa vale una regola diversa e derogatoria dell' art. 1705 c.c.: più in particolare questa norma si desumerebbe per estensione dell' applicazione analogica dell' art. 147 l.fall.; tale articolo consente di dichiarare il fallimento di soci occulti di società palese e viene correntemente applicato dalla giurisprudenza anche per dichiarare il fallimento di soci occulti di società occulta (Si tratta dell' ipotesi in cui un soggetto agisce come imprenditore individuale ma da diversi elementi risulta poi che altri soggetti stavano in posizioni di soci rispetto a lui nell' esercizio dell' attività economica. ); da ciò conseguirebbe anche la possibilità di dichiarare il fallimento dell' imprenditore occulto
22Il criterio del soggetto nell' interesse del quale - "per conto" del quale - l' impresa è stata esercitata è stato proposto da Bigiavi; quello della qualità di "capo", da desumersi dall' analisi della situazione di fatto di detenzione del potere direttivo e di acquisto degli utili, è stato proposto da Galgano sulla scorta dell' art. 2086 c.c..
23L' iscrizione nell' albo dei falliti comporta l' acquisto di determinate incapacità che perdura fino alla morte, salvo riabilitazione civile.
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Fine articolo Economia finanza tutto di tutto
ASSEGNO BANCARIO
L’assegno bancario è un titolo di credito a vista mediante il quale una persona che ha somme disponibili presso una banca ordina alla stessa di pagare una certa somma a favore proprio o di un’altra persona.
Per poter emettere un assegno bancario, detto anche chèque, è necessario:
- essere in rapporto di conto corrente con una banca;
- disporre di una somma su detto conto corrente derivante da precedenti depositi di danaro o da un prestito (fido) ottenuto dalla banca.
L’assegno bancario è un ordine di pagamento con scadenza a vista nel quale figurano:
- il traente o emittente che è colui che emette l’assegno e lo sottoscrive, impartendo l’ordine alla banca di pagare;
- la banca o trattario che è l’azienda di credito designata ad effettuare il pagamento,
- il beneficiario che è la persona a cui è stato rilasciato l’assegno e che lo presenta in banca per la riscossione.
Per evitare che un assegno bancario smarrito o sottratto possa essere riscosso indebitamente possono essere prese determinate precauzioni:
- la più comune consiste nello scrivere sul retro dell’assegno la clausola “non trasferibile”, in tal modo si impedisce il trasferimento mediante girata.
- pure diffusa è la sbarratura che consiste nel tracciare due righe trasversali e parallele sulla facciata anteriore dell’assegno. L’assegno bancario potrà essere normalmente girato ed il suo pagamento potrà essere effettuato dalla banca trattaria soltanto ad un proprio cliente o ad un’altra banca.
Mancato pagamento dell'assegno
L’emissione di assegni a vuoto, ovvero scoperti, comporta conseguenze civili che derivano come per le cambiali dagli atti esecutivi dovuti dal legittimo possessore contro i beni del debitore. Qualora l’assegno sia stato emesso per un importo che non risulta disponibile, il possessore dell’assegno che si vede rifiutare il pagamento può esercitare l’azione di regresso contro il traente oppure contro gli eventuali giranti.
L’azione di regresso richiede che l’assegno bancario sia stato presentato al pagamento entro i termini (entro otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso, entro quindici giorni se pagabile in un comune diverso) e che il rifiuto del pagamento sia stato constatato mediante atto di protesto.
LA DATA NEGLI ASSEGNI BANCARI
Gli assegni bancari devono contenere la data di emissione, come prescritto dalla legge.
Gli assegni, post-datati, sono irregolari; le disposizioni attualmente in vigore tollerano solo una post-datazione massima di 4 giorni per i titoli pagabili fuori piazza, considerando questo tempo occorrente per effettuare l’incasso. Emettendo un assegno con una data futura, di solito, si vuole rimandare il pagamento a un’epoca in cui si spera di disporre dei fondi che al momento mancano, evitando di emettere una cambiale (così detta “cambializzazione” dell’assegno). Pertanto la post-datazione di assegni è colpita da una sanzione costituita dal bollo 12%0 e da una pesante pena pecuniaria.
ASSEGNO CIRCOLARE
L’assegno circolare è un titolo di credito pagabile a vista, mediante il quale un istituto di credito a ciò autorizzato promette di pagare una determinata somma all’ordine di una persona indicata.
Si tratta di un titolo emesso e firmato da una banca per una somma disponibile presso la banca stessa al momento dell’emissione.
Le banche infatti rilasciano gli assegni circolari, a coloro che ne fanno richiesta, solo dietro versamento di una somma corrispondente oppure dietro utilizzo di fondi disponibili in deposito o in conto corrente.
L’assegno circolare pertanto presenta sempre una copertura precostituita ed essendo una promessa di pagamento firmata da una banca è di sicuro buon fine.
Il servizio di rilascio degli assegni circolari non prevede l’applicazione di alcuna provvigione ed è pertanto effettuato dalle banche gratuitamente.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’assegno, se ne chiede l’ammortamento con ricorso al presidente del tribunale. Se si tratta di un assegno non trasferibile non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denuncia, il pagamento dell’assegno presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia.
LE CAMBIALI
Le cambiali sono titoli di credito dai quali risulta l’obbligazione incondizionata assunta da una certa persona, di pagare o di far pagare una determinata somma, nel luogo ed alla scadenza indicati, a favore del legittimo possessore.
I titoli di credito cambiari sono gli strumenti più validi per il regolamento differito delle operazioni di compravendita; essi esercitano l’essenziale funzione di sostituire, fino alla loro scadenza, la moneta nelle operazioni di scambio.
La legge prevede due tipi di cambiali:
- il pagherò cambiario (detto anche vaglia cambiario o semplicemente pagherò) con il quale una persona chiamata emittente promette di pagare una certa somma ad un’altra persona chiamata beneficiario;
- la cambiale tratta (o sempliceme tratta) con la quale una persona chiamata traente ordina ad una seconda persona chiamata trattario di pagare una certa somma ad una terza persona chiamata beneficiario.
Il pagherò è dunque una promessa di pagamento, mentre la tratta è un ordine di pagamento. Entrambi sono titoli all’ordine, esecutivi, astratti, formali ed autonomi.
Sono titoli all’ordine perchè sono trasferibili mediante girata.
Sono titoli esecutivi perchè, in caso di mancato pagamento, il possessore può dar corso ad un’azione esecutuva forzata sul patrimonio del debitore. L’azione esecutiva non deve essere preceduta dal normale processo di cognizione con cui il magistrato condanna il debitore a pagare.
Sono titoli astratti perchè da essi non risulta la natura del rapporto sottostante.
Sono titoli formali perchè per la loro validità la legge esige il rispetto di alcuni requisiti esteriori
Sono titoli autonomi perchè hanno vita indipendente dalle circostanze per cui sono stati emessi e da ogni altro fatto successivo.
Il pagherò è un titolo di credito che contiene la promessa incondizionata, fatta da una persona chiamata emittente, di pagare una determinata somma, nel luogo e alla scadenza indicati, a favore di un’altra persona chiamata beneficiario.
Nel pagherò vi sono quindi due persone:
- l’emittente che compila e sottoscrive l’effetto cambiario obbligandosi a pagare l’importo alla scadenza indicata;
- il beneficiario che riceve l’effetto cambiario e che potrà trattenerlo fino alla scadenza per riscuoterne l’importo, oppure trasferirlo tramite girata.
La cambiale tratta è un titolo di credito che contiene l’ordine incondizionato, impartito da una persona detta traente ad un’altra persona detta trattario, di pagare una determinata somma alla scadenza indicata a favore di un’altra persona chiamata beneficiario.
Nella tratta vi sono quindi tre persone:
- il traente che compila e sottoscrive l’effetto rivolgendo al trattario l’ordine incondizionato di pagare l’importo alla scadenza indicata;
- il trattario che è la persona alla quale viene rivolto l’ordine di pagare; se pone sulla cambiale la sua firma diaccettazione, il trattario diventa obbligato cambiario ed è chiamato accettante;
- il beneficiario che è colui che riceve la tratta e che potrà trattenerla fino alla scadenza per riscuoterne l’importo oppure trasferirla ad altri tramite girata.
Scadenza delle cambiali
La legge cambiaria stabilisce che la scadenza delle cambiali può essere:
- a vista quando l’effetto è pagabile alla presentazione;
- a certo tempo vista, quando il giorno in cui dovrà essere effettuato il pagamento si determina partendo dalla data dell’accettazione;
- a certo tempo data, quando il giorno in cui dovrà essere effettuato il pagamento si determina partendo dalla data di emissione;
- a giorno fisso, quando il giorno in cui dovrà essere effettuato il pagamento è precisato con esattezza sulla cambiale.
LA RICEVUTA BANCARIA
La ricevuta bancaria è un documento normalmente predisposto dalle banche e da queste rilasciato ai propri clienti, che consente una più agevole riscossione del credito mediante l’utilizzo di un servizio bancario.
Essa è molto usata quando i rapporti di affari tra venditore e compratore sono continuativi ed esiste una fiducia reciproca essendo essa un semplice documento di quietanza e non un titolo di credito.
L’iter della ricevuta bancaria:
- La Ditta venditrice compila la ricevuta bancaria contestualmente alla fattura e la consegna alla propria banca
- La banca d’appoggio della Ditta venditrice invia il documento, apponendo una girata “valuta per l’incasso” come se si trattasse di una cambiale alla banca d’appoggio del compratore.
- Quest’ultima invia al debitore un avviso di pagamento (normalmente una fotocopia della stessa ricevuta).
- Il debitore, ricevuto l’avviso, si presenta agli sportelli della banca, alla scadenza stabilita, effettua il pagamento e ritira la ricevuta bancaria che, essendo già firmata dalla Ditta venditrice, funziona come documento di quietanza.
- La banca che ha riscosso l’importo comunica all’altra banca l’avvenuta riscossione.
Se il debitore non incarica la banca di effettuare il pagamento alla scadenza, il documento torna al creditore il quale può soltanto adire la via giudiziaria ordinaria in quanto:
- la ricevuta bancaria non è un titolo di credito
- non obbliga cambiariamente il compratore, né il creditore nel momento in cui la trasferisce alla banca.
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Fine articolo Economia finanza tutto di tutto
Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, oramai in vigore da più di tre anni, dopo le prime modifiche apportate (D.L.vo 336/96) e la recente emanazione della Legge 15.5.1997-n.127, ha raggiunto un livello di stabilità che consente di essere davvero attuato in tutti i nostri enti.
La forza innovativa delle nuove norme ha consentito di rivedere l’organizzazione stessa delle strutture gestionali ed ha costituito un grande stimolo di cambiamento, in un primo tempo, circa le modalità di costruzione del bilancio che, con il Piano Esecutivo di Gestione, è divenuto un vero strumento di programmazione e pianificazione dell’attività e di razionalizzazione della gestione stessa.
L’altro aspetto, che per molto tempo ha costituito motivo di discussioni e dibattiti, che riguarda l’introduzione della contabilità economica negli enti locali - e che senza dubbio è stato il motivo che ha avviato la riforma - è in un primo tempo passato in secondo piano nell’attenzione degli operatori.
Ogni giorno reca la sua pena, sembra aver pensato il mondo delle autonomie locali; in un primo tempo tutte le energie sono state dedicate all’impostazione dei nuovi strumenti gestionale (e contabili) per l’attivazione dell’aspetto progettuale e organizzativo del sistema. Alla contabilità economica si penserà quando verrà il momento, e cioè a fine esercizio quando si dovrà procedere alla chiusura dei conti.
È questo un ragionamento che potrà produrre, probabilmente, nuove tensioni e, forse, nuove richieste di rinvio dei termini.
Ma torniamo alle scelte effettuate dal legislatore per affrontare un problema di difficile soluzione. Il D.Lvo 77/95, nell’introdurre anche per l’ente locale, la contabilità economica rivede lo stesso assetto della contabilità finanziaria precedentemente regolata dal D.P.R.421/79 e richiede una nuova rilevazione del valore del "patrimonio".
La contabilità economica, correttamente tenuta, risolve sicuramente quest’ultimo problema in quanto, come in ogni azienda, anche nell’ente locale il risultato economico di esercizio, positivo o negativo, non è altro che l’incremento o il decremento che il valore del patrimonio ha subito nell’esercizio considerato per effetto della gestione.
La prassi, la metodologia con cui viene attuata la contabilità (contabilità semplificata, metodo della "partita doppia" o altro) non influenza il principio di fondo. Con la contabilità economica viene, finalmente, realizzato un collegamento diretto tra i due risultati.
L’impostazione data dal D.L.vo 77/95
Una prima considerazione può riferirsi al modo con cui il Legislatore ha affrontato l'introduzione dell'innovazione delle regole contabili: agli enti è stata lasciata la massima libertà di impostazione delle procedure, libertà che si riscontra nell'art. 74.
Infatti non esiste l'obbligo di adottare particolari metodologie, prassi di scritturazione (il legislatore utilizza, forse impropriamente ma con grande efficacia, il termine di "sistema") per la rilevazione dell'aspetto economico dei fatti di gestione).
Un secondo importante aspetto è dato dalla relativa semplicità dei modelli successivamente approvati che, nonostante l'apparente ponderosità degli allegati al Decreto, ci pongono di fronte ad un insieme di schemi semplificati rispetto al passato. La semplicità si nota, soprattutto, nei modelli riguardanti la rappresentazione dei nuovi aspetti dei risultati contabili: appunto il "conto economico", il "conto del patrimonio" e il "prospetto di conciliazione".
Da ciò si può considerare come l'obiettivo del Legislatore sia stato quello di aiutare l'ente locale a superare la vecchia concezione di una contabilità il cui unico fine era quello di agevolare una serie di adempimenti: ora il sistema contabile, strutturato a misura di ente, dovrà servire principalmente a soddisfare le esigenze conoscitive dell'ente stesso e, in subordine, a produrre i modelli richiesti dalla normativa, modelli che si attestano su un livello di rappresentazione riassuntiva della gestione certamente minimale e tale da consentire una conoscenza per grandi aggregati dei conti del settore.
La differenza di impostazione rispetto al precedente ordinamento
Dato per scontato che la contabilità finanziaria rimane il fondamento, anche dopo l’introduzione del D.L.vo77/95, del sistema contabile degli enti locali, risulta agevole, per guidare la comprensione dell’assetto della contabilità patrimoniale, fare riferimento alla struttura della contabilità finanziaria.
L'impostazione data a quest’ultima dal nuovo ordinamenti differisce sostanzialmente da quella precedentemente voluta dal D.P.R. 421/79 che tutti gli enti hanno utilizzato fino al tutto l’esercizio 1996.
Gli obiettivi che allora il legislatore aveva tentato di perseguire si possono dire sostanzialmente falliti in quanto:
- la classificazione del bilancio, che voleva evidenziare la struttura ECONOMICA della contabilità (ricavi ai Titoli 1,2 e 3 dell'entrata e costi al Tit. 1 della spesa) era stata utilizzata in un'ottica esclusivamente finanziaria. Infatti, ad esempio, particolari oneri relativi all'acquisizione di beni a valenza pluriennale (es. beni mobili, manutenzioni straordinarie ecc.), erano indifferentemente inseriti nel Tit. 1 (spese correnti) o Tit. 2 (investimenti) solo con riferimento alla loro fonte di finanziamento;
- lo strumento della contabilità finanziaria utilizzata anche per rilevare fenomeni economici non aventi contenuto finanziario si è rivelato del tutto insufficiente (basti pensare alla rilevazione degli ammortamenti effettuata con regolarizzi contabili nei Tit.4 dell'entrata e 1 della spesa).
La conseguenza è stata quella di vanificare ogni possibile raccordo della contabilità finanziaria con il conto del patrimonio non riuscendo nemmeno a definire "punti di concordanza" come previsto dalla contabilità dello Stato e di evidenziare, anche solo dal punto di vista finanziario, la quantità di risorse correnti destinate ad essere investite nel patrimonio dell'ente.
Con il nuovo assetto invece, pur rimanendo formalmente inalterata la macro-classificazione di bilancio, l'allocazione delle spese dovrà rispettare rigorosi principi: sia il comma 5 dell'art.71 del D.L.vo 77 che il comma 5 dell'art.1 del Decreto di approvazione dei modelli definiscono la macro aggregazione dei "costi" elencando i seguenti semplici ma ben definiti interventi che costituiscono la sintesi dei fattori produttivi utilizzati o, sotto il profilo contabile, i "macro" conti economici dei costi che verranno rilevati
L'impianto della contabilità economica e patrimoniale
I principi che traspaiono, al riguardo, dal D.L.vo 77/95 e dai modelli successivamente approvati possono essere così sintetizzati:
1 - la contabilità' finanziaria rimane come sistema contabile atto a rilevare gli aspetti "autorizzativi" della gestione ed i flussi finanziari analizzati nelle varie componenti;
2 - la stessa contabilità finanziaria non potrà essere utilizzata per rilevare gli aspetti della gestione privi di contenuto finanziario;
3 - per la rilevazione degli aspetti economici dei fatti di gestione gli enti locali adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le loro esigenze (art.74).
Le rilevazioni economiche e patrimoniali
La libertà lasciata agli enti locali di strutturare in modo personalizzato le procedure di rilevazione economica dei fatti di gestione (art.74) rappresenta sicuramente una novità per il mondo delle autonomie locali. Forse il nuovo approccio potrà non essere del tutto apprezzato dagli operatori, che non possono fare riferimento ad un preciso "modello" che indichi per ogni ente la univoca metodologia. Ma, al di la dell’impostazione pratica delle prassi contabili che possono trovare differenti soluzioni in relazione alle caratteristiche dei singoli enti, è opportuno riassumere in pochi punti il vero significato dell'innovazione:
1 - il sistema di contabilità economica è indispensabile (gli enti locali adottano...), anche se può essere semplificato;
2 - ogni ente può definire liberamente le proprie procedure, e quindi adottare, se del caso, una contabilità semplificata, nell'ambito della propria autonomia ed in relazione alle proprie esigenze, purchè raggiunga i risultati voluti dalla norma.
3 - i principi generali cui fare riferimento sono ampiamente definiti dalla normativa civilistica, dalla dottrina e, per quanto direttamente riguarda gli enti locali per aspetti particolari (ad esempio l'applicazione degli ammortamenti) dai successivi articoli.
4 - la normativa richiede adempimenti minimali, uguali per tutti, costituiti dalla rappresentazione a consuntivo di un conto del bilancio, uno stato patrimoniale, un conto economico ed una dimostrazione di raccordo tra la rappresentazione dei dati economico-patrimoniali e di quelli finanziari (il prospetto di conciliazione).
La soluzione adottata si rivela perciò profondamente rispettosa sia dell'autonomia degli enti che dei principi contabili generali e consente, per gli enti di minori dimensioni, l’adozione di metodologie di scritturazione semplificate in analogia con quanto avviene nell'ambito privatistico in cui la contabilità può essere, appunto, "semplificata" per gli operatori con ridotto volume di affari.
La metodologia da seguire, e quindi l’assetto utilizzato per l’impianto del sistema contabile, potrà essere attuato con approcci differenti in relazione alla necessità di ciascun ente.
Sostanzialmente potranno essere seguite le seguenti metodologie:
1 - la tenuta della contabilità finanziaria con l’utilizzo dei risultati del conto consuntivo per la costruzione, mediante il prospetto di conciliazione, del conto economico e dello stato patrimoniale;
2 - la tenuta della contabilità finanziaria e, contemporaneamente, di una contabilità parallela che rilevi l’aspetto economico (e, conseguentemente, patrimoniale) di ogni singolo fatto di gestione; in questo caso il prospetto di conciliazione dovrà essere costruito a fine esercizio in modo tale da consentire la creazione di una congruenza di risultati tra i due sistemi contabili;
3 - la tenuta di una contabilità integrata che, per ogni fatto registrato, rilevi sia l’aspetto finanziario che quello economico patrimoniale. In questo caso il prospetto di conciliazione, potrà essere prodotto in modo semplice e pressoché automatico.
Comunque, in ogni caso, indipendentemente dalla scelta della metodologia da seguire, diviene indispensabile procedere alla valutazione "economica" del patrimonio per costituire la base dei valori sui quali si fonderà l’insieme delle scritture. Senza la preliminare operazione di valutazione economica la nuova contabilità non potrà funzionare.
Il prospetto di conciliazione
Con la predisposizione del conto consuntivo 1997, per la prima volta, trova attuazione per molti enti locali l’assetto contabile previsto dal D.L.vo 77/95: il rendiconto, per i Comuni con popolazione superiore a 100.000.- abitanti per le Province il cui Comune capoluogo si trova oltre quella classe demografica (con esclusione degli enti compresi in aree metropolitane) dovrà essere reso come previsto dall’art.71 dell’ordinamento.
Al classico "conto del bilancio" ed al "conto del patrimonio" stabilito dal D.P.R.194/96 (documenti che dovranno essere prodotti da tutti gli enti locali) saranno uniti il "conto economico" ed il "prospetto di conciliazione", indicati dallo steso decreto.
L’adempimento, indispensabile (salvo proroghe dell’ultimo minuto), per gli enti indicati dovrebbe essere attuato anche nel caso in cui gli stessi enti avessero impostato il bilancio 1997 con la precedente modulistica di cui al D.P.R. 421/79, con evidenti problemi di adattamento dei modelli stessi.
L’introduzione della contabilità economica, fortemente voluta dal legislatore fin dal 1990 con la Legge 142, ha rappresentato per molti enti locali un problema di secondaria importanza rappresentato, per lo più, dall’attuazione di sterili "adempimenti" anziché considerato quale opportunità da cogliere per migliorare il sistema informativo gestionale.
Al momento della prima attuazione del dettato dell’ordinamento in molte amministrazioni, anche in quelle che, per dimensioni, sono chiamate ad osservare per prime la richiesta del legislatore, si corre il rischio di trovarsi impreparati senza aver impostato, preventivamente, un "sistema" contabile in grado di fornire senza problemi i risultati voluti.
Ecco perché è opportuno puntualizzare il significato e l’utilità del prospetto che può rappresentare:
in una contabilità semplificata, un modo per "ricostruire" un risultato economico di esercizio partendo dalla contabilità finanziaria.
in un ambiente di contabilità integrata un modo, sicuramente sintetico e semplice, per rappresentare il rapporto esistente tra un risultato di gestione misurato con contabilità finanziaria e con contabilità economica.
In ogni caso la evidenziazione di tali differenze è fonte di informazioni di grande rilievo sull’uso che l’ente nel suo complesso e, se si vuole, dei singoli servizi o centri di costo, fanno delle risorse loro affidate.
In questo senso il tanto discusso documento può essere visto anche come strumento di controllo di grande valenza.
Ma la sua capacità informativa può essere veramente importante se si utilizzano i due aspetti della contabilità (contabilità finanziaria e contabilità economica) nel rispetto dei propri principi generali:
La contabilità finanziaria verrà utilizzata per programmare l’utilizzo delle risorse, per garantire l’equilibrio di bilancio, per gestire in modo corretto il momento autorizzativo, per verificare il corretto uso delle risorse da parte dei relativi responsabili, per verificare, sotto il profilo finanziario, il raggiungimento degli obiettivi. I principi di "accertamento" e "impegno" devono rispondere alle regole, dettate dalla normativa, tipiche della contabilità finanziaria;
La contabilità economica rileverà invece "costi" e "ricavi" nel pieno rispetto dei propri principi che in molti casi differiscono notevolmente dai precedenti e, naturalmente, collegherà con le proprie rilevazioni il risultato economico con quello patrimoniale..
E appunto l’evidenziazione delle differenze (es. impegni effettuati su di un esercizio ed utilizzati di fatto nei successivi, oppure l’entità dei finanziamenti acquisiti a titolo oneroso e non utilizzati, ecc.) rappresentano momenti di informazione veramente importanti.
La costruzione di un sistema contabile capace di rappresentare i due aspetti raccordati dal prospetto di conciliazione raggiunge due obiettivi:
la contabilità finanziaria risulta sicuramente più chiara in quanto una chiusura dei conti integrata costringe ad una verifica del contenuto dei residui, sia attivi che passivi, al fine di evidenziare la loro consistenza patrimoniale: infatti nel conto del patrimonio la voce "RESIDUI" non è più presente ma si ritrovano, opportunamente scomposti, i veri contenuti dei residui stessi, costituiti da debiti, crediti, ratei attivi o passivi, costi anno futuro ecc.
una contabilità finanziaria bene impostata, con l’evidenziazione chiara di tutti i contenuti che un suo corretto utilizzo richiede (classificazione di bilancio, vincoli esistenti tra poste di spesa e di entrata, ecc), rappresenta un valido supporto per una corretta impostazione e tenuta della contabilità economica. La macro classificazione del bilancio finanziario, infatti, già divide adeguatamente i fatti di gestione "modificativi" del patrimonio (costi e ricavi) da quelli "permutativi" che interessano esclusivamente lo stato patrimoniale. Certamente chi non ha adottato per l’anno scorso la nuova modulistica potrebbe, sotto questo profilo, trovarsi nella necessità di effettuare particolare rettifiche soprattutto per sottrarre ai costi operazioni inserite nel Titolo primo della spesa ma riguardanti l’acquisizione di beni strumentali.
Conclusione
Certamente l’introduzione della contabilità economica e la necessità di rappresentare i risultati della gestione sotto i due profili richiederà agli operatori un grande sforzo di acquisizione di nuove tecniche contabili, sforzo però certamente compensato da un rilevante aumento della capacità informativa, della trasparenza e, in ultima analisi, della chiarezza complessiva del contenuto delle rendicontazioni.
I conti resi con l’utilizzo delle nuove metodologie potranno essere compresi più agevolmente anche dai non addetti ai lavori, quali gli amministratori e gli stessi cittadini.
Sicuramente i tecnici degli enti locali dovranno "rispolverare" le proprie conoscenze di contabilità economico-patrimoniale acquisite a suo tempo sui banchi di scuola o all’Università: i loro sforzi saranno però condivisi da quanti – revisori, docenti, amministratori ecc – hanno dovuto o dovranno acquisire analogamente tecniche contabili "finanziarie", certamente più ostiche anche perché generalmente non affrontate dalla scuola, per comprendere i bilanci e i rendiconti degli enti locali.
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La gestione delle vendite
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PRODOTTI CONSUMATORE FINALE
SCOPI:
- Soddisfacimento della domanda tramite offerta di prodotti che soddisfino i BISOGNI
- Processo di FIDELIZZAZIONE (il cliente è invogliato ad acquistare RIPETUTAMENTE)
PASSATO |
PRESENTE |
PRODUCT ORIENTED
POLITICA dell’offerta al prezzo più basso possibile |
MARKET ORIENTED
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Marketing: insieme delle attività finalizzate a creare una PROPRIA
IMMAGINE
- Progetta beni e servizi atti a soddisfare i bisogni
- Definisce le modalità di distribuzione e comunicazione
A chi?
Che cosa? VENDERE
Come?
Marketing
STRATEGICO |
OPERATIVO |
Definisce gli obiettivi e pianifica l’attività |
Gestisce le LEVE DI MARKETING
|
Il sistema informativo di marketing
Fasi:
- Fase analitica
- Fase decisionale
- Fase verificativa
Fase ANALITICA
Oggetto:
- Microambiente
- Macroambiente
- Comportamento dei consumatori
Nel MACROAMBIENTE si individuano dati di natura DEMOGRAFICA, ECONOMICA, SOCIALE, LEGISLATIVA.
Nel MICROAMBIENTE si ricercano informazioni circa la DOMANDA, la CONCORRENZA e la STRUTTURA DEI CANALI DISTRIBUTIVI. È importante conoscere la QUOTA DI MERCATO (percentuale di mercato che l’impresa controlla).
Per quanto riguarda il COMPORTAMENTO DEI CONSUMATORI l’analisi tende a dare risposte alle domande delle 6W:
WHAT cosa- WHO chi
- WHERE dove
- WHEN quando SI COMPRA?
- HOW come
- WHY perchè
Fase DECISIONALE
- In quale SEGMENTO del mercato operare à SEGMENTO = aggregazione di
clienti eterogenei ma con modelli di consumo affini
- Con quali strumenti à mkt mix: prodotto, prezzo, comunicaz, distrib
- Con quali obiettivi
Fase DI VERIFICA
Verifica se gli obiettivi sono stati raggiunti; in caso negativo pone in atto azioni correttive.
FONTI INFORMATIVE
FONTI INTERNE FONTI ESTERNE
Con i sistemi informatici è attraverso le ricerche
Possibile classificare le vendite quantitative e qualitative
Per zona, per agente, per singolo di marketing
Prodotto, per canale distributivo
Ricerche quantitative
Si utilizza un CAMPIONE rappresentativo della popolazione
Le ricerche possono essere PUNTUALI (fanno riferimento a un particolare momento) o LONGITUDINALI (si riferiscono a un tempo continuato).
Ricerche puntuali:
- Intervista diretta, telefonica o postale
- Esperimento
Ricerche longitudinali:
- Panel di consumatori o dettaglianti (per un inventario periodico)
Ricerche qualitative
- focus group
- ricerche psicografiche (per stili di vita)
PIANO DI MARKETING
Strategie:
- MKT INDIFFERENZIATO (si opera sull’intero mercato senza differeziare i propri prodotti)
- MKT CONCENTRATO (si opera in un solo segmento a volte di tipo geografico – piccole imprese)
- MKT DIFFERENZIATO (si opera sull’intero mercato ma si differenziano i prodotti a seconda dei segmenti)
- MKT PERSONALIZZATO (difficile su larga scala)
- STRATEGIA DI NICCHIA (mercato di dimensioni ridotte con specializzazione)
MARKETING MIX
PRODOTTO: tutto ciò che è offerto ai consumatori per soddisfare i
bisogni e i desideri
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Oggetto fisico |
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Tutto ciò che il consumatore si attende di ricevere in più (accessori, assistenza, garanzia…) |
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Include possibilità di nuovi e futuri impieghi |
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Costituisce il vantaggio fondamentale |
PRODOTTO
GROCERY Non problematico Scelto istintivamente |
NON GROCERY Problematico Scelta ponderata |
ASSORTIMENTO o GAMMA: tutti i prodotti che un’impresa produttrice immette
sul mercato
LINEA: le diverse varianti per ogni prodotto
- LANCIO gli acquisti sono fatti solo dai pionieri
- ESPANSIONE momento in cui le vendite si incrementano di molto
- MATURITA’ inizia ad esserci difficoltà nelle vendite – STATEGIE:
- Riduzione di prezzo
- Differenziazione del prodotto con elementi secondari
- Intensificazione pubblicità
- SATURAZIONE la vendite rallentano e toccano il massimo livello
- DECLINO le vendite diminuiscono
- RITIRO O RILANCIO (tramite innovazioni)
POSIZIONAMENTO
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MARCHIO: indica che il bene è stato prodotto secondo determinate regole.
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PREZZO: valore che il consumatore attribuisce ad un determinato bene
POLITICHE DI PRICING
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Prezzo basso per acquisire la quota di mercato |
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Prezzi elevati per conferire valore al prodotto |
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Politica dei PRODOTTI CIVETTA |
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Prezzi diversi per prodotti uguali che si differenziano per elementi secondari (ubicazione del punto vendita, confezione…) |
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Vendite fuori stagione, vendite promozionali, vendite di fine stagione |
RICARICO: differenza tra costo primo e prezzo di vendita
- MARK ON se calcolato sul costo primo
- MARK UP se calcolato sul prezzo di vendita
La comunicazione commerciale
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Fonte del codifica canale del decodifica destinatario

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Messaggio messaggio messaggio del msg
FEEDBACK
LEVE:
- Pubblicità
- Vendita personale
- Attività promozionale
- Relazioni esterne
Pubblicità insieme delle iniziative che mirano a promuovere la vendite di un’impresa attraverso canali e messaggi. I potenziali clienti non sono contattati direttamente = comunicazione impersonale.
BUDGET PUBBLICITARIO: quella somma investita nella pubblicità
TARGET AUDIENCE: segmento della popolazione a cui è diretta l’informazione.
OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE riguardano i tipi di reazione che si vuole provocare.
MESSAGGIO: fare percepire con certezza quale vantaggio otterrebbero se comprassero quel prodotto.
VANTAGGIO: promessa di base.
ARGOMENTO PROVA: deve rendere credibile la promessa (es. testimonial).
MODALITà DI PRESENTAZIONE del vantaggio e dell’argomento prova consiste nel TONO del messaggio.
CANALI gli strumenti attraverso cui il pubblico riceve il messaggio.
C.tot del messaggio
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COSTO CONTATTO =
N° di persone raggiunte
Appartenenti al target
Ora è possibile effettuare anche PUBBLICITA’ COMPARATIVA diretta o indiretta.
Vendita diretta
- Campagne postali
- Campagne promozionali sulla stampa (coupon per ordinare)
- Telefonate di contatto
- Mezzi telematici (fax, e-mail…)
Richiede la creazione di un archivio (data base)
Attività promozionale
Offerta di vantaggi supplementari
- Concorsi
- Raccolta punti
- Sampling (hostess)
- Vendite abbinate (gadget o nuovo prodotto)
- Formato speciale (multipack o maxiconfezioni)
- Buono sconto (incentiva ad anticipare gli acquisti)
- 3x2 4x2 (regalo di una o due unità di prodotto – causano però sovrastoccaggio)
- esposizioni preferenziali (isole all’interno di supermercati)

vogliono causare IMMEDIATEZZA DI COMPORTAMENTO
Relazioni esterne: Forme di comunicazione orientate a far conoscere l’impresa e i suoi prodotti (costruzione di una personalità)
Sponsorizzazione: si ottiene a pagamento che il proprio marchio venga evidenziato da qualcuno (personaggio, squadra) seguito dal pubblico.
Relazioni pubbliche: per assicurarsi il favore e la simpatia delle diverse categorie di pubblico con cui l’impresa interagisce.
La distribuzione
Canale: percorso tecnico – economico che i beni compiono per trasferirsi dal luogo di produzione ai consumatori.
Canali:
- canale diretto (negozi o filiali proprie, vendita a domicilio,
cataloghi, reti telematiche);
- canale corto (produttore – dettagliante – consumatore) per beni di largo consumo, utilizzato da imprese medio-grandi;
- canale lungo (produttore – grossista – dettagliante – consumatore).
VINCOLI:
- deperibilità dei beni
- vastità dell’assortimento (se è vasta uso del canale corto)
- complessità dei prodotti (spiegazione funzioni complicata uso canale diretto)
- caratteristiche del sistema distributivo
APPARATO DISTRIBUTIVO ITALIANO è polverizzato (troppi negozi di piccole dimensioni, aumento dei piccoli punti vendita non food).
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Fine articolo Economia finanza tutto di tutto
I FINANZIAMENTI
E’ detto finanziamento l’operazione mediante la quale l’azienda ottiene i mezzi necessari allo svolgimento della sua attività.
Accensione: dà luogo generalmente ad un’entrata di denaro
Estinzione: dà luogo generalmente ad uscite di denaro.
Finanziamenti di capitale proprio
CARATTERISTICHE
- Non hanno scadenza prefissata
- Non comportano un obbligo predeterminato di remunerazione
- Sono soggette a rischio di impresa cioè al rischio di perdite
AUMENTI PER
- Apporti di denaro (entrate monetarie)
- Apporti di beni (investimenti)
- Utili non prelevati (auto finanziamento)
DIMINUZIONI PER
- Rimborso di denaro (uscite monetarie)
- Assegnazioni di beni (disinvestimenti)
- Perdite subite (definanziamento)
Quando i finanziamenti di capitale proprio superano di gran lunga quelli di capitali di terzi l’azienda si definisce Capitalizzata altrimenti Sottocapitalizzata.
Finanziamenti di capitali di terzi
CARATTERISTICHE
- Sono soggette all’obbligo di rimborso alla scadenza concordata
- Comportano l’obbligo di remunerazione indipendentemente dal risultato economico della gestione
- Sono soggetti solo in via secondaria al rischio d’impresa
SCADENZA
- Debiti a breve termine (30/120 giorni)
- Debiti a medio termine (1 anno/5 anni)
- Debiti a lungo termine (5 anni/…)
NATURA
- Debiti di regolamento (debiti commerciali o di fornitura quando l’azienda acquista beni pagando a dilazione)
- Debiti di finanziamento (veri e propri prestiti concessi da terzi: banche, istituti finanziari o altri enti)
Finanziamenti concessi a terzi
- A titolo di capitale proprio (l’azienda acquista parzialm. o totalm. proprietà di altre aziende
- A titolo di prestito (l’azienda diventa creditrice)
I COSTI
Sono tutti gli oneri sostenuti dall’azienda.
COSTI PLURIENNALI
- Costi d’impianto ed ampliamento
- Brevetti
- Marchi
- Diritti di concessione
- Diritti d’autore
- Avviamento
- Fabbricati e terreni
- Impianti e macchinari
- Attrezzature
- Macchine d’ufficio
- Automezzi
- Arredamento
COSTI RIGUARDANTI LE MERCI
- Costi di acquisto delle merci o delle materie prime
- Costi di acquisto delle materie di consumo
COSTI RIGUARDANTI IL LAVORO DIPENDENTE
- Salari e stipendi
- Mensilità aggiuntive
- Oneri sociali obbligatori
- TRF trattamento di fine rapporto
- Altri costi
COSTI RIGUARDANTI L’ACQUISTO DI SERVIZI
- Riscaldamento
- Trasporto
- Magazzinaggio presso terzi…
Minus Valenza: costo straordinario (un bene strumentale che si rompe)
Sopravvenienza Passiva: aumento improvviso di debiti (L’azienda deve risarcire i danni provocati all’ambiente)
Insussistenza Passiva: diminuzione di denaro in cassa (denaro rubato)
Plus Valenza: ricavo straordinario (vendita maggiorata di un bene strumentale)
Sopravvenienza Attiva: aumenti improvvisi di attività (vincite, riscossioni di debiti ignorati)
Insussistenza Attiva: diminuzioni di debiti
I RICAVI
Sono i corrispettivi derivanti dalla vendita di beni o servizi.
REDDITO GLOBALE (utile/perdita) = Ricavi - Costi
= Capitale Finale – Capitale Iniziale
REDDITO D’ESERCIZIO = Ricavi di Competenza – Costi di Competenza
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA’ |
PASSIVITA’
|
Costi di impianto e di ampliamento |
Debiti verso banche |
Costi di ricerca e di sviluppo |
Debiti verso altri finanziatori |
Brevetti, concessioni e marchi |
Cambiali passive |
Terreni e fabbricati |
Mutui passivi |
Impianti e macchinari |
Debiti verso fornitori |
Attrezzature |
Debiti tributari |
Materie prime e di consumo |
Debiti verso istituti previdenziali |
Prodotti in lavorazione e semilavorati |
Altri debiti |
Prodotti finiti e merci |
Altre passività |
Crediti verso clienti |
|
Cambiali attive |
|
Crediti diversi |
|
C/C attivi bancari e postali |
PATRIMONIO NETTO |
Denaro e valori in cassa |
|
Altre attività |
Capitale proprio |
RATEO
Quote di entrate o di uscite pagabili posticipatamente, di cui una parte è di competenza dell’anno precedente.
Rateo di competenza
dell’anno precedente
1/2/00 1/8/00 31/12/00 1/2/01
Pagamento post Pagamento post Fine anno Pagamento post
RISCONTO
Quote di costi o ricavi pagabili anticipatamente, di cui una parte è di competenza dell’anno successivo


Quota di costo di competenza dell’anno successivo
Risconto
1/10/00 31/12/00 1/10/00
data del pag (ant)
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Fine articolo Economia finanza tutto di tutto
Q U E S T I O N A R I O
- Cosa è il bilancio d’esercizio e quali documenti lo compongono?
- È un documento contabile di sintesi del valore patrimoniale e di quello economico attribuibile alla società nell’esercizio preso in considerazione.
Il Bilancio d’esercizio e composto da tre parti inscindibili:
- Lo Stato Patrimoniale: devono essere iscritti tutti i valori attivi e passivi costituenti il patrimonio sociale.
- Il Conto Economico: devono essere indicati i ricavi conseguiti e i costi sostenuti dalla società.
- La Nota integrativa: è costituita dall’insieme delle chiarificazioni tecniche o postille che gli amministratori devono apporre in calce allo stato patrimoniale ed a quello economico.
- Che cosa dice l’articolo 2423 e quali sono gli altri principi necessari per redigere il bilancio?
Indica i criteri di valutazione con i quali va redatto il Bilancio.
Ci sono tre principi tassativi fissati da codesto articolo:
Il Principio di Chiarezza: deve essere posto in grado di accertare in maniera comprensibile, senza incorrere in equivoci o dubbi, la situazione patrimoniale della società, nonché gli utili e le perdite ad essa relativi.
Il Principio di Verità: cioè, deve rispecchiare fedelmente la situazione patrimoniale ed economica in cui si trova la società.
Il Principio di Correttezza: significa conformità allo schema di bilancio dettato dalla legge, sia nell’attivo sia nel passivo, osservando rigorosamente i criteri di valutazione delle singole voci previsti dalla legge.
Gli amministratori sono obbligati inoltre ad osservare determinati criteri nella valutazione delle singole poste evitando così una valutazione gonfiata delle attività patrimoniali, rispettando i limiti massimi previsti dalla legge alle varie valutazioni, tutto ciò, la legge l’applica con un ulteriore principio, quello della continuità e prudenza, competenza economica, valutazione analitica e costanza, espliciti dall’art.2423 bis C.c.
- Chi presenta la relazione semestrale e come va fatta?
- Deve essere redatta solo dalle società quotate in borsa.
- Si riferisce alla gestione del primo semestre del periodo amministrativo. Può essere redatta in migliaia o milioni di euro.
- Si compone di due prospetti contabili (Stato Patrimoniale e Conto Economico) e di un commento.
- Accanto ai dati del semestre devono figurare i dati del corrispondente periodo e i dati di chiusura dell’esercizio precedente.
- Evidenzia il risultato economico del semestre al lordo o al netto delle imposte.
- Deve essere corredata dalle eventuali osservazioni del collegio sindacale.
- È redatta dagli amministratori e non è sottoposta all’approvazione dei soci.
- Deve essere depositata presso la sede sociale con obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta.
- Che cosa va scritto nella Nota integrativa?
è costituita dall’insieme delle chiarificazioni tecniche o postille che gli amministratori devono apporre in calce allo stato patrimoniale ed a quello economico, cioè informazioni supplementari che non compaiono nel bilancio.
- Che voci vanno nello Stato Patrimoniale?
A T T I V O
Per versamenti ancora dovuti
I Immobilizzazioni Immateriali Costi Storici
II Immobilizzazioni materiali Costi Storici
III Immobilizzazioni Finanziarie
I Rimanenze II Crediti III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV Disponibilità liquide
|
P A S S I V O
I Capitale sociale II Riserva da sovrapprezzo delle azioni III Riserve di Rivalutazione IV Riserva Legale V Riserva per azioni proprie in portafoglio VI Riserve statutarie VII Altre Riserve VIII Utili (perdite) portati a nuovo IX Utile (perdita) dell’esercizio
Di cui esigibili oltre l’esercizio successivo………………. Euro
|
- Che voci vanno nel Conto Economico?
- Valore della Produzione
- Costi della produzione
Differenza tra Valore e Costi della Produzione
- Proventi e Oneri Finanziari
- Rettifiche di Valore di attività finanziarie
- Proventi e Oneri Straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell’esercizio
Utile (perdita) d’esercizio.
- Dove va inserito il Capitale Sociale?
Nello Stato Patrimoniale nella colonna dell’Avere.
- Dove va inserito: Fornitori immobilizzazione c/acconti?
Nello Stato Patrimoniale nella colonna del Dare.
- Che cosa sono le Immobilizzazioni e come si classificano?
Sono costituite da tutti gli elementi del patrimonio di funzionamento destinati a essere utilizzati durevolmente nell’attività d’impresa oppure corrisponderà a partecipazioni e a crediti di natura finanziaria a medio/lungo termine accordati dall’azienda a terzi.
Possono essere classificate come segue:
Immobilizzazioni Immateriali |
Immobilizzazioni Materiali |
Immobilizzazioni Finanziarie |
|
|
|
- Che cosa sono i beni strumentali e dove vanno inseriti?
Sono costituiti dagli investimenti in immobilizzazioni materiali di carattere tecnico, impiegati come strumenti di produzione nella gestione caratteristica dell’impresa, e dai beni immateriali a utilità pluriennale.
Vanno inseriti nello Stato Patrimoniale: Attivo alla lettera “B”
- Che cosa sono le costruzioni interne e dove vanno inserite?
È una costruzione in economia, che l’impresa, utilizzando impianti, macchinari, materiali e personale proprio, produce al suo interno i beni strumentali di cui necessita.
Vanno inseriti nello Stato Patrimoniale: Attivo alla lettera “B” al punto II–Immobilizzazioni Materiali
- Che cosa è il Leasing e quali sono i suoi vantaggi?
È un contratto di locazione di beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore (società di leasing) su scelta o indicazione del costruttore (impresa utilizzatrice) che ne assume tutti i rischi. Al termine della locazione, il conduttore ha la possibilità di diventare proprietario dei beni locati dietro versamento di un prezzo stabilito (prezzo di riscatto). I suoi vantaggi sono:
- Consente l’uso di beni strumentali necessari all’impresa senza l’immediato pagamento del prezzo intero;
- Non richiede garanzie reali, in quanto il bene resta di proprietà della società di leasing fino al momento del riscatto, a conclusione del contratto;
- È un’operazione semplice, rapida, ottenibile senza particolari difficoltà anche da piccole e medie imprese, purché considerate solvibili;
- La società di leasing non può recedere dal contratto se i canoni sono regolarmente pagati;
- Consente di dedurre fiscalmente i canoni di competenza (purché il contratto rispetti le norme tributarie relative alla sua durata cioè, quando supera la metà del periodo di ammortamento);
- Consente di mantenere un parco – macchine tecnologicamente avanzato e più facilmente adattabile alle mutate richieste del mercato.
- Che cosa sono le Manutenzioni Ordinarie e dove vanno inserite?
Si realizzano per conservare in efficienza i beni strumentali, al fine di garantirne la vita utile prevista e preservare la capacità e la produttività originaria. Si inseriscono nel Conto Economico: “A)” – Valore della Produzione n.4
Ci sono due casi:
- Quando l’azienda comincia la costruzione e la porta a termine in quello stesso anno: è un conto economico che rettifica ai costi d’esercizio cioè, è la somma dei costi sostenuti e si rileva in P.D.:
|
Impianti e Macchinari Costruzioni Interne |
X |
X |
- Quando l’azienda comincia la costruzione del bene e lo porta a termine all’anno dopo, si rileva in P.D.:
31/12 n. |
Immobilizzazioni in corso Costruzioni interne |
X |
X |
30/4 N+1 |
Impianti e Macchinari Costruzioni in corso Immobilizzazioni in corso |
X |
X X |
- Che cosa sono le Manutenzioni Straordinarie e dove vanno inserite?
Quando per la sua natura vengono eseguite da terzi o una rimodernizzazione di tutta l’impianto, macchinari, ecc. ecc. qualcosa fuori dall’ordinaria amministrazione. Siccome diventa una Immobilizzazione in corso va nello Stato Patrimoniale alla lettera “B)”: Immobilizzazioni. Si rileva in P.D. con la relativa fattura:
|
Manutenzioni e Riparazioni IVA ns/credito Debiti vs/fornitori |
X X |
X |
- Che cosa sono le Rivalutazioni?
Consiste nell’aumento del valore di componenti attivi del patrimonio. Possono essere:
- Rivalutazioni Obbligatorie degli elementi patrimoniali in precedenza svalutati, se vengono a cessare le ragioni che ave3vano portato ad abbandonare il criterio del costo.
- Rivalutazioni Facoltative, anche se in genere opportune, le rivalutazioni degli elementi patrimoniali in cui valore risulta inadeguato a causa dell’inflazione che avendo provocato un aumento generalizzato dei prezzi, rende i valori storici lontani dai valori effettivi; dette rivalutazioni di carattere monetario possono essere eseguite solo in presenza di appositi provvedimenti legislativi. Ci sono dei criteri ben precisi per eseguire una Rivalutazione Facoltativa:
- I criteri di valutazione non possono essere variati da un esercizio all’altro;
- Le eventuali deroghe ai principi stabiliti dalla legge sono consentite solo in casi eccezionali
- Che cosa sono le Svalutazioni e come si applicano secondo la legge?
È la perdita di valore di carattere fisiologico che l’immobilizzazione subisce nel tempo per effetto delle operazioni imputabili all’attività ordinaria d’impresa e viene regolarmente iscritta in contabilità attraverso la rilevazione delle quote di ammortamento, che tengono conto della vita utile del bene e ripartiscono il costo pluriennale in più esercizi. Se il valore del bene diminuisce a causa di fatti non imputabili alla gestione ordinaria, è necessario ripristinare la veridicità della valutazione attraverso una svalutazione.
I valori che risultano “gonfiati” devono essere ridotti, nel rispetto del principio della prudenza. In generale le svalutazioni riguardano:
- I crediti (compresi nell’attivo circolante).;
- Le attività finanziarie (partecipazioni e titoli che non costituiscono immobilizzazioni;
- Le altre immobilizzazioni.
Il C.c. recita: “Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo d’acquisto diminuito, per quelle ammortizzabili, delle quote di ammortamento sistematicamente determinate, devono essere iscritte a tale minor valore”.
Vengono rilevate nel Bilancio: nel Conto Economico: “B) 10”, al costo storico che, a seconda delle modalità di acquisizione, esprime specificamente:
- Il costo di riacquisto o di riproduzione, in caso di apporto;
- Il costo d’acquisto, in caso di acquisto da terzi;
- Il costo di produzione, in caso di costruzione in economia.
- Che cosa è l’Ammortamento e dove si inserisce?
È il procedimento tecnico – contabile mediante il quale i costi pluriennali vengono ripartiti lungo gli esercizi di vita utile del bene a cui si riferiscono.
Si rileva nel Bilancio: nel Conto Economico: “B) 10”
- Che cosa è l’Ammortamento Sistemico?
Vuol dire a quote costanti; se la durata legale è superiore alla durata di effettiva utilità si deve tener conto solo di quest’ultima.
- Che cosa è l’Ammortamento Ordinario?
Le quote di ammortamento dei beni strumentali, fiscalmente deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, nel primo esercizio devono essere calcolate riducendo alla metà il relativo coefficiente.
- Che cosa è l’Ammortamento Intensivo ?
Sono casi di utilizzo particolarmente intenso del bene.
- Che cosa è l’Ammortamento Anticipato?
Può essere adottato solo nel primo anno di utilizzo, trattasi della misura massima dell’ammortamento ordinario che può essere elevata fino a due volte nel primo esercizio e nei due successivi, indipendentemente dall’intensità di utilizzo del bene3, al solo scopo di abbreviare il periodo di ammortamento con i rispettivi benefici fiscali.
- Che cosa è l’Ammortamento Insufficiente o ridotto?
Come il suo nome lo indica è di utilizzo ridotto rispetto alla media.
L’Ammortamento si contabilizza e si iscrive nel Conto Economico alla voce “B) 10” Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali.
- In che consiste la dismissione dei beni strumentali?
Consiste nella sua estromissione dal processo produttivo aziendale, operazione cui se4gue la demolizione o la cessione del bene abbinata per lo più a una sua sostituzione. Viene rilevato nel Conto Economico. Come una sopravvenienza passiva, se il bene non è stato completamente ammortizzato – nel Bilancio: CE B 14 Oneri diversi di gestione.
- Che cosa è la Plusvalenza Ordinaria e Straordinaria, come si calcola e dove si inserisce in P.D.?
Quando il valore di cessione è superiore al valore contabile (in bilancio: Conto Economico: ordinaria CE A 5 Altri Ricavi e proventi; straordinaria CE E 20 Proventi straordinari); in P.D.: va in Avere. Il suo beneficio fiscale è perché si può rateizzare in un massimo di cinque anni. Il beneficio fiscale vale per l’IRPEG e IRAP. Se è straordinaria, solo vale per l’IRPEG.
- Che cosa è la Minusvalenza Ordinaria o Straordinaria, come si calcola e dome si inserisce in P.D.?
Quando il valore di cessione è inferiore al valore contabile (in bilancio: ordinaria CE B 14 Oneri diversi di gestione; straordinaria CE E 21 Oneri straordinari). In P.D. va in Dare.
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DIRITTO PRIVATO
IMPRESA ED IMPRENDITORE:
L’impresa è trattata nel libro V del codice civile, ed è considerata in riferimento alla figura dell’imprenditore. E’ definita impresa l’organizzazione dei fattori produttivi diretta all’ottenimento di beni o di servizi destinati allo scambio.
Concetto economico di imprenditore è chi ha funzione intermediatrice tra offerta di capitali e domanda di lavoro, beni e servizi. L’imprenditore ha, secondo una prima definizione, una funzione dirigenziale. La definizione di imprenditore nel codice civile (art. 2082 c.c.) è la seguente: imprenditore è chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata, al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. Per esercizio di un’attività economica al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi si deve intendere un comportamento positivo diretto a creare nuova ricchezza e nuova utilità (scopo di lucro o obiettiva economicità), deve essere organizzata, ovvero conseguente all’organizzazione dei fattori produttivi, e deve essere svolta in modo professionale, vale a dire in modo stabile, sistematico anche se non continuativo (può essere stagionale); Deve essere svolta in nome dell’imprenditore, per il mercato e deve essere lecita.
Le imprese si suddividono in base al soggetto, alla dimensione organizzativa o all’oggetto dell’attività svolta.
Rispetto al soggetto:
· + In base alla natura giuridica dei soggetti - Imprese private: persone giuridicamente private;
- Imprese pubbliche: gestite da enti pubblici;
+ In base al numero di soggetti - Imprese individuali: l’imprenditore è costituita da una sola persona fisica;
- Imprese collettive: le società, formate da più persone fisiche;
- Imprese familiari;
Rispetto alle dimensioni organizzative:
· + Impresa propriamente detta (non piccola, ordinaria): L’imprenditore coordina i fattori di produzione, il lavoro necessario
alla produzione è prestato da terzi;
+ Piccola impresa: L’imprenditore fornisce anche il lavoro necessario all’attività
produttiva;
Rispetto all’oggetto dell’attività svolta:
· + Statuto generale dell’imprenditore: Applicabile all’impresa senza ulteriori specificazioni;
+ Impresa commerciale;
+ Impresa agricola;
Il fallimento (r.d.l. 267/1942) è il procedimento giudiziale attraverso il quale la collettività agisce sulla generalità dei beni dell’imprenditore commerciale che si trova in stato di insolvenza, al fine di realizzare un pari trattamento di tutti i creditori, salve le legittime cause di prelazione. I caratteri del fallimento sono:
- Concorsualità: con il concorso di tutti i creditori con esclusione di qualsiasi azione individuale;
- Universalità: l’oggetto del fallimento è la generalità dei beni dell’imprenditore fallito;
I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono:
Soggettivi: Imprenditore cessato o imprenditore defunto;
- Oggettivi: lo stato di insolvenza;
Gli organi preposti al fallimento sono in primo luogo il tribunale fallimentare, che indica il giudice delegato e il curatore, c’è inoltre il comitato dei creditori. Gli effetti del fallimento riguardano la persona del fallito (limitazioni all’esercizio delle libertà personali, stato di incapacità, iscrizione al pubblico registro dei falliti con efficacia costitutiva, alimenti al fallito e alla sua famiglia), e il patrimonio del fallito, con lo spossamento del patrimonio (proprietario dei suoi beni, ma non può disporne e amministrarli).
L’AZIENDA:
L’articolo 2555 del codice civile dà la seguente definizione: l’azienda è costituita dal complesso di beni propri o altrui organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. E’ quindi subito chiarita la differenza tra azienda e impresa:
- I caratteri dell’azienda - Oggettivo: è formata dai beni organizzati dall’imprenditore;
Strumentale: è il mezzo di cui l’imprenditore si serve per raggiungere i propri fini;
- I caratteri dell’impresa - Soggettivo: è l’attività organizzata dall’imprenditore per fissare le combinazioni più idonee
al raggiungimento dei fini prescelti;
Finalistico: il fine che l’impresa si prefigge ne costituisce il presupposto e la giustificazione;
L’organizzazione di un’azienda ha l’effetto di attribuire un carattere unitario ai beni organizzati, in quanto tutti coordinati per raggiungere il medesimo scopo produttivo, oltre che di accrescere la produttività dei beni organizzati determinando un aumento del loro valore.
Una caratteristica importante dell’azienda è la sua circolazione (art. 2556 c.c.), che avviene secondo le formule di circolazione proprie dei singoli beni che la compongono. La circolazione può avvenire tramite cessione (donazione, vendita, permuta o successione per causa di morte) o per trasferimento del godimento dell’azienda (affitto, usufrutto).
Gli effetti della cessione sono il divieto di concorrenza (il divieto di iniziare una nuova impresa che presenti caratteristich01e tali da sviare la clientela dell’azienda ceduta, tale divieto dura perentoriamente 5 anni), la successione dei crediti e dei contratti a prestazioni corrispettive non interamente eseguite ed il trasferimento dei debiti.
LE SOCIETA’:
Le società sono trattate nei capitoli V e VI del libro V del codice civile, l’articolo 2247 ne dà le nozioni fondamentali: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. La società può anche essere considerata un’impresa, in quanto è l’attività di impresa esercitata collettivamente da più persone. Il contratto di società deve avere le seguenti caratteristiche, deve infatti essere: plurilaterale, consensuale, associativo, a titolo oneroso, di durata e tipico (ovvero i soci non possono costituire una società che non rientri tra i tipi previsti e disciplinati dal c.c.).
Le società hanno i seguenti elementi essenziali:
- E’ un soggetto giuridico autonomo distinto dai singoli soci;
- Pluralità di soci;
- Conferimento di beni o servizi da parte dei soci (fondo comune);
- L’esercizio in comune di un’attività economica;
- Un patrimonio autonomo, cioè indipendente dal patrimonio dei soci;
- Lo scopo di dividere gli utili in senso lato;
Ricordiamo la definizione di personalità giuridica, ovvero: la persona giuridica è l’unità risultante da una pluralità di persone fisiche oppure da un complesso di beni. E’ un soggetto artificiale
Le società possono avere o non avere una personalità giuridica:
· Società dotate di personalità giuridiche (società di capitali): Godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, ovvero il
patrimonio appartiene alla società, i rapporti di debito e di credito fanno capo alla società;
· Società prive di personalità giuridiche (società di persone): Sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale imperfetta, in quanto il patrimonio appartiene ai soci, e i rapporti sociali fanno capo ai soci pur conservando il patrimonio della società una propria indipendenza;
I soci delle società di persone hanno responsabilità illimitata e solidale, il potere di amministrazione inerisce direttamente con la qualità di socio, la quale qualità e intrasformabile, la funzione economico-sociale è la produzione e distribuzione non di serie.
Invece i soci delle società di capitali godono di responsabilità limitata, il potere amministrativo è dissociato dalla qualità di socio, la quale è liberamente trasferibile. La funzione economico-sociale di questa società è la produzione e distribuzione di serie e di massa.
LE SOCIETA’ DI PERSONE:
Le norme del codice civile sulla società semplice (art. 2247 c.c.) costituiscono la normativa generale delle società di persone, che non sono applicabili ad altre società di persone.
La società semplice è la società di persone nella quale i soci conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica non commerciale allo scopo di dividerne gli utili.
Le caratteristiche sono le seguenti:
- L’oggetto è costituito da un’attività non commerciale (es. agricola);
- Non si richiede una speciale forma per la sua costituzione, a meno che i conferimenti siano costituiti da beni immobili;
- Non è iscritta nel pubblico registro delle imprese;
- E’ priva di personalità giuridica;
- I conferimenti sono fissati nell’atto costitutivo, in mancanza i soci devono conferire in parti uguali quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale;
- E’ dotata di autonomia imperfetta;
L’amministrazione si intende disgiuntiva se non altrimenti specificato, può essere altrimenti congiuntiva o di tipi intermedi.
Disgiuntiva: ogni socio è amministratore, può portare a termine operazioni che riguardano la società senza interpellare gli altri soci, i quali però possono opporsi prima che questa venga portata a termine. In questo caso si richiede la maggioranza dei voti favorevoli.
Congiuntiva: se la totalità dei soci deve approvare una qualsiasi operazione sociale.
E’ ammesso attribuire la rappresentanza solo ad alcuni degli amministratori, i soci non amministratori hanno però il diritto di controllo sull’attività dei soci amministratori, attraverso il diritto di informazione.
La ripartizione degli utili e delle perdite avviene secondo quanto è stabilito nell’atto costitutivo, o altrimenti in proporzione alle relative quote, che se non determinate si presumono uguali. Le quote dei soci d’opera sono fissate dai giudici (socio d’opera: socio che presta alla società la propria opera). L’unico divieto nella carta costitutiva è la presenza di patti leonini, ovvero patti che escludono particolari soci dalla suddivisione di utili o perdite.
La società in nome collettivo (s.n.c) è quella nella quale tutti i soci assumono una responsabilità solidale, illimitata e sussidiaria per le obbligazioni sociali, responsabilità che non può essere esclusa da patti contrari. (art. 2291 c.c.)
I caratteri di una società in nome collettivo sono basati sulla responsabilità illimitata e solidale e sullo spirito di iniziativa e capacità di organizzazione. La società è priva di personalità giuridica, e può essere costituita anche come non svolgente attività commerciali.
Deve essere costituita attraverso atto costitutivo, come atto pubblico o come atto scritto con firme autenticate. La società in nome collettivo è iscritta nel pubblico registro delle imprese.
In caso di mancata iscrizione al registro l’impresa si dice irregolare, nei rapporti con terzi si applicano le norme sulla società semplice, nei rapporti interni si applicano le norme della s.n.c.
La ragione sociale è il nome stesso della società, costituito dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale. L’amministrazione e la rappresentanza spettano ai soci indicati nell’atto costitutivo, in mancanza a tutti i soci disgiuntamente. Il capitale sociale risulta dalla somma si tutti i conferimenti dei soci, escluso il valore delle prestazioni personali. Costituisce la garanzia prima per i creditori, che solo in secondo luogo possono agire sul patrimonio personale dei singoli soci.
La società in accomandita semplice (s.a.s.) è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci, i soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali ed i soci accomandanti che rispondo limitatamente al loro proprio conferimento. (art. 2313 c.c.)
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni, la società è costituita per l’esercizio di attività commerciali e non. In mancanza di norme specifiche si applicano quelle previste per la s.n.c., purché compatibili con la sua particolare struttura.
La ragione sociale è il nome, che deve contenere il nome di almeno un socio accomandatario con l’indicazione di “società per in accomandita semplice”, in caso nel nome venga incluso quello di un accomandante fa assumere a questi una responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali.
L’amministrazione spetta esclusivamente agli accomandatari, la nomina o la revoca di uno di questi richiede l’adesione unanime di tutti gli accomandatari, e un numero di soci accomandanti tale da coprire almeno la metà del capitale da essi costituito.
LE SOCIETA’ DI CAPITALI:
La società per azioni (s.p.a.) è una società di capitale in cui per le obbligazioni sociali, risponde esclusivamente il capitale della società, essendo la responsabilità dei soci limitata a quanto conferito. Il capitale sociale è rappresentato da azioni.
I caratteri principali della s.p.a. sono:
- Limitata responsabilità dei soci che induce più facilmente il pubblico a partecipare a questi tipo di società. Tale principio non opera nel caso dell’unico azionista;
- Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni, quindi: + Per le obbligazioni sociali risponde solo
il capitale della società;
+ Il mutamento delle persone dei soci è irrilevante per i creditori sociali;
+ Per modificare il capitale sociale occorre deliberare una modificazione dell’atto costitutivo;
- E’ una persona giuridica in quanto: + Il patrimonio sociale appartiene alla società;
+ I rapporti scaturenti dalla gestione sociale fanno capo alla società;
Il principio maggioritario riguarda la democraticità, la s.p.a. è teoricamente una società a base democratica; In pratica , sulla moltitudine dei piccoli azionisti, prevalgono gruppi di controllo con maggioranza relativa.
La costituzione della società per azioni riguarda l’atto costitutivo (che riguarda l’esistenza della società) e lo statuto (che riguarda l’ordinamento interno e le regole di funzionamento).
L’atto costitutivo deve essere un atto pubblico, e deve contenere:
- Le generalità dei soci e il numero di azioni sottoscritte;
- La denominazione sociale (formata in qualunque modo);
- La sede sociale e le sedi secondarie;
- L’oggetto sociale;
- L’ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- Il valore nominale ed il numero delle azioni;
- Il valore dei crediti ed i beni conferiti in natura;
- Le norme relative alla ripartizione degli utili;
- La partecipazione agli utili accordata ai promotori e ai soci fondatori;
- Il numero degli amministratori ed i loro poteri;
- Il numero dei componenti del collegio sindacale;
- La durata della società;
Il capitale sociale iniziale non deve essere inferiore ai 200.000.000 e deve essere interamente sottoscritto.
Nella società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente alle obbligazioni sociali, ed i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritto. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
I caratteri generali sono quelli che seguono:
- E’ una società di capitali, quindi dotata di personalità giuridica;
- E’ una s.p.a. caratterizzata dalla presenza di due tipi di soci;
- Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni;
- Ha norme specifiche, ma possono anche essere applicate, in quanto compatibili, le norme relative alle s.p.a.;
Le particolarità sono costituite dalla denominazione sociale (deve contenere il nome di almeno un accomandatario, oltre l’indicazione di s.a.p.a.) e dall’amministrazione (attribuita di diritto ai soci accomandatari).
La società a responsabilità limitata (s.r.l.) è la società nella quale per le obbligazioni assunte risponde esclusivamente il capitale sociale e quindi i soci assumono una responsabilità limitata al loro conferimento. Il capitale sociale è diviso in quote.
L’intento legislativo nel momento della creazione di queste società era permettere la creazione di società di modesto capitale, nelle quali i soci assumano responsabilità limitata.
I caratteri principali della s.r.l. sono:
- E’ una società di capitali, ha quindi una personalità giuridica;
- E’ una società per quote (non possono essere rappresentate da azioni);
- Non può emettere obbligazioni;
Sono applicabili in gran parte le norme della s.p.a., la denominazione sociale può essere liberamente formata contenendo l’indicazione s.r.l.
ECONOMIA AZIENDALE
DI COSA SI OCCUPA L’ECONOMIA AZIENDALE:
L’economia aziendale non si occupa di tecnologia che è l’insieme delle conoscenze nel campo della produzione, ne di innovazione, cioè gli interventi atti a migliorare la tecnologia ed i processi produttivi. Si occupa bensì di organizzazione, gestione e rilevazione. L’organizzazione che è il coordinamento razionale di energie e risorse, la gestione che è il complesso di azioni svolte per il raggiungimento dei fini dell’attività e la rilevazione, che è la raccolta di utili per l’organizzazione e la gestione.
L’ATTIVITA’ ECONOMICA:
Bisogni: sensazioni causate dalla necessità da disporre di mezzi adeguati al raggiungimento di determinati fini.
Beni: cose (o animali) che per natura o in seguito a trasformazioni sono idonee a soddisfare i bisogni.
Servizi: attività che vengono pensate ed organizzate sempre per soddisfare i bisogni.
Con beni e servizi parliamo di risorse.
L’economia politica nasce dalla necessità di contenere l’ovvia conflittualità che nasce dalla scarsità delle risorse, rispondendo alle domande:
- Quali beni produrre?
- Come produrli?
- Per chi produrli?
L’attività economica delle imprese si distacca un pò dall’economia politica, in quanto non segue le domande precedentemente poste, bensì l’attività economica è l’attività che l’impresa svolge per produrre ricchezza o, almeno, dare alla fine del processo produttivo, una ricchezza pari alla somma delle risorse impiegate.
Un altro concetto fondamentale è quello di moneta, la moneta è una merce convenzionale creata per essere un mezzo di pagamento sicuro e generale.
La produzione trova la base nel processo produttivo. Un processo produttivo è l’insieme delle attività svolte per ottenere un bene o un servizio. Esso può avere luogo in tre settori, detti primario, secondario e terziario:
- Primario: agricoltura, allevamento, pesca...
- Secondario: industria di trasformazione (compresa quella mineraria)...
- Terziario: commercio, turismo, telecomunicazioni, assicurazioni...
L’output sono i prodotti finiti, realizzati attraverso un processo produttivo.
L’input sono i fattori produttivi, ovvero le risorse impiegate nel processo produttivi, e si dividono in terre e risorse naturali, lavoro e capitale (fisso se partecipa più volte al processo produttivo, circolante se consumati durante il processo lavorativo).
La produttività è data dal numero totale di prodotti diviso per l’unità di misura del fattore.
La produzione totale è la somma di tutti i prodotti realizzati.
Il costo è ciò a cui bisogna rinunciare per ottenere qualcos’altro.
Il processo di produttività trasforma le materie prime, e da loro un’utilità, ovvero la capacità di soddisfare un bisogno.
Non è scontato che un certo bene o un servizio sia prodotto nel luogo e nel momento in cui il soggetto ne ha bisogno.
La distribuzione è appunto il processo che consente di rendere accessibili i beni ed i servizi.
Lo scambio è il trasferimento di beni o servizi da un soggetto ad un altro in cambio di altri beni, di altri servizi, o di moneta.
Il mercato è il luogo fisico dove avvengono gli scambi, ma anche l’insieme ideale delle contrattazioni svolte su un certo territorio o riguardanti una certa categoria di beni.
Chi si presenta sul mercato per vendere i proprio prodotto forma l’offerta, mentre quanti vogliono acquistare un bene o un servizio formano la domanda.
La ricchezza ha un momento statico ed un momento dinamico, il momento statico è dato dal patrimonio, il momento dinamico è dato dal reddito
L’accumulazione è il processo di risparmio di una parte della ricchezza prodotta allo scopo di reimpiegarla per aumentare la quantità di beni producibili.
I soggetti dell’attività economica sono lo stato, le famiglie, le imprese ed il resto del mondo.
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Fine articolo Economia finanza tutto di tutto
Le operazioni di gestione
Operazioni aziendali
Per costituire una azienda, la prima operazione da compiere è quella di reperire le risorse monetarie richieste dal tipo di attività prescelta.
I mezzi monetari vengono utilizzati per procurarsi tutti i fattori indispensabili alla produzione. Una volta terminato il processo produttivo, il risultato che si ottiene è destinato allo scambio sul mercato contro il pagamento dei prezzi di vendita.
La gestione rappresenta il secondo momento dell'amministrazione economica dell'azienda ed è fortemente legata all'organizzazione.
La gestione può essere definita come il complesso delle operazioni compiute dalle persone sui beni in funzione del raggiungimento delle finalità aziendali
Le operazioni principali
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Finanziamento: sono le operazioni con cui la azienda si procura le risorse monetarie da impiegare nella propria attività.
I finanziamenti possono essere:
-Capitale proprio: provengono da coloro che hanno la proprietà della azienda e si assumono il rischio di gestione. Se la azienda è individuale il finanziatore è il proprietario, se è collettiva i finanziatori sono i soci.
-Capitali di terzi: provengono da coloro che concedono un prestito all'azienda in cambio di un compenso detto interesse.
Le operazioni di investimento sono quelle in cui all'azienda utilizza i capitali per l'acquisizione di fattori produttivi necessari allo svolgimento della sua attività.
L'azienda si procura beni e servizi dai fornitori e prestazioni di lavoro dal personale dipendente. I fattori produttivi vengono impiegati nel processo produttivo ottenendo prodotti e servizi da destinare alla vendita.
Il pagamento dei fattori produttivi non sempre avviene immediatamente, ma può essere dilazionato con il sorgere di un debito della azienda nei confronti del fornitore.
I fattori produttivi
-Beni strumentali: sono quei beni che partecipano a più processi produttivi dell'azienda.
-Beni destinati al consumo o alla vendita: sono quei beni che partecipano ad un unico processo produttivo dell'azienda e possono essere destinati al consumo oppure alla vendita.
-Servizi: sono prestazioni di vario tipo fornite sia da altre aziende, sia da collaboratori autonomi.
-Energie di lavoro: sono le prestazioni fornite dal personale dipendente.
La trasformazione
Le operazioni di trasformazione tecnico-economica sono quelle con cui l'azienda combina i fattori produttivi in modo da ottenere prodotti finiti, merci o servizi da destinare alla vendita.
Lo scambio
Le operazioni di scambio sono quelle con cui l'azienda procede alla vendita del risultato della trasformazione, che da luogo a un'entrata di denaro.
Le vendite non comportano sempre un'entrata immediata di denaro, ma possono avere un regolamento monetario differito, con il sorgere di un credito.
Le operazioni di gestione
Le operazioni di gestione possono essere classificate in:
fatti esterni di gestione , sono le operazioni che collegano l'impresa con altri soggetti economici operativi sui mercati di approvvigionamento e sui mercati di sbocco; fatti interni di gestione, sono le operazioni che si svolgono all'interno dell'impresa e si identificano con i processi di trasformazione economico-tecnica.
Il patrimonio aziendale
Il patrimonio aziendale è il complesso dei beni e dei finanziamenti a disposizione della azienda in un dato momento per il raggiungimento dei propri obiettivi.
Il patrimonio aziendale può essere studiato sotto due aspetti.
-qualitativo, che esamina la natura e le caratteristiche dei vari elementi che lo compongono,sia dal lato degli impieghi sia da quello dei finanziamenti;
-quantitativo, che cerca di stabilirne il valore.
Gli impieghi
Gli impieghi si distinguono tra: immobilizzazioni e disponibilità.
-immobilizzazioni: vi appartengono quegli elementi del patrimonio che permangono nell'azienda per periodi medio-lunghi e che partecipano a più processi produttivi;
-disponibilità: vi appartengono quegli elementi del patrimonio che permangono nell'azienda per periodi brevi, in quanto esauricono la loro utilità in un solo processo produttivo.
Gli impieghi si distinguono anche:
-impieghi facilmente liquidabili: sono quegli elementi trasformabili in moneta senza causare perdite
all'azienda;
-impieghi difficilmente liquidabili: sono quegli elementi difficilmente liquidabili o che possono essere ceduti dopo un certo periodo di tempo o causando perdite all' impresa.
Le immobilizzazioni si distinguono in:
-immobilizzazioni materiali sono i beni strumentali aventi una consistenza fisica;
-immobilizzazioni immateriali soni gli investimenti privi di una materialità fisica. Appartengono a questa categoria i marchi, i brevetti, i costi di impianto e di ampliamento, i diritti di concessione, l'
avviamento;
-immobilizzazioni finanziarie ne fanno parte i crediti dell'azienda o le partecipazioni in altre aziende.
Le disponibilità si distinguono in:
-disponibilità economiche sono le scorte di beni come le materie prime, i semilavorati e i prodotti
finiti
-disponibilità finanziarie sono i crediti e i titoli con scadenza a breve termine
-disponibilità liquide sono il denaro in cassa, i depositi bancari e postali, gli assegni circolari.
Il patrimonio si distingue in:
-patrimonio principale sono tutti gli elementi utilizzati nella gestione dell'azienda;
-patrimonio accessorio sono gli elementi non strettamente legati all'attività dell'azienda.
I finanziamenti
I finanziamenti possono provenire da:
-finanziamenti di capitale proprio comprendono: conferimenti in denaro o in natura eseguite dall'imprenditore individuale o dai soci in sede di costituzione dell'azienda o durante la sua gestione.
-gli utili realizzati con la gestione non prelevati da titolare o non distribuiti ai soci, e quindi permangono nell'azienda.
-finanziamenti di capitale di terzi: a seconda della scadenza i finanziamenti ricevuti da terzi si suddividono in:
-debiti a breve termine: hanno una scadenza non superiore ai 12 mesi.
-debiti a medio termine: hanno una scadenza superiore ai 12 mesi ma inferiore ai 5 anni.
-debiti a lungo termine: hanno una scadenza superiore ai 5 anni.
I finanziamenti di capitali di terzi si distinguono in:
-debiti di regolamento, (fornitori di merci o servizi ) gli interessi sono impliciti
-debiti di finanziamento (banche,istituti finanziari,ecc.) gli interessi sono espliciti




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Fine articolo Economia finanza tutto di tutto
Amministrazione del personale
- Compiti
- Liquidazione delle retribuzioni
- Rapporti con gli Entri Previdenziali
- Rapporti con l’amministrazione del personale
- Tenuta dei registri obbligatori (contabilità del personale)
- La retribuzione
È il compenso che spetta al lavoratore. Può essere:
- A tempo (commisurato al n° di ore)
- A cottimo (commisurato alla quantità prodotta)
- A provvigione (in base ai contratti conclusi)
Elementi della retribuzione:
- Minimo tabellare (paga base)
- Scatti di anzianità
- Elementi accessori:
- Premio di produzione (tutti i dipendenti)
- Superminimo (premio individuale)
- Indennità
- Benefici collaterali (fringe benefit à viaggio premio, assicurazione, cellulare)
- Compenso per lavoro straordinario
- Mensilità aggiuntive (tredicesima)
- Rapporti con l’INPS à Ente Pubblico che gestisce la maggior parte delle assicurazioni sociali
obbligatorie dei lavoratori dipendenti
- Erogazione delle pensioni
- Cassa integrazione guadagni
- Indennità di disoccupazione
- Indennità di malattia
- Indennità di maternità
- Cassa unica assegni familiari
I contributi a favore dell’INPS vengono calcolati applicando delle aliquote percentuali sulle retribuzioni lorde dei dipendenti (TAB. 1)
NB: INAIL = Istituto Nazionale Assicurazioni obbligatorie contro i rischi di Infortuni sul Lavoro
- La compilazione del foglio paga
Ai fini della compilazione della busta paga dobbiamo considerare:
- Gli assegni per il nucleo familiare (TAB. 2)
- Contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti, calcolati su una base imponibile pari alla somma di tutti gli elementi della retribuzione mensile (TAB. 1)
- Ritenuta fiscale sulle retribuzioni (TAB. 3, 4, 5)
L’IRPEF è un’imposta personale progressiva per scaglioni che si applica sul reddito complessivo delle persone fisiche. Il datore di lavoro opera come sostituto d’imposta.
La gestione delle imprese industriali
La gestione è il sistema unitario di operazioni tra loro coordinate, poste in essere per il raggiungimento delle finalità perseguite dal soggetto aziendale.
Obbiettivo dell’impresa privata è la redditività, cioè generare ricchezza nel tempo mantenendo una equilibrata situazione finanziaria.
L’impresa industriale raggiunge tale obiettivo, compiendo alcuni processi particolari, che sono:
- processi di finanziamento, con il quale l’impresa ottiene mezzi necessari allo svolgimento della propria attività dall’imprenditore o dai soci o da terzi finanziatori
- processi di investimento, con i quali i mezzi di cui sopra vengono utilizzati per l’acquisizione dei fattori produttivi, quali beni strumentali, materie prime, lavoro, fonti di energia, servizi;
- processi di trasformazione economica tecnica, con i quali i fattori produttivi sono fra loro variamente combinati per l’ottenimento di prodotti finiti, sottoprodotti, ecc.
- processi di disinvestimento, cioè di recupero finanziario dei mezzi impiegati, attraverso la vendita e terze economie dei risultati della produzione.
I processi di finanziamento, investimento e disinvestimento sono fatti di gestione esterna, in quanto pongono l’azienda in contatto con terzi (attraverso atti di scambio);
I processi di trasformazione economica-tecnica, invece, sono fatti di gestione interna, in quanto comprendono i passaggi delle materie prime dai magazzini al reparti di lavorazione, ecc.
Le scelte relative alla produzione devo essere attuate in modo da raggiungere con efficienza gli obbiettivi ad essa assegnati. Esse riguardano:
- le dimensioni della capacità produttiva;
- il frazionamento della capacità produttiva;
- l’elasticità e la flessibilità;
- l’automazione.
L’efficienza di un processo produttivo è data dal rapporto fra i costi sostenuti per le risorse impiegate (input) e la quantità dei prodotti ottenuti (output).
La capacità produttiva globale è data dal volume di produzione o di servizi produttivi ottenibile in un dato periodo di temo ed è il risultato della coordinazione delle capacità produttive dei singoli impianti e macchinari che partecipano al processo produttivo.
Oltre alla domanda di mercato che l’azienda intende soddisfare, sia in termini di gamma sia quanto volumi di prodotti, sulle dimensioni della capacità produttiva influiscono anche:
- la stagionalità delle vendite: se le vendite sono concentrate in determinati periodi dell’anno.
- La politica “Make or Buy”: spesso l’impresa è posta di fronte alla scelta fra produrre determinati beni (make) o acquistarli all’esterno (buy).
Il frazionamento della capacità produttiva consente di raggiungere i seguenti obiettivi fondamentali:
- Elasticità e flessibilità della produzione;
- Riduzione dei costi di trasporto e di distribuzione.
Per flessibilità del sistema produttivo si intende la capacità di far fronte in tempo rapidi e con costi contenuti, a rilevanti variazioni nella composizione dei prodotti oppure la capacità di introdurre, sempre in tempi brevi e con costi tollerabili, prodotti nuovi.
Essa si può raggiungere attraverso l’impiego di manodopera altamente qualificata e con l’automazione della produzione.
Per elasticità del sistema produttivo s’intende l’attitudine a variare rapidamente e con costi tollerabili il volume di produzione di alcuni o di tutti i prodotti in relazione alle mutate esigenze del mercato. Un sistema è tanto più elastico quanto più è frazionata la capacità produttiva e quanto più è basso il livello di integrazione verticale.
L’introduzione dell’automazione dei processi produttivi ha acconsentito la progressiva sostituzione delle macchine all’uomo. L’adozione di sistemi di automazione flessibili, cioè in grado di compiere lavorazioni diverse su uno stesso tipo di prodotto, consente alla produzione di raggiungere i seguenti obiettivi:
- Ampliare la gamba dei prodotti potenzialmente realizzabili;
- Variare rapidamente ed economicamente i rapporti quantitativi nel mix di produzione;
- Ottenere prodotti con un livello quantitativo più alto;
- Adattare il prodotto a particolare
La funzione di approvvigionamento svolge un complesso di attività aventi lo scopo di razionalizzare l’acquisizione dei fattori produttivi sul mercato, assumendo – in termini di quantità di qualità, di luoghi e di tempi – la disponibilità dei beni e dei servizi necessari per lo svolgimento dell’attività aziendale.
La programmazione e la gestione dei flussi di materiali dovranno essere coerenti con le scelte della produzione, nel rispetto delle decisioni riguardanti la politica delle scorte con l’obiettivo di rendere minimi i costi connessi agli approvvigionamenti.
Nell’ambito delle scelte relative agli approvvigionamenti possiamo distinguere:
- politica di decentramento produttivo
- le scelte relative: ai materiali; alle fonti di approvvigionamento; ai rapporti con i fornitori.
L’azienda adotta una politica di decentramento produttivo (outsourcing) quando affida a fornitori esterni l’esecuzione di talune fasi del processo produttivo o la prestazione di taluni servizi di scarsa rilevanza strategica. (servizio mensa, manutenzione, ecc.)
Il processo decisionale si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
- scelta delle attività da affidare a terzi;
- ricerca sul mercato di un’impresa in grado di fornire il servizio;
- verifica dell’esperienza del fornitore (in base all’esperienza, reputazione, ecc.);
- analisi costi-benefici;
- verifica della compatibilità della scelta con la strategia globale dell’azienda;
- decisione, ossia scelta fra soluzione interna e “outsourcing”.
Le scelte relative ai materiali da immettere nel processo produttivo sono definite distinguendo i materiali stessi in relazione ai seguenti due criteri:
- il rischio di approvvigionamento;
- l’incidenza sul risultato economico d’impresa.
Sulla misura del rischio di approvvigionamento incidono vari fattori, quali:
- la disponibilità dei materiali sul mercato;
- la possibilità di sostituzione dei materiali;
- la concentrazione degli acquisti presso uno o pochi fornitori;
- il potere contrattuale dei fornitori.
Per valutare l’incidenza dei materiali sul risultato economico occorre considerare non solo il prezzo praticato dal fornitore, ma anche i costi di trasporto, magazzinaggio, di imballo, ecc.
La politica delle fonti di approvvigionamento può essere orientata a:
- concentrare gli acquisti presso un unico fornitore, ottenendo costi prezzi più bassi in relazione agli elevati volumi acquistati;
- differenziare il rischio di approvvigionamento aumentando il numero dei fornitori.
La gestione comprende varie aree o settori di operazioni, cioè:
- la gestione caratteristica;
- la gestione finanziaria;
- la gestione patrimoniale;
- la gestione fiscale.
Aspetti fondamentali sono:
- l’aspetto finanziario, che riflette le variazioni provocate dalle operazioni di gestione nei valori finanziari, ossia nelle disponibilità liquide e nei crediti e nei debiti di ogni tipo;
- l’aspetto economico, che riguarda la formazione del capitale proprio e le successive variazioni che esso subisce per effetto di variazione di capitale (nuovi apporti, rimborsi), oppure del processo di formazione del reddito (costi e ricavi).
La gestione caratteristica comprende le operazioni relative ai processi di acquisizione dei fattori produttivi, di trasformazione economico tecnica e di amministrazione, nonché quelle relative ai processi di vendita dei prodotti ottenuti.
La differenza fra ricavi e costi relativi alla gestione caratteristica consente di determinare il risultato lordo operativo, che indica il contributo della gestione caratteristica alla formazione del reddito d’esercizio.
La gestione finanziaria è formata dalle operazioni di negoziazione, remunerazione e rimborso dei finanziamenti ottenuti, nonché da quelle con cui si investono in attività finanziarie le eventuali “liquidità” temporaneamente disponibili.
La gestione finanziaria partecipa alla formazione del reddito aziendale attraverso i seguenti costi (Oneri finanziari) e ricavi (Lucri finanziari), che sono: interessi passivi, sconti passivi e oneri finanziari diversi, interessi attivi, sconti attivi e proventi finanziari diversi, ecc.
La gestione patrimoniale comprende l’insieme delle operazioni di investimento, di amministrazione e di disinvestimento dei beni estranei alla gestione caratteristica e capaci di produrre redditi sufficientemente autonomi rispetto a quelli generati dalla attività tipica dell’azienda.
La gestione patrimoniale partecipa alla formazione del reddito attraverso i seguenti oneri e proventi:
Oneri |
Proventi |
|
|
La gestione fiscale è costituita dalle operazioni relative alle imposte sul reddito e dalle scelte operate in relazione alle norme che disciplinano la tassazione del reddito d’impresa.
Le altre imposte sono da includere nei costi di gestione caratteristica oppure nei costi della gestione patrimoniale.
ELEMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO
1) Nozioni generali: i tributi
L'attività degli Enti pubblici, volta al soddisfacimento degli interessi generali della collettività, è finanziata con delle risorse chiamate entrate. Le entrate possono essere:
a) originarie, quando derivano da attività economiche condotte dagli enti pubblici nello stesso regime privatistico dei privati (è il caso delle imprese pubbliche).Tali entrate possono chiamarsi anche extratributarie, proprio perché non constano di tributi;
b) derivate, quando derivano dal prelievo fiscale, per il potere di imperio (potere impositivo) degli enti della P.A.. Tali entrate possono definirsi anche tributarie, perché consistono in tributi.
Le entrate tributarie comprendono prevalentemente le imposte e le tasse. L'imposta è un prelievo coattivo di ricchezza, che permette allo Stato di fare fronte ai servizi di carattere generale (es.: di imposta: l'I.R.P.E.F.).
La tassa è, invece, il corrispettivo di un servizio pubblico specifico, individualizzabile e divisibile, pagato solo da chi usufruisce del servizio. Poiché è generalmente inferiore al costo del servizio, la differenza è coperta dalle imposte (es. di tasse: quelle scolastiche).
2) Le imposte: generalità
Le imposte possono essere:
a) dirette, se colpiscono la ricchezza quando viene prodotta, indipendentemente dal fatto che essa venga o non venga spesa (es.: imposta sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, imposta sulla rendita -o sul prezzo di vendita- di un fabbricato);
b) indirette, se colpiscono i consumi, quindi il manifestarsi della ricchezza, nel momento in cui essa viene in pratica spesa o trasferita.
Sono esempi del primo tipo: l'IRPEF, l'IRPEG (modificata dalla D.I.T.), e l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive, sostitutiva dell'IClAP e dell'ILOR). -
Sono esempi del secondo tipo: l'I.V.A., l'INVIM (che perorai 2003 scomparirà), le imposte catastali/sulle successioni e donazioni, di registro/di fabbricazione, sugli spettacoli, sulle pubblicità ecc.
3) Le imposte dirette
A)L'IRPEF
L'IRPEF è un'imposta generale, personale, progressiva.
• generale, perché colpisce il reddito complessivo, cioè la somma di tutti i redditi di tutte le persone fisiche (tranne quelli soggetti a tassazione separata);
• personale, perché tiene conto delle condizioni personali e familiari del contribuente, quindi gli permette la deduzione di alcuni oneri dalla base imponibile (es.: per le tasse scolastiche proprie o dei figli, per le spese sanitarie, ecc.) e l'applicazione di alcune detrazioni dall'imposta (es.: per familiari a carico, o, come previsto a partire dal 2000, per il canone di locazione di contratti convenzionali' fino a un certo, ammontare e secondo il reddito annuo complessivo, ecc.).
- progressiva, perché cresce in maniera più che proporzionale al reddito, secondo il combinato disposto costituzionale degli artt.53 e 3, co.2° , che tendono a realizzare {'eguaglianza sostanziale dei cittadini.
Dal 1/1/98 sono state introdotte modifiche alle aliquote IRPEF, per compensare gli effetti che (viceversa) si avrebbero come conseguenza dell'introduzione dell'IRAP e della cancellazione di diverse altre imposte (tassa sulla Partita IVA, ICIAP, ILOR) e dei contributi sanitari. In sintesi:
- vi sono solo 5 (non più 7) scaglioni di reddito;
- L'aliquota minima (fino a max 15 mil.) è del 19 %, comprensiva dell'Addizionale Regionale dello 0,5 %;
- L'aliquota massima (60 - 135 mil.) è del 40 %;, comprensiva dell'Addizionale Regionale dello 0,5 %;
- L'aliquota finale è del 46 %, comprensiva dell'Addizionale Regionale dello 0,5 %;
- Cambia la struttura delle detrazioni ( per reddito da lavoro dipendente, per carico familiare ecc.)
B)L'IRPEG
E' un'imposta proporzionale che colpisce tutti i redditi delle persone giuridiche e dei soggetti assimilabili.
Nonostante il (principio di cui all'art.53 Cosi, 11RPEG è un'imposta proporzionale perché un'imposta progressiva avrebbe colpito esageratamente le società più grosse, deprimendone gli investimenti o inducendole al frazionamento in molte società più piccole, che perciò avrebbero reso meno introiti alle casse dello Stato e avrebbero nel contempo reso più difficoltoso il controllo da parte del Fisco.
Essa è stata completamente modificata dalla D.I.T. ( Dual Income Tax ) sui redditi d'impresa, allo scopo di dare trasparenza ai mercati, favorire i risparmi delle imprese medio-piccole, stimolare da parte dei privati gli investimenti produttivi rispetto a quelli in titoli a reddito fisso.
Infatti, con la DIT, una parte dell'utile di esercizio è tassata (soltanto) con l'aliquota ridotta del 19 %, la rimanente parte con aliquota normale (attualmente pari al 37%).
C) L'IRAP
- L'Imposta regionale sulle attività produttive è entrata in vigore dal 1/1/98 ed è applicata a tutti coloro che esercitano un'attività organizzata per la produzione di beni e servizi, come imprese, ^lavoratori autonomi ecc.. — E' un'imposta
- proporzionale con aliquota attualmente pari al 4,25% su tutto il .territorio .nazionale (ma vi sono aliquote diverse riguardo al settore agricolo e bancario assicurativo);
- reale perché non tiene conto delle condizioni soggettive del contribuente. Obiettivi di questa nuova imposta sono:
- attribuire alle Regioni maggiore autonomia finanziaria (ex art.119 Cost);
- combattere l'elusione fiscale, cioè la condotta (chiamata "reazione passiva del contribuente verso l'imposta) con cui il contribuente evita di creare (o riduce) la materia imponibile allo scopo di pagare meno imposte;
Con l'introduzione dell'IRAP spariscono:
- l'ILOR;
- l'ICIAP;
- l'imposta patrimoniale sulle imprese;
- la tassa sulla Partita I.V.A
- i contributi sanitari e la tessa sulla salute.
D) L'I.C.I
L'I.C.I. è una delle principali fonti di entrata per i Comuni, introdotta per consentire loro di far fronte al fabbisogno finanziario in sede locale.
E' un tributo locale riscosso dai Comuni, direttamente oppure indirettamente (per mezzo di società concessionarie del servizio di esazione - come la CONRIT a Torino - ).
Dal 1/1/98 è stato applicato l'aumento della Rendita Catastale (RC) dei fabbricati (+ 5%) e della rendita dominicale dei terroni (4- 25 % ).
Peraltro, è pure aumentata la detrazione per l'abitazione principale da 180.000 a 200.000 lire.
4) Le imposte indirette
A) IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (DPR 637/72 e succ. modif.)
Tale imposta si applica al trasferimento di beni e diritti agli eredi e legatari (nelle successioni "mortis causa") e ai donatari (nelle donazioni).
Essa trova giustificazione nella considerazione che i beneficiari di atti a titolo gratuito (eredi, legatari e donatari) si avvantaggiano di ricchezze per la cui formazione non hanno sopportato, come chi le ha prodotte, sacrifici. Perciò l'imposta ha lo scopo di fare tornare in società, a disposizione della collettività, una parte dì quella ricchezza.
Sì calcola sul valore globale dell'asse ereditario netto nelle successioni, e sul valore complessivo netto dei beni e diritti donati nelle donazioni.
La procedura comprende le seguenti fasi:
1) dichiarazione di successione entro 6 mesi dalla data di apertura della successione (anche per
raccomandata), da parte degli eredi o d'ufficio;
2) determinazione dell'imposta da parte dell'Ufficio Registro competente entro i 2 mesi successivi e comunicazione al contribuente;
3) pagamento dell'imposta da parte del contribuente (di regola) entro 30 qq dalla comunicazione;
4) proroga del termine di pagamento (max 60 gg.) più sanzioni pecuniarie in caso di mancato pagamento.
Per l'accertamento del valore di terreni e fabbricati vige il sistema catastale di accertamento del valore degli immobili.
B) IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI
IMPOSTA DI REGISTRO- II DPR 131/86 prevede:
- atti soggetti a registrazione
1a - in termine fisso (cioè entro 20 gg al massimo dalla data dell'atto). Es. : vendite di beni immobili, fideiussioni, locazioni di immobili (tutte, dal 1/1/1998) ecc.
1b - solo in caso d'uso (es. "quietanze di scritture private non autenticate; scritture
private non autenticate di contratti di comodato di beni mobili).
2) atti volontariamente presentati per la registrazione, cioè atti che liberamente possono
essere sottoposti a registrazione da chi ha interesse ad attribuirvi una data certa (c.d.
funzione certificatoria ).
La registrazione, fatta dall'Ufficio del Registro competente previo pagamento dell'imposta dallo stesso liquidata (cioè accertata), è prova documentale ex art 2704 c.c.,
cioè attribuisce agli atti giuridici data certa di fronte ai terzi.
Per la registrazione occorre:
• un originale e una fotocopia dell'atto da registrare;
• marche da bollo da L.20.000, da applicare su originali e copie, ogni 4 facciate;
• modulistica dell'Ufficio (da compilare).
IMPOSTE IPOTECARIE- II DPR 635/1972 prevede il pagamento delle imposte ipotecarie o in modo proporzionale(2%) o fisso (L250.000), a seconda che sull'atto non si applichi o si applichi l'IVA:
• per la trascrizione di tutti i trasferimenti di immobili o di diritti reali sugli stessi;
• per la iscrizione, rinnovazione e cancellazione di ipoteca.
Ma per l'acquisto della la casa d'abitazione l'imposta è fissa (L.250.000).
Entrambe le operazioni sì compiono presso la Conservatoria dei Registri immobiliari nella cui circoscrizione si trovano i beni (a Torino, per esempio, l'Ufficio si trova in Via Sansovino).
.IMPOSTE CATASTALI- Le imposte catastali sì pagano per le volture da compiersi presso gli Uffici del Territorio in conseguenza del trasferimento di diritti reali su beni immobili. Detta imposta può essere:
• percentuale (1%) sul valore globale accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione;
• in misura fissa (L250.000) per i trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (es.: per l'acquisto della casa da impresa edile, non da privato qualsiasi), nonché per l'acquisto della 1a casa .d'abitazione.
Ci IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
L'I.V.A. colpisce il valore che ogni singola impresa ha aggiunto, nel corso del proprio
processo produttivo, a beni acquistati altrove.
Sì applica sulle cessioni di beni, prestazioni di servizi e sulle importazioni.
La legge impone di indicare nella fattura la percentuale e l'importo dell'lVA.
Le imprese versano periodicamente al Fisco ITVA, in base al loro volume d'affari. ___
Tutte le fatture emesse e ricevute devono essere annotate nell'apposito Registro IVA.
L'imprenditore o il professionista detrarrà dall'IVA che deve versare quella che nel
medesimo periodo è a lui addebitata.
Per il settore edilizio il regime IVA è attualmente agevolato, infatti prevede le seguenti
misure: ; . - , -,
• 4% ? per l'acquisto della prima casa d'abitazione non di lusso;
• 10% per l'acquisto di una casa (oltre la 1a) non di lusso;
• 20% per l'acquisto di casa di lusso (aliquota ordinaria i decorrere dal 1998)^
D) l'INVIM
L'INVIM (imposta sull'incremento di valore degli immobili) e in vigore dal 1°/1/1973 e
colpisce con aliquote progressive la differenza fra il valore Iniziale dell'immobile o, del diritto reale immobiliare (eventualmente maggiorato delle spese sostenute) e il valore finale dello stesso cioè quello al quale immobile e viene rivenduto e/o che viene indicato nell'atto giuridico che ne, contempla il trasferimento.
Sono obbligati a pagarla: ,-
• i venditori;
• gli eredi (nel caso di successione mortis causa);
Per la vendita della 1a casa d'abitazione l'imposta è ridotta del 50%'e, dal 1° gennaio 2000/per effetto della Legge Finanziaria 2000, è ulteriormente ridotta del 25%.
A partire dal "2003quésta imposta sarà soppressa.
Trascurando il clearing, forma di regolamento che permette di pareggiare le posizioni di credito e debito tramite particolari “conti” tenuti da appositi istituti, l’interscambio commerciale fra due paesi da luogo a regolamenti internazionali alimentando il flusso di valuta estera e altri mezzi di pagamento.
Nonostante ci si possa avvalere del regolamento diretto del prezzo fra esportatore ed importatore, entrambi i contraenti si rivolgono generalmente ad una banca.
Le banche infatti offrono agli operatori più vantaggi:
- servizi di assistenza e consulenza per individuare le forme di regolamento più idonee;
- sono operatori in cambi e si costituiscono “controparte” nei confronti dell’importatore che deve acquistare valuta estera o dell’esportatore che deve cederla,intrecciando le operazioni in cambi per conto di terzi con quelle effettuate per conto proprio;
- possono concedere finanziamenti in valuta estera ad entrambi i contraenti.
Le banche gestiscono quindi la gran parte dei pagamenti internazionali attraverso la semplice registrazione degli importi da pagare o da riscuotere sui conti accesi dalle banche nazionali a corrispondenti estere e viceversa , che vengono denominati conti correnti interbancari.
La maggior parte dei pagamenti internazionali può essere eseguita senza movimento materiale di valuta.
Infatti se entrambi i contraenti sono titolari di un c/c presso le rispettive banche, l’importatore incarica la propria banca di pagare per suo conto l’esportatore estero per l’importo delle merci acquistate. L’operazione consiste dunque in un ordine di pagamento verso l’estero che prende il nome di bonifico semplice.
Operazioni per eseguire un bonifico semplice:
- La banca dell’importatore addebita il conto del suo cliente e accredita la sua corrispondente estera.
- La banca dell’esportatore accredita il conto del suo cliente e addebita la sua corrispondente estera.
L’intervento del sistema bancario nelle operazioni di commercio internazionale risulta agevolato dalla Swift che consente agli istituti di credito di scambiarsi informazioni, pagamenti e trasferimenti in valuta tramite l’uso di terminali collegati in rete, ovvero in tempo reale.
La Funzione del Magazzino e la politica delle scorte.
La possibilità e la necessità di mantenere determinati quantitativi di merce in magazzino è una caratteristica che accomuna anche se non in ugual misura le imprese mercantili, industriali produttrici di beni e produttrici di servizi.
Nelle imprese mercantili: la funzione nel magazzino in questo tipo di imprese svolge l’attività di svincolare la fase dell’approvvigionamento da quella della vendita. Il magazzino permette alle imprese mercantili di acquistare le merci quando le condizioni di mercato sono favorevoli e inoltre di soddisfare senza interruzioni le richieste della clientela.
Nelle imprese industriali: La funzione del magazzino in questo tipo di imprese consiste da un lato, nello svincolare l’andamento temporale della produzione dall’approvvigionamento delle materie e, dall’altro, nello svincolare i ritmi della produzione dall’andamento delle vendite. Questo consente a tali imprese di svolgere l’attività produttiva con maggior elasticità e in modo più efficiente, evitando le sottoutilizzazioni dell’energie umane e dei beni strumentali e le diseconomie, e anche il rischio di non riuscire a soddisfare totalmente le richieste della clientela.
Nelle imprese di servizi il magazzino svolge una funzione di secondo livello perché vi è l’impossibilità di fare scorte dei servizi richiesti.
La politica delle scorte è l’insieme delle scelte gestionali con cui il management tende a regolare i flussi in entrata e in uscita relativi sia ai materiali impiegati nella produzione sia ai prodotti ottenuti, allo scopo di governare razionalmente le quantità e i tempi di permanenza di tali beni presso i magazzini aziendali.
Essa si ricollega alle decisioni riguardanti:1) la politica degli acquisti cioè le scelte riguardanti le quantità e i tempi degli approvvigionamento da effettuare;2) La politica della produzione,con la definizione dei ritmi di produzione, e dei mezzi da utilizzare in quest’ultima;3) La politica delle vendite, con le scelte dirette a definire a chi vendere, come, come non far variare le vendite nel tempo o come almeno poter ridurre la variabilità delle vendite nel tempo.
Gli obiettivi del magazzino sono :
- Assicurare continuità e tempestività di svolgimento ai processi tecnici di produzione
- Assicurare una continua e tempestiva alimentazione dei processi di vendita
- Ottenere le migliori condizioni di approvvigionamento
- Ridurre al minimo i costi connessi al mantenimento delle scorte
Per raggiungere tali obiettivi pero il magazzino deve essere sotto il profilo organizzativo ben funzionale ed operativo, deve inoltre saper redigere piani di acquisto basati alla produzione aziendale e alle vendite, ma anche compatibili con le strutture fisiche e con le capacità di stoccaggio dell’azienda, inoltre poiché dobbiamo capire che l’azienda e un organismo economico gli operatori del magazzino devono trovare il giusto equilibrio tra costi e benefici che derivano dal mantenimento delle scorte.
I costi di gestione delle scorte appartengono ai seguenti tre gruppi:
Oneri finanziari (sui capitali investiti in scorte)
Costi relativi alla struttura e al funzionamento del magazzino
Perdite (furti, incendi, ecc.)
Le scorte si possono anche classificare secondo un loro livello quantitativo come:
La scorta funzionale: è quella il cui livello garantisce la continuità e la regolarità della produzione e la puntuale evasione degli ordini, cercando pur sempre il punto di equilibrio tra costi-rischi e benefici.
La scorta di sicurezza: è la parte di scorta funzionale che segna il livello al di sotto del quale gli stock non devono scendere per non andare incontro all’interruzione della produzione o delle vendite.
La scorta effettiva: è la quantità che in un dato momento risulta realmente a disposizione dell’azienda
La scorta speculativa: è costituita dalle quantità approvvigionate in eccedenza rispetto ai fabbisogni aziendali nella prospettiva di guadagni derivabili da un aumento dei prezzi delle materie sul mercato di approvvigionamento.
La funzione di approvvigionamento, propria dell’ufficio acquisti, ha il compito di:
Individuare i mercati di approvvigionamento
Individuare e selezionare i fornitori, stipulare i contratti di acquisto e controllarne l’esecuzione
Coordinare gli acquisti di materiali con le esigenze della produzione e gli acquisti di merci con le esigenze delle vendite.
I piani di acquisto si inseriscono nella generale programmazione d’impresa, cioè fanno parte del sistema di budget settoriali che compongono il budget d’esercizio. La formulazione di piani di acquisto ha il proprio fondamento nella previsione delle vendite.
Infatti questa viene determinata, per quanto riguarda le imprese mercantili Quantità di merci da preventivo delle vendite + Scorte finali di merci preventivate – Scorte iniziali di merci in magazzino = Quantità di merci da acquistare; per quanto riguarda invece le imprese industriali la formula sarà sempre la stessa ma invece di usare la parola merci useremo la parola materiali.
Un’efficace gestione delle scorte di merci nelle imprese mercantili, e materiali nelle imprese industriali, presuppone un’accurata analisi della composizione dei magazzini e richiedere la razionale soluzione di due fondamentali scelte cioè il momento e la quantità giusta da acquistare.
Il lotto economico è la quantità di merci o di materiali che ogni volta è opportuno acquistare per rendere minima la combinazione dei costi totali che l’azienda deve sostenere, cioè i costi di ordinazione e quelli di stoccaggio.
Qx = Lotto economico o quantità ottimale da acquistare ogni volta
F = Fabbisogno annuo della merce o del materiale considerato
C0 = Costo fisso di ogni ordinazione di merce o materiale
m = Costo annuo unitario di stoccaggio
P = Prezzo unitario di acquisto riferito a ogni unità fisica di merce o di materiale
Formula del lotto economico di acquisto: Qx = √2F * C0/m * P
Il punto di riordino è il livello di scorta raggiunto il quale si rende necessario che l’Ufficio magazzino comunichi all’Ufficio acquisti l’esigenza di effettuare un nuovo ordine al fornitore.
La cui formula si esprime cosi:
Punto di riordino = Consumo Giornaliero * Tempo di riordino + scorta di sicurezza
Indice di rotazione delle scorte indica il numero delle volte in cui avviene il completo rinnovo degli stock in un periodo di tempo, questo può essere determinato a quantità fisiche o a valori:
L’indice di rotazione a quantità fisiche si utilizza per valutare la velocità di rinnovo di un singolo articolo o di un gruppo di articoli esprimibili quantitativamente con una stessa unità di misura,
la cui formula è:
Indice di rotazione = Totale delle quantità vendute/scorta media
L’indice di rotazione a valori si utilizza per apprezzare la velocità di rinnovo dell’intero magazzino o di gruppi di articoli esprimibili con unità di misura differenti. La sua Formula è:
Indice di rotazione = Costo delle merci vendute/costo della scorta media
Un indice di rotazione elevato significa:
- Minori capitali investiti in scorte e minori oneri finanziari effettivi o figurativi connessi a tale investimento
- Minori costi di gestione del magazzino
- Minori rischi di perdite per ribassi di prezzi e per obsolescenza commerciale dei beni
Il just in time è un moderno sistema di produzione che consiste nel tentativo di ridurre al minimo, in tutti gli stadi del processo produttivo, i tempi di attesa dei materiali, facendoli giungere alla linea di produzione al momento giusto in modo da minimizzare le scorte in magazzino, questo richiede però la flessibilità degli impianti, la capacità produttiva di riserva per fronteggiare prontamente gli incrementi di produzione e infine deve sostenere costante sforzo verso la qualità.
L'IRPEF
L’IRPeF è un’imposta progressiva a scaglioni che va da un’aliquota minima del 18,5% fino ad un’aliquota massima del 45,5%.
Il suo calcolo viene effettuato in autotassazione da ogni contribuente in sede di presentazione del modello UNICO e consiste nelle seguenti operazioni qui di seguito descritte in modo sommario:
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.................................. |
REDDITO LORDO |
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................................... |
Crediti d’imposta sui dividendi |
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(es. spese mediche di assistenza a soggetti portatori di handicap, assegni periodici al coniuge legalmente ed effettivamente separato, contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge) |
Oneri deducibili |
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.................................. |
REDDITO IMPONIBILE |
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.................................. |
IMPOSTA LORDA |
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il 19% di spese mediche, tasse scolastiche, interessi pass. su mutui ecc. |
DETRAZIONI |
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.................................. |
IMPOSTA NETTA |
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.................................. |
Crediti d’imposta |
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Acconti versati |
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.................................. |
Crediti anno prec. |
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IMPOSTA A DEBIT |
O A CREDITO |
I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto (40% del 98% dell’ imposta dovuta per l’anno precedente) devono essere eseguiti:
- dal 1° maggio al 15 giugno senza alcuna maggiorazione;
- dal 16 giugno al 15 luglio con la maggiorazione dello 0,50%;
presso una qualsiasi banca autorizzata o un ufficio postale o presso il concessionario della riscossione utilizzando sia danaro contante che assegni bancari o circolari.
Il modello UNICO contenente fra le altre anche la dichiarazione dei redditi va consegnato, tra il 1° giugno ed il 31 luglio 1998, ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata che rilascerà una ricevuta che dovrà essere conservata dal contribuente come prova di presentazione della dichiarazione.
LE SOCIETA’
La società in generale è un’impresa collettiva costituita per contratto: secondo l’art. 2247 con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Elementi essenziali del contratto:
- Conferimento di beni e servizi.
- Pluralità di soci.
- Esercizio in comune di un’attività economica.
- Divisione degli utili.
I conferimenti eseguiti o promessi concorrono alla formazione del capitale sociale, la cui funzione è quella di dotare la società dei mezzi necessari allo svolgimento dell’attività economica.
Il capitale sociale ha anche una funzione di garanzia sulla quale possono fare affidamento i creditori.
Le società si dividono in società:
- commerciali;
- non commerciali;
- di persone;
- di capitali.
SOCIETA’ COMMERCIALI:
Le società commerciali alle quali si applica lo Statuto dell’imprenditore commerciale sono soggette all’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2200) e della tenuta delle scritture contabili, e sono assoggettate alle procedure concorsuali in caso di insolvenza. Inoltre, la distinzione è rilevante ai fini della scelta del tipo di società.
Infatti, a differenza delle imprese collettive che svolgono attività agricola, quelle che svolgono attività commerciali possono essere esercitate nella forma di società semplice (art. 2249).
Le società commerciali sono: S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.a.p.a., S.p.a.
SOCIETA’ NON COMMERCIALI:
Le società non commerciali hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa (agricola) e sono regolati dalle norme sulla società semplice.
SOCIETA’ DI PERSONE SOCIETA’ DI CAPITALI
S.s., S.n.c., S.a.s. S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.
Prevale l’affidamento sulle qualità imprendito- Prevale l’affidamento sulle capacità
riali e sulle potenzialità economiche dei soci. produttive e sul patrimonio delle
società.
Non sono dotate di personalità giuridica. Sono dotate di capacità giuridica.
La loro autonomia patrimoniale è imperfetta. L’ autonomia patrimoniale è perfetta.
I soci rispondono delle obbligazioni sociali in
Via sussidiaria, solidalmente e illimitatamente.
Amministrazione:
DISGIUNTIVA: art. 2257 Ogni socio ha il potere di compiere, da solo, qualunque atto di amministrazione, che rientri nell’oggetto sociale. Ciascun socio ha il diritto di veto, ossia, quello di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere prima che sia compiuta.
CONGIUNTIVA: art. 2258 E’ necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.
Scioglimento:
TOTALE: quando viene a mancare la pluralità di soci e quando risulta impossibile conseguire l’oggetto sociale
PARZIALE: in caso di recesso, morte o esclusione di uno dei soci.
Il fabbisogno finanziario dell’azienda e le fonti di finanziamento
Il fabbisogno finanziario di un’azienda esprime la quantità di mezzi monetari di cui l’azienda necessita per l’acquisto dei fattori produttivi che consentono lo svolgimento dell’attività produttiva. Tale fabbisogno deriva dal fatto che gli investimenti di mezzi monetari per l’acquisto dei fattori produttivi precedono, generalmente, la realizzazione e la vendita del prodotto, con il conseguente recupero dei mezzi monetari impiegati. E’ dunque lo sfasamento temporale tra investimenti e recuperi che fa sorgere il fabbisogno finanziario dell’azienda. Quest’ultima, per ottenere i mezzi monetari necessari allo svolgimento dell’attività produttiva, fa ricorso ad opportune fonti di finanziamento. Esse sono costituite dai finanziamenti con capitale di proprietà e da quelli con capitale di credito (o di terzi).
Il capitale di proprietà è destinato a rimanere nell’azienda per un periodo di tempo illimitato, dal momento che non è prevista una data per il rimborso. Esso è formato dal capitale di conferimento, che comprende i mezzi monetari apportati dall’imprenditore o dai soci al momento costitutivo dell’azienda ed in seguito per ampliarne l’attività, e dall’autofinanziamento, cioè dagli utili conseguiti ma non prelevati dall’imprenditore o non distribuiti tra i soci. Il capitale di conferimento è anche denominato capitale di rischio, in quanto è soggetto al rischio d’impresa: esso cioè può accrescersi e produrre un buon rendimento se l’azienda ha un andamento positivo, ma può ridursi o annullarsi se l’andamento dell’azienda è negativo. L’autofinanziamento, invece, consente di aumentare i mezzi monetari di cui possono disporre l’imprenditore o i soci. Una oculata politica di autofinanziamento è molto importante per il buon andamento dell’attività aziendale. Innanzitutto, l’autofinanziamento rafforza le potenzialità finanziarie dell’azienda, con una conseguente minore esigenza di contrarre debiti, di finanziarsi con il capitale di terzi. Nella descrizione ideale di una azienda un punto fondamentale è costituito proprio dal fatto di finanziarsi con il capitale proprio, ed in particolar modo con i mezzi monetari realizzati e non prelevati dall’imprenditore o non distribuiti tra i soci. Questa autonomia finanziaria si traduce anche in una maggiore tranquillità nella gestione dell’azienda e con minori costi durante la gestione stessa, altrimenti sostenuti per i finanziamenti con capitali di credito (interessi). La possibilità di autofinanziarsi è quindi per l’azienda un elemento di autonomia e sicurezza.
Analizzando il capitale di credito, invece, una prima distinzione può essere fatta con riferimento alla scadenza dei debiti contratti dall’azienda. In tal caso si distinguono i debiti a breve termine, con scadenza entro un anno, quelli a medio termine, con scadenza compresa tra uno e cinque anni, e quelli a lungo termine, con scadenza superiore ai cinque anni. Un’altra distinzione può essere fatta tra debiti di finanziamento e debiti di funzionamento. I primi comprendono tutte le forme di prestito con scadenza medio-lunga o breve che l’azienda contrae con le banche o con gli altri finanziatori (in genere hanno una scadenza medio-lunga). I secondi invece sostituiscono temporaneamente il denaro nel regolamento degli scambi con i fornitori, e quindi hanno una breve scadenza. Inoltre, in base alla provenienza dei finanziamenti, c’è una suddivisione tra finanziamenti interni ed esterni: i primi comprendono esclusivamente l’autofinanziamento, che ha appunto origine dall’attività aziendale stessa e non da conferimenti o prestiti (da fattori esterni cioè); i finanziamenti esterni comprendono invece il capitale di conferimento e quello di credito, cioè forme di finanziamento che dipendono da soggetti esterni all’intrinseca attività produttiva dell’azienda (quindi anche l’imprenditore o i soci). In ultima analisi, si può affermare che le fonti di finanziamento sono concorrenti e complementari. Sono complementari perché nel loro insieme riescono a coprire l’intero fabbisogno finanziario dell’azienda. Sono invece concorrenti nel senso che l’imprenditore deve optare per la combinazione di fonti finanziarie più conveniente.
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
I fondi comuni di investimento sono patrimoni indivisi di pertinenza della pluralità dei partecipanti, i quali – con la sottoscrizione di “quote” del fondo – affidano i loro risparmi a una società di gestione che realizza e gestisce investimenti in titoli e altre attività finanziarie o in proprietà immobiliari.
La partecipazione al fondo può realizzarsi tramite il versamento di una certa somma in un’unica soluzione, sia aderendo a un programma rateale di accumulazione che prevede il versamento periodico di somme anche modeste per un certo numero di anni.
VANTAGGI PER I RISPARMIATORI:
- competenza dei componenti il Comitato di gestione;
- frazionamento dei rischi;
- liquidabilità delle quote sottoscritte, soprattutto nei fondi aperti;
FONDI COMUNI MOBILIARI ITALIANI
1) I fondi devono essere istituiti e amministrati da società di gestione, con sede statutaria e amministrativa in Italia, iscritte in un apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia e autorizzate dal Ministero del Tesoro.
Inoltre sono richiesti particolari requisiti di onorabilità per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza e i sindaci.
2) I fondi mobiliari italiani possono essere di accumulazione, di reddito oppure misti.
3) Le quote di partecipazione sono tutte di uguale valore e con uguali diritti.
4) Il patrimonio del fondo è distinto sia da quello dei sottoscrittori delle quote, sia da quello della società di gestione.
5) Al fine di assicurare il frazionamento dei rischi e di impedire che l’attività del fondo sia utilizzata per ottenere il controllo di imprese commerciali, sono stabiliti alcuni precisi limiti massimi agli impieghi comuni.
Così ad esempio c’è il divieto di:
- detenere nel fondo azioni o quote con diritto di voto emesse da una stessa società in misura superiore al 5% del totale delle azioni o quote con diritto di voto della società stessa (il limite è del 10% se si tratta di titoli non quotati);
- investire in azioni, obbligazioni e altre attività finanziarie di uno stesso emittente più del 5% del patrimonio del fondo.
BANCA DEPOSITARIA: il fondo non ha il possesso né del denaro raccolto, né dei titoli comprati.
Il prezzo di emissione delle quote è pari al valore unitario, determinato nel primo giorno di borsa aperta successivo a quello in cui la banca depositaria ha la disponibilità delle somme versate dal sottoscrittore, maggiorato delle provvigioni previste dal regolamento a favore della società di gestione.
Il prezzo di riscatto corrisponde al valore unitario della quota, determinata nel primo giorno di borsa aperta successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta del partecipante, diminuito delle eventuali provvigioni previste a favore delle società di gestione.
CLASSIFICAZIONE DEI FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO
FONDI IMMOBILIARI: investono le somme raccolte nell’acquisto di beni immobili;
FONDI MOBILIARI: investono il risparmio raccolto in valori mobiliari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato…) o in altre attività finanziarie.
FONDI DI TIPO CHIUSO: sono a capitale fisso, cioè l’entità del capitale e il numero delle quote emesse sono predeterminati nello statuto del fondo stesso.
FONDI DI TIPO APERTO: sono a capitale variabile perché l’emissione da parte del fondo è continua, così come è continuo l’impegno della società di gestione a riacquistare le quote in circolazione che i partecipanti intendano disinvestire.
FONDI DI ACCUMULAZIONE: i proventi realizzati sono reinvestiti.
FONDI DI REDDITO: mirano a distribuire annualmente i proventi realizzati con la gestione del patrimonio comune, erogano una specie di dividendo.
FONDI OBBLIGAZIONARI: il loro portafoglio è rappresentato da titoli fruttiferi di interessi e da azioni di risparmio e privilegiate.
FONDI AZIONARI: il loro portafoglio è costituito prevalentemente da azioni e da obbligazioni convertibili.
FONDI BILANCIATI: i loro investimenti sono distribuiti in misura pressoché uguale tra titoli azionari e titoli fruttiferi di interessi.
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Fine articolo Economia finanza tutto di tutto
Economia finanza tutto di tutto
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