Storia diritto italiano

     

    Storia diritto italiano


    Tratto da wikipedia : La legge in senso giuridico è l'atto normativo con il quale si intende regolare il comportamento futuro di uomini, tipicamente riuniti in una società o comunque in un raggruppamento di variabile natura e ragione, di modo da orientarne la condotta specifica secondo il volere dell'ente normatore, al verificarsi di determinate fattispecie.

    Ciò non si limita al caso più noto, che è quello della "legge dello stato", ma vale anche per qualsiasi campo dell'attività umana nel quale uno o più uomini abbiano inteso dotare sé stessi e/o gli altri di regole certe. Un regolamento sportivo, ad esempio, così come lo statuto di un'associazione culturale, valgono di legge per tutti coloro che vi abbiano parte. L'appartenenza al gruppo sociale cui la legge si rivolge può essere volontaria o forzosa (il termine etimologicamente più corretto sarebbe "coscrittiva", sebbene equivocabile) e può quindi essere o meno la conseguenza anche indiretta di una scelta dell'individuo (ad esempio, l'atto dell'iscriversi ad un club comporta la generale preventiva accettazione delle regole comportamentali considerate legge fra gli iscritti, anche se in futuro dovessero articolarsi in impreviste norme di dettaglio delle quali taluna non sia poi condivisa). Il complesso delle leggi, e dunque l'organizzazione sistematica (cioè "di sistema") dell'ambito territoriale o sociale o politico di riferimento, costituisce l'ordinamento giuridico o diritto positivo.

 

Storia diritto italiano

 

  • appunti tratti dalle presentazioni 2005/2006 (testo), 2006/2007 (immagini)

    e dalle lezioni, reperibili sul sito

    www.appuntiunira.net

    Ultimo aggiornamento: 04/06/2008 23.43, nr. 7

     

    Titolare della cattedra: Prof. Pierpaolo Bonacini

    Libri di testo fondamentali:

    • Le grandi linee della storia giuridica medioevale”, Ennio Cortese, ed. 2000, Cigno Galileo Galilei (escluso il capitolo 8^ sul diritto bizantino). E’ un punto di riferimento per tutto il corso
    • I sistemi giuridici europei”, Raoul van Caenegem (pron. Fan Caneghem), Bologna, il Mulino, 2003. è una integrazione del precedente manuale che non presenta parti nuove. Utile per i collegamenti fra esperienza medievale e moderna
    • Tesina, gli studenti frequentanti possono presentarla e sarà il punto di partenza dell’esame
    • I materiali saranno progressivamente riversati on line

    Corso organizzato sul 12 settimane, le firme vengono prese ogni due settimane

    Non vi saranno sconti per i frequentanti e non vi sono distinzioni di sorta

    Il corso di scienze giuridiche “Storia del diritto italiano”, corrisponde al corso di laurea magistrale di “Storia del diritto medievale e moderno”

    Legenda:

    • in blu le integrazioni prese da Encanrta/internet
    • in rosso: le integrazioni prese a lezione
    • evidenziate in giallo: le parti ritenute importanti
    • evidenziate in verde: le domande d’esame

    “E la prima cosa che faremo sarà di ammazzare
    tutti gli avvocati

    W. Shakespeare, Enrico VI, parte 2, a. IV, sc. II

    (come affermano i compagni di Jack Cade al tempo della ribellione in Inghilterra nel 1450)

    à tutto deve essere storicizzato

    “All’avvocato bisogna raccontar le cose chiare:
    a noi tocca poi a imbrogliarle”

    “… perché, vedete, a saper ben maneggiare le gride,
    nessuno è reo, e nessuno è innocente

    A. Manzoni, I promessi sposi, cap. III, parr. 32-34

    (come dichiara il dottor Azzecca-garbugli a Renzo,

    andato a chiedergli consiglio dopo l’intimidazione dei bravi)


    indice cronologico

     

    754-753           fondazione di Roma

    754-509           età monarchica

    510                  instaurazione della Repubblica                                              PERIODO ARCAICO

    449                  legge delle XII Tavole                                                          Monarchia - Repubblica

    367                  leggi Licinie Sestie (creano il praetor urbanus)

    ==========================================================================

    286                  legge Ortensia e Aquilia                                                   PERIODO PRECLASSICO

    242                  Praetor peregrinus

    67                    introduzione dell’azione Publiciana                                           crisi Repubblica

    ==========================================================================

    27                    Principato di Augusto (ius respondendi)                                                        a.C.→ d.C.

    117-138           Imperatore Adriano (130 Consilium Principis)                                     

    130                  redazione finale dell’editto perpetuo                                    PERIODO CLASSICO

    212                  Constitutio Antoniniana                                                                   Principato

    193-235           dinastia dei Severi

    235-284           anarchia militare

    ==========================================================================

    284-305           Imperatore Diocleziano

    292                  Codice Gregoriano (Nicomedia vs scuola di Berito secondo un’ipotesi di Theodor Mommsen)

    293-294           Codice Ermogeniano                                                       PERIODO POSTCLASSICO

    307-337           Imperatore Costantino                                                                   Dominato

    313                  editto di Milano (ammissione del culto cristiano)

    380                  editto di Teodosio (elevazione del culto cristiano a religione di stato)

    395                  divisione dell’impero (Oriente e Occidente)

    408-450           Imperatore Teodosio II (Oriente)                                       

    425-455           Imperatore Valentinano III (Occidente)

    426                  Legge delle citazioni di Valentinano III

    438                  Codice Teodosiano

    476                  fine dell’impero romano d’occidente

    527-565           Imperatore Giustiniano

    533                  Digesto

    538                  Giustiniano riconquista l’Italia ai Goti

    568                  discesa dei Longobardi in Italia

    1140                Decretum Gratiani

    1453                fine dell’Impero Romano d’Oriente

    1806                fine del Sacro Romano Impero

    1816                scoperta delle Istituzioni di Gaio

     

    Il latino è stato la lingua di comunicazione ufficiale europea sino a tre secoli or sono (e lo è tuttora per la Chiesa)

    Codice Ermogeniano, codice privato al quale manca il sigillo dell’ufficialità, che comprendeva rescritti diocleziani. Esso dice, nella citazione, che ogni diritto è prodotto anzitutto per causa degli uomini e del funzionamento dei gruppi di uomini e della loro storia. Esso è legato perciò al contesto storico, alla civiltà della quale è espressione.

    Ubi societas ibi ius, Santi Romano, ovvero ove c’è una società, lì c’è una forma di diritto che perciò è legato ad una forma intersoggettiva che disciplina le relazioni tra più soggetti ed è una componente fondamentale del paesaggio umano. Esso è plastico, mobile ed assume manifestazioni differenti a seconda dei tempi ai quali si riferisce.

    Noi studiamo le forme del diritto assunte nella c.d. età intermedia, dal secolo VI al XV, che sono le coordinate fondamentale della nostra civiltà giuridica occidentale

    Il medioevo è un prodotto della civiltà europea (non indiana o cinese) che ha sviluppato dei caratteri diversi dal periodo precedente e dal periodo successivo.

    Si terminerà il corso parlando di umanesimo giuridico, indicando con ciò un cambiamento di indirizzo profondissimo rispetto all’esperienza medievale


     

     

    Età romana

     

    • Esperienza giuridica diluita nell’arco di un millennio V a.C. – VI d.C.
    • Diritto romano frutto dell’opera di legislatori e magistrati, ma anche della riflessione di generazioni di giuristi dalla fine del II sec agli inizi del III sec
    • La scienza giuridica è legata a una cultura essenzialmente civilistica: ordina istituti e situazioni che disciplinato proprietà e diritti reali, contratto e obbligazioni, testamenti, legati e successioni
    • Lo sviluppo del diritto romano accompagna la trasformazione dell’originaria città – stato (Romolo, Roma) in un impero mediterraneo. Esso è perciò un grande strumento che si dimostra protagonista dello sviluppo della civiltà romana
    • Fra l’XI e il XII secolo c’è una riemersione del diritto romano, riadattato a quei tempi e utilizzato come fondamento per una nuova cultura giuridica

     

    L’impero romano alla sua massima espansione agli inizi del II secolo d.C.

     

    Età medievale

     

    Nell’Europa medievale non esistevano ordinamenti giuridici nazionali. La gente viveva secondo le consuetudini locali o secondo i due sistemi sopranazionali universali – il diritto della Chiesa e quello romanistico delle università (noto come diritto scritto, comune o ius commune).

    Per molti secoli fu impensabile che ogni Paese potesse avere un proprio sistema normativo impermeabile alle influenze esterne, Il diritto era visto come una sala del tesoro ove i sovrani potevano scegliere ciò che era più idoneo a soddisfare le esigenze locali

    • Nel Medioevo (secc. VI – XV) il diritto si sviluppa e si caratterizza sulla base di 2 situazioni correlate tra loro:
      • il vuoto statuale conseguente al crollo dell’impero romano d’Occidente
      • la scomparsa della raffinata civiltà giuridica romana che si era evoluta in stretto rapporto con l’esperienza politica e istituzionale di Roma
    • Si sviluppa una esperienza giuridica nuova e originale
    • sono limitati e disorganici gli interventi dei legislatori
    • possono coesistere diversi ordinamenti entro un unico territorio. Possiamo dire quindi che il Medioevo è il periodo della pluralità degli ordinamenti
    • prevale la diffusione della consuetudine interpretata non da giuristi ma da giudici e notai  (il prof. dice: i pratici)
    • La consuetudine ha caratteri peculiari:
    • si produce dal basso, dalla spontanea e consapevole esigenza di una società di organizzarsi autonomamente
    • è basata su una regolarità di comportamenti osservata per lungo tempo
    • determina un situazione in cui prevale il particolarismo,
    • si rafforza grazie alla sua osservanza, al rispetto delle regole tradizionali che acquisiscono un carattere di autorevolezza e di necessità
    • La consuetudine prevale in una società “statica” , in  una società soprattutto  agraria, e non è in grado di disciplinare situazioni complesse
    • Nel Medioevo, l’invenzione da parte delle civitates degli statuti
    • Novità ai secc. XI – XII
    • si ravviva la conoscenza del diritto e della giurisprudenza romana
    • si fonda su nuove basi il diritto classico
    • Nasce un diritto “scientifico” che convive con la galassia di diritti locali e assume la funzione di integrarli e interpretarli
    • Convivono iura propria(dato dai singoli ordinamenti politici) + ius commune (dato dall’insieme del diritto romano giustinianeo e dal diritto canonico. Il tedesco lo definisce diritto dotto)
    • il nuovo sistema giuridico è comune grazie alla sua proiezione geografica su tutte le terre civilizzate, ovvero segue le linee di diffusione della lingua latina. Diverso con il sistema di common law
    • realizza un modello di unità giuridica
    • riunisce in un unico sistema la cultura giuridica romanistica e romanistica, uniti dall’elaborazione dei giuristi che danno origine al diritto comune. Ciò comporta la nascita di un “diritto scientifico

     

    I regni germanici formatisi sul territorio dell’impero romano occidentale agli inizi del VI sec.

     


    Età moderna

     

    • Cresce il ruolo dei giuristi (interpreti professionisti del diritto) e la massa delle opinioni dottrinarie: il “sistema” del Diritto Comune manca di indirizzi uniformi e prevale l’incertezza del diritto
    • Si sviluppano gli stati moderni:
      • Re e principi accentrano sempre più le funzioni legislative
      • il nuovo diritto statale tende a essere sovraordinato alla Consuetudini e al Diritto Comune. Questi ultimi assumono una funzione residuale legata al permesso della legge del principe, non è più uno strumento interpretativo alla portata di tutti ma viene permesso solo da principe in base ai singoli ordinamenti
    • In fondo a questo “imbuto”, c’è una profonda crisi nel sec XVIII ove si avvia l’età della codificazionee si arriva così al Codice Civile Napoleonico (1804), (il quale tutela prevalentemente i diritti soggettivi):
    • il diritto viene concentrato in “libri” (detti Codici) promulgati dall’autorità politica e validi all’interno dei singoli stati
    • il diritto diviene espressione esclusiva del potere dello stato attraverso la voce unica della Legge
    • Alcuni commentatori definirono Napoleone un novello Giustiniano, in quanto riprendeva l’idea di Codex promulgati dallo autorità politica che esaurivano tutte le possibilità di applicazione del diritto. Un mito dell’800 borghese che nel corso del 20° secolo è stato sostituito da altri modelli giuridici. Ovvero l’aspirazione di codici che esauriscano il diritto si è dimostrata insufficiente, dopo un tempo abbastanza lungo il codice non basta più. I presupposti della Rivoluzione francese voleva invece un diritto unitario applicato a tutti i cittadini e riunito in un codice espressione del potere dello Stato

    L’Italia e le università italiane hanno avuto un ruolo centrale nel rilancio del diritto romano. Abbiamo conservato la maggior quantità di documenti che è giunto a noi attraverso archivi generalmente ecclesiastici e costituisce il patrimonio di cultura scritta prevalente rispetto a qualunque altro patrimonio simile a livello europeo.

    Lo stesso si può dire in relazione alle opere d’arte.

    Bologna ebbe il ruolo di guida a partire dalla fine del XI secolo e fu lo studium di maggiore fama e considerazione a livello europeo

    La storia giuridica del diritto italiano è uno dei tratti unificanti su cui fondare l’identità della nuovo nazione che riflettesse quella unità territoriale e politiche costituta con dei passaggi artificiali (militare mediante conquiste territoriale)

    La data del 1088 fu una scelta formale, promossa in parte dal Carducci, per fissare un periodo di partenza per l’origine del diritto italiano

    Il diritto è un prodotto della storia

    Consapevolezza dei paradossi: il Corpus Iuris (promulgato nel 554 d.C.) giustinianeo è forse il massimo esempio di sistema giuridico capace di superare le frontiere culturali a cominciare dal suo primo “trapianto”: raccoglie il diritto romano classico, ma viene promulgato in latino a Costantinopoli, nella parte greca dell’Impero, ove però non viene applicato

    La conoscenza del diritto romano giustinianeo rinasce soprattutto in Italia grazie al contributo della scuola giuridica bolognese tra la fine del XI e l’inizio del sec. XII, che funge da volano.

  • L'Europa alla metà del sec. XVI

     

    L'Italia alla metà del sec. XVIII

    storia dirittostoria diritto

    Diritto intermedio

     

    Nasce il diritto canonico e (ri)nasce il diritto romano, si tratta ovvero di un recupero operato dalla scuola bolognese con Irnerio (da molti considerato il fondatore della scuola bolognese) ed i glossatori, ma con una differenza fondamentale:

    Il Diritto canonico

    Il Diritto romano

    • nasce come diritto applicato, ovvero come strumento del papato che:
        • regola l’organizzazione interna della chiesa (massima espressione della capacità di autogoverno)
        • regola il governo dei fedeli, ovvero le modalità con cui la Chiesa attua il suo magistero, poi si sviluppa come sistema dottrinale (un corpo normativo da cui scaturisce una scienza giuridica
    • è un diritto dinamico, poiché cresce con l’emanazione di nuove decretali da parte dei pontefici

     

    • nasce come scienza giuridica nelle Scuole (negli studia), poi, solo in un secondo momento, entra nella pratica quotidiana e diviene diritto applicato coordinandosi con i diritti locali (nel campo della formulazione di norme)
    • è un diritto statico, fissato nei testi giustinianei. Nessun altro l’ha ampliato, tutto il resto è dottrina

    Nel Medioevo ( sec. VI - XDV) affondano le radici della civiltà moderna

    Eredità:

    • Università – comune; Banca – diritto commerciale – monti di pietà
    • Parlamento (l’idea di una rappresentanza rispetto ad un potere centralizzato, è una invenzione del Medioevo) - Stato monarchico (a partire dall’impero Carolingio diviene un modello che caratterizza l’Europa sino ad oggi (nell’U.E. vi sono 7 monarchie)
    • Carta – filigrana – libro - Stampa a caratteri mobili / Orologio meccanico
    • Numeri arabi e lo zero / Scala musicale e nome delle note
    • Armi da fuoco – Occhiali – Bottoni / Purgatorio
    • fossili”politico – giuridici:
      • Repubblica di San Marino, ha un ordinamenti basato sul diritto comune
      • Principato di Andorra, ha un ordinamenti basato sul diritto comune
      • Principato di Monaco
      • Principato del Lussemburgo

    Le dimensioni molto piccole di tali stati derivano proprio dal Medioevo

    Altre materie toccano periodi e problematiche differenti:

    • Diritto comunecostituisce la prima unificazione del diritto europeo e diviene un punto di riferimento dando le basi per una cultura giuridica uniforme

    Normativa europea e giurisprudenza della Corte di giustizia che funge da coordinamento dei distinti diritti nazionali, trovandosi così a ereditare un diritto senza stato pur senza aver trovato un suo assetto statale

    Si tratta quindi di un insieme di ordinamenti giuridici che trovano coordinazione tramite la grammatica giuridica comune attuata dal diritto comune e successivamente dal diritto europeo

     

    DIRITTO COMUNE

    Tripartizione cronologica del diritto comune nel rapporto Ius Commune / Ius Proprium

    (autore: Calasso)

    ASSOLUTO

    XII - XIII

    grazie al suo predominio sopra qualsiasi altra forma concorrente, la cui validità è ammessa purchè non violi la norma del DC

    SUSSIDIARIO

    XIV – XV

    esso ha vigore soltanto nel silenzio dello statuto o comunque del ius proprium, divenuto quindi fonte primaria all’interno degli ordinamenti particolari = DC come ordinamento universale cui si ricorre quando lo ius proprium non provvede

    PARTICOLARE

    XVI - XVIII

    quanto il diritto degli stati si afferma come unica fonte normativa e quindi il DC ha vigore soltanto ex voluntate principium. Egli stabilisce il diritto comune passa da un ruolo generale ad un ruolo di diritto condizionato dalla volontà politica

    Il concetto di ius commune si sposta dal diritto dell’unità imperiale verso il diritto delle singole unità politiche

    Moltissimi studenti sono venuti in Italia a studiare il diritto per poi rientrare nel loro paese di origine

    In base ad una classificazione che ha senso soprattutto a livello di diritto privato e in rapporto all’esperienza europea, si possono distinguere tre famiglie:

      • Famiglia romano – germanica (o romanista (la nostra) CIVIL LAW

    Area:

    • Europa continentale occidentale e altre parti del mondo influenzate dalla civiltà europea continentale: si diffonde fra il Baltico e Mediterraneo sino ai confini orientali del Sacro Roano impero; grazie all’espansione coloniale e al proprio prestigio culturale si diffonde in Asia, Africa e America
    • Giappone, ove nel 1902 si adotta il Codice Civile tedesco del 1900 (esportazione della cultura romanistica con una scelta politica volontaria)

    Genesi:

    • Si forma grazie all’insegnamento universitario che si afferma dal sec XII sulla base del diritto romano giustinianeo e del diritto canonico
    • I sistemi romanisti devono il proprio nome alla diffusione e alla ricezine nei vari contesti nazionali, del diritto romano

    2.   Famiglia dei paesi socialisti

     

     

    Area: si diffonde nell’URSS (estintasi nel 1992) e, dopo la II guerra mondiale, a est della c.d. “cortina di ferro” (Germania Est / RDT-DDR, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Iugoslavia, Romania, Albania, Bulgaria) e quindi in Cina, Vietnam, Cambogia, Corea del Nord e Cuba.

     

     

    Genesi:

    • si sviluppa a partire dalla Russia con la rivoluzione del 1917 e la presa del potere da parte di Lenin
    • pone alla base i principi di collettivizzazione, sotto controllo dello Stato, della proprietà dei mezzi di produzione industriali e agricoli, di pianificazione centralizzata dell’economia, di subordinazione dei diritti dei cittadini al consolidamento del socialismo, di gestione del potere politico da parte del partito unico (in URSS il PCUS), anche se formalmente nelle mani della classe dei lavoratori (operai e contadini)
    • in tale contesto il diritto è strumento di attuazione pratica dell’ideologia marxista-leninista, interpretata in forma centralizzata dagli organi del partito unico al fine di educare il cittadino e controllare l’attività economica

     

    3.   Famiglia di common law

    Area:

    • seguendo la linea della colonizzazione inglese, si diffonde nelle colonie nordamericano ( USA, tranne Lousiana), in Canada (tranne che nel francofono Quebec), Australia, Nuova Zelanda e in vari paesi di Africa e Asia (come india Pakistan, Birmania, Malaysia, Nigeria)

    Genesi:

    • si forma nell’inghilterra del regno normanno del tardo sec. XI  grazie alle sentenze prodotte dalle corti regie costituite localmente che interpretavano la consuetudine immemorabile del regno
    • con la loro progressiva stratificazione nei secoli formano un sistema di regole fondato sui precedenti giudiziari, ove la fonte principale del diritto diviene la decisione dei giudici.  La legge, relegata in un secondo piano, serve a correggere, variare o consolidare la giurisprudenza

    Ha dato maggior peso all’equità del giudice rispetto alla norma scritta

     

    Il distacco

    È la tradizione di common law a essersi separata da quella romanistica continentale oppure vale il contrario?

    • Tra la fine dell’impero Romano d’Occidente e il secolo XI si è creata in Europa (continente e isole) una civiltà giuridica primitiva, ma caratterizzata da regole organizzative e procedurali abbastanza comuni.
    • Da un diritto europeo altomedievale abbastanza unitario discendono:
    • con successivi arricchimenti ma su un piano di forte continuità, il diritto inglese
    • in seguito a una rottura traumatica, generata dall’insegnamento universitario del diritto romano giustinianeo, il diritto continentale
      • In entrambi i casi si giunge ad assegnare al diritto uno spazio separato dalla morale, dalla politica e dalla religione, ponendo le basi per l’affermazione del principio di legalità (il valore della legge è al di sopra della sovranità politica e perciò di qualsiasi esponente del potere esecutivo = il parlamento è superiore al monarca e ai governi da esso dipendenti)

     

    Critiche e opposizioni al diritto romano

     

    • Critica generale al Diritto Romano: nel sec. XVIII (settecento, periodo dell’illuminismo): “salvataggio” delle sole Istituzioni di Giustiniano (rispetto agli altri testi quali Digesto, Codice, Novelle, ecc.). Ciò in quanto concepite come un manuale destinato a spiegare le basi del diritto privato di matrice romanista, perciò con destinazione didattica ed in grado di svolgere la loro funzione a distanza di tanto tempo. Ciò anche perché più facile rispetto ad altri testi di Giustiniano.

    Avvenuto nell’ambito di un orientamento culturale più ampio dell’illuminismo. Sentito come (Verga, ecc.) espressione di una civiltà lontana, anacronistico, in un periodo di rinnovamento. 

    • Critica al diritto straniero: Diritto Romano sentito come un sistema straniero, prodotto da un’antica società schiavista (opinioni di alcune economisti della materia) ed estraneo alle successive idee sociali evolute notevolmente rispetto al modello fornito dallo stato romano nella sua dimensione imperiale. Ha favorito dei cambiamenti d’assetto
    • Critica politica: Diritto Romano sentito come strumento di sostegno giuridico per domini assolutisti dell’impero romano e diritto ostile alle libere istituzioni politiche
    • Critica dell’individualismo: Diritto Romano interpretato come baluardo dell’individualismo capitalista, sostenitore dell’egoismo individuale a scapito del bene della collettività
    • Critica tedesca: Diritto Romano rigettato nella Germania nazista degli anni ‘30: deve essere sostituito con un diritto comune germanico: un “codice del popolo tedesco” teso ad affermare la supremazia del bene comune sugli interessi individuali e quindi rispetto anche all’esistenza dei diritti fondamentali degli individui (sintesi di critica sociale, politica ed economica)

     


    La convenzionale partizione storica

     

    Tardo antico (IV – V) sec. d.C.

    • Esordio del Medioevo dal punto di vista culturale dalla tradizione greco-romana -> latino – germanica. Dal punto di vista geografico che univa sponde opposte dei paesi e dei continenti affacciati sul mediterraneo e li riuniva nell’impero romano, si rompe e viene sostituito da una civiltà che ha il suo baricentro nel continente (non più nel mediterraneo) e che è il frutto dell’incontro fra il mondo latino (più avanzato) e il modo germanico c.d. barbarico che hanno cambiato l’identità europea
    • Fascia cronologica segnata da 3 grandi mutamenti:
      • istituzionalizzazione del cristianesimo: sua integrazione nell’impero e organizzazione della chiesa ufficiale. La trasforma in una istituzione riconosciuta (fatto che si protrae sino ad oggi) dal potere pubblico e sarà a confronto diritto del potere pubblico
      • Invasioni barbariche: formazione di una società e un cultura mista romano – germanica. Questo frantuma l’unità dell’impero romano fondando i presupposti per un cultura mista romano – germanica
      • Fine del sistema economico imperiale; si esaurisce il controllo imperiale sulle attività produttive e l’integrazione tra le diverse provincie affacciante sul Mediterraneo. Nel momento in cui c’è l’invasione dei barbari

    Alto medioevo (VI – X sec. d.C.)

    Basso medioevo (XI – 1492)

    • Transizione all’età moderna segnata da 3 grandi fattori:
    • Prolungati squilibri socio-economici: crisi demografica dai primi decenni del ‘300 (peste del 1348 e successive, avvenuta per contatti commerciali marittimi ma che trova condizioni favorevoli di sviluppo. Decine di milioni di abitanti eliminati dalla peste costringendo il continente a ripartire cambiando la faccia economico sociale del continente) sino al ‘400 inoltrato, crisi economico che depressero le condizioni di vita e le attività in tutti le regioni europee
    • Perdita di prestigio dei 2 grandi poteri medievali, logorati da lotte sin dal sec. XI e dall’affermazione dei maggiori stati nazionali incrinando il primato ideologico che aveva caratterizzato l’impero carolingio poi diventato germanico durante i secoli precedenti. È un cambiamento radicale:
      • Papato
      • impero
    • singoli fatti rappresentati dalla scoperte geografiche e dalle invenzioni tecnologiche (carta, armi da fuoco). Dal ‘400 cominciano le grandi colonizzazioni e l’Europa che esce dalla crisi fra il 3 e 300 prende lo slancio per espandersi e si innescherà un movimento colonialista organizzato su diversi continenti, America del nord, Africa, Asia, Australia, cambiando in modo definitivo i connotati della nostra civiltà. La famiglia romanista è data da tutti quei paesi che hanno sistemi giuridici su cui ha avuto una influenza molto forte la cultura romanista

    Età moderna (1492 - 1789)

    Età contemporanea (1789 – oggi)

     

    Impero e Chiesa in età tardo antica

     

    Il tardo Impero romano

    Settimio Severo e Caracalla si professano legibus soluti, sebbene dichiarano di voler vivere sentono le leggi

    Diocleziano, (immagine fosca, data dalla tradizione cattolica) nato a Edessa in Turchia, introduce l’uso del mantello di porpora trapunto di pietre preziose, esige il bacio dell’anello e la proschinesi (segno orientale dell’adorazione)

    Rappresenta il massimo sforzo di riorganizzazione dell’impero e del distacco delle due metà che con Costantino passeranno ad avere Capitali in Ravenna e Costantinopoli

    Tribù germaniche che premono, già presente grosso spostamento di popolazioni entrate in contato con i romani ed in alcuni casi vengono assunti con truppe federate, tentando di integrarli nel sistema militare romano per venire a patti al fine di garantire il presidio dei confini

    Costantino(immagine luminosa, data dalla tradizione cattolica, in quanto da lui nata la storia del millenario Impero cristiano bizantino. Trasforma la manumissio in ecclesia da non legittima (che creava dei latini iuniani) in legittima. Concede alla Chiesa di ricevere donationes pro anima ovvero eredità e legati. La nascita della festività il 3 luglio 321, fu un tributo di Costantino al Culto solare: dies soli (Sunday, Sonntag). Ogni re visigoto sino alla metà del VII sec. assunse il nome di Flavius per evocare l’appartenenza fittizia alla famiglia imperiale di Flavio Valerio Costantino I il Grande

    Incide sulle trasformazioni con la fondazione di Costantinopoli (poi nominata Bisanzio e successivamente Istambul)

    Rimane il problema del garantire i confini e delle spese di un esercito di quasi 500.000 uomini a cui vengono aggiunti i federati (popolazioni dei territori esterni)

    Tali popolazione, in particolare i Visigoti (Popolazione germanica che con gli ostrogoti costituì uno dei due rami principali dei goti) vengono lentamente assorbiti

    Personalità del diritto, chi appartiene un determinato popolo barbarico si riconosce in tale diritto e  se lo porta dietro in qualunque posto. Il diritto non è più territoriale, dipende dall’appartenenza etnica dei soggetti.

    1. La struttura istituzionale:

      • nel II sec. d.C. l’Impero si estende dalla metà meridionale della Britannia, dalla Gallia e dalla penisola iberica, a ovest, fino all’Asia Minore, alla Siria e all’Egitto a est, lungo la sponda occidentale del Reno e la sponda meridionale del Danubio
      • 284-305. Diocleziano imperatore. Di origine dalmata, dispone una profonda riorganizzazione territoriale dell’Impero = diviso in 2 metà, ciascuna governata da un Augusto (parte Orientale, con capitale Nicomedia, affidata a se stesso; parte Occidentale, con capitale Milano, affidata a Massimiano); le Provincie vengono divise in unità più piccole, sino a un totale di 101, e raggruppate in 12 diocesi, che a loro volta sono riunite in 4 grandi prefetture. Governatori delle diocesi sono i Vicarii, rappresentanti locali dei Prefetti

    Dal 293 organizza la Tetrarchia: 2 Augusti (Diocleziano / Massimiano) + 2 Cesari (Galerio, residente a Sirmio, in Pannonia, e nemico inesorabile dei cristiani / Costanzo Cloro, residente a Treviri)

     

  • L‘impero romano sotto Diocleziano:

    sono in evidenza le 4 “capitali”: Milano e Nicomedia, Treviri e Sirmio

     

      • inizi IV sec. Costantino fonda una nuova capitale per l’Oriente (Bisanzio / Costantinopoli / Istanbul), mentre il governo della parte occidentale viene stabilito a Milano (poi passerà a Ravenna)

    à il governo dell’Impero è però ancora unitario tra i 2 Augusti

    à il problema maggiore è la difesa del confine Reno-Danubio e il                        mantenimento di un esercito di quasi 500.000 uomini

    à le tribù barbare non ostili vengono accettate entro i confini come foederati, con il patto di contribuire alla difesa

      • 378. I Visigoti invadono la Tracia e sconfiggono l’esercito ‘orientale’ ad Adrianopoli, a soli 220 km da Costantinopoli
      • 382. La situazione viene ristabilita da Teodosio I, ma accettando la “barbarizzazione” dell’esercito ‘orientale’ - Nel 382 permette ai Visigoti di stabilirsi a sud del Danubio come tribù dotate di autogoverno e di leggi proprie con cui amministrarsi
      • 395. Morte di Teodosio I. Si crea una formale distinzione tra le 2 parti dell’impero con 2 imperatori (d’Occidente e d’Oriente) e due cancellerie a Roma e a Bisanzio

    à si separano le due parti dell’Impero: Italia, Africa, Gallia, Spagna e Britannia alla parte Occidentale; Tracia, Asia Minore, Oriente ed Egitto alla parte Orientale

    à La prefettura centrale dell’Illirico viene divisa in 2 parti: la Pannonia (territori a sud e ovest del Danubio, le odierne Austria e Ungheria) all’Occidente; la Dacia (attuale Romania) e la Macedonia all’Oriente

     

    Il confine iniziava alla confluenza tra i fiumi Sava e Danubio vicino all’odierna Belgrado, proseguiva verso sud lungo il fiume Drina sino all’Adriatico e poi attraversava il Mediterraneo fino a separare l’Africa dall’Egitto

    à Il confine iniziava alla confluenza tra i fiumi Sava e Danubio vicino all’odierna Belgrado, proseguiva verso sud lungo il fiume Diritto Romanoina sino all’Adriatico e poi attraversava il Mediterraneo fino a separare l’Africa dall’Egitto

    2. Il sistema delle fonti postclassico

      • imperialis potestas:
        • l’imperatore è al vertice della scala gerarchica e tende a concentrare in sé l’esercizio della funzione legislativa mediante la produzione di constitutiones (che vengono assimilate alle antiche leges) e rescripta
        • tacciono definitivamente plebisciti e senatoconsulti, quindi la formulazione di norme di matrice popolare e senatoria
        • princeps legibus solutus: emerge il principio secondo cui il princeps può essere legibus solutus e in quanto tale in grado di operare contra legem

    à Giustiniano afferma che Dio ha assoggettato le leggi all’imperatore e descrive se stesso con le fattezze di una legge animata in terra (Nov. 105, a. 536)

      • leges et iura:
        • contrapposizione tra lex (diritto che deriva dalla legislazione imperiale) e ius (diritto esposto nelle opere dei giuristi): il doppio binario, tipico del diritto romano classico, si isterilisce a tutto vantaggio delle prime (le leges)
        • 426. Legge delle citazioni: emanata a nome di Teodosio II (imperatore d’Oriente) e di Valentiniano III (imperatore d’Occidente), poi confluita nel Codice Teodosiano: per arginare il pericoloso fenomeno della corruzione delle raccolte giurisprudenziali si dispone che possano essere allegati in giudizio i soli testi di Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino e Gaio (i maggiori giuristi del II-III sec., la cui tradizione testuale era certa, che vengono così assunti ad autorità primarie del diritto)

    à se opinioni dei 5 sono divergenti, si accetta quella della maggioranza - se non vi è una opinione di maggioranza, prevale il parere di Papiniano - se non vi è una opinione di maggioranza e sul punto manca quella di Papiniano, allora il giudice può formare autonomamente la propria opinione sull’argomento

    à Papiniano: come Paolo e Ulpiano ricopre la carica di prefetto del pretorio, la più alta nell’amministrazione dell’Impero; è il più alto funzionario dell’imperatore in campo giuridico e il suo capo di stato maggiore - nei suoi scritti eccelse nell’analisi di molti casi particolari

    à Paolo e Ulpiano: sono noti per i loro grandi commentari, volti a sintetizzare il lavoro dei loro predecessori per trasmetterlo alle generazioni successive, in una forma ma ancora molto complessa

    à Modestino: allievo di Ulpiano, è l’ultimo giurista “classico” di rilievo

        • Gaio: giurista non altrimenti noto, che pare essersi dedicato soltanto all’insegnamento anziché alla pratica forense e alla Amministrazione pubblica

    - Alla metà del II sec. d.C. elabora un manuale a uso didattico, le Istituzioni, basato sulla fortunata tripartizione del diritto tra persone, cose e azioni

    - Le Istituzioni sono note attraverso epitomi e allegazioni in leggi romano-barbariche, il testo completo delle Istituzioni viene scoperto soltanto nel 1816

      • fenomeno della volgarizzazione del diritto (IV-V sec.)
        • consiste nella produzione di raccolte di giurisprudenza in forma riassuntiva (epitome) o semplificata al fine di renderle più comprensibili. La funzionalità prevale sulla qualità del testo.
        • analogia con il latino volgare nel periodo durante il quale si trasforma nelle distinte lingue romanze
        • causa fondamentale è il declino della cultura giuridica, che non conosce nuovi interpreti pari ai giuristi del II-III sec.
        • la stessa autorità imperiale denuncia la carenza di giuristi:
        • nella costituzione De auctoritate codicis posta a proemio del codice del 438 Teodosio II sottolinea che  “… tanto pochi e raramente ve ne sono [di giudici] che hanno piena scientia del diritto civile, e fra tanto triste sciatteria di riflessioni a stento si trova qualcuno che ha assimilato una perfetta dottrina …”
        • in una costituzione del 451 Valentiniano III lamenta che certe regioni sono prive di avvocati e giudici e che difficilmente si possono trovare persone esperte di diritto (per effetto anche delle scorrerie barbariche dopo il sacco di Roma, ad opera dei Visigoti, nel 410)
        • la diffusione della cittadinanza romana a tutti i sudditi dell’Impero (Constitutio Antoniniana del 212) e il diminuito controllo sulle Province da parte del governo centrale comportano che il diritto non è più quello classico e non è più lo stesso ovunque
        • il diritto non è più uniforme, ma tende a modificarsi secondo gli usi prevalenti nelle Province e nei singoli territori - Le varianti locali così prodotte vengono indicate come consuetudini locali
        • esempi della produzione di epitomi:
          • Collatio legum mosaicarum et romanarum
          • Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti 
          • Tituli ex corpore Ulpiani
          • Pauli receptae sententiae 
          • Epitome Gai (il cui anonimo compilatore - probabilmente attivo in Gallia -  enuncia soltanto le regole, eliminando dalle Istituzioni di Gaio le spiegazioni circa il modo  in cui quelle regole erano giunte ad avere la loro forma)

    Impero e Chiesa

      • 212. Editto di Antonino Caracalla (Constitutio Antoniniana): estende la cittadinanza romana (romana civitas) a tutti i sudditi dell’Impero (è un elemento di unificazione)

    à ragioni fiscali: applicare a un assai maggior numero di contribuenti le tasse di successione gravanti sui fondi dei “cittadini”

    à effetto: si estende a un gran numero di soggetti, imponendolo, il diritto civile romano

      • 313. Editto di Costantino (o editto di Milano): emanato in febbraio con Licinio, la professione della religione cristiana (peraltro tutte le religioni) viene dichiarata licita entro i confini dell’Impero e quindi si sospendono ufficialmente le persecuzioni dei cristiani (peraltro anticipato nel 311 da un editto simile di Galerio, resipiscente in letto di morte, emanato a Sardica, attuale Sofia). Il testo originale è andato perso, taluno ha insinuato che non sia mai esistito…

    "Cattolico", di origine greca, significa "universale" e veniva già utilizzato nei primi secoli dell'era cristiana per designare la Chiesa in contrapposizione alle eresie e alle tendenze settarie

      • 325. Il Concilio di Nicea, convocato da Costantino, raggiunge lo scopo di unire la cristianità affrontando lo scisma donatista e l’eresia ariana

    à la chiesa si autoafferma nei confronti dell’eresia mediante la precisazione del dogma (contro la differente natura di Padre e Figlio sostenuta da Ario) della consubstantia (o omousìa), ovvero della identità della sostanza divina di Padre e Figlio. Nel 381 anche lo Spirito Santo viene assunto nella consubstantia divina e si giunge alla Trinità. Rimangono ariani i Goti, Visigoti, Ostrogoti

    à la chiesa conferma la sua immissione nel corpo dell’Impero come istituzione pubblica (rifiuta quindi la dottrina donatista, basata su un rigorismo intransigente: Chiesa formata da eletti, rifiuto dei sacramenti amministrati da soggetti indegni, esaltazione del martirio, condanna dell’Impero in quanto “vecchio persecutore”)

      • 380. Editto di Tessalonica: Teodosio I (di origine iberica) dichiara  la religione cristiana, nella professione cattolica, culto ufficiale dell’Impero e condanna tutte le altre religioni ® da ora la Chiesa può fondare il proprio prestigio sul “braccio secolare”, contando sul consenso e sul sostegno che lo Stato le assicura ® piena fondazione di una tradizione latino-cristiana
      • cesaropapismo: Unificazione in una sola persona del potere politico e di quello religioso
      • 494. papa Gelasio I (492-496), in una lettera all’imperatore d’Oriente Anastasio (491-518), formula il principio dualistico: il mondo è governato da due autorità separate (sacerdotium e imperium: l’autorità del papa per l’ambito spirituale e l’autorità dell’imperatore per quello temporale), l’una chiamata da Cristo a guidare le anime, l’altra a governare i negozi secolari

    (Vicarius Christi, potestates distinctae: auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas)

    ® nel secolo è il sacerdote a seguire le leggi imperiali, ma nelle cose divine è l’imperatore a obbedire al sacerdote

    • Monarchia dei vescovi
      • Fenomeno della episcopalis audientia: il vescovo poteva sostituirsi alle magistrature laiche nell’esercizio della giurisdizione civile; fenomeno tipico del tardo impero allorquando gli ufficiali pubblici spesso latitavano.
      • Concili prevalenti nella pars Orientis dell’Impero, ove vengono formulati i principali dogmi del cristianesimo: ricca produzione di canoni (canones), prima fonte del diritto della Chiesa in quanto prodotta dalla comunità ecclesiale
      • Lentamente si afferma il primato del vescovo di Roma come primus inter paresfra i vescovi della cristianità, non prima del VI-VII secolo. Una notevole accelerazione proviene dalla necessità di trovare una guida unitaria, politica e spirituale, nella fase di irruzione dei popoli germanici pagani all’interno dei confini dell’Impero (si ricordi la figura carismatica di papa Gregorio Magno).
    • Tradizione giuridica
      • la Chiesa assume come diritto personale il Diritto Romano e diviene nel tempo il principale custode delle tradizioni giuridiche romane

    ® già la legge dei Franchi Ripuarii (61 [58] 1) ricorda che “la Chiesa vive secondo la legge romana”

    ® le fonti giuridiche romane riguardanti la Chiesa vengono riunite in particolari collezioni come la Lex Romana canonice compta (IX sec.)

    • Raccolte di canoni conciliari
      • a partire dal V-VI secolo:
      • Hispana
      • Dyionisiana: dopo la sconfitta dei Longobardi nel 774, papa Adriano I consegna a Carlo Magno la “Dionisiana” del monaco Dionigi al quale si deve la fissazione della nascita di Gesù al 25/12/753 dalla fondazione di Roma, con un probabile posticipo di 4 anni, composta già nei primi decenni del VI sec. da Dyonisius monachus, Schyta natione sed moribus omnino Romanus (Dionigi il piccolo), che costituisce la I collezione articolata e organica (canoni conciliari e decretali pontificie queste ultime sono le controfigure canoniche dei rescritti imperiali) della chiesa di Roma e che, dal tempo della sua compilazione, si era accresciuta e modificata al punto da rinnovare il testo e renderlo noto come collezione “Dionysio-Adriana
      • Pseudo-Isidoriana (600) rivale della Dyonisio Hadriana
      • in un secondo tempo ai canoni dei Concili Ecumenici e ai testi biblici si aggiungono le decisioni papali, note come decretali - Secondo lo spirito della lettera di Gelasio I all’imperatore Anastasio (494), i papi emanano decretali di applicazione generale
    • Cristianizzazione del diritto romano classico:

                la partizione ius naturale - ius gentium - ius civile

    • contenuta in Istituzioni 1, 2, 1-3: Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit, nam istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur … Ius autem civile vel gentium ita dividitur: omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprium, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium;
    • viene riletta secondo gli schemi logici e filosofici del cristianesimo: il diritto naturale viene identificato con il diritto divino. Il diritto romano, che sarà riscoperto e richiamato in vigore dai glossatori nell’XI secolo, sarà un diritto romano-cristiano universale in quanto diritto dell’Impero e della Chiesa.

     

    LE CONSOLIDAZIONI DEL PERIODO ROMANO

     

    • codice Gregoriano e codice Ermogeniano (fine III sec., raccolte private)
      • due collezioni private di costituzioni imperiali (in prevalenza rescritti) realizzate da 2 compilatori, dai quali esse prendono nome
    • Lex Romana Curiensis (fine VIII sec.)
      • raccolta realizzata per popolazione romanizzata della Rezia (Svizzera orientale)
    • codice Teodosiano (429-438, raccolta ufficiale)
      • nel 429 Teodosio II incarica un’apposita commissione di realizzare una raccolta di tutta la legislazione imperiale emanata dall’epoca di Costantino
      • il piano originale contempla pure una seconda raccolta destinata a combinare legislazione e opere dei giuristi in un grande programma per l’utilità di tutti i cittadini dell’impero (C.Th.1.1.5)
      • il programma viene rivisto: si esclude la dottrina e si permette ai compilatori di abbreviare e modificare i testi di legge in modo da enunciare il diritto effettivamente in vigore
      • opera finale in 16 libri, con leggi disposte in ordine cronologico in titoli
      • alcune copie sono inviate in Occidente, dove viene approvata dall’imperatore Valentiniano III e dal senato
      • il testo originale NON è sopravvissuto, ma è stato ricostruito: è una delle fonti più importanti per la storia politica ed economica, così come per la storia giuridica del tardo impero

                                                                                                                                   Giustiniano

     

    • Giustiniano (imperatore 527-565):

    (Tauresium, Illiria 482- Costantinopoli 565), imperatore romano d'Oriente, detto il Grande. Nipote dell'imperatore Giustino I, Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus crebbe alla corte di Costantinopoli; nel 518 fu incaricato della cura dell'amministrazione dallo zio, il quale lo nominò suo successore. Nel 523 sposò Teodora, di umili origini, e alla morte dello zio, nel 527, venne eletto imperatore.

    • tre obiettivi della sua azione:

    1. Unificazione forzata del cristianesimo, con attitudini cesaro-papistiche, considerandosi il detentore supremo del potere sia temporale che spirituale

    2. Restaurazione armata dell’Impero

     

    Consolidazione del diritto romano

    3. “Codificazione” per la certezza del diritto: commissione presieduta da Triboniano

      • si rivolge consapevolmente all’età aurea del Diritto Romano (II-III sec.) per restaurare il diritto a quel livello così alto raggiunto nel passato, e pretende che sia applicato all’Impero bizantino dei suoi tempi
      • è un’operazione antistorica
      • viene in parte corretta nei Digesta, i cui compilatori sono autorizzati ad attuare i cambiamenti sostanziali necessari per avvicinare l’opera al diritto bizantino del VI sec. (noti come “interpolazioni”, o emblemata Triboniani, individuate sin dal sec. XVI = sottraggono, aggiungono oppure alterano i testi originali)
    • Corpus Iuris Civilis (528-534)
      • 528-529 Codex Iustinianus  (12 libri): costituzioni in ordine cronologico, suddivise in Titoli, viene sostituito nel 534 dal Codex Repetitae Praelectionis. Giustiniano nomina una commissione di 10 esperti tra i quai Triboniano, con il compito di riunire in un’unica raccolta le costituzione presenti nei tre codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, la successiva legislazione imperiale

    Le costituzioni vengono disposte in ordine cronologico entro i rispettivi Titoli con la facoltà di abbreviare il testo, eliminare le parti superflue e le disposizioni cadute in desuetudine

    Il progetto ricalca il modello del “codice” teodosiano e non è ancora maturata l’idea di compilare una raccolta della dottrina

    Pubblicato il 7 aprile 529 ed entra in vigore il 16 aprile successivo

    Se ne conosce soltanto un frammento pariraceo di indice

      • 530-533 Digesta  o Pandectae (50 libri)

    Con una costituzione del 12 dicembre 530 Giustiniano annuncia il suo nuovo piano di politica del diritto, ispirato da Triboniano e affidato a una commissione a lui presieduta

    Si procede a realizzare una compilazione sistematica di brani tratti dalle opere dei maggiori giuristi di età classiche, curando di evitare, anche grazie a modifiche dei testi, ripetizioni e contraddizioni

    Articolati in 50 libri, vengono pubblicati il 16 dicembre 533 ed entrano in vigore alla fine dello stesso anno assieme alle Istitutiones

    L’imperatore dispone che un elenco di tutti gli scritti utilizzati venga premesso al Digesto e tale elenco ci è pervenuto allegato al manoscritto noto come Littera Florentina (o Pisana), conservato dal tardo 400 presso la biblioteca Laurenziana di Firenze. Si sono diffusi maggiormente dei manoscritti dei glossatori bolognese che hanno delineato una “famiglia” di scritti che si scostano da quelli indicati nella Littera Florentina

    Ciò che non era riuscito a Teodosio, riesce a Giustiniano con il Digesto

      • 533 Institutiones  (4 libri, ovvero partizioni dell’opera (non libri come li intendiamo ora))

    subito dopo la compilazione del Digesto viene affidato a Triboniano con l’aiuto di Teofilo di Costantinopoli e Doroteo di Berito), l’incarico di redigere un agile manuale scolastico destinato alla formazione di base degli studenti

    il libro segue da vicino la struttura delle Istituzioni di Gaio, combinandole con brani tratti da opere anche di altri giuristi e con brani tratti da costituzioni imperiali

    divise in 4 libri, vengono pubblicate il 21 novembre 533 con una costituzione indirizzata cupidae legum iuventus

      • 534 Codex Repetitae Praelectionis  (nuova versione in 12 libri). In seguito alla promulgazione di altra normativa imperiale (Quinquaginta decisiones) e alla elaborazione di una diversa politica legislativa, si decide la revisione del Codex Iustinianus

    Si ravvisa la necessità di unificare il nuovo materiale legislativo con il “Codice” del 529 e armonizzare tutte le norme con il Digesto e le Istituzioni, già elaborate nel frattempo

    Il nuovo codice articolato in 12 libri e centinaia di Titoli. La tradizione medievale (che si diversifica dal Codex originale) lo spezza in due parti sia da un punto di vista di studio (1/9 e 10/12) che da un punto di vista testuale. Prime testimonianze dei 3 libri (10, 11 e 12), vengono da un manuale di Vacario, giurista del 12 secolo vissuto in Inghilterra

      • 534>565 Novellae Constitutiones di Giustiniano, in maggior parte scritte in greco, di cui manca una raccolta ufficiale, ma che circolavano ampiamente nell’Alto Medioevo nelle due raccolte private dell’Epitome Iuliani (122 Novelle in riassunto) e dell’Authenticum (132 Novelle tradotte dall’originale greco in un latino scorretto, che ne evidenzia l’origine privata). A queste va aggiunta una collezione di 168 novelle che ha circolazione in area greca e comprende pure alcune costituzioni dei successori Giustino II e Tiberio II
      • Il corpus giustinianeo (Codice, Digesto e Istituzioni) rimane in Occidente, ove viene esteso  per parte Italiae nel 554 con la Pragmatica Sanctio pro petitione Vegilii (del papa Vigilio)un monumento normativo disancorato dalle sue funzioni storico – geografiche e quindi immutabile. N.b.: la pragmatica sanctio è una forma di costituzione imperiale

    ® In Oriente subisce revisioni e riforme ad opera degli imperatori Isaurici e Macedoni: nel sec. VIII compare in lingua greca una più breve raccolta ufficiale (Ecloga) che cerca di modificare il diritto giustinianeo nella direzione della pratica corrente

    ® Intorno al 900 l’imperatore Leone il Saggio (886-911) promuove un ampio riadattamento in lingua greca (Basilica, o Basilici) che intrecciano Digesto, Codice, Istituzioni e Novelle in un’opera unica, che poi viene glossata e commentata

    ® Nei secoli successivi sono prodotte versioni abbreviate dei Basilici, tra cui l’Hexabiblos (opera in 6 libri, pubblicato nel 1345), riconosciute alla base del diritto della Grecia moderna fino alla redazione del C.C. nel 1940

    • 1453. Dopo una progressiva riduzione territoriale dell’Impero d’Oriente, Bisanzio è conquistata dai Turchi - Il diritto romano-bizantino, in forma greca, sopravvive nei Balcani e anche in Russia

    Estratto da istituzioni di diritto romano

    Von Bluhme, grande studioso, nel 1820 si accorge che in ogni titolo si susseguono gruppi di opere (le “masse”) al quale si deve la teoria delle masse di Bluhme:

    • massa sabiniana (giurista), diritto civile
    • massa edittale, di commento all’editto
    • massa papinianea, opere di casistica, ai quali vengono affidata anche l’appendice

    Egli ritiene che i compilatori si siano divisi in tre sottocommissioni, ognuna delle quali avrebbe escerpito una massa

    Teoria dei pre-Digesti: Hoffman criticò ferocemente la tesi di Bluhme e afferma vi fosse un pre – Digesto. Seppur criticata, la tesi, ha trovato anche molti consensi

     

    L’età barbarica

     

    • Germanesimo: etnie e profili essenziali
      • gruppo svevo: Bavari, Alamanni
      • gruppo dei Franchi: Ripuarii, Camavi, Salici
      • gruppo sassone: Angli, Verini, Sassoni, Longobardi
      • gruppo gotico: Vandali, Burgundi, Ostrogoti, Visigoti
    • Germanesimo: lo stanziamento all’interno dei confini dell’Impero
      • milizie federate
      • influenza romana; hospitalitas (1/3)
      • le fonti che ci informano su questo periodo sono letterarie
      • 410. I Visigoti occupano Roma, massimo simbolo dell’impero e delle sue tradizioni: ondata di spavento generale. Fu il generale federato re dei Visigoti Alarico che la mise a sacco per tre giorni evitando però di incendiarla e risparmiando i luoghi sacri

    ® S. Gerolamo, scrivendo da Betlemme, afferma con orrore che è stata spenta la luce più brillante del mondo e che l’impero è stato privato della sua capitale

      • 412. Visigoti si spostano nel sud-ovest della Gallia, ove per trattato sono autorizzati a stanziarsi (grazie a un fedus), e istituiscono la loro capitale a Tolosa - Dopo la sconfitta da parte dei Franchi nel 507 concentrano il regno in Spagna, fissando la capitale a Toledo
      • ai Burgundi viene permesso, allo stesso titolo, di stabilirsi nella Gallia orientale, ove si uniscono agli abitanti gallo-romani contro gli Unni. La loro capitale è fissata a Worms.
      • 429. I Vandali, dopo avere attraversato la Gallia e la penisola iberica, sbarcano in Africa settentrionale e danno vita a un regno indipendente entro i confini dell’Impero - Nel 455 anch’essi invadono l’Italia e saccheggiano Roma, manifestando così la loro bellicosità anche in Italia

     


    Le principali linee di migrazione dei popoli barbarici tra fine sec. IV e inizi sec. V

     

    Invasioni dei popoli barbarici nei secoli IV e V

     

    • In Italia: il significato del 476
      • con il 476 d.C. viene deposto da un generale erulo (Odoacre) l’ultimo giovane imperatore Romolo Augustolo. Ciò non significò subito la fine dell’Impero d’Occidente, ma la vacanza della sede imperiale.
      • i regni germanici già attivi in Spagna e in Gallia (Visigoti, Burgundi, Franchi) diventano completamente indipendenti, quando lo erano già di fatto
      • pretesa degli Eruli, che rappresentavano il partito di maggioranza nell’esercito, di reggere le sorti dell’Occidente.
      • il fallimento dell’amministrazione statale lascia il posto a quella ecclesiastica, che rispecchia l’organizzazione imperiale:

    ® papa Leone I (440-61), su incarico di Valentiniano III negozia con Attila, re degli Unni, nel 452 e con Genserico, re dei Vandali, nel 455, quando questi entra a Roma e la saccheggia

    ® Leone I, come vescovo di Roma, afferma il primato del soglio di Roma, in quanto il suo vescovo, come successore di Pietro, trasmette l’autorità apostolica a tutti gli altri vescovi, che perciò gli sono subordinati

    ® la Chiesa eredita anche il sistema giudiziario imperiale e ne fa la base su cui si sviluppa l’antico diritto canonico

    • Ostrogoti inviati in Italia dall’imperatore Zenone per debellare Odoacre
      • Teodorico (454 ca.- Ravenna 526), re degli Ostrogoti (474-526) e intriso di cultura romana, ottiene da Zenone i titoli di patricius romanus, magister militum e consul
      • autorizzato a trasferirsi in Italia, sconfigge Odoacre sull’Isonzo e a Verona (489), quindi sull’Adda e infine espugna Ravenna nel 493
      • governa una vasta formazione territoriale: Italia, Norico, Rezia, Pannonia e Dalmazia
      • nuova organizzazione statuale: ai Romani l’amministrazione e ai Germani l’esercito, con pacifica convivenza ma senza fusione tra le due popolazioni
      • si considera erede degli imperatori d’Occidente: si circonda di consiglieri romani, tiene buoni rapporti con la Chiesa di Roma
      • istituisce stretti rapporti, anche parentali, con altri regni romani-barbarici: Visigoti, Burgundi, Vandali, Franchi

    I regni germanici alla morte di Teodorico (493-526)

     

      • Edictum Theoderici:  problemi di attribuzione

    - forse appartiene alla stagione dei Visigoti di Gallia, emanato verso il 460 da re Teodorico II (426-466, re dal 453, fratello e predecessore di Eurico)

    - vi sono tuttavia indizi della sua “italianità”: tracce della sua sopravvivenza nella prassi italica dell’alto Medioevo

    Non vi è la prevalenze di una teoria

    Ne risulta un governo germanico/barbarico ma fonti normative latino/romaniche

    - si applica con valore territoriale  ai Goti e ai Romani

    - le fonti normative, condensate nei 156 capitoletti che lo compongono, sono romane (codices gregoriano, ermogeniamo e teodosiano + Novelle post-teodosiane) e giurisprudenziali (epitomi: Sentenze di Paolo e Istituzioni di Gaio).

    - titolo di Edictum(che indica l’origine romana) richiama gli atti dei magistrati provinciali, con cui si promulgavano nelle province le leges imperiali: il testo promulgato non è quindi “legge”, ma è vulgatio = pubblicazione, diffusione e adattamento dei principi sanciti dal diritto, ma il diritto in sé non risiede nel testo

    - non si conosce alcun manoscritto completo: quello rinvenuto nel sec. XVI dall’erudito Pierre Pitou, che ne curò l’edizione a stampa, è andato smarrito

    Si tratta infine di una diffusione delle norme per la loro applicazione

      • crisi post-teodoriciana e guerra greco gotica:

    - a Teodorico succede nel 526 il giovane nipote Atalarico

    - si accentua la distanza da Bisanzio a causa della persecuzione contro gli Ariani (maggioranza del popolo ostrogoto) lanciata dall’imperatore Giustino dal 523 dopo l’accordo con la Chiesa di Roma e delle conseguenti ritorsioni nei confronti dei Romani italici e del papato. Ovvero distanza fra ostrogoti, dominanti, e romani, dominati

    - 535-553: guerra greco-gotica, con prime presenze di longobardi che si distinguono per la particolare ferocia (e vengono, in parte e per questo, successivamente “licenziati”

    L’Italia rimarrà legata ai testi giustinianei, mentre la gallia e penisola iberica rimarranno legate al codice Teodosiano

     

    Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche

     

    • personalità e territorialità del diritto: nozione
    • il regno visigoto: da Tolosa a Toledo
      • conversione al cattolicesimo con Recaredo (III concilio di Toledo, 589)
      • dal probabile Editto di Teodorico II al codice euriciano
      • lex Visigotorum, Legge dei Visigoti:

    più significativa di quella dei Burgundi

    - primo nucleo risale al “codice euriciano” promulgato dal re visigoto Eurico (466-485) intorno al 475-76, rinvenuto in un codice palinsesto

     - non è concepita come redazione scritta di consuetudini e pratiche “nazionali”, ma come legge formulata dal re assieme ai maggiorenti del regno alla maniera delle costituzioni imperiali

    - grazie alla preparazione nel campo del Diritto Romano posseduta dagli esperti incaricati da Eurico di redigere il testo legislativo, in esso si percepiscono istanze diffuse di una influenza diretta del Diritto Romano

    - ha valore territoriale, e non personale, entro il regno visigoto di Gallia, con capitale Tolosa  

    - viene in seguito ripromulgata nel 654 da Reccesvindo per il regno visigoto di Spagna, con capitale Toledo da inizi sec. VI, ciò ne garantisce la sopravvivenza

    - benché rivolta in primo luogo ai Goti, favorisce la pacifica convivenza tra i 2 gruppi regolando i rapporti tra Germani e Romani e facilitando il concreto l’ingresso dei Germani nella “romanità

    Goti => IV secolo fondarono un vasto regno e si convertirono al cristianesimo. Verso la fine del secolo, in seguito all’arrivo degli unni, si scissero in due entità politiche autonome:

    • ostrogoti (goti dell’Est, detti anche greutungi, “goti splendenti”) stabilirono un vasto regno a est del fiume Dnestr fino al Don (sopra il mar Nero)
    • visigoti (goti dell’Ovest, noti anche con il nome di tervingi, “goti saggi”) si insediarono invece tra il Dnestr e i Carpazi (sopra il mar Nero)
      • lex Romana Visigotorum Legge dei Visigoti

    - fatta redigere da Alarico II,  sovrano Visigoto, nel 506 (nota come Breviarium Alaricianum) e destinata ai suoi sudditi romani: leges (estratti dal codice Gregoriano, Ermogeniano e teodosiano) e iura (Liber Gai, Pauli sententiae, libri responsorum di Papiniano)

    - fonti analoghe a quelle dell’Editto di Teodorico e della Lex Romana Burgundionum, ma sono citate espressamente e il materiale utilizzato è più ampio

    -  LRV viene abrogata da Reccesvindo (654) con la promulgazione dei Liber Iudiciorum (12 libri come il Codice giustinianeo, ma prevale il diritto consuetudinario visigoto su quello romano)

    - alcuni studiosi considerano la LRV uno strumento scolastico di formazione dei giuristi

      • il Diritto Romano dei Visigoti che si allunga per tre secoli, è la fonte principale di conoscenza del diritto romano volgare occidentale del V sec., l’ultimo secolo dell’Impero romano d’Occidente, e rimane la fonte principale del Diritto Romano tra VI e XI sec. nei regni germanici che prendono il posto dell’Impero

    Burgundi: Popolazione germanica. Sconfitti nel 436-437 dai romani, fondarono un regno romano-barbarico nell'odierna Savoia. Da ricordare l'attività legislativa del re Gundobado (474-515) e la loro precoce conversione al cattolicesimo (516)

    • Regno burgundo: lex Burgundionum, lex romana-burgundionum
      • Burgundi si stabiliscono in via definitiva più a sud (Borgogna) rispetto al primo stanziamento lungo il medio corso del Reno: sono stretti tra Visigoti a ovest, Franchi a nord e Ostrogoti a est (fine V secolo) - Sono poi sconfitti dai Franchi nel 532
      • re Gundobado emana due leggi:

    - lex Burgundionum (detta anche Lex Gundobada, Libro delle Costituzioni) emanata alla fine del sec. V: formalmente indirizzata ai soli Burgundi, ma con molte norme rivolte a Burgundi e Romani; quindi con validità non strettamente personale

    - lex Romana Burgundionum: emanata in 180 capitoli a inizi VI sec., è derivata dalla medesime fonti utilizzate dalla LRV, benché ridotte, parafrasate e volgarizzate

    - detta a torto anche lex Papinianus: poiché in alcuni mss. seguiva la LRV, si pensava che fosse una continuazione del frammento di Papiniano che concludeva tale collezione

    Il metodo di congegnare il diritto penala in chiave economica era per evitare la iattura della vendetta privata che era un flagello sociale

    • dalla Gallia romana al Regno franco
      • le stirpi dei Ripuarii e dei Camavi vengono assoggettate ai Franchi Salii
      • i Franchi battono nel 507 i Visigoti, che si ritirano in Spagna, e nel 532 i Burgundi, e così estendono il loro dominio sull’intera Gallia
      • i Franchi non ricorrono al doppio strato normativo (legge germanica + legge romano-germanica), ma valorizzano il patrimonio di consuetudini di tipo germanico:

    ® tra i complessi normativi più antichi vi è il Pactus legis salicae (si legge: salice, VIII sec. ca.) pactus, è una scelta dei sovrani condizionato dal consenso dei maggiorenti, del seguito militare più vicino, che nel nucleo primitivo risale forse ai tempi di Clodoveo (465-511, re dal 481)

    ® ricchezza norme che fissano compositiones pecuniarie quali sanzioni dei reati penali

    ® tipicità dei popoli germanici per risarcire i danneggiati mediante tariffari penali, evitando faide familiari

    Nota: Prima grande dinastia franca: Merovingi

     

    I Longobardi in Italia

     

    Macchiavelli: se nel periodo dell’ottavo secolo non ci fosse stata la conquista dei Franchi (alleanza fra papato e Carlo Magno), probabilmente ciò avrebbe portato l’Italia verso l’affermazione di monarchie nazionali ed a un sistema giuridico di common law invece del civil law. La lotta per le investiture aiutò molto l’orientamento verso il diritto romano

    Etimologie proposte per il nome: le più probabili sono Langbart, lunga barba, o Langbarte, lunga lancia

    • In Italia
      • Giustiniano muore nel 565
    • Invasione dei Longobardi da autunno 568/primavera 569
      • Una leggenda diceva che fosse stato il vecchio comandante Narsete, deposto, a chiamare i Longobardi
      • Circa 100.000 longobardi che le truppe bizantine non riuscirono a fermare
      • Primo re: Alboino, Clefi, interregno e autonomia dei duces (574-584).
      • con re Autari (eletto nel 584 con titolo Flavius, eco romanistico), all’inizio del sec. VII d.C. l’Italia centro-settentrionale assume anch’essa la struttura di un regnum germanico con capitale Verona - Milano – Pavia, poi sempre rimasta la capitale del regno longobardo
      • la scelta della capitale urbana (invece che nomade) è una novità per i longobardi
      • Autari ottiene dai duchi la cessione di metà dei beni fiscali locali, ponendoli sotto l’amministrazione di un gastaldo di nomina regia, con ciò il regno fonda le proprie basi divenendo più simile ad una monarchia
    • Organizzazione pubblica
      • la territorializzazione individuando dei distretti le fare (dalla sippe, clan dalla solidarietà interna molto forte che si riconosce in un capo militare, alla fara)
      • i ducati e i duchi (duces, membri dell’aristocrazia)
      • ducato di Benevento = Langobardia minor: frattura irreversibile tra Nord e Sud della penisola, dopo vicende intermedia, questo territorio diventerà il nucleo del dominio normanno, quello Svevo, Angioino, fino a Garibaldi
    • Con lo stanziamento (a macchia di leopardo) dei Longobardi in Italia si spezzano: (1) l’unità territoriale, (2) religiosa (Il longobardi portano il cristianesimo nella fede ariana, (3) normativa (entrano in Italia e applicano il loro diritto consuetudinario, nazionale, spezzando la continuità con il diritto romano)

    Nota. I longobardi sino all’ottavo secolo non conoscono l’istituto del testamento

     

     

     

    La suddivisione dell’Italia durante le fasi iniziali della conquista longobarda (569-584)

    e alla fine del secolo VII

     

    • Editto di Rotari (22 novembre 643; 388 capitoli)
      • Rotari, re dal 637, conquista Liguria, Lunigiana, il caposaldo friulano di Oderzo e recupera l’Emilia sino allo Scoltenna (fiume Panaro)
      • Editto di Rotari: consapevole richiamo al modello statuale bizantino, editto, perché:
    • è una compilazione legislativa scritta
    • è scritta in latino barbarizzato, ricco di termini longobardi, alcuni ad oggi sconosciuti nel corrispettivo latino
    • è espressione della sovranità regia e recupera il titolo della normativa emanata dai re ostrogoti / visigoti
      • Editto approvato a Pavia davanti al popolo in armi alla fine della guerra
      • approvato per gairethinx (si legge gairetincs, termine longobardo). Due interpretazioni:

    1. thinx = conventus (assemblea che ha approvato l’editto), gaire = lancia

    2. thinx = cosa/bene ceduto, gar = rafforzativo

    Þ  atto formale di trasferimento del patrimonio a fini molteplici:

    - di successione mortis causa (e tale da surrogare il testamento, non conosciuto quale atto di istituzione di erede)

    - di manomissione servile

    - di solenne dimissio dell’Editto dalle mani del re al popolo in armi riunito nella capitale (eredità preziosa ceduta dal re al popolo)

    Þ  non si configura quindi su base “pattizia”, ossia sul consenso collettivo del popolo dato alla formalizzazione scritta della lex

      • L’intervento del sovrano si vede anche dalla norme: due masse normative, intesa come insieme di articoli sottoposti a categorie unitarie:

    1.   consuetudini e regole tradizionali fatte raccogliere da Rotari (cawarfide - formula longobarda di consuetudini, introduttiva Si quis)

    2.   decisioni sovrane formulate con l’ausilio di primati iudices: soprattutto per delitti di lesa maestà; norme ove il re precisa di avere elevato il valore delle compositiones pecuniarie

     

    L’Italia durante il regno di Astolfo (749-756) e alla fine del regno longobardo (774)

    L’Editto di Rotari è il momento legislativo principale ma vi sono stati

    • altri re legislatori:
      • Grimoaldo, 668, 9 cap.   (+ Origo gentis Langobardorum, è un racconto della storia del longobardi)
      • Liutprando, 712-744  153 cap. (regno longobardo più lungo e con legislazione più importante sia dal punto di visto quantitativo che normativo. Es. trattamento dei servi, matrimonio, ecc. influenza della Chiesa cattolica e una legislazione di viene aggiornata dalle influenze culturali della società)
      • Rachi, 745-746, 12 cap., re mite
      • Astolfo, 750 e 755, 22 cap. re bellicoso, (norme sull’esercito che porteranno all’Esarcato di Ravenna. La partecipazione all’esercito non sarà più una caratteristica degli arimanni (Nota: gli arimanni sono i longobardi), ma in base alla ricchezza personale)

     

    Il diritto longobardo

     

    • Caratteri generali
        • esteriorità
        • mancanza di astrazione (richiede una descrizione pedissequa delle casistiche precise, sia penale che civile, una norma per ogni caso)
        • simbolismo: launechild (si legge launechild, è il controdono. a prescindere dal sul valore) = controprestazione di valore simbolico rispetto alla donazione con l’effetto di rendere irrevocabile, quindi firmum, l’atto di liberalità evitando ripensamenti e donazioni multiple

    Nota: Liberazione circaltare, atto liberale da parte del proprietario di uno schiavo che viene inquadrato come atto dal profilo religioso che acquista valore se fatto all’interno di un Chiesa (in uno spazio sacro), venendo così cristianizzato come atto di bontà gratuita

    • Proprietà
        • dalla proprietà collettiva a quella familiare
    • Successioni
        • successione legittima (solus Deus haeredem facere potest). Il patrimonio si divide fra gli eredi
        • verso il testamento: (atti scritti) donatio pro anima (spesso a vantaggio di enti ecclesiastici dimostrando il forte assorbimento della cultura cattolica), melioratio (ricordiamo che non esiste l’istituto del testamento)

    Nota: molti longobardi fanno carriera ecclesiastica, fondano chiese, monasteri, cercando così una forma di promozione sociale

    • Diritto “penale”
        • processo di tipo ‘accusatorio, il giudice (iudex) è un semplice arbitro del confronto, soggetto super partes che disciplina la contesa
        • composizioni pecuniarie rispecchiano la gravità del reato e la gerarchia sociale, con un dettaglio maggiore delle altre leggi germaniche - in vari casi vanno per metà ai privati e per metà alla curtis regia
        • il guidrigildo (il “prezzo del corpo”, istituto scandaloso): in origine era il riscatto dalla pena di morte, poi diviene il massimo livello della pena equivalente al valore del proprio statuspersonale, ovvero varia in base alle persone, insomma: la “legge non è uguale per tutti”. Nell’editto di Rotari (Rot. 11), è il prezzo anche per un occhio strappato

    Nota: tre tipi: 1) Liberi 2) servi 3) aldi (soggetti che normalmente sono prigionieri di guerra)

    • Diritto processuale: oralità, simbolismo
        • obiettivo del processo non è l’accertamento della verità, ma la composizione del conflitto per ripristinare la pace mediante un procedimento probatorio basato sul giuramento o sul duello (avversato da Liutprando e preferito da Rotari soltanto per le cause meno gravi). Il duello non è volto alla eliminazione, ma è spesso fatto con bastoni e serve a stabilire un vincitore. Lo scopo non è, ovviamente, l’individuazione della verità, ma teso alla risoluzione della contesa
        • ordalia iudicium dei (giudizio divino): lo scopo è di individuare un vincitore mediante un rituale predeterminato di cui lo iudex è garante
        • iudexnon è chiamato a valutare nel merito né i fatti né le pretese dell’attore, ma a verificare la correttezza del duello
        • concetto di purgazione: onere della prova spetta al convenuto il quale deve dimostrare la propria innocenza attraverso i due canali indicati: giuramento e duello
        • Con il passaggio al sec. VIII si afferma il ricorso alla testimonianza (per influenza della Chiesa) e alla prova documentale (benché spesso garantite da un giuramento di conferma) non riuscendo perciò a sganciarsi dall’oralità
    • Persone
        • inspectio corporis davanti all’assemblea: metodo di verifica della maturità fisica e di avere tutti i diritti previsti dalla legislazione longobarda
        • condizione della donna, che non ha status sociale e quindi guidrigildo, è soggetta al mundio = potestas esercitata sulla donna e appartenente a chi ne versa il prezzo a colui che la detiene entro la famiglia di origine (mundoaldo, soggetto che esercita il Mundio). È un diritto e un responsabilità del parente più prossimo, un diritto di garanzia e di protezione che può essere anche ceduto
        • al mundio sono soggetti anche gli aldii = semiliberi provenienti da manomissioni informali e da prede di guerra
    • Matrimonio: per ratto / per prezzo
        • dalla compravendita della donna alla compravendita del mundio (si afferma anche principio del consensus)
        • sponsali (definizione assetti patrimoniali e promessa di nozze) – traditio della sposa – subarrhatio anulo (consegna di un anello alla sposa)
        • donazioni matrimoniali sono di due tipi:

    1. alla donna:

    A. agli sponsali: meta

    (apporto maritale concordato agli sponsali in seguito a trattative seguite da un accordo solenne)

    B. dopo la prima notte: morgincap / morgengabe (indica: dono del mattino ed è legato alla consumazione del matrimonio)

    (prima 1/3 poi 1/4 delle sostanze del marito)

    2. al marito: faderfio

    (beni assegnati alla sposa dalla famiglia di origine come corredo di oggetti mobili, ma poi anche costituiti da una porzione del patrimonio paterno, così da escluderla da pretese ereditarie)

    • La materia contrattuale: la distanza dall’art. 1321 c.c.
        • sistema romano giustinianeo: tipicità contrattuale; controllo statale sull’autonomia privata (insinuatio)
        • assenza di una elaborazione teorica unitaria del consensus come fonte d’obbligazione
        • progressiva affermazione dell’instrumentum scritto: non hanno contratti propri e si adattano a usare quelli di tradizione romana
    • Nell’alto medioevo:
        • atipicità;
        • distorsione degli schemi tradizionali
    • Diritto germanico:
        • obbligazioni da fatto illecito
        • obbligazioni da atti privati solenni

     

    Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

     

    Fu la Chiesa a determinare la caduta del regno dei longobardi, tutto cominciò quando Liutprando, re dei longobardi, decise di prendere Ravenna nel 726 con l’intenzione di proseguire per Roma. La Chiesa no poteva tollerare di vedere una tale spada di Damocle. Per la Chiesa avere un padrone lontano a Costantinopoli poteva essere accetabile ma avere dei Germani in casa era una prospettiva spaventosa

    • L’ultimo secolo longobardo (VIII secolo)
      • l’Editto di Liutprando (712-744): verso la sua cristianizzazione (consenso matrimoniale; manomissioni servili in chiese; norme per il clero). Liutprando dà un’impronta nuova alla legislazione del VII secolo (Editto di Rotari, ecc.)
      • evoluzione del Regno longobardo in un ordinamento unitario a base territoriale: eliminazione delle distinzioni su base etnica, fra sudditi bizantini e longobardi
    • La politica del papato: l’iconoclastia scatenata dal Leone III (imperatore d’oriente) mediante un divieto del culto delle immagini sacre
    • Da Ratchis ad Astolfo, reazione all’iconoclastia scatenata da Leone III, attacco all’Esarcato e conquista di Ravenna nel 751 da parte di Astolfo (sovrano longobardo) che fonda monasteri che poi avranno molto rilievo (Nonantola, l’abate sarà Anselmo, parente di Astolfo (monastero più importante), Monte Amiata (Toscana) e s. Giulia (BS). La realizzazione dei monasteri ha anche una valenza politica
    • Papa Stefano II e il rapporto privilegiato con i Franchi
      • 732: Carlo Martello (nonno di Carlo Magno) ferma gli Arabi (nonostante la quasi inarrestabile avanzata degli arabi) a Poitiers
      • 751: Pipino il Breve e i suoi figli Carlomanno e Carlo: prende quota la dinastia dei Carolingi, che succede a quella dei Merovingi
      • Pipino eletto Re dei Franchi
      • L’imperatore Costantino V mandò un messo al Papa Stefano II, portatore della missio di recarsi da Astolfo per ingiungergli “di restituire il maltolto”, ovvero Ravenna e l’Esarcato che erano stati conquistati da Astolfo nel 750/751. Il Papa andò da Astolfo nel 753 ma il “nefandissimo” (così definito dalla Chiesa) Astolfo, no volle sentir ragioni
      • Il surplus di potere di Pipino gli viene solo sulla base di una serie di accordi con il Vescovo di Roma. Il Papa nel 751 unge Pipino il Breve (trovando così nei Franchi un alleato nuovo) il quale impegna con la promissio carisiaca (754, dalla sede di Quierzy-sur-Oise (Carisiacum) presso un palazzo del re) peraltro attuata solo in parte) a difendere al chiesa cattolica e ad imporre ad Astolfo la restituzione delle terre che aveva occupato precedentemente, ovvero:
        • Esarcato => territorio dell’attuale romagna, dato agli esarchi bizantini che dominavano i territori bizantini rimasti sotto il loro controllo
        • Pentapoli => marche centro settentrionali
      • Carolingi regneranno per circa 150 anni, a partire dal 774, anno in cui sconfiggono in Longobardi

     

    Longobardi Popolazione germanica che dominò la penisola italiana dalla metà del VI alla fine dell'VIII secolo, dando una profondissima impronta all'assetto politico-istituzionale dell'Italia per i secoli successivi.

    Liutprando (? - Pavia 744), re dei longobardi, succedette al padre Ansprando nel 712. Sotto di lui il dominio longobardo in Italia, retto con equilibrio e saggezza, raggiunse la massima potenza. Ebbe ottimi rapporti con i franchi e favorì la romanizzazione del suo popolo

     

    Merovingi Dinastia che governò i franchi dal 481 al 751. Deriva il suo nome da Meroveo, al potere dal 448 al 458. Il primo sovrano merovingio fu suo nipote Clodoveo, che divenne re sia dei franchi sali sia dei ripuari.

    Carolingi Dinastia che regnò sui franchi dal VII al X secolo e la cui denominazione deriva dal suo più importante esponente, Carlo Magno.

    Carlo Magno (? 742 - Aquisgrana 814), re dei franchi (771-814), fondatore e imperatore del Sacro romano impero (800-814); estese il suo regno su gran parte dell'Europa continentale e fu il sovrano più potente di tutto il Medioevo.

    Sacro romano impero Entità politica e territoriale dell'Europa occidentale fondata da Carlo Magno nell'anno 800 e dissoltasi nel 1806 sotto il regno di Francesco II d'Asburgo

     

    Dieta  Il termine risale probabilmente ai consigli tribali dei franchi e alle riunioni di principi e nobili, religiosi e laici al tempo del Sacro romano impero

     

     

    Il regno dei Franchi alla fine della dinastia dei Merovingi (metà VIII sec.)

    • Carlo Magno Rex Langobardorum et patricius Romanorum
      • Carlo Magno si definisce Re dei longobardi e Patrizio dei romani
      • il patrimonium Sancti Petri: primo nucleo del futuro stato territoriale della Chiesa. Si perfeziona con le donazioni di Carlo Magno al pontefice: Esarcato e Pentapoli (ex territori bizantini)
      • Lo stato della chiesa ha le sue origini proprio dall’alleanza tra Franchi e papato (sarà poi la situazione che si troverà davanti Garibaldi)

    Donazione di costantino, constitutum Constantini, tramandato tramite le c.d. decretali pseudoisidoriane, ovvero una raccolta canonica, SI TRATTA DI UN FALSO DEGLI ENTI ECCLESIASTICI, UNICI ENTI DI SCRITTURA DEL TEMPO: legittimerà le pretese della Chiesa ad esercitare una giurisdizione territoriale sull’intera penisola. Fra le ipotesi, papa Adriano I chiese a Carlo Magno di adempiere alla promissio carisiaca fatta da Pipino, promettendogli di acclamarlo come novello Costantino per la generosità divina nei confronti di San Pietro. Sulla base di questa richiesta, priva di risposta, è stato realizzato il falso della Donazione di Costantino che comportava una enorme donazione alla Chiesa: Esarcato, Pentapoli, ma anche Roma, Provincie d’Italia e innumerevoli poteri nel tentativo di legittimare il potere temporale della Chiesa. A questo punto si hanno gli elementi per riconoscere che l’elevazione di Carlo Magno a dignità imperiale era un traguardo della politica ecclesiastica

    A negarne definitivamente l’autenticità fu nel 1440 Lorenzo Valla

    • Carlo Magno imperatore
      • ambiguità della cerimonia di incoronazione
      • pace di Aquisgrana (812): Sacro Romano Impero e Impero Bizantino si dividono l’eredità dell’Impero Romano d’Occidente e d’Oriente
      • Spedizioni militari laddove sorgerà Venezia
      • Il mito dell’Impero che rivive con Carlo Magno è quello verticistico dell’Impero giustinianeo
      • Il mondo carolingio fu un’esperienza di valore culturale mediante il recupero molto importante dei modelli di matrice romana e bizantina, cultura scritta, la c.d. rinascenza carolina (Scuola Palatina) e politica per l’istruzione (Capitolare Olonese di Lotario (nipote di Carlo Magno), 825, scuole di istruzione c.d. secondaria nelle principali città del regno)

     

    L’impero carolingio al tempo di Carlomagno (768-814)

     

    • strutture del regno carolingio: si estendono all’impero con una concezione patrimoniale
      • Ordinamento ecclesiastico e civile che si fondono
      • re, corte, conti / comitati, marchesi / marche, missi dominici (conti, vassalli del re o abati che fungono da rappresentanza del sovrano sul territorio per risolvere situazioni ad hoc o per verifiche periodiche), scabini. Non si tratta di una burocrazia permanente, si tratta di incarichi di tipo personale
      • giuramento di fedeltà al re (forme di clientelismo tra l’aristocrazia franca e quella del Re che orientano le scelte politiche) raccolto dai missi e banno
      • Nel programma politico dei carolingi c’è
      • “ambiguità” delle istituzioni nell’Europa costruita dai Franchi
      • Pavia capitale del regno carolingio, è un regno “itinerante” che non riesce a contare ancora sulla burocrazia organizzata
      • Impero e imperatore sono una cosa sola. L’impero viene gestito come una cosa personale dell’imperatore
    • età della personalità del diritto
      • compresenza di diverse leges e consuetudini nazionali all’interno di un medesimo ordinamento giuridico. Si tratta di un periodo di pluralità del diritto attribuito in via personale, sono i soggetti stessi che dichiarano il diritto a cui appartengono (longobardo, alamanno, franchi salii, barbaro, ecc.)
      • professiones iuris

     

    Impero carolingio e capitolari

    Corona di Teodolinda

    • 774. Carlo Magno conquista regno longobardo
    • 800. Nella notte di Natale papa Leone III (nota: con la corona di Teodolinda, prima regina longobarda convertita al cattolicesimo che la donò alla Basilica di Monza dove è custodita tutt’ora, poi utilizzata dalla stesso Napoleone per autoincoronarsi. La leggenda narrà che contenga al suo interno uno dei chiodi utilizzati nella croce di Cristo) a Roma, incorona Carlo Magno imperatore dei Romani, dando inizio al Sacro romano impero
    • rinnovo dell’impero romano con contorni di universalità e sacralità in contrapposizione al mondo bizantino
    • apporto della Chiesa di Roma
      • si legittima la “Translatio Imperii” da Roma > a Costantinopoli > ad Aquisgrana
    • apporto del re dei Franchi
      • La Chiesa viene guidata, nella sua organizzazione e disciplina interna, e protetta dal potere regio (ideologia già costantiniana)
    • Capitolari
      • Indica la produzione normativa dei re carolingi. Già Astolfo, pubblicando le norme edittali del marzo 750, dichiara di volerle in capitulare affigere
      • ma già Pipino il Breve emana un capitolare nel 744 (quindi prima dell’unzione regia del 751) in seguito a un concilio convocato a Soissons

    Definizione: atti giuridici dell’impero carolingio, di solito suddivisi in articoli (capitula privi di rubriche (titoli distintivi)), emanati dai re con la partecipazione dei grandi, tra cui i vescovi, oppure emanati dagli stessi vescovi per le proprie diocesi (in area franco – germanica) con lo scopo di fare conoscere misure legislative e amministrative

    Si tratta di una produzione normativa molto importante e che viene aggiornata nel tempo assumendo delle dimensioni sempre più ampie

    ® una partizione tradizionale, basata sui contenuti, distingue tre grandi categorie di capitolari:

                1. Capitularia mundana

                           Capitularia missorum (per i missi dominici)              =          Capitularia specialia

                           Capitularia legibus addenda (in aggiunta a l. naz.)   =          Capitularia specialia

                            Capitularia per se scribenda (norme politico civ.)     =          Capitularia generalia

                2. Capitularia ecclesiastica

                3. Capitularia mixta

    ® una partizione basata invece sull’autorità che li emana distingue due categorie di capitolari:

    1. Capitula episcoporum (disposizioni deliberate nei concilii, (norme civili ma ambigue) che sfoceranno nella lotta per le investiture del 12 secolo che parte da qui

                            2. Capitula regis (disposizioni deliberate nelle assemblee del regno)

    ® si valorizza così l’analogia tra le due serie normative, basata sui caratteri formali, e il parallelismo tra autorità civile e religiosa, impegnate entrambe nella formulazione di provvedimenti legislativi e amministrativi destinati alla societas christiana sul piano sia temporale che spirituale

    ®  ambiguità delle istituzioni nell’Europa costruita dai Franchi

    • Il verbum regis e la sua diffusione nelle assemblee
      •   i re franchi pretendono il diritto di emanare leggi senza il consenso del popolo per tutti i propri sudditi, e quindi indipendentemente dalla nazionalità di questi, con l’adesione dei grandi laici ed ecclesiastici del regno

         ® modello del diritto romano imperiale,

      •   non esistono raccolte ufficiali di capitolari e la loro tradizione è affidata a raccolte private e alla trasmissione orale
        •   collezione di Ansegiso (abate di Fontenelle): raccoglie tra 826 e 827 una serie di capitolari di Carlo Magno e Ludovico I suddivisa in 4 libri, articolati in 2 sezioni di argomento temporale ed ecclesiastico
      •   parte di essi vennero recuperati attraverso le raccolte miste di origine ecclesiastica, che spesso ne strumentalizzarono i testi
      •  802 Dieta generale di Aquisgrana: aggiornamento e riscrittura delle leggi nazionali promossa da Carlo Magno
        •  riforma modellata su 2 pilastri: ius vetus delle antiche leggi popolari

                                        ius novum dei capitolari

    sancendo obbligo per i giudici di giudicare sempre secondo la legge scritta per evitare arbitrii e discrezionalità

      •  i Capitolari rappresentano un diritto territoriale generale in contrapposizione ai diritti tribali personali
      • Agobardo, vescovo Lione († 840), fa istanza a Ludovico I perché si adotti la legge personale della stirpe dell’imperatore (e quindi salica) come legge che assuma il valore di norma generale vincolante per tutti i sudditi
      • funzione delle assemblee
        •  sino circa alla metà del sec. IX le diete imperiali sono luoghi di semplice pubblicazione di norme di legge discendenti dal solo volere del sovrano ® la promulgazione orale è fase costitutiva del diritto ed è la base per la sua accettazione ufficiale e la sua diffusione nei territori dell’impero
        •  in seguito, per l’indebolimento della monarchia, la suddivisione dei regni e la crescita del potere dell’aristocrazia, le norme sono sottoposte all’approvazione e al consenso dell’aristocrazia laica ed ecclesiastica
        •  riemerge un modello pattizio di formulazione delle norme
    • La tradizione italica dei capitolari
      •  capitolari generali emanati dai re franchi sono validi e applicati anche in Italia, che dispone di una serie autonoma e specifica di capitolari
      •  832: Lotario I raccoglie un primo nucleo di norme emanate da Carlo e Ludovico I promulgandole in occasione di una dieta generale a Pavia
      •  primo nucleo del Capitulare Italicum = norme emanate dai Carolingi a integrazione dell’Editto longobardo, che poi dopo il Mille compaiono come appendice stabile all’Editto e sono incrementate da alcune costituzioni di imperatori germanici sino alla metà del sec. XI (Liber Papiensis)
      • alle norme dell’Editto longobardo è riconosciuto un valore territoriale dai Carolingi, e tale valore viene esteso alle aggiunte fatte da loro stessi sotto forma di capitolari validi specificamente per il Regno longobardo

     Valutazione complessiva

    Capitolari: opera legislativa intensa in ogni campo, ma non una grande opera, mancante spesso di organicità e della capacità di perpetuare volontariamente se stessa

     

    Le istituzioni feudali

     

    Un’ipotesi accredita le origini del feudo come un’invenzione dei franchi merovingi e la sua costruzione definitiva ai carolingi di Carlo Magno

    • “La più grande creazione consuetudinaria” (Calasso)
      • non è un diritto territoriale, ma è assimilabile a un diritto di categoria = regola una rete di rapporti concernenti una forma particolare di dipendenza personale
    • problema terminologico
      • feudo (appare tra fine sec. IX - inizi X con il significato di beni conferiti a titolo di salario o di stipendio; diventa poi sinonimo di beneficio)
      • rapporti vassallatico - beneficiari
      • rapporti feudo – vassallatici
    • precedenti tardo-romani
      • patrocinium= vincolo di dipendenza  personale tra padrone (latifondista) e contadino a sfondo pubblicistico
      • commendatio = sistema particolare di instaurare un vincolo di patrocinum (si concede una terra a un dipendente soltanto per il tempo del servizio; da restituire al momento di cambiare patronus). Il primo che fece il giuramento di fedeltà fu il duca di Tassilone di Baviera che si sottomise nel 757 al re dei Franchi Pipino
      • buccellarii = milizie private al servizio di potentes, attestate nel mondo visigoto e gratificate con “doni” e mezzi di sussistenza temporanei (da restituire al momento di cambiare padrone)

    ® effetto di clima di insicurezza in età tardo antica + debolezza del potere pubblico

    • elementi costitutivi

    1.  fidelitas (auxilium, consilium): elemento soggettivo = nuova forma assunta dal rapporto di subordinazione personale (gasindi nel mondo longobardo). (origini della fidelitas: Giustiniano pretese un giuramento di fedeltà sin dalla rivolta di Nika (dal verbo nikan = vincere), ma gli alti dignitari sembra dovessero prestarlo sin dai tempi di Leone I (457-474)

    2.  beneficium: elemento oggettivo = concessione patrimoniale, personale e revocabile, cui si accompagna una crescita del livello sociale dei vassi (la parola vassus deriva forse dalla variante celtica di gwas, che significava uomo). Il servizio che, agli inizi, venne maggiormente remunerato con buoni beneficia fu quello militare

    3.  immunitas: in casi particolari, il rapporto feudale è accompagnato dall’esenzione (peraltro spesso solo fiscale) del vassallo dalla soggezione alla iurisdictio, bannitio e districtio dell’imperatore, che egli esercita direttamente nell’ambito del territorio che gli viene concesso in beneficio ® sono soprattutto enti ecclesiastici         

      • prima testimonianza scritta di un atto di commendatio (giuramento di fedeltà + omaggio, nella forma di immixtio manuum) da parte del duca di Baviera Tassilone verso il re dei Franchi Pipino e i suoi figli (757)
      • benefici = concessioni personali, revocabili e non ereditarie, benché di norma prolungate per l’arco della vita del concessionario
      • mancano atti scritti di omaggio à tradizione orale à notizie talvolta in cronache, riportate come notizie indirette, e soltanto in seguito in documenti sciolti: da inizi sec. XII in area italica e dal sec. XIII in area francese
      • tradizione orale: concessioni beneficiarie mancano della firmitas (irrevocabilità) e della stabilitas (immutabilità) garantite da una charta negoziale

    ® nel sec. IX non si è ancora verificata una piena  integrazione tra elemento personale (giuramento di fedeltà + omaggio) e patrimoniale (beneficio, conferito tramite investitura)

    ® Capitolare di Lotario I in vista di una spedizione militare in Corsica contro i Saraceni (825): vassi regi risultano distinti tra

                            - vassi che servono a Palazzo (austaldi)

                            - vassi residenti su terra propria

                            - vassi residenti su terre beneficiarie

    • Capitolari (che risolvono il problema dell’ereditarietà del feudo) e costituzioni imperiali in materia feudale:

    1. Capitolare di Quierzy (14-16 giugno 877)

      • Emanato dall’imperatore Carlo il Calvo (823-ottobre 877) prima di effettuare una spedizione militare in Italia per contrastare il nipote Carlomanno
      • giunto in una duplice redazione, è importante poiché per la prima volta viene sancito formalmente il principio dell’ereditarietà dei benefici dei feudi maggiori (primi ordinis)
      • uno degli articoli, infatti, stabilisce le modalità di successione in caso di morte di un conte, al figlio (una sorta di “investimento” del sovrano nel figlio) del quale potrà essere trasferita la carica pubblica (honor) detenuta dal padre assieme ai benefici ad essa connessi
      • un altro articolo consente pure che i fideles dell’imperatore che volessero entrare in convento alla morte di questi possano trasferire i propri honores (ossia i benefici e le eventuali cariche pubbliche) al loro figlio oppure a un altro congiunto, purché sempre idoneo al servizio nei ranghi dei pubblici funzionari.

    2. Constitutio de feudis / Edictum de beneficiis (28 maggio 1037)

      • emanata dall’imperatore Corrado II il Salico (990-1039) durante l’assedio di Milano, soprattutto come arma politica per attirare dalla sua parte i vassalli minori contro l’irriducibile e potente vescovo Ariberto d’Intimiano.
      • tale provvedimento oltrepassò tuttavia il motivo contingente diventando un atto fondamentale nell’evoluzione del diritto feudale e un ulteriore momento di sviluppo rispetto alle norme sull’ereditarietà dei benefici stabilite da Carlo il Calvo nell’877 rendendo ereditari anche i feudi minori (secondi ordinis).
      • con tale atto Corrado II fissava alcuni principi basilari:
    • i vassalli – e in particolare quelli dipendenti da vescovi, abati, badesse, marchesi, conti e da tutti coloro che detengono benefici tratti da terre del fisco pubblico oppure dai patrimoni delle chiese – non avrebbero perduto i rispettivi benefici senza che fosse accertata con sicurezza una loro colpa grave e venendo sempre giudicati da una curia di pari;
    • in caso di richiesta di un giudizio di appello, di questo sarebbe stata competente il tribunale imperiale;
    • quanto ai vassalli minori, le eventuali cause dovevano essere definite dinanzi ai rispettivi seniores oppure dinanzi a un messo imperiale;
    • si stabilisce la discendenza in linea maschile per gli eredi dei vassalli defunti;
    • i seniores non possono permutare i benefici conferiti ai propri vassalli, né cederli a titolo di precaria o livello, senza il consenso dei vassalli stessi;

    ® così formulata, la Constitutio de feudis mina alla base il potere dei grandi feudatari laici ed ecclesiastici ridando un certo prestigio all’autorità imperiale, alla quale vengono sottoposte tutte le controversie tra vassalli maggiori e vassalli minori.

    ® la Constitutio fonda la configurazione del beneficio come diritto reale, stabilizzando nel possesso delle terre beneficiarie tutti i vassalli

    ® si allenta il rapporto sinallagmatico in seguito all’indebolimento del dovere alla controprestazione del servizio armato = il vassallo è tenuto a una fidelitas dal contenuto soprattutto negativo, quale dovere di astenersi da comportamenti lesivi della persona, dell’onore o del patrimonio del senior

    ® il feudo arriva così a configurarsi come diritto reale condizionato dalla sola fedeltà al senior:la tendenza è quella dell’assimilazione del beneficio precario alla proprietà

    ® translatio dominii utilis proprietate retenta: teoria del dominio diretto e del dominio utile

    • Libri Feudorum: raccoglievano essenzialmente le consuetudini feudali lombarde. Motivazioni:

    - influenza delle curie lombarde, e quindi di ambienti di pratici del diritto, soprattutto giudici (che sono anche consoli)

     -  rielaborazione congiunta di costituzioni di Corrado II, Lotario III e poi di Federico I in materia di ereditarietà e alienazione dei benefici e di pace pubblica

     -   influenza di giuristi dotti

    • Libri Feudorum: redazione

    - ordinati secondo Libri e Titoli sul modello delle partizioni giustinianee

     - predisposti e interpretati alla luce del Diritto Romano: per problemi di successione legittima o di tutela dei minori 

    à  l’Edictum de beneficiis di Corrado II, sancendo l’ereditarietà dei benefici, favorisce il transito della materia feudale entro un sistema giuridico che necessita di categorie romanistiche per governarne il quadro complessivo che ne deriva e inserirlo in uno schema interpretativo coerente e razionale, benché il rapporto di soggezione feudale sia estraneo alla categorie formali del Diritto Romano

    • le tre redazioni dei Libri Feudorum

    1) Compilatio antiqua

    - risale a metà sec. XII o poco dopo, verosimilmente realizzata in ambiente milanese (o forse pavese, per la parte più antica), con materiali che nel nucleo più antico risalgono a fine XI-inizi XII sec.

    - detta anche compilatio Obertina, per le due lettere di argomento feudistico indirizzate al figlio Anselmo dal giudice milanese Oberto dall’Orto, che risalgono probabilmente agli anni 1154-58; con la II lettera si chiude la compilazione; entrambe sono dedicate a illustrare le consuetudini feudali (opera fondamentale in merito) osservate nel foro di Milano

      -  è tramandata in almeno 7 codici, manca di divisioni tra libri, titoli, capitoli e pare il frutto dell’unione di vari trattatelli di diritto feudale scritti a partire da fine sec. XI-inizi XII

     -   nel complesso, come la II raccolta detta “ardizzoniana”, appare come un mosaico di tessere provenienti da giudici di varie città lombarde, con prevalenza di Milano e forse di Pavia

    -  comprende LF 1,1–2,24 (ma non possiede LF 2,6 = epistola di Fulberto di Chartres, e 2,7 = “De nova fidelitatis forma”)

    -  nella parte più antica non si cita costit. di Lotario III del 1136, mentre si cita quella di Corrado II del 1037, e sono pure compresi al tit. IX, dopo la I lettera di Oberto dall’Orto, i capitoli di un più antico trattatello De beneficiis attribuibili a Ugo da Gombolò, attest. giudice e console a PV nel 1112, che poi non comp. nella Vulgata. à vi sono poi altri apporti, attribuibili a un noto giudice contemp. e collega di Oberto, Gerardo Cagapesto, e ad altri giudici della stessa cerchia;

    -  mancano tutti i titoli che nella Vulgata seguono la II lettera di Oberto dall’Orto (LF 2, 25-58) e manca pure l’epistola del vesc. Fulberto di Chartres indiriz. al duca Guglielmo d’Aquitania del 1020 ded. a illustrare i contenuti del giuram. di fedeltà da prestarsi al dominus da parte del vasso (che nella Vulgata è il 2,6) e manca anche il succes. 2, 7 “De nova fidelitatis forma” 

                2)  Redazione ardizzoniana

    - così chiamata poiché si riteneva che fosse il testo che ebbe tra le mani il veronese Iacopo d’Ardizzone, allievo di Azzone e di Ugolino Presbiteri, per realizzare la sua Summa feudorum ai primi del sec. XIII (o forse circa nel 1240), che raggiunse notevole fama nel campo della letteratura feudistica

    - in realtà pare che Iacopo di Ardizzone basò la sua Summa su un testo della redazione ardizzoniana caratterizzato da una diversa struttura e ordine dei capitoli e su un’altra raccolta di norme predisposta da lui stesso

    - nel testo sono aggiunti altri capitoli rispetto alla versione obertina e anche alcune costituzioni di Federico I, tra le quali la Constitutio de regalibus (1158 = LF 2,55)

    - soltanto sui mss. che seguono la versione ardizzoniana si trova l’apparato di glosse di Pillio, rimasto incompleto, compilato probabilmente a Modena in una fase tarda della sua vita tra fine sec. XII e primi XIII

    - è probabilmente la pratica anche di questioni e di consulte giudiziarie che spinge Pillio a dedicarsi alla materia feudale

    - con la redazione ardizzoniana la materia feudistica passa dalle mani dei langobardisti a quelle di romanisti come Pillio, che compone pure una Summa ai LF

    - a Pillio si deve la definizione del diritto reale del vassallo sul beneficio, ossia la configurazione dogmatica precisa dell’elemento patrimoniale, ed egli è il primo a fissare la ripartizione della proprietà in dominio diretto (nuda proprietà del bene assegnato come beneficio che rimane in capo al senior) e dominio utile (diritto reale su cosa altrui)

    - prima enunciazione della teoria del dominio diviso applicata ai benefici, in rapporto a situazioni possessorie caratterizzate da autonomia e intenso godimento, elevate nella pratica a livello proprietario.

                3)  Vulgata o accursiana

      • la versione rimasta nell’uso ordinario dei pratici e dell’accademia, glossata da Accursio, e per tramite di Ugolino Presbiteri, allievo di Giovanni Bassiano (come riferisce Odofredo), inserita nei Libri Legales come appendice (X collatio) alle Novelle
      • Composta da 2 libri, il I di 28 titoli e il II di 58, il cui testo si sarebbe stabilizzato verso metà ’200 
      • esiste anche un testo definito come “Protovulgata” (Weimar), attestato in 4 mss., con alcune differenze rispetto a quello poi stabilizzatosi con la glossa accursiana  à  ma lo si può considerare non come un testo non uniforme, ma piuttosto come un prodotto di successive influenze e interventi
      • Vulgata dell’apparato di glosse = struttura dell’apparato come si è venuta sistemando nelle edizioni a stampa sull’originale supporto formato dalle glosse di Pillio con aggiunte di Iacopo Colombi e quindi di Accursio (che concluderà l’età dei glossatori)
      • Questo diritto, Corpus iuris medievale (diverso dal Corpus iuris giustinianeo) che sistema la materia in partizioni standard in 5 volumi tuttora utilizzati e integrati dal altri documenti, era allora considerato “nuovo”, viene messo stesso piano del diritto romano
      • Magna glossa: si afferma come testo di riferimento e diventa l’apparato standard riprodotto in manoscritti e a stampa

     

    Un’età senza giuristi

     

    • La cultura giuridica e la trasmissione del sapere giuridico nell’alto Medioevo: i secoli dell’oralità e della consuetudine. Si deve allo storico Paolo Grossi la distinzione:
      • Alto medioevo: officina della prassi (che ha molta importanza) sono usi giuridici basati sulle esigenze pratiche delle persone e sono frutto della scrittura da parte di notai (o da persone che avevano almeno competenze minime in senso giuridico). La stessa parola officina ha un significato pratico
      • Basso medioevo: laboratorio sapienziale, si forma una nuova figura intellettuale ed un laboratorio di saperi
    • Assenza del giurista in senso tecnico
      • Mancano giudici, notai, legisti
    • Il diritto non è scienza autonoma
      • cancellerie di Roma, Ravenna e Pavia: ipotesi sull’esistenza delle rispettive scuole; al massimo si può pensare alla formazione di esperti di diritto presso le locali scuole di arti liberali presenti soprattutto nelle città dotate di un vescovo (episcopali) e nelle scuole dei monasteri
      • sistema delle scuole altomedievali,
      • capitolare olonese di Lotario I (825): disciplina la distribuzione degli studenti presso le scuole vescovili (è un capitolare ecclesiastico e la norma pare destinata soprattutto a chierici)
      • scuole monastiche nelle aree rurali
      • scuole episcopali nelle città
    • La trasmissione del sapere giuridico nell’alto Medioevo
      • Rudimenti (oggi diremmo una infarinatura) di diritto romano e di diritto canonico vengono insegnati nell’ambito delle arti del trivio, come accessori dell’arte della parola e del ragionamento
      • Artes sermocinales (Arti del Trivio) = metodi di corretta e ornata espressione del pensiero e del discorso; nell’alto medioevo costituiscono lo schema dell’insegnamento scolastico superiore
        • dialettica: arte della dimostrazione argomentata mediante gli strumenti della logica
        • retorica: arte della persuasione, praticata da oratori, avvocati, giuristi, basata soprattutto su opere di Cicerone (De oratore, De republica, De legibus) e di Quintiliano (Institutio oratoria)
    • Il diritto romano: epitomi e volgarizzazioni
      • il diverso destino altomedievale delle varie parti del Corpus Iuris:
        • Codex
          • Epitome codicis (sec. X): testi del Codice riportati in forma corretta, ma in forma selezionata
          • Summa perusina (sec. X): sommario di ciascuna costituzione del Codice. Il norme deriva dal fatto che è stata ritrovata a Perugia, è un prontuario di uso pratico, peraltro rozza e piena di fraintendimenti
          • Glosse, che spiegano termini difficili, per poche ma anche decine di righe
        • Institutiones: testo con glosse (sec. X)
        • Novellae, sono le due redazioni che circolano di più
          • Epitome Iuliani
          • Authenticum
        • Digesta (eclissi dall’inizio del sec. VII; ultima testimonianza in un’epistola del papa Gregorio Magno del 603). È la parte dei testi giustinianei che ha avuto il percorso più accidentato. Attualmente non si conosce una fonte anteriore che contenga un riferimento preciso al Digesto. Poi sia passa ad una notazione distante 5 secoli duranti i quali non c’è stata nessuna citazione del Digesto
        • raccolte di diritto romano ad uso del clero
          • Lex romana canonice compta (sec. IX)
          • Collectio Anselmo dedicata (fine sec. IX, che recupera oltre 200 brani di Diritto Romano già presenti nella LRCC)

    Riproduzione di una carta del ms. torinese delle Istituzioni (sec. X)


    Il secolo XI

     

    Termina il periodo della dinastia carolingia nel’888 e il periodo di vacanza si chiude con il Sassone Ottone I nel 962 che ripristina l’uso giudiziario del duello barbarico

    • La riforma gregoriana e collegata lotta per le investiture. Papa Gregorio VII (muore nel 1084) che ha impostato il movimento di riforma della chiesa con grande rigore portandolo a una lotta militare con Enrico VII.
      • Movimento riformatore e innovatore delle gerarchie ecclesiastiche, colluse e immiserite dal coinvolgimento nell’organizzazione feudale dell’Impero. La riforma cerca di staccarsi dal potere laico con successo
      • Fenomeni di simonia (ottenimento di cariche, abate, vescovo, cardinale e papa, sulla base di un acquisto, di scambio di favori, di clientelismi) e nicolaismo (c.d. clero uxorato, ovvero sposato, sacerdoti potevano avere una famiglia in quanto non era ancora stato riconosciuto il celibato, i beni della chiesa venivano gestiti come una dotazione patrimoniale propria, si risolve alla fine del XI/XII secolo, soprattutto per reagire all’impoverimento della chiesa)
      • Già dal tardo sec. IX si manifesta l’interesse alla produzione di false raccolte di norme canoniche:
        • collezione pseudo-isidoriana (compilata da un presunto Isidoro mercator; con ampia diffusione); riecheggia il nome di Isidoro di Siviglia, vescovo saggio e santo; raccoglie lettere papali e norme conciliari facendole risalire sino ai papi della fine del I sec.;

    ® reazione alle pretese statuali manifestate dal potere carolingio nei confronti della Chiesa

                                                                           |  episcopalis audientia

    supplenza poteri civili da età tardo antica     |  annona

    storia diritto                                                                       |  sorveglianza carcerati

     

    crescente intervento di potenti laici dai secc. VII-VIII

    storia diritto 

     


    la Chiesa si riorganizza dal sec. XI

    Þ  nomina dei vescovi NON più affidata alla proposta del clero e del popolo + l’approvazione del “principe” + la consacrazione da parte del metropolita con la concessione del pallio, MA unicamente alla nomina papale

    nota: decime, fiscalizzazione da parte delle gerarchie ecclesiastiche che imponevano delle tasse

    Þ centralizzazione pontificia: elezione papale, nomina dei vescovi, vita del clero, lotta a simonia e concubinato

    • La lotta per le investiture, fa da volano per la ricerca del diritto romano (testi giustinianei comprensivi del Digesto, grande assente nelle raccolte più risalenti) per vantare i rispettivi diritti. Manoscritti talvolta corrotti, manipolati. Ruolo significativo della Chiesa nella trasmissione del diritto romano.

    Lotta per le investiture Controversia politico-religiosa che tra l'XI e il XII secolo contrappose il papato e l'impero. Oggetto della contesa fu la funzione esercitata dall'imperatore e dai principi laici nelle cerimonie nelle quali vescovi e abati ricevevano i loro uffici. In particolare, era in questione la prassi secondo cui i principi consegnavano al prelato l'anello e il pastorale, simboli dell'autorità spirituale.

                1) collezioni canoniche

      • Vescovo Burcardo di Worms (Decretum, composto tra 1008-1012) è quella che ha la maggiore diffusione per la sua completezza, risistemò una gran parte del diritto canonico allora conosciuto, norme che regolavano i rapporti
      • Collezione in 74 titoli
      • Anselmo da Lucca (1063-1073, collectio canonum)
      • Ivo di Chartres (Decretum, Panormia, Tripartita): composte tra fine sec. XI e inizi XII, attingono a Codice, Istituzioni, Novelle (nella forma dell’Authenticum, oltre che dell’Epitome Iuliani) e pure al Digesto
      • Policarpo (redatto tra 1104 e 1113 dal cardinale Gregorio di S. Crisogono): analogo uso di passi di Diritto Romano
      • Collectio britannica: cita 93 frammenti del Digestum vetus (primi 24 libri) misti a fonti canonistiche; quasi certamente composta a Roma alla fine del sec. XI; è la prima corposa riapparizione dei Digesta. Partizione del Corpus Iuris Medievale in 5 volumi ove il primo volume è riservato al Digestum Vetus,  2 la parte centrale del Digesto, il 3 al Digestum novum (la restante parte)
      • riformismo intransigente di Gregorio VII orienta la produzione di nuove raccolte canoniche

     

     

    Burchardus Wormatiensis episcopus,

    Liber Decretorum (BUB, ms 2239, sec. XII):

    Inizio del libro XX e capolettera A (Animas hominum…)

     

     

    Cerniera epocale

     

     

     

    2) libellistica imperiale, libelli, ovvero operette critiche scritte a sostegno dell’impero contro le pretese papali

      • Defensio Heinrici IV: attribuita a un misterioso Pietro Crasso sulla base di versi dedicatori posti alla fine del testo; ricondotta all’ambito ravennate dell’antipapa Guiberto (procedura diffusa nel Medioevo, fino a tre papi contemporaneamente) o direttamente all’ambiente della cancelleria imperiale; si usano numerosi brani di Diritto Romano tratti da Codice, Istituzioni, Novelle
        • Nel 1073 viene eletto papa Ildebrando di Soana (Gregorio VII). Il sinodo dei vescovi tedeschi a Worms depone Gregorio VII (1076), che reagisce scomunicando e deponendo Enrico IV. Nel marzo 1080 Gregorio convoca un nuovo concilio e scomunica per la seconda volta Enrico, sciogliendo i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà e assicurando che nella prossima festa degli Apostoli avrebbe annunziato la deposizione dell’imperatore dal trono. Enrico IV fa deporre Gregorio VII nel Concilio di Bressanone, che elegge antipapa il vescovo di Ravenna Guiberto (Clemente III). Manoscritti giustinianei, sebbene non vi siano prove, “dovevano” essere presenti a Ravenna
    • Gregorio VII (1073-1085)
      • Dictatus papae (1075-76), particolare documento giuridico che dimostra le pretese teocratiche del pontefice che ribadisce l’infallibilità e superiorità del potere spirituale, riassumendo la dottrina gregoriana sul ruolo della Chiesa con un’audacia che sfiora l’arroganza. Può definirsi la Magna Charta del cattolicesimo romano 
      • Il Dictatus Papae, a noi giunto all’interno del registro di lettere di papa Gregorio VII, è costituito da una raccolta di 27 proposizioni (indicate come un possibile indice di una futura raccolta canonica che si sarebbe dovuta sviluppare, nell’ipotesi “acuta” di padre Borino) che introducevano una profonda modifica nell’ordinamento della Chiesa attraverso la recezione dei principi fondamentali del programma della riforma ecclesiastica. Si suppone che sia stato redatto dallo stesso pontefice e forse rappresenti una sorta di indice di principi destinati ad essere sviluppati più ampiamente per servire di base a una specifica raccolta di norme canoniche.
      • Nel Dictatus Papae si sostiene, soprattutto, la posizione del papa quale vertice dell’ordinamento giuridico ecclesiastico e quindi immune da qualsiasi autorità superiore, sia spirituale che temporale; si sancisce la supremazia del papato sull’intera cristianità (quindi anche sullo stesso imperatore che riceve la consacrazione dal papa). È il manifesto del mutamento della Chiesa

    DICTATUS PAPAE

    1.      La Chiesa romana è stata fondata soltanto da Dio.

    2.      Solo il pontefice romano si dica di diritto universale .

    3.      Egli solo abbia il potere di deporre e reintegrare i vescovi.

    4.      Durante un concilio il suo legato, anche se di grado inferiore, presieda a tutti i vescovi e possa pronunciare sentenza di deposizione contro di loro.

    5.      Il papa abbia il potere di deporre anche gli assenti.

    6.      Con chi è stato scomunicato da lui tra l'altro non dobbiamo nemmeno rimanere nella stessa casa.

    7.      Solo a lui sia lecito, a seconda delle necessità del momento, istituire nuove leggi, fondare nuove pievi, trasformare in abbazia una chiesa canonicale e viceversa, smembrare un episcopato ricco ed aggregare quelli poveri.

    8.      Solo il papa possa far uso delle insegne imperiali.

    9.      Al papa e solo a lui spetta che tutti i principi bacino i piedi.

    10.    Solo il suo nome venga proferito nelle Chiese.

    11.    Il suo nome è unico in tutto il mondo.

    12.    Gli sia lecito deporre gli imperatori (cosa che fa Gregorio VII con Enrico IV).

    13.    Gli sia lecito, qualora la necessità lo imponga, trasferire i vescovi da una sede all'altra.

    14.    Egli abbia il potere di ordinare chierici in ogni Chiesa in qualsiasi momento lo voglia.

    15.    Chi è stato ordinato dal papa può essere preposto ad altra Chiesa, ma non prestarvi servizio; costui non deve ricevere da un altro vescovo un grado superiore.

    16.    Nessun sinodo senza indicazione del papa deve essere chiamato generale.

    17.    Nessun canone e nessun libro siano da considerarsi canonici senza la sua autorità.

    18.    A nessuno sia lecito ritrattare le sue sentenze; lui solo possa ritrattare quelle di tutti.

    19.    Nessuno lo possa sottoporre a giudizio.

    20.    Nessuno osi condannare chi si appella alla sede apostolica.

    21.    Le cause di maggior importanza, di qualsiasi Chiesa, siano rimesse alla sede apostolica.

    22.    La Chiesa romana non ha mai errato né potrà mai errare, come testimonia la Sacra Scrittura.

    23.    Il pontefice romano, se è stato ordinato secondo i canoni, è indubitabilmente reso santo per i meriti del beato Pietro, come testimonia il vescovo di Pavia Ennodio, seguito in ciò dal parere di molti santi Padri e come è scritto nei decreti del beato papa Simmaco.

    24.    Per suo ordine o con il suo consenso sia lecito ai gradi inferiori presentare accuse (contro i superiori).

    25.    Egli abbia il potere di deporre e reintegrare i vescovi anche senza riunire il sinodo.

    26.    Non sia considerato cattolico chi non è d'accordo con la Chiesa romana.

    27.    Il pontefice può sciogliere i sudditi dal vincolo di lealtà verso gli iniqui.

    Il Dictatus Papae non è entrato in vigore, non è stato inserito in una raccolta canonica, ma ha un rilevo giuridico psicologico fortissimo che prova l’indirizzo normativo che avrebbe voluto seguire il pontefice e tutte le azioni che mette in campo per affermare questi principi

    • Gli scriptoria
      • teoria del codex secundus = i mss. noti dei Digesta sembrano derivare dalla Littera Florentina o Pisana (ms. del VI sec. conquistato a Pisa come bottino di guerra dai Fiorentini vittoriosi nel 1406) attraverso una copia intermedia, emendata e oggi perduta, risalente forse al sec. XI; tale versione fu la fonte della Vulgata, o littera Bononiensis (testo utilizzato a Bologna), studiata nelle scuole del sec. XII. Onciale: manoscritto tipico
      • un’altra teoria considera la Pisana e la Vulgata come testimonianze di 2 tradizioni testuali derivate da un archetipo comune di età giustinianea.
      • ricompaiono alcuni manoscritti giustinianei
    • La cosiddetta “scuola di Pavia”
      • palatium (complesso degli uffici dell’amministrazione del regno) e tribunale degli imperatori e re d’Italia: scuole per la formazione di operatori del diritto longobardo-franco; accostamento molto prudente tra l’ambiente del Palazzo imperiale e il funzionamento di una “scuola” in esso incardinata (già immaginata da Merkel) e pure con radici in età tardo antica (Mengozzi)
      • Liber legis langobardorum, ovvero il Liber Papiensis (così chiamato da Merkel): raccolta cronologica di leggi di produzione longobarda, comprensiva gli editti longobardi e il Capitolare Italicum

    Università di Pavia: Istituto per l'istruzione superiore di Pavia, fondato nel 1361. Si distinse soprattutto per lo studio del diritto, che aveva una lunga tradizione nella città: fin dall'825 l'imperatore Lotario, con il Capitolare olonese, aveva infatti riconosciuto una scuola giuridica, da cui uscivano giudici e notai, che divenne celebre nell'XI secolo come centro di studio del diritto longobardo (importante è la raccolta di leggi detta Liber papiensis)

    • Lombarda: raccolta sistematica (stessi materiali del Liber Papiensis) suddivisa in 3 libri e titoli (imitazione del modello giustinianeo)
    • Expositio ad librum legis langobardorum:
      • unica ma rilevantissima testimonianza dell’esistenza della “scuola” pavese; analitico commento all’intero Liber Papiensis che documenta un lavoro interpretativo di buon livello da parte di alcune generazioni di operatori del diritto
      • composta dopo il 1070 (data spartiacque), con riferimenti a Istituzioni, Codice ed Epitome Iuliani(fonti disponibili in Italia) + 9 estratti del Digesto. Diritto romano sentito come sussidiario, diritto da cui trarre spunto, una “legge generale per tutti”. Calasso:“è il primo squillo di tromba del diritto comune”
      • conservata in un unico ms. napoletano databile tra fine sec. XI e inizi XII
      • la distruzione del Palazzo imperiale nel 1024 non spezza la continuità di tale tradizione giuridica, confermata da opere posteriori come l’Expositio, anche se non si hanno prove che l’Expositor abbia lavorato a Pavia, ma certamente in area lombardo-piemontese
      • si ricorda che Lanfranco di Pavia disputava con maestri più anziani, come l’esperto di diritto longobardo Bonfiglio e i suoi allievi
      • si citano generazioni di maestri antiquissimi, antiqui, moderni: maestri attivi nella prima metà del sec. XI come Sigeberto, Bonfiglio, Walcausa (si legge valcausa), Guglielmo e suo figlio Ugo, attestati anche in altre fonti
      • teoria della lex generalis omnium: diritto romano come diritto sussidiario con valore sempre territoriale ® crescente sensibilità romanistica alimentata dallo studio diretto dei testi giustinianei

 

Ravenna, Roma, Pepo

 

  • Tesi storiografiche superate
    • la “scuola di Ravenna” e Pietro Crasso
    • disputa sui gradi di parentela:
      • nel 1045 alcuni inviati da Firenze interrogano i sapientes civitatis (in materia giuridica) riuniti a Ravenna (centro di dotti legati alla tradizione romanistica, tuttavia mancano fonti sull’argomento, si tratta di una teoria che fotografa una scuola giuridica romanistica esistita prima di quella Bologna. Non si può parlare quindi di una scuola precedente a quella bolognese) su un problema relativo al computo dei gradi di parentela (capostipite comune oppure limitandosi ad un ramo soltanto della discendenza), in attinenza al divieto canonico esteso sino al VII grado
      • la risposta è ispirata alle Istituzioni, titolo De nuptiis (1.10.2): si risale per ogni soggetto al capostipite comune e si sommano i gradi di  parentela di ciascuno
      • Pier Damiani risponde con un libello polemico (Opusculum octavum de parentelae gradibus), ricorrendo ai testi biblici per dimostrare che il computo canonico si esaurisce risalendo al capostipite comune
    • Ravenna, città di antiche tradizioni culturali bizantine e sede di una scuola di arti liberali, ha quindi fama di essere un centro di dotti e di esperti di diritto legati alla tradizione romanistica
    • Pier Damiani (1007-1072)
      • di origine ravennate, è monaco camaldolese a Fonte Avellana; nel 1057 viene nominato cardinale vescovo di Ostia da papa Stefano X e poi torna a Fonte Avellana prima della morte; sostenitore della vita comune del clero, soprattutto nella forma di canoniche regolari
      • Ildebrando di Soana (il futuro Gregorio VII) lo invita a redigere una collezione canonica dedicata a definire i poteri del papa (che possiamo supporre fosse l’origine del Dictatus Papae)
  • Due passi di Odofredo, è un glossatore famoso per la sua fecondità e per i suoi commenti. Egli dà informazioni sulle convinzioni correnti sulle origini della scuola bolognese e sul perché è nata la scuola bolognese: “essa era diventata una punto di arrivo fisico di tali testi che erano presenti prima a Roma (tardo antica), e che per ragioni non chiarite, i libri legali del Corpus iursi sarebbero state portate prima da Roma a Ravenna (VI - VIII secolo) e poi a Bologna”  
    • (D.1,1,6): “in primo cepit studium esse in civitate ista in artibus, et cum studium esset destructum Rome, libri legales fuerunt deportati ad civitatem Ravenne, et de Ravenna ad civitatem istam”;
    • Odofredo ritiene inoltre che Irnerio avrebbe composto il promo formulario per notai

Sogni Fittinghiani: a causa di un fraintendimento del Caccialupi, poi correttosi, Fitting immaginò Irnerio insegnare in una cattedra romana (castello di fantasie)

Nota: ff: sigla con cui si identifica il Digesto della quale non se ne conosce la ragione

Leggenda sul del Corpus Iuris (sopra anticipata):

    • (D. 35, 2, 32): “maiores nostri ita referunt … Debetis scire, studium fuit primo Rome, postea, propter bella que fuerunt in Marchia, destructum est studium. Tunc in Italia secundum locum obtinebat Pentapolis, que dicta Ravenna (che riveste un ruolo particolare nella fase di trasmissione di questi tesi in quanto capitale dell’Esarcato, sede di magistrature legate all’amminstrazione bizantina legata dall’Esarca) postea … post mortem Karoli civitas illa collapsa est, postmodum fuit translatum studium ad civitatem istam, cum libri fuerunt portati. Fuerunt portati hi libri: (1) Codex, (2) ff. vetus, et (3) novum et (4) Insti. Postea fuit inventum infortiatum (infortiatum, ovvero parte centrale del Digesto), sine tribus partibus, postea fuerunt portati Tres libri, ultimo liber Authenticorum inventus est. Et ista ratio quare omnes libri antiqui habent separatim”.

Note:

      • ruolo del monastero di Nonantola (che possiamo considerare uno dei centri di trasmissione del sapere giuridico) nell’aver conservato manoscritti giustinianei e reso possibile la Scuola Bolognese attraverso la trasmissione fisica di tali testi
      • prime notizie a partire dal 12° secolo
  • Pepo, del quale non arrivano scritti ma solo citazioni, tuttavia gli indizi che ne derivano sono importanti
    • Non si esce dal regno delle ipotesi quando si vuole studiare la biografia di Pepo, le origini dello Studio di Bologna e l’arrivo a Bologna dei libri legales” (Dolcini)
    • Burcardo di Ursperg (Cronista): parallelo tra Graziano (fondatore della scuola del diritto canonico)  Irnerio, (fondatore della scuola della scuola della glossa) personaggi appartengono ma ignora Pepo
    • Rodolfo il Nero che dà un giudizio positivo di Pepo mettendone in luce la funzione importante nel rilancio della conoscenza dei testi bolognesi (Moralia regum: commento ai ‘libri dei re’, 1179-1189, scritto in Francia):
      • al magistro Peppone (Pepo) velut aurora surgente si deve la rinascita dello ius civile, poi propagato dal magistro Warnerio (Irnerio), che lo avrebbe tratto ad curiam Romanam, et in aliquibus partibus terrarum expanderetur (ovvero diffuso nel mondo) in multa veneratione et munditia, ceperunt leges esse in honore simul et desiderio; Pepo, inoltre, è baiulus (custode / possessore) del Codice e delle Istituzioni, ma non ha conoscenza del Digesto
      • Pepo interviene a un placito tenutosi di fronte a Enrico IV in Lombardia (1084 o 1090-94) ove si discute una causa relativa all’omicidio di un servo, e riesce a modificare l’iniziale parere dei giudici sostenendo la condanna a morte del reo in base al Diritto Romano e al diritto naturale, anziché a una sanzione pecuniaria secondo il diritto germanico à nella allegazione di Pepo si scorgono affinità con il De poenitentia di S. Ambrogio, consentendo così di avvicinare Pepo, più che alla giurisprudenza romana, alle dottrine dei Padri della Chiesa sulla uguaglianza naturale degli uomini
    • Azzone (glossatore famoso): paragona Pepo a Tiberio Coruncanio, il primo che a Roma avesse iniziato a insegnare il diritto, del quale tuttavia non rimane alcun testo scritto, ma soltanto alcuni pareri (responsa)
    • Summa alle Istituzioni ‘Iustiniani est in hoc opere’ (Provenza, prima metà sec. XII): si conosce anche l’accenno a un parere di Pepo in tema di mutuo => si erano conservati alcuni testi scritti di Pepo in relazione all’area transalpina (all’estero)
    • giudizio negativo di Odofredo su Pepo (in una glossa al Digestum Vetus): Pepo iniziò auctoritate sua legere in legibus, ma qualunque fosse la sua scienza, non valse a meritargli alcuna fama => contrappone Pepo a Irnerio (definito invece da Odofredo: lucerna iuris), il quale è sempre messo in relazione a Bologna
    • a inizi ’900 Gaudenzi dava notizia di un ms. dell’Ambrosiana che è una copia di una Collezione canonica in 4 libri, recante la scritta Liber iste fuit magistri Peponis … orate pro eo
    • si può identificare con un vescovo di Bologna: nel libello metrico molto posteriore, De utroque apostolico (composto dal vescovo di Siena Gualfredo verso il 1092 e riassunto nel ms. di un umanista del sec. XV-XVI, Sigismondo Ticci/Tizio) Pepo è qualificato come  clarum Bononiensium lumen (rischiaratore del diritto) => una nota a margine specifica che questo Pepo è vescovo di Bologna => visto che Pepo è diminutivo di Pietro, si può identificare con il vescovo bolognese Pietro, di parte imperiale (aderiva al partito dell’antipapa), nel periodo 1086-1095 e ciò potrebbe aver favorito il passaggio dei testi giustinianei a Bologna. Post mortem di Pepo abbiamo una sua damnatio memoriae, un oscuramento, in ragione del sua natura scismatica (l’essere di parte imperiale)

Þ se Pepo è il vescovo di Bologna che aderisce allo scisma guidato dall’arcivescovo di Ravenna Guiberto (Clemente III), può acquistare un certo peso l’ipotesi della provenienza ravennate dei libri legales giunti a Bologna, come indicato da Odofredo

    • si può avanzare pure un raffronto tra Pepo maestro di diritto / Pietro vescovo di Bologna con il Petrus Crassus citato come compositore o soltanto latore della Defensio Henrici IV, secondo gli ambigui versi che sono stati aggiunti a quest’opera e appaiono nell’unico codice del XVI che ne è testimone (Dolcini)
    • si potrebbe anche identificare con un esperto di diritto citato come avvocato, legis doctor, notaio e giudice in alcuni placiti di area toscana e ferrarese tra 1072 e 1095, ove appare in vari casi come avvocato del monastero di Monte Amiata e quindi di Pomposa nel 1079
    • e il Pepo del placito di Marturi (1076) si potrebbe forse identificare con un notaio Pietro attivo ad Arezzo negli ultimi decenni del sec. XI, il quale si definisce legis doctor e amator iuris e dà prova della conoscenza dei testi romanistici

Placito di Marturi

1076 marzo (1-4), citato da tutti i manuali in quanto è la prima fonte nella quale compare una citazione del Digesto

  • il placito (= seduta giudiziaria) è presieduto da Nordilo, messo della duchessa e marchesa Beatrice (madre di Matilde di Canossa), affiancato dal visconte Giovanni e da una serie di astanti (giurati e consiglieri giuridici che ricoprono le funzioni tipiche degli scabini di età carolingia), i primi tra i quali sono Guillielmo iudice et Pepone legis doctore
  • NON si tratta di una notitia iudicati, ossia di un placito vero e proprio, MA di un brevis recordationis pro futuris temporibus ad memoriam habendam et retinendam = testo scritto ai soli fini di memoria e di prova a favore dell’abbazia vincitrice, privo delle sottoscrizioni di notaio e testimoni. È un estratto per dare memoria futura per il vincitore della causa
  • viene decisa a favore di Giovanni, avvocato del monastero di S. Michele di Marturi, e di Gerardo, preposito del medesimo, la lite che essi avevano con Sigizo di Firenze a proposito di alcune terre e della chiesa di S. Andrea situate nel luogo di “Papaiano”. Tali beni nel passato erano stati ceduti al monastero di Marturi dal marchese di Toscana Ugo, al quale a sua volta erano state cedute da Vuinizo figlio di Ugo.
  • la causa viene decisa in favore del monastero grazie all’allegazione di un passo del Digestum vetus (= D. 4.6.26.4) in base al quale veniva sospesa la prescrizione quarantennale, prevista nel diritto giustinianeo per i beni di enti ecclesiastici, nel caso in cui i proprietari, nel corso di tale periodo, si fossero rivolti al magistrato per rivendicarne il possesso rispetto al diritto vantato dai concessionari

Nota: Pepo non viene rapportato a Bologna né risulta una sua attività didattica

Irnerio, ultima fonte: 1229

  • il monastero, con il conforto di alcuni testimoni, dichiara di avere già denunciato in passato la situazione ai marchesi di Tuscia, senza però riuscire a risolvere la lite a causa della carenza di giudici, e ottiene la restituito in integrum dei beni contesi da Sigizo di Firenze
  • la restitutio in integrum (istituto risalente all’età repubblicana, fine VI-I sec. a.C.) comporta l’annullamento degli effetti giuridici di una transazione originariamente valida in base al diritto civile, ma produttiva di ingiuste conseguenze per una delle parti

à sulla base della memoria storica cittadina (Odofredo), Pepo non è nessuno in rapporto a Bologna; quindi lo si può identificare come un esperto di diritto romano della generazione preirneriana connesso al mondo matildico in qualità di giurista itinerante nei territori canossani tosco-padani negli ultimi decenni del sec. XI

storia diritto

La marca di Tuscia e i comitati di Reggio, Mantova, Modena e Ferrara, che componevano la circoscrizione pubblica governata dai marchesi di Canossa e dalla loro ultima discendente, Matilde (1046? - 1115)

Matilde di Canossa (? 1046 ca. - Bondeno di Roncone, Ferrara 1115), marchesa di Toscana, ultima rappresentante della dinastia degli Attoni, i cui domini comprendevano un vasto territorio tra Toscana, Emilia, Umbria e Lombardia. Durante la lotta per le investiture si schierò al fianco del pontefice. Ospitò papa Gregorio VII a Canossa e fu testimone della celebre umiliazione dell'imperatore Enrico IV, che implorava la revoca della scomunica (1077)

Sono i territori in cui si muovono Pepo e Irnerio

Duomo di Modena – Archivio Capitolare

Conserva centinaia di manoscritti (codici) dal VII sino all’ottocento), prevalgono quelli a destinazione liturgica, pastorale, destinati alla conoscenza dei testi sacri. Vi sono anche testi amministrativi, umanistici, scolastici, ed infine anche di natura giuridica

Canonistici

  • Collectio canonum veterum
  • Decretali pseudoisidoriane (importante)
  • Collectio Anselmo Dedicata
  • Decretum di Burcardo ultima parte della raccolta. Ipotesi di lavoro: l’orientamento politico

Giuridici

  • Musicali, scolastici, umanistici
  • Teologici e ascetici
  • Pastorali, amministrativi, eruditi
  • Di varia natura e proveninenza

Civilistico

Codice O.I.2 (si legge: codice o primo due), scritto fra il 9 e il X secolo, noto in quanto contiene i testi delle leggi salice, ripuaria, longobarde, alamanne e bavare. È un codice chiamato Miscellaneo

Contenuti:

  • Trattato sulla parentela, per evitare incesti
  • Prologhi delle leggi bavara e salica
  • Capitolari di Carlo Magno, Pipino, Lotario, Ludovico I (range di 50 anni dal ottavo al nono secolo)
  • Cuore del codice che contiene il diritto vigente nel regno longobardo e carolingio che giunsero a governare buona parte dell’Italia:
    • legge longobarda: (indicati Rachis e Astolfo) Concordia de singulis causis = le rubriche dell’Editto di Rotari sono seguite da rubriche dei suoi successori relative ai medesimi argomenti
    • legge salica (prodotte da quattro saggi che elucubravano ed uno scriba che trascriveva), riparia, alamanna (rappresentati su tre carte, vescovi duchi e conti che affiancano Lotario (nipote di Carlo Magno) al momento di pubblicare la legge alamanna) e bavara. Il senso di tale riproduzione aveva senso in quanto in Italia a partire al secolo 8° vi erano gentes di queste popolazioni. Per regolare i loro affari privati si ricorreva all’uso della legge del loro popolo

 

Irnerio

 

  • Rodolfo il Nero è un ecclesiastico, un cronista che parla a posteriori sia di Pepo che di Irnerio (Moralia regum: commento ai ‘libri dei re’, 1179-1189): al magistro Peppone (Pepo)velut aurora surgente si deve la rinascita dello ius civile, poi propagato dal magistro Warnerio(Irnerio), che lo avrebbe tratto ad curiam Romanam, et in aliquibus partibus terrarum expanderetur in multa veneratione et munditia, ceperunt leges esse in honore simul et desiderio.
  • (Odofredo, † 1265, è un glossatore) Irnerio fu tra noi lucerna iuris, è il primo a insegnare diritto a Bologna, ove inizialmente si teneva l’insegnamento di Arti

à dopo la distruzione dello Studium di Roma, i libri legales furono portati a Ravenna e di qui a Bologna, ove si studiavano nel quadro delle Arti

à Irnerio è dapprima un maestro di Arti, che poi comincia di propria iniziativa a studiare i libri legalese a docere in legibus, diventando il primus illuminator scientiae nostrae (conoscenza tecnica approfondita del diritto romano)

  • Metafore della luce per qualificare i “fondatori” dello Studium (ovvero l’università medievale, che è un fenomeno autonomo e privato, partita da soggetti che di propria iniziativa hanno orientato i loro interessi verso questi studi, inventando una nuova professione di intellettuale: il giurista, assumendo come centro della propria attività didattica i testi giustinianei), ossia del nuovo metodo di studio analitico e sistematico dei testi romanistici:

            IRNERIO = lucerna iuris / primus illuminator scientiae nostrae  (Odofredo)

            PEPO = paragonato a una aurora surgente (Rodolfo il Nero) / clarum Bononiensium lumen (Gualfredo vescovo di Siena)

à ciò sottolinea tanto il momento aurorale, di effettivo avvio dello studio e dell’insegnamento romanistico, quanto il fatto che il nuovo metodo rischiarava il testo oscuro delle leggi romane con annotazioni marginali, le GLOSSE

  • Chronicon Urspergense di Burcardo di Biberach (nato ante 1177, morto dopo il 1231, prevosto (: parroco) di Ursperg tra 1215 e 1226)

“Eisdem quoque temporibus [ossia al tempo di Lotario II (1125-1138)] dominus Wernerius libros legum, qui dudum neglecti fuerant nec quisquam in eis studuerat, ad petitionem (petitio che ha scatenato una contesa interpretativa) Mathildae comitissae renovavit et, secundum quod olim a divae recordationis imperatore Iustiniano compilati fuerant, paucis forte verbis alicubi interpositis (ovvero con un primo nucleo di glossa, molto importante, si traduce nell’affermazione che il lavoro di Irnerio nasce da questa petitio di Matilde di Canossa), eos distinxit (queste distinzioni servono per interpretare i testi giustinianei in tutte le loro sfumature). In quibus continentur instituta (Istituzioni di giustiniano) prefati imperatoris, quasi principium et introductio iuris civilis; edicta quoque pretorum et aedilium curulium, quae rationem et firmitatem prestant iuri civili, haec in libro Pandectarum, videlicet in Digestis (Digesto) continentur; additur quoque his liber Codicis (Codice di Giustiniano), in quo imperatorum statuta describuntur; quartus quoque liber est Autenticorum (Autenticum), quem prefatus Iustinianus ad suppletionem et correctionem legum imperialium superaddidit”.

à si valorizza così la permissiodi un’autorità pubblica superiore

à si richiede di riportare i libri legales alla forma originaria, quindi una edizione sufficientemente accettabile (in relazione alle lacune che presentavano i manoscritti) dei testi giustinianei

à memoria così forte di Irnerio in un cronista tedesco può forse confermarne l’origine germanica

à una tradizione attestata da alcuni manoscritti qualifica Irnerio come theutonicus (ovvero di origini germaniche)

à la petitio, interpretata come una disposizione / autorizzazione di Matilde, è stata poi messa in relazione con un verso di Donizone (l. II, par. XVIII, v. 1255) nel quale si adombra una investitura imperiale concessa a Matilde da Enrico V: “Cui Liguris regni regimen dedit in vice regis” (perciò le affidò il governo dei Liguri come vice-regina) (è una sorta di delega a svolgere un ruolo vicario all’imperatore, ne consegue che il peso pubblicistico della sua petitio che agisce quasi per conto di Enrico V)

à già Riccobaldo da Ferrara nel sec. XIII affermava che lo Studio di Bologna fosse stato istituito da Enrico V (non vi sono però prove di ciò. È la stessa supposizione espressa sopra ma ora affermata)

à Matilde, investita di un potere regio da Enrico V, avrebbe quindi disposto l’istituzione dello Studio bolognese incaricandone Irnerio

à una considerazione più obiettiva delle fonti promossa dalla critica recente porta a escludere un intervento esterno e a rafforzare l’origine autonoma e spontanea dello Studio, benché sia documentata la partecipazione di Irnerio a placiti di area matildica come causidicus (= avvocato, esperto di diritto) tra 1112 e 1113 e ad atti connessi alla presenza di Enrico V in occasione della sua discesa in Italia nel 1116, con la qualifica di iudex 

Nota: di fatto varie fonti convergono sull’idea che Irnerio sia l’orginatore della scuola giuridica bolognese della Glossa

à Irnerio si qualifica pure, in qualche documento, come Bononiensis iudex (riferimento di significato locale, non di origine familiare)

à vi sono anche altri causidici bolognesi presenti a placiti matildici, in forza della loro conoscenza del diritto romano

  • Irnerio è presente anche all’emanazione di un diploma da parte di Enrico V destinato ai Bolognesi (Governolo, 15 maggio 1116), che ha un valore particolare per il riconoscimento delle antiquae consuetudines (patrimonio di usi e consuetudini alla base delle redazioni degli statuti che compariranno alla fine del 12° secolo)  agli abitanti della città e rappresenta la prima affermazione pubblica dell’autonomia cittadina prima della comparsa dei consoli nel 1123

            à Irnerio è l’unico a sottoscrivere il diploma dopo il cancelliere imperiale Burcardo

à sono presenti anche i giuristi Alberto Grasso e Ugo di Ansaldo (rappresentano la città per ottenere l’imperatore per lo sviluppo dell’autonomia cittadina successiva. Da ciò ne deriva che la citta’ romana di bologna originatasi nel II° secolo, abbia poi ricevuto una vera fondazione dai primi giuristi della scuola giuridica bolognese) a guidare la delegazione di 10 Bolognesi, che l’anno dopo la distruzione della rocca imperiale si recano a Governolo per ottenere dall’imperatore il perdono per l’affronto compiuto e un diploma di riconoscimento delle antiquas consuetudines locali.

Irnerio: Profilo di un intellettuale che da una formazione delle scuole di arti liberali che mostra un interesse specifico per l’ambito giuridico, incrocia il proprio cammino con i massimi rappresentanti del potere pubblico: imperatore Enrico V e Matilde di Canossa (territorio della Marca)

Immaginato come uno studio che lavora da solo, nella autonomia delle sue conoscenza lavorando su vari codici e procede al lavoro di collazione di testi giustinianei. Fondatore unico della scuola giuridica bolognese

Museo medievale a Bologna: iconografie del maestro che fa lezione

Rapporto fra Matilde e lo studio di Bologna, Gonfalone dell’università di Bologna reca l’iscrizione: “Matilda dei gratia si quid est

à lo Studium e il suo “fondatore” hanno un alto rilievo perfino di fronte all’imperatore ancor prima che il Comune acquisti una fisionomia percepibile (la prima menzione dei consoli risale al 1123)

à è lo Studio a fondare la città (tanto che nel sec. XII la sede del Comune e di riunione dei consoli è ospitata in un’ala della curtis Bulgari). (nucleo edilizio iniziale dello studium)

 

Irnerio e lo Studio bolognese

 

 

Matilde di Canossa e lo Studio bolognese

 

 

 

  • Irnerio è attestato in 14 documenti dal 1112 al 1125, benché sussistano dubbi sulla genuinità dell’ultimo à ultima testimonianza sicura si ferma al 1118, cui si aggiunge la notizia della sua scomunica papale nel 1119. Un’esistenza travagliata dunque, sospesa tra studi severi, strepito di tribunali, problemi di notai e alta politica
  • (Landolfo di S. Paolo / iuniore, Historia Mediolanensis) Irnerio è a Roma nella primavera del 1118 svolgendo un ruolo primario per avallare l’elezione popolare dell’antipapa Gregorio VIII (il vescovo di Praga Maurizio Burdino) sostenuto da Enrico V à viene scomunicato da Pontefice (che si ritiene legittimo) Gelasio II nel Concilio di Reims del 30 ottobre 1119, revocando poi la scomunica con concordato Worms del 1122
  • (Roberto di Torigny / di Mont Saint-Michel, sec. XII, che completa la Cronaca di Sigeberto di Gembloux): con riferimento al 1032 scrive che Lanfranco (viene dalla conoscenza del diritto positivo e poi si dedica allo studio della arti liberali orientand la sua carriera in ambito ecclesiastico) e Irnerio (da una formazione di carattere liberale poi orienta i suoi interessi in senso giuridico), socius eius, trovate le leggi romane presso Bologna, si dedicarono al loro insegnamento; ma Irnerio proseguì per questa strada, mentre Lanfranco si fece monaco volgendo i propri interessi alle Arti liberali e alle Sacre Scritture

à il 1032 coincide forse con la partenza da Pavia di Lanfranco, che dal 1045 al 1063 è abate del monastero normanno di Bec e quindi fino al 1070 dimora nel monastero, sempre normanno, di Caen e poi assume la carica di arcivescovo di Canterbury

à non è importante la data, ma il rapporto di discepolato tra i due, che può essersi svolto a Caen o forse pure a Canterbury, ma verosimilmente non a Bec, poiché Roberto di Torigny, che soggiornò a Bec quasi 30 anni, non avrebbe omesso di evidenziare una circostanza tale da dare tanta fama al monastero

  • Liber divinarum sententiarum = florilegio di sentenze teologiche nella forma di brani tratti dalle opere dei Padri della Chiesa, in gran parte di S. Agostino e in misura assai minore di S. Ambrogio e Gregorio Magno, trasmesso da 3 mss. del sec. XII, due dei quali contengono l’attribuzione a Guarnerius iurisperitissimus (sono manoscritti copiati, non originali, iurisperitissumus indica esperto in diritto)         

à da molti elementi legati alla citazione di Irnerio nell’intestazione del testo e ai contenuti dell’opera, ove è anche evidente l’interesse per molti argomenti connessi con le arti liberali, si desume che Irnerio, oltre che maestro di arti liberali, fosse anche chierico e teologo di fama, dimostrando che l’opera costituì una fonte diretta di Graziano per il suo Decretum, ed è l’unica opera teologica che Graziano tenne in considerazione per tutte le parti della sua raccolta . (Rinnova il diritto canonico e gli dà una forma nuova e moderna dai testi prodotti sino ad allora)

à si rafforza il legame diretto tra Irnerio e Bologna: l’autore del Liber è un giurista di fama e con lui si pone in stretta relazione il padre del diritto canonico, che opera ugualmente a Bologna

Consolidazione dei rapporti fra Irnerio e Bologna

à si giustifica anche la missione romana di Irnerio (scelto come iuris peritus) nel 1118: non a caso venne affidata a un giurista che era anche un’autorità in campo canonistico

à stato clericale di Irnerio avallato anche dal fatto che il suo discepolo Ugo viene ricordato nel necrologio (obituario, scritto dove si ricordava un deceduto con la data (non l’anno) della morte, delle messe) della canonica di S. Vittore di Bologna in data 1 giugno come causidicus (esperto di diritto), clericus (chierico) et frater noster

à che Irnerio fosse un ecclesiastico era già stato ipotizzato da Gaudenzi, così che può acquistare nuova luce anche un documento del 21 maggio 1095 (dato a Piadina, sita nel basso mantovano), in cui Warnerius presbiter testimonia a una donazione di Matilde di Canossa in favore di due canonici del duomo di Metz (in Lorena) per la costruzione di una chiesa collegiata

à Warnerius peccator presbiter testimonia, assieme a Matilde, pure a un atto rogato a S. Benedetto Po (sito nel basso mantovano) il 14 maggio 1101 con cui il cardinale Bernardo, legato papale, affida all’abate di Polirone la cura di un ospizio amministrato sino ad allora dal monastero di S. Andrea di Mantova

à nuove ricerche di G. Mazzanti hanno portato a individuare il necrologio di Irnerio, riportato nell’obituario della canonica di S. Vittore di Parigi in data 19 settembre (Ob. magister Garnerius  (Sia Garnerius che Warnerius sono sempre riferiti a Irnerio) Teutonicus de cuius beneficio habuimus quinque libros optimos glosatos)

à di origine germanica, forse della zona del castello di Briey, tra Metz e Verdun (allora area tedesca), ove nasce tra 1050 e 1070

à 5 libri glossati à libri legales forse già strutturati in 5 parti e dotati di glosse (che diventano la struttura standard del corpus iuris medievale)

Canonica: chiesa presso la quale sono presenti canonici, ovvero chierici

à rapporti con la canonica di S. Vittore, ove forse Irnerio si è ritirato alla fine della vita (probabilmente morto tra 1130 e 1140) ed ove si studia in particolare S. Agostino, dalle cui opere è tratta la maggior parte dei passi inseriti nel Liber divinarum sententiarum (tre manoscritti che non sono stati trovati a Bologna) (sono documentati anche altre relazioni e scambi tra i canonici vittorini e il mondo dello Studium bolognese durante il sec. XII)


  • (G. Santini) si potrebbe distinguere tra questo Irnerio nato intorno alla metà del sec. XI, che sarebbe colui al quale Rodolfo il Nero attribuisce la propagazione del diritto giustinianeo, e quello che agli inizi del sec. XII procede alla renovatio dei libri legales, e in particolare del Digesto, tramite la loro trascrizione in “littera nova”, ossia in carolina, rispetto a una originaria corsiva nuova ravennate od onciale
  • Irnerio
    • bononiensis - teutonicus
    • arti liberali, teologia, notariato (presunto autore di un formulario notarile, edito alla fine del sec. XIX da G.B. Palmieri, ma rinnova soltanto il formulario dell’enfiteusi) ® ha certamente rapporti con l’ambiente notarile bolognese
    • Per attuare la sua opera di riordino dei testi giustinianei Irnerio ha probabilmente utilizzato materiali provenienti da Ravenna: Codice e delle Novelle, nella forma di una raccolta (forse anche in volumina)
    • Matilde di Canossa
    • al seguito di Enrico V almeno dal 1116 e antipapale
    • nomina a giudice, posizione filoimperiale, difesa dell’elezione dell’antipapa [1112-1119 (1125)]
    • la posizione filoimperiale pare testimoniata, sul piano dottrinale, anche da una sua nota glossa relativa all’efficiacia della consuetudine in rapporto alla legge, ove si compone l’antinomia fra:

- un passo del giurista Salvio Giuliano (D. 1.3.32), il quale ammette la desuetudine della legge, che quindi può essere tacitamente abrogata da una consuetudine contraria, in quanto dotata di identico potere;

- e un passo di Costantino (C. 8.52.2), ove si esclude che la consuetudine possa mai vincere la legge

® ricorrendo alla ratio temporis: dopo la promulgazione della lex de imperio Vespasiani, con cui i Romani avevano rimesso al princeps ogni potere, ciò non è più possibile

(“loquitur haec lex [Salvio Giuliano] secundum sua tempora, quibus populus habebat potestatem condendi leges, ideo tacito consensu omnium per consuetudinem abrogabantur. Sed quia hodie potestas translata est in imperatorem, nihil faceret desuetudo populi”)

 

  • approccio filologico al testo giustinianeo
    • la costruzione dei libri legales nelle cinque parti
    • atteggiamento davanti alle Novellae:

“hinc argumentum sumi potest quod liber iste, id est autentica, sit repudiandus. Eius enim stylus cum ceteris Iustiniani constitutionibus nullo modo concordat, sed omnino inter se discrepante item eius libri principium nullum est nec seriem [= finem], nec ordinem aliquem habet. Item novellae istae constitutiones, de quibus me loquitur, non promittuntur nisi de novis negotiis et nondum legum laqueis innodati”

    • Non abbiamo testimonianza di presenza di Digesto a Bologna: a livello di manoscritti (sistemi di copiatura dei manostricritti “protoindustriali”) l’esemplare di Digestum vetus noto è quello del monastero di Nonantola (percorso “carsico” del Digesto), oggi conservato alla Biblioteca Apostolica Vaticana che affiora nei territori di Matilde di Canossa. Figura di Bulgaro di Nonantola legato a Irnerio
    • Pillio da Medicina accosta Bologna e Modana quali eredi della cultura giuridica romana
    • Odofredo, riferendo un commento di Azzone il quale mette in risalto Bologna mettendo in un secondo pianto le altre città di Modena, Nonantola, ecc.
    • Santini, uno studioso: propone due figure di Irnerio:
      • una più antica indicato da Rodolfo il nero
      • una più recente messa in luce da Matilde (scrittura carolina, moderna rispetto alla scrittura corsiva nuova ravennate od onciale)

Quest’ultima teoria non è però seguita dalla dottrina

Da Irnerio deriva la Scuola dei Glossatori

 


I Glossatori

 

  • prospettive generali
    • si rivolgono ai testi giustinianei come a ‘testi sacri’ e riconoscono loro un’autorità pari quasi a quella della Bibbia
    • il Corpus Iuris è considerato rivelazione suprema e autorevole di perfezione giuridica; è una “rivelazione senza tempo”, quasi caduta dal cielo
    • per i glossatori pensano a questi testi come a diritto positivo (?), perciò sembrano un po’ fuori dal tempo. Sembrano avere un fortissima conoscenza mnemonica in quanto usano le prime parole della citazione (oggi usiamo D o C)
    • tutte le parti dei testi contenute nel CI, avendo avuto l’approvazione dell’imperatore Giustiniano, hanno pari autorità
    • sono convinti che il CI nel suo complesso contenga tutto ciò che è necessario per risolvere qualsiasi problema giuridico
    • accettano senza discutere l’assicurazione di Giustiniano secondo cui i testi non contengono contraddizioni che non possano essere risolte da chi li affronti con atteggiamento critico (Const. Tanta, 15) (di fatto ci sono molte contraddizioni e per evitarle la scuola della Glossa ha fatto molti sforzi)
    • molte glosse lunghe interpolano parti distinte con il parere del maestro glossatore
    • metodo delle questiones: gli studenti venivano invitati a ragionare sostenendo le diverse teorie
    • non si preoccupano dell’assenza di ordine nella disposizione dei testi nel CI, poiché le stesse materie vengono spesso trattate in tutte le sue diverse parti, ma senza un criterio ordinatore
    • individuano i riferimenti incrociati fra tutti i testi relativo a un dato tema, spiegando le differenze fra i vari testi e raccogliendo gli elementi a favore e quelli contrari a una particolare linea argomentativa
    • sono in grado di citare ogni frammento del CI con le sue prime parole
    • nessun’altra generazione di studiosi del Diritto Romano ha forse mai avuto una più stretta familiarità con i testi

Linee di discendenza culturale da Irnerio (suoi successori diretti):

  • dai 4 dottori a Giovanni Bassiano
    • Ugo, Iacopo, Martino, Bulgaro ® G. Bassiano (erede di Bulgaro) ® Azzone (erede di Bassiano) ® Accursio (erede di Azzone). Lavorano anche per Federico Barbarossa  (nipote del vescovo di Fresinga)
    • la grande forza del metodo esegetico varato da Irnerio si innesta in una “scuola”, ossia in una stabile tradizione di insegnamenti giuridici tenuti a Bologna da successive generazioni di dottori
    • Universitas: legisti e artisti, due comunità studentesche che si danno una certa veste organizzativa matura fondando delle organizzazioni con dei Rectores, degli statuti, delle norme in modo da costituire una controparte organizzata rispetto al mondo dei maestri.
    • Universitas, significa nel Medioevo: Comunità degli studenti
    • Da Napoleone in poi l’Universitas è l’Istituzione che fornisce il servizio il servizio di docenza agli studenti
  • i 4 dottori: le leggendarie divergenze tra Bulgaro e Martino
    • Ottone Morena:  riporta una leggenda secondo cui Irnerio morente avrebbe indicato Iacopo quale successore tra i suoi 4 allievi:

                        “Bulgarus os aureum, Martinus copia legum,

mens legum est Ugo, Iacobus id quod ego.

Et dictus Iacobus fuit doctor…

® ricondotta alla tradizione tramandata da Aulo Gellio (130-180 ca., Noctes Atticae) in relazione alla successione scientifica ad Aristotele

    • Martino spiritualis homo (Enrico da Susa, cardinale Ostiense): ricorso all’equità, sensibile ad apporti del diritto canonico e delle arti liberali. Profilo del giurista legato alle arti liberali, conosce il diritto ma cerca di trovare delle mediazioni fra il diritto romano e altri spunti
    • Bulgaro: coetaneo di Martino, la novità del rigorismo, interprete di un mondo nuovo, usa solo i testi di giustiniano
    • Bulgaro: Questiones de facto emergentes, questioni relativi a casi concreti, un caso giuridico da risolvere con riferimenti al diritto giustinianeo
    • Fra il due il più moderno ed efficace è Bulgaro il quale può definirsi un tecnico del diritto

Vacario e i Tres Libri

Gli ultimi tre libri del codice X, XI e XII, che ha avuto una vita particolare, glossati da Vacario

    • compone alla metà del sec. XII (probabilmente tra anni ’50 e’70) un Liber pauperum come silloge di brani, privi di commento, ad uso degli studenti poveri
    • materiale impiegato da Vacario per comporre il suo testo e anche, a parte, un apparato di glosse, proveniva interamente dall’Italia e risaliva al 1130-40, prima del suo trasferimento in Inghilterra al seguito dell’arcivescovo Teobaldo di Canterbury nel 1143
    • il Liber pauperum contiene l’estratto più antico dei Tres Libri (il cui ms. più antico noto risale alla fine del sec. XII) e Vacario ne è il più antico glossatore
    • non si conoscono glosse di Irnerio, Bulgaro e Martino ai TL; Martino e Rogerio ne possedevano però una copia, citata da glossatori posteriori

à già al tempo dei 4 dottori si unisce allo studio del I libro del Codice anche la lettura di alcuni testi tratti dai TL per completare l’insegnamento intorno al diritto pubblico

    • prima ancora della glossa l’opera era relativa alla comprensione dei testi
    • id est => esplicatio verborum
    • Anche prima di Irnerio si facevano delle glosse per comprendere termini e significati dei testi giuridici
    • i TL contengono molti vocaboli tecnici del diritto pubblico imperiale e pongono seri problemi ai primi esegeti come Piacentino e poi Pillio, impegnati anzitutto nella classica explicatio verborum che costituisce sempre l’obiettivo preliminare della glossa
    • del Codice circolano versioni in 9 libri (la più diffusa e certamente la prima ad essere usata nell’ambito bolognese), ma vi sono anche alcuni mss. più antichi contenenti versioni più complete che non escludevano del tutto gli ultimi 3 libri

à è probabilmente così che a Bologna fuerunt portati tres libri (Odofredo in D.35.2.82), forse assieme ad altre versioni del codice epitomato

    • ma la tradizione di mantenere separati (separazione netta i 9 libri da una parte per il diritto civile / privato, gli ultimi 3 per il diritto pubblico) i TL dal resto del Codice ha il sopravvento e così si trasmette alla struttura canonica che assume il CIC, con i TL relegati nel Volumen,
    • ciò anche in base alla organizzazione didattica che trionfa nel ’200, quando ai TL vengono riservate lezioni “straordinarie” (tenute anche da studenti esperti o da insegnanti meno noti), rispetto a quelle “ordinarie” basate sul Codice e sul Digesto in base ai puncta fissati negli statuti

Distinzione nell’insegnamento:

    • Lezioni ordinarie: diritto civile, utilizzati i primi nove libri del codice e il digesto (a discrezione del maestro)
    • Lezioni straordinarie diritto pubblico, utilizzati i tres libri del codice
    • questa differente tradizione si riflette pure nel fatto che fra i testi oggetto degli apparati di glosse di Ugolino Presbiteri, diffusi ancora nel ’200 e “alternativi” alla tradizione accursiana, sono inclusi pure i TL, di cui invece non si interessa Azzone, allievo di G. Bassiano, il quale li considera densi di parole incomprensibili (nei TL multa verba ponuntur quae non intelliguntur)

à la “linea vincente” della scuola dei Glossatori porta a emarginarli definitivamente rispetto agli altri 9 l. del Codice confinandoli del Volumen

    • così Ugolino continua una tradizione già affermatasi con Piacentino e Pillio, dei quali si conoscono apparati di glosse ai TL, tramite i quali rifluiscono nell’apparato di Ugolino anche glosse più antiche che già corredavano i mss. dei TL prima dell’opera di Piacentino
    • Ugolino: suo progetto di corredare tutti i Libri Legales (esclusi i Libri feudorum e forse l’Authenticum) di apparati di glosse ordinate che offrissero una base sicura per l’approfondimento scolastico e per la pratica
  • il problema della “scuole  minori”
    • la geografia produttiva di molti mss. canonistici attesta l’attività di vari centri di studio in area anglo-normanna tra i secc. XII e XIII (Kuttner)
    • altre “scuole” in Provenza, Arles, Saint Gilles, Avignone e Montpellier, ove è attivo Piacentino negli anni ’60 del sec. XII
    • legate alla produzione di opere destinate alla pratica forense, con attenzione alla procedura giudiziaria secondo le regole processuali giustinianee e al complesso sistema delle azioni
  • Giovanni Bassiano
    • insegna a Mantova e forse a Cremona, sua città natale, e a Piacenza; soltanto più tardi a Bologna, ove è suo allievo Azzone negli anni ’80
    • compone un Ordo iudiciorum (collocabile per riferimenti interni tra 1167 e 1181)
    • compone un quadro schematico delle azioni romane  (Arbor actionum)forse a Mantova e pure una Summa dedicata a descrive le fasi iniziali del processo (redazione dei libelli introduttivi, ruolo degli avvocati)
  • Rogerio
    • forse allievo di Bulgaro e insegnante a Bologna nei tardi anni ’50
    • si reca poi a insegnare in Provenza
    • compone due brevi commenti (Summae), al Codice e alle Istituzioni
  • Piacentino, è uno degli ultimi seguaci della politica di restaurazione dei poteri imperiali,

compone sempre a Mantova (1160) la Summa Cum essem Mantuae (nota anche come Libellus de actionum varietate, legata alle esigenze della pratica processuale

    • analoga opera sulle azioni composta anche da Anselmo dall’Orto, forse dopo il suo ritorno a Milano, ove è console tra 1162 e 1165
    • si trasferisce quindi in Provenza tra 1162 e 1164 e a Montpellier redige una Summa Codicis e una Summa Institutionum
    • ritorna poi brevemente a Piacenza e quindi insegna a Bologna e di nuovo nella città natale, per terminare poi la vita a Montpellier
    • avvia una Summa ai Tres Libri, che non conclude a causa della morte, avvenuta intorno al 1182
    • Sermo de legibus: discorso pubblico sulle leggi e la giurisprudenza redatto e letto a Bologna, denso di richiami teologici e filosofici che rispecchiano la maggior fortuna di queste due discipline nella tradizione francese (afferma che la giurisprudenza è “verissima filosofia”)

à ultimo esempio di approccio anche filosofico al diritto, sulla scia di Martino, che dai maestri successivi verrà invece studiato con un rigore tutto pratico e in stretta attinenza ai testi giuridici.

      • Piacentino incontra una donna(in sogno), la giurisprudenza, che trova bellissima ed ha una sorprendente conoscenza della legge
      • Quando si trasferi a Bologna, a dir suo: “la massa studentesca si precipitò ad ascoltarlo e le aule degli invidiossimi colleghi rimasero vuote
      • Il suo sermo sulle leggi di Piacentino: “il tutto era narrato il prosa con sussiego filosofeggiante, ma con citazioni giuridiche appropriate, e per metà in versi con l’allegria del novelliere se non, di certo, con l’estro del poeta
  • Carlo di Tocco
    • allievo, come Azzone, di G. Bassiano, e già prima di Piacentino (forse a Piacenza), tornato poi a Benevento scrive la glossa alla Lombarda, adottata come apparato ordinario nelle edizioni del sec. XVI

® la cultura langobardistica emigra nell’Italia meridionale e si radica sotto la specie della feudistica

à nel Mezzogiorno più che altrove si coltiva il filone di studi dedicati ai feudi e ai TL: vi sono commenti ai TL di Andrea Bonello, di Niccolò Spinelli e di Luca da Penne e commenti ai Libri Feudorum di Andrea d’Isernia (scritto quando non era più professore, ma giudice della Magna Curia) e anche di Niccolò Spinelli e, verso fine ’400, di Matteo d’Afflitto

à dagli anni ’70 del ’400 (15° secolo) anche la materia feudale diviene oggetto di corsi nello (non succede in altri studi) Studio di Napoli à legami con il mondo della pratica costituiti dai funzionari della curia angioina e dell’amministrazione giudiziaria

à nel trattato di Andrea d’Isernia Super usibus feudorum per la prima volta viene preso in considerazione il complesso del diritto feudale vigente nel Regno

Nota: scuola bolognese => glossa; scuole minori => summa

  • Roffredo Beneventano
    • allievo di Carlo di Tocco forse a Piacenza, insegna poi a Bologna e ad Arezzo (in seguito a una diaspora di studenti bolognesi) dal 1215; è poi avvocato a Pisa e Pistoia e dal 1220 presso la corte di Federico II (c.d. stupor mundi  per aver creato uno stato a opera d’arte, pur se spietato oppressore)
    • rimane un’ipotesi (secondo la sola testimonianza di Riccardo da S. Germano) che nel 1224 sia stato chiamato a insegnare a Napoli; e si trasferisce poi a Roma nel 1234 per diventare advocatus curiae.
    • compila 2 opere dedicate ai libelli civilistici e canonistici (testi introduttivi alle liti giudiziarie), con ampio uso di scolastiche quaestiones, realizzandole dopo aver lasciato l’insegnamento per diventare giudice ordinario nel 1218 e dare inizio a una intensa e lunga attività forense (dimostra attenzione dottrinaria alla materia processuale)
    • esistono a Napoli scuole dedicate all’insegnamento del Diritto civile e canonico, tanto che in un documento del 1220 Roffredo è detto imperialis et regalis curie magister et iudex

à proprio Roffredo viene ufficialmente inviato a Napoli (prima università di formazione, ovvero disposta da Federico II, diversamente dall’università di Bologna che nasce spontaneamente) da Federico II: mictemus magistrum Roffridum de Benevento iudicem et fidelem nostrum civilis scientiae professorem, virum magne scientie et note fidelis experientie (secondo la notizia riferita da Riccardo da S. Germano, mentre secondo altre fonti - di edizione non sicura - paiono incaricati del primo insegnamento napoletano sia Roffredo che Pietro d’Isernia)

  • Guido da Suzzara, giurista professionista
    • insegna a Modena, Padova, Napoli, Reggio e pure a Bologna, ove torna anche negli ultimi anni di vita: autore anche di quella sorta di ordo iudiciarius (il De ordinatione causarum), nel quale sono raccolte le formule per i libelli (equivalente della domanda dell’attore di oggi) ma anche osservazioni e consigli diretti agli avvocati

à il suo interesse per la prassi lo porta anche a lanciare il genere delle Quaestiones Statutorum orientate verso il diritto penale, che avranno un grandissimo successo (e di questa sua opera danno notizia Giovanni d’Andrea e Alberico da Rosciate), la cui raccolta non pare però sfruttata da Alberto da Gandino, che preferisce impostare il suo analogo e celebre lavoro, come avverte lo stesso autore nel Proemio, su quello analogo di Alberto Galeotti (che insegna a Padova, Modena, Napoli e Parma)

  • Pillio da Medicina di formazione bolognese, glossatore
    • discepolo di Odorico, Piacentino e di Giovanni Bassiano, emigra a Modena circa dal 1180 e fino al 1201, quando riappare nelle fonti bolognesi, da avvio ad una scuola giuridica destinata a durare sino al 1300 che ebbe, grazie a lui, una certa notorietà
    • compone a Modena la Summa Cum essem Mutine => trad.: “trovandomi a Modena (articolata come una serie di Quaestiones), è innovatore nel metodo didattico e pure feudista eccellente: compone una Summa e un apparato di glosse ai Libri feudorum (condotta sulla redazione “ardizzoniana”); elabora la teoria del “dominio diviso”, legittimando il diritto reale del vassallo sul beneficio (dominio diretto-utile, detto anche proprietà eminente), in contrasto con il suo maesto Piacentino, che aveva rifiutato di ammettere lo sdoppiamento di una proprietà che riteneva unitaria
    • oltre a continuare una Summa e un apparato di glosse ai TL iniziati dal suo maestro Piacentino, prepara a Modena il Libellus disputatorius = rassegna di principi tratti dalla compilazione giustinianea e corredati da elenchi di fonti normative pro e contro        

à è destinato ai pratici, ma usato anche come base di un nuovo metodo didattico nella II redazione, ove i contrasti sui singoli principi sono corredati dalla soluzione del maestro (metodo basato su tecniche dell’argomentazione che prelude alla diffusione delle Quaestiones ex facto emergentes affermatesi nei secc. XIII e XIV che contribuirono non poco a radicare Giustiniano nella prassi e piacevano molto a Bassiano). Tale sistema nasce da metodo brocardico di Pillio, ovvero un metodo di studio che puntava sul ragionamento anziché sulla memoria e che consisteva nell’enucleare dalle leggi i principi, detti generalia o argumenta, ai quali vengono affiancate le fonti normative pro e contra (da ciò, procarda, forse la derivazione brocardo). Pillio affermava che invece di passare 10 anni  a studiare glosse e summae con il metodo brocardico erano sufficienti 4 anni

à dalla II redazione del Libellus Disputatorius(casi teorici) si hanno anche preziose notizie sul funzionamento della “scuola” modenese (una delle scuole minori rispetto a Bologna) verso la fine del sec. XII: gli studi vertono, come al solito, su Istituzioni, Codice e Digesto; gli anni di corso sono per consuetudine 4 (la lunghezza del corso non era fissa e l’esame veniva concordato dagli studenti con il professore), ma si prolungano anche sino a 10 per l’ignoranza degli allievi.

    • è anche autore delle Quaestiones Aureae, che sono le prime ad essere stampate nel XVI sec., ove richiama anche il diritto longobardo, allega fonti canoniche e usa pure costituzioni di Federico I          
    • oltre alla Summa incompiuta di Piacentino-Pillio ai Tres Libri vi è anche quella del giudice Rolando da Lucca (affronta da pratica del diritto): fine sec. XII; dedicata a Enrico VI; è l’unica completa, benché manchino i titoli 19-27 del l. 12; rivista in una II redazione nel II decennio del ’200; è forse la maggiore opera di carattere pubblicistico composta nell’età dei Glossatori  l’opera ha un intento politico dichiarato per chiarire la materia fiscale per definirne con esattezza il complesso dei diritti fiscali ai tempi di Enrico VI figlio di Barbarossa

à nel Proemio dichiara che l’approfondimento delle materie contenute nei TL serve a conoscere i diritti fiscali dovuti all’imperatore per rispettarne le prerogative e far sì che egli a sua volta non ecceda nel rivendicare i propri diritti

à l’opera ha un dichiarato intento politico, riflettendo l’orientamento filoimperiale del suo autore

à Piacentino, invece, aveva affrontato i TL per altri motivi: la passione per il mondo antico, l’attenzione alla retorica, la perizia grammaticale, che lo spingono ad affrontare la nimia difficultas del testo, unita anche a una certa ambizione a intraprendere quello che poi Pillio definirà un opus inusitatum (un’opera poco comune, una sfida per aprire una campo di conoscenza sino ad allora poco battuto)

à ai TL, lontano da Bologna, sono poi dedicate le Letture di Martino da Fano, Duilio Gambarini, Andrea Bonello da Barletta,corredate in seguito di additiones nelle scuole francesi e in quella di Napoli

  • Egemonia del “modello” bolognese
    • Bologna esercita di fatto una supremazia nel campo dello studio del diritto, che si esprime riflettendo una matrice di interessi e di metodi che influenza anche la produzione realizzata nelle cd. “scuole minori”, proprio perché essa si richiama concretamente a modelli legati al magistero e all’interesse scientifico coltivato a Bologna

à anche le Summe composte a Mantova o a Modena rappresentano il prodotto di maestri legati alla tradizione bolognese

    • a Bologna si deve riconoscere un primato nello studio del diritto grazie all’approntamento di tecniche esegetiche che vengono poi esportate in altri centri italiani e stranieri e che si devono ad autori di formazione bolognese
    • la Summa del canonista Stefano di Tournai, che dopo avere studiato teologia in patria va a studiare diritto romano a Bologna, viene pubblicata dopo il 1160 a Orléans, ma è considerato un lavoro di chiara influenza e ispirazione bolognese, tanto da contribuire alla diffusione della canonistica bolognese in Francia
  • da Ugolino ad Azzone
    • Azzone (attivo tra 1190 e 1230 ca.): Summa al Codice, alle Istituzioni e a metà del Digesto; redige apparati di glosse ampi e organici che preludono a quello di Accursio
  • la crisi della glossa e l’esigenza di ordine, in quanto i manoscritti, passando di mano si riempivano di glosse e ne erano talmente pieni da creare disordine e difficoltà di consultazione
  • Iacopo Balduini, Odofredo e la linea alternativa
    • perdente in Italia, ma destinata ad attecchire in Francia
    • di Odofredo sarebbe stato allievo Pietro Peregrossi, di origine lombarda e poi maestro ad Orléans
  • Accursio e la Magna Glossa al Corpus Iuris Medievalis: la “chiusura” della glossa ovvero il prodotto più maturo ed organico della scuola bolognese diventando l’apparato ordinario delle edizione a stampa prodotte dal 468 (anno del primo incunabolo) in poi
    • apparato di oltre 96.000 glosse; stretta continuazione di quello azzoniano
    • diventa “ordinario” sin dal tardo ’200 e nelle versioni a stampa del CIC nel 468
  • nuova sistematica dei testi giustinianei:

            vol. 1. Digestum vetus            (libri 1.1 - 24.2)

            vol. 2. Infortiatum                  (libri 24.3 - 38.17)

            vol. 3. Digestum novum         (libri 39.1 - 50.17)

            vol. 4. Codex                          (libri 1-9)

            vol. 5. Volumen (miscellaneo)Institutiones

                                                           Tres libri codicis (libri 11-12-13)

                                                           Authenticum (9 collationes)

                                                           Libri feudorum (X collatio)

            + pace di Costanza (1183), che peraltro era un privilegio, pertanto revocabile (come avvenne nel 1226 da Federico II), tuttavia l’ambiente comunale la sbandierò come la Magna Charta delle proprie libertà. Il cardinale Ostiense chiamerà la pace di Costanza Novella Lombarda

            + costituzione di Federico II di condanna degli statuti contrari alle libertà ecclesiastiche (1220)

            + costituzione di Enrico VII contro i crimini di lesa maestà

            + costituzione di Enrico VII Qui sint rebelles (1312)

            + costituzione Habita (1155-58) inserita in C. 4.13, ne filius pro patre. Si tratta di un privilegio  elargito agli studenti bolognesi nel 1155 per rinsaldare il vincolo tra studenti e docenti e poi assunto a forma legislativa nella dieta di Roncaglia nel 1158 trasformadosi nella Costituzione Habita. Essa prevedeva sanzioni per chi molestasse maestri e allievi, concendendo che gli allievi venissero giudicati dai loro maestri (o dal vescovo), aspettandosi con ciò maggiore benevolenza rispetto ai giudici comunali. La creazione di questo foro privilegiato, contribuì a fare della scuola un ordinamento giuridico a se stante

 

Dopo Accursio vediamo fiorire una serie di additiones, ovvero delle aggiunte

I canonisti cercano i punti di contatto fra il diritto canonico ed il diritto civile

I civilisti invece non contemplano integrazioni

Ne deriva che il processo di integrazione (Utrumque ius, l’uno e l’altro diritto) deriva dall’attività dei canonisti

Dino del Mugello, ritenuto inizialmente canonista ma di fatto civilista, rinviene 88 regoles iurissi trovano nel liber sestus, raccolta di diritto canonico del pontefice Bonifacio VIII

Legum doctores => civilisti, ricercano la soluzione del caso concreto nel solo diritto civile

Dalla seconda metà del 200 vengono in luce i problemi della pratica

Consilia, dati ai giudici allora erano i podestà i quali, chiedevano i c.d. consilia, ovvero i pareri legali, ai giuristi

Consilia pro veritate, dati alle parti ma nell’interesse della verità (consulenza tecnica di parte) che andavano ad integrare gli atti delle parti. Con questa attività viene a crearsi una sorta di “nuovo mercato” dell’attività del giurista ma anche un forte collegamento fra la teoria e la pratica che caratterizzata il periodo post accursiana

Statuti: leggi di una corporazione, di un comune

Periodo post accursiana, dal 1250 al 1300 circa:

  1. Questiones de fascto emergentes: momento specifico dell’insegnamento universitario, gli studenti venivano chiamati a dibattere le questiones, punti controversi diritto. Inizialmente questi casi venivano inventati ma successivamente vengono presi a modello i casi concreti

Quindi due spunti per il dibattito processuale: consilia e questione de facto emergentes,

L’università medioevale non era come la intendiamo oggi ma era data dall’associazione degli studenti ed il rettore era generalmente il più anziano degli studenti

Nei dibattiti processuali fatti dagli studenti, i testi di riferimento erano quelli giustinianei (istituzioni, codice e digesto) ma anche i diritto particolari

Il rettore dava infine la sua soluzione che poteva essere anche diverse da quelle proposte dagli studenti

Delle questiones venivano poi fatte delle raccolte fatte da Alberto da Gandino, Guido da Suzzara

  1. Tractatus, sono raccolte di questiones monotematiche, ma non necessariamente di un solo autore (quindi non erano monografie come inizialmente si pensava). Si tratta di testi elastici, che variano con aggiunte di questiones non contemplate in precedenza, trattati mobili, fluidi.
  2. Additiones

Autori dell’epoca post accursiana:

  • Rolandino de Passeggeri (summa totius artis notarie)
  • Alberto da Gandino (riordina la materia penale)
  • Guglielmo Durante (diritto processuale)
  • Altri giuristi:
    • Francesco d’Accursio (figlio)
    • Suzzara
    • Iacopo d’Arena
    • Dino del Mugello

In precedenza si doveva cercare nei testi giustinianea e si doveva cercare nella glossa accursiana. Da questo momento è possibile cercare fra i diversi autori le distinte branche del diritto

Rolandino

Nato a Bologna, è una delle figure eminenti del tardo 200 per le capacità giuridiche, è un notaio, e perché svolge un’importante funzione politica a capo di una fazione popolare

Pace di Costanza 1183, i comune vedono riconosciuta la potestà giurisdizionale statutaria ed il centro notarile

Ruolo molto importante dei notai, i quali sono i burocrati del comune che tengono le registrazioni di tutto ciò che avviene nel comune, che sono pubblici ufficiali che garantiscono una certa fides (fede pubblica) di quanto compiono. Successivamente i notai si affiancano ai giudici aumentando di numero, diffondendo la cultura del diritto romano. Essi recepiscono gli schemi dei professori universitari e perciò del diritto romano stesso, dando luogo da un altro canale fra prassi ed insegnamento

Manuale per l’esercizio dall’attività notariale

Formulario: la materia notarile veniva suddivisa in quattro instrumenti (c.d. schema formularistico)

  1. compravendita
  2. enfiteusi
  3. testamento
  4. donazione

Altri autori di formulari: Ranieri da Perugia e Martino da Fano. Si basano esclusivamente sul diritto romano senza alcun riferimento alla disciplina statutaria e, soprattutto, sono opere teoriche, più astratte rispetto alla precedenti e da quello di Ronaldino

Salariele scrive l’ars notarie cercando di cambiare, è un trattato scientifico corredato di glosse (quindi di una interpretazione), senza formule e riferimenti concreti. È divisa in tre libri fra i quali le formule notarili. Non è però accolta con successo dai notai stessi

Ronaldino si accorge che i materiali presenti non sono utili ai notai e scrive perciò la summa totius artis notarie che comprende un formulario di quanto necessario all’attività pratica dei notai riprendento la quadripartizione della materia sopra descritta. Avrà un grande successo e rimarrà unica nel suo genere in quanto risulta molto utile ai notai, è il fondamento della professione notarile

Tre opere che danno un quadro completo dell’attività notarile:

  1. Summa totius artis notarie
  2. Flos ultimatum voluntate
  3. Tractatus notularum

Alberto da Gandino

È un giudice autore di questiones di grande interesse

  • Questiones statutorum, raccolta di questioni interenti il diritto statutario, validità, fondamento giuridico, tutte le questioni che potevano nascere sull’argomento
  • Tractatus de maleficiis, diede una trattazione sistematica alla materia processuale penalistica. È un’opera di grande importante. È il primo monumento sul processo penale

Gandino coordina le questiones e gli dà un ordine, le coordina fra loro

Attesta il rito inquisitorio (è il giudice che fa indagini e a condannare il reo. Tutti i poteri erano del giudice) che sostituisce il rito accusatorio (l’accusatore accusava). Il rito inquisitorio rafforza il potere pubblico (siamo nell’ultimo scorcio del comuni che stanno per trasformarsi nelle signorie.

Ruolo fondamentale per la prova era la confessione ed il mezzo fondamentale era la tortura Tractatus de tormentis (un titolo del trattato poi si troverà come scritto da Suzzara ma che trova la sua origine in Gandino), raccoglie tutte le questiones che riguardano la tortura. Essa era originariamente riservta dai Romani agli schiavi ma all’epoca del principato veniva riservata anche agli uomini liberi in presenza di chiari indizi di colpevolezza e ai testimoni reticenti. Esenzioni: ratione personae: fanciulli, vecchi, malati, ecc; ratione dignitatis: uomini di Stato, alti gradi militari, nobili, ecclesiastici, doctores

Periodo di grande instabilità dei comuni duecenteschi per il conflitto fra:

  • Guelfi: pontefice
  • Ghibellini: imperatore

Opere e trattati che davano ordine al diritto processuale penale erano necessari

È la prassi, i giudici, gli avvocati che richiedono opere di questo tipo infatti lo stesso Gandino è un giudice, legato alla scienza accademica (le questiones) pur senza essere docente

GUGLIELMO DURANTE

Diviene dottore a Bologna in diritto canonico e fa carriera nella amminstrazione pontificia

Speculum iudiciale (specchio del giudizio), redatto tra il 1270/80, ha la forma del trattato, ovvero è una raccolta di questiones e di precedenti tractatus che si occupavano argomenti specifici. Bisogna ricordare che il processo civile del 200 era quello romano / canonico. Diviene una sorta di enciclopedia del diritto processuale ma non è un’opera originale in quanto prende opere precendenti senza però citare i precedenti autori (oggi sarebbe plagio) sebbene la sua volontà era solo quella del raccogliere e riordinare  e creare un manuale (senza perciò la malizia di “copiare” le opere di altri)

Allora i legum doctores non sono più legati ad un solo studio ma vi sono più università e alla firne del 200 Bologna perde il primato (in quel periodo i guelfi vincono contro i ghibellini che si devono allontanare da Bologna (molti studiosi bolognese erano ghibellini)

La carriera del giurista di scuola diviene così una carriera itenerante (a partire dall’epoca post accursiana che termina alla fine del 13° secolo quando comincerà ad affermarsi il metodo del commento che si avvia in Francia e arrive con Cino da Pistoia

 

 

Successo del Diritto Romano in Europa, che diventa Ius Commune assieme al DC

Cause giuridiche / politiche / culturali / economiche

1. Cause giuridiche

    • qualità intrinseca del Corpus iuris, rispetto al diritto germanico, e del suo insegnamento a livello “universitario
    • linguaggio tecnico e concetti presentati in modo ben strutturato e sistematico
    • viene insegnato negli Studia in forma sostanzialmente omogenea e internazionale
    • si afferma anche come formidabile strumento di risoluzione delle controversie giudiziarie - Dal placito di Marturi (1076) iniziano le allegazioni in giudizio di passi del Corpus Iuris

2. Cause politiche

    • già dal sec. XI viene recepito dai massimi poteri (papa e imperatore) come formidabile strumento di legittimazione del potere
    • in seguito, grazie al suo insegnamento a livello universitario, anche re e principi sono interessati a utilizzarlo per consolidare le basi dei propri poteri centralizzati
    • i laureati negli Studia, giuristi di professione, vengono impiegati nelle burocrazie e amministrazioni locali e nei tribunali

3. Cause culturali

    • è uno dei contenuti del “Rinascimento del XII secolo”:
  • espansione dell’Europa: crociate
  • apogeo dell’arte romanica e culla di quella gotica: cattedrali - s. Bernardo
  • “rinascita” delle città
  • l’Europa conosce numerose opere scientifiche greche e arabe (Aristotele, Galeno, Tolomeo), da allora in poi tradotte in latino ® provengono dall’Antichità e sono quindi ritenute autorità assolute nei campi della logica, fisica, anatomia, astronomia, geografia ®  la verità si raggiunge attraverso la corretta comprensione degli antichi
  • la medesima “sacralità” è riconosciuta al Corpus Iuris: contiene opinioni di giuristi di età classica, e quindi pagani, ma è promulgato da un imperatore cristiano, pertanto è legittimo e autorevole
    • Giovanni di Salisbury (ca. 1159): “Siamo nani sulle spalle di giganti” (riferendo il pensiero di Bernardo di Chartres): i maestri che segnano la fioritura giuridica dalla fine del sec. XI si applicano su materiali risalenti all’età classica

4. Cause economiche

    • XII secolo: urbanizzazione - civiltà comunale - nascita economia di mercato ed economia monetaria - espansione commerciale - sistemi di credito e diffusione delle banche
    • Italia è leader in tale sviluppo fino al ’300
    • il Corpus Iuris, diffuso dall’Italia, appare come il prodotto di una civiltà culturalmente più matura e un’economia cosmopolita
    • gli Studia diventano “imprese economiche”: catalizzano studenti forestieri, sono un volano per le economie cittadine, favoriscono un ampio “indotto” (copisti, librai, sarti, fabbri, mercato immobiliare ecc.)

 

Il diritto romano e i primi centri di studio

 

  • nei primi decenni del sec. XII vi sono indizi della diffusione del nuovo insegnamento bolognese in Provenza, le cui consuetudini regionali contenevano già molti elementi romani derivate dalle collezioni di Visigoti e Burgundi
  • tra 1127 e 1130 una scuola di diritto nella diocesi di Die, nella valle del Rodano, produce una summa alle Istituzioni (Iustiniani est in hoc opere), ove si cita anche il Digestum vetus
  • altre raccolte di diritto romano prodotte in Provenza:
    • Exceptiones legum romanarum Petri (“estratti dalle leggi romane compilati da Pietro”)
    • Libri di Tubinga, di Ashburnham, di Graz (dal nome delle città ove furono ritrovati i mss.): condividono molti “pezzi” con le Exceptiones

® sono raccolte in cui si opera una selezione dei materiali del Corpus Iuris e si introduce un ordine sistematico per capitoli

® contengono materiali di interesse ecclesiastico: sembrano raccolte redatte da e per canonisti

  • altri esempi: Summa Trecensis e Lo Codi (in lingua provenzale), dedicate al Codice
  • Brachylogus iuris civilis (Francia del sud, inizi XII sec.)
    •  presenza del medesimo frammento di Ulpiano tratto dal digesto allegato dai giudici di Marturi
    • riunisce materiali tratti soprattutto dalle Istituzioni, volti a comporre quasi una Summa, ed è riconducibile all’ambito di scuole canonistiche
    • entra anche nel circuito della scuola ed è dotato di glosse
  • la “scuola” della valle del Rodano acquista fama e attira glossatori bolognesi come Rogerio e Piacentino
  • attività delle prime “scuole” di diritto vede una prevalenza di interessi canonistici: effetti del rinnovamento promosso dalla riforma gregoriana, ma tali indirizzi vengono sopravanzati dall’affermazione della scuola bolognese e dal tecnicismo sviluppato dai glossatori
  • la prima organizzazione degli Studia giuridici
    • organizzazione libera e spontanea

à socii pagano al maestro (dominus) un onorario (collecta) per il servizio di insegnamento – e poi pagano anche altre “collette” pro pensione e pro bancis (al dominus della scuola per l’aula e le sue attrezzature e anche al bidello per la pulizia e altri servizi)

à il gruppo di studenti stretti attorno a un maestro forma una comitiva (per cui essi sono detti anche socii mei) che frequenta la schola

    • modello bolognese: associazione di studenti
    • modello parigino: associazione di maestri e studenti, che gestisce l’istituzione destinata a impartire l’istruzione superiore nelle città

à a Parigi, ove si insegna Teologia ma anche Medicina, Diritto Canonico e Romano (proibito da Onorio III nel 1219), l’Universitas appare nei primi anni del ’200 ed è una Universitas scholarum, quindi comprende scolari e docenti, ma a questi spetta il compito di eleggere le cariche più importanti e di prendere iniziative per contrattare spazi di autonomia con le autorità locali; il cancelliere è il vescovo della città, che partecipa attivamente al governo dell’Universitas, e i rettori sono i rappresentanti dei maestri

    • Rectores nel “modello” bolognese
    • Universitas ultramontanorum: riunisce le Nationes d’Oltralpe, che nel 1265 sono 13: Spagnoli, Francesi, Tedeschi, Inglesi, Polacchi, Catalani, Provenzali, Piccardi, Borgognoni, Pittaviensi (del Poitou), Turonensi (della regione di Tours, la Turenna) e Cenomanensi (regione del Maine), Normanni, Ungheresi
    • Universitas citramontanorum: riunisce 4 Nationes italiche di Campani (e altri meridionali), Romani, Toscani, Lombardi (e altri settentrionali) à tra la fine del sec. XIII e gli inizi del XIV si riducono a 3: la Natio dei Romani assorbe i Campani e i meridionali in genere
    • nella II metà del ’200 nasce anche la l’Universitas artistarum, che riunisce tutti gli studenti non legisti (letterati, filosofi, matematici e medici) ed è composta da sole 4 Nationes: 3 italiane (lombardi, toscani e romani) e 1 straniera (Ultramontani)
    • gli studenti e il comune: Statuti studenteschi (1214-17; 1252; 1272-74; 1317-47, integrali, aggiornati ogni 10 anni)
    • Esodi di maestri e studenti:

- 1204: Vicenza

- 1215: Arezzo

- 1222: Padova (poi da Padova a Vercelli nel 1228)

- 1224: trasferimento di studenti a Napoli in seguito all’istituzione dello Studio da parte di Federico II, seguita dal bando contro lo Studio bolognese decretato nel 1225, in seguito al quale molti studenti scelgono di recarsi a Napoli ordinando anche ai loro professori di seguirli à questi si rifiutano di obbedire e il Comune impone il bando perpetuo e la confisca dei beni ai Rettori e ai consiliarii (rappresentanti delle Nationes nel governo dell’Universitas).

- 1321: Imola e poi Siena

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone della città in cui, dalla fine del sec. XI alla metà del XVI, i Dottori dello Studio tengono scuola. Le scuole dei Giuristi erano concentrate nell’area arancione e quelle degli Artisti nell’area blu; dalla fine del sec. XIV tutte le scuole si riuniscono nell’area verde


Modelli di università

spontanee / comunali / imperiali / signorili

    • Modena: circa dal 1180 per arrivo di Pillio
    • Parigi: riceve i primi privilegi da papa Celestino III e da re Filippo Augusto nel 1200; nel 1231 Gregorio IX con la bolla Parens Scietiarum rende lo Studium indipendente dal cancelliere; nel 1292 Nicolò IV conferisce il titolo di Studium Generale
    • Vicenza: scaturisce da diaspora bolognese nel 1204
    • Oxford: riceve il primo privilegio nel 1214, ma è attiva assai prima in seguito a una secessione da Parigi di studenti inglesi verificatasi nel 1167
    • Cambridge: sorge nel 1209 in seguito a una migrazione da Oxford
    • Padova: nasce nel 1222 da una secessione di studenti bolognesi; impoverita dall’esodo verso Vercelli nel 1228 e poi rilanciata dopo metà ’200 successivamente alla morte di Ezzelino da Romano nel 1259 à con Perugia è la sede più prestigiosa che tra ’200 e ’300 contende a Bologna il primato nell’insegnamento del diritto
    • Napoli: istituita nel 1224 Federico II = I Studium statale
    • Montpellier: primi riconoscimenti nel 1220
    • Vercelli: nasce nel 1228 grazie a un esodo da Padova con insegnamenti di Diritto e Teologia à è qualificata come Studium Generale nello Statuto cittadino del 1234/35 e Federico II vi nomina poi come professore di diritto Uberto di Bonaccorso à rimane attivo per non molti anni e viene riavviato a rate, estinguendosi dopo metà ’300.
    • Tolosa:  istituito con privilegio papale di Onorio III nel 1229
    • Orleans: scaturisce da una diaspora parigina nel 1229
    • Salamanca: fondata dal re Castiglia Alfonso IV nel 1254
    • Siena: si forma come Studium in anni ’40 del XIII e diventa Studium Generale con il diploma di Carlo IV del 1357
    • Coimbra (Portogallo): primi riconoscimenti nel 1288
    • Roma: dopo l’attestato funzionamento di uno Studium Curiae presso la Curia pontificia, nell’aprile del 1303 con apposita bolla Bonifacio VIII istituisce lo Studio Pubblico e nel luglio 1303 eleva a Studium Generale quello di Avignone
    • Perugia: diventa Studium Generale con bolla di Clemente V nel 1308 e ha grande successo nel corso del ’300 in campo giuridico grazie all’insegnamento di Iacopo Belvisi, Cino da PT (che dal 1328 ha come allievo Bartolo) e altri nomi illustri
    • Firenze: si istituisce una scuola di Diritto e di Medicina soltanto nel 1321 e alla metà dello stesso secolo ottiene il diploma di Studium Generale da papa e imperatore
    • Pisa: nel 1343 ottiene da Clemente VI la patente di Studium Generale, conducendo però vita non molto brillante
    • Praga: è istituito da Carlo IV nel 1348
    • Pavia: ottiene patente di Studium Generale da Carlo IV nel 1361 à è potenziata dai Visconti come sede universitaria verso la fine del ’300 e ottiene la bolla di Studium Generale da Bonifacio IX nel 1389
    • Cracovia: fondata nel 1364 dal principe Casimiro il Grande
    • Vienna: istituita nel 1365 dall’imperatore Rodolfo IV
    • Heidelberg: istituito 1386
    • Colonia: istituito nel 1388
    • Ferrara: ottiene diploma di Studium Generale nel 1391 da papa Bonifacio IX
    • Torino: lo Studio è voluto nel 1404 dal principe sabaudo Ludovico d’Acaia e nel 1405 ottiene la bolla di Studium Generale da Benedetto XIII
    • Catania: nasce tra 1434-44
    • Lipsia: 1409
    • Lovanio: 1425
    • Basilea: 1460
  • universalità del diritto comune
    • diritto universale, lingua universale
    • licentia docendi, licentia ubique docendi (studium generale)

Nel corso del XII sec. appaiono in alcune città europee istituzioni culturali nuove, organizzate in associazioni di studenti oppure di docenti e studenti (universitates): sono le università di Bologna, Parigi e Oxford. Si disciplinano con precisi statuti e programmi e si specializzano negli insegnamenti liberali. A Parigi prevalgono la filosofia e la teologia; a Oxford le arti del quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia e musica); a Bologna la giurisprudenza e la medicina. L’insegnamento è tenuto da una nuova figura di intellettuale (magister), che insegna la ricerca razionale della verità in armonia con le autorità.

 

 

 

 

 

  • La costituzione Habita di Federico I (1155-58)

Con tale privilegio, rilasciato una prima volta nel 1155 e quindi integrato e promulgato solennemente nel 1158 in occasione della II Dieta di Roncaglia, Federico I Barbarossa istituisce alcune concessioni in favore di studenti e maestri – con immediato riferimento a quelli bolognesi – che vengono a costituire i diritti fondamentali riconosciuti dall’autorità imperiale a tali categorie di soggetti. I principi così sanciti riguardano i seguenti punti (tre tipi di privilegi):

            1. Libertà di movimento: a studenti e maestri è riconosciuto il diritto di muoversi in completa  libertà e sicurezza per raggiungere i centri di studio che desiderano liberamente frequentare (

            2. Mundeburdium: è la protezione concessa dall’autorità imperiale ad un’autorità ecclesiale le quali possono adire al tribunale imperiale. Studenti e maestri sono posti sotto la diretta protezione imperiale contro ogni molestia e danno

            3. Privilegio del foro: la giurisdizione sugli studenti è sottratta ai magistrati cittadini per essere affidata ai rispettivi maestri e, per quelli di condizione ecclesiastica, al vescovo locale (ciò per qualsiasi controversia civile o penale. Anche questo viene contrastato dalle autorità cittadini con alcuni casi di esecuzioni capitali (studente spagnolo) dando luogo a contrasti fra le autorità cittadine e gli stessi proveddimenti imperiali (Non bisogna dimenticare che in questo periodo le autorità cittadine avevano molto potere e spesso erano più forti dell’autorità dell’imperatore)

Nota: Federico viene eletto dopo una lunga vacanza della sede imperiale e di contrasti connessi. Venire in Italia e emanare la Constitutio de regalibus indica una rivendica di natura fiscale dell’autorità imperiale dopo un periodo di assenza dell’impero

Dieta di Roncaglia: constitutio de regalibus  (1158)

    •  Regalie= IMPOSTE INDIRETTE, complesso di pertinenze a contenuto giurisdizionale e fiscale rivendicate dall’Impero (si tratta di un elenco di tributi che l’impero rivendica e che fanno parte dell’esercizio dell’autorità pubblica. Es. diritti di fodo: contribuzioni con le quali si sosteneva l’esercito)
    •  Partecipazione dei 4 dottori: (Ugo, Iacopo, Bulgaro e Martino)

- Apparente ambiguità: collaborano con istituzioni comunali a Bologna, ma favoriscono la riappropriazione, da parte imperiale, dei diritti pubblici erosi dalle città

- intervengono nella definizione delle Regalie assieme ad altri esperti di diritto (non meglio specificati) poiché ciò non interessa la sola materia romanistica, ma la più complessiva tradizione del diritto regio

- non viene messa in discussione la sovranità eminente dell’Impero, pur in un quadro di sviluppo delle autonomie comunali

- i 4 dottori cercano di promuovere il ritorno al Diritto Romano  come diritto territoriale generale, in l’Italia e nell’intero Occidente, e vedono nell’imperatore lo strumento per realizzare tale disegno

Questi giuristi sono anche consulenti dell’imperatore

In questo periodo i comuni cittadini, pur avendo cominciato a creare delle forme di governo urbano, iniziano a ritagliarsi deli spazi diu autonomia senza ancora opporti all’autorità imperiale

    • invettiva di Piacentino contro i 4 dottori (ultimi decenni ed 1200): colma di livore e di passione politica, giudicati sprezzantemente miseri bononienses in un passo della Summa Trium Librorum, poiché con il loro apporto l’Italia è stata resa formalmente tributaria dell’Impero

à ma forse a Piacentino brucia più la lontananza da Bologna (che abbandona sdegnato – sembra – per il servilismo dei colleghi e forse molto più per una questione personale con il giurista Enrico da Balia), che il confronto con Federico I già risolto con la Pace di Costanza

    • a Roncaglia viene anche emanata una Constitutio pacis con la quale si proibisce, fra l’altro, la stipulazione di leghe entro le città e tra Comune e Comune: sembravano posti i pilastri di un nuovo assetto politico, in una collaborazione effettiva dei principi del diritto romano con la restaurazione delle antiche regole dell'amministrazione del regno d’ltalia (le città non gli ubbidiranno sino ad istituire nel 1167 la Lega lombarda per contrastare la politica di Federico I finalizzata a chiudere gli spazi di autonomia delle città).

Lega lombarda Alleanza militare stretta nel XII e nel XIII secolo tra alcuni Comuni dell'Italia settentrionale, soprattutto lombardi, per contrastare le mire espansionistiche dell'imperatore Federico I Barbarossa. Alla Lega, costituita nel 1167 da Cremona, Mantova, Milano, Bergamo e Brescia, si unirono successivamente Lodi, Padova, Treviso, Verona, Venezia, Piacenza, Parma, Modena, Ferrara e Bologna. Il Barbarossa venne sconfitto a Legnano nel 1176, in una battaglia che per la prima volta segnava la disfatta della cavalleria feudale, forza militare della nobiltà, a opera della fanteria, l'esercito cittadino. La Lega, ricostituita nel 1226 per combattere Federico II, nipote di Barbarossa, fu sconfitta nel 1237, ma le vittorie successive a Parma (1248) e a Fossalta (1249) consentirono di difendere le libertà comunali dalla minaccia imperiale

 

    • Federico I non fa alcun cenno a un diritto particolare delle città, già comunque riconosciuto in molti casi attraverso la legittimazione delle Consuetudines, poiché pare interessato soprattutto a riaffermare la vigenza di vari aspetti del diritto pubblico romano attraverso le altre 3 leggi perdute studiate dall’italiano Vittore Colorni (citate in un ms. della Biblioteca Nazionale di Parigi) peraltro contenendo norme lesive degli interessi cittadini, è possibile che la povertà dei manoscritti derivi proprio dal contrasto delle autorità cittadine contro quelle stesse norme a loro sfavorevoli:
    •  costituzione Omnis= ogni giurisdizione o potere amministrativo risiede presso il principe e tutti i giudici e funzionari devono ricevere da lui il potere e prestare apposito giuramento secondo la legge (in base alla Nov. 8)

à si ribadisce il principio della superiorità dell’autorità imperiale, che viene anche sancito nella Pace di Costanza come investitura ai consoli delle città da parte dell’imperatore o di un suo rappresentante, da rinnovarsi ogni 5 anni; principio poi in pratica assai scarsamente osservato

    • costituzione Palatia = il sovrano può stabilire i propri palazzi e le proprie residenze dove vuole

à costituisce la reazione ai tentativi delle città del Regno Italico di estromettere la sede dell’imperatore, come segno più evidente della sua giurisdizione (prassi già sancita dai Capitolari franchi, secondo cui in ogni città del regno aveva sede un pal. Regio; a Pavia nel 1024 i cittadini, appena avuta notizia della morte di Enrico II, distruggono il Palazzo Imperiale e non ne consentiranno più la riedificazione in città)

    • costituzione Tributa = IMPOSTE DIRETTE, prospetta un quadro succinto del sistema tributario romano prevedendo sia imposte sulle terre che sulle persone

à  non esprime un comando (e quindi non è una legge in senso stretto per la mancanza del dispositivo), ma spiega cosa è dovuto all’imperatore (costitutio de regalibus: imposte indirette. Costitutio tributa: imposte dirette), essendo forse un testo preparatorio di una vera e propria legge

à è derivata dalla materia contenuta nei Tres Liber e quindi ne conferma la conoscenza nell’ambiente bolognese alla metà del sec. XII

Le regalie sono le seguenti: le arimannie, le vie pubbliche, i fiumi navigabili e quelli dai quali derivano canali navigabili, i porti, i tributi che si percepiscono sulle rive dei fiumi, le esazioni che comunemente si chiamano telonei, le monete, i compendi delle multe e delle pene, i beni vacanti e quelli che per legge vengono tolti agli indegni, eccetto quelli che sono conferiti a qualcuno con speciale provvedimento e i beni di coloro che contraggono nozze incestuose nonché i beni dei proscritti e dei condannati, secondo quanto dispongono le recenti costituzioni, le prestazioni di angarie e parangarie, di carri e di navi e le imposizioni straordinarie a favore della maestà regia, la potestà di creare magistrature per amministrare la giustizia, le zecche e i pubblici palazzi nelle città in cui esistono per tradizione, i redditi della pesca e delle saline, i beni dei rei di lesa maestà e la metà dei tesori trovati in luogo sacro o in terre di pertinenza dell’imperatore se questi non avrà collaborato al loro ritrovamento; se avrà collaborato, tutto spetta a lui.

Nota: non abbiamo giuristi che fanno i consoli. I primi consoli bolognesi giungeranno nel 1223

 

 

 

 

storia dirittoLa pace di Costanza (1183) pose fine alla lotta tra i comuni del centro-nord Italia e l’impero di Federico I Barbarossa. Molti comuni si allearono in difesa delle proprie libertà contro le regalie imperiali riaffermate con la forza del diritto (Roncaglia 1158) e poi delle armi dal Barbarossa.

La nascita della Lega lombarda, con il giuramento di Pontida del 7 aprile 1167, segnò una svolta decisiva nel conflitto. Infatti a Legnano (1176) i comuni, sempre più coscienti della propria autonomia politico-economica, sconfissero l’esercito imperiale e dopo lunghe trattative diplomatiche Federico I accettò di riconoscere le magistrature comunali in cambio del formale diritto di legittimarne l’elezione.

 

 

I metodi di studio e di insegnamento

 

  • caratteri dei postaccursiani
    • Francesco d’Accursio, Alberto da Gandino, Guglielmo Durante, Dino del Mugello
    • Rolandino de’ Passaggieri e la scuola di notariato (Salatiele)
    • La summa artis notariae rimane il formulario notarile seguito dai professionisti sino a tutto il Settecento
  • la letteratura della scuola dei Glossatori

1. legere, repetere

- glosse interlineari e marginali / autentiche / apparati di glosse

- distinctiones = si elaborano classificazioni con numerose divisioni e sottodivisioni, talvolta illustrate da schemi grafici

- lecturaerepetitiones

- dissensiones dominorum = raccolte di opinioni contrastanti dei maestri su particolari punti

- summae, summulae = riassunti soprattutto a Codice e Istituzioni o a singoli titoli (meno analitici ed esaurienti di apparati di glosse)

            2. disputare

            -  quaestiones (mercuriales, sabbatinae)

            -  quaestio legitima (condotta con gli strumenti della dialettica basati sulla distinctio)

            - quaestio facti (condotta con gli strumenti della logica nova aristotelica basati sull’uso del sillogismo)

            -  tractatus quaestionum

Il diritto canonico

 

Il diritto canonico si divide sostanzialmente nel diritto pregrazianeo e postgrazianeo

  • Burcardo di Biberach, Chronicon Urspergense (ante 1230)

            Riferimento alla petitio di Matilde di Canossa

La cronaca duecentesca lasciataci dall’abate del monastero tedesco di Ursperg contiene un noto passo nel quale viene presentato un parallelo tra le figure di Graziano e Irnerio, ove si sottolinea la forte analogia tra le iniziative dei due giuristi. In tal modo viene ancor più evidenziato il ruolo avuto da Graziano come primo sistematore del diritto canonico e quello avuto, sempre a Bologna, da Irnerio come autore della prima raccolta sistematica del diritto romano giustinianeo in seguito a una petitio (un invito) della contessa Matilde di Canossa.

“Huius temporibus magister Gratianus canones et decreta, quae variis libris erant dispersa, in unum opus compilavit adiungensque eis interdum auctoritates sanctorum patrum secundum convenientes sententias opus suum satis rationabiliter distinxit

Trad: “Ha riunito in un'unica opera i canones (deliberazioni dei concili vescovili) e decreta (decreti pontifici) ed ha organizzato utilizzando dei criteri razionali. Possiamo definire l’opera di Graziano una sorta di tentativo di consolidazione

à la notizia filtra nell’opera di Burcardo dalle prime Summae canonistiche (Spagnesi)

Le stagioni del diritto canonico

 

  • pregrazianeo, abbraccia il primo millennio di vita della Chiesa (313 editto di Costantino e il cristianesimo diviene religio licita; 380 editto di Teodosio, adozione ufficiale del cristianesimo), Il diritto divino positivo canonico è costituito da:
    • Sacra Scrittura ed in particolare dai Vangeli (Matteo, Marco, Luca e Giovanni) e dagli altri scritti neotestamentari (gli Atti degli Apostoli, le lettere di Paolo, di Giovanni, di Pietro, di Giacomo e di Giuda, nonché dall’Apocalisse di Giovanni). Si costituisce anche un’altra importantissima fonte di conoscenza, la Tradizione, cioè gli insegnamenti degli Apostoli e dei loro successori

Il concilio Trullano (692) attiverà il processo di separazione fra Chiesa d’Oriente e Chiesa d’Occidente

  • periodo classico, XII – XVI, fondamentale apporto di Graziano monaco camaldolese professore dell’università di Bologna, che con il Decretumtentò di fornire una interpretazione delle molteplici fonti canoniche, l’opera ebbe un enorme successo e divenne parte del Corpus Iuris Canonici (opera, a sua volta, che assurse a fonte ufficiale del diritto della Chiesa sino alla codificazione del 1917)
  • periodo moderno, XVII – XIX, marcato dal Concilio di Trento (1545-1565), operato dalla Chiesa d’Occidente per rispondere al moto della riforma protestante avviata nel 1517 dal Martin Lutero. Il Concilio emana una serie di decreti che si aggiungono al Corpus Iuris Canonici che sono destinati a riformare profondamente la Chiesa. Carattere saliente del periodo è la maggior attrazione della vita giuridica a livello romano e dalla minor autonomia delle Chiese locali. Si giunge infine con la rivoluzione francese alla separazione del diritto canonico con il diritto secolare. Da questa separazione sorge l’esigenza della codificazione che segna anche la fine della “solidarietà” tra diritto canonico e diritto degli Stati
  • periodo contemporaneo, XX fino ai giorni nostri. Eventi:
  • Benedetto XV promulga il codice di diritto canonico (1917) che trasfonde nel moderno strumento del codice il complesso delle norme canoniche già da tempo emanate (deliberati dal Vaticano I e, soprattutto, del Concilio di Trento)
  • Giovanni XXIII (già cardinale Roncalli, nonostante l’età avanzata fu un innovatore, 1958-1963) indice il Concilio Vaticano II, che dà impulso al rinnovamento del diritto della Chiesa
  • Giovanni Paolo II promulga il codice di diritto canonico (1983) con la costituzione Sacrae disciplinae leges che è profondamente diverso dal precedente, che armonizza il diritto canonico con i principi del Vaticano II e che fa cadere ogni spirito “temporalista” della Chiesa

 

Graziano

 

    • Lo ius vetus del diritto canonico raggiunge la sua massima espressione con Graziano che conclude un’epoca
    • Graziano, monaco, lavora a Bologna, già centro di studi giuridici, ove porta a termine la Concordia discordantium canonum (poi chiamato) Decretum forse verso il 1140 = monumento del ius vetus della Chiesa e prima pietra del futuro Corpus Iuris Canonici
    • è opera assai complessa e moderna, contenente testi + riflessioni sui testi stessi (i dicta magistri, al fine di spiegare e armonizzare le fonti)
    • ha carattere privato, mai recepita ufficialmente dal papato come testo normativo (sebbene si sia favoleggiato su tale approvazione papale), ma entra subito nel giro delle scuole e della scienza 
    • raccolta assai eterogenea e variegata: canoni conciliari e decretali pontificie già comprese in raccolte precedenti (soprattutto Burcardo e Ivo di Chartres, in particolare dalla “Panormia”, e da Anselmo da Lucca) + passi dalle Scritture e dai Padri della Chiesa + passi del diritto romano, della Lex romana visigothorum, di leggi barbariche e di capitolari carolingi + 1 frammento dell’Editto di Rotari
    • i passi tratti dal Diritto Romano sono per la grande maggioranza contenuti nelle Palee e nella serie di aggiunte apportate da canonisti successivi a Graziano, assai probabilmente entro lo stesso sec. XII, ai tempi in cui essi avevano iniziato a studiare anche il diritto civile in modo approfondito
    • tutti i passi sono collocati sotto una inscriptio che dichiara la loro fonte in modo da orientare il lettore sul tipo di auctoritasche i vari passi possono pretendere (pur con eventuali alterazioni causate dalla “tradizione” dei singoli testi) 
    • è la prima grande e compiuta consolidazione del diritto della Chiesa, poiché realizza un setaccio storico di testi governato da una articolazione sistematica e diviene subito di uso pratico
    • anche come raccolta privata, dà risposta al primato papale nella Chiesa e nel Mondo e al problema dell’unità e identità del DC, completando i testi con propri commenti (dicta magistri) e cercando di spiegare logicamente le contraddizioni nascenti dal confronto di testi così eterogenei
    • risponde alle medesime esigenze di certezza avvertite in campo civilistico, soddisfatte grazie alla ricomposizione e allo studio del Corpus Iuris, offrendo un testo certo e affidabile cui fare riferimento sia per i problemi interni e strutturali della Chiesa, sia per le regole di vita da offrire (e imporre) ai fedeli nell’intero orbe cristiano à anche per tali motivi ha presto larga diffusione in Francia, Inghilterra e Germania.
    • metodo dialettico:

à per ogni principio viene individuata una norma centrale e vincolante e quindi confrontata con quelle divergenti

à si richiama ai procedimenti logici già impiegati da Abelardo nell’analisi dialettica dei contraria e agli strumenti disponibili al tempo grazie alla tradizione veicolata dalle scuole di arti liberali

à al fine di comporre le contraddizioni e spiegarle armonizzando i testi, procede per distinctiones, ossia per minute distinzioni tra i differenti significati assunti da termini e concetti in base agli specifici contesti (produzione di alberi che discutano a commetino la casistica)

 

Criteri applicati allora

si applicano 4 criteri di base per concordare tra loro norme di tempi, luoghi e significati differenti e stabilire quindi una gerarchia delle fonti (si “storicizza” il diritto):

Criteri validi oggi:

  • ratione temporis (valuta la cronologia delle fonti, in base al principio che la legge successiva abroga quella precedente sul medesimo oggetto)
  • ratione loci (valuta la gerarchia di autorità: un concilio ecumenico ha la precedenza su uno provinciale; una lettera pontificia su una vescovile; la norma particolare propria di un luogo deroga a quella generale propria di un ambito più vasto)
  • ratione significationis (valuta il senso specifico della norma)
  • ratione dispensationis (valuta i criteri secondo i quali una regola generale preveda alcune eccezioni)

 

 

 

  • Criterio cronologico
  • Criterio gerarchico
  • Criterio della competenza

 

 

  • Decretum Graziani
    • titolo originario Concordia Discordantium Canonum (armonizzazione di regole canoniche discordanti Pietra fondante del nuovo diritto del codice di diritto canonico): tesa verso il fine non di fare opera di teologia, ma di isolare le questioni attinenti al governo della Chiesa e dei fedeli, più che delle anime, e di isolare i problemi “esterni”, rilevanti per il tribunale pubblico (il cd. “foro esterno”, il foro giurisdizionale della Chiesa), da quelli di competenza del tribunale della coscienza (il cd. “foro interno”, il foro sacramentale trattate dalla lettura dei penitenziali), rilevante per confessioni e penitenze inflitte dal confessore. Dante colloca Graziano in Paradiso tra gli spiriti sapienti del cielo del Sole (perché “l’uno e l’altro foro aiutò sì che piace in Paradiso”)
    • Decretum suddiviso in 3 parti + 2 aggiunte posteriori:
    • I parte divisa in 101 distinctiones (ove si chiarisce ciascun argomento a partire dai suoi principi generali e dalle contraddizioni cui dà luogo, operando una serie di suddivisioni successive sempre più puntuali), a loro volta divise in capitoli (trattano i problemi generali del diritto, il governo ecclesiastico e la sua disciplina tramite le varie cariche della gerarchia (convento: sedi degli ordini medicanti chenascono con San Francesco nel 13° secolo, perciò non esistono ancora nel 12° secolo)
    • II parte divisa in 36 causae (controversie figurate, casi fittizi che introducono una discussione giuridica) dedicate a temi vari (diritto penale e processuale, il patrimonio ecclesiastico e il matrimonio) e divise in quaestiones (singoli problemi giuridici) e poi in capitoli, ognuna su un problema ipotetico per il quale vi sono varie soluzioni (causae dedicate alla simonia, alla procedura, ai monaci e alla loro disciplina, al matrimonio) à ad ogni quaestio Graziano illustra la soluzione con i propri dicta (nella Causa 33, relativa al matrimonio, dopo la quaestio 2 un continuatore di Graziano ne aggiunge un’altra molto ampia sulla penitenza, un vero e proprio Tractatus de poenitentia suddiviso in 7 distinctiones)
    • III parte suddivisa in sole 5 distinctiones relative a un trattato sui sacramenti, che è stato aggiunto dopo la redazione originaria ed è privo dei dicta magisteri (ovvero delle opinioni dottrinali del maestro)
    • grande successo del Decretum, formato sia da autorità normative che da creazioni di dottrina (i dicta), tanto nella scuola quanto nella pratica

à nella scuola dà origine a una tradizione di glossatori specialisti (i decretisti, ovvero gli specialisti del decretum) attivi parallelamente ai glossatori civilisti, mentre nella pratica diviene il punto di riferimento per la prassi giudiziaria dei tribunali ecclesiastici. Da essi si distingueranno i decretalisti giuristi canonici che si specializzeranno nello ius novum della Chiesa a partire dal 12 secolo

  • Summae e glosse al Decretum
    • Uguccione da Pisa (vescovo di Ferrara dal 1190 al 1210) compone una monumentale Summa(ritenuta l’assoluto punto di riferimento per la spiegazione del decretum) dando luogo a una larga “irruzione” del Diritto Romano all’interno della materia canonica, rivendicava la soggezione di tutti i popoli europei al diritto romano

à si rende quindi necessaria una formazione anche romanistica dei maestri di Diritto Canonico e si ha una accelerazione nel processo di fusione tra le due scienze in quello che poi diverrà il sistema dell’utrumque ius(riemersione dei testi giustinianei)

    • altre Summae composte da Rolando, Rufino, da Giovanni da Faenza e da Stefano di Tornai (si pronuncia “Turnè”), che la realizza negli anni ’60 del sec. XII

 

Utrumque ius: integrazione del diritto civile (romano) e del canonico nel sistema unitario del Diritto comune. Nella disputa fra Martino (impegno morale) e Bulgaro (nullità formale) equivaleva ad un contrasto fra il passi delle Scritture sacre e testi giustinianei, sebbene: “fortunatamente gli scontri fra Dio e Giustiniano erano rari” e di fatto si trattava di una più banale polemica tra pontefice e legislatore civile

Utrumque lex: integrazione della lex longobarda e la lex romana

Utraque lex: subordina il diritto romano al diritto divino-naturale-canonico

 

Bologna, Biblioteca del Collegio di Spagna,  codice 281, Decretum Gratiani cum glossa ordinaria Bartholomaei Brixieniensis (Concordia Discordantium Canonum), c. 1r

Bologna, Biblioteca del Collegio di Spagna,  codice 283, Digestum Novum cum glossa Accursii, c. 1r

 

    • Giovanni Teutonico (prima metà del sec. XIII) forma la prima trama di un apparato di glosse, anche con apporti di altri autori, sul quale poi Bartolomeo da Brescia compila la Glossa Ordinaria al Decretum (Nota: le opere dei canonisti erano più ricche)
  • Le raccolte di Decretali
    • con papa Alessandro III (1159-81), nel contesto della lotta con Federico I, si intensifica l’emanazione di Decretali tese a enunciare principi giuridici che di fatto vengono a integrare e correggere il Decretum e che nei decenni successivi si iniziano a raccogliere in modo sistematico e ordinato per materie, per renderne più facile il reperimento 
  • si va verso le 5 Compilazioni Antiche (raccolte di diritto canonico che rappresentano le prime esperienze delle decretatali pontificie), al fine di sistemare il grande materiale prodotto (Esse rappresentano l’esigenze di dare un ordine sistematico e che creano un ius novum) in misura crescente dai papi: vi sono quasi 2.000 decretali (nome tecnico degli atti con cui il Pontefice emana le proprie disposizioni sul corpo della Chiesa) per il periodo compreso tra il pontificato di Alessandro III (1159-81) e quello di Gregorio IX  (1227-41)

Nota: Siamo negli anni dello scontro fra Federico Barbarossa e i comuni che hanno il sostegno del papato. Ciò consolidava i rapporti fra i governi consolari (ovvero dei comuni cittadini) e le autorità ecclesiastiche (che ne godevano dal punto di vista fiscale)

  • Quinque compilationes antiquae

I) Compilatio I: redatta da un canonista operante nella curia di Roma, Bernardo da Pavia, verso il 1190 preparando una raccolta di circa 900 pezzi. Attinge direttamente agli archivi papali riunendo Decretali prodotte dalla metà del sec. XII agli atti dei grandi concili tenuti nel corso dello stesso secolo XII. Di questa raccolta viene predisposta anche una seconda redazione rivista nel 1192-98

® a partire dalla Compilatio I, le consolidazioni canonistiche sono suddivise in 5 libri secondo alcuni grandi argomenti in base ai quali si organizzano sistematicamente le fonti:

iudex              (relativo alle autorità giudiziarie e all’organizzazione dei tribunali)

iudicium         (relativo al processo, alle sentenze e alla procedura)

clerus              (relativo agli ecclesiastici, sui loro diritti e privilegi)

connubium      (relativo al matrimonio, e quindi sul diritto di famiglia e delle persone)

crimen            (relativo alla procedura e al diritto penale)

II - III) Compilatio III: raccolta di 482 Decretali di Innocenzo III preparata al più tardi nel 1209 da Pietro Collevaccino da Benevento e inviata nel 1210 allo Studio di Bologna, ove venne anche glossata (per cui acquista carattere ufficiale), cui fece seguito la Compilatio II (1210-12), con una serie di Decretali omesse nella raccolta precedente a cura di Giovanni di Galles

IV) Compilatio IV: raccolta operata da Giovanni Teutonico di 71 canoni del IV Concilio Lateranense del 1215 + altri 104 testi di Innocenzo III; rimane ancora una raccolta privata

V) Compilatio V: redatta dal canonista Tancredi (arcidiacono di Bologna) nel 1224 su ordine di Onorio III raccogliendo le sue decretali degli anni 1216-26 + la costituzione di Federico II del 1220 in favore della Chiesa; ottiene il riconoscimento ufficiale nel 1226 tramite il suo invio agli Studia di Bologna e Padova

à Onorio III dispone che i testi siano citati nei tribunali, oltre ad essere utilizzati nelle scuole, così come figurano nella raccolta di Tancredi

à per la I volta il papato assume consapevolmente il ruolo di legislatore per la Cristianità intera per mezzo del Diritto

 

 

Gregorio IX

Gregorio IX trasmette il libro (Liber Extra) delle Decretali alle Università di Bologna e Parigi. Prima raccolta ufficiale delle costituzioni pontificie redatte in forma di lettera (le cosiddette "decretali"), l'opera fu commissionata da Gregorio IX a una commissione presieduta dal suo cappellano Raimondo di Peñafort, che la pubblicò nel 1234. In seguito, la raccolta confluì nel Corpus iuris canonici.

 

 

  • Il Liber Extra chiamate anche Decretales Gregorio IX o Liber Extravagantium (utilizzata come citazione la X, extra in quanto contiene quanto al di fuori dal lavoro di Graziano (la cui raccolta era eterogenea), mentre lo ius novum era il diritto del pontefice
    • nel quadro di tale volontario disegno di governo della cristianità, papa Gregorio IX affida al giurista domenicano catalano Raimondo di Peñafort (si pronunicia “Pegnafort”) (domenicano), già professore a Bologna, il compito di coordinare le 4 compilazioni non ufficiali con la V e aggiornare il tutto dando ai singoli pezzi uno stesso valore di legge, così trasfigurando la loro origine e la loro primitiva funzione
    • ruolo di Raimondo analogo a quello dei compilatori giustinianei di 7 secoli prima
    • opera di coordinamento tra i vari testi, di eliminazione di quanto è superfluo, contraddittorio e ripetuto aggiungendo anche nuovo materiale normativo (decretali “ad hoc” di Gregorio IX) per completare e armonizzare il tutto (2.139 canoni totali, sempre articolati in 5 libri, suddivisi in titoli)
    • è il primo lavoro di codificazione in senso stretto, unito alla esplicita abrogazione delle precedenti compilazioni, promulgato infine il 05.11.1234 con la bolla Rex pacificus e inviato ufficialmente agli Studia di Bologna, Padova e Parigi mettendolo a disposizione per l’insegnamento  à  Liber Extra Decretum Gratiani
    • analogia operativa e di valore tra il Codice giustinianeo e le Decretali di Gregorio IX, che si chiudono con due titoli (X.5.40-41) che riecheggiano gli analoghi del Codice (De verborum significazione e De regulis iuris)
    • il LE esprime il primato conseguito dal Papato del sec. XIII, proteso al controllo degli apparati pubblici, sia laici che ecclesiastici, e dell’intera società mediante un complesso di norme volte a disciplinare tutta la sfera della vita religiosa e civile
    • rappresenta lo Ius novum della Chiesa che si contrappone allo Ius vetus costituito dal Decretum:

      à il Decretum è basato su una scacchiera pluralistica di fonti normative

à il LE è diritto espresso dalla volontà pontificia e organizzato secondo una tecnica legislativa unitaria e “moderna”, tanto da rimanere al centro della produzione normativa della Chiesa sino al Codice di Diritto Canonico del 1917 

à  trova un parallelo soltanto nel Liber Augustalis di Federico II come espressione matura e unitaria della volontà di governo tramite lo strumento delle leggi

    • si tratta di una codificazione unitaria e generale, che ebbe un enorme successo anche tra i giuristi, i quali si specializzano nello studio delle Decretali (Decretalisti) differenziandosi dagli studiosi del Decretum grazianeo (Decretisti)
    • il LE assume quasi natura di codice poiché in esso si affermano due principi importanti:

1.   esclusività: eccetto il Decretum, tutte le norme che non trovano luogo in esso sono sprovviste del peculiare carattere dell’autenticità;

2.   testualità: le norme rifluite nel LE hanno valore nella forma e nelle parole precise in cui vi sono state immesse

  • Summae e glosse al LE
    • Summae imponenti al LE sono composte da Goffredo da Trani († 1245), Sinibaldo Fieschi (papa Innocenzo IV, † 1254), da Enrico da Susa (cardinale Ostiense, † 1271) peraltro sostenitore della Donazione di Costantino tra gli argomenti in favore ella titolarità pontificia di un potere anche temporale (“come può l’umanità essere retta da due capi? E’ suo il parallelo fra il sole (papa) e la luna (imperatore) che brilla di luce riflessa ”), al quale si deve l’opera di maggior rilevo e diffusione (composta tra 1250 e 1253)
    • l’apparato ordinario di glosse al LE si deve al giurista Bernardo Bottoni da Parma († 1266)
    • in anni succes. anche Innocenzo IV (che in una lettera a Fedrico II interpreta la Donazione di Costantino come resttuzione dovuta deall’Impero alla Chiesa) produce molte decretali, di cui si predispongono raccolte ufficiali à le sue Novellae e i decreti conciliari successivi vengono poi aggiunti in fondo al LE oppure inseriti in corrispondenza dei vari titolo come loro aggiornamento
  • Liber Sextus
    • 1298: Bonifacio VIII (affermazione di politica teocratica assoluta destinata a fallire e che porterà Roma a perdere la sua centralità) promulga il LS (con bolla Sacrosantae del 3 marzo), per sottolineare l’aggiunta ai 5 libri delle Decretali di Gregorio IX, a sua volta suddiviso in 5 libri secondo la tradizionale ripartizione per materie (iudex, iudicium, clerus, connubia, crimen)

® da Vicarius Petri a Vicarius Christi: il papa non può essere giudicato da alcuno e ha il diritto di giudicare tutti (bolla Unam sanctam, promulgata il 18.XI.1302, inserita poi nelle Extravagantes communes) ® vertice della teocrazia medievale

    • apparato ordinario di glosse composto dal grande canonista bolognese Giovanni d’Andrea (1270 ca. - 1348), accresciuto poi negli ultimi anni di vita con una serie di ulteriori additiones.
    • sempre Giovanni d’Andrea (maggior canonista del suo tempo ovvero del 14 secolo e si opera per il riavvicinamento del papato a Roma sostendo le missioni politico miltari del cardinale) scrive anche Commentaria sul LE e sul LS (presentati nei mss. anche come Novella in Decretales e Novella in Sextum)
    • altri importanti e noti Commentaria si devono poi a Nicolò Tedeschi († 1453), nativo di Catania ma attivo in varie città centro-settentrionali e soprattutto a Siena
  • Clementine
    • raccolta di decretali di papa Clemente V (1305-14) che, in seguito alla sua morte nel 1314, viene ufficialmente promulgata da Giovanni XXII tre anni dopo, dopo che la sede papale si è stabilmente trasferita ad Avignone dal 1309 (Decretales Clementinae)
    • si chiude la serie delle raccolte ufficiali di norme pontificie
    • apparato ordinario composto sempre da Giovanni d’Andrea
  • Extravagantes
    • raccolta di Extravagantes costituita da decretali di Giovanni XXII (1316-34), distribuite sotto vari titoli e pubblicate dal giurista francese Jean Chappuis nel 1500, assieme a un analogo corpus di 74 decretali soprattutto di papa Sisto IV (1471-84) edite come Extravagantes communes
  • Corpus Iuris Canonici (dal 1500 sino al 1917)
    • Decretum
    • Liber Extra (1234 - Raimondo de Peñafort, Gregorio IX - Rex pacificus)
    • Liber Sextus (1298 - Bonifacio VIII)
    • Clementinae (1317 - Clemente V, Giovanni XXII)
    • Extravagantes ed Extravagantes communes (Giovanni XXII e successori)

 

Il sistema del diritto comune

 

  • Dalla seconda metà del Duecento l’Europa occidentale è accomunata dall’appartenenza al sistema di diritto comune
  • Per diritto comune si intende il complesso delle normative romano-giustinianee (corpus iuris civilis) e canoniche (corpus iuris canonici) vigenti ratione imperii nei territori appartenuti al Sacro Romano Impero e, per la loro autorevolezza, imperio rationis (governo logico razionale e ne fa un diritto che ha caratteristiche sussidiarie) nei territori (come la Francia) che dall’Impero si erano sganciati
  • il sistema di diritto comune, che ha caratterizzato gli ordinamenti giuridici europei fino a tutto il XVIII secolo, opera contemporaneamente su due diversi livelli:

1.   il livello delle fonti del diritto: dai comuni alle signorie ai regna, la gerarchia delle fonti utilizzava il diritto comune come elemento di integrazione rispetto alle fonti del diritto positivo locale (statuti, consuetudini, legislazioni signorili e regie, giurisprudenza). Col tempo aumenta il grado di sussidiarietà del diritto comune e si assiste a una sua progressiva emarginazione

2.  il livello dell’interpretazione dottrinale: i concetti, le figure, gli istituti del diritto comune costituivano l’unico ed unitario sistema dogmatico di riferimento per gli interpreti e i legislatori europei

Nota: opinio Bartoli (Bartolo da Sassoferrato) verrà usata, soprattutto in Spagna per la risoluzione delle controversie interpretative

  • questa sostanziale uniformità di matrice romanistica consente di parlare di un’Europa del diritto comune (Bellomo)
  • tra i secc. XIII e XIV si va quindi verso la maturazione dell’Utrumque Ius (sistema basato sull’integrazione delle norme di diritto canonico/civile dal 1300 al 1700), dal momento che sia il Diritto Civile sia quello Canonico si propongono come diritti comuni per l’intero orbe cristiano, formando assieme un sistema del Diritto Comune
  • tale sistema, tuttavia, NON può essere considerato unicamente come diritto positivo, ossia come complesso di sole norme applicate in via integrativa in base a più o meno esplicite forme di graduazione delle fonti del diritto, nel silenzio delle normative e poi delle consuetudini locali, sia comunali cittadine che territoriali per i principati e i regni in via di formazione durante il basso Medioevo
  • ma deve essere considerato come un ricco e composito bagaglio culturale di cui migliaia di giovani nel Medioevo sono andati alla ricerca, affrontando viaggi, trasferimenti in altre città e costi assai elevati per procurarsi una cultura che fosse realmente spendibile, e non da mettere da parte una volta che, tornati ai rispettivi paesi, si fossero dedicati soltanto all’uso dello ius proprium locale

 

 

Istituzioni comunali e statuti

 

  • rinascita urbana del secolo XI (ci si riferisce allo sviluppo dei centri urbani che caratterizza l’Italia e la Francia del centro sud. Diversa è l’esperienza tedesca che sono soggette ai poteri feudali o direttamente al governo del sovrano non conoscendo un movimento di autonomia politica paragonabile a quello delle città italiane)
    • continuità con i municipi romani
    • governo vescovile: concessioni imperiali e diritti comitali (secc. X-XI)
    • libertas ecclesiae promossa dalla Riforma sollecita “emancipazione” dei laici tramite forme autonome di organizzazione politica (costruzione di un’autonomia della Chiesa dai poteri laici (i quali realizzano a loro volta una maggiore autonomia politica e amministrativa dando luogo a delle forme di autogoverno locale che sarà alla base degli strumenti normativi, ovvero gli statuti cittadini che sono politici, territoriali), la quale cerca di non subire interferenze di poteri estranei.)
    • vitalità economica delle città ed economia monetaria

Nota: Civitates, tali in quanto hanno un vescovo. I consoli rappresentano una prima manifestazione di autogoverno delle città comunali

  • movimento associativo a livello intracomunale (esse rappresentano livelli diversi del diritto dove lo ius proprium è il fondamento della normativa locale)
    • confraternite
    • compagnie delle armi, sono organizzazioni societarie basate sulle suddivisione urbane (parrocchie) che costituiscono il riferimento per la costituzione degli eserciti cittadini
    • compagnie delle arti (corporazioni), sono le forma di associazioni deivari settori produttivi che talvolta acquistano un rilievo politico molto forte e diventano un punto di riferimento
    • consorterie gentilizie
  • movimento associativo nelle campagne
  • Fasi delle istituzioni comunali
    • comune consolare: consoli + assemblea cittadini (concio, arengo)
    • comune podestarile: podestà + consiglio “minore” (consigli di Credenza, consigli degli Anziani)
    • comune popolare (concetto di populus; governo delle Arti)
      • capitano del Popolo e podestà
      • legislazione antimagnatizia e suntuaria; ordinamenti sacrati e sacratissimi
    • signoria
    • principato (vicariati imperiali e pontifici)
    • Importanza del regime podestarile:
      • basato inizialmente su rettori locali e quindi itineranti, con uno sviluppo che si assesta definitivamente tra la fine del sec. XII e gli anni ’20 del ’200
      • personale politico sempre più specializzato, con curie di giudici e notai
      • strumento di alleanze intercittadine
      • redazione scritta degli Statuti
      • diffusione di una cultura di matrice giuridica (anche per notai) e retorica, sull’esempio della tradizione classica e in particolare ciceroniana (manuali de regimine civitatis)
  • Premesse allo sviluppo di iura propria
    • oltre allo ius civile romano, i testi giustinianei parlano pure di uno ius civile proprio di ogni civitas e quindi locale: “quod quisque populus ipse sibi constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile” (D. 1.1.9)
    • un passo del giurista Salvio Giuliano (D. 1.3.32) ammette la desuetudine della legge, che quindi può essere tacitamente abrogata da una consuetudine contraria, in quanto dotata di identico potere
    • già i municipia di diritto romano o latino in età imperiale sviluppano un diritto locale che contribuisce a ordinare l’organizzazione della vita collettiva, soprattutto in relazione alle regole procedurali per la risoluzione delle controversie

à un lontano modello di ius proprium: un diritto locale che assimila istituti e procedure a quelli tipici di Roma, usati come modello cui conformarsi

    • Diplomi imperiali di riconoscimento delle Consuetudini cittadine:

-     Lotario III ai Torinesi (1136), ai quali è riconosciuta “quella libertà che è propria delle altre città italiche” (ma già Enrico V nel 1116 aveva loro riconosciuto “quella libertà di cui avevano goduto sino ad allora”)

-    Enrico V ai Novaresi (1116)

-    Enrico V ai Bolognesi (1116), ai quali sono confermate le antiche consuetudini

-    Enrico IV ai Pisani (1081), riconoscendo le “consuetudines, quas habent de Mari…”

-    Enrico IV ai Lucchesi (1081), poi rinnovato nel 1084

-     Enrico III ai Mantovani (1055), ai quali si riconosce “quella consuetudine buona e giusta che possiede ogni città del nostro impero” (poi rinnovato da Enrico IV nel 1091 e da Enrico V nel 1116)

à ai Mantovani viene rilasciato un diploma pure da Guelfo di Baviera e da Matilde di Canossa (1091), riconoscendo la consuetudine che è propria di ogni città della Langobardia, e già prima un diploma da Enrico II (1014) indirizzato agli “arimanni” della città

à dal 1091 al 1114 Mantova, ribellatasi al dominio matildico, si autogoverna in una forma che anticipa il comune à rioccupata, torna a una forma di autogoverno dopo la morte di Matilde (1115) e con la sostanziale approvazione di Enrico V nel 1116

à a Mantova la fine della dinastia canossana coincide con l’assunzione di poteri pubblici da parte dei gruppi di cittadini che danno luogo al Comune, documentato nel 1126

à dopo la morte di Enrico V (1125) e la crisi che investe la successione al trono imperiale in Germania anche in altre città vicine si afferma il Comune: Reggio (1130), Modena e Verona (1136)          

    • dai tempi di Enrico II si susseguono diplomi indirizzati ai cives, ai quali si riconoscono le consuetudini locali, ma pure in alcuni casi - come Torino (1116 e 1136) e Mantova (dal 1055) - una consuetudine generale che caratterizza la natura stessa della residenza urbana, un “mos” comune connesso alla natura cittadina che segna anche una distinzione giuridica tra residenza in città e nel resto del territorio
    • ai cittadini viene spesso riconosciuto il diritto di libera circolazione e commercio all’interno del Regno e dell’Impero, pagando talvolta diritti commerciali alla Camera regia à si mette così in rilievo la notevole mobilità dei cittadini, cui l’impero riconosce caratteristiche universali
    • la libertà di movimento delle popolazioni urbane dedite al commercio si può identificare come consuetudine fondamentale cui è connesso il riconoscimento di una libertas ugualmente consuetudinaria
    • lo sviluppo economico-commerciale, prima ancora di quello politico-istituzionale, evidenzia la capacità organizzativa delle città e il riconoscimento di uno speciale stato giuridico ad esse e ai loro abitanti, creando una netta distinzione rispetto ai territori esterni e le premesse per un rapporto privilegiato con l’Impero
    • carattere specifico della città comunale italiana è l’espansione politica sul territorio, con accentramento di funzioni religiose (poi anche con Ordini Mendicanti), economiche, militari, amministrative, culturali

Processo per giungere allo Statuto:

    • dalla consuetudo municipalis (come diritto non scritto, ma garantito dal tacito consenso collettivo) à alla lex municipalis (le consuetudini messe per iscritto, come quelle milanesi del 1216) à allo Statuto
  • Statutum = stabilito, (partecipio passato. Sono la massima testimonianza normativa dei comuni) ciò che è fissato tramite un atto volitivo diretto a statuere, a normare
    • importanza dei processi di scritturazione normativa e della base culturale particolarmente forte in area italica e nella Francia centro-meridionale, ove si ricordano - p. es. - le precoci carte consolari di Arles e Avignone 

                        à  ma in Italia il fenomeno statutario è più ampio e generalizzato, grazie alla forza tradizionale della cultura scritta e di quella giuridica

                        à processo di scritturazione porta alla moltiplicazione del complesso delle scritture amministrative prodotte dal Comune e trova poi ampio sviluppo con i regimi popolari

Libri iurium: trascrivendo in un codice unico il complesso dei documenti pubblici  e privati. Compendono anche i patti fra le città confinanti, i patti fra le autorità comunali e i vescovi (erosione di diritti di proprietà ecclesiastiche, come la gestione di mulini, di canali, di castelli, di grandi possessi fondiari)

    • nella forma più matura e organica gli Statuti sono composti da 3 masse normative

Forma dello statuto:

  • brevia, sono i testi dei giuramenti dei funzionari pubblici, quindi parte del diritto pubblico. Da essi conosciamo quali sono le funzioni degli organi della città, potremmo dire la struttura “costituzionale” della città
  • consuetudini, che trovano una loro scrittura definitiva nel codice dello statuto e che con tale inserimento, divengono lex
  • la normativa più recente emanata dagli organi consiliari (Statuti veri e propri)

In definitiva si tratta di un diritti estremamente dinamico (“alluvionale”) e scritti in registri additiones (aggiunte). Essi hanno un forma abbastanza costante

à giungono poi a formare un complesso unitario oggetto di una apposita riscrittura e sistemazione, cui nella maggior parte dei casi si approda nei primi decenni del sec. XIII

Nel passaggio dall’autonomia comunale alla signoria vengono rivisti gli Statuti. Nota il passaggio alla Signoria avviene mediante un riconoscimento dell’ereditarietà del Podestà con una imposizione che viene dall’interno e non con conquiste militari

    • la redazione scritta delle consuetudini urbane e degli statuti si intreccia con l’aspirazione autonomistica dei Comuni, (ovvero la diffusione degli statuti parte dell’evoluzione dell’aspirazione autonomistica) favorendo il rilancio della normativa statutaria che si osserva dopo la Pace di Costanza, indirizzata a 17 città alleate contro il Barbarossa ma subito fatta propria anche dalle altre

Pace di Costanza Pace firmata il 25 giugno 1183 tra l'imperatore Federico I Barbarossa e le città italiane della Lega lombarda, in seguito alla decisiva vittoria riportata da quest'ultima a Legnano (1176). La pace riconobbe ai Comuni italiani una certa autonomia, concedendo loro, ad esempio, il diritto di erigere fortificazioni, reclutare truppe e imporre le tasse; potevano inoltre eleggere liberamente i propri consoli, la cui nomina, tuttavia, sarebbe stata sottoposta all'approvazione imperiale.

    • negli Statuti i Comuni introducono quelle consuetudines che l’imperatore, sconfitto, è costretto a riconoscere nel 1183 e la loro redazione, anche se iniziata già prima della Pace di Costanza, conosce una accelerazione dai primi anni del ’200 in coincidenza con l’assestamento del regime podestarile itinerante
    • in seguito alla rapida moltiplicazione delle norme che vengono a contenere, gli Statuti seguono di solito un modello compositivo abbastanza regolare, anche se non privo di eccezioni e varianti
    • sono divisi in libri (4 o 5), con rubriche raggruppate per materie:
      • I: norme di livello “costituzionale”, relative all’organizzazione pubblica del Comune (incorporando anche i testi dei precedenti brevi), gli uffici, le cariche, le elezioni ecc.
      • II: norme sul processo e il diritto civile, che confermava o rifiutava le opzioni del diritto romano
      • III: norme sul processo e diritto (criminale) penale

Procedura accusatoria, una parte presenta un libello accusatorio che interessa il magistrato in rapporto a quella causa, è’ una tipica procedura altomedioevale. Le parti vengono convocate e si dà inizio al confronto

Procedura inquisitoriale: parte dal Podestà, si conforma sul modello sviluppo nei tribunali ecclesiastici

      • IV-V: norme varie, relative ai commerci, all’amministrazione corrente, ai lavori in città e nel contado. In pratica riguarda tutte le norme residue. Sono proprio queste norme che consentono una datazione in quanto si tratta d riferimenti molto specifici (es. ordine di bloccare delle merci), in pratica queste norme sono contestualizzabili in quanto conservata per inerzia anche se norme che contengono non hanno più vigore
        • L’atteggiamento dei giuristi
    • anche di aperto disprezzo (considerato come “ius asininum”) verso la normativa comunale, non confrontabile per autorevolezza e completezza con quella romana
    • gli statuti municipali sono sprezzantemente ripudiati come insulti al diritto, opera di asini e contenenti norme arbitrarie da Odofredo, benché egli stesso dimostri di conoscere assai bene quelli bolognesi, in base ai molti riferimenti che sparge nelle sue glosse, e anche quelli di altre città come Venezia (1242), Pisa, Firenze e Perugia
    • i giuristi bolognesi, compreso Odofredo, mostrano una totale avversione verso il diritto longobardo, (inteso come consuetudini cittadini non come Editto di Rotari) da cui pure derivano principi e terminologia che si riversano negli statuti  (C. 6.46.5: Ut dicit fetidissimum ius Langobardorum), e sottolineano che a Bologna non si osserva tale diritto e che questo non costituisce la base degli Statuti comunali, poiché citra Padum servatur ius romanorum, ultra Padum servatur ius lombardorum, et in Tuscia servatur ius lombardorum (Odofredo) ovvero il diritto romano viene osservato a sud del Po mentre a nord viene osservato lo ius lombardorum
    • un noto passo di Gaio (D 1.1.9: “quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est”) costituisce il luogo preferito dai Commentatori per studiare la natura e il fondamento dello ius statuendi (an sit permissionis aut iurisdictionis) e il problema relativo all’interpretatio dello ius proprium civitatis o lex municipalis, dato che i testi giustinianei limitavano le fonti del diritto esclusivamente alla consuetudine, alle leggi del Principe e alla dottrina.
    • la legittimazione dello ius proprium come fonte autonoma di diritto viene basata su tre teorie, che iniziano a maturare dalla II metà del sec. XIII:

1. Permissio:       

      •  potestas statuendi delle città legata al consenso di Federico I formalizzato tramite la Pace Costanza (1183)
      • è quindi revocabile da parte dell’imperatore, almeno formalmente
      • è formalmente destinata a un numero limitato di città riunite nella Lega Lombarda (17)
      • concerne la rinuncia da parte imperiale a un ventaglio di ben definiti poteri
      • è il riconoscimento formale dell’autorità cittadina

2. Iurisdictio: (sviluppata soprattutto da Bartolo da Sassoferrato del XIV sec. in una teoria che costituisce un modello di riferimento in quanto Bartolo è giurista di fama internazionale)

      • potestas statuendi comunale vista come particella, come reificazione locale, della più generale potestà normativa imperiale.
      • L’impero qui, di fatto, non governa più, interviene ogni tanto con qualche concessione, con riconoscimento signorili
      • Ogni sistema (autorità cittadina) che ha sviluppato un potere, viene riconosciuto come titolare dello ius proprium
      • ogni iurisdictio corrisponde ad uno specifico ordinamento giuridico
      • nel senso che la iurisdictio (ormai equiparata alla potestas statuendi dei Comuni) viene riconosciuta come spettante a coloro che godono di una posizione di superiorità rispetto ad altri soggetti di diritto e hanno su questi un’autorità di comando
    • il diritto vigente nell’Impero si articola in una vasta gamma di iurisdictiones, ognuna corrispondente a uno specifico ordinamento giuridico che va da quello minimo del dominus fondiario a quello massimo dell’imperatore
    • il potere imperiale offre quindi il modello da riprodurre negli ordinamenti di livello inferiore
    • ogni forma di potestas si dota di specifiche norme e stabilisce la forma che il proprio diritto deve assumere nonché i modi della sua evoluzione
    • l’ordinamento Comunale esprime nello Statuto la sua volontà normativa e organizzativa
    • a fondamento dello Statuto NON vi è più la concessione da parte di un’autorità superiore (permissio), ma la sostanza stessa del sistema giuridico vigente nell’Impero universale, con le sue articolate componenti.
    • ciascun ordinamento ha in sé, su scala e misura ridotta, gli stessi poteri che l’imperatore ha nell’impero

 

    • 3. ius gentium (si proncia ius “genzium”):    

          • Baldo (╬ 1400) giunge a legittimare lo ius proprium quale “diritto delle genti”, che consente a ogni popolo di darsi il proprio regimen mediante proprie leggi e Statuti
          • serve anche a dare un fondamento teorico a tutti gli ordinamenti esistenti all’interno delle città e quindi al forte spirito associativo che caratterizza la società medievale dando vita a una pluralità di ordinamenti giuridici particolari = associazioni di mestiere e di categorie professionali, compagnie delle armi, confraternite, Università degli scolari (come pure il diritto feudale e il ius mercatorium),
        • tutto ciò valorizza la dimensione peculiare del Medioevo come una società “senza Stato”, ove la dimensione giuridica è in rapporto unicamente con la società e la civiltà circostanti e non ha bisogno di essere legittimata da un potere politico, ma reca in sé la propria legittimazione ed è pertanto autonoma. Vi sono dei sistemi di coesistenza pacifica senza norme imperiali che legittimi un certo potere. Lo ius proprium, mancando l’autorità formale sono i soggetti stessi che lo sentono vincolante
        • il diritto è in relazione soltanto con il gruppo che lo produce e che vi si riconosce secondo la pluralità di ordinamenti tipica del Medioevo, ed esso nella sostanza si autolegittima in quanto espressione spontanea di una delle molteplici possibilità di aggregazione e organizzazione sociale
        • concezione pattizia della norma consuetudinaria (come tacito consenso collettivo) alla base degli iura propria

       

      L’Italia non comunale

       

      • Regno di Sicilia (che dimostra la maggiore continuità temporale dal 1130 sino a Garibaldi con esclusione del periodo di Napoleone)
        • Ruggero II (1130); Assise di Ariano di Puglia (1140)
        • Federico II di Svevia. Nel complesso Federico II cerca uno stato molto accentrato (cosa però che non gli riesce) mediante una burocrazia di funzionari stipendiati (diverso dal modello feudale Carolingio). Federico II ha istituito lo Studium di Napoli
        • Liber Augustalis / Liber Constitutionum  (Melfi, 1231, giunge fino all’età napoleonica  viene superato definitivamente dalla restaurazione)

      1. ordinamento giudiziario

      2. processo

      3. diritto penale, civile, feudale

        • Angioini (1266) sul continente, Aragonesi in Sicilia dal 1282 (vespri siciliani); 1442: unificazione delle due Sicilie sotto la dinastia borbonica
        • capitula, pragmaticae, gratiae, preconi si stratificano sopra la normativa federiciana
        • la costituzione Puritatem: gerarchia delle fonti vigenti nel Regnum
        • Liber Constitutionum di Federico II, costituzione Puritatem  (I 62.1) Si tratta di un prodotto nuovo ed è l’espressione di una volontà politica precisa che cerca di basare per via normativa il governo del sovrano (in modo simile al liber extra di Gregorio IX)

      Tale costituzione, nota con il nome di Puritatem (dalla prima parola del testo), venne promulgata una prima volta nel settembre 1231 unita alla costituzione I 69.1 e poi ancora in una seconda redazione, come testo autonomo e ampliato, nell’ottobre 1246. Le parti aggiunte riguardano il riferimento alla graduazione delle fonti e la sezione finale del testo

      • si prescrive di amministrare la giustizia seguendo le norme contenute nel Liber; in difetto di esse secondo le consuetudines approbatas (ovvero a quegli iura propria sottoposti a un’approvazione “enumerata” dai sovrani) e in difetto anche di queste ultime secundum iura communio (ovvero ius comune), Langobardorum videlicet et Romanorum, prout qualitas litigantium exiget. (Si tratta di una presa dl’atto,  la differenza trova una giustificazione storica nel Regno di Sicialia, all’interno dei diritti locali radicati nei secoli, sono questi diritti che hanno avuto la vitalità più lunga, da un lato il diritto romano, dall’altro il diritto longobardo in quanto fa riferimento al principato di Benevento che è sopravvissuto all’eta Carolingia, e che aveva favorito il radicamento dell’esperienza normativa)

      L’impero germanico e l’Italia tra XII e XIII secolo

       

      • Stato della Chiesa
        • La formazione politica dello Stato della Chiesa avviene con il riconoscimento da parte di Rodolfo d’Asbugo che provvede ad un riconoscimento formale
        • diritto pontificio / ecclesiastico / canonico
        • la cosiddetta “cattività avignonese” indica il trasferimento della sede pontificia ad Avignone dal 1309 al 1378; Egidio di Albornoz (peraltro anche capo militare quindi persino più importante dei legati odierni), legato in Italia (1353)
        • Constitutiones sanctae matris Ecclesiae - Consitutiones Marchiae Anconitanae - Costituzioni Egidiane (1357, Fano; 1544, riforma del cardinale Rodolfo Pio da Carpi) formate si iniziative del legato pontificio in Italia
      • Ducato di Savoia
        • le prime raccolte normative: Pietro II (1266-1269, contea di Vaud), Amedeo VI, il conte verde (1379)
        • 1416 Amedeo VII (1416, titolo ducale; decreta: 1423, 1430 - Chambery) 
      • Sardegna
        • dagli Arconti ai 4 giudicati (Cagliari, Arborea, Logudoro, Gallura): Genova, Pisa, Aragonesi
        • Mariano ed Eleonora d’Arborea: Carta de Logu de Arborea (1395)
      • Patriarcato di Aquileia
        • il patriarca e il parlamento
        • Niccolò di Lussemburgo (1352), Marquardo: Constitutiones Patriae Fori Iulii (1366)
        • 1420: annessione veneziana, riforme e luogotenenti (1429); processo di “venetizzazione” (dalla fine del ’400 al 1673)

       

      Le origini della scuola del Commento

       

      A partire dal seconda metà del 13° secolo si assiste al tramonto della glossa (dopo 150 anni di esercizio sui testi giuridici romanistici, sulla interpretazione letterale dei singoli termini e delle singole espressioni tecniche) come strumento interpretativo dei maestri del diritto, ovviamente con una sovrapposizione. Si va a discutere non più e non tanto le interpretazioni letterali, bensì le rationes, ovvero i principi fondamentali che sono alla radice delle singole norme, che vengono applicate per analogia con quelle di partenza. Questi nuovi strumenti consolidano in maniera definitiva il rapporto tra diritto romano e iura propria (locali, territoriali o principeschi)

      La scuola del commento salda diritto romano e diritto canonico

      • Caratteri generali
        • nella II metà del sec. XIII si avvia il tramonto della Glossa come strumento ermeneutico agganciato alle singole parole e finalizzato all’esegesi letterale dei testi giustinianei
        • si passa all’analisi delle rationes proprie delle leggi, necessarie anche per utilizzare il Diritto Romano in funzione sussidiaria rispetto agli altri ordinamenti e quindi trasformarlo effettivamente in Diritto Comune
        • tramite l’analogia (procedimento de similibus ad similia) si recuperano i principi teorici (le rationes) che governano più fattispecie
        • si usa il Diritto Romano per applicare il Ius Proprium
      • Presupposti
        • Dalla metà circa del sec. XII iniziano a rendersi disponibili traduzioni latine, dal greco e dall’arabo, dell’ultima parte dell’Organon di Aristotele (Analitici Secondi / Analytica Posteriora) da parte di Giacomo Veneto, di un certo “Giovanni” (anteriore al 1159), di Gerardo da Cremona (anteriore al 1187) e di Guglielmo di Moerbecke (circa nel 1269)

      Dalla fine del 12° secolo l’Europa cristina organizza (quando può) delle spedizioni armate per ragioni legate alla conquista dei luoghi sacri per riportarle sotto il controllo della Chiesa. Le odierne Siria, Stato di Istraele, Libano, Turchia meridionale, vengono poste lentamente sotto il controllo di alcuni principi e sovrani provenienti dall’Europa occidentale

        • Difficoltà a creare una soddisfacente versione latina e progressività con cui tali conoscenze si diffondono nel circuito prima delle scuole di Arti e poi di quelle giuridiche
        • Il metodo sillogistico, già descritto e disciplinato in tutti i suoi aspetti funzionali sin dalla prima affermazione della logica nova, basata sulla conoscenza della prima parte dell’Organon, viene articolato in forme più specifiche
        • il sillogismo non si applica più ai verba del testo giuridico, ma ai principi propri della scienza giuridica, ossia ai principi evidenti, incontestabili, veri e certi desunti dalle norme contenuti nei testi giustinianei (rationes)
        • Ratio est anima legis, il principio fondamentale è la razionalità della norma (che ne è l’anima)

      Invece di avere glosse e summe, abbiano ad una analisi logica dei testi come di seguto disposta per

      • si sviluppa un metodo di analisi articolato in diverse fasi
        • divisio legis = individuazione delle parti che compongono la norma (nuclei logici)
        • expositio = spiegazione sintetica del loro contenuto
        • positio casuum = citazione di fattispecie concrete
        • collectio notabilium = indicazione dei rilievi principali che si possono formulare in relazione alla norma
        • opposiziones (o contraria) = elencazione delle obiezioni sollevabili
        • quaestiones = individuazione dei problemi che potevano nascere dalla norma

      à ciò “che preme è la dimostrazione diretta della legittimità del principio e l’accertamento dei limiti della sua applicabilità” (Maffei)

      à scire leges non est earum verba tenere, set vim ac potestatem (Proemio del perduto Dictionarium iuris di Jacques de Revigny, uno dei maestri fondatori della scuola del commento che ha composto un dizionario del diritto che contiene una spiegazione del metodo : conoscere le leggi non è conoscere le parole  ma possederne il senso pieno: dim ac potestates, una volta posseduta quella è possibile conoscerle. Così norme che appartengono a sistemi diversi possono essere confrontate senza distinzione. Si conforntano perciò princip0i logici che possono risolvere gli stessi problemi)

      à ubi est eadem ratio, ibi est idem ius (diritto come miniera di rationes)

      • Orléans (culla della Scuola del Commento)
        • 1235: Gregorio IX autorizza l’insegnamento del Diritto Romano presso la scuola di Orléans (Onorio III lo aveva proibito a Parigi nel 1219)

      à a Parigi sembra prevalere il timore che i chierici, attirati dallo studio del diritto civile, trascurassero quegli studi teologici di cui Parigi era la ‘capitale’

        • à a Orléans, sede di una scuola ecclesiastica già affermata nell’insegnamento delle Arti e della Logica, dopo il 1235 giungono maestri formatisi a Bologna (faro degli studi giuridici) come Guido de Cumis (allievo di Iacopo Balduini che lo salvò in sede di esame in quanto aveva osato criticare una glossa di Accursio e dopo avergli detto: “fratello, tu non sia quel che dici aveva cercato di respingerlo. Ciò mostrò lo spirito di indipendenza della scuola di Orléans nei confronti dell’Accursio che invece sulla dottrina italiana “pesava come un macigno”) e Pietro Peregrossi (allievo di Odofredo)
      • Jacques de Revigny (Jacobus de Ravanis), stella dello studio orleanese
        • Di condizione ecclesiastica, insegna a Orléans tra 1260 e 1280, diviene poi vescovo di Verdun nel 1289 e muore nel 1296 a Ferentino nel corso di un viaggio verso Roma
        • Inaugura una nuova tecnica di interpretazione dei testi giustinianei (esattamente come avevano fatto i glossatori un secolo prima con la loro tecnica): si sottopone il dettano normativo a una approfondita analisi per chiarirne l’intima ratio, la ragion d’essere (i principia propria) del precetto legislativo, da utilizzare poi come premessa di ogni ulteriore sillogismo dimostrativo volto a consentire l’applicazione di quei principia alla concreta vita giuridica
        • Lecturae su Codice, Istituzioni, sulle 3 parti del Digesto e sull’Authenticum
        • Repetitiones: lezioni tenute al di fuori dell’orario didattico normale destinate ad approfondire l’esegesi di leggi o parti di speciale rilievo (sembra tenute settimanalmente)
        • Quaestiones: sia disputate che non e anche di materia feudale
        • L’Impero, insegna de Revigny, è una persona repraesentata, titolare di beni e di poteri
        • La ricerca dei principia propria della scienza giuridica è alla base di un’opera assai originale e innovativa rispetto ai generi letterari tipici delle scuole di diritto: il Dictionarium iuris o Alphabetum = enciclopedia di lemmi giuridici, di cui si offre una sintetica ed esauriente definizione (non si è conservato l’originale, ma una edizione rielaborata nota attraverso alcuni manoscritti)

      à ci si orienta a individuare ed enunciare una serie di definizioni adatte a descrivere i concetti giuridici fondamentali, elencati in forma di vocaboli ordinati alfabeticamente e di facile consultazione

      Lessicografi: sono i soggetti che si occupano della creazione di dizionari

      • Pierre de Belleperche (Petrus de Bellapertica, 1250 ca-1308)
        • allievo di Jacques de Revigny
        • consigliere del re di Francia Filippo il Bello; vescovo di Auxerre dopo il 1306; cancelliere di Francia
        • Opere famose dell’autore che dimostrano il consolidamente della scuola del commento:
          • lecturae, repetitiones
          • quaestiones nella forma di distinctiones: strumento usato per classificare le fattispecie riconducibili a un genus legislativo
      • metodo dei Commentatori
        • Dalla lettura diretta dei testi legislativi basata sull’interpretazione dei verba e sull’esame della formulazione verbale delle norme à si passa all’esposizione dei principia che la scienza giuridica trae dalle fonti, all’individuazione del sensus normativo dei precetti giustinianei, e quindi della sua peculiare sostanza razionale, e alla sua estensione a fattispecie non contemplate nei testi

       

      La scuola del Commento in Italia

       

      • Cino Sighibuldi da Pistoia (1270 ca.-1336/37) è il maestro e giurista che fa da ponte ed è primo importatore dei metodi nuovi da Orléans
        • allievo di Dino del Mugello e di Lambertino Ramponi
        • studi in Francia (?), insegna a Siena, Pistoia e Perugia (1326)
        • ascolta una repetitio bolognese di Pierre de Belleperche tramite il quale viene con contatto con la Scuola del Commento
        • contemporaneo di Dante e poeta, in relazione con lo stesso Dante e con Guido Cavalcanti
        • compone una imponente Lectura (o Commentario) super Codice, databile al 1312-14, seguita dalle Additiones sempre al Codice e quindi una incompiuta Lectura sul Digestum vetus, una raccolta di Quaestiones (che hanno origine nella stessa attività didattica) e pure di Consilia (oggetto di esercitazion dottrinali, partendo da volontà creativa del maestro e diventare delle esercitazioni)

      grande tecnico dell’argomentazione giuridica, ma mostra una forte avversione per lo ius proprium (gli ordinamenti comunali), che vede come un prodotto fortemente iniquo e soprattutto come un diritto accidentale e occasionale, e perciò assai mutevole, mentre il ius commune (testi romanistici) è il diritto per eccellenza, e quindi perfettamente stabile

      à è pertanto il diritto “principale”, mentre il ius proprium è soltanto un diritto accessorio

      • è professore di Bartolo, suo allievo precocissimo a 14 anni
      • Bartolo da Sassoferrato (1313/14-1357) utilizzato come autorità dottrinaria di riferimento di grande successo che ha rappresentato l’apice nella tradizione italiana del medioevo
        • allievo a Perugia di Cino da Pistoia (1328), a Bologna di Iacopo Bottrigari
        • baccelliere (1333. Nell'ordinamento universitario medievale, e in alcuni ordinamenti universitari moderni, grado accademico che precede la laurea e il dottorato;(fig.) Saccente, sapientone), dottore (1334); ambasciatore e consigliere di Carlo IV
        • assessore a Todi, avvocato generale a Macerata, assessore a Pisa (1339); a Pisa inizia poi a insegnare passando quindi a Perugia nel 1342
        • amplissima produzione / falsificazioni
        • Commentari alle 3 parti del Digesto, al Codice e alle Novelle
        • ampia serie di trattati su temi molto particolari: su due costituzioni di Enrico VI (Ad reprimendum; Qui sint rebelles), sulla tirannide, sul bando, la rappresaglia, l’ordinamento cittadino, sui guelfi e ghibellini, sul regime delle acque (è particolarmente importante per quel tempo tale dominio, compreso i fiumi navigabili) ecc. à forte sensibilità civile in epoca di passaggio da Comune a Signorie
        • scrive pure un Tractatus de insigniis et armis sul linguaggio figurato dell’araldica, come espressione peculiare dell’aristocrazia

      à a Bartolo l’imperatore Carlo IV di Boemia concede un’arma con un leone, che nei secoli precedenti sarebbe stata riservata unicamente ai grandi feudatari

        • quaestiones disputatae
        • centinaia di Consilia
        • enorme successo / auctoritas normativa

      a differenza di Cino da Pistoia, rivaluta profondamente il ruolo del ius commune nel senso di un ‘sole’ vivificante la molteplicità degli iura propria terreni: si usa il ius commune per applicare il ius proprium

      • Baldo degli Ubaldi (1327-1400), massimo luminare del diritto civile, che in fine di vita verrà preso da un improvviso interessamento delle decretali
        • allievo di Bartolo a Perugia, va poi a insegnare anche a Pisa, Firenze, Padova e quindi per 10 anni a Pavia, ove muore nel 1400
        • ambascerie e rapporti con Gregorio XI e Urbano VI, che promuove il ritorno della sede papale a Roma nel 1378, dalla “cattività Avignonese
        • Lecturae sul Digesto e sul Codice, sui Libri Feudorum
        • commento alla Pace di Costanza
        • in tarda età si dedica anche al diritto canonico con commenti al Liber Extra, al Liber Sextus e alle Clementine
        • grande consiliatore, ovvero un tecnico del consilium al servizio di potenti, nobili e signori, avendone fatto un lavoro in quanto i consilia venivano pagati
      • altri commentatori famosi
        • Riccardo Malombra († 1334)
        • Iacopo Belvisi (1270-1335), consigliere di Carlo II d’Angiò, autore di commenti sull’Authenticum e sui Libri Feudorum, di un trattato di pratica criminale e di un altro sul tema canonistico della scomunica
        • Oldrado da Ponte († 1335), consigliere presso la corte papale di Avignone
        • Jacopo Buttrigari /1274 ca-1347)
        • Alberico da Rosate (o Rosicate) († 1354), autore di commentari al Digesto e al Codice e pure di un Dictionarium iuris di larghissima diffusione
        • Raniero Arsendi da Forlì († 1358)
        • Angelo degli Ubaldi, fratello di Baldo
        • Bartolomeo da Saliceto († 1412), autore soprattutto di un vasto e famoso commentario al Codice
        • Paolo di Castro (…1394-1441…)
        • Angelo Gambiglioni da Arezzo († post 1451)
        • Alessandro Tartagni (1424-1477), che sviluppa interessi sia civilistici che canonistici
        • Niccolò Spinelli da Giovinazzo (Puglia, 1325 ca-1390)
        • Luca da Penne (…1343-1382…): il suo commento ai Tres Libri considera le norme ivi riunite come diritto vigente ed elabora sulla loro base una approfondita teoria della potestà monarchica
        • Giovanni d’Andrea (1270 ca-1348): canonista di valore, autore soprattutto della Glossa ordinaria al Liber Sextus
        • Niccolò dei Tedeschi (sec. XV), canonista, divenuto anche vescovo di Palermo
        • il cardinale Francesco Zabarella (1335-1417), canonista, autore di un vasto commento alle Decretali e di una Lectura super Clementinis
        • Pietro d’Ancarano (1330 ca-1416)
      • sec. XIV: apice del ‘sistema’ del Diritto Comune
        • piena articolazione tra i diritti locali e la teoria generale sviluppata sul diritto romano e canonico, con interpretazione dei primi alla luce di quest’ultima
        • con i Commentatori si raggiunge un alto grado di approfondimento della dottrina giuridica, esaminando i testi in profondità per giungere alla ratio della norma, così che la definizione dei principi, delle categorie e degli istituti acquista un rigore teorico, una precisione scientifica e una ampiezza di articolazione fino ad allora sconosciute
        • “ceto” dei giuristi si consolida con caratteri fortemente omogenei a livello europeo, riconoscendosi in una dottrina e in un linguaggio comune
        • ciò favorisce un processo di integrazione ‘orizzontale’ (linguaggio comune che crea uno strato sociale, se vogliamo anche una classe sociale con una propria riconoscibilità che grazie al latino si mette in comunicazione anche a livello internazionale) delle élites à ‘spazio’ del ceto dei giuristi senza confini geografici o politici
        • ma anche un processo di integrazione ‘verticale’ (i possessori di questo sapere sono in rapporti con i vertici degli ordinamenti politici) di questa élite con i vertici degli ordinamenti universali e locali: papi, imperatori, re, duchi, principi a livello europeo à fornitura di pareri, di lettere scritte, di assistenza tecnico-legale
      • i Consilia nella pratica questo termine viene usate per esigenze diverse

      Consilium => parere giuridico)

        • consilium sapientis (modello originale) vero e proprio (o ad veritatem) = perizia legale, normalmente vincolante e prevista dagli statuti, data da un giureconsulto su richiesta del giudice (ovvero non valeva il principio del brocardo iura novit curia), adottata d’ufficio o su richiesta di una parte. Il giudice era poi obbligato ad emettere un giudizio conforme al consilium sapientis
        • consilium richiesto da una parte in aggiunta alla difesa legale, sopra un punctum decisivo per la soluzione della lite giudiziaria
        • consilium meglio definibile come allegazione, elaborato dall’avvocato di parte nel corso del procedimento
        • consilium richiesto da un ufficio o da un soggetto singolo che vuole conoscere i confini della legittimità entro cui muoversi o configurato come parere legale in vista di un suo utilizzo pratico
        • consilium non collegato all’attività di un organo giudicante, in genere astratto dallo specifico caso per il quale fu dato, prodotto quale contributo all’elaborazione dottrinale o come saggio di discussione e rielaborazione critica di orientamenti giurisprudenziali e dottrinali

       

      Umanesimo giuridico

       

      • concetto di Umanesimo
        • tra i secoli XIV e XV maturano nuovi interessi letterari, filologici e pedagogici basati sullo studio dei classici antichi da parte degli intellettuali del tempo
        • gli studia humanitatis denotano l’educazione a base letteraria e filosofica tesa alla formazione completa dell’uomo
        • il termine di “umanista” entra in uso alla fine del ’400 per qualificare docenti e maestri di discipline letterarie (a partire dal latino e dal greco)
        • il termine di “umanesimo” si inizia a usare dagli inizi del sec. XIX  a partire dall’area di cultura tedesca per valorizzare gli studi classici in contrapposizione a quelli scientifici nell’istruzione secondaria
        • con il termine di “umanesimo” si viene a indicare un grande processo di trasformazione della cultura occidentale, che prende avvio in Italia tra fine sec. XIV - inizi XV e si allarga a dominare tutta la vita intellettuale a livello europeo
        • tale processo punta alla formazione dell’uomocompleto” tramite lo studio delle humanae litterae e la conoscenza dei grandi monumenti letterari, filosofici e artistici delle civiltà classiche
        • gli intellettuali trovano nel culto e nella pratica delle lettere il solido fondamento di una nuova concezione dell’uomo e del mondo
        • l’uomo è pensato come misura di tutte le cose, come “microcosmo” e come sintesi e chiave dell’universo, ugualmente partecipe dell’eccelsa ragione divina e della natura terrena ® si sviluppa il gusto dell’analisi critica estesa a tutti i campi della conoscenza umana
        • si  opera un forte recupero dell’antichità classica in opposizione alla “cesura” costituita dal “barbaro” Medioevo (una media aetas incuneata tra l’antichità e il tempo presente) e in uno spirito di pratica conciliazione con i valori del cristianesimo
        • si leggono i testi classici comprendendo di avere una grande distanza da colmare e di dovere definire e rispettare una precisa prospettiva storica

      ® non si imita la cultura antica, ma la si recupera con consapevolezza critica e come fonte e modello di ispirazione

        • strumento privilegiato è la filologia = “amore per il ragionamento” e la discussione (Platone) ® si identifica nella disciplina che, attraverso la critica del testo, si propone di riprodurre o ricostituire e interpretare correttamente testi e documenti letterari
      • grandi “cesure” rispetto al Medioevo
        • 1453: conquista di Costantinopoli, ultimo residuo dell’antico impero, da parte di Maometto II ® affluiscono in Occidente dotti e letterati che recano nuovi manoscritti e diffondono la conoscenza del greco
        • 1453: termina la Guerra dei 100 anni (1339-1453) ® Francia e Inghilterra si definiscono pienamente come stati nazionali (e alla fine del secolo la Spagna)
        • 1487: il portoghese Bartolomeo Diaz doppia la punta meridionale dell’Africa (Capo di Buona Speranza)
        • 1492: scoperta delle Indie orientali/America ® conseguenze economiche, politiche, sociali
        • 1492: Isabella di Castiglia e Ferdinando II d’Aragona conquistano il Regno di Granada e completano la ‘reconquista’
        • 1498: Vasco de Gama apre la via marittima per le Indie completando la circumnavigazione dell’Africa ® si sposta l’asse degli interessi europei e mutano i tradizionali rapporti di forza tra le grandi potenze
        • 1517: Martin Lutero affigge le sue 95 tesi alla porta del Duomo di Wittemberg ® anche tramite altri manifesti redatti negli anni successivi si contestano diversi atteggiamenti della chiesa romana:

      - l’esoso commercio delle indulgenze, originato dalle forti richieste di denaro per finanziare la fabbrica di S. Pietro

      - il primato sacerdotale (ogni cristiano è di stato sacerdotale)

      - il primato dei sacramenti: si riconoscono soltanto quelli di effettiva tradizione evangelica (battesimo, eucaristia)

      - il primato ecclesiastico nel governo della morale individuale: si esalta la responsabilità autonoma dell’individuo e la priorità della fede come strumento di salvezza ® la salvezza non si ottiene grazie alle buone opere, ma per esclusivo intervento della grazia divina

      Lutero traduce dall’originale greco il Nuovo e l’Antico testamento, creando una nuova Bibbia che diventa il monumento spirituale e culturale della Riforma e il primo capolavoro della tradizione letteraria tedesca

        • dal ’300 si diffonde l’uso della polvere pirica per le armi da fuoco, la costruzione di artiglierie e l’impiego di truppe mercenarie
        • 1455 ca: Gutemberg inventa la stampa a caratteri mobili in metallo (Bibbia “delle 42 linee”)
        • 1543: nel suo De revolutionibis orbium celestium Nicolò Copernico enuncia la teoria eliocentrica del sistema solare (poi sviluppata da Tycho Brahe e da Giovanni Keplero)
      • Francesco Petrarca
        • prospettiva umanistica: il Corpus Iuris è una testimonianza dell’antichità al pari di altre opere letterarie, di un testo di Tito Livio o di Cicerone, e come tale deve essere studiato, con gli strumenti della filologia e della storia
        • Difetto della giurisprudenza per il Petrarca: “La maggior parte dei nostri legisti, poco o nulla curando il conoscersi delle ragioni del diritto e dei primi padri della giurisprudenza (ovvero della storia del diritto giustinianeo), né ad altro fine mirando che a trar guadagno dal suo mestiere, stassi contenta ad apparare quello che dei contratti, dei giudizi, dei testamenti nella legge sta scritto, e non pensa che il conoscersi delle arti, e i primordi e gli autori è di aiuto grandissimo all’uso pratico delle medesime” (Epist. fam., XX/IV)
      • Lorenzo Valla (Roma, 1405 ca - 1457)
        • poco dopo il 1430 diventa docente di Retorica nello Studio di Pavia
        • 1433: libello polemico contro il De insignis et armis di Bartolo

      ® si contesta l’uso di un latino “barbaro” da parte dei giuristi medievali contrapponendo la corretta e autentica lingua latina

      ® analisi dei testi dottrinari condotta in base alla disamina linguistica dei termini, per criticare gli arbitrii di espressioni che prescindono dall’uso corretto e quindi dall’originario e specifico significato storico e filologico

        • violenta reazione del mondo accademico pavese, che induce Valla ad abbandonare la città
        • 1440: per appoggiare Alfonso d’Aragona (figlio illegittimo di Alfonso V) nella controversia con il papa per l’investitura del regno di Napoli, Valla scrive la De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio, si tratta della contestazione ufficiale della validità della Donazione di Costantino
        • ® già Nicolò Cusano  (1401-1464) aveva scoperto la falsità del documento, ma Valla svolge le sue tesi con forte spregiudicatezza, dando al testo la forma di una libera declamazione oratoria e ricorrendo a ogni possibile argomento storico, giuridico, religioso, politico e filologico-linguistico per farne meglio risaltare la falsità e l’inverosimiglianza e per mettere in rilievo l’avidità di dominio dei pontefici

       

      Umanesimo giuridico

       

        • si capovolge il ruolo del diritto: per secoli, da Irnerio e Graziano, è stato pensato come un diritto unico e universale ® ci si accorge che tanta parte dell’umanità non lo conosce
        • si modifica l’autorità del ius commune: alla pretesa certezza, universalità ed eternità si sostituisce una prospettiva storica condizionata dalla variabilità e dall’incertezza: non costituisce più un diritto esclusivo e perciò destinato a essere sempre attualizzato
        • prendono vigore gli iura propriaterritoriali, di regni e principati, che puntano a diventare diritti generali e comuni rispetto alla varieta delle consuetudini e degli statuti locali
        • mentre il ius commune diviene un diritto residuale oppure un diritto da valutare sul piano culturale per quanto storicamente ha elaborato e incorporato della ragione umana
      • presupposti filosofici

      ® indirizzo “modernista” rispetto alla Scolastica legata al complesso della dottrina aristotelica

        • Ruggero Bacone (1214-94) sostiene l’esame critico dei maestri (a partire da Aristotele) alla cui indiscussa autorità si richiama la tradizione per privilegiare lo studio della natura basato sull’osservazione e l’esperienza
        • Giovanni Duns Scoto (… 1308), francescano e maestro di teologia a Oxford, afferma il primato delle volontà dell’intelletto ponendo una netta separazione tra teologia e attività filosofico-scientifica, cui assegna un ambito autonomo
        • Gugliemo di Ockham (1290-1349 ca), allievo di Duns Scoto, rivendica una netta separazione tra verità di fede, non fondate sulla ragione, e il sapere fondato sulla conoscenza diretta

      ®  si valorizza una prospettiva empirista, ove la conoscenza è “raggiunta attraverso la percezione intuitiva dei singoli dati dell’esperienza, da cui possono derivare verità ‘probabili’ che, anche se dotate di certezza scientifica, non sono desumibili da premesse necessarie e autoevidenti né sono suscettibili di rigorosa dimostrazione sillogistica” (Errera)

      • effetti sul Diritto Romano
        • si contesta la centralità e la priorità del Corpus Iuris Civilis privilegiando una impostazione critica verso la scienza giuridica precedente
        • il Corpus Iuris Civilis non è più oggetto di incondizionata venerazione, non è più considerato portatore di una intangibile verità quasi divina, ma è valutato come un prodotto “umano”
        • si punta a conoscere i testi giustinianei nella loro forma originaria recuperandone i codici:
      • si valorizza la littera Florentina (trasferita a Firenze dal 1406), supponendo anche che fosse un originale giustinianeo inviato in Italia dal suo artefice nell’anno (554) di estensione della vigenza dei testi giustinianei all’Italia, come riporta a metà del 500 Lelio Torelli (Cortese)
      • Angelo Poliziano (1454-94) collaziona il Digestodella Vulgata con la littera Florentina  ® immagina un apparato critico-filologico al Corpus Iuris e adombra quasi il progetto di una edizione critica del Digesto, che tuttavia avrebbe messo in crisi le opinioni dei commentatori, basate su catene di argumenta ab auctoritate, e la certezza della Glossa, fondata sull’esegesi di parole non più esistenti nel testo normativo corretto
      • anche Ludovico Bolognini (1446-1508) si interessa alla filologia del Digesto, ma per un uso soprattutto di erudizione a livello didattico

      indirizzi dottrinali dell’umanesimo giuridico

      1. mos gallicus iura docendi (diritto storico)

        • in Francia si punta a valorizzare un dirittonazionale” sul duplice  livello dei diritti particolari (cittadino/signorile - regio) assegnando al diritto regio la funzione di diritto generale rispetto ai diritti locali a base consuetudinaria e statutaria
        • si studia il diritto romano con una migliore conoscenza della storia, della lingua greca e anche di quella latina
        • maturano alcuni indirizzi preminenti:

      a)   discredito verso i testi giustinianei:

      - François Hotman (1524-90): scrive l’Antitribonianus, teso a evidenziare tutte le mancanze, lacune ed errori dei compilatori bizantini; ma viziato anche, come calvinista, da una forte impostazione anticattolica che lo porta a coinvolgere Impero e diritto romano nella sua ostilità alla Chiesa e alle sue tradizioni

      b)   nuova sistematica dei testi giustinianei: tematiche e istituti sono distribuiti in modo disordinato e contraddittorio; occorre un nuovo ordine in funzione di un chiaro legame logico e sistematico:

      - Guillaume Budé (1467-1540): non è un giurista, ma riveste importanti incarichi pubblici, è inoltre grecista e bibliofilo; scrive le Adnotationes in Pandectas, ove privilegia un commento filologico

      - Charles Dumoulin (1500-66): redige un monumentale commento alle Consuetudini di Parigi promuovendone la funzione unificante rispetto alla formazione di un diritto nazionale: è l’espressione autentica dello spirito nazionale francese, “caput omnium huius Regni Francie et totius etiam Belgicae Galliae consuetudinum”  (scrive anche una Oratio de concordia et unione consuetudinum Franciae)

      - François Connan, 1508-51; André Tiraqueau, 1488-1558; François Le Douaren, 1509-59; Hugues Doneau, 1527-91

      c)   indirizzo filologico: ci si accosta al diritto romano senza rifiuti preconcetti, lo si approfondisce grazie al confronto con altri testi e manoscritti e lo si valorizza come un grande monumento del passato

      - Jacques Cujas (1522-90): insegna a Bourges dopo Alciato, brilla per la grande erudizione storica e la sottigliezza della sua analisi critica ai testi giustinianei (Observationes et emendationes; Commentaria al Codice e al Digesto)

      - noto il suo giudizio sui Commentatori: “verbosi in re facili, in difficili muti, in angusta diffusi”

      • Andrea Alciato (1492-1550)
        • si considera “fondatore” del mos gallicus (detto anche “scuola umanistica - o “culta” - del diritto)
        • si laurea a Ferrara nel 1516 e si dedica alla professione di avvocato
        • tra 1518 e ’21 viene chiamato a ricoprire una cattedra di diritto ad Avignone e poi passa a Bourges nel 1529-33
        • migliore equilibrio tra filologia erudita e scienza del diritto, tra rifiuto delle degenerazioni della tradizione dei commentatori (inflazione della giurisprudenza consulente, causa anche la diffusione per mezzo della stampa) e un integralismo umanistico teso a recuperare la presunta “purezza” del testo normativo
        • per la sua polemica verso gli eccessi della tradizione consiliare si attira le ostilità di altri giuristi (celebre la polemica con Tiberio Deciani, 1509-82)
        • opera approfondite analisi dei passi greci del Digesto e annotazioni storico-filologiche sul Codice
        • applica l’erudizione storico-filologica a problemi tecnico-giuridici (Commentaria ad Pandectas, Paradoxa, Emblemata, De re militari)

      2. mos italicus iura docendi (diritto pratico)

        • prime espressioni di umanesimo giuridico: Ludovico Bolognini (Bologna, 1446-1508), Felino Sandei (Lucca, 1444-1503), Lelio Torelli (Fano, 1489-1576), Mariano Sozzini (Siena, 1397-1467)
        • in Italia la scienza giuridica rimane vincolata alla tradizione del bartolismo e nella sua evoluzione lungo il sec. XVI non si mostra sensibile, in misura significativa, ai forti richiami della cultura umanistica radicata nella filologia e nella storia
        • la tradizione dello studio del diritto romano interpretato come diritto vivo e applicabile si trasforma in un ponte che collega il Medioevo alle epoche successive, che permette alla scienza del diritto nata in Italia nel sec. XII di continuare a proiettare la sua influenza a livello europeo sino all’età dei Codici e anche oltre

      Nota: Budeo, Zasio ed Alciato => francese, tedesco e italiano

       

      Ius proprium in Europa

       

      Nota: le cesure temporali sono sempre “imposte” dagli uomini e perciò generalmente fittizie

      Sefarditi: comunità ebraiche medievali della Spagna (sefarditi deriva da Sefarad, "Spagna" nel loro idioma) e dell'Africa settentrionale

      Ashkenaziti, comunità dell'Europa settentrionale, centrale e orientale.

      La città è stato il maggior palcoscenico che la vita sprirituale e materiale sperimenta dopo il Mille e rapprsenta il particolare che si muove sullo sfondo antico delle due istituzioni universali:

      1. Impero, che annaspa per sopravvivere nelle forme e con il poteri antichi
      2. Chiesa, in una fase di riforma nel tentativo di convertire l’auctoritas accumulata nel medioevo in potere politico

      Lo straordinario fiorire di comuni nell’Italia centro-settentrionale e il loro atteggiarsi come capitali di staterelli, fervide attività economiche, culturali e artistiche, ha colpito tanto la storiografia che il tardo Medioevo viene qualificato come “età comunale

      Il clima è bellicoso e il processo inquisitorio (interesse pubblico = repressione) trionfa sul processo accusatorio (prevalente nel Medioevo e consono all’idea  barbarica, vedeva il reato generare un rapporto privatistico tra offeso e offensore); vedono la luce importanti trattazione di diritto penale e procedura penale

      C’è un mosaico territoriale molto vasto e articolato, che si dilata sino alle Fiandre (Belgio), alla Normandia e alla Bretagna sulle coste dell’Atlantico, alla Provenza sulla costa mediterranea + aree interne prive di sbocco al mare come Delfinato, Savoia, Borgogna e Franca Contea. Si distinguono 2 grandi aree = paesi del nord, di diritto consuetudinario; paesi del sud, di diritto scritto:

      1) al Nord il Diritto Romano NON è utilizzato come diritto positivo e quindi come legge vigente: vale soltanto se i giudici ne vogliono tenere conto come suggerimento e aiuto ragionevole a sostenere una decisione dubbia

      2) al Sud il Diritto Romano vale come legge scritta, di cui tenere conto pur secondo particolari sistemi di graduazione delle fonti

      • ha un peso in tale differenza il divieto di Onorio III (1219), su richiesta e desiderio di Filippo II, di insegnare il Diritto Romano a Parigi à è un modo per emarginare l’influenza culturale e giuridica dell’Impero e del Diritto Romano rafforzando la propria autonomia politica

      1) al Nord, nei paesi di diritto consuetudinario, il diritto cittadino si presenta come redazione scritta delle consuetudini locali o come normativa di altra natura, soprattutto “carte di franchigia” aggiunte alle consuetudini locali come loro integrazione o correzione

      • possono avere diverse denominazioni (carte di comune, carte di consolato, privilegi urbani) in base all’origine e al titolo giuridico e regolano i rapporti anche con le città demaniali soprattutto in un’area a forte densità e vivacità urbana come le Fiandre
      • per le città incluse in domini signorili, feudali e non feudali, valgono gli interventi normativi promossi dai signori locali sia laici (duca di Borgogna o duca di Bretagna) sia ecclesiastici (abati di Sainte-Geneviève e di Saint-Germain-des-Prées o il vescovo di Metz)
      • vi è anche un fenomeno di regionalizzazione delle consuetudini, ove queste varie normative (consuetudini, carte di franchigia, privilegi signorili) danno luogo a tradizioni che si estendono su intere aree geografiche, formando così le Coutumes della Normandia, della Bretagna, della Turenna o della Borgogna
      • vi è poi il livello della Ordinanze regie, che si manifestano come regolamenti emanati dai re su specifiche materie già dal sec. XIII à si tenta progressivamente di raccogliere e rielaborare il materiale normativo locale per armonizzarlo con il diritto regio à nascono raccolte definite Coutumiers, tra cui le principali sono:
        • in Normandia il Très ancien Coutumier, in latino e in francese già della fine del sec. XII, e il Grand Coutumier, composto in latino tra 1254-58, il cui titolo originale è Summa de legibus Normandiae.
        • le Coutumes de Clermont en Beauvaisis (scritte in francese verso 1279-83), di cui è autore il giudice Filippo de Beaumanoir, funzionario delle corti regie, che la predispone utilizzando gli strumenti derivati dalla conoscenza del diritto romano-canonico à la raccolta si impone in tutta la Francia del Nord, trattando anche delle consuetudini del Vermandois e di Parigi, e si diffonde soprattutto nella pratica legale quotidiana
        • l’Etablissement de Saint-Louis (1272-73), in cui vengono rifuse alcune importanti consuetudini regionali armonizzandole con alcune serie di Ordinanze regie
        • la Somme rural, redatta in francese (1393-96) da Jean Boutillier, che fu anche agente regio e operò pure a Tournai, ove fu consigliere legale e giudice à opera realizzata come un censimento del diritto consuetudinario del Nord della Francia e al tempo stesso come introduzione al diritto dotto per il lettore generico privo di formazione universitaria, con un uso anche del diritto romano-canonico
        • la Grand Coutumier de France, compilata verso il 1388 da Jacques d’Ableiges, balivo e giudice regio in varie regioni del paese à nonostante il titolo fuorviante, tratta delle Consuetudini parigine e delle aree circostanti, che comunque avranno un ruolo eminente nella formazione del diritto nazionale francese
      • Metodo: si attinge largamente dalla pratica, sia in base all’esperienza dei singoli compilatori, che sono spesso anche giudici, sia in base alla casistica formatasi presso tribunali locali o di particolare rilievo, come il tribunale del Parlamento di Parigi
      • Scopo: contribuire a creare un vero e proprio “diritto nazionale” sufficientemente omogeneo, risultante dalla fusione di antiche tradizioni e consuetudini locali con i provvedimenti emanati nel corso del tempo dai sovrani ® già Carlo VII nel 1453 si preoccupa, con una specifica Ordinanza, di rendere obbligatoria la redazione scritta delle Consuetudini locali

      2) al Sud si diffondono gli Statuti cittadini, analogamente ai Comuni italiani, mentre lo ius proprium di II livello è costituito da ordinanze regionali, aventi vigore entro i confini di una contea o di un ducato, e da ordinanze regie, quando promulgate per l’intero Regno

      • il Diritto Romano vale come diritto positivo con valore sussidiario e soprattutto vale come tradizione giuridica, in quanto molte norme locali derivano dalla più ampia e continuata conoscenza delDiritto Romano e dal suo uso, che si può fare risalire ai secoli V-VI, legato alla tradizione romano-teodosiana rimasta molto viva nel sud della Francia
      • è poi nel Sud che si sviluppano famosi centri di studio del Diritto Romano come Montpellier e Tolosa, con un fitto intreccio di rapporti con i centri italiani da parte di maestri e di studenti
      • dimensione del potere cittadino ristretto allo spazio fisico della città e NON al suo territorio à le normative locali devono sempre ottenere il riconoscimento di un’autorità superiore (re, imperatore per le città demaniali, o signori locali, laici ed ecclesiastici), e in taluni casi vengono anche accolti da altre città (Breslau nel 1261 e nel 1295 accoglie il diritto di Magdeburgo)
      • anche in Germania si ha uno ius proprium di II livello, coincidente con normative emanate da conti, duchi o principi oppure, per un ambito generale, da re e imperatori
      • analogamente alla Francia del Nord, anche in Germania vi sono giuristi privati che elaborano i materiali normativi di formazione consuetudinaria: la raccolta più famosa è il Sachsenspiegel (si pronuncia: sacscenspighel), elaborata da Eike von Repgow
      • nel Sachsenspiegel si ordinano norme consuetudinarie di varia provenienza (regionali, cittadine, signorili) e il suo nucleo più antico risale intorno al 1235; si diffonde poi ben oltre i confini originari della Sassonia al punto da diventare un’opera di riferimento per tutti i giudici di area tedesca, alla quale essi guardano per dare fondamento alle loro sentenze
      • La forte tradizione di ius proprium non impedisce che molti studenti tedeschi si rechino in Italia e a Bologna per studiare il diritto romano-canonico à la Natio teutonica, già forte nel sec. XIII, nel ’300 diventa la più numerosa all’interno dell’Universitas degli Ultramontani, con propri importanti statuti compilati verso la metà del sec. XIV
      • la stessa autorità imperiale si impegna nella fondazione di alcuni Studia deputati all’insegnamento del diritto romano-canonico:
        • nel 1340 Carlo IV fonda lo Studio generale di Praga
        • nel 1364 Casimiro il Grande istituisce lo Studio di Cracovia
        • nel 1365 Rodolfo IV istituisce lo Studio di Vienna
      • la cultura giuridica romanistica acquisita in Italia, e poi negli Studia locali, è funzionale alla professione di giudice e giurisperito e all’attività di riordinamento delle consuetudini cittadine, scritte in tedesco ma organizzate secondo schemi e categorie logiche desunte dal diritto romano (come la riforma delle consuetudini di Amburgo realizzata verso la fine del sec. XV da Herman Langenbeke, borgomastro della città, laureatosi in utroque a Perugia)
      • in Germania non si riconosce al Diritto Comune romano-canonico il valore di diritto positivo sino al 1495 (istituzione del Reichskammergericht (si pronuncia: raichkammergherich) supremo tribunale camerale dell’impero), quando con apposito atto regio viene recepito il Diritto Romano rendendolo legge di cui, nella forma di Diritto Comune, obbligatoriamente deve servirsi il Supremo Tribunale Camerale dell’Impero accanto alle ordinanze, gli statuti e le consuetudini dei Principati, delle Signorie e dei Tribunali che fino ad allora si erano osservati
      • la “Recezione” avviene accogliendo il DC accompagnato dalla interpretatio italiana della Glossa e della scuola del Commento
      • Fueros = raccolte di norme consuetudinarie che iniziano ad apparire nel sec. XI in varie città, usate soprattutto a livello giudiziario nella forma di raccolte brevi (“fueros breves”); nel sec. XII vengono integrate in raccolte più ampie (“fueros extensos”) che poi per oltre 2 secoli continuano ad essere arricchite e modificate e talvolta tradotte dal latino in lingua romanza à sono raccolte selezionate per uso giudiziario predisposte da giudici per esigenze professionali
      • nelle città comprese entro le terre demaniali i Fueros ottengono spesso validità ufficiale mediante appositi riconoscimenti regi, nella forma di privilegi rilasciati alle città per il libero uso delle proprie consuetudini
      • nelle città comprese entro ambiti feudali i Fueros derivano il loro titolo di validità da un patto, detto “concordia”, stretto con il signore locale
      • si ricordano i “fueros extensos” di Madrid, Toledo, Avila e Cuenca per la Castiglia; di Jaca e Saragozza per l’Aragona; di Leon e Salamanca per le Asturie
      • in area catalana circolano invece raccolte di consuetudini (usanciae o consuetudines) i cui contenuti NON sono selezionati per uso forense:
        • Consuetudines Ilerdenses di Lerida, assai diffuse tra i secc. XIII e XV
        • Usatges di Tortosa
        • Consuetudines gerundenses di Gerona
        • due serie di consuetudini di Barcellona, confermate da appositi privilegi regi: gli Usatici Barchinoniae del 1251 e un’altra raccolta del 1284
      • sussiste anche una tradizione di diritto regio:
      • verso metà ’200 Ferdinando III, divenuto nel 1230 re di Leon e di Castiglia (area più vasta della penisola iberica, dall’Atlantico al Mediterraneo), fa predisporre una traduzione in castigliano della Lex Visigothorum del sec. VII, in 12 libri, nota come Forum iudicum = Fuero Juzgo (si pronuncia: fuero iuzgo) à (sentita come un monumento giuridico) vorrebbe essere un grande strumento di unificazione legislativa all’insegna della gloriosa tradizione comune che si richiama al periodo visigotico, ma in realtà gode di alterne fortune e viene recepito solo in alcune parti del paese come diritto cittadino (a Leon, a Murcia e nell’Andalusia)
      • sotto il suo successore, Alfonso X il Saggio, che muore nel 1284, si compiono tentativi indirizzati sia a incidere sull’ordinamento interno delle singole città, sia nella creazione di un diritto regio per l’intero regno di Castiglia e Leon:
      • nei confronti delle città viene promulgato nel 1252-55 un Fuero Real che cerca di uniformare e di ridurre a norme unitarie e comuni quelle contenute nelle principali raccolte cittadine, cercando di offrire alle città regie un diritto locale omogeneo à il FR è concesso con privilegio regio ad alcune città demaniali come Burgos nel 1256, Madrid nel 1262 e Valladolid nel 1265, ma non trova una vasta e sicura applicazione come nei progetti del sovrano
      • nella creazione di un diritto regio, nel sec. XIII emerge un Libro de las Leyes (si pronuncia: del las leies) pensato come legge generale per tutto il regno (promosso probabilmente da Alfonso X il Saggio), che si accresce nel corso del tempo sino a giungere a una redazione definitiva in 7 libri nota come Siete Partidas, ricca di molti brani tratti dal Corpus Iuris Civilis e da raccolte canoniche

      à è il massimo sforzo di unificazione normativa a livello di diritto regio

      à è opera di dottori a contenuto fortemente dottrinale e teorico, tanto da essere respinta dalla prassi castigliana che non poteva riconoscersi in essa e che riesce a ritardarne l’entrata in vigore per quasi un secolo

      VARIE

       

      Codice di Hammurabi

      Su una stele di basalto risalente al 1780 a.C. è inciso il codice di Hammurabi, uno dei più antichi codici giuridici della storia. La parte superiore della stele mostra il re Hammurabi mentre riceve da Shamash, dio del Sole, il bastone e l'anello, simboli della facoltà di imporre le leggi. La stele, alta 220 cm, è esposta al Louvre di Parigi.

       

       

Questo sito è di proprietà e gestito da Sax Tech Studio, ogni sforzo è stato fatto per garantire l'accuratezza dei nostri tools, calcolatori e informazioni presenti su questo sito, non possiamo dare una garanzia o essere ritenuti responsabili per eventuali errori che sono stati fatti.

Se trovate un errore su questo sito, saremmo grati se poteste riferire a noi scrivendoci e cercheremo di correggere il tutto al più presto possibile.

Tutte le informazioni e le immagini contenute in questo sito vengono qui utilizzati esclusivamente a scopi didattici, conoscitivi e divulgativi.

Se trovate che qualcosa violi le leggi vigenti in materia di diritti d'autore, comunicatecelo e provvederemo tempestivamente a rimuoverla.

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

Il nostro obiettivo è il progresso delle scienze e delle arti utili in quanto pensiamo che siano molto importanti per il nostro paese i benefici sociali e culturali della libera diffusione di informazioni utili.

 

  1. Tags Storia diritto italiano


Storia diritto italiano